LEGGE 27 marzo 1992, n. 257
Norme relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto
(G.U. 13 aprile 1992, n. 87, suppl. ord.).
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Capo I
DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1
(Finalità)
1. La presente legge
concerne l'estrazione, l'importazione, la lavorazione, l'utilizzazione, la
commercializzazione, il trattamento e lo smaltimento, nel territorio
nazionale, nonchè l'esportazione dell'amianto e dei prodotti che lo
contengono e detta norme per la dismissione dalla produzione e dal commercio,
per la cessazione dell'estrazione, dell'importazione, dell'esportazione e
dell'utilizzazione dell'amianto e dei prodotti che lo contengono, per la
realizzazione di misure di decontaminazione e di bonifica delle aree interessate
dall'inquinamento da amianto, per la ricerca finalizzata alla individuazione
di materiali sostitutivi e alla riconversione produttiva e per il controllo
sull'inquinamento da amianto.
2. Sono vietate
l'estrazione, l'importazione, l'esportazione, la commercializzazione e la
produzione di amianto, di prodotti di amianto o di prodotti contenenti
amianto. Previa autorizzazione espressa d'intesa fra i Ministri
dell'ambiente, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e della
sanita', e' ammessa la deroga ai divieti di cui al presente articolo per una
quantita' massima di 800 chilogrammi e non oltre il 31 ottobre 2000, per
amianto sotto forma di treccia o di materiale per guarnizioni non
sostituibile con prodotti equivalenti disponibili. Le imprese interessate
presentano istanza al Ministero dell'industria, del commercio e
dell'artigianato che dispone, con proprio provvedimento, la ripartizione
pro-quota delle quantita' sopra indicate, nonche' determina le modalita'
operative conformandosi alle indicazioni della commissione di cui
all'articolo 4.
Art. 2
(Definizioni)
1. Ai fini
della presente legge si intendono per:
a) amianto: i
silicati fibrosi di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 15 agosto 1991, n.
277;
b)
utilizzazione dell'amianto: la lavorazione e la produzione di prodotti di
amianto o di prodotti contenenti amianto libero o legato in matrice friabile
o in matrice cementizia o resinoide o di prodotti che comunque possano
immettere nell'ambiente fibre di amianto;
c) rifiuti di
amianto: i materiali di scarto delle attività estrattive di amianto, i
detriti e le scorie delle lavorazioni che utilizzano amianto, anche
provenienti dalle operazioni di decoibentazione nonchè qualsiasi sostanza o
qualsiasi oggetto contenente amianto che abbia perso la sua destinazione
d'uso e che possa disperdere fibre di amianto nell'ambiente in concentrazioni
superiori a quelle ammesse dall'articolo 3.
Art. 3
(Valori limite)
1. La
concentrazione di fibre di amianto respirabili nei luoghi di lavoro ove si
utilizza o si trasforma o si smaltisce amianto, nei luoghi ove si effettuano
bonifiche, negli ambienti delle unità produttive ove si utilizza amianto e
delle imprese o degli enti autorizzati alle attività di trasformazione o di
smaltimento dell'amianto o di bonifica delle aree interessate, non può
superare i valori limite fissati dall'articolo 31 del decreto legislativo 15 agosto 1991, n.
277, come modificato dalla presente legge.
2. I limiti, le
procedure e i metodi di analisi per la misurazione dei valori
dell'inquinamento da amianto, compresi gli effluenti liquidi e gassosi
contenenti amianto, sono disciplinati dal decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 114.
3. Eventuali
aggiornamenti o modifiche dei limiti di cui ai commi 1 e 2 del presente
articolo sono disposti, anche su proposta della commissione di cui
all'articolo 4, con decreto del Ministro della sanità, di concerto con il
Ministro dell'ambiente e con il Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato.
4. La lettera
a) del comma 1 dell'articolo 31 del decreto legislativo 15 agosto 1991, n.
277, è sostituita dalla seguente:
"a) 0,6
fibre per centimetro cubo per il crisotilo".
5. Il comma 2
dell'articolo 31 del decreto legislativo 15 agosto 1991, n.
277, è abrogato.
Capo II
ISTITUZIONE DELLA COMMISSIONE DI VALUTAZIONE E NORME DI
ATTUAZIONE
Art. 4
(Istituzione della commissione per la valutazione dei
problemi ambientali
e dei rischi sanitari connessi all'impiego dell'amianto)
1. Con decreto
del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro dell'industria, del
commercio e dell'artigianato, con il Ministro dell'ambiente, con il Ministro
dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e con il Ministro
del lavoro e della previdenza sociale è istituita, presso il Ministero della
sanità, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge, la commissione per la valutazione dei problemi ambientali e dei rischi
sanitari connessi all'impiego dell'amianto, di seguito denominata
commissione, composta da:
a) due esperti
di tecnologia industriale, designati dal Ministro dell'università e della
ricerca scientifica e tecnologica;
b) due esperti
di materiali e di prodotti industriali, designati dal Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato;
c) due esperti
di problemi dell'igiene ambientale e della prevenzione nei luoghi di lavoro,
designati dal Ministro della sanità;
d) due esperti
di valutazione di impatto ambientale e di sicurezza delle produzioni
industriali, designati dal Ministro dell'ambiente;
e) un esperto
di problemi della previdenza sociale, designato dal Ministro del lavoro e
della previdenza sociale;
f) un esperto
dell'Istituto superiore di sanità;
g) un esperto
del Consiglio nazionale delle ricerche (CNR);
h) un esperto
dell'Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente (ENEA);
i) un esperto
dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro
(ISPESL);
l) tre
rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente
rappresentative a livello nazionale;
m) due
rappresentanti delle organizzazioni delle imprese industriali e artigianali
del settore;
n) un
rappresentate delle associazioni di protezione ambientale di cui all'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349.
2. La
commissione di cui al comma 1 è presieduta dal Ministro della sanità o da un
Sottosegretario di Stato da questi delegato.
Art. 5
(Compiti della commissione)
1. La
commissione di cui all'articolo 4 provvede:
a) ad acquisire
i dati dei censimenti di cui all'articolo 10;
b) a
predisporre, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, avvalendosi dell'Istituto superiore di sanità e dell'ISPESL,
un piano di indirizzo e di coordinamento per la formazione professionale del
personale del Servizio sanitario nazionale addetto al controllo dell'attività
di bonifica;
c) a
predisporre disciplinari tecnici sulle modalità per il trasporto e il
deposito dei rifiuti di amianto nonchè sul trattamento, l'imballaggio e la
ricopertura dei rifiuti medesimi nelle discariche autorizzate ai sensi del
decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, e
successive modificazioni e integrazioni;
d) ad
individuare i requisiti per la omologazione dei materiali sostitutivi
dell'amianto e dei prodotti che contengono tali materiali, in relazione alle
necessità d'uso ed ai rischi sanitari ed ambientali, avvalendosi anche dei
laboratori delle Università o del CNR o di enti operanti nel settore del
controllo della qualità e della sicurezza dei prodotti;
e) a definire i
requisiti tecnici relativi ai marchi e alla denominazione di qualità dei
prodotti costituiti da materiali sostitutivi dell'amianto;
f) a
predisporre, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, normative e metodologie tecniche per gli interventi di
bonifica, ivi compresi quelli per rendere innocuo l'amianto.
2. Per
l'espletamento delle attività di cui al comma 1, la commissione può avvalersi
della collaborazione di istituti ed enti di ricerca.
3. La
commissione predispone rapporti annuali sullo stato di attuazione dei compiti
ad essa attribuiti dalla presente legge che trasmette al Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, al Ministro della sanità,
al Ministro dell'ambiente, al Ministro del lavoro e della previdenza sociale
e al Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.
Art. 6
(Norme di attuazione)
1. Il Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro
della sanità, può integrare con proprio decreto, su proposta della
commissione di cui all'articolo 4, la lista delle sostanze di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 15 agosto 1991, n.
277.
2. Entro trecentosessantacinque
giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro
dell'ambiente e con il Ministro della sanità, stabilisce con proprio decreto,
sulla base di quanto indicato dalla commissione di cui all'articolo 4 ai
sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera d), i requisiti per la omologazione
dei materiali sostitutivi dell'amianto e dei prodotti che contengono tali
materiali e individua prodotti per i quali sia prevista la sostituzione dei
componenti di amianto.
3. Il Ministro
della sanità, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, adotta con proprio decreto, da emanare entro
trecentosessantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge le normative e le metodologie tecniche di cui all'articolo 5, comma 1,
lettera f).
4. Il Ministro
dell'ambiente, di concerto con il Ministro della sanità, adotta con proprio
decreto, da emanare entro trecentosessantacinque giorni dalla data di entrata
in vigore della presente legge, i disciplinari tecnici di cui all'articolo 5,
comma 1, lettera c).
5. Il
Presidente del Consiglio dei ministri emana con proprio decreto, entro
novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli atti
di indirizzo e di coordinamento delle attività delle regioni e delle province
autonome di Trento e di Bolzano di cui all'articolo 10 della presente legge
ai sensi dell'articolo 2, comma 3, lettera d), della legge 23 agosto
1988, n. 400.
6. Il Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentiti il Ministro della
sanità, il Ministro dell'ambiente, il Ministro del lavoro e della previdenza
sociale e il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e
tecnologica, presenta annualmente al Parlamento, anche in base dei rapporti
annuali di cui all'articolo 5 comma 3, una relazione sullo stato di
attuazione della presente legge.
7. Le
disposizioni concernenti l'omologazione dei materiali sostitutivi
dell'amianto e dei prodotti che contengono tali materiali non si applicano
agli elementi costruttivi e ai componenti privi di fibre di amianto che alla
data di entrata in vigore della presente legge risultino omologabili sulla
base della normativa di settore ovvero di innocuità accertata dall'Istituto
superiore di sanità.
Art. 7
(Conferenza nazionale)
1. Il Presidente del Consiglio
dei ministri, avvalendosi della commissione di cui all'articolo 4 e d'intesa
con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano di cui all'articolo 12 della legge 23 agosto 1988, n. 400,
promuove, entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente
legge, una conferenza nazionale sulla sicurezza ambientale e sanitaria delle
tecnologie industriali, nonchè dei materiali e dei prodotti di cui alla
presente legge, con la partecipazione di esperti e di rappresentanti delle
organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative a
livello nazionale, delle imprese, delle associazioni di protezione ambientale
di cui all'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349,
delle associazioni dei consumatori e degli utenti riconosciute per legge,
delle Università e dei centri ed istituti di ricerca.
Capo III
TUTELA DELL'AMBIENTE E DELLA SALUTE
Art. 8
(Classificazione, imballaggio, etichettatura)
1. La classificazione,
l'imballaggio e l'etichettatura dell'amianto e dei prodotti che contengono
amianto sono disciplinati dalla legge 29 maggio 1974, n. 256, e
successive modificazioni e integrazioni, e dal decreto del Presidente della
Repubblica 24 maggio 1988, n. 215.
Art. 9
(Controllo sulle dispersioni causate dai processi di
lavorazione e sulle operazioni di smaltimento
e bonifica)
1. Le imprese
che utilizzano amianto, direttamente o indirettamente, nei processi
produttivi, o che svolgono attività di smaltimento o di bonifica
dell'amianto, inviano annualmente alle regioni, alle province autonome di
Trento e di Bolzano e alle unità sanitarie locali nel cui ambito di
competenza sono situati gli stabilimenti o si svolgono le attività
dell'impresa, una relazione che indichi:
a) i tipi e i
quantitativi di amianto utilizzati e dei rifiuti di amianto che sono oggetto
dell'attività di smaltimento o di bonifica;
b) le attività
svolte, i procedimenti applicati, il numero e i dati anagrafici degli
addetti, il carattere e la durata delle loro attività e le esposizioni
all'amianto alle quali sono stati sottoposti;
c) le caratteristiche
degli eventuali prodotti contenenti amianto;
d) le misure
adottate o in via di adozione ai fini della tutela della salute dei
lavoratori e della tutela dell'ambiente.
2. Le unità
sanitarie locali vigilano sul rispetto dei limiti di concentrazione di cui
all'articolo 3, comma 1, e predispongono relazioni annuali sulle condizioni
dei lavoratori esposti, che trasmettono alle competenti regioni e province
autonome di Trento e di Bolzano ed al Ministero della sanità.
3. Nella prima
attuazione della presente legge la relazione di cui al comma 1 deve riferirsi
anche alle attività dell'impresa svolte nell'ultimo quinquennio ed essere
articolata per ciascun anno.
Art. 10
(Piani regionali e delle province autonome)
Le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano adottano, entro centottanta giorni
dalla data di emanazione del decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri di cui all'articolo 6, comma 5, piani di protezione dell'ambiente,
di decontaminazione, di smaltimento e di bonifica ai fini della difesa dai
pericoli derivati dall'amianto.
2. I piani di
cui al comma 1 prevedono tra l'altro:
a) il
censimento dei siti interessati da attività di estrazione dell'amianto;
b) il
censimento delle imprese che utilizzano o abbiano utilizzato amianto nelle
rispettive attività produttive, nonchè delle imprese che operano nelle
attività di smaltimento o di bonifica;
c) la
predisposizione di programmi per dismettere l'attività estrattiva
dell'amianto e realizzare la relativa bonifica dei siti;
d)
l'individuazione dei siti che devono essere utilizzati per l'attività di
smaltimento dei rifiuti di amianto;
e) il controllo
delle condizioni di salubrità ambientale e di sicurezza del lavoro attraverso
i presidi e i servizi di prevenzione delle unità sanitarie locali competenti
per territorio;
f) la
rilevazione sistematica delle situazioni di pericolo derivanti dalla presenza
di amianto;
g) il controllo
delle attività di smaltimento e di bonifica relative all'amianto;
h) la
predisposizione di specifici corsi di formazione professionale e il rilascio
di titoli di abilitazione per gli addetti alle attività di rimozione e di
smaltimento dell'amianto e di bonifica delle aree interessate, che è
condizionato alla frequenza di tali corsi;
i)
l'assegnazione delle risorse finanziarie alle unità sanitarie locali per la
dotazione della strumentazione necessaria per lo svolgimento delle attività
di controllo previste dalla presente legge;
l) il
censimento degli edifici nei quali siano presenti materiali o prodotti
contenenti amianto libero o in matrice friabile, con priorità per gli edifici
pubblici, per i locali aperti al pubblico o di utilizzazione collettiva e per
i blocchi di appartamenti.
3. I piani di
cui al comma 1 devono armonizzarsi con i piani di organizzazione dei servizi
di smaltimento dei rifiuti di cui al decreto del Presidente della Repubblica
10 settembre 1982, n. 915, e successive modificazioni e integrazioni.
4. Qualora le
regioni o le province autonome di Trento e di Bolzano non adottino il piano
ai sensi del comma 1, il medesimo è adottato con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri su proposta del Ministro della sanità, di concerto con
il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e con il
Ministro dell'ambiente, entro novanta giorni dalla scadenza del termine di
cui al medesimo comma 1.
Art. 11
(Risanamento della miniera di Balangero)
1. Il Ministero dell'ambiente
promuove la conclusione di un accordo di programma con il Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con il Ministero della
sanità, con la regione Piemonte, con la comunità montana di Valle di Lanzo e
con il comune di Balangero per il risanamento ambientale della miniera ivi
esistente e del territorio interessato, con priorità di utilizzo dei
lavoratori della medesima miniera nelle attività di bonifica.
2. Per il
finanziamento dell'accordo di programma di cui al comma 1 è autorizzata, a
carico del bilancio dello Stato, la spesa di lire 30 miliardi in ragione di
lire 15 miliardi per il 1992 e di lire 15 miliardi per il 1993.
3. All'onere
derivante dall'attuazione del comma 2, pari a lire 15 miliardi per l'anno
1992 e a lire 15 miliardi per l'anno 1993, si provvede mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio
triennale 1992-1994, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero
del tesoro per l'anno 1992, all'uopo parzialmente utilizzando
l'accantonamento "norme per la riconversione delle produzioni a base di
amianto (di cui lire 6,3 miliardi quale limite di impegno dal 1993)".
Art. 12
(Rimozione dell'amianto e tutela dell'ambiente)
1. Le unità
sanitarie locali effettuano l'analisi del rivestimento degli edifici di cui
all'articolo 10, comma 2, lettera l), avvalendosi anche del personale degli
uffici tecnici erariali e degli uffici tecnici degli enti locali.
2. Con decreto
del Ministro della sanità, da emanare entro centottanta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le norme relative agli
strumenti necessari ai rilevamenti e alle analisi del rivestimento degli
edifici, nonchè alla pianificazione e alla programmazione delle attività di
rimozione e di fissaggio di cui al comma 3 e le procedure da seguire nei
diversi processi lavorativi di rimozione.
3. Qualora non
si possa ricorrere a tecniche di fissaggio, e solo nei casi in cui i
risultati del processo diagnostico la rendano necessaria, le Regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano dispongono la rimozione dei
materiali contenenti amianto, sia floccato che in matrice friabile. Il costo
delle operazioni di rimozione è a carico dei proprietari degli immobili.
4. Le imprese
che operano per lo smaltimento e la rimozione dell'amianto e per la bonifica
delle aree interessate debbono iscriversi a una speciale sezione dell'albo di
cui all'articolo 10 del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 361, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 441. Il Ministro
dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, stabilisce con proprio decreto, da emanare entro
centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i
requisiti, i termini, le modalità e i diritti di iscrizione. Le imprese di
cui al presente comma sono tenute ad assumere, in via prioritaria, il
personale già addetto alle lavorazioni dell'amianto, che abbia i titoli di
cui all'articolo 10, comma 2, lettera h), della presente legge.
5. Presso le
unità sanitarie locali è istituito un registro nel quale è indicata la
localizzazione dell'amianto floccato o in matrice friabile presente negli
edifici. I proprietari degli immobili devono comunicare alle unità sanitarie
locali i dati relativi alla presenza dei materiali di cui al presente comma.
Le imprese incaricate di eseguire lavori di manutenzione negli edifici sono
tenute ad acquisire, presso le unità sanitarie locali, le informazioni
necessarie per l'adozione di misure cautelative per gli addetti. Le unità
sanitarie locali comunicano alle regioni e alle province autonome di Trento e
di Bolzano i dati registrati, ai fini del censimento di cui all'articolo 10,
comma 2, lettera l).
6. I rifiuti di
amianto sono classificati tra i rifiuti speciali, tossici e nocivi, ai sensi
dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre
1982, n. 915, in base alle caratteristiche fisiche che ne determinano la
pericolosità, come la friabilità e la densità.
Capo IV
MISURE DI SOSTEGNO PER I LAVORATORI
Art. 13
(Trattamento straordinario di integrazione salariale e
pensionamento anticipato)
1. Ai lavoratori occupati in
imprese che utilizzano ovvero estraggono amianto, impegnate in processi di
ristrutturazione e riconversione produttiva, è concesso il trattamento
straordinario di integrazione salariale secondo la normativa vigente, anche
se il requisito occupazionale sia pari a quindici unità per effetto di
decremento di organico dovuto al pensionamento anticipato (1).
2. Con effetto
fino a settecentotrenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge i lavoratori occupati nelle imprese di cui al comma 1, anche se in
corso di dismissione o sottoposte a procedure fallimentari, e che possano far
valere nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la
vecchiaia ed i superstiti almeno trenta anni di anzianità assicurativa e
contributiva agli effetti delle disposizioni previste dall'articolo 22, primo comma, lettere a) e b), della legge
30 aprile 1969, n. 153 e successive
modificazioni, hanno facoltà di richiedere la concessione di un trattamento
di pensione secondo la disciplina di cui al medesimo articolo 22 della legge 30 aprile 1969, n. 153, e successive modificazioni, con una maggiorazione
dell'anzianità assicurativa e contributiva pari al periodo necessario per la
maturazione del requisito dei trentacinque anni prescritto dalle disposizioni
sopra richiamate, in ogni caso non superiore al periodo compreso tra la data
di risoluzione del rapporto e quella del compimento di sessanta anni, se
uomini, o cinquantacinque anni se donne.
3. Il Comitato
interministeriale per la programmazione economica (CIPE), su proposta del Ministro
del lavoro e della previdenza sociale, sentito il Ministro dell'industria,
del commercio e dell'artigianato, individua i criteri per la selezione delle
imprese di cui al comma 1 e determina, entro il limite di seicento unità, il
numero massimo di pensionamenti anticipati.
4. Le imprese,
singolarmente o per gruppo di appartenenza, rientranti nei criteri di cui al
comma 3, che intendano avvalersi delle disposizioni del presente articolo,
presentano programmi di ristrutturazione e riorganizzazione e dichiarano
l'esistenza e l'entità delle eccedenze strutturali di manodopera,
richiedendone l'accertamento da parte del CIPE unitamente alla sussistenza
dei requisiti di cui al comma 2.
5. La facoltà
di pensionamento anticipato può essere esercitata da un numero di lavoratori
non superiore a quello delle eccedenze accertate dal CIPE. I lavoratori
interessati sono tenuti a presentare all'impresa di appartenenza domanda
irrevocabile per l'esercizio della facoltà di cui al comma 2 del presente
articolo, entro trenta giorni dalla comunicazione all'impresa stessa o al
gruppo di imprese degli accertamenti del CIPE, ovvero entro trenta giorni
dalla maturazione dei trenta anni di anzianità di cui al medesimo comma 2, se
posteriore. L'impresa entro dieci giorni dalla scadenza del termine trasmette
all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) le domande dei
lavoratori, in deroga all'articolo 22, primo comma, lettera c), della legge 30
aprile 1969, n. 153, e successive modificazioni. Nel
caso in cui il numero dei lavoratori che esercitano la facoltà di
pensionamento anticipato sia superiore a quello delle eccedenze accertate,
l'impresa opera una selezione in base alle esigenze di ristrutturazione e
riorganizzazione. Il rapporto di lavoro dei dipendenti le cui domande sono
trasmesse all'INPS si estingue nell'ultimo giorno del mese in cui l'impresa
effettua la trasmissione.
6. Per i
lavoratori delle miniere o delle cave di amianto il numero di settimane
coperto da contribuzione obbligatoria relativa ai periodi di prestazione
lavorativa ai fini del conseguimento delle prestazioni pensionistiche è
moltiplicato per il coefficiente di 1,5.
7. Ai fini del
conseguimento delle prestazioni pensionistiche per i lavoratori che abbiano
contratto malattie professionali a causa dell'esposizione all'amianto
documentate dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni
sul lavoro (INAIL), il numero di settimane coperto da contribuzione
obbligatoria relativa a periodi di prestazione lavorativa per il periodo di
provata esposizione all'amianto è moltiplicato per il coefficiente di 1,5 (2).
8. Per i
lavoratori che siano stati esposti all'amianto per un periodo superiore a
dieci anni, l'intero periodo lavorativo soggetto all'assicurazione
obbligatoria contro le malattie professionali derivanti dall'esposizione
all'amianto, gestita dall'INAIL, è moltiplicato, ai fini delle prestazioni
pensionistiche, per il coefficiente 1,5 (3).
9. Ai
dipendenti delle miniere o delle cave di amianto o delle imprese di cui al
comma 1, anche se in corso di dismissione o sottoposte a procedure
fallimentari o fallite, che possano far valere i medesimi requisiti di età e
anzianità contributiva previsti dal comma 2 presso l'Istituto nazionale di
previdenza per i dirigenti di aziende industriali (INPDAI), è dovuto,
dall'Istituto medesimo, a domanda e a decorrere dal primo giorno del mese
successivo a quello della risoluzione del rapporto di lavoro, l'assegno di
cui all'articolo 17 della legge 23 aprile 1981, n. 155. L'anzianità contributiva dei dirigenti ai quali è
corrisposto il predetto assegno è aumentata di un periodo pari a quello
compreso tra la data di risoluzione del rapporto di lavoro e quella del
compimento di sessanta anni, se uomini, e cinquantacinque anni se donne.
10. La gestione
di cui all'articolo 37 della legge 9 marzo 1989, n. 88, corrisponde al Fondo pensioni lavoratori dipendenti per
ciascun mese di anticipazione della pensione una somma pari all'importo
risultante dall'applicazione dell'aliquota contributiva in vigore per il
Fondo medesimo sull'ultima retribuzione annua percepita da ciascun lavoratore
interessato, ragguagliata a mese, nonchè una somma pari all'importo mensile
della pensione anticipata, ivi compresa la tredicesima mensilità. L'impresa,
entro trenta giorni dalla richiesta da parte dell'INPS, è tenuta a
corrispondere a favore della gestione di cui all'articolo 37 della legge 9 marzo 1989, n. 88, per ciascun dipendente che abbia usufruito del
pensionamento anticipato, un contributo pari al trenta per cento degli oneri
complessivi di cui al presente comma, con facoltà di optare per il pagamento
del contributo stesso, con addebito di interessi nella misura del dieci per
cento in ragione d'anno, in un numero di rate mensili, di pari importo, non
superiore a quello dei mesi di anticipazione della pensione.
11. Nei
territori di cui all'articolo 1 del testo unico delle leggi sugli interventi
nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978,
n. 218, e successive modificazioni, nonchè
nelle zone industriali in declino, individuate dalla decisione della
Commissione delle Comunità europee del 21 marzo 1989 (89/288/CEE), ai sensi
del regolamento CEE n. 2052/88 del Consiglio, del 24 giugno 1988, il
contributo di cui al comma 10 del presente articolo è ridotto al venti per
cento. La medesima percentuale ridotta si applica altresì nei confronti delle
imprese assoggettate alle procedure concorsuali di cui alle disposizioni
approvate con regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive
modificazioni, e al decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito, con modificazioni,
dalla legge 3 aprile 1979, n. 95, e successive modificazioni e integrazioni, e al relativo
pagamento si applica l'articolo 111, primo comma, n. 1), delle disposizioni
approvate con il citato regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.
12. All'onere
derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a lire 6 miliardi per
il 1992, lire 60 miliardi per il 1993 e lire 44 miliardi per il 1994, si
provvede mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti iscritti, ai
fini del bilancio triennale 1992-1994, al capitolo 6856 dello stato di
previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1992, all'uopo parzialmente
utilizzando, per il 1992, l'accantonamento "Finanziamento di un piano di
pensionamenti anticipati" e, per il 1993 e il 1994, l'accantonamento
"interventi in aree di crisi occupazionale".
13. Il Ministro
del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le conseguenti
variazioni di bilancio.
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(1)
Comma così modificato dall'art. 4, comma 20, D.L. 1°
ottobre 1996, n. 510.
(2)
Comma così modificato dall'art. 1 bis, D.L. 5 giugno
1993, n. 169.
(3)
Comma così modificato dall'art. 1, comma 1, D.L. 5
giugno 1993, n. 169.
Capo V
SOSTEGNO ALLE IMPRESE
Art. 14
(Agevolazioni per l'innovazione e la riconversione
produttiva)
1. Le imprese,
singole o associate, che utilizzano amianto e quelle che producono materiali
sostitutivi dell'amianto, possono accedere al Fondo speciale rotativo per
l'innovazione tecnologica di cui all'articolo 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, per l'attuazione di programmi di innovazione tecnologica
finalizzata alla riconversione delle produzioni a base di amianto o allo
sviluppo e alla produzione di materiali innovativi sostitutivi dell'amianto.
2. Le imprese,
singole o associate, che intraprendono attività di innovazione tecnologica,
concernenti lo smaltimento dei rifiuti di amianto, la trasformazione dei residui
di lavorazione e la bonifica delle aree interessate, sono ammesse, ai sensi
del comma 1, al finanziamento dei relativi programmi.
3. Presso il
Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato è istituito il
"Fondo speciale per la riconversione delle produzioni di amianto".
4. Il Comitato
interministeriale per il coordinamento della politica industriale (CIPI),
entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge,
stabilisce le condizioni di ammissibilità e le priorità di accesso ai
contributi del Fondo di cui al comma 3 e determina i criteri per
l'istruttoria delle domande di finanziamento.
5. Le
disponibilità del Fondo di cui al comma 3 sono destinate alla concessione di
contributi in conto capitale alle imprese che utilizzano amianto, per
programmi di riconversione produttiva che prevedano la dismissione
dell'amianto e il reimpiego della manodopera, ovvero per la cessazione
dell'attività sulla base di programmi concordati con le organizzazioni
sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative.
6. Il Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato stabilisce con proprio
decreto, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge, le modalità e i termini per la presentazione delle
domande di finanziamento e per la erogazione dei contributi.
7. Il
contributo in conto capitale di cui al comma 5 può essere elevato fino al
dieci per cento del contributo erogabile a favore delle imprese di cui al
medesimo comma 5 che non facciano ricorso alla cassa integrazione guadagni.
8. E'
autorizzato a carico del bilancio dello Stato il conferimento al Fondo di cui
al comma 3 della somma di lire 50 miliardi in ragione di lire 15 miliardi per
il 1992 e di lire 35 miliardi per il 1993.
9. All'onere
derivante dall'attuazione del comma 8, pari a lire 15 miliardi per il 1992 e
a lire 35 miliardi per il 1993, si provvede mediante corrispondente riduzione
dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1992-1994, al
capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno
1992, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento "Norme per la
riconversione delle produzioni a base di amianto (di cui lire 6,3 miliardi
quale limite di impegno dal 1993)".
10. Il CIPI, su
proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, può
riconoscere carattere di priorità ai programmi di cui ai commi 1 e 2.
Capo VI
SANZIONI
Art. 15
(Sanzioni)
1. La mancata
adozione delle misure idonee a garantire il rispetto dei valori limite di cui
all'articolo 3, nonchè l'inosservanza del divieto di cui al comma 2
dell'articolo 1, sono punite con l'ammenda da lire 10 milioni a lire 50
milioni.
2. Per
l'inosservanza degli obblighi concernenti l'adozione delle misure di sicurezza
previste dai decreti emanati ai sensi dell'articolo 6, commi 3 e 4, si
applica la sanzione amministrativa da lire 7 milioni a lire 35 milioni.
3. A chiunque
operi nelle attività di smaltimento, rimozione e bonifica senza il rispetto
delle condizioni di cui all'articolo 12, comma 4, si applica la sanzione
amministrativa da lire 5 milioni a lire 30 milioni.
4. Per
l'inosservanza degli obblighi di informazione derivanti dall'articolo 9,
comma 1, e dalI'articolo 12, comma 5, si applica la sanzione amministrativa
da lire 5 milioni a lire 10 milioni.
5. Alla terza
irrogazione di sanzioni previste dal presente articolo, il Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato dispone la cessazione delle
attività delle imprese interessate.
Capo VII
DISPOSIZIONI FINANZIARIE
Art. 16
(Disposizioni finanziarie)
1. All'onere
derivante dall'attuazione dell'articolo 4, pari a lire 2 miliardi per
ciascuno degli anni 1992, 1993 e 1994, si provvede mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
1992-1994, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del
tesoro per l'anno 1992, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento
"Norme per la protezione dalla esposizione all'amianto".
2. Per la
realizzazione dei piani di cui all'articolo 10 sono concessi contributi a
carico del bilancio dello Stato pari a lire 8 miliardi per ciascuno degli
anni 1992, 1993 e 1994 a favore delle regioni e delle province autonome di
Trento e di Bolzano secondo modalità definite con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri emanato su proposta del Ministro dell'industria, del
commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro dell'ambiente e con
il Ministro della sanità, entro novanta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge.
3. All'onere
derivante dall'attuazione del comma 2, pari a lire 8 miliardi per ciascuno
degli anni 1992, 1993 e 1994, si provvede mediante corrispondente riduzione
dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1992-1994, al
capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno
1992, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento "Norme per la
protezione dalla esposizione all'amianto".
4. La Cassa
depositi e prestiti è autorizzata a concedere nell'anno 1992, entro il limite
massimo di mutui concedibili dalla Cassa medesima ai sensi della legislazione
vigente, agli enti locali che rientrano nei piani di cui all'articolo 10, ai
fini della bonifica delle strutture di competenza, previa certificazione
dell'inesistenza di cespiti delegabili, entro il limite complessivo di lire
40 miliardi, mutui decennali con ammortamento a carico dello Stato. A tal
fine è autorizzata la spesa di lire 6,3 miliardi annui a decorrere dall'anno
1993.
5. All'onere
derivante dall'attuazione del comma 4, pari a lire 6,3 miliardi a decorrere
dall'anno 1993, si provvede negli anni 1993 e 1994 mediante corrispondente
riduzione delle proiezioni per i medesimi anni dello stanziamento iscritto,
ai fini del bilancio triennale 1992-1994, al capitolo 9001 dello stato di
previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1992, all'uopo parzialmente
utilizzando l'accantonamento "Norme per la riconversione delle
produzioni a base di amianto (di cui lire 6,3 miliardi quale limite di
impegno dal 1993)".
6. Il Ministro
del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio.
(prevista
dall'art. 1, comma 2)
a)
|
lastre di
amianto piane o ondulate, di grande formato (due anni dalla data di entrata
in vigore della presente legge);
|
b)
|
tubi,
canalizzazioni e contenitori per il trasporto e lo stoccaggio di fluidi, ad
uso civile e industriale (due anni dalla data di entrata in vigore della
presente legge);
|
c)
|
guarnizioni
di attrito per veicoli a motore, macchine e impianti industriali (un anno
dalla data di entrata in vigore della presente legge);
|
d)
|
guarnizioni
di attrito di ricambio per veicoli a motore, veicoli ferroviari, macchine e
impianti industriali con particolari caratteristiche tecniche (due anni
dalla data di entrata in vigore della presente legge);
|
e)
|
guarnizioni
delle testate per motori di vecchio tipo (due anni dalla data di entrata in
vigore della presente legge);
|
f)
|
giunti piatti
statici e guarnizioni dinamiche per elementi sottoposti a forti
sollecitazioni (due anni dalla data di entrata in vigore della presente
legge);
|
g)
|
filtri e
mezzi ausiliari di filtraggio per la produzione di bevande (un anno dalla
data di entrata in vigore della presente legge);
|
h)
|
filtri ultrafini
per la sterilizzazione e per la produzione di bevande e medicinali (due
anni dalla data di entrata in vigore della presente legge);
|
i)
|
diaframmi per
processi di elettrolisi (due anni dalla data di entrata in vigore della
presente legge).
|
|