Legge
18 marzo 1968, n. 249
Delega al Governo per il riordinamento dell'Amministrazione
dello Stato, per il decentramento delle funzioni e per il riassetto delle
carriere e delle retribuzioni dei dipendenti statali
(Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 30 marzo 1968,
n.83)
Articolo 1
Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro il
30 giugno 1972, decreti aventi valore di legge ordinaria per la revisione e
l'ordinamento dei servizi centrali dei Ministeri, con l'osservanza dei
seguenti criteri direttivi:
1) il numero delle direzioni generali, degli uffici
centrali assimilabili e delle divisioni sarà ridotto in conseguenza del
trasferimento alle regioni delle attribuzioni degli organi centrali dello
Stato nelle materie indicate all'articolo 117 della Costituzione nonché della delega alle regioni stesse dell'esercizio di
altre funzioni amministrative a norma dell'articolo 118, secondo comma, della Costituzione;
2)
le direzioni generali, gli uffici centrali assimilabili e le divisioni
saranno contenuti nel numero strettamente indispensabile e comunque non
superiore a quello esistente al 31 maggio 1970, sopprimendo quelli che non
risultino rispondenti ad un rigoroso criterio di funzionalità e prescindendo
dai profili di carriera delle rispettive carriere direttive;
3) alle direzioni generali, agli uffici centrali
assimilabili e alle divisioni saranno attribuite competenze per distinti rami
di attività concernenti materie e compiti omogenei anche per quanto riguarda
le residue competenze dello Stato precedentemente attribuite alle direzioni
generali o agli uffici centrali assimilabili soppressi in applicazione di
quanto previsto dal precedente numero 1). Analogamente saranno definite le
competenze delle unità organiche costituite ai sensi delle vigenti leggi da
più uffici centrali, assimilabili alle direzioni generali, nonché le
competenze di questi ultimi uffici. Saranno, altresì, con gli stessi criteri
riordinati gli uffici centrali autonomi attualmente esistenti, non
assimilabili alle direzioni generali;
4) saranno riordinati i servizi ispettivi, configurando
l'ispezione come istituto inteso non soltanto all'accertamento della
regolarità ma anche al perfezionamento e ad un migliore coordinamento
dell'azione amministrativa. Saranno altresì definiti i compiti e le
responsabilità degli ispettori.
Nella revisione dell'ordinamento dei servizi dei Ministeri
dovranno essere eliminate ad ogni livello le duplicazioni di uffici e servizi
fra più dicasteri in base al criterio della prevalente competenza.
Con
criteri analoghi a quelli di cui ai precedenti commi, si provvederà al
riordinamento della Ragioneria generale dello Stato e degli uffici centrali e
periferici da essa dipendenti, avuto riguardo alla peculiarità delle sue
funzioni ed ai particolari compiti ispettivi demandati a detto organo.
Per i servizi delle Amministrazioni degli affari esteri e
della difesa ordinati secondo le disposizioni emanate rispettivamente con i decreti del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e 18 novembre 1965, n. 1478, la delega prevista dal
presente articolo si limiterà alle eventuali norme di coordinamento e di
adeguamento alle disposizioni del presente articolo e dei successivi.
- Articolo così sostituito dall'art. 1, l. 28 ottobre 1970, n. 775.
Articolo 2
Le direzioni generali e gli uffici centrali assimilabili
sono ordinati in divisioni o uffici equivalenti ai quali è assegnata
competenza per ampi settori di attività. Le divisioni sono ordinate in
sezioni.
Dopo la prima applicazione della presente legge, il numero
e le competenze delle divisioni sono stabilite, per ogni amministrazione, con
decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio
dei Ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di
concerto con il Ministro competente e con il Ministro per il tesoro.
Il numero delle sezioni e le rispettive competenze sono
stabilite con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta
del Ministro competente.
Gli uffici periferici dello Stato sono istituiti con legge,
anche ai fini della determinazione delle qualifiche dei funzionari dirigenti
da preporre alle loro direzioni.
Gli uffici periferici equiparati a direzioni generali sono
ordinati in divisioni o uffici equiparati e questi in sezioni.
Il numero delle divisioni, in cui sono
ordinati gli uffici periferici equiparati a direzioni generali e le loro
competenze, ed il numero delle sezioni in cui sono ordinate le divisioni e le
loro competenze, sono stabiliti nei modi previsti per le divisioni e le
sezioni delle amministrazioni centrali nel secondo e terzo comma precedenti.
- I commi dal secondo al quinto sostituiscono gli originari
commi secondo, terzo e quarto per effetto dell'art. 2, l. 28 ottobre 1970, n. 775.
Articolo 3
Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro il
30 giugno 1972, decreti aventi valore di legge ordinaria per il riordinamento
dei servizi periferici dello Stato, con l'osservanza dei seguenti criteri
direttivi:
1) il numero degli uffici periferici sarà ridotto in
conseguenza del trasferimento alle regioni delle funzioni amministrative
nelle materie indicate nell'articolo 117 della Costituzione, nonché della delega alle regioni stesse dell'esercizio di
altre funzioni amministrative a norma dell'articolo 118, secondo comma della Costituzione;
2) agli uffici periferici dello Stato sarà attribuita, in
relazione alle esigenze del più ampio decentramento amministrativo previsto
nell'articolo 5 della Costituzione, la
esplicazione di tutte le funzioni amministrative, ad eccezione di quelle che
attendono ad affari di interesse nazionale o interregionale o che comportino
un rilevante impegno di spesa;
3) agli organi periferici dovranno essere conferiti larghi
poteri decisionali;
4) in particolare dovrà essere attribuito carattere
definitivo agli atti vincolati da norme di legge e di regolamenti, così come
le norme delegate potranno attribuire tale carattere anche a provvedimenti
discrezionali attribuiti alla competenza di detti organi ai sensi
dell'articolo 16, secondo comma, lettera c).
In relazione alle nuove funzioni attribuite agli organi
periferici dovrà provvedersi al decentramento dei controlli.
- Articolo così sostituito dall'art. 3, l. 28 ottobre 1970, n. 775.
Articolo
3bis
Nel
riordinamento delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato si
dovrà di norma osservare il criterio di configurare le competenze dei vari
uffici in modo che si realizzi nei confronti dei capi di uffici equiparati
una sostanziale parità qualitativa di attribuzione di compiti e di
responsabilità, anche in relazione alla eguaglianza di retribuzione
complessiva prevista dalle lettere a) e b) dell'articolo 16-bis.
- Articolo aggiunto dall'art. 4, l. 28 ottobre 1970, n. 775.
Articolo 3ter
La delega al Governo per la revisione e l'ordinamento dei
servizi centrali dei Ministeri e per il riordinamento degli uffici periferici
dello Stato sarà esercitata di norma contestualmente all'emanazione dei
provvedimenti concernenti il trasferimento di funzioni uffici e personale
dello Stato alle regioni e di delega ad esse di funzioni amministrative
statali.
- Articolo aggiunto dall'art. 5, l. 28 ottobre 1970, n. 775.
Articolo 4
Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare entro il
30 giugno 1972 uno o più decreti aventi valore di legge ordinaria per
disciplinare i singoli procedimenti amministrativi nei vari settori.
Le norme di tali decreti dovranno ispirarsi al modello
della disciplina generale dell'azione amministrativa da approvarsi con legge
con gli adeguamenti resi necessari dalle specifiche esigenze proprie dei
singoli settori. Si dovrà sempre tendere alla semplificazione ed allo
snellimento delle procedure, in modo da rendere quanto più possibile
sollecita ed economica l'azione amministrativa, e a tal fine dovrà
realizzarsi, tra l'altro, l'eliminazione delle duplicazioni di competenze,
dei concerti non necessari e dei pareri, dei controlli e degli adempimenti in
genere, che non siano essenziali per una adeguata valutazione del pubblico
interesse o per la consistente tutela degli interessi dei cittadini.
Il
Governo della Repubblica è parimenti delegato a provvedere, entro il 31
dicembre 1973, alla raccolta in testi unici, aventi valore di leggi
ordinarie, delle disposizioni in vigore concernenti le singole materie,
apportando ove d'uopo alle stesse le modificazioni ed integrazioni necessarie
per il loro coordinamento ed ammodernamento, ai fini di una migliore accessibilità
e comprensibilità delle norme medesime e sempre con i criteri indicati nel
comma precedente.
- Articolo così sostituito dall'art. 5, l. 28 ottobre 1970, n. 775.
Articolo 5
Le istanze o i ricorsi rivolti, nel termine previsto dalla
legge, a organi diversi da quello competente ma appartenenti alla medesima
amministrazione centrale non sono soggetti a dichiarazione di irricevibilità
per scadenza di termine. Tali istanze e ricorsi sono trasmessi d'ufficio
all'organo competente.
Articolo 6
Alla convalida degli atti viziati di incompetenza può
provvedersi anche in pendenza di gravame in sede amministrativa e
giurisdizionale.
Articolo 7
(Omissis) (1) Alla ricostituzione dei consigli di
amministrazione secondo le norme del presente articolo si provvederà entro
quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Le norme contenute nei precedenti commi, nonché quelle
contenute nel successivo articolo 8 sono applicate ai consigli di
amministrazione di tutti i Ministeri. Le rappresentanze, con le relative
modalità, di cui alla lettera d) del primo comma, sono estese agli organi
collegiali comunque denominati che esercitano in tutto o in parte le
attribuzioni dei consigli di amministrazione presso il Consiglio di Stato, la
Corte dei conti, l'Avvocatura generale dello Stato, l'Istituto centrale di
statistica nonché alle commissioni di avanzamento del personale e organismi
similari (2).
Nulla è innovato per quanto concerne i consigli di
amministrazione delle amministrazioni e aziende autonome dello Stato, che
restano disciplinati dai rispettivi ordinamenti, salvo quanto previsto alla
lettera d) del primo comma per quanto attiene il numero minimo dei
rappresentanti del personale e dei membri supplenti (3).
(1) Modifica l'art. 146, d.p.r. 10 gennaio 1957, n. 3. Vedi, anche, il d.p.r. 22 luglio 1977, n. 721.
(2) Comma aggiunto dall'art. 7, l. 28 ottobre 1970, n. 775.
(3) Comma così modificato dall'art. 7, l. 28 ottobre 1970, n. 775.
Articolo 8
Il consiglio di amministrazione oltre ad esercitare le
attribuzioni previste dall'art. 146 dello statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato
con D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3 esprime
parere:
a) in materia di ordinamento dell'amministrazione centrale
e degli organi periferici;
b) sui conflitti di attribuzione insorti tra direzioni
generali;
c) sulle disposizioni di carattere generale riguardanti
l'amministrazione del personale, nonché sui criteri per la erogazione di
interventi assistenziali a favore del personale.
Articolo 9
Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro un
anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, decreti aventi
valore di legge ordinaria relativi alla composizione dei Gabinetti e delle
segreterie particolari dei Ministri e delle segreterie particolari dei
sottosegretari di Stato, nonché alla dotazione di personale degli uffici
predetti per ciascuna amministrazione.
Nella emanazione di tali norme dovranno osservarsi i
criteri di cui all'art. 3, primo e terzo comma, ed all'art. 5 del decreto legislativo 10 luglio 1924, n. 1100.
Agli incarichi di segretario particolare e di capo
dell'ufficio stampa potranno essere nominati anche estranei alla pubblica
amministrazione.
Articolo 10
Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro il
31 dicembre 1970, decreti aventi valore di legge ordinaria per il
riordinamento delle carriere degli impiegati civili amministrativi e tecnici
e delle categorie degli operai delle amministrazioni dello Stato, comprese
quelle ad ordinamento autonomo, e per il riassetto del trattamento economico
dei dipendenti statali in attività di servizio ed in quiescenza, con
l'osservanza dei principi e criteri direttivi stabiliti dai successivi
articoli da 11 a 15 e 17 e 18 (1).
La carriera diplomatica continua ad essere regolata
dall'ordinamento speciale di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, salvo le eventuali norme di coordinamento e di adeguamento
con le disposizioni da emanarsi in virtù del precedente comma (1).
Nel
limite dell'attuale consistenza organica complessiva le carriere del
personale del CNEL, regolate dal decreto del Presidente della Repubblica 5
agosto 1966, n. 826, saranno riordinate con criteri analoghi a quelli
contenuti nelle disposizioni da emanarsi in virtù del primo comma (2).
(1) Comma così modificato dall'art. 8, l. 28 ottobre 1970, n. 775.
(2) Comma aggiunto dall'art. 8, l. 28 ottobre 1970, n. 775.
Articolo 11
Le carriere degli impiegati civili e le categorie degli
operai dello Stato saranno riordinate con effetto dal 1º luglio 1970 sulla
base di qualifiche funzionali, prevedendo, di massima, una riduzione del
numero delle attuali qualifiche per tutte le carriere (1).
Per le nuove qualifiche che potranno risultare dalla
fusione di due o più qualifiche attuali saranno previste di norma altrettante
classi di stipendio, paga o retribuzione, raggiungibili allo scadere di
adeguati periodi di servizio senza demerito, fermi restando, nell'ambito di
ciascuna qualifica o classe, i normali aumenti periodici. Analoghe classi
potranno essere previste anche per altre qualifiche, avuto riguardo alla
natura del servizio, alla permanenza richiesta nella qualifica ed alla
possibilità di ulteriore progressione in carriera (1).
I periodi minimi di permanenza in ciascuna qualifica o
classe di stipendio ed i sistemi di avanzamento saranno determinati in
relazione alle nuove strutture delle carriere ed in modo che le promozioni
siano effettuate, in base ad obiettivi criteri di valutazione ed ai fini
della selezione del personale anche con eliminazione degli esami di
avanzamento (1).
Il passaggio alla carriera superiore, con esclusione dei
casi nei quali siano richiesti specifici requisiti tecnico-professionali,
sarà consentito, anziché alla qualifica iniziale delle carriere direttive e
di concetto, alle qualifiche o classi, o posizioni corrispondenti,
rispettivamente, alle attuali qualifiche di direttore di sezione e di primo
segretario, o assimilati, mediante concorso per esami nella misura di un
sesto dei posti disponibili. L'ammissione al concorso sarà subordinata al
possesso del titolo di studio richiesto per la carriera superiore, oppure al
possesso di requisiti di merito, di anzianità e di qualifica ed al parere
favorevole del consiglio di amministrazione. Con gli stessi criteri e
modalità sarà consentito il passaggio dalle carriere ausiliarie e dalle
qualifiche di operaio o capo operaio a quelle esecutive, alla qualifica, o
classe, o posizione corrispondente alla attuale qualifica di primo archivista
o assimilata. Le disposizioni del presente comma si applicano anche alle
carriere del personale del Ministero degli affari esteri con esclusione di
quella diplomatica. Norme di adeguamento saranno disposte, ove occorra, per i
personali disciplinati da ordinamenti particolari, compresi quelli delle
amministrazioni ed aziende autonome dello Stato (2).
Sarà prevista la possibilità, per gli operai comuni, e
qualificati, di conseguire il passaggio alla categoria immediatamente
superiore, mediante riserva del cinquanta per cento dei posti vacanti. Tale
aliquota di posti sarà coperta mediante inquadramento degli operai che, con
provvedimento formale, siano stati adibiti per un periodo non inferiore a tre
anni, a mansioni della categoria superiore; i posti eventualmente non coperti
saranno conferiti mediante concorso prescindendo dal possesso del requisito
avanti indicato. Nella prima attuazione, la riserva comprenderà tutti i posti
disponibili più un soprannumero pari al dieci per cento della dotazione
organica (3).
Saranno dettate opportune norme per l'inquadramento del
personale nelle nuove qualifiche e classi, garantendo la piena valutazione
del servizio prestato e la conservazione delle posizioni giuridiche ed
economiche acquisite.
In relazione alle nuove strutturazioni delle carriere ed a
quanto altro potrà derivare dall'applicazione della presente legge, saranno
apportate le eventuali necessarie variazioni degli organici dei singoli
ruoli. Dovrà, di norma, assicurarsi una struttura uniforme dei ruoli
organici, rispettivamente delle carriere di concetto, esecutive e del
personale ausiliario delle Amministrazioni dello Stato, tale che alla
qualifica terminale delle carriere di concetto ed esecutive sia attribuito un
numero di posti pari al dieci per cento della dotazione organica complessiva
del rispettivo ruolo ed a quella intermedia pari al quarantacinque per cento,
nonché alla qualifica superiore alla iniziale della carriera del personale
ausiliario un numero di posti pari al trenta per cento (1).
Con effetto dal 1º gennaio 1971 analoga struttura, con gli
opportuni adattamenti più favorevoli in relazione a particolari esigenze,
sarà stabilita per i ruoli organici delle carriere di concetto, esecutiva,
ausiliaria e per quelle dell'esercizio delle amministrazioni e aziende
autonome dello Stato, salvo che per la carriera ausiliaria dell'esercizio
dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e dell'Azienda di
Stato per i servizi telefonici alle cui qualifiche terminale e intermedia saranno
attribuiti, rispettivamente, un numero di posti pari al 10 ed al 60 per cento
della dotazione organica complessiva (3).
Per
la prima applicazione della presente legge, nei ruoli in cui esistono
soprannumerari le percentuali del 10 per cento e del 45 per cento previste
per la terza e la seconda qualifica delle carriere di concetto ed esecutive,
e la percentuale del 30 per cento prevista per la seconda qualifica delle
carriere ausiliarie vengono proporzionalmente aumentate in maniera da
facilitare l'accesso al grado superiore. Tale aumento verrà riassorbito in
ragione di un decimo delle vacanze future, a partire dalla qualifica iniziale
(3) (4).
(1) Comma così modificato dall'art. 9, l. 28 ottobre 1970, n. 775.
(2) Comma così sostituito dall'art. 9, l. 28 ottobre 1970, n. 775.
(3) Comma aggiunto dall'art. 9, l. 28 ottobre 1970, n. 775.
(4) Con d.l. 1º dicembre 1993, n. 487, conv. in l. 29
gennaio 1994, n. 71 l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni è
stata trasformata in ente pubblico economico denominato Ente poste italiane
che, a sua volta, è stato trasformato in Poste italiane S.p.A. con Delib.
CIPE 18 dicembre 1997.
Articolo 12
In
materia di assunzione in ruolo degli impiegati civili amministrativi e
tecnici, saranno adottate nuove norme intese a snellire e semplificare le
procedure concorsuali, allo scopo di assicurare un più immediato inserimento
nella pubblica amministrazione dei giovani, al termine dei corsi di studio.
A tal fine potranno essere previsti, per le carriere
direttive tecniche, concorsi anche per soli titoli, integrati da colloquio e
basati in modo particolare sulla valutazione dei giudizi conseguiti nella
carriera scolastica.
La nomina in ruolo dei vincitori sarà subordinata al
superamento di appositi corsi di formazione intesi ad integrare la
preparazione degli interessati in relazione alle specifiche funzioni cui
saranno destinati.
I concorsi pubblici di ammissione in carriera potranno
essere banditi anche per posti d'impiego riferiti a singole regioni,
compartimenti o altre circoscrizioni superiori a quella della provincia, con
l'obbligo per i vincitori di permanere nella sede di prima assegnazione per
un determinato numero di anni.
Potrà essere prevista la possibilità di concorsi unici per
ruoli di carriere corrispondenti, anche se appartenenti a diverse
amministrazioni, tenendo conto, ai fini della nomina, delle preferenze
indicate dal candidato nella domanda di partecipazione al concorso.
Articolo 13
Saranno determinati nuovi stipendi, paghe o retribuzioni,
ed i relativi periodi di anzianità per conseguirli, per ogni funzione, grado,
qualifica o classe, da comprendere in una tabella unica.
Ai fini suddetti sarà stabilita una scala parametrica nella
quale, considerato 100 il valore da attribuire alla qualifica iniziale della
carriera ausiliaria, il parametro iniziale e quello terminale delle varie
carriere o gruppi di carriere o di categorie non potranno superare quelli
indicati nella tabella allegata alla presente legge, salvo le
differenziazioni che potranno essere ammesse per le carriere che iniziano o
terminano attualmente con uno stipendio, paga o retribuzione superiore a
quello normalmente previsto per le corrispondenti carriere o categorie nonché
in relazione a diverse attribuzioni o a particolari collocazioni funzionali.
I parametri relativi ai singoli gradi o qualifiche saranno
determinati, valutando le rispettive attribuzioni e responsabilità, in modo
che a parità o equivalenza di mansioni corrisponda uguale trattamento,
qualunque sia l'amministrazione o l'azienda di appartenenza.
Le nuove misure degli stipendi, paghe o retribuzioni,
determinate sulla base dei parametri di cui ai precedenti commi e nei limiti
di spesa consentiti dalla presente legge, avranno effetto dal 1º luglio 1970.
- Articolo così sostituito dall'art. 10, l. 28 ottobre 1970, n. 775.
Articolo 14
Saranno disciplinati in relazione alle disposizioni
contenute nella presente legge, gli effetti dei nuovi stipendi, paghe o
retribuzioni sui compensi per lavoro straordinario, sui cottimi e soprassoldi
e sui trattamenti aventi carattere di retribuzione, rapportati allo
stipendio, paga o retribuzione, fermi restando i normali effetti sugli
aumenti periodici, sulla tredicesima mensilità e sulle indennità di
licenziamento e di buona uscita.
Al
personale a pieno impiego sarà assicurato, con i nuovi stipendi, paghe o
retribuzioni, un miglioramento minimo mensile di lire 10.000 mediante
attribuzione, ove occorra, degli aumenti periodici strettamente necessari
(1).
Ove occorra, saranno attribuiti gli aumenti periodici
necessari per evitare che i nuovi stipendi, paghe o retribuzioni, alla data
della loro integrale attribuzione, risultino inferiori a quelli che sarebbero
spettati qualora l'interessato, alla stessa data, si fosse ancora trovato
nella qualifica immediatamente inferiore a quella rivestita o nella qualifica
iniziale della carriera.
Al
personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato saranno applicati
i criteri previsti dall'articolo 3 della legge 18 febbraio 1963, n. 304 (2).
(1) Comma così sostituito dall'art. 11, l. 28 ottobre 1970, n. 775.
(2) Comma aggiunto dall'art. 11, l. 28 ottobre 1970, n.
775.
Articolo 15
Le competenze accessorie attualmente previste per
particolari categorie di personali, saranno conservate, modificandone
eventualmente la disciplina e la misura, solo se rispondano ad uno dei
seguenti requisiti:
a) attengano a prestazioni di lavoro che comportino
continua e diretta esposizione a rischi pregiudizievoli per la salute o
l'incolumità personale;
b) competano per funzioni che richiedano in prevalenza
maneggio di valori di cassa, quando possano derivarne rilevanti danni
patrimoniali;
c) attengano a prestazioni di lavoro rese in condizioni di
particolare disagio, avuto riguardo al luogo, al tempo ed alle modalità delle
prestazioni medesime, ovvero comportino assunzione di particolari
responsabilità verso terzi per danni alla persona;
d) compensino oneri direttamente connessi all'esercizio
della carica o all'espletamento del servizio;
e)
abbiano carattere incentivante e derivino da effettive economie nelle spese
di personale, dovute a maggiore impegno e rendimento delle unità in servizio.
I criteri stabiliti col precedente comma serviranno altresì
di principio generale ai fini delle eventuali successive leggi in materia di
indennità accessorie del personale statale.
Le rimanenti competenze accessorie attualmente previste per
particolari categorie di personale saranno conservate, con la stessa
disciplina, in misura non superiore nel complesso al 10 per cento dello
stipendio, paga o retribuzione tabellari in vigore al 31 dicembre 1968;
l'eventuale eccedenza, permanendo le condizioni che avrebbero dato diritto
alla competenza accessoria, sarà corrisposta al solo personale in servizio
alla data di applicazione della nuova disciplina e sarà riassorbita con i
successivi aumenti di stipendio, paga o retribuzione a qualsiasi titolo.
Le economie che deriveranno dal riassorbimento
dell'eccedenza prevista dal precedente comma saranno accantonate per essere periodicamente
destinate a favore del personale civile dello Stato.
Articolo 16
Con uno o più decreti aventi valore di legge ordinaria, da
emanare entro il 30 giugno 1972, con l'osservanza dei criteri e principi
direttivi appresso indicati, il Governo della Repubblica provvederà a
stabilire una nuova disciplina delle funzioni dirigenziali - comprese quelle
relative alle amministrazioni ad ordinamento autonomo - e delle attribuzioni
esterne ed interne degli uffici centrali e periferici delle Amministrazioni
dello Stato in attuazione degli articoli 5, 95, 97 e 98 della Costituzione ed in
armonia, con la realizzazione del decentramento regionale.
La
nuova disciplina, nell'osservanza ed in attuazione dei principi fissati negli
articoli 1, 2 e 3 della presente legge, dovrà prevedere:
a)
la determinazione delle funzioni dirigenziali dei funzionari preposti agli
uffici centrali e periferici dei diversi livelli e le loro attribuzioni in
ragione della preposizione ad uffici con compiti di direzione amministrativa
e tecnica, dei compiti di ricerca e studi, nonché della responsabilità della
vigilanza sull'adempimento degli atti da parte degli uffici dipendenti;
b) la definizione dei capi delle direzioni generali e degli
uffici centrali equiparati e superiori, delle divisioni nonché dei capi degli
uffici periferici, quali organi esterni delle Amministrazioni dello Stato;
c) l'attribuzione di poteri decisionali, anche definitivi,
ai capi degli uffici previsti nella lettera b), fermi i poteri connessi alla supremazia
gerarchica generale spettante ai Ministri su tutti gli uffici ed in ordine ad
ogni attività del dicastero cui sono preposti, ai sensi dell'articolo 95 della Costituzione. In
particolare saranno deferiti nelle materie di competenza dei rispettivi
uffici:
1) ai capi delle direzioni generali e degli uffici centrali
e periferici equiparati e superiori: provvedimenti discrezionali che non
incidono su scelte ed orientamenti di carattere generale, da determinarsi con
le norme delegate, per categorie, genere o specie e limiti di spesa, ferma la
facoltà di delega del Ministro per atti di valore superiore, nonché gli atti
vincolati, anche se comportino impegni di spesa;
2) ai capi delle divisioni o uffici centrali e periferici
equiparati e superiori: provvedimenti discrezionali di importanza minore da
determinarsi con le norme delegate secondo i criteri di cui al precedente n.
1), nonché gli atti vincolati, che non eccedano i limiti di spesa da
determinarsi con le stesse norme delegate, salvo la facoltà di delega del
Ministro o, col suo consenso, del superiore gerarchico per atti di valore
superiore.
Il Ministro ha facoltà di procedere all'annullamento
d'ufficio, entro 40 giorni, di propria iniziativa o su denuncia, per vizi di
legittimità e alla revoca, per vizi di merito, degli atti emanati dagli
stessi funzionari;
d) la determinazione del numero dei dirigenti, tale che
esso non superi quello degli uffici cui possono essere preposti, aumentato
del 10 per cento a livello di qualifiche funzionali corrispondenti a
direttore generale od equiparato e superiore e del 10 per cento per le altre
qualifiche funzionali, corrispondenti a quelle attuali di ispettore generale
e capo divisione;
e) la modalità di conferimento delle funzioni dirigenziali:
in particolare sarà previsto che la preposizione alle direzioni generali ed
agli uffici centrali e periferici equiparati e superiori sarà conferita o
revocata con decreto del Ministro sentito il Presidente del Consiglio dei
Ministri ai funzionari aventi la corrispondente qualifica funzionale; quando
si tratta di estranei alla amministrazione o di altri dipendenti dello Stato
aventi funzioni o qualifica equipollenti o superiori a direttore generale, la
preposizione all'ufficio o la revoca sarà effettuata con deliberazione del
Consiglio dei Ministri; in questo ultimo caso i prescelti non ricopriranno il
posto di ruolo previsto per la qualifica funzionale corrispondente delle
amministrazioni interessate.
La dirigenza d'ufficio a livello inferiore sarà attribuita
o revocata con provvedimento del Ministro, sentito il consiglio di
amministrazione;
f) la regolamentazione dei peculiari aspetti dello stato
giuridico dei dirigenti che dovrà contenere tra l'altro ferma restando la
responsabilità penale, civile, arnministrativo-contabile e disciplinare la
definizione della responsabilità degli stessi per l'esercizio delle
rispettive funzioni.
In particolare sarà previsto che essi sono responsabili sia
dell'osservanza degli indirizzi politico-amministrativi emanati dal Governo,
sia della rigorosa osservanza dei termini di procedimento previsti dalle
disposizioni di legge o di regolamento, sia del conseguimento dei risultati.
Per i direttori generali o funzionari di qualifica
equiparata e superiore, sarà prevista la responsabilità nei confronti del
Governo, che potrà disporre in casi particolari il loro collocamento a
disposizione o a riposo di autorità, garantendo in quest'ultimo caso, un
particolare trattamento di quiescenza.
Sarà stabilito un particolare orario di lavoro per i
dirigenti;
g) le nuove denominazioni da attribuirsi alle qualifiche
dirigenziali in modo da diversificarle dai titoli con cui verranno denominati
i capi degli uffici di cui sopra;
h) sarà riordinata e potenziata la scuola superiore della
pubblica amministrazione in relazione alla necessità di determinare nuovi
sistemi di formazione e selezione del personale.
Sarà previsto l'accesso alla carriera direttiva dei
dipendenti appartenenti ad altre carriere che, prescindendo dal titolo di
studio, dimostrino di possedere il grado di cultura generale, giuridica e
tecnica necessario, fermo restando quanto già previsto all'articolo 11.
Sarà poi previsto che l'accesso a livello dirigenziale
corrispondente all'attuale qualifica di direttore di divisione, avvenga
mediante corso di formazione dirigenziale con esami finali. Il corso dovrà
avere una durata non inferiore ad un anno durante il quale i candidati
saranno applicati per congrui periodi di tempo a servizi di amministrazioni
pubbliche diverse da quelle di provenienza o inviati presso grandi aziende
pubbliche o private per compiere studi di organizzazione aziendale;
i)
le norme transitorie dirette ad attuare il graduale passaggio dal vecchio al
nuovo ordinamento garantendo ai funzionari direttivi in servizio al 30 giugno
1970 la piena valutazione del servizio prestato, la conservazione dei
trattamenti economici e delle posizioni giuridiche conseguite e le attuali
possibilità di carriera previste dalle norme in vigore e dalle attuali
dotazioni organiche; in particolare sarà agevolato l'avanzamento all'attuale
qualifica di direttore di divisione dei direttori di sezione che siano tali
alla data del 31 dicembre 1970 e che a tale data abbiano prestato almeno
dieci anni di servizio o abbiano superato il concorso di merito distinto o
l'esame di idoneità.
Saranno inoltre dettate norme per agevolare l'avanzamento
alla qualifica immediatamente superiore degli impiegati che a domanda
passeranno alle dipendenze delle regioni, salvo la competenza delle stesse in
materia di organizzazione degli uffici.
Per adeguare il numero degli impiegati direttivi alle
esigenze future, oltre alle riduzioni di personale conseguenti al
trasferimento alle regioni degli uffici centrali e periferici dello Stato per
effetto dell'attuazione dell'ordinamento regionale e per la delega di
funzioni amministrative ai sensi dell'articolo 118 della Costituzione, e di quelle conseguenti all'applicazione della legge 24 maggio 1970, n. 336, saranno
dettate norme per favorire l'esodo volontario, con concessione di particolari
incentivi anche ai fini del trattamento di previdenza e di quiescenza.
Sarà infine, agevolato il passaggio da una ad altra
amministrazione.
La struttura della residua carriera direttiva inferiore a
quella dirigenziale sarà articolata in modo che gli impiegati, che non
conseguano l'accesso al primo livello dirigenziale, abbiano una qualifica
terminale, con connesso trattamento economico superiore a quello iniziale di
dirigente.
- Articolo così sostituito dall'art. 12, l. 28 ottobre 1970, n. 775.
Articolo 16bis
Contemporaneamente alle norme di cui al precedente articolo
16, il Governo della Repubblica è autorizzato ad emanare, anche con separati
decreti, norme aventi il valore di legge ordinaria per stabilire:
a) il trattamento economico dei funzionari direttivi aventi
qualifiche di direttore generale o equiparate e superiore, che, mediante la
realizzazione dello stipendio onnicomprensivo, attui il principio della
chiarezza retributiva; sarà previsto tra l'altro il divieto di percepire
indennità, proventi e compensi spettanti ai predetti funzionari a qualsiasi
titolo in connessione con la loro carica, salvo che abbiano carattere di
generalità per tutti gli impiegati civili dello Stato; l'importo delle
indennità, proventi e compensi dei quali è vietata la percezione sarà versato
in conto entrate al Tesoro;
b) il trattamento economico dei funzionari preposti agli
altri livelli dirigenziali inferiori (ispettori generali, capi divisione)
sarà ispirato al principio della chiarezza retributiva e sarà costituito da
due voci:
la
prima costituita dallo stipendio base, che sarà determinato in relazione e
secondo la importanza delle funzioni, senza alcun riferimento ai rapporti
interni indicati nel successivo articolo 16-ter;
la seconda, da una indennità di funzione connessa
all'effettivo esercizio delle funzioni dirigenziali sostitutiva di tutte le
indennità, proventi e compensi, spettanti ai predetti funzionari a qualsiasi
titolo in connessione alla loro carica, salvo che abbiano carattere di
generalità per tutti gli impiegati civili dello Stato.
L'importo dell'indennità, dei proventi e dei compensi, dei
quali è vietata la percezione, dovrà essere versato in conto entrate del
Tesoro.
Il
nuovo trattamento economico per il personale di cui alle lettere a) e b) del
precedente primo comma avrà attuazione graduale a decorrere dal 1º gennaio
1971 e fino al 31 dicembre 1972, e comunque non prima del conferimento della
funzione dirigenziale.
Con effetto dalla data di attribuzione del trattamento
definitivo sarà disposta, sulla base del trattamento stesso, la
riliquidazione del personale già in quiescenza effettuando le relative operazioni
non oltre il 31 dicembre 1973 (1) (2).
(1) Articolo aggiunto dall'art. 12, l. 28 ottobre 1970, n. 775.
(2) La Corte costituzionale, con sentenza 17 luglio 1975, n. 219, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente
articolo, nella parte in cui, con le decorrenze ivi indicate, non estendono
ai professori universitari di ruolo aventi diritto all'ultima classe di
stipendio (di cui al parametro 825) il trattamento retributivo stabilito per
la qualifica A ed ex parametro 825.
Articolo 16ter
Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare entro il
31 dicembre 1970 uno o più decreti aventi valore di legge ordinaria per la
disciplina del trattamento economico del personale di cui alla L. 24 maggio
1951, n. 392; esso sarà determinato, con effetto dal 1º luglio 1970, secondo
il criterio della chiarezza retributiva e dell'onnicomprensività di cui alla
lettera a) dell'articolo 16-bis, in relazione alle scale dei rapporti
risultanti dalla L. 24 maggio 1951, n. 392 per le categorie di magistrati di
cui alla tabella A e per le corrispondenti qualifiche del personale di cui
alla tabella D, equiparandosi, a tutti gli effetti, il trattamento dei
consiglieri di Cassazione a quello definitivamente spettante in applicazione
del precedente articolo 16-bis ai funzionari con qualifica di direttore
generale o equiparata.
Sarà previsto l'adeguamento automatico del trattamento
economico come sopra fissato alle variazioni del trattamento dei funzionari
con qualifica di direttore generale o equiparata.
Restano ferme le disposizioni dell'articolo 21 del regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611.
Ai
fini dell'applicazione delle norme di cui al presente art. dovranno
osservarsi le norme dettate dall'art. 14, ultimo comma, nonché quelle
relative alla conservazione dei trattamenti economici e delle posizioni
giuridiche conseguite, previste dalla lett. i) dell'art. 16.
- Articolo aggiunto dall'art. 12, l. 28 ottobre 1970, n. 775.
Articolo 16quater
Con legge da presentare entro il 31 ottobre 1972 saranno
emanate per gli ufficiali delle forze armate e dei Corpi di polizia dello
Stato disposizione che:
attuino, con gli adattamenti richiesti dalle
caratteristiche peculiari degli ordinamenti militari, criteri analoghi a
quelli indicati nel precedente articolo 16;
stabiliscano riduzioni di talune categorie di personale
compatibilmente con la piena efficienza delle forze armate e dei Corpi di
polizia, necessaria per l'assolvimento dei compiti istituzionali;
estendano il trattamento economico e la disciplina previsti
per il personale di cui alla lettera a) dell'articolo 16-bis ai generali di
divisione o gradi corrispondenti e superiori;
adeguino, con i necessari adattamenti in rapporto ai
diversi profili di carriera ed alle particolari condizioni di impiego, il
trattamento economico degli ufficiali dei restanti gradi a quello del
personale direttivo.
Le
disposizioni di carattere economico dovranno avere le stesse decorrenze che
saranno stabilite per i funzionari direttivi. Con effetto dalla data di
attribuzione del trattamento definitivo, sarà disposta, sulla base del
trattamento stesso, la riliquidazione delle pensioni del personale già in
quiescenza, effettuando le relative operazioni non oltre il 31 dicembre 1973.
- Articolo aggiunto dall'art. 12, l. 28 ottobre 1970, n. 775.
Articolo 17
Per le cessazioni dal servizio successive al 31 agosto 1971
sarà disposta la liquidazione dei trattamenti ordinari di quiescenza sulla
base degli stipendi, paghe o retribuzioni in vigore alla data della
cessazione dal servizio e degli altri eventuali assegni pensionabili
spettanti alla data stessa. Gli stessi stipendi, ridotti del 10 per cento,
saranno considerati anche ai fini della determinazione dell'assegno mensile
spettante, in aggiunta al trattamento di quiescenza, al personale militare al
quale è dovuto il trattamento economico di sfollamento (1).
Con effetto dal 1º settembre 1971, sarà disposta la
riliquidazione delle pensioni e degli altri assegni ordinari relativi a
cessazioni dal servizio verificatesi anteriormente a tale data, sulla base
degli stipendi, paghe o retribuzioni che risulteranno, alla data medesima,
dall'attuazione della presente legge e degli altri eventuali assegni
pensionabili in vigore alla stessa data. Sulle pensioni ed assegni non
assoggettabili a riliquidazione sarà disposta la concessione, con la predetta
decorrenza dal 1º settembre 1971, di un aumento percentuale in relazione al
miglioramento che deriverà sulle pensioni e su gli assegni soggetti a
riliquidazione. Fino a quando non sarà in pagamento la nuova pensione
risultante dalla riliquidazione prevista dal presente comma, sarà
corrisposto, con effetto dal 1º settembre 1971, un acconto sul beneficio
conseguente alla riliquidazione stessa ragguagliato ad una aliquota della
pensione in godimento, salvo conguaglio all'atto del pagamento della nuova
pensione (2).
Per
l'attuazione di quanto previsto nei precedenti commi saranno osservati, in
quanto applicabili e con le modifiche che si renderanno necessarie, i criteri
stabiliti dai successivi articoli per la liquidazione e riliquidazione delle
pensioni dal 1º marzo 1968.
Con effetto dal 1º settembre 1971 sarà provveduto al
coordinamento, con le modifiche che si renderebbero necessarie, anche per
quanto attiene al diritto, delle norme riguardanti l'attribuzione degli
assegni accessori previsti per i pensionati, compresa la tredicesima
mensilità.
Con
successiva legge sarà provveduto al riordinamento della materia concernente
la liquidazione delle pensioni ad onere ripartito fra lo Stato ed altri enti
relative a cessazioni dal servizio alle dipendenze di questi ultimi,
prevedendo eventualmente il versamento all'ente, in valore capitale, della
quota di pensione dovuto dallo Stato per i servizi ad esso resi, da
liquidarsi in base alle norme statali (1).
La perdita della cittadinanza italiana non comporta per i
dipendenti dello Stato la perdita del diritto al trattamento di quiescenza.
(1) Comma così modificato dall'art. 13, l. 28 ottobre 1970, n. 775.
(2) Comma aggiunto dall'art. 13, l. 28 ottobre 1970, n.
775.
Articolo 18
Il
trattamento economico delle categorie sottoindicate sarà riveduto in modo da
apportarvi gli adeguamenti eventualmente necessari, anche per quanto riguarda
la disciplina e la misura, in relazione a quanto previsto dalla presente
legge per il trattamento economico delle categorie o qualifiche prese a
riferimento ai fini della determinazione dell'attuale trattamento:
a) ricevitori del lotto ed altro personale statale
retribuito ad aggio o in base a coefficienti riferiti alla entità e durata
delle prestazioni;
b) assuntori ferroviari di cui agli artt. 1 e 8 della legge
30 dicembre 1959, n. 1236, e successive modificazioni;
c) ufficiali giudiziari e aiutanti ufficiali giudiziari;
d) personale aggregato delle carceri;
e) incaricati marittimi e delegati di spiaggia;
f) personale impiegatizio non di ruolo, anche a contratto,
il cui trattamento di carattere fondamentale non sia stabilito con le tabelle
allegate al D.P.R. 5 giugno 1965, n. 749.
Articolo 19
Potranno
essere emanate le opportune norme intese a favorire l'esodo volontario del
personale dello Stato delle varie carriere.
Articolo 20
Con decorrenza dal 1º marzo 1968 fino alla data dalla quale
avranno effetto le nuove misure degli stipendi, paghe e retribuzioni di cui
all'ultimo comma del precedente art. 13, al personale in attività di servizio
delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, compreso
quello di cui alla legge 24 maggio 1951, n. 392, e successive modificazioni,
è concesso un assegno integrativo mensile non pensionabile, da corrispondersi
anche con la tredicesima mensilità, in misura ragguagliata al 3% dello
stipendio, paga o retribuzione mensili iniziali e comunque non superiore a
lire 8.000, assicurando, al personale a pieno impiego, un minimo di lire
3.000, elevato a lire 5.000 per il personale di cui agli artt. 1 e 8 della L.
30 dicembre 1959, n. 1236, e successive modificazioni (1).
L'assegno integrativo di cui al precedente comma è ridotto
nella stessa proporzione della riduzione dello stipendio nei casi di aspettativa,
di congedo straordinario o di altra posizione di stato che importi riduzione
dello stipendio, ed è sospeso in tutti i casi di sospensione del medesimo.
Con decreti dei Ministri interessati, di concerto con
quello per il tesoro, saranno disciplinate, sulla base dei criteri e nei
limiti stabiliti dai precedenti commi, l'attribuzione e la misura
dell'assegno integrativo mensile di cui al presente articolo nei riguardi dei
personali di cui al precedente art. 18.
Resta fermo il disposto di cui alla L. 1º agosto 1969, n.
464 (2).
(1) Comma così modificato dall'art. 14, l. 28 ottobre 1970, n. 775. Vedi, inoltre, l'art. 37, d.p.r. 28 dicembre 1970, n. 1079 e l'art. 5, d.p.r. 28 dicembre 1970, n. 1080.
(2) Comma aggiunto dall'art. 14, l. 28 ottobre 1970, n.
775.
Articolo 21
Con
effetto della data di entrata in vigore della presente legge, coloro i quali,
comunque assunti o denominati, con retribuzione su fondi stanziati nel
bilancio di previsione della spesa del Ministero delle finanze, prestino
servizio presso gli uffici dell'amministrazione stessa almeno dal 1º marzo 1968
e siano in possesso di tutti i requisiti prescritti ad eccezione dei limiti
di età, sono collocati con la qualifica di diurnista, a seconda del titolo di
studio posseduto e delle mansioni svolte, nelle categorie del personale non
di ruolo previste dalla tabella I allegata al R.D.L. 4 febbraio 1937, n. 100,
e successive modificazioni ed integrazioni.
Al
personale predetto è attribuito il trattamento giuridico e quello economico
iniziale stabilito per gli impiegati non di ruolo della corrispondente categoria
di inquadramento. Agli stessi si applicano le disposizioni di cui al D.Lgs. 7
aprile 1948, n. 262, e successive modificazioni ed integrazioni.
Articolo 22
Al personale delle Amministrazioni dello Stato, comprese
quelle ad ordinamento autonomo, è attribuito dal 1º luglio 1970, se più
favorevole lo stipendio, paga o retribuzione che gli sarebbe spettato qualora
fosse stato promosso alla qualifica rivestita dopo tale data.
Nei confronti dello stesso personale cessato dal servizio
prima del 2 luglio 1970, si considera goduto, se più favorevole, ai fini
della riliquidazione delle pensioni e degli altri assegni ordinari di cui al
secondo comma dell'art. 17 e della indennità di buonuscita l'ultimo stipendio
o paga o retribuzione che gli sarebbe spettato nella ipotesi contemplata dal
precedente comma.
Il personale che abbia titolo ai benefici previsti dai
precedenti commi deve farne richiesta, entro un anno dall'entrata in vigore
della presente legge, alla amministrazione di appartenenza per i dipendenti
in attività di servizio, o all'ufficio che liquida la pensione per quelli in
quiescenza.
Per
quanto concerne gli operai delle Amministrazioni dello Stato, comprese quelle
ad ordinamento autonomo, è attribuita loro, dal 1º maggio 1968, nella
categoria di appartenenza, se più favorevole, la paga che sarebbe spettata se
il passaggio o la nomina o l'inquadramento alle categorie superiori fosse
avvenuto con effetto dal 2 maggio 1968. Restano ferme le decorrenze degli
eventuali successivi passaggi a categorie superiori.
- Articolo così sostituito dall'art. 15, l. 28 ottobre 1970, n. 775.
Articolo 23
Con effetto dal primo giorno del mese successivo a quello
di entrata in vigore della presente legge, le disposizioni contenute negli
articoli 2, 10, 11, 12, 13, 14, 15 e 17 e nella tabella B del D.P.R. 18
novembre 1965, n. 1480 riguardanti il personale operaio del Ministero della
difesa, estese al corrispondente personale del Ministero degli affari esteri
con il D.P.R. 5 gennaio 1967, n. 18, nonché
al personale operaio del Ministero dei lavori pubblici, con la L. 6 agosto
1967, n. 698, si applicano, altresì, nei confronti del personale operaio
delle rimanenti amministrazioni dello Stato, comprese quelle con ordinamento
autonomo, ove regolato fondamentalmente dalla L. 5 marzo 1961, n. 90.
Gli operai che, alla data medesima risultino inquadrati
nella 4ª e 5ª categoria di cui all'art. 2 della L. 5 marzo 1961, n. 90, sono
collocati, anche in soprannumero nella categoria degli operai comuni della
rispettiva pianta organica, ferma restando, anche agli effetti degli aumenti
periodici della paga, l'anzianità di servizio posseduta nella categoria di
provenienza.
Con effetto dalla stessa data cessano di avere applicazione
le disposizioni di cui: agli artt. 11, primo comma, punti 1) e 2), e 14 della
L. 19 gennaio 1942, n. 22; agli artt. 1 e 2 della L. 12 febbraio 1948, n.
147; all'art. 8 della L. 30 ottobre 1953, n. 841; all'art. 10, quarto e
quinto comma, del D.P.R. 11 gennaio 1956, n. 19; agli artt. 29 e 30 della L.
5 marzo 1961, n. 90, salvo quanto previsto dall'art. 13, secondo comma, del
D.P.R. 18 novembre 1965, n. 1480.
Con decreto del Ministro per il tesoro, di concerto con il
Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, saranno trasferite alla
gestione assistenza sanitaria dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza
ai dipendenti dello Stato tutte le attività della gestione indennità ed
assegni ai salariati dell'ente medesimo (1).
L'importo della paga annua lorda dell'operaio specializzato
previsto dall'art. 12, settimo comma, della L. 6 agosto 1967, n. 698, è
rettificato, con effetto dal 1º gennaio 1968, in L. 956.600.
Entro
il 31 marzo 1971 sarà emanata la tabella dei mestieri degli operai dello
Stato da disporsi ai sensi dell'art. 2 della L. 5 marzo 1961, n. 90, con
proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con il
Ministro per il tesoro (2) (3).
(1) Vedi anche il d.m. 27 settembre 1971.
(2) Comma aggiunto dall'art. 16, l. 28 ottobre 1970, n. 775.
(3) La Corte costituzionale, con sentenza 5 novembre 1984,
n. 247, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente articolo,
nella parte in cui non determinano nello stesso modo previsto per gli
impiegati dello Stato la durata massima dell'assenza, con conservazione del
posto, degli operai dello Stato per motivi di salute e la dispensa dal
servizio dei medesimi quando, per infermità, risultino in condizione di non
poter riprendere la propria attività.
Articolo 24
I posti dei militari di truppa dell'Arma dei carabinieri,
del Corpo della guardia di finanza, del Corpo delle guardie di pubblica
sicurezza e del Corpo degli agenti di custodia sono resi cumulativi in unico
organico, per l'Arma e per ciascuno dei Corpi predetti.
Fermo
restando il possesso degli altri requisiti prescritti dalle rispettive norme
di avanzamento, nell'Arma e Corpi predetti l'ammissione al giudizio per la
promozione a ruolo aperto ad appuntato ha luogo al compimento dei seguenti
periodi di servizio prestati nell'Arma o Corpo di appartenenza: 20 anni nel
1968; 19 anni nel 1969; 18 anni nel 1970; 17 anni nel 1971; 16 anni nel 1972;
15 anni nel 1973; 14 anni dal 1974 in poi (1).
Agli effetti del raggiungimento del limite di servizio di
cui al comma precedente, per le guardie scelte del Corpo delle guardie di
pubblica sicurezza sono computati anche i servizi temporanei ed ausiliari di
polizia resi anteriormente alla data di inquadramento nel ruolo.
(1) Comma così sostituito dall'art. 1, l. 11 dicembre 1971,
n. 1090.
Articolo 25
Entro un biennio dalla data di entrata in vigore della
legge concernente provvedimenti finanziari per l'attuazione delle regioni a
statuto ordinario, il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, anche
con separati decreti, norme aventi valore di legge ordinaria, allo scopo di
provvedere alla revisione dei ruoli organici degli impiegati civili e degli
operai delle Amministrazioni dello Stato, con osservanza dei seguenti criteri
direttivi:
1) le dotazioni organiche in particolare delle
amministrazioni centrali dovranno essere determinate esclusivamente in
relazione alle effettive esigenze di servizio ed in base a rigorosi criteri
di funzionalità e con l'effettiva riduzione o soppressione dei posti,
richiesta dal trasferimento di funzioni, uffici e personale dello Stato alle
regioni o dalla delega ad esse di funzioni amministrative statali;
2) dovrà procedersi all'unificazione dei ruoli centrali e
periferici, della stessa amministrazione, quando essi si riferiscano a
carriere dello stesso ordine con funzioni analoghe.
Sarà sentito il Consiglio superiore della pubblica
amministrazione, che dovrà pronunciarsi anche sulla possibilità di provvedere
alle sopravvenute esigenze dei servizi mediante il trasferimento di personale
da una amministrazione all'altra. Si prescinderà dal parere del Consiglio
superiore se non sarà espresso entro trenta giorni dalla richiesta.
Alla revisione e, ove occorra, all'ampliamento dei ruoli
organici degli impiegati civili e degli operai delle Amministrazioni della
pubblica istruzione, dell'aviazione civile e delle partecipazioni statali
nonché dei ruoli del personale civile degli istituti di prevenzione e pena e
di quelli del personale di dattilografia ed ausiliario degli uffici
giudiziari dell'Amministrazione della grazia e giustizia, si provvederà
comunque entro il 31 marzo 1971. I posti saranno ricoperti con trasferimento
da altre amministrazioni e, ove ciò non sia possibile, con assunzione mediante
pubblico concorso.
A
successive eventuali modificazioni dei ruoli organici di una o più
amministrazioni - comprese quelle ad ordinamento autonomo - in relazione al
mutare delle effettive esigenze dei servizi ed alla ulteriore delega di
funzioni amministrative statali alle regioni potrà provvedersi con D.P.R., su
proposta del presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con i Ministri
interessati e quello per il tesoro, sentito il Consiglio superiore della
pubblica amministrazione, sempre che dalle modifiche stesse non consegua un
aumento del personale ma una diminuzione dell'onere globale previsto per le
spese del personale di ruolo delle amministrazioni interessate.
Il numero dei dirigenti del livello intermedio non potrà
superare il numero degli uffici centrali e periferici da dirigere, aumentato
di tre unità per ogni direzione generale o ufficio centrale equiparato e da
una unità per ogni ufficio periferico retto da dirigente con qualifica
equiparata a direttore generale.
- Articolo così sostituito dall'art. 17, l. 28 ottobre 1970, n. 775.
Articolo
26
Il passaggio di personale previsto dall'articolo 199, secondo comma, del testo unico approvato con D.P.R. 10
gennaio 1957, n. 3, è consentito anche per il
personale appartenente alle carriere direttive.
Articolo 27
Con
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il
Ministro per il tesoro, sentito il Consiglio superiore della pubblica
amministrazione è annualmente stabilito, per tutte le amministrazioni dello
Stato, comprese quelle con ordinamento autonomo, il numero dei posti da mettere
a concorso per i singoli ruoli delle carriere degli impiegati civili
amministrativi e tecnici e degli operai dello Stato, in relazione alle
effettive esigenze di ciascuna amministrazione.
Articolo 28
Con successiva legge si provvederà alla disciplina
dell'orario di lavoro per i dipendenti civili dello Stato al fine di
assicurare maggiore produttività e rendimento.
Con
appositi provvedimenti legislativi saranno dettate norme per la graduale
revisione degli orari di lavoro dei settori di attività che comportano
attualmente, per il personale impiegatizio e salariato, una durata superiore
alle 40 ore settimanali.
Articolo 29
Per
le cessazioni dal servizio che avverranno a partire dal 1º marzo 1968 e fino
al 31 agosto 1971, la liquidazione dei trattamenti ordinari di quiescenza si
effettua sulla base degli stipendi, delle paghe o delle retribuzioni e degli
altri eventuali assegni pensionabili in vigore alla predetta data del 1º
marzo 1968. Gli stessi stipendi, paghe o retribuzioni, ridotti del 10 per
cento, si considerano ai fini della determinazione dell'assegno mensile
spettante, in aggiunta al trattamento di quiescenza, al personale militare al
quale è dovuto il trattamento economico di sfollamento.
- Articolo così modificato dall'art. 18, l. 28 ottobre 1970, n. 775.
Articolo 30
L'assunzione di responsabilità di Governo da parte di
dipendente dello Stato, non comporta modifiche di coefficienti nel
trattamento di quiescenza a lui spettante nella qualifica di appartenenza.
Restano
salvi i diritti spettanti al dipendente dello Stato inerenti alla funzione
parlamentare.
Articolo
31
Le pensioni ordinarie e gli assegni vitalizi, temporanei e
rinnovabili, a carico dello Stato, del Fondo pensioni delle ferrovie dello
Stato o dell'amministrazione ferroviaria, del Fondo per il culto, del Fondo
di beneficenza e di religione della città di Roma, dell'Azienda dei patrimoni
riuniti ex economali, degli Archivi notarili e del cessato Commissariato
dell'emigrazione, relativi a cessazioni dal servizio verificatesi
anteriormente al 1º marzo 1968 sono riliquidati d'ufficio con effetto dalla
data medesima, dalle amministrazioni competenti con decreto ministeriale
soggetto al controllo della Corte dei conti.
Il decreto di riliquidazione delle pensioni, all'atto
dell'inoltro agli organi di controllo, è comunicato con ruolo provvisorio di
variazione alla direzione provinciale del tesoro per la disposizione del
pagamento della nuova pensione, salvo conguaglio per eventuali rettifiche.
Articolo 32
La riliquidazione prevista dal precedente articolo si
effettua:
1) considerando, in sostituzione degli stipendi, paghe o
retribuzioni ed altri eventuali assegni calcolati nella precedente
liquidazione o riliquidazione, gli stipendi, paghe o retribuzioni e gli altri
eventuali assegni pensionabili in vigore al 1º marzo 1968;
2) applicando le disposizioni in vigore al 1º marzo 1968;
3) lasciando invariato il numero di anni di servizio e la
percentuale considerati nella precedente liquidazione o riliquidazione;
4) mantenendo fermo il grado, o, in mancanza, la qualifica,
nonché la posizione giuridica rivestiti alla data di cessazione dal servizio;
5) lasciando invariato l'importo degli assegni personali
pensionabili considerati nella precedente liquidazione o riliquidazione, che
derivino dall'applicazione dell'art. 4, R.D.L. 11 novembre 1923, n. 2395,
dall'art. 202, D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, o da altre analoghe disposizioni;
6) adottando per il personale delle Ferrovie dello Stato le
opportune norme allo scopo di tener conto delle competenze accessorie da
computare ai fini della ritenuta per il fondo pensioni ai sensi del R.D.L. 19
luglio 1924, n. 1322, nonché ai fini della liquidazione delle pensioni
stesse.
Nei
riguardi dei professori universitari di ruolo cessati dal servizio
anteriormente al 31 ottobre 1961 e dei loro superstiti, nonché del personale
insegnante della scuola elementare, dei direttori didattici e degli ispettori
scolastici, del personale direttivo ed insegnante della scuola secondaria ed
artistica, del personale direttivo dei convitti nazionali e degli educandati
femminili dello Stato cessati dal servizio anteriormente al 30 settembre 1961
e dei loro superstiti, la riliquidazione delle pensioni si effettua tenendo
conto:
a)
per i professori universitari, della classe di stipendio spettante, in
relazione all'anzianità di servizio utile per la progressione in carriera,
secondo quanto previsto dalla tabella B annessa alla legge 18 marzo 1958, n. 311,
modificata negli ex coefficienti e relativi stipendi in applicazione dell'art. 1 della legge 26 gennaio 1962, n. 16, e
successive disposizioni;
b) per il restante personale indicato nel presente comma,
della classe di stipendio spettante, in relazione all'anzianità di servizio
utile per la progressione in carriera, secondo quanto previsto dalle tabelle
A, B, C, C1, D ed E annesse alla legge 13 marzo
1958, n. 165, modificate negli ex coefficienti
e relativi stipendi in applicazione dell'art. 1 della legge 28 luglio 1961,
n. 831, e successive disposizioni.
Nei
confronti dei graduati e militari di truppa dell'Arma dei carabinieri, del
Corpo della guardia di finanza, del Corpo delle guardie di pubblica
sicurezza, del Corpo degli agenti di custodia e del personale dei gradi
corrispondenti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e del Corpo forestale
dello Stato, cessati dal servizio anteriormente al 1º gennaio 1964,
l'assimilazione delle paghe si effettua con i criteri stabiliti dall'art. 3
della legge 3 novembre 1963, n. 1543.
Articolo 33
Nei riguardi dei pensionati ex dipendenti delle cessate
gestioni statali del dazio di consumo contemplati dalla L. 22 dicembre 1952,
n. 3595, la riliquidazione della pensione prevista dal precedente art. 31 si
effettua sulla base della totalità del servizio prestato e le pensioni
risultanti dalla riliquidazione medesima sono a carico dello Stato, salvo per
la somma già a carico dei comuni alla data del 29 febbraio 1968. Analogo
criterio è seguito nei riguardi degli altri titolari di pensioni o assegni a
onere ripartito per i quali abbia trovato applicazione il disposto dell'art.
34 della L. 27 settembre 1963, n. 1315.
Articolo 34
Le pensioni, le quote di pensioni e gli assegni di cui al
primo comma dell'art. 28, D.P.R. 11 gennaio 1956, n. 20, sono aumentati, con
effetto dal 1º marzo 1968, in ragione del 65 per cento. Tale aumento si
applica, con la predetta decorrenza, anche sul sussidio di quiescenza, di cui
all'art. 22, L. 18 ottobre 1942, n. 1047 [rectius: n. 1407], e successive
modificazioni, escludendo dall'aumento stesso il carovita previsto dall'art. 1,
D.Lgs. C.P.S. 21 settembre 1947, n. 1088, e successive modificazioni; il
relativo onere è a carico del fondo di cui all'art. 77, D.P.R. 5 giugno 1952,
n. 656.
L'aliquota del 65 per cento prevista dal precedente comma
non si applica nei confronti dei titolari di pensioni o quote di pensioni od
assegni che non avevano titolo all'integrazione temporanea ed è ridotta al 33
per cento nei casi in cui non si aveva titolo all'elevazione
dell'integrazione temporanea disposta con D.P.R. 5 giugno 1965, n. 754.
Le pensioni tabellari dei graduati e militari di truppa e
dei loro superstiti, già liquidate o da liquidarsi, sono aumentate nella
misura del 15 per cento, con effetto dal 1º marzo 1968.
Le pensioni, le quote di pensioni, gli assegni ed il
sussidio di quiescenza di cui al presente articolo non sono soggetti alla
riliquidazione prevista dal precedente art. 31.
Articolo 35
L'assegno
mensile di cui all'art. 26, ultimo comma, della legge 8 aprile 1952, n. 212,
dovuto, in aggiunta al nuovo trattamento di quiescenza, al personale militare
al quale compete il trattamento economico di sfollamento, è riliquidato, con
effetto dal 1º marzo 1968, tenendo conto, per quanto riguarda il trattamento
di attività, delle seguenti competenze:
stipendio o paga in vigore al 1º marzo 1968, ridotto del 10
per cento;
quote di aggiunte di famiglia;
indennità militare nelle misure vigenti al 1º marzo 1968;
assegno personale di sede, nei confronti di coloro per i
quali l'assegno stesso sia calcolato e che al 1º marzo 1968 risiedono in
comune con popolazione non inferiore a 700.000 abitanti.
Articolo 36
Con effetto dal 1º marzo 1968 sono abrogati: la L. 27
settembre 1963, n. 1315; l'art. 4, L. 10 agosto 1964, n. 662; la L. 26 maggio
1965, n. 583 ed il D.P.R. 5 giugno 1965, n. 754, nonché l'art. 6, L. 30
gennaio 1963, n. 43.
L'integrazione temporanea e l'assegno temporaneo previsti
dalle norme di cui al precedente comma continuano ad essere corrisposti a
titolo di acconto, anche dopo il 1º marzo 1968, salvo successivi conguagli,
sino al pagamento della nuova pensione o assegno di pensione e dell'eventuale
assegno personale di cui al successivo art. 37.
Articolo 37
Nei riguardi dei titolari di pensioni o assegni, cessati
dal servizio con decorrenza anteriore al 1º marzo 1968, viene conservata a
titolo di assegno personale, non riversibile, da riassorbire in occasione di
successivi miglioramenti, l'eventuale differenza fra l'importo complessivo
mensile netto del trattamento di quiescenza in godimento al 29 febbraio 1968,
e quello risultante dopo l'applicazione dei precedenti articoli dal 31 al 36.
Nel raffronto fra i due trattamenti non si considerano le quote di aggiunta
di famiglia e l'indennità integrativa speciale di cui alla legge 27 maggio 1959, n. 324, e
successive modificazioni, né l'assegno di caroviveri.
L'assegno
personale di cui al precedente comma è soggetto soltanto al bollo per tassa
di quietanza, e va corrisposto anche con la tredicesima mensilità spettante
ai titolari di pensioni ordinarie ai sensi della legge 26 novembre 1953, n.
876.
Nei
confronti del personale al quale si applica l'art. 5, D.P.R. 5 giugno 1965, n. 758, la pensione
risultante dalla riliquidazione o dall'aumento percentuale è corrisposta nei
limiti del trattamento in godimento al 29 febbraio 1968.
Articolo 38
I precedenti artt. dal 29 al 37 si applicano anche ai
titolari di pensione a carico del fondo per il trattamento di quiescenza al
personale degli uffici locali, ai titolari di agenzia, ai ricevitori ed ai
portalettere, di cui all'art. 77, D.P.R. 5 giugno 1952, n. 656, nonché ai
titolari di assegni integrativi di carattere continuativo a carico della
cassa integrativa di previdenza per il personale telefonico statale di cui al
D.Lgs. 22 gennaio 1947, n. 134. Il relativo onere è a carico del fondo e
della cassa predetti.
Articolo
39
L'aumento
di pensione e l'eventuale assegno personale derivanti dall'applicazione dei
precedenti artt. dal 31 al 37 non vanno computati:
ai fini di quanto disposto dagli artt. 2, ultimo comma, e
3, ultimo comma, del D.Lgs.Lgt. 21 novembre 1945, n. 722, e successive
modificazioni, dall'art. 2, secondo comma del D.Lgs. C.P.S. 27 novembre 1947,
n. 1331, e successive modificazioni, nonché dall'art. 7, L. 10 febbraio 1962,
n. 66,
per la determinazione del limite di reddito previsto
dall'art. 6, L. 25 novembre 1964, n. 1266.
Articolo 40
Nei riguardi del personale contemplato dall'art. 7, L. 13 giugno 1952, n. 690, nonché dall'art. 26, L. 13 marzo 1958, n. 165, dall'art. 7, L. 16 luglio 1960, n. 727 e dall'art. 1, L.
20 dicembre 1962, n. 1743, la differenza tra il trattamento di quiescenza
dovuto secondo le norme dei regolamenti comunali e quello previsto dalle
norme concernenti gli impiegati civili dello Stato resta a carico delle
amministrazioni comunali ed è determinata e corrisposta direttamente dalle
stesse, agli aventi diritto, per le pensioni decorrenti dal 1º agosto 1954,
in poi con effetto dalla stessa data.
Articolo 41
Sulle
quote di pensioni liquidate o da liquidarsi a carico dello Stato ai titolari
di pensione ad onere ripartito con altri enti, per cessazioni dal servizio
alle dipendenze degli enti stessi, non è dovuta, dal 1º gennaio 1968, la
tredicesima mensilità prevista a favore dei pensionati dalla legge 26
novembre 1953, n. 876, quando nella liquidazione della pensione siano state o
vengano considerate mensilità aggiuntive allo stipendio annuo.
Articolo 42
Il
supplemento di pensione di cui all'articolo 2 del regio decreto 7 dicembre
1923, n. 2590, è liquidato, a decorrere dal 1º marzo 1968, in valore capitale
da determinare moltiplicando per dieci l'importo annuo del supplemento stesso
per gli aventi diritto nei casi di cessazione dal servizio anteriori alla
suddetta data e per quindici nei casi di cessazione a partire dalla data
medesima.
Articolo 43
Per accelerare la riliquidazione delle pensioni prevista
nel precedente art. 31 ed il pagamento delle pensioni stesse, sono
autorizzate prestazioni straordinarie da retribuire con i compensi per lavoro
straordinario, nei limiti massimi di orario e di spesa mensili previsti dalle
vigenti disposizioni nonché con i compensi speciali di cui all'art. 6 del
decreto legislativo presidenziale 27 giugno 1946, n. 19, per le prestazioni
eccezionali, rese con il sistema del cottimo, in eccedenza ai limiti mensili
predetti.
Il
Ministro per il tesoro stabilirà, d'intesa con le amministrazioni
interessate, i criteri e le modalità per la esecuzione dei lavori inerenti
alla riliquidazione delle pensioni e, con propri decreti, provvederà alle
occorrenti variazioni di bilancio.
Articolo 44
Ai fini dell'attuazione della presente legge e dei
provvedimenti delegati connessi, l'onere a carico del bilancio dello Stato
per l'anno finanziario 1968 resta stabilito in lire 100 miliardi e - tenuto
anche conto degli oneri di cui alla legge 1º agosto 1969, n. 464 - la spesa
aggiuntiva per ciascuno degli anni successivi, rispetto al precedente, resta
fissata in lire 134,4 miliardi per l'anno 1969, in lire 195 miliardi per
l'anno 1970, in lire 277,6 miliardi per l'anno 1971, in lire 105,7 miliardi
per l'anno 1972, in lire 13,5 miliardi per l'anno 1973 ed in lire 8,4
miliardi per l'anno 1974.
Per
le materie di cui alle lettere a) e b) dell'articolo 16-bis ed all'articolo
25, i provvedimenti delegati determineranno l'onere conseguente ed i relativi
mezzi di copertura.
- Articolo così sostituito dall'art. 19, l. 28 ottobre 1970, n. 775.
Articolo
44bis
I
dipendenti civili dello Stato hanno diritto di riunione nell'unità amministrativa,
o di esercizio di servizi o di produzione industriale, durante l'orario di
lavoro nei limiti di dieci ore annue. Per le ore di partecipazione alle
assemblee verrà corrisposta la normale retribuzione.
Le riunioni - che possono riguardare la generalità dei
lavoratori o gruppi di essi - sono indette singolarmente o congiuntamente
dalle organizzazioni sindacali rappresentate nel consiglio d'amministrazione
con ordine del giorno su materie di interesse sindacale e del lavoro, secondo
l'ordine di precedenza delle convocazioni, comunicate al dirigente l'unità di
cui sopra.
Alle riunioni possono partecipare, previo preavviso,
dirigenti della organizzazione sindacale, anche non dipendenti dalla pubblica
amministrazione.
- Articolo aggiunto dall'art. 20, l. 28 ottobre 1970, n. 775.
Articoli 45 - 46
- 47 - 48
Questi
articoli ha cessato di produrre i suoi effetti a decorrere dal 6 aprile 1994,
data di entrata in vigore del d.p.c.m. 27 ottobre 1994, n. 770 (art. 6,
d.p.c.m. 770/1994 cit.).
Articolo
49
Nelle sedi centrali e periferiche delle Amministrazioni di
cui al precedente art. 45 è concesso alle varie organizzazioni sindacali del
personale civile dello Stato l'uso gratuito di appositi spazi per
l'affissione di giornali murali, notiziari, circolari, manifesti ed altri
scritti o stampati, conformi alle disposizioni generali sulla stampa e
contenenti notizie di carattere esclusivamente sindacale.
A
ciascuna delle organizzazioni sindacali a carattere nazionale maggiormente
rappresentative è, altresì, concesso nella sede centrale dei singoli
Ministeri e delle aziende autonome, l'uso gratuito di un locale da adibire ad
ufficio sindacale, tenuto conto delle disponibilità obiettive e secondo le
modalità che saranno determinate dalle amministrazioni interessate, sentite
le organizzazioni sindacali.
Articolo 50
I dipendenti civili dello Stato hanno facoltà di rilasciare
delega esente da tassa di bollo e dalla registrazione, a favore della propria
organizzazione sindacale, per la riscossione di una quota mensile dello
stipendio, paga o retribuzione per il pagamento dei contributi sindacali nella
misura stabilita dai competenti organi statutari. Resta fermo il disposto di
cui all'art. 70 del testo unico approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180.
La delega ha validità dal primo giorno del mese successivo
a quello del rilascio al 31 dicembre di ogni anno e si intende tacitamente
rinnovata ove non venga revocata dall'interessato entro la data del 31
ottobre. La revoca della delega va inoltrata, in forma scritta,
all'amministrazione di appartenenza e alla organizzazione sindacale
interessata.
Le trattenute operate dalle singole amministrazioni sulle
retribuzioni dei pubblici dipendenti, in base alle deleghe presentate dalle
organizzazioni sindacali, sono versate alle stesse organizzazioni secondo
modalità da concordare.
IMPIEGO PUBBLICO
MINISTERI IN GENERE
PENSIONI DEI DIPENDENTI CIVILI E MILITARI DELLO STATO
Articolo 51
Le norme delegate previste dagli articoli 1, 3 e 25 della
presente legge saranno emanate con decreto del Presidente della Repubblica,
su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i
Ministri competenti e con quelli per l'interno, il tesoro, le finanze e il
bilancio e la programmazione economica e con l'obbligo di sentire
preventivamente le regioni per quanto attiene all'ordinamento degli uffici
periferici dello Stato; le regioni potranno comunicare le proprie
osservazioni entro e non oltre 60 giorni dalla comunicazione delle norme
proposte. Decorso tale termine le norme verranno sottoposte, unitamente alle
eventuali osservazioni delle regioni, al parere della commissione
parlamentare per le questioni regionali di cui all'articolo 52 della legge 10
febbraio 1953, n. 62.
Le altre norme delegate previste dalla presente legge
saranno emanate con decreti del Presidente della Repubblica, su proposta del
Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con i Ministri competenti e
con quello per il tesoro, previo parere di una commissione composta da nove
senatori e da nove deputati, in rappresentanza proporzionale dei gruppi
parlamentari, nominati dai Presidenti delle rispettive Camere su designazione
dei Presidenti dei gruppi stessi.
Per i pareri sulla materia riguardante i dipendenti dello
Stato, escluso il personale di cui al successivo comma, la commissione è
integrata da:
sei dipendenti dello Stato con qualifica non inferiore a
direttore di divisione o equiparata, nominati dal Presidente del Consiglio
dei Ministri su proposta del Ministro incaricato per la riforma della
pubblica amministrazione;
sei rappresentanti degli impiegati civili dello Stato
nominati dal Presidente del Consiglio dei Ministri su designazione delle
organizzazioni sindacali a carattere nazionale.
Per i pareri sulla materia riguardante il personale di cui
alla legge 24 maggio 1951, n. 392, la commissione è integrata da dodici
membri, di cui otto nominati dal Consiglio superiore della magistratura tra i
magistrati ordinari e quattro nominati dal Presidente del Consiglio dei
Ministri tra i magistrati delle magistrature speciali e gli avvocati dello
Stato.
Si prescinde dal parere della commissione di cui al primo
comma qualora questo non sia espresso entro 60 giorni dalla richiesta del
Governo e dal parere della commissione di cui al secondo comma e successivi
qualora non sia espresso entro 30 giorni.
Alle
esigenze di servizio connesse alla attuazione della presente legge e di
quella sui provvedimenti finanziari per l'attuazione delle regioni a statuto
ordinario, ed all'applicazione dei decreti in esse previsti si provvede con
personale delle Amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo,
da collocare fuori ruolo presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, ai
sensi degli articoli 58 e 59 del testo unico approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, nel limite di un
contingente da determinare con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri di concerto con il Ministro per il tesoro (1).
(1) Articolo così sostituito dall'art. 21, l. 28 ottobre 1970, n. 775.
Articolo 52
All'onere di lire 100 miliardi per l'anno finanziario 1968
- comprensivo di quello derivante dall'attribuzione di una indennità mensile
alle categorie di cui alla legge 24 maggio 1951, n. 392, e successive
modificazioni, previsto da separato provvedimento legislativo - si provvede
quanto a lire 25 miliardi a carico del fondo di cui al capitolo 3523 dello
stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1967 e
quanto a lire 75 miliardi mediante riduzione del corrispondente fondo per
l'anno finanziario 1968.
Articolo 53
Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare negli
anni finanziari 1968, 1969, 1970 e 1971, con propri decreti, le occorrenti
variazioni al bilancio dello Stato ed agli stati di previsione dell'entrata e
della spesa delle amministrazioni autonome dello Stato.
Allegato unico
TABELLA
PARAMETRI INIZIALI E TERMINALI DEGLI STIPENDI, PAGHE E
RETRIBUZIONI DEL PERSONALE DELLE VARIE CARRIERE O GRUPPI DI CARRIERE O CATEGORIE
DELLE AMMINISTRAZIONI STATALI, COMPRESE QUELLE AD ORDINAMENTO AUTONOMO
Parametro iniziale - Parametro terminale
Personale operaio [1]...| 115 | 210 |
Personale delle carriere ausiliarie [2]...| 100 | 165 |
Personale delle carriere esecutive [2]...| 120 | 245 |
Personale delle carriere di concetto [3]. .| 160 | 370 |
Personale delle carriere direttive (dall'ex coeff. 209 al
1040) [3] [4]..| 190 | 825 |
Personale civile non di ruolo di cui al regio decreto-legge
4 febbraio 1937, n. 100...100 | 190 |
Personale direttivo e docente della scuola elementare,
secondaria ed artistica; personale docente della università [5]..| 165 | 825
|
Personale militare o personale con trattamento assimilato:
a) graduati e militari di truppa (da carabiniere ausiliario
ad appuntato e gradi corrispondenti) [6].| 100 | 150 |
b) sottufficiali (da sergente volontario ad aiutante di
battaglia) [7] [8]....| 105 | 245 |
c) ufficiali in s.p.e. (da sottotenente a generale di corpo
d'armata) [9]...| 175 | 820 |
[1] Sarà pari a 100 il parametro per gli apprendisti e a
230 per i capi draga e per i comandanti di rimorchiatori e i capi macchinisti
del servizio escavazione porti, nonché per i padroni di rimorchiatori e i
padroni marittimi per il traffico (1).
[2] Per i dipendenti civili delle Amministrazioni delle
poste e delle telecomunicazioni, dall'Azienda di Stato per i servizi
telefonici e dei Monopoli di Stato appartenenti alle carriere esecutive ed
ausiliarie le cui mansioni non rientrino in quelle previste rispettivamente
dall'art. 181 e dal primo comma dello art. 189 del T.U. 10 gennaio 1957, n. 3, nonché per i cantonieri dell'ANAS, l'inserimento nel nuovo
ordinamento dovrà tener conto della natura delle mansioni attribuite,
prescindendo dalla carriera di provenienza.
[3]
Le carriere speciali sono soppresse con trasformazione delle stesse in
apposite carriere ordinarie. I tronconi direttivi delle attuali carriere
speciali sono direttamente trasformati in carriere direttive ordinarie. Si
farà luogo, in attuazione dell'articolo 25 della presente legge, ad una
analisi globale del livello delle funzioni di ciascuna carriera speciale, a
cura della Presidenza del Consiglio dei Ministri, d'intesa con le
organizzazioni sindacali nazionali maggiormente rappresentative, per stabilire
se i tronconi di concetto devono essere inseriti nella corrispondente
carriera direttiva o sostituiti da una carriera di concetto ordinaria. I
posti disponibili per un periodo di otto anni nella carriera direttiva ex
speciale, sono riservati agli impiegati in servizio al 1ºluglio 1970 nel
corrispondente troncone di concetto ex speciale (1).
[4] Per gli ispettori generali e altre qualifiche
equiparabili il parametro sarà pari a 530. Per i provveditori agli studi e
per gli ispettori centrali del Ministero della pubblica istruzione il
parametro terminale sarà pari a 535. Per i trattamenti riferiti agli ex
coefficienti 1070 e 1040 il parametro sarà pari, rispettivamente, a 850 e
825. Il parametro sarà pari a 370 per gli ispettori principali delle ferrovie
dello Stato attualmente in servizio nonché per gli appartenenti alla carriera
direttiva delle ferrovie dello Stato delle qualifiche inferiori attualmente
in servizio allorché in base alle norme in vigore maturerebbero la promozione
alla qualifica di ispettore principale (2).
[5] Per il preside di 1ª categoria il parametro terminale
sarà pari a 535.
[6] Con assoggettamento dei nuovi stipendi alle comuni
ritenute previdenziali (con esclusione del carabiniere ausiliario) ed
erariali e con l'applicazione di una aliquota di detrazione dell'anzianità di
servizio, ai fini del computo degli aumenti periodici, di sei anni per gli
appuntati e di due anni per i carabinieri con oltre nove anni di anzianità di
servizio (1).
[7] Per il sergente di leva il parametro sarà pari a 100.
[8] Il parametro dell'aiutante di battaglia potrà essere
previsto anche per i marescialli maggiori e gradi corrispondenti ai quali sia
conferita, previa opportuna selezione, apposita qualifica per un'aliquota non
superiore al dieci per Cento dei posti di organico di sottufficiale; per
quest'ultima qualifica la detrazione dell'anzianità di servizio, ai fini del
computo degli aumenti periodici, è fissata a diciotto anni. Per i restanti
sottufficiali la detrazione predetta è stabilita come segue: sergente
maggiore, anni due; vice brigadiere e brigadiere, anni zero; maresciallo
ordinario, maresciallo capo, maresciallo maggiore e aiutante di battaglia,
rispettivamente, anni sei, dieci, dodici e dodici (1).
[9] Per il sottotenente di complemento il parametro sarà
pari a 160, se di prima nomina o richiamato a domanda, o a 165, se trattenuto
o richiamato d'autorità. La detrazione dall'anzianità di servizio, ai fini
del computo degli aumenti periodici, è così modificata per gli ufficiali dei
seguenti gradi e di quelli corrispondenti: tenente e capitano, anni zero;
maggiore e tenente colonnello, rispettivamente, anni sei e diciassette (1).
(1) Nota così sostituita dall'art. 22, l. 28 ottobre 1970, n. 775.
(2) Nota così modificata dall'art. 22, l. 28 ottobre 1970,
n. 775.
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