Legge 4 agosto 2006, n. 248
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge
4 luglio 2006, n. 223, recante disposizioni urgenti per il rilancio economico
e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica,
nonchè interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale
"
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 186
dell'11 agosto 2006 - Supplemento Ordinario n. 183
Legge di conversione
Testo del decreto-legge coordinato
con la legge di conversione
Legge di conversione
Art. 1.
1. Il decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, recante disposizioni urgenti per il rilancio economico e
sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica,
nonchè interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale,
è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla
presente legge.
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a
quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Testo del decreto-legge coordinato
con la legge di conversione
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 186 dell'11
agosto 2006 - Supplemento Ordinario n. 183
(*) Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate
con caratteri corsivi
Titolo
I
MISURE URGENTI PER LO SVILUPPO, LA CRESCITA E LA PROMOZIONE
DELLA CONCORRENZA E DELLA COMPETITIVITÀ, PER LA TUTELA DEI CONSUMATORI E PER
LA LIBERALIZZAZIONE DI SETTORI PRODUTTIVI.
Art. 1.
Finalità e ambito di intervento
1. Le norme del presente titolo, adottate ai sensi degli articoli 3, 11, 41 e 117, commi primo e secondo, della Costituzione, con particolare riferimento alle materie di competenza
statale della tutela della concorrenza, dell'ordinamento civile e della
determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti
civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio
nazionale, recano misure necessarie ed urgenti per garantire il rispetto
degli articoli 43, 49, 81, 82 e 86 del Trattato istitutivo della Comunità europea ed assicurare l'osservanza delle raccomandazioni e dei
pareri della Commissione europea, dell'Autorità garante della concorrenza e
del mercato e delle Autorità di regolazione e vigilanza di settore, in relazione
all'improcrastinabile esigenza di rafforzare la libertà di scelta del
cittadino consumatore e la promozione di assetti di mercato maggiormente
concorrenziali, anche al fine di favorire il rilancio dell'economia e
dell'occupazione, attraverso la liberalizzazione di attività imprenditoriali
e la creazione di nuovi posti di lavoro.
1-bis. Le disposizioni di cui al presente decreto si
applicano alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento
e di Bolzano in conformità agli statuti speciali e alle relative norme di
attuazione.
Art. 2.
Disposizioni urgenti per la tutela della concorrenza nel
settore dei servizi professionali
1. In conformità al principio comunitario di libera concorrenza
ed a quello di libertà di circolazione delle persone e dei servizi, nonchè al
fine di assicurare agli utenti un'effettiva facoltà di scelta nell'esercizio
dei propri diritti e di comparazione delle prestazioni offerte sul mercato,
dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono abrogate le
disposizioni legislative e regolamentari che prevedono con riferimento alle
attività libero professionali e intellettuali:
a) l'obbligatorietà di tariffe
fisse o minime ovvero il divieto di pattuire compensi parametrati al
raggiungimento degli obiettivi perseguiti;
b) il divieto, anche parziale, di svolgere pubblicità
informativa circa i titoli e le specializzazioni professionali, le
caratteristiche del servizio offerto, nonchè il prezzo e i costi complessivi
delle prestazioni secondo criteri di trasparenza e veridicità del messaggio
il cui rispetto è verificato dall'ordine;
c) il divieto di fornire all'utenza servizi professionali
di tipo interdisciplinare da parte di società di persone o associazioni tra
professionisti, fermo restando che l'oggetto sociale relativo all'attività
libero-professionale deve essere esclusivo, che il medesimo professionista
non può partecipare a più di una società e che la specifica prestazione deve
essere resa da uno o più soci professionisti previamente indicati, sotto la
propria personale responsabilità.
2. Sono fatte salve le disposizioni riguardanti l'esercizio
delle professioni reso nell'ambito del Servizio sanitario nazionale o in
rapporto convenzionale con lo stesso, nonchè le eventuali tariffe massime
prefissate in via generale a tutela degli utenti. Il giudice provvede
alla liquidazione delle spese di giudizio e dei compensi professionali, in
caso di liquidazione giudiziale e di gratuito patrocinio, sulla base della
tariffa professionale. Nelle procedure ad evidenza pubblica, le stazioni
appaltanti possono utilizzare le tariffe, ove motivatamente ritenute
adeguate, quale criterio o base di riferimento per la determinazione dei
compensi per attività professionali.
2-bis. All'articolo 2233 del codice civile, il terzo comma
è sostituito dal seguente:
«Sono
nulli, se non redatti in forma scritta, i patti conclusi tra gli avvocati ed
i praticanti abilitati con i loro clienti che stabiliscono i compensi
professionali».
3. Le disposizioni deontologiche e pattizie e i codici di
autodisciplina che contengono le prescrizioni di cui al comma 1 sono
adeguate, anche con l'adozione di misure a garanzia della qualità delle
prestazioni professionali, entro il 1o gennaio 2007. In caso di mancato
adeguamento, a decorrere dalla medesima data le norme in contrasto con quanto
previsto dal comma 1 sono in ogni caso nulle.
Art. 3.
Regole di tutela della concorrenza nel settore della
distribuzione commerciale
1. Ai sensi delle disposizioni dell'ordinamento comunitario
in materia di tutela della concorrenza e libera circolazione delle merci e
dei servizi ed al fine di garantire la libertà di concorrenza secondo
condizioni di pari opportunità ed il corretto ed uniforme funzionamento del
mercato, nonchè di assicurare ai consumatori finali un livello minimo ed
uniforme di condizioni di accessibilità all'acquisto di prodotti e servizi
sul territorio nazionale, ai sensi dell'articolo 117, comma secondo, lettere e) ed m), della Costituzione, le attività commerciali, come individuate dal decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 114, e di somministrazione di alimenti e
bevande sono svolte senza i seguenti limiti e prescrizioni:
a) l'iscrizione a registri
abilitanti ovvero possesso di requisiti professionali soggettivi per
l'esercizio di attività commerciali, fatti salvi quelli riguardanti il
settore alimentare e della somministrazione degli alimenti e delle bevande;
b) il
rispetto di distanze minime obbligatorie tra attività commerciali
appartenenti alla medesima tipologia di esercizio;
c) le
limitazioni quantitative all'assortimento merceologico offerto negli esercizi
commerciali, fatta salva la distinzione tra settore alimentare e non
alimentare;
d) il rispetto di limiti riferiti a
quote di mercato predefinite o calcolate sul volume delle vendite a livello
territoriale sub regionale;
e) la fissazione di divieti ad
effettuare vendite promozionali, a meno che non siano prescritti dal diritto
comunitario;
f) l'ottenimento di autorizzazioni
preventive e le limitazioni di ordine temporale o quantitativo allo
svolgimento di vendite promozionali di prodotti, effettuate all'interno degli
esercizi commerciali, tranne che nei periodi immediatamente precedenti i
saldi di fine stagione per i medesimi prodotti;
f-bis) il divieto o l'ottenimento di autorizzazioni
preventive per il consumo immediato dei prodotti di gastronomia presso
l'esercizio di vicinato, utilizzando i locali e gli arredi dell'azienda con
l'esclusione del servizio assistito di somministrazione e con l'osservanza
delle prescrizioni igienico-sanitarie.
2. Sono fatte salve le disposizioni che disciplinano le
vendite sottocosto e i saldi di fine stagione.
3.
A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono
abrogate le disposizioni legislative e regolamentari statali di disciplina
del settore della distribuzione commerciale incompatibili con le disposizioni
di cui al comma 1.
4. Le regioni e gli enti locali adeguano le proprie
disposizioni legislative e regolamentari ai principi e alle disposizioni di
cui al comma 1 entro il 1o gennaio 2007.
Art. 4.
Disposizioni urgenti per la liberalizzazione dell'attività
di produzione di pane
1. Al fine di favorire la promozione di un assetto
maggiormente concorrenziale nel settore della panificazione ed assicurare una
più ampia accessibilità dei consumatori ai relativi prodotti, a decorrere
dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono abrogate la legge
31 luglio 1956, n. 1002, e la lettera b), del comma 2 dell'articolo
22 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.
2. L'impianto di un nuovo panificio ed il trasferimento o
la trasformazione di panifici esistenti sono soggetti a dichiarazione di
inizio attività da presentare al comune competente per territorio ai sensi
dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241. La dichiarazione deve
essere corredata dall'autorizzazione della competente Azienda sanitaria
locale in merito ai requisiti igienico-sanitari e dall'autorizzazione alle
emissioni in atmosfera, dal titolo abilitativo edilizio e dal permesso di
agibilità dei locali, nonchè dall'indicazione del nominativo del
responsabile dell'attività produttiva, che assicura l'utilizzo di materie
prime in conformità alle norme vigenti, l'osservanza delle norme
igienico-sanitarie e di sicurezza dei luoghi di lavoro e la qualità del
prodotto finito.
2-bis. È comunque consentita ai titolari di impianti di cui
al comma 2 l'attività di vendita dei prodotti di propria produzione per il
consumo immediato, utilizzando i locali e gli arredi dell'azienda con
l'esclusione del servizio assistito di somministrazione e con l'osservanza
delle prescrizioni igienico-sanitarie.
2-ter. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore
della legge di conversione del presente decreto, il Ministro dello sviluppo
economico, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e
forestali e con il Ministro della salute, previa intesa con la Conferenza
permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano, emana un decreto ai sensi dell'articolo 17 della legge
23 agosto 1988, n. 400, volto a disciplinare, in conformità al diritto
comunitario:
a) la denominazione di «panificio» da riservare alle
imprese che svolgono l'intero ciclo di produzione del pane, dalla lavorazione
delle materie prime alla cottura finale;
b) la denominazione di «pane fresco» da riservare al pane
prodotto secondo un processo di produzione continuo, privo di interruzioni
finalizzate al congelamento, alla surgelazione o alla conservazione
prolungata delle materie prime, dei prodotti intermedi della panificazione e
degli impasti, fatto salvo l'impiego di tecniche di lavorazione finalizzate al
solo rallentamento del processo di lievitazione, da porre in vendita entro un
termine che tenga conto delle tipologie panarie esistenti a livello
territoriale;
c) l'adozione della dicitura «pane conservato» con
l'indicazione dello stato o del metodo di conservazione utilizzato, delle
specifiche modalità di confezionamento e di vendita, nonchè delle eventuali
modalità di conservazione e di consumo.
3. I comuni e le autorità competenti in materia
igienico-sanitaria esercitano le rispettive funzioni di vigilanza
4. Le violazioni delle prescrizioni di cui al presente
articolo sono punite ai sensi dell'articolo 22, commi 1, 2, 5, lettera c),
e 7, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114.
Art. 5.
Interventi urgenti nel campo della distribuzione di farmaci
1. Gli esercizi commerciali di cui all'articolo 4, comma 1,
lettere d), e) e f), del decreto legislativo 31
marzo 1998, n. 114, possono effettuare attività di vendita al pubblico dei
farmaci da banco o di automedicazione, di cui all'articolo 9-bis del
decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla
legge 16 novembre 2001, n. 405, e di tutti i farmaci o prodotti non soggetti
a prescrizione medica, previa comunicazione al Ministero della salute e
alla regione in cui ha sede l'esercizio e secondo le modalità previste
dal presente articolo. È abrogata ogni norma incompatibile.
2. La vendita di cui al comma 1 è consentita durante
l'orario di apertura dell'esercizio commerciale e deve essere effettuata
nell'ambito di un apposito reparto, alla presenza e con l'assistenza
personale e diretta al cliente di uno o più farmacisti abilitati
all'esercizio della professione ed iscritti al relativo ordine. Sono,
comunque, vietati i concorsi, le operazioni a premio e le vendite sotto costo
aventi ad oggetto farmaci.
3. Ciascun distributore al dettaglio può determinare
liberamente lo sconto sul prezzo indicato dal produttore o dal distributore
sulla confezione del farmaco rientrante nelle categorie di cui al comma
1, purchè lo sconto sia esposto in modo leggibile e chiaro al
consumatore e sia praticato a tutti gli acquirenti. Ogni clausola
contrattuale contraria è nulla. Sono abrogati l'articolo 1, comma 4, del
decreto-legge 27 maggio 2005, n. 87, convertito, con modificazioni, dalla
legge 26 luglio 2005, n. 149, ed ogni altra norma incompatibile.
3-bis. Nella provincia di Bolzano è fatta salva la vigente
normativa in materia di bilinguismo e di uso della lingua italiana e tedesca
per le etichette e gli stampati illustrativi delle specialità medicinali e
dei preparati galenici come previsto dal decreto del Presidente della
Repubblica 15 luglio 1988, n. 574.
4. Alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 105
del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, è aggiunto, infine, il
seguente periodo: «L'obbligo di chi commercia all'ingrosso farmaci di
detenere almeno il 90 per cento delle specialità in commercio non si applica
ai medicinali non ammessi a rimborso da parte del Servizio sanitario
nazionale, fatta salva la possibilità del rivenditore al dettaglio di
rifornirsi presso altro grossista.».
5. Al comma 1 dell'articolo 7 della legge 8 novembre 1991,
n. 362, sono soppresse le seguenti parole: «che gestiscano farmacie
anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge»; al comma
2 del medesimo articolo sono soppresse le seguenti parole: «della provincia
in cui ha sede la societa»; al comma 1, lettera a), dell'articolo 8
della medesima legge è soppressa la parola: «distribuzione,».
6. Sono abrogati i commi 5, 6 e 7 dell'articolo 7 della legge
8 novembre 1991, n. 362.
6-bis. I commi 9 e 10 dell'articolo 7 della legge 8
novembre 1991, n. 362, sono sostituiti dai seguenti:
«9. A seguito di acquisto a titolo di successione di una partecipazione
in una società di cui al comma 1, qualora vengano meno i requisiti di cui al
secondo periodo del comma 2, l'avente causa cede la quota di partecipazione
nel termine di due anni dall'acquisto medesimo.
10. Il termine di cui al comma 9 si applica anche alla
vendita della farmacia privata da parte degli aventi causa ai sensi del
dodicesimo comma dell'articolo 12 della legge 2 aprile 1968, n. 475».
6-ter. Dopo il comma 4 dell'articolo 7 della legge 8
novembre 1991, n. 362, è inserito il seguente:
«4-bis. Ciascuna delle società di cui al comma 1 può essere
titolare dell'esercizio di non più di quattro farmacie ubicate nella
provincia dove ha sede legale.».
7. Il comma 2 dell'articolo 100 del decreto legislativo 24
aprile 2006, n. 219, è abrogato.
Art. 6.
Interventi per il potenziamento del servizio di taxi
1. Al fine di assicurare per il servizio di taxi il
tempestivo adeguamento dei livelli essenziali di offerta del servizio taxi
necessari all'esercizio del diritto degli utenti alla mobilità, in conformità
al principio comunitario di libera concorrenza ed a quello di libertà di
circolazione delle persone e dei servizi, nonchè la funzionalità e
l'efficienza del medesimo servizio adeguati ai fini della mobilità urbana ai
sensi degli articoli 43, 49, 81, 82 e 86 del Trattato istitutivo della Comunità europea e degli articoli 3, 11, 16, 32, 41 e 117, comma secondo, lettere e) e m), della
Costituzione, i comuni,
sentite le commissioni consultive di cui all'articolo 4, comma 4, della legge
15 gennaio 1992, n. 21, ove funzionanti, o analogo organo partecipativo,
possono:
a) disporre turnazioni integrative in aggiunta a quelle
ordinarie, individuando idonee forme di controllo sistematico circa
l'effettivo svolgimento del servizio nei turni dichiarati. Per l'espletamento
del servizio integrativo di cui alla presente lettera, i titolari di licenza
si avvalgono, in deroga alla disciplina di cui all'articolo 10 della legge 15
gennaio 1992, n. 21, di sostituti alla guida in possesso dei requisiti stabiliti
all'articolo 6 della medesima legge. I sostituti alla guida devono espletare
l'attività in conformità alla vigente normativa ed il titolo di lavoro deve
essere trasmesso al comune almeno il giorno precedente all'avvio del
servizio;
b) bandire concorsi straordinari in conformità alla vigente
programmazione numerica, ovvero in deroga ove la programmazione numerica
manchi o non sia ritenuta idonea dal comune ad assicurare un livello di
offerta adeguato, per il rilascio, a titolo gratuito o a titolo oneroso, di
nuove licenze da assegnare ai soggetti in possesso dei requisiti stabiliti
dall'articolo 6 della citata legge n. 21 del 1992, fissando, in caso di
titolo oneroso, il relativo importo ed individuando, in caso di eccedenza
delle domande, uno o più criteri selettivi di valutazione automatica o
immediata, che assicurino la conclusione della procedura in tempi celeri. I
proventi derivanti sono ripartiti in misura non inferiore all'80 per cento
tra i titolari di licenza di taxi del medesimo comune; la restante parte
degli introiti può essere utilizzata dal comune per il finanziamento di
iniziative volte al controllo e al miglioramento della qualità degli
autoservizi pubblici non di linea e alla sicurezza dei conducenti e dei
passeggeri, anche mediante l'impiego di tecnologie satellitari;
c) prevedere il rilascio ai soggetti in possesso dei
requisiti stabiliti dall'articolo 6 della citata legge n. 21 del 1992, e in
prevalenza ai soggetti di cui all'articolo 7, comma 1, lettere b) e c), della
medesima legge, di titoli autorizzatori temporanei o stagionali, non
cedibili, per fronteggiare particolari eventi straordinari o periodi di
prevedibile incremento della domanda e in numero proporzionato alle esigenze
dell'utenza;
d) prevedere in via sperimentale l'attribuzione,
prevalentemente a favore di soggetti di cui all'articolo 7, comma 1, lettere
b) e c), della citata legge n. 21 del 1992, della possibilità di utilizzare
veicoli sostitutivi ed aggiuntivi per l'espletamento di servizi diretti a
specifiche categorie di utenti. In tal caso, l'attività dei sostituti alla
guida deve svolgersi secondo quanto previsto dalla lettera a);
e) prevedere in via sperimentale forme innovative di
servizio all'utenza, con obblighi di servizio e tariffe differenziati,
rilasciando a tal fine apposite autorizzazioni ai titolari di licenza del
servizio di taxi o ai soggetti di cui all'articolo 7, comma 1, lettere b) e
c), della citata legge n. 21 del 1992;
f) prevedere la possibilità degli utenti di avvalersi di
tariffe predeterminate dal comune per percorsi prestabiliti;
g)
istituire un comitato permanente di monitoraggio del servizio di taxi al fine
di favorire la regolarità e l'efficienza dell'espletamento del servizio e di
orientare costantemente le modalità di svolgimento del servizio stesso alla
domanda effettiva, composto da funzionari comunali competenti in materia di
mobilità e di trasporto pubblico e da rappresentanti delle organizzazioni di
categoria maggiormente rappresentative, degli operatori di radiotaxi e delle
associazioni degli utenti.
2. Sono fatti salvi il conferimento di nuove licenze
secondo la vigente programmazione numerica e il divieto di cumulo di più
licenze al medesimo intestatario, ai sensi della legge 15 gennaio 1992, n.
21, e della disciplina adottata dalle regioni.
Art. 7.
Misure urgenti in materia di passaggi di proprietà di beni
mobili registrati
1. L'autenticazione della sottoscrizione degli
atti e delle dichiarazioni aventi ad oggetto l'alienazione di beni mobili registrati
e rimorchi o la costituzione di diritti di garanzia sui medesimi può essere
richiesta anche agli uffici comunali ed ai titolari degli sportelli
telematici dell'automobilista di cui all'articolo 2 del regolamento di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre
2000, n. 358, che sono tenuti a rilasciarla gratuitamente, tranne i previsti
diritti di segreteria, nella stessa data della richiesta, salvo motivato
diniego.
2. I commi 390 e 391 dell'articolo 1 della legge 23
dicembre 2005, n. 266, sono abrogati.
Art. 8.
Clausole anticoncorrenziali in tema di responsabilità
civile auto
1. In conformità al principio comunitario della concorrenza
e alle regole sancite dagli articoli 81, 82 e 86 del Trattato istitutivo
della Comunità europea, dalla data di entrata in vigore del presente decreto
è fatto divieto alle compagnie assicurative e ai loro agenti di vendita di
stipulare nuove clausole contrattuali di distribuzione esclusiva e di
imposizione di prezzi minimi o di sconti massimi per l'offerta ai
consumatori di polizze relative all'assicurazione obbligatoria per la
responsabilità civile auto.
2. Le clausole contrattuali che impegnano, in esclusiva,
uno o più agenti assicurativi o altro distributore di servizi assicurativi
relativi al ramo responsabilità civile auto ad una o più compagnie
assicurative individuate, o che impongono ai medesimi soggetti il prezzo
minimo o lo sconto massimo praticabili ai consumatori per gli stessi servizi,
sono nulle secondo quanto previsto dall'articolo 1418 del codice civile. Le
clausole sottoscritte prima della data di entrata in vigore del presente
decreto sono fatte salve fino alla loro naturale scadenza e comunque non
oltre il 1o gennaio 2008.
3.
Fatto salvo quanto disposto dal comma 2, costituiscono intesa restrittiva ai
sensi dell'articolo 2 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, l'imposizione di
un mandato di distribuzione esclusiva o del rispetto di prezzi minimi o di
sconti massimi al consumatore finale nell'adempimento dei contratti che
regolano il rapporto di agenzia di assicurazione relativamente
all'assicurazione obbligatoria per responsabilità civile auto.
3-bis. All'articolo 131 del codice delle assicurazioni
private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, dopo il
comma 2 sono inseriti i seguenti:
«2-bis. Per l'offerta di contratti relativi
all'assicurazione r.c. auto, l'intermediario rilascia preventiva informazione
al consumatore sulle provvigioni riconosciutegli dall'impresa o,
distintamente, dalle imprese per conto di cui opera. L'informazione è affissa
nei locali in cui l'intermediario opera e risulta nella documentazione
rilasciata al contraente.
2-ter. I preventivi e le polizze indicano, in modo
evidenziato, il premio di tariffa, la provvigione dell'intermediario, nonchè
lo sconto complessivamente riconosciuto al sottoscrittore del contratto».
Art. 9.
Prime misure per il sistema informativo sui prezzi dei
prodotti agro-alimentari
1. All'articolo 23 del decreto-legge 30 settembre 2003, n.
269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326,
dopo il comma 2-ter, sono aggiunti i seguenti:
«2-quater. Al fine di garantire l'informazione al
consumatore, potenziando il sistema della rilevazione dei prezzi all'ingrosso
ed al dettaglio dei prodotti agro-alimentari e migliorandone l'efficienza ed
efficacia, il Ministero dello sviluppo economico e il Ministero delle
politiche agricole alimentari e forestali mettono a disposizione delle
regioni, delle province e dei comuni il collegamento ai sistemi informativi
delle strutture ad essi afferenti, secondo le modalità prefissate d'intesa
dai medesimi Ministeri.
2-quinquies. I dati aggregati raccolti sono resi
pubblici anche mediante la pubblicazione sul sito internet e la stipula di
convenzioni gratuite con testate giornalistiche ed emittenti radio televisive
e gestori del servizio di telefonia.».
2. All'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 17 giugno
1996, n. 321, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n.
421, dopo la lettera c), è aggiunta, in fine, la seguente lettera:
«c-bis) effettuare, a richiesta delle
amministrazioni pubbliche interessate, rilevazioni dei prezzi al dettaglio
dei prodotti agro-alimentari.».
Art. 10.
Modifica unilaterale delle condizioni contrattuali
1. L'articolo 118 del testo unico delle leggi in materia
bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, è sostituito dal seguente:
«Art. 118. - (Modifica unilaterale delle condizioni
contrattuali). - 1. Nei contratti di durata può essere convenuta la facoltà
di modificare unilateralmente i tassi, i prezzi e le altre condizioni di
contratto qualora sussista un giustificato motivo nel rispetto di quanto
previsto dall'articolo 1341, secondo comma, del codice civile.
2. Qualunque modifica unilaterale delle condizioni
contrattuali deve essere comunicata espressamente al cliente secondo modalità
contenenti in modo evidenziato la formula: «Proposta di modifica unilaterale
del contratto», con preavviso minimo di trenta giorni, in forma scritta o
mediante altro supporto durevole preventivamente accettato dal cliente. La
modifica si intende approvata ove il cliente non receda, senza spese, dal
contratto entro sessanta giorni. In tal caso, in sede di liquidazione del
rapporto, il cliente ha diritto all'applicazione delle condizioni
precedentemente praticate.
3. Le variazioni contrattuali per le quali non siano state
osservate le prescrizioni del presente articolo sono inefficaci, se
sfavorevoli per il cliente.
4. Le variazioni dei tassi di interesse conseguenti a
decisioni di politica monetaria riguardano contestualmente sia i tassi
debitori che quelli creditori e si applicano con modalità tali da non recare
pregiudizio al cliente».
2. In ogni caso, nei contratti di durata, il cliente ha
sempre la facoltà di recedere dal contratto senza penalità e senza spese di
chiusura.
Art. 11.
Disposizioni urgenti in materia di soppressione di
commissioni
1. Sono soppresse le commissioni istituite dall'articolo 6
della legge 25 agosto 1991, n. 287. Le relative funzioni sono svolte dalle
amministrazioni titolari dei relativi procedimenti amministrativi.
2. Sono soppresse le commissioni istituite dagli articoli 4
e 7 della legge 3 febbraio 1989, n. 39. Le relative funzioni sono svolte
rispettivamente dal Ministero dello sviluppo economico e dalle camere di
commercio, industria, artigianato e agricoltura.
3. Della commissione giudicatrice prevista dall'articolo 1
del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'industria, del
commercio e dell'artigianato 21 febbraio 1990, n. 300, e successive
modificazioni, non possono far parte gli iscritti al ruolo degli agenti
d'affari in mediazione.
4. Sono soppresse le commissioni istituite dagli articoli 4
e 8 della legge 3 maggio 1985, n. 204. Le relative funzioni sono svolte
rispettivamente dalle camere di commercio, industria, artigianato e
agricoltura e dal Ministero dello sviluppo economico.
5. Dei Comitati tecnici istituiti presso le camere di
commercio, industria, artigianato e agricoltura per la rilevazione degli
usi commerciali non possono far parte i rappresentanti di categorie aventi
interesse diretto nella specifica materia oggetto di rilevazione.
Art. 12.
Disposizioni in materia di circolazione dei veicoli e di
trasporto comunale e intercomunale
1. Fermi restando i principi di universalità, accessibilità
ed adeguatezza dei servizi pubblici di trasporto locale ed al fine di
assicurare un assetto maggiormente concorrenziale delle connesse attività
economiche e di favorire il pieno esercizio del diritto dei cittadini alla
mobilità, i comuni possono prevedere che il trasporto di linea di passeggeri
accessibile al pubblico, in ambito comunale e intercomunale, sia svolto, in
tutto il territorio o in tratte e per tempi predeterminati, anche dai
soggetti in possesso dei necessari requisiti tecnico-professionali, fermi
restando la disciplina di cui al comma 2 ed il divieto di disporre
finanziamenti in qualsiasi forma a favore dei predetti soggetti. Il comune
sede di scalo ferroviario, portuale o aeroportuale è comunque tenuto a
consentire l'accesso allo scalo da parte degli operatori autorizzati ai sensi
del presente comma da comuni del bacino servito.
2. A tutela del diritto alla salute, alla salubrità
ambientale ed alla sicurezza degli utenti della strada e dell'interesse
pubblico ad una adeguata mobilità urbana, gli enti locali disciplinano
secondo modalità non discriminatorie tra gli operatori economici ed in conformità
ai principi di sussidiarietà, proporzionalità e leale cooperazione,
l'accesso, il transito e la fermata nelle diverse aree dei centri abitati di
ciascuna categoria di veicolo, anche in relazione alle specifiche modalità di
utilizzo in particolari contesti urbani e di traffico. Per ragioni di
sicurezza della circolazione, possono altresì essere previste zone di divieto
di fermata, anche limitato a fasce orarie. Le infrazioni possono essere
rilevate senza contestazione immediata, anche mediante l'impiego di mezzi di
rilevazione fotografica o telematica nel rispetto della normativa vigente
in tema di riservatezza del trattamento dei dati personali.
Art. 13.
Norme
per la riduzione dei costi degli apparati pubblici regionali e locali e a tutela
della concorrenza
1. Al fine di evitare alterazioni o distorsioni della
concorrenza e del mercato e di assicurare la parità degli operatori, le
società, a capitale interamente pubblico o misto, costituite o
partecipate dalle amministrazioni pubbliche regionali e locali per la
produzione di beni e servizi strumentali all'attività di tali enti, in
funzione della loro attività, con esclusione dei servizi pubblici locali,
nonchè, nei casi consentiti dalla legge, per lo svolgimento esternalizzato di
funzioni amministrative di loro competenza, devono operare esclusivamente con
gli enti costituenti o partecipanti o affidanti, non possono svolgere
prestazioni a favore di altri soggetti pubblici o privati, nè in affidamento
diretto nè con gara, e non possono partecipare ad altre società o enti. Le
società che svolgono l'attività di intermediazione finanziaria prevista dal
testo unico di cui al decreto legislativo 1°settembre 1993, n. 385, sono escluse dal divieto di partecipazione ad altre
società od enti.
2. Le società di cui al comma 1 sono ad oggetto
sociale esclusivo e non possono agire in violazione delle regole di cui al
comma 1.
3. Al fine di assicurare l'effettività delle precedenti
disposizioni, le società di cui al comma 1 cessano entro dodici mesi dalla
data di entrata in vigore del presente decreto le attività non consentite. A
tale fine possono cedere, nel rispetto delle procedure ad evidenza
pubblica, le attività non consentite a terzi ovvero scorporarle, anche
costituendo una separata società da collocare sul mercato, secondo le
procedure del decreto-legge 31 maggio 1994, n. 332, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30
luglio 1994, n. 474, entro
ulteriori diciotto mesi. I contratti relativi alle attività non
cedute o scorporate ai sensi del periodo precedente perdono efficacia alla
scadenza del termine indicato nel primo periodo del presente comma.
4. I contratti conclusi, dopo la data di entrata in
vigore del presente decreto, in violazione delle prescrizioni dei commi
1 e 2 sono nulli. Restano validi, fatte salve le prescrizioni di cui al comma
3, i contratti conclusi dopo la data di entrata in vigore del presente
decreto, ma in esito a procedure di aggiudicazione perfezionate prima della
predetta data.
Art. 14.
Integrazione dei poteri dell'Autorità garante della
concorrenza e del mercato
1. Al capo II del titolo II della legge 10 ottobre
1990, n. 287,
dopo l'articolo 14 sono inseriti i seguenti:
«Art. 14-bis. - (Misure cautelari). -- 1.
Nei casi di urgenza dovuta al rischio di un danno grave e irreparabile per la
concorrenza, l'Autorità può, d'ufficio, ove constati ad un sommario esame la
sussistenza di un'infrazione, deliberare l'adozione di misure cautelari.
2. Le decisioni adottate ai sensi
del comma 1 non possono essere in ogni caso rinnovate o prorogate.
3. L'Autorità, quando le imprese non
adempiano a una decisione che dispone misure cautelari, può infliggere
sanzioni amministrative pecuniarie fino al 3 per cento del fatturato.
Art. 14-ter. - (Impegni). - 1. Entro tre mesi dalla
notifica dell'apertura di un'istruttoria per l'accertamento della violazione
degli articoli 2 o 3 della presente legge o degli articoli 81 o 82 del Trattato CE, le imprese possono presentare impegni tali da far venire
meno i profili anticoncorrenziali oggetto dell'istruttoria. L'Autorità,
valutata l'idoneità di tali impegni, può, nei limiti previsti
dall'ordinamento comunitario, renderli obbligatori per le imprese e chiudere
il procedimento senza accertare l'infrazione.
2. L'Autorità in caso di mancato
rispetto degli impegni resi obbligatori ai sensi del comma 1 può irrogare una
sanzione amministrativa pecuniaria fino al 10 per cento del fatturato.
3. L'Autorità può d'ufficio riaprire
il procedimento se:
a) si modifica la situazione di
fatto rispetto ad un elemento su cui si fonda la decisione;
b) le imprese interessate
contravvengono agli impegni assunti;
c) la decisione si fonda su
informazioni trasmesse dalle parti che sono incomplete inesatte o
fuorvianti».
2. All'articolo 15 della legge 10 ottobre 1990, n. 287,
dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:
«2-bis. L'Autorità, in conformità all'ordinamento
comunitario, definisce con proprio provvedimento generale i casi in cui, in
virtù della qualificata collaborazione prestata dalle imprese
nell'accertamento di infrazioni alle regole di concorrenza, la sanzione
amministrativa pecuniaria può essere non applicata ovvero ridotta nelle
fattispecie previste dal diritto comunitario.».
Art. 14-bis.
Integrazione dei poteri dell'Autorità per le garanzie nelle
comunicazioni
1. Ferme restando le competenze assegnate dalla normativa
comunitaria e dalla legge 10 ottobre 1990, n. 287, all'Autorità garante della
concorrenza e del mercato, la presentazione di impegni da parte delle imprese
interessate è parimenti ammessa nei procedimenti di competenza dell'Autorità
per le garanzie nelle comunicazioni in cui occorra promuovere la concorrenza
nella fornitura delle reti e servizi di comunicazione elettronica e delle
risorse e servizi correlati, ai sensi del codice delle comunicazioni
elettroniche di cui al decreto legislativo 1o agosto 2003, n. 259, salva la
disciplina recata dagli articoli 17 e seguenti del medesimo codice per i
mercati individuati nelle raccomandazioni comunitarie relative ai mercati
rilevanti di prodotti e servizi del settore delle comunicazioni elettroniche.
2. Nei casi previsti dal comma 1, l'Autorità per le
garanzie nelle comunicazioni, qualora ritenga gli impegni proposti idonei ai
fini rispettivamente indicati, può approvarli con l'effetto di renderli
obbligatori per l'impresa proponente. In caso di mancata attuazione degli
impegni resi obbligatori dall'Autorità trovano applicazione le sanzioni
previste dalle discipline di settore. Qualora la proposta di impegno provenga
da un'impresa incorsa in illecito non ancora punito, l'Autorità tiene conto
dell'attuazione dell'impegno da essa approvato ai fini della decisione circa
il trattamento sanzionatorio applicabile al caso concreto.
Art. 15.
Disposizione sulla gestione del servizio idrico integrato
1. All'articolo 113, commi 15-bis e 15-ter,
del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n.
267, le parole: «31 dicembre 2006» sono sostituite dalle seguenti: «31
dicembre 2006, relativamente al solo servizio idrico integrato al 31 dicembre
2007».
Titolo II
MISURE PER LA RIPRESA DEGLI INTERVENTI INFRASTRUTTURALI,
INTERVENTI PER IL SOSTEGNO DELLA FAMIGLIA E MISURE DI CONTENIMENTO E
RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA PUBBLICA.
Capo I
Misure per la ripresa degli interventi infrastrutturali
Art. 16.
Contratto collettivo 2004-2005 trasporto pubblico locale
1. A parziale modifica di quanto stabilito dall'articolo 1,
commi 2 e 3, del decreto-legge 21 febbraio 2005, n. 16, convertito, con modificazioni,
dalla legge 22 aprile 2005, n. 58, a decorrere dall'anno 2006 l'importo di 60
milioni di euro annui è corrisposto ai servizi di trasporto pubblico locale
direttamente dalle regioni individuate con decreto del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze, del 1° marzo 2006, emanato d'intesa con la Conferenza
unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.
281, senza dover procedere preliminarmente alla corrispondente riduzione dei
trasferimenti erariali nei confronti delle predette regioni.
2. All'articolo 1, comma 147, della legge 23 dicembre 2005,
n. 266, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le spese in conto capitale
relative agli interventi per il trasporto su ferro ricadenti nel territorio
della Capitale della Repubblica sono escluse dal patto di stabilità
interno.».
Art. 17.
ANAS e Ferrovie S.p.A.
1. Per la prosecuzione degli interventi relativi al
«Sistema alta velocita/alta capacita», per l'anno 2006, è concesso un
contributo in conto impianti nel limite massimo di 1.800 milioni di euro a
favore di Ferrovie dello Stato S.p.A. o a società del gruppo.
2. All'articolo 1, comma 32, della legge 23 dicembre 2005,
n. 266, come modificato dall'articolo 3 del decreto-legge 6 marzo 2006, n.
68, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2006, n. 127, le
parole: «1.913 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «2.913 milioni». Le
risorse integrative di cui al presente comma devono essere utilizzate
esclusivamente per i cantieri aperti.
Art. 17-bis.
Modifiche a disposizioni concernenti le Autorità portuali
1. All'articolo 34-septies del decreto-legge 10 gennaio
2006, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 marzo 2006, n. 80,
sono apportate le seguenti modifiche:
a)
al comma 1, le parole: «nei limiti di 30 milioni di euro annui per ciascuno
degli anni 2006 e 2007» sono sostituite dalle seguenti: «nei limiti di 60
milioni di euro per l'anno 2006 e di 90 milioni di euro per l'anno 2007»;
b) al comma 3, le parole: «30 milioni di euro per ciascuno
degli anni 2006 e 2007» sono sostituite dalle seguenti: «60 milioni di euro
per l'anno 2006 e 90 milioni di euro per l'anno 2007».
Art. 18.
Integrazione del Fondo nazionale per il servizio civile,
del Fondo nazionale per le politiche sociali e del Fondo unico per lo
spettacolo.
1. La dotazione del Fondo nazionale per il servizio civile
di cui all'articolo 19 della legge 8 luglio 1998, n. 230, come determinata dalla
tabella C della legge 23 dicembre 2005, n. 266, è integrata di 30 milioni di
euro per l'anno 2006.
2. La dotazione del Fondo nazionale per le
politiche sociali di cui all'articolo 20, comma 8, della legge 8 novembre
2000, n. 328, come determinata dalla tabella C della legge 23 dicembre 2005,
n. 266, è integrata di 300 milioni di euro annui per il triennio 2006-2008.
3.
La dotazione del Fondo unico per lo spettacolo di cui alla legge 30 aprile
1985, n. 163, come determinata dalla tabella C della legge 23 dicembre 2005,
n. 266, è integrata di 50 milioni di euro annui per il triennio 2006-2008.
Art. 18-bis.
Disposizioni per il contrasto degli incendi boschivi
1. Per le esigenze operative del Corpo forestale dello
Stato connesse alle attività antincendi boschivi di competenza, è autorizzata
la spesa di 4 milioni di euro per l'anno 2006 e di 10 milioni di euro annui a
decorrere dal 2007.
2. All'onere di cui al comma 1, si provvede mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio
triennale 2006-2008, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte
corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze per l'anno 2006, allo scopo parzialmente
utilizzando i seguenti accantonamenti: per l'anno 2006, quanto a 3.550.000
euro l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche
sociali, a 250.000 euro quello relativo al Ministero delle infrastrutture e
dei trasporti e a 200.000 euro quello relativo al Ministero per i beni e le
attività culturali; per l'anno 2007, quanto a 3.100.000 euro l'accantonamento
relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, a 5.000.000 di
euro quello relativo al Ministero degli affari esteri, a 500.000 euro quello
relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e a 1.400.000 euro
quello relativo al Ministero delle politiche agricole e forestali; per l'anno
2008, quanto a 5.650.000 euro l'accantonamento relativo al Ministero degli
affari esteri, a 1.550.000 euro quello relativo al Ministero dell'istruzione,
dell'università e della ricerca, a 1.900.000 euro quello relativo al
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, a 500.000 euro quello
relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e a 400.000 euro
quello relativo al Ministero delle politiche agricole e forestali.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato
ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Capo II
Interventi per le politiche della famiglia, per le
politiche giovanili e per le politiche relative ai diritti e alle pari
opportunità
Art. 19.
Fondi per le politiche della famiglia, per le politiche
giovanili e per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità.
1. Al fine di promuovere e realizzare interventi per la
tutela della famiglia, in tutte le sue componenti e le sue problematiche
generazionali, nonchè per supportare l'Osservatorio nazionale sulla famiglia,
presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri è istituito un fondo denominato
«Fondo per le politiche della famiglia», al quale è assegnata la somma di 3
milioni di euro per l'anno 2006 e di dieci milioni di euro a decorrere
dall'anno 2007.
2. Al fine di promuovere il diritto dei giovani alla
formazione culturale e professionale e all'inserimento nella vita sociale,
anche attraverso interventi volti ad agevolare la realizzazione del diritto
dei giovani all'abitazione, nonchè a facilitare l'accesso al credito per
l'acquisto e l'utilizzo di beni e servizi, presso la Presidenza del Consiglio
dei Ministri è istituito un fondo denominato «Fondo per le politiche
giovanili», al quale è assegnata la somma di 3 milioni di euro per l'anno
2006 e di dieci milioni di euro a decorrere dall'anno 2007.
3.
Al fine di promuovere le politiche relative ai diritti e alle pari
opportunità, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri è istituito un
fondo denominato «Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari
opportunita», al quale è assegnata la somma di 3 milioni di euro per l'anno 2006
e di dieci milioni di euro a decorrere dall'anno 2007.
Capo III
Misure di contenimento e razionalizzazione della spesa
pubblica
Art. 20.
Presidenza del Consiglio dei Ministri
1. L'autorizzazione di spesa di cui alla legge 25 febbraio 1987,
n. 67, come determinata dalla tabella C della legge 23 dicembre 2005, n. 266,
è ridotta di 1 milione di euro per l'anno 2006 e di 50 milioni di euro a
decorrere dall'anno 2007.
2. In relazione a quanto disposto dal comma 1, con apposito
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri sono rideterminati i
contributi e le provvidenze per l'editoria di cui alla legge 7 agosto 1990,
n. 250.
3. La dotazione relativa all'autorizzazione di spesa di cui
all'articolo 1 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, come determinata dalla
tabella C della legge 23 dicembre 2005, n. 266, è ridotta di 39 milioni di
euro per l'anno 2006.
3-bis. All'articolo 3, comma 2-ter, secondo periodo, della
legge 7 agosto 1990, n. 250, e successive modificazioni, le parole: «Gli
stessi contributi» sono sostituite dalle seguenti: «A decorrere dal 1°
gennaio 2002 i contributi di cui ai commi 8 e 11».
3-ter. Il requisito della rappresentanza parlamentare
indicato nell'alinea dell'articolo 3, comma 10, della legge 7 agosto 1990, n.
250, e successive modificazioni, non è richiesto per le imprese editrici di
quotidiani o periodici che risultano essere giornali o organi di partiti o
movimenti politici che alla data del 31 dicembre 2005 abbiano già maturato il
diritto ai contributi di cui al medesimo comma 10.
Art. 21.
Spese di giustizia
1. Per il pagamento delle spese di giustizia non è ammesso
il ricorso all'anticipazione da parte degli uffici postali, tranne che per
gli atti di notifiche nei procedimenti penali e per gli atti di notifiche e
di espropriazione forzata nei procedimenti civili quando i relativi oneri
sono a carico dell'erario.
2.
Al pagamento delle spese di giustizia si provvede secondo le ordinarie
procedure stabilite dalla vigente normativa di contabilità generale dello
Stato.
3. Lo stanziamento previsto in bilancio per le spese di
giustizia, come integrato ai sensi dell'articolo 1, comma 607, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, iscritto nell'unità previsionale di base 2.1.2.1 capitolo
1360) dello stato di previsione del Ministero della giustizia, è ridotto di
50 milioni di euro per l'anno 2006, di 100 milioni di euro per l'anno 2007 e
di 200 milioni di euro a decorrere dal 2008.
4. All'articolo 13 del testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di spese di giustizia di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
«6-bis. Per i ricorsi proposti davanti ai Tribunali
amministrativi regionali e al Consiglio di Stato il contributo dovuto è di
euro 500; per i ricorsi previsti dall'articolo 21-bis della legge 6 dicembre
1971, n. 1034, per quelli previsti dall'articolo 25, comma 5, della legge 7 agosto 1990, n. 241, per i ricorsi aventi ad oggetto il diritto di
cittadinanza, di residenza, di soggiorno e di ingresso nel territorio dello
Stato e per i ricorsi di esecuzione della sentenza o di
ottemperanza del giudicato il contributo dovuto è di euro 250. L'onere
relativo al pagamento dei suddetti contributi è dovuto in ogni caso dalla
parte soccombente, anche nel caso di compensazione giudiziale delle spese e
anche se essa non si è costituita in giudizio. Ai fini predetti, la
soccombenza si determina con il passaggio in giudicato della sentenza. Non è
dovuto alcun contributo per i ricorsi previsti dall'articolo 25 della citata
legge n. 241 del 1990 avverso il diniego di accesso alle informazioni di cui
al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195, di attuazione della direttiva
2003/4/CE sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale.
6-ter. Il maggior gettito derivante
dall'applicazione delle disposizioni di cui al comma 6-bis è versato
al bilancio dello Stato, per essere riassegnato allo stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze, per le spese riguardanti il
funzionamento del Consiglio di Stato e dei Tribunali amministrativi
regionali.».
4-bis. All'onere derivante dall'attuazione del capoverso
6-bis, introdotto dal comma 4, valutato per il 2006 in 200.000 euro e in 500.000
euro a decorrere dall'anno 2007, si provvede, per l'anno 2006, mediante
utilizzo di parte delle maggiori entrate recate dal presente decreto, e per
gli anni successivi mediante corrispondente utilizzo delle proiezioni, per
gli anni 2006-2008, dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio
triennale 2006-2008, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte
corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento
relativo al Ministero degli affari esteri.
5. All'articolo 16 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:
«1-bis. In caso di omesso o parziale pagamento del
contributo unificato, si applica la sanzione di cui all'articolo 71 del testo
unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, esclusa la detrazione
ivi prevista.».
6. All'articolo 1, comma 309, della legge 30 dicembre 2004,
n. 311, dopo le parole: «degli uffici giudiziari», sono inserite le seguenti:
«e allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per
le spese riguardanti il funzionamento del Consiglio di Stato e dei Tribunali
amministrativi regionali.».
Art. 22.
Riduzione delle spese di funzionamento per enti ed
organismi pubblici non territoriali
1. Gli stanziamenti per l'anno 2006 relativi a spese per
consumi intermedi dei bilanci di enti ed organismi pubblici non territoriali,
che adottano contabilità anche finanziaria, individuati ai sensi
dell'articolo 1, commi 5 e 6, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, con
esclusione delle Aziende sanitarie ed ospedaliere, degli Istituti di ricovero
e cura a carattere scientifico, dell'Istituto superiore di sanità,
dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro,
dell'Agenzia italiana del farmaco, degli Istituti zooprofilattici
sperimentali, degli enti e degli organismi gestori delle aree naturali
protette e delle istituzioni scolastiche, sono ridotti nella misura del
10 per cento, comunque nei limiti delle disponibilità non impegnate alla data
di entrata in vigore del presente decreto. Per gli enti ed organismi pubblici
che adottano una contabilità esclusivamente civilistica, i costi della
produzione, individuati all'articolo 2425, primo comma, lettera B), numeri
6), 7) e 8), del codice civile, previsti nei rispettivi budget 2006,
concernenti i beni di consumo e servizi ed il godimento di beni di terzi,
sono ridotti del 10 per cento. Le somme provenienti dalle riduzioni di cui al
presente comma sono versate da ciascun ente, entro il mese di ottobre 2006,
all'entrata del bilancio dello Stato, con imputazione al capo X, capitolo
2961.
2. Per le medesime voci di spesa e di costo indicate al
comma 1, per il triennio 2007-2009, le previsioni non potranno superare
l'ottanta per cento di quelle iniziali dell'anno 2006, fermo restando quanto
previsto dal comma 57 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2004, n. 311.
Le somme corrispondenti alla riduzione dei costi e delle spese per effetto
del presente comma sono appositamente accantonate per essere versate da
ciascun ente, entro il 30 giugno di ciascun anno, all'entrata del bilancio
dello Stato, con imputazione al capo X, capitolo 2961. È fatto divieto alle
Amministrazioni vigilanti di approvare i bilanci di enti ed organismi
pubblici in cui gli amministratori non abbiano espressamente dichiarato nella
relazione sulla gestione di avere ottemperato alle disposizioni del presente
articolo.
Art. 22-bis.
Riduzione della spesa per incarichi di funzione
dirigenziale. Disposizioni in materia di attività libero-professionale
intramuraria.
1. La spesa complessiva derivante dagli incarichi di
funzione dirigenziale di livello generale è soggetta ad una riduzione globale
non inferiore al 10 per cento.
2. Al comma 10 dell'articolo 15-quinquies del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, le parole:
«fino al 31 luglio 2006» sono sostituite dalle seguenti: «fino alla data,
certificata dalla regione o dalla provincia autonoma, del completamento da
parte dell'azienda sanitaria di appartenenza degli interventi strutturali
necessari ad assicurare l'esercizio dell'attività libero-professionale
intramuraria e comunque entro il 31 luglio 2007».
3. L'esercizio straordinario dell'attività
libero-professionale intramuraria in studi professionali, previa
autorizzazione aziendale, è informato ai principi organizzativi fissati da
ogni singola azienda sanitaria, nell'ambito della rispettiva autonomia,
secondo le modalità stabilite dalle regioni e dalle province autonome di
Trento e di Bolzano e sulla base dei principi previsti nell'atto di indirizzo
e coordinamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
27 marzo 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 121 del 26 maggio 2000.
4. Al fine di garantire il corretto equilibrio tra attività
istituzionale e attività libero-professionale intramuraria, anche in
riferimento all'obiettivo di ridurre le liste di attesa, sono affidati alle
regioni i controlli sulle modalità di svolgimento dell'attività
libero-professionale della dirigenza del Servizio sanitario nazionale e
l'adozione di misure dirette ad attivare, previo congruo termine per
provvedere da parte delle aziende risultate inadempienti, interventi sostitutivi
anche sotto forma della nomina di un commissario ad acta. In ogni caso
l'attività libero-professionale non può superare, sul piano quantitativo
nell'arco dell'anno, l'attività istituzionale dell'anno precedente.
Art. 23.
Parere del Consiglio Universitario Nazionale
1. Al fine di evitare aggravi di spesa derivanti
dall'espressione di parere da parte del Consiglio Universitario Nazionale
(CUN) sulle procedure preordinate al reclutamento di professori universitari
ordinari, associati e dei ricercatori, nonchè alla loro conferma in ruolo,
l'articolo 14, comma 4, del decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 164, è
abrogato e nell'articolo 2, comma 4, della legge 16 gennaio 2006, n. 18,
sono soppresse le parole: «, nonchè alla loro conferma in ruolo».
Art. 24.
Contenimento spesa per compensi spettanti agli arbitri
1. Per qualsivoglia arbitrato, anche se disciplinato da
leggi speciali, la misura del compenso spettante agli arbitri, di cui al
punto 9 della tabella D allegata al regolamento di cui al decreto
del Ministro della giustizia 8 aprile 2004, n. 127, si applica
inderogabilmente a tutti i componenti dei collegi arbitrali rituali, anche se
non composti in tutto o in parte da avvocati. La misura del compenso
spettante all'arbitro unico di cui al punto 8 della medesima tabella D si
applica anche all'arbitro non avvocato.
Art. 25.
Misure
di contenimento con responsabilizzazione delle amministrazioni
1. Negli stati di previsione della spesa delle
Amministrazioni centrali, approvati con la legge 23 dicembre 2005, n. 267,
sono accantonate e rese indisponibili alla gestione le quote di stanziamento
delle unità previsionali di base indicate nell'elenco 1 allegato al presente
decreto. Nello stesso elenco sono indicate le riduzioni da apportare alle previsioni
di bilancio a legislazione vigente per il triennio 2007-2009.
2.
Gli accantonamenti effettuati, ai sensi del comma 1, nell'ambito delle
scritture contabili registrate nel Sistema informativo della Ragioneria
generale dello Stato sono versati all'entrata del bilancio dello Stato entro
il 30 novembre 2006.
3. Nel corso della gestione 2006, e fino alla data prevista
per il versamento di cui al comma 2, per effettive, motivate e documentate
esigenze gestionali, il Ministro competente, d'intesa con il Ministro
dell'economia e delle finanze, con propri decreti, da comunicare alle
competenti Commissioni parlamentari, alla Corte dei conti, ed al rispettivo
Ufficio centrale di bilancio, può modificare gli accantonamenti di cui al
comma 2, fermo restando il mantenimento dell'effetto complessivo sul
fabbisogno e sull'indebitamento netto.
4. Su richiesta delle Amministrazioni può essere effettuata
una diversa distribuzione delle riduzioni relative al triennio 2007-2009,
indicate nell'elenco di cui al comma 1, in sede di legge finanziaria
per il triennio medesimo.
Art. 26.
Controlli e sanzioni per il mancato rispetto della regola
sul contenimento delle spese da parte degli enti inseriti nel conto economico
consolidato delle pubbliche amministrazioni.
1. In caso di mancato rispetto del limite di spesa annuale
di cui all'articolo 1, comma 57, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, da
parte degli enti individuati ai sensi dei commi 5 e 6 del medesimo articolo,
fatte salve le esclusioni previste dal predetto comma 57, i trasferimenti
statali a qualsiasi titolo operati a favore di detti enti sono ridotti in
misura pari alle eccedenze di spesa risultanti dai conti consuntivi relativi
agli esercizi 2005, 2006 e 2007. Gli enti interessati che non ricevono
contributi a carico del bilancio dello Stato sono tenuti a versare
all'entrata del bilancio dello Stato, con imputazione al capo X, capitolo
2961, entro il 30 settembre rispettivamente degli anni 2006, 2007 e 2008, un
importo pari alle eccedenze risultanti dai predetti conti consuntivi. Le
amministrazioni vigilanti sono tenute a dare, rispettivamente, entro il 31
luglio degli anni 2006, 2007 e 2008, comunicazione delle predette eccedenze
di spesa al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della
Ragioneria generale dello Stato.
Art. 27.
Riduzione del limite di spesa annua per studi e incarichi
di consulenza, per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e di
rappresentanza.
1. Ai commi 9 e 10 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, le parole: «50 per cento» sono sostituite dalle seguenti:
«40 per cento».
Art. 28.
Diarie per missioni all'estero
1. Le diarie per le missioni all'estero di cui alla tabella
B allegata al decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica in data 27 agosto 1998, e successive modificazioni,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 202 del 31 agosto 1998, sono
ridotte del 20 per cento a decorrere dalla data di entrata in vigore del
presente decreto. La riduzione si applica al personale appartenente alle
amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni.
2. L'articolo 3 del regio decreto 3 giugno 1926, n. 941, e
successive modificazioni è abrogato.
3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano
al personale civile e militare impegnato nelle missioni internazionali di
pace, finanziate per l'anno 2006 dall'articolo 1, comma 97, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.
Art. 29.
Contenimento spesa per
commissioni comitati ed altri organismi
1. Fermo restando il divieto previsto dall'articolo 18,
comma 1, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, la spesa complessiva sostenuta
dalle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, per organi
collegiali e altri organismi, anche monocratici, comunque denominati,
operanti nelle predette amministrazioni, è ridotta del trenta per cento
rispetto a quella sostenuta nell'anno 2005. Ai suddetti fini le
amministrazioni adottano con immediatezza, e comunque entro 30 giorni dalla
data di entrata in vigore del presente decreto, le necessarie misure di
adeguamento ai nuovi limiti di spesa. Tale riduzione si aggiunge a quella
prevista dall'articolo 1, comma 58, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.
2.
Per realizzare le finalità di contenimento delle spese di cui al comma 1, per
le amministrazioni statali si procede, entro centoventi giorni dalla data di
entrata in vigore del presente decreto, al riordino degli organismi, anche
mediante soppressione o accorpamento delle strutture, con regolamenti da
emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n.
400, per gli organismi previsti dalla legge o da regolamento e, per i
restanti, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro
competente. I provvedimenti tengono conto dei seguenti criteri:
a) eliminazione delle duplicazioni
organizzative e funzionali;
b) razionalizzazione delle
competenze delle strutture che svolgono funzioni omogenee;
c) limitazione del numero delle strutture
di supporto a quelle strettamente indispensabili al funzionamento degli
organismi;
d) diminuzione del numero dei
componenti degli organismi;
e) riduzione dei compensi spettanti
ai componenti degli organismi.
e-bis) indicazione di un termine di durata, non superiore a
tre anni, con la previsione che alla scadenza l'organismo è da intendersi
automaticamente soppresso;
e-ter) previsione di una relazione di fine mandato sugli
obiettivi realizzati dagli organismi, da presentare all'amministrazione competente
e alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.
2-bis. La Presidenza del Consiglio dei Ministri valuta,
prima della scadenza del termine di durata degli organismi individuati dai
provvedimenti previsti dai commi 2 e 3, di concerto con l'amministrazione di
settore competente, la perdurante utilità dell'organismo proponendo le
conseguenti iniziative per l'eventuale proroga della durata dello stesso.
3. Le amministrazioni non statali sono tenute a provvedere,
entro lo stesso termine e sulla base degli stessi criteri di cui al comma 2,
con atti di natura regolamentare previsti dai rispettivi ordinamenti, da
sottoporre alla verifica degli organi interni di controllo e all'approvazione
dell'amministrazione vigilante, ove prevista. Nelle more dell'adozione dei
predetti regolamenti le stesse amministrazioni assicurano il rispetto del
limite di spesa di cui al comma 1 entro il termine ivi previsto.
4. Gli organismi non individuati dai provvedimenti previsti
dai commi 2 e 3 entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto sono soppressi.
5. Scaduti i termini di cui ai commi 1, 2 e 3 senza che si
sia provveduto agli adempimenti ivi previsti è fatto divieto alle
amministrazioni di corrispondere compensi ai componenti degli organismi di
cui al comma 1.
6. Le disposizioni del presente articolo non trovano
diretta applicazione alle regioni, alle province autonome, agli enti locali e
agli enti del Servizio sanitario nazionale, per i quali costituiscono
disposizioni di principio ai fini del coordinamento della finanza pubblica.
7. Le disposizioni del presente articolo non si applicano
agli organi di direzione, amministrazione e controllo.
Art. 30.
Verifica delle economie in materia di personale per regioni
ed enti locali
1. Il comma 204 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, è sostituito dai seguenti:
«204. Per le amministrazioni regionali e gli enti locali di
cui al comma 198, in caso di mancato conseguimento degli obiettivi di
risparmio di spesa ivi previsti, è fatto divieto di procedere ad assunzioni
di personale a qualsiasi titolo. Ai fini del monitoraggio e della verifica
degli adempimenti di cui al citato comma 198, con decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri da emanare previo accordo tra Governo, regioni ed
autonomie locali da concludere in sede di Conferenza unificata di cui
all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, entro il 30
settembre 2006, viene costituito un tavolo tecnico con rappresentanti del
sistema delle autonomie designati dai relativi enti esponenziali, del
Ministero dell'economia e delle finanze-Dipartimento della Ragioneria
generale dello Stato, della Presidenza del Consiglio dei
Ministri-Dipartimento della funzione pubblica, della Presidenza del Consiglio
dei Ministri-Dipartimento degli affari regionali e del Ministero
dell'interno, con l'obiettivo di:
a) acquisire, per il tramite del
Ministero dell'economia e delle finanze, la documentazione da parte degli
enti destinatari della norma, certificata dall'organo di revisione contabile,
delle misure adottate e dei risultati conseguiti;
b) fissare specifici criteri e
modalità operative, anche campionarie per i comuni con popolazione inferiore
a 30.000 abitanti e per le comunità montane con popolazione inferiore a
50.000 abitanti, per il monitoraggio e la verifica dell'effettivo
conseguimento, da parte degli enti, dei previsti risparmi di spesa;
c) verificare, sulla base dei
criteri e delle modalità operative di cui alla lettera b) e della
documentazione ricevuta, la puntuale applicazione della disposizione ed i
casi di mancato adempimento;
d) elaborare analisi e proposte
operative dirette al contenimento strutturale della spesa di personale per
gli enti destinatari del comma 198.
204-bis. Le risultanze delle operazioni di
verifica del tavolo tecnico di cui al comma 204 sono trasmesse con cadenza
annuale, alla Corte dei conti, anche ai fini del referto sul costo del lavoro
pubblico di cui al titolo V del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Il
mancato invio della documentazione di cui alla lettera a) del comma
204 da parte degli enti comporta, in ogni caso, il divieto di assunzione a
qualsiasi titolo.».
204-ter. Ai fini dell'attuazione dei commi 198, 204 e
204-bis, limitatamente agli enti locali in condizione di avanzo di bilancio
negli ultimi tre esercizi, sono escluse dal computo le spese di personale
riferite a contratti di lavoro a tempo determinato, anche in forma di collaborazione
coordinata e continuativa, stipulati nel corso dell'anno 2005».
Art. 31.
Riorganizzazione del servizio di controllo interno
1. All'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 30
luglio 1999, n. 286, le parole: «anche ad un organo collegiale» sono
sostituite dalle seguenti: «ad un organo monocratico o composto da tre
componenti. In caso di previsione di un organo con tre componenti viene
nominato un presidente.».
2.
Il contingente di personale addetto agli uffici preposti all'attività di valutazione
e controllo strategico, ai sensi dell'articolo 14, comma 2, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il numero massimo di
unità pari al 10 per cento di quello complessivamente assegnato agli uffici
di diretta collaborazione degli organi di indirizzo politico.
Art. 32.
Contratti di collaborazione
1. Ai fini del contenimento della spesa e del coordinamento
della finanza pubblica, all'articolo 7 del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165, il comma 6 è sostituito dai seguenti:
«6. Per esigenze cui non possono far fronte con personale
in servizio, le amministrazioni pubbliche possono conferire incarichi
individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o
coordinata e continuativa, ad esperti di provata competenza, in presenza dei
seguenti presupposti:
a) l'oggetto della prestazione deve
corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento all'amministrazione
conferente e ad obiettivi e progetti specifici e determinati;
b) l'amministrazione deve avere
preliminarmente accertato l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse
umane disponibili al suo interno;
c) la prestazione deve essere di
natura temporanea e altamente qualificata;
d) devono essere preventivamente determinati
durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione.
6-bis. Le amministrazioni pubbliche disciplinano e
rendono pubbliche, secondo i propri ordinamenti, procedure comparative per il
conferimento degli incarichi di collaborazione.
6-ter. I regolamenti di cui all'articolo 110,
comma 6, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto
2000, n. 267, si adeguano ai princpi di cui al comma 6.».
Art. 33.
Trattenimento in servizio dei dipendenti pubblici
1. Il secondo, terzo, quarto e quinto periodo dell'articolo
16, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, sono
soppressi.
2. I dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui
all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con
esclusione degli appartenenti alla carriera diplomatica e prefettizia, del
personale delle forze armate e delle forze di polizia ad ordinamento militare
e ad ordinamento civile, del personale del corpo nazionale dei vigili del
fuoco, nei confronti dei quali alla data di entrata in vigore del presente
decreto sia stata accolta e autorizzata la richiesta di trattenimento in
servizio sino al settantesimo anno di età, possono permanere in servizio alle
stesse condizioni giuridiche ed economiche, anche ai fini del trattamento
pensionistico, previste dalla normativa vigente al momento dell'accoglimento
della richiesta.
3.
I limiti di età per il collocamento a riposo dei dipendenti pubblici
risultanti anche dall'applicazione dell'articolo 16, comma 1, del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, si applicano anche ai fini
dell'attribuzione degli incarichi dirigenziali di cui all'articolo 19, comma
6, del citato decreto legislativo n. 165 del 2001.
Art. 34.
Criteri per i trattamenti accessori massimi e pubblicità degli
incarichi di consulenza
1. All'articolo 24, comma 2, del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Con decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze sono stabiliti i criteri per l'individuazione
dei trattamenti accessori massimi, secondo principi di contenimento della
spesa e di uniformità e perequazione.».
2. All'articolo 53, comma 14, del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, dopo l'ultimo periodo è aggiunto il seguente: «Le
amministrazioni rendono noti, mediante inserimento nelle proprie banche dati
accessibili al pubblico per via telematica, gli elenchi dei propri consulenti
indicando l'oggetto, la durata e il compenso dell'incarico.».
3. All'articolo 53, comma 16, del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, dopo le parole: «dati raccolti» sono inserite le
seguenti: «, adotta le relative misure di pubblicità e trasparenza».
Art. 34-bis.
Autofinanziamento dei servizi anagrafici informatizzati del
Ministero dell'interno
1. All'articolo 7-vicies quater, comma 2, del decreto-legge
31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo
2005, n. 43, sono aggiunti i seguenti periodi: «Con i decreti indicati nel
comma 1 è determinata, altresì, annualmente e con le modalità stabilite dal
presente comma, la quota parte da riassegnare, anche per le esigenze dei
comuni, alle competenti unità previsionali di base dello stato di previsione
del Ministero dell'interno quali proventi specificamente destinati alla
copertura dei costi del servizio. Alle riassegnazioni previste dal presente
comma non si applica il limite di cui all'articolo 1, comma 46, della legge 23 dicembre 2005,
n. 266».
Art. 34-ter.
Deroghe ai limiti all'acquisizione di immobili
1. All'articolo 1, comma 23, della legge 23 dicembre 2005,
n. 266, dopo le parole: «enti territoriali» sono inserite le seguenti: «e degli
enti previdenziali destinatari delle operazioni di dismissione disciplinate
dal decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni,
dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, fermo restando quanto previsto
dall'articolo 1, comma 57, della legge 30 dicembre 2004, n. 311».
Art. 34-quater.
Controllo del costo del lavoro
1. All'articolo 60 del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165, al comma 2 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le
comunicazioni previste dal presente comma sono trasmesse, a cura del
Ministero dell'economia e delle finanze, anche all'Unione delle province
d'Italia (UPI), all'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI) e
all'Unione nazionale comuni, comunità, enti montani (UNCEM), per via
telematica».
Art. 34-quinquies.
Proroga dei trasferimenti ai sensi del decreto legislativo
31 marzo 1998, n. 112
1. All'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 18
febbraio 2000, n. 56, e successive modificazioni, le parole: «1° gennaio 2006»
sono sostituite dalle seguenti: «1° gennaio del secondo anno successivo
all'adozione dei provvedimenti di attuazione dell'articolo 119 della Costituzione». Per l'anno 2006 non si applica quanto previsto al primo
periodo del comma 323 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre
2005, n. 266.
Titolo III
MISURE IN MATERIA DI CONTRASTO ALL'EVASIONE ED ELUSIONE
FISCALE, DI RECUPERO DELLA BASE IMPONIBILE, DI POTENZIAMENTO DEI POTERI DI
CONTROLLO DELL'AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA, DI SEMPLIFICAZIONE DEGLI
ADEMPIMENTI TRIBUTARI E IN MATERIA DI GIOCHI
Art. 35.
Misure di contrasto dell'evasione e dell'elusione fiscale
1. All'articolo 74-quater del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo il comma 6 è
aggiunto, in fine, il seguente: «6-bis. Ai fini dell'applicazione
dell'aliquota IVA, le consumazioni obbligatorie nelle discoteche e sale da
ballo si considerano accessorie alle attività di intrattenimento o di
spettacolo ivi svolte.».
2. Nel terzo comma dell'articolo 54 del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo l'ultimo periodo è
aggiunto il seguente: «Per le cessioni aventi ad oggetto beni immobili e
relative pertinenze, la prova di cui al precedente periodo s'intende
integrata anche se l'esistenza delle operazioni imponibili o l'inesattezza
delle indicazioni di cui al secondo comma sono desunte sulla base
del valore normale dei predetti beni, determinato ai sensi dell'articolo 14
del presente decreto.».
3. Nel primo comma dell'articolo 39 del decreto
del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, alla lettera d),
dopo l'ultimo periodo è aggiunto il seguente: «Per le cessioni aventi ad
oggetto beni immobili ovvero la costituzione o il trasferimento di diritti
reali di godimento sui medesimi beni, la prova di cui al precedente periodo
s'intende integrata anche se l'infedeltà dei relativi ricavi viene desunta
sulla base del valore normale dei predetti beni, determinato ai sensi
dell'articolo 9, comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi, di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917».
4. L'articolo 15 del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, è abrogato.
5.
All'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,
n. 633, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«Le disposizioni di cui al quinto comma si
applicano anche alle prestazioni di servizi, compresa la prestazione di
manodopera, rese nel settore edile da soggetti subappaltatori nei confronti
delle imprese che svolgono l'attività di costruzione o ristrutturazione di
immobili ovvero nei confronti dell'appaltatore principale o di un altro
subappaltatore.».
6. Le disposizioni di cui al comma 5 si applicano
alle prestazioni effettuate successivamente alla data di autorizzazione della
misura ai sensi dell'articolo 27 della direttiva 77/388/CEE del
Consiglio, del 17 maggio 1977.
6-bis. All'articolo 30, secondo comma, lettera a), del
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo la
parola:
«quinto» sono inserite le seguenti: «e sesto».
6-ter. Per i soggetti subappaltatori ai quali si applica
l'articolo 17, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26
ottobre 1972, n. 633, resta ferma la possibilità di effettuare la
compensazione infrannuale ai sensi dell'articolo 8, comma 3, del regolamento
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1999, n. 542, e
successive modificazioni. Qualora il volume di affari registrato dai predetti
soggetti nell'anno precedente sia costituito per almeno l'80 per cento da
prestazioni rese in esecuzione di contratti di subappalto, il limite di cui
all'articolo 34, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è elevato a
1.000.000 di euro.
7. Al decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, dopo
l'articolo 10-bis sono inseriti i seguenti:
«Art. 10-ter. (Omesso versamento di IVA).
- 1. La disposizione di cui all'articolo 10-bis si applica, nei limiti ivi
previsti, anche a chiunque non versa l'imposta sul valore aggiunto, dovuta in
base alla dichiarazione annuale, entro il termine per il versamento
dell'acconto relativo al periodo di imposta successivo.
Art. 10-quater. (Indebita compensazione). - 1. La
disposizione di cui all'articolo 10-bis si applica, nei limiti ivi previsti,
anche a chiunque non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione, ai
sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, crediti
non spettanti o inesistenti.».
8. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre
1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 10, primo comma:
1) i numeri 8) e 8-bis) sono sostituiti dai seguenti:
«8) le locazioni e gli affitti, relative cessioni,
risoluzioni e proroghe, di terreni e aziende agricole, di aree diverse da
quelle destinate a parcheggio di veicoli, per le quali gli strumenti
urbanistici non prevedono la destinazione edificatoria, e di fabbricati,
comprese le pertinenze, le scorte e in genere i beni mobili destinati
durevolmente al servizio degli immobili locati e affittati, escluse le
locazioni di fabbricati strumentali che per le loro caratteristiche non sono
suscettibili di diversa utilizzazione senza radicali trasformazioni
effettuate nei confronti dei soggetti indicati alle lettere b) e c) del numero
8-ter) ovvero per le quali nel relativo atto il locatore abbia espressamente
manifestato l'opzione per l'imposizione;
8-bis) le cessioni di fabbricati o di porzioni di
fabbricato diversi da quelli di cui al numero 8-ter), escluse quelle
effettuate, entro quattro anni dalla data di ultimazione della costruzione o
dell'intervento, dalle imprese costruttrici degli stessi o dalle imprese che
vi hanno eseguito, anche tramite imprese appaltatrici, gli interventi di cui
all'articolo 31, primo comma, lettere c), d) ed e), della legge 5 agosto
1978, n. 457;
8-ter) le cessioni di fabbricati o di porzioni di
fabbricato strumentali che per le loro caratteristiche non sono suscettibili
di diversa utilizzazione senza radicali trasformazioni, escluse:
a) quelle effettuate, entro quattro anni dalla data di
ultimazione della costruzione o dell'intervento, dalle imprese costruttrici
degli stessi o dalle imprese che vi hanno eseguito, anche tramite imprese
appaltatrici, gli interventi di cui all'articolo 31, primo comma, lettere c),
d) ed e), della legge 5 agosto 1978, n. 457;
b) quelle effettuate nei confronti di cessionari soggetti
passivi d'imposta che svolgono in via esclusiva o prevalente attività che
conferiscono il diritto alla detrazione d'imposta in percentuale pari o
inferiore al 25 per cento;
c) quelle effettuate nei confronti di cessionari che non
agiscono nell'esercizio di impresa, arti o professioni;
d) quelle per le quali nel relativo atto il cedente abbia
espressamente manifestato l'opzione per l'imposizione»;
b) all'articolo 19-bis1,
comma 1, lettera i), primo periodo, le parole: «o la rivendita» sono
soppresse;
c) (soppressa);
d) nell'allegata Tabella A, parte
III, la voce di cui al numero 127-ter è soppressa.».
9. In sede di prima applicazione delle disposizioni di cui
al comma 8, in relazione al mutato regime disposto dall'articolo 10, primo
comma, numeri 8) e 8-bis), del decreto del Presidente della Repubblica 26
ottobre 1972, n. 633, non si effettua la rettifica della detrazione
dell'imposta prevista dall'articolo 19-bis2 del citato decreto n. 633 del
1972, limitatamente ai fabbricati diversi da quelli strumentali che per le
loro caratteristiche non sono suscettibili di diversa utilizzazione senza
radicali trasformazioni, posseduti alla data del 4 luglio 2006, e, per le
imprese costruttrici degli stessi e per le imprese che vi hanno eseguito,
anche tramite imprese appaltatrici, gli interventi di cui all'articolo 31,
primo comma, lettere c), d) ed e), della legge 5 agosto 1978, n. 457,
limitatamente ai fabbricati o porzioni di fabbricato per i quali il termine
dei quattro anni dalla data di ultimazione della costruzione o
dell'intervento scade entro la predetta data. Per i beni immobili strumentali
che per le loro caratteristiche non sono suscettibili di diversa
utilizzazione senza radicali trasformazioni, la predetta rettifica della
detrazione dell'imposta si effettua esclusivamente se nel primo atto
stipulato successivamente alla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto non viene esercitata l'opzione per la
imposizione prevista dall'articolo 10, primo comma, numeri 8) e 8-ter), del
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.
10. Al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta
di registro di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986,
n. 131, sono apportate le seguenti modifiche:
a) all'articolo 5, comma 2, le parole: «operazioni esenti
ai sensi dell'articolo 10, numeri 8), 8-bis)», sono sostituite dalle
seguenti: «operazioni esenti e imponibili ai sensi dell'articolo 10, numeri
8), 8-bis), 8-ter),»;
b) all'articolo 40, dopo il comma 1 è inserito il seguente:
«1-bis. Sono soggette all'imposta proporzionale di registro
le locazioni di immobili strumentali, ancorchè assoggettate all'imposta sul
valore aggiunto, di cui all'articolo 10, primo comma, numero 8), del decreto
del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633»;
c) nella Tariffa, parte prima, all'articolo 5, comma 1,
dopo la lettera a) è inserita la seguente:
«a-bis) quando hanno per oggetto immobili strumentali
ancorchè assoggettati all'imposta sul valore aggiunto, di cui all'articolo
10, primo comma, numero 8), del decreto del Presidente della Repubblica 26
ottobre 1972, n. 633: 1 per cento».
10-bis. Al testo unico delle disposizioni concernenti le
imposte ipotecaria e catastale, di cui al decreto legislativo 31 ottobre
1990, n. 347, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti
modifiche:
a) all'articolo 10, comma 1, dopo le parole: «a norma
dell'articolo 2» sono aggiunte le seguenti: «, anche se relative a immobili
strumentali, ancorchè assoggettati all'imposta sul valore aggiunto, di cui
all'articolo 10, primo comma, numero 8-ter), del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633»;
b) dopo l'articolo 1 della Tariffa è inserito il seguente:
«1-bis. Trascrizioni di atti e sentenze che importano
trasferimento di proprietà di beni immobili strumentali, di cui all'articolo
10, primo comma, numero 8-ter), del decreto del Presidente della Repubblica
26 ottobre 1972, n. 633, anche se assoggettati all'imposta sul valore
aggiunto, o costituzione o trasferimenti di diritti immobiliari sugli stessi:
3 per cento».
10-ter. Per le volture catastali e le trascrizioni relative
a cessioni di beni immobili strumentali di cui all'articolo 10, primo comma,
numero 8-ter), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,
n. 633, anche se assoggettati all'imposta sul valore aggiunto, di cui siano
parte fondi immobiliari chiusi disciplinati dall'articolo 37 del testo unico
delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al
decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, e
dall'articolo 14-bis della legge 25 gennaio 1994, n. 86, ovvero imprese di
locazione finanziaria, ovvero banche e intermediari finanziari di cui agli articoli 106 e 107 del testo unico di cui al
decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, limitatamente all'acquisto ed al riscatto dei beni da
concedere o concessi in locazione finanziaria, le aliquote delle imposte
ipotecaria e catastale, come modificate dal comma 10-bis, del presente
articolo, sono ridotte della metà. La disposizione di cui al periodo
precedente decorre dal 1° ottobre 2006.
10-quater. Le disposizioni in materia di imposte indirette
previste per la locazione di fabbricati si applicano, se meno favorevoli,
anche per l'affitto di aziende il cui valore complessivo sia costituito, per
più del 50 per cento, dal valore normale di fabbricati, determinato ai sensi
dell'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,
n. 633.
10-quinquies. Ai fini dell'applicazione delle imposte
proporzionali di cui all'articolo 5 della Tariffa, parte prima, del testo
unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, e successive
modificazioni, per i contratti di locazione o di affitto assoggettati ad
imposta sul valore aggiunto, sulla base delle disposizioni vigenti fino alla
data di entrata in vigore del presente decreto ed in corso di esecuzione alla
medesima data, le parti devono presentare per la registrazione una apposita
dichiarazione, nella quale può essere esercitata, ove la locazione abbia ad
oggetto beni immobili strumentali di cui all'articolo 5, comma 1, lettera
a-bis) della Tariffa, parte prima, del predetto decreto n. 131 del 1986,
l'opzione per la imposizione prevista dall'articolo 10, primo comma, numero
8), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, con
effetto dal 4 luglio 2006. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle
entrate, da emanare entro il 15 settembre 2006, sono stabiliti le modalità e
i termini degli adempimenti e del versamento dell'imposta.
10-sexies. Le somme corrisposte a titolo di imposte
proporzionali di cui all'articolo 5 della Tariffa, parte prima, del testo unico
delle disposizioni concernenti l'imposta di registro di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, per i contratti di
locazione finanziaria, anche se assoggettati ad imposta sul valore aggiunto,
aventi ad oggetto beni immobili strumentali di cui all'articolo 5 comma 1,
lettera a-bis), della Tariffa, parte prima, del predetto decreto n. 131 del
1986, possono essere portate, nel caso di riscatto della proprietà del bene,
a scomputo di quanto dovuto a titolo di imposte ipotecaria e catastale.
11. Al fine di contrastare gli abusi delle disposizioni
fiscali disciplinanti il settore dei veicoli, con provvedimento del Direttore
dell'Agenzia delle entrate, sentito il Dipartimento per i trasporti terrestri
del Ministero dei trasporti, sono individuati i veicoli che, a prescindere
dalla categoria di omologazione, risultano da adattamenti che non ne
impediscono l'utilizzo per il trasporto privato di persone. I suddetti
veicoli devono essere assoggettati al regime proprio degli autoveicoli di cui
al comma 1, lettera b), dell'articolo 164 del testo unico delle
imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, ai fini delle imposte dirette, e al comma 1,
lettera c), dell'articolo 19-bis1 del decreto del
Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, ai fini dell'imposta sul valore
aggiunto.
12. All'articolo 19 del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, dopo il secondo comma sono inseriti
i seguenti: «I soggetti di cui al primo comma sono obbligati a tenere uno o
più conti correnti bancari o postali ai quali affluiscono, obbligatoriamente,
le somme riscosse nell'esercizio dell'attività e dai quali sono effettuati i
prelevamenti per il pagamento delle spese.
I compensi in denaro per l'esercizio di arti e professioni
sono riscossi esclusivamente mediante assegni non trasferibili o bonifici
ovvero altre modalità di pagamento bancario o postale nonchè mediante sistemi
di pagamento elettronico, salvo per importi unitari inferiori a 100 euro.».
12-bis. Il limite di 100 euro di cui al quarto comma
dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 600, introdotto dal comma 12 del presente articolo, si applica a
decorrere dal 1° luglio 2008. Dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto e sino al 30 giugno 2007 il limite è
stabilito in 1.000 euro. Dal 1° luglio 2007 al 30 giugno 2008 il limite è
stabilito in 500 euro.
13. Dopo il comma 5 dell'articolo 73 del testo unico delle
imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono aggiunti i seguenti:
«5-bis. Salvo prova contraria, si considera
esistente nel territorio dello Stato la sede dell'amministrazione di società
ed enti, che detengono partecipazioni di controllo, ai sensi dell'articolo
2359, primo comma, del codice civile, nei soggetti di cui alle
lettere a) e b) del comma 1, se, in alternativa:
a) sono controllati, anche
indirettamente, ai sensi dell'articolo 2359, primo comma, del codice
civile, da soggetti residenti nel territorio dello Stato;
b) sono amministrati da un
consiglio di amministrazione, o altro organo equivalente di gestione,
composto in prevalenza di consiglieri residenti nel territorio dello Stato.
5-ter. Ai fini della verifica della sussistenza
del controllo di cui al comma 5-bis, rileva la situazione esistente
alla data di chiusura dell'esercizio o periodo di gestione del soggetto
estero controllato. Ai medesimi fini, per le persone fisiche si tiene conto
anche dei voti spettanti ai familiari di cui all'articolo 5, comma 5.».
14. La disposizione di cui al comma 13 ha effetto
a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del
presente decreto.
15. All'articolo 30 della legge 23 dicembre 1994, n. 724,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 è sostituito dal
seguente:
«1. Agli effetti del presente articolo le società per
azioni, in accomandita per azioni, a responsabilità limitata, in nome
collettivo e in accomandita semplice, nonchè le società e gli enti di ogni
tipo non residenti, con stabile organizzazione nel territorio dello Stato, si
considerano, salvo prova contraria, non operativi se l'ammontare complessivo
dei ricavi, degli incrementi delle rimanenze e dei proventi, esclusi quelli
straordinari, risultanti dal conto economico, ove prescritto, è inferiore
alla somma degli importi che risultano applicando le seguenti
percentuali:
a) il 2 per cento al valore dei beni
indicati nell'articolo 85, comma 1, lettera c), del testo unico
delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, anche se costituiscono immobilizzazioni
finanziarie, aumentato del valore dei crediti;
b) il 6 per cento al valore delle
immobilizzazioni costituite da beni immobili e da beni indicati nell'articolo
8-bis, primo comma, lettera a), del decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, anche
in locazione finanziaria;
c) il 15 per cento al valore delle
altre immobilizzazioni, anche in locazione finanziaria. Le disposizioni del
primo periodo non si applicano: 1) ai soggetti ai quali, per la
particolare attività svolta, è fatto obbligo di costituirsi sotto forma di società
di capitali; 2) ai soggetti che si trovano nel primo periodo di imposta; 3)
alle società in amministrazione controllata o straordinaria; 4) alle società
ed enti i cui titoli sono negoziati in mercati regolamentati italiani; 5)
alle società esercenti pubblici servizi di trasporto; 6) alle società con un
numero di soci non inferiore a 100.»;
b) il comma 3 è sostituito dal
seguente:
«3. Fermo l'ordinario potere di accertamento, ai fini
dell'imposta personale sul reddito per le società e per gli enti non
operativi indicati nel comma 1 si presume che il reddito del periodo di
imposta non sia inferiore all'ammontare della somma degli importi derivanti
dall'applicazione, ai valori dei beni posseduti nell'esercizio, delle
seguenti percentuali:
a) l'1,50 per cento sul valore dei
beni indicati nella lettera a) del comma 1;
b) il 4,75 per cento sul valore
delle immobilizzazioni costituite da beni immobili e da beni indicati nell'articolo
8-bis, primo comma, lettera a), del decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, anche
in locazione finanziaria;
c) il 12 per cento sul valore
complessivo delle altre immobilizzazioni anche in locazione finanziaria. Le
perdite di esercizi precedenti possono essere computate soltanto in
diminuzione della parte di reddito eccedente quello minimo di cui al presente
comma.»;
c) il comma 4 è sostituito dal
seguente:
«4. Per le società e gli enti non operativi, l'eccedenza di
credito risultante dalla dichiarazione presentata ai fini dell'imposta sul
valore aggiunto non è ammessa al rimborso nè può costituire oggetto di
compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio
1997, n. 241, o di cessione ai sensi dell'articolo 5, comma 4-ter, del
decreto-legge 14 marzo 1988, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla
legge 13 maggio 1988, n. 154. Qualora per tre periodi di imposta consecutivi
la società o l'ente non operativo non effettui operazioni rilevanti ai fini
dell'imposta sul valore aggiunto non inferiore all'importo che risulta dalla
applicazione delle percentuali di cui al comma 1, l'eccedenza di credito non
è ulteriormente riportabile a scomputo dell'IVA a debito relativa ai periodi
di imposta successivi.»;
d) dopo il comma 4 è inserito il
seguente:
«4-bis. In presenza di oggettive situazioni di
carattere straordinario che hanno reso impossibile il conseguimento dei
ricavi, degli incrementi di rimanenze e dei proventi nonchè del reddito
determinati ai sensi del presente articolo, ovvero non hanno consentito di
effettuare le operazioni rilevanti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto
di cui al comma 4, la società interessata può richiedere la disapplicazione
delle relative disposizioni antielusive ai sensi dell'articolo 37-bis,
comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 600.».
16. Le disposizioni del comma 15 si applicano a
decorrere dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del
presente decreto.
17. All'articolo 172, comma 7, del testo unico delle
imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è aggiunto, in fine, il seguente
periodo:
«In caso di retrodatazione degli effetti fiscali della
fusione ai sensi del comma 9, le limitazioni del presente comma si applicano anche
al risultato negativo, determinabile applicando le regole ordinarie, che si
sarebbe generato in modo autonomo in capo ai soggetti che partecipano alla
fusione in relazione al periodo che intercorre tra l'inizio del periodo
d'imposta e la data antecedente a quella di efficacia giuridica della
fusione.».
18. Le disposizioni del comma 17 si applicano alle
operazioni di scissione e fusione deliberate dalle assemblee delle società
partecipanti dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge. Per
le operazioni deliberate anteriormente alla predetta data resta ferma
l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 37-bis del decreto
del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.
19. Nell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266,
dopo il comma 121 è inserito il seguente: «121-bis. Le agevolazioni
di cui al comma 121 spettano a condizione che il costo della relativa
manodopera sia evidenziato in fattura.».
20. La disposizione del comma 19 si applica in
relazione alle spese sostenute a decorrere dalla data di entrata in vigore
del presente decreto.
21. All'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 497:
1) dopo il primo periodo, è inserito il seguente: «Le parti
hanno comunque l'obbligo di indicare nell'atto il corrispettivo pattuito»;
2) nel secondo periodo, le parole: «del 20 per cento» sono
sostituite dalle seguenti: «del 30 per cento»;
b) al comma 498, in fine, è aggiunto
il seguente periodo: «Se viene occultato, anche in parte, il corrispettivo
pattuito, le imposte sono dovute sull'intero importo di quest'ultimo e si
applica la sanzione amministrativa dal cinquanta al cento per cento della
differenza tra l'imposta dovuta e quella già applicata in base al corrispettivo
dichiarato, detratto l'importo della sanzione eventualmente irrogata ai sensi
dell'articolo 71 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica n. 131
del 1986.».
22. All'atto della cessione dell'immobile, anche se
assoggettata ad IVA, le parti hanno l'obbligo di rendere apposita
dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà recante l'indicazione
analitica delle modalità di pagamento del corrispettivo. Con le medesime
modalità ciascuna delle parti ha l'obbligo di dichiarare se si è avvalsa di
un mediatore; nell'ipotesi affermativa, ha l'obbligo di dichiarare
l'ammontare della spesa sostenuta per la mediazione, le analitiche modalità
di pagamento della stessa, con l'indicazione del numero di partita IVA o del
codice fiscale dell'agente immobiliare. In caso di omessa, incompleta o
mendace indicazione dei predetti dati si applica la sanzione amministrativa
da euro 500 a euro 10.000 e, ai fini dell'imposta di registro, i beni
trasferiti sono assoggettati ad accertamento di valore ai sensi dell'articolo
52, comma 1, del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di
registro di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n.
131.
22-bis. Dopo la lettera b) del comma 1 dell'articolo 15 del
testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917, e successive modificazioni, è aggiunta la seguente:
«b-bis) dal 1° gennaio 2007 i compensi comunque denominati
pagati a soggetti di intermediazione immobiliare in dipendenza dell'acquisto
dell'unità immobiliare da adibire ad abitazione principale per un importo non
superiore ad euro 1.000 per ciascuna annualita».
23. I commi 21 e 22 si applicano agli atti pubblici formati
ed alle scritture private autenticate a decorrere dal secondo giorno
successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del presente
decreto.
23-bis. Per i trasferimenti immobiliari soggetti ad IVA
finanziati mediante mutui fondiari o finanziamenti bancari, ai fini delle
disposizioni di cui all'articolo 54 del decreto del Presidente della Repubblica
26 ottobre 1972, n. 633, terzo comma, ultimo periodo, il valore normale non
può essere inferiore all'ammontare del mutuo o finanziamento erogato.
23-ter. All'articolo 52 del testo unico delle disposizioni
concernenti l'imposta di registro di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, dopo il comma 5, è aggiunto il seguente:
«5-bis. Le disposizioni dei commi 4 e 5 non si applicano
relativamente alle cessioni di immobili e relative pertinenze diverse da
quelle disciplinate dall'articolo 1, comma 497, della legge 23 dicembre 2005,
n. 266, e successive modificazioni».
24. Al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta
di registro di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986,
n. 131, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo l'articolo 53 è inserito il
seguente:
«Art. 53-bis (Attribuzioni
e poteri degli uffici). - 1. Le attribuzioni e i poteri di cui agli
articoli 31 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, possono essere
esercitati anche ai fini dell'imposta di registro, nonchè delle imposte
ipotecaria e catastale previste dal testo unico di cui al decreto
legislativo 31 ottobre 1990, n. 347;
b) all'articolo 74, dopo il comma 1
è aggiunto il seguente: «1-bis. Per le violazioni
conseguenti alle richieste di cui all'articolo 53-bis, si applicano
le disposizioni di cui al decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.».
25. I dipendenti della Riscossione s.p.a. o delle società
dalla stessa partecipate ai sensi dell'articolo 3, comma 7, del decreto-legge
30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2
dicembre 2005, n. 248, di seguito denominate «agenti della riscossione», ai
soli fini della riscossione mediante ruolo e previa autorizzazione rilasciata
dai direttori generali degli agenti della riscossione, possono
utilizzare i dati di cui l'Agenzia delle entrate dispone ai sensi
dell'articolo 7, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 605.
26. Ai medesimi fini previsti dal comma 25, gli
agenti della riscossione possono altresì accedere a tutti i restanti dati
rilevanti, presentando apposita richiesta, anche in via telematica, ai
soggetti pubblici o privati che li detengono, con facoltà di prendere visione
e di estrarre copia degli atti riguardanti i predetti dati, nonchè di
ottenere, in carta libera, le relative certificazioni.
26-bis. Ai fini dell'attuazione dei commi 25 e 26 l'Agenzia
delle entrate individua in modo selettivo i dipendenti degli agenti della
riscossione che possono utilizzare ed accedere ai dati.
26-ter. Ai fini di cui all'articolo 1, commi 426 e 426-bis,
della legge 30 dicembre 2004, n. 311, sono considerati efficaci i versamenti
effettuati, a titolo di prima e seconda rata, entro il 10 luglio 2006, se
comprensivi degli interessi legali, calcolati dalla data di scadenza della
rata a quella del pagamento.
26-quater. Le disposizioni contenute nell'articolo 1, commi
426 e 426-bis, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, si interpretano nel
senso che la sanatoria ivi prevista non produce effetti sulle responsabilità
amministrative delle società concessionarie del servizio nazionale della
riscossione o dei commissari governativi provvisoriamente delegati alla
riscossione relative:
a) ai provvedimenti sanzionatori e di diniego del diritto
al rimborso o al discarico per inesigibilità per i quali, alla data del 30
giugno 2005, non era pendente un ricorso amministrativo o giurisdizionale;
b) alle irregolarità consistenti in falsità di atti redatti
dai dipendenti, se definitivamente dichiarata in sede penale prima della data
di entrata in vigore della stessa legge n. 311 del 2004.
26-quinquies. All'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo
31 dicembre 1992, n. 546, dopo la lettera e), sono inserite le seguenti:
«e-bis) l'iscrizione di ipoteca sugli immobili di cui
all'articolo 77 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 602, e successive modificazioni;
e-ter) il fermo di beni mobili registrati di cui
all'articolo 86 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 602, e successive modificazioni».
27. All'articolo 7 del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, sono aggiunti, in fine, i seguenti
commi:
«Le imprese, gli intermediari e tutti gli altri operatori
del settore delle assicurazioni che erogano, in ragione dei contratti di
assicurazione di qualsiasi ramo, somme di denaro a qualsiasi titolo nei
confronti dei danneggiati, comunicano in via telematica all'anagrafe
tributaria, anche in deroga a contrarie disposizioni legislative, l'ammontare
delle somme liquidate, il codice fiscale o la partita IVA del beneficiario e
dei soggetti le cui prestazioni sono state valutate ai fini della
quantificazione della somma liquidata. La presente disposizione si applica
con riferimento alle somme erogate a decorrere dal 1° ottobre 2006. I
dati acquisiti ai sensi del presente comma sono utilizzati prioritariamente
nell'attività di accertamento effettuata nei confronti dei soggetti le cui
prestazioni sono state valutate ai fini della quantificazione della somma
liquidata. Il contenuto, le modalità ed i termini delle trasmissioni mediante
posta elettronica certificata, nonchè le specifiche tecniche del
formato, sono definite con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle
entrate.».
28. L'appaltatore risponde in solido con il subappaltatore
della effettuazione e del versamento delle ritenute fiscali sui redditi di
lavoro dipendente e del versamento dei contributi previdenziali e dei
contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le
malattie professionali dei dipendenti a cui è tenuto il subappaltatore.
29. La responsabilità solidale viene meno se l'appaltatore
verifica, acquisendo la relativa documentazione prima del pagamento del
corrispettivo, che gli adempimenti di cui al comma 28 connessi con le
prestazioni di lavoro dipendente concernenti l'opera, la fornitura o il
servizio affidati sono stati correttamente eseguiti dal subappaltatore.
L'appaltatore può sospendere il pagamento del corrispettivo fino
all'esibizione da parte del subappaltatore della predetta documentazione.
30. Gli importi dovuti per la responsabilità solidale di
cui al comma 28 non possono eccedere complessivamente l'ammontare del
corrispettivo dovuto dall'appaltatore al subappaltatore.
31. Gli atti che devono essere notificati entro un termine
di decadenza al subappaltatore sono notificati entro lo stesso termine anche
al responsabile in solido. La competenza degli uffici degli enti impositori e
previdenziali è comunque determinata in rapporto alla sede del
subappaltatore.
32. Il committente provvede al pagamento del corrispettivo
dovuto all'appaltatore previa esibizione da parte di quest'ultimo della
documentazione attestante che gli adempimenti di cui al comma 28 connessi con
le prestazioni di lavoro dipendente concernenti l'opera, la fornitura o il
servizio affidati sono stati correttamente eseguiti dall'appaltatore.
33. L'inosservanza delle modalità di pagamento previste al comma
32 è punita con la sanzione amministrativa da euro 5.000 a euro 200.000
se gli adempimenti di cui al comma 28 connessi con le prestazioni di lavoro
dipendente concernenti l'opera, la fornitura o il servizio affidati non sono
stati correttamente eseguiti dall'appaltatore e dagli eventuali
subappaltatori. Ai fini della presente sanzione si applicano le disposizioni
previste per la violazione commessa dall'appaltatore. La competenza
dell'ufficio che irroga la presente sanzione è comunque determinata in
rapporto alla sede dell'appaltatore.
34. Le disposizioni di cui ai commi da 28 a 33 si
applicano, successivamente all'adozione di un decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e della
previdenza sociale, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto, che stabilisca la
documentazione attestante l'assolvimento degli adempimenti di cui al comma
28, in relazione ai contratti di appalto e subappalto di opere, forniture e
servizi conclusi da soggetti che stipulano i predetti contratti nell'ambito
di attività rilevanti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, con
esclusione dei committenti non esercenti attività commerciale, e, in ogni
caso, dai soggetti di cui agli articoli 73 e 74 del testo unico delle imposte
sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 29, comma 2, del
decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni,
che deve intendersi esteso anche per la responsabilità solidale per
l'effettuazione ed il versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro
dipendente.
35. L'Agenzia delle dogane, nelle attività di prevenzione e
contrasto delle violazioni tributarie connesse alla dichiarazione fraudolenta
del valore in dogana e degli altri elementi che determinano l'accertamento
doganale ai sensi del decreto legislativo 8 novembre 1990, n. 374, ha facoltà
di procedere, con le modalità previste dall'articolo 51 del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, all'acquisizione dei
dati e dei documenti relativi ai costi di trasporto, assicurazione, nolo e di
ogni altro elemento di costo che forma il valore dichiarato per
l'importazione, l'esportazione, l'introduzione in deposito doganale o IVA ed
il transito. Per le finalità di cui al presente comma, la richiesta di informazioni
e di documenti può essere rivolta dall'Agenzia delle dogane, agli
importatori, agli esportatori, alle società di servizi aeroportuali, alle
compagnie di navigazione, alle società e alle persone fisiche esercenti le
attività di movimentazione, deposito, trasporto e rappresentanza in dogana
delle merci. La raccolta e l'elaborazione dei dati per le finalità di cui al
presente comma è considerata di rilevante interesse pubblico ai sensi
dell'articolo 53 del codice in materia di protezione dei dati personali,
di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. In caso di
inottemperanza agli inviti a comparire ed alle richieste di informazioni di
cui al presente comma, l'Agenzia delle dogane procede all'applicazione della
sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di 5.000 euro ad un massimo
di 10.000 euro, oltre alle misure di sospensione e revoca delle
autorizzazioni e delle facoltà concesse agli operatori inadempienti.
35-bis. Al fine di contrastare l'evasione e l'elusione
fiscale, le società di calcio professionistiche sono obbligate a inviare per
via telematica all'Agenzia delle entrate copia dei contratti di acquisizione
delle prestazioni professionali degli atleti professionisti, nonchè dei
contratti riguardanti i compensi per tali prestazioni. Il Ministro
dell'economia e delle finanze è delegato ad acquisire analoghe informazioni
dalle Federazioni calcistiche estere per le operazioni effettuate da società
sportive professionistiche residenti in Italia anche indirettamente con
analoghe società estere.
35-ter. È prorogata per l'anno 2006, nella misura e alle
condizioni ivi previste, l'agevolazione tributaria in materia di recupero del
patrimonio edilizio relativa alle prestazioni di cui all'articolo 7, comma 1,
lettera b), della legge 23 dicembre 1999, n. 488, fatturate dal 1° ottobre
2006.
35-quater. All'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n.
266, dopo il comma 121-bis è inserito il seguente: «121-ter. Per il periodo
dal 1° ottobre 2006 al 31 dicembre 2006 la quota di cui al comma 121 è pari
al 36 per cento nei limiti di 48.000 euro per abitazione».
Art. 36.
Recupero di base
imponibile
1. Nella Tabella A, Parte III, allegata al decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, concernente i beni e
servizi soggetti all'aliquota del 10 per cento, è soppressa la voce di
cui al numero 123-bis.
2. Ai fini dell'applicazione del decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, del testo unico delle
disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, del testo unico delle
imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica
22 dicembre 1986, n. 917, e del decreto legislativo 30 dicembre
1992, n. 504, un'area è da considerare fabbricabile se utilizzabile a scopo
edificatorio in base allo strumento urbanistico generale adottato dal comune,
indipendentemente dall'approvazione della regione e dall'adozione di
strumenti attuativi del medesimo.
3. All'articolo 47, comma 4, del testo unico delle imposte
sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, le parole: «gli utili relativi alla partecipazione al
capitale o al patrimonio, ai titoli e agli strumenti finanziari di cui
all'articolo 44, comma 2, lettera a), corrisposti» sono sostituite
dalle seguenti: «gli utili provenienti».
4. Le disposizioni del comma 3 si applicano a
decorrere dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del
presente decreto.
4-bis. All'articolo 89, comma 3, del testo unico delle
imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, le parole: «utili relativi
alla partecipazione al capitale o al patrimonio, ai titoli e agli strumenti
finanziari di cui all'articolo 44, comma 2, lettera a), corrisposti» sono
sostituite dalle seguenti: «utili provenienti».
5. All'articolo 102, comma 3, del testo unico delle imposte
sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917, le parole: «La misura stessa può essere elevata fino a due
volte, per ammortamento anticipato nell'esercizio in cui i beni sono entrati
in funzione per la prima volta e nei due successivi;» sono sostituite dalle
seguenti: «Fatta eccezione per i beni di cui all'articolo 164, comma 1,
lettera b), la misura stessa può essere elevata fino a due volte per
ammortamento anticipato nell'esercizio in cui i beni sono entrati in funzione
e nei due successivi;».
6. Le disposizioni di cui al comma 5 si applicano a
decorrere dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del
presente decreto anche per i beni di cui all'articolo 164, comma 1, lettera
b), del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della
Repubblica n. 917 del 1986, acquistati nel corso di precedenti periodi
di imposta.
6-bis. Nell'articolo 102, comma 7, del testo unico delle
imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Per i
beni di cui all'articolo 164, comma 1, lettera b), la deducibilità dei canoni
di locazione finanziaria è ammessa a condizione che la durata del contratto
non sia inferiore al periodo di ammortamento corrispondente al coefficiente
stabilito a norma del comma 2».
6-ter. La disposizione del comma 6-bis si applica con
riferimento ai canoni relativi a contratti di locazione finanziaria stipulati
a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto.
7. Ai fini del calcolo delle quote di ammortamento
deducibili, il costo dei fabbricati strumentali deve essere assunto al netto
del costo delle aree occupate dalla costruzione e di quelle che ne
costituiscono pertinenza. Il costo delle predette aree è quantificato in
misura pari al valore risultante da apposita perizia di stima, redatta da
soggetti iscritti agli albi degli ingegneri, degli architetti, dei geometri e
dei periti industriali edili e comunque non inferiore al 20 per cento e, per
i fabbricati industriali, al 30 per cento del costo complessivo.
8. Le disposizioni del comma 7 si applicano a decorrere dal
periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente
decreto anche per le quote di ammortamento relative ai fabbricati costruiti o
acquistati nel corso di periodi di imposta precedenti.
9. All'articolo 115, comma 3, del testo unico delle imposte
sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le perdite
fiscali dei soci relative agli esercizi anteriori all'inizio della tassazione
per trasparenza non possono essere utilizzate per compensare i redditi
imputati dalle società partecipate.».
10. All'articolo 116, comma 2, del citato testo unico
di cui al decreto n. 917 del 1986, dopo le parole: «del terzo» sono inserite
le seguenti: «e del quarto».
11. Le disposizioni di cui ai commi 9 e 10 hanno effetto
dal periodo d'imposta dei soci in corso alla data di entrata in vigore del
presente decreto e con riferimento ai redditi delle società partecipate
relativi a periodi di imposta chiusi a partire dalla predetta data.
12. All'articolo 84 del testo unico delle imposte sui
redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2:
1) dopo le parole «primi tre periodi d'imposta» sono inserite
le seguenti «dalla data di costituzione»;
2) in fine, sono aggiunte le seguenti parole: «a condizione
che si riferiscano ad una nuova attività produttiva»;
b) al comma 3, la lettera a)
è abrogata.
13. Le perdite realizzate nei primi tre periodi d'imposta
prive dei requisiti di cui all'articolo 84, comma 2, del citato testo
unico di cui al decreto n. 917 del 1986, come modificato dal comma 12 del
presente articolo, formatesi in esercizi precedenti a quello in corso
alla data di entrata in vigore del presente decreto e non ancora utilizzate
alla medesima data, possono essere computate in diminuzione del reddito dei
periodi d'imposta successivi a quello di formazione, con le modalità previste
al comma 1 del medesimo articolo 84, ma non oltre l'ottavo.
14. Le disposizioni della lettera b) del comma 12
si applicano ai soggetti le cui partecipazioni sono acquisite da terzi a
decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
15. L'articolo 33, comma 3, della legge 23 dicembre 2000,
n. 388, è abrogato, ad eccezione che per i trasferimenti di immobili in piani
urbanistici particolareggiati, diretti all'attuazione dei programmi prevalentemente
di edilizia residenziale convenzionata pubblica, comunque denominati,
realizzati in accordo con le amministrazioni comunali per la definizione dei
prezzi di cessione e dei canoni di locazione. Il periodo precedente ha
effetto per gli atti pubblici formati e le scritture private autenticate a
decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
16. All'articolo 116 del testo unico delle imposte sui
redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il secondo periodo del comma 1 è
soppresso;
b) al comma 2 è aggiunto il seguente
periodo: «Le plusvalenze di cui all'articolo 87 e gli utili di cui
all'articolo 89, commi 2 e 3, concorrono a formare il reddito imponibile
nella misura indicata, rispettivamente, nell'articolo 58, comma 2, e
nell'articolo 59».
17. Le disposizioni del comma 16 si applicano a decorrere
dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente
decreto.
18. All'articolo 101, comma 1, del testo unico delle
imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: «lettere a), b)
e c),» sono sostituite dalle seguenti: «lettere a) e b),».
19. Le disposizioni del comma 18 si applicano a decorrere
dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente
decreto.
20. All'articolo 93 del testo unico delle imposte sui
redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, il comma 3 è abrogato.
21. Le disposizioni del comma 20 si applicano a
decorrere dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del
presente decreto.
22. Nel testo unico delle imposte sui redditi, di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.
917, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 3, il comma 1 è
sostituito dal seguente: «1. L'imposta si applica sul reddito complessivo del
soggetto, formato per i residenti da tutti i redditi posseduti al netto degli
oneri deducibili indicati nell'articolo 10, nonchè delle deduzioni
effettivamente spettanti ai sensi degli articoli 11 e 12, e per i non
residenti soltanto da quelli prodotti nel territorio dello Stato»;
b) nell'articolo 24, comma 3, è
soppresso l'ultimo periodo.
23. Nell'articolo 19 del testo unico delle imposte sui
redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917, il comma 4-bis è abrogato. La disciplina di cui al
predetto comma 4-bis continua ad applicarsi con riferimento alle somme
corrisposte in relazione a rapporti di lavoro cessati prima della data di
entrata in vigore del presente decreto, nonchè con riferimento alle somme
corrisposte in relazione a rapporti di lavoro cessati in attuazione di atti o
accordi, aventi data certa, anteriori alla data di entrata in vigore del
presente decreto.
24. All'articolo 25, primo comma, primo periodo,
del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, dopo
le parole: «o nell'interesse di terzi» sono inserite le seguenti: «o
per l'assunzione di obblighi di fare, non fare o permettere».
25. All'articolo 51, comma 2-bis del testo unico delle
imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, sono aggiunti i seguenti periodi: «La disposizione di
cui alla lettera g-bis) del comma 2 si rende applicabile a condizione che le
azioni offerte non siano comunque cedute nè costituite in garanzia prima che
siano trascorsi cinque anni dalla data dell'assegnazione e che il valore
delle azioni assegnate non sia superiore complessivamente nel periodo
d'imposta alla retribuzione lorda annua del dipendente relativa al periodo
d'imposta precedente. Qualora le azioni siano cedute o date in garanzia prima
del predetto termine, l'importo che non ha concorso a formare il reddito al
momento dell'assegnazione concorre a formare il reddito ed è assoggettato a
tassazione nel periodo d'imposta in cui avviene la cessione ovvero la
costituzione della garanzia. Se il valore delle azioni assegnate è superiore
al predetto limite, la differenza tra il valore delle azioni al momento
dell'assegnazione e l'ammontare corrisposto dal dipendente concorre a formare
il reddito.».
25-bis. Il reddito derivante dall'applicazione del comma 25
rileva anche ai fini contributivi con esclusivo riferimento alle assegnazioni
effettuate in virtù di piani di incentivazione deliberati successivamente
alla data di entrata in vigore del presente decreto e con esclusivo riferimento,
ai fini del calcolo delle prestazioni, alle anzianità maturate in data
successiva alla data di entrata in vigore del presente decreto.
26. La disposizione di cui al comma 25 si applica alle
azioni la cui assegnazione ai dipendenti si effettua successivamente alla
data di entrata in vigore del presente decreto.
27. L'articolo 8 del testo unico delle imposte sui redditi,
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917, è sostituito dal seguente:
«Art. 8. (Determinazione del reddito complessivo).
- 1. Il reddito complessivo si determina sommando i redditi di ogni categoria
che concorrono a formarlo. Non concorrono a formare il reddito complessivo
dei percipienti i compensi non ammessi in deduzione ai sensi dell'articolo
60.
2. Le perdite delle società in nome collettivo ed in
accomandita semplice di cui all'articolo 5, nonchè quelle delle società
semplici e delle associazioni di cui allo stesso articolo derivanti
dall'esercizio di arti e professioni, si imputano a ciascun socio o associato
nella proporzione stabilita dall'articolo 5. Per le perdite della società in
accomandita semplice che eccedono l'ammontare del capitale sociale la
presente disposizione si applica nei soli confronti dei soci accomandatari.
3. Le perdite derivanti dall'esercizio di imprese
commerciali e quelle derivanti dalla partecipazione in società in nome
collettivo e in accomandita semplice nonchè quelle derivanti dall'esercizio
di arti e professioni, anche esercitate attraverso società semplici e
associazioni di cui all'articolo 5, sono computate in diminuzione dai
relativi redditi conseguiti nei periodi di imposta e per la differenza nei
successivi, ma non oltre il quinto, per l'intero importo che trova capienza
in essi. Si applicano le disposizioni del comma 2 dell'articolo 84 e,
limitatamente alle società in nome collettivo ed in accomandita semplice,
quelle di cui al comma 3 del citato articolo 84».
28. Le disposizioni del comma 27 si applicano ai redditi e
alle perdite realizzati dal periodo di imposta in corso alla data di entrata
in vigore del presente decreto.
29. Nel testo unico delle imposte sui redditi, di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nell'articolo 54:
1) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:
«1-bis. Concorrono a formare il reddito le
plusvalenze e le minusvalenze dei beni strumentali, esclusi gli immobili e
gli oggetti d'arte, di antiquariato o da collezione, se:
a) sono realizzate mediante cessione
a titolo oneroso;
b) sono realizzate mediante il
risarcimento, anche in forma assicurativa, per la perdita o il danneggiamento
dei beni;
c) i beni vengono destinati al
consumo personale o familiare dell'esercente l'arte o la professione o a
finalità estranee all'arte o professione.
1-ter. Si considerano plusvalenza o minusvalenza
la differenza, positiva o negativa, tra il corrispettivo o l'indennità
percepiti e il costo non ammortizzato ovvero, in assenza di corrispettivo, la
differenza tra il valore normale del bene e il costo non ammortizzato.
1-quater. Concorrono a formare il reddito i
corrispettivi percepiti a seguito di cessione della clientela o di elementi
immateriali comunque riferibili all'attività artistica o professionale»;
2) nel comma 5, dopo il primo periodo, è inserito
il seguente: «Le predette spese sono integralmente deducibili se sostenute
dal committente per conto del professionista e da questi addebitate nella
fattura»;
b) nell'articolo 17, comma 1, dopo
la lettera g-bis) è inserita la seguente:
«g-ter) corrispettivi di cui all'articolo 54,
comma 1-quater, se percepiti in unica soluzione;».
30. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n.
212, le disposizioni di cui al comma 10 dell'articolo 165 del testo unico
delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, devono intendersi riferite anche ai
crediti d'imposta relativi ai redditi di cui al comma 8-bis
dell'articolo 51 del medesimo testo unico.
31. L'articolo 188 del testo unico delle imposte sui
redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, è abrogato.
32. Nei periodi di imposta in cui i termini di versamento
di contributi deducibili dal reddito o che non concorrono a formarlo sono
sospesi in conseguenza di calamità pubbliche, resta ferma la deducibilità
degli stessi, se prevista da disposizioni di legge; detti contributi non sono
ulteriormente dedotti o esclusi dal reddito nel periodo di imposta in cui
sono versati. In via transitoria detti contributi sono dedotti o esclusi dal
reddito nei periodi di imposta in cui sono versati solo se la deduzione o
esclusione dal reddito non è stata già effettuata nei periodi di imposta,
antecedenti a quello di entrata in vigore della presente norma, in cui il versamento
degli stessi è stato sospeso in conseguenza di calamità pubbliche.
33. Sono abrogati: l'articolo 13, comma 1, della
legge 27 dicembre 1997, n. 449; l'articolo 11 della legge 18 febbraio 1999, n.
28; l'articolo 28 della legge 13 maggio 1999, n. 133; l'articolo 3, comma 2-bis,
del decreto-legge 30 dicembre 1985, n. 791, convertito, con modificazioni,
dalla legge 28 febbraio 1986, n. 46.
34. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n.
212, nella determinazione dell'acconto dovuto dai soggetti di cui
all'articolo 73 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive
modificazioni, ai fini dell'imposta sul reddito delle società e dell'imposta
regionale sulle attività produttive per il periodo di imposta in corso
alla data di entrata in vigore del presente decreto, si assume, quale imposta
del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata applicando le disposizioni
del presente decreto; eventuali conguagli sono versati insieme alla seconda
ovvero unica rata dell'acconto.
34-bis. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio
2000, n. 212, la disposizione di cui al comma 4 dell'articolo 14 della legge
24 dicembre 1993, n. 537, si interpreta nel senso che i proventi illeciti ivi
indicati, qualora non siano classificabili nelle categorie di reddito di cui
all'articolo 6, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono
comunque considerati come redditi diversi.
Art. 36-bis.
Misure urgenti per il contrasto del lavoro nero e per la
promozione della sicurezza nei luoghi di lavoro
1. Al fine di garantire la tutela della salute e la
sicurezza dei lavoratori nel settore dell'edilizia, nonchè al fine di
contrastare il fenomeno del lavoro sommerso ed irregolare ed in attesa
dell'adozione di un testo unico in materia di sicurezza e salute dei
lavoratori, ferme restando le attribuzioni del coordinatore per l'esecuzione
dei lavori di cui all'articolo 5, comma 1, lettera e), del decreto
legislativo 14 agosto 1996, n. 494, e successive modificazioni, nonchè le
competenze in tema di vigilanza attribuite dalla legislazione vigente in
materia di salute e sicurezza, il personale ispettivo del Ministero del
lavoro e della previdenza sociale, anche su segnalazione dell'Istituto
nazionale della previdenza sociale (INPS) e dell'Istituto nazionale per l'assicurazione
contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), può adottare il provvedimento di
sospensione dei lavori nell'ambito dei cantieri edili qualora riscontri
l'impiego di personale non risultante dalle scritture o da altra
documentazione obbligatoria, in misura pari o superiore al 20 per cento del
totale dei lavoratori regolarmente occupati nel cantiere ovvero in caso di
reiterate violazioni della disciplina in materia di superamento dei tempi di
lavoro, di riposo giornaliero e settimanale, di cui agli articoli 4, 7 e 9
del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, e successive modificazioni. I
competenti uffici del Ministero del lavoro e della previdenza sociale
informano tempestivamente i competenti uffici del Ministero delle
infrastrutture dell'adozione del provvedimento di sospensione al fine
dell'emanazione da parte di questi ultimi di un provvedimento interdittivo
alla contrattazione con le pubbliche amministrazioni ed alla partecipazione a
gare pubbliche di durata pari alla citata sospensione nonchè per un eventuale
ulteriore periodo di tempo non inferiore al doppio della durata della
sospensione, e comunque non superiore a due anni. A tal fine, entro tre mesi
dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto, il Ministero delle infrastrutture e il Ministero del lavoro e della
previdenza sociale predispongono le attività necessarie per l'integrazione
dei rispettivi archivi informativi e per il coordinamento delle attività di
vigilanza ed ispettive in materia di prevenzione e sicurezza dei lavoratori
nel settore dell'edilizia.
2. È condizione per la revoca del provvedimento da parte
del personale ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale
di cui al comma 1:
a) la regolarizzazione dei lavoratori non risultanti dalle
scritture o da altra documentazione obbligatoria;
b) l'accertamento del ripristino delle regolari condizioni
di lavoro nelle ipotesi di reiterate violazioni alla disciplina in materia di
superamento dei tempi di lavoro, di riposo giornaliero e settimanale, di cui
al decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, e successive modificazioni. È
comunque fatta salva l'applicazione delle sanzioni penali e amministrative
vigenti.
3. Nell'ambito dei cantieri edili i datori di lavoro
debbono munire, a decorrere dal 1° ottobre 2006, il personale occupato di
apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le
generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro. I lavoratori
sono tenuti ad esporre detta tessera di riconoscimento. Tale obbligo grava
anche in capo ai lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria
attività nei cantieri, i quali sono tenuti a provvedervi per proprio conto.
Nei casi in cui siano presenti contemporaneamente nel cantiere più datori di
lavoro o lavoratori autonomi, dell'obbligo risponde in solido il committente
dell'opera.
4. I datori di lavoro con meno di dieci dipendenti possono
assolvere all'obbligo di cui al comma 3 mediante annotazione, su apposito
registro di cantiere vidimato dalla Direzione provinciale del lavoro
territorialmente competente da tenersi sul luogo di lavoro, degli estremi del
personale giornalmente impiegato nei lavori. Ai fini del presente comma, nel
computo delle unità lavorative si tiene conto di tutti i lavoratori impiegati
a prescindere dalla tipologia dei rapporti di lavoro instaurati, ivi compresi
quelli autonomi per i quali si applicano le disposizioni di cui al comma 3.
5. La violazione delle previsioni di cui ai commi 3 e 4
comporta l'applicazione, in capo al datore di lavoro, della sanzione
amministrativa da euro 100 ad euro 500 per ciascun lavoratore. Il lavoratore
munito della tessera di riconoscimento di cui al comma 3 che non provvede ad
esporla è punito con la sanzione amministrativa da euro 50 a euro 300. Nei
confronti delle predette sanzioni non è ammessa la procedura di diffida di
cui all'articolo 13 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124.
6. L'articolo 86, comma 10-bis, del decreto legislativo 10
settembre 2003, n. 276, è sostituito dal seguente:
«10-bis. Nei casi di instaurazione di rapporti di lavoro
nel settore edile, i datori di lavoro sono tenuti a dare la comunicazione di
cui all'articolo 9-bis, comma 2, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, e
successive modificazioni, il giorno antecedente a quello di instaurazione dei
relativi rapporti, mediante documentazione avente data certa».
7. All'articolo 3 del decreto-legge 22 febbraio 2002, n.
12, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2002, n. 73, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 3 è sostituito dal seguente:
«3. Ferma restando l'applicazione delle sanzioni già
previste dalla normativa in vigore, l'impiego di lavoratori non risultanti
dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria è altresì punito con
la sanzione amministrativa da euro 1.500 a euro 12.000 per ciascun
lavoratore, maggiorata di euro 150 per ciascuna giornata di lavoro effettivo.
L'importo delle sanzioni civili connesse all'omesso versamento dei contributi
e premi riferiti a ciascun lavoratore di cui al periodo precedente non può
essere inferiore a euro 3.000, indipendentemente dalla durata della
prestazione lavorativa accertata.»;
b) il comma 5 è sostituito dal seguente:
«5. Alla irrogazione della sanzione amministrativa di cui
al comma 3 provvede la Direzione provinciale del lavoro territorialmente
competente. Nei confronti della sanzione non è ammessa la procedura di
diffida di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n.
124».
8. Le agevolazioni di cui all'articolo 29 del decreto-legge
23 giugno 1995, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto
1995, n. 341, trovano applicazione esclusivamente nei confronti dei datori di
lavoro del settore edile in possesso dei requisiti per il rilascio della
certificazione di regolarità contributiva anche da parte delle Casse edili.
Le predette agevolazioni non trovano applicazione nei confronti dei datori di
lavoro che abbiano riportato condanne passate in giudicato per la violazione
della normativa in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro per la
durata di cinque anni dalla pronuncia della sentenza.
9. Al comma 213-bis dell'articolo 1 della legge 23
dicembre 2005, n. 266, è aggiunto,
in fine, il seguente periodo: «Le predette disposizioni non si applicano,
inoltre, al personale ispettivo del lavoro del Ministero del lavoro e della
previdenza sociale, dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) e
dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro
(INAIL)».
10. All'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 23
aprile 2004, n. 124, dopo le parole: «Centro nazionale per l'informatica
nella pubblica amministrazione» sono inserite le seguenti: «, previa intesa
con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano,».
11. Il termine di prescrizione di cui all'articolo 3, comma
9, lettera a), della legge 8 agosto 1995, n. 335, relativo ai periodi di
contribuzione per l'anno 1996, di pertinenza della gestione di cui
all'articolo 2, comma 26, della predetta legge n. 335 del 1995, è prorogato
fino al 31 dicembre 2007.
12. Nell'ambito del Fondo per l'occupazione di cui
all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148,
convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, le risorse
destinate alla finalità di cui all'articolo 1, comma 410, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, sono ridotte da 480 milioni di euro a 456 milioni di euro
e sono corrispondentemente aumentate da 63 milioni di euro a 87 milioni di
euro le risorse destinate alla finalità di cui all'articolo 1, comma 1, del
decreto-legge 5 ottobre 2004, n. 249, convertito, con modificazioni, dalla
legge 3 dicembre 2004, n. 291, e successive modificazioni.
Art. 37.
Disposizioni in tema di accertamento, semplificazione e
altre misure di carattere finanziario
1. All'articolo 23, comma 1, del decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, dopo le parole: «le persone
fisiche che esercitano arti o professioni,» sono inserite le
seguenti: «il curatore fallimentare, il commissario liquidatore».
2. Con effetto dal periodo d'imposta per il quale il
termine di presentazione della dichiarazione scade successivamente alla data
di entrata in vigore del presente decreto, all'articolo 10 della legge 8
maggio 1998, n. 146, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) i commi 2 e 3 sono abrogati;
b) nel comma 3-bis le
parole «ai commi 2 e 3» sono sostituite dalle seguenti: «al comma 1»;
c) al comma 4 le parole «dei commi
1, 2 e 3» sono sostituite dalle seguenti: «del comma 1».
3. Relativamente al primo periodo d'imposta per il quale il
termine di presentazione della dichiarazione scade successivamente alla data
di entrata in vigore del presente decreto, l'adeguamento alle risultanze
degli studi di settore, ai sensi dell'articolo 2 del regolamento di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1999, n. 195, può
essere effettuato entro il predetto termine, alle condizioni e con le modalità
ivi previste.
4. All'articolo 7 del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al sesto comma, dopo le parole:
«1.500 euro» sono aggiunte le seguenti: «; l'esistenza dei rapporti, nonchè
la natura degli stessi sono comunicate all'anagrafe tributaria, ed
archiviate in apposita sezione, con l'indicazione dei dati anagrafici dei
titolari, compreso il codice fiscale»;
b) all'undicesimo comma, terzo
periodo, dopo le parole: «Le rilevazioni e le evidenziazioni» sono inserite
le seguenti: «, nonchè le comunicazioni» ed è aggiunto, in fine, il seguente
periodo: «Le informazioni comunicate sono altresì utilizzabili per le
attività connesse alla riscossione mediante ruolo, nonchè dai soggetti di
cui all'articolo 4, comma 2, lettere a), b), c) ed e), del regolamento di cui
al decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica 4 agosto 2000, n. 269, ai fini dell'espletamento degli accertamenti
finalizzati alla ricerca e all'acquisizione della prova e delle fonti di
prova nel corso di un procedimento penale, sia in fase di indagini
preliminari, sia nelle fasi processuali successive, ovvero degli accertamenti
di carattere patrimoniale per le finalità di prevenzione previste da
specifiche disposizioni di legge e per l'applicazione delle misure di
prevenzione».
5. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle
entrate, da emanare ai sensi dell'articolo 7, undicesimo comma, del decreto
del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, sono definite le
specifiche tecniche, le modalità ed i termini per la comunicazione delle
informazioni di cui al comma 4, relative ai rapporti posti in essere
a decorrere dal 1° gennaio 2005, ancorchè cessati, nonchè per
l'aggiornamento periodico delle medesime informazioni.
6. All'articolo 10 del decreto legislativo 18 dicembre
1997, n. 471, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1:
1. dopo le parole: «Se viene omessa la trasmissione» sono
inserite le seguenti: (dei dati, delle notizie e);
2. le parole: «alle banche» sono sostituite dalle seguenti:
«ai sensi dell'articolo 32, primo comma, numero 7, del decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e dell'articolo 51,
secondo comma, numero 7, del decreto del Presidente della Repubblica 26
ottobre 1972, n. 633»;
b) dopo il comma 1 è inserito
il seguente:
«1-bis. La sanzione prevista al comma 1 si applica
nel caso di violazione degli obblighi di comunicazione previsti dall'articolo
7, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 605.».
7. All'articolo 8, primo comma, del decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, dopo le parole «individuazione
del soggetto» è inserita la seguente: «ovvero».
8. In attesa dell'introduzione della normativa sulla
fatturazione informatica, all'articolo 8-bis del regolamento di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 4 è inserito il
seguente:
«4-bis. Entro sessanta giorni dal termine previsto
per la presentazione della comunicazione di cui ai precedenti commi, il
contribuente presenta l'elenco dei soggetti nei cui confronti sono state
emesse fatture nell'anno cui si riferisce la comunicazione nonchè, in
relazione al medesimo periodo, l'elenco dei soggetti titolari di partita IVA
da cui sono effettuati acquisti rilevanti ai fini dell'applicazione
dell'imposta sul valore aggiunto. Per ciascun soggetto sono indicati il
codice fiscale e l'importo complessivo delle operazioni effettuate, al netto
delle relative note di variazione, con la evidenziazione dell'imponibile,
dell'imposta, nonchè dell'importo delle operazioni non imponibili e di quelle
esenti. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, da
pubblicare nella Gazzetta Ufficiale:
a) sono individuati gli elementi
informativi da indicare negli elenchi previsti dal presente comma, nonchè le
modalità per la presentazione, esclusivamente in via telematica, degli
stessi;
b) il termine di cui al primo
periodo del presente comma può essere differito per esigenze di natura
esclusivamente tecnica, ovvero relativamente a particolari tipologie di
contribuenti, anche in considerazione della dimensione dei dati da
trasmettere»;
b) il comma 6 è sostituito dal
seguente:
«6. Per l'omissione della comunicazione ovvero degli
elenchi, nonchè per l'invio degli stessi con dati incompleti o non veritieri,
si applicano le disposizioni previste dall'articolo 11 del decreto legislativo
18 dicembre 1997, n. 471».
9. Per il periodo d'imposta in corso alla data di entrata
in vigore del presente decreto l'elenco dei soggetti nei cui confronti sono
state emesse fatture comprende i soli titolari di partita IVA.
10. Al regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) all'articolo 1, comma 1, primo
periodo, le parole: «15 febbraio» sono sostituite dalle seguenti: «1
gennaio»; inoltre, dopo le parole «non coincidente con l'anno solare,» sono
inserite le seguenti: «relativamente ai soggetti di cui all'articolo 2, comma
2,»;
b) all'articolo 2:
1. al comma 1 le parole: «tra il 1° maggio ed il 31 luglio
ovvero in via telematica entro il 31 ottobre» sono sostituite dalle seguenti:
«tra il 1° maggio ed il 30 giugno ovvero in via telematica entro il 31
luglio»;
2. al comma 2 le parole: «di cui all'articolo 3:» sono
sostituite dalle seguenti: «di cui all'articolo 3 in via telematica, entro
l'ultimo giorno del settimo mese successivo a quello di chiusura del periodo
d'imposta»; inoltre sono abrogate le lettere a) e b);
c) all'articolo 3:
1. al comma 1 il terzo periodo è soppresso;
2. al comma 2, primo periodo, sono soppresse le parole:
«con esclusione delle persone fisiche che hanno realizzato nel medesimo
periodo un volume di affari inferiore o uguale ad euro 10.000»; in
fine al medesimo periodo sono aggiunte le seguenti parole: «e dei parametri»;
3. al comma 7 le parole: «entro cinque mesi», ovunque
ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «entro quattro mesi»;
d) all'articolo 4:
1. al comma 3-bis le parole: «entro il 30
settembre» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 marzo»;
2. al comma 4-bis le parole: «entro il 31 ottobre»
sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 marzo»;
3. al comma 6-quater le parole: «entro il 15
marzo» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 28 febbraio»;
e) all'articolo 5:
1. al comma 1 le parole: «, per il tramite di una banca o
un ufficio postale, ovvero entro l'ultimo giorno del decimo mese successivo»,
ovunque ricorrano, sono soppresse;
2. al comma 4 le parole: «del decimo» sono sostituite dalle
seguenti: «del settimo»;
f) all'articolo 5-bis «per
il tramite di una banca o un ufficio postale, ovvero entro l'ultimo giorno
del decimo mese », ovunque ricorrano, sono soppresse;
g) all'articolo 8, comma 1, le
parole: «ovvero, in caso di presentazione in via telematica, entro il 31
ottobre di ciascun anno» sono sostituite dalle seguenti: «, in via
telematica».
11. All'articolo 17, comma 1, del regolamento di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001, n. 435, il numero
«20», ovunque ricorra, è sostituito dal seguente: «16».
12. Al regolamento di cui al decreto del Ministro
delle finanze 31 maggio 1999, n. 164, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) all'articolo 13, comma 1, lettera
b) le parole: «15 giugno» sono sostituite dalle seguenti: «mese di
maggio»;
b) all'articolo 16, comma 1, lettera
c), le parole: «entro il 20 ottobre» sono sostituite dalle seguenti:
«entro il 31 luglio»;
c) all'articolo 17, comma 1, lettera
c), le parole: «entro il 20 ottobre» sono sostituite dalle seguenti:
«entro il 31 luglio».
13. All'articolo 10, comma 2, del decreto legislativo 30
dicembre 1992, n. 504, le parole: «30 giugno», ovunque ricorrano, e
«20 dicembre» sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: «16 giugno» e
«16 dicembre».
14. Le disposizioni di cui ai commi da 10 a 13 decorrono
dal 1° maggio 2007.
15. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre
1972, n. 633, dopo l'articolo 32 è inserito il seguente:
«Art. 32-bis. (Contribuenti minimi in
franchigia). - 1. I contribuenti persone fisiche esercenti attività
commerciali, agricole e professionali che, nell'anno solare precedente, hanno
realizzato o, in caso di inizio di attività, prevedono di realizzare un
volume di affari non superiore a 7.000 euro, e non hanno effettuato o
prevedono di non effettuare cessioni all'esportazione, sono esonerati dal
versamento dell'imposta e da tutti gli altri obblighi previsti dal presente
decreto, ad eccezione degli obblighi di numerazione e di conservazione delle
fatture di acquisto e delle bollette doganali e di certificazione e
comunicazione telematica dei corrispettivi.
2. I soggetti di cui al comma 1 non possono addebitare
l'imposta a titolo di rivalsa e non hanno diritto alla detrazione
dell'imposta assolta sugli acquisti, anche intracomunitari, e sulle
importazioni.
3. Sono esclusi dal regime della franchigia i soggetti
passivi che si avvalgono di regimi speciali di determinazione dell'imposta
e i soggetti non residenti.
4. Le disposizioni del presente articolo non si applicano
ai soggetti che in via esclusiva o prevalente effettuano cessioni di
fabbricati o porzioni di fabbricato, di terreni edificabili di cui
all'articolo 10, n. 8), del presente decreto e di mezzi di trasporto
nuovi di cui all'articolo 53, comma 1, del decreto-legge 30 agosto 1993, n.
331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n.
427.
5. A seguito della prima comunicazione dei dati, prevista
dal decreto direttoriale di cui al comma 15, l'ufficio attribuisce un numero
speciale di partita IVA.
6. I soggetti che, nell'intraprendere l'esercizio di
imprese, arti o professioni, ritengono di versare nelle condizioni del comma
1 ne fanno comunicazione all'Agenzia delle entrate con la dichiarazione di
inizio attività di cui all'articolo 35.
7. I soggetti che rientrano nel regime di cui al presente
articolo possono optare per l'applicazione dell'imposta nei modi ordinari. L'opzione,
valida per almeno un triennio, è comunicata con la prima dichiarazione
annuale da presentare successivamente alla scelta operata. Trascorso il
periodo minimo di permanenza nel regime normale, l'opzione resta valida per
ciascun anno successivo, fino a quando permane la concreta applicazione della
scelta operata. La revoca è comunicata con le stesse modalità dell'opzione ed
ha effetto dall'anno in corso.
8. L'applicazione del regime di franchigia comporta la
rettifica della detrazione ai sensi dell'articolo 19-bis2. La stessa
rettifica si applica se il contribuente transita, anche per opzione, al
regime ordinario dell'imposta. In relazione al mutato regime fiscale delle
stesse, l'imposta dovuta per effetto della rettifica di cui all'articolo 19-bis2
è versata in tre rate annuali da corrispondere entro il termine previsto per
il versamento del saldo a decorrere dall'anno nel quale è intervenuta la
modifica. La prima rata è versata entro il 27 dicembre 2006. Il debito può
essere estinto anche mediante compensazione ai sensi dell'articolo 17 del
decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, ovvero con l'utilizzo di eventuali
crediti risultanti dalle liquidazioni periodiche. Il mancato versamento di
ogni singola rata comporta l'applicazione dell'articolo 13 del decreto
legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, e costituisce titolo per la riscossione
coattiva.
9. Nell'ultima dichiarazione annuale in cui l'imposta è
applicata nei modi ordinari si tiene conto anche dell'imposta dovuta relativa
alle operazioni indicate nell'ultimo comma dell'articolo 6 per le quali non
si è ancora verificata l'esigibilità.
10. Ferme restando le ipotesi di rimborso previste
dall'articolo 30, l'eccedenza detraibile emergente dall'ultima dichiarazione
annuale IVA presentata dai soggetti di cui al comma 1 è utilizzata in
compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio
1997, n. 241, e successive modificazioni.
11. I soggetti di cui al comma 1, per gli acquisti
intracomunitari e per le altre operazioni per le quali risultano debitori
dell'imposta, integrano la fattura con l'indicazione dell'aliquota e della
relativa imposta, che versano entro il giorno 16 del mese successivo a quello
di effettuazione delle operazioni.
12. I soggetti ai quali si applica il regime fiscale di cui
al presente articolo trasmettono telematicamente all'Agenzia delle entrate
l'ammontare complessivo delle operazioni effettuate.
13. I contribuenti in regime di franchigia possono farsi
assistere negli adempimenti tributari dall'ufficio locale dell'Agenzia delle
entrate competente in ragione del domicilio fiscale. In tal caso devono
munirsi di una apparecchiatura informatica, corredata di accessori idonei, da
utilizzare per la connessione con il sistema informativo dell'Agenzia delle
entrate.
14. Il regime di cui al presente articolo cessa di avere
efficacia ed il contribuente è assoggettato alla disciplina di determinazione
dell'imposta sul valore aggiunto nei modi ordinari:
a) a decorrere dall'anno solare
successivo a quello in cui risulta superato uno dei limiti di cui al comma 1;
b) a decorrere dallo stesso anno
solare in cui il volume d'affari dichiarato dal contribuente o rettificato
dall'ufficio supera il limite di cui al comma 1 del cinquanta per cento del
limite stesso; in tal caso sarà dovuta l'imposta relativa ai corrispettivi
delle operazioni imponibili effettuate nell'intero anno solare, salvo il
diritto alla detrazione dell'imposta sugli acquisti relativi al medesimo
periodo.
15. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle
entrate sono stabilite le modalità da osservare in occasione dell'opzione per
il regime ordinario, i termini e le procedure di applicazione delle
disposizioni del presente articolo».
16. All'articolo 41, comma 2-bis, del
decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla
legge 29 ottobre 1993, n. 427, dopo le parole «Stato membro», sono aggiunte
le seguenti «nonchè le cessioni di beni effettuate dai soggetti che applicano
il regime di franchigia di cui all'articolo 32-bis del decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633».
17. Le disposizioni di cui ai commi 15 e 16 si applicano a
partire dal periodo di imposta successivo a quello in corso alla data di
entrata in vigore del presente decreto.
18. All'articolo 35 del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo il comma 15 sono aggiunti, in fine,
i seguenti commi:
«15-bis. L'attribuzione del numero di partita IVA determina
la esecuzione di riscontri automatizzati per la individuazione di
elementi di rischio connessi al rilascio dello stesso nonchè l'eventuale
effettuazione di accessi nel luogo di esercizio dell'attività, avvalendosi
dei poteri previsti dal presente decreto.
15-ter. Con provvedimento del Direttore
dell'Agenzia delle entrate sono individuate:
a) specifiche informazioni da
richiedere all'atto della dichiarazione di inizio di attività;
b) tipologie di contribuenti per i
quali l'attribuzione del numero di partita IVA determina la possibilità
di effettuare gli acquisti di cui all'articolo 38 del decreto-legge 30 agosto
1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n.
427, e successive modificazioni, a condizione che sia rilasciata polizza
fideiussoria o fideiussione bancaria per la durata di tre anni dalla data del
rilascio e per un importo rapportato al volume d'affari presunto e comunque
non inferiore a 50.000 euro.».
c) (Soppressa).
19. Le disposizioni di cui al comma 18 si applicano alle
richieste di attribuzione del numero di partita IVA effettuate a decorrere dal
1° novembre 2006.
20. L'Agenzia delle entrate e la Guardia di finanza
programmano specifici controlli mirati, relativi ai contribuenti ai quali è
attribuito il numero di partita IVA, anche in data antecedente a quella di
decorrenza della disposizione di cui al comma 18.
21. In attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 50
del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, come modificato dal decreto
legislativo 4 aprile 2006, n. 159, ed al fine di ridurre gli adempimenti dei
contribuenti, le camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura
comunicano all'anagrafe tributaria, senza oneri per lo Stato, in formato
elettronico elaborabile, i dati e le notizie contenuti nelle domande di
iscrizione, variazione e cancellazione, di cui alla lettera f) del primo
comma dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 605, anche se relative a singole unità locali, nonchè i
dati dei bilanci di esercizio depositati.
21-bis. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
da emanare, ai sensi dell'articolo 71 del codice dell'amministrazione
digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive
modificazioni, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sentita
l'Agenzia delle entrate, entro il 31 dicembre 2006, sono stabilite le
specifiche tecniche del formato elettronico elaborabile per la presentazione
dei bilanci di esercizio e degli altri atti al registro delle imprese ed è
fissata la data, comunque non successiva al 31 marzo 2007, a decorrere dalla
quale diventa obbligatoria l'adozione di tale modalità di presentazione.
22. Fino alla realizzazione delle modalità tecniche di
deposito degli atti in formato elettronico elaborabile, le camere di
commercio, industria, artigianato ed agricoltura forniranno le informazioni
di cui al comma 21, senza oneri per lo Stato, nel formato
elettronico disponibile.
23. Con decreto interdirigenziale dell'Agenzia delle
entrate e del Ministero dello sviluppo economico sono stabiliti i termini e
le modalità delle trasmissioni nonchè le specifiche tecniche del formato dei
dati. La prima trasmissione è effettuata entro il 31 ottobre 2006.
24. All'articolo 43 del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, dopo il secondo comma è inserito il
seguente: «In caso di violazione che comporta obbligo di denuncia ai sensi
dell'articolo 331 del codice di procedura penale per uno dei reati previsti
dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, i termini di cui ai commi
precedenti sono raddoppiati relativamente al periodo di imposta in cui è
stata commessa la violazione».
25. All'articolo 57 del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo il secondo comma è inserito il
seguente: «In caso di violazione che comporta obbligo di denuncia ai sensi
dell'articolo 331 del codice di procedura penale per uno dei reati previsti
dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, i termini di cui ai commi
precedenti sono raddoppiati relativamente al periodo di imposta in cui è
stata commessa la violazione».
26. Le disposizioni di cui ai commi 24 e 25 si applicano a
decorrere dal periodo d'imposta per il quale alla data di entrata in vigore
del presente decreto sono ancora pendenti i termini di cui al primo e secondo
comma dell'articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 600 e dell'articolo 57 del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.
27. All'articolo 60 del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) dopo la lettera b) del
primo comma è inserita la seguente: «b-bis) se il
consegnatario non è il destinatario dell'atto o dell'avviso, il messo
consegna o deposita la copia dell'atto da notificare in busta che provvede a
sigillare e su cui trascrive il numero cronologico della notificazione,
dandone atto nella relazione in calce all'originale e alla copia dell'atto
stesso. Sulla busta non sono apposti segni o indicazioni dai quali possa
desumersi il contenuto dell'atto. Il consegnatario deve sottoscrivere una
ricevuta e il messo dà notizia dell'avvenuta notificazione dell'atto o
dell'avviso, a mezzo di lettera raccomandata;
b) nella lettera e) del
primo comma, dopo le parole: «l'avviso del deposito prescritto dall'articolo
140 del codice di procedura civile» sono inserite le seguenti: «, in
busta chiusa e sigillata,»;
c) dopo la lettera e) del
primo comma è inserita la seguente:
«e-bis) è facoltà del contribuente che non ha la
residenza nello Stato e non vi ha eletto domicilio ai sensi della lettera d),
o che non abbia costituito un rappresentante fiscale, comunicare al
competente ufficio locale, con le modalità di cui alla stessa lettera d),
l'indirizzo estero per la notificazione degli avvisi e degli altri atti che
lo riguardano; salvo il caso di consegna dell'atto o dell'avviso in mani
proprie, la notificazione degli avvisi o degli atti è eseguita mediante
spedizione a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento;»;
d) il secondo comma è sostituito dal
seguente: «L'elezione di domicilio non risultante dalla dichiarazione annuale
ha effetto dal trentesimo giorno successivo a quello della data di
ricevimento delle comunicazioni previste alla lettera d) ed alla lettera
e-bis) del comma precedente»;
e) al terzo comma le parole: «dal
sessantesimo giorno successivo a quello dell'avvenuta variazione anagrafica»
sono sostituite dalle seguenti: «dal trentesimo giorno successivo a quello
dell'avvenuta variazione anagrafica»;
f) dopo il terzo comma è aggiunto il
seguente: «Qualunque notificazione a mezzo del servizio postale si considera
fatta nella data della spedizione; i termini che hanno inizio dalla
notificazione decorrono dalla data in cui l'atto è ricevuto».
28. Nell'articolo 16 del decreto legislativo 31 dicembre
1992, n. 546, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1, dopo le parole: «con
avviso di ricevimento» sono inserite le seguenti: «, sul quale non
sono apposti segni o indicazioni dai quali possa desumersi il contenuto
dell'avviso»;
b) al comma 3, dopo le parole: «con
avviso di ricevimento» sono inserite le seguenti: «, sul quale non
sono apposti segni o indicazioni dai quali possa desumersi il contenuto
dell'atto,».
29. Fuori dai casi previsti all'articolo 11, comma 1,
lettere a) e b), del decreto legislativo 18 dicembre 1997,
n. 471, sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da 258 euro a
2065 euro la mancata restituzione dei questionari inviati nell'esercizio dei
poteri di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo 19 marzo 2001,
n. 68, o la loro restituzione con risposte incomplete o non veritiere, nonchè
l'inottemperanza all'invito a comparire fatto sulla base dei medesimi poteri.
30. Per la constatazione e l'irrogazione della sanzione di
cui al comma 29 si applicano le disposizioni di cui alla legge 24
novembre 1981, n. 689.
31. All'articolo 36 del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, le parole «nonchè gli organi
giurisdizionali civili e amministrativi» sono sostituite dalle seguenti:
«nonchè gli organi giurisdizionali, requirenti e giudicanti, penali, civili e
amministrativi e, previa autorizzazione, gli organi di polizia giudiziaria».
32. All'articolo 32, primo comma, del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) al numero 4), dopo le parole:
«nei loro confronti» sono inserite le seguenti: «nonchè nei
confronti di altri contribuenti con i quali abbiano intrattenuto rapporti»;
b) al numero 8), le parole: «nei
confronti di clienti, fornitori e prestatori di lavoro autonomo,
nominativamente indicati» sono sostituite dalle seguenti: «, rilevanti ai
fini dell'accertamento, nei confronti di loro clienti, fornitori e prestatori
di lavoro autonomo».
33. I soggetti di cui all'articolo 22 del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, compresi quelli indicati
all'articolo 1, comma 429, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, trasmettono
telematicamente all'Agenzia delle entrate, distintamente per ciascun punto
vendita, l'ammontare complessivo dei corrispettivi giornalieri delle cessioni
di beni e delle prestazioni di servizi di cui agli articoli 2 e 3 del
predetto decreto n. 633 del 1972.
34. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle
entrate sono definite le modalità tecniche e i termini per la trasmissione
telematica delle informazioni, nel quadro delle regole tecniche di cui agli
articoli 12, comma 5, e 71 del codice dell'amministrazione digitale, di
cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, comprese quelle previste
dall'articolo 24 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,
n. 633, i cui obblighi sono sostituiti dalla trasmissione telematica di cui
al comma 33. Resta comunque fermo l'obbligo di emissione della
fattura su richiesta del cliente.
35. Ai contribuenti che optano per l'adattamento tecnico
degli apparecchi misuratori di cui all'articolo 1 della legge 26 gennaio
1983, n. 18, finalizzato alla trasmissione telematica prevista dal comma 34
con il misuratore medesimo, è concesso un credito d'imposta di 100 euro,
utilizzabile in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Il credito compete, a seguito
dell'esecuzione dell'intervento tecnico e del pagamento della relativa
prestazione, indipendentemente dal numero dai misuratori adattati.
36. Salva l'applicazione delle disposizioni concernenti le
violazioni degli obblighi di registrazione e di quelli relativi alla
contabilità, il mancato adempimento degli obblighi previsti dai commi 33
e 34 è punito con la sanzione amministrativa da 1.000 a 4.000 euro.
37. Le disposizioni di cui ai commi 33, 34 e 35
decorrono dal 1° gennaio 2007. La prima trasmissione è effettuata, entro
il mese di luglio 2007, anche per i mesi precedenti.
38. All'articolo 67, comma 1, lettera b), del
testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 29 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) le parole «o donazione» sono
soppresse;
b) in fine, è aggiunto il seguente
periodo: «In caso di cessione a titolo oneroso di immobili ricevuti per
donazione, il predetto periodo di cinque anni decorre dalla data di acquisto
da parte del donante».
39. Nell'articolo 68, comma 1, del testo unico delle imposte
sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29
dicembre 1986, n. 917, dopo il primo periodo, è aggiunto il seguente: «Per
gli immobili di cui alla lettera b) del comma 1
dell'articolo 67 acquisiti per donazione si assume come prezzo di acquisto o
costo di costruzione quello sostenuto dal donante.».
40. La lettera a) dell'articolo 25, comma 1, del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, è
sostituita dalla seguente: «a) del terzo anno successivo a quello di
presentazione della dichiarazione, ovvero a quello di scadenza del versamento
dell'unica o ultima rata se il termine per il versamento delle somme
risultanti dalla dichiarazione scade oltre il 31 dicembre dell'anno in cui la
dichiarazione è presentata, per le somme che risultano dovute a seguito
dell'attività di liquidazione prevista dall'articolo 36-bis del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, nonchè del
quarto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione del sostituto
d'imposta per le somme che risultano dovute ai sensi degli articoli 19 e 20
del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917;».
41. Nel comma 1 degli articoli 19 e 20 del testo unico
delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole «iscrivendo a ruolo o
rimborsando le maggiori o le minori imposte entro il 31 dicembre del terzo
anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione del sostituto
d'imposta» sono sostituite dalle seguenti «iscrivendo a ruolo le maggiori
imposte dovute ovvero rimborsando quelle spettanti».
42. All'articolo 2 del decreto legislativo 18 dicembre
1997, n. 462:
a) al comma 1 le parole «, entro il
31 dicembre del secondo anno successivo a quello di presentazione della
dichiarazione» sono soppresse;
b) è abrogato il comma 1-bis.
43. Per le indennità di fine rapporto di cui all'articolo
19 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nonchè per le altre
indennità e somme e per le indennità equipollenti ivi indicate, e per le
prestazioni pensionistiche di cui all'articolo 20 del medesimo decreto,
corrisposte a decorrere dal 1° gennaio 2003 e fino al 31 dicembre 2005, non
si procede all'iscrizione a ruolo ed alla comunicazione di cui all'articolo
1, comma 412, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, nè all'effettuazione di
rimborsi, se l'imposta rispettivamente a debito o a credito è inferiore a
cento euro.
44. La notifica delle cartelle di pagamento conseguenti
alle iscrizioni a ruolo previste dagli articoli 7, 8, 9, 14, 15 e 16 della
legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, è eseguita, a
pena di decadenza, entro il 31 dicembre 2008. Entro il medesimo termine è
eseguita la notifica delle cartelle di pagamento relativa alle dichiarazioni
di cui all'articolo 36, comma 2, lettere a) e b) del
decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, nei confronti dei contribuenti
che hanno presentato dichiarazioni o effettuato versamenti ai sensi
dell'articolo 9-bis della citata legge n. 289 del 2002.
45. All'articolo 103, comma 1, del testo unico delle
imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) nel primo periodo, le parole «a
un terzo del costo» sono sostituite dalle parole «al 50 per cento del costo»;
b) nel secondo periodo, le parole
«un decimo del costo» sono sostituite dalle seguenti: «un diciottesimo del
costo».
46. Le disposizioni del comma 45 si applicano a
decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del
presente decreto anche per le quote di ammortamento relative ai costi
sostenuti nel corso dei periodi di imposta precedenti. In riferimento ai
brevetti industriali, la disposizione del comma 45, lettera a), si
applica limitatamente ai brevetti registrati dalla data di entrata in vigore
del presente decreto ovvero nei cinque anni precedenti.
47. All'articolo 109, comma 4, del testo unico delle
imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, il secondo periodo della lettera b)
è sostituito dal seguente: «Gli ammortamenti dei beni materiali e
immateriali, le altre rettifiche di valore, gli accantonamenti, le spese
relative a studi e ricerche di sviluppo e le differenze tra i canoni di
locazione finanziaria di cui all'articolo 102, comma 7, e la somma degli
ammortamenti dei beni acquisiti in locazione finanziaria e degli interessi passivi
che derivano dai relativi contratti imputati a conto economico sono
deducibili se in un apposito prospetto della dichiarazione dei redditi è
indicato il loro importo complessivo, i valori civili e fiscali dei beni,
delle spese di cui all'articolo 108, comma 1, e dei fondi.».
48. Le disposizioni del comma 47 si applicano alle spese
relative a studi e ricerche di sviluppo sostenute a decorrere dal periodo di
imposta successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto.
49. A partire dal 1° ottobre 2006, i soggetti titolari di
partita IVA sono tenuti ad utilizzare, anche tramite intermediari, modalità
di pagamento telematiche delle imposte, dei contributi e dei premi di cui
all'articolo 17, comma 2, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e
delle entrate spettanti agli enti ed alle casse previdenziali di cui
all'articolo 28, comma 1, dello stesso decreto legislativo n. 241 del 1997.
50. Gli interessi previsti per il rimborso di tributi non
producono in nessun caso interessi ai sensi dell'articolo 1283 del codice
civile.
51. Sono abrogate le disposizioni di cui all'articolo 1,
commi da 499 a 518, nonchè del comma 519, secondo periodo, della
legge 23 dicembre 2005, n. 266.
52. Alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 67
del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, le parole «un numero massimo
di» sono soppresse.
53. A decorrere dall'anno 2007, è soppresso l'obbligo di
presentazione della dichiarazione ai fini dell'imposta comunale sugli
immobili (ICI), di cui all'articolo 10, comma 4, del decreto legislativo 30
dicembre 1992, n. 504, ovvero della comunicazione prevista dall'articolo 59,
comma 1, lettera l), n. 1), del decreto legislativo 15 dicembre
1997, n. 446. Restano fermi gli adempimenti attualmente previsti in materia
di riduzione dell'imposta. Fino alla data di effettiva operatività del
sistema di circolazione e fruizione dei dati catastali, da accertare con
provvedimento del direttore dell'Agenzia del territorio, rimane in vigore
l'obbligo di presentazione della dichiarazione ai fini dell'ICI, di cui
all'articolo 10, comma 4, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504,
ovvero della comunicazione prevista dall'articolo 59, comma 1, lettera l), n.
1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.
54. In attuazione delle disposizioni di cui all'articolo
59, comma 7-bis, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, come
modificato dal decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 159, la circolazione e
la fruizione della base dei dati catastali gestita dall'Agenzia del
territorio deve essere assicurata entro il 31 dicembre 2006. Relativamente
alle regioni, alle province e ai comuni i costi a loro carico per la
circolazione e fruizione della base dei dati catastali sono unicamente quelli
di connessione.
55. L'imposta comunale sugli immobili può essere liquidata
in sede di dichiarazione ai fini delle imposte sui redditi e può essere
versata con le modalità del Capo III del decreto legislativo 9 luglio
1997, n. 241. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, da
emanare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, sentita la conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono definiti
i termini e le modalità per l'attuazione delle disposizioni contenute nel
presente comma.
56. Al comma 2 dell'articolo 1 del decreto-legge 23
febbraio 2004, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile
2004, n. 104, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Qualora le offerte
in opzione siano inviate dagli enti gestori agli aventi diritto, dopo un
intervallo di tempo superiore a sei mesi rispetto alla valutazione
dell'Agenzia del territorio, i coefficienti di abbattimento da applicare
dovranno essere quelli pubblicati in epoca immediatamente successiva alla
data della valutazione stessa, al fine di garantire che il prezzo delle unità
immobiliari offerte in opzione sia effettivamente corrispondente in termini
reali ai valori di mercato del mese di ottobre 2001. I coefficienti di
abbattimento sono calcolati e pubblicati fino a quelli relativi al secondo
semestre 2005.».
57. Per la copertura delle minori entrate derivanti
dall'emanazione dei decreti legislativi di recepimento della direttiva
2003/123/CE del Consiglio del 22 dicembre 2003, recante modifica alla
direttiva 90/435/CEE, concernente il regime fiscale comune applicabile alle
società madri e figlie di Stati membri diversi, pari a 16 milioni di euro per
ciascuno degli anni 2006 e 2007, a 13 milioni di euro per l'anno 2008, ed a
23 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009, si provvede, per l'anno 2006,
mediante utilizzo delle risorse relative all'autorizzazione di spesa di cui
alla legge 16 aprile 1987, n. 183, che, a tal fine, sono versate nell'anno
stesso all'entrata del bilancio dello Stato, per gli anni 2007 e 2008, mediante
corrispondente riduzione della predetta autorizzazione di spesa di cui alla
legge 16 aprile 1987, n. 183, e per gli anni successivi mediante utilizzo di
parte delle maggiori entrate recate dal presente decreto.
Art. 38.
Misure di contrasto del gioco illegale
1. Al fine di contrastare la diffusione del gioco
irregolare ed illegale, l'evasione e l'elusione fiscale nel settore del
gioco, nonchè di assicurare la tutela del giocatore, con regolamenti emanati
ai sensi dell'articolo 16, comma 1, della legge 13 maggio 1999, n. 133, sono
disciplinati, entro il 31 dicembre 2006:
a) le scommesse a distanza a quota
fissa con modalità di interazione diretta tra i singoli giocatori;
b) i giochi di abilità a distanza
con vincita in denaro, nei quali il risultato dipende, in misura prevalente
rispetto all'elemento aleatorio, dall'abilità dei giocatori. L'aliquota
d'imposta unica è stabilita in misura pari al 3 per cento della somma
giocata;
c) le caratteristiche dei punti di
vendita aventi come attività principale la commercializzazione dei prodotti
di gioco pubblici. Sono punti di vendita aventi come attività principale la
commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici le agenzie di scommessa,
le sale pubbliche da gioco, le sale destinate al gioco disciplinato dal
regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 31 gennaio
2000, n. 29, nonchè gli ulteriori punti di vendita aventi come attività
principale la commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici di cui ai
commi 2 e 4.
2. L'articolo 1, comma 287, della legge 30 dicembre 2004,
n. 311, è sostituito dal seguente:
«287. Con provvedimenti del Ministero dell'economia e delle
finanze Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato sono stabilite le
nuove modalità di distribuzione del gioco su eventi diversi dalle corse dei
cavalli, nel rispetto dei seguenti criteri:
a) inclusione, tra i giochi su
eventi diversi dalle corse dei cavalli, delle scommesse a totalizzatore e a
quota fissa su eventi diversi dalle corse dei cavalli, dei concorsi
pronostici su base sportiva, del concorso pronostici denominato totip, delle
scommesse ippiche di cui al comma 498, nonchè di ogni ulteriore
gioco pubblico, basato su eventi diversi dalle corse dei cavalli;
b) possibilità di raccolta del gioco su eventi diversi dalle
corse dei cavalli da parte degli operatori che esercitano la raccolta di
gioco presso uno Stato membro dell'Unione europea, degli operatori di Stati
membri dell'Associazione europea per il libero scambio e anche degli
operatori di altri Stati, solo se in possesso dei requisiti di affidabilità
definiti dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;
c) esercizio della raccolta tramite
punti di vendita aventi come attività principale la commercializzazione dei
prodotti di gioco pubblici e punti di vendita aventi come attività accessoria
la commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici; ai punti di vendita
aventi come attività principale la commercializzazione dei prodotti di gioco
pubblici può essere riservata in esclusiva l'offerta di alcune tipologie di
scommessa;
d) previsione dell'attivazione di un
numero di nuovi punti di vendita non inferiore a 7.000, di cui almeno il 30
per cento aventi come attività principale la commercializzazione dei prodotti
di gioco pubblici;
e) determinazione del numero massimo
dei punti di vendita per comune in proporzione agli abitanti e in
considerazione dei punti di vendita già assegnati;
f) localizzazione dei punti di
vendita aventi come attività principale la commercializzazione dei prodotti
di gioco pubblici, nei comuni con più di 200.000 abitanti a una distanza non
inferiore ad 800 metri dai punti di vendita già assegnati e nei comuni con
meno di 200.000 abitanti a una distanza non inferiore a 1.600 metri dai punti
di vendita già assegnati;
g) localizzazione dei punti di
vendita aventi come attività accessoria la commercializzazione dei prodotti
di gioco pubblici, nei comuni con più di 200.000 abitanti a una distanza non
inferiore a 400 metri dai punti di vendita già assegnati e nei comuni con
meno di 200.000 abitanti a una distanza non inferiore ad 800 metri dai punti
di vendita già assegnati, senza pregiudizio dei punti di vendita in cui, alla
data del 30 giugno 2006, si effettui la raccolta dei concorsi pronostici su
base sportiva;
h) aggiudicazione dei punti di
vendita previa effettuazione di una o più procedure aperte a tutti gli
operatori, la cui base d'asta non può essere inferiore ad euro
venticinquemila per ogni punto di vendita avente come attività principale la
commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici e ad euro
settemilacinquecento per ogni punto di vendita avente come attività
accessoria la commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici;
i) acquisizione della possibilità di
raccogliere il gioco a distanza, ivi inclusi i giochi di abilità con vincita
in denaro, previo versamento di un corrispettivo non inferiore a euro
duecentomila;
l) definizione delle modalità di
salvaguardia dei |