Legge 2 dicembre
2005, n. 248
"Conversione
in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203,
recante misure di contrasto all'evasione fiscale e disposizioni urgenti in
materia tributaria e finanziaria"
pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale n. 281 del 2 dicembre 2005 - Supplemento Ordinario
n. 195
Legge di conversione
Testo del decreto-legge coordinato con la legge di
conversione
Legge
di conversione
Art. 1.
1. Il
decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, recante misure di contrasto
all'evasione fiscale e disposizioni urgenti in materia tributaria e
finanziaria, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato
alla presente legge.
2. La
presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Testo del
decreto-legge coordinato con la legge di conversione
pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. n. 281 del 2 dicembre 2005 - Supplemento
Ordinario n. 195
(*) Le
modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri
corsivi
TITOLO
I
CONTRASTO
ALL'EVASIONE FISCALE
Art. 1.
Partecipazione
dei comuni al contrasto all'evasione fiscale
1.
Per potenziare l'azione di contrasto all'evasione fiscale, in attuazione dei
principi di economicità, efficienza e collaborazione amministrativa, la
partecipazione dei comuni all'accertamento fiscale è incentivata mediante il
riconoscimento di una quota pari al 30 per cento delle maggiori somme
relative a tributi statali riscosse a titolo definitivo, a seguito
dell'intervento del comune che abbia contribuito all'accertamento stesso.
2. Con
provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, emanato, entro
quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto,
d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabilite le
modalità tecniche di accesso alle banche dati e di trasmissione ai comuni,
anche in via telematica, di copia delle dichiarazioni relative ai
contribuenti in essi residenti, nonchè quelle della partecipazione dei comuni
all'accertamento fiscale di cui al comma 1 anche attraverso società ed
enti partecipati dai comuni e comunque da essi incaricati per le attività di
supporto ai controlli fiscali sui tributi comunali. Con il medesimo
provvedimento sono altresì individuate le ulteriori materie per le quali i
comuni partecipano all'accertamento fiscale; in tale ultimo caso, il
provvedimento, adottato d'intesa con il direttore dell'Agenzia del territorio
per i tributi di relativa competenza, può prevedere anche una applicazione
graduale in relazione ai diversi tributi.
2-bis.
Nelle province autonome di Trento e di Bolzano rimane fermo quanto previsto
dallo statuto speciale e dalle relative norme di attuazione, ed in
particolare dall'articolo 13 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 268.
Art.
1-bis.
Norme per
la semplificazione delle procedure di iscrizione al registro delle imprese ed
al repertorio delle notizie economiche ed amministrative - REA
1. Con
uno o più regolamenti emanati secondo quanto disposto dal comma 2, sono
stabilite le norme di adeguamento del regolamento istitutivo del registro
delle imprese, di cui all'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580,
che dovranno prevedere in particolare:
a) la
razionalizzazione delle forme di pubblicità per le imprese in coordinamento
con le disposizioni di riforma del diritto societario, di cui al decreto
legislativo 17 gennaio 2003, n. 6, emanate in attuazione della legge 3
ottobre 2001, n. 366;
b) la
semplificazione delle procedure di iscrizione, modifica e cancellazione delle
imprese, in coerenza con i processi di riforma della regolazione e secondo
criteri di omogeneità di disciplina, unicità di responsabilità, snellimento
di fasi ed eliminazione di adempimenti, anche in linea con i principi di
telematizzazione del registro delle imprese, introdotti dall'articolo 31
della legge 24 novembre 2000, n. 340, e successive modificazioni, prevedendo
l'attivazione di collegamenti telematici con le pubbliche amministrazioni e
l'utilizzo del portale per i servizi integrati per le imprese;
c)
l'individuazione, nel rispetto delle disposizioni del codice civile ed in
attuazione dei principi della legislazione in materia di imprese, degli
elementi informativi su soggetti, atti e fatti che devono essere riportati
nel repertorio delle notizie economiche e amministrative (REA), prevedendo
altresì interventi di iscrizione e cancellazione d'ufficio ed evitando
duplicazioni di adempimenti a carico delle imprese;
d) la
disciplina di sanzioni amministrative, comprese tra un ammontare minimo di
euro 50 ed un ammontare massimo di euro 500, per il ritardo o l'omissione
della presentazione delle domande d'iscrizione al REA, secondo criteri di
tassatività, trasparenza e proporzionalità;
e) il
rilascio, anche per corrispondenza e per via telematica, a chiunque ne faccia
richiesta, di certificati e visure, attestanti l'iscrizione nel registro
delle imprese e nel REA, ovvero il deposito di atti a tal fine richiesti, o
che attestino la mancanza di iscrizione, nonché di copia integrale o parziale
di ogni atto per il quale siano previsti l'iscrizione o il deposito nel
registro delle imprese e nel REA, in conformità alle norme vigenti;
f) la
disciplina semplificata delle misure da adottare in caso di smarrimento,
distruzione o malfunzionamento del dispositivo di firma digitale o comunque
di impedimento da parte del soggetto obbligato, anche per motivi dipendenti
da disfunzioni del sistema, in modo da garantire la continuità di gestione
amministrativa delle attività di pubblicità presso il registro delle imprese;
g)
l'espressa abrogazione delle disposizioni regolamentari nonché delle
disposizioni legislative di natura procedimentale in materia di registro
delle imprese incompatibili con la nuova normativa, con particolare
riferimento ai regolamenti di cui al decreto del Presidente della Repubblica
7 dicembre 1995, n. 581, ed al decreto del Presidente della Repubblica 14
dicembre 1999, n. 558;
h)
l'integrazione della modulistica in uso per il registro delle imprese, per
l'attivazione automatica dell'iscrizione agli enti previdenziali, ai sensi
dell'articolo 44 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive
modificazioni. 2. I regolamenti di cui al comma 1 sono emanati ai sensi
dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con decreto
del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei
Ministri, su proposta del Ministro delle attività produttive, di concerto con
i Ministri della giustizia, dell'economia e delle finanze e per la funzione
pubblica, previa acquisizione del parere della Conferenza unificata di cui
all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, dei pareri del
Consiglio di Stato nonché delle competenti Commissioni parlamentari. I pareri
della Conferenza unificata e del Consiglio di Stato sono resi entro novanta
giorni dalla richiesta; quello delle Commissioni parlamentari è reso,
successivamente ai precedenti, entro sessanta giorni dalla richiesta. Decorsi
sessanta giorni dalla richiesta di parere alle Commissioni parlamentari, i
regolamenti possono essere comunque emanati.
3.
Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori
oneri a carico della finanza pubblica.
Art. 2.
Norme in
materia di rafforzamento e di funzionamento dell'Agenzia delle entrate, della
Agenzia delle dogane e della Guardia di finanza
1.
All'articolo 54-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre
1972, n. 633, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) dopo
il comma 2 è inserito il seguente: «2-bis. Se vi è pericolo per la
riscossione, l'ufficio può provvedere, anche prima della presentazione della
dichiarazione annuale, a controllare la tempestiva effettuazione dei
versamenti dell'imposta, da eseguirsi ai sensi dell'articolo 1, comma 4, del
decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 100, degli articoli
6 e 7 del decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1999, n. 542,
nonché dell'articolo 6 della legge 29 dicembre 1990, n. 405 »;
b) nel
comma 3 dopo le parole: «indicato nella dichiarazione, » sono inserite le seguenti:
«ovvero dai controlli eseguiti dall'ufficio, ai sensi del comma 2-bis, emerge
un'imposta o una maggiore imposta,».
2. Al
fine di potenziare l'azione di contrasto all'evasione fiscale, alle frodi
fiscali e all'economia sommersa, nonché le attività connesse al controllo,
alla verifica e al monitoraggio degli andamenti di finanza pubblica, a valere
sulle maggiori entrate derivanti dalle disposizioni del presente decreto, è
autorizzata la spesa, nel limite di 40 milioni di euro per l'anno 2006, di 80
milioni di euro a decorrere dall'anno 2007, per procedere, anche in deroga ai
limiti previsti dalle disposizioni vigenti, ad assunzioni di personale per
l'amministrazione dell'economia e delle finanze e all'incremento di organico
ed alle assunzioni di personale del Corpo della Guardia di finanza. Con
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono determinate le quote
di personale, nell'ambito del contingente massimo consentito ai sensi del
precedente periodo, assegnate alle articolazioni dell'amministrazione
dell'economia e delle finanze, nonché all'incremento di organico ed alle
assunzioni di personale del Corpo della Guardia di finanza e sono stabilite
le modalità, anche speciali, per il reclutamento, ivi inclusa la possibilità
di utilizzare graduatorie formate a seguito di procedure selettive già
espletate, anche ai sensi dell'articolo 36 del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, ovvero di ricorrere alla mobilità. In relazione al maggior
impegno derivante dall'attuazione del presente decreto, a valere sulle
disponibilità di cui al primo periodo, l'Agenzia delle entrate è autorizzata,
anche in deroga ai limiti previsti dalle disposizioni vigenti, a procedere ad
assunzioni di personale nel limite di spesa, rispettivamente, di 39,1 milioni
di euro per il 2006 e di 69,5 milioni di euro a decorrere dal 2007, anche
utilizzando le graduatorie formate a seguito di procedure selettive bandite
ai sensi dell'articolo 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
3.
L'Agenzia delle dogane, attraverso le misure di potenziamento delle attività
di accertamento, ispettive e di contrasto alle frodi, previste dal comma 4
dell'articolo 1 del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, consegue maggiori diritti
accertati per imposta sul valore aggiunto pari ad almeno 350 milioni di euro
per l'anno 2006 ed a 364 e 385 milioni di euro, rispettivamente, per gli anni
2007 e 2008. A tale fine, in attesa delle autorizzazioni alle assunzioni a
tempo indeterminato necessarie a completare le proprie dotazioni organiche,
l'Agenzia delle dogane si avvale di personale con contratto di formazione e
lavoro, utilizzando i fondi destinati alla stessa Agenzia ai sensi del
disposto di cui al n. 3) della lettera i) del comma 1 dell'articolo 3 della
legge 10 ottobre 1989, n. 349, nell'ambito della relativa quota individuata
dall'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito,
con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, nel limite di spesa
massimo di 17 milioni di euro nel 2006 e 10 milioni di euro nel 2007.
4. Le
disposizioni previste dai commi 1, 2, 3 e 4 dell'articolo 1 del decreto-legge
14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio
2005, n. 80, per il rilancio del sistema portuale, riguardano tutti gli
uffici dell'Agenzia delle dogane ove si provvede ad operazioni di
sdoganamento.
4-bis.
All'articolo 1 del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a)
al comma 7, al primo periodo, dopo le parole: «sanzione amministrativa
pecuniaria» sono inserite le seguenti: «da 100 euro» e sono aggiunti, in
fine, i seguenti periodi: «Qualora l'acquisto sia effettuato da un operatore
commerciale o importatore o da qualunque altro soggetto diverso
dall'acquirente finale, la sanzione amministrativa pecuniaria è stabilita da
un minimo di 20.000 euro fino ad un milione di euro. Le sanzioni sono
applicate ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive
modificazioni. Fermo restando quanto previsto in ordine ai poteri di
accertamento degli ufficiali e degli agenti di polizia giudiziaria
dall'articolo 13 della citata legge n. 689 del 1981, all'accertamento delle
violazioni provvedono, d'ufficio o su denunzia, gli organi di polizia
amministrativa»;
b)
al comma 8 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nel caso di sanzioni
applicate da organi di polizia locale, le somme sono destinate per il 50 per
cento all'ente locale competente e per il restante 50 per cento allo Stato,
secondo le modalità di cui al primo periodo».
4-ter.
All'articolo 1 del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, dopo il comma 6, è inserito
il seguente:
«6-bis.
Al fine di potenziare l'attività della SIMEST S.p.a. a supporto
dell'internazionalizzazione delle imprese, le regioni possono assegnare in
gestione alla società stessa propri fondi rotativi con finalità di venture
capital, per l'acquisizione di quote aggiuntive di partecipazione fino ad un
massimo del 49 per cento del capitale o fondo sociale di società o imprese
partecipate da imprese operanti nel proprio territorio. Tali fondi sono
autonomi e restano distinti dal patrimonio di SIMEST S.p.a.».
4-quater.
All'articolo 1 della legge 24 aprile 1990, n. 100, il comma 6 è sostituito
dal seguente:
«6. Il
consiglio di amministrazione della SIMEST S.p.a. è composto da undici membri,
di cui sei su indicazione del Ministro delle attività produttive, compreso il
presidente, dei quali due designati, rispettivamente, dai Ministri degli
affari esteri e dell'economia e delle finanze; uno su proposta della
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome
di Trento e di Bolzano di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
Le nomine dei componenti degli organi sociali della SIMEST S.p.a. sono
effettuate dall'assemblea».
4-quinquies.
Alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto è rinnovato il consiglio di amministrazione della SIMEST S.p.a. e
viene adeguato lo statuto della società.
5. Le
intese di cui al comma 59 dell'articolo 4 della legge 24 dicembre 2003, n.
350, finalizzate all'adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri previsto nella medesima norma, devono intervenire nel termine di tre
mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto. In mancanza le
stesse si intendono positivamente acquisite.
6. Al
fine di intensificare la sua azione, il Corpo della Guardia di finanza, fermo
restando l'espletamento delle ordinarie attività ispettive nell'ambito delle
proprie funzioni di polizia economica e finanziaria, sviluppa nel triennio
2005-2007 appositi piani di intervento finalizzati al contrasto dell'economia
sommersa, delle frodi fiscali e dell'immigrazione clandestina, rafforzando il
controllo economico del territorio, anche al fine di proseguire il controllo
dei prezzi.
7. Per le
finalità di cui al comma 6, a decorrere dalla data di entrata in vigore del
presente decreto e fino al 31 dicembre 2007, la Guardia di finanza sviluppa
un incremento dell'impiego delle risorse di personale nel contrasto
all'economia sommersa, alle frodi fiscali e all'immigrazione clandestina, in
misura non inferiore al 25 per cento medio annuo rispetto a quanto
pianificato per l'anno 2005.
8. Al
primo ed al secondo periodo del numero 2) del secondo comma dell'articolo 51
del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo le
parole: «o dell'articolo 63, primo comma», sono inserite le seguenti: «, o
acquisiti ai sensi dell'articolo 18, comma 3, lettera b), del decreto
legislativo 26 ottobre 1995, n. 504».
9. Al
primo ed al secondo periodo del numero 2) del primo comma, dell'articolo 32
del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, dopo
le parole «terzo comma» sono aggiunte le seguenti parole: «, o acquisiti ai
sensi dell'articolo 18, comma 3, lettera b), del decreto legislativo 26
ottobre 1995, n. 504».
10.
All'articolo 36-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 600, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) dopo
il comma 2 è inserito il seguente: «2-bis. Se vi è pericolo per la
riscossione, l'ufficio può provvedere, anche prima della presentazione della
dichiarazione annuale, a controllare la tempestiva effettuazione dei
versamenti delle imposte, dei contributi e dei premi dovuti a titolo di acconto
e di saldo e delle ritenute alla fonte operate in qualità di sostituto
d'imposta»;
b) nel
comma 3 dopo le parole: «indicato nella dichiarazione, » sono inserite le
seguenti: «ovvero dai controlli eseguiti dall'ufficio, ai sensi del comma
2-bis, emerge un'imposta o una maggiore imposta, ».
10-bis.
I soggetti indicati nell'articolo 3, commi 2 e 2-bis, del regolamento di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e
successive modificazioni, hanno facoltà, a partire dal febbraio 2006, di
effettuare i versamenti unitari indicati nell'articolo 17 del decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, tramite le
procedure telematiche, direttamente ovvero tramite gli incaricati indicati
nell'articolo 3 richiamato.
11.
All'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462, e
successive modificazioni, dopo le parole: «controlli automatici» sono
inserite le seguenti: «, ovvero dei controlli eseguiti dagli uffici, ».
12. Il
quarto comma dell'articolo 54 del decreto del Presidente della Repubblica 26
ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, è abrogato.
13. Il
comma 5 dell'articolo 6 del decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze, di concerto con il Ministro delle politiche agricole e forestali 14
dicembre 2001, n. 454, è sostituito dal seguente:
«5. Il
libretto di controllo, tenuto nel rispetto dei principi fissati dall'articolo
2219 del codice civile, è detenuto dal titolare unitamente ai documenti
fiscali a corredo ed è dallo stesso custodito per un periodo di cinque anni
dalla data dell'ultima scritturazione».
14. Al
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a)
nell'articolo 6, primo comma, lettera e), le parole: « concessioni in materia
edilizia e urbanistica rilasciate ai sensi della legge 28 gennaio 1977, n.
10, relativamente ai beneficiari delle concessioni ed ai progettisti
dell'opera;», sono soppresse, e sono aggiunte, in fine, le seguenti
parole: «; immatricolazione e reimmatricolazione di autoveicoli,
motoveicoli e rimorchi»;
b)
nell'articolo 7, quinto comma, dopo le parole: «attivata l'utenza» sono
aggiunte le seguenti: «, dichiarati dagli utenti»;
c)
nell'articolo 7, sesto comma:
1) dopo la parola: « effettui » sono
inserite le seguenti: «, per conto proprio ovvero per conto o a nome di
terzi,»;
2) dopo le parole: «operazione di natura
finanziaria» sono aggiunte le seguenti: «ad esclusione di quelle effettuate
tramite bollettino di conto corrente postale per un importo unitario
inferiore a 1.500 euro»;
c-bis)
nell'articolo 7, undicesimo comma:
1) le parole: «di cui ai commi dal primo
all'ottavo» sono sostituite dalle seguenti: «di cui ai commi dal primo al
quinto e dal settimo all'ottavo»;
2) è aggiunto, in fine, il seguente
periodo: «Le rilevazioni e le evidenziazioni di cui al sesto comma sono
utilizzate ai fini delle richieste e delle risposte in via telematica di cui
all'articolo 32, primo comma, numero 7), del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, e
all'articolo 51, secondo comma, numero 7), del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni»;
d)
nell'articolo 13, comma 1, lettera c), dopo le parole: «codice fiscale», sono
aggiunte le seguenti: «e i dati catastali di cui all'articolo 7, quinto
comma».
14-bis.
Le disposizioni di cui al sesto comma dell'articolo 7 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, come modificate dal
comma 14 del presente articolo, hanno effetto dal 1° gennaio 2006.
14-ter.
Per i periodi di imposta antecedenti il 1° gennaio 2006 e relativamente alle
richieste di cui all'articolo 32, primo comma, numero 7), del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive
modificazioni, e all'articolo 51, secondo comma, numero 7), del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive
modificazioni, i soggetti destinatari ivi indicati utilizzano, ai fini delle
risposte relative ai dati, notizie e documenti riguardanti operazioni non
transitate in un conto, le rilevazioni effettuate ai sensi dell'articolo 2
del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla
legge 5 luglio 1991, n. 197, e dei relativi provvedimenti di attuazione.
14-quater.
All'articolo 38, quinto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, le parole: «nei cinque
precedenti» sono sostituite dalle seguenti: «nei quattro precedenti».
14-quinquies.
La disposizione di cui al comma 14-quater ha effetto per gli accertamenti
notificati a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto.
14-sexies.
All'articolo 1, comma 426, terzo periodo, della legge 30 dicembre 2004, n.
311, le parole: «la prima pari al 40 per cento del totale, da versare entro
il 30 giugno 2005» sono sostituite dalle seguenti: «la prima pari al 40 per
cento del totale, da versare entro dieci giorni dalla data di entrata in
vigore del decreto di cui all'ultimo periodo del presente comma, e comunque
entro il 20 dicembre 2005 ».
14-septies.
All'articolo 3, comma 11, della legge 17 gennaio 2000, n. 7, è aggiunto, in
fine, il seguente periodo: «A tal fine, indipendentemente dalle risultanze
contabili del contribuente, la data di effettuazione delle operazioni si
intende quella risultante dagli atti di accertamento definitivo
dell'amministrazione finanziaria o dalle eventuali sentenze passate in
giudicato anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge».
Art.
2-bis.
Comunicazione
degli esiti della liquidazione delle dichiarazioni
1. A
partire dalle dichiarazioni presentate dal 1° gennaio 2006, l'invito previsto
dall'articolo 6, comma 5, della legge 27 luglio 2000, n. 212, è effettuato:
a) con
mezzi telematici ai soggetti di cui all'articolo 3, comma 3, del regolamento
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, che
se previsto nell'incarico di trasmissione portano a conoscenza dei
contribuenti interessati, tempestivamente e comunque nei termini di cui
all'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462, e
successive modificazioni, gli esiti della liquidazione delle dichiarazioni
contenuti nell'invito;
b)
mediante raccomandata con avviso di ricevimento in ogni altro caso.
2.
Il termine di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 18
dicembre 1997, n. 462, e successive modificazioni, decorre dal sessantesimo
giorno successivo a quello di trasmissione telematica dell'invito di cui alla
lettera a) del comma 1 del presente articolo.
Art.
2-ter.
Prodotti
con false o fallaci indicazioni
1.
All'articolo 4, comma 49, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e successive
modificazioni, dopo le parole: «L'importazione e l'esportazione a fini di
commercializzazione ovvero la commercializzazione» sono inserite le seguenti:
«o la commissione di atti diretti in modo non equivoco alla
commercializzazione.».
TITOLO II
RIFORMA
DELLA RISCOSSIONE E DISPOSIZIONI IN MATERIA DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA
Art. 3.
Disposizioni
in materia di servizio nazionale della riscossione
1. A
decorrere dal 1° ottobre 2006, è soppresso il sistema di affidamento in
concessione del servizio nazionale della riscossione e le funzioni relative
alla riscossione nazionale sono attribuite all'Agenzia delle entrate, che le
esercita mediante la società di cui al comma 2.
2. Per
l'immediato avvio delle attività occorrenti al conseguimento dell'obiettivo
di cui al comma 1 ed al fine di un sollecito riordino della disciplina delle
funzioni relative alla riscossione nazionale, volto ad adeguarne i contenuti
al medesimo obiettivo, l'Agenzia delle entrate e l'Istituto nazionale della
previdenza sociale (I.N.P.S.) procedono, entro trenta giorni dalla data di
entrata in vigore del presente decreto, alla costituzione della «Riscossione
S.p.a. », con un capitale iniziale di 150 milioni di euro, di cui il 51
per cento versato dall'Agenzia delle entrate ed il 49 per cento versato
dall'INPS.
3.
All'atto della costituzione della Riscossione S.p.a. si procede
all'approvazione dello statuto ed alla nomina delle cariche sociali; la
maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione è composta da
dirigenti di vertice dall'Agenzia delle entrate e dell'I.N.P.S. ed il
presidente del collegio sindacale è scelto tra i magistrati della Corte dei
conti.
4. La
Riscossione S.p.a., anche avvalendosi, senza nuovi o maggiori oneri a
carico della finanza pubblica, di personale dell'Agenzia delle entrate e
dell'I.N.P.S. ed anche attraverso altre società per azioni, partecipate ai
sensi del comma 7:
a)
effettua l'attività di riscossione mediante ruolo, con i poteri e secondo le
disposizioni di cui al titolo I, capo II, e al titolo II del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, nonchè
l'attività di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n.
237;
b) può
effettuare:
1) le attività di riscossione spontanea,
liquidazione ed accertamento delle entrate, tributarie o patrimoniali, degli
enti pubblici, anche territoriali, e delle loro società partecipate, nel
rispetto di procedure di gara ad evidenza pubblica; qualora dette attività
riguardino entrate delle regioni o di società da queste partecipate, possono
essere compiute su richiesta della regione interessata ovvero previa
acquisizione del suo assenso;
2) altre attività, strumentali a quelle
dell'Agenzia delle entrate, anche attraverso la stipula di appositi contratti
di servizio e, a tale fine, può assumere finanziamenti e svolgere operazioni
finanziarie a questi connesse.
5. Ai
fini dell'esercizio dell'attività di cui al comma 4, lettera a), il Corpo
della Guardia di finanza, con i poteri e le facoltà previsti
all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68, attua
forme di collaborazione con la Riscossione S.p.a., secondo le modalità
stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti
il comandante generale dello stesso Corpo della Guardia di finanza ed il
direttore dell'Agenzia delle entrate; con lo stesso decreto possono, altresì,
essere stabilite le modalità applicative agli effetti dell'articolo 27, comma
2, della legge 23 dicembre 1999, n. 488.
6. La
Riscossione S.p.a. effettua le attività di riscossione senza obbligo di
cauzione ed è iscritta di diritto, per le attività di cui al comma 4, lettera
b), n. 1), all'albo di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15
dicembre 1997, n. 446.
7. La
Riscossione S.p.a., previa formulazione di apposita proposta diretta alle
società concessionarie del servizio nazionale della riscossione, può
acquistare una quota non inferiore al 51 per cento del capitale sociale di
tali società ovvero il ramo d'azienda delle banche che hanno operato la
gestione diretta dell'attività di riscossione, a condizione che il cedente, a
sua volta, acquisti una partecipazione al capitale sociale della stessa
Riscossione S.p.a.; il rapporto proporzionale tra i prezzi di acquisto
determina le percentuali del capitale sociale della Riscossione S.p.a. da
assegnare ai soggetti cedenti, ferma restando la partecipazione dell'Agenzia
delle entrate e dell'INPS, nelle medesime proporzioni previste nell'atto
costitutivo, in misura non inferiore al 51 per cento. Decorsi
ventiquattro mesi dall'acquisto, le azioni della Riscossione S.p.a. così
trasferite ai predetti soci privati possono essere alienate a terzi, con
diritto di prelazione a favore dei soci pubblici.
8. Entro
il 31 dicembre 2010, i soci pubblici della Riscossione S.p.a. riacquistano le
azioni cedute ai sensi del comma 7 a privati; entro lo stesso termine la
Riscossione S.p.a. acquista le azioni eventualmente ancora detenute da
privati nelle società da essa non interamente partecipate. Dopo la
scadenza del termine di cui al precedente periodo, i soci pubblici possono
cedere le loro azioni anche a soci privati, scelti in conformità alle regole
di evidenza pubblica, entro il limite del 49 per cento del capitale sociale
della Riscossione S.p.a.
9. I
prezzi delle operazioni da effettuare ai sensi dei commi 7 e 8 sono stabiliti
sulla base di criteri generali individuati da primarie istituzioni
finanziarie, scelte con procedure competitive.
10. A
seguito degli acquisti delle società concessionarie previsti dal comma 7, si
trasferisce ai cedenti l'obbligo di versamento delle somme da corrispondere a
qualunque titolo in conseguenza dell'attività di riscossione svolta fino alla
data dell'acquisto, nonchè di quelle dovute per l'eventuale adesione alla
sanatoria prevista dall'articolo 1, commi 426 e 426-bis, della legge 30
dicembre 2004, n. 311.
11. A
garanzia delle obbligazioni derivanti dal comma 10, i soggetti di cui allo
stesso comma 10 prestano, fino al 31 dicembre 2010, con le modalità stabilite
dall'articolo 28 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, ovvero
mediante pegno su titoli di Stato o garantiti dallo Stato o sulle proprie
azioni della Riscossione S.p.a., una cauzione per un importo pari al venti
per cento della garanzia prestata dalla società concessionaria; nel contempo,
tale ultima garanzia è svincolata.
12. Per i
ruoli consegnati fino al 31 agosto 2005 alle società partecipate dalla
Riscossione S.p.a. ai sensi del comma 7, le comunicazioni di inesigibilità
sono presentate entro il 31 ottobre 2008.
13. Per
effetto degli acquisti di cui al comma 7, relativamente a ciascuno di essi:
a) le anticipazioni
nette effettuate a favore dello Stato in forza dell'obbligo del non riscosso
come riscosso sono restituite, in dieci rate annuali di pari importo,
decorrenti dal 2008, ad un tasso d'interesse pari all'euribor diminuito di
0,60 punti. La tipologia e la data dell'euribor da assumere come riferimento
sono stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze;
b) i
provvedimenti di sgravio provvisorio e di dilazione relativi alle quote cui
si riferiscono le anticipazioni da restituire ai sensi della lettera a)
assumono il valore di provvedimenti di rimborso definitivi;
c) gli
importi riscossi in relazione alle quote non erariali comprese nelle domande
di rimborso e nelle comunicazioni di inesigibilità presentate prima della
data di entrata in vigore del presente decreto sono utilizzati ai fini della
restituzione delle relative anticipazioni nette, che avviene con una
riduzione del 10 per cento e che, comunque, è effettuata, a decorrere dal
2008, in venti rate annuali, ad un tasso d'interesse pari all'euribor
diminuito di 0,50 punti; la tipologia e la data dell'euribor da assumere come
riferimento sono stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze;
d) la
restituzione delle anticipazioni nette relative alle quote non erariali
gravate dall'obbligo del non riscosso come riscosso, diverse da quelle di cui
alla lettera c), avviene, per l'intero ammontare di tali anticipazioni, con
le modalità e alle condizioni previste dalla stessa lettera c), a decorrere
dall'anno successivo a quello di riconoscimento dell'inesigibilità.
14. Il
Ministro dell'economia e delle finanze rende annualmente al Parlamento una
relazione sullo stato dell'attività di riscossione; a tale fine, l'Agenzia
delle entrate fornisce allo stesso Ministro dell'economia e delle finanze i
risultati dei controlli da essa effettuati sull'efficacia e sull'efficienza
dell'attività svolta dalla Riscossione S.p.a.
15. A
decorrere dal 1° ottobre 2006, il Consorzio nazionale concessionari - C.N.C.,
previsto dall'articolo 1, comma 1, del decreto del Presidente della
Repubblica 28 gennaio 1988, n. 44, opera in forma di società per azioni.
16. Dal
1° ottobre 2006, i dipendenti delle società non partecipate dalla Riscossione
S.p.a., in servizio alla data del 31 dicembre 2004 con contratto di lavoro a
tempo indeterminato e per i quali il rapporto di lavoro è ancora in essere
alla predetta data del l° ottobre 2006, sono trasferiti alla stessa
Riscossione S.p.a., sulla base della valutazione delle esigenze operative di
quest'ultima, senza soluzione di continuità e con garanzia della posizione
giuridica, economica e previdenziale maturata alla data di entrata in vigore
del presente decreto.
17. Gli
acquisti di cui al comma 7 lasciano immutata la posizione giuridica,
economica e previdenziale del personale maturata alla data di entrata in
vigore del presente decreto; a tali operazioni non si applicano le
disposizioni dell'articolo 47 della legge 29 dicembre 1990, n. 428.
18.
Restano ferme le disposizioni relative al fondo di previdenza di cui alla
legge 2 aprile 1958, n. 377, e successive modificazioni. Alle prestazioni
straordinarie di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b), n. 1), del decreto
del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze 24 novembre 2003, n. 375, sono ammessi
i soggetti individuati dall'articolo 2 del citato decreto n. 375 del 2003,
per i quali la relativa richiesta sia presentata entro dieci anni dalla data
di entrata in vigore dello stesso. Tali prestazioni straordinarie sono
erogate dal fondo costituito ai sensi del decreto n. 375 del 2003, per un
massimo di novantasei mesi dalla data di accesso alle stesse, in favore dei
predetti soggetti, che consegnano la pensione entro un periodo massimo di novantasei
mesi dalla data di cessazione del rapporto di lavoro, su richiesta del datore
di lavoro e fino alla maturazione del diritto alla pensione di anzianità o di
vecchiaia.
19. Il
personale in servizio alla data del 31 dicembre 2004, con contratto di lavoro
a tempo indeterminato, alle dipendenze dell'associazione nazionale fra i
concessionari del servizio di riscossione dei tributi ovvero del consorzio di
cui al comma 15 ovvero delle società da quest'ultimo partecipate, per il
quale il rapporto di lavoro è in essere con la predetta associazione o con il
predetto consorzio alla data del 1° ottobre 2006, ed è regolato dal contratto
collettivo nazionale di settore, è trasferito, a decorrere dalla stessa data
del 1° ottobre 2006, alla Riscossione S.p.a. ovvero alla società di cui al
citato comma 15, senza soluzione di continuità e con garanzia della posizione
giuridica, economica e previdenziale maturata alla data di entrata in vigore
del presente decreto.
19-bis.
Fino al 31 dicembre 2010 il personale di cui ai commi 16, 17 e 19 non può
essere trasferito, senza il consenso del lavoratore, in una sede territoriale
posta al di fuori della provincia in cui presta servizio alla data di entrata
in vigore del presente decreto; a tale personale si applicano i miglioramenti
economici contrattuali tabellari che saranno riconosciuti nel contratto
collettivo nazionale di categoria, il cui rinnovo è in corso alla predetta
data, nei limiti di quanto già concordato nel settore del credito.
20. Le
operazioni di cui ai commi 7, 8 e 15 sono escluse da ogni imposta indiretta,
diversa dall'imposta sul valore aggiunto, e da ogni tassa.
21. La
Riscossione S.p.a. assume iniziative idonee ad assicurare il contenimento dei
costi dell'attività di riscossione coattiva, tali da assicurare, rispetto
agli oneri attualmente iscritti nel bilancio dello Stato per i compensi per
tale attività, risparmi pari ad almeno 65 milioni di euro, per l'anno 2007,
160 milioni di euro per l'anno 2008 e 170 milioni di euro a decorrere
dall'anno 2009.
22. Per
lo svolgimento dell'attività di riscossione mediante ruolo, la Riscossione
S.p.a. e le società dalla stessa partecipate ai sensi del comma 7 sono
remunerate:
a) per
gli anni 2007 e 2008, secono quanto previsto dall'articolo 4, commi 118 e
119, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, ferme restando le disposizioni di
cui al comma 21;
b)
successivamente, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile
1999, n. 112.
23.
Le società partecipate dalla Riscossione S.p.a. ai sensi del comma 7 restano
iscritte all'albo di cui all'articolo 53, comma 1, del decreto legislativo 15
dicembre 1997, n. 446, se nei loro riguardi permangono i requisiti previsti
per tale iscrizione.
24. Fino
al momento dell'eventuale cessione, totale o parziale, del proprio capitale
sociale alla Riscossione S.p.a., ai sensi del comma 7, o contestualmente alla
stessa, le aziende concessionarie possono trasferire ad altre società
il ramo d'azienda relativo alle attività svolte in regime di concessione per
conto degli enti locali, nonchè a quelle di cui all'articolo 53, comma 1, del
decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446. In questo caso:
a) fino
al 31 dicembre 2010 ed in mancanza di diversa determinazione degli
stessi enti, le predette attività sono gestite dalle società cessionarie del
predetto ramo d'azienda, se queste ultime possiedono i requisiti per
l'iscrizione all'albo di cui al medesimo articolo 53, comma 1, del decreto
legislativo n. 446 del 1997, in presenza dei quali tale iscrizione avviene di
diritto;
b) la
riscossione coattiva delle entrate di spettanza dei predetti enti
dell'effettuata con la procedura indicata dal regio decreto 14 aprile 1910,
n. 639, salvo che per i ruoli consegnati fino alla data del trasferimento,
per i quali il rapporto con l'ente locale è regolato dal decreto legislativo
13 aprile 1999, n. 112, e si procede nei confronti dei soggetti iscritti a
ruolo sulla base delle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602,
applicabili alle citate entrate ai sensi dell'articolo 18 del decreto
legislativo 26 febbraio 1999, n. 46.
25. Fino
a 31 dicembre 2010 in mancanza di trasferimento effettuato ai sensi del comma
24 e di diversa determinazione dell'ente creditore, le attività di cui allo
stesso comma 24 sono gestite dalla Riscossione S.p.a. o dalle società dalla
stessa partecipate ai sensi del comma 7, fermo il rispetto di procedure di
gara ad evidenza pubblica. Fino alla stessa data possono essere prorogati i
contratti in corso tra gli enti locali e le società iscritte all'albo di cui
all'articolo 53, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.
25-bis.
Salvo quanto previsto al comma 25, le società di cui al comma 24, lettera a),
la Riscossione S.p.a. e le società da quest'ultima partecipate possono
svolgere l'attività di riscossione delle entrate degli enti pubblici
territoriali soltanto a seguito di affidamento mediante procedure ad evidenza
pubblica e dal 1° gennaio 2011. Le altre attività di cui al comma 4, lettera
b), numero 1), relativamente agli enti pubblici territoriali, possono essere
svolte da Riscossione S.p.a. e dalle società da quest'ultima partecipate a
decorrere dal 1° gennaio 2011, e nel rispetto di procedure di gara ad
evidenza pubblica.
26.
Relativamente alle società concessionarie delle quali la Riscossione S.p.a.
non ha acquistato, ai sensi del comma 7, almeno il 51 per cento del capitale
sociale, la restituzione delle anticipazioni nette effettuate in forza
dell'obbligo del non riscosso come riscosso avviene:
a) per le
anticipazioni a favore dello Stato, nel decimo anno successivo a quello di
riconoscimento dell'inesigibilità;
b) per le
restanti anticipazioni, nel ventesimo anno successivo a quello di
riconoscimento dell'inesigibilità.
27. Le
disposizioni del presente articolo, relative ai concessionari del servizio
nazionale della riscossione, trovano applicazione, se non diversamente
stabilito, anche nei riguardi dei commissari governativi delegati
provvisoriamente alla riscossione.
28. A
decorrere dal 1° ottobre 2006, i riferimenti contenuti in norme vigenti ai
concessionari del servizio nazionale della riscossione si intendono riferiti
alla Riscossione S.p.a. ed alle società dalla stessa partecipate ai sensi del
comma 7, anche ai fini di cui all'articolo 9 del decreto-legge 28 marzo 1997,
n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, ed
all'articolo 23-decies, comma 6, del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 355,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2004, n. 47; per
l'anno 2005 nulla è mutato quanto agli obblighi conseguenti all'applicazione
delle predette disposizioni. All'articolo 1 del decreto-legge 10 dicembre
2003, n. 341, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 febbraio 2004, n.
31, sono abrogati i commi 1, 3, 4, 5 e 6.
29. Ai
fini di cui al capo II del titolo III della parte I del decreto
legislativo 30 giugno 2003, n. 196, la Riscossione S.p.a. e le società dalla
stessa partecipate ai sensi del comma 7 sono equiparate ai soggetti pubblici;
ad esse si applicano altresì le disposizioni previste dall'articolo 66 dello
stesso decreto legislativo n. 196 del 2003.
29-bis.
Nel territorio della Regione siciliana, relativamente alle entrate non
spettanti a quest'ultima, le funzioni di cui al comma 1 sono svolte
dall'Agenzia delle entrate mediante la Riscossione S.p.a. ovvero altra società
per azioni a maggioranza pubblica, che, con riferimento alle predette
entrate, opera con i medesimi diritti ed obblighi previsti per la stessa
Riscossione S.p.a.
30. Entro
il 31 marzo 2006 il presidente del consorzio di cui al comma 15 provvede
all'approvazione del bilancio di cui all'articolo 10, comma 2, lettera a),
del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 44.
31. Agli
acquisti di cui al comma 7 non si applicano le disposizioni del decreto
legislativo 13 aprile 1999, n. 112, relative all'obbligo di preventiva
autorizzazione.
32. Nei
confronti delle società partecipate dalla Riscossione S.p.a. ai sensi del
comma 7 non si applicano altresì le disposizioni di cui all'articolo 5 del
decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112.
33. Ai
fini di cui al comma 1, si applicano, per il passaggio dei residui di
gestione, le disposizioni previste dagli articoli 14 e 16 del decreto
legislativo 13 aprile 1999, n. 112.
34. A
decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, cessano di
trovare applicazione le disposizioni di cui all'articolo 29, comma 1, del
decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112.
35. In
deroga a quanto previsto dal comma 13, lettera c), restano ferme le
convenzioni già stipulate ai sensi dell'articolo 61 del decreto legislativo
13 aprile 1999, n. 112, e dell'articolo 79, comma 5, della legge 21 novembre
2000, n. 342.
36. Al
decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a)
nell'articolo 18:
1) al comma 1, le parole da: «agli
uffici» a: «telematica» sono sostituite dalle seguenti: «, gratuitamente ed
anche in via telematica, a tutti i dati rilevanti a tali fini, anche se
detenuti da uffici pubblici»;
2) al comma 3, dopo la parola:
«decreto», sono inserite le seguenti: «di natura non regolamentare»;
3) dopo il comma 3, è aggiunto, in fine,
il seguente: «3-bis. I concessionari possono procedere al trattamento dei
dati acquisiti ai sensi dei commi 1 e 2 senza rendere l'informativa di cui
all'articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196»;
b)
nell'articolo 19, comma 2, lettera d-bis), dopo la parola: «segnalazioni»,
sono inserite le seguenti: «di azioni esecutive e cautelari»;
c)
nell'articolo 20, dopo il comma 1, è inserito il seguente:
«1-bis. Il controllo di cui al comma 1 è
effettuato a campione, sulla base dei criteri stabiliti da ciascun ente
creditore»;
c-bis)
all'articolo 42, dopo il comma 1 è inserito il seguente: «1-bis.
All'indizione degli esami per conseguire l'abilitazione all'esercizio delle
funzioni di ufficiale della riscossione si procede senza cadenze temporali
predeterminate, sulla base di una valutazione delle effettive esigenze del
sistema di riscossione coattiva dei crediti pubblici»;
d)
nell'articolo 59:
1) è abrogato il comma 4-bis;
2) il comma 4-quater è sostituito dal
seguente: «4-quater. Per i ruoli consegnati fino al 30 giugno 2003 la
comunicazione di inesigibilità di cui all'articolo 19, comma 2, lettera c), è
presentata entro il 30 giugno 2006»;
3) al comma 4-quinquies, le parole: «1° ottobre 2005» sono
sostituite dalle seguenti: «1° luglio 2006».
37.
All'articolo 4 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) nel
comma 118:
1) le parole: «Nell'anno 2004 » sono
sostituite dalle seguenti: «Negli anni 2004, 2005 e 2006 »;
2) dopo le parole: «un importo», è
inserita la seguente: «annuo»;
b) nel
comma 119, la parola: «2004» è sostituita dalle seguenti: «degli anni 2004,
2005 e 2006».
38.
All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) nel
comma 426, secondo periodo, le parole: «20 novembre 2004» sono sostituite
dalle seguenti: «30 giugno 2005»;
b) nel
comma 426-bis:
1) le parole da: «30 ottobre 2003» a:
«20 novembre 2004» sono sostituite dalle seguenti: «30 settembre 2003»;
2) le parole: «30 ottobre 2006» sono
sostituite dalle seguenti: «30 settembre 2006»;
3) le parole: «1° novembre 2006» sono
sostituite dalle seguenti: «1° ottobre 2006»;
c) dopo
il comma 426-bis è inserito il seguente: «426-ter. Le somme versate ai sensi
del comma 426 rilevano, nella misura del cinquanta per cento, ai fini della
determinazione del reddito delle società che provvedono a tale versamento»;
d) nel
comma 427, le parole: «31 dicembre» sono sostituite dalle seguenti: «30
settembre».
39.
All'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 17 giugno 2005, n. 106,
convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 156, le parole:
«30 settembre 2005» sono sostituite dalle seguenti: «29 dicembre 2005».
40. Al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo
l'articolo 47, è inserito il seguente:
«Art.
47-bis (Gratuità di altre attività e misura dell'imposta di registro sui
trasferimenti coattivi di beni mobili). - 1. I competenti uffici
dell'Agenzia del territorio rilasciano gratuitamente ai concessionari le
visure ipotecarie e catastali relative agli immobili dei debitori iscritti a
ruolo e dei coobbligati e svolgono gratuitamente le attività di cui
all'articolo 79, comma 2.
2. Ai
trasferimenti coattivi di beni mobili non registrati, la cui vendita è curata
dai concessionari, l'imposta di registro si applica nella misura fissa di
dieci euro»;
b) dopo
l'articolo 72, è inserito il seguente:
«72-bis (Espropriazione
del quinto dello stipendio e di altri emolumenti connessi ai rapporti di lavoro).
- 1. L'atto di pignoramento del quinto dello stipendio contiene, in luogo
della citazione di cui all'articolo 543, secondo comma, n. 4), del codice di
procedura civile, l'ordine al datore di lavoro di pagare direttamente al
concessionario, fino a concorrenza del credito per il quale si procede e
fermo restando quanto previsto dall'articolo 545, commi quarto, quinto e
sesto dello stesso codice di procedura civile:
a) nel
termine di quindici giorni dalla notifica del predetto atto, il quinto degli
stipendi non corrisposti per i quali, sia maturato, anteriormente alla data
di tale notifica, il diritto alla percezione;
b) alle
rispettive scadenze, il quinto degli stipendi da corrispondere e delle somme
dovute a seguito della cessazione del rapporto di lavoro».
b-bis)
all'articolo 76, comma 1, le parole: «tre milioni di lire» sono sostituite
dalle seguenti: «ottomila euro».
b-ter)
nell'articolo 85:
1) al comma 2, secondo periodo, le
parole: «dell'eventuale conguaglio» sono sostituite dalle seguenti: «del
prezzo per il quale è stata disposta l'assegnazione»;
2) al comma 3, primo periodo, le parole:
«dell'eventuale conguaglio» sono sostituite dalle seguenti: «del prezzo di
assegnazione».
41. Le
disposizioni dell'articolo 86 del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 602, si interpretano nel senso che, fino all'emanazione
del decreto previsto dal comma 4 dello stesso articolo, il fermo può essere
eseguito dal concessionario sui veicoli a motore nel rispetto delle
disposizioni, relative alle modalità di iscrizione e di cancellazione ed agli
effetti dello stesso, contenute nel decreto del Ministro delle finanze 7
settembre 1998, n. 503.
41-bis.
All'articolo 7, comma 3, della legge 9 luglio 1990, n. 187, è aggiunto, in
fine, il seguente periodo: «È comunque gratuita, anche se effettuata mediante
supporto informatico o tramite collegamento telematico, qualunque fornitura
di dati agli organi costituzionali, agli organi giurisdizionali, di polizia e
militari, alle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato e alle
agenzie fiscali, nonchè, limitatamente ai casi in cui l'erogazione si renda
necessaria ai fini dello svolgimento dell'attività affidata in concessione,
ai concessionari del servizio nazionale della riscossione; su tali forniture
non è dovuto all'Automobile Club d'Italia (ACI) alcun rimborso dei costi
sostenuti per il collegamento telematico».
42.
All'articolo 39, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26
ottobre 1972, n. 642, dopo le parole: «rivenditori di generi di monopolio,»
sono inserite le seguenti: «nonchè presso».
42-bis.
Con regolamento del direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei
monopoli di Stato sono stabiliti le condizioni ed i termini per la diretta
assegnazione di una rivendita di generi di monopolio ai titolari di
ricevitoria del lotto non abbinata ad una rivendita di generi di monopolio,
che, per effetto di nuove attivazioni di ricevitorie del lotto presso
rivendite di generi di monopolio o trasferimenti di sede delle stesse, si
trovino a distanza inferiore ai 200 metri da altra ricevitoria, o comunque,
quando, a seguito dell'ampliamento della rete di raccolta, sia intervenuto un
significativo mutamento delle condizioni di mercato che abbia determinato una
concentrazione eccessiva in relazione alla domanda. La possibilità di
assegnazione è estesa, qualora non esercitata dal titolare della ricevitoria,
in subordine ai coadiutori od ai parenti entro il quarto grado od agli affini
entro il terzo grado. Per l'istituzione delle rivendite di cui al presente
comma devono essere rispettati i parametri vigenti di distanza e redditività.
42-ter.
Le disposizioni contenute nell'articolo 69, quinto comma, del regio decreto
18 novembre 1923, n. 2440, si interpretano nel senso che, successivamente
all'istituzione delle agenzie fiscali previste dall'articolo 57, comma 1, del
decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, il potere di cui allo stesso
articolo 69, quinto comma, del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, può
essere esercitato anche da tali agenzie e dall'ente pubblico economico
Agenzia del demanio.
42-quater.
Le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto-legge 8 luglio
2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n.
178, devono intendersi nel senso che non sono dovuti gli oneri di
riscossione.
42-quinquies.
All'articolo 13, comma 1, primo periodo, della legge 23 dicembre 1998, n.
448, le parole: «31 dicembre 2005» sono sostituite dalle seguenti «31
dicembre 2008».
42-sexies.
Al fine di rendere più efficienti per la finanza pubblica le operazioni di
cartolarizzazione di crediti contributivi, nonchè in funzione di una riforma
organica della contribuzione previdenziale in agricoltura, le disposizioni
del comma 42-quinquies non si applicano ai crediti previdenziali agricoli.
Art.
3-bis.
Disposizioni
in materia di giustizia tributaria
1.
All'articolo 2 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al
comma 1, dopo le parole: «tributi di ogni genere e specie» sono inserite le
seguenti: «comunque denominati»;
b) al
comma 2, è aggiunto il seguente periodo: «Appartengono alla giurisdizione
tributaria anche le controversie relative alla debenza del canone per
l'occupazione di spazi ed aree pubbliche previsto dall'articolo 63 del
decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, e
del canone per lo scarico e la depurazione delle acque reflue e per lo
smaltimento dei rifiuti urbani, nonchè le controversie attinenti l'imposta o
il canone comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni».
2.
L'articolo 11 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, e successive
modificazioni, è sostituito dal seguente:
«Art. 11
(Durata dell'incarico e assegnazione degli incarichi per trasferimento). - 1.
La nomina a una delle funzioni dei componenti delle commissioni tributarie
provinciali e regionali non costituisce in nessun caso rapporto di pubblico
impiego.
2. I
componenti delle commissioni tributarie provinciali e regionali,
indipendentemente dalle funzioni svolte, cessano dall'incarico, in ogni caso,
al compimento del settantacinquesimo anno di età.
3. I
presidenti di sezione, i vice presidenti e i componenti delle commissioni
tributarie provinciali e regionali non possono essere assegnati alla stessa
sezione della medesima commissione per più di cinque anni consecutivi.
4.
L'assegnazione di diverso incarico o del medesimo incarico per trasferimento
dei componenti delle commissioni tributarie in servizio è disposta nel
rispetto dei seguenti criteri:
a) la
vacanza dei posti di presidente, di presidente di sezione, di vice presidente
e di componenti delle commissioni tributarie provinciali e regionali è
annunciata dal Consiglio di presidenza e portata a conoscenza di tutti i
componenti delle commissioni tributarie in servizio, a prescindere dalle
funzioni svolte, con indicazione del termine entro il quale i componenti che
aspirano all'incarico devono presentare domanda;
b) alla
nomina in ciascuno degli incarichi di cui alla lettera a) si procede in
conformità a quanto previsto dall'articolo 9, commi 1, 2, 3 e 6. La scelta
tra gli aspiranti è fatta dal Consiglio di presidenza secondo i criteri di
valutazione ed i punteggi di cui alle tabelle E e F, risultanti
dall'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 44-ter, allegate al
presente decreto, tenendo conto delle attitudini, della laboriosità e della
diligenza di ciascuno di essi e, nel caso di parità di punteggio, della
maggiore anzianità di età;
c) i
componenti delle commissioni tributarie, indipendentemente dalla funzione o
dall'incarico svolti, non possono concorrere all'assegnazione di altri
incarichi prima di due anni dal giorno in cui sono stati immessi nelle
funzioni dell'incarico ricoperto.
5. Per la
copertura dei posti rimasti vacanti dopo l'espletamento dei concorsi di cui
al comma 4, si applica il procedimento previsto dall'articolo 9, riservato a
coloro che aspirano, per la prima volta, a un incarico nelle commissioni
tributarie provinciali e regionali».
3.
All'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, la
lettera d) è sostituita dalla seguente:
«d) non
avere superato, alla data di scadenza del termine stabilito nel bando di
concorso per la presentazione della domanda di ammissione, settantadue anni
di età;».
4.
All'articolo 44, comma 1, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545,
le parole: «fino alla cessazione della sua attività» sono sostituite dalle
seguenti: «fino alla cessazione dell'attività di tale organo, a partire da
tale data entrano a far parte dell'ordinamento giudiziario tributario e».
5.
All'articolo 7 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, il comma 3 è
abrogato.
6.
All'articolo 22, comma 1, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546,
dopo le parole: «commissione tributaria adita,» sono inserite le seguenti: «o
trasmette a mezzo posta, in plico raccomandato senza busta con avviso di
ricevimento,».
7.
All'articolo 53, comma 2, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, è
aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Ove il ricorso non sia notificato a
mezzo di ufficiale giudiziario, l'appellante deve, a pena d'inammissibilità,
depositare copia dell'appello presso l'ufficio di segreteria della
commissione tributaria che ha pronunciato la sentenza impugnata».
8.
Dall'attuazione delle disposizioni del presente articolo non devono derivare
nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
9.
All'articolo 12 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, in materia
di assistenza tecnica dinanzi alle commissioni tributarie, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) al
comma 2, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Sono abilitati
all'assistenza tecnica dinanzi alle commissioni tributarie, se iscritti nei
relativi albi professionali, gli avvocati, i dottori commercialisti, i
ragionieri e i periti commerciali, nonchè i consulenti del lavoro purchè non
dipendenti dall'amministrazione pubblica»;
b) al
comma 2, secondo periodo, le parole: «i consulenti del lavoro, per le materie
concernenti le ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente ed
assimilati e gli obblighi di sostituto di imposta relativi alle ritenute
medesime,» sono soppresse.
10.
All'articolo 2 della legge 11 gennaio 1979, n. 12, dopo il primo comma è
inserito il seguente: «I consulenti del lavoro svolgono l'assistenza fiscale
nei confronti dei contribuenti non titolari di reddito autonomo e di impresa,
di cui all'articolo 34, comma 4, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n.
241».
Art.
3-ter.
Differimento
di termine
1.
All'articolo 14-quinquies, comma 1, del decreto-legge 30 giugno 2005, n. 115,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 agosto 2005, n. 168, le parole:
«31 ottobre 2005» sono sostituite dalle seguenti: «15 dicembre 2005».
TITOLO
III
PEREQUAZIONE
DELLE BASI IMPONIBILI, INTERVENTI PER L'UTILIZZO DI GPL E METANO PER
AUTOTRAZIONE E DISPOSIZIONI CONCERNENTI L'ANAS SPA
Art. 4
Ambito
di applicazione
1. In
anticipazione del disegno di perequazione delle basi imponibili contenuto
nella legge finanziaria per l'anno 2006, operano le disposizioni del presente
titolo.
Art. 5.
Plusvalenze
finanziarie delle società
1. Al
testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a)
all'articolo 64, il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. Le
minusvalenze realizzate relative a partecipazioni con i requisiti di cui
all'articolo 87, comma 1, lettere b), c) e d), possedute ininterrottamente
dal primo giorno del dodicesimo mese precedente quello dell'avvenuta
cessione, considerando cedute per prime le azioni o quote acquisite in data
più recente, ed i costi specificamente inerenti al realizzo di tali
partecipazioni, sono indeducibili in misura corrispondente alla percentuale
di cui all'articolo 58, comma 2.»;
b)
all'articolo 87, comma 1, nell'alinea, dopo le parole: «Non concorrono alla
formazione del reddito imponibile in quanto esenti» sono inserite le
seguenti: «nella misura del 91 per cento, e dell'84 per cento a decorrere
dal 2007»; nello stesso comma, lettera a), la parola: «dodicesimo» è
sostituita dalla seguente: «diciottesimo»;
c)
all'articolo 97, dopo il comma 1, è inserito il seguente: «1-bis. Agli
effetti del comma 1, il requisito di cui all'articolo 87, comma 1, lettera
a), si intende conseguito qualora le partecipazioni siano possedute
ininterrottamente dal primo giorno del dodicesimo mese precedente quello
della fine del periodo d'imposta»;
d)
all'articolo 101, dopo il comma 1, è inserito il seguente: «1-bis. Per i beni
di cui all'articolo 87, fermi restando i requisiti ivi previsti al comma 1,
lettere b), c) e d), l'applicazione del comma 1 del presente articolo è
subordinata all'ininterrotto possesso dal primo giorno del dodicesimo mese
precedente quello dell'avvenuta cessione, considerando cedute per prime le
azioni o quote acquisite in data più recente».
2.
A decorrere dal 1° gennaio 2007 i commi da 171 a 184 dell'articolo 3 della
legge 23 dicembre 1996, n. 662, sono abrogati.
3. Le
disposizioni di cui al comma 1 hanno effetto per le cessioni effettuate a
decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
3-bis.
Alla Regione siciliana per la definizione dei rapporti finanziari pregressi
riferiti al periodo 2002-2004 sono attribuiti, a titolo di acconto a valere
sulle spettanze relative alle imposte sulle assicurazioni Rc auto, derivanti
dalla sentenza della Corte costituzionale n. 306 del 13 ottobre 2004,
contributi quindicennali di 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2006, di
40 milioni di euro dal 2007 e di ulteriori 36 milioni di euro dal 2008.
3-ter. In
attuazione dell'articolo 38 dello statuto della Regione siciliana, di cui al
regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455, convertito dalla legge
costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2, è corrisposto alla Regione, a titolo di
contributo di solidarietà nazionale per l'anno 2008, un contributo
quindicennale di 10 milioni di euro annui a decorrere dallo stesso anno 2008.
L'erogazione dei predetti contributi è subordinata alla redazione di un piano
economico degli investimenti, che la Regione siciliana è tenuta a realizzare,
finalizzato all'aumento del rapporto tra PIL regionale e PIL nazionale.
Art.
5-bis.
Ammortamento
dell'avviamento
1.
All'articolo 103, comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le
parole: «un decimo» sono sostituite dalle seguenti: «un ventesimo».
2.
La disposizione del comma 1 si applica a decorrere dal periodo d'imposta in
corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto, anche con riferimento alle residue quote di ammortamento del valore
di avviamento iscritto in periodi di imposta precedenti.
Art.
5-ter.
Durata
del contratto di leasing immobiliare
1.
All'articolo 102, comma 7, primo periodo, del testo unico delle imposte sui
redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917, le parole da: «a otto anni» fino alla fine del periodo sono sostituite
dalle seguenti: «alla metà del periodo di ammortamento corrispondente al
coefficiente stabilito a norma del comma 2, in relazione all'attività
esercitata dall'impresa stessa, se il contratto ha per oggetto beni mobili, e
comunque con un minimo di otto anni ed un massimo di quindici anni se lo
stesso ha per oggetto beni immobili».
2. La
disposizione di cui al comma 1 trova applicazione relativamente ai contratti
di locazione finanziaria stipulati successivamente alla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto.
Art.
5-quater.
Modifica
all'articolo 65 della legge 27 dicembre 2002, n. 289
1. Il
comma 2 dell'articolo 65 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, è sostituito
dal seguente:
«2.
A decorrere dal periodo di imposta in corso alla data del concambio, la
perdita conseguente alla minusvalenza patrimoniale di cui al predetto
concambio, nonchè le perdite relative ai due periodi d'imposta successivi,
sono computabili in diminuzione, anche in deroga al limite temporale previsto
dal comma 1 dell'articolo 84 del testo unico delle imposte sui redditi, di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, fino
a concorrenza del 50 per cento dei redditi imponibili del periodo d'imposta
in corso alla data del 31 dicembre 2005 e di quelli successivi.».
Art.
5-quinquies.
Indeducibilità
di minusvalenze su dividendi non tassati
1.
All'articolo 109 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo il comma 3,
sono inseriti i seguenti:
«3-bis.
Le minusvalenze realizzate ai sensi dell'articolo 101 sulle azioni, quote e
strumenti finanziari similari alle azioni che non possiedono i requisiti di
cui all'articolo 87 non rilevano fino a concorrenza dell'importo non
imponibile dei dividendi, ovvero dei loro acconti, percepiti nei trentasei
mesi precedenti il realizzo. Tale disposizione si applica anche alle
differenze negative tra i ricavi dei beni di cui all'articolo 85, comma 1,
lettere c) e d), e i relativi costi.
«3-ter.
Le disposizioni del comma 3-bis si applicano con riferimento alle azioni,
quote e strumenti finanziari similari alle azioni acquisite nei trentasei
mesi precedenti il realizzo, sempre che soddisfino i requisiti per l'esenzione
di cui alle lettere c) e d) del comma 1 dell'articolo 87.
3-quater.
Resta ferma l'applicazione dell'articolo 37-bis del decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, anche con riferimento ai
differenziali negativi di natura finanziaria derivanti da operazioni iniziate
nel periodo d'imposta o in quello precedente sulle azioni, quote e strumenti
finanziari similari alle azioni di cui al comma 3-bis.».
2. Le
disposizioni di cui al comma 1 si applicano alle minusvalenze e alle differenze
negative realizzate a decorrere dal 1° gennaio 2006.
3.
Relativamente alle minusvalenze e alle differenze negative di cui al comma 1,
di ammontare superiore a 50.000 euro, derivanti da operazioni su azioni o
altri titoli negoziati, anche a seguito di più operazioni, in mercati
regolamentati italiani o esteri e realizzate a decorrere dal periodo
d'imposta cui si applicano le disposizioni del decreto legislativo 12
dicembre 2003, n. 344, il contribuente comunica all'Agenzia delle entrate i
dati e le notizie necessari al fine di consentire l'accertamento della
conformità delle relative operazioni alle disposizioni dell'articolo 37-bis
del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. Con
provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabiliti i dati
e le notizie oggetto delle comunicazioni, nonchè le procedure e i termini
delle stesse. In caso di comunicazione omessa, incompleta o infedele, la
minusvalenza e la differenza negativa realizzata sono fiscalmente indeducibili.
4. Ai
fini del versamento degli acconti delle imposte sui redditi e dell'imposta
regionale sulle attività produttive relativi al periodo di imposta che ha
inizio a decorrere dal 1° gennaio 2006, gli acconti sono calcolati assumendo
come imposte del periodo precedente quelle che si sarebbero determinate
tenendo conto delle disposizioni del presente articolo.
Art.
5-sexies.
Interventi
in favore dell'utilizzo di GPL e metano per autotrazione
1.
Per gli interventi finalizzati a promuovere l'utilizzo di GPL e metano per
autotrazione, di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 25 settembre
1997, n. 324, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1997, n.
403, e successive modificazioni, è autorizzata la spesa di 40 milioni di euro
per l'anno 2005.
2. Dopo
il comma 2 dell'articolo 1 del decreto-legge 25 settembre 1997, n. 324,
convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1997, n. 403, sono
inseriti i seguenti:
«2-bis.
L'importo delle agevolazioni per l'installazione di impianti di alimentazione
a metano o a GPL può essere recuperato, mediante credito d'imposta di cui
all'articolo 29 del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30, dall'interessato alla
filiera di settore, secondo modalità che verranno definite con accordo di
programma tra il Ministero delle attività produttive e le associazioni di
settore maggiormente rappresentative, ai sensi del regolamento di cui al
decreto del Ministro delle attività produttive 2 luglio 2003, n. 183.
2-ter. il
credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi del
decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, successivamente alla comunicazione
di avvenuto riconoscimento del contributo. Il credito d'imposta non è
rimborsabile, non concorre alla formazione del valore della produzione netta
di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, nè dell'imponibile
agli effetti delle imposte sui redditi e non rileva ai fini del rapporto di
cui all'articolo 96 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.».
3. Il
Ministero delle attività produttive, raggiunto il limite dell'80 per cento
degli stanziamenti disponibili, pubblica un avviso nella Gazzetta Ufficiale
indicando la data di sospensione degli interventi finalizzati a promuovere
l'utilizzo di GPL e metano per autotrazione.
4.
L'efficacia delle disposizioni del presente articolo decorre dalla data di
entrata in vigore del decreto del Ministro delle attività produttive, emanato
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, che stabilisce le
modalità di fruizione del credito d'imposta di cui ai commi 2-bis e 2-ter
dell'articolo 1 del decreto-legge 25 settembre 1997, n. 324, convertito, con
modificazioni, dalla legge 25 novembre 1997, n. 403, introdotti dal comma 2
del presente articolo, secondo i contenuti dell'accordo di programma ivi
indicato.
5.
All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 40 milioni
di euro per l'anno 2005, si provvede a valere sulle maggiori entrate
derivanti dal presente decreto.
6. Il
Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 6.
Banche
ed assicurazioni
1.
All'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, è
aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Non si tiene conto delle
svalutazioni, delle riprese di valore e degli accantonamenti effettuati ai
sensi dell'articolo 16, comma 9, ultimo periodo, del decreto legislativo 26
maggio 1997, n. 173.
2.
All'articolo 111 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al comma 3 le
parole: «in misura pari al 90 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «in
misura pari al 60 per cento».
3.
All'articolo 106, comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le
parole: «0,60 per cento», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti:
«0,40 per cento».
4. Le
disposizioni del presente articolo si applicano a decorrere dal periodo
d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto.
Art.
6-bis.
Tassa
sui contratti di borsa
1.
Le società di gestione del risparmio possono corrispondere la tassa sui
contratti di borsa in modo virtuale con le modalità da stabilirsi con decreto
del Ministro dell'economia e delle finanze.
Art.
6-ter.
Disposizioni
concernenti l'ANAS S.p.a.
1.
All'articolo 7 del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con
modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, sono apportate le seguenti
modifiche:
a) il
comma 1-bis è abrogato;
b) al
comma 1-quater, nel primo periodo, le parole: «alla somma del valore netto
della rete autostradale e stradale nazionale di cui al comma 1-bis e del»
sono sostituite dalla seguente: «al» e il secondo periodo è soppresso;
c) al
comma 1-quinquies, le parole: «La riscossione delle entrate derivanti
dall'utilizzazione dei beni demaniali trasferiti all'ANAS S.p.a., ai sensi
del comma 1-bis» sono sostituite dalle seguenti: «Sono di competenza
dell'ANAS S.p.a. le entrate derivanti dall'utilizzazione dei beni demaniali
relativamente ai quali esercita i diritti ed i poteri dell'ente proprietario
in virtù della concessione di cui al comma 2, la cui riscossione»;
d) al
comma 4, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «anche tenendo conto
delle diverse caratteristiche economiche e tecniche della rete stradale,
nonchè i relativi contratti di servizio»;
e) dopo
il comma 5, è inserito il seguente: «5-bis. L'ANAS S.p.a., in conformità con
l'atto di indirizzo adottato, entro trenta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente disposizione, dal Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, può subconcedere
ad una o più società da essa costituite i compiti ad essa affidati di cui
all'articolo 2, comma 1, lettere a), b) e c), del decreto legislativo 26
febbraio 1994, n. 143, relativamente a talune tratte stradali o autostradali
assoggettate o assoggettabili a pedaggio reale o figurativo. La società
subconcessionarie, cui saranno trasferite le pertinenti organizzazioni
aziendali, saranno tenute nei confronti dell'ANAS S.p.a. agli stessi obblighi
e condizioni assunti dall'ANAS S.p.a. nei confronti del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti per i medesimi compiti, restando l'ANAS
S.p.a., comunque responsabile del loro adempimento nei confronti del
Ministero concedente»;
f) il
comma 6 è sostituito dal seguente: «6. Le azioni sono attribuite al Ministero
dell'economia e delle finanze, che esercita i diritti dell'azionista di
concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti».
2. Al
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sono attribuite le seguenti
funzioni:
a)
programmazione decennale degli interventi di progressivo miglioramento,
adeguamento e implementazione della rete delle strade e autostrade statali,
della relativa segnaletica e dei relativi servizi accessori;
b)
programmazione triennale attuativa della lettera a);
c) individuazione
delle misure di carattere generale di miglioramento della sicurezza del
traffico e della segnaletica.
3. Il
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, nell'atto di indirizzo di cui
al comma 4, può prevedere di esercitare tali funzioni avvalendosi del
supporto delle strutture appartenenti all'ANAS S.p.a. In tale caso l'ANAS
S.p.a. conferisce ad una società da essa costituita il ramo d'azienda
relativo alle attività di cui al comma 2. Contestualmente al conferimento, le
azioni di tale società sono trasferite a titolo gratuito al Ministero
dell'economia e delle finanze, che esercita i diritti dell'azionista di
concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Le attività
di questa società sono svolte sulla base di un contratto di servizio
stipulato con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto
con il Ministero dell'economia e delle finanze per quanto attiene agli
aspetti finanziari. Ai corrispettivi previsti nel contratto di servizio si fa
fronte tramite una corrispondente riduzione dei trasferimenti all'ANAS S.p.a.
4.
Con atto di indirizzo del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, adottato entro trenta
giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto, sono individuate le tratte stradali ed autostradali di cui
al comma 1, lettera e), sono disciplinate le modalità con cui l'ANAS S.p.a.
procede alla gestione o alla cessione della partecipazione, ovvero della partecipazione
di maggioranza, delle società subconcessionarie di cui al medesimo comma 1,
lettera e), delle tratte stradali e autostradali assoggettate a pedaggi reali
o virtuali. Con il medesimo atto di indirizzo sono individuate le modalità di
gestione e dell'eventuale trasferimento, anche a società all'uopo costituita,
delle partecipazioni già possedute dall'ANAS S.p.a. in società concessionarie
autostradali, ivi comprese le modalità di designazione degli organi sociali
in sede di costituzione delle nuove società di cui al comma 1, lettera e).
5. Lo
Stato definanzia per un importo pari agli introiti netti derivanti dalle
cessioni di cui al comma 4 i trasferimenti attualmente previsti per l'ANAS
S.p.a. ed iscritti nello stato di previsione del Ministero dell'economia e
delle finanze.
Art. 7.
Immobili
di proprietà delle imprese
1. Al
testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a)
nell'articolo 90, comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In caso
di immobili locati, qualora il canone risultante dal contratto di locazione
ridotto, fino ad un massimo del 15 per cento del canone medesimo,
dell'importo delle spese documentate sostenute ed effettivamente rimaste a
carico per la realizzazione degli interventi di cui alla lettera a) del comma
1 dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001,
n. 380, risulti superiore al reddito medio ordinario dell'unità immobiliare,
il reddito è determinato in misura pari a quella del canone di locazione al
netto di tale riduzione»;
b)
nell'articolo 144, comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Per i
redditi derivanti da immobili locati non relativi all'impresa si applicano
comunque le disposizioni dell'articolo 90, comma 1, ultimo periodo».
1-bis. La
disposizione di cui al secondo periodo del comma 7 dell'articolo 8 della
legge 23 dicembre 2000, n. 388, si interpreta nel senso che gli immobili
strumentali per natura, ai sensi dell'articolo 43, comma 2, secondo periodo,
del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, i quali costituiscono un complesso
immobiliare unitario polifunzionale destinato allo svolgimento di attività
commerciale, qualora siano locati a terzi, non si intendono destinati a
struttura produttiva diversa, a condizione che gli stessi vengano destinati
allo svolgimento di attività d'impresa ai sensi dell'articolo 55 del citato
testo unico.
2.
Le disposizioni di cui al comma 1, lettere a) e b), del presente articolo si
applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in
vigore del presente decreto.
2-bis.
L'esenzione disposta dall'articolo 7, comma 1, lettera i), del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, si intende applicabile alle attività
indicate nella medesima lettera a prescindere dalla natura eventualmente
commerciale delle stesse.
Art.
7-bis.
Disposizioni
in materia di unità immobiliari degli enti previdenziali
1.
Sono estesi i diritti di opzione, di prelazione, di garanzia e di prezzo, di
cui all'articolo 3 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito,
con modificazioni, dalla legge 23
novembre 2001, n. 410, agli occupanti delle unità
immobiliari ad uso residenziale degli enti previdenziali di cui al medesimo
decreto che erano privi del titolo alla data di entrata in vigore del
medesimo, ed ai conduttori in base ad assegnazione irregolare avvenuta entro
la stessa data, purché essi risultino in possesso dei requisiti previsti
dalla vigente normativa sulle assegnazioni degli alloggi di enti pubblici e
provvedano al pagamento dell'indennità di occupazione, nella misura
equivalente al canone di locazione determinato ai sensi di legge dalla data
di inizio dell'occupazione, ed al rimborso degli oneri accessori dovuti per
il medesimo periodo, nonché alla rinunzia ai giudizi eventualmente pendenti.
2. Gli
enti previdenziali pubblici di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto
legislativo 16 febbraio 1996, n. 104, sono autorizzati a definire
bonariamente la posizione debitoria dei conduttori degli immobili ad uso
abitativo di cui al comma 1, maturata al 30 dicembre 2004, purché detti
conduttori, previa formale rinuncia a qualsiasi azione, eccezione o pretesa,
versino in un'unica soluzione e senza interessi l'80 per cento delle somme
risultanti a loro debito dalle scritture contabili a titolo di morosità
locativa per canone ed oneri accessori.
3. Sono
esclusi dal dispositivo del presente articolo i soggetti la cui condotta
integri ipotesi di reato diverse dalla descritta occupazione abusiva.».
Art.
7-ter.
Privatizzazione
di enti e aziende delle regioni
1. All'articolo 115 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto
2000, n. 267, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine,
il seguente comma:
«7-ter.
Alla privatizzazione di enti ed aziende delle regioni a statuto ordinario e
ad autonomia speciale, fermo restando quanto stabilito dalla legislazione
regionale in materia, si applicano le disposizioni di cui ai precedenti
commi. Delle obbligazioni sorte anteriormente alla costituzione delle società
di capitali di cui al comma 1 rispondono in ogni caso le regioni.».
Art.
7-quater.
Rappresentanza
presso gli uffici dell'amministrazione
1. All'articolo 63, secondo comma, terzo periodo, del decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e
successive modificazioni, dopo le parole: «nell'elenco previsto dal terzo
comma» sono inserite le seguenti: «ovvero ai soggetti indicati nell'articolo 4, comma 1, lettere e), f) ed i), del decreto legislativo 31
dicembre 1992, n. 545.».
Art.
7-quinquies.
Competenza
sull'assistenza fiscale e norme di coordinamento
1.
All'articolo 1, comma 4, del decreto legislativo 28 giugno 2005, n. 139, dopo
la lettera f) è aggiunta la seguente: «f-bis) l'assistenza fiscale nei
confronti dei contribuenti non titolari di reddito di lavoro autonomo e di
impresa, di cui all'articolo 34, comma 4, del decreto legislativo 9 luglio
1997, n. 241».
2.
All'articolo 78 del decreto legislativo 28 giugno 2005, n. 139, ai commi 3 e
4 le parole: «alla data di entrata in vigore del presente decreto» sono
soppresse.
Art.
7-sexies.
Asseverazione
degli studi di settore
1.
Nell'articolo 10 della legge 8 maggio 1998, n. 146, dopo il comma 3-bis, è
inserito il seguente: «3-ter. In caso di mancato adeguamento ai ricavi o
compensi determinati sulla base degli studi di settore, possono essere
attestate le cause che giustificano la non congruità dei ricavi o compensi
dichiarati rispetto a quelli derivanti dall'applicazione degli studi
medesimi. Possono essere attestate, altresì, le cause che giustificano
un'incoerenza rispetto agli indici economici individuati dai predetti studi.
Tale attestazione è rilasciata, su richiesta dei contribuenti, dai soggetti
indicati alle lettere a) e b) del comma 3 dell'articolo 3 del regolamento di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322,
abilitati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni, dai responsabili
dell'assistenza fiscale dei centri costituiti dai soggetti di cui alle
lettere a), b) e c) dell'articolo 32, comma 1, del decreto legislativo 9
luglio 1997, n. 241, e dai dipendenti e funzionari delle associazioni di
categoria abilitati all'assistenza tecnica di cui all'articolo 12, comma 2,
del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.».
2.
Nell'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze
31 maggio 1999, n. 164, il comma 2 è abrogato.
TITOLO IV
PREVIDENZA
E SANITÀ. ULTERIORI INTERVENTI
Art. 8.
Compensazioni
alle imprese che conferiscono il TFR a forme pensionistiche complementari
1. È
istituito un Fondo di garanzia per agevolare l'accesso al credito delle
imprese che conferiscono il trattamento di fine rapporto (TFR) a forme
pensionistiche complementari. Il predetto Fondo è alimentato da un contributo
dello Stato, per il quale è autorizzata la spesa di 154 milioni di euro per
il 2006, 347 milioni di euro per il 2007, 424 milioni di euro per ciascuno
degli anni tra il 2008 ed il 2010 e 243 milioni di euro per il 2011,
comprensivi dei costi di gestione. La garanzia del Fondo copre fino
all'intero ammontare dei finanziamenti concessi a fronte dei conferimenti
effettuati dalle imprese nel periodo 2006-2010 e dei relativi interessi. I
criteri e le modalità di funzionamento e di gestione del Fondo sono stabiliti
con decreto di natura non regolamentare del Ministro del lavoro e delle
politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze
e con il Ministro delle attività produttive, nel quale è stabilito che le
disponibilità finanziarie del Fondo affluiscono, ai fini della concessione
delle garanzie richieste, come disponibilità separate dei fondi di cui all'articolo 2, comma 100, lettere a) e b), della legge 23 dicembre 1996,
n. 662, e sono fissate le scadenze delle relative
convenzioni, in coerenza con le esigenze per gli interventi di garanzia di
cui al presente decreto. Con lo stesso decreto sono stabilite anche le
modalità di recupero dei crediti erariali, prevedendo eventualmente il
ricorso all'iscrizione a ruolo, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, e
successive modificazioni.
2. In
relazione ai maggiori oneri finanziari sostenuti dai datori di lavoro per il
versamento di quote di TFR alle forme pensionistiche complementari, a
decorrere dal 1° gennaio 2006, è riconosciuto, in funzione compensativa,
l'esonero dal versamento dei contributi sociali da parte degli stessi datori
di lavoro dovuti alla gestione di cui all'articolo 24 della legge 9 marzo 1989, n. 88, per
ciascun lavoratore, nella misura dei punti percentuali indicati nell'allegata
Tabella A, applicati nella stessa percentuale di TFR maturando conferito alle
forme pensionistiche complementari. L'esonero contributivo di cui al presente
comma si applica, prioritariamente considerando, nell'ordine, i contributi
dovuti per assegni familiari, per maternità e per disoccupazione e in ogni
caso escludendo il contributo al fondo di garanzia di cui all'articolo 2 della legge 29 maggio 1982, n. 297, nonché
il contributo di cui all'articolo 25, quarto comma, della legge 21 dicembre 1978, n. 845. Qualora
l'esonero di cui al presente comma non trovi capienza con riferimento ai
contributi effettivamente dovuti dal datore di lavoro, per il singolo
lavoratore, alla gestione di cui all'articolo 24 della citata legge n. 88 del 1989,
l'importo differenziale è trattenuto, a titolo di esonero contributivo, dal
datore di lavoro sull'ammontare complessivo dei contributi dovuti
all'I.N.P.S. medesimo. L'onere derivante dal presente articolo è valutato in
46 milioni di euro per l'anno 2006, 53 milioni di euro per l'anno 2007 e 176
milioni di euro a decorrere dall'anno 2008.
3.
All'articolo 50, comma 1-bis, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24
novembre 2003, n. 326, le parole: «31 dicembre 2005»
sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2006».
3-bis.
Agli enti non commerciali di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2004, n. 311,
si applica l'articolo 11, commi da 3 a 6, del decreto-legge 14 marzo 2005, n.
35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14
maggio 2005, n. 80; agli stessi enti la sospensione dei
termini di pagamento di contributi, tributi e imposte, anche in qualità di
sostituto di imposta, prevista dal citato comma 255 dell'articolo 1 della legge n. 311 del 2004,
è prorogata al 31 dicembre 2006. A tal fine per l'anno 2006 è autorizzata la
spesa di 500.000 euro.
3-ter.
Nei limiti delle risorse indicate a carico del fondo di cui all'articolo 1,
comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con
modificazioni, dalla legge 19
luglio 1993, n. 236, per l'anno 2006, in attesa
della riforma degli ammortizzatori sociali e comunque non oltre il 31
dicembre 2006, sono prorogati i trattamenti di cassa integrazione guadagni
straordinaria e di mobilità in favore delle imprese esercenti attività
commerciali con più di 50 dipendenti, delle agenzie di viaggio e turismo,
compresi gli operatori turistici, con più di 50 dipendenti e delle imprese di
vigilanza con più di 15 dipendenti.
Art.
8-bis.
Incremento
dei livelli occupazionali
1.
Al fine di sostenere gli interventi mirati nella prospettiva dell'incremento
dei livelli occupazionali in atto nelle aree individuate dall'obiettivo 1 del
regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999,
ai comuni con popolazione superiore a 300.000 abitanti che, dal 1° luglio
2004 fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto, abbiano avviato con esito positivo iniziative per la
trasformazione a tempo indeterminato del rapporto di lavoro con i lavoratori
socialmente utili, individuati ai sensi del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81, è
erogato un contributo complessivo di 18 milioni di euro per l'anno 2006,
ripartito proporzionalmente tra i comuni interessati, finalizzato alla
proroga per il citato anno 2006 dei rapporti di lavoro a tempo determinato in
atto. I conseguenti interventi sono effettuati nei limiti delle risorse di
cui al presente comma, nonché, in relazione agli oneri a carico dei comuni,
nel rispetto della normativa vigente in materia di personale. Alla
corresponsione del contributo provvede il Ministero dell'interno sulla base
dei dati certificati dai comuni interessati, a pena di decadenza, entro due
mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto. Sono esclusi i comuni che abbiano già goduto di analogo beneficio.
Al relativo onere si provvede nel limite di 18 milioni di euro per l'anno
2006, a valere sul Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7,
del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni,
dalla legge 19
luglio 1993, n. 236.
2. Il
CIPE, in sede di riparto delle risorse del Fondo per le aree sottoutilizzate
di cui all'articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289,
provvede al reintegro di pari importo, per l'anno 2006, del Fondo per
l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio
1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236.
Limitatamente al periodo necessario all'integrazione del Fondo per
l'occupazione da parte del CIPE, con decreto del Ministro del lavoro e delle
politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
si provvede a rideterminare gli interventi posti a carico del Fondo per
l'occupazione.
3. Il
Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.».
Art. 9.
Potenziamento
di strumenti di programmazione finanziaria nel settore sanitario
1. Al
fine di garantire nel settore sanitario la corretta e ordinata gestione delle
risorse programmate nell'ambito del livello di finanziamento cui concorre lo
Stato, di cui all'articolo 1, comma 164, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, nonché
il rispetto del relativo equilibrio economico-finanziario, a decorrere dal
biennio economico 2006-2007, per le regioni al cui finanziamento concorre lo
Stato, nel rispetto della propria autonomia contabile, costituisce obbligo ai
fini dell'accesso al finanziamento integrativo a carico dello Stato secondo
quanto previsto dall'articolo 1, comma 173, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e dalla
conseguente Intesa Stato-Regioni del 23 marzo 2005, pubblicata
nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 105 del 7 maggio 2005,
la costituzione di accantonamenti nel proprio bilancio delle somme necessarie
alla copertura degli oneri derivanti dal rinnovo dei contratti collettivi nazionali
per il personale dipendente del Servizio sanitario nazionale (SSN) e degli
accordi collettivi nazionali per il personale convenzionato con il SSN,
nell'ambito del proprio territorio, quantificati sulla base dei parametri
previsti dai documenti di finanza pubblica. Ciascuna regione dà evidenza di
tale accantonamento nel modello CE riepilogativo regionale di cui al decreto
del Ministro della sanità in data 16 febbraio 2001, pubblicato nel
supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 90 del 18 aprile
2001, e al decreto del Ministro della sanità in data 28 maggio 2001,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 132 del 9 giugno 2001. Qualora
dai dati del monitoraggio trimestrale in sede di verifica delle
certificazioni trimestrali di accompagnamento del conto economico, di cui
all'articolo 6 dell'Intesa Stato-regioni del 23 marzo 2005, si
evidenzi il mancato o parziale accantonamento, il Ministro della salute, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, segnala alla regione
tale circostanza.
2.
Al fine di garantire nel settore sanitario la corretta e ordinata gestione
delle risorse programmate nell'ambito del livello di finanziamento cui concorre
lo Stato, di cui all'articolo 1, comma 164, della legge 30 dicembre 2004, n. 311,
nonché il rispetto del relativo equilibrio economico-finanziario, per l'anno
2005, per le regioni al cui finanziamento concorre lo Stato, nel rispetto
della propria autonomia contabile, costituisce obbligo ai fini dell'accesso
al finanziamento integrativo a carico dello Stato, secondo quanto previsto
dall'articolo 1, comma 173, della legge 30 dicembre 2004, n. 311,
e dalla conseguente Intesa Stato-regioni del 23 marzo 2005, la
costituzione di accantonamenti nel proprio bilancio delle somme necessarie
alla copertura degli oneri derivanti dal rinnovo dei contratti collettivi
nazionali dell'area della dirigenza medico-veterinaria, dell'area della
dirigenza dei ruoli sanitario, professionale, tecnico e amministrativo e
del personale del comparto del SSN, biennio economico 2004-2005, nell'ambito
del proprio territorio, quantificati sulla base dei parametri previsti dai
documenti di finanza pubblica. Ciascuna regione dà evidenza di tale
accantonamento nel modello CE riepilogativo regionale di cui ai citati
decreti in data 16 febbraio 2001 e 28 maggio 2001. Qualora dai dati del
monitoraggio trimestrale in sede di verifica delle certificazioni trimestrali
di accompagnamento del conto economico, di cui all'articolo 6 dell'Intesa Stato-Regioni del 23 marzo 2005,
si evidenzi il mancato o parziale accantonamento, il Ministro della salute,
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, segnala alla
regione tale circostanza.
Art. 10
Trasferimento
all'I.N.P.S. di competenze in materia di invalidità civile e certificazione
di regolarità contributiva ai fini dei finanziamenti comunitari.
1.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale (I.N.P.S.) subentra
nell'esercizio delle funzioni residuate allo Stato in materia di invalidità
civile, cecità civile, sordomutismo, handicap e disabilità, già di competenza
del Ministero dell'economia e delle finanze. Resta ferma la partecipazione
nelle commissioni mediche di verifica dei medici nominati in rappresentanza
dell'Associazione nazionale mutilati e invalidi civili, dell'Unione italiana
dei ciechi e dell'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza dei
sordomuti.
2. Con
uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, da emanare entro
sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, è stabilita la
data di effettivo esercizio da parte dell'I.N.P.S. delle funzioni trasferite
e sono individuate le risorse, umane, strumentali e finanziarie da
trasferire.
3.
Il personale trasferito ai sensi del comma 2 conserva il trattamento
giuridico ed economico in godimento fino al rinnovo del contratto collettivo
nazionale di lavoro del personale del comparto degli enti pubblici non
economici, in cui il personale trasferito dovrà confluire. A seguito del
trasferimento del personale sono ridotte in maniera corrispondente le
dotazioni organiche del Ministero dell'economia e delle finanze e le relative
risorse sono trasferite all'I.N.P.S.
4. Fino
alla data stabilita con i decreti di cui al comma 2, resta fermo, in materia
processuale, quanto stabilito dall'articolo 42, comma 1, del decreto-legge 30
settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326.
5.
Per le controversie instaurate nel periodo compreso tra la data di entrata in
vigore del presente decreto e la data di effettivo esercizio da parte
dell'I.N.P.S. delle funzioni trasferite, la difesa in giudizio del Ministero
dell'economia e delle finanze è assunta, ai sensi del predetto art. 42, comma
1, del citato decreto-legge n. 269 del 2003, da propri funzionari ovvero da
avvocati dipendenti dall'I.N.P.S.
6. A
decorrere dalla data di effettivo esercizio da parte dell'I.N.P.S. delle
funzioni trasferite gli atti introduttivi dei procedimenti giurisdizionali in
materia di invalidità civile, cecità civile, sordomutismo, handicap e
disabilità, nonché le sentenze ed ogni provvedimento reso in detti giudizi
devono essere notificati anche all'I.N.P.S. La notifica va effettuata sia
presso gli Uffici dell'Avvocatura dello Stato, ai sensi dell'articolo 11 del regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, sia
presso le sedi provinciali dell'I.N.P.S. Nei procedimenti giurisdizionali di
cui al presente comma l'I.N.P.S. è litisconsorte necessario ai sensi
dell'articolo 102 del codice di procedura civile e, limitatamente al giudizio
di primo grado, è rappresentato e difeso direttamente da propri dipendenti.
7. Per
accedere ai benefici ed alle sovvenzioni comunitari le imprese di tutti i
settori sono tenute a presentare il documento unico di regolarità
contributiva di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto legge 25 settembre
2002, n. 210, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 266.
Art.
10-bis.
Efficienza
delle amministrazioni pubbliche
1. In
considerazione delle disposizioni di legge rivolte al contenimento delle
spese per incarichi e rapporti di collaborazione da parte delle pubbliche
amministrazioni e al fine di assicurare trasparenza ed efficacia all'attività
amministrativa, anche tramite l'attivazione di un numero verde per la
segnalazione, da parte dei cittadini, di ritardi o inadempienze, all'articolo 60, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono
aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Per l'esercizio delle funzioni
ispettive connesse, in particolare, al corretto conferimento degli incarichi
e ai rapporti di collaborazione, svolte anche d'intesa con il Ministero
dell'economia e delle finanze, l'ispettorato si avvale dei dati comunicati
dalle amministrazioni al Dipartimento della funzione pubblica ai sensi
dell'articolo 53. L'ispettorato, inoltre, al fine di corrispondere a
segnalazioni da parte di cittadini o pubblici dipendenti circa presunte
irregolarità, ritardi o inadempienze delle amministrazioni, di cui
all'articolo 1, comma 2, può richiedere chiarimenti e riscontri in relazione
ai quali l'amministrazione interessata ha l'obbligo di rispondere, anche per
via telematica, entro quindici giorni. A conclusione degli accertamenti, gli
esiti delle verifiche svolte dall'ispettorato costituiscono obbligo di
valutazione, ai fini dell'individuazione delle responsabilità e delle
eventuali sanzioni disciplinari di cui all'articolo 55, per l'amministrazione
medesima. Gli ispettori, nell'esercizio delle loro funzioni, hanno piena
autonomia funzionale ed hanno l'obbligo, ove ne ricorrano le condizioni, di
denunciare alla procura generale della Corte dei conti le irregolarità
riscontrate».
2. Al
fine di garantire il rafforzamento delle attività di semplificazione delle
norme e delle procedure amministrative e di monitoraggio dei servizi resi
dalla pubblica amministrazione alle imprese e ai cittadini, nonché delle
attività connesse alla gestione del personale in eccedenza di cui agli articoli 34 e 34-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni, la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della
funzione pubblica si avvale, per un periodo non superiore a quattro anni, di
un contingente di personale di 30 unità.
3. Alla
copertura del contingente si provvede attraverso l'utilizzo temporaneo dei
segretari comunali e provinciali di cui all'articolo 3-ter del decreto-legge
28 maggio 2004, n. 136, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 luglio 2004, n. 186, già in
posizione di disponibilità ai sensi dell'articolo 101 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto
2000, n. 267, alla data di entrata in vigore
della legge di conversione del presente decreto e con invarianza del
trattamento economico complessivo. L'utilizzo temporaneo cessa nel caso di
conferimento di incarico ai segretari da parte di un comune o di una
provincia.
4. Le modalità
di utilizzo temporaneo dei segretari comunali e provinciali di cui al comma 3
e di trasferimento delle relative risorse sono disciplinate con decreto del
Ministro per la funzione pubblica, di concerto con il Ministro dell'economia
e delle finanze, senza maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
5. Al
fine di garantire l'efficienza e l'omogeneità su tutto il territorio
nazionale dell'attività di rilevazione statistica, l'ISTAT è autorizzato a
costituire una società di rilevazione statistica con la partecipazione di
regioni, enti locali, autonomie funzionali e loro associazioni, sottoposta
alla vigilanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento
della funzione pubblica. La società di rilevazione statistica nazionale può
avvalersi di rapporti di lavoro privato subordinato e di forme di
collaborazione. Il personale impiegato a tal fine presso l'ISTAT e le
amministrazioni centrali e gli enti pubblici partecipanti alla società può
transitare in questa per trasferimento di attività ai sensi dell'articolo 31 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Con
apposito regolamento, da emanare entro centoventi giorni dalla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono
disciplinati l'organizzazione ed il funzionamento della società . I contratti
di collaborazione attivati dall'ISTAT in essere alla data del 30 settembre
2005, finalizzati alla rilevazione statistica delle forze di lavoro del
settore pubblico e privato, possono essere prorogati fino alla costituzione
della società di cui al presente comma e, comunque, non oltre il 31 dicembre
2006. I relativi oneri continuano ad essere posti a carico del bilancio dell'Istituto.
6. Presso
la Presidenza del Consiglio dei Ministri è istituito, senza oneri aggiuntivi
a carico dello Stato, un apposito Comitato per il riordino e l'accorpamento
degli uffici e delle sedi della Organizzazione delle Nazioni Unite (ONU)
presenti in Italia.
7.
Il Comitato di cui al comma 6, nominato con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri, è composto da cinque esperti, scelti tra professori
universitari, magistrati amministrativi, contabili ed ordinari, avvocati
dello Stato, funzionari parlamentari, avvocati del libero foro con almeno
quindici anni di iscrizione all'albo professionale, dirigenti delle
amministrazioni pubbliche ed esperti di elevata professionalità. Il Comitato
si avvale del supporto tecnico del Dipartimento per il coordinamento
amministrativo della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
8. Il
Comitato di cui al comma 6, previa individuazione dei criteri cui attenersi
nella valutazione dei progetti e nell'individuazione delle modalità con cui
procedere alle operazioni necessarie, provvede all'istruttoria dei progetti
presentati finalizzati a realizzare l'accorpamento in un'unica sede, sita
nell'area della provincia di Roma, degli uffici e delle sedi dell'ONU
presenti in Italia.
9.
All'articolo 5 del decreto-legge 15 novembre 1993, n. 453, convertito, con
modificazioni, dalla legge 14
gennaio 1994, n. 19, il comma 8 è sostituito dal
seguente: «8. Il limite di somma di cui all'articolo 55 del testo unico delle
leggi sulla Corte dei conti, di cui al regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e all'articolo 49 del regio decreto 13 agosto 1933, n. 1038, è
elevato ad euro 5.000 e può essere aggiornato, in relazione alle variazioni
dell'indice ISTAT sul costo della vita, con decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente della Corte dei conti».
10. Le
disposizioni dell'articolo 3, comma 2-bis, del decreto-legge 23 ottobre 1996,
n. 543, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 1996, n. 639 e dell'articolo 18, comma
1, del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni,
dalla legge 23
maggio 1997, n. 135, si interpretano nel senso che
il giudice contabile, in caso di proscioglimento nel merito, e con la
sentenza che definisce il giudizio, ai sensi e con le modalità di cui
all'articolo 91 del codice di procedura civile, liquida l'ammontare degli
onorari e diritti spettanti alla difesa del prosciolto, fermo restando il
parere di congruità dell'Avvocatura dello Stato da esprimere sulle richieste
di rimborso avanzate all'amministrazione di appartenenza.».
Art.
10-ter.
Trasferimenti
patrimoniali da Sviluppo Italia S.p.a. ad ISA S.p.a.
1.
Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, Sviluppo Italia S.p.a. trasferisce
all'Istituto per lo sviluppo agroalimentare (ISA) S.p.a., senza alcun costo o
spesa, ad eccezione dei costi notarili a carico di ISA S.p.a, ed in coerenza
con le risultanze della «Relazione dell'anno 2004 sullo stato di attuazione
dei progetti approvati», predisposta ai sensi della delibera CIPE n. 90 del 4
agosto 2000, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 251 del 26 ottobre 2000,
il seguente patrimonio:
a)
credito risultante dal finanziamento ad ISA S.p.a. erogato da Sviluppo Italia
S.p.a. il 4 aprile 2005, pari a euro 200.000.000;
b)
partecipazioni acquisite ai sensi degli articoli 2, 3 e 4 della legge 19
dicembre 1983, n. 700, e successive modificazioni, e dell'articolo 23 della
legge 7 agosto 1997, n. 266, al netto dei fondi rettificativi e comprensive
di ogni e qualsiasi diritto esistente o maturato alla data del trasferimento;
c)
crediti derivanti da finanziamenti erogati ai sensi delle medesime
disposizioni di cui alla lettera b) al netto dei fondi rettificativi e
comprensivi di ogni e qualsiasi diritto esistente o maturato alla data del
trasferimento;
d)
disponibilità liquide ai sensi delle richiamate disposizioni di cui alla
lettera b) per un importo pari a euro 50.000.000;
e) debito
residuo inerente al finanziamento bancario contratto ai sensi dell'articolo 2
della legge 2 dicembre 1998, n. 423, con il relativo residuo beneficio del
rimborso da parte dello Stato.
Sono
altresì trasferiti ad ISA S.p.a.:
a) gli
impegni assunti nei confronti di terzi, ivi compresi quelli conseguenti a
deliberazioni adottate ed ancora in fase di attuazione, nello svolgimento
delle attività di cui agli articoli 2, 3 e 4 della legge 19 dicembre 1983, n.
700, e dell'articolo 23 della legge 7 agosto 1997, n. 266, ed ogni altro e
qualsiasi diritto esistente o maturato alla data del trasferimento;
b) le
competenze relative agli interventi di cui alla citata delibera CIPE n. 90
del 4 agosto 2000.
3. Resta
a carico di ISA S.p.a l'attuazione di quanto previsto dall'articolo 10, comma
10, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni,
dalla legge 14 maggio 2005, n. 80.
4. La
quota di partecipazione di Sviluppo Italia S.p.a in ISA S.p.a. è trasferita
al Ministero delle politiche agricole e forestali per l'importo di euro
240.000. Al relativo onere si provvede per l'anno 2005 mediante riduzione
dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 36 del decreto legislativo
18 maggio 2001, n. 228, per le finalità di cui all'articolo 1, comma 2, del
medesimo decreto legislativo.
5.
Sviluppo Italia S.p.a. è autorizzata ad iscrivere nelle proprie scritture
contabili patrimoniali esclusivamente i decrementi conseguenti al
trasferimento delle poste patrimoniali di cui al comma 1.
6. ISA
S.p.a. iscriverà nelle proprie scritture contabili le poste patrimoniali, di
cui al comma 1, trasferite al valore di libro come iscritte in Sviluppo
Italia S.p.a. al momento del trasferimento apponendo una riserva speciale di
natura patrimoniale esente da imposte e tasse, senza vincoli di utilizzo.
7. Le
operazioni di trasferimento di cui ai commi 1 e 2 sono esenti da imposte
dirette ed indirette e da tasse, in base a quanto disposto dall'articolo 4,
comma 2, del decreto legislativo 9 gennaio 1999, n. 1.
8. Gli
interventi di cui alla legge 19 dicembre 1983, n. 700, ed alla legge 7 agosto
1997, n. 266, possono accedere alle risorse del fondo per le aree
sottoutilizzate di cui agli articoli 60 e 61 della legge 27 dicembre 2002, n.
289, e successive modificazioni, secondo i criteri stabiliti dal CIPE.
9.
All'articolo 4, comma 42, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, le parole:
«relative agli interventi di cui alla delibera CIPE 4 agosto 2000, n. 90, e
successive modificazioni, nonché quelle» sono soppresse.
10.
All'articolo 5, comma 7-bis, della legge 27 marzo 2001, n. 122, è aggiunto,
in fine, il seguente periodo: «Nell'ambito dei predetti limiti e per un
importo massimo di 560.000 euro, il commissario ad acta opera anche
attraverso specifiche convenzioni con l'Istituto per lo sviluppo
agroalimentare (ISA) S.p.a., per l'attività inerente la prosecuzione degli
interventi relativi al progetto speciale promozionale per le aree interne del
Mezzogiorno per la valorizzazione dei prodotti agricoli tipici, di cui alla
delibera CIPE n. 132 del 6 agosto 1999, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
n. 255 del 29 ottobre 1999».
11.
All'articolo 2 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) il
comma 132 è sostituito dal seguente: «132. L'Istituto per lo sviluppo
agroalimentare (ISA) S.p.a., nell'ambito delle operazioni di acquisizione
delle partecipazioni azionarie e di erogazioni di finanziamenti a società ed
organismi operanti nel settore della trasformazione e commercializzazione dei
prodotti agricoli, può definire condizioni compatibili con i principi di
economia di mercato e stipulare appositi accordi con i quali, tra l'altro,
gli altri soci, o eventualmente terzi, si impegnano a riscattare al valore di
mercato, nel termine stabilito dal relativo piano specifico di intervento, le
azioni o le quote sociali acquisite»;
b) dopo
il comma 132 sono inseriti i seguenti: «132-bis. ISA S.p.a., con le medesime
modalità di cui al comma 132, partecipa ad iniziative promosse da società,
enti, fiere ed altri organismi allo scopo di predisporre studi, ricerche,
programmi di promozione e di potenziamento dei circuiti commerciali dei
prodotti agricoli ed agroindustriali. 132-ter. Per le finalità di cui ai
commi 132 e 132-bis, ISA S.p.a. si avvale dei propri fondi eventualmente
integrati con le risorse del fondo per le aree sottoutilizzate di cui agli
articoli 60 e 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive
modificazioni, secondo i criteri stabiliti dal CIPE».
12. Il
Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 11.
Totalizzazione
dei periodi assicurativi ed integrazione tabella C della legge 30 dicembre
2004, n. 311
1. Ai
fini della copertura finanziaria degli oneri derivanti dall'esercizio del
criterio di delega di cui all'articolo 1, comma 2, lettera o), della legge 23 agosto 2004, n. 243, è
autorizzata la spesa di 160 milioni di euro annui a decorrere
dall'anno 2006. Gli enti previdenziali interessati provvedono al
monitoraggio degli effetti derivanti dalle disposizioni introdotte in sede di
esercizio della delega di cui al periodo precedente, comunicando i risultati
al Ministero del lavoro e delle politiche sociali ed al Ministero
dell'economia e delle finanze, anche ai fini dell'adozione dei provvedimenti
correttivi di cui all'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e
successive modificazioni, ovvero delle misure correttive da assumere ai sensi
dell'articolo 11, comma 3, lettera i-quater), della medesima legge.
Limitatamente al periodo strettamente necessario all'adozione dei predetti
provvedimenti correttivi, alle eventuali eccedenze di spesa rispetto alle
previsioni a legislazione vigente si provvede mediante corrispondente
rideterminazione, da effettuare con decreto del Ministro del lavoro e delle
politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
degli interventi posti a carico del Fondo di cui all'articolo 1, comma 7, del
decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236.
2.
(Soppresso).
Art.
11-bis.
Interventi
in materia di programmazione dello sviluppo economico e sociale
1.
È autorizzata la spesa di euro 222 milioni per l'anno 2005 per la concessione
di ulteriori contributi statali al finanziamento degli interventi di cui all'articolo 1, comma 28, della legge 30 dicembre 2004, n. 311,
e successive modificazioni. All'erogazione degli ulteriori contributi
disposti dal presente comma si provvede ai sensi del comma 29, primo e secondo periodo, dell'articolo 1 della medesima legge
n. 311 del 2004, e successive modificazioni, sentite le
Commissioni parlamentari competenti in materia di bilancio, programmazione e
lavori pubblici. I contributi che, alla data del 28 febbraio 2006, non
risultino impegnati dagli enti pubblici sono revocati per essere riassegnati
secondo la procedura di cui al precedente periodo. Gli altri soggetti non di
diritto pubblico devono produrre annualmente, per la stessa finalità, la
dichiarazione di assunzione di responsabilità in ordine al rispetto del
vincolo di destinazione del finanziamento statale. Ai fini dell'erogazione
del finanziamento, l'ente beneficiariosmette entro il 30 marzo 2006 apposita
attestazione al dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, secondo
lo schema stabilito dal decreto di cui al citato comma 29, primo periodo, dell'articolo 1 della legge n. 311 del 2004.
2.
All'onere derivante dall'attuazione del comma 1 si provvede: quanto a euro
100.000.000, mediante utilizzo delle risorse relative all'autorizzazione di
spesa di cui all'articolo 55 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, e
successive modificazioni, risultanti dall'elenco allegato al conto consuntivo
dell'esercizio 2004, ai sensi dell'articolo 11-bis, comma 5, della legge 5 agosto 1978, n. 468,
e successive modificazioni; quanto a euro 122.000.000, mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio
triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto
capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze per l'anno 2005, allo scopo parzialmente
utilizzando, quanto a euro 117.000.000, l'accantonamento relativo al medesimo
Ministero e, quanto a euro 5.000.000, l'accantonamento relativo al Ministero
per i beni e le attività culturali.
3. Il
Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art.
11-ter.
Contenimento
spese del bilancio dello Stato e degli enti pubblici non territoriali
1. Per
l'anno 2005, le dotazioni di competenza e di cassa delle unità previsionali
di base degli stati di previsione dei Ministeri concernenti spese per consumi
intermedi e per investimenti fissi lordi, esclusi i comparti della difesa,
della sicurezza e del soccorso, sono ridotte secondo gli importi indicati
rispettivamente negli elenchi 1 e 2 allegati al presente decreto.
2.
L'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri del Fondo speciale
di parte corrente dello stato di previsione del Ministero dell'economia e
delle finanze per l'anno 2005 è ridotto di 31 milioni di euro per il medesimo
anno.
3. Per
l'anno 2005 l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 9-ter della legge 5 agosto 1978, n. 468, è
ridotta di 116 milioni di euro e l'autorizzazione di spesa di cui alla legge 3 gennaio 1981, n. 7, e
all'articolo 37 della legge 26 febbraio 1987, n. 49, come determinate dalla tabella C della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è
ridotta di 30 milioni di euro in termini di competenza e di 70 milioni di
euro in termini di cassa.
4. Gli
stanziamenti per l'anno 2005 relativi a spese per consumi intermedi dei
bilanci di enti ed organismi pubblici non territoriali, che adottano
contabilità anche finanziaria, individuati ai sensi dell'articolo 1, commi 5 e 6, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, con
esclusione delle aziende sanitarie ed ospedaliere, degli Istituti di ricovero
e cura a carattere scientifico, dell'Istituto superiore di sanità,
dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro,
dell'Agenzia italiana del farmaco, degli Istituti zooprofilattici
sperimentali e delle istituzioni scolastiche, sono ridotti nella misura del
10 per cento, comunque nei limiti delle disponibilità non impegnate alla data
di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Per gli
enti ed organismi pubblici che adottano una contabilità esclusivamente
civilistica, i costi della produzione, individuati all'articolo 2425, primo
comma, lettera b), numeri 6), 7) e 8), del codice civile, previsti nei rispettivi
budget 2005, concernenti i beni di consumo, i servizi ed il godimento di beni
di terzi, sono ridotti del 10 per cento.
5. Le
somme provenienti dalle riduzioni di cui al comma 4 sono versate da ciascun
ente, entro il 30 giugno 2006, all'entrata del bilancio dello Stato, con
imputazione al capo X, capitolo 2961. È fatto divieto alle amministrazioni
vigilanti di approvare i bilanci di enti ed organismi pubblici in cui gli
amministratori non abbiano espressamente dichiarato nella relazione sulla
gestione di aver ottemperato alle disposizioni di cui al comma 4 e al primo
periodo del presente comma.
6.
A valere sulle maggiori entrate derivanti dall'attuazione dell'articolo
11-quater del presente decreto, un importo pari a 50 milioni di euro è
iscritto in un apposito fondo da istituire nello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze, la cui utilizzazione è effettuata
con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su motivata richiesta
delle amministrazioni interessate, per indifferibili esigenze connesse alle
spese per consumi intermedi.
Art.
11-quater.
Ammortamento
dei beni materiali strumentali per l'esercizio di alcune attività regolate
1. Per il
periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto opera la disciplina del presente articolo
relativamente all'ammortamento dei beni materiali strumentali per l'esercizio
delle seguenti attività regolate:
a)
distribuzione e trasporto di gas naturale di cui all'articolo 2, comma 1,
lettere n) e ii), del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, di
attuazione della direttiva 98/30/CE relativa a norme comuni per il mercato
interno del gas;
b)
distribuzione di energia elettrica e gestione della rete di trasmissione
nazionale dell'energia elettrica di cui all'articolo 2, commi 14 e 20, del
decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, di attuazione della direttiva
96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica.
2. Le
quote di ammortamento del costo dei beni materiali strumentali per
l'esercizio delle attività regolate di cui al comma 1 sono deducibili in
misura non superiore a quella che si ottiene dividendo il costo dei beni per
le rispettive vite utili così come determinate ai fini tariffari dall'Autorità
per l'energia elettrica e il gas:
a) nelle
tabelle 1 e 2, rubricate «durata convenzionale tariffaria delle
infrastrutture» ed allegate alle delibere 29 luglio 2005, n. 166, e 30
settembre 2005, n. 206, rispettivamente per l'attività di trasporto e distribuzione
di gas naturale. Per i fabbricati iscritti a bilancio fino all'esercizio in
corso al 31 dicembre 2004 si assume una vita utile pari a 50 anni;
b)
nell'appendice 1 della relazione tecnica alla delibera 30 gennaio 2004, n. 5,
per l'attività di trasmissione e distribuzione di energia elettrica,
rubricata «capitale investito riconosciuto e vita utile dei cespiti».
3. Per i
beni cui al comma 1, la vita utile cui fare riferimento ai fini di cui al
comma 2 decorre dall'esercizio di entrata in funzione, anche se avvenuta
presso precedenti soggetti utilizzatori, e non si modifica per effetto di
eventuali successivi trasferimenti. Le quote di ammortamento del costo dei
beni di cui al comma 1 sono deducibili a partire dall'esercizio di entrata in
funzione del bene e per i beni ceduti o devoluti all'ente concessionario fino
all'esercizio in cui avviene il trasferimento ed in proporzione alla durata
del possesso.
4. Non è
ammessa alcuna ulteriore deduzione per ammortamento anticipato o per una più
intensa utilizzazione dei beni rispetto a quella normale del settore. Resta
ferma, per quanto non diversamente disposto, la disciplina di cui
all'articolo 102 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
5. Le
eventuali modifiche delle vite utili di cui al comma 2, deliberate ai fini
tariffari dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas successivamente
all'entrata in vigore del presente decreto, rilevano anche ai fini della
determinazione delle quote di ammortamento deducibili.
6. In
caso di beni utilizzati in locazione finanziaria, indipendentemente dai
criteri di contabilizzazione, la deduzione delle quote di ammortamento
compete all'impresa utilizzatrice; alla formazione del reddito imponibile di
quella concedente, concorrono esclusivamente i proventi finanziari impliciti
nei canoni di locazione finanziaria determinati in ciascun esercizio nella
misura risultante dal piano di ammortamento finanziario.
7. Quanto
previsto dai precedenti commi si applica esclusivamente ai beni
classificabili nelle categorie omogenee individuate dall'Autorità per
l'energia elettrica e il gas. Per i beni non classificabili in tali categorie
continua ad applicarsi l'articolo 102 del testo unico delle imposte sui
redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917.
8. La
disposizione di cui al comma 6 si applica ai contratti di locazione
finanziaria la cui esecuzione inizia successivamente all'entrata in vigore
del presente decreto.
9. Per i
costi incrementativi capitalizzati successivamente all'entrata in funzione
dei beni di cui al comma 1 le quote di ammortamento sono determinate in base
alla vita utile residua dei beni.
10.
Nella determinazione dell'acconto dovuto ai fini dell'imposta sul reddito
delle società (IRES) e dell'imposta regionale sulle attività produttive
(IRAP) per il periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del
presente decreto, calcolato in ogni caso in base alle disposizioni generali
sui versamenti degli acconti delle imposte sui redditi di cui alla legge 23
marzo 1977, n. 97, in deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n.
212, si assume, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe
determinata applicando le disposizioni del presente articolo; eventuali
conguagli sono versati insieme alla seconda ovvero unica rata dell'acconto.
Per il periodo di imposta successivo a quello in corso alla data di entrata
in vigore del presente decreto, nella determinazione dell'acconto dovuto ai
fini dell'IRES e dell'IRAP si assume, quale imposta del periodo precedente,
quella che si sarebbe determinata non applicando le disposizioni del presente
articolo.
11. Le
maggiori entrate derivanti dal presente articolo, ad eccezione di quelle utilizzate
ai sensi dell'articolo 11-ter, comma 6, sono interamente destinate al
miglioramento dei saldi di finanza pubblica.
Art.
11-quinquies.
Dismissione
di immobili
1.
Nell'ambito delle azioni di perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica
attraverso la dismissione di beni immobili pubblici, l'alienazione di tali
immobili è considerata urgente con prioritario riferimento a quelli il cui
prezzo di vendita sia determinato secondo criteri e valori di mercato.
L'Agenzia del demanio è autorizzata, con decreto dirigenziale del Ministero
dell'economia e delle finanze, di concerto con le amministrazioni che li
hanno in uso, a vendere con le modalità di cui all'articolo 7 del
decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla
legge 21 febbraio 2003, n. 27, i beni immobili ad uso non abitativo
appartenenti al patrimonio pubblico, ivi compresi quelli individuati ai sensi
dei commi 13, 13-bis e 13-ter dell'articolo 27 del decreto-legge 30 settembre
2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n.
326, e successive modificazioni.
2. Ferma
restando l'applicazione dell'articolo 27 del decreto-legge 30 settembre 2003,
n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326,
per la dismissione dei beni già individuati ai sensi dei commi 13, 13-bis e
13-ter; del medesimo articolo 27, la vendita fa venir meno l'uso governativo,
le concessioni in essere e l'eventuale diritto di prelazione spettante a
terzi anche in caso di rivendita. Si intendono applicabili, anche quanto alle
dichiarazioni urbanistiche nonché agli attestati inerenti la destinazione
urbanisticoedilizia previsti dalla legge, le disposizioni di cui al secondo
periodo del comma 17 dell'articolo 3 del decreto-legge 25 settembre 2001, n.
351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, e
successive modificazioni, nonché al primo ed al secondo periodo del comma 18
e al comma 19 del medesimo articolo 3. Resta ferma l'applicazione degli
articoli 12, 54, 55, 56 e 57 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42,
per le procedure di dismissione successive a quelle di cui al primo periodo.
3. Agli
atti di alienazione di cui al comma 1 del presente articolo o comunque
connessi alla dismissione del patrimonio immobiliare di proprietà dello Stato
si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 275, della legge 30
dicembre 2004, n. 311.
4. Con
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono riconosciuti
all'Agenzia del demanio i maggiori costi sostenuti per le attività connesse
all'attuazione del presente articolo, a valere sulle conseguenti maggiori
entrate.
5.
All'articolo 27, comma 13-ter, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, l'ultimo
periodo è soppresso.
6. Il
disposto dell'articolo 3, commi 18 e 19, del decreto-legge 25 settembre 2001,
n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410,
deve interpretarsi nel senso che lo Stato, gli enti pubblici nonché le
società di cui al comma 1 del citato articolo 3 del decreto-legge n. 351 del
2001 sono esonerati anche dall'obbligo di rendere le dichiarazioni
urbanistiche richieste dalla legge per la validità degli atti nonché
dall'obbligo di allegazione del certificato di destinazione urbanistica
contenente le prescrizioni urbanistiche riguardanti le aree interessate dal
trasferimento.
7. Gli
immobili siti in Roma, via Nicola Salvi n. 68 e via Monte Oppio n. 12, già
inseriti nelle procedure di vendita di cui al decreto-legge 25 settembre
2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n.
410, sono esclusi da dette procedure di vendita.
Art.
11-sexies.
Razionalizzazione
ed incremento dell'efficienza del settore del controllo del traffico aereo
1.
All'articolo 5 del decreto-legge 4 marzo 1989, n. 77, convertito, con
modificazioni, dalla legge 5 maggio 1989, n. 160, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) al
comma 1, lettera b), le parole: «ed i voli » sono sostituite dalle seguenti:
«, comunitari e»;
b) al
comma 3 le parole da: «secondo la formula: » fino alla fine del comma sono
sostituite dalle seguenti: «secondo la formula: «T=CTT * p * a», nella quale
«T» è l'ammontare della tassa, «CTT» è il coefficiente unitario di tassazione
di terminale, «p» è il coefficiente di peso ricavato elevando il peso massimo
dell'aeromobile al decollo come definito dall'articolo 6 della legge 11
luglio 1977, n. 411, ad un valore determinato con decreto del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, tenuto conto dell'effettivo costo di
erogazione del servizio di controllo al volo in base al peso degli
aeromobili. Fino all'emanazione di detto decreto il valore cui elevare il
peso è stabilito in 0,95. Il coefficiente «a» è determinato con decreto del
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, tenuto conto dell'effettivo
costo di assistenza al volo sostenuto per categoria di aeroporto; fino
all'emanazione del decreto di determinazione del coefficiente, «a» è pari a 1
per tutti gli aeroporti »;
c) al
comma 4, le parole da: « costo complessivo previsto » a: « intera rete
aeroportuale » sono sostituite dalle seguenti: « costo complessivo ammesso
per i servizi di terminale nel complesso degli aeroporti, al netto dei costi
previsti negli aeroporti nei quali si sviluppa, singolarmente, un traffico in
termini di unità di servizio inferiore all'1,5 per cento del totale previsto
per l'anno di applicazione della tariffa sull'intera rete nazionale e comunque
non superiore ad un numero di unità di servizio stabilito con decreto del
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, nonché della sommatoria dei costi previsti nei
restanti aeroporti per fornire un numero di unità di servizio pari all'1,5
per cento del totale previsto per l'anno di applicazione della tariffa
sull'intera rete nazionale e comunque non superiore ad un numero di unità di
servizio stabilito con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze»;
d) il
comma 5 è sostituito dal seguente: « 5. Per i soli voli nazionali e
comunitari, la tassa di terminale di cui al comma 1, lettera b), può essere
applicata in misura ridotta fino al 50 per cento. La quota di riduzione è
stabilita con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze; fino all'emanazione
di tale decreto la riduzione è stabilita nella misura del 50 per cento»;
e) al
comma 6 le parole: « dall'articolo 7 della legge 11 luglio 1977, n. 411» sono
sostituite dalle seguenti: «dall'articolo 4 della legge 20 dicembre 1995, n.
575 »;
f) dopo
il comma 7 è inserito il seguente: «7-bis. I coefficienti unitari di
tassazione, di cui al comma 4 del presente articolo e di cui all'articolo 3
della legge 11 luglio 1977, n. 411, sono determinati secondo parametri di
efficientamento dei costi indicati nel contratto di programma di cui
all'articolo 9, comma 2, della legge 21 dicembre 1996, n. 665. Nel contratto
di programma è assegnato all'Azienda un obiettivo di recupero della
produttività tenendo conto del livello qualitativo e quantitativo dei servizi
offerti, delle esigenze di recupero dei costi, in base a criteri di
efficienza e di sviluppo delle strutture di assistenza al volo,
dell'effettivo conseguimento degli obiettivi di sicurezza, nonché di un
sistema di contabilità analitica, certificato da società di revisione
contabile, che consenta l'individuazione dei ricavi e dei costi di competenza
afferenti a ciascuno dei servizi, regolamentati e non regolamentati»;
g) al
comma 8, la lettera b) è sostituita dalla seguente: «b) i mancati introiti
dell'Azienda in base a quanto previsto dai commi 4 e 5 del presente
articolo»;
h) al
comma 9, le parole da: «di cui al comma 1» fino alla fine del comma sono
sostituite dalle seguenti: «è determinato con decreto del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze, sulla base di un'istruttoria effettuata dall'ENAC sentita
l'Azienda».
2. Per
l'anno 2006, l'obiettivo di recupero della produttività di cui al comma 7-bis
dell'articolo 5 del decreto-legge n. 77 del 1989, convertito, con
modificazioni, dalla legge n. 160 del 1989, introdotto dal comma 1 del
presente articolo, è determinato in misura non inferiore al 5 per cento.
3. Per
gli interventi di cui al comma 1, lettera c), è autorizzata la spesa di 32 milioni
di euro annui a decorrere dall'anno 2006. Per gli interventi di cui al comma
1, lettera d), è autorizzata la spesa di 20 milioni di euro a decorrere
dall'anno 2006.
Art.
11-septies.
Interventi
a favore della sicurezza degli impianti ed operativa
1.
All'art. 2, comma 11, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, le parole: «per
la parte eccedente 30 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti:
«quanto a 30 milioni di euro, in un apposito fondo istituito presso il
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti destinato a compensare ENAV
S.p.a., secondo modalità regolate dal contratto di servizio di cui
all'articolo 9 della legge 21 dicembre 1996, n. 665, per i costi sostenuti da
ENAV S.p.a. per garantire la sicurezza ai propri impianti e per garantire la
sicurezza operativa e, quanto alla residua quota,».
2.
Per l'attuazione del comma 1 è autorizzata la spesa di 30 milioni di euro
annui a decorrere dall'anno 2006.
Art.
11-octies.
Compensazione
per gli eventi dell'11 settembre 2001
1.
È autorizzata la spesa di 13 milioni di euro per l'anno 2005 per la
liquidazione dei risarcimenti dei danni di cui all'articolo 2, comma 1-bis,
del decreto-legge 27 dicembre 2001, n. 450, convertito, con modificazioni,
dalla legge 27 febbraio 2002, n. 14. Le modalità e i termini delle
liquidazioni dei predetti risarcimenti sono stabiliti con il decreto di cui
al comma 1-septies dall'articolo 2 del decreto-legge n. 450 del 2001,
convertito, con modificazioni, dalla legge n. 14 del 2002.
Art.
11-nonies.
Razionalizzazione
e incremento dell'efficienza del settore dei gestori aeroportuali
1. Alla
legge 24 dicembre 1993, n. 537, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il
comma 10 dell'articolo 10 è sostituito dal seguente: «10. La misura dei
diritti aeroportuali di cui alla legge 5 maggio 1976, n. 324, è determinata
per i singoli aeroporti, sulla base di criteri stabiliti dal CIPE, con
decreti del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze. Con i medesimi decreti viene altresì
fissata, per un periodo predeterminato, comunque compreso tra tre e cinque
anni, la variazione massima annuale applicabile ai medesimi diritti
aeroportuali. La variazione è determinata prendendo a riferimento il tasso di
inflazione programmato, l'obiettivo di recupero della produttività assegnato
al gestore aeroportuale, la remunerazione del capitale investito, gli
ammortamenti dei nuovi investimenti realizzati con capitale proprio o di
credito, che sono stabiliti in contratti di programma stipulati tra l'Ente
nazionale per l'aviazione civile (ENAC) e il gestore aeroportuale, approvati
dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze. La misura iniziale dei diritti e l'obiettivo
di recupero della produttività assegnato vengono determinati tenendo conto:
a) di un sistema di contabilità
analitica, certificato da società di revisione contabile, che consenta
l'individuazione dei ricavi e dei costi di competenza afferenti a ciascuno
dei servizi, regolamentati e non regolamentati, quali lo svolgimento di
attività commerciali, offerti sul sedime aeroportuale;
b) del livello qualitativo e
quantitativo dei servizi offerti;
c) delle esigenze di recupero dei costi,
in base a criteri di efficienza e di sviluppo delle strutture aeroportuali;
d) dell'effettivo conseguimento degli
obiettivi di tutela ambientale;
e) di una quota non inferiore al 50 per
cento del margine conseguito dal gestore aeroportuale in relazione allo
svolgimento nell'ambito del sedime aeroportuale di attività non
regolamentate»;
b) dopo
il comma 10 sono inseriti i seguenti: «10-bis. È soppressa la maggiorazione
del 50 per cento dei diritti aeroportuali applicata nei casi di approdo o partenza
nelle ore notturne, di cui alla legge 5 maggio 1976, n. 324.
10-ter.
Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, può definire norme semplificative, rispetto a
quelle previste al comma 10, per la determinazione dei diritti aeroportuali
per gli aeroporti aventi un traffico inferiore a 600.000 unità di carico,
ciascuna equivalente ad un passeggero o cento chili di merce o di posta.
10-quater.
La metodologia di cui al comma 10 si applica anche per la determinazione dei
corrispettivi per i servizi di sicurezza previsti dall'articolo 5, comma 3,
del decreto-legge 18 gennaio 1992, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla
legge 28 febbraio 1992, n. 217, nonché per la determinazione della tassa di
imbarco e sbarco sulle merci trasportate per via aerea in base al
decreto-legge 28 febbraio 1974, n. 47, convertito, con modificazioni, dalla
legge 16 aprile 1974, n. 117».
2. Il
comma 190 dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è abrogato.
Art.
11-decies.
Competitività
del sistema aeroportuale
1. Al
fine di incrementare la competitività e razionalizzare il sistema del
trasporto aereo nazionale, i canoni di concessione demaniale, istituiti dal
decreto-legge 28 giugno 1995, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla
legge 3 agosto 1995, n. 351, sono ridotti del 75 per cento fino alla data di
introduzione del sistema di determinazione dei diritti aeroportuali di cui
all'articolo 11-nonies del presente decreto.
2. Fino
alla determinazione dei diritti aeroportuali di cui alla legge 5 maggio 1976,
n. 324, secondo le modalità previste nel comma 10 dell'articolo 10 della
legge 24 dicembre 1993, n. 537, come sostituito dall'articolo 11-nonies del
presente decreto, la misura dei diritti aeroportuali attualmente in vigore è
ridotta in misura pari all'importo della riduzione dei canoni demaniali di
cui al comma 1 del presente articolo. Detta misura è ulteriormente ridotta
del 10 per cento per i gestori che non adottano un sistema di contabilità
analitica, certificato da società di revisione contabile, che consenta
l'individuazione, per tutti i servizi offerti, dei ricavi e dei costi di
competenza afferenti a ciascun singolo servizio.
3. Alle
minori entrate derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutate in
42 milioni di euro a decorrere dall'anno 2006, si provvede ai sensi
dell'articolo 12.
Art.
11-undecies.
Sviluppo
delle infrastrutture aeroportuali
1. La
programmazione degli interventi infrastrutturali per il settore
dell'aviazione civile, di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti, soddisfa, in via prioritaria, le esigenze dei collegamenti con gli
aeroporti d'interesse nazionale e, in particolare, con gli hub aeroportuali
di Roma Fiumicino e di Milano Malpensa.
2.
I piani d'intervento infrastrutturale dell'Ente nazionale per l'aviazione
civile (ENAC) e dell'Ente nazionale per l'assistenza al volo (ENAV Spa) sono
redatti in coerenza con le linee d'indirizzo contenute nella programmazione
di cui al comma 1, consultate le associazioni rappresentative dei vettori
aerei e dei gestori aeroportuali.
Art.
11-duodecies.
Sicurezza
aeroportuale
1.
Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministro
dell'interno, emanato entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore
del presente decreto, previa istruttoria effettuata dall'ENAC, sono definite
le attività necessarie a garantire la sicurezza aeroportuale relativa al
controllo bagagli e passeggeri, lo svolgimento delle quali è affidato ai
gestori aeroportuali ed ai vettori, individuando le diverse competenze e
responsabilità agli stessi assegnate.
2. Con
decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, tenuto conto della
imputazione delle attività definite con il decreto di cui al comma 1, è
definita la ripartizione, tra gestori aeroportuali e vettori, dei
corrispettivi stabiliti in base all'articolo 5, comma 3, del decreto-legge 18
gennaio 1992, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio
1992, n. 217.
Art.
11-terdecies.
Royalties
sui carburanti
1. In
applicazione alla normativa di settore, per i servizi regolamentati o
comunque sottoposti alla vigilanza dell'ENAC in base alla direttiva 96/67/CE
del Consiglio, del 15 ottobre 1996, non possono essere applicati dai gestori
aeroportuali e dai fornitori dei servizi sovrapprezzi, in particolare
royalties sulla fornitura di carburanti, non effettivamente connessi ai costi
sostenuti per l'offerta del medesimo servizio.
Art.
11-quaterdecies.
Interventi
infrastrutturali, per la ricerca e per l'occupazione
1.
Per consentire l'organizzazione e l'adeguamento degli impianti e attrezzature
necessari allo svolgimento dei Campionati mondiali di nuoto che si terranno a
Roma nel 2009 e dei Giochi del Mediterraneo che si terranno a Pescara nel
medesimo anno, il Dipartimento della protezione civile è autorizzato a
provvedere con contributi quindicennali nei confronti dei soggetti competenti.
A tal fine è autorizzata la spesa annua di 2 milioni di euro per quindici
anni a decorrere dal 2007, nonchè quella annua di 2 milioni di euro per
quindici anni a decorrere dall'anno 2008, da ripartire in eguale misura tra
le manifestazioni di cui al primo periodo del presente comma.
2. Per
l'organizzazione e l'adeguamento infrastrutturale necessario alla
realizzazione del convegno internazionale interconfessionale, è autorizzata
la spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2006.
3. Per la
prosecuzione degli interventi previsti dall'articolo 1, comma 279, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è
autorizzata la spesa di ulteriori 3 milioni di euro a decorrere dall'anno
2006; è altresì autorizzata la spesa di ulteriori 1,5 milioni di euro per la
prosecuzione degli interventi previsti dall'articolo 1, comma 278, della citata legge n. 311 del 2004 in
favore della Facoltà ivi indicata della Seconda Università degli studi di
Napoli.
4. Al
comma 2 dell'articolo 2 del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282,
convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27, e
successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al
primo periodo, le parole: «1° luglio 2003» sono sostituite dalle seguenti:
«1° gennaio 2005»;
b) al
secondo periodo, le parole: «30 giugno 2005» sono sostituite dalle seguenti:
«30 giugno 2006»;
c) al
terzo periodo, le parole: «30 giugno 2005» sono sostituite dalle seguenti:
«30 giugno 2006».
5. Le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentito il parere
dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica o, se istituti, degli
istituiti regionali, possono, sulla base di adeguati piani di abbattimento
selettivi, distinti per sesso e classi di età, regolamentare il prelievo di
selezione degli ungulati appartenenti alle specie cacciabili anche al di
fuori dei periodi e degli orari di cui alla legge 11 febbraio 1992, n. 157.
6. Al
comma 1 dell'articolo 70 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, è
aggiunta la seguente lettera: «e-ter) dell'esecuzione di vendemmie di breve
durata e a carattere saltuario, effettuata da studenti e pensionati». A tal
fine è autorizzata la spesa annua di 200.000 euro dal 2006.
7. Al
fine di garantire i livelli occupazionali nel parco nazionale d'Abruzzo,
Lazio e Molise, è erogata a favore dell'ente parco nazionale d'Abruzzo, Lazio
e Molise la somma di euro 2.500.000, a decorrere dall'anno 2006, per
consentire la stabilizzazione del personale fuori ruolo operante presso
l'ente. Le relative stabilizzazioni sono effettuate nei limiti delle risorse
assegnate con il presente comma e nel rispetto delle normative vigenti in
materia di assunzioni, anche in soprannumero. I rapporti di lavoro in essere
con il personale che presta attività professionale e collaborazione presso
l'ente parco sono regolati, sulla base di nuovi contratti che verranno
stipulati dall'ente, a decorrere dal 1° gennaio 2006, fino alla definitiva
stabilizzazione del suddetto personale e, comunque, non oltre il 31 dicembre
2007 nei limiti delle risorse di cui al primo periodo. Al relativo onere si
provvede attraverso riduzione del fondo di cui al comma 96 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311.
8. Il
comma 12 dell'articolo 9 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, è sostituito
dal seguente: «12. Gli organi dell'Ente parco durano in carica cinque anni».
9.
All'articolo 17, commi 1, 2 e 6, lettera a), del decreto legislativo 13
gennaio 2003, n. 36, e successive modificazioni, le parole: «31 dicembre
2005» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2006». La disposizione del
presente comma non si applica alle discariche di II categoria, di tipo A, cui
si conferiscono materiali di matrice cementizia contenenti amianto, per le
quali il termine di conferimento è fissato alla data di entrata in vigore
della legge di conversione del presente decreto.
10. Il
contributo di cui alla legge 23 settembre 1993, n. 379, è aumentato, a
decorrere dall'anno 2006, ad euro 2.300.000. Per le attività e il
conseguimento delle finalità scientifiche del Polo nazionale di cui alla
tabella A prevista dall'articolo 1 della legge 29 ottobre 2003, n. 291, viene
riconosciuto alla Sezione italiana dell'Agenzia internazionale per la
prevenzione della cecità un contributo annuo di euro 750.000. È concesso un
contributo di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008 in
favore dell'ente morale riconosciuto con decreto del Presidente della
Repubblica 19 maggio 1967, n. 516. Il contributo di cui all'articolo 1, comma 113, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, deve
essere inteso come contributo statale annuo ordinario; a decorrere dall'anno
2006 esso è pari a 400.000 euro. Per le finalità di cui all'articolo 1, comma 187, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è
autorizzata la spesa di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2006, 2007
e 2008. In favore della Lega italiana tumori è autorizzata la spesa di 1
milione di euro per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008.
11. In
considerazione del rilievo nazionale e internazionale nella sperimentazione sanitaria
di elevata specializzazione e nella cura delle patologie nel campo
dell'oftalmologia, per l'anno 2006 è autorizzata la concessione di un
contributo di 1 milione di euro in favore della Fondazione «G.B. Bietti» per
lo studio e la ricerca in oftalmologia, con sede in Roma. Allo scopo di
promuovere il miglioramento della salute e di offrire ai cittadini alti
livelli di assistenza ospedaliera, è autorizzata la concessione di un
contributo associativo nel limite di 50.000 euro annui per ciascuno degli anni
2006, 2007 e 2008 in favore del Comitato permanente degli Ospedali
dell'Unione europea (Hope) con sede in Belgio. È autorizzata la spesa di
219.000 euro, per l'anno 2006, 500.000 euro per l'anno 2007 e 500.000 euro
per l'anno 2008 per l'interconnessione e la formazione sanitaria tra centri
sanitari all'estero e in Italia che il Ministro della salute, il Ministro per
gli italiani nel Mondo, il Ministro degli affari esteri, il Ministro
dell'istruzione, dell'università e della ricerca e il Ministro per l'innovazione
e le tecnologie attuano congiuntamente avvalendosi, in particolare,
dell'Associazione denominata «Alleanza degli Ospedali italiani nel mondo», da
essi congiuntamente costituita in data 2 febbraio 2004.
12. Il
prestito vitalizio ipotecario ha per oggetto la concessione da parte di
aziende ed istituti di credito nonchè da parte di intermediari finanziari, di
cui all'articolo 106 del testo unico di cui al decreto legislativo 1°
settembre 1993, n. 385, di finanziamenti a medio e lungo termine con capitalizzazione
annuale di interessi e spese, e rimborso integrale in unica soluzione alla
scadenza, assistiti da ipoteca di primo grado su immobili residenziali,
riservati a persone fisiche con età superiore ai 65 anni compiuti.
13. Entro
ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione
del presente decreto, il Ministro delle attività produttive di concerto con
il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, emana uno o più
decreti, ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, volti
a disciplinare:
a) il
riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli
impianti all'interno degli edifici;
b) la
definizione di un reale sistema di verifiche degli impianti di cui alla
lettera a) con l'obiettivo primario di tutelare gli utilizzatori degli
impianti garantendo una effettiva sicurezza;
c) la
determinazione delle competenze dello Stato, delle regioni e degli enti
locali secondo i principi di sussidiarietà e di leale collaborazione, anche
tramite lo strumento degli accordi in sede di Conferenza unificata di cui
all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;
d) la
previsione di sanzioni in caso di violazione degli obblighi stabiliti dai
provvedimenti previsti alle lettere a) e b).
14. Per
la prosecuzione ed il completamento degli interventi di cui all'articolo 52, comma 21 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, è
autorizzata la spesa di 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2006.
15. Al
comma 4 dell'articolo 1 della legge 9 dicembre 1998, n. 426, dopo la lettera
p-terdecies), e aggiunta la seguente: «p-quaterdecies) area del territorio di
cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 19 maggio 2005,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 122 del 27 maggio 2005».
16.
Ai fini dell'applicazione del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504,
la disposizione prevista dall'articolo 2, comma 1, lettera b) dello stesso
decreto si interpreta nel senso che un'area è da considerare comunque
fabbricabile se è utilizzabile a scopo edificatorio in base allo strumento
urbanistico generale, indipendentemente dall'adozione di strumenti attuativi
del medesimo.
17. È
autorizzato un contributo quindicennale di 1 milione di euro a decorrere
dall'anno 2006 in favore dell'ANAS Spa per la realizzazione di lavori di
raccordo stradale.
18. Con
decreto del Ministro delle attività produttive è determinata annualmente la
quota risorse del Fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica di
cui all'articolo 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, da
destinare, a valere sulla quota erogata a fondo perduto, agli interventi
previsti dal comma 270 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311.
19. Il
primo periodo del comma 1 dell'articolo 155 del testo unico delle imposte sui
redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917, è sostituito dal seguente: «Il reddito imponibile dei soggetti di cui
all'articolo 73, comma 1, lettera a), derivante dall'utilizzo in traffico
internazionale delle navi indicate nell'articolo 8-bis, comma 1, lettera a),
del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e
successive modificazioni, iscritte nel registro internazionale di cui al
decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla
legge 27 febbraio 1998, n. 30, e dagli stessi armate, nonchè delle navi
noleggiate il cui tonnellaggio non sia superiore al 50 per cento di quello
complessivamente utilizzato, è determinato ai sensi della presente sezione
qualora il contribuente comunichi un'opzione in tal senso all'Agenzia delle
entrate entro tre mesi dall'inizio del periodo d'imposta a partire dal quale
intende fruirne con le modalità di cui al decreto previsto dall'articolo
161».
20. Per
la prosecuzione degli interventi previsti dall'articolo 2 della legge 30
luglio 2002, n. 174, è autorizzato un contributo quindicennale di 1 milione
di euro a decorrere dall'anno 2006.
21.
All'articolo 1 del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 353, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2004, n. 46, al comma 3 dopo le
parole: «dell'ambiente naturale» sono inserite, le seguenti: «, le
associazioni riconosciute a carattere nazionale aventi per oggetto
statutario, da più di quaranta anni, lo svolgimento o la promozione di
attività di ricerca oncologica».
Art.
11-quinquiesdecies.
Contrasto
alla diffusione del gioco illegale
1. Il
Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei
monopoli di Stato definisce con propri provvedimenti entro il 30 aprile 2006,
sentite le associazioni di categoria maggiormente rappresentative sul
territorio nazionale dei soggetti operanti la raccolta dei giochi, le regole
della raccolta, attraverso internet, televisione digitale, terrestre e
satellitare, nonchè attraverso la telefonia fissa e mobile, del lotto, del
concorso pronostici enalotto, dei concorsi pronostici su base sportiva, delle
scommesse a totalizzatore previste dal regolamento di cui al decreto del
Ministro delle finanze 2 agosto 1999, n. 278, e della nuova scommessa ippica
di cui all'articolo 1, comma 498, della legge 30 dicembre 2004, n. 311. I
provvedimenti, valorizzando, anche per la tutela dell'ordine pubblico e del
giocatore, le attuali reti di raccolta dei giochi e la diffusione dei mezzi
di pagamento on line, prevedono, in particolare:
a)
l'estrazione giornaliera della ruota nazionale del lotto, di cui all'articolo
1, comma 489, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, nonchè l'effettuazione
giornaliera del concorso pronostici enalotto;
b)
l'estensione, nel caso in cui non sia già previsto dalle vigenti convenzioni
di concessione, dell'oggetto, alle condizioni vigenti, delle concessioni del
lotto, del concorso pronostici enalotto, dei concorsi pronostici su base
sportiva, delle scommesse a totalizzatore di cui al citato decreto
ministeriale 2 agosto 1999, n. 278, e della nuova scommessa ippica di cui
all'articolo 1, comma 498, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, al gioco
raccolto con i mezzi di partecipazione a distanza sopra indicati. La predetta
estensione esclude ogni diversa modifica dell'oggetto delle concessioni e non
comporta, l'attribuzione per ciascun concessionario, di giochi diversi da
quelli dallo stesso gestiti in virtù della o delle concessioni conferite;
c) la
possibilità di raccolta a distanza dei giochi di cui alla lettera b) da parte
dei soggetti titolari di concessione per l'esercizio o per la raccolta dei
giochi, concorsi o scommesse riservati allo Stato, i quali dispongono di un
sistema di raccolta conforme ai requisiti tecnici ed organizzativi stabiliti
dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato. I provvedimenti del
Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei
monopoli di Stato definiscono criteri di connessione tra i soggetti che
effettuano la raccolta a distanza e i soggetti titolari di concessione di cui
alla lettera b), che garantiscono la sicurezza nelle transazioni in rete e la
possibilità di collegamento tra tutti i concessionari di giochi, nonchè le
modalità di retribuzione di tali soggetti;
d) la
commercializzazione dei mezzi di pagamento, ai sensi dell'articolo 1, commi
290 e 291, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, attraverso le attuali reti
di raccolta, del lotto, del concorso pronostici enalotto, dei concorsi
pronostici su base sportiva, delle scommesse a totalizzatore di cui al citato
decreto ministeriale 2 agosto 1999, n. 278, e della nuova scommessa ippica di
cui all'articolo 1, comma 498, della legge 30 dicembre 2004, n. 311,
assicurando che ciascuna rete commercializzi in via esclusiva i mezzi di
pagamento relativi ai giochi da essa gestiti. I mezzi di pagamento sono
utilizzati anche per la partecipazione a distanza dei giochi di cui al comma
292 del citato art. 1 della legge n. 311 del 2004. Per tali attività è
riconosciuto un aggio pari al 6 per cento del valore dei mezzi di pagamento
venduti.
2. Per il
triennio 2006-2008 è introdotto, in via sperimentale, un meccanismo di
variazione dell'aggio sui giochi del lotto, del concorso pronostici enalotto,
del concorso pronostici totip, dei concorsi pronostici su base sportiva,
delle scommesse a totalizzatore di cui al decreto ministeriale 2 agosto 1999,
n. 278, della scommessa tris e della nuova scommessa ippica di cui
all'articolo 1, comma 498, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, correlato al
livello di raccolta conseguito nell'anno precedente, basato sui seguenti
criteri:
a) nel
caso in cui nell'anno 2006, la raccolta dei giochi sopra richiamati, nonchè
di eventuali altri nuovi giochi distribuiti in ricevitoria, sia superiore a
11.200 milioni di euro, l'aggio riconosciuto ai ricevitori per la raccolta
relativa all'anno 2007 è fissato nella misura del 9 per cento della raccolta
ed il prelievo erariale relativo al concorso pronostici enalotto, al concorso
pronostici totip, ai concorsi pronostici su base sportiva, alle scommesse a
totalizzatore di cui al decreto ministeriale 2 agosto 1999, n. 278, alla
scommessa tris ed alla nuova scommessa ippica di cui all'articolo 1, comma
498, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è diminuito di un punto
percentuale rispetto alla raccolta;
b) nel
caso in cui, nell'anno 2007, la raccolta dei giochi sopra richiamati, nonchè
di eventuali altri nuovi giochi distribuiti in ricevitoria, sia superiore a
11.600 milioni di euro, è confermata, per gli anni 2008 e successivi, la
percentuale di aggio prevista dalla lettera a).
3. Entro
il 30 giugno 2006, il Ministero dell'economia e delle finanze -
Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato individua, con proprio
provvedimento, le modalità di determinazione e di pubblicizzazione del
livello di raccolta conseguito dai giochi previsti dal comma 1.
4. Con
decreto direttoriale del Ministero dell'economia e delle finanze -
Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, da emanare entro sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto, sono stabilite le modalità e le disposizioni tecniche
occorrenti per l'attuazione di formule di gioco opzionali, complementari al
concorso pronostici enalotto ed al gioco del lotto, senza variazioni nella
misura dell'aggio, basate sui seguenti principi:
a) posta
di gioco per ogni combinazione pari a 0,50 euro;
b)
restituzione al giocatore non inferiore al 50 per cento dell'ammontare
complessivo delle poste di gioco;
c)
autonomia dei premi rispetto a quelli previsti dalle formule di gioco
attuali;
d)
introduzione di premi istantanei, cumulabili con gli eventuali premi a
punteggio;
e)
possibilità di accesso al gioco attraverso mezzi di comunicazione a distanza
ai sensi del comma 1.
5. Per
garantire l'effettiva concorrenza e competitività nel settore del gioco e
delle scommesse, il concessionario delle scommesse ippiche e sportive non può
essere titolare di oltre cento agenzie sul territorio nazionale. A tal fine,
nel numero di agenzie si considerano anche i soggetti controllanti o
controllati, ovvero sottoposti, anche per interposta persona, ai sensi
dell'articolo 2359 del codice civile.
6. Al
fine di contrastare la diffusione del gioco irregolare ed illegale, ciascun
affidatario delle concessioni previste dal regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 8 aprile 1998, n. 169, o dal regolamento di cui
al decreto del Ministro delle finanze 2 giugno 1998, n. 174, esercita la
propria attività anche mediante l'apertura di tre sportelli distaccati,
presso sedi diverse dai locali nei quali si effettua già la raccolta delle
scommesse, ma comunque ubicati nella stessa regione, da attivare entro il 31
marzo 2006 e fino alla operatività del riordino del settore delle scommesse
sportive di cui all'articolo 1, commi 286 e 287, della legge 30 dicembre
2004, n. 311. L'apertura degli sportelli distaccati non determina alcun
diritto preferenziale nell'ambito della procedura di riordino del comparto
delle scommesse sportive di cui ai citati commi. Con uno o più provvedimenti,
da adottare entro il 31 gennaio 2006, il Ministero dell'economia e delle
finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato determina le
modalità di apertura degli sportelli distaccati di raccolta delle scommesse,
assicurando priorità ai comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti,
attualmente non serviti da agenzie di scommesse.
7.
All'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,
n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al
comma 3 è aggiunta la seguente lettera: «e-bis) le operazioni inerenti e
connesse all'organizzazione ed all'esercizio delle attività di cui
all'articolo 10, numeri 6) e 7), e le prestazioni di mandato, mediazione e
intermediazione relative a dette operazioni»;
b) al
comma 5, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La disposizione di cui al
presente comma non si applica alle operazioni di cui all'articolo 10, numeri
6) e 7), e alle prestazioni di mandato, mediazione e intermediazione relative
a dette operazioni».
8.
L'applicazione delle disposizioni di cui al comma 7 è subordinata alla preventiva
approvazione da parte della Commissione europea ai sensi dell'articolo 88,
paragrafo 3, del Trattato istitutivo della Comunità europea.
9. A
decorrere dal 1° gennaio 2006, la posta unitaria per le scommesse diverse da
quelle sulle corse dei cavalli è stabilita in 1 euro e l'importo minimo per
ogni biglietto giocato non può essere inferiore a tre euro. Eventuali
variazioni della posta unitaria per qualunque tipo di scommessa sono
determinate con provvedimento del Ministero dell'economia e delle finanze -
Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato.
10. Il
personale dipendente dalla CONI servizi S.p.A. per effetto dell'articolo 8
del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla
legge 8 agosto 2002, n. 178, in posizione di distacco presso
l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e con oneri a carico della
predetta Amministrazione, è trasferito, a domanda, nei ruoli della citata
Amministrazione, con le modalità previste dall'articolo 1, comma 124, della
legge 30 dicembre 2004, n. 311.
11. Ferme
restando le previsioni dell'articolo 1, commi 290 e 291, della legge 30
dicembre 2004, n. 311, entro il 31 gennaio 2006 il Ministero dell'economia e
delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato definisce, con
propri provvedimenti, misure per la regolamentazione della ra |