Legge 19 gennaio 1955, n. 25
Disciplina dell'apprendistato
(pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 14 febbraio 1955, n. 35)
TITOLO I
Comitato consultivo e definizione dell'apprendistato
Art. 1.
Presso la
Commissione centrale per l'avviamento al lavoro e l'assistenza ai disoccupati
di cui all'art. 1 della
legge 29 aprile 1949, n. 264, è istituito un
Comitato con funzioni consultive in materia di apprendistato ed occupazione
dei giovani lavoratori.
La composizione del
Comitato suddetto è determinata con decreto del Ministro per il lavoro e la
previdenza sociale, il quale chiamerà a farne parte anche rappresentanti di
amministrazioni, categorie, enti ed organizzazioni, comprese quelle
giovanili, che non concorrono alla formazione della Commissione centrale.
Art. 2.
L'apprendistato è
uno speciale rapporto di lavoro in forza del quale l'imprenditore è obbligato
ad impartire o a far impartire, nella sua impresa, all'apprendista assunto
alle sue dipendenze, l'insegnamento necessario perché possa conseguire la capacità
tecnica per diventare lavoratore qualificato, utilizzandone l'opera
nell'impresa medesima.
Per instaurare un
rapporto di apprendistato, il datore di lavoro deve ottenere la
autorizzazione dell'Ispettorato del lavoro territorialmente competente, cui dovrà
precisare le condizioni della prestazione richiesta agli apprendisti, il
genere di addestramento al quale saranno adibiti e la qualifica che essi
potranno conseguire al termine del rapporto.
Il numero di
apprendisti che l'imprenditore ha facoltà di occupare nella propria azienda
non può superare il 100 per cento delle maestranze specializzate e
qualificate in servizio presso l'azienda stessa.
TITOLO II
Assunzione dell'apprendista
Art. 3.
Chi intende essere
assunto come apprendista deve iscriversi in appositi elenchi presso l'Ufficio
di collocamento competente.
I datori di lavoro
hanno l'obbligo di assumere gli apprendisti per il tramite dell'Ufficio di
collocamento.
E' ammessa la
richiesta nominativa per le aziende con un numero di dipendenti non superiore
a dieci e, nella misura del 25 per cento degli apprendisti da assumersi, per
le aziende con un numero di dipendenti superiore a dieci.
Art. 4.
L'assunzione
dell'apprendista deve essere preceduta da visita sanitaria per accertare che
le sue condizioni fisiche ne consentano la occupazione nel lavoro per il
quale deve essere assunto.
Art. 5.
Nelle località dove
esistono Centri di orientamento professionale riconosciuti dal Ministero del
lavoro e della previdenza sociale, l'assunzione dell'apprendista può essere
preceduta da un esame psicofisiologico disposto dal competente Ufficio di
collocamento, atto ad accertare le attitudini dell'apprendista stesso al
particolare lavoro al quale ha chiesto di essere avviato.
Il risultato
dell'esame, comunicato all'aspirante apprendista interessato, non esclude,
anche se negativo, l'assunzione dell'apprendista stesso.
L'accertamento di
cui sopra e le certificazioni relative sono gratuite.
Art. 6.
Possono essere
assunti come apprendisti i giovani di età non inferiore a quindici anni è non
superiore a venti, salvi i divieti e le limitazioni previsti dalla legge
sulla tutela del lavoro dei fanciulli e degli adolescenti.
In deroga a quanto
stabilito nel comma precedente, possono essere assunti in qualità di
apprendisti anche coloro i quali abbiano compiuto il 14° anno di età, a
condizione che abbiano adempiuto all'obbligo scolastico a norma della legge 31
dicembre 1962, n. 1859.
TITOLO III
Durata dell'apprendistato e orario di lavoro
Art. 7.
L'apprendistato non
può avere una durata superiore a quella che sarà stabilita per categorie
professionali dai Contratti collettivi di lavoro. Comunque la durata
dell'apprendistato non potrà superare i cinque anni.
Art. 8.
I periodi di
servizio prestato in qualità di apprendista presso più datori di lavoro si
cumulano ai fini del computo della durata massima del periodo di
apprendistato, purché non separati da interruzioni superiori ad un anno e
purché si riferiscano alle stesse attività.
Art. 9.
Può essere convenuto
fra le parti un periodo di prova. Esso sarà regolato ai sensi dell'articolo 2096 del codice civile e non potrà eccedere la durata di due mesi.
Art. 10.
L'orario di lavoro
dell'apprendista non può superare le 8 ore giornaliere e le 44 settimanali.
Le ore destinate
all'insegnamento complementare sono considerate, a tutti gli effetti, ore
lavorative e computate nell'orario di lavoro.
Le ore destinate
all'insegnamento complementare sono determinate dai Contratti collettivi di
lavoro o, in difetto, da decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza
sociale, di concerto col Ministro per la pubblica istruzione.
E' in ogni caso
vietato il lavoro fra le 22 e le ore 6.
TITOLO IV
Doveri dell'imprenditore e dell'apprendista
Art. 11.
Il datore di lavoro
ha l'obbligo:
a) di impartire e di
far impartire nella sua impresa all'apprendista alle sue dipendenze
l'insegnamento necessario perché possa conseguire la capacità per diventare
lavoratore qualificato;
b) di collaborare
con gli enti pubblici e privati preposti all'organizzazione dei corsi di istruzione
integrativa dell'addestramento pratico;
c) di osservare le
norme dei Contratti collettivi di lavoro e di retribuire l'apprendista in
base ai Contratti stessi;
d) di non sottoporre
l'apprendista a lavori superiori alle sue forze fisiche o che non siano
attinenti alla lavorazione o al mestiere per il quale è stato assunto;
e) di concedere un
periodo annuale di ferie retribuite;
f) di non sottoporre
l'apprendista a lavorazioni retribuite a cottimo, né in genere a quelle a
incentivo;
g) di accordare all'apprendista,
senza operare alcuna trattenuta sulla retribuzione, i permessi occorrenti per
la frequenza obbligatoria dei corsi di insegnamento complementare e di
vigilare perché l'apprendista stesso adempia l'obbligo di tale frequenza;
h) di accordare all'apprendista
i permessi necessari per esami relativi al conseguimento di titoli di studio;
i) di informare
periodicamente la famiglia dell'apprendista o chi esercita legalmente la
patria potestà sui risultati dell'addestramento;
l) di non adibire
l'apprendista a lavori di manovalanza e di produzione in serie.
Art. 12.
L'apprendista deve:
a) obbedire
all'imprenditore o alla persona da questi incaricata della sua formazione
professionale e seguire gli insegnamenti che gli vengono impartiti;
b) prestare nell'impresa
la sua opera con diligenza;
c) comportarsi
correttamente verso tutte le persone addette all'impresa;
d) frequentare con
assiduità i corsi di insegnamento complementare;
e) osservare le
norme contrattuali.
Art. 13.
La retribuzione di
cui all'art. 11, lettera c), dovrà essere graduale anche in rapporto
all'anzianità di servizio.
L'erogazione di
premi agli apprendisti più meritevoli non deve in alcun modo essere
commisurata alla entità di produzione conseguita dall'apprendista.
Art. 14.
La durata delle
ferie di cui alla lettera e) dell'art. 11 non dovrà essere inferiore a giorni
trenta per gli apprendisti di età non superiore ai sedici anni ed a giorni
venti per quelli che hanno superato i sedici anni di età.
Art. 15.
Il rapporto di
apprendistato non fa cessare per tutta la sua durata l'erogazione degli
assegni familiari corrisposti per i minori.
All'apprendista da
considerarsi capo famiglia agli effetti del Testo unico delle norme
concessive degli assegni familiari, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, spettano per le persone a carico gli assegni familiari a norma
del Testo unico predetto.
TITOLO V
Formazione professionale dell'apprendista
Art. 16.
La formazione
professionale dell'apprendista si attua mediante l'addestramento pratico e
l'insegnamento complementare.
L'addestramento
pratico ha il fine di far acquistare all'apprendista la richiesta abilità nel
lavoro al quale dev'essere avviato mediante graduale applicazione ad esso.
L'insegnamento
complementare ha lo scopo di conferire all'apprendista le nozioni teoriche
indispensabili all'acquisizione della piena capacità professionale.
I programmi per
l'insegnamento complementare dovranno uniformarsi alle norme generali che
saranno emanate dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, di
concerto con il Ministero della pubblica istruzione, sentiti i Ministeri
dell'industria e del commercio e dell'agricoltura e foreste.
Art. 17.
La frequenza dei
corsi di insegnamento complementare è obbligatoria e gratuita. La
obbligatorietà non sussiste per coloro che abbiano già un titolo di studio
adeguato.
Nei detti corsi gli
apprendisti devono essere raggruppati per grado di preparazione scolastica.
Per l'effettuazione dei corsi possono essere utilizzate, d'intesa col Ministero
della pubblica istruzione, le sedi delle scuole statali.
L'esercizio
dell'attività rivolta all'insegnamento complementare degli apprendisti è
sottoposto alla vigilanza del Ministero del lavoro e della previdenza
sociale.
Il Ministero del
lavoro e della previdenza sociale ed il Ministero della pubblica istruzione
possono sovvenzionare o finanziare le iniziative che si propongono
l'esercizio di tale attività.
Art. 18.
Al termine
dell'addestramento pratico e dell'insegnamento complementare gli apprendisti
sostengono le prove di idoneità all'esercizio del mestiere che ha formato
oggetto all'apprendistato.
In ogni caso gli
apprendisti che hanno compiuto i diciotto anni di età e i due anni di
addestramento pratico hanno diritto di essere ammessi a sostenere le prove di
idoneità.
La qualifica
ottenuta al termine del periodo di apprendistato dovrà essere scritta sul
libretto individuale di lavoro.
Art. 19.
Qualora al termine
del periodo di apprendistato non sia data disdetta a norma dell'articolo 2118 del codice civile, l'apprendista è mantenuto in servizio con la qualifica
conseguita mediante le prove di idoneità ed il periodo di apprendistato è
considerato utile ai fini dell'anzianità di servizio del lavoratore.
TITOLO VI
Previdenza e assistenza
Art. 20.
[…] Articolo
abrogato dall'art. 16, L. 21
dicembre 1978, n. 845
Art. 21.
Per gli apprendisti
l'applicazione delle norme sulla previdenza e assistenza sociale obbligatoria
si estende alle seguenti forme:
a) assicurazione
contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, per gli
appartenenti alle categorie per le quali è previsto l'obbligo di tale
assicurazione;
b) assicurazione
contro le malattie, prevista dalla legge 11
gennaio 1943, n. 138, e successive
modificazioni ed integrazioni per le seguenti prestazioni:
1) assistenza
sanitaria generica, domiciliare e ambulatoriale;
2) assistenza
specialistica ambulatoriale;
3) assistenza
farmaceutica;
4) assistenza
ospedaliera;
5) assistenza
ostetrica;
c) assicurazione
contro l'invalidità e vecchiaia;
d) assicurazione
contro la tubercolosi, prevista dal R.D.L. 4
ottobre 1935, n. 1827 e successive
modificazioni ed integrazioni, per:
1) le prestazioni
concernenti la cura;
2) le erogazioni
dell'indennità giornaliera di degenza di cui all'art.1 della
legge 28 febbraio 1953, n. 86;
3) l'erogazione
dell'indennità post-sanatoriale.
Le prestazioni
previste dal presente articolo competono ai soli apprendisti, eccetto
l'ipotesi che l'apprendista sia considerato capofamiglia, secondo il disposto
dell'art. 15 della presente legge, e per le prestazioni assistenziali
previste dalle norme vigenti per i familiari a carico dei lavoratori
assicurati.
Art. 22.
Il versamento dei
contributi dovuti per le assicurazioni sociali di cui al precedente articolo
è effettuato mediante l'acquisto di apposita marca settimanale del valore
complessivo di lire 170 per ogni apprendista soggetto anche all'obbligo
dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie
professionali e di lire 130 per ogni apprendista non soggetto all'obbligo di
detta assicurazione.
Il servizio di
distribuzione delle suddette marche assicurative è svolto, con l'osservanza
delle norme in vigore per la tenuta delle tessere assicurative per le
assicurazioni generali obbligatorie, dall'Istituto nazionale della previdenza
sociale, il quale ripartisce l'importo fra le gestioni e gli istituti
interessati nelle seguenti misure:
a) per
l'assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali, lire 40;
b) per
l'assicurazione contro le malattie, lire 60;
c) per
l'assicurazione contro l'invalidità e vecchiaia, lire 50 di cui lire 38
dovute al Fondo per l'adeguamento delle pensioni e lire 12 da valere agli
effetti della determinazione della pensione base;
d) per
l'assicurazione contro la tubercolosi, lire 14;
e) per assegni
familiari, lire 6.
Abrogato. Le marche assicurative relative agli apprendisti sono state
abolite col D.M. 5/2/1969.
Nessun onere
contributivo grava sull'apprendista.
Nei casi in cui la
misura delle prestazioni derivanti dalle assicurazioni sociali, indicate
nell'articolo precedente, è determinata in relazione all'ammontare della
retribuzione, questa in nessun caso potrà essere considerata in cifra
inferiore alle lire 300 giornaliere. Resta ferma, nell'assicurazione contro
gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, l'applicazione della
disposizione contenuta nell'art. 41, lettera b) del R.D. 17 agosto
1935, n. 1765.
Nel corso del primo
quinquennio di applicazione della presente legge, se particolari esigenze lo
richiedono a vantaggio della mutualità o delle categorie interessate, il
valore delle marche settimanali, previste nel primo comma, e la misura minima
di retribuzione, indicata nel comma precedente, possono essere modificati con
decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro per il
lavoro e la previdenza sociale.
TITOLO VII
Sanzioni penali
Art. 23.
I datori di lavoro
sono puniti:
a) con l'ammenda da
lire 10.000 a lire 50.000 per ogni apprendista assunto in contravvenzione
all'obbligo previsto dal secondo comma dell'articolo 3;
b) con l'ammenda da
lire 5.000 a lire 25.000 per ogni violazione alle norme dell'art. 11.
Nelle
contravvenzioni previste dalla presente legge il contravventore, prima
dell'apertura del dibattimento ovvero prima del decreto di condanna, può
presentare domanda di oblazione all'Ispettorato del lavoro, che determinerà
la somma da pagarsi entro i limiti minino e massimo dell'ammenda stabilita,
prefissando il termine per effettuare il pagamento a norma dell'articolo 162
del codice penale.
Art. 24.
Per la inosservanza
degli obblighi previsti dagli artt. 21 e 22 si applicano le disposizioni
penali stabilite dalle leggi speciali concernenti le assicurazioni sociali e
le altre forme di previdenza alle quali gli apprendisti sono soggetti a norma
della presente legge.
TITOLO VIII
Dell'apprendistato artigiano
Art. 25.
Agli effetti della
presente legge e fino alla emanazione di norme generali sulla disciplina
dell'artigianato si considerano artigiani gli imprenditori che esercitano
un'attività, anche artistica, per la produzione di beni e di servizi
organizzata prevalentemente col lavoro proprio e dei componenti la famiglia,
sia che l'attività venga esercitata in luogo fisso, sia in forma ambulante o
di posteggio, anche se impieghino attrezzature meccaniche, fonti di energia
od in genere sussidi della tecnica più idonei ai loro scopi produttivi.
Non si considera
artigiana l'impresa che impieghi lavoratori dipendenti in numero superiore a
quello previsto per le varie categorie nel decreto ministeriale 2 febbraio
1948, in applicazione del D.L. del Capo
provvisorio dello Stato 17 dicembre 1947, n. 1586.
In ogni caso i
giovani assunti come apprendisti in base agli artt. 6 e 7 non sono
computabili nel novero dei dipendenti, per tutto il periodo
dell'apprendistato, anche ai fini delle disposizioni di cui al comma
precedente.
Art. 26.
Non si applicano
agli apprendisti e agli imprenditori artigiani le norme della presente legge
contenute negli articoli 3, secondo e terzo comma, 22, 23 e 24.
Art. 27.
I nominativi degli
apprendisti artigiani assunti o dimissionati debbono essere comunicati
dall'imprenditore artigiano entro dieci giorni dalla data di assunzione o di
dimissione all'Ufficio di collocamento competente per territorio al fine del
depennamento o della reiscrizione nelle liste dei disoccupati.
L'Ufficio di
collocamento deve trasmettere copia della notifica all'Istituto Nazionale
dell'Assicurazione per gli Infortuni sul Lavoro, all'Istituto Nazionale della
Previdenza Sociale e all'Istituto Nazionale Assistenza Malattie.
Art. 28. […] Articolo abrogato dall'art. 16, L. 21
dicembre 1978, n. 845
Art. 29.
Gli imprenditori
artigiani sono puniti:
a) con ammenda da
lire 5.000 a lire 25.000 per ogni apprendista assunto o dimissionato senza
effettuare la notifica all'Ufficio di collocamento secondo il disposto
dell'art. 27, primo comma; e per ogni apprendista nel caso di violazione di
quanto disposto dall'art. 11 della presente legge;
b) con l'ammenda da
lire 50.000 a lire 150.000 per ogni apprendista notificato come assunto che
non eserciti effettivamente l'apprendistato.
Le contravvenzioni
potranno essere definite mediante oblazione secondo quanto disposto dal
precedente art. 23, ultimo comma.
TITOLO IX
Norme finali
Art. 30.
Col regolamento, che
sarà approvato entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge con
decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministero per il
lavoro e la previdenza sociale sentito il Consiglio di Stato, saranno emanate
norme per l'applicazione della presente legge.
Per le
contravvenzioni alle norme del regolamento può essere stabilita, col
regolamento stesso, la pena dell'ammenda fino a lire 150.000.
Art. 31.
Le norme contenute
nella presente legge si applicano anche agli apprendisti già occupati.
Non si applicano
invece nei confronti di particolari categorie di imprese, nelle quali è
adottata una disciplina dell'apprendistato riconosciuta più favorevole di
quella contenuta nei precedenti articoli. Il riconoscimento è concesso
discrezionalmente con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta
del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, sentito il Comitato di
cui all'art. 1. In nessun caso il riconoscimento potrà essere concesso se,
tra l'altro, non sussista una adeguata organizzazione per la formazione
professionale dell'apprendista, per il cui finanziamento non derivino oneri
alla gestione prevista dall'art. 20.
Art. 32.
In relazione all'andamento
delle gestioni delle assicurazioni contro le malattie e l'invalidità e
vecchiaia, il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con
quello per il tesoro, può determinare con proprio decreto una contribuzione
straordinaria a carico del Fondo per l'addestramento professionale di cui
all'art. 62 della
legge 29 aprile 1949, n. 264, a favore degli
Istituti previdenziali ed assistenziali interessati, in dipendenza del minor
gettito dei contributi derivanti dall'applicazione dell'art. 22 della
presente legge.
Art. 33.
E' abrogato il
R.D.L. 21 settembre 1938, n. 1906, convertito nella L. 2 giugno
1939, n. 739.
E' altresì abrogata
ogni altra disposizione in contrasto o incompatibile con la presente legge.
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