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Parlamento Italiano
Legge 19 ottobre 2004, n. 257
"Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge
3 agosto 2004, n. 220, recante disposizioni urgenti in materia di
personale del Centro nazionale per l’informatica nella pubblica
amministrazione (CNIPA), di applicazione delle imposte sui mutui e di
agevolazioni per imprese danneggiate da eventi alluvionali"
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 246 del 19
ottobre 2004
Legge di
conversione
Testo del
decreto-legge coordinato con la legge di
conversione
Legge di conversione
Art. 1.
1.
Il decreto-legge 3 agosto 2004, n. 220, recante disposizioni urgenti in
materia di personale del Centro nazionale per l’informatica nella pubblica
amministrazione (CNIPA), di applicazione delle imposte sui mutui e di
agevolazioni per imprese danneggiate da eventi alluvionali, è convertito in
legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
2.
La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 255 del 29
ottobre 2004
(*) Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con
caratteri corsivi
Art. 1
Proroga dei contratti di lavoro presso il CNIPA
1. Il Centro
nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione (CNIPA),
nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio e senza nuovi o maggiori
oneri per la finanza pubblica, è autorizzato a prorogare i contratti di
lavoro a tempo determinato in scadenza entro il 31 dicembre 2004 ed in essere
alla data di entrata in vigore del decreto-legge 28 maggio 2004, n. 136,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27
luglio 2004, n. 186. La predetta proroga non può comunque
superare la data del 31 dicembre 2004.
Art. 1-bis
Ulteriori interventi a favore dei soggetti danneggiati dagli eventi
alluvionali del mese di novembre 1994
1. All'articolo
3-bis, comma 1, del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con
modificazioni, dalla legge 16
febbraio 1995, n. 35, e successive
modificazioni, concernente la concessione di un contributo in conto capitale
a favore dei soggetti dichiarati danneggiati per effetto delle eccezionali
avversità atmosferiche della prima decade del mese di novembre 1994, le
parole: "pari al 30 per cento" sono sostituite dalle seguenti:
"fino al 75 per cento" e le parole: "nel limite massimo
complessivo di lire 300 milioni" sono sostituite dalle seguenti:
"nel limite massimo complessivo di euro 259.000".
2. Ai soggetti
danneggiati dalle avversità atmosferiche di cui al comma 1 che hanno
beneficiato, oltre che del contributo in conto capitale, anche dei
finanziamenti concessi ai sensi degli articoli 2 e 3 del decreto-legge 19
dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16
febbraio 1995, n. 35, e successive
modificazioni, ovvero ai sensi dell'articolo 4-quinquies del decreto-legge 28
agosto 1995, n. 364, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre
1995, n. 438, e successive modificazioni, ovvero ai sensi dell'articolo
3-quinquies, comma 1, del decreto-legge 13 maggio 1999, n. 132, convertito,
con modificazioni, dalla legge 13 luglio 1999, n. 226, ovvero ai sensi
dell'articolo 4-quinquies del decreto-legge 19 maggio 1997, n. 130,
convertito, con modificazioni, dalla legge 16 luglio 1997, n. 228, e
successive modificazioni, ovvero ai sensi dell'articolo 52, comma 28, della
legge 28 dicembre 2001, n. 448, la quota residua del contributo spettante ai
sensi del comma 1 è corrisposta mediante riduzione di pari importo della
quota capitale del finanziamento qualora lo stesso sia ancora in essere alla
data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, a
condizione che nei loro confronti non sia avvenuto, per effetto della
risoluzione dei relativi contratti per inadempimento nel rimborso delle rate,
il recupero delle somme insolute da parte delle banche o il pagamento, anche
parziale, a carico dei fondi di garanzia. Nel caso in cui la quota residua
del contributo risulti superiore alla quota capitale del finanziamento in
essere la differenza è corrisposta al beneficiario da Mediocredito centrale
spa e da Artigiancassa spa nel periodo di un triennio con le modalità
stabilite con il decreto di cui al comma 6.
3. Le somme
impegnate sui fondi di garanzia gestiti da Mediocredito centrale spa e da
Artigiancassa spa, e che verranno disimpegnate per effetto dell'attuazione
della disposizione di cui al comma 2, sono versate all'entrata del bilancio
dello Stato.
4. Ai soggetti di
cui al comma 2 che hanno beneficiato soltanto del contributo in conto
capitale o che hanno rimborsato anticipatamente il finanziamento ottenuto ai
sensi delle disposizioni di cui allo stesso comma, nonchè ai soggetti di cui
all'articolo 4-bis, comma 5, del decreto-legge 12 ottobre 2000, n. 279,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 dicembre 2000, n. 365, che
siano in attività alla data di entrata in vigore della legge di conversione
del presente decreto, la quota residua è corrisposta da Mediocredito centrale
spa e da Artigiancassa spa nel periodo di un triennio con le modalità
stabilite con il decreto di cui al comma 6.
5. La durata dei
finanziamenti di cui all'articolo 4-quinquies del decreto-legge 19 maggio 1997,
n. 130, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 luglio 1997, n. 228, e
successive modificazioni, concessi a favore dei soggetti danneggiati dalle
avversità atmosferiche di cui al comma 1, è fissata in quindici anni,
compreso il periodo di tre anni di preammortamento.
6. La data di
decorrenza delle disposizioni di cui al presente articolo è fissata al 1°
gennaio 2005. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro
dell'economia e delle finanze sono stabiliti i criteri, le condizioni e le modalità
di attuazione delle disposizioni medesime.
7. All'attuazione
degli interventi previsti dalle disposizioni del presente articolo si
provvede nell'ambito delle risorse disponibili di cui agli articoli 2 e 3 del
decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16
febbraio 1995, n. 35, e successive
modificazioni.
8. Mediocredito
centrale spa è autorizzata a versare ad Artigiancassa spa, a valere sulle
risorse di cui al comma 7, la somma di 27,1 milioni di euro per l'attuazione
degli interventi di cui al presente articolo.
Art. 1-ter
Assunzioni di personale a tempo determinato delle università
1. All'articolo 3,
comma 68, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, è aggiunto, infine, il seguente periodo: "Per l'anno 2004
per le università sono fatte salve inoltre, nel limite di spesa di 500.000
euro, da ripartire secondo le procedure di cui all'articolo 39,
comma 3-ter, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, le assunzioni a tempo determinato già in essere alla data del
1° gennaio 1998, esclusivamente finalizzate ad assicurare il regolare
svolgimento e la funzionalità di servizi di supporto all'attività di
laboratorio e di ricerca dei medesimi atenei; al relativo onere si provvede
mediante corrispondente riduzione, per l'anno 2004, dell'autorizzazione di
spesa di cui al comma 54 del presente articolo.".
Art. 1-quater
Personale in servizio all'estero presso talune istituzioni scolastiche
1. Il personale
docente e il personale ausiliario, tecnico e amministrativo (ATA) di ruolo in
servizio all'estero alla data di entrata in vigore della legge di conversione
del presente decreto presso le istituzioni scolastiche diverse dalle scuole
europee e presso i lettorati di italiano, in servizio all'11 dicembre 1996,
beneficiario della fase transitoria di cui all'articolo 9,
comma 3, del contratto collettivo nazionale di lavoro per il personale delle
scuole italiane all'estero del 14 settembre 2001, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale
n. 281 del 3 dicembre 2001, che non abbia superato i dodici anni di servizio
entro il 31 agosto 2005 nelle sopracitate istituzioni può, a domanda,
completare senza soluzione di continuità il periodo massimo di quindici anni
di servizio all'estero .
Art. 1-quinquies
Differimento di termini
1. All'articolo 3
della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) al comma 1, lettera b), sesto periodo, le parole: "30 settembre
2004" sono sostituite dalle seguenti: "30 settembre 2005";
b) al comma 1, lettera b), decimo periodo, le parole: "30 settembre
2004" sono sostituite dalle seguenti: "30 settembre 2005" e le
parole: "31 ottobre 2004" sono sostituite dalle seguenti: "31
ottobre 2005" .
Art. 2
Interpretazione autentica dell'articolo 1-bis, comma 6 del decreto-legge
12 luglio 2004, n. 168, ed altre disposizioni in materia di imposte sui mutui
1. Il comma 6 dell'articolo 1-bis
del decreto-legge 12 luglio 2004, n. 168, convertito, con modificazioni,
dalla legge 30 luglio 2004, n. 191, si
interpreta nel senso che l'aliquota dell'imposta sostitutiva nella misura del
2 per cento, di cui all'articolo 18
del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, si applica ai soli finanziamenti erogati per l'acquisto, la
costruzione o la ristrutturazione di immobili ad uso abitativo, e relative
pertinenze, per i quali non ricorrono le condizioni di cui alla nota II-bis
all'articolo 1 della tariffa, parte prima, annessa al testo unico delle
disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131.
1-bis. Le
disposizioni di cui agli articoli 15, 17 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 601, e successive modificazioni, trovano applicazione anche con
riferimento alle operazioni di mutuo relative all'acquisto di abitazioni
poste in essere da enti, istituti, fondi e casse previdenziali nei confronti
di propri dipendenti ed iscritti. La disposizione del periodo precedente si
applica ai mutui erogati in base a contratti conclusi a decorrere dalla data
di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
1-ter. All'onere
derivante dall'attuazione del comma 1-bis, valutato in 2 milioni d'euro per
il 2004 ed in 6 milioni d'euro a decorrere dal 2005, si provvede mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio
triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte
corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente
utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle
politiche sociali.
1-quater. Il
Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio
dell'attuazione dei commi 1-bis e 1-ter, anche ai fini dell'applicazione
dell'articolo
11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, e trasmette alle Camere, corredati
da apposite relazioni, gli eventuali decreti emanati ai sensi dell'articolo 7,
secondo comma, n. 2), della legge 5 agosto 1978, n. 468.
1-quinquies. Al
comma 1 dell'articolo 10
della legge 21 novembre 2000, n. 342, e successive modificazioni, le parole: "chiuso entro il
31 dicembre 2002" sono sostituite dalle seguenti: "in corso alla
data del 31 dicembre 2002" .
Art. 3
Termini per imprese danneggiate dagli eventi alluvionali del 1994
1. I termini di cui
agli articoli 1 e 2 del decreto del Ministro dell'economia
e delle finanze 10 dicembre 2003, n. 383, sono differiti al 31 dicembre
2004 .
Art. 3-bis
Autorizzazione al commissario straordinario dell'associazione italiana
della Croce Rossa.
1. Il commissario
straordinario dell'ente associazione italiana della Croce Rossa, a seguito
dell'entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
in data 4 giugno 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 179 del 2
agosto 2004, che qualifica la predetta associazione ente d'alto rilievo ai
sensi dell'articolo 20 della
legge 20 marzo 1975, n. 70, è autorizzato a ratificare, previo parere dei Ministri
vigilanti, le ordinanze commissariali n. 430 del 3 marzo 2003, n. 1541 del 23
luglio 2003, n. 1657 dell'8 settembre 2003 e n. 1996 del 24 novembre 2003,
relative alla nuova organizzazione centrale e periferica della struttura
amministrativa dell'ente.
2. Dall'attuazione
del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico
della finanza pubblica .
Art. 3-ter
Modifica all'articolo 1 del decreto-legge 12 luglio 2004, n. 168,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2004, n. 191
1. All'articolo 1 del decreto-legge 12 luglio 2004, n. 168, convertito, con modificazioni,
dalla legge 30 luglio 2004, n. 191, il comma 12 è abrogato .
Art. 3-quater
Disciplina tributaria concernente taluni fondi immobiliari
1. All'articolo 8 del
decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla
legge 23 novembre 2001, n. 410, e successive modificazioni, il comma 1-bis è sostituito dal
seguente:
"1-bis. Gli apporti ai fondi immobiliari chiusi disciplinati dall'articolo 37
del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria,
di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, e dall'articolo
14-bis della legge 25 gennaio 1994, n. 86, e successive modificazioni, costituiti da una pluralità di
immobili prevalentemente locati al momento dell'apporto, si considerano
compresi, agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto, tra le operazioni di
cui all'articolo 2,
terzo comma, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre
1972, n. 633, e successive
modificazioni, nonchè, agli effetti delle imposte di registro, ipotecaria e
catastale, fra gli atti previsti nell'articolo 4,
comma 1, lettera a), numero 3), della tariffa, parte I, allegata al testo
unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, nell'articolo 10, comma 2, del testo unico delle disposizioni
concernenti le imposte ipotecaria e catastale, di cui al decreto legislativo
31 ottobre 1990, n. 347, e successive modificazioni, e nell'articolo 4 della
tariffa allegata al citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 347
del 1990. La disposizione recata dal presente comma ha effetto dal 1° gennaio
2004".
2. All'articolo 3
della legge 24 dicembre 2003, n. 350, il comma 123 è abrogato .
Art. 3-quinquies
Proroga di termine in materia di aggiornamento professionale
1. Il termine di cui
all'articolo 57, comma 5, del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, è
prorogato al 31 dicembre 2007 .
Art. 4
Entrata in vigore
1. Il presente
decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere
per la conversione in legge.
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