Parlamento Italiano
LEGGE 24 Dicembre 2007, n. 244
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008).
(G.U. n. 300 del 28-12-2007 - Suppl. Ordinario n.285)
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1.
Disposizioni in materia di entrata, nonché disposizioni
concernenti le seguenti Missioni: Organi costituzionali, a rilevanza
costituzionale e Presidenza del Consiglio dei Ministri; Relazioni finanziarie
con le autonomie territoriali
1. Per l'anno 2008,
il livello massimo del saldo netto da finanziare è determinato in termini di
competenza in 34.000 milioni di euro, al netto di 7.905 milioni di euro per
regolazioni debitorie. Tenuto conto delle operazioni
di rimborso di prestiti, il livello massimo del ricorso al mercato
finanziario di cui all'articolo 11 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e
successive modificazioni, ivi compreso l'indebitamento all'estero per un importo
complessivo non superiore a 4.000 milioni di euro relativo ad interventi non
considerati nel bilancio di previsione per il 2008, è fissato, in termini di
competenza, in 245.000 milioni di euro per l'anno finanziario 2008.
2. Per gli anni 2009
e 2010, il livello massimo del saldo netto da
finanziare del bilancio pluriennale a legislazione vigente, tenuto conto
degli effetti della presente legge, è determinato, rispettivamente, in 31.000
milioni di euro ed in 11.000 milioni di euro, al netto di 7.050 milioni di
euro per l'anno 2009 e 3.150 milioni di euro per l'anno 2010, per le
regolazioni debitorie; il livello massimo del ricorso al mercato è
determinato, rispettivamente, in 230.000 milioni di euro ed in 215.000
milioni di euro. Per il bilancio programmatico degli anni 2009 e 2010, il
livello massimo del saldo netto da finanziare è determinato, rispettivamente,
in 16.000 milioni di euro ed in 8.000 milioni di euro ed il livello massimo
del ricorso al mercato è determinato, rispettivamente, in 215.000 milioni di
euro ed in 212.000 milioni di euro.
3. I livelli del
ricorso al mercato di cui ai commi 1 e 2 si intendono al netto delle
operazioni effettuate al fine di rimborsare prima della scadenza o
ristrutturare passività preesistenti con ammortamento a carico dello Stato.
4. Le maggiori
entrate tributarie che si realizzassero nel 2008 rispetto alle previsioni
sono prioritariamente destinate a realizzare gli obiettivi di indebitamento
netto delle pubbliche amministrazioni e sui saldi di finanza pubblica definiti dal Documento di programmazione
economico-finanziaria 2008-2011. In quanto eccedenti rispetto a tali
obiettivi, le maggiori entrate sono destinate alla riduzione della pressione
fiscale nei confronti dei lavoratori dipendenti, da realizzare mediante l'incremento
della misura della detrazione per i redditi di lavoro dipendente di cui
all'articolo 13 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive
modificazioni. A tale scopo, le maggiori entrate di carattere permanente,
come risultanti nel provvedimento previsto dall'articolo 17, primo comma,
della legge 5 agosto 1978, n. 468, sono iscritte in un apposito fondo
istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze, finalizzato al
conseguimento dell'obiettivo dell'incremento della citata detrazione, da
corrispondere, sulla base delle risorse effettivamente disponibili, a
decorrere dal periodo d'imposta 2008, salvo che si renda necessario
assicurare la copertura finanziaria di interventi urgenti e imprevisti
necessari per fronteggiare calamità naturali ovvero indifferibili esigenze
connesse con la tutela della sicurezza del Paese. La misura dell'incremento
di cui al periodo precedente, in ogni caso non inferiore al 20 per cento per
le fasce di reddito più basse, è rideterminabile dalla legge finanziaria, ai
sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera b), della citata legge n. 468
del 1978, e successive modificazioni.
5. All'articolo 8
del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504,
dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:
«2-bis. Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad
abitazione principale del soggetto passivo si detrae un ulteriore importo
pari all'1,33 per mille della base imponibile di cui all'articolo 5.
L'ulteriore detrazione, comunque non superiore a 200 euro, viene fruita fino
a concorrenza del suo ammontare ed è rapportata al periodo dell'anno durante
il quale si protrae la destinazione di abitazione principale. Se l'unità
immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la
detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la
quale la destinazione medesima si verifica.
2-ter. L'ulteriore detrazione di cui al comma 2-bis si applica
a tutte le abitazioni ad eccezione di quelle di categoria catastale A1, A8 e
A9».
6. All'articolo 6
del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 2 è inserito il seguente: «2-bis.
La deliberazione di cui al comma 1, può fissare, a decorrere dall'anno di
imposta 2009, un'aliquota agevolata dell'imposta comunale sugli immobili
inferiore al 4 per mille per i soggetti passivi che installino impianti a
fonte rinnovabile per la produzione di energia elettrica o termica per uso
domestico, limitatamente alle unità immobiliari oggetto di detti interventi e
per la durata massima di tre anni per gli impianti termici solari e di cinque
anni per tutte le altre tipologie di fonti rinnovabili. Le modalità per il
riconoscimento dell'agevolazione di cui al presente comma sono disciplinate
con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15
dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni.»; b) dopo il comma
3 è inserito il seguente: «3-bis. Il soggetto passivo che, a seguito
di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o
cessazione degli effetti civili del matrimonio, non risulta assegnatario
della casa coniugale, determina l'imposta dovuta applicando l'aliquota deliberata
dal comune per l'abitazione principale e le detrazioni di cui all'articolo 8,
commi 2 e 2-bis, calcolate in proporzione alla quota posseduta. Le
disposizioni del presente comma si applicano a condizione che il soggetto
passivo non sia titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale su
un immobile destinato ad abitazione situato nello stesso comune ove è ubicata
la casa coniugale».
7. La minore imposta
che deriva dall'applicazione del comma 5 è rimborsata, con oneri a carico del
bilancio dello Stato, ai singoli comuni. Entro il 28
febbraio 2008 il Ministero dell'interno definisce il modello per la
certificazione, da parte dei comuni, del mancato gettito previsto. I comuni
trasmettono al Ministero dell'interno il modello compilato entro la data del
30 aprile 2008. Il trasferimento compensativo è erogato per una quota pari al
50 per cento dell'ammontare riconosciuto in via previsionale a ciascun comune
entro e non oltre il 16 giugno e per il restante 50 per cento entro e non
oltre il 16 dicembre dell'anno di applicazione del beneficio. Gli eventuali
conguagli sono effettuati entro il 31 maggio dell'anno successivo. Con
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i
Ministri dell'interno e per gli affari regionali e le autonomie locali,
d'intesa con la Conferenza Statocittà ed autonomie locali, da emanare entro
sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite
le modalità con le quali possono essere determinati conguagli sulle somme
trasferite per effetto del presente comma.
8. In relazione alle
competenze attribuite alle regioni a statuto speciale e alle province
autonome di Trento e di Bolzano in materia di finanza locale, i rimborsi di
cui al comma 7 sono disposti a favore dei citati enti, che provvedono all'attribuzione delle quote dovute ai comuni
compresi nei rispettivi territori, nel rispetto degli statuti speciali e
delle relative norme di attuazione.
9. All'articolo 16
del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1 è premesso il seguente:
«01. Ai soggetti titolari di contratti di locazione di unità
immobiliari adibite ad abitazione principale, stipulati o rinnovati ai sensi
della legge 9 dicembre 1998, n. 431, spetta una detrazione complessivamente
pari a:
a) euro 300, se il reddito complessivo non supera euro 15.493,71;
b) euro 150, se il reddito complessivo supera euro 15.493,71 ma non
euro 30.987,41»;
b) al comma 1, le parole: «, rapportata al periodo dell'anno durante
il quale sussiste tale destinazione, nei seguenti importi:» sono sostituite
dalle seguenti: «complessivamente pari a:»;
c) al comma 1-bis, alinea, sono apportate le seguenti
modificazioni:
1) le parole: «A favore dei» sono sostituite dalla seguente: «Ai»;
2) le parole: «qualunque tipo di contratto» sono sostituite dalla seguente:
«contratti»;
3) le parole: «, rapportata al periodo dell'anno durante il quale sussiste
tale destinazione, nei seguenti importi:» sono sostituite dalle seguenti:
«complessivamente pari a:»; d) dopo il comma 1-bis sono
aggiunti i seguenti:
«1-ter. Ai giovani di età compresa fra i 20 e i 30 anni, che stipulano
un contratto di locazione ai sensi della legge 9 dicembre 1998, n. 431, per
l'unità immobiliare da destinare a propria abitazione principale, sempre che
la stessa sia diversa dall'abitazione principale dei genitori o di coloro cui
sono affidati dagli organi competenti ai sensi di legge, spetta per i primi
tre anni la detrazione di cui al comma 1-bis, lettera a), alle
condizioni ivi previste.
1-quater. Le detrazioni di cui ai commi da 01 a 1-ter, da
ripartire tra gli aventi diritto, non sono tra loro cumulabili e il
contribuente ha diritto, a sua scelta, di fruire della detrazione più
favorevole.
1-quinquies. Le detrazioni di cui ai commi da 01 a 1-ter sono
rapportate al periodo dell'anno durante il quale l'unità immobiliare locata è
adibita ad abitazione principale. Per abitazione principale si intende quella
nella quale il soggetto titolare del contratto di locazione o i suoi
familiari dimorano abitualmente.
1-sexies. Qualora la detrazione spettante sia di ammontare superiore
all'imposta lorda diminuita, nell'ordine, delle detrazioni di cui agli
articoli 12 e 13, è riconosciuto un ammontare pari alla quota di detrazione
che non ha trovato capienza nella predetta imposta. Con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità per l'attribuzione
del predetto ammontare».
10. Le disposizioni
di cui all'articolo 16 del citato testo unico di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come
modificato dal comma 9 del presente articolo, producono effetti a decorrere
dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2007.
11. All'articolo 13 del citato testo unico di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) al comma 5, alinea, dopo le parole: «lettere e), f), g), h)
e i),» sono inserite le seguenti: «ad esclusione di quelli derivanti
dagli assegni periodici indicati nell'articolo 10, comma 1, lettera c),
fra gli oneri deducibili,»;
b) dopo il comma 5 è inserito il seguente:
«5-bis. Se alla formazione del reddito complessivo concorrono redditi
derivanti dagli assegni periodici indicati fra gli oneri deducibili
nell'articolo 10, comma 1, lettera c), spetta una detrazione
dall'imposta lorda, non cumulabile con quelle previste dai commi 1, 2, 3, 4 e
5, in misura pari a quelle di cui al comma 3, non rapportate ad alcun periodo
nell'anno».
12. Le disposizioni
di cui al comma 11 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso al
31 dicembre 2007.
13. All'articolo 11
del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni,
dopo il comma 2 è inserito il seguente:
«2-bis. Se alla formazione del reddito complessivo concorrono soltanto
redditi fondiari di cui all'articolo 25 di importo complessivo non superiore
a 500 euro, l'imposta non è dovuta».
14. La disposizione di cui al comma 13 si applica a
decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2007.
15. Al citato testo
unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.
917, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 12 sono apportate le seguenti
modificazioni:
1) dopo il comma 1 è inserito il seguente:
«1-bis. In presenza di almeno quattro figli a carico, ai genitori è
riconosciuta un'ulteriore detrazione di importo pari a 1.200 euro. La
detrazione è ripartita nella misura del 50 per cento tra i genitori non
legalmente ed effettivamente separati. In caso di separazione legale ed
effettiva o di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili
del matrimonio, la detrazione spetta ai genitori in proporzione agli
affidamenti stabiliti dal giudice. Nel caso di coniuge fiscalmente a carico
dell'altro, la detrazione compete a quest'ultimo per l'intero importo»;
2) al comma 2, le parole: «al comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «ai
commi 1 e 1- bis»;
3) al comma 3 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Qualora la
detrazione di cui al comma 1-bis sia di ammontare superiore
all'imposta lorda, diminuita delle detrazioni di cui al comma 1 del presente
articolo nonché agli articoli 13, 15 e 16, nonché delle detrazioni previste
da altre disposizioni normative, è riconosciuto un credito di ammontare pari
alla quota di detrazione che non ha trovato capienza nella predetta imposta.
Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il
Ministro delle politiche per la famiglia, sono definite le modalità di
erogazione del predetto ammontare»;
4) dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:
«4-bis. Ai fini del comma 1 il reddito complessivo è assunto al netto
del reddito dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e di
quello delle relative pertinenze di cui all'articolo 10, comma 3-bis»;
b) all'articolo 13, dopo il comma 6 è aggiunto il seguente:
«6-bis. Ai fini del presente articolo il reddito complessivo è assunto
al netto del reddito dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale
e di quello delle relative pertinenze di cui all'articolo 10, comma 3-bis».
16. Le disposizioni
di cui al comma 15 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso al
31 dicembre 2007.
17. Sono prorogate
per gli anni 2008, 2009 e 2010, per una quota pari al 36 per cento delle
spese sostenute, nei limiti di 48.000 euro per unità immobiliare, ferme
restando le altre condizioni ivi previste, le agevolazioni tributarie in
materia di recupero del patrimonio edilizio
relative:
a) agli interventi di cui all'articolo 2, comma 5, della legge 27
dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, per le spese sostenute dal
1o gennaio 2008 al 31 dicembre 2010;
b) agli interventi di cui all'articolo 9, comma 2, della legge 28
dicembre 2001, n. 448, nel testo vigente al 31 dicembre 2003, eseguiti dal 1o
gennaio 2008 al 31 dicembre 2010 dai soggetti ivi indicati che provvedano
alla successiva alienazione o assegnazione dell'immobile entro il 30 giugno 2011.
18. È prorogata per
gli anni 2008, 2009 e 2010, nella misura e alle condizioni ivi previste,
l'agevolazione tributaria in materia di recupero del patrimonio edilizio
relativa alle prestazioni di cui all'articolo 7, comma 1, lettera b), della legge 23 dicembre 1999, n. 488,
fatturate dal 1o gennaio 2008.
19. Le agevolazioni
fiscali di cui al comma 17 spettano a condizione che il costo della relativa
manodopera sia evidenziato in fattura.
20. Le disposizioni
di cui all'articolo 1, commi da 344 a 347, 353, 358
e 359, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, si applicano, nella misura e
alle condizioni ivi previste, anche alle spese sostenute entro il 31 dicembre
2010. Le disposizioni di cui al citato comma 347 si applicano anche alle
spese per la sostituzione intera o parziale di impianti di climatizzazione
invernale non a condensazione, sostenute entro il 31 dicembre 2009. La
predetta agevolazione è riconosciuta entro il limite massimo di spesa di cui
al comma 21.
21. Per le finalità
di cui al secondo periodo del comma 20 è autorizzata
la spesa di 2 milioni di euro annui. Con decreto del Ministro dell'economia e
delle finanze sono stabilite le modalità per il riconoscimento dei benefìci
di cui al medesimo periodo del comma 20.
22. Le disposizioni
di cui all'articolo 1, commi da 344 a 347, nonché
commi 353, 358 e 359, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono applicate
secondo quanto disposto dal decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze 19 febbraio 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 47
del 26 febbraio 2007, recante disposizioni in materia di detrazioni per le
spese di riqualificazione energetica del patrimonio edilizio esistente. Sono
corrispondentemente ridotte le assegnazioni per il 2007 disposte dal CIPE a
favore degli interventi di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 22
ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre
1992, n. 488, a valere sul Fondo per le aree sottoutilizzate di cui
all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289. Il Ministro dell'economia
e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio.
23. La tabella 3
allegata alla legge 27 dicembre 2006, n. 296, è sostituita, con efficacia dal
1o gennaio 2007, dalla seguente:
«Tabella 3
(Art. 1, comma 345)
Zona climatica
|
Strutture opache verticali
|
Strutture opache orizzontali
|
Finestre comprensive di infissi
|
Coperture
|
Pavimenti
|
A
|
0,72
|
0,42
|
0,74
|
5,0
|
B
|
0,54
|
0,42
|
0,55
|
3,6
|
C
|
0,46
|
0,42
|
0,49
|
3,0
|
D
|
0,40
|
0,35
|
0,41
|
2,8
|
E
|
0,37
|
0,32
|
0,38
|
2,5
|
F
|
0,35
|
0,31
|
0,36
|
2,2
|
24. Ai fini di
quanto disposto al comma 20:
a) i valori limite di fabbisogno di energia
primaria annuo per la climatizzazione invernale ai fini dell'applicazione del
comma 344 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e i valori di
trasmittanza termica ai fini dell'applicazione del comma 345 del medesimo
articolo 1 sono definiti con decreto del Ministro dello sviluppo economico
entro il 28 febbraio 2008;
b) per tutti gli interventi la detrazione può essere ripartita in un numero
di quote annuali di pari importo non inferiore a tre e non superiore a dieci,
a scelta irrevocabile del contribuente, operata all'atto della prima
detrazione;
c) per gli interventi di cui al comma 345 dell'articolo 1 della legge
27 dicembre 2006, n. 296, limitatamente alla sostituzione di finestre
comprensive di infissi in singole unità immobiliari, e al comma 346 del
medesimo articolo 1, non è richiesta la documentazione di cui all'articolo 1,
comma 348, lettera b), della medesima legge 27 dicembre 2006, n. 296.
25. Nel testo unico
delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, all'articolo 1 della
Tariffa, parte I, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Se il trasferimento ha per oggetto immobili compresi in piani
urbanistici particolareggiati diretti all'attuazione dei programmi di
edilizia residenziale comunque denominati, a condizione che l'intervento cui
è finalizzato il trasferimento venga completato entro cinque anni dalla
stipula dell'atto: 1 per cento».
26. All'articolo 1-bis della Tariffa annessa al testo unico delle
disposizioni concernenti le imposte ipotecaria e catastale, di cui al decreto
legislativo 31 ottobre 1990, n. 347, sono aggiunte, in fine, le seguenti
parole: «, ovvero che importano il trasferimento di proprietà, la
costituzione o il trasferimento di diritti immobiliari attinenti ad immobili
compresi in piani urbanistici particolareggiati diretti all'attuazione dei
programmi di edilizia residenziale comunque denominati».
27. All'articolo 36
del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla
legge 4 agosto 2006, n. 248, e successive modificazioni, il comma 15 è
abrogato.
28. Le disposizioni
di cui ai commi 25, 26 e 27, si applicano agli atti
pubblici formati, agli atti giudiziari pubblicati o emanati, alle scritture
private autenticate poste in essere a decorrere dalla data di entrata in
vigore della presente legge, nonché alle scritture private non autenticate
presentate per la registrazione a decorrere dalla stessa data.
29. L'articolo 8 del
citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, è sostituito dal seguente:
«Art. 8. - (Determinazione del reddito
complessivo). - 1. Il reddito complessivo si determina sommando i redditi
di ogni categoria che concorrono a formarlo e sottraendo le perdite derivanti
dall'esercizio di imprese commerciali di cui all'articolo 66 e quelle
derivanti dall'esercizio di arti e professioni. Non concorrono a formare il
reddito complessivo dei percipienti i compensi non ammessi in deduzione ai
sensi dell'articolo 60.
2. Le perdite delle società in nome collettivo ed in accomandita
semplice di cui all'articolo 5, nonché quelle delle società semplici e delle
associazioni di cui allo stesso articolo derivanti dall'esercizio di arti e
professioni, si sottraggono per ciascun socio o associato nella proporzione
stabilita dall'articolo 5. Per le perdite della società in accomandita
semplice che eccedono l'ammontare del capitale sociale la presente
disposizione si applica nei soli confronti dei soci accomandatari.
3. Le perdite derivanti dall'esercizio di imprese commerciali e quelle
derivanti dalla partecipazione in società in nome collettivo e in accomandita
semplice sono computate in diminuzione dai relativi redditi conseguiti nei
periodi di imposta e per la differenza nei successivi, ma non oltre il
quinto, per l'intero importo che trova capienza in essi. La presente
disposizione non si applica per le perdite determinate a norma dell'articolo
66. Si applicano le disposizioni dell'articolo 84, comma 2, e, limitatamente
alle società in nome collettivo ed in accomandita semplice, quelle di cui al
comma 3 del medesimo articolo 84».
30. Le disposizioni
di cui al comma 29 hanno effetto con decorrenza dal
periodo d'imposta in corso al 1o gennaio 2008.
31. All'articolo 3,
comma 4-ter, del testo unico delle
disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni, di cui al
decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, dopo le parole: «a favore dei
discendenti» sono inserite le seguenti: «e del coniuge».
32. Al primo comma
dell'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 601, dopo le parole: «che esercitano, in conformità a disposizioni legislative, statutarie o amministrative, il
credito a medio e lungo termine,» sono inserite le seguenti: «e quelle
effettuate ai sensi dell'articolo 5, comma 7, lettera b), del
decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla
legge 24 novembre 2003, n. 326,».
33. Al testo unico
delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica
22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 56, comma 2, le parole: «non
dedotti ai sensi degli articoli 96 e 109, commi 5 e 6» sono sostituite dalle
seguenti: «non dedotti ai sensi degli articoli 61 e 109, comma 5» ed è
aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per le perdite derivanti dalla
partecipazione in società in nome collettivo e in accomandita semplice si
applicano le disposizioni del comma 2 dell'articolo 8»;
b) l'articolo 61 è sostituito dal seguente:
«Art. 61. - (Interessi passivi). - 1. Gli interessi passivi inerenti
l'esercizio d'impresa sono deducibili per la parte corrispondente al rapporto
tra l'ammontare dei ricavi e altri proventi che concorrono a formare il
reddito d'impresa o che non vi concorrono in quanto esclusi e l'ammontare
complessivo di tutti i ricavi e proventi.
2. La parte di interessi passivi non deducibile ai sensi del comma 1
del presente articolo non dà diritto alla detrazione dall'imposta prevista
alle lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 15»;
c) gli articoli 62 e 63 sono abrogati;
d) all'articolo 66, comma 3, la parola: «96,» è soppressa;
e) all'articolo 77, comma 1, le parole: «33 per cento» sono sostituite
dalle seguenti: «27,5 per cento»;
f) all'articolo 83, comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo:
«In caso di attività che fruiscono di regimi di parziale o totale
detassazione del reddito, le relative perdite fiscali assumono rilevanza
nella stessa misura in cui assumerebbero rilevanza i risultati positivi»;
g) all'articolo 84, comma 1:
1) il secondo periodo è soppresso;
2) al quarto periodo, le parole: «non dedotti ai sensi degli articoli 96 e
109, commi 5 e 6» sono sostituite dalle seguenti: «non dedotti ai sensi
dell'articolo 109, comma 5»;
h) all'articolo 87, comma 1, alinea, le parole: «del 91 per cento, e
dell'84 per cento a decorrere dal 2007» sono sostituite dalle seguenti: «del 95
per cento»;
i) l'articolo 96 è sostituito dal seguente:
«Art. 96. - (Interessi passivi). - 1. Gli interessi passivi e gli
oneri assimilati, diversi da quelli compresi nel costo dei beni ai sensi del
comma 1, lettera b), dell'articolo 110, sono deducibili in ciascun
periodo d'imposta fino a concorrenza degli interessi attivi e proventi
assimilati. L'eccedenza è deducibile nel limite del 30 per cento del
risultato operativo lordo della gestione caratteristica. La quota del
risultato operativo lordo prodotto a partire dal terzo periodo d'imposta
successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007, non utilizzata per la
deduzione degli interessi passivi e degli oneri finanziari di competenza, può
essere portata ad incremento del risultato operativo lordo dei successivi
periodi d'imposta.
2. Per risultato operativo lordo si intende la differenza tra il
valore e i costi della produzione di cui alle lettere A) e B) dell'articolo
2425 del codice civile, con esclusione delle voci di cui al numero 10),
lettere a) e b), e dei canoni di locazione finanziaria di beni
strumentali, così come risultanti dal conto economico dell'esercizio; per i
soggetti che redigono il bilancio in base ai princìpi contabili
internazionali si assumono le voci di conto economico corrispondenti.
3. Ai fini del presente articolo, assumono rilevanza gli interessi
passivi e gli interessi attivi, nonché gli oneri e i proventi assimilati,
derivanti da contratti di mutuo, da contratti di locazione finanziaria,
dall'emissione di obbligazioni e titoli similari e da ogni altro rapporto
avente causa finanziaria, con esclusione degli interessi impliciti derivanti
da debiti di natura commerciale e con inclusione, tra gli attivi, di quelli
derivanti da crediti della stessa natura. Nei confronti dei soggetti operanti
con la pubblica amministrazione, si considerano interessi attivi rilevanti ai
soli effetti del presente articolo anche quelli virtuali, calcolati al tasso
ufficiale di riferimento aumentato di un punto, ricollegabili al ritardato
pagamento dei corrispettivi.
4. Gli interessi passivi e gli oneri finanziari assimilati
indeducibili in un determinato periodo d'imposta sono dedotti dal reddito dei
successivi periodi d'imposta, se e nei limiti in cui in tali periodi
l'importo degli interessi passivi e degli oneri assimilati di competenza
eccedenti gli interessi attivi e i proventi assimilati sia inferiore al 30
per cento del risultato operativo lordo di competenza.
5. Le disposizioni dei commi precedenti non si applicano alle banche e
agli altri soggetti finanziari indicati nell'articolo 1 del decreto
legislativo 27 gennaio 1992, n. 87, con l'eccezione delle società che
esercitano in via esclusiva o prevalente l'attività di assunzione di
partecipazioni in società esercenti attività diversa da quelle creditizia o
finanziaria, alle imprese di assicurazione nonché alle società capogruppo di
gruppi bancari e assicurativi. Le disposizioni dei commi precedenti non si
applicano, inoltre, alle società consortili costituite per l'esecuzione
unitaria, totale o parziale, dei lavori, ai sensi dell'articolo 96 del
regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre
1999, n. 554, alle società di progetto costituite ai sensi dell'articolo 156
del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di
cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e alle società costituite
per la realizzazione e l'esercizio di interporti di cui alla legge 4 agosto
1990, n. 240, e successive modificazioni, nonché alle società il cui capitale
sociale è sottoscritto prevalentemente da enti pubblici, che costruiscono o
gestiscono impianti per la fornitura di acqua, energia e teleriscaldamento,
nonché impianti per lo smaltimento e la depurazione.
6. Resta ferma l'applicazione prioritaria delle regole di indeducibilità
assoluta previste dall'articolo 90, comma 2, e dai commi 7 e 10 dell'articolo
110 del presente testo unico, dall'articolo 3, comma 115, della legge 28
dicembre 1995, n. 549, in materia di interessi su titoli obbligazionari, e
dall'articolo 1, comma 465, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, in materia
di interessi sui prestiti dei soci delle società cooperative.
7. In caso di partecipazione al consolidato nazionale di cui alla
sezione II del presente capo, l'eventuale eccedenza di interessi passivi ed
oneri assimilati indeducibili generatasi in capo a un soggetto può essere
portata in abbattimento del reddito complessivo di gruppo se e nei limiti in
cui altri soggetti partecipanti al consolidato presentino, per lo stesso
periodo d'imposta, un risultato operativo lordo capiente non integralmente
sfruttato per la deduzione. Tale regola si applica anche alle eccedenze
oggetto di riporto in avanti, con esclusione di quelle generatesi
anteriormente all'ingresso nel consolidato nazionale.
8. Ai soli effetti dell'applicazione del comma 7, tra i soggetti
virtualmente partecipanti al consolidato nazionale possono essere incluse
anche le società estere per le quali ricorrerebbero i requisiti e le
condizioni previsti dagli articoli 117, comma 1, 120 e 132, comma 2, lettere b)
e c). Nella dichiarazione dei redditi del consolidato devono essere
indicati i dati relativi agli interessi passivi e al risultato operativo
lordo della società estera corrispondenti a quelli indicati nel comma 2»;
l) gli articoli 97 e 98 sono abrogati;
m) all'articolo 101, il comma 6 è sostituito dal seguente:
«6. Le perdite attribuite per trasparenza dalle società in nome
collettivo e in accomandita semplice sono utilizzabili solo in abbattimento
degli utili attribuiti per trasparenza nei successivi cinque periodi
d'imposta dalla stessa società che ha generato le perdite»;
n) all'articolo 102:
1) il comma 3 è abrogato;
2) il comma 7 è sostituito dal seguente:
«7. Per i beni concessi in locazione finanziaria l'impresa concedente
che imputa a conto economico i relativi canoni deduce quote di ammortamento
determinate in ciascun esercizio nella misura risultante dal relativo piano
di ammortamento finanziario. Per l'impresa utilizzatrice che imputa a conto
economico i canoni di locazione finanziaria, la deduzione è ammessa a
condizione che la durata del contratto non sia inferiore ai due terzi del
periodo di ammortamento corrispondente al coefficiente stabilito a norma del
comma 2, in relazione all'attività esercitata dall'impresa stessa; in caso di
beni immobili, qualora l'applicazione della regola di cui al periodo
precedente determini un risultato inferiore a undici anni ovvero superiore a
diciotto anni, la deduzione è ammessa se la durata del contratto non è,
rispettivamente, inferiore a undici anni ovvero pari almeno a diciotto anni.
Per i beni di cui all'articolo 164, comma 1, lettera b), la
deducibilità dei canoni di locazione finanziaria è ammessa a condizione che
la durata del contratto non sia inferiore al periodo di ammortamento corrispondente
al coefficiente stabilito a norma del comma 2. La quota di interessi
impliciti desunta dal contratto è soggetta alle regole dell'articolo 96»;
o) all'articolo 102-bis, il comma 4 è abrogato;
p) all'articolo 108, comma 2, i periodi dal secondo al quarto sono
sostituiti dai seguenti: «Le spese di rappresentanza sono deducibili nel
periodo d'imposta di sostenimento se rispondenti ai requisiti di inerenza e
congruità stabiliti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze,
anche in funzione della natura e della destinazione delle stesse, del volume
dei ricavi dell'attività caratteristica dell'impresa e dell'attività
internazionale dell'impresa. Sono comunque deducibili le spese relative a
beni distribuiti gratuitamente di valore unitario non superiore a euro 50»;
q) all'articolo 109:
1) al comma 4, lettera b), le parole da: «Gli ammortamenti dei beni
materiali» fino a: «, che hanno concorso alla formazione del reddito.» sono
soppresse;
2) al comma 5, secondo periodo, le parole: «per la parte corrispondente al
rapporto di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 96» sono sostituite dalle
seguenti: «per la parte corrispondente al rapporto tra l'ammontare dei ricavi
e altri proventi che concorrono a formare il reddito d'impresa o che non vi
concorrono in quanto esclusi e l'ammontare complessivo di tutti i ricavi e
proventi»;
3) il comma 6 è abrogato;
r) all'articolo 119, comma 1, lettera d), la parola:
«ventesimo» è sostituita dalla seguente: «sedicesimo»;
s) l'articolo 122 è sostituito dal seguente:
«Art. 122. - (Obblighi della società o ente controllante). - 1. La
società o ente controllante presenta la dichiarazione dei redditi del
consolidato, calcolando il reddito complessivo globale risultante dalla somma
algebrica dei redditi complessivi netti dichiarati da ciascuna delle società
partecipanti al regime del consolidato e procedendo alla liquidazione
dell'imposta di gruppo secondo le disposizioni attuative contenute nel
decreto ministeriale di cui all'articolo 129 e in quello di approvazione del
modello annuale di dichiarazione dei redditi»;
t) all'articolo 134, comma 1, la lettera a) è abrogata;
u) all'articolo 152, comma 2, è aggiunto, in fine, il seguente
periodo: «Si applicano le disposizioni dell'articolo 101, comma 6»;
v) gli articoli 123 e 135 sono abrogati;
z) dopo l'articolo 139 è inserito il seguente:
«Art. 139-bis. - (Recupero delle perdite compensate). - 1.
Nell'ipotesi di interruzione o di mancato rinnovo del consolidato mondiale, i
dividendi o le plusvalenze derivanti dal possesso o dal realizzo delle
partecipazioni nelle società consolidate, percepiti o realizzate dall'ente o
società consolidante dal periodo d'imposta successivo all'ultimo periodo di
consolidamento, per la parte esclusa o esente in base alle ordinarie regole,
concorrono a formare il reddito, fino a concorrenza della differenza tra le
perdite della società estera che si considerano dedotte e i redditi della
stessa società inclusi nel consolidato. La stessa regola si applica durante
il periodo di consolidamento in caso di riduzione della percentuale di
possesso senza il venir meno del rapporto di controllo.
2. Con il decreto di cui all'articolo 142 sono stabilite le
disposizioni attuative del comma 1 del presente articolo, anche per il
coordinamento con gli articoli 137 e 138»;
aa) all'articolo 172, comma 7, è aggiunto, in fine, il seguente
periodo: «Le disposizioni del presente comma si applicano anche agli
interessi indeducibili oggetto di riporto in avanti di cui al comma 4
dell'articolo 96».
34. Le disposizioni
di cui al comma 33, lettere a), b), c),
d), e), g), numero 2), l), m), o), p), q), numeri 2) e 3), u)
e aa), si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a
quello in corso al 31 dicembre 2007. Le disposizioni di cui al comma 33,
lettera i), si applicano dal periodo d'imposta successivo a quello in
corso al 31 dicembre 2007; per il primo e il secondo periodo d'imposta di
applicazione, il limite di deducibilità degli interessi passivi è aumentato
di un importo pari, rispettivamente, a 10.000 e a 5.000 euro. Le disposizioni
di cui al comma 33, lettere f) e g), numero 1), si applicano a
decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2007. La disposizione
di cui al comma 33, lettera h), ha effetto per le plusvalenze
realizzate a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al
31 dicembre 2007; resta ferma l'esenzione in misura pari all'84 per cento per
le plusvalenze realizzate dalla predetta data fino a concorrenza delle
svalutazioni dedotte ai fini fiscali nei periodi d'imposta anteriori a quello
in corso al 1o gennaio 2004. La disposizione di cui al comma 33,
lettera n), numero 1), si applica a decorrere dal periodo di imposta
successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007 e la disposizione di cui al
numero 2) della stessa lettera n), concernente la durata minima dei
contratti di locazione finanziaria, si applica a decorrere dai contratti
stipulati a partire dal 1o gennaio 2008. In attesa della revisione
generale dei coefficienti di ammortamento tabellare, per il solo periodo
d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007, per i beni nuovi
acquisiti ed entrati in funzione nello stesso periodo, esclusi quelli
indicati nella lettera b) del comma 1 dell'articolo 164 e nel comma 7,
primo periodo, dell'articolo 102-bis del testo unico delle imposte sui
redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917, non si applica la riduzione a metà del coefficiente tabellare
prevista dal comma 2 dell'articolo 102 del predetto testo unico, e
l'eventuale differenza non imputata a conto economico può essere dedotta
nella dichiarazione dei redditi. La disposizione del periodo precedente non
assume rilievo ai fini del versamento degli acconti relativi al secondo
periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007. La
disposizione di cui al comma 33, lettera q), numero 1), ha effetto dal
periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007, ferma
restando l'applicazione in via transitoria delle disposizioni dell'articolo
109, comma 4, lettera b), terzo, quarto e quinto periodo, del citato
testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del
1986, nel testo previgente alle modifiche apportate dalla presente legge, per
il recupero delle eccedenze risultanti alla fine del periodo d'imposta in
corso al 31 dicembre 2007. Il contribuente ha tuttavia la facoltà di
eliminare il vincolo di disponibilità gravante sulle riserve in sospensione,
ma senza alcun effetto sui valori fiscali dei beni e degli altri elementi,
assoggettandole in tutto o in parte a imposta sostitutiva con aliquota
dell'uno per cento; l'imposta sostitutiva deve essere versata in unica
soluzione entro il termine di versamento dell'imposta sul reddito relativa al
periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2007. Gli ammortamenti, gli
accantonamenti e le altre rettifiche di valore imputati al conto economico a
partire dall'esercizio dal quale, in conseguenza della modifica recata dal
comma 33, lettera q), numero 1), decorre l'eliminazione delle
deduzioni extracontabili, possono essere disconosciuti dall'Amministrazione
finanziaria se non coerenti con i comportamenti contabili sistematicamente
adottati nei precedenti esercizi, salva la possibilità per l'impresa di
dimostrare la giustificazione economica di detti componenti in base a
corretti princìpi contabili. La eliminazione della rettifica di
consolidamento concernente la quota imponibile dei dividendi distribuiti
dalle società controllate, conseguente alle modifiche recate dalle lettere s)
e t) del comma 33, ha effetto dalle delibere di distribuzione adottate
a partire dal 1o settembre 2007, esclusa la delibera riguardante
la distribuzione dell'utile relativo all'esercizio anteriore a quello in
corso al 31 dicembre 2007. L'eliminazione delle rettifiche di consolidamento
concernenti il regime di neutralità per i trasferimenti infragruppo,
conseguente alle modifiche recate dalla lettera v) del comma 33, si
applica ai trasferimenti effettuati a partire dal periodo d'imposta
successivo a quello in corso alla data del 31 dicembre 2007. Resta ferma
l'applicazione degli articoli 124, comma 1, 125, comma 1, e 138, comma 1, del
citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917
del 1986.
35. Tra le spese e
gli altri componenti negativi indeducibili di cui al
comma 2 dell'articolo 90 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, non si
comprendono gli interessi passivi relativi a finanziamenti contratti per
l'acquisizione degli immobili indicati al comma 1 dello stesso articolo 90.
La disposizione del periodo precedente costituisce norma di interpretazione
autentica.
36. Con decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze è istituita una commissione di studio
sulla fiscalità diretta e indiretta delle imprese
immobiliari, con il compito di proporre, entro il 30 giugno 2008, l'adozione
di modifiche normative, con effetto anche a partire dal periodo d'imposta
successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007, volte alla semplificazione
e alla razionalizzazione del sistema vigente, tenendo conto delle
differenziazioni esistenti tra attività di gestione e attività di costruzione
e della possibilità di prevedere, compatibilmente con le esigenze di gettito,
disposizioni agevolative in funzione della politica di sviluppo dell'edilizia
abitativa, ferma restando, fino all'applicazione delle suddette modifiche
normative, la non rilevanza ai fini dell'articolo 96 del testo unico delle
imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, degli interessi passivi relativi a finanziamenti
garantiti da ipoteca su immobili destinati alla locazione.
37. L'imprenditore
individuale che alla data del 30 novembre 2007 utilizza beni immobili
strumentali di cui all'articolo 43, comma 2, primo
periodo, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, può, entro il 30 aprile
2008, optare per l'esclusione dei beni stessi dal patrimonio dell'impresa, con
effetto dal periodo di imposta in corso alla data del 1o gennaio
2008, mediante il pagamento di una imposta sostitutiva dell'imposta sul
reddito delle persone fisiche, dell'imposta regionale sulle attività
produttive e dell'imposta sul valore aggiunto, nella misura del 10 per cento
della differenza tra il valore normale di tali beni ed il relativo valore
fiscalmente riconosciuto. Per gli immobili la cui cessione è soggetta
all'imposta sul valore aggiunto, l'imposta sostitutiva è aumentata di un
importo pari al 30 per cento dell'imposta sul valore aggiunto applicabile al
valore normale con l'aliquota propria del bene. Per gli immobili, il valore
normale è quello risultante dall'applicazione dei moltiplicatori stabiliti
dalle singole leggi di imposta alla rendita catastale ovvero a quella
stabilita ai sensi dell'articolo 12 del decreto-legge 14 maggio 1988, n. 70,
convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 154,
concernente la procedura per l'attribuzione della rendita catastale.
L'imprenditore che si avvale delle disposizioni di cui ai periodi precedenti
deve versare il 40 per cento dell'imposta sostitutiva entro il termine di
presentazione della dichiarazione relativa al periodo di imposta in corso
alla data del 1o gennaio 2007 e la restante parte in due rate di
pari importo entro il 16 dicembre 2008 e il 16 marzo 2009, con i criteri di
cui al decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Sull'importo delle rate
successive alla prima sono dovuti interessi nella misura del 3 per cento
annuo, da versare contestualmente al versamento di ciascuna rata. Per la
riscossione, i rimborsi ed il contenzioso si applicano le disposizioni
previste per le imposte sui redditi.
38. Al fine di
garantire l'invarianza del livello di tassazione dei dividendi e delle plusvalenze, in relazione alla riduzione dell'aliquota
dell'imposta sul reddito delle società disposta dal comma 33 del presente
articolo, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono
proporzionalmente rideterminate le percentuali di cui agli articoli 47, comma
1, 58, comma 2, 59 e 68, comma 3, del citato testo unico di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
39. Con il medesimo
decreto di cui al comma 38 sono altresì determinate la normativa transitoria
e le relative decorrenze.
40. A decorrere dal
periodo d'imposta 2008, le persone fisiche titolari di redditi d'impresa e di
redditi da partecipazione in società in nome collettivo e in accomandita
semplice residenti nel territorio dello Stato possono optare per l'assoggettamento di tali redditi a tassazione separata
con l'aliquota del 27,5 per cento, a condizione che i redditi prodotti ovvero
imputati per trasparenza non siano prelevati o distribuiti. In caso di
successivo prelievo o distribuzione, i redditi soggetti a tassazione separata
concorrono a formare il reddito complessivo imponibile e l'imposta già
versata si scomputa dall'imposta corrispondente ai redditi prelevati o
distribuiti.
41. L'opzione
prevista dal comma 40 non è esercitabile se le imprese o le società sono in contabilità semplificata. In apposito
prospetto della dichiarazione dei redditi deve essere data indicazione del
patrimonio netto formato con gli utili non distribuiti dei periodi d'imposta
nei quali è applicato il regime di cui al comma 40 e delle altre componenti
del patrimonio netto. Le somme trasferite dal patrimonio dell'impresa a
quello personale dell'imprenditore o dei soci, al netto delle somme versate
nello stesso periodo d'imposta, costituiscono prelievi degli utili
dell'esercizio in corso e, per l'eccedenza, di quelli degli esercizi
precedenti. L'importo che supera il patrimonio si considera prelievo degli
utili dei periodi d'imposta successivi, da assoggettare a tassazione in tali
periodi. In caso di revoca dell'opzione, si considerano prelevati o
distribuiti gli utili ancora esistenti al termine dell'ultimo periodo
d'imposta di applicazione del regime opzionale.
42. Con decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze sono dettate le disposizioni attuative
del regime di cui ai commi 40 e 41, con particolare
riferimento, tra l'altro, ai termini e alle modalità dell'opzione, al regime
di imputazione delle perdite, al trattamento delle riserve di utili, al
versamento dell'imposta e al coordinamento con le altre disposizioni del testo
unico delle imposte sui redditi e in materia di accertamento.
43. In attesa della
completa attuazione dell'articolo 119 della Costituzione, con particolare
riferimento alla individuazione delle regole fondamentali per assicurare il
coordinamento della finanza pubblica e del sistema
tributario di livello substatuale, l'imposta regionale sulle attività
produttive (IRAP) assume la natura di tributo proprio della regione e, a
decorrere dal 1o gennaio 2009, è istituita con legge regionale. Al
fine di assicurare il rispetto delle regole derivanti dall'applicazione del
patto di stabilità e crescita adottato dall'Unione europea e di garantire il
raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica fissati a livello europeo,
evitando interferenze tra le scelte di bilancio delle regioni e quelle dello
Stato, resta comunque ferma l'indeducibilità dell'IRAP dalle imposte statali.
Le regioni non possono modificare le basi imponibili; nei limiti stabiliti
dalle leggi statali, possono modificare l'aliquota, le detrazioni e le
deduzioni, nonché introdurre speciali agevolazioni. Le regioni a statuto
speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono
all'attuazione del presente comma in conformità all'articolo 3, commi 158 e
159, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.
44. Con accordo
concluso a norma dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.
281, è approvato lo schema di regolamento-tipo regionale recante la
disciplina della liquidazione, dell'accertamento e della riscossione
dell'IRAP istituita con legge regionale. Nell'ambito
del regolamento di cui al periodo precedente sono individuate le norme
derogabili dalle regioni; in ogni caso il regolamento, al fine di evitare
incrementi di costi, stabilisce che le funzioni di liquidazione, accertamento
e riscossione sono affidate all'Agenzia delle entrate.
45. Fino alla
emanazione dei regolamenti regionali conformi al regolamento-tipo di cui al
comma 44, lo svolgimento delle attività di liquidazione, accertamento e
riscossione dell'IRAP, nei territori delle singole
regioni, prosegue nelle forme e nei modi previsti dalla legislazione vigente
alla data di entrata in vigore della presente legge.
46. Al fine di
razionalizzare la disciplina delle operazioni di riorganizzazione aziendale,
al citato testo unico di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) all'articolo 172, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«10-bis. Il regime dell'imposta sostitutiva di cui al comma 2-ter
dell'articolo 176 può essere applicato, con le modalità, le condizioni e i
termini ivi stabiliti, anche dalla società incorporante o risultante dalla
fusione per ottenere il riconoscimento fiscale dei maggiori valori iscritti
in bilancio a seguito di tali operazioni»;
b) all'articolo 173, è aggiunto, in fine, il seguente comma: «15-bis.
Il regime dell'imposta sostitutiva di cui al comma 2-ter dell'articolo
176 può essere applicato, con le modalità, le condizioni e i termini ivi
stabiliti, anche dalla società beneficiaria dell'operazione di scissione per
ottenere il riconoscimento fiscale dei maggiori valori iscritti in bilancio a
seguito di tali operazioni»;
c) all'articolo 175:
1) al comma 1, le parole: «di aziende e» e le parole: «all'azienda o» sono
soppresse;
2) i commi 3 e 4 sono abrogati;
3) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Conferimenti di partecipazioni di
controllo o di collegamento»;
d) all'articolo 176:
1) al comma 1, le parole: «a condizione che il soggetto conferitario rientri
fra quelli di cui all'articolo 73, comma 1, lettere a) e b)»
sono soppresse;
2) il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche se il
conferente o il conferitario è un soggetto non residente, qualora il
conferimento abbia ad oggetto aziende situate nel territorio dello Stato»;
3) dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:
«2-bis. In caso di conferimento dell'unica azienda dell'imprenditore
individuale, la successiva cessione delle partecipazioni ricevute a seguito
del conferimento è disciplinata dagli articoli 67, comma 1, lettera c),
e 68, assumendo come costo delle stesse l'ultimo valore fiscale dell'azienda
conferita.
2-ter. In luogo dell'applicazione delle disposizioni dei commi 1, 2 e
2-bis, la società conferitaria può optare, nella dichiarazione dei
redditi relativa all'esercizio nel corso del quale è stata posta in essere
l'operazione o, al più tardi, in quella del periodo d'imposta successivo, per
l'applicazione, in tutto o in parte, sui maggiori valori attribuiti in
bilancio agli elementi dell'attivo costituenti immobilizzazioni materiali e
immateriali relativi all'azienda ricevuta, di un'imposta sostitutiva
dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta sul reddito
delle società e dell'imposta regionale sulle attività produttive, con
aliquota del 12 per cento sulla parte dei maggiori valori ricompresi nel
limite di 5 milioni di euro, del 14 per cento sulla parte dei maggiori valori
che eccede 5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro e del 16 per cento
sulla parte dei maggiori valori che eccede i 10 milioni di euro. I maggiori
valori assoggettati a imposta sostitutiva si considerano riconosciuti ai fini
dell'ammortamento a partire dal periodo d'imposta nel corso del quale è
esercitata l'opzione; in caso di realizzo dei beni anteriormente al quarto
periodo d'imposta successivo a quello dell'opzione, il costo fiscale è
ridotto dei maggiori valori assoggettati a imposta sostitutiva e
dell'eventuale maggior ammortamento dedotto e l'imposta sostitutiva versata è
scomputata dall'imposta sui redditi ai sensi degli articoli 22 e 79»;
4) al comma 3, le parole: «il regime di continuità dei valori fiscali
riconosciuti» sono sostituite dalle seguenti: «i regimi di continuità dei
valori fiscali riconosciuti o di imposizione sostitutiva» e le parole:
«totale» e «parziale» sono soppresse;
5) al comma 5, sono premesse le seguenti parole: «Nelle ipotesi di cui ai
commi 1, 2 e 2-bis,»;
6) il comma 6 è abrogato.
47. Le disposizioni
di cui al comma 46 si applicano alle operazioni effettuate
a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre
2007. La disciplina dell'imposta sostitutiva introdotta dal comma 46, lettera
d), numero 3),può essere richiesta anche per ottenere il
riallineamento dei valori fiscali ai maggiori valori di bilancio iscritti in
occasione di operazioni effettuate entro il periodo d'imposta in corso al 31
dicembre 2007, nei limiti dei disallineamenti ancora esistenti alla chiusura
di detto periodo o del periodo successivo. Con decreto di natura non
regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze sono adottate le
disposizioni attuative per l'esercizio e gli effetti dell'opzione, per
l'accertamento e la riscossione dell'imposta sostitutiva e per il
coordinamento con le disposizioni recate dai commi da 242 a 249 dell'articolo
1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, in materia di agevolazioni alle
operazioni di aggregazioni aziendali. In caso di applicazione parziale
dell'imposta sostitutiva, l'esercizio dell'opzione può essere subordinato al
rispetto di limiti minimi. L'imposta sostitutiva deve essere versata in tre
rate annuali, la prima delle quali pari al 30 per cento, la seconda al 40 per
cento e la terza al 30 per cento; sulla seconda e sulla terza rata sono
dovuti gli interessi nella misura del 2,5 per cento.
48. L'eccedenza
dedotta ai sensi dell'articolo 109, comma 4, lettera b),
del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, nel testo previgente alle modifiche recate dalla
presente legge, può essere recuperata a tassazione mediante opzione per
l'applicazione di un'imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle
persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle società e dell'imposta
regionale sulle attività produttive, con aliquota del 12 per cento sulla
parte dei maggiori valori ricompresi nel limite di 5 milioni di euro, del 14
per cento sulla parte dei maggiori valori che eccede 5 milioni di euro e fino
a 10 milioni di euro e del 16 per cento sulla parte dei maggiori valori che
eccede i 10 milioni di euro. L'applicazione dell'imposta sostitutiva può
essere anche parziale e, in tal caso, deve essere richiesta per classi
omogenee di deduzioni extracontabili. Con decreto di natura non regolamentare
del Ministro dell'economia e delle finanze sono adottate le disposizioni
attuative per la definizione delle modalità, dei termini e degli effetti
dell'esercizio dell'opzione. Si applicano le disposizioni del comma 2-ter,
secondo periodo, dell'articolo 176 del citato testo unico di cui al decreto
del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986. L'imposta sostitutiva deve
essere versata in tre rate annuali, la prima delle quali pari al 30 per
cento, la seconda al 40 per cento e la terza al 30 per cento; sulla seconda e
sulla terza rata sono dovuti gli interessi nella misura del 2,5 per cento.
49. L'ammontare
delle differenze tra valori civili e valori fiscali degli elementi
patrimoniali delle società aderenti al consolidato fiscale, risultanti dal
bilancio relativo all'esercizio precedente a quello
di esercizio dell'opzione per l'adesione al consolidato o di rinnovo
dell'opzione stessa, da riallineare ai sensi degli articoli 128 e 141 del
citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, al netto delle rettifiche già operate, può essere
assoggettato ad un'imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle società
nella misura del 6 per cento. La disposizione del periodo precedente si
applica anche per le differenze da riallineare ai sensi dell'articolo 115 del
predetto testo unico. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro
dell'economia e delle finanze sono adottate le relative disposizioni
attuative.
50. Al fine di
semplificare le regole di determinazione della base imponibile dell'imposta
regionale sulle attività produttive e di separarne
la disciplina applicativa e dichiarativa da quella concernente le imposte sul
reddito, al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) l'articolo 5 è sostituito dal seguente:
«Art. 5. - (Determinazione del valore della produzione netta delle società
di capitali e degli enti commerciali). - 1. Per i soggetti di cui
all'articolo 3, comma 1, lettera a), non esercenti le attività di cui
agli articoli 6 e 7, la base imponibile è determinata dalla differenza tra il
valore e i costi della produzione di cui alle lettere A) e B) dell'articolo
2425 del codice civile, con esclusione delle voci di cui ai numeri 9), 10),
lettere c) e d), 12) e 13), così come risultanti dal conto economico
dell'esercizio.
2. Per i soggetti che redigono il bilancio in base ai princìpi
contabili internazionali, la base imponibile è determinata assumendo le voci
del valore e dei costi della produzione corrispondenti a quelle indicate nel
comma 1.
3. Tra i componenti negativi non si considerano comunque in deduzione:
le spese per il personale dipendente e assimilato classificate in voci
diverse dalla citata voce di cui alla lettera B), numero 9), dell'articolo
2425 del codice civile, nonché i costi, i compensi e gli utili indicati nel
comma 1, lettera b), numeri da 2) a 5), dell'articolo 11 del presente
decreto; la quota interessi dei canoni di locazione finanziaria, desunta dal
contratto; le perdite su crediti; l'imposta comunale sugli immobili di cui al
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504. I contributi erogati in base a
norma di legge, fatta eccezione per quelli correlati a costi indeducibili,
nonché le plusvalenze e le minusvalenze derivanti dalla cessione di immobili
che non costituiscono beni strumentali per l'esercizio dell'impresa, né beni
alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa,
concorrono in ogni caso alla formazione del valore della produzione. Sono
comunque ammesse in deduzione quote di ammortamento del costo sostenuto per
l'acquisizione di marchi d'impresa e a titolo di avviamento in misura non
superiore a un diciottesimo del costo indipendentemente dall'imputazione al
conto economico.
4. I componenti positivi e negativi classificabili in voci del conto
economico diverse da quelle indicate al comma 1 concorrono alla formazione
della base imponibile se correlati a componenti rilevanti della base
imponibile di periodi d'imposta precedenti o successivi.
5. Indipendentemente dalla effettiva collocazione nel conto economico,
i componenti positivi e negativi del valore della produzione sono accertati
secondo i criteri di corretta qualificazione, imputazione temporale e
classificazione previsti dai princìpi contabili adottati dall'impresa»;
b) dopo l'articolo 5 è inserito il seguente:
«Art. 5-bis. - (Determinazione del valore della produzione netta delle
società di persone e delle imprese individuali). - 1. Per i soggetti di
cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), la base imponibile è
determinata dalla differenza tra l'ammontare dei ricavi di cui all'articolo
85, comma 1, lettere a), b), f) e g), del testo unico delle
imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, e delle variazioni delle rimanenze finali di cui agli
articoli 92 e 93 del medesimo testo unico, e l'ammontare dei costi delle
materie prime, sussidiarie e di consumo, delle merci, dei servizi,
dell'ammortamento e dei canoni di locazione anche finanziaria dei beni
strumentali materiali e immateriali. Non sono deducibili: le spese per il
personale dipendente e assimilato; i costi, i compensi e gli utili indicati
nel comma 1, lettera b), numeri da 2) a 5), dell'articolo 11 del
presente decreto; la quota interessi dei canoni di locazione finanziaria,
desunta dal contratto; le perdite su crediti; l'imposta comunale sugli
immobili di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504. I contributi
erogati in base a norma di legge concorrono comunque alla formazione del
valore della produzione, fatta eccezione per quelli correlati a costi
indeducibili. I componenti rilevanti si assumono secondo le regole di
qualificazione, imputazione temporale e classificazione valevoli per la
determinazione del reddito d'impresa ai fini dell'imposta personale.
2. I soggetti di cui al comma 1, in regime di contabilità ordinaria,
possono optare per la determinazione del valore della produzione netta
secondo le regole di cui all'articolo 5. L'opzione è irrevocabile per tre
periodi d'imposta e deve essere comunicata con le modalità e nei termini
stabiliti con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate da
emanare entro il 31 marzo 2008. Al termine del triennio l'opzione si intende
tacitamente rinnovata per un altro triennio a meno che l'impresa non opti,
secondo le modalità e i termini fissati dallo stesso provvedimento
direttoriale, per la determinazione del valore della produzione netta secondo
le regole del comma 1; anche in questo caso, l'opzione è irrevocabile per un
triennio e tacitamente rinnovabile»;
c) l'articolo 6 è sostituito dal seguente:
«Art. 6. - (Determinazione del valore della produzione netta delle banche
e di altri enti e società finanziari). - 1. Per le banche e gli altri
enti e società finanziari indicati nell'articolo 1 del decreto legislativo 27
gennaio 1992, n. 87, e successive modificazioni, salvo quanto previsto nei
successivi commi, la base imponibile è determinata dalla somma algebrica
delle seguenti voci del conto economico redatto in conformità agli schemi
risultanti dai provvedimenti emessi ai sensi dell'articolo 9, comma 1, del
decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38:
a) margine d'intermediazione ridotto del 50 per cento dei dividendi;
b) ammortamenti dei beni materiali e immateriali ad uso funzionale per
un importo pari al 90 per cento;
c) altre spese amministrative per un importo pari al 90 per cento.
2. Per le società di intermediazione mobiliare e gli intermediari,
diversi dalle banche, abilitati allo svolgimento dei servizi di investimento
indicati nell'articolo 1 del testo unico delle disposizioni in materia di
intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998,
n. 58, iscritti nell'albo previsto dall'articolo 20 dello stesso decreto,
assume rilievo la differenza tra la somma degli interessi attivi e proventi
assimilati relativi alle operazioni di riporto e di pronti contro termine e
le commissioni attive riferite ai servizi prestati dall'intermediario e la
somma degli interessi passivi e oneri assimilati relativi alle operazioni di
riporto e di pronti contro termine e le commissioni passive riferite ai
servizi prestati dall'intermediario.
3. Per le società di gestione dei fondi comuni di investimento, di cui
al citato testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58,
e successive modificazioni, si assume la differenza tra le commissioni attive
e passive.
4. Per le società di investimento a capitale variabile, si assume la
differenza tra le commissioni di sottoscrizione e le commissioni passive
dovute a soggetti collocatori.
5. Per i soggetti indicati nei commi 2, 3 e 4, si deducono i
componenti negativi di cui alle lettere b) e c) del comma 1
nella misura ivi indicata.
6. I componenti positivi e negativi si assumono così come risultanti
dal conto economico dell'esercizio redatto secondo i criteri contenuti nei
provvedimenti della Banca d'Italia 22 dicembre 2005 e 14 febbraio 2006,
adottati ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 28 febbraio 2005,
n. 38, e pubblicati rispettivamente nei supplementi ordinari alla Gazzetta
Ufficiale n. 11 del 14 gennaio 2006 e n. 58 del 10 marzo 2006. Si applica
il comma 4 dell'articolo 5.
7. Per la Banca d'Italia e l'Ufficio italiano dei cambi, per i quali
assumono rilevanza i bilanci compilati in conformità ai criteri di
rilevazione e di redazione adottati dalla Banca centrale europea ai sensi
dello Statuto del Sistema europeo di banche centrali (SEBC) e alle
raccomandazioni dalla stessa formulate in materia, la base imponibile è
determinata dalla somma algebrica delle seguenti componenti:
a) interessi netti;
b) risultato netto da commissioni, provvigioni e tariffe;
c) costi per servizi di produzione di banconote;
d) risultato netto della redistribuzione del reddito monetario;
e) ammortamenti delle immobilizzazioni materiali e immateriali, nella
misura del 90 per cento;
f) spese di amministrazione, nella misura del 90 per cento.
8. Per i soggetti indicati nei commi precedenti non è comunque ammessa
la deduzione: dei costi, dei compensi e degli utili indicati nel comma 1,
lettera b), numeri da 2) a 5), dell'articolo 11; della quota interessi
dei canoni di locazione finanziaria, desunta dal contratto; dell'imposta
comunale sugli immobili di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.
504. I contributi erogati in base a norma di legge, fatta eccezione per
quelli correlati a costi indeducibili, nonché le plusvalenze e le
minusvalenze derivanti dalla cessione di immobili che non costituiscono beni
strumentali per l'esercizio dell'impresa, né beni alla cui produzione o al
cui scambio è diretta l'attività dell'impresa, concorrono in ogni caso alla
formazione del valore della produzione. Sono comunque ammesse in deduzione
quote di ammortamento del costo sostenuto per l'acquisizione di marchi
d'impresa e a titolo di avviamento in misura non superiore a un diciottesimo
del costo indipendentemente dall'imputazione al conto economico.
9. Per le società la cui attività consiste, in via esclusiva o
prevalente, nella assunzione di partecipazioni in società esercenti attività
diversa da quella creditizia o finanziaria, per le quali sussista l'obbligo
dell'iscrizione, ai sensi dell'articolo 113 del testo unico delle leggi in
materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1o
settembre 1993, n. 385, nell'apposita sezione dell'elenco generale dei
soggetti operanti nel settore finanziario, la base imponibile è determinata
aggiungendo al risultato derivante dall'applicazione dell'articolo 5 la
differenza tra gli interessi attivi e proventi assimilati e gli interessi
passivi e oneri assimilati»;
d) l'articolo 7 è sostituito dal seguente:
«Art. 7. - (Determinazione del valore della produzione netta delle imprese
di assicurazione). - 1. Per le imprese di assicurazione, la base
imponibile è determinata apportando alla somma dei risultati del conto
tecnico dei rami danni (voce 29) e del conto tecnico dei rami vita (voce 80)
del conto economico le seguenti variazioni:
a) gli ammortamenti dei beni strumentali, ovunque classificati, e le
altre spese di amministrazione (voci 24 e 70), sono deducibili nella misura
del 90 per cento;
b) i dividendi (voce 33) sono assunti nella misura del 50 per cento.
2. Dalla base imponibile non sono comunque ammessi in deduzione: le
spese per il personale dipendente e assimilato ovunque classificate nonché i
costi, i compensi e gli utili indicati nel comma 1, lettera b), numeri
da 2) a 5), dell'articolo 11; le svalutazioni, le perdite e le riprese di
valore dei crediti; la quota interessi dei canoni di locazione finanziaria,
desunta dal contratto; l'imposta comunale sugli immobili di cui al decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.
3. I contributi erogati in base a norma di legge, fatta eccezione per
quelli correlati a costi indeducibili, nonché le plusvalenze e le
minusvalenze derivanti dalla cessione di immobili che non costituiscono beni
strumentali per l'esercizio dell'impresa, né beni alla cui produzione o al
cui scambio è diretta l'attività dell'impresa, concorrono in ogni caso alla
formazione del valore della produzione. Sono comunque ammesse in deduzione
quote di ammortamento del costo sostenuto per l'acquisizione di marchi
d'impresa e a titolo di avviamento in misura non superiore a un diciottesimo
del costo indipendentemente dall'imputazione al conto economico.
4. I componenti positivi e negativi si assumono così come risultanti
dal conto economico dell'esercizio redatto in conformità ai criteri contenuti
nel decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173, e alle istruzioni impartite
dall'ISVAP con il provvedimento n. 735 del 1o dicembre 1997,
pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 289
del 12 dicembre 1997»;
e) all'articolo 8, comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo:
«I compensi, i costi e gli altri componenti si assumono così come rilevanti
ai fini della dichiarazione dei redditi»;
f) all'articolo 11:
1) al comma 1, lettera a), numeri 2) e 3), le parole: «pari a 5.000» e
«fino a 10.000» sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: «pari a
4.600» e «fino a 9.200»;
2) al comma 1, lettera b), i numeri 1) e 6) sono abrogati e al numero
2) le parole: «di cui all'articolo 81» sono sostituite dalle seguenti:
«nonché i compensi attribuiti per obblighi di fare, non fare o permettere, di
cui all'articolo 67»;
3) i commi 2, 3 e 4 sono abrogati;
4) al comma 4-bis, le parole: «euro 8.000», «euro 6.000», «euro 4.000»
e «euro 2.000» sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: «euro
7.350», «euro 5.500», «euro 3.700» e «euro 1.850»; ed è aggiunta, in fine, la
seguente lettera:
«d-bis) per i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere b)
e c), l'importo delle deduzioni indicate nelle precedenti lettere è
aumentato, rispettivamente, di euro 2.150, euro 1.625, euro 1.050 ed euro
525»;
5) al comma 4-bis1, le parole: «pari a euro 2.000» sono sostituite
dalle seguenti: «pari a euro 1.850»;
g) l'articolo 11-bis è abrogato;
h) all'articolo 16, comma 1, le parole: «l'aliquota del 4,25 per
cento» sono sostituite dalle seguenti: «l'aliquota del 3,9 per cento».
51. Le disposizioni
di cui al comma 50 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo
a quello in corso al 31 dicembre 2007. L'ammontare
complessivo dei componenti negativi dedotti dalla base imponibile IRAP fino
al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2007 previa indicazione
nell'apposito prospetto di cui all'articolo 109, comma 4, lettera b),
del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, è recuperato a tassazione in sei quote costanti a
partire dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla suddetta data
del 31 dicembre 2007; in corrispondenza di tale recupero, si determina lo
svincolo, per la quota IRAP, delle riserve in sospensione indicate nel
suddetto prospetto. Per le quote residue dei componenti negativi la cui
deduzione sia stata rinviata in applicazione della precedente disciplina
dell'IRAP continuano ad applicarsi le regole precedenti, ad eccezione delle
quote residue derivanti dall'applicazione del comma 3 dell'articolo 111 del
citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917
del 1986, il cui ammontare complessivo è deducibile in sei quote costanti a
partire dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla suddetta data
del 31 dicembre 2007. Resta fermo il concorso alla formazione della base
imponibile delle quote residue delle plusvalenze o delle altre componenti
positive conseguite fino al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2007 e
la cui tassazione sia stata rateizzata in applicazione della precedente
disciplina.
52. Ferma restando
la disciplina ordinaria in materia di accertamento e di riscossione prevista dal decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.
446, a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31
dicembre 2007, la dichiarazione annuale dell'imposta regionale sulle attività
produttive non deve essere più presentata in forma unificata e deve essere
presentata direttamente alla regione o alla provincia autonoma di domicilio
fiscale del soggetto passivo. Con decreto di natura non regolamentare del
Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro il 31 marzo 2008,
sono stabiliti i nuovi termini e le modalità di presentazione della
dichiarazione IRAP e sono dettate le opportune disposizioni di coordinamento.
53. A partire dal 1o gennaio
2008, anche in deroga alle disposizioni previste dalle singole leggi
istitutive, i crediti d'imposta da indicare nel quadro RU della dichiarazione
dei redditi possono essere utilizzati nel limite annuale di 250.000 euro.
L'ammontare eccedente è riportato in avanti anche oltre il limite temporale
eventualmente previsto dalle singole leggi istitutive ed è comunque
compensabile per l'intero importo residuo a partire dal terzo anno successivo
a quello in cui si genera l'eccedenza. Il tetto previsto dal presente comma
non si applica al credito d'imposta di cui all'articolo 1, comma 280, della
legge 27 dicembre 2006, n. 296; il tetto previsto dal presente comma non si
applica al credito d'imposta di cui all'articolo 1, comma 271, della legge 27
dicembre 2006, n. 296, a partire dalla data del 1o gennaio 2010.
54. Nei limiti dello
stanziamento di cui al comma 56, le disposizioni del
comma 53, primo e secondo periodo, con particolare riferimento alle imprese
impegnate in processi di ricerca e sviluppo, non si applicano alle imprese
ubicate nelle aree delle regioni Calabria, Campania, Puglia, Sicilia, Basilicata,
Sardegna, Abruzzo e Molise ammissibili alle deroghe previste dall'articolo
87, paragrafo 3, lettere a) e c), del Trattato istitutivo della
Comunità europea, con un fatturato annuo non superiore a euro 5.000.000:
a) che beneficiano delle disposizioni di cui ai commi da 242 e 249
della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
b) le cui azioni sono ammesse alla quotazione in un mercato
regolamentato a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 1o
gennaio 2007.
55. L'applicazione
delle disposizioni di cui al comma 54, con
particolare riferimento alle imprese impegnate in processi di ricerca e
sviluppo, è subordinata alla presentazione all'Agenzia delle entrate di una
istanza preventiva ai sensi dell'articolo 11 della legge 27 luglio 2000, n.
212, al fine di dimostrare la sussistenza dei requisiti previsti dal comma
54.
56. Nello stato di
previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, è istituito un Fondo
destinato alle finalità di cui al comma 54, con dotazione nel limite di 10
milioni di euro, a decorrere dall'anno 2008. Con
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono emanate le
disposizioni di applicazione dei commi 54 e 55, anche al fine di stabilire le
procedure per assicurare il rispetto del limite di stanziamento di cui al
primo periodo.
57. L'efficacia
delle disposizioni dei commi da 54 a 56 è subordinata, ai sensi dell'articolo
88, paragrafo 3, del Trattato istitutivo della Comunità europea,
all'autorizzazione della Commissione europea.
58. In attesa del
riordino della disciplina del reddito d'impresa,
conseguente al completo recepimento delle direttive 2001/65/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 27 settembre 2001, e 2003/51/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2003, al fine di razionalizzare e
semplificare il processo di determinazione del reddito dei soggetti tenuti
all'adozione dei princìpi contabili internazionali di cui al regolamento (CE)
n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002,
tenendo conto delle specificità delle imprese del settore bancario e
finanziario, al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive
modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 83, comma 1, le parole: «aumentato o diminuito dei
componenti che per effetto dei princìpi contabili internazionali sono
imputati direttamente a patrimonio» sono soppresse ed è aggiunto, in fine, il
seguente periodo: «Per i soggetti che redigono il bilancio in base ai
princìpi contabili internazionali di cui al regolamento (CE) n. 1606/2002 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002, valgono, anche in
deroga alle disposizioni dei successivi articoli della presente sezione, i
criteri di qualificazione, imputazione temporale e classificazione in
bilancio previsti da detti princìpi contabili»;
b) all'articolo 85, il comma 3 è sostituito dai seguenti:
«3. I beni di cui alle lettere c), d) ed e) del comma 1
costituiscono immobilizzazioni finanziarie se sono iscritti come tali nel
bilancio.
3-bis. In deroga al comma 3, per i soggetti che redigono il bilancio
in base ai princìpi contabili internazionali di cui al regolamento (CE) n.
1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002, si
considerano immobilizzazioni finanziarie gli strumenti finanziari diversi da
quelli detenuti per la negoziazione»;
c) all'articolo 87, comma 1, lettera a), la parola:
«diciottesimo» è sostituita dalla seguente: «dodicesimo»;
d) all'articolo 89, dopo il comma 2 è inserito il seguente:
«2-bis. In deroga al comma 2, per i soggetti che redigono il bilancio
in base ai princìpi contabili internazionali di cui al regolamento (CE) n.
1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002, gli
utili distribuiti relativi ad azioni, quote e strumenti finanziari similari
alle azioni detenuti per la negoziazione concorrono per il loro intero
ammontare alla formazione del reddito nell'esercizio in cui sono percepiti»;
e) all'articolo 94, dopo il comma 4 è inserito il seguente:
«4-bis. In deroga al comma 4, per i soggetti che redigono il bilancio
in base ai princìpi contabili internazionali di cui al regolamento (CE) n.
1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002, la
valutazione dei beni indicati nell'articolo 85, comma 1, lettere c), d)
ed e), operata in base alla corretta applicazione di tali princìpi
assume rilievo anche ai fini fiscali»;
f) all'articolo 101:
1) il comma 1-bis è abrogato;
2) dopo il comma 2 è inserito il seguente:
«2-bis. In deroga al comma 2, per i soggetti che redigono il bilancio
in base ai princìpi contabili internazionali di cui al regolamento (CE) n.
1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002, la
valutazione dei beni indicati nell'articolo 85, comma 1, lettere c), d)
ed e), che si considerano immobilizzazioni finanziarie ai sensi
dell'articolo 85, comma 3- bis, rileva secondo le disposizioni
dell'articolo 110, comma 1-bis»;
g) all'articolo 103, dopo il comma 3 è inserito il seguente:
«3-bis. Per i soggetti che redigono il bilancio in base ai princìpi
contabili internazionali di cui al regolamento (CE) n. 1606/2002 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002, la deduzione del
costo dei marchi d'impresa e dell'avviamento è ammessa alle stesse condizioni
e con gli stessi limiti annuali previsti dai commi 1 e 3, a prescindere
dall'imputazione al conto economico»;
h) all'articolo 109, dopo il comma 3-quater è inserito il
seguente:
«3-quinquies. I commi 3-bis, 3-ter e 3-quater non
si applicano ai soggetti che redigono il bilancio in base ai princìpi
contabili internazionali di cui al regolamento (CE) n. 1606/2002 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002»;
i) all'articolo 110, dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:
«1-bis. In deroga alle disposizioni delle lettere c), d) ed e)
del comma 1, per i soggetti che redigono il bilancio in base ai princìpi
contabili internazionali di cui al regolamento (CE) n. 1606/2002 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002:
a) i maggiori o i minori valori dei beni indicati nell'articolo 85,
comma 1, lettera e), che si considerano immobilizzazioni finanziarie
ai sensi del comma 3-bis dello stesso articolo, imputati a conto
economico in base alla corretta applicazione di tali princìpi, assumono
rilievo anche ai fini fiscali;
b) la lettera d) del comma 1 si applica solo per le azioni, le
quote e gli strumenti finanziari similari alle azioni che si considerano
immobilizzazioni finanziarie ai sensi dell'articolo 85, comma 3-bis;
c) per le azioni, le quote e gli strumenti finanziari similari alle
azioni, posseduti per un periodo inferiore a quello indicato nell'articolo
87, comma 1, lettera a), aventi gli altri requisiti previsti al comma
1 del medesimo articolo 87, il costo è ridotto dei relativi utili percepiti
durante il periodo di possesso per la quota esclusa dalla formazione del
reddito.
1-ter. Per i soggetti che redigono il bilancio in base ai princìpi
contabili internazionali di cui al citato regolamento (CE) n. 1606/2002, i
componenti positivi e negativi che derivano dalla valutazione, operata in
base alla corretta applicazione di tali princìpi, delle passività assumono
rilievo anche ai fini fiscali»;
l) all'articolo 112, dopo il comma 3 è inserito il seguente:
«3-bis. In deroga al comma 3, per i soggetti che redigono il bilancio
in base ai princìpi contabili internazionali di cui al regolamento (CE) n.
1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002, i
componenti negativi imputati al conto economico in base alla corretta
applicazione di tali princìpi assumono rilievo anche ai fini fiscali».
59. Il comma 2
dell'articolo 11 del decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38, è abrogato.
Resta ferma l'applicazione delle disposizioni dell'articolo 13 del predetto decreto legislativo.
60. Con decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare ai sensi dell'articolo 17,
comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le disposizioni
di attuazione e di coordinamento delle norme contenute nei commi 58 e 59. In particolare, il decreto deve
prevedere:
a) i criteri per evitare che la valenza ai fini fiscali delle
qualificazioni, imputazioni temporali e classificazioni adottate in base alla
corretta applicazione dei princìpi contabili internazionali di cui al citato
regolamento (CE) n. 1606/2002 determini doppia deduzione o nessuna deduzione
di componenti negativi ovvero doppia tassazione o nessuna tassazione di
componenti positivi;
b) i criteri per la rilevazione e il trattamento ai fini fiscali delle
transazioni che vedano coinvolti soggetti che redigono il bilancio di
esercizio in base ai richiamati princìpi contabili internazionali e soggetti
che redigono il bilancio in base ai princìpi contabili nazionali;
c) i criteri di coordinamento dei princìpi contabili internazionali in
materia di aggregazioni aziendali con la disciplina fiscale in materia di
operazioni straordinarie, anche ai fini del trattamento dei costi di
aggregazione;
d) i criteri per il coordinamento dei princìpi contabili internazionali
con le norme sul consolidato nazionale e mondiale;
e) i criteri di coordinamento dei princìpi contabili internazionali in
materia di cancellazione delle attività e passività dal bilancio con la
disciplina fiscale relativa alle perdite e alle svalutazioni;
f) i criteri di coordinamento con le disposizioni contenute nel
decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38, con particolare riguardo alle
disposizioni relative alla prima applicazione dei princìpi contabili
internazionali;
g) i criteri di coordinamento per il trattamento ai fini fiscali dei
costi imputabili, in base ai princìpi contabili internazionali, a diretta
riduzione del patrimonio netto;
h) i criteri di coordinamento per il trattamento delle spese di
ricerca e sviluppo;
i) i criteri per consentire la continuità dei valori da assumere ai
sensi delle disposizioni di cui al comma 58 con quelli assunti nei precedenti
periodi di imposta.
61. Le disposizioni
recate dai commi 58 e 59 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta
successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007.
Per i periodi d'imposta precedenti, sono fatti salvi gli effetti sulla
determinazione dell'imposta prodotti dai comportamenti adottati sulla base
della corretta applicazione dei princìpi contabili internazionali, purché
coerenti con quelli che sarebbero derivati dall'applicazione delle
disposizioni introdotte dal comma 58.
62. Per i soggetti
che redigono il bilancio in base ai princìpi contabili internazionali di cui
al citato regolamento (CE) n. 1606/2002, a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31
dicembre 2007, non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, comma
4, del decreto-legge 24 settembre 2002, n. 209, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 265.
63. All'articolo 73, ultimo comma, del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo il primo periodo sono inseriti i
seguenti: «Agli effetti delle dichiarazioni e dei versamenti di cui al
precedente periodo non si tiene conto delle eccedenze detraibili, risultanti
dalle dichiarazioni annuali relative al periodo d'imposta precedente, degli
enti e società diversi da quelli per i quali anche in tale periodo d'imposta
l'ente o società controllante si è avvalso della facoltà di cui al presente
comma. Alle eccedenze detraibili degli enti e delle società per i quali trova
applicazione la disposizione di cui al precedente periodo si applicano le
disposizioni di cui all'articolo 30».
64. La disposizione
di cui al comma 63 si applica a partire dalla liquidazione
IVA di gruppo relativa all'anno 2008.
65. Il quinto
periodo del comma 1 dell'articolo 8
della legge 23 dicembre 2000, n. 388, introdotto
dal comma 4-bis dell'articolo 4 del decreto-legge 28 dicembre 2006, n.
300, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2007, n. 17, è
soppresso. In relazione a quanto previsto dal primo periodo del presente
comma ed in considerazione dell'effettivo utilizzo dei crediti d'imposta
previsti dagli articoli 7 e 8
della legge 23 dicembre 2000, n. 388, le risorse
finanziarie a tale fine preordinate, esistenti presso la contabilità speciale
1778 - Fondi di bilancio, sono ridotte di 1.500 milioni di euro. Le predette
risorse sono versate al bilancio dello Stato nella misura di 450 milioni per
l'anno 2008 e 525 milioni per ciascuno degli anni 2009 e 2010.
66. All'articolo 1
della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono apportate
le seguenti modificazioni:
a) al comma 280, secondo periodo, la parola: «15» è sostituita dalla
seguente: «40»;
b) al comma 281, la parola: «15» è sostituita dalla seguente: «50»;
c) il comma 284 è abrogato.
67. In attuazione
del parere motivato della Commissione delle Comunità
europee n. C(2006)2544 del 28 giugno 2006, al decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, sono apportate le seguenti modifiche:
a) all'articolo 27:
1) al comma 3, primo periodo, dopo le parole: «soggetti non residenti nel
territorio dello Stato» sono inserite le seguenti: «diversi dalle società ed
enti indicati nel comma 3-ter,»;
2) al comma 3, terzo periodo, dopo le parole: «azionisti di risparmio» sono
inserite le seguenti: «e dalle società ed enti indicati nel comma 3-ter»;
3) al comma 3-bis, primo periodo, le parole: «di cui al comma 3» sono
sostituite dalle seguenti: «di cui ai commi 3 e 3-ter»;
4) dopo il comma 3-bis è inserito il seguente:
«3-ter. La ritenuta è operata a titolo di imposta e con l'aliquota
dell'1,375 per cento sugli utili corrisposti alle società e agli enti
soggetti ad un'imposta sul reddito delle società negli Stati membri
dell'Unione europea e negli Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico
europeo che sono inclusi nella lista di cui al decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze emanato ai sensi dell'articolo 168-bis
del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ed ivi residenti, in relazione
alle partecipazioni, agli strumenti finanziari di cui all'articolo 44, comma
2, lettera a), del predetto testo unico e ai contratti di associazione
in partecipazione di cui all'articolo 109, comma 9, lettera b), del
medesimo testo unico, non relativi a stabili organizzazioni nel territorio
dello Stato»;
b) all'articolo 27-bis, commi 1, alinea, e 3, le parole: «al
terzo comma» sono sostituite dalle seguenti: «ai commi 3, 3-bis e 3-ter»;
c) all'articolo 27-ter, comma 1, le parole: «commi 1 e 3» sono
sostituite dalle seguenti: «commi 1, 3 e 3-ter».
68. Le disposizioni di cui al comma 67
si applicano agli utili formatisi a partire dall'esercizio successivo a
quello in corso al 31 dicembre 2007. A tal fine, le società ed enti che
distribuiscono i dividendi indicano in dichiarazione gli ammontari degli
utili o delle riserve di utili formatisi a partire dall'esercizio di cui al
periodo precedente e di quelli formati in altri esercizi.
69. Fino
all'emanazione del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 168-bis del citato
testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917, introdotto dal comma 83, lettera n), del presente
articolo, ai fini dell'applicazione delle disposizioni del comma 3-ter
dell'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 600, introdotto dal comma 67, lettera a), numero 4), del
presente articolo, gli Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico
europeo sono quelli inclusi nella lista di cui al decreto del Ministro delle
finanze 4 settembre 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 220
del 19 settembre 1996, e successive modificazioni, emanato in attuazione
dell'articolo 11, comma 4, lettera c), del decreto legislativo 1o
aprile 1996, n. 239.
70. Al fine di
favorire la crescita dimensionale delle aggregazioni professionali,
funzionale al miglioramento della qualità dei servizi forniti alla
collettività e dell'organizzazione del lavoro, agli studi professionali
associati o alle altre entità giuridiche, anche in
forma societaria, risultanti dall'aggregazione di almeno quattro ma non più
di dieci professionisti, è attribuito un credito d'imposta di importo pari al
15 per cento dei costi sostenuti per l'acquisizione, anche mediante locazione
finanziaria, dei beni indicati al comma 73, nonché per l'ammodernamento,
ristrutturazione e manutenzione degli immobili utilizzati, che per le loro
caratteristiche sono imputabili ad incremento del costo dei beni ai quali si
riferiscono. Nel caso dei medici convenzionati con il Servizio sanitario
nazionale, per le specifiche esigenze di organizzazione dei servizi di
medicina primaria, i limiti minimo e massimo del numero di professionisti
interessati all'operazione di aggregazione, di cui al precedente periodo,
possono essere elevati con decreto del Ministro della salute, di concerto con
il Ministro dell'economia e delle finanze.
71. Il credito
d'imposta spetta, con riferimento alle operazioni di aggregazione effettuate
nel periodo compreso tra il 1o gennaio
2008 e il 31 dicembre 2010, per i costi sostenuti a partire dalla data in cui
l'operazione di aggregazione risulta effettuata e nei successivi dodici mesi.
72. L'agevolazione
di cui al comma 70, spettante a condizione che tutti i soggetti partecipanti
alle operazioni di aggregazione esercitino
l'attività professionale esclusivamente all'interno della struttura
risultante dall'aggregazione, ovvero, per i servizi di medicina primaria, a
condizioni diverse specificatamente stabilite con il decreto di cui al comma
70, non si applica a quelle strutture che in forma associata si limitano ad
eseguire attività meramente strumentali per l'esercizio dell'attività
professionale.
73. Il credito
d'imposta è commisurato all'ammontare complessivo dei costi sostenuti per l'acquisizione di:
a) beni mobili ed arredi specifici, attrezzature informatiche,
macchine d'ufficio, impianti ed attrezzature varie;
b) programmi informatici e brevetti concernenti nuove tecnologie di
servizi.
74. Il credito
d'imposta, indicato nella relativa dichiarazione dei
redditi, è utilizzabile in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del
decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni.
75. Con decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro della
giustizia, sono determinate le modalità di attuazione delle disposizioni di
cui ai commi da 70 a 74 e sono stabilite le procedure di monitoraggio e di
controllo, nonché specifiche cause di revoca, totale o parziale, del credito
d'imposta e di applicazione delle sanzioni, anche nei casi in cui, nei tre
anni successivi all'aggregazione, il numero dei professionisti associati si
riduca in modo significativo rispetto a quello esistente dopo l'aggregazione.
76. L'efficacia
delle disposizioni di cui ai commi da 70 a 75 è subordinata, ai sensi
dell'articolo 88, paragrafo 3, del Trattato che istituisce la Comunità
europea, all'autorizzazione della Commissione europea.
77. All'articolo 74-ter del decreto del Presidente della Repubblica
26 ottobre 1972, n. 633, dopo il comma 8 è inserito il seguente:
«8-bis. Le agenzie di viaggi e turismo possono, per le prestazioni di
organizzazione di convegni, congressi e simili, applicare il regime ordinario
dell'imposta. In tali casi le agenzie di viaggi e turismo possono detrarre
l'imposta dovuta o versata per i servizi da esse acquistati dai loro
fornitori, se si tratta di operazioni effettuate a diretto vantaggio del
cliente. Il diritto alla detrazione sorge nel momento in cui diventa
esigibile l'imposta per la prestazione in relazione alla quale le agenzie di
viaggi e turismo optano per il regime ordinario dell'imposta. Qualora
applichino sia il regime ordinario dell'imposta che il regime speciale
d'imposizione sul margine, le agenzie di viaggi e turismo devono registrare
separatamente nella propria contabilità le operazioni che rientrano in
ciascuno di tali regimi».
78. L'efficacia
della disposizione di cui al comma 77 è subordinata alla concessione di una
deroga, ai sensi e alle condizioni dell'articolo 395
della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, da parte dei
competenti organi comunitari.
79. Al decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive
modificazioni, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) alla tabella A, parte III, al numero 123), le parole: «spettacoli
di burattini e marionette ovunque tenuti» sono sostituite dalle seguenti:
«spettacoli di burattini, marionette e maschere, compresi corsi mascherati e
in costume, ovunque tenuti»;
b) alla tabella C:
1) al numero 3), le parole: «corsi mascherati e in costume,» sono soppresse;
2) al numero 4), le parole: «spettacoli di burattini e marionette ovunque
tenuti» sono sostituite dalle seguenti: «spettacoli di burattini, marionette
e maschere, compresi corsi mascherati e in costume, ovunque tenuti».
80. Al fine di
armonizzare la legislazione italiana con la normativa comunitaria, le
prestazioni professionali specifiche di medicina legale sono assoggettate al
regime ordinario dell'imposta sul valore aggiunto a
decorrere dal periodo d'imposta 2005.
81. La disposizione
contenuta nel terzo periodo del comma 8 dell'articolo 36 del decreto-legge 4
luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto
2006, n. 248, e successive modificazioni, si
interpreta nel senso che per ciascun immobile strumentale le quote di
ammortamento dedotte nei periodi di imposta precedenti al periodo di imposta
in corso al 4 luglio 2006 calcolate sul costo complessivo sono riferite
proporzionalmente al costo dell'area e al costo del fabbricato.
82. Sono fatti salvi
gli effetti prodotti dall'applicazione delle norme, oggetto di mancata
conversione, di cui all'articolo 1 del decreto-legge 3 agosto 2007, n. 118.
83. Al testo unico
delle imposte sui redditi, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) all'articolo 2, il comma 2-bis è sostituito dal seguente:
«2-bis. Si considerano altresì residenti, salvo prova contraria, i
cittadini italiani cancellati dalle anagrafi della popolazione residente e
trasferiti in Stati o territori diversi da quelli individuati con decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze, da pubblicare nella Gazzetta
Ufficiale»;
b) all'articolo 10, comma 1, lettera e-bis), secondo periodo,
le parole: «e negli Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo
che sono inclusi nella lista di cui al decreto del Ministro delle finanze 4
settembre 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 220 del 19
settembre 1996, e successive modificazioni, emanato in attuazione
dell'articolo 11, comma 4, lettera c), del decreto legislativo 1o
aprile 1996, n. 239» sono sostituite dalle seguenti: «e negli Stati aderenti
all'Accordo sullo spazio economico europeo che sono inclusi nella lista di
cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze emanato ai sensi
dell'articolo 168-bis;»;
c) all'articolo 47, comma 4, il primo periodo è sostituito dal
seguente: «Nonostante quanto previsto dai commi precedenti, concorrono
integralmente alla formazione del reddito imponibile gli utili provenienti da
società residenti in Stati o territori diversi da quelli di cui al decreto
del Ministro dell'economia e delle finanze emanato ai sensi dell'articolo
168-bis, salvo i casi in cui gli stessi non siano già stati imputati
al socio ai sensi del comma 1 dell'articolo 167 e dell'articolo 168 o se ivi
residenti sia avvenuta dimostrazione, a seguito dell'esercizio
dell'interpello secondo le modalità del comma 5, lettera b), dello
stesso articolo 167, del rispetto delle condizioni indicate nella lettera c)
del comma 1 dell'articolo 87»;
d) all'articolo 68, comma 4, nel primo periodo, le parole: «Paesi o
territori a regime fiscale privilegiato di cui al decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze adottato ai sensi dell'articolo 167, comma 4»
sono sostituite dalle seguenti: «Stati o territori diversi da quelli di cui
al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze emanato ai sensi
dell'articolo 168-bis»;
e) all'articolo 73:
1) al comma 3, secondo periodo, le parole: «istituiti in Paesi diversi da
quelli indicati nel decreto del Ministro delle finanze 4 settembre 1996,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 220 del 19 settembre 1996, e
successive modificazioni,» sono sostituite dalle seguenti: «istituiti in
Stati o territori diversi da quelli di cui al decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze emanato ai sensi dell'articolo 168-bis,»;
2) al comma 3, terzo periodo, le parole: «istituiti in uno Stato diverso da
quelli indicati nel citato decreto del Ministro delle finanze 4 settembre
1996,» sono sostituite dalle seguenti: «istituiti in uno Stato diverso da
quelli di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze emanato
ai sensi dell'articolo 168-bis,»;
f) all'articolo 87, comma 1, la lettera c) è sostituita dalla
seguente:
«c) residenza fiscale della società partecipata in uno Stato o
territorio di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze
emanato ai sensi dell'articolo 168-bis, o, alternativamente,
l'avvenuta dimostrazione, a seguito dell'esercizio dell'interpello secondo le
modalità di cui al comma 5, lettera b), dell'articolo 167, che dalle
partecipazioni non sia stato conseguito, sin dall'inizio del periodo di
possesso, l'effetto di localizzare i redditi in Stati o territori diversi da
quelli individuati nel medesimo decreto di cui all'articolo 168-bis»;
g) all'articolo 89, comma 3, il primo periodo è sostituito dal
seguente: «Qualora si verifichi la condizione di cui all'articolo 44, comma
2, lettera a), ultimo periodo, l'esclusione di cui al comma 2 si
applica agli utili provenienti dai soggetti di cui all'articolo 73, comma 1,
lettera d), e alle remunerazioni derivanti da contratti di cui
all'articolo 109, comma 9, lettera b), stipulati con tali soggetti
residenti negli Stati o territori di cui al decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze emanato ai sensi dell'articolo 168-bis,
o, se ivi non residenti, relativamente ai quali, a seguito dell'esercizio
dell'interpello secondo le modalità del comma 5, lettera b),
dell'articolo 167, siano rispettate le condizioni di cui alla lettera c)
del comma 1 dell'articolo 87»;
h) all'articolo 110:
1) il comma 10 è sostituito dal seguente:
«10. Non sono ammessi in deduzione le spese e gli altri componenti
negativi derivanti da operazioni intercorse con imprese residenti ovvero
localizzate in Stati o territori diversi da quelli individuati nella lista di
cui al decreto ministeriale emanato ai sensi dell'articolo 168-bis.
Tale deduzione è ammessa per le operazioni intercorse con imprese residenti o
localizzate in Stati dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo
inclusi nella lista di cui al citato decreto»;
2) al comma 12-bis, le parole: «Stati o territori non appartenenti
all'Unione europea aventi regimi fiscali privilegiati» sono sostituite dalle
seguenti: «Stati o territori diversi da quelli individuati nella lista di cui
al decreto ministeriale emanato ai sensi dell'articolo 168-bis. Tale
disposizione non si applica ai professionisti domiciliati in Stati
dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo inclusi nella lista di
cui al citato decreto»;
i) all'articolo 132, comma 4, secondo periodo, le parole: «residenti
in uno Stato o territori diversi da quelli a regime fiscale privilegiato di
cui al decreto ministeriale emanato ai sensi dell'articolo 167, comma 4» sono
sostituite dalle seguenti: «residenti negli Stati o territori di cui al
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze emanato ai sensi
dell'articolo 168- bis»;
l) all'articolo 167:
1) al comma 1, primo periodo, le parole: «Stati o territori con regime
fiscale privilegiato» sono sostituite dalle seguenti: «Stati o territori
diversi da quelli di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze emanato ai sensi dell'articolo 168-bis»;
2) al comma 1, secondo periodo, le parole: «assoggettati ai predetti regimi
fiscali privilegiati» sono sostituite dalle seguenti: «situate in Stati o
territori diversi da quelli di cui al citato decreto»;
3) il comma 4 è abrogato;
4) al comma 5, lettera b), le parole: «dalle partecipazioni non
consegue l'effetto di localizzare i redditi in Stati o territori in cui sono
sottoposti a regimi fiscali privilegiati di cui al comma 4» sono sostituite
dalle seguenti: «dalle partecipazioni non consegue l'effetto di localizzare i
redditi in Stati o territori diversi da quelli di cui al decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze emanato ai sensi dell'articolo 168-bis»;
m) all'articolo 168:
1) al comma 1, primo periodo, le parole: «Stati o territori con regime
fiscale privilegiato» sono sostituite dalle seguenti: «Stati o territori
diversi da quelli di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze emanato ai sensi dell'articolo 168-bis»;
2) al comma 1, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «La norma di cui
al presente comma non si applica per le partecipazioni in soggetti residenti
negli Stati o territori di cui al citato decreto relativamente ai redditi
derivanti da loro stabili organizzazioni situate in Stati o territori diversi
da quelli di cui al medesimo decreto»;
n) dopo l'articolo 168 è inserito il seguente:
«Art. 168-bis. - (Paesi e territori che consentono un adeguato scambio di
informazioni) - 1. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze
sono individuati gli Stati e territori che consentono un adeguato scambio di
informazioni, ai fini dell'applicazione delle disposizioni contenute negli
articoli 10, comma 1, lettera e-bis), 73, comma 3, e 110, commi 10 e
12-bis, del presente testo unico, nell'articolo 26, commi 1 e 5,
nonché nell'articolo 27, comma 3-ter, del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni,
nell'articolo 10-ter, commi 1 e 9, della legge 23 marzo 1983, n. 77, e
successive modificazioni, negli articoli 1, comma 1, e 6, comma 1, del
decreto legislativo 1o aprile 1996, n. 239, e successive
modificazioni, nell'articolo 2, comma 5, del decreto-legge 25 settembre 2001,
n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410.
2. Con lo stesso decreto di cui al comma 1 sono individuati gli Stati
e territori che consentono un adeguato scambio di informazioni e nei quali il
livello di tassazione non è sensibilmente inferiore a quello applicato in
Italia, ai fini dell'applicazione delle disposizioni contenute negli articoli
47, comma 4, 68, comma 4, 87, comma 1, 89, comma 3, 132, comma 4, 167, commi
1 e 5, e 168, comma 1, del presente testo unico, nonché negli articoli 27,
comma 4, e 37-bis, comma 3, del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni».
84. Al decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) all'articolo 26:
1) nel comma 1, il terzo periodo è sostituito dal seguente: «Tuttavia, se i
titoli indicati nel precedente periodo sono emessi da società o enti, diversi
dalle banche, il cui capitale è rappresentato da azioni non negoziate in
mercati regolamentati degli Stati membri dell'Unione europea e degli Stati
aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo che sono inclusi nella
lista di cui al decreto ministeriale emanato ai sensi dell'articolo 168-bis
del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ovvero da quote, l'aliquota del
12,50 per cento si applica a condizione che, al momento di emissione, il
tasso di rendimento effettivo non sia superiore: a) al doppio del
tasso ufficiale di riferimento, per le obbligazioni ed i titoli similari
negoziati in mercati regolamentati degli Stati membri dell'Unione europea e
degli Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo che sono
inclusi nella lista di cui al citato decreto, o collocati mediante offerta al
pubblico ai sensi della disciplina vigente al momento di emissione; b)
al tasso ufficiale di riferimento aumentato di due terzi, per le obbligazioni
e i titoli similari diversi dai precedenti»;
2) al comma 5, il terzo periodo è sostituito dal seguente: «L'aliquota della
ritenuta è stabilita al 27 per cento se i percipienti sono residenti negli
Stati o territori diversi da quelli di cui al decreto ministeriale emanato ai
sensi dell'articolo 168-bis del testo unico delle imposte sui redditi,
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917»;
b) all'articolo 27, comma 4, lettera b), le parole:
«sull'intero importo delle remunerazioni corrisposte, in relazione a
partecipazioni, titoli, strumenti finanziari e contratti non relativi
all'impresa ai sensi dell'articolo 65, da società ed enti residenti in Paesi
o territori a regime fiscale privilegiato di cui al decreto ministeriale
emanato ai sensi dell'articolo 167, comma 4, del citato testo unico» sono
sostituite dalle seguenti: «sull'intero importo delle remunerazioni
corrisposte, in relazione a partecipazioni, titoli, strumenti finanziari e
contratti non relativi all'impresa ai sensi dell'articolo 65, da società ed
enti residenti negli Stati o territori diversi da quelli di cui al decreto
ministeriale emanato ai sensi dell'articolo 168-bis del citato testo
unico»;
c) all'articolo 37-bis, comma 3, lettera f-quater), le
parole: «in uno degli Stati o nei territori a regime fiscale privilegiato,
individuati ai sensi dell'articolo 167, comma 4, del testo unico delle imposte
sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917» sono sostituite dalle seguenti: «in uno Stato o territorio
diverso da quelli di cui al decreto ministeriale emanato ai sensi
dell'articolo 168-bis del testo unico delle imposte sui redditi, di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917».
85. All'articolo 10-ter della legge 23 marzo 1983, n. 77, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, primo periodo, le parole: «e negli Stati aderenti
all'Accordo sullo spazio economico europeo che sono inclusi nella lista di
cui al decreto del Ministro delle finanze 4 settembre 1996, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 220 del 19 settembre 1996, e successive modificazioni,
emanato in attuazione dell'articolo 11, comma 4, lettera c), del
decreto legislativo 1o aprile 1996, n. 239,» sono sostituite dalle
seguenti: «e negli Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo
che sono inclusi nella lista di cui al decreto ministeriale emanato ai sensi
dell'articolo 168-bis del testo unico delle imposte sui redditi, di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,»;
b) al comma 9, le parole: «e negli Stati aderenti all'Accordo sullo
spazio economico europeo che sono inclusi nella lista di cui al decreto del
Ministro delle finanze 4 settembre 1996, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 220 del 19 settembre 1996, e successive modificazioni,
emanato in attuazione dell'articolo 11, comma 4, lettera c), del
decreto legislativo 1o aprile 1996, n. 239,» sono sostituite dalle
seguenti: «e negli Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo
che sono inclusi nella lista di cui al decreto ministeriale emanato ai sensi
dell'articolo 168-bis del testo unico delle imposte sui redditi, di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,».
86. All'articolo 2,
comma 5, secondo periodo, del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351,
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, le parole: «effettuati da soggetti non residenti,
esclusi i soggetti residenti negli Stati o nei territori aventi un regime
fiscale privilegiato, individuati dal decreto del Ministro delle finanze in
data 4 maggio 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 107 del 10
maggio 1999» sono sostituite dalle seguenti: «effettuati da soggetti
residenti in Stati o territori individuati dal decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze previsto dall'articolo 168-bis del testo
unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917».
87. Al decreto
legislativo 1o aprile 1996, n. 239, e
successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 1, comma 1, le parole: «che sono inclusi nella lista
di cui al decreto del Ministro delle finanze 4 settembre 1996, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 220 del 19 settembre 1996, e successive
modificazioni» sono sostituite dalle seguenti: «inclusi nella lista di cui al
decreto ministeriale emanato ai sensi dell'articolo 168-bis del testo
unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917»;
b) all'articolo 6, comma 1, le parole: «Paesi che consentono un
adeguato scambio di informazioni» sono sostituite dalle seguenti: «Stati o
territori inclusi nella lista di cui al decreto ministeriale emanato ai sensi
dell'articolo 168-bis del testo unico delle imposte sui redditi, di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917»;
c) all'articolo 11, comma 4, la lettera c) è abrogata.
88. Le disposizioni
di cui ai commi da 83 a 87 si applicano, salvo quanto previsto dal comma 89,
a decorrere dal periodo di imposta che inizia successivamente alla data di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze emanato ai sensi
dell'articolo 168-bis del citato testo unico di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; fino al periodo
d'imposta precedente continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti al 31
dicembre 2007.
89. La disposizione
di cui al comma 83, lettera a), si applica a
partire dal periodo di imposta successivo a quello di pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale del decreto ivi previsto; fino al periodo d'imposta precedente
continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti al 31 dicembre 2007.
90. Nel decreto di
cui all'articolo 168-bis del testo unico
delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica
22 dicembre 1986, n. 917, introdotto dalla lettera n) del comma 83 del
presente articolo, sono altresì inclusi, per un periodo di cinque anni dalla
data di pubblicazione del medesimo nella Gazzetta Ufficiale, gli Stati
o territori che, prima della data di entrata in vigore della presente legge,
non sono elencati nei decreti del Ministro delle finanze 4 settembre 1996 e 4
maggio 1999, pubblicati rispettivamente nella Gazzetta Ufficiale n.
220 del 19 settembre 1996 e n. 107 del 10 maggio 1999, e successive
modificazioni, nonché nei decreti del Ministero dell'economia e delle finanze
21 novembre 2001 e 23 gennaio 2002, pubblicati rispettivamente nella Gazzetta
Ufficiale n. 273 del 23 novembre 2001 e n. 29 del 4 febbraio 2002. Sono
altresì inclusi, per il medesimo periodo, nel decreto di cui al citato
articolo 168-bis, gli Stati o territori di cui all'articolo 2 del
citato decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 21 novembre 2001,
limitatamente ai soggetti ivi indicati, nonché gli Stati o territori di cui
all'articolo 3 del medesimo decreto, ad eccezione dei soggetti ivi indicati.
91. Al comma 2
dell'articolo 2 del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito, con
modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27, e successive
modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, le parole: «1o gennaio 2005» sono
sostituite dalle seguenti: «1o gennaio 2008»;
b) al secondo periodo, le parole: «30 giugno 2006» sono sostituite
dalle seguenti: «30 giugno 2008»;
c) al terzo periodo, le parole: «30 giugno 2006» sono sostituite dalle
seguenti: «30 giugno 2008».
92. All'articolo 9
del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, il comma 5 è sostituito dal
seguente:
«5. I soggetti tenuti alla sottoscrizione
della dichiarazione dei redditi e dell'imposta regionale sulle attività
produttive (IRAP), che nella relazione di revisione omettono, ricorrendone i
presupposti, di esprimere i giudizi prescritti dall'articolo 2409-ter,
terzo comma, del codice civile, sono puniti, qualora da tali omissioni
derivino infedeltà nella dichiarazione dei redditi o dell'IRAP, con la
sanzione amministrativa fino al 30 per cento del compenso contrattuale
relativo all'attività di redazione della relazione di revisione e, comunque,
non superiore all'imposta effettivamente accertata a carico del contribuente.
In caso di mancata sottoscrizione della dichiarazione dei redditi o dell'IRAP
si applica, oltre alla disposizione del precedente periodo, la sanzione
amministrativa da euro 258 a euro 2.065».
93. Le disposizioni
del comma 92 si applicano a partire dal bilancio
relativo all'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007.
94. All'articolo 1
del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio
1998, n. 322, e successive modificazioni, il primo periodo
del comma 5 è sostituito dal seguente: «La dichiarazione delle società e
degli enti soggetti all'imposta sul reddito delle società sottoposti al
controllo contabile ai sensi del codice civile o di leggi speciali è
sottoscritta anche dai soggetti che sottoscrivono la relazione di revisione».
95. L'autorizzazione
di spesa di cui al comma 12 dell'articolo 15-bis
del decreto-legge 2 luglio 2007, n. 81, convertito, con modificazioni, dalla
legge 3 agosto 2007, n. 127, è ridotta di 2 miliardi di euro per ciascuno
degli anni 2008 e 2009. I risparmi in termini di minori spese per interessi
derivanti dal minor fabbisogno rispetto a quello previsto con riferimento
alla predetta autorizzazione di spesa sono iscritti, per un importo non
superiore a 90 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009, sul Fondo
per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10,
comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
96. Ai fini dell'applicazione del regime previsto dai commi da 96 a
117, si considerano contribuenti minimi le persone fisiche esercenti attività
di impresa, arti o professioni che, al contempo:
a) nell'anno solare precedente:
1) hanno conseguito ricavi ovvero hanno percepito compensi, ragguagliati ad
anno, non superiori a 30.000 euro;
2) non hanno effettuato cessioni all'esportazione;
3) non hanno sostenuto spese per lavoratori dipendenti o collaboratori di cui
all'articolo 50, comma 1, lettere c) e c-bis), del testo unico
delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica
22 dicembre 1986, n. 917, anche assunti secondo la modalità riconducibile a
un progetto, programma di lavoro o fase di esso, ai sensi degli articoli 61 e
seguenti del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, né erogato somme
sotto forma di utili da partecipazione agli associati di cui all'articolo 53,
comma 2, lettera c), dello stesso testo unico di cui al decreto del
Presidente della Repubblica n. 917 del 1986;
b) nel triennio solare precedente non hanno effettuato acquisti di
beni strumentali, anche mediante contratti di appalto e di locazione, pure
finanziaria, per un ammontare complessivo superiore a 15.000 euro.
97. Agli effetti del
comma 96 le cessioni all'esportazione e gli acquisti
di beni strumentali si considerano effettuati sulla base dei criteri di cui
all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,
n. 633.
98. Le persone
fisiche che intraprendono l'esercizio di imprese, arti o professioni possono avvalersi del regime dei contribuenti
minimi comunicando, nella dichiarazione di inizio di attività di cui
all'articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,
n. 633, di presumere la sussistenza dei requisiti di cui ai commi 96 e 99.
99. Non sono
considerati contribuenti minimi:
a) le persone fisiche che si avvalgono di
regimi speciali ai fini dell'imposta sul valore aggiunto;
b) i soggetti non residenti;
c) i soggetti che in via esclusiva o prevalente effettuano cessioni di
fabbricati o porzioni di fabbricato, di terreni edificabili di cui
all'articolo 10, numero 8), del decreto del Presidente della Repubblica 26
ottobre 1972, n. 633, e di mezzi di trasporto nuovi di cui all'articolo 53,
comma 1, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427;
d) gli esercenti attività d'impresa o arti e professioni in forma
individuale che contestualmente partecipano a società di persone o
associazioni di cui all'articolo 5 del citato testo unico di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ovvero a società a
responsabilità limitata di cui all'articolo 116 del medesimo testo unico.
100. I contribuenti
minimi non addebitano l'imposta sul valore aggiunto
a titolo di rivalsa e non hanno diritto alla detrazione dell'imposta sul
valore aggiunto assolta, dovuta o addebitata sugli acquisti anche
intracomunitari e sulle importazioni. I medesimi contribuenti, per gli
acquisti intracomunitari e per le altre operazioni per le quali risultano
debitori dell'imposta, integrano la fattura con l'indicazione dell'aliquota e
della relativa imposta, che versano entro il giorno 16 del mese successivo a
quello di effettuazione delle operazioni.
101. L'applicazione
del regime di cui ai commi da 96 a 117 comporta la
rettifica della detrazione di cui all'articolo 19-bis2 del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. La stessa rettifica si
applica se il contribuente transita, anche per opzione, al regime ordinario
dell'imposta sul valore aggiunto. Il versamento è effettuato in un'unica
soluzione, ovvero in cinque rate annuali di pari importo senza applicazione
degli interessi. La prima o unica rata è versata entro il termine per il
versamento a saldo dell'imposta sul valore aggiunto relativa all'anno
precedente a quello di applicazione del regime dei contribuenti minimi; le
successive rate sono versate entro il termine per il versamento a saldo
dell'imposta sostitutiva di cui al comma 105 del presente articolo. Il debito
può essere estinto anche mediante compensazione ai sensi dell'articolo 17 del
decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
102. Nella
dichiarazione relativa all'ultimo anno in cui è applicata l'imposta sul
valore aggiunto nei modi ordinari si tiene conto
anche dell'imposta relativa alle operazioni indicate nell'ultimo comma
dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,
n. 633, per le quali non si è ancora verificata l'esigibilità.
103. L'eccedenza detraibile emergente
dalla dichiarazione, presentata dai contribuenti minimi, relativa all'ultimo
anno in cui l'imposta sul valore aggiunto è applicata nei modi ordinari può
essere chiesta a rimborso ai sensi dell'articolo 30, terzo comma, del decreto
del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, ovvero può essere
utilizzata in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo
9 luglio 1997, n. 241.
104. I contribuenti
minimi sono esenti dall'imposta regionale sulle attività produttive di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446. Il
reddito di impresa o di lavoro autonomo è costituito dalla differenza tra
l'ammontare dei ricavi o compensi percepiti nel periodo di imposta e quello
delle spese sostenute nel periodo stesso nell'esercizio dell'attività di
impresa o dell'arte o della professione; concorrono, altresì, alla formazione
del reddito le plusvalenze e le minusvalenze dei beni relativi all'impresa o
all'esercizio di arti o professioni. I contributi previdenziali versati in
ottemperanza a disposizioni di legge, compresi quelli corrisposti per conto
dei collaboratori dell'impresa familiare fiscalmente a carico, ai sensi
dell'articolo 12 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni,
ovvero, se non fiscalmente a carico, qualora il titolare non abbia esercitato
il diritto di rivalsa sui collaboratori stessi, si deducono dal reddito
determinato ai sensi del presente comma.
105. Sul reddito
determinato ai sensi del comma 104 si applica
un'imposta sostitutiva dell'imposta sui redditi e delle addizionali regionali
e comunali pari al 20 per cento. Nel caso di imprese familiari di cui
all'articolo 5, comma 4, del citato testo unico di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, l'imposta sostitutiva, calcolata
sul reddito al lordo delle quote assegnate al coniuge e ai collaboratori
familiari, è dovuta dall'imprenditore. Si applicano le disposizioni in
materia di versamento dell'imposta sui redditi delle persone fisiche.
106. I componenti
positivi e negativi di reddito riferiti a esercizi precedenti a quello da cui
ha effetto il presente regime, la cui tassazione o deduzione è stata rinviata
in conformità alle disposizioni del citato testo
unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986 che
consentono o dispongono il rinvio, partecipano per le quote residue alla
formazione del reddito dell'esercizio precedente a quello di efficacia del
predetto regime solo per l'importo della somma algebrica delle predette quote
eccedente l'ammontare di 5.000 euro. In caso di importo non eccedente il
predetto ammontare di 5.000 euro, le quote si considerano azzerate e non
partecipano alla formazione del reddito del suddetto esercizio. In caso di
importo negativo della somma algebrica lo stesso concorre integralmente alla
formazione del predetto reddito.
107. Le perdite
fiscali generatesi nei periodi d'imposta anteriori a quello da cui decorre il
regime dei contribuenti minimi possono essere
computate in diminuzione del reddito determinato ai sensi dei commi da 96 a
117 secondo le regole ordinarie stabilite dal citato testo unico di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
108. Le perdite
fiscali generatesi nel corso dell'applicazione del
regime dei contribuenti minimi sono computate in diminuzione del reddito
conseguito nell'esercizio d'impresa, arte o professione dei periodi d'imposta
successivi, ma non oltre il quinto, per l'intero importo che trova capienza
in essi. Si applicano, ove ne ricorrano le condizioni, le disposizioni
dell'ultimo periodo del comma 3 dell'articolo 8 del testo unico delle imposte
sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917.
109. Ai fini delle imposte sui redditi, fermo restando l'obbligo
di conservare, ai sensi dell'articolo 22 del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, i documenti ricevuti ed emessi, i
contribuenti minimi sono esonerati dagli obblighi di registrazione e di
tenuta delle scritture contabili. La dichiarazione dei redditi è presentata
nei termini e con le modalità definiti nel regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322. Ai fini dell'imposta sul
valore aggiunto, i contribuenti minimi sono esonerati dal versamento
dell'imposta e da tutti gli altri obblighi previsti dal decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, ad eccezione degli
obblighi di numerazione e di conservazione delle fatture di acquisto e delle
bollette doganali e di certificazione dei corrispettivi. I contribuenti
minimi sono, altresì, esonerati dalla presentazione degli elenchi di cui
all'articolo 8-bis, comma 4-bis, del regolamento di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive
modificazioni.
110. I contribuenti minimi possono optare per
l'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto e delle imposte sul reddito
nei modi ordinari. L'opzione, valida per almeno un triennio, è comunicata con
la prima dichiarazione annuale da presentare successivamente alla scelta
operata. Trascorso il periodo minimo di permanenza nel regime normale,
l'opzione resta valida per ciascun anno successivo, fino a quando permane la
concreta applicazione della scelta operata. In deroga alle disposizioni del
presente comma, l'opzione esercitata per il periodo d'imposta 2008 può essere
revocata con effetto dal successivo periodo d'imposta; la revoca è comunicata
con la prima dichiarazione annuale da presentare successivamente alla scelta
operata.
111. Il regime dei contribuenti minimi cessa di
avere applicazione dall'anno successivo a quello in cui viene meno una delle
condizioni di cui al comma 96 ovvero si verifica una delle fattispecie
indicate al comma 99. Il regime cessa di avere applicazione dall'anno stesso
in cui i ricavi o i compensi percepiti superano il limite di cui al comma 96,
lettera a), numero 1), di oltre il 50 per cento. In tal caso sarà
dovuta l'imposta sul valore aggiunto relativa ai corrispettivi delle
operazioni imponibili effettuate nell'intero anno solare, determinata
mediante scorporo ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 27 del decreto del
Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 per la frazione d'anno
antecedente il superamento del predetto limite o la corresponsione dei
predetti compensi, salvo il diritto alla detrazione dell'imposta sugli
acquisti relativi al medesimo periodo. La cessazione dall'applicazione del
regime dei contribuenti minimi, a causa del superamento di oltre il 50 per
cento del limite di cui al comma 96, lettera a), numero 1), comporta
l'applicazione del regime ordinario per i successivi tre anni.
112. Nel caso di passaggio da un periodo di imposta
soggetto al regime previsto dai commi da 96 a 117 a un periodo di imposta
soggetto a regime ordinario, al fine di evitare salti o duplicazioni di
imposizione, i ricavi, i compensi e le spese sostenute che, in base alle
regole del regime di cui ai predetti commi, hanno già concorso a formare il
reddito non assumono rilevanza nella determinazione del reddito dei periodi
di imposta successivi ancorché di competenza di tali periodi; viceversa
quelli che, ancorché di competenza del periodo soggetto al regime di cui ai
citati commi, non hanno concorso a formare il reddito imponibile del periodo,
assumono rilevanza nei periodi di imposta successivi nel corso dei quali si
verificano i presupposti previsti dal regime di cui ai medesimi commi.
Corrispondenti criteri si applicano per l'ipotesi inversa di passaggio dal
regime ordinario di tassazione a quello previsto dai commi da 96 a 117. Con i
provvedimenti di cui al comma 115 possono essere dettate disposizioni
attuative del presente comma.
113. I contribuenti minimi sono esclusi
dall'applicazione degli studi di settore di cui all'articolo 62-bis
del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni,
dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427.
114. Per l'accertamento, la riscossione, le
sanzioni e il contenzioso, si applicano, in quanto compatibili, le ordinarie
disposizioni in materia di imposte dirette, imposta sul valore aggiunto e
imposta regionale sulle attività produttive. In caso di infedele indicazione
da parte dei contribuenti minimi dei dati attestanti i requisiti e le
condizioni di cui ai commi 96 e 99 che determinano la cessazione del regime
previsto dai commi da 96 a 117, le misure delle sanzioni minime e massime
stabilite dal decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, sono aumentate
del 10 per cento se il maggior reddito accertato supera del 10 per cento quello
dichiarato. Il regime dei contribuenti minimi cessa di avere applicazione
dall'anno successivo a quello in cui, a seguito di accertamento divenuto
definitivo, viene meno una delle condizioni di cui al comma 96 ovvero si
verifica una delle fattispecie indicate al comma 99. Il regime cessa di avere
applicazione dall'anno stesso in cui l'accertamento è divenuto definitivo,
nel caso in cui i ricavi o i compensi definitivamente accertati superino il
limite di cui al comma 96, lettera a), numero 1), di oltre il 50 per
cento. In tale ultimo caso operano le disposizioni di cui al terzo periodo
del comma 111.
115. Con decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze sono dettate le disposizioni
necessarie per l'attuazione dei commi da 96 a 114. Con uno o più provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle entrate
sono stabilite le modalità applicative, anche in riferimento a eventuali
modalità di presentazione della dichiarazione diverse da quelle previste dal
regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998,
n. 322.
116. Sono abrogati l'articolo 32-bis del
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, l'articolo
14 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e l'articolo 3, commi da 165 a 170,
della legge 23 dicembre 1996, n. 662. I contribuenti che hanno esercitato
l'opzione di cui all'articolo 32-bis, comma 7, del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, possono applicare le
disposizioni di cui ai commi da 96 a 117 del presente articolo, per il periodo
d'imposta 2008, anche se non è trascorso il periodo minimo di permanenza nel
regime normale previsto dalla predetta disposizione. In tal caso la revoca di
cui all'ultimo periodo del predetto articolo 32-bis, comma 7, è
comunicata con la prima dichiarazione annuale da presentare successivamente
alla scelta operata e si applicano le disposizioni di cui al comma 101 del
presente articolo. All'articolo 41, comma 2-bis, del decreto-legge 30
agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre
1993, n. 427, e successive modificazioni, le parole: «che applicano il regime
di franchigia di cui all'articolo 32-bis del decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633» sono sostituite dalle seguenti:
«che applicano, agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto, il regime di
franchigia».
117. Le disposizioni di cui ai commi da 96 a 116 si
applicano a decorrere dal 1o gennaio 2008. Ai fini del calcolo
dell'acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche dovuto per l'anno
in cui avviene il passaggio dal regime ordinario di tassazione a quello
previsto per i contribuenti minimi, non si tiene conto delle disposizioni di
cui ai commi da 96 a 116. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni del
periodo precedente, nel caso di imprese familiari di cui all'articolo 5,
comma 4, del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, l'acconto è dovuto dal titolare anche
per la quota imputabile ai collaboratori dell'impresa familiare.
118. All'articolo 12 del decreto legislativo 18
dicembre 1997, n. 471, al comma 2-quater, le parole: «ovvero con altro
mezzo idoneo a indicare il vincolo imposto a fini fiscali» sono soppresse.
119. Al fine di consentire la semplificazione degli
adempimenti degli operatori doganali e la riduzione dei costi gestionali a
carico dell'Amministrazione finanziaria, è consentito il pagamento o il
deposito dei diritti doganali mediante bonifico bancario o postale. A tale
fine è autorizzata l'apertura di un'apposita contabilità speciale, presso la
Banca d'Italia, su cui far affluire le relative somme. Le modalità di
riversamento all'Erario o agli altri enti beneficiari sono stabilite con
successivo decreto del capo del Dipartimento per le politiche fiscali del
Ministero dell'economia e delle finanze.
120. Ai fini delle trasmissioni telematiche gestite
dal Ministero dell'economia e delle finanze, il termine di cui all'articolo
64, comma 3, del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82, è prorogato al 31 dicembre 2008.
121. Dopo l'articolo 44 del decreto-legge 30
settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
novembre 2003, n. 326, è inserito il seguente:
«Art. 44-bis. - (Semplificazione della dichiarazione annuale). - 1. Al
fine di semplificare la dichiarazione annuale presentata dai sostituti
d'imposta tenuti al rilascio della certificazione di cui all'articolo 4,
commi 6-ter e 6-quater, del regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive
modificazioni, a partire dalle retribuzioni corrisposte con riferimento al
mese di gennaio 2009, i soggetti di cui al comma 9 dell'articolo 44
comunicano mensilmente in via telematica, direttamente o tramite gli incaricati
di cui all'articolo 3, commi 2-bis e 3, del citato decreto del
Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, i dati retributivi e le
informazioni necessarie per il calcolo delle ritenute fiscali e dei relativi
conguagli, per il calcolo dei contributi, per l'implementazione delle
posizioni assicurative individuali e per l'erogazione delle prestazioni,
mediante una dichiarazione mensile da presentare entro l'ultimo giorno del
mese successivo a quello di riferimento».
122. Con decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto
con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sono definite le
modalità attuative della disposizione di cui al comma 121, nonché le modalità
di condivisione dei dati tra l'Istituto nazionale della previdenza sociale
(INPS), l'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti
dell'amministrazione pubblica (INPDAP) e l'Agenzia delle entrate.
123. Con il medesimo decreto di cui al comma 122 si
provvede alla semplificazione e all'armonizzazione degli adempimenti di cui
all'articolo 4 del citato regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, nel rispetto dei seguenti criteri:
a) trasmissione mensile dei flussi telematici unificati;
b) previsione di un unico canale telematico per la trasmissione dei
dati;
c) possibilità di ampliamento delle nuove modalità di comunicazione
dei dati fiscali e contributivi anche ad enti e casse previdenziali diversi
da quelli previsti nel comma 9 dell'articolo 44 del decreto-legge 30
settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
novembre 2003, n. 326.
124. All'articolo
38-bis, primo comma, secondo periodo, del
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive
modificazioni, le parole: «iscritti nell'apposita sezione dell'elenco
previsto dall'articolo 106 del decreto legislativo 1o settembre
1993, n. 385, con le modalità e criteri di solvibilità stabiliti con decreto
del Ministro delle finanze» sono sostituite dalle seguenti: «iscritti negli
elenchi previsti dagli articoli 106 e 107 del testo unico delle leggi in
materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1o
settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni».
125. All'articolo 8, comma 2, del decreto
legislativo 19 giugno 1997, n. 218, e successive modificazioni, dopo le
parole: «polizza fideiussoria o fideiussione bancaria» sono inserite le
seguenti: «ovvero rilasciata dai consorzi di garanzia collettiva dei fidi
(Confidi) iscritti negli elenchi previsti dagli articoli 106 e 107 del testo
unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto
legislativo 1o settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni».
126. All'articolo 19, comma 1, del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive
modificazioni, dopo le parole: «polizza fidejussoria o fidejussione bancaria»
sono aggiunte le seguenti: «ovvero rilasciata dai consorzi di garanzia
collettiva dei fidi (Confidi) iscritti negli elenchi previsti dagli articoli
106 e 107 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di
cui al decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, e successive
mofidicazioni».
127. All'articolo
48, comma 3, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e successive
modificazioni, dopo le parole: «polizza
fideiussoria o fideiussione bancaria» sono aggiunte le seguenti: «ovvero
rilasciata dai consorzi di garanzia collettiva dei fidi (Confidi) iscritti
negli elenchi previsti dagli articoli 106 e 107 del testo unico delle leggi
in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1º settembre
1993, n. 385, e successive modificazioni».
128. All'articolo 30
della legge 23 dicembre 1994, n. 724, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1, primo periodo, lettera b), dopo le
parole: «la percentuale è ulteriormente ridotta al 4 per cento;» sono
aggiunte le seguenti: «per tutti gli immobili situati in comuni con
popolazione inferiore a 1.000 abitanti la percentuale è dell'1 per cento»;
b) al comma 1, secondo periodo, numero 6), le parole: «non inferiore a 100»
sono sostituite dalle seguenti: «non inferiore a 50»;
c) al comma 1, secondo periodo, sono aggiunti, in fine, i seguenti numeri:
«6-bis) alle società che nei due esercizi precedenti hanno avuto un numero di
dipendenti mai inferiore alle dieci unità;
6-ter) alle società in stato di fallimento, assoggettate a procedure di
liquidazione giudiziaria, di liquidazione coatta amministrativa ed in
concordato preventivo;
6-quater) alle società che presentano un ammontare complessivo del valore
della produzione (raggruppamento A del conto economico) superiore al totale
attivo dello stato patrimoniale;
6-quinquies) alle società partecipate da enti pubblici almeno nella misura
del 20 per cento del capitale sociale;
6-sexies) alle società che risultano congrue e coerenti ai fini degli studi
di settore»;
d) al comma 1, l'ultimo periodo è soppresso;
e) al comma 3, lettera b), dopo le parole: «la predetta percentuale è ridotta
al 3 per cento;» sono aggiunte le seguenti: «per gli immobili classificati
nella categoria catastale A/10, la predetta percentuale è ulteriormente
ridotta al 4 per cento; per tutti gli immobili situati in comuni con
popolazione inferiore a 1.000 abitanti la percentuale è dello 0,9 per cento»;
f) dopo il comma 4-bis sono inseriti i seguenti:
«4-ter. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate possono
essere individuate determinate situazioni oggettive, in presenza delle quali
è consentito disapplicare le disposizioni del presente articolo, senza dover
assolvere all'onere di presentare l'istanza di interpello di cui al comma
4-bis.
4-quater. I provvedimenti del direttore regionale dell'Agenzia delle entrate,
adottati a seguito delle istanze di disapplicazione presentate ai sensi del
comma 4-bis, sono comunicati mediante servizio postale, in plico raccomandato
con avviso di ricevimento, ovvero a mezzo fax o posta elettronica».
129. Lo scioglimento
ovvero la trasformazione in società semplice, di cui all'articolo 1, commi da
111 a 117, della legge 27 dicembre 2006, n. 296,
può essere eseguito, dalle società considerate non operative nel periodo di
imposta in corso al 31 dicembre 2007, nonché da quelle che a tale data si
trovano nel primo periodo di imposta, entro il quinto mese successivo alla
chiusura del medesimo periodo di imposta. La condizione di iscrizione dei
soci persone fisiche nel libro dei soci deve essere verificata alla data di
entrata in vigore della presente legge, ovvero entro trenta giorni dalla
medesima data, in forza di un titolo di trasferimento avente data certa
anteriore al 1º novembre 2007. Le aliquote delle imposte sostitutive di cui
all'articolo 1, comma 112, primo e secondo periodo, della legge 27 dicembre
2006, n. 296, sono fissate nella misura rispettivamente del 10 e del 5 per
cento.
130. All'articolo 13 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n.
460, il comma 3 è sostituito dal seguente:
«3. I beni non di lusso alla cui produzione o al cui scambio è diretta
l'attività dell'impresa, diversi da quelli di cui al comma 2, che presentino
imperfezioni, alterazioni, danni o vizi che pur non modificandone l'idoneità
di utilizzo non ne consentono la commercializzazione o la vendita, rendendone
necessaria l'esclusione dal mercato o la distruzione, qualora siano ceduti
gratuitamente alle ONLUS, per un importo corrispondente al costo specifico
sostenuto per la produzione o l'acquisto complessivamente non superiore al 5
per cento del reddito d'impresa dichiarato, non si considerano destinati a
finalità estranee all'esercizio dell'impresa ai sensi dell'articolo 85, comma
2, del testo unico delle imposte dei redditi, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. I predetti beni si
considerano distrutti agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto».
131. A decorrere
dall'anno 2009, le certificazioni fiscali
rilasciate dal sostituto d'imposta al personale delle amministrazioni di cui
all'articolo 1 del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, sono rese
disponibili con le stesse modalità previste per il cedolino relativo alle competenze
stipendiali e stabilite dal decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze 12 gennaio 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 60 del 13
marzo 2006.
132. Nel limite
massimo di 500.000 euro annui a decorrere dall'anno 2008, per i soggetti di età pari o superiore a 75 anni e con un reddito
proprio e del coniuge non superiore complessivamente a euro 516,46 per
tredici mensilità, senza conviventi, è abolito il pagamento del canone di
abbonamento alle radioaudizioni esclusivamente per l'apparecchio televisivo
ubicato nel luogo di residenza. Per l'abuso è irrogata una sanzione
amministrativa, in aggiunta al canone dovuto e agli interessi di mora,
d'importo compreso tra euro 500 ed euro 2.000 per ciascuna annualità evasa.
Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono indicate le
modalità applicative delle disposizioni di cui al presente comma.
133. All'articolo 1,
comma 878, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è aggiunto, in fine, il
seguente periodo: «I predetti contributi sono assegnati
alle società finanziarie costituitesi a norma del regolamento di cui al
decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 30
marzo 2001, n. 400, ed operanti alla data di entrata in vigore della presente
disposizione, in ragione della medesima ripartizione percentuale dei fondi di
garanzia interconsortili ottenuta in fase di prima attuazione del regolamento
di cui al citato decreto 30 marzo 2001, n. 400».
134. Al fine di
accelerare lo sviluppo delle cooperative e dei consorzi di garanzia collettiva fidi di cui all'articolo 13 del
decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla
legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, le banche di
garanzia collettiva dei fidi ed i confidi possono imputare al fondo
consortile, al capitale sociale o ad apposita riserva i fondi rischi e gli
altri fondi o riserve patrimoniali costituiti da contributi dello Stato,
delle regioni e di altri enti pubblici esistenti alla data del 30 giugno
2007. Tali risorse sono attribuite unitariamente al patrimonio a fini di
vigilanza dei relativi confidi, senza vincoli di destinazione. Le eventuali
azioni o quote corrispondenti costituiscono azioni o quote proprie delle
banche o dei confidi e non attribuiscono alcun diritto patrimoniale o
amministrativo né sono computate nel capitale sociale o nel fondo consortile
ai fini del calcolo delle quote richieste per la costituzione e per le
deliberazioni dell'assemblea. La relativa delibera, da assumere entro
centottanta giorni dall'approvazione del bilancio, è di competenza
dell'assemblea ordinaria.
135. All'articolo
13, comma 55, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive
modificazioni, dopo le parole: «consorziate o
socie» sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «I contributi erogati da
regioni o da altri enti pubblici per la costituzione e l'implementazione del
fondo rischi, in quanto concessi per lo svolgimento della propria attività
istituzionale, non ricadono nell'ambito di applicazione dell'articolo 47 del
testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto
legislativo 1º settembre 1993, n. 385. La gestione di fondi pubblici
finalizzati all'abbattimento dei tassi di interesse o al contenimento degli
oneri finanziari può essere svolta, in connessione all'operatività tipica,
dai soggetti iscritti nella sezione di cui all'articolo 155, comma 4, del
citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993, nei limiti
della strumentalità all'oggetto sociale tipico a condizione che:
a) il contributo a valere sul fondo pubblico sia erogato esclusivamente a
favore di imprese consorziate o socie ed in connessione a finanziamenti
garantiti dal medesimo confidi;
b) il confidi svolga unicamente la funzione di mandatario all'incasso e al
pagamento per conto dell'ente pubblico erogatore, che permane titolare
esclusivo dei fondi, limitandosi ad accertare la sussistenza dei requisiti di
legge per l'accesso all'agevolazione».
136. Nei confronti degli italiani residenti all'estero che
hanno percepito indebitamente prestazioni pensionistiche o quote di
prestazioni pensionistiche o trattamenti di famiglia, a carico dell'INPS, per
periodi anteriori al 1º gennaio 2007, l'eventuale recupero è effettuato
mediante trattenuta diretta sulla pensione in misura non superiore al quinto
e senza interessi.
137. La disposizione
di cui al comma 136 non si applica qualora sia riconosciuto il dolo del
soggetto che ha indebitamente percepito i trattamenti
a carico dell'INPS.
138. Per le società
titolari di concessioni in ambito provinciale del servizio nazionale di
riscossione di cui al decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, le
disposizioni previste dall'articolo 1, comma 426, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni, si
applicano, nei limiti previsti dallo stesso comma 426, anche nei confronti
delle società titolari delle precedenti concessioni subprovinciali,
partecipanti, anche per incorporazione, al capitale sociale delle succedute
nuove società.
139. Decorsi più di
dieci anni dalla richiesta di rimborso, le somme complessivamente spettanti,
a titolo di capitale e di interessi, per crediti riferiti alle imposte sul
reddito delle persone fisiche e delle persone giuridiche ovvero all'imposta sul reddito delle società producono, a
partire dal 1º gennaio 2008, interessi giornalieri ad un tasso definito ogni
anno con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, sulla base
della media aritmetica dei tassi applicati ai buoni del tesoro poliennali a
dieci anni, registrati nell'anno precedente a tale decreto.
140. La
quantificazione delle somme sulle quali devono essere calcolati gli interessi
di cui al comma 139 è effettuata al compimento di ciascun anno, a partire:
a) dal 1º gennaio 2008, per i rimborsi per i quali
il termine decennale è maturato anteriormente a tale data;
b) dal decimo anno successivo alla richiesta di rimborso, negli altri casi.
141. All'articolo
72-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, dopo il
comma 1 è inserito il seguente:
«1-bis. L'atto di cui al comma 1 può essere redatto anche da dipendenti
dell'agente della riscossione procedente non abilitati all'esercizio delle
funzioni di ufficiale della riscossione e, in tal caso, reca l'indicazione a
stampa dello stesso agente della riscossione e non è soggetto all'annotazione
di cui all'articolo 44, comma 1, del decreto legislativo 13 aprile 1999, n.
112».
142. All'articolo 73
del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) al comma 1, la parola: «Se» è sostituita dalle seguenti: «Salvo quanto
previsto dal comma 1-bis, se»;
b) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
«1-bis. Il pignoramento dei beni di cui al comma 1 del presente articolo può
essere effettuato dall'agente della riscossione anche con le modalità
previste dall'articolo 72-bis; in tal caso, lo stesso agente della
riscossione rivolge un ordine di consegna di tali beni al terzo, che adempie
entro il termine di trenta giorni, e successivamente procede alla vendita».
143. Nei casi di cui
agli articoli 2, 3, 4, 5, 8, 10-bis, 10-ter, 10-quater e 11 del decreto
legislativo 10 marzo 2000, n. 74, si osservano, in
quanto applicabili, le disposizioni di cui all'articolo 322-ter del codice
penale.
144. Dopo l'articolo
3 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462, è inserito il seguente:
«Art. 3-bis. - (Rateazione delle somme dovute) - 1.
Le somme dovute ai sensi dell'articolo 2, comma 2, e dell'articolo 3, comma
1, se superiori a duemila euro, possono essere versate in un numero massimo
di sei rate trimestrali di pari importo, ovvero, se superiori a cinquemila
euro, in un numero massimo di venti rate trimestrali di pari importo. Se le
somme dovute sono superiori a cinquantamila euro, il contribuente è tenuto a
prestare idonea garanzia commisurata al totale delle somme dovute, comprese
quelle a titolo di sanzione in misura piena, per il periodo di rateazione
dell'importo dovuto aumentato di un anno, mediante polizza fideiussoria o
fideiussione bancaria, ovvero rilasciata da un consorzio di garanzia
collettiva dei fidi iscritto negli elenchi di cui agli articoli 106 e 107 del
testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto
legislativo 1º settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni. In
alternativa alle predette garanzie, l'ufficio può autorizzare che sia
concessa dal contribuente, ovvero da terzo datore, ipoteca volontaria di primo
grado su beni immobili di esclusiva proprietà del concedente, per un importo
pari al doppio delle somme dovute, comprese quelle a titolo di sanzione in
misura piena. A tal fine il valore dell'immobile è determinato ai sensi
dell'articolo 52, comma 4, del testo unico delle disposizioni concernenti
l'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26
aprile 1986, n. 131. Il valore dell'immobile può essere, in alternativa,
determinato sulla base di una perizia giurata di stima, cui si applica
l'articolo 64 del codice di procedura civile, redatta da soggetti iscritti
agli albi degli ingegneri, degli architetti, dei geometri, dei dottori
agronomi, dei periti agrari o dei periti industriali edili. L'ipoteca non è
assoggettata all'azione revocatoria di cui all'articolo 67 del regio decreto
16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni. Sono a carico del
contribuente le spese di perizia, di iscrizione e di cancellazione
dell'ipoteca. In tali casi, entro dieci giorni dal versamento della prima
rata il contribuente deve far pervenire all'ufficio la documentazione
relativa alla prestazione della garanzia.
2. Qualora le somme dovute non siano superiori a duemila euro, il beneficio
della dilazione in un numero massimo di sei rate trimestrali di pari importo
è concesso dall'ufficio, su richiesta del contribuente, nelle ipotesi di
temporanea situazione di obiettiva difficoltà dello stesso. La richiesta deve
essere presentata entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione.
3. L'importo della prima rata deve essere versato entro il termine di trenta
giorni dal ricevimento della comunicazione. Sull'importo delle rate
successive sono dovuti gli interessi al tasso del 3,5 per cento annuo,
calcolati dal primo giorno del secondo mese successivo a quello di
elaborazione della comunicazione. Le rate trimestrali nelle quali il
pagamento è dilazionato scadono l'ultimo giorno di ciascun trimestre.
4. Il mancato pagamento anche di una sola rata comporta la decadenza dalla
rateazione e l'importo dovuto per imposte, interessi e sanzioni in misura
piena, dedotto quanto versato, è iscritto a ruolo. Se è stata prestata
garanzia, l'ufficio procede all'iscrizione a ruolo dei suddetti importi a
carico del contribuente e dello stesso garante o del terzo datore d'ipoteca,
qualora questi ultimi non versino l'importo dovuto entro trenta giorni dalla
notificazione di apposito invito contenente l'indicazione delle somme dovute
e dei presupposti di fatto e di diritto della pretesa.
5. La notificazione delle cartelle di pagamento conseguenti alle iscrizioni a
ruolo previste dal comma 4 è eseguita entro il 31 dicembre del secondo anno
successivo a quello di scadenza della rata non pagata.
6. Le disposizioni di cui ai commi 1, 3, 4 e 5 si applicano anche alle somme
da versare, superiori a cinquecento euro, a seguito di ricevimento della
comunicazione prevista dall'articolo 1, comma 412, della legge 30 dicembre
2004, n. 311, relativamente ai redditi soggetti a tassazione separata. Per
gli importi fino a cinquecento euro, si applicano le disposizioni di cui ai
commi 2 e seguenti.
7. Nei casi di decadenza dal beneficio di cui al presente articolo non è
ammessa la dilazione del pagamento delle somme iscritte a ruolo di cui
all'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 602, e successive modificazioni».
145. All'articolo 19
del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e
successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, nel secondo periodo, le parole:
«cinquanta milioni di lire» sono sostituite dalle seguenti: «cinquantamila
euro» e sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «In alternativa alle
predette garanzie, il credito iscritto a ruolo può essere garantito
dall'ipoteca iscritta ai sensi dell'articolo 77; l'ufficio può altresì
autorizzare che sia concessa dal contribuente, ovvero da terzo datore,
ipoteca volontaria di primo grado su beni immobili di esclusiva proprietà del
concedente, per un importo pari al doppio delle somme iscritte a ruolo. A tal
fine il valore dell'immobile è determinato ai sensi dell'articolo 52, comma
4, del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131. Il
valore dell'immobile può essere, in alternativa, determinato sulla base di
una perizia giurata di stima, cui si applica l'articolo 64 del codice di
procedura civile, redatta da soggetti iscritti agli albi degli ingegneri,
degli architetti, dei geometri, dei dottori agronomi, dei periti agrari o dei
periti industriali edili. L'ipoteca non è assoggettata all'azione revocatoria
di cui all'articolo 67 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive
modificazioni. Sono a carico del contribuente le spese di perizia, di
iscrizione e cancellazione dell'ipoteca»;
b) al comma 4-bis, dopo le parole: «il fideiussore» sono inserite le
seguenti: «o il terzo datore d'ipoteca» e dopo la parola: «stesso» sono
inserite le seguenti: «ovvero del terzo datore d'ipoteca».
146. All'articolo 19, comma 2, lettera a), del decreto legislativo
13 aprile 1999, n. 112, e successive modificazioni, le parole: «l'undicesimo
mese successivo alla consegna del ruolo ovvero, per i ruoli straordinari,
entro il sesto mese successivo» sono sostituite dalle seguenti: «il quinto
mese successivo alla consegna del ruolo».
147. Le disposizioni
di cui al comma 144 si applicano a decorrere dalle dichiarazioni relative al
periodo d'imposta in corso, rispettivamente:
a) al 31 dicembre 2006, per le somme dovute ai sensi
dell'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462, e
successive modificazioni;
b) al 31 dicembre 2005, per le somme dovute ai sensi dell'articolo 3, comma
1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462, e successive modificazioni;
c) al 31 dicembre 2004, per le somme dovute ai sensi dell'articolo 1, comma
412, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, a seguito della liquidazione
dell'imposta dovuta sui redditi di cui all'articolo 17 del testo unico delle
imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, salvo che per le somme
dovute relativamente ai redditi di cui all'articolo 21 del medesimo testo
unico, per le quali le disposizioni si applicano a decorrere dalle
dichiarazioni relative al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2005.
148. Le disposizioni
di cui al comma 146 si applicano ai ruoli consegnati all'agente della
riscossione a decorrere dal 1º aprile 2008.
149. Con regolamenti
emanati ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della
legge 23 agosto 1988, n. 400, sono dettate le disposizioni per il
frazionamento dei debiti e le garanzie da concedere, nonché per le modalità
di computo degli interessi e la determinazione della decorrenza iniziale e del
termine finale, al fine di garantire l'organicità della disciplina relativa
al versamento, alla riscossione e al rimborso di ogni tributo, nel rispetto
dei princìpi del codice civile e dell'ordinamento tributario, tenuto conto
della specificità dei singoli tributi.
150. Con decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze, emanato ai sensi dell'articolo 13,
comma 1, della legge 13 maggio 1999, n. 133, sono stabilite le misure, anche
differenziate, degli interessi per il versamento, la riscossione e i rimborsi di ogni tributo, anche in ipotesi diverse da
quelle previste dall'articolo 13 del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557,
convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, nei
limiti di tre punti percentuali di differenza rispetto al tasso di interesse
fissato ai sensi dell'articolo 1284 del codice civile, salva la
determinazione degli interessi di mora ai sensi dell'articolo 30 del decreto
del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive
modificazioni».
151. All'articolo 17 del decreto legislativo 26 febbraio
1999, n. 46, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) al comma 3-bis, le parole: «interamente partecipate dallo Stato» sono
sostituite dalle seguenti: «a partecipazione pubblica»;
b) al comma 3-ter, le parole da: «stipula» fino alla fine del comma sono
sostituite dalle seguenti: «procede all'iscrizione a ruolo dopo aver emesso,
vidimato e reso esecutiva un'ingiunzione conforme all'articolo 2, primo
comma, del testo unico di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639».
152. All'articolo 3,
comma 7-bis, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con
modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) dopo la parola: «periodo,» sono inserite le
seguenti: «nonché delle operazioni di fusione, scissione, conferimento e
cessione di aziende o di rami d'azienda effettuate tra agenti della
riscossione,»;
b) dopo la parola: «venditore» sono inserite le seguenti: «ovvero della società
incorporata, scissa, conferente o cedente»;
c) dopo la parola: «cessione» sono inserite le seguenti: «, ovvero facenti
parte del patrimonio della società incorporata, assegnati per scissione,
conferiti o ceduti,»;
d) dopo la parola: «acquirente» sono inserite le seguenti: «ovvero della
società incorporante, beneficiaria, conferitaria o cessionaria».
153. All'articolo 3
del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni,
dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, dopo il comma 35 è inserito
il seguente:
«35-bis. A decorrere dal 1º gennaio 2008 gli agenti della riscossione non
possono svolgere attività finalizzate al recupero di somme, di spettanza
comunale, iscritte in ruoli relativi a sanzioni amministrative per violazioni
del codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285,
per i quali, alla data dell'acquisizione di cui al comma 7, la cartella di
pagamento non era stata notificata entro due anni dalla consegna del ruolo».
154. Per i tributi e
le altre entrate di spettanza delle province e dei
comuni le disposizioni contenute nell'articolo 1, commi 426 e 426-bis, della
legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni, si interpretano
nel senso che la sanatoria produce esclusivamente effetti sulle responsabilità
amministrative delle società concessionarie del servizio nazionale della
riscossione o dei commissari governativi provvisoriamente delegati alla
riscossione ai fini dell'applicazione delle sanzioni previste dagli articoli
da 47 a 53 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, e successive
modificazioni, costituendo comunque le violazioni di cui al comma 2
dell'articolo 19 del medesimo decreto legislativo n. 112 del 1999, e
successive modificazioni, causa di perdita del diritto al discarico.
155. All'articolo 6
del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, dopo il comma 9 è aggiunto
il seguente:
«9-bis. È punito con la sanzione amministrativa
compresa fra il 100 e il 200 per cento dell'imposta, con un minimo di 258
euro, il cessionario o il committente che, nell'esercizio di imprese, arti o
professioni, non assolve l'imposta relativa agli acquisti di beni o servizi
mediante il meccanismo dell'inversione contabile di cui agli articoli 17 e
74, commi settimo e ottavo, del decreto del Presidente della Repubblica 26
ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni. La medesima sanzione si
applica al cedente o prestatore che ha irregolarmente addebitato l'imposta in
fattura omettendone il versamento. Qualora l'imposta sia stata assolta,
ancorché irregolarmente, dal cessionario o committente ovvero dal cedente o
prestatore, fermo restando il diritto alla detrazione ai sensi dell'articolo
19 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e
successive modificazioni, la sanzione amministrativa è pari al 3 per cento
dell'imposta irregolarmente assolta, con un minimo di 258 euro, e comunque
non oltre 10.000 euro per le irregolarità commesse nei primi tre anni di
applicazione delle disposizioni del presente periodo. Al pagamento delle
sanzioni previste nel secondo e terzo periodo, nonché al pagamento
dell'imposta, sono tenuti solidalmente entrambi i soggetti obbligati
all'applicazione del meccanismo dell'inversione contabile. È punito con la
sanzione di cui al comma 2 il cedente o prestatore che non emette fattura,
fermo restando l'obbligo per il cessionario o committente di regolarizzare
l'omissione ai sensi del comma 8, applicando, comunque, il meccanismo
dell'inversione contabile».
156. Al decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
633, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 17, sesto comma, dopo la lettera a) è inserita la seguente:
«a-bis) alle cessioni di fabbricati o di porzioni di fabbricato strumentali
di cui alle lettere b) e d) del numero 8-ter) dell'articolo 10»;
b) all'articolo 30, secondo comma, lettera a), le parole: «articolo 17,
quinto e sesto comma» sono sostituite dalle seguenti: «articolo 17, quinto,
sesto e settimo comma».
157. La disposizione
di cui al comma 156, lettera a), si applica alle
cessioni effettuate a partire dal 1º marzo 2008. Resta fermo quanto già
stabilito dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 25 maggio
2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 152 del 3 luglio 2007, per le
cessioni di cui alla lettera d) del numero 8-ter) dell'articolo 10 del
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, effettuate
dal 1º ottobre 2007 al 29 febbraio 2008. La disposizione di cui al comma 156,
lettera b), si applica ai rimborsi richiesti a partire dal 1º gennaio 2008.
158. All'articolo
74, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,
n. 633, e successive modificazioni, la lettera d) è sostituita dalla
seguente:
«d) per le prestazioni dei gestori di telefoni
posti a disposizione del pubblico, nonché per la vendita di qualsiasi mezzo
tecnico, ivi compresa la fornitura di codici di accesso, per fruire dei
servizi di telecomunicazione, fissa o mobile, e di telematica, dal titolare
della concessione o autorizzazione ad esercitare i servizi, sulla base del
corrispettivo dovuto dall'utente o, se non ancora determinato, sulla base del
prezzo mediamente praticato per la vendita al pubblico in relazione alla
quantità di traffico telefonico messo a disposizione tramite il mezzo tecnico.
Le stesse disposizioni si applicano ai soggetti non residenti che provvedono
alla vendita o alla distribuzione dei mezzi tecnici nel territorio dello
Stato tramite proprie stabili organizzazioni nel territorio dello Stato, loro
rappresentanti fiscali nominati ai sensi del secondo comma dell'articolo 17,
ovvero tramite identificazione diretta ai sensi dell'articolo 35-ter, nonché
ai commissionari, agli altri intermediari e ai soggetti terzi che provvedono
alla vendita o alla distribuzione nel territorio dello Stato dei mezzi
tecnici acquistati da soggetti non residenti. Per tutte le vendite dei mezzi
tecnici nei confronti dei soggetti che agiscono nell'esercizio di imprese,
arti o professioni, anche successive alla prima cessione, i cedenti
rilasciano un documento in cui devono essere indicate anche la denominazione
e la partita IVA del soggetto passivo che ha assolto l'imposta. La medesima
indicazione deve essere riportata anche sull'eventuale supporto fisico, atto
a veicolare il mezzo tecnico, predisposto direttamente o tramite terzi dal
soggetto che realizza o commercializza gli stessi».
159. Al decreto
legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, e successive modificazioni, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 6:
1) dopo il comma 3 è inserito il seguente:
«3-bis. Il cedente che non integra il documento attestante la vendita dei
mezzi tecnici di cui all'articolo 74, primo comma, lettera d), del decreto
del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive
modificazioni, con la denominazione e la partita IVA del soggetto passivo che
ha assolto l'imposta è punito con la sanzione amministrativa pari al 20 per
cento del corrispettivo della cessione non documentato regolarmente. Il
soggetto che realizza o commercializza i mezzi tecnici e che, nel
predisporre, direttamente o tramite terzi, i supporti fisici atti a veicolare
i mezzi stessi, non indica, ai sensi dell'articolo 74, primo comma, lettera
d), quarto periodo, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 633
del 1972, la denominazione e la partita IVA del soggetto che ha assolto
l'imposta è punito con la sanzione amministrativa pari al 20 per cento del
valore riportato sul supporto fisico non prodotto regolarmente. Qualora le
indicazioni di cui all'articolo 74, primo comma, lettera d), terzo e quarto
periodo, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972
siano non veritiere, le sanzioni di cui ai periodi precedenti del presente
comma sono aumentate al 40 per cento»;
2) al comma 4, le parole: «e 3, primo e secondo periodo,» sono sostituite
dalle seguenti: «, 3, primo e secondo periodo, e 3-bis»;
3) dopo il comma 9-bis, introdotto dal comma 155 del presente articolo, è
aggiunto il seguente:
«9-ter. Il cessionario che, nell'esercizio di imprese, arti o professioni,
abbia acquistato mezzi tecnici di cui all'articolo 74, primo comma, lettera
d), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, per
i quali gli sia stato rilasciato un documento privo dell'indicazione della
denominazione e del soggetto passivo che ha assolto l'imposta o con
indicazioni manifestamente non veritiere, è punito, salva la responsabilità
del cedente, con la sanzione amministrativa pari al 20 per cento del
corrispettivo dell'acquisto non documentato regolarmente sempreché non
provveda, entro il quindicesimo giorno successivo all'acquisto dei mezzi
tecnici, a presentare all'ufficio competente nei suoi confronti un documento
contenente i dati relativi all'operazione irregolare. Nelle eventuali
successive transazioni, ciascun cedente deve indicare nel documento
attestante la vendita gli estremi dell'avvenuta regolarizzazione come
risultanti dal documento rilasciato dall'ufficio competente»;
b) all'articolo 12, dopo il comma 2-quater, è inserito il seguente:
«2-quinquies. La sospensione di cui al comma 2 è disposta anche nei confronti
dei soggetti esercenti i posti e apparati pubblici di telecomunicazione e nei
confronti dei rivenditori agli utenti finali dei mezzi tecnici di cui
all'articolo 74, primo comma, lettera d), del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, ai quali, nel corso di dodici mesi, siano
state contestate tre distinte violazioni dell'obbligo di regolarizzazione
dell'operazione di acquisto di mezzi tecnici ai sensi del comma 9-ter
dell'articolo 6».
160. Al decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e successive
modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 18, terzo comma, è aggiunto, in
fine, il seguente periodo: «La stessa aliquota si applica altresì ai
finanziamenti erogati per l'acquisto, la costruzione e la ristrutturazione di
immobili ad uso abitativo, e relative pertinenze, per i quali, pur ricorrendo
le condizioni di cui alla nota II-bis all'articolo 1 della tariffa, parte I,
annessa al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro,
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, e
successive modificazioni, la sussistenza delle stesse non risulti da
dichiarazione della parte mutuataria, resa nell'atto di finanziamento o
allegata al medesimo»;
b) all'articolo 20, dopo il terzo comma è inserito il seguente:
«L'ufficio dell'Agenzia delle entrate competente a recuperare le maggiori
imposte sull'atto di compravendita della casa di abitazione, acquistata con i
benefìci di cui all'articolo 1, quinto periodo, della tariffa, parte I,
annessa al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro,
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, e
successive modificazioni, in caso di decadenza dai benefìci stessi per
dichiarazione mendace o trasferimento per atto a titolo oneroso o gratuito
degli immobili acquistati con i benefìci prima del decorso del termine di
cinque anni dalla data del loro acquisto, provvede, nel termine decadenziale
di tre anni dal verificarsi dell'evento che comporta la revoca dei benefìci
medesimi, a recuperare nei confronti del mutuatario la differenza tra
l'imposta sostitutiva di cui al terzo comma dell'articolo 18 e quella di cui
al primo comma dello stesso articolo, nonché a irrogare la sanzione
amministrativa nella misura del 30 per cento della differenza medesima».
161. All'articolo 7,
comma 4-ter, del decreto-legge 10 giugno 1994, n. 357, convertito, con
modificazioni, dalla legge 8 agosto 1994, n. 489, e
successive modificazioni, le parole: «per il quale non siano scaduti i
termini per la presentazione delle relative dichiarazioni annuali,» sono
sostituite dalle seguenti: «per il quale i termini di presentazione delle
relative dichiarazioni annuali non siano scaduti da oltre tre mesi,».
162. All'articolo
17, sesto comma, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 26
ottobre 1972, n. 633, dopo le parole: «altro subappaltatore» sono aggiunte le
seguenti: «. La disposizione non si applica alle
prestazioni di servizi rese nei confronti di un contraente generale a cui
venga affidata dal committente la totalità dei lavori».
163. La disposizione
di cui al comma 162 si applica dal 1º febbraio 2008.
164. All'articolo
60-bis del decreto del Presidente della Repubblica
26 ottobre 1972, n. 633, è aggiunto, in fine, il seguente:
«3-bis. Qualora l'importo del corrispettivo indicato nell'atto di cessione
avente ad oggetto un immobile e nella relativa fattura sia diverso da quello
effettivo, il cessionario, anche se non agisce nell'esercizio di imprese,
arti o professioni, è responsabile in solido con il cedente per il pagamento
dell'imposta relativa alla differenza tra il corrispettivo effettivo e quello
indicato, nonché della relativa sanzione. Il cessionario che non agisce
nell'esercizio di imprese, arti o professioni può regolarizzare la violazione
versando la maggiore imposta dovuta entro sessanta giorni dalla stipula
dell'atto. Entro lo stesso termine, il cessionario che ha regolarizzato la
violazione presenta all'ufficio territorialmente competente nei suoi
confronti copia dell'attestazione del pagamento e delle fatture oggetto della
regolarizzazione».
165. All'articolo
62, quinto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive
modificazioni, le parole: «ai sensi dell'articolo 41» sono soppresse.
166. All'articolo 1,
comma 184, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) alla lettera a), dopo le parole: «anno 2007»
sono aggiunte le seguenti: «e per l'anno 2008»;
b) alla lettera c), le parole: «31 dicembre 2007» sono sostituite dalle
seguenti: «31 dicembre 2008».
167. All'articolo 2,
comma 22, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, le parole: «1º gennaio 2007» sono sostituite dalle seguenti: «1º gennaio
2008».
168. Le disposizioni
di cui al comma 1 dell'articolo 21 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, in
materia di deduzione forfetaria in favore degli esercenti impianti di
distribuzione di carburante, si applicano per il
periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2008.
169. Le disposizioni
di cui al comma 103 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, nei
limiti di spesa ivi indicati, si applicano anche alle somme versate nel
periodo d'imposta 2007 ai fini della compensazione
dei versamenti effettuati dal 1º gennaio 2008 al 31 dicembre 2008.
170. Le disposizioni
di cui al comma 106 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, nei
limiti di spesa ivi indicati, sono prorogate al periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2007.
171. All'articolo
45, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive
modificazioni, le parole da: «per gli otto periodi d'imposta successivi» fino
alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti:
«per i nove periodi d'imposta successivi l'aliquota è stabilita nella misura
dell'1,9 per cento; per il periodo d'imposta in corso al 1º gennaio 2008
l'aliquota è stabilita nella misura del 3,75 per cento».
172. Per la
salvaguardia dell'occupazione della gente di mare,
i benefici di cui agli articoli 4 e 6 del decreto-legge 30 dicembre 1997, n.
457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, sono
estesi, per l'anno 2008 e nel limite dell'80 per cento, alle imprese che
esercitano la pesca costiera, nonché alle imprese che esercitano la pesca
nelle acque interne e lagunari.
173. Il termine del
31 dicembre 2007, di cui al comma 392 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre
2006, n. 296, concernente le agevolazioni tributarie
per la formazione e l'arrotondamento della proprietà contadina, è prorogato
al 31 dicembre 2008.
174. All'articolo 4,
comma 61, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e successive modificazioni,
le parole: «scientifico particolarmente rivolte» sono sostituite dalle seguenti: «scientifico alle attività
istituzionali del Ministero dell'economia e delle finanze anche rivolte» e le
parole: «, collocata presso due delle sedi periferiche esistenti, con
particolare attenzione alla naturale vocazione geografica di ciascuna
nell'ambito del territorio nazionale» sono soppresse.
175. A decorrere
dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino al 31 dicembre
2008 si applicano le disposizioni in materia di accisa concernenti le
agevolazioni sul gasolio utilizzato nelle
coltivazioni sotto serra, di cui all'articolo 2, comma 4, della legge 24
dicembre 2003, n. 350.
176. All'articolo 33
del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni,
è aggiunto, in fine, il seguente comma: «2-bis. Sono considerate produttive
di reddito agrario anche le attività di coltivazione di prodotti vegetali per
conto terzi svolte nei limiti di cui all'articolo 32, comma 2, lettera b)».
All'onere derivante dall'attuazione del presente comma, valutato in un
milione di euro per l'anno 2009 ed in 600.000 euro a decorrere dal 2010, si
provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di
cui all'articolo 5, comma 3-ter, del decreto-legge 1º ottobre 2005, n. 202,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2005, n. 244.
177. All'articolo 1,
comma 1094, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il secondo periodo è
sostituito dal seguente: «In tale ipotesi, le società possono optare per la determinazione del reddito applicando all'ammontare dei
ricavi il coefficiente di redditività del 25 per cento».
178. All'articolo 1,
comma 423, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e successive modificazioni,
sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «,
fatta salva l'opzione per la determinazione del reddito nei modi ordinari,
previa comunicazione all'ufficio secondo le modalità previste dal regolamento
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 442».
179. Al testo unico
delle disposizioni legislative concernenti le
imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e
amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 17, comma 1, la lettera c) è sostituita dalla seguente:
«c) alle Forze armate di qualsiasi Stato che sia parte contraente del
Trattato del Nord Atlantico, per gli usi consentiti, con esclusione delle
Forze armate nazionali»;
b) alla tabella A, dopo il punto 16, è aggiunto il seguente:
«16-bis. Prodotti energetici impiegati dalle Forze armate nazionali per gli
usi consentiti:
Carburanti per motori:
Benzina euro 359,00 per 1.000 litri;
Gasolio euro 302,00 per 1.000 litri;
Gas di petrolio
liquefatto (GPL) esenzione
Gas naturale esenzione
Combustibili per riscaldamento:
Gasolio euro 21,00 per 1.000 litri;
GPL zero;
Gas naturale euro 11,66 per 1.000 metri cubi».
180. Al gas naturale
impiegato dalle Forze armate nazionali come combustibile per riscaldamento,
per il quale è applicata l'aliquota di accisa di
cui al punto 16-bis della tabella A allegata al citato testo unico di cui al
decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, non si applicano l'addizionale
regionale all'accisa sul gas naturale usato come combustibile e l'imposta regionale
sostitutiva per le utenze esenti di cui all'articolo 9 del decreto
legislativo 21 dicembre 1990, n. 398, e successive modificazioni.
181. Nello stato di
previsione del Ministero della difesa è istituito un fondo con lo
stanziamento di euro 104.655.000 a decorrere
dall'anno 2008, destinato al pagamento dell'accisa sui prodotti energetici
impiegati dalle Forze armate nazionali diverse dal Corpo della Guardia di
finanza e dal Corpo delle capitanerie di porto - Guardia costiera, per gli
usi consentiti. Con decreto del Ministro della difesa, da comunicare, anche
con evidenze informatiche, al Ministro dell'economia e delle finanze tramite
l'Ufficio centrale del bilancio, nonché alle competenti Commissioni
parlamentari e alla Corte dei conti, si provvede alla ripartizione del fondo
tra le pertinenti unità previsionali di base dello stato di previsione del
predetto Ministero.
182. Nello stato di
previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo
con lo stanziamento di euro 7.845.000 a decorrere
dall'anno 2008, destinato al pagamento dell'accisa sui prodotti energetici
impiegati dal Corpo della Guardia di finanza per gli usi consentiti. Con
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da comunicare, anche con
evidenze informatiche, alle competenti Commissioni parlamentari e alla Corte
dei conti, si provvede alla ripartizione del fondo tra le pertinenti unità
previsionali di base dello stato di previsione del predetto Ministero.
183. Nello stato di
previsione del Ministero dei trasporti è istituito
un fondo, con lo stanziamento di euro 2.500.000 a decorrere dall'anno 2008,
destinato al pagamento dell'accisa sui prodotti energetici impiegati dal
Corpo delle capitanerie di porto - Guardia costiera per gli usi consentiti.
Con decreto del Ministro dei trasporti, da emanare entro sessanta giorni
dalla data di entrata in vigore della presente legge, si provvede alla
ripartizione del fondo tra le pertinenti unità previsionali di base dello
stato di previsione del predetto Ministero.
184. All'onere derivante dai commi 181, 182 e 183, pari ad
euro 115.000.000 a decorrere dall'anno 2008, si provvede mediante utilizzo
delle maggiori entrate derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui
al comma 179.
185. A decorrere dal
1º gennaio 2008 il comma 16 dell'articolo 3 della
legge 28 dicembre 1995, n. 549, e successive modificazioni, è abrogato; resta
comunque fermo l'obbligo di comunicazione stabilito dal comma 2 dell'articolo
2 del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze 16 dicembre 2004, n. 341.
186. A decorrere dal
1º gennaio 2009 il regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e
delle finanze 16 dicembre 2004, n. 341, è abrogato.
187. All'articolo
49, primo comma, dello statuto speciale della regione
Friuli-Venezia Giulia, di cui alla legge costituzionale 31 gennaio 1963, n.
1, e successive modificazioni, dopo il numero 7) è inserito il seguente:
«7-bis) il 29,75 per cento del gettito dell'accisa sulle benzine ed il 30,34
per cento del gettito dell'accisa sul gasolio consumati nella regione per uso
autotrazione;».
188. L'efficacia
della disposizione di cui al comma 187 decorre dal 1º gennaio 2008.
189. Per gli anni successivi al 2010,
con cadenza annuale, mediante previsione nella legge finanziaria, è
eventualmente rideterminata l'entità delle compartecipazioni al gettito
dell'accisa sulle benzine e sul gasolio che competono alla regione
Friuli-Venezia Giulia ai sensi dell'articolo 49, primo comma, numero 7-bis),
della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, e successive modificazioni,
al fine di garantire un effetto neutrale sui saldi di finanza pubblica e
l'equilibrio finanziario nei rapporti tra lo Stato e la regione.
190. Al comma 15
dell'articolo 3 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e successive modificazioni, le parole: «e nell'ambito della
quota dell'accisa a loro riservata» sono soppresse.
191. All'articolo 2,
primo comma, della legge 1º dicembre 1948, n. 1438, recante disposizioni
relative all'istituzione di una zona franca in una parte
del territorio della provincia di Gorizia, al numero 7), le parole:
«combustibili liquidi e» sono soppresse. Il potenziale valore globale delle
agevolazioni di cui all'articolo 3, quarto comma, della legge 27 dicembre
1975, n. 700, relativo ai prodotti di cui alle tabelle A e B allegate alla
medesima legge è ridotto di euro 50.123.520.
192. Entro il 30
aprile 2008, la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di
Gorizia provvede, ai sensi e con le modalità stabilite dall'articolo 3,
quarto comma, della legge 27 dicembre 1975, n. 700,
a modificare, coerentemente con quanto disposto al comma 191, le tabelle A e
B allegate alla medesima legge vigenti alla data del 1º gennaio 2008. A
decorrere dal 1º luglio 2008, in mancanza dell'emanazione del predetto
provvedimento della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura
di Gorizia, è comunque soppresso dalle tabelle A e B allegate alla predetta
legge n. 700 del 1975, nella formulazione in vigore al 1º gennaio 2008, ogni
riferimento a prodotti energetici che, in relazione all'uso cui sono
destinati, risultino sottoposti ad accisa.
193. All'articolo 7
del decreto-legge 29 dicembre 1987, n. 534, convertito, con modificazioni,
dalla legge 29 febbraio 1988, n. 47, il comma 4 è abrogato.
194. L'articolo 6 del decreto-legge 22 novembre 1991, n.
369, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1992, n. 17, è
abrogato.
195. All'articolo 7
del decreto-legge 30 dicembre 1991, n. 417, convertito, con modificazioni,
dalla legge 6 febbraio 1992, n. 66, i commi 1-ter,
1-quater e 1-quinquies sono abrogati.
196. L'articolo
8-bis del decreto-legge 22 novembre 1991, n. 369, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1992, n. 17, è abrogato.
197. Al citato testo
unico di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) all'articolo 10, comma 1, la lettera e-ter) è sostituita dalla seguente:
«e-ter) i contributi versati, fino ad un massimo di euro 3.615,20, ai fondi
integrativi del Servizio sanitario nazionale istituiti o adeguati ai sensi
dell'articolo 9 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e
successive modificazioni, che erogano prestazioni negli ambiti di intervento
stabiliti con decreto del Ministro della salute da emanare entro sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. Ai fini
del calcolo del predetto limite si tiene conto anche dei contributi di
assistenza sanitaria versati ai sensi dell'articolo 51, comma 2, lettera a).
Per i contributi versati nell'interesse delle persone indicate nell'articolo
12, che si trovino nelle condizioni ivi previste, la deduzione spetta per
l'ammontare non dedotto dalle persone stesse, fermo restando l'importo
complessivamente stabilito»;
b) all'articolo 51, comma 2, la lettera a) è sostituita dalla seguente:
«a) i contributi previdenziali e assistenziali versati dal datore di lavoro o
dal lavoratore in ottemperanza a disposizioni di legge; i contributi di
assistenza sanitaria versati dal datore di lavoro o dal lavoratore ad enti o
casse aventi esclusivamente fine assistenziale in conformità a disposizioni
di contratto o di accordo o di regolamento aziendale, che operino negli
ambiti di intervento stabiliti con il decreto del Ministro della salute di
cui all'articolo 10, comma 1, lettera e-ter), per un importo non superiore
complessivamente ad euro 3.615,20. Ai fini del calcolo del predetto limite si
tiene conto anche dei contributi di assistenza sanitaria versati ai sensi
dell'articolo 10, comma 1, lettera e-ter)».
198. Sino alla data
di entrata in vigore del decreto del Ministro della salute di cui
all'articolo 10, comma 1, lettera e-ter), del testo unico delle imposte sui
redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è prorogata l'efficacia di quanto stabilito
dal comma 399, dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
199. All'articolo
78, comma 25-bis, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, dopo le parole: «fine
assistenziale» sono inserite le seguenti: «e i
fondi integrativi del Servizio sanitario nazionale» e dopo le parole:
«dell'articolo 51» sono inserite le seguenti: «e di quelli di cui alla
lettera e-ter) del comma 1 dell'articolo 10».
200. Nei limiti della maggiore spesa di
30 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2008, i livelli di reddito e
gli importi degli assegni per i nuclei familiari con almeno un componente
inabile e per i nuclei orfanili sono rideterminati secondo criteri analoghi a
quelli indicati all'articolo 1, comma 11, lettera a), della legge 27 dicembre
2006, n. 296, con decreto interministeriale del Ministro delle politiche per
la famiglia e del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto
con il Ministro della solidarietà sociale e con il Ministro dell'economia e
delle finanze, anche con riferimento alla coerenza del sostegno dei redditi
disponibili delle famiglie risultante dagli assegni per il nucleo familiare e
dalle detrazioni ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, da
emanare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
201. Le disposizioni
dell'articolo 1, comma 335, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, si
applicano anche al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2007.
202. All'articolo
15, comma 1, lettera b), del testo unico delle
imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, le parole: «7 milioni di lire», ovunque ricorrano,
sono sostituite dalle seguenti: «4.000 euro».
203. All'articolo
21, nota 3, della tariffa delle tasse sulle
concessioni governative, di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze 28 dicembre 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 303 del 30
dicembre 1995, dopo le parole: «nonché a non vedenti» sono inserite le seguenti:
«e a sordi».
204. Per gli anni
2008, 2009 e 2010 i redditi derivanti da lavoro dipendente prestato, in via
continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto, all'estero in zone di
frontiera ed in altri Paesi limitrofi da soggetti residenti nel territorio dello Stato concorrono a formare il reddito
complessivo per l'importo eccedente 8.000 euro.
205. All'articolo 1,
comma 1-ter, lettera a), della tariffa dell'imposta di bollo, parte I,
annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, come sostituita dal decreto del Ministro delle
finanze 20 agosto 1992, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale n. 196 del 21 agosto 1992, e come modificata, da ultimo, dal
decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 22 febbraio 2007,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 51 del 2 marzo 2007, le parole: «euro
42,00» sono sostituite dalle seguenti: «euro 17,50».
206. Tra le attività
incluse nel programma straordinario di cui all'articolo 1, comma 373, della
legge 30 dicembre 2004, n. 311, sono comprese le
attività di formazione e di studio connesse alla riforma del catasto nonché
al conferimento ai comuni delle funzioni catastali.
207. Per l'anno 2008
ai docenti delle scuole di ogni ordine e grado, anche non di ruolo con incarico annuale, ai fini dell'imposta sul reddito delle
persone fisiche, spetta una detrazione dall'imposta lorda e fino a capienza
della stessa nella misura del 19 per cento delle spese documentate sostenute
ed effettivamente rimaste a carico, fino ad un importo massimo delle stesse
di 500 euro, per l'autoaggiornamento e per la formazione.
208. Alla lettera
i-sexies) del comma 1 dell'articolo 15 del citato testo unico di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo le
parole: «e successive modificazioni,» sono inserite
le seguenti: «i canoni relativi ai contratti di ospitalità, nonché agli atti
di assegnazione in godimento o locazione, stipulati con enti per il diritto
allo studio, università, collegi universitari legalmente riconosciuti, enti
senza fine di lucro e cooperative,».
209. Al fine di
semplificare il procedimento di fatturazione e registrazione delle operazioni
imponibili, a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di
cui al comma 213, l'emissione, la trasmissione, la
conservazione e l'archiviazione delle fatture emesse nei rapporti con le
amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, e con gli enti
pubblici nazionali, anche sotto forma di nota, conto, parcella e simili, deve
essere effettuata esclusivamente in forma elettronica, con l'osservanza del
decreto legislativo 20 febbraio 2004, n. 52, e del codice
dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n.
82.
210. A decorrere dal
termine di tre mesi dalla data di entrata in vigore
del regolamento di cui al comma 213, le amministrazioni e gli enti di cui al
comma 209 non possono accettare le fatture emesse o trasmesse in forma
cartacea né possono procedere ad alcun pagamento, nemmeno parziale, sino
all'invio in forma elettronica.
211. La trasmissione
delle fatture elettroniche avviene attraverso il Sistema di interscambio
istituito dal Ministero dell'economia e delle finanze e da questo gestito
anche avvalendosi delle proprie strutture societarie.
212. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da
emanare entro il 31 marzo 2008 è individuato il gestore del Sistema di
interscambio e ne sono definite competenze e attribuzioni, ivi comprese
quelle relative:
a) al presidio del processo di ricezione e successivo inoltro delle fatture
elettroniche alle amministrazioni destinatarie;
b) alla gestione dei dati in forma aggregata e dei flussi informativi anche
ai fini della loro integrazione nei sistemi di monitoraggio della finanza
pubblica.
213. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto
con il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica
amministrazione, sono definite:
a) le regole di identificazione univoca degli uffici centrali e periferici
delle amministrazioni destinatari della fatturazione;
b) le regole tecniche relative alle soluzioni informatiche da utilizzare per
l'emissione e la trasmissione delle fatture elettroniche e le modalità di
integrazione con il Sistema di interscambio;
c) le linee guida per l'adeguamento delle procedure interne delle
amministrazioni interessate alla ricezione ed alla gestione delle fatture
elettroniche;
d) le eventuali deroghe agli obblighi di cui al comma 209, limitatamente a
determinate tipologie di approvvigionamenti;
e) la disciplina dell'utilizzo, tanto da parte degli operatori economici,
quanto da parte delle amministrazioni interessate, di intermediari abilitati,
ivi compresi i certificatori accreditati ai sensi dell'articolo 29 del codice
dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n.
82, allo svolgimento delle attività informatiche necessarie all'assolvimento
degli obblighi di cui ai commi da 209 al presente comma;
f) le eventuali misure di supporto, anche di natura economica, per le piccole
e medie imprese;
g) la data a partire dalla quale decorrono gli obblighi di cui al comma 209 e
i divieti di cui al comma 210, con possibilità di introdurre gradualmente il
passaggio al sistema di trasmissione esclusiva in forma elettronica.
214. Le disposizioni
dei commi da 209 a 213 costituiscono per le regioni
princìpi fondamentali in materia di armonizzazione dei bilanci pubblici e di
coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario, ai sensi
dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione.
215. All'articolo 8 del regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 14 ottobre 1999, n. 542, e successive
modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nel comma 2, dopo le parole: «ufficio competente» sono inserite le
seguenti: «in via telematica»;
b) nel comma 3, primo periodo, dopo le parole: «ufficio competente,» sono
inserite le seguenti: «in via telematica» e le parole: «una dichiarazione
contenente i dati richiesti per» sono soppresse.
216. Con decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze sono
definite le modalità applicative ed il termine a decorrere dal quale le
disposizioni introdotte dal comma 215 si intendono obbligatorie.
217. All'articolo 4,
comma 4-bis, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni,
le parole: «entro il 31 marzo» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31
luglio».
218. Le persone
fisiche nonché le società o le associazioni di cui all'articolo 6 del decreto
del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 600, e successive modificazioni, presentano all'Agenzia delle entrate le
dichiarazioni in materia di imposta sui redditi e di imposta regionale sulle
attività produttive esclusivamente in via telematica entro il 31 luglio dell'anno
successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta secondo le modalità
stabilite dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica
22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni. Sono esonerati
dall'obbligo di invio telematico di cui al presente comma i contribuenti che
non hanno la possibilità di utilizzare il modello 730 perché privi di datore
di lavoro o non titolari di pensione.
219. Le persone
fisiche non titolari di redditi d'impresa o di lavoro autonomo possono
presentare la dichiarazione dei redditi all'Agenzia
delle entrate mediante spedizione effettuata dall'estero, entro il termine
previsto per la trasmissione telematica di cui al comma 218, tramite
raccomandata o altro mezzo equivalente dal quale risulti con certezza la data
di spedizione ovvero avvalendosi del servizio telematico. I contribuenti
esonerati dall'obbligo di presentazione della dichiarazione ai sensi
dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 600, e successive modificazioni, ai fini della scelta della
destinazione dell'8 per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche
prevista dall'articolo 47 della legge 20 maggio 1985, n. 222, e dalle leggi
che approvano le intese con le confessioni religiose di cui all'articolo 8,
terzo comma, della Costituzione, possono presentare, entro il termine di cui
al citato comma 218, apposito modello, approvato ai sensi dell'articolo 1,
comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22
luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni, ovvero la certificazione di
cui all'articolo 4, comma 6-ter, del medesimo regolamento di cui al decreto
del Presidente della Repubblica n. 322 del 1998, per il tramite di un ufficio
della società Poste italiane Spa ovvero avvalendosi del servizio telematico o
di un soggetto incaricato della trasmissione in via telematica delle
dichiarazioni, di cui al comma 3 dell'articolo 3 del citato regolamento di
cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 322 del 1998.
220. L'Agenzia delle entrate, entro il 1º ottobre di ogni anno,
rende accessibili ai contribuenti, in via telematica, i dati delle loro
dichiarazioni presentate entro il 31 luglio. Con provvedimento del direttore
dell'Agenzia delle entrate sono stabilite le modalità per rendere accessibili
i dati delle dichiarazioni.
221. All'articolo 23
del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e
successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, lettera a), secondo periodo, dopo le
parole: «se il percipiente dichiara» è inserita la seguente: «annualmente» e
dopo le parole: «indica le condizioni di spettanza» sono inserite le
seguenti: «, il codice fiscale dei soggetti per i quali si usufruisce delle
detrazioni»;
b) al comma 2, lettera a), il terzo periodo è soppresso.
222. All'articolo 6,
primo comma, lettera g-ter), del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 605, dopo le parole: «contratti di somministrazione di
energia elettrica,» sono inserite le seguenti: «di
servizi di telefonia, fissa, mobile e satellitare,».
223. Al comma 137
dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e successive
modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al primo periodo, dopo le parole: «non sono
rimborsabili», sono inserite le seguenti: «, né utilizzabili in compensazione
ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e
successive modificazioni,»;
b) il terzo periodo è soppresso.
224. All'articolo 52
del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 5, la lettera b) è sostituita dalla seguente:
«b) qualora sia deliberato di affidare a terzi, anche disgiuntamente,
l'accertamento e la riscossione dei tributi e di tutte le entrate, le
relative attività sono affidate, nel rispetto della normativa dell'Unione
europea e delle procedure vigenti in materia di affidamento della gestione
dei servizi pubblici locali, a:
1) i soggetti iscritti nell'albo di cui all'articolo 53, comma 1;
2) gli operatori degli Stati membri stabiliti in un Paese dell'Unione europea
che esercitano le menzionate attività, i quali devono presentare una
certificazione rilasciata dalla competente autorità del loro Stato di
stabilimento dalla quale deve risultare la sussistenza di requisiti
equivalenti a quelli previsti dalla normativa italiana di settore;
3) la società a capitale interamente pubblico, di cui all'articolo 113, comma
5, lettera c), del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000,
n. 267, e successive modificazioni, mediante convenzione, a condizione: che
l'ente titolare del capitale sociale eserciti sulla società un controllo
analogo a quello esercitato sui propri servizi; che la società realizzi la
parte più importante della propria attività con l'ente che la controlla; che
svolga la propria attività solo nell'ambito territoriale di pertinenza
dell'ente che la controlla;
4) le società di cui all'articolo 113, comma 5, lettera b), del citato testo
unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, iscritte nell'albo di
cui all'articolo 53, comma 1, del presente decreto, i cui soci privati siano
scelti, nel rispetto della disciplina e dei princìpi comunitari, tra i
soggetti di cui ai numeri 1) e 2) della presente lettera, a condizione che l'affidamento
dei servizi di accertamento e di riscossione dei tributi e delle entrate
avvenga sulla base di procedure ad evidenza pubblica»;
b) il comma 6 è abrogato.
225. Con decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge, sono individuati i casi e le modalità attraverso le quali, previa
autorizzazione del direttore dell'Agenzia delle entrate, ai soli fini della
riscossione delle entrate degli enti locali, i soggetti di cui alla lettera
b) del comma 5 dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.
446, come sostituita dal comma 224, lettera a), del presente articolo,
possono accedere a dati e informazioni disponibili presso il sistema
informativo dell'Agenzia delle entrate e prendere visione di atti riguardanti
i beni dei debitori e dei coobbligati.
226. Le aliquote
dell'imposta regionale sulle attività produttive vigenti alla data del 1º
gennaio 2008, qualora variate ai sensi dell'articolo 16, comma 3, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446,
sono riparametrate sulla base di un coefficiente pari a 0,9176.
227. Con decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, si provvede alle regolazioni
debitorie necessarie ad assicurare alle regioni, per gli esercizi finanziari
2008, 2009 e 2010, il medesimo gettito che sarebbe stato percepito in base
alla legislazione vigente alla data del 31 dicembre 2007, anche per tenere
conto degli effetti finanziari derivanti dai commi da 43 a 45 del presente
articolo.
228. Per l'adozione
di misure finalizzate a prevenire il rischio del compimento di atti illeciti
da parte di terzi, compresa l'installazione di
apparecchi di videosorveglianza, per ciascuno dei periodi d'imposta 2008,
2009 e 2010, è concesso un credito d'imposta, determinato nella misura
dell'80 per cento del costo sostenuto e, comunque, fino ad un importo massimo
di 3.000 euro per ciascun beneficiario, in favore delle piccole e medie
imprese commerciali di vendita al dettaglio e all'ingrosso e quelle di
somministrazione di alimenti e bevande.
229. Il credito
d'imposta di cui al comma 228, non cumulabile con altre agevolazioni, deve essere indicato, a pena di decadenza, nella
relativa dichiarazione dei redditi. Esso può essere fatto valere in
compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio
1997, n. 241, e successive modificazioni, non concorre alla formazione del
reddito ai fini delle imposte sui redditi, né del valore della produzione
netta ai fini dell'imposta sulle attività produttive, e non rileva ai fini
del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle
imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni.
230. La fruizione
del credito d'imposta di cui al comma 228 spetta nel limite complessivo di 10
milioni di euro per ciascun anno, secondo l'ordine cronologico di invio delle relative istanze.
231. Con decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla
data di entrata in vigore della presente legge, sono fissate le modalità di
attuazione dei commi da 228 a 230.
232. L'agevolazione di cui ai commi da 228 a 230, fermo restando
il limite di cui al comma 228, può essere fruita esclusivamente nel rispetto
dell'applicazione della regola de minimis di cui al regolamento (CE) n.
1998/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, relativo all'applicazione
degli articoli 87 e 88 del Trattato istituitivo della Comunità europea agli
aiuti d'importanza minore.
233. Agli esercenti
attività di rivendita di generi di monopolio, operanti in base a concessione
amministrativa, per ciascuno dei periodi d'imposta
2008, 2009 e 2010, è concesso un credito d'imposta per le spese sostenute per
l'acquisizione e l'installazione di impianti e attrezzature di sicurezza e
per favorire la diffusione degli strumenti di pagamento con moneta
elettronica, al fine di prevenire il compimento di atti illeciti ai loro
danni.
234. Il credito
d'imposta di cui al comma 233, determinato nella misura dell'80 per cento del
costo sostenuto per i beni e servizi indicati al medesimo comma e, comunque,
fino ad un importo massimo di 1.000 euro per
ciascun beneficiario, in riferimento a ciascun periodo d'imposta, deve essere
indicato, a pena di decadenza, nella relativa dichiarazione dei redditi. Esso
può essere fatto valere in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, non concorre
alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi, né del valore
della produzione netta ai fini dell'imposta regionale sulle attività
produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109,
comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
235. La fruizione
del credito d'imposta di cui al comma 233 spetta nel limite di spesa complessivo di 5 milioni di euro per ciascun anno,
secondo l'ordine cronologico di invio delle relative istanze.
236. Con decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla
data di entrata in vigore della presente legge,
sono fissate le modalità di attuazione dei commi da 233 a 235.
237. L'agevolazione
di cui ai commi da 233 a 235, fermo restando il limite di cui al comma 234,
può essere fruita esclusivamente nel rispetto dell'applicazione della regola
de minimis di cui al regolamento (CE) n. 1998/2006
della Commissione, del 15 dicembre 2006, relativo all'applicazione degli
articoli 87 e 88 del Trattato istitutivo della Comunità europea agli aiuti di
importanza minore.
238. Alle imprese di
cui all'articolo 8 del decreto legislativo 18
maggio 2001, n. 227, si applica l'articolo 45, comma 1, del decreto
legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.
239. Gli aiuti
comunitari di cui all'articolo 2, comma 5, del decreto-legge 10 gennaio 2006,
n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11
marzo 2006, n. 81, esclusi dal concorso alla formazione del reddito in base a
quanto previsto dalla stessa disposizione, non concorrono alla formazione del
valore della produzione netta agli effetti dell'imposta regionale sulle
attività produttive di cui al titolo I del decreto legislativo 15 dicembre
1997, n. 446.
240. A decorrere
dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino al 31 dicembre
2008 si applicano le disposizioni fiscali sul gasolio e sul GPL impiegati in
zone montane ed in altri specifici territori
nazionali di cui all'articolo 5 del decreto-legge 1º ottobre 2001, n. 356,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2001, n. 418, nonché
le disposizioni in materia di agevolazione per le reti di teleriscaldamento
alimentate con biomassa ovvero con energia geotermica, di cui all'articolo 6
del medesimo decreto-legge.
241. È istituito
presso l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul
lavoro (INAIL), con contabilità autonoma e separata, un Fondo per le vittime dell'amianto, in favore di tutte le
vittime che hanno contratto patologie asbesto-correlate per esposizione
all'amianto e alla fibra «fiberfrax», e in caso di premorte in favore degli
eredi.
242. Le prestazioni
del Fondo di cui al comma 241 non escludono e si
cumulano ai diritti di cui alle norme generali e speciali dell'ordinamento.
243. Il Fondo di cui
al comma 241 eroga, nel rispetto della propria dotazione finanziaria, una
prestazione economica, aggiuntiva alla rendita, diretta o in favore di superstiti, liquidata ai sensi del testo
unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n.
1124, o dell'articolo 13, comma 7, della legge 27 marzo 1992, n. 257, e
successive modificazioni, fissata in una misura percentuale della rendita
stessa definita dall'INAIL.
244. Il
finanziamento del Fondo di cui al comma 241 è a carico, per un quarto, delle
imprese e, per tre quarti, del bilancio dello Stato. L'onere a carico dello
Stato è determinato in 30 milioni di euro per gli anni
2008 e 2009 e 22 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010. Agli oneri a
carico delle imprese si provvede con una addizionale sui premi assicurativi
relativi ai settori delle attività lavorative comportanti esposizione
all'amianto.
245. Per la gestione del Fondo di cui al comma 241 è istituito, senza
maggiori oneri a carico della finanza pubblica, un comitato amministratore la
cui composizione, la cui durata in carica e i cui compiti sono determinati
con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro novanta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
246.
L'organizzazione e il finanziamento del Fondo di cui al comma 241, nonché le
procedure e le modalità di erogazione delle
prestazioni, sono disciplinati con regolamento adottato con decreto del
Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, entro novanta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge.
247. Per il
finanziamento di investimenti per il potenziamento della rete
infrastrutturale e dei servizi nei porti e nei collegamenti stradali e
ferroviari nei porti, con priorità per i collegamenti tra i porti e la
viabilità stradale e ferroviaria di connessione, è
attribuito alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano
l'incremento delle riscossioni dell'imposta sul valore aggiunto e delle
accise relative alle operazioni nei porti e negli interporti.
248. La quota spettante ai sensi del comma 247 alle regioni e alle
province autonome di Trento e di Bolzano è computata, a decorrere dall'anno
2008, a condizione che il gettito complessivo derivante dall'imposta sul
valore aggiunto e dalle accise sia stato almeno pari a quanto previsto nella
Relazione previsionale e programmatica, con riferimento all'incremento delle
riscossioni nei porti e negli interporti rispetto all'ammontare dei medesimi
tributi risultante dal consuntivo dell'anno precedente.
249. A tal fine è
istituito, nello stato di previsione del Ministero
dei trasporti, a decorrere dal 2008, un fondo per il finanziamento di
interventi e di servizi nei porti e nei collegamenti stradali e ferroviari
per i porti. Il fondo è alimentato dalle somme determinate ai sensi del comma
247 al netto di quanto attribuito allo specifico fondo dal decreto del
Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e
con il Ministro dell'economia e delle finanze, di attuazione dell'articolo 1,
comma 990, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Il fondo è ripartito con
decreto del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia
e delle finanze e con il Ministro delle infrastrutture, sentita la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano, al netto della quota di gettito eventualmente già
spettante alla regione o provincia autonoma a norma dei rispettivi statuti. A
ciascuna regione spetta comunque l'80 per cento dell'incremento delle riscossioni
nei porti nel territorio regionale.
250. Con decreto del
Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze econ il Ministro delle infrastrutture, d'intesa con la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni
e le province autonome di Trento e di Bolzano e sentita l'Associazione dei
porti italiani, sono definite le modalità attuative della partecipazione alle
riscossioni dei tributi erariali e del trasferimento del fondo, nonché i
criteri per la destinazione delle risorse e per il monitoraggio degli
interventi.
251. Al comma 1
dell'articolo 3 del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 22
novembre 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 13 del 17 gennaio 2006,
le parole: «dello 0,6 per mille» sono sostituite
dalle seguenti: «dello 0,8 per mille».
252. All'articolo 1,
comma 14, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, dopo il primo periodo, sono
inseriti i seguenti: «Ai fini dell'accertamento l'Agenzia delle entrate ha
l'onere di motivare e fornire elementi di prova per
avvalorare l'attribuzione dei maggiori ricavi o compensi derivanti
dall'applicazione degli indicatori di normalità economica di cui al presente
comma, approvati con il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 20
marzo 2007, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n.
76 del 31 marzo 2006, e successive modificazioni, fino all'entrata in vigore
dei nuovi studi di settore varati secondo le procedure, anche di
concertazione con le categorie, della disciplina richiamata dal presente
comma. In ogni caso i contribuenti che dichiarano ricavi o compensi inferiori
a quelli previsti dagli indicatori di cui al presente comma non sono soggetti
ad accertamenti automatici».
253. Al primo comma
dell'articolo 37 del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, è aggiunto,
in fine, il seguente periodo: «I criteri selettivi per l'attività di
accertamento di cui al periodo precedente, compresa quella a mezzo di studi
di settore, sono rivolti prioritariamente nei confronti dei soggetti diversi
dalle imprese manifatturiere che svolgono la loro attività in conto terzi per
altre imprese in misura non inferiore al 90 per cento».
254. Al primo comma
dell'articolo 51 del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, è aggiunto,
in fine, il seguente periodo: «I criteri selettivi per l'attività di
accertamento di cui al periodo precedente, compresa quella a mezzo di studi
di settore, sono rivolti prioritariamente nei confronti dei soggetti diversi
dalle imprese manifatturiere che svolgono la loro attività in conto terzi per
altre imprese in misura non inferiore al 90 per cento».
255. Nel fissare i
criteri selettivi di cui all'articolo 51 del
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, come
modificato, da ultimo, dal comma 254 del presente articolo, per il
quinquennio 2008-2012 si stabilisce la misura in cui gli uffici dovranno
concentrare l'attività di controllo sui contribuenti che abbiano computato in
detrazione in misura superiore al 50 per cento del relativo ammontare
l'imposta afferente agli acquisti delle apparecchiature terminali per il
servizio radiomobile pubblico terrestre di telecomunicazioni e delle relative
prestazioni di gestione.
256. Al comma 219
dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è aggiunto, in fine, il
seguente periodo: «A tal fine, la lettera d) del predetto comma 109 si
interpreta nel senso che le conseguenti attività estimali, incluse quelle già affidate all'Ufficio tecnico erariale,
sono eseguite dall'Agenzia medesima».
257. All'articolo 2
del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, è aggiunto, in fine, il
seguente comma:
«1-bis. Le imprese confiscate ai sensi della legge
31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni, possono essere ammesse
all'amministrazione straordinaria, alle condizioni e nelle forme previste dal
presente decreto, anche in mancanza dei requisiti di cui alle lettere a) e b)
del comma 1».
258. Fino alla definizione della riforma organica del governo del
territorio, in aggiunta alle aree necessarie per le superfici minime di spazi
pubblici o riservati alle attività collettive, a verde pubblico o a parcheggi
di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, e
alle relative leggi regionali, negli strumenti urbanistici sono definiti
ambiti la cui trasformazione è subordinata alla cessione gratuita da parte
dei proprietari, singoli o in forma consortile, di aree o immobili da
destinare a edilizia residenziale sociale, in rapporto al fabbisogno locale e
in relazione all'entità e al valore della trasformazione. In tali ambiti è
possibile prevedere, inoltre, l'eventuale fornitura di alloggi a canone
calmierato, concordato e sociale.
259. Ai fini dell'attuazione di interventi finalizzati alla
realizzazione di edilizia residenziale sociale, di rinnovo urbanistico ed
edilizio, di riqualificazione e miglioramento della qualità ambientale degli
insediamenti, il comune può, nell'ambito delle previsioni degli strumenti
urbanistici, consentire un aumento di volumetria premiale nei limiti di
incremento massimi della capacità edificatoria prevista per gli ambiti di cui
al comma 258.
260. Per il
miglioramento e la sicurezza delle comunicazioni e delle dotazioni informatiche, a valere sulle maggiori entrate
derivanti dalle disposizioni dei commi da 167 a 289 del presente articolo
nonché della presente legge, è autorizzato in favore del Corpo della Guardia
di finanza un contributo di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e
2009.
261. Al decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive
modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 3 è aggiunto, in fine, il seguente
comma:
«Le disposizioni del primo periodo del terzo comma non si applicano in caso
di uso personale o familiare dell'imprenditore ovvero di messa a disposizione
a titolo gratuito nei confronti dei dipendenti:
a) di veicoli stradali a motore per il cui acquisto, pure sulla base di
contratti di locazione, anche finanziaria, e di noleggio, la detrazione
dell'imposta è stata operata in funzione della percentuale di cui alla
lettera c) del comma 1 dell'articolo 19-bis1;
b) delle apparecchiature terminali per il servizio radiomobile pubblico terrestre
di telecomunicazioni e delle relative prestazioni di gestione, qualora sia
stata computata in detrazione una quota dell'imposta relativa all'acquisto
delle predette apparecchiature, pure sulla base di contratti di locazione,
anche finanziaria, e di noleggio, ovvero alle suddette prestazioni di
gestione, non superiore alla misura in cui tali beni e servizi sono
utilizzati per fini diversi da quelli di cui all'articolo 19, comma 4,
secondo periodo»;
b) all'articolo 10 è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«Sono altresì esenti dall'imposta le prestazioni di servizi effettuate nei
confronti dei consorziati o soci da consorzi, ivi comprese le società
consortili e le società cooperative con funzioni consortili, costituiti tra
soggetti per i quali, nel triennio solare precedente, la percentuale di
detrazione di cui all'articolo 19-bis, anche per effetto dell'opzione di cui
all'articolo 36-bis, sia stata non superiore al 10 per cento, a condizione
che i corrispettivi dovuti dai consorziati o soci ai predetti consorzi e
società non superino i costi imputabili alle prestazioni stesse»;
c) all'articolo 13, il terzo comma è sostituito dai seguenti:
«In deroga al primo comma:
a) per le operazioni imponibili effettuate nei confronti di un soggetto per
il quale l'esercizio del diritto alla detrazione è limitato a norma del comma
5 dell'articolo 19, anche per effetto dell'opzione di cui all'articolo
36-bis, la base imponibile è costituita dal valore normale dei beni e dei
servizi se è dovuto un corrispettivo inferiore a tale valore e se
l'operazione è effettuata da società che direttamente o indirettamente
controllano tale soggetto, ne sono controllate o sono controllate dalla
stessa società che controlla il predetto soggetto;
b) per la messa a disposizione di veicoli stradali a motore nonché delle
apparecchiature terminali per il servizio radiomobile pubblico terrestre di
telecomunicazioni e delle relative prestazioni di gestione effettuata dal
datore di lavoro nei confronti del proprio personale dipendente la base imponibile
è costituita dal valore normale dei beni e dei servizi se è dovuto un
corrispettivo inferiore a tale valore.
Per le cessioni che hanno per oggetto beni per il cui acquisto o importazione
la detrazione è stata ridotta ai sensi dell'articolo 19-bis1 o di altre
disposizioni di indetraibilità oggettiva, la base imponibile è determinata
moltiplicando per la percentuale detraibile ai sensi di tali disposizioni
l'importo determinato ai sensi dei commi precedenti»;
d) all'articolo 14 sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
«Agli effetti del terzo comma dell'articolo 13, il valore normale è
determinato ai sensi del terzo e del quarto comma del presente articolo se i
beni ceduti o i servizi prestati rientrano nell'attività propria
dell'impresa; diversamente, il valore normale è costituito per le cessioni di
beni dal prezzo di acquisto dei beni stessi e per le prestazioni di servizi
dalle spese sostenute per la prestazione dei servizi stessi.
Agli effetti della lettera b) del terzo comma dell'articolo 13, per la messa
a disposizione di veicoli stradali a motore si assume come valore normale
quello determinato a norma dell'articolo 51, comma 4, lettera a), del testo
unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, comprensivo
delle somme eventualmente trattenute al dipendente e al netto dell'imposta
sul valore aggiunto compresa in detto importo»;
e) all'articolo 19-bis1:
1) le lettere a), b), c) e d) sono sostituite dalle seguenti:
«a) l'imposta relativa all'acquisto o all'importazione di aeromobili e dei
relativi componenti e ricambi è ammessa in detrazione se i beni formano
oggetto dell'attività propria dell'impresa o sono destinati ad essere
esclusivamente utilizzati come strumentali nell'attività propria dell'impresa
ed è in ogni caso esclusa per gli esercenti arti e professioni;
b) l'imposta relativa all'acquisto o all'importazione dei beni elencati
nell'allegata tabella B e delle navi e imbarcazioni da diporto nonché dei relativi
componenti e ricambi è ammessa in detrazione soltanto se i beni formano
oggetto dell'attività propria dell'impresa ed è in ogni caso esclusa per gli
esercenti arti e professioni;
c) l'imposta relativa all'acquisto o all'importazione di veicoli stradali a
motore, diversi da quelli di cui alla lettera f) dell'allegata tabella B, e
dei relativi componenti e ricambi è ammessa in detrazione nella misura del 40
per cento se tali veicoli non sono utilizzati esclusivamente nell'esercizio
dell'impresa, dell'arte o della professione. La disposizione non si applica,
in ogni caso, quando i predetti veicoli formano oggetto dell'attività propria
dell'impresa nonché per gli agenti e rappresentanti di commercio. Per veicoli
stradali a motore si intendono tutti i veicoli a motore, diversi dai trattori
agricoli o forestali, normalmente adibiti al trasporto stradale di persone o
beni la cui massa massima autorizzata non supera 3.500 kg e il cui numero di
posti a sedere, escluso quello del conducente, non è superiore a otto;
d) l'imposta relativa all'acquisto o all'importazione di carburanti e
lubrificanti destinati ad aeromobili, natanti da diporto e veicoli stradali a
motore, nonché alle prestazioni di cui al terzo comma dell'articolo 16 e alle
prestazioni di custodia, manutenzione, riparazione e impiego, compreso il
transito stradale, dei beni stessi, è ammessa in detrazione nella stessa
misura in cui è ammessa in detrazione l'imposta relativa all'acquisto o
all'importazione di detti aeromobili, natanti e veicoli stradali a motore»;
2) alla lettera e), le parole: «ed al transito stradale delle autovetture e
autoveicoli di cui all'articolo 54, lettere a) e c), del decreto legislativo
30 aprile 1992, n. 285» sono soppresse;
3) la lettera g) è abrogata;
f) nella tabella A, parte III, nel numero 7) la parola: «non» è soppressa e
il numero 1) è sostituito dal seguente:
«1) Cavalli, asini muli e bardotti, vivi, destinati ad essere utilizzati
nella preparazione di prodotti alimentari»;
g) nella tabella B, le lettere e) e g) sono abrogate.
262. All'articolo 6
della legge 13 maggio 1999, n. 133, e successive modificazioni, i commi da 1
a 3-bis sono abrogati.
263. All'articolo
44, comma 1, della legge 21 novembre 2000, n. 342, le parole: «con l'aliquota
del 10 per cento» sono sostituite dalle seguenti:
«con l'aliquota ordinaria».
264. In deroga
all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212:
a) le disposizioni di cui al comma 261, lettera b),
e al comma 262 si applicano a decorrere dal 1º luglio 2008;
b) le disposizioni di cui al comma 261, lettere c) e d), si applicano a
decorrere dal 1º marzo 2008;
c) le disposizioni di cui al comma 261, lettere a), e), f) e g), e al comma
263 si applicano a decorrere dal 1º gennaio 2008. Tuttavia, per le operazioni
relative a veicoli stradali a motore, le disposizioni di cui alle lettere a),
e) e g) del comma 261 si applicano dal 28 giugno 2007.
265. In deroga
all'articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, per gli atti
formati anteriormente al 4 luglio 2006 deve intendersi che le presunzioni di cui all'articolo 35, commi 2, 3 e
23-bis, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, valgano, agli effetti
tributari, come presunzioni semplici.
266. Sono definiti
«gruppi di acquisto solidale» i soggetti
associativi senza scopo di lucro costituiti al fine di svolgere attività di
acquisto collettivo di beni e distribuzione dei medesimi, senza applicazione
di alcun ricarico, esclusivamente agli aderenti, con finalità etiche, di solidarietà
sociale e di sostenibilità ambientale, in diretta attuazione degli scopi
istituzionali e con esclusione di attività di somministrazione e di vendita.
267. Le attività
svolte dai soggetti di cui al comma 266, limitatamente a quelle rivolte verso
gli aderenti, non si considerano commerciali ai
fini dell'applicazione del regime di imposta di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, ferme restando le disposizioni di
cui all'articolo 4, settimo comma, del medesimo decreto, e ai fini
dell'applicazione del regime di imposta del testo unico di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
268. All'onere derivante dalle
disposizioni di cui ai commi 266 e 267, valutato in 200.000 euro annui a
decorrere dall'anno 2008, si provvede mediante corrispondente riduzione
dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 5, comma 3-ter, del
decreto-legge 1º ottobre 2005, n. 202, convertito, con modificazioni, dalla
legge 30 novembre 2005, n. 244.
269. All'articolo 12 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471,
al comma 2, dopo le parole: «un quinquennio» la parola: «tre» è sostituita
dalla seguente: «quattro» e dopo le parole: «lo scontrino fiscale» sono
inserite le seguenti: «compiute in giorni diversi,».
270. Si considerano valide le trasmissioni degli
elenchi dei clienti e fornitori, di cui all'articolo 37, commi 8 e 9, del
decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla
legge 4 agosto 2006, n. 248, relative all'anno 2006, effettuate entro il
termine del 15 novembre 2007.
271. Al comma 37-bis
dell'articolo 37 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, le parole: «immessi sul
mercato a decorrere dal 1º gennaio 2008» sono
sostituite dalle seguenti: «immessi sul mercato a decorrere dal 1º gennaio
2009».
272. Al comma 43
dell'articolo 37 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, è aggiunto, in fine, il
seguente periodo: «La disposizione del periodo
precedente si applica anche ai redditi di cui all'articolo 17, comma 1,
lettere c) e c-bis), del citato testo unico delle imposte sui redditi, di cui
al decreto del Presidente delle Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e
successive modificazioni, corrisposti a decorrere dal 1º gennaio 2004».
273. All'articolo 2,
comma 33, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, e successive
modificazioni, dopo il quinto periodo è inserito il
seguente: «Tali redditi producono effetto fiscale, in deroga alle vigenti
disposizioni, a decorrere dal 1º gennaio dell'anno in cui viene presentata la
dichiarazione».
274. All'articolo 1,
comma 57, ultimo periodo, della legge 27 dicembre
2006, n. 296, e successive modificazioni, dopo le parole: «della fiscalità»
sono inserite le seguenti: «, delle cui banche di dati è comunque
contitolare,».
275. All'articolo 9,
comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n.
133, e successive modificazioni, la lettera e) è sostituita dalla seguente:
«e) all'agriturismo, in conformità a quanto previsto dalla legge 20 febbraio
2006, n. 96».
276. Sono soggetti
all'obbligo della voltura catastale previsto
dall'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,
n. 650, gli atti soggetti ad iscrizione nel registro delle imprese che
comportino qualsiasi mutamento nell'intestazione catastale dei beni immobili di
cui siano titolari persone giuridiche, anche se non direttamente conseguenti
a modifica, costituzione o trasferimento di diritti reali. Le modalità
attuative delle disposizioni del presente comma sono stabilite con
provvedimento del direttore dell'Agenzia del territorio, adottato d'intesa
con il direttore generale per il commercio, le assicurazioni e i servizi del
Ministero dello sviluppo economico.
277. Fatto salvo
quanto previsto dal comma 336 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004,
n. 311, gli uffici provinciali dell'Agenzia del
territorio, qualora rilevino la mancata presentazione degli atti di
aggiornamento catastale da parte dei soggetti obbligati, ne richiedono la
presentazione ai soggetti titolari. Nel caso in cui questi ultimi non
ottemperino entro il termine di novanta giorni dalla data di ricevimento
della suddetta richiesta, gli uffici dell'Agenzia del territorio provvedono
d'ufficio, attraverso la redazione dei relativi atti di aggiornamento, con
applicazione, a carico dei soggetti inadempienti, degli oneri stabiliti in
attuazione del comma 339 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n.
311.
278. L'articolo 23
della legge 27 febbraio 1985, n. 52, è sostituito dal seguente:
«Art. 23. - 1. I conservatori dei registri
immobiliari inviano ogni quindici giorni al procuratore della Repubblica del
tribunale nella cui circoscrizione è stabilito l'ufficio copia del registro
generale d'ordine su supporto informatico o con modalità telematiche».
279. In deroga
all'articolo 2680, primo comma, del codice civile,
fino a quando non sarà data attuazione a quanto stabilito dall'articolo 61
del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7
marzo 2005, n. 82, la vidimazione del registro generale d'ordine viene
eseguita dal conservatore.
280. Fatto salvo
quanto previsto dall'articolo 1, comma 14, del decreto-legge 3 ottobre 2006,
n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286,
all'Agenzia del territorio è assegnato uno specifico stanziamento di 12
milioni di euro, di cui 4 milioni di euro nell'anno
2008 e 8 milioni di euro nell'anno 2009, per la corresponsione di incentivi
alla mobilità territoriale e di indennità di trasferta al personale
dipendente, con particolare riguardo al processo di decentramento delle
funzioni catastali. Al relativo onere si provvede con le maggiori entrate
derivanti dagli interventi di cui ai commi 276 e 277, nonché con le riduzioni
dei costi conseguenti alle misure di semplificazione in materia ipotecaria
previste dai commi 278 e 279.
281. Nell'ambito
delle funzioni amministrative catastali conferite ai sensi dell'articolo 66
del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e successive modificazioni,
per le riscossioni erariali sono applicabili ai comuni le norme previste
dagli articoli 178 e 179 del regolamento di cui al
regio decreto 23 maggio 1924, n. 827. Le disposizioni contenute nel citato
articolo 179 si intendono riferite ai responsabili delle strutture comunali
sovraordinate a quelle che effettuano riscossioni erariali.
282. All'articolo 110, comma 6, del testo unico delle
leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773,
e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla lettera a):
1) dopo le parole: «quelli che, » sono inserite le seguenti: «dotati di
attestato di conformità alle disposizioni vigenti rilasciato dal Ministero
dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei Monopoli di
Stato e»;
2) le parole: «gli elementi di abilità o intrattenimento sono presenti
insieme all'elemento aleatorio» sono sostituite dalle seguenti: «insieme con
l'elemento aleatorio sono presenti anche elementi di abilità, che consentono
al giocatore la possibilità di scegliere, all'avvio o nel corso della
partita, la propria strategia, selezionando appositamente le opzioni di gara
ritenute più favorevoli tra quelle proposte dal gioco»;
b) dopo la lettera a) è inserita la seguente:
«a-bis) con provvedimento del Ministero dell'economia e delle finanze -
Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato può essere prevista la
verifica dei singoli apparecchi di cui alla lettera a)».
283. Le disposizioni
di cui al comma 282 si applicano alle condotte e agli apparecchi messi in
esercizio a decorrere dal 1º gennaio 2008.
284. Al comma 271
dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n.
296, le parole: «dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31
dicembre 2006» sono sostituite dalle seguenti: «dal periodo d'imposta
successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007».
285. L'importo delle maggiori entrate derivanti dal comma 284, pari a
350 milioni di euro per l'anno 2008, è iscritto nel Fondo per interventi
strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del
decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla
legge 27 dicembre 2004, n. 307.
286. Le disposizioni
di cui all'articolo 1, comma 347, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, si
applicano, nella misura e alle condizioni previste, anche alle spese relative
alla sostituzione di impianti di climatizzazione
invernale con pompe di calore ad alta efficienza e con impianti geotermici a
bassa entalpia.
287. L'ammontare del
trasferimento compensativo riconosciuto in via previsionale e dell'eventuale
conguaglio spettanti a ciascun comune, a fronte
della diminuzione del gettito dell'imposta comunale sugli immobili che deriva
dall'applicazione del comma 2-bis dell'articolo 8 del decreto legislativo 30
dicembre 1992, n. 504, introdotto dall'articolo 2, comma 1, della presente
legge, è determinato con riferimento alle aliquote e alle detrazioni vigenti
alla data del 30 settembre 2007.
288. A decorrere
dall'anno 2009, in attesa dell'emanazione dei provvedimenti attuativi di cui
all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, il rilascio del permesso di costruire è subordinato alla
certificazione energetica dell'edificio, così come previsto dall'articolo 6
del citato decreto legislativo n. 192 del 2005, nonché delle caratteristiche
strutturali dell'immobile finalizzate al risparmio idrico e al reimpiego
delle acque meteoriche.
289. All'articolo 4
del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia
edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n.
380, e successive modificazioni, il comma 1-bis è
sostituito dal seguente:
«1-bis. A decorrere dal 1º gennaio 2009, nel regolamento di cui al comma 1,
ai fini del rilascio del permesso di costruire, deve essere prevista, per gli
edifici di nuova costruzione, l'installazione di impianti per la produzione
di energia elettrica da fonti rinnovabili, in modo tale da garantire una
produzione energetica non inferiore a 1 kW per ciascuna unità abitativa,
compatibilmente con la realizzabilità tecnica dell'intervento. Per i
fabbricati industriali, di estensione superficiale non inferiore a 100 metri
quadrati, la produzione energetica minima è di 5 kW».
290. A decorrere
dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai fini della tutela
del cittadino consumatore, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro
dello sviluppo economico, le misure delle aliquote di accisa sui prodotti
energetici usati come carburanti ovvero come combustibili per riscaldamento
per usi civili, stabilite dal testo unico delle disposizioni legislative
concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni
penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n.
504, e successive modificazioni, sono diminuite al fine di compensare le
maggiori entrate dell'imposta sul valore aggiunto derivanti dalle variazioni
del prezzo internazionale, espresso in euro, del petrolio greggio.
291. Il decreto di
cui al comma 290 può essere adottato, con cadenza trimestrale, se il prezzo
di cui al medesimo comma aumenta in misura pari o
superiore, sulla media del periodo, a due punti percentuali rispetto al
valore di riferimento, espresso in euro, indicato nel Documento di
programmazione economico-finanziaria; il medesimo decreto non può essere
adottato ove, nella media del semestre precedente, si verifichi una
diminuzione del prezzo, determinato ai sensi del comma 290, rispetto a quello
indicato nel Documento di programmazione economico-finanziaria. Il decreto di
cui al comma 290 può essere adottato al fine di variare le aliquote di
accisa, qualora il prezzo di cui al comma 290 abbia una diminuzione rispetto
al valore di riferimento, espresso in euro, indicato nel Documento di
programmazione economico-finanziaria.
292. Il decreto di
cui al comma 290, da cui non devono in ogni caso
derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, assicura
che le eventuali variazioni di aliquote siano effettuate nel rispetto della
normativa comunitaria in materia di livelli minimi delle accise.
293. In sede di
prima applicazione, il decreto di cui al comma 290
è adottato qualora le condizioni di cui al comma 291 ricorrano entro il 28
febbraio 2008.
294. Nel caso in cui
la diminuzione della misura delle aliquote di accisa di cui al comma 290
determini economie sulle autorizzazioni di spesa
relative alle agevolazioni vigenti in favore dei soggetti di cui all'articolo
5, commi 1 e 2, del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 452, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 16, le somme corrispondenti a
tali economie, accertate annualmente con decreto del Ministero dell'economia
e delle finanze, sono prelevate dalla contabilità speciale di tesoreria n.
1778 «Agenzia delle Entrate - Fondi di bilancio» e versate all'entrata del
bilancio dello Stato per essere destinate, a decorrere dal 2008, agli
interventi previsti dall'articolo 2, comma 3, del decreto-legge 28 dicembre
1998, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1999, n.
40, come prorogati dall'articolo 45, comma 1, lettera c), della legge 23
dicembre 1999, n. 488. Il Ministro dell'economia e delle finanze è
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio.
295. Al fine di
promuovere lo sviluppo dei servizi del trasporto pubblico locale, di attuare
il processo di riforma del settore e di garantire
le risorse necessarie per il mantenimento dell'attuale livello dei servizi,
incluso il recupero dell'inflazione degli anni precedenti, alle regioni a
statuto ordinario è riconosciuta la compartecipazione al gettito dell'accisa
sul gasolio per autotrazione.
296. La
compartecipazione di cui al comma 295 è attribuita mensilmente a ciascuna
regione, per gli anni 2008-2010, nella misura complessiva indicata nella
tabella 1 allegata alla presente legge. A decorrere dall'anno 2011 le quote di compartecipazione di ciascuna
regione a statuto ordinario restano determinate nella misura stabilita per lo
stesso anno 2011 con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze,
sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, in modo tale che le stesse,
applicate ai volumi di gasolio impiegato come carburante per autotrazione
erogati nell'anno 2010 in ciascuna regione, consentano di corrispondere
l'importo complessivo come nella citata tabella 1 allegata alla presente
legge e quello individuato, a decorrere dall'anno 2011, in base al comma 302.
Con lo stesso decreto sono individuate le modalità di trasferimento delle
somme spettanti alle singole regioni. Nelle more dell'emanazione del decreto
continuano ad essere attribuite a ciascuna regione, a titolo di acconto, le
quote mensili determinate ai sensi del primo periodo del presente comma.
297. La
compartecipazione di cui al comma 296 sostituisce e, a decorrere dall'anno 2011, integra le seguenti risorse:
a) compensazione della minore entrata registrata relativamente alla
compartecipazione dell'accisa sul gasolio di cui all'articolo 3, comma
12-bis, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, per un importo annuo pari a
254,9 milioni di euro;
b) trasferimenti di cui agli articoli 8 e 20 del decreto legislativo 19
novembre 1997, n. 422, e successive modificazioni, per un importo annuo pari
a 670,5 milioni di euro;
c) compensazione della riduzione dell'accisa sulla benzina non compensata dal
maggior gettito delle tasse automobilistiche di cui all'articolo 1, comma 58,
della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni, per un
importo annuo pari a 342,5 milioni di euro;
d) trasferimenti per i rinnovi dei contratti di lavoro relativi al settore
del trasporto pubblico locale di cui all'articolo 23 del decreto-legge 24
dicembre 2003, n. 355, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio
2004, n. 47, all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 21 febbraio 2005, n.
16, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2005, n. 58, e
all'articolo 1, comma 1230, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per un
importo annuo pari a 480,2 milioni di euro.
298. A decorrere
dall'anno 2008, al fine di adeguare le risorse destinate
ai servizi di trasporto pubblico locale, comprese quelle di cui all'articolo
8 del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, e successive
modificazioni, è attribuita alle regioni a statuto ordinario una quota
dell'accisa sul gasolio impiegato come carburante per autotrazione, ulteriore
rispetto a quella prevista ai sensi del comma 297 del presente articolo,
determinata nella misura di 0,00860 euro per l'anno 2008, di 0,00893 euro per
l'anno 2009 e di 0,00920 euro a partire dall'anno 2010 per ogni litro di
gasolio erogato nei rispettivi territori regionali.
299. L'ammontare
della quota di compartecipazione di cui al comma 298 è versato direttamente
dai soggetti obbligati al pagamento dell'accisa e riversato dalla struttura
di gestione in apposito conto corrente aperto
presso la Tesoreria centrale dello Stato. La ripartizione tra le regioni a
statuto ordinario delle somme ad esse spettanti ai sensi del comma 298 è
effettuata sulla base dei quantitativi di gasolio erogati nell'anno
precedente dagli impianti di distribuzione di carburanti, come risultanti dai
registri di carico e scarico previsti dall'articolo 25, comma 4, del testo
unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione
e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto
legislativo 26 ottobre 1995, n. 504. A decorrere dalla ripartizione relativa
all'anno 2011, le somme spettanti alle regioni a statuto ordinario ai sensi
del comma 298 possono essere rideterminate sulla base dei criteri di commisurazione,
da stabilire con decreto del Ministro dei trasporti, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per gli affari
regionali e le autonomie locali, d'intesa con la Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n.
131, finalizzati a valutare lo stato di adozione e di applicazione, da parte
delle regioni, di quanto stabilito dagli articoli 14, 16, 17, 18 e 19 del
decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, e successive modificazioni. Con
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità
di applicazione delle disposizioni di cui al comma 298 e di quelle contenute nel
presente comma.
300. È istituito
presso il Ministero dei trasporti l'Osservatorio nazionale sulle politiche
del trasporto pubblico locale, cui partecipano i rappresentanti dei Ministeri
competenti, delle regioni e degli enti locali, al fine di creare una banca dati e un sistema informativo pubblico
correlati a quelli regionali e di assicurare la verifica dell'andamento del
settore e del completamento del processo di riforma. Per il funzionamento
dell'Osservatorio è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro annui a
decorrere dall'anno 2008. Con decreto del Ministro dei trasporti, di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per gli
affari regionali e le autonomie locali, sentita la Conferenza unificata di
cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e
successive modificazioni, sono definiti i criteri e le modalità di
monitoraggio delle risorse destinate al settore e dei relativi servizi, ivi
comprese quelle relative agli enti locali, nonché le modalità di funzionamento
dell'Osservatorio. L'Osservatorio presenta annualmente alle Camere un
rapporto sullo stato del trasporto pubblico locale alle competenti
Commissioni parlamentari.
301. A decorrere
dall'anno 2008 non può essere previsto alcun trasferimento aggiuntivo a carico del bilancio dello Stato finalizzato
al finanziamento delle spese correnti del trasporto pubblico locale, ivi
compresi gli oneri per i rinnovi contrattuali degli addetti al comparto
successivi alla data di entrata in vigore della presente legge. Le regioni a
statuto ordinario riversano le risorse destinate agli enti locali entro
quattro mesi dalla data della loro acquisizione, ferma restando la
possibilità di adottare una modalità di versamento di maggior favore per gli
stessi enti locali.
302. Le risorse per
i servizi di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 19 novembre 1997, n.
422, continuano ad essere corrisposte sino a tutto l'anno 2010. Dall'anno
2011 si provvede alla loro sostituzione adeguando le misure della
compartecipazione di cui al comma 296; a tal fine,
con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il
Ministro dei trasporti e con il Ministro per gli affari regionali e le
autonomie locali, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato,
le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da emanare entro il
15 febbraio 2010, è individuata la somma spettante a ciascuna regione a
statuto ordinario, di cui tenere conto ai fini dell'emanazione del decreto di
cui al comma 296.
303. Nelle more di un'organica riforma del sistema degli
ammortizzatori sociali, è esteso al settore del trasporto pubblico locale il
sistema previsto dall'articolo 2, comma 28, della legge 23 dicembre 1996, n.
662, senza oneri aggiuntivi a carico dello Stato.
304. Per promuovere lo sviluppo economico e rimuovere gli
squilibri economico-sociali è istituito, nello stato di previsione del
Ministero dei trasporti, il Fondo per la promozione e il sostegno dello
sviluppo del trasporto pubblico locale, con una dotazione di 113 milioni di
euro per l'anno 2008, di 130 milioni di euro per l'anno 2009 e di 110 milioni
di euro per l'anno 2010. Per gli anni successivi, al finanziamento del Fondo
si provvede ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera f), della legge 5
agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. Le risorse del Fondo sono
destinate alle finalità di cui all'articolo 1, comma 1031, della legge 27
dicembre 2006, n. 296, come modificato dal comma 306, e di cui all'articolo 9
della legge 26 febbraio 1992, n. 211, con le procedure e le modalità previste
da tali disposizioni. Gli interventi finanziati, ai sensi e con le modalità
della legge 26 febbraio 1992, n. 211, con le risorse di cui al presente
comma, individuati con decreto del Ministro dei trasporti, sono destinati al
completamento delle opere in corso di realizzazione in misura non superiore
al 20 per cento. Il finanziamento di nuovi interventi è subordinato
all'esistenza di parcheggi di interscambio, ovvero alla loro realizzazione,
che può essere finanziata con le risorse di cui al presente comma.
305. La ripartizione
delle risorse di cui al comma 304 tra le finalità ivi previste è definita con
decreto del Ministro dei trasporti, d'intesa con la Conferenza permanente per
i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano. In fase di prima applicazione, per il
triennio 2008-2010, le risorse sono ripartite in pari misura tra le finalità
previste. A decorrere dall'anno 2011 la ripartizione delle risorse tra le
finalità di cui al comma 304 è effettuata con il medesimo decreto, tenendo
conto di princìpi di premialità che incentivino l'efficienza, l'efficacia e
la qualità nell'erogazione dei servizi, la mobilità pubblica e la tutela
ambientale. All'articolo 1, comma 1032, della legge 27 dicembre 2006, n. 296,
la lettera d) è abrogata.
306. All'articolo 1,
comma 1031, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, dopo la lettera c) sono
aggiunte le seguenti:
«c-bis) per l'acquisto di elicotteri e di
idrovolanti destinati ad un servizio minimo di trasporto pubblico locale per
garantire collegamenti con isole minori con le quali esiste un fenomeno di
pendolarismo;
c-ter) all'acquisto dei veicoli di cui alle lettere a) e b) è riservato
almeno il 50 per cento della dotazione del fondo».
307. Al Ministero dei trasporti è altresì destinata una quota pari a
12 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008 per la riattivazione, in via
d'urgenza, dei lavori di realizzazione di sistemi innovativi di trasporto in
ambito urbano, interrotti in relazione all'apertura di procedimenti tesi a
riesaminare le procedure contrattuali da parte della Corte di giustizia delle
Comunità europee.
308. A decorrere
dall'anno 2008 i finanziamenti statali per il rinnovo del contratto relativo
al settore del trasporto pubblico locale di cui
alle disposizioni richiamate nel comma 297 sono corrisposti direttamente alle
regioni a statuto ordinario dal Ministero dell'economia e delle finanze con
le modalità di cui al comma 296. L'esclusione delle spese relative ai rinnovi
contrattuali del settore del trasporto pubblico locale dal patto di stabilità
interno si applica esclusivamente nei confronti delle regioni e delle
provincie autonome di Trento e di Bolzano.
309. Ai fini
dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2008 per l'acquisto degli
abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale e
interregionale spetta una detrazione dall'imposta lorda, fino alla
concorrenza del suo ammontare, nella misura del 19 per cento per un importo
delle spese stesse non superiore a 250 euro. La detrazione spetta sempreché
le spese stesse non siano deducibili nella determinazione dei singoli redditi
che concorrono a formare il reddito complessivo. La detrazione spetta anche
se la spesa è stata sostenuta nell'interesse delle persone indicate
nell'articolo 12 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive
modificazioni, che si trovino nelle condizioni indicate nel comma 2 del
medesimo articolo 12.
310. L'articolo 3,
comma 1, del decreto- legge 9 dicembre 1986, n. 833, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1987, n. 18, si interpreta nel senso
che le somme di cui all'articolo 1 del medesimo decreto-legge, nonché quelle che gli enti locali proprietari o soci
hanno versato o versano per il ripiano delle perdite di esercizio
dell'azienda o del consorzio di pubblico trasporto, ancorché riferite ad
esercizi precedenti al 1982, come pure quelle provenienti dal Fondo nazionale
per il ripiano dei disavanzi di esercizio di cui all'articolo 9 della legge
10 aprile 1981, n. 151, e successive modificazioni, non rilevano ai fini
degli articoli 61 e 109, comma 5, nonché dell'articolo 84, comma 1, quarto
periodo, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive
modificazioni.
311. I crediti
vantati dalla società Ferrovie della Calabria s.r.l. nei confronti della
regione Calabria e rientranti nella regolazione
delle partite debitorie di cui all'articolo 145, comma 30, della legge 23
dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni, sono destinati alla
definitiva copertura dei disavanzi pregressi a tutto il 31 dicembre 2000
della ex gestione commissariale governativa delle Ferrovie della Calabria e,
per la parte residua, ad investimenti per il rinnovo e il potenziamento dei
servizi ferroviari gestiti dalla medesima società.
312. Sono abrogate
le disposizioni recate dall'articolo 3, comma 12-bis,
della legge 28 dicembre 1995, n. 549, dall'articolo 20, comma 2, del decreto
legislativo 19 novembre 1997, n. 422, e dall'articolo 1, comma 58, della
legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni.
313. Al fine di
attivare significativi processi di sviluppo locale
attraverso il recupero e il riuso di beni immobili pubblici, in coerenza con
gli indirizzi di sviluppo territoriale, economico e sociale e con gli
obiettivi di sostenibilità e qualità territoriale e urbana, il Ministro
dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per i beni e le
attività culturali, tramite l'Agenzia del demanio, nel rispetto delle
attribuzioni costituzionali delle regioni, d'intesa con gli enti territoriali
interessati, e nel rispetto dei piani urbanistici comunali, individua ambiti
di interesse nazionale nei quali sono presenti beni immobili di proprietà
dello Stato e di altri soggetti pubblici per promuovere, in ciascun ambito,
un programma unitario di valorizzazione di cui all'articolo 3, comma 15-bis, del
decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla
legge 23 novembre 2001, n. 410. Il complesso dei programmi di valorizzazione
costituisce il Piano di valorizzazione dei beni pubblici per la promozione e
lo sviluppo dei sistemi locali.
314. Il Piano di cui
al comma 313 è proposto dal Ministro dell'economia e delle finanze, di
concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali, sentiti i
Ministri competenti, ed è approvato d'intesa con la Conferenza unificata di
cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, anche in applicazione delle
previsioni del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. In tale Piano, oltre all'individuazione
degli ambiti di intervento, sono determinati gli obiettivi di azione, le
categorie tematiche, sociali, economiche e territoriali di interesse, i
criteri, i tempi e le modalità di attuazione dei programmi unitari di
intervento, nonché ogni altro elemento significativo per la formazione dei
suddetti programmi.
315. Sulla base
delle indicazioni contenute nel Piano di cui al comma 313, la regione e gli
enti territoriali e locali interessati, d'intesa con il Ministero
dell'economia e delle finanze di concerto con il
Ministero per i beni e le attività culturali, promuovono la formazione dei
programmi unitari di valorizzazione, individuando gli interventi, le modalità
di attuazione, le categorie di destinazioni d'uso compatibili, l'entità e la
modalità di attribuzione agli enti territoriali di quota parte del plusvalore
da realizzare, nonché ogni altro elemento significativo per l'attuazione di
quanto previsto nei programmi medesimi.
316. Per la
definizione dei contenuti, finalità, condizioni e limiti per
l'attuazione dei programmi unitari di valorizzazione concorrono le
amministrazioni centrali e territoriali interessate, nonché tutti i soggetti
competenti, anche utilizzando la conferenza di servizi di cui agli articoli
14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni,
con particolare riguardo all'identificazione delle modalità di intervento per
gli immobili soggetti a tutela ambientale, paesaggistica, architettonica,
archeologica e storico-culturale, e ricompresi in aree demaniali, nel pieno
rispetto delle disposizioni contenute nel codice di cui al decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, individuando gli elementi necessari per
la migliore definizione progettuale degli interventi compresi nei programmi
unitari di valorizzazione.
317. Ciascun
programma unitario di valorizzazione è approvato con decreto del presidente
della regione o della provincia interessata, d'intesa con il Ministro
dell'economia e delle finanze e con il Ministro per i beni e le attività
culturali. I consigli comunali provvedono alla
ratifica del programma, a pena di decadenza, nel rispetto delle forme di
pubblicità e di partecipazione, entro novanta giorni dall'emanazione del
predetto decreto. La suddetta approvazione produce gli effetti previsti
dall'articolo 34 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto
2000, n. 267, e dalle relative leggi regionali, nonché, ove necessario, la
relativa dichiarazione di pubblica utilità per le opere pubbliche o di
interesse generale in esso comprese.
318. Ciascun programma unitario di valorizzazione o parti di
esso, in relazione alla sua approvazione, può assumere, in considerazione
della tipologia e dei contenuti degli interventi previsti, il valore e gli
effetti dei piani, programmi e strumenti attuativi di iniziativa pubblica e
privata, ai sensi della vigente normativa nazionale e regionale. Al programma
unitario di valorizzazione è applicabile, ove necessario, il comma 5
dell'articolo 27 della legge 1º agosto 2002, n. 166.
319. Per la
predisposizione degli studi di fattibilità, dei
progetti e di eventuali ulteriori misure di accompagnamento e di supporto del
Piano di cui al comma 313 si provvede a valere sul capitolo relativo alle
somme da attribuire all'Agenzia del demanio per l'acquisto dei beni immobili,
per la manutenzione, la ristrutturazione, il risanamento e la valorizzazione
dei beni del demanio e del patrimonio immobiliare statale, nonché per gli
interventi sugli immobili confiscati alla criminalità, fino ad un importo
massimo di 10 milioni di euro per l'anno 2008.
320. All'articolo 27
del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni,
dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 13-ter, il secondo periodo è sostituito
dal seguente: «Entro il 31 luglio 2008 il Ministero della difesa, sentita
l'Agenzia del demanio, adotta un programma di razionalizzazione,
accorpamento, riduzione e ammodernamento del patrimonio infrastrutturale in
uso, in coerenza con il processo di pianificazione territoriale e urbanistica
previsto dalla legislazione nazionale e regionale, allo scopo di favorirne la
riallocazione in aree maggiormente funzionali per migliorare l'efficienza dei
servizi assolti, e individua entro il 31 ottobre 2008, con le stesse modalità
indicate nel primo periodo, immobili non più utilizzati per finalità
istituzionali, da consegnare all'Agenzia del demanio entro il 31 dicembre
2008, nonché altre strutture, per un valore complessivo pari almeno a 2.000
milioni di euro»;
b) dopo il comma 13-ter sono inseriti i seguenti:
«13-ter.1. Il programma di cui al comma 13-ter:
a) individua, oltre gli immobili non più utilizzati, anche quelli
parzialmente utilizzati e quelli in uso all'Amministrazione della difesa nei
quali sono tuttora presenti funzioni altrove ricollocabili;
b) definisce le nuove localizzazioni delle funzioni, individuando le opere da
realizzare;
c) quantifica il costo della costruzione ex novo e dell'ammodernamento delle
infrastrutture individuate e quello del trasferimento delle funzioni nelle
nuove localizzazioni;
d) stabilisce le modalità temporali delle procedure di razionalizzazione,
accorpamento, riduzione e ammodernamento e del successivo rilascio dei beni
immobili non più in uso.
13-ter.2. Le infrastrutture militari, gli immobili e le porzioni di più ampi
compendi ancora in uso al Ministero della difesa, individuati nell'ambito del
programma di cui ai commi 13-ter e 13-ter.1, sono consegnati all'Agenzia del
demanio ad avvenuta riallocazione delle funzioni presso idonee e funzionali
strutture sostitutive. La riallocazione può avvenire sia tramite la
trasformazione e riqualificazione di altri immobili militari, sia con
costruzioni ex novo, da realizzarsi in conformità con gli strumenti
urbanistici e salvaguardando l'integrità delle aree di pregio ambientale
anche attraverso il ricorso ad accordi o a procedure negoziate con enti
territoriali promosse dal Ministero della difesa, di concerto con il
Ministero dell'economia e delle finanze, ovvero in attuazione delle
disposizioni di cui all'articolo 3, comma 15-bis, del decreto-legge 25
settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23
novembre 2001, n. 410. Per consentire la riallocazione delle predette
funzioni è istituito, nello stato di previsione del Ministero della difesa,
un fondo in conto capitale la cui dotazione è determinata dalla legge
finanziaria in relazione alle esigenze di realizzazione del programma di cui
al comma 13-ter.1 e al quale concorrono anche proventi derivanti dalle
attività di valorizzazione e di dismissione effettuate dall'Agenzia del
demanio con riguardo alle infrastrutture militari, agli immobili e alle
porzioni di più ampi compendi ancora in uso al Ministero della difesa,
oggetto del presente comma».
321. Per favorire i processi di mobilità alternativa nei
centri storici di città di particolare rilievo urbanistico e culturale già
riconosciuti dall'UNESCO come patrimonio dell'umanità, è istituito un fondo
nello stato di previsione del Ministero dei trasporti pari a 4 milioni di
euro annui, per gli anni 2008, 2009 e 2010.
322. Le banche
appositamente convenzionate con il Ministero dell'economia e delle finanze
sono autorizzate alla stipula di contratti di mutuo ventennale fino a 300.000
euro con i titolari di edifici situati nei centri
storici dei comuni con popolazione inferiore a 100.000 abitanti, per il
restauro e per il ripristino funzionale degli immobili, o di porzioni di
essi, ponendo il totale costo degli interessi a carico del bilancio dello
Stato.
323. Gli enti locali sono autorizzati a contrarre mutui
con la Cassa depositi e prestiti Spa, con onere per interessi a carico del
bilancio dello Stato, per il recupero e la conservazione degli edifici
riconosciuti dall'UNESCO come patrimonio dell'umanità o appartenenti al
patrimonio culturale vincolato ai sensi del codice dei beni culturali e del
paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive
modificazioni.
324. Entro trenta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge,
il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, di concerto
con il Ministro per i beni e le attività culturali, definisce modalità e
criteri per l'erogazione del contributo in conto interessi di cui ai commi
322 e 323, al fine di garantire che all'attuazione dei medesimi commi si
provveda nel limite di 10 milioni di euro annui a decorrere dal 2008.
325. Ai soggetti di
cui all'articolo 73 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e ai
titolari di reddito di impresa ai fini dell'imposta sul reddito delle persone
fisiche, non appartenenti al settore cinematografico ed audiovisivo,
associati in partecipazione ai sensi dell'articolo 2549 del codice civile, è
riconosciuto per gli anni 2008, 2009 e 2010 un credito d'imposta nella misura
del 40 per cento, fino all'importo massimo di euro 1.000.000 per ciascun
periodo d'imposta, dell'apporto in denaro effettuato per la produzione di
opere cinematografiche riconosciute di nazionalità italiana ai sensi
dell'articolo 5 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28. Il beneficio
si applica anche ai contratti di cui all'articolo 2554 del codice civile.
326. Le imprese di
produzione cinematografica destinatarie degli apporti di cui al comma 325 hanno l'obbligo di utilizzare l'80 per cento di dette
risorse nel territorio nazionale, impiegando mano d'opera e servizi italiani
e privilegiando la formazione e l'apprendistato in tutti i settori tecnici di
produzione.
327. Ai fini delle
imposte sui redditi è riconosciuto un credito
d'imposta:
a) per le imprese di produzione cinematografica, in misura pari al 15 per
cento del costo complessivo di produzione di opere cinematografiche,
riconosciute di nazionalità italiana ai sensi dell'articolo 5 del decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, e, comunque, fino all'ammontare massimo
annuo di euro 3.500.000 per ciascun periodo d'imposta, condizionato al
sostenimento sul territorio italiano di spese di produzione per un ammontare
complessivo non inferiore, per ciascuna produzione, all'80 per cento del
credito d'imposta stesso;
b) per le imprese di distribuzione cinematografica, pari:
1) al 15 per cento delle spese complessivamente sostenute per la
distribuzione nazionale di opere di nazionalità italiana riconosciute di
interesse culturale ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 22
gennaio 2004, n. 28, con un limite massimo annuo di euro 1.500.000 per
ciascun periodo d'imposta;
2) al 10 per cento delle spese complessivamente sostenute per la
distribuzione nazionale di opere di nazionalità italiana, espressione di
lingua originale italiana, con un limite massimo annuo di euro 2.000.000 per
ciascun periodo d'imposta;
3) al 20 per cento dell'apporto in denaro effettuato mediante i contratti di
cui agli articoli 2549 e 2554 del codice civile, per la produzione di opere
filmiche di nazionalità italiana riconosciute di interesse culturale ai sensi
dell'articolo 7 del citato decreto legislativo n. 28 del 2004, con un limite
massimo annuo di euro 1.000.000 per ciascun periodo d'imposta;
c) per le imprese di esercizio cinematografico, pari:
1) al 30 per cento delle spese complessivamente sostenute per l'introduzione
e acquisizione di impianti e apparecchiature destinate alla proiezione
digitale, con un limite massimo annuo non eccedente, per ciascuno schermo,
euro 50.000;
2) al 20 per cento dell'apporto in denaro effettuato mediante i contratti di
cui agli articoli 2549 e 2554 del codice civile, per la produzione di opere
cinematografiche di nazionalità italiana riconosciute di interesse culturale
ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo n. 28 del 2004, con un
limite massimo annuo di euro 1.000.000 per ciascun periodo d'imposta.
328. Con riferimento
alla medesima opera filmica, i benefici di cui al comma 327 non sono cumulabili a favore della stessa impresa ovvero
di imprese che facciano parte dello stesso gruppo societario nonché di
soggetti legati tra loro da un rapporto di partecipazione ovvero controllati
anche indirettamente dallo stesso soggetto ai sensi dell'articolo 2359 del
codice civile.
329. I crediti
d'imposta di cui ai commi 325 e 327 spettano per il periodo d'imposta
successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007 e per i due periodi
d'imposta successivi.
330. Gli apporti di
cui ai commi 325 e 327, lettere b), numero 3), e
c), numero 2), non possono, in ogni caso, superare complessivamente il limite
del 49 per cento del costo di produzione della copia campione dell'opera
filmica e la partecipazione complessiva agli utili degli associati non può superare
il 70 per cento degli utili derivanti dall'opera filmica.
331. I crediti
d'imposta di cui ai commi 325 e 327, lettere b), numero 3), e c), numero 2),
possono essere fruiti a partire dalla data di rilascio del nulla osta di
proiezione in pubblico del film di cui alla legge
21 aprile 1962, n. 161, e previa attestazione rilasciata dall'impresa di
produzione cinematografica del rispetto delle condizioni richieste ai sensi
dei commi 326 e 330. I suddetti crediti d'imposta non concorrono alla
formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della
produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive, non
rilevano ai fini del rapporto di cui agli articoli 96 e 109, comma 5, del
citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, e sono utilizzabili esclusivamente in compensazione ai
sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
332. Gli apporti per
la produzione e per la distribuzione di cui ai commi 325 e 327 sono considerati come risorse reperite dal produttore
per completare il costo del film ai fini dell'assegnazione dei contributi di
cui all'articolo 13 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, e
successive modificazioni. In ogni caso, tali contributi non possono essere
erogati per una quota percentuale che, cumulata con gli apporti di cui ai
commi da 325 a 343, superi l'80 per cento del costo complessivo
rispettivamente afferente alle spese di produzione della copia campione e
alle spese di distribuzione nazionale del film.
333. Le disposizioni
applicative dei commi da 325 a 332 sono dettate con decreto del Ministro per
i beni e le attività culturali, entro tre mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge. Il predetto decreto è adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze, sentito il Ministro dello sviluppo economico.
334. L'efficacia dei
commi da 325 a 333 è subordinata, ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 3, del
Trattato istitutivo della Comunità europea, all'autorizzazione
della Commissione europea. Il Ministero per i beni e le attività culturali
provvede a richiedere l'autorizzazione alla Commissione europea. Le
agevolazioni possono essere fruite esclusivamente in relazione agli
investimenti realizzati e alle spese sostenute successivamente alla data
della decisione di autorizzazione della Commissione europea.
335. Alle imprese
nazionali di produzione esecutiva e di post-produzione è riconosciuto un
credito d'imposta, per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007 e per i due esercizi
successivi, in relazione a film, o alle parti di film, girati sul territorio
nazionale, utilizzando mano d'opera italiana, su commissione di produzioni
estere, in misura pari al 25 per cento del costo di produzione della singola
opera e comunque con un limite massimo, per ciascuna opera filmica, di euro
5.000.000.
336. Le disposizioni
applicative del comma 335 sono dettate con decreto del Ministro per i beni e
le attività culturali, entro tre mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge. Il predetto decreto è adottato di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro
dello sviluppo economico.
337. Il credito
d'imposta di cui al comma 335 non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore
della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive,
non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 96 e 109, comma 5, del
citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai
sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
338. Non concorrono
a formare il reddito imponibile ai fini delle imposte dirette gli utili dichiarati dalle imprese di produzione e di
distribuzione cinematografica che li impiegano nella produzione o nella
distribuzione dei film di cui all'articolo 2, commi 2, 4, 5 e 6, del decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, riconosciuti di nazionalità italiana ai
sensi dell'articolo 5 del citato decreto legislativo ed espressione di lingua
originale italiana. Tale beneficio è concesso solo alle imprese che tengono
la contabilità ordinaria ai sensi degli articoli 13 e 18, comma 6, del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e
successive modificazioni.
339. Non concorrono
a formare il reddito imponibile ai fini delle imposte dirette, nel limite
massimo del 30 per cento, gli utili dichiarati dalle imprese italiane
operanti in settori diversi da quello
cinematografico, le quali, da sole o per mezzo di accordi con società di
produzione e di distribuzione cinematografica, li impiegano nella produzione
o nella distribuzione dei film di cui all'articolo 2, commi 2, 4 e 5, del decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, riconosciuti di nazionalità italiana ai
sensi dell'articolo 5 del citato decreto legislativo. Tale beneficio è
concesso solo ai soggetti che tengono la contabilità ordinaria ai sensi degli
articoli 13 e 18, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni.
340. Le disposizioni
applicative dei commi 338 e 339 sono dettate con decreto del Ministro per i
beni e le attività culturali, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Il predetto
decreto è adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
sentito il Ministro dello sviluppo economico.
341. Le agevolazioni
previste dai commi 338 e 339 sono usufruibili entro il limite di spesa di 5 milioni di euro per il 2008, 10 milioni
di euro per il 2009 e 15 milioni di euro per il 2010.
342. Allo scopo di
assicurare lo sviluppo e l'adeguamento tecnico e tecnologico delle sale
cinematografiche e, di conseguenza, una sempre migliore fruizione
del prodotto cinematografico sul territorio, al Fondo di cui all'articolo 12,
comma 1, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, e successive
modificazioni, è assegnato un contributo straordinario di 2 milioni di euro
per l'anno 2008, di 8 milioni di euro per l'anno 2009 e di 10 milioni di euro
per l'anno 2010. Tale contributo, in deroga al comma 4 del medesimo articolo
12 del citato decreto legislativo, è finalizzato a favore degli interventi di
cui al comma 3, lettera c), del citato articolo 12.
343. L'efficacia dei
commi da 335 a 339 è subordinata, ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 3, del
Trattato istitutivo della Comunità europea, all'autorizzazione della
Commissione europea. Il Ministero per i beni e le attività culturali provvede
a richiedere l'autorizzazione alla Commissione
europea. L'agevolazione può essere fruita esclusivamente in relazione al
costo sostenuto successivamente alla data della decisione di autorizzazione
della Commissione europea.
344. Al decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 109, sono apportate
le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 1, comma 3-bis, le parole: «calcolato dall'I.N.P.S.» sono
sostituite dalle seguenti: «risultante al Sistema informativo dell'indicatore
della situazione economica equivalente gestito dall'I.N.P.S.»;
b) l'articolo 4 è sostituito dal seguente:
«Art. 4. - (Dichiarazione sostitutiva unica). - 1. Il richiedente la
prestazione presenta un'unica dichiarazione sostitutiva, ai sensi del testo
unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.
445, di validità annuale, concernente le informazioni necessarie per la
determinazione dell'indicatore della situazione economica equivalente di cui
all'articolo 2, ancorché l'ente si avvalga della facoltà riconosciutagli
dall'articolo 3, comma 2. È lasciata facoltà al cittadino di presentare,
entro il periodo di validità della dichiarazione sostitutiva unica, una nuova
dichiarazione, qualora intenda far rilevare i mutamenti delle condizioni
familiari ed economiche ai fini del calcolo dell'indicatore della situazione
economica equivalente del proprio nucleo familiare. Gli enti erogatori
possono stabilire per le prestazioni da essi erogate la decorrenza degli
effetti di tali nuove dichiarazioni.
2. La dichiarazione di cui al comma 1 è presentata ai comuni o ai centri di
assistenza fiscale previsti dal decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, o
direttamente all'amministrazione pubblica alla quale è richiesta la prima
prestazione o alla sede dell'Istituto nazionale della previdenza sociale
(INPS) competente per territorio. Tali soggetti trasmettono telematicamente
all'Agenzia delle entrate le relative informazioni.
3. È comunque consentita la presentazione all'Agenzia delle entrate, in via
telematica, della dichiarazione sostitutiva unica direttamente a cura del
soggetto richiedente la prestazione agevolata.
4. L'Agenzia delle entrate determina l'indicatore della situazione economica
equivalente in relazione:
a) agli elementi in possesso del Sistema informativo dell'anagrafe
tributaria;
b) ai dati autocertificati dal soggetto richiedente la prestazione agevolata.
5. In relazione ai dati autocertificati dal soggetto richiedente, l'Agenzia
delle entrate, sulla base di appositi controlli automatici, individua altresì
l'esistenza di omissioni, ovvero difformità degli stessi rispetto agli
elementi conoscitivi in possesso del predetto Sistema informativo.
6. Gli esiti delle attività effettuate ai sensi dei commi 4 e 5 sono
comunicati dall'Agenzia delle entrate, mediante procedura informatica, ai
soggetti che hanno trasmesso le informazioni ai sensi del comma 2, ovvero
direttamente al soggetto che ha presentato la dichiarazione sostitutiva unica
ai sensi del comma 3, nonché in ogni caso all'INPS ai sensi dell'articolo
4-bis, comma 1.
7. Sulla base della comunicazione dell'Agenzia delle entrate, di cui al comma
6, i comuni, i centri di assistenza fiscale, l'INPS e le amministrazioni
pubbliche ai quali è presentata la dichiarazione sostitutiva rilasciano
un'attestazione, riportante l'indicatore della situazione economica
equivalente, nonché il contenuto della dichiarazione e gli elementi
informativi necessari per il calcolo. Analoga attestazione è rilasciata
direttamente dall'Agenzia delle entrate nei casi di cui al comma 3.
L'attestazione riporta anche le eventuali omissioni e difformità di cui al
comma 5. La dichiarazione, munita dell'attestazione rilasciata, può essere
utilizzata, nel periodo di validità, da ogni componente il nucleo familiare
per l'accesso alle prestazioni agevolate di cui al presente decreto.
8. In presenza delle omissioni o difformità di cui al comma 5, il soggetto
richiedente la prestazione può presentare una nuova dichiarazione sostitutiva
unica, ovvero può comunque richiedere la prestazione mediante l'attestazione
relativa alla dichiarazione presentata recante le omissioni o le difformità
rilevate dall'Agenzia delle entrate. Tale dichiarazione è valida ai fini
dell'erogazione della prestazione, fatto salvo il diritto degli enti
erogatori di richiedere idonea documentazione atta a dimostrare la
completezza e veridicità dei dati indicati nella dichiarazione. Gli enti
erogatori eseguono, singolarmente o mediante un apposito servizio comune,
tutti i controlli ulteriori necessari e provvedono ad ogni adempimento
conseguente alla non veridicità dei dati dichiarati.
9. Ai fini dei successivi controlli relativi alla determinazione del
patrimonio mobiliare gestito dagli operatori di cui all'articolo 7, sesto
comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605,
l'Agenzia delle entrate, in presenza di specifiche omissioni o difformità
rilevate ai sensi del comma 5, effettua, sulla base di criteri selettivi,
apposite richieste di informazioni ai suddetti operatori, avvalendosi delle
relative procedure automatizzate di colloquio.
10. Nell'ambito della programmazione dell'attività di accertamento della
Guardia di finanza, una quota delle verifiche è riservata al controllo
sostanziale della posizione reddituale e patrimoniale dei nuclei familiari
dei soggetti beneficiari di prestazioni, secondo criteri selettivi.
11. I nominativi dei richiedenti nei cui confronti emergono divergenze nella
consistenza del patrimonio mobiliare sono comunicati alla Guardia di finanza
al fine di assicurare il coordinamento e l'efficacia dei controlli previsti
dal comma 10.
12. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del
Ministro della solidarietà sociale, di concerto con il Ministro dell'economia
e delle finanze, il Ministro delle politiche per la famiglia e il Ministro
della salute, da adottare entro centoventi giorni dalla data di entrata in
vigore della presente disposizione, sono individuate le componenti
autocertificate della dichiarazione, di cui al comma 4, lettera b), e le
modalità attuative delle disposizioni di cui al presente articolo, nonché
stabilite specifiche attività di sperimentazione da condurre in sede di prima
applicazione.
13. Con apposita convenzione stipulata tra l'INPS e l'Agenzia delle entrate,
nel rispetto delle disposizioni del codice in materia di protezione dei dati
personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, sono
disciplinate le modalità per lo scambio delle informazioni necessarie
all'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo.»;
c) all'articolo 4-bis:
1) il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. L'Agenzia delle entrate trasmette le necessarie informazioni al Sistema
informativo dell'indicatore della situazione economica equivalente, gestito
ai sensi del presente articolo dall'Istituto nazionale della previdenza
sociale che, per l'alimentazione del Sistema, può stipulare apposite
convezioni con i soggetti di cui all'articolo 3, comma 3, lettera d), del
regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998,
n. 322»;
2) al comma 2, le parole: «comma 7» sono sostituite dalle seguenti: «comma
8»;
d) all'articolo 6:
1) al comma 2, le parole: «comma 3» e «comma 6» sono sostituite,
rispettivamente, dalle seguenti: «comma 2» e «comma 12»;
2) al comma 3, le parole: «comma 7» sono sostituite dalle seguenti: «commi 8
e 9» e dopo le parole: «gli enti erogatori» sono inserite le seguenti: «,
l'Agenzia delle entrate»;
3) al comma 4, primo e quarto periodo, le parole: «Istituto nazionale della
previdenza sociale» sono sostituite dalle seguenti: «Agenzia delle entrate»;
4) al comma 5, ultimo periodo, dopo le parole: «dall'Istituto nazionale della
previdenza sociale» sono inserite le seguenti: «, dall'Agenzia delle
entrate».
345. Entro il 15
gennaio 2008 l'Agenzia delle entrate definisce un piano di controlli che preveda obiettivi superiori a quelli
precedentemente definiti, ai fini del contrasto all'evasione tributaria. Per
raggiungere gli obiettivi del piano è autorizzata, anche in deroga ai limiti
stabiliti dalle disposizioni vigenti, a valere sulle maggiori entrate
derivanti dalle disposizioni di cui ai commi da 345 a 357, la spesa di 27,8
milioni di euro per l'anno 2008, di 60,8 milioni di euro per l'anno 2009 e di
110,1 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2010, per assunzioni di
personale, anche di qualifica dirigenziale, da parte dell'Agenzia delle
entrate. A tal fine l'Agenzia, per la stipula di contratti di formazione e
lavoro, anche in deroga all'articolo 36 del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, come sostituito dall'articolo 3, comma 79, della presente
legge, utilizza prioritariamente le graduatorie formate a seguito di
procedure selettive già espletate e per le quali il limite di età anagrafica
vigente per i contratti di formazione e lavoro dei soggetti risultati idonei
è riferito alla data di formazione della graduatoria stessa, ovvero può
ricorrere alla mobilità, anche ai sensi dell'articolo 1, comma 536, della
legge 27 dicembre 2006, n. 296. L'utilizzo delle graduatorie di cui al
periodo precedente è effettuato mediante la stipula di 750 contratti di
formazione e lavoro con soggetti risultati idonei. Ai fini del conseguimento
degli obiettivi di incremento delle entrate fiscali e di potenziamento
dell'azione di contrasto all'evasione, l'Agenzia delle entrate può altresì
utilizzare, a valere sulle maggiori entrate di cui al presente comma, la
quota di cui all'articolo 1, comma 526, della legge 27 dicembre 2006, n. 296,
anche per procedere a nuove assunzioni.
346. Anche in deroga
ai limiti stabiliti dalle disposizioni vigenti e al fine
di potenziare le attività di accertamento, ispettive e di contrasto alle
frodi, di soccorso pubblico, di ispettorato e di controllo di altre
amministrazioni statali, nonché al fine di ridurre gli oneri derivanti
dall'applicazione della legge 24 marzo 2001, n. 89, a valere sulle maggiori
entrate derivanti dalle disposizioni dei commi da 345 a 357 nonché della
presente legge, è autorizzata la spesa per assunzioni di personale, anche di
qualifica dirigenziale:
a) nella sola qualifica di vigile del fuoco e attraverso le procedure
selettive previste dai commi 519 e 526 dell'articolo 1 della legge 27
dicembre 2006, n. 296, per 7 milioni di euro per l'anno 2008, 16 milioni di
euro per l'anno 2009 e 26 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2010;
b) nell'amministrazione penitenziaria, per 1,5 milioni di euro per l'anno
2008, 5 milioni di euro per l'anno 2009 e 10 milioni di euro annui a
decorrere dall'anno 2010;
c) nel Corpo forestale dello Stato per 1 milione di euro per l'anno 2008, 8
milioni di euro per l'anno 2009 e 16 milioni di euro annui a decorrere
dall'anno 2010, anche nei ruoli iniziali nel limite delle vacanze dei ruoli
superiori e con successivo riassorbimento al passaggio a tali ruoli, con
possibilità di utilizzare le graduatorie di idonei dei concorsi già banditi o
conclusi, nonché per compensare gli effetti finanziari dell'eventuale deroga
all'articolo 5, comma 5, ultimo periodo, della legge 6 febbraio 2004, n. 36;
d) nel ruolo degli Ispettori del lavoro, per 1 milione di euro per l'anno
2008, 8 milioni di euro per l'anno 2009 e 16 milioni di euro annui a
decorrere dall'anno 2010;
e) nell'Agenzia delle dogane, che utilizza prioritariamente le graduatorie
formate a seguito di procedure selettive già espletate e per le quali il
limite di età anagrafica vigente per i contratti di formazione e lavoro dei
soggetti risultati idonei è riferito alla data di formazione della
graduatoria stessa, ovvero ricorre alla mobilità, anche ai sensi
dell'articolo 1, comma 536, della legge n. 296 del 2006, per 34 milioni di
euro per l'anno 2008, 46 milioni di euro per l'anno 2009 e 62 milioni di euro
annui a decorrere dall'anno 2010. L'Agenzia delle dogane è autorizzata a
stipulare contratti di formazione e lavoro, anche in deroga all'articolo 36
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come sostituito dall'articolo
3, comma 79, della presente legge, in particolare, con soggetti risultati
idonei, con un punteggio minimo finale non inferiore a 46, nelle graduatorie
formate a seguito delle procedure indette dall'Agenzia delle entrate con
bandi pubblicati nella Gazzetta Ufficiale, 4 serie speciale, n. 84 del 21
ottobre 2005 e n. 28 del 6 aprile 2007, per la selezione, con contratti di
formazione e lavoro, rispettivamente di 1.500 e 500 funzionari, terza area
funzionale, F1, per attività amministrativo-tributarie, e con soggetti
risultati idonei nelle graduatorie formate a seguito delle procedure
selettive indette dall'Agenzia delle dogane in data non anteriore al 1º
settembre 2005, rispettivamente, per 150 posti di collaboratore tributario,
terza area funzionale, F1, per 25 posti di chimico, terza area funzionale,
F1, per 20 posti di collaboratore di sistema, terza area funzionale, F1, e
per 10 posti di collaboratori statistici, terza area funzionale, F1. Nei
limiti delle autorizzazioni di spesa stabilite dalla presente lettera,
l'Agenzia delle dogane può stipulare ulteriori contratti di formazione e
lavoro anche con soggetti risultati idonei, nelle graduatorie formate a
seguito delle procedure indette dall'Agenzia delle entrate con bandi
pubblicati nella Gazzetta Ufficiale, 4 serie speciale, n. 84 del 21 ottobre
2005 e n. 28 del 6 aprile 2007, con un punteggio finale inferiore a 46; in
ogni caso l'utilizzo di tali graduatorie da parte dell'Agenzia delle entrate,
nei limiti di cui al quarto periodo del comma 345, è prioritario rispetto
all'utilizzo delle medesime graduatorie da parte dell'Agenzia delle dogane.
347. L'Agenzia per
la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici (APAT), per far fronte ai
propri compiti istituzionali ed alle esigenze
connesse con la protezione civile, anche ai fini della stabilizzazione è
autorizzata a bandire concorsi, per titoli ed esami, e a procedere
all'assunzione di personale a tempo indeterminato nel limite della dotazione
organica approvata con decreto del direttore generale n. 122 del 2005.
348. Al fine di
potenziare l'attività dell'Alto Commissario per la prevenzione e il contrasto
della corruzione e delle altre forme di illecito all'interno della pubblica
amministrazione, di cui all'articolo 1 della legge
16 gennaio 2003, n. 3, e successive modificazioni, è autorizzata la spesa di
1 milione di euro a decorrere dall'anno 2008.
349. Per le esigenze
di rafforzamento dell'attività di contrasto all'immigrazione clandestina, è
autorizzata, a favore del Ministero dell'interno,
la spesa di 19,1 milioni di euro per l'anno 2008, 19,1 milioni di euro per
l'anno 2009 e 17,5 milioni di euro per l'anno 2010. Agli oneri derivanti dal
presente comma si provvede, quanto a 12 milioni di euro per l'anno 2009 e 16
milioni di euro per l'anno 2010, a valere sulle maggiori entrate derivanti
dalle disposizioni dei commi da 345 a 357 nonché della presente legge e, per
la restante parte, pari a 19,1 milioni di euro per l'anno 2008, 7,1 milioni
di euro per l'anno 2009 e 1,5 milioni di euro per l'anno 2010, mediante
riduzione dell'autorizzazione di spesa recata dall'articolo 3, comma 151,
della legge 24 dicembre 2003, n. 350.
350. A valere sulle
maggiori entrate derivanti dalle disposizioni dei commi da 345 a 357 nonché della presente legge, per il mantenimento di un
adeguato livello di efficienza ed efficacia nello svolgimento dei compiti
istituzionali attribuiti al Corpo della Guardia di finanza, in particolare
nella lotta all'evasione e all'elusione fiscale, all'economia sommersa ed
alle frodi fiscali, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e
delle finanze è istituito un fondo di parte corrente con una dotazione di 13
milioni di euro per l'anno 2008, 40 milioni di euro per l'anno 2009 e 80
milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2010 per le esigenze di
funzionamento del Corpo della Guardia di finanza con particolare riguardo
alle spese per prestazioni di lavoro straordinario, indennità di missione,
acquisto di carburante per gli autoveicoli e manutenzione degli stessi. Con
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da comunicare alle
competenti Commissioni parlamentari e alla Corte dei conti, si provvede alla
ripartizione del predetto fondo tra le unità previsionali di base del centro di
responsabilità «Guardia di finanza» del medesimo stato di previsione.
351. Allo scopo di
ridurre le spese a carico del bilancio dello Stato e di giungere ad una
rapida definizione delle controversie pendenti presso la Commissione
tributaria centrale, a decorrere dal 1º maggio
2008, il numero delle sezioni della predetta Commissione è ridotto a 21; le
predette sezioni hanno sede presso ciascuna commissione tributaria regionale
avente sede nel capoluogo di ogni regione e presso le commissioni tributarie
di secondo grado di Trento e di Bolzano. A tali sezioni sono applicati come
componenti, su domanda da presentare al Consiglio di presidenza della
giustizia tributaria entro il 31 gennaio 2008, i presidenti di sezione, i
vice presidenti di sezione e i componenti delle commissioni tributarie
regionali istituite nelle stesse sedi. In difetto di domande, il Consiglio di
presidenza della giustizia tributaria provvede d'ufficio entro il 31 marzo
2008. Qualora un componente della Commissione tributaria centrale sia assegnato
ad una delle sezioni di cui al primo periodo, ne assume la presidenza. Le
funzioni di segreteria sono svolte dal personale di segreteria delle
commissioni tributarie regionali e delle commissioni di secondo grado di
Trento e di Bolzano. I presidenti di sezione ed i componenti della
Commissione tributaria centrale, nonché il personale di segreteria, sono
assegnati, anche in soprannumero rispetto a quanto previsto dall'articolo 8
del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 636, su domanda
da presentare, rispettivamente, al Consiglio di presidenza della giustizia
tributaria ed al Dipartimento per le politiche fiscali entro il 31 gennaio
2008, a una delle sezioni di cui al primo periodo. Ai presidenti di sezione,
ai componenti e al personale di segreteria della Commissione tributaria
centrale trasferiti di sede ai sensi del periodo precedente non spetta il
trattamento di missione.
352. I processi
pendenti innanzi alla Commissione tributaria centrale alla data di
insediamento delle sezioni di cui al comma 351, ad
eccezione di quelli per i quali è stato già depositato il dispositivo, sono
attribuiti alla sezione regionale nella cui circoscrizione aveva sede la
commissione che ha emesso la decisione impugnata.
353. Con uno o più
decreti di natura non regolamentare del Ministro
dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 31 marzo 2008, sono
determinati il numero delle sezioni e gli organici di ciascuna commissione
tributaria provinciale e regionale, tenuto conto delle rilevazioni statistiche
del flusso medio dei processi relativi agli anni 2006 e 2007, effettuate ai
sensi dell'articolo 1, comma 4, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n.
545, e sono stabilite le altre modalità per l'attuazione dei commi 351 e 352;
con uno dei predetti decreti sono inoltre indette le elezioni per il rinnovo
del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria. I componenti eletti a
seguito delle predette elezioni si insediano il 30 novembre 2008; in pari
data decadono i componenti in carica alla data di entrata in vigore della
presente legge. A decorrere dalla data di insediamento dei nuovi componenti,
il Consiglio di presidenza della giustizia tributaria stabilisce, con propria
delibera, i criteri di valutazione della professionalità dei giudici tributari
nei concorsi interni; a decorrere dalla data di efficacia della predetta
delibera cessano, nei concorsi interni, di avere effetto le tabelle E e F
allegate al citato decreto legislativo n. 545 del 1992.
354. Per
l'attuazione dei commi 351, 352 e 353, inclusa la
rideterminazione dei compensi dei componenti delle commissioni tributarie, è
autorizzata, a valere sulle maggiori entrate derivanti dalle disposizioni dei
commi da 345 a 357 nonché della presente legge, la spesa di 3 milioni di euro
per l'anno 2008 e di 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2009. A
decorrere dal 1º maggio 2008 i compensi dei presidenti di sezione e dei
componenti della Commissione tributaria centrale sono determinati
esclusivamente a norma dell'articolo 13 del decreto legislativo 31 dicembre
1992, n. 545, facendo riferimento ai compensi spettanti ai presidenti di
sezione ed ai componenti delle commissioni tributarie regionali.
355. A valere sulle
maggiori entrate derivanti dalle disposizioni dei commi da 345 a 357, è autorizzata la spesa di 1,75 milioni di euro per
l'anno 2008, di 4,5 milioni di euro per l'anno 2009 e di 6 milioni di euro a
decorrere dall'anno 2010 per l'assunzione di magistrati amministrativi, la
spesa di 1,75 milioni di euro per l'anno 2008, di 6,5 milioni di euro per
l'anno 2009 e di 8 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010 per
l'assunzione di magistrati contabili e la spesa di 0,5 milioni di euro per
l'anno 2008, di 1 milione di euro per l'anno 2009 e di 1,5 milioni di euro a
decorrere dall'anno 2010 per l'assunzione di avvocati e procuratori dello
Stato.
356. Le
amministrazioni di cui ai commi 345, 346, 349 e 355 trasmettono annualmente
al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria
generale dello Stato ed alla Presidenza del
Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica un rapporto
informativo sulle assunzioni effettuate e sugli oneri sostenuti in relazione
alle disposizioni di cui ai commi da 345 a 357.
357. Il distacco del
personale dall'Agenzia del territorio ai comuni in
attuazione dell'articolo 1, comma 199, della legge 27 dicembre 2006, n. 296,
è disposto con le modalità di cui all'articolo 30, comma 2, del decreto
legislativo 10 settembre 2003, n. 276.
358. Le entrate
derivanti dal riversamento al bilancio dello Stato
degli avanzi di gestione conseguiti dalle agenzie fiscali, ad esclusione
dell'Agenzia del demanio, tranne quelli destinati alla incentivazione del
personale, e dagli utili conseguiti a decorrere dall'anno 2007 dalle società
di cui all'articolo 59, comma 5, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
300, sono utilizzate per il potenziamento delle strutture
dell'amministrazione finanziaria, con particolare riguardo a progetti volti
al miglioramento della qualità della legislazione e alla semplificazione del
sistema e degli adempimenti per i contribuenti. A tal fine, le somme versate
in uno specifico capitolo di entrata sono riassegnate, con decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze, ad apposito capitolo dello stato di
previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze -
Dipartimento per le politiche fiscali.
359. Al fine di
potenziare l'azione di contrasto dell'evasione e dell'elusione fiscale e le
funzioni di controllo, analisi e monitoraggio della spesa pubblica, possono essere conferiti, nell'ambito del Ministero
dell'economia e delle finanze, entro il 30 giugno 2008, incarichi di livello
dirigenziale generale a persone di particolare e comprovata qualificazione
professionale, anche in deroga ai limiti percentuali previsti dall'articolo
19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni, e comunque per un numero non superiore a quattro unità. Ove
tale facoltà venga esercitata, a decorrere dalla data dell'eventuale
conferimento di ciascuno degli incarichi previsti dal presente comma, sono
soppressi due posti di livello dirigenziale non generale effettivamente
coperti per ciascun incarico conferito.
360. Al fine di
rafforzare l'attività di controllo dell'Agenzia delle entrate attraverso l'impiego ottimale delle risorse e di
facilitare il rapporto dei contribuenti con gli uffici, con il regolamento di
amministrazione di cui all'articolo 71 del decreto legislativo 30 luglio
1999, n. 300, e successive modificazioni, possono essere individuati gli
uffici competenti a svolgere le attività di controllo e di accertamento. Il
regolamento si ispira anche ai seguenti criteri:
a) rafforzamento dell'attività di controllo in relazione alla peculiarità
delle tipologie di contribuenti e alle diverse fattispecie di accertamento;
b) impiego ottimale delle risorse, nel rispetto dei princìpi di efficacia,
efficienza ed economicità dell'azione amministrativa, nonché facilitazione
del rapporto dei contribuenti con gli uffici, anche attraverso lo sviluppo
delle tecnologie informatiche e telematiche;
c) individuazione dei livelli di responsabilità relativi all'adozione degli
atti di accertamento sulla base della rilevanza e complessità degli stessi.
361. Per analoghe
esigenze di economicità e di speditezza dell'azione
amministrativa, la pubblicazione dei provvedimenti dei direttori di agenzie
fiscali sui rispettivi siti internet tiene luogo della pubblicazione dei
medesimi documenti, nella Gazzetta Ufficiale, nei casi in cui questa sia
prevista da altre disposizioni di legge. I siti internet delle agenzie
fiscali devono essere strutturati al fine di consentire la ricerca, la
consultazione, l'estrazione e l'utilizzazione di tutti i documenti ivi
pubblicati.
362. Per il triennio
2008-2010, al fine di assicurare le risorse per il
perseguimento degli obiettivi di incremento delle entrate tributarie e di
contrasto all'evasione tributaria ed extratributaria contenuti nell'Atto di
indirizzo 2008-2010 ai sensi dell'articolo 59 del decreto legislativo 30
luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, nonché nelle convenzioni e
nei contratti di servizio triennali tra il Ministro dell'economia e delle
finanze e le agenzie fiscali, gli stanziamenti relativi agli oneri di
funzionamento delle agenzie fiscali sono quantificati, per ciascun anno del
triennio, in misura non inferiore a quella stabilita per l'anno 2008 in
applicazione della normativa vigente.
363. I soggetti di
cui all'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre
1972, n. 633, e successive modificazioni, in
relazione alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi effettuate
tramite distributori automatici, sono tenuti a memorizzare su supporto
elettronico, distintamente per ciascun apparecchio, le singole operazioni.
364. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono
stabiliti le modalità di memorizzazione delle singole operazioni nonché i
criteri, i tempi e le modalità per la trasmissione in via telematica,
distintamente per ciascun apparecchio, delle informazioni relative alle
medesime operazioni di cui al comma 363. A tal fine, anche avvalendosi del
concessionario di cui all'articolo 17 del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, e successive modificazioni, con il
medesimo provvedimento sono stabilite le opportune credenziali, le modalità
di memorizzazione delle singole operazioni, le specifiche tecniche necessarie
per la trasmissione telematica dei dati nonché le modalità di effettuazione
dei controlli.
365. Le disposizioni
di cui ai commi 363 a 364 si applicano a decorrere
dal 1º gennaio 2009 e, limitatamente agli apparecchi già immessi nel mercato
alla predetta data, dal 30 luglio 2009.
366. In attesa della
piena operatività delle disposizioni di cui ai commi da 363 a 365, a
decorrere dal 1º gennaio 2008 l'Agenzia delle
entrate e il Corpo della guardia di finanza destinano una quota della propria
capacità operativa all'effettuazione di accertamenti mirati nei confronti dei
soggetti indicati al comma 363.
367. Entro
centoventi giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge, il Ministero della giustizia stipula con una società
interamente posseduta dalla società di cui all'articolo 3, comma 2, del
decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla
legge 2 dicembre 2005, n. 248, una o più convenzioni in base alle quali la
società stipulante con riferimento alle spese e alle pene pecuniarie previste
dal testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio
2002, n. 115, conseguenti ai provvedimenti passati in giudicato o divenuti
definitivi a decorrere dal 1º gennaio 2008, provvede alla gestione del
credito, mediante le seguenti attività:
a) acquisizione dei dati anagrafici del debitore e supporto all'attività di
quantificazione del credito effettuata dall'ufficio competente;
b) notificazione al debitore di un invito al pagamento entro un mese dal
passaggio in giudicato o dalla definitività del provvedimento da cui sorge
l'obbligo o dalla cessazione dell'espiazione della pena in istituto;
c) iscrizione al ruolo del credito, scaduto inutilmente il termine per
l'adempimento spontaneo.
368. Per assicurare
lo svolgimento delle attività affidatele, la società stipulante può assumere
finanziamenti, compiere operazioni finanziarie, rilasciare garanzie, costituire, fermo restando il rispetto delle
procedure di evidenza pubblica, società con la partecipazione di privati
nonché stipulare contratti, accordi e convenzioni con società a prevalente
partecipazione pubblica ovvero con società private iscritte nell'albo di cui
agli articoli 52 e 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446. Le
convenzioni di cui al comma 367 individuano le linee guida delle predette
operazioni finanziarie.
369. Il Ministero
della giustizia, con apposite convenzioni, può incaricare
la società stipulante di svolgere altre attività strumentali, ivi compresa la
gestione di eventuali operazioni di cartolarizzazione del credito di cui al
comma 367.
370. La
remunerazione per lo svolgimento delle attività previste dal comma 367 è determinata, senza oneri aggiuntivi a carico della
finanza pubblica, dalle convenzioni stipulate ai sensi del medesimo comma.
371. Lo statuto della società stipulante
riserva al Ministero della giustizia un'adeguata rappresentanza nei propri
organi di amministrazione e di controllo.
372. Dalla data di
stipula della convenzione di cui al comma 367, sono abrogati gli articoli
211, 212 e 213 del testo unico di cui al decreto del Presidente della
Repubblica n. 115 del 2002 e ogni altra disposizione del medesimo decreto incompatibile con il presente articolo.
373. Le maggiori
entrate derivanti dall'attuazione dei commi da 367 a 372, determinate
rispetto alla media annua delle entrate nel quinquennio precedente,
affluiscono, al netto degli importi occorrenti per la
gestione del servizio da parte della società stipulante, ad apposito capitolo
di entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate alle unità
previsionali di base del Ministero della giustizia e, in misura non superiore
al 20 per cento, ad alimentare il fondo unico di amministrazione per
interventi straordinari e senza carattere di continuità a favore del fondo di
produttività del personale dell'amministrazione giudiziaria.
374. All'articolo 1
della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) al comma 119:
1) dopo le parole: «le società per azioni residenti» sono inserite le
seguenti: «, ai fini fiscali,»;
2) la parola: «italiani» è sostituita dalle seguenti: «degli Stati membri
dell'Unione europea e degli Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico
europeo che sono inclusi nella lista di cui al comma 1 dell'articolo 168-bis
del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,»;
3) dopo le parole: «non possiedano» sono inserite le seguenti: «al momento
dell'opzione»;
4) le parole: «dell'1 per cento», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle
seguenti: «del 2 per cento»;
b) al comma 120, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Per il
periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data del 30 giugno 2007,
in fase di prima applicazione, l'opzione per il regime speciale è esercitata
entro il 30 aprile 2008 e ha effetto dall'inizio del medesimo periodo
d'imposta, anche nel caso in cui i requisiti di cui al comma 119 siano
posseduti nel predetto termine»;
c) al comma 134, le parole: «Le SIIQ» sono sostituite dalle seguenti: «I
soggetti residenti presso i quali i titoli di partecipazione detenuti nelle
SIIQ sono stati depositati, direttamente o indirettamente, aderenti al
sistema di deposito accentrato e gestito dalla Monte Titoli Spa ai sensi del
regolamento CONSOB emanato in base all'articolo 10 della legge 19 giugno
1986, n. 289, nonché i soggetti non residenti che aderiscono a sistemi esteri
di deposito accentrato aderenti al sistema Monte Titoli»;
d) dopo il comma 134 è inserito il seguente:
«134-bis. Ai fini dell'applicazione della ritenuta disciplinata dal comma 134
sugli utili distribuiti dalle SIIQ si applicano, in quanto compatibili, le
disposizioni di cui all'articolo 27-ter del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, ad
eccezione del comma 6».
INTERVENTI SULLE
MISSIONI
375. Ai fini della
determinazione delle quote di cui all'articolo 1,
secondo comma, della legge 31 ottobre 1965, n. 1261, per cinque anni dalla
data di entrata in vigore della presente legge non si applica l'adeguamento
retributivo previsto dall'articolo 24, commi 1 e 2, della legge 23 dicembre
1998, n. 448.
376. A partire dal Governo successivo a quello in carica alla data
di entrata in vigore della presente legge, il numero dei Ministeri è
stabilito dalle disposizioni di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
300, nel testo pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale n. 203 del 30 agosto 1999. Il numero totale dei componenti del
Governo a qualsiasi titolo, ivi compresi ministri senza portafoglio, vice
ministri e sottosegretari, non può essere superiore a sessanta e la
composizione del Governo deve essere coerente con il principio stabilito dal
secondo periodo del primo comma dell'articolo 51 della Costituzione.
377. A far data
dall'applicazione, ai sensi del comma 376, del decreto legislativo n. 300 del
1999 sono abrogate le disposizioni non compatibili
con la riduzione dei Ministeri di cui al citato comma 376, ivi comprese
quelle di cui al decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217, convertito, con
modificazioni, dalla legge 3 agosto 2001, n. 317, e successive modificazioni,
e al decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni,
dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, e successive modificazioni, fatte
comunque salve le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 2, 2-bis,
2-ter, 2-quater, 2-quinquies, 10-bis, 10-ter,
12, 13-bis, 19, lettera a), 19-bis, 19-quater,
22, lettera a), 22-bis, 22-ter e 25-bis, del
medesimo decreto-legge n. 181 del 2006, convertito, con modificazioni, dalla
legge n. 233 del 2006, e successive modificazioni.
378. I compensi dei
Commissari straordinari di Governo, di cui
all'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono ridotti del 20 per
cento dal 1º gennaio 2008.
379. Per gli anni
2008-2010 le disposizioni che disciplinano il patto di stabilità interno
degli enti locali di cui all'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono modificate e integrate come
segue:
a) al comma 676, le parole: «per il triennio 2007-2009» sono
sostituite dalle seguenti: «per gli anni 2007-2010»;
b) al comma 677, le parole: «2007, 2008 e 2009» sono sostituite dalle
seguenti: «2007, 2008, 2009 e 2010»;
c) dopo il comma 678 è inserito il seguente:
«678-bis. Per l'anno 2010 si applicano i coefficienti stabiliti per
l'anno 2009 ai sensi del comma 678, fermi restando i dati triennali
originariamente assunti ai fini della quantificazione della manovra.»;
d) dopo il comma 679 è inserito il seguente:
«679-bis. Per gli anni 2008-2010 il concorso alla manovra delle
province e dei comuni, determinato ai sensi dei commi 678 e 679, che
presentano una media triennale positiva per il periodo 2003-2005 del saldo di
cassa, calcolata ai sensi del comma 680, è pari a zero. Conseguentemente, gli
obiettivi programmatici di cui al comma 681 sono pari al corrispondente saldo
finanziario medio del triennio 2003-2005 calcolato in termini di competenza
mista, costituito dalla somma algebrica degli importi risultanti dalla
differenza tra accertamenti e impegni, per la parte corrente, e dalla
differenza tra incassi e pagamenti per la parte in conto capitale, al netto
delle entrate derivanti dalla riscossione di crediti e delle spese derivanti
dalla concessione di crediti.»;
e) il comma 681 è sostituito dai seguenti:
«681. Per il rispetto degli obiettivi del patto di stabilità interno
gli enti devono conseguire un saldo finanziario in termini di cassa e di
competenza, per l'esercizio 2007, e di sola competenza mista, per gli
esercizi 2008, 2009 e 2010, pari al corrispondente saldo medio del triennio
2003-2005 migliorato della misura annualmente determinata ai sensi del comma
678, lettera c), ovvero dei commi 679 e 679-bis. Per il solo
anno 2008 gli enti che nel triennio 2003-2005 hanno registrato un saldo medio
di competenza mista positivo e maggiore del saldo medio di cassa possono
conseguire l'obiettivo di miglioramento in termini di saldo finanziario di
competenza mista o, in alternativa, in termini di cassa e di competenza. Le
maggiori entrate derivanti dall'attuazione dei commi 142, 143 e 144
concorrono al conseguimento degli obiettivi del patto di stabilità interno.
681-bis. Per gli enti di cui al comma 679-bis che presentano,
nel triennio 2003-2005, un valore medio delle entrate in conto capitale
derivanti dalla dismissione del patrimonio immobiliare e mobiliare, non
destinate nel medesimo triennio all'estinzione anticipata dei prestiti,
superiore al 15 per cento della media delle entrate finali, al netto delle
riscossioni di crediti, gli obiettivi programmatici per gli anni 2008-2010
sono ridotti di un importo pari alla differenza tra l'ammontare dei proventi
in eccesso al predetto limite del 15 per cento e quello del contributo annuo
determinato ai sensi dei commi 678 e 679, a condizione che tale differenza
sia positiva. In caso di differenza pari a zero o negativa gli obiettivi
programmatici restano determinati in misura pari al saldo finanziario medio
del triennio 2003-2005 calcolato in termini di competenza mista.»;
f) al comma 683, primo periodo, le parole: «Ai fini del comma 686, il
saldo finanziario per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009 e quello medio
del triennio 2003-2005 sono calcolati, sia per la gestione di competenza sia
per quella di cassa,» sono sostituite dalle seguenti: «Ai fini del comma 686,
il saldo finanziario e quello medio del triennio 2003-2005 sono calcolati,
per l'anno 2007, sia per la gestione di competenza sia per quella di cassa e,
per gli anni 2008, 2009 e 2010, per la sola gestione di competenza mista,»;
g) il comma 684 è sostituito dal seguente:
«684. Il bilancio di previsione degli enti locali ai quali si
applicano le disposizioni del patto di stabilità interno deve essere approvato,
a decorrere dall'anno 2008, iscrivendo le previsioni di entrata e di spesa di
parte corrente in misura tale che, unitamente alle previsioni dei flussi di
cassa di entrate e spese di parte capitale, al netto delle riscossioni e
delle concessioni di crediti, sia garantito il rispetto delle regole che
disciplinano il patto. A tal fine, gli enti locali sono tenuti ad allegare al
bilancio di previsione un apposito prospetto contenente le previsioni di
competenza e di cassa degli aggregati rilevanti ai fini del patto di
stabilità interno.»;
h) il comma 685 è sostituito dal seguente:
«685. Per il monitoraggio degli adempimenti relativi al patto di
stabilità interno e per acquisire elementi informativi utili per la finanza
pubblica, le province e i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti
trasmettono trimestralmente al Ministero dell'economia e delle finanze -
Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, entro trenta giorni dalla
fine del periodo di riferimento, utilizzando il sistema web appositamente
previsto per il patto di stabilità interno nel sito
«www.pattostabilita.rgs.tesoro.it», le informazioni riguardanti sia la
gestione di competenza che quella di cassa, attraverso un prospetto e con le
modalità definiti con decreto del predetto Ministero, sentita la Conferenza
Stato-città ed autonomie locali. Con lo stesso decreto è definito il
prospetto dimostrativo dell'obiettivo determinato per ciascun ente ai sensi
dei commi 678, 679, 679-bis e 681-bis. La mancata trasmissione
del prospetto dimostrativo degli obiettivi programmatici costituisce
inadempimento al patto di stabilità interno. La mancata comunicazione al
sistema web della situazione di commissariamento ai sensi del comma
688, secondo le indicazioni di cui allo stesso decreto, determina per l'ente
inadempiente l'assoggettamento alle regole del patto di stabilità interno.»;
i) dopo il comma 685 è inserito il seguente:
«685-bis. Al fine di attivare, con la partecipazione delle
associazioni degli enti locali, un nuovo sistema di acquisizione di dati
riguardanti la competenza finanziaria dei bilanci degli enti locali che si
affianca al Sistema informativo delle operazioni degli enti pubblici (SIOPE),
con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il
Ministro dell'interno e con il Ministro per gli affari regionali e le
autonomie locali, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono
stabiliti i contenuti e le modalità per monitorare, in corso d'anno, gli
accertamenti e gli impegni assunti, secondo aggregazioni e scansioni
temporali adeguate alle esigenze della finanza pubblica. La concreta
realizzazione del sistema è effettuata previa quantificazione dei costi e
individuazione della relativa copertura finanziaria.»;
l) al comma 686, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La mancata
trasmissione della certificazione costituisce inadempimento al patto di
stabilità interno.»;
m) dopo il comma 686 è inserito il seguente:
«686-bis. Qualora si registrino prelevamenti dai conti della tesoreria
statale degli enti locali non coerenti con gli obiettivi in materia di debito
assunti con l'Unione europea, il Ministro dell'economia e delle finanze,
sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, adotta adeguate misure
di contenimento dei prelevamenti».
380. La facoltà della regione autonoma Valle d'Aosta e della
provincia autonoma di Bolzano di applicare le regole del patto di stabilità
interno nei confronti dei loro enti strumentali, nonché per gli enti a
ordinamento regionale o provinciale, prevista all'articolo 1, comma 663,
della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è estesa anche nei confronti delle
università non statali di cui all'articolo 17, comma 120, della legge 15
maggio 1997, n. 127.
381. I contratti di strumenti finanziari
anche derivati, sottoscritti da regioni ed enti locali, sono informati alla
massima trasparenza.
382. I contratti di
cui al comma 381 devono recare le informazioni ed essere redatti secondo le
indicazioni specificate con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze, da emanare sentite la CONSOB e la Banca
d'Italia. Il Ministero dell'economia e delle finanze verifica la conformità
dei contratti al decreto.
383. La regione o
l'ente locale sottoscrittore degli strumenti finanziari di cui al comma 381
deve attestare espressamente di aver preso piena
conoscenza dei rischi e delle caratteristiche dei medesimi, evidenziando in
apposita nota allegata al bilancio gli oneri e gli impegni finanziari
derivanti da tali attività.
384. Il rispetto di
quanto previsto ai commi 382 e 383 è elemento costitutivo
dell'efficacia dei contratti. In caso di contratti stipulati in violazione di
quanto previsto al comma 382 o al comma 383, viene data comunicazione alla
Corte dei conti per l'adozione dei provvedimenti di competenza.
385. A decorrere
dall'anno 2008 con l'accordo di cui al comma 660
dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, può essere assunto a
riferimento per il patto di stabilità interno il saldo finanziario, anche
prima della conclusione del procedimento e dell'approvazione del decreto
previsti dal comma 656 del medesimo articolo 1, qualora la sperimentazione
effettuata secondo le regole di cui al secondo e al terzo periodo del comma
665 dello stesso articolo abbia conseguito al proprio termine esiti positivi
per il raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica.
386. È prorogata per
l'anno 2008 l'esclusione dal rispetto degli obiettivi del patto di stabilità
interno, già prevista per gli anni 2006 e 2007 dall'articolo 1, comma 689,
della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per gli enti
locali per i quali negli anni 2004 e 2005, anche per frazione di anno,
l'organo consiliare è stato commissariato ai sensi degli articoli 141 e 143
del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Relativamente alle spese per il
personale, si applicano a questi enti le disposizioni previste per gli enti
inclusi negli obiettivi del patto di stabilità interno.
387. Gli importi da
iscrivere nei fondi speciali di cui all'articolo 11-bis
della legge 5 agosto 1978, n. 468, introdotto dall'articolo 6 della legge 23
agosto 1988, n. 362, per il finanziamento dei provvedimenti legislativi che
si prevede possano essere approvati nel triennio 2008-2010, restano
determinati, per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010, nelle misure indicate
nelle Tabelle A e B, allegate alla presente legge, rispettivamente per il
fondo speciale destinato alle spese correnti e per il fondo speciale
destinato alle spese in conto capitale.
REGIONI A STATUTO
ORDINARIO
...omissis...
TABELLA A
INDICAZIONE DELLE VOCI DA INCLUDERE NEL FONDO SPECIALE DI PARTE CORRENTE
MINISTERI
|
2008
|
2009
|
2010
|
|
(migliaia di euro)
|
Ministero
dell'economia e delle finanze
|
43.546
|
43.761
|
34.895
|
Ministero del
lavoro e della previdenza sociale
|
-
|
840
|
838
|
Ministero della
giustizia
|
81.588
|
66.574
|
76.349
|
Ministero degli
affari esteri
|
63.578
|
62.344
|
60.875
|
Ministero della
pubblica istruzione
|
86.060
|
-
|
-
|
Ministero
dell'interno
|
78.043
|
95.165
|
95.902
|
Ministero delle
politiche agricole alimentari e forestali
|
355
|
-
|
-
|
Ministero per i
beni e le attività culturali
|
17.171
|
14.589
|
32.145
|
Ministero della
salute
|
47.021
|
44.783
|
202.045
|
Ministero dei
trasporti
|
5.417
|
7.277
|
10.056
|
Ministero
dell'università e della ricerca
|
18.415
|
11.379
|
11.383
|
Ministero della
solidarietà sociale
|
232.393
|
258.763
|
316.881
|
Totale Tabella
A...
|
673.587
|
605.475
|
841.369
|
Di cui regolazione
debitoria...
|
-
|
-
|
-
|
Di cui limite
d'impegno...
|
-
|
-
|
-
|
TABELLA B
INDICAZIONE DELLE VOCI DA INCLUDERE NEL FONDO SPECIALE DI CONTO CAPITALE
MINISTERI
|
2008
|
2009
|
2010
|
|
(migliaia di euro)
|
Ministero dell'economia e delle finanze
|
245.145
|
235.958
|
198.500
|
Ministero degli affari esteri
|
3.000
|
3.000
|
3.000
|
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali
|
200
|
200
|
200
|
Ministero per i beni e le attività culturali
|
10.000
|
41.888
|
41.888
|
Totale Tabella B...
|
258.345
|
281.046
|
243.588
|
Di cui regolazione debitoria...
|
-
|
-
|
-
|
Di cui limite d'impegno...
|
-
|
-
|
-
|
Art. 2.
Disposizioni concernenti le seguenti Missioni: Relazioni
finanziarie con le autonomie territoriali; L'Italia in Europa e nel mondo;
Difesa e sicurezza del territorio; Giustizia; Ordine pubblico e sicurezza;
Soccorso civile; Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca; Energia e
diversificazione delle fonti energetiche; Competitività e sviluppo delle imprese;
Diritto alla mobilità; Infrastrutture pubbliche e logistica; Comunicazioni;
Commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema produttivo;
Ricerca e innovazione; Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e
dell'ambiente; Tutela della salute; Tutela e valorizzazione dei beni e
attività culturali e paesaggistici; Istruzione scolastica; Istruzione
universitaria; Diritti sociali, solidarietà sociale e famiglia; Politiche
previdenziali; Politiche per il lavoro; Immigrazione, accoglienza e garanzia
dei diritti; Sviluppo e riequilibrio territoriale; Giovani e sport; Servizi
istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche
1. Ai fini
dell'approvazione del bilancio di previsione degli enti locali e della
verifica della salvaguardia degli equilibri di
bilancio sono confermate, per l'anno 2008, le disposizioni di cui
all'articolo 1, comma 1-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2004, n.
314, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o marzo 2005, n.
26.
2. I trasferimenti erariali per l'anno 2008 in favore
di ogni singolo ente locale sono determinati in base alle disposizioni recate
dall'articolo 1, comma 696, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
3. Le disposizioni in materia di compartecipazione
provinciale al gettito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche di cui
all'articolo 31, comma 8, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, confermate
per l'anno 2007 dall'articolo 1, comma 697, della legge 27 dicembre 2006, n.
296, sono prorogate per l'anno 2008.
4. Non è ammessa la restituzione di somme
eventualmente versate a titolo di imposta comunale sugli immobili ai comuni,
per periodi di imposta precedenti al 2008, dai soggetti destinatari delle
disposizioni di cui alla lettera i) del comma 3-bis
dell'articolo 9 del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con
modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, introdotta dall'articolo
42-bis del decreto-legge 1o ottobre 2007, n. 159,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, in
relazione alle costruzioni di cui alla medesima lettera i).
5. In sede di prima applicazione, i maggiori introiti
a favore del bilancio della regione autonoma Friuli-Venezia Giulia derivanti
dall'applicazione del comma 4 dell'articolo 1 del decreto legislativo 31
luglio 2007, n. 137, non possono superare, per gli anni 2008 e 2009,
rispettivamente gli importi di 20 milioni di euro e di 30 milioni di euro. A
partire dall'anno 2010 i maggiori introiti, rispetto all'importo riconosciuto
per l'anno 2009, acquisiti alle casse regionali in applicazione del citato
comma 4 dell'articolo 1 del decreto legislativo n. 137 del 2007 sono
riconosciuti solo con contestuale attribuzione di funzioni dallo Stato alla
medesima regione autonoma.
6. Il comma 10 dell'articolo 25 della legge 28
dicembre 2001, n. 448, è abrogato ed è conseguentemente soppressa
l'autorizzazione di spesa prevista al comma 11 dello stesso articolo 25.
7. Dopo l'articolo 20.1 del decreto legislativo 15
novembre 1993, n. 507, è inserito il seguente:
«Art. 20.1.1 - (Spazi riservati ed esenzione dal diritto) - 1. I
comuni che hanno riservato il 10 per cento degli spazi totali per
l'affissione di manifesti ai soggetti di cui all'articolo 20, o quelli che
intendono riservarli per motivi attinenti ai princìpi ispiratori dei loro piani
generali degli impianti pubblicitari, possono continuare a disporre di spazi
esenti dal diritto sulle pubbliche affissioni, comunque in misura non
superiore alla predetta percentuale del 10 per cento.
2. Il termine per effettuare il versamento della somma di 100 euro per
anno e per provincia, già previsto dall'articolo 20-bis, comma 2, è
fissato al 30 settembre 2008, a pena di decadenza dal beneficio».
8. Per gli anni 2008, 2009 e 2010, i proventi delle
concessioni edilizie e delle sanzioni previste dal testo unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, possono essere
utilizzati per una quota non superiore al 50 per cento per il finanziamento
di spese correnti e per una quota non superiore ad un ulteriore 25 per cento
esclusivamente per spese di manutenzione ordinaria del verde, delle strade e
del patrimonio comunale.
9. Il comma 3 dell'articolo 6 della legge 23 dicembre
1999, n. 488, come modificato dall'articolo 1, comma 711, della legge 27
dicembre 2006, n. 296, trova applicazione dal 1o gennaio 2007 e
pertanto dalla certificazione che gli enti locali sono tenuti a presentare
entro il 31 marzo 2008, ferma restando la validità delle certificazioni prodotte
in precedenza.
10. All'articolo 1, comma 703, lettera a),
della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le parole: «30 per cento» sono
sostituite dalle seguenti: «25 per cento».
11. Per ciascuno degli anni 2008 e 2009, a valere
sul fondo ordinario di cui all'articolo 34, comma 1, lettera a), del
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, è disposto un intervento fino a
un importo di 10 milioni di euro per la concessione di un contributo a favore
dei comuni per l'attuazione della direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo
e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa al diritto dei cittadini
dell'Unione e dei loro familiari di soggiornare e circolare liberamente nel
territorio degli Stati membri, di cui al decreto legislativo 6 febbraio 2007,
n. 30. Con decreto del Ministro dell'interno sono determinate le modalità di
riparto ed erogazione dei contributi.
12. Gli enti locali di cui all'articolo 2 del testo
unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, possono istituire, mediante apposite
convenzioni, da stipulare ai sensi dell'articolo 30 del medesimo testo unico,
uffici unici di avvocatura per lo svolgimento di attività di consulenza
legale, difesa e rappresentanza in giudizio degli enti convenzionati.
13. All'articolo 187, comma 2, lettera b),
del citato testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267,
sono aggiunte, in fine le parole: «e per l'estinzione anticipata di
prestiti».
14. Le somme che residuano ai comuni dalle assegnazioni
operate in loro favore dal Ministero dell'interno ai sensi del decreto-legge
19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16
febbraio 1995, n. 35, e successive modificazioni, del decreto-legge 28 agosto
1995, n. 364, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1995, n.
438, e successive modificazioni, e finalizzate all'erogazione di contributi
per danni subiti da soggetti privati in dipendenza dell'evento alluvionale
dei giorni 5 e 6 novembre 1994 ad intervenuta definizione delle pratiche di
rimborso, rimangono nella disponibilità degli enti locali stessi e sono
destinate al finanziamento di spese di investimento.
15. Gli alloggi di cui all'articolo 4, commi 223 e
224, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, sono trasferiti in proprietà, a
titolo gratuito e nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano al
momento del loro trasferimento, ai comuni nel cui territorio gli stessi sono
ubicati ai sensi dell'articolo 1, comma 441, della legge 30 dicembre 2004, n.
311. I comuni procedono, entro centoventi giorni dalla data della
volturazione, all'accertamento di eventuali difformità urbanistico-edilizie.
Il vincolo di destinazione di cui al citato articolo 4, comma 224, della
legge n. 350 del 2003, resta fermo esclusivamente per le domande di acquisto
regolarmente presentate dagli assegnatari entro il termine stabilito
dall'articolo 45, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, nonché per
le assegnazioni in locazione sulla base di un bando riservato alla categoria dei
profughi, il cui espletamento deve precedere il trasferimento ai comuni.
16. Il fondo ordinario di cui all'articolo 34, comma
1, lettera a), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, è
ridotto di 33,4 milioni di euro per l'anno 2008 e di 66,8 milioni di euro a
decorrere dall'anno 2009.
17. Le regioni, al fine di concorrere agli obiettivi
di contenimento della spesa pubblica, entro sei mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge, provvedono con proprie leggi, sentiti i consigli
delle autonomie locali, al riordino della disciplina delle comunità montane,
ad integrazione di quanto previsto dall'articolo 27 del testo unico delle
leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18
agosto 2000, n. 267, in modo da ridurre a regime la spesa corrente per il
funzionamento delle comunità montane stesse per un importo pari almeno ad un
terzo della quota del fondo ordinario di cui al comma 16, assegnata per
l'anno 2007 all'insieme delle comunità montane presenti nella regione.
18. Le leggi regionali di cui al comma 17 tengono
conto dei seguenti princìpi fondamentali:
a) riduzione del numero complessivo delle comunità montane, sulla base
di indicatori fisico-geografici, demografici e socio-economici e in
particolare: della dimensione territoriale, della dimensione demografica,
dell'indice di vecchiaia, del reddito medio pro capite, dell'acclività
dei terreni, dell'altimetria del territorio comunale con riferimento all'arco
alpino e alla dorsale appenninica, del livello dei servizi, della distanza
dal capoluogo di provincia e delle attività produttive extra-agricole;
b) riduzione del numero dei componenti degli organi rappresentativi
delle comunità montane;
c) riduzione delle indennità spettanti ai componenti degli organi delle
comunità montane, in deroga a quanto previsto dall'articolo 82 del citato
testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e
successive modificazioni.
19. I criteri di cui al comma 18 valgono ai fini
della costituzione delle comunità montane e non rilevano in ordine ai
benefìci e agli interventi speciali per la montagna stabiliti dall'Unione
europea e dalle leggi statali e regionali.
20. In caso di mancata attuazione delle disposizioni
di cui al comma 17 entro il termine ivi previsto, si producono i seguenti
effetti:
a) cessano di appartenere alle comunità montane i comuni capoluogo di
provincia, i comuni costieri e quelli con popolazione superiore a 20.000
abitanti;
b) sono soppresse le comunità montane nelle quali più della metà dei
comuni non sono situati per almeno l'80 per cento della loro superficie al
disopra di 500 metri di altitudine sopra il livello del mare ovvero non sono
comuni situati per almeno il 50 per cento della loro superficie al di sopra
di 500 metri di altitudine sul livello del mare e nei quali il dislivello tra
la quota altimetrica inferiore e la superiore non è minore di 500 metri;
nelle regioni alpine il limite minimo di altitudine e il dislivello della
quota altimetrica, di cui al periodo precedente, sono di 600 metri;
c) sono altresì soppresse le comunità montane che, anche in
conseguenza di quanto disposto nella lettera a), risultano costituite
da meno di cinque comuni, fatti salvi i casi in cui per la conformazione e le
caratteristiche del territorio non sia possibile procedere alla costituzione
delle stesse con almeno cinque comuni, fermi restando gli obiettivi di
risparmio;
d) nelle rimanenti comunità montane, gli organi consiliari sono
composti in modo da garantire la presenza delle minoranze, fermo restando che
ciascun comune non può indicare più di un membro. A tal fine la base elettiva
è costituita dall'assemblea di tutti i consiglieri dei comuni, che elegge i
componenti dell'organo consiliare con voto limitato. Gli organi esecutivi
sono composti al massimo da un terzo dei componenti l'organo consiliare.
21. L'effettivo conseguimento delle riduzioni di
spesa di cui al comma 17 è accertato, entro il 31 luglio 2008, sulla base
delle leggi regionali promulgate e delle relative relazioni
tecnico-finanziarie, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri,
su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro per gli
affari regionali e le autonomie locali, sentite le singole regioni
interessate. Gli effetti di cui al comma 20 si producono dalla data di
pubblicazione del predetto decreto.
22. Le regioni provvedono a disciplinare gli effetti
conseguenti all'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 17, 18 e 20
ed in particolare alla soppressione delle comunità montane, anche con riguardo
alla ripartizione delle risorse umane, finanziarie e strumentali, facendo
salvi i rapporti di lavoro a tempo indeterminato esistenti alla data di
entrata in vigore della presente legge. Sino all'adozione o comunque in
mancanza delle predette discipline regionali, i comuni succedono alla
comunità montana soppressa in tutti i rapporti giuridici e ad ogni altro
effetto, anche processuale, ed in relazione alle obbligazioni si applicano i
princìpi della solidarietà attiva e passiva.
23. All'articolo 47, comma 1, del testo unico delle
leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18
agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, la parola: «sedici» è
sostituita dalla seguente: «dodici». La presente disposizione entra in vigore
a decorrere dalle prossime elezioni amministrative locali.
24. All'articolo 81, comma 1, del citato testo unico
di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) le parole: «Gli amministratori locali di cui all'articolo 77, comma
2» sono sostituite dalle seguenti: «I sindaci, i presidenti delle province, i
presidenti dei consigli comunali e provinciali, i presidenti dei consigli
circoscrizionali dei comuni di cui all'articolo 22, comma 1, i presidenti
delle comunità montane e delle unioni di comuni, nonché i membri delle giunte
di comuni e province»;
b) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «I consiglieri di cui
all'articolo 77, comma 2, se a domanda collocati in aspettativa non
retribuita per il periodo di espletamento del mandato, assumono a proprio
carico l'intero pagamento degli oneri previdenziali, assistenziali e di ogni
altra natura previsti dall'articolo 86».
25. All'articolo 82 del citato testo unico di cui al
decreto legislativo n. 267 del 2000, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. I consiglieri comunali, provinciali, circoscrizionali e delle
comunità montane hanno diritto a percepire, nei limiti fissati dal presente
capo, un gettone di presenza per la partecipazione a consigli e commissioni.
In nessun caso l'ammontare percepito nell'ambito di un mese da un consigliere
può superare l'importo pari ad un quarto dell'indennità massima prevista per
il rispettivo sindaco o presidente in base al decreto di cui al comma 8.
Nessuna indennità è dovuta ai consiglieri circoscrizionali»;
b) i commi 4 e 6 sono abrogati;
c) al comma 8, la lettera c) è sostituita dalla seguente:
«c) articolazione dell'indennità di funzione dei presidenti dei
consigli, dei vice sindaci e dei vice presidenti delle province, degli
assessori, in rapporto alla misura della stessa stabilita per il sindaco e
per il presidente della provincia. Al presidente e agli assessori delle
unioni di comuni, dei consorzi fra enti locali e delle comunità montane sono
attribuite le indennità di funzione nella misura massima del 50 per cento
dell'indennità prevista per un comune avente popolazione pari alla
popolazione dell'unione di comuni, del consorzio fra enti locali o alla
popolazione montana della comunità montana»;
d) al comma 11, il primo periodo è sostituito dai seguenti: «Le
indennità di funzione, determinate ai sensi del comma 8, possono essere
incrementate con delibera di giunta, relativamente ai sindaci, ai presidenti
di provincia e agli assessori comunali e provinciali, e con delibera di
consiglio per i presidenti delle assemblee. Sono esclusi dalla possibilità di
incremento gli enti locali in condizioni di dissesto finanziario fino alla
conclusione dello stesso, nonché gli enti locali che non rispettano il patto
di stabilità interno fino all'accertamento del rientro dei parametri. Le
delibere adottate in violazione del precedente periodo sono nulle di diritto.
La corresponsione dei gettoni di presenza è comunque subordinata alla
effettiva partecipazione del consigliere a consigli e commissioni; il
regolamento ne stabilisce termini e modalità» e il terzo periodo è soppresso.
26. L'articolo 83 del citato testo unico di cui al
decreto legislativo n. 267 del 2000 è sostituito dal seguente:
«Art. 83. - (Divieto di cumulo) - 1. I parlamentari nazionali ed
europei, nonché i consiglieri regionali non possono percepire i gettoni di
presenza previsti dal presente capo.
2. Salve le disposizioni previste per le forme associative degli enti
locali, gli amministratori locali di cui all'articolo 77, comma 2, non
percepiscono alcun compenso, tranne quello dovuto per spese di indennità di
missione, per la partecipazione ad organi o commissioni comunque denominate,
se tale partecipazione è connessa all'esercizio delle proprie funzioni
pubbliche.
3. In caso di cariche incompatibili, le indennità di funzione non sono
cumulabili; ai soggetti che si trovano in tale condizione, fino al momento
dell'esercizio dell'opzione o comunque sino alla rimozione della condizione
di incompatibilità, l'indennità per la carica sopraggiunta non viene
corrisposta».
27. L'articolo 84 del citato testo unico di cui al
decreto legislativo n. 267 del 2000 è sostituito dal seguente:
«Art. 84. - (Rimborso delle spese di viaggio) - 1. Agli amministratori
che, in ragione del loro mandato, si rechino fuori del capoluogo del comune
ove ha sede il rispettivo ente, previa autorizzazione del capo
dell'amministrazione, nel caso di componenti degli organi esecutivi, ovvero
del presidente del consiglio, nel caso di consiglieri, sono dovuti
esclusivamente il rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute,
nonché un rimborso forfettario onnicomprensivo per le altre spese, nella
misura fissata con decreto del Ministro dell'interno e del Ministro dell'economia
e delle finanze, d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali.
2. La liquidazione del rimborso delle spese è effettuata dal dirigente
competente, su richiesta dell'interessato, corredata della documentazione
delle spese di viaggio e soggiorno effettivamente sostenute e di una
dichiarazione sulla durata e sulle finalità della missione.
3. Agli amministratori che risiedono fuori del capoluogo del comune
ove ha sede il rispettivo ente spetta il rimborso per le sole spese di
viaggio effettivamente sostenute per la partecipazione ad ognuna delle sedute
dei rispettivi organi assembleari ed esecutivi, nonché per la presenza
necessaria presso la sede degli uffici per lo svolgimento delle funzioni
proprie o delegate».
28. Ai fini della semplificazione della varietà e
della diversità delle forme associative comunali e del processo di
riorganizzazione sovracomunale dei servizi, delle funzioni e delle strutture,
ad ogni amministrazione comunale è consentita l'adesione ad una unica forma
associativa per ciascuna di quelle previste dagli articoli 31, 32 e 33 del
citato testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267,
fatte salve le disposizioni di legge in materia di organizzazione e gestione
del servizio idrico integrato e del servizio di gestione dei rifiuti. Dopo il
1o aprile 2008, se permane l'adesione multipla ogni atto adottato
dall'associazione tra comuni è nullo ed è, altresì, nullo ogni atto attinente
all'adesione o allo svolgimento di essa da parte dell'amministrazione
comunale interessata.
Il presente comma non si applica per l'adesione delle amministrazioni
comunali ai consorzi istituiti o resi obbligatori da leggi nazionali e
regionali.
29. All'articolo 17 del citato testo unico di cui al
decreto legislativo n. 267 del 2000, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «100.000 abitanti» sono sostituite dalle
seguenti: «250.000 abitanti»;
b) il comma 3 è sostituito dal seguente:
«3. I comuni con popolazione tra i 100.000 e i 250.000 abitanti
possono articolare il territorio per istituire le circoscrizioni di
decentramento ai sensi di quanto previsto dal comma 2. La popolazione media
delle circoscrizioni non può essere inferiore a 30.000 abitanti».
30. Le funzioni della commissione elettorale
comunale previste dal testo unico di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, in materia di tenuta e revisione delle
liste elettorali, sono attribuite al responsabile dell'ufficio elettorale
comunale, salvo quanto disposto dagli articoli 12, 13 e 14 del medesimo testo
unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 233 del 1967, e
successive modificazioni. L'incarico di componente delle commissioni
elettorali comunali e delle commissioni e sottocommissioni elettorali
circondariali è gratuito, ad eccezione delle spese di viaggio effettivamente
sostenute. In tutte le leggi o decreti aventi ad oggetto la materia
elettorale, ad eccezione degli articoli 3, 4, 5 e 6 della legge 8 marzo 1989,
n. 95, e successive modificazioni, ogni riferimento alla commissione
elettorale comunale deve intendersi effettuato al responsabile dell'ufficio
elettorale comunale.
31. A decorrere dal 2008 il fondo ordinario di cui
all'articolo 34, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 30
dicembre 1992, n. 504, è ridotto di 313 milioni di euro. In sede di
ripartizione delle risorse del fondo ordinario, come rideterminate ai sensi
del presente comma, si tiene conto, anche sulla base di certificazioni
prodotte dagli enti interessati, delle riduzioni di spesa derivanti, per
ciascun ente territoriale, dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi
da 23 a 31. Le risorse derivanti dalle riduzioni di spesa di cui ai commi da
23 a 29, valutate in 313 milioni di euro annui a decorrere dal 2008, sono
destinate, per l'anno 2008, per 100 milioni di euro, salvo quanto disposto
dal comma 32, all'incremento del contributo ordinario di cui all'articolo 1,
comma 703, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, in favore dei piccoli comuni
con popolazione fino a 5.000 abitanti, non rientranti nei parametri di cui al
medesimo comma, da ripartire in proporzione alla popolazione residente, e per
213 milioni di euro a copertura di quota parte degli oneri derivanti dai
commi 383 e 384.
32. Entro il 30 giugno 2008, sulla base delle certificazioni
prodotte dagli enti interessati, il Ministero dell'economia e delle finanze,
d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, quantifica
l'ammontare effettivo delle riduzioni di spesa conseguibili al 31 dicembre
2008. A seguito di tale accertamento, il Ministro dell'economia e delle
finanze, in relazione alla differenza riscontrata tra l'ammontare delle
economie di spesa e la riduzione dei trasferimenti, adegua con propri decreti
la dotazione per l'anno 2008 del fondo ordinario di cui all'articolo 34,
comma 1, lettera a), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504,
per i soli enti che hanno dato piena attuazione alle disposizioni previste
dai commi da 23 a 32, a valere e nei limiti dell'incremento del fondo
ordinario di cui al comma 31.
33. Anche ai fini del coordinamento della finanza
pubblica, in attuazione dell'articolo 118 della Costituzione, lo Stato e le
regioni, nell'ambito di rispettiva competenza legislativa, provvedono
all'accorpamento o alla soppressione degli enti, agenzie od organismi,
comunque denominati, titolari di funzioni in tutto o in parte coincidenti con
quelle assegnate agli enti territoriali ed alla contestuale riallocazione
delle stesse agli enti locali, secondo i princìpi di sussidiarietà,
differenziazione e adeguatezza.
34. I comuni e le province provvedono alla
soppressione degli enti, agenzie ed organismi, comunque denominati, istituiti
dai medesimi enti locali nell'ambito della rispettiva potestà regolamentare e
titolari di funzioni in tutto o in parte coincidenti con quelle svolte dagli
enti locali medesimi.
35. Entro un anno dalla data di entrata in vigore
della presente legge, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano provvedono alla riduzione del numero dei componenti dei consigli di
amministrazione e degli organi esecutivi dei consorzi tra comuni compresi nei
bacini imbriferi montani, costituiti ai sensi dell'articolo 1, della legge 27
dicembre 1953, n. 959, nonché dei consorzi di bonifica e di miglioramento
fondiario di cui al capo I del titolo V del regio decreto 13 febbraio 1933,
n. 215, e successive modificazioni. La riduzione del numero dei componenti
degli organi di cui al presente comma deve essere conforme a quanto previsto
per le società partecipate totalmente anche in via indiretta da enti locali,
ai sensi dell'articolo 1, comma 729, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
36. In alternativa a quanto previsto dal comma 35 ed
entro il medesimo termine, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano possono procedere alla soppressione dei consorzi di bonifica di cui
al medesimo comma 35. In tal caso le funzioni e i compiti attualmente svolti
dai medesimi consorzi e le relative risorse, ivi inclusa qualsiasi forma di
contribuzione di carattere statale o regionale, sono attribuiti dalle regioni
alle province. Le regioni adottano disposizioni al fine di garantire che la
difesa del suolo sia attuata in maniera coordinata fra gli enti che hanno
competenza al riguardo, nel rispetto dei princìpi dettati dal decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, e delle
competenze delle province fissate dall'articolo 19 del testo unico delle
leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18
agosto 2000, n. 267, evitando ogni duplicazione di opere e di interventi. Le
province subentrano in tutti i rapporti attivi e passivi facenti capo ai
consorzi di bonifica. Per l'adempimento dei fini istituzionali dei medesimi
consorzi, alle province è attribuita la potestà, già riconosciuta agli stessi
consorzi, di cui all'articolo 59 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215,
di imporre contributi alle proprietà consorziate nei limiti dei costi
sostenuti per le citate attività. Nel rispetto di quanto previsto dal comma
37, il personale che al momento della soppressione risulti alle dipendenze
dei consorzi di bonifica passa alle dipendenze delle regioni, delle province
e dei comuni, secondo modalità determinate dalle regioni, sentita la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano.
37. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al
comma 36 non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
A tale fine la soppressione di consorzi per i quali si evidenzino squilibri
di bilancio ed esposizioni debitorie è subordinata alla previa definizione di
un piano finanziario che individui le necessarie misure compensative.
38. Per le finalità di cui al comma 33, le regioni,
nell'esercizio delle rispettive prerogative costituzionali in materia di
organizzazione e gestione del servizio idrico integrato e del servizio di
gestione integrata dei rifiuti, fatte salve le competenze del Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, in ottemperanza agli
obblighi comunitari, procedono entro il 1o luglio 2008, fatti
salvi gli affidamenti e le convenzioni in essere, alla rideterminazione degli
ambiti territoriali ottimali per la gestione dei medesimi servizi secondo i
princìpi dell'efficienza e della riduzione della spesa nel rispetto dei
seguenti criteri generali, quali indirizzi di coordinamento della finanza
pubblica:
a) in sede di delimitazione degli ambiti secondo i criteri e i
princìpi di cui agli articoli 147 e 200 del decreto legislativo 3 aprile
2006, n. 152, valutazione prioritaria dei territori provinciali quali ambiti
territoriali ottimali ai fini dell'attribuzione delle funzioni in materia di
rifiuti alle province e delle funzioni in materia di servizio idrico
integrato di norma alla provincia corrispondente ovvero, in caso di bacini di
dimensioni più ampie del territorio provinciale, alle regioni o alle province
interessate, sulla base di appositi accordi; in alternativa, attribuzione
delle medesime funzioni ad una delle forme associative tra comuni di cui agli
articoli 30 e seguenti del testo unico di cui al decreto legislativo 18
agosto 2000, n. 267, composte da sindaci o loro delegati che vi partecipano
senza percepire alcun compenso;
b) destinazione delle economie a carattere permanente derivanti
dall'attuazione del presente comma, come accertate da ciascuna regione con
provvedimento comunicato al Ministro dell'economia e delle finanze, al
potenziamento degli interventi di miglioria e manutenzione ordinaria e
straordinaria delle reti e delle infrastrutture di supporto nei rispettivi
ambiti territoriali, nonché al contenimento delle tariffe per gli utenti
domestici finali.
39. All'articolo 5 (L) del testo unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico, di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 5, dopo il primo periodo sono inseriti i seguenti: «A
decorrere dall'entrata in vigore del decreto di cui al periodo successivo,
tale remunerazione non si applica alle somme in eccedenza rispetto al saldo
previsto nell'ambito degli scambi di informazioni sui flussi di cassa tra il
Ministero e la Banca d'Italia. Ai fini della stabilizzazione del saldo
rispetto alle previsioni, con successivo decreto del Ministro, sulla base di
criteri di trasparenza, efficienza e competitività, sono stabilite le
modalità di movimentazione della liquidità e di selezione delle controparti»;
b) al comma 6, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Sul
predetto conto, nonché sul conto di tesoreria denominato: «Dipartimento del
Tesoro-Operazioni sui mercati finanziari», non sono ammessi sequestri,
pignoramenti, opposizioni o altre misure cautelari»;
c) dopo il comma 6 è inserito il seguente:
«6-bis. Ai conti e depositi intestati al Ministero presso il sistema
bancario e utilizzati per la gestione della liquidità si applicano le
disposizioni del comma 6 (L)»;
d) i commi 7 e 9 sono abrogati.
40. Per il finanziamento del Fondo nazionale per la
montagna, di cui all'articolo 2 della legge 31 gennaio 1994, n. 97, e
successive modificazioni, è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per
l'anno 2008 e di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009 e 2010.
41. È istituito, presso la Presidenza del Consiglio
dei ministri - Dipartimento per gli affari regionali, il Fondo di sviluppo
delle isole minori, con una dotazione finanziaria pari a 20 milioni di euro a
decorrere dall'anno 2008. Il Fondo finanzia interventi specifici nei settori
dell'energia, dei trasporti e della concorrenza, diretti a migliorare le
condizioni e la qualità della vita nelle suddette zone, assegnando priorità
ai progetti realizzati nelle aree protette e nella rete «Natura 2000»,
prevista dall'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, ovvero improntati alla
sostenibilità ambientale, con particolare riferimento all'utilizzo delle
energie rinnovabili, al risparmio e all'efficienza energetica, alla gestione
dei rifiuti, alla gestione delle acque, alla mobilità e alla nautica da
diporto ecosostenibili, al recupero e al riutilizzo del patrimonio edilizio
esistente, al contingentamento dei flussi turistici, alla
destagionalizzazione, alla protezione degli habitat prioritari e delle
specie protette, alla valorizzazione dei prodotti tipici, alla certificazione
ambientale dei servizi, oltre a misure dirette a favorire le imprese insulari
in modo che le stesse possano essere ugualmente competitive. All'erogazione
del Fondo si provvede sulla base del Documento triennale unico di
programmazione isole minori (DUPIM), elaborato dall'Associazione nazionale
comuni isole minori (ANCIM), nel quale sono indicati i singoli interventi e
le relative quantificazioni, approvato con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per gli affari regionali e
le autonomie locali e del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata di cui
all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive
modificazioni.
42. Al fine di assicurare il necessario
coordinamento e la migliore finalizzazione di tutti gli interventi a favore
delle isole minori e ferme restando le contribuzioni per i progetti già
approvati con i decreti del Ministro dell'interno 13 dicembre 2004 e 8
novembre 2005, pubblicati rispettivamente nel supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale n. 304 del 29 dicembre 2004 e nella Gazzetta Ufficiale
n. 284 del 6 dicembre 2005, le risorse iscritte sul Fondo per la tutela e lo
sviluppo economico-sociale delle isole minori di cui all'articolo 25, comma
7, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, dello stato di previsione del
Ministero dell'interno, sono trasferite al Fondo di cui al comma 41, presso
la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per gli affari
regionali.
43. Il Ministro dell'economia e delle finanze è
autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di
bilancio.
44. Al fine di sostenere progetti di sviluppo
economico e di integrazione delle aree montane negli assi di comunicazione
interregionali il Fondo per le aree svantaggiate confinanti con le regioni a
statuto speciale di cui al comma 7 dell'articolo 6 del decreto-legge 2 luglio
2007, n. 81, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n.
127, e successive modificazioni, è integrato di 10 milioni di euro per l'anno
2008 e di 5 milioni di euro per gli anni 2009 e 2010.
45. La disposizione di cui all'articolo 1, comma
1282, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, si interpreta nel senso che le
risorse da trasferire all'Ente italiano montagna (EIM) sono tutte quelle
complessivamente già attribuite all'Istituto nazionale della montagna (IMONT)
al 1o gennaio 2007. Tali risorse sono rese immediatamente
disponibili per effetto dell'esclusione disposta dal primo periodo del comma
507 dell'articolo 1, della citata legge n. 296 del 2006.
46. In attuazione degli accordi sottoscritti tra lo
Stato e le regioni Lazio, Campania, Molise e Sicilia ai sensi dell'articolo
1, comma 180, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, con i quali le regioni
interessate si obbligano al risanamento strutturale dei relativi servizi
sanitari regionali, anche attraverso la ristrutturazione dei debiti
contratti, lo Stato è autorizzato ad anticipare alle predette regioni, nei
limiti di un ammontare complessivamente non superiore a 9.100 milioni di
euro, la liquidità necessaria per l'estinzione dei debiti contratti sui
mercati finanziari e dei debiti commerciali cumulati fino al 31 dicembre
2005, determinata in base ai procedimenti indicati nei singoli piani e
comunque al netto delle somme già erogate a titolo di ripiano dei disavanzi.
47. Le regioni interessate, in funzione delle
risorse trasferite dallo Stato di cui al comma 46, sono tenute a restituire,
in un periodo non superiore a trenta anni, le risorse ricevute. Gli importi
così determinati sono acquisiti in appositi capitoli del bilancio dello
Stato.
48. All'erogazione delle somme di cui ai commi 46 e
47, da accreditare su appositi conti correnti intestati alle regioni
interessate, lo Stato procede, anche in tranche successive, a seguito
del riaccertamento definitivo e completo del debito da parte delle regioni
interessate, con il supporto dell'advisor contabile, come previsto nei
singoli piani di rientro, e della sottoscrizione di appositi contratti, che
individuano le condizioni per la restituzione, da stipulare fra il Ministero
dell'economia e delle finanze e ciascuna regione. All'atto dell'erogazione le
regioni interessate provvedono all'immediata estinzione dei debiti pregressi
per l'importo corrispondente e trasmettono tempestivamente la relativa
documentazione ai Ministeri dell'economia e delle finanze e della salute.
49. In presenza della sottoscrizione dell'accordo
con lo Stato per il rientro dai deficit sanitari, ai sensi
dell'articolo 1, comma 180, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, alle
regioni interessate che non hanno rispettato il patto di stabilità interno in
uno degli anni precedenti il 2007 spetta l'accesso al finanziamento
integrativo del Servizio sanitario nazionale a carico dello Stato previsto
per l'anno di riferimento dalla legislazione vigente, nei termini stabiliti
dal relativo piano.
50. All'articolo 1, comma 796, lettera b),
quarto periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono aggiunte, in fine,
le seguenti parole: «, fatte salve le aliquote ridotte disposte con leggi
regionali a favore degli esercenti un'attività imprenditoriale, commerciale,
artigianale o comunque economica, ovvero una libera arte o professione, che
abbiano denunciato richieste estorsive e per i quali ricorrano le condizioni
di cui all'articolo 4 della legge 23 febbraio 1999, n. 44».
51. Le agevolazioni di cui al comma 50 si applicano
nel limite massimo di 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2008. Con
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentite le regioni
interessate, sono adottate le disposizioni attuative dei commi 50 e 51.
52. La ripartizione delle risorse rivenienti dalle
riduzioni annuali di cui all'articolo 1, comma 320, della legge 23 dicembre
2005, n. 266, può essere effettuata anche sulla base di intese tra lo Stato e
le regioni, concluse in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
53. Tale disposizione si applica anche in relazione
alle ripartizioni di risorse concernenti gli anni 2005 e 2006 e sono fatti
salvi gli atti già compiuti in conformità ad essa presso la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le provincie autonome di
Trento e di Bolzano.
54. Restano validi gli atti e i provvedimenti
adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici
sorti sulla base del decreto-legge 29 novembre 2007, n. 223.
55. In coerenza con il processo di revisione organizzativa
di cui all'articolo 1, comma 404, lettera g), della legge 27 dicembre
2006, n. 296, con decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con
il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per le riforme e
le innovazioni nella pubblica amministrazione, sentite le organizzazioni
sindacali, da emanare entro il mese di giugno 2008, sono individuate tutte le
tipologie professionali connesse con lo svolgimento dell'azione degli uffici
all'estero, con l'obiettivo di razionalizzare la spesa destinata alle
relative funzioni e di ridurre quella relativa all'utilizzazione degli
esperti di cui all'articolo 168 del decreto del Presidente della Repubblica 5
gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni.
56. Il contingente di cui all'articolo 152 del
decreto del Presidente della Repubblica n. 18 del 1967, e successive
modificazioni, viene conseguentemente, ove ne ricorrano i presupposti
nell'esercizio 2008, adeguato con decreto del Ministro degli affari esteri,
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
57. Quota parte delle risorse derivanti dalle
iniziative di cui ai commi 55 e 56, previa verifica ed accertamento, è
destinata ad alimentare, nel limite di 5 milioni di euro per l'anno 2008 e
nel limite di 7,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009, il fondo di cui
all'articolo 3, comma 39, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, che per
l'anno 2008 è integrato di 45 milioni di euro, e a decorrere dall'anno 2009 è
integrato di 42,5 milioni di euro.
58. Nel medesimo fondo confluiscono, altresì, le
entrate accertate ai sensi dell'articolo 1, comma 568, della citata legge n.
296 del 2006, nel maggior limite di 40 milioni di euro, nonché quota parte
delle dotazioni delle unità previsionali di base dello stato di previsione
del Ministero degli affari esteri, da porre a disposizione degli uffici
all'estero.
59. A tal fine il Ministro dell'economia e delle
finanze, su proposta del Ministro degli affari esteri, è autorizzato ad
effettuare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.
60. Con riferimento alle politiche di sostegno agli
italiani nel mondo e di informazione, promozione culturale, scientifica e
dell'immagine del Paese all'estero, di cui ai programmi n. 4.8 e n. 4.9, è
autorizzata per l'anno 2008 la spesa ulteriore di:
a) 12,5 milioni di euro, per le spese relative alla tutela e
all'assistenza dei connazionali;
b) 5,5 milioni di euro, per il finanziamento delle iniziative
scolastiche, di assistenza scolastica e di formazione e perfezionamento
professionali, di cui alla legge 3 marzo 1971, n. 153.
61. Per la razionalizzazione di iniziative nel
settore della divulgazione della cultura italiana all'estero, da realizzare
anche in connessione con eventi internazionali già programmati, è autorizzata
per l'allestimento di una mostra itinerante la spesa di 1 milione di euro per
ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010.
62. Per il funzionamento dell'unità di crisi del
Ministero degli affari esteri e in particolare per lo svolgimento di
interventi a tutela dei cittadini italiani in situazioni di rischio e di
emergenza all'estero, svolti anche in coordinamento con le unità di crisi dei
Paesi dell'Unione europea, è autorizzata, a decorrere dall'anno 2008, la
spesa di 400.000 euro.
63. Al fine di assicurare l'adempimento degli
impegni internazionali derivanti dalla partecipazione ai fori internazionali
in particolare dall'esercizio della presidenza italiana del G8, il Ministero
degli affari esteri è autorizzato a procedere, per gli anni 2008 e 2009, nel
limite di spesa di 1,5 milioni di euro per l'anno 2008 e di 3 milioni di euro
a decorrere dal 2009, a valere sul Fondo di cui all'articolo 1, comma 527,
della legge n. 296 del 2006, ad assunzioni di personale a tempo
indeterminato.
64. Per l'organizzazione del vertice «G8» previsto
per l'anno 2009 è stanziata la somma di euro 30 milioni per l'anno 2008.
65. La somma di cui al comma 64 può essere in parte
utilizzata anche attraverso un programma, da definire di intesa con la
Regione autonoma della Sardegna, per la realizzazione di infrastrutture
sociali e servizi civili nel territorio dell'Isola, con particolare
riferimento al comune della Maddalena, in funzione contestuale della
occupazione stabile, della salvaguardia ambientale e della cooperazione
euromediterranea.
66. Piena e diretta esecuzione è data alla decisione
n. 2007/436/CE/Euratom del Consiglio, del 7 giugno 2007, relativa al sistema
delle risorse proprie delle Comunità europee, a decorrere dalla data della
sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 11,
terzo comma, della decisione stessa.
67. Il contributo all'Accademia delle scienze del
Terzo Mondo (TWAS), di cui alla legge 10 gennaio 2004, n. 17, è incrementato
di 500.000 euro annui a decorrere dall'anno 2008 per sostenere l'attività
dell'Inter Academy Medical Panel (IAMP).
68. Per consentire la partecipazione dell'Italia
all'Esposizione universale di Shanghai del 2010 è autorizzata la spesa di 2
milioni di euro per l'anno 2008, di 5 milioni di euro per l'anno 2009 e di 6
milioni di euro per l'anno 2010.
69. Per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010 è
autorizzata la spesa di euro 2 milioni per il finanziamento del contributo
italiano al Trust Fund presso la BERS e di euro 67.000 per il
contributo al Segretariato esecutivo dell'INCE.
70. Per le politiche generali concernenti le
collettività italiane all'estero, la loro integrazione, l'informazione,
l'aggiornamento e le iniziative di promozione culturale ad esse rivolte, ivi
comprese la realizzazione, con decreto del Ministro degli affari esteri,
della Conferenza dei giovani italiani nel mondo e del Museo della emigrazione
italiana, nonché la valorizzazione del ruolo degli imprenditori italiani
all'estero e le misure necessarie al rafforzamento e alla razionalizzazione
della rete consolare, è autorizzata la spesa di 14 milioni di euro per l'anno
2008.
71. Gli importi previsti dalla tabella A allegata
alla legge 14 novembre 2000, n. 331, nonché dalla tabella C allegata alla
legge 23 agosto 2004, n. 226, così come rideterminati dall'articolo 1, comma
570, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono incrementati di 30 milioni di
euro a decorrere dall'anno 2008.
72. Allo scopo di continuare ad assicurare le
capacità operative dello strumento militare per l'assolvimento dei compiti
previsti dalla legge, la dotazione del fondo di cui all'articolo 1, comma
1238, della citata legge n. 296 del 2006, è incrementata di 140 milioni di
euro per l'anno 2008.
73. La dotazione del fondo istituito dall'articolo
1, comma 899, della citata legge n. 296 del 2006 è determinata in 20 milioni
di euro per l'anno 2008, dei quali 7 milioni da destinare alla prosecuzione
degli interventi relativi all'arsenale della Marina militare di Taranto e 1
milione da destinare al rilancio del Polo di mantenimento pesante nord di Piacenza.
74. Nello stato di previsione del Ministero della
difesa è istituito un fondo da ripartire per le esigenze di funzionamento
dell'Arma dei carabinieri, con una dotazione di 40 milioni di euro per l'anno
2008. Con decreti del Ministro della difesa, da comunicare, anche con
evidenze informatiche, al Ministero dell'economia e delle finanze, si
provvede alla ripartizione del fondo tra le unità previsionali di base del
centro di responsabilità «Arma dei carabinieri».
75. Al fine di rafforzare la sicurezza e la tutela
dell'ambiente, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su
proposta del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e del
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, è istituito
presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare il
Nucleo operativo del Corpo forestale dello Stato di tutela ambientale. Il
Nucleo dipende funzionalmente dal Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare e concorre nell'attività di prevenzione e repressione
dei reati ambientali e in materia di maltrattamento degli animali nelle aree
naturali protette nazionali e internazionali. Nello svolgimento di tali
compiti, il Nucleo può effettuare accessi e ispezioni amministrative avvalendosi
dei poteri previsti dalle norme vigenti per l'esercizio delle attività
istituzionali del Corpo. Con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, su proposta del Ministro delle politiche agricole alimentari e
forestali e del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare, è determinato il relativo contingente di personale. Restano, in ogni
caso, ferme le competenze previste per il Comando dei carabinieri per la
tutela dell'ambiente.
76. All'istituzione del Nucleo si provvede con le
risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Dalle disposizioni non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del
bilancio dello Stato.
77. Gli arruolamenti autorizzati per l'anno 2007
dall'articolo 1, comma 574, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, possono
essere effettuati anche nel 2008.
78. Al fine di pervenire al riconoscimento della
causa di servizio e di adeguati indennizzi al personale italiano impiegato
nelle missioni militari all'estero, nei poligoni di tiro e nei siti in cui
vengono stoccati munizionamenti, nonché al personale civile italiano nei
teatri di conflitto e nelle zone adiacenti le basi militari sul territorio
nazionale, che abbiano contratto infermità o patologie tumorali connesse
all'esposizione e all'utilizzo di proiettili all'uranio impoverito e alla
dispersione nell'ambiente di nanoparticelle di minerali pesanti prodotte
dalle esplosioni di materiale bellico, ovvero al coniuge, al convivente, ai
figli superstiti nonché ai fratelli conviventi e a carico qualora siano gli
unici superstiti in caso di decesso a seguito di tali patologie, è
autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per ciascun anno del triennio
2008-2010.
79. Con regolamento da emanare entro sessanta giorni
dalla data di entrata in vigore della presente legge ai sensi dell'articolo
17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro
dell'interno, di concerto con il Ministro della difesa e con il Ministro
della salute, sono disciplinati i termini e le modalità per la corresponsione
ai soggetti di cui al comma 78 ed entro il limite massimo di spesa ivi
stabilito delle misure di sostegno e tutela previste dalle leggi 13 agosto
1980, n. 466, 20 ottobre 1990, n. 302, 23 novembre 1998, n. 407, e 3 agosto
2004, n. 206.
80. La dotazione del Fondo istituito all'articolo 1,
comma 898, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è determinata in 10 milioni
di euro per ciascun anno del triennio 2008-2010.
81. L'autorizzazione di spesa di cui al decreto
legislativo 16 luglio 1997, n. 264, è ridotta dell'importo di 10 milioni di
euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010.
82. Il Ministero della giustizia provvede entro il
31 gennaio 2008 ad avviare la realizzazione di un sistema unico nazionale,
articolato su base distrettuale di corte d'appello, delle intercettazioni
telefoniche, ambientali e altre forme di comunicazione informatica o
telematica disposte o autorizzate dall'autorità giudiziaria, anche attraverso
la razionalizzazione delle attività attualmente svolte dagli uffici
dell'amministrazione della giustizia. Contestualmente si procede all'adozione
dei provvedimenti di cui all'articolo 96 del codice delle comunicazioni
elettroniche di cui al decreto legislativo 1o agosto 2003, n. 259,
e successive modificazioni.
83. Il Ministero della giustizia, di concerto con il
Ministero dell'economia e delle finanze, procede al monitoraggio dei costi
complessivi delle attività di intercettazione disposte dall'autorità
giudiziaria.
84. Al fine di garantire la continuità dei servizi
di assistenza e di vigilanza nei confronti dei minorenni collocati, a seguito
di provvedimento dell'autorità giudiziaria, nelle comunità
dell'amministrazione della giustizia minorile, previste dall'articolo 10 del
decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 272, al personale appartenente ai
profili di operatore e di assistente di vigilanza è corrisposta, in presenza
di articolazioni di orario, l'indennità di turnazione prevista dal contratto
collettivo nazionale del comparto Ministeri, con modalità e criteri che sono
stabiliti in sede di contrattazione integrativa.
85. Per le finalità di cui al comma 84 è autorizzato
in favore del Ministero della giustizia uno specifico stanziamento di euro
307.000 per l'anno 2008.
86. Al finanziamento dell'Organismo italiano di
contabilità (OIC), fondazione di diritto privato avente piena autonomia
statutaria, concorrono le imprese attraverso contributi derivanti
dall'applicazione di una maggiorazione dei diritti di segreteria dovuti alle
camere di commercio con il deposito dei bilanci presso il registro delle
imprese ai sensi dell'articolo 18, comma 1, lettera e), della legge 29
dicembre 1993, n. 580.
87. Il Collegio dei fondatori dell'OIC stabilisce
annualmente il fabbisogno di finanziamento dell'OIC nonché le quote del finanziamento
di cui al comma 86 da destinare all'International Accounting Standards
Board (IASB) e all'European Financial Reporting Advisory Group
(EFRAG).
88. Il Ministro dello sviluppo economico, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, provvede con decreto,
ai sensi dell'articolo 18, comma 2, della legge 29 dicembre 1993, n. 580, a
definire la misura della maggiorazione di cui al comma 86 sulla base delle
indicazioni di fabbisogno trasmesse dall'OIC. Con lo stesso decreto sono
individuate le modalità di corresponsione delle relative somme all'OIC
tramite il sistema camerale.
89. Al testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità, di cui al
decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 327, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) all'articolo 37, i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:
«1. L'indennità di espropriazione di un'area edificabile è determinata nella
misura pari al valore venale del bene. Quando l'espropriazione è finalizzata
ad attuare interventi di riforma economico-sociale, l'indennità è ridotta del
25 per cento.
2. Nei casi in cui è stato concluso l'accordo di cessione, o quando esso non
è stato concluso per fatto non imputabile all'espropriato ovvero perché a questi
è stata offerta un'indennità provvisoria che, attualizzata, risulta inferiore
agli otto decimi in quella determinata in via definitiva, l'indennità è
aumentata del 10 per cento»;
b) all'articolo 45, comma 2, lettera a), le parole: «senza la
riduzione del quaranta per cento» sono sostituite dalle seguenti: «con
l'aumento del dieci per cento di cui al comma 2»;
c) all'articolo 20, comma 14, il secondo periodo è sostituito dal
seguente: «L'autorità espropriante dispone il deposito, entro trenta giorni,
presso la Cassa depositi e prestiti, della somma senza le maggiorazioni di
cui all'articolo 45»;
d) all'articolo 22, comma 3, le parole: «, senza applicare la
riduzione del quaranta per cento di cui all'articolo 37, comma 1» sono
soppresse;
e) all'articolo 55, il comma 1 è sostituito dal seguente:
«Nel caso di utilizzazione di un suolo edificabile per scopi di pubblica
utilità, in assenza del valido ed efficace provvedimento di esproprio alla
data del 30 settembre 1996, il risarcimento del danno è liquidato in misura
pari al valore venale del bene».
90. Le disposizioni di cui all'articolo 37, commi 1
e 2, e quelle di cui all'articolo 45, comma 2, lettera a), del citato testo
unico di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 327, come sostituiti
dal comma 89, si applicano a tutti i procedimenti espropriativi in corso,
salvo che la determinazione dell'indennità di espropriazione sia stata
condivisa, ovvero accettata, o sia comunque divenuta irrevocabile.
91. Fermo quanto previsto dall'articolo 1, comma 6-septies,
del decreto-legge 28 dicembre 2006, n. 300, convertito, con modificazioni,
dalla legge 26 febbraio 2007, n. 17, a decorrere dal 1o febbraio
2008, il trattamento economico fondamentale ed accessorio attinente alla
posizione di comando del personale appartenente alle Forze di polizia e al
Corpo nazionale dei vigili del fuoco è posto a carico delle amministrazioni
utilizzatrici dello stesso. La disposizione di cui al precedente periodo si
applica anche alle assegnazioni di cui all'articolo 33 della legge 23 agosto
1988, n. 400, che superano il contingente fissato dal decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri ivi previsto. Resta fermo il divieto di
cumulabilità previsto dall'articolo 3, comma 63, della legge 24 dicembre
1993, n. 537.
92. In relazione a quanto previsto dall'articolo 1,
comma 430, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, la qualifica di dirigente
generale di pubblica sicurezza e le corrispondenti posizioni di organico di
livello B sono soppresse. I dirigenti che rivestivano la predetta qualifica
alla data del 31 dicembre 2007 sono inquadrati, a decorrere dal giorno
successivo, nella qualifica di prefetto e collocati in un ruolo ad
esaurimento soprannumerario, riassorbibile all'atto del collocamento a
riposo. Agli stessi è garantito l'impiego sino alla cessazione del servizio,
ai sensi dell'articolo l, comma 433, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
93. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 42 della
legge 1o aprile 1981, n. 121, i dirigenti generali di pubblica
sicurezza con almeno quattro anni di servizio nella qualifica possono essere
nominati prefetto, nel numero massimo di 17 previsto dal comma 1 del predetto
articolo 42, conservando a tutti gli effetti l'anzianità maturata nella
qualifica di dirigente generale.
Ai dirigenti in possesso della predetta anzianità di servizio nella qualifica
rivestita, collocati a riposo d'ufficio per il raggiungimento del limite di
età prima della nomina a prefetto si applicano le disposizioni di cui
all'articolo 42, comma 3-bis. della legge 1o aprile 1981,
n. 121.
94. In corrispondenza del raggiungimento del limite
di età previsto per il collocamento a riposo d'ufficio del personale di cui
al comma 92, il numero dei dirigenti generali di pubblica sicurezza di cui
alla tabella «A» del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982,
n. 335, è incrementato fino a nove unità.
95. In relazione alla soppressione della qualifica
di dirigente generale di pubblica sicurezza di livello B, al decreto
legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 10, i commi 1 e 2 sono sostituiti dal seguente:
«1. Il percorso di carriera occorrente per la partecipazione allo scrutinio
per l'ammissione al corso di formazione per l'accesso alla qualifica di primo
dirigente ed al concorso per titoli ed esami previsti dall'articolo 7, comma
1, nonché per l'ammissione allo scrutinio per la promozione alla qualifica di
dirigente superiore, è definito con decreto del Ministro dell'interno su
proposta della Commissione di cui all'articolo 59, secondo criteri di
funzionalità dell'Amministrazione della pubblica sicurezza. Il medesimo
decreto determina altresì i requisiti minimi di servizio in ciascuno dei
settori d'impiego e presso gli uffici centrali e periferici
dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, comunque non inferiori ad un
anno.";
b) all'articolo 1, comma 2, le parole: "dirigente generale di
pubblica sicurezza di livello B" sono soppresse; all'articolo 2, il
comma 8 è soppresso;
c) all'articolo 11, comma 2, le parole: "e dai dirigenti generali
di pubblica sicurezza di livello B," sono sostituite dalle seguenti:
"e dai Prefetti provenienti dai ruoli della Polizia di Stato in servizio
presso il Dipartimento della pubblica sicurezza";
d) all'articolo 13, comma 1, sopprimere le parole: "dirigente
generale di pubblica sicurezza di livello B e";
e) all'articolo 58, comma 3, sopprimere le parole: "e ai
dirigenti generali di pubblica sicurezza di livello B";
f) all'articolo 59, comma 1, le parole: "e dai dirigenti generali
di pubblica sicurezza di livello B." sono sostituite dalle seguenti:
"e dai Prefetti provenienti dai ruoli della Polizia di Stato in servizio
presso il Dipartimento della pubblica sicurezza.";
g) all'articolo 62, comma 3, le parole: "da un comitato composto
da almeno tre dirigenti generali di pubblica sicurezza di livello B"
sono sostituite dalle seguenti: "da un comitato composto da almeno tre
Prefetti provenienti dai ruoli della Polizia di Stato in servizio presso il
Dipartimento della pubblica sicurezza";
h) all'articolo 64, comma 2, sopprimere le parole: \`di livello
B'».
96. Dall'attuazione dei commi da 92 a
95 deve risultare confermata la previsione di un risparmio di spesa di almeno
63 mila euro in ragione d'anno. Eventuali oneri aggiuntivi sono compensati,
negli anni in cui si dovessero verificare, attraverso corrispondenti
riduzioni delle somme destinate a nuove assunzioni nella qualifica iniziale
dei ruoli interessati e rendendo indisponibili i relativi posti.
97. Per l'anno 2008 è istituito nello stato di
previsione del Ministero dell'interno un fondo per le esigenze di
funzionamento della sicurezza e del soccorso pubblico, per il rinnovo e
l'ammodernamento degli automezzi e degli aeromobili delle forze di Polizia e
del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ad esclusione delle spese per il
personale e di quelle destinate al ripianamento delle posizioni debitorie,
con una dotazione di 190 milioni di euro, di cui 30 milioni di euro per le
specifiche necessità del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, da ripartire
con uno o più decreti del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, con il Ministro della difesa e con il Ministro
della giustizia, da comunicare alle competenti Commissioni parlamentari e
alla Corte dei conti.
98. Per l'anno 2008 è autorizzata la spesa di 20
milioni di euro da iscrivere nel Fondo di cui all'articolo 1, comma 1331,
della legge 27 dicembre 2006, n. 296, da ripartire, per le esigenze di
funzionamento e per l'esercizio dei compiti di vigilanza e controllo
operativi in materia di sicurezza delle navi e delle strutture portuali
svolti dal Corpo delle capitanerie di porto - Guardia costiera, con decreto
del Ministro dei trasporti, da comunicare, anche con evidenze informatiche,
al Ministero dell'economia e delle finanze, tramite l'Ufficio centrale del
bilancio.
99. Al fine di sviluppare e adeguare la componente
aeronavale e dei sistemi di comunicazione del Corpo delle capitanerie di
porto - Guardia costiera è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per
l'anno 2008, 10 milioni di euro per l'anno 2009 e 20 milioni di euro per
ciascuno degli anni 2010 e 2011.
100. Al fine di favorire l'assunzione nelle
pubbliche amministrazioni dei cittadini italiani di cui alla legge 9 marzo
1971, n. 98, che, come personale civile, abbiano prestato servizio
continuativo, per almeno un anno alla data del 31 dicembre 2006, alle
dipendenze di organismi militari della Comunità atlantica, o di quelli dei
singoli Stati esteri che ne fanno parte, operanti sul territorio nazionale,
che siano stati licenziati in conseguenza di provvedimenti di soppressione o
riorganizzazione delle basi militari degli organismi medesimi adottati entro
il 31 dicembre 2006, è istituito, presso il Ministero dell'economia e delle
finanze, uno specifico fondo con una dotazione di 7,250 milioni di euro a
decorrere dall'anno 2008.
101. Con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, su proposta del Ministro per le riforme e le innovazioni nella
pubblica amministrazione, da adottare di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze entro tre mesi dalla data di entrata in vigore
della presente legge, sono fissati i criteri e le procedure per l'assunzione
del personale di cui al comma 100, nonché per l'assegnazione delle risorse
finanziarie alle amministrazioni interessate.
102. Al fine di rafforzare la legalità e il
miglioramento delle condizioni di vita dei territori in cui opera la
criminalità organizzata di tipo mafioso o similare, è istituito a decorrere
dall'anno 2008, presso il Ministero dell'interno, il «Fondo per la legalità».
Al Fondo confluiscono i proventi derivanti dai beni mobili e le somme di
denaro confiscati ai sensi della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive
modificazioni.
103. A valere sulle risorse del Fondo sono finanziati,
anche parzialmente, progetti relativi al potenziamento delle risorse
strumentali e delle strutture delle Forze di polizia, al risanamento di
quartieri urbani degradati, alla prevenzione e al recupero di condizioni di
disagio e di emarginazione, al recupero o alla realizzazione di strutture
pubbliche e alla diffusione della cultura della legalità.
104. Le modalità di accesso al Fondo sono stabilite
con decreto del Ministro dell'interno, da emanare di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, entro trenta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge. Con lo stesso decreto sono adottate le
disposizioni attuative dei commi da 102 a 104.
105. A decorrere dal 1o gennaio 2008,
alle vittime della criminalità organizzata, di cui all'articolo 1 della legge
20 ottobre 1990, n. 302, e successive modificazioni, e ai loro familiari
superstiti, alle vittime del dovere, di cui all'articolo 1, commi 563 e 564,
della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e ai loro familiari superstiti, nonché
ai sindaci vittime di atti criminali nell'ambito dell'espletamento delle loro
funzioni e ai loro familiari superstiti, sono erogati i benefìci di cui
all'articolo 5, commi 3 e 4, della legge 3 agosto 2004, n. 206, come
modificato dal comma 106.
106. Alla legge 3 agosto 2004, n. 206, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 4, comma 2, le parole: «calcolata in base all'ultima
retribuzione» sono sostituite dalle seguenti: «in misura pari all'ultima
retribuzione»;
b) all'articolo 5, comma 3, è aggiunto, in fine, il seguente periodo:
«Ai figli maggiorenni superstiti, ancorché non conviventi con la vittima alla
data dell'evento terroristico, è altresì attribuito, a decorrere dal 26
agosto 2004, l'assegno vitalizio non reversibile di cui all'articolo 2 della
legge 23 novembre 1998, n. 407, e successive modificazioni»;
c) all'articolo 9, comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo:
«Ai medesimi soggetti è esteso il beneficio di cui all'articolo 1 della legge
19 luglio 2000, n. 203»;
d) all'articolo 15, comma 2, è aggiunto, in fine, il seguente periodo:
«I benefìci di cui alla presente legge si applicano anche agli eventi
verificatisi all'estero a decorrere dal 1o gennaio 1961, dei quali
sono stati vittime cittadini italiani residenti in Italia al momento
dell'evento»;
e) all'articolo 16, comma 1, dopo le parole: «dall'attuazione della
presente legge» sono inserite le seguenti: «, salvo quanto previsto
dall'articolo 15, comma 2, secondo periodo».
107. Al decreto-legge 30 gennaio 1998, n. 6, convertito,
con modificazioni, dalla legge 30 marzo 1998, n. 61, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 7 dell'articolo 2 è aggiunto il seguente:
«7-bis. Alla cessazione dello stato di emergenza, le regioni
completano gli interventi di ricostruzione e sviluppo nei rispettivi
territori secondo le disposizioni del presente decreto e delle ordinanze
emanate, durante la vigenza dello stato di emergenza, dal Presidente del
Consiglio dei ministri, dal Ministro dell'interno e dai commissari delegati»;
b) al comma 7 dell'articolo 3, le parole: «alla fine dello stato di
emergenza» sono sostituite dalle seguenti: «al 31 dicembre 2012»;
c) dopo l'articolo 10 è inserito il seguente:
«Art. 10-bis. - (Misure per i territori interessati dal sisma del dicembre
2000) - 1. Alla cessazione dello stato di emergenza dichiarato a seguito
del sisma del 16 dicembre 2000, che ha interessato i comuni della provincia
di Terni, continuano ad applicarsi l'articolo 1, commi 4 e 5, dell'ordinanza
n. 3101 del 22 dicembre 2000 del Ministro dell'interno, delegato per il
coordinamento della protezione civile, e l'articolo 6 dell'ordinanza n. 3124
del 12 aprile 2001 del Ministro dell'interno, delegato per il coordinamento
della protezione civile»;
d) dopo il comma 5 dell'articolo 12 è inserito il seguente:
«5-bis. Alla cessazione dello stato di emergenza, i contributi di cui
ai commi 2 e 3, determinati in 19,5 milioni di euro sulla base delle
certificazioni analitiche del Ministero dell'interno relative all'anno 2006,
sono assegnati annualmente per il quinquiennio 2008-2012 negli importi
progressivamente ridotti nella misura di un quinto per ciascun anno del
suddetto quinquiennio»;
e) dopo l'ultimo periodo del comma 14 dell'articolo 14 è aggiunto il
seguente: «Alla cessazione dello stato di emergenza, per il quinquennio
2008-2012, le spese necessarie per le attività previste dal presente comma,
quantificate in 17 milioni di euro, assumendo come base di calcolo la spesa
sostenuta nel 2006 sono erogate annualmente negli importi progressivamente
ridotti nella misura di un quinto per ciascun anno del suddetto quinquennio»;
f) dopo il comma 5 dell'articolo 15 sono inseriti i seguenti:
«5-bis. Alla cessazione dello stato di emergenza le risorse giacenti
nelle contabilità speciali istituite ai sensi del comma 3 dell'articolo 17
dell'ordinanza del Ministro dell'interno, delegato per il coordinamento della
protezione civile, n. 2668 del 28 settembre 1997 sono versate nelle
contabilità speciali di cui al comma 5 ed utilizzate per il completamento
degli interventi da ultimare».
5-ter. Alla cessazione dello stato di emergenza, per la prosecuzione e
per il completamento del programma di interventi urgenti di cui al capo I del
presente decreto, le regioni Marche e Umbria sono autorizzate a contrarre
mutui a fronte dei quali il Dipartimento della protezione civile è
autorizzato a concorrere con contributi quindicennali di 5 milioni di euro a
decorrere da ciascuno degli esercizi 2008, 2009 e 2010».
108. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma
107, lettere a), b) e c), si provvede nei limiti delle
risorse di cui alla lettera f) del medesimo comma 107.
109. I soggetti che hanno usufruito delle
sospensioni dei termini dei versamenti tributari, previste dall'articolo 14,
commi 1, 2 e 3, dell'ordinanza n. 2668 del 28 settembre 1997, del Ministro
dell'interno, delegato per il coordinamento della protezione civile,
dall'articolo 2, comma 1, dell'ordinanza n. 2728 del 22 dicembre 1997, del
Ministro dell'interno, delegato per il coordinamento della protezione civile,
e dall'articolo 2, comma 2, dell'ordinanza n. 2908 del 30 dicembre 1998, del
Ministro dell'interno, delegato per il coordinamento della protezione civile,
e della sospensione dei pagamenti dei contributi previdenziali, assistenziali
ed assicurativi, prevista dall'articolo 13 dell'ordinanza n. 2668 del 28
settembre 1997, del Ministro dell'interno, delegato per il coordinamento
della protezione civile, e successive modificazioni, possono definire la
propria posizione relativa al periodo interessato dalla sospensione,
corrispondendo l'ammontare dovuto per ciascun tributo e contributo oggetto
della sospensione al netto dei versamenti già eseguiti nella misura e con le
modalità da stabilire nei limiti di 50 milioni di euro a decorrere dall'anno
2008 con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del
Ministro dell'economia e delle finanze.
110. I soggetti di cui all'articolo 1, comma 255,
della legge 30 dicembre 2004, n. 311, destinatari dei provvedimenti
agevolativi in materia di versamento delle somme dovute a titolo di tributi
fiscali e contributi previdenziali, possono definire in maniera automatica la
propria posizione relativa agli anni dal 2002 al 2006. La definizione si
perfeziona versando l'intera somma dovuta per ciascun contributo e tributo a
titolo di capitale, al netto dei versamenti già eseguiti a titolo di capitale
e interessi, diminuita al 30 per cento, in due rate di eguale ammontare, la
prima delle quali deve essere versata entro il 20 gennaio 2008 e la seconda
entro il 30 settembre 2008. Il mancato rispetto dei termini previsti dal
secondo periodo comporta la decadenza dal beneficio di cui al presente comma.
111. Il Ministero del lavoro e della previdenza
sociale provvede al monitoraggio degli oneri di cui al comma 110, informando
tempestivamente il Ministero dell'economia e delle finanze, anche ai fini
dell'adozione dei provvedimenti correttivi di cui all'articolo 11-ter,
comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. Gli
eventuali decreti emanati ai sensi dell'articolo 7, secondo comma, numero 2),
della legge n. 468 del 1978, prima dell'entrata in vigore dei provvedimenti o
delle misure di cui al primo periodo, sono tempestivamente trasmessi alle
Camere, corredati da apposite relazioni illustrative.
112. Allo scopo di potenziare la dotazione dei
mezzi aerei di soccorso civile nelle azioni di contrasto e di spegnimento
degli incendi boschivi, è autorizzata la spesa di 100 milioni di euro per
l'anno 2008 per l'acquisizione, a cura della Presidenza del Consiglio dei
ministri-Dipartimento della protezione civile, di velivoli antincendio.
113. Nell'ambito delle risorse disponibili, in
attuazione dell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 13 maggio 1999, n.
132, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 luglio 1999, n. 226, i
termini previsti dall'articolo 1, comma 510, della legge 27 dicembre 2006, n.
296, sono prorogati fino al 31 dicembre 2008.
114. Per l'attuazione degli interventi a sostegno
delle popolazioni e delle attività produttive dei comuni della regione Veneto
colpiti da eventi alluvionali nell'anno 2007 di cui all'ordinanza del
Presidente del Consiglio dei ministri 18 ottobre 2007, n. 3621, è autorizzato
un contributo straordinario di 15 milioni di euro per l'anno 2008.
115. Ad integrazione di quanto stabilito
dall'articolo 1, comma 1013, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per il
definitivo completamento degli interventi di ricostruzione nei territori
delle regioni Basilicata e Campania colpiti dagli eventi sismici del 1980,
del 1981 e del 1982, di cui alla legge 23 gennaio 1992, n. 32, e successive
modificazioni, è autorizzato un ulteriore contributo decennale di 5 milioni
di euro a decorrere dall'anno 2008, da erogare, alle medesime regioni,
secondo modalità e criteri di ripartizione determinati con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri.
116. Il recupero dei tributi e contributi di cui ai
commi 1008 e 1011 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296,
avviene nel rispetto dei limiti di cui all'articolo 2 del testo unico di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180.
117. All'articolo 1, comma 1, del decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze 14 novembre 2002, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 270 del 18 novembre 2002, dopo le parole: «avevano la
residenza» sono inserite le seguenti: «o la sede operativa».
118. Al fine di agevolare la ripresa e il rilancio
dell'economia nelle zone colpite dall'eccezionale evento alluvionale e
franoso che ha interessato la provincia di Teramo e, in particolare, i comuni
di Alba Adriatica, di Tortoreto e di Martinsicuro, del 6 ottobre 2007, e per
la realizzazione indifferibile di opere infrastrutturali volte a prevenire le
conseguenze di eccezionali eventi alluvionali, è istituito presso il
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare un fondo di
3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010.
119. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare sono individuate le categorie di beneficiari
e le modalità per accedere ai finanziamenti a carico del fondo di cui al
comma 118.
120. Il Fondo per lo sviluppo dell'imprenditoria
giovanile in agricoltura, istituito dall'articolo 1, comma 1068, della legge
27 dicembre 2006, n. 296, è altresì destinato al ricambio generazionale e
allo sviluppo delle imprese giovanili nel settore della pesca.
121. Al fine di favorire l'accesso al credito e al
mercato dei capitali da parte delle imprese che operano nel settore della
pesca e dell'acquacoltura, le disponibilità del Fondo centrale per il credito
peschereccio, di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 26 maggio 2004,
n. 154, istituito presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e
forestali, sono destinate agli interventi di cui all'articolo 17, commi 3 e
4, del decreto legislativo del 29 marzo 2004, n. 102.
122. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo
1, comma 1063, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è rifinanziata per
l'importo di 50 milioni di euro per l'anno 2008, quale dotazione del fondo
per la razionalizzazione e la riconversione della produzione
bieticolo-saccarifera in Italia per il terzo anno del quinquennio previsto
dalla normativa comunitaria.
123. Le disponibilità già destinate al fondo per le
crisi di mercato agricolo, di cui all'articolo 1, comma 1072, della legge 27
dicembre 2006, n. 296, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato, nel
limite di 30 milioni di euro, per essere direttamente riassegnate, per l'anno
2008, ad integrazione della dotazione del fondo di cui al comma 122.
124. All'articolo 1, comma 1112, della legge 27
dicembre 2006, n. 296, è aggiunta la seguente lettera:
«f-bis) pratiche di gestione forestale sostenibile attuate attraverso
interventi diretti a ridurre il depauperamento dello stock di carbonio
nei suoli forestali e nelle foreste».
125. Per l'attuazione degli interventi di cui
all'articolo 5 della legge 24 dicembre 2004, n. 313, è autorizzata la spesa
di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009 a valere sulle
disponibilità di cui all'articolo 1, comma 1084, della legge 27 dicembre
2006, n. 296.
126. Ai fini della ristrutturazione dei debiti
degli imprenditori agricoli della regione Sardegna verso gli istituti
finanziari che, ai sensi della legge regionale 13 dicembre 1988, n. 44, hanno
concesso agli imprenditori medesimi finanziamenti su cui sono stati
autorizzati i concorsi negli interessi dichiarati illegittimi ai sensi della
decisione 97/612/CE della Commissione, del 16 aprile 1997, con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri è istituita una commissione di tre
esperti, di cui uno designato dal Ministro dell'economia e delle finanze, uno
dal Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali ed uno dalla
regione Sardegna. La commissione presenta al Presidente del Consiglio dei
ministri le proposte per la ristrutturazione dei predetti debiti entro il 31
luglio 2008, nel rispetto delle disposizioni comunitarie in materia di aiuti
di Stato. Fino a tale data sono sospesi i giudizi pendenti, le procedure di
riscossione e recupero, nonché le esecuzioni forzose relative ai suddetti
mutui risultanti alla data di entrata in vigore della presente legge.
127. Allo scopo di assicurare condizioni di
trasparenza del mercato e di contrastare l'andamento anomalo dei prezzi nelle
filiere agroalimentari in funzione della tutela del consumatore, della leale
concorrenza tra gli operatori e della difesa del made in Italy,
l'Osservatorio del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali
verifica la trasparenza dei prezzi dei prodotti alimentari integrando le
rilevazioni effettuate ai sensi dell'articolo 127, comma 3, della legge 23
dicembre 2000, n. 388, con particolare riferimento a quelli al dettaglio.
128. I dati aggregati rilevati sono resi pubblici,
almeno con cadenza settimanale, mediante la pubblicazione sul sito internet
del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e la stipula di
convenzioni gratuite con testate giornalistiche, emittenti radiotelevisive e
gestori del servizio di telefonia.
129. L'Ispettorato centrale per il controllo della
qualità dei prodotti agroalimentari del Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali, nell'ambito dei programmi di cui all'articolo 2,
comma 1, lettera b), del decreto-legge 9 settembre 2005, n. 182,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2005, n. 231, effettua
i controlli nelle filiere agroalimentari in cui si sono manifestati, o sono
in atto, andamenti anomali dei prezzi rilevati ai sensi del comma 127.
130. Il Ministro delle politiche agricole
alimentari e forestali riferisce sugli esiti delle attività di controllo di
cui al comma 129 al Presidente del Consiglio dei ministri, formulando le
proposte per l'adozione da parte del Governo di adeguate misure correttive
dei fenomeni di andamento anomalo nelle filiere agroalimentari.
131. Il Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali, di intesa con gli enti locali, promuove
l'organizzazione di panieri di prodotti alimentari di generale e largo consumo,
nonché l'attivazione di forme di comunicazione al pubblico, anche attraverso
strumenti telematici, degli elenchi degli esercizi commerciali presso i quali
sono disponibili, in tutto o in parte, tali panieri e di quelli meritevoli,
in ragione dei prezzi praticati.
132. Per le finalità di cui ai commi da 127 a 131 è
autorizzata la spesa di 100.000 euro a decorrere dall'anno 2008. Al relativo
onere si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di
spesa di cui all'articolo 5, comma 3-ter, del decreto-legge 1o
ottobre 2005, n. 202, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre
2005, n. 244.
133. Per le attività di progettazione delle opere
previste nell'ambito del Piano irriguo nazionale di cui all'articolo 1, comma
1058, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è autorizzata la spesa di 5
milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009 a valere
sull'autorizzazione prevista dallo stesso comma 1058 per i medesimi anni ed è
altresì autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2010 a valere
sull'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1060, lettera c),
della stessa legge. È inoltre autorizzato, per la prosecuzione del suddetto
Piano, l'ulteriore contributo di 100 milioni di euro per la durata di
quindici anni a decorrere dall'anno 2011, cui si provvede mediante riduzione
dei contributi annuali previsti dalle autorizzazioni di spesa di cui
all'articolo 4, comma 31, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e
all'articolo 1, comma 78, lettera b), della legge 23 dicembre 2005, n. 266,
che conseguentemente vengono soppresse.
134. Le cooperative e i loro consorzi di cui
all'articolo 8 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227, che abbiano
sede ed esercitino prevalentemente le loro attività nei comuni montani e che,
conformemente alle disposizioni del proprio statuto, esercitino attività di
sistemazione e manutenzione agraria, forestale e, in genere, del territorio e
degli ambienti rurali, possono ricevere in affidamento diretto, a condizione
che l'importo dei lavori o servizi non sia superiore a 190.000 euro per anno,
dagli enti locali e dagli altri enti di diritto pubblico, in deroga alle
vigenti disposizioni di legge e anche tramite apposite convenzioni:
a) lavori attinenti alla valorizzazione e alla gestione e manutenzione
dell'ambiente e del paesaggio, quali la forestazione, la selvicoltura, il
riassetto idrogeologico, le opere di difesa e di consolidamento del suolo, la
sistemazione idraulica, le opere e i servizi di bonifica e a verde;
b) servizi tecnici attinenti alla realizzazione delle opere di cui
alla lettera a). Possono inoltre essere affidati alle cooperative di
produzione agricolo-forestale i servizi tecnici, la realizzazione e la
gestione di impianti di produzione di calore alimentati da fonti rinnovabili di
origine agricolo-forestale.
135. Dopo l'articolo 1 della legge 1o
luglio 1997, n. 206, recante norme in favore delle produzioni agricole
danneggiate da organismi nocivi, è inserito il seguente:
«Art. 1-bis. - 1. Al fine di fare fronte ai danni e al mancato reddito
dovuti agli attacchi della malattia fungina plasmopara viticola, nota altresì
con il nome di «peronospora», avvenuti nel 2007 in Sicilia in conseguenza
dell'anomalo andamento stagionale e del perdurare del caldo eccessivo, quali
condizioni da considerare come avversità atmosferiche assimilabili a una
calamità naturale, ai sensi della definizione recata dal numero 8)
dell'articolo 2 del regolamento (CE) n. 1857/2006 della Commissione, del 15
dicembre 2006, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato
agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese attive nella
produzione di prodotti agricoli e recante modifica del regolamento (CE) n.
70/2001, della Commissione, del 12 gennaio 2001 e in tal senso da poter
consentire la concessione di aiuti compatibili con il mercato comune ai sensi
dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del Trattato istitutivo
della Comunità europea e non essere soggetti all'obbligo di notifica di cui
all'articolo 88, paragrafo 3, del medesimo Trattato, secondo quanto previsto
dall'articolo 11 del citato regolamento (CE) n. 1857/2006, è autorizzata per
l'anno 2008 la spesa di 50 milioni di euro a valere sul Fondo per le aree
sottoutilizzate di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e
successive modificazioni, che viene ridotto per un importo di 150 milioni al
fine di compensare gli effetti, da trasferire entro un mese dalla data di
entrata in vigore della presente legge alla Regione siciliana, che utilizza
tale importo in favore delle aziende danneggiate dagli attacchi della
«peronospora», tramite provvedimenti di ripartizione che siano conformi ai
criteri di cui al presente articolo e al citato regolamento (CE) n.
1857/2006».
136. Ai fini della piena attuazione della direttiva
2001/77/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 settembre 2001, con
particolare riferimento all'articolo 2 della direttiva medesima, i
finanziamenti e gli incentivi di cui al secondo periodo del comma 1117
dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono concessi ai soli
impianti realizzati ed operativi.
137. La procedura del riconoscimento in deroga del
diritto agli incentivi di cui al comma 1118 dell'articolo 1 della citata
legge n. 296 del 2006, per gli impianti autorizzati e non ancora in
esercizio, e, in via prioritaria, per quelli in costruzione, è completata dal
Ministro dello sviluppo economico, sentite le Commissioni parlamentari
competenti, inderogabilmente entro tre mesi dalla data di entrata in vigore
della presente legge.
138. L'articolo 8, comma 10, lettera f),
della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni, si
interpreta nel senso che la disciplina ivi prevista si applica anche alla
fattispecie in cui la persona giuridica gestore della rete di
teleriscaldamento alimentata con biomassa o ad energia geotermica coincida
con la persona giuridica utilizzatore dell'energia. Tale persona giuridica
può utilizzare in compensazione il credito.
139. Per l'anno 2009, la quota minima di cui
all'articolo 2-quater, comma 1, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, come
modificato dall'articolo 1, comma 368, della legge 27 dicembre 2006, n. 296,
e` fissata, senza oneri aggiuntivi a carico dello Stato, nella misura del 3
per cento di tutto il carburante, benzina e gasolio, immesso in consumo
nell'anno solare precedente, calcolata sulla base del tenore energetico.
140. Ai fini del conseguimento degli obiettivi
indicativi nazionali, per gli anni successivi al 2009, la quota di cui al
comma 139 può essere incrementata con decreto del Ministro dello sviluppo
economico, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e
forestali, con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
141. Ai sensi dell'articolo 3, comma 7, della legge
14 novembre 1995, n. 481, a far data dal 1o gennaio 2007, il
valore medio del prezzo del metano ai fini dell'aggiornamento del costo
evitato di combustibile di cui al titolo II, punto 7, lettera b), del
provvedimento del Comitato interministeriale dei prezzi 29 aprile 1992, n. 6,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 109 del 12 maggio 1992, e
successive modificazioni, è determinato dall'Autorità per l'energia elettrica
e il gas, tenendo conto dell'effettiva struttura dei costi nel mercato del
gas naturale.
142. All'articolo 11-bis, comma 1, del
decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla
legge 14 maggio 2005, n. 80, le parole da: «iniziative a vantaggio dei
consumatori» fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti:
«progetti a vantaggio dei consumatori di energia elettrica e gas, approvati
dal Ministro dello sviluppo economico su proposta dell'Autorità per l'energia
elettrica e il gas. Tali progetti possono beneficiare del sostegno di altre
istituzioni pubbliche nazionali e comunitarie».
143. La produzione di energia elettrica mediante
impianti alimentati da fonti energetiche rinnovabili, entrati in esercizio in
data successiva al 31 dicembre 2007, a seguito di nuova costruzione,
rifacimento o potenziamento, è incentivata con i meccanismi di cui ai commi
da 144 a 154. Con le medesime modalità è incentivata la sola quota di
produzione di energia elettrica imputabile alle fonti energetiche
rinnovabili, realizzata in impianti che impiegano anche altre fonti
energetiche non rinnovabili. Le modalità di calcolo di tale quota sono
definite, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge, con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
144. La produzione di energia elettrica mediante
impianti alimentati dalle fonti di cui alla tabella 1 allegata alla presente
legge e di potenza nominale media annua superiore a 1 megawatt (MW), è
incentivata mediante il rilascio di certificati verdi, per un periodo di
quindici anni, tenuto conto dell'articolo 1, comma 382, della legge 27
dicembre 2006, n. 296. I predetti certificati sono utilizzabili per assolvere
all'obbligo della quota minima di cui all'articolo 11 del decreto legislativo
16 marzo 1999, n. 79. L'immissione dell'energia elettrica prodotta nel
sistema elettrico è regolata sulla base dell'articolo 13 del decreto
legislativo 29 dicembre 2003, n. 387.
145. La produzione di energia elettrica mediante
impianti alimentati dalle fonti di cui alla tabella 2 allegata alla presente
legge e di potenza nominale media annua non superiore a 1 MW, immessa nel
sistema elettrico, ha diritto, in alternativa ai certificati verdi di cui al
comma 144 e su richiesta del produttore, a una tariffa fissa onnicomprensiva
di entità variabile a seconda della fonte utilizzata, come determinata dalla
predetta tabella 2, per un periodo di quindici anni, fermo restando quanto
disposto a legislazione vigente in materia di biomasse agricole, da
allevamento e forestali ottenute nell'ambito di intese di filiera o contratti
quadro oppure di filiere corte. Al termine di tale periodo, l'energia
elettrica è remunerata, con le medesime modalità, alle condizioni economiche
previste dall'articolo 13 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387.
La tariffa onnicomprensiva di cui al presente comma può essere variata, ogni
tre anni, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, assicurando la
congruità della remunerazione ai fini dell'incentivazione dello sviluppo
delle fonti energetiche rinnovabili.
146. All'articolo 4, comma 1, del decreto
legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, le parole da: «Il Ministro delle attività
produttive» fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «Per il
periodo 2007-2012 la medesima quota è incrementata annualmente di 0,75 punti
percentuali. Con decreti del Ministro dello sviluppo economico di concerto
con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,
sentita la Conferenza unificata, sono stabiliti gli ulteriori incrementi
della stessa quota per gli anni successivi al 2012».
147. A partire dal 2008, i certificati verdi, ai
fini del soddisfacimento della quota d'obbligo di cui all'articolo 11, comma
1, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, hanno un valore unitario
pari a 1 MWh e vengono emessi dal Gestore dei servizi elettrici (GSE) per
ciascun impianto a produzione incentivata di cui al comma 143, in numero pari
al prodotto della produzione netta di energia elettrica da fonti rinnovabili
moltiplicata per il coefficiente, riferito alla tipologia della fonte, di cui
alla tabella 1, allegata alla presente legge, fermo restando quanto disposto
a legislazione vigente in materia di biomasse agricole, da allevamento e
forestali ottenute nell'ambito di intese di filiera o contratti quadro oppure
di filiere corte.
148. A partire dal 2008, i certificati verdi emessi
dal GSE ai sensi dell'articolo 11, comma 3, del decreto legislativo 16 marzo
1999, n. 79, sono collocati sul mercato a un prezzo, riferito al MWh
elettrico, pari alla differenza tra il valore di riferimento, fissato in sede
di prima applicazione in 180 euro per MWh, e il valore medio annuo del prezzo
di cessione dell'energia elettrica definito dall'Autorità per l'energia
elettrica e il gas in attuazione dell'articolo 13, comma 3, del decreto
legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, registrato nell'anno precedente e
comunicato dalla stessa Autorità entro il 31 gennaio di ogni anno a decorrere
dal 2008. Il valore di riferimento e i coefficienti, indicati alla tabella 1
per le diverse fonti energetiche rinnovabili, possono essere aggiornati, ogni
tre anni, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, assicurando la
congruità della remunerazione ai fini dell'incentivazione dello sviluppo
delle fonti energetiche rinnovabili.
149. A partire dal 2008 e fino al raggiungimento
dell'obiettivo minimo della copertura del 25 per cento del consumo interno di
energia elettrica con fonti rinnovabili e dei successivi aggiornamenti
derivanti dalla normativa dell'Unione europea, il GSE, su richiesta del
produttore, ritira i certificati verdi, in scadenza nell'anno, ulteriori
rispetto a quelli necessari per assolvere all'obbligo della quota minima
dell'anno precedente di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 16 marzo
1999, n. 79, a un prezzo pari al prezzo medio riconosciuto ai certificati
verdi registrato nell'anno precedente dal Gestore del mercato elettrico (GME)
e trasmesso al GSE entro il 31 gennaio di ogni anno.
150. Con decreti del Ministro dello sviluppo
economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare, sono stabilite le direttive per l'attuazione di quanto
disposto ai precedenti commi. Con tali decreti, che per le lettere b)
e c) del presente comma sono adottati di concerto con il Ministro
delle politiche agricole alimentari e forestali, inoltre:
a) sono stabilite le modalità per assicurare la transizione dal
precedente meccanismo di incentivazione ai meccanismi di cui ai commi da 143
a 157 nonché le modalità per l'estensione dello scambio sul posto a tutti gli
impianti alimentati con fonti rinnovabili di potenza nominale media annua non
superiore a 200 kW, fatti salvi i diritti di officina elettrica;
b) sono stabiliti i criteri per la destinazione delle biomasse
combustibili, di cui all'allegato X alla parte quinta, parte II, sezione 4,
del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, a scopi alimentari, industriali
ed energetici;
c) sono stabilite le modalità con le quali gli operatori della filiera
di produzione e distribuzione di biomasse sono tenuti a garantire la
provenienza, la tracciabilità e la rintracciabilità della filiera, anche ai
fini dell'applicazione dei coefficienti e delle tariffe di cui alle tabelle 1
e 2;
d) sono aggiornate le direttive di cui all'articolo 11, comma 5, del
decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79. Nelle more trovano applicazione,
per quanto compatibili, gli aggiornamenti emanati in attuazione dell'articolo
20, comma 8, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387.
151. Il prolungamento del periodo di diritto ai
certificati verdi, di cui all'articolo 267, comma 4, lettera d), del
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, si applica ai soli impianti
alimentati da fonti rinnovabili entrati in esercizio dopo il 1o
aprile 1999 fino al 31 dicembre 2007.
152. La produzione di energia elettrica da impianti
alimentati da fonti rinnovabili, entrati in esercizio in data successiva al
31 dicembre 2008, ha diritto di accesso agli incentivi di cui ai commi da 143
a 157 a condizione che i medesimi impianti non beneficino di altri incentivi
pubblici di natura nazionale, regionale, locale o comunitaria in conto
energia, in conto capitale o in conto interessi con capitalizzazione
anticipata.
153. L'Autorità per l'energia elettrica e il gas
definisce:
a) le modalità di erogazione delle tariffe di cui al comma 145;
b) le modalità con le quali le risorse per l'erogazione delle tariffe
di cui al comma 145, nonché per il ritiro dei certificati verdi di cui al
comma 149, trovano copertura nel gettito della componente tariffaria A3 delle
tariffe dell'energia elettrica.
154. A decorrere dal 1o gennaio 2008
sono abrogati:
a) il comma 6 dell'articolo 20 del decreto legislativo 29 dicembre
2003, n. 387;
b) il comma 383 e il primo periodo del comma 1118 dell'articolo 1
della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
155. Allo scopo di assicurare il funzionamento
unitario del meccanismo dei certificati verdi, gli impianti diversi da quelli
di cui al comma 143, aventi diritto ai certificati verdi, continuano a
beneficiare dei medesimi certificati, fermo restando il valore unitario dei
certificati verdi di 1 MWh, di cui al comma 147. I predetti certificati sono
utilizzabili per assolvere all'obbligo della quota minima di cui al
l'articolo 11 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, unitamente ai
certificati di cui al comma 144.
156. Agli impianti aventi diritto ai certificati
verdi e diversi da quelli di cui al comma 143 continuano ad attribuirsi i
predetti certificati verdi in misura corrispondente alla produzione netta di
energia elettrica.
157. Il periodo di diritto ai certificati verdi di
cui all'articolo 14 del decreto legislativo 8 febbraio 2007, n. 20, resta
fermo in otto anni.
158. All'articolo 12 del decreto legislativo 29
dicembre 2003, n. 387, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 3, le parole: «o altro soggetto istituzionale delegato»
sono sostituite dalle seguenti: «o dalle province delegate»;
b) al comma 3, dopo le parole: «del patrimonio storico-artistico» sono
inserite le seguenti: «, che costituisce, ove occorra, variante allo
strumento urbanistico»;
c) al comma 3, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per gli
impianti offshore l'autorizzazione è rilasciata dal Ministero dei
trasporti, sentiti il Ministero dello sviluppo economico e il Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con le modalità di
cui al comma 4 e previa concessione d'uso del demanio marittimo da parte
della competente autorità marittima»;
d) dopo il primo periodo del comma 4 è inserito il seguente: «In caso
di dissenso, purché non sia quello espresso da una amministrazione statale
preposta alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, o del patrimonio
storico-artistico, la decisione, ove non diversamente e specificamente
disciplinato dalle regioni, è rimessa alla Giunta regionale ovvero alle
Giunte delle province autonome di Trento e di Bolzano»;
e) al secondo periodo del comma 4, le parole: «, in ogni caso,» sono
soppresse e, dopo le parole: «a seguito della dismissione dell'impianto» sono
aggiunte le seguenti: «o, per gli impianti idroelettrici, l'obbligo alla
esecuzione di misure di reinserimento e recupero ambientale»;
f) al comma 5, le parole: «di cui all'articolo 2, comma 2, lettere b)
e c)» sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'articolo 2, comma 1,
lettere b) e c)»;
g) al comma 5, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Ai
medesimi impianti, quando la capacità di generazione sia inferiore alle
soglie individuate dalla tabella A allegata al presente decreto, con
riferimento alla specifica fonte, si applica la disciplina della denuncia di
inizio attività di cui agli articoli 22 e 23 del testo unico di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e successive
modificazioni. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto
con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,
d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, possono
essere individuate maggiori soglie di capacità di generazione e
caratteristiche dei siti di installazione per i quali si procede con la
medesima disciplina della denuncia di inizio attività»;
i) al comma 10 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Le regioni
adeguano le rispettive discipline entro novanta giorni dalla data di entrata
in vigore delle linee guida. In caso di mancato adeguamento entro il predetto
termine, si applicano le linee guida nazionali».
159. Per gli impianti alimentati da fonti
rinnovabili la dimostrazione di avere concretamente avviato la realizzazione
dell'iniziativa ai fini del rispetto del termine di inizio dei lavori è
fornita anche con la prova di avere svolto le attività previste dal terzo
periodo del comma 1 dell'articolo 15 del decreto legislativo 16 marzo 1999,
n. 79, introdotto dall'articolo 1, comma 75, della legge 23 agosto 2004, n.
239.
160. Quando la domanda di autorizzazione unica per
le opere di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n.
387, e successive modificazioni, sia presentata da una amministrazione
aggiudicatrice, ai sensi del comma 25 dell'articolo 3 del codice dei
contratti pubblici di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, le
conseguenti attività sono soggette alla disciplina del medesimo decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163.
161. Al decreto legislativo n. 387 del 2003 è
allegata la seguente tabella:
«Tabella A
(Articolo 12)
Fonte
|
Soglie
|
1. Eolica
|
60 kW
|
2. Solare fotovoltaica
|
20 kW
|
3. Idraulica
|
100 kW
|
4. Biomasse
|
200 kW
|
5. Gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione
e biogas
|
250 kW
|
».
162. Al fine di incentivare il risparmio e
l'efficienza energetica è istituto, a decorrere dall'anno 2008, nello stato
di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, il Fondo per il
risparmio e l'efficienza energetica con una dotazione di 1 milione di euro.
Il Fondo è finalizzato al finanziamento di campagne informative sulle misure
che consentono la riduzione dei consumi energetici per migliorare
l'efficienza energetica, con particolare riguardo all'avvio di una campagna
per la progressiva e totale sostituzione delle lampadine a incandescenza con
quelle a basso consumo, per l'avvio di misure atte al miglioramento
dell'efficienza della pubblica illuminazione e per sensibilizzare gli utenti
a spegnere gli elettrodomestici dotati di funzione stand-by quando non
sono utilizzati. A decorrere dal 1o gennaio 2010 è vietata la
commercializzazione di elettrodomestici appartenenti alle classi energetiche
inferiori rispetto alla classe A, nonché di motori elettrici appartenenti
alla classe 3 anche all'interno di apparati. Il Ministro dell'economia e
delle finanze, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare e con il Ministro dello sviluppo economico, stabilisce,
con proprio decreto, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, i
princìpi e i criteri a cui si devono informare le campagne informative di cui
al presente comma.
163. A decorrere dal 1o gennaio 2011
sono vietate in tutto il territorio nazionale l'importazione, la
distribuzione e la vendita delle lampadine a incandescenza, nonché
l'importazione, la distribuzione e la vendita degli elettrodomestici privi di
un dispositivo per interrompere completamente il collegamento alla rete
elettrica.
164. Il gestore di rete connette senza indugio e
prioritariamente alla rete gli impianti che generano energia elettrica da
fonti rinnovabili che ne facciano richiesta, nel rispetto delle direttive
impartite dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas.
165. Al comma 2 dell'articolo 14 del decreto legislativo
29 dicembre 2003, n. 387, sono aggiunte le seguenti lettere:
«f-bis) sottopongono a termini perentori le attività poste a carico
dei gestori di rete, individuando sanzioni e procedure sostitutive in caso di
inerzia;
f-ter) prevedono, ai sensi del paragrafo 5 dell'articolo 23 della
direttiva 2003/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno
2003, e dell'articolo 2, comma 24, lettera b), della legge 14 novembre
1995, n. 481, procedure di risoluzione delle controversie insorte fra produttori
e gestori di rete con decisioni, adottate dall'Autorità per l'energia
elettrica e il gas, vincolanti fra le parti;
f-quater) prevedono l'obbligo di connessione prioritaria alla rete
degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, anche nel caso in cui la rete
non sia tecnicamente in grado di ricevere l'energia prodotta ma possano
essere adottati interventi di adeguamento congrui;
f-quinquies) prevedono che gli interventi obbligatori di adeguamento
della rete di cui alla lettera f-quater) includano tutte le
infrastrutture tecniche necessarie per il funzionamento della rete e tutte le
installazioni di connessione, anche per gli impianti per autoproduzione, con
parziale cessione alla rete dell'energia elettrica prodotta;
f-sexies) prevedono che i costi associati alla connessione siano
ripartiti con le modalità di cui alla lettera f) e che i costi
associati allo sviluppo della rete siano a carico del gestore della rete;
f-septies) prevedono le condizioni tecnico-economiche per favorire la
diffusione, presso i siti di consumo, della generazione distribuita e della
piccola cogenerazione mediante impianti eserciti tramite società terze,
operanti nel settore dei servizi energetici, comprese le imprese artigiane e
le loro forme consortili».
166. Il Ministro dello sviluppo economico è
autorizzato ad emanare, con proprio decreto, misure e linee di indirizzo tese
a promuovere e realizzare gli adeguamenti della rete elettrica ulteriori che
risultino necessari per la connessione ed il dispacciamento dell'energia elettrica
generata con impianti alimentati da fonti rinnovabili.
167. Il Ministro dello sviluppo economico, d'intesa
con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, entro novanta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge, stabilisce con proprio decreto la
ripartizione fra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano
della quota minima di incremento dell'energia elettrica prodotta con fonti
rinnovabili necessaria per raggiungere l'obiettivo del 25 per cento del
consumo interno lordo entro il 2012, e dei successivi aggiornamenti proposti
dall'Unione europea.
168. Entro i successivi novanta giorni, le regioni
e le province autonome di Trento e di Bolzano adeguano i propri piani o
programmi in materia di promozione delle fonti rinnovabili e dell'efficienza
energetica negli usi finali o, in assenza di tali piani o programmi,
provvedono a definirli, e adottano le iniziative di propria competenza per
concorrere al raggiungimento dell'obiettivo minimo fissato di cui al comma
167.
169. Ogni due anni, dopo l'entrata in vigore delle
disposizioni di cui ai commi da 167 a 172, il Ministro dello sviluppo
economico verifica per ogni regione le misure adottate, gli interventi in
corso, quelli autorizzati, quelli proposti, i risultati ottenuti al fine del
raggiungimento degli obiettivi di cui al comma 167, e ne dà comunicazione con
relazione al Parlamento.
170. Nel caso di inadempienza dell'impegno delle
regioni relativamente a quanto previsto al comma 168, ovvero nel caso di
provvedimenti delle medesime regioni ostativi al raggiungimento
dell'obiettivo di pertinenza di cui al comma 167, il Governo invia un
motivato richiamo a provvedere e quindi, in caso di ulteriore inadempienza
nei sei mesi successivi all'invio del richiamo, provvede entro gli ulteriori
sei mesi con le modalità di cui all'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n.
131.
171. Le regioni promuovono il coinvolgimento delle
province e dei comuni nelle iniziative per il raggiungimento dell'obiettivo
di incremento delle fonti energetiche rinnovabili nei rispettivi territori.
172. Con accordi di programma, il Ministero dello
sviluppo economico o altri Ministeri interessati e le regioni promuovono lo
sviluppo delle imprese e delle attività per la produzione di impianti, ed
apparecchi, e interventi per le fonti rinnovabili e l'efficienza energetica,
con particolare attenzione alle piccole e medie imprese, avvalendosi in
particolare delle risorse del Quadro strategico nazionale per il periodo
2007-2013.
173. Nell'ambito delle disponibilità di cui
all'articolo 12 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 19 febbraio
2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23 febbraio 2007,
e ai fini dell'applicazione dell'articolo 6 del medesimo decreto, gli
impianti fotovoltaici i cui soggetti responsabili sono enti locali sono
considerati rientranti nella tipologia dell'impianto, di cui all'articolo 2,
comma 1, lettera b3), del medesimo decreto.
174. L'autorizzazione di cui al comma 3
dell'articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, per la
costituzione e l'esercizio degli impianti fotovoltaici i cui soggetti
responsabili sono enti locali, ove necessaria ai sensi della legislazione
nazionale o regionale vigente e in relazione alle caratteristiche e alla
ubicazione dell'impianto, è rilasciata a seguito di un procedimento unico
svolto ai sensi del comma 4 del medesimo articolo 12 per il complesso degli
impianti.
175. All'articolo 46-bis del decreto-legge 1o
ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre
2007, n. 222, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 3 è sostituito dal seguente:
«3. Al fine di incentivare le operazioni di aggregazione di cui al
comma 2, la gara per l'affidamento del servizio di distribuzione di gas è
bandita per ciascun bacino ottimale di utenza entro due anni
dall'individuazione del relativo ambito territoriale, che deve avvenire entro
un anno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto»;
b) al comma 4, le parole: «nuove scadenze» sono sostituite dalle
seguenti: «nuove gare» e le parole: «limitatamente al periodo di proroga»
sono sostituite dalle seguenti: «fino al nuovo affidamento»;
c) è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«4-bis. A decorrere dal 1o gennaio 2008, alle gare di cui
al comma 1 del presente articolo si applicano, oltre alle disposizioni di cui
all'articolo 15, comma 10, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164,
anche le disposizioni di cui all'articolo 113, comma 15-quater, del
testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, che si intendono estese a tutti i servizi
pubblici locali a rete».
176. Al fine di garantire lo sviluppo e la
continuità della ricerca italiana sull'idrogeno e sulle tecnologie ad esso
collegate, come le celle a combustibile, quali componenti ideali di un
sistema energetico sostenibile, in grado di soddisfare la domanda crescente
di energia riducendo gli effetti dannosi per l'ambiente, a livello locale e
globale, è istituito, presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare, il Fondo per la Piattaforma italiana per lo sviluppo
dell'idrogeno e delle celle a combustibile, con una dotazione di 10 milioni
di euro per l'anno 2008. Il Fondo incentiva lo sviluppo delle diverse fasi
della filiera che consente cicli energetici chiusi, ossia basati
sull'idrogeno prodotto con l'impiego di fonti energetiche nuove e
rinnovabili, il suo accumulo e trasporto e la sua utilizzazione. Sono
favorite le applicazioni trasportistiche dell'idrogeno prodotto con le
modalità di cui al presente comma, da utilizzare in motori a combustione
interna modificati, alimentati a idrogeno o a miscele metano/idrogeno, ovvero
in celle a combustibile per l'autotrazione.
177. A decorrere dall'anno 2008, al fine di
promuovere a livello internazionale il modello italiano di partecipazione
informata del pubblico ai processi decisionali sull'emissione deliberata di
organismi geneticamente modificati (OGM) e allo scopo di intraprendere azioni
strutturali che favoriscano le filiere produttive nella dotazione di materia
prima agricola esente da contaminazioni da OGM, in coerenza con le richieste
dei consumatori, è istituito un apposito fondo, denominato «Fondo per la
promozione di azioni positive in favore di filiere produttive agricole esenti
da contaminazioni da organismi geneticamente modificati», presso il Ministero
delle politiche agricole alimentari e forestali, autorità nazionale
competente in materia. Il Fondo può essere gestito anche in convenzione con
fondazioni e associazioni indipendenti che operano in campo scientifico per
lo sviluppo di modelli sperimentali e partecipati di governance e government
dell'innovazione biotecnologica. Per la gestione del Fondo è prevista una
dotazione finanziaria di 2 milioni di euro per l'anno 2008.
178. A decorrere dall'anno 2008, al fine di
favorire il dialogo tra scienza e società e di promuovere lo sviluppo della
ricerca e della formazione avanzata, nel rispetto del principio di
precauzione applicato al campo delle biotecnologie, è istituito un apposito
fondo, denominato «Fondo per la promozione della ricerca e della formazione
avanzata nel campo delle biotecnologie», presso il Ministero dell'università
e della ricerca. Il Fondo può essere gestito anche in convenzione con
fondazioni e istituti indipendenti. Per la gestione del Fondo è prevista una
dotazione finanziaria di 3 milioni di euro per l'anno 2008.
179. Per le finalità di cui all'articolo 5 del
decreto-legge 17 giugno 1996, n. 321, convertito, con modificazioni, dalla
legge 8 agosto 1996, n. 421, sono autorizzati contributi quindicennali di 20
milioni di euro per l'anno 2008, di 25 milioni di euro per l'anno 2009 e di
25 milioni di euro per l'anno 2010, da erogare alle imprese nazionali ai
sensi dell'articolo 5, comma 16-bis, del decreto-legge 14 marzo 2005,
n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80.
180. Per le finalità di cui all'articolo 4, comma
3, della legge 7 agosto 1997, n. 266, è autorizzata la spesa di euro 318
milioni per l'anno 2008, di euro 468 milioni per l'anno 2009, di euro 918
milioni per l'anno 2010 e di euro 1.100 milioni per ciascuno degli anni 2011
e 2012.
181. Per le finalità di cui all'articolo 1, comma
95, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, sono autorizzati contributi
quindicennali di 20 milioni di euro per l'anno 2008, di 25 milioni di euro
per l'anno 2009 e di 25 milioni di euro per l'anno 2010, da erogare alle
imprese nazionali ai sensi dell'articolo 5, comma 16-bis, del
decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla
legge 14 maggio 2005, n. 80.
182. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006,
n. 296, al comma 847, dopo le parole: «da piccole e medie imprese» sono
aggiunte le seguenti: «e per sostenere la creazione di nuove imprese
femminili ed il consolidamento aziendale di piccole e medie imprese
femminili».
183. Al fine di sostenere le iniziative di
imprenditoria femminile, le risorse derivanti da revoche a valere sugli
incentivi concessi ai sensi della legge 25 febbraio 1992, n. 215, e
successive modificazioni, sono iscritte all'entrata del bilancio dello Stato
per essere assegnate al capitolo 7445 «Fondo per la competitività», piano di
gestione 18, e al capitolo 7480 «Fondo rotativo per le imprese» piano di
gestione 05, nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dello
sviluppo economico.
184. Al comma 842 dell'articolo 1 della legge 27
dicembre 2006, n. 296, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e
turistiche».
185. Il Comitato nazionale italiano permanente per
il microcredito, istituito dall'articolo 4-bis, comma 8, del
decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla
legge 11 marzo 2006, n. 81, ha personalità giuridica di diritto pubblico e
continua a svolgere la propria attività presso la Presidenza del Consiglio
dei ministri, anche per agevolare l'esecuzione tecnica dei progetti di
cooperazione a favore dei Paesi in via di sviluppo, d'intesa con il Ministero
degli affari esteri.
186. Il Comitato è dotato di un fondo comune, unico
ed indivisibile, attraverso cui esercita autonomamente ed in via esclusiva le
sue attribuzioni istituzionali. La gestione patrimoniale e finanziaria del
Comitato è disciplinata da un regolamento di contabilità approvato con
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del presidente
del Comitato. Il fondo comune è costituito da contributi volontari degli
aderenti o di terzi, donazioni, lasciti, erogazioni conseguenti a
stanziamenti deliberati dallo Stato, dagli enti territoriali e da altri enti
pubblici o privati, da beni e da somme di danaro o crediti che il Comitato ha
il diritto di acquisire a qualsiasi titolo secondo le vigenti disposizioni di
legge. Rientrano anche nel fondo contributi di qualunque natura erogati da
organismi nazionali od internazionali, governativi o non governativi, ed ogni
altro provento derivante dall'attività del Comitato.
187. In favore del Comitato di cui al comma 185 è
autorizzata per ciascuno degli anni 2008 e 2009 la spesa di 1 milione di euro
da destinare al suo funzionamento.
188. L'Agenzia nazionale per l'attrazione degli
investimenti e lo sviluppo d'impresa Spa è autorizzata a rinegoziare i mutui
accesi entro il 31 dicembre 2004, ai sensi del decreto-legge 30 dicembre
1985, n. 786, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1986, n.
44, dell'articolo 1 del decreto-legge 31 gennaio 1995, n. 26, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 marzo 1995, n. 95, dell'articolo 1-bis
del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni,
dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, dell'articolo 3, comma 9, del
decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge
23 maggio 1997, n. 135, dell'articolo 51 della legge 23 dicembre 1998, n.
448, e del titolo I del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185,
rideterminandone la durata complessiva del rimborso. Tale durata non può
comunque superare i quindici anni a decorrere dalla data di scadenza della
prima rata, comprensiva del capitale, del piano di rimborso originario. Al
mutuo rinegoziato si applica il tasso di riferimento della Commissione
europea vigente alla data della rinegoziazione. Gli eventuali aumenti del
costo degli interessi conseguenti all'allungamento e alla rinegoziazione del
mutuo sono a carico dei singoli beneficiari delle agevolazioni di cui al
predetto decreto-legge n. 786 del 1985.
189. Alle imprese ammesse alle agevolazioni di cui
al comma 188 si applicano, se più favorevoli, le disposizioni di cui al
titolo I del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185, ed ai relativi
regolamenti di attuazione.
190. Per l'attuazione dei commi 188 e 189 è
autorizzata la spesa di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009
e 2010.
191. Al comma 6, lettera b), dell'articolo
8-bis del decreto legge 2 luglio 2007, n. 81, convertito dalla legge 3
agosto 2007, n. 127, le parole «richieste entro quarantotto mesi dalla data
di avvio dell'istruttoria» sono sostituite dalle seguenti: «. Per i patti ed
i contratti in essere alla data del 31 dicembre 2007, le relative richieste
di rimodulazione possono essere presentate entro il 31 dicembre 2008.».
192. All'articolo 23
del decreto-legge 1º ottobre 2007, n. 159,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, le
parole: «Per le opere di infrastrutturazione del polo di ricerca e di
attività industriali» sono sostituite dalle seguenti: «Per le opere di
insediamento di una sede universitaria permanente per gli studi di ingegneria
nell'ambito del polo di ricerca e di attività industriali».
193. Allo scopo di
favorire la crescita competitiva dell'offerta del sistema turistico
nazionale, definendo e attuando adeguate strategie per la destagionalizzazione dei flussi turistici, anche ai fini della
valorizzazione delle aree sottoutilizzate del Paese, con appositi decreti, di
natura non regolamentare, del Presidente del Consiglio dei ministri, d'intesa
con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, sono definite:
a) le tipologie dei servizi forniti dalle imprese turistiche
rispetto a cui vi è necessità di individuare caratteristiche similari e
omogenee su tutto il territorio nazionale tenuto conto delle specifiche
esigenze connesse alle capacità ricettiva e di fruizione dei contesti
territoriali;
b) le modalità di impiego delle risorse di cui all'articolo 10
della legge 29 marzo 2001, n. 135, per l'erogazione di «buoni-vacanza» da destinare
a interventi di solidarietà in favore delle fasce sociali più deboli, anche
per la soddisfazione delle esigenze di destagionalizzazione dei flussi
turistici nei settori del turismo balneare, montano e termale.
194. Al fine di
incentivare lo sviluppo strategico integrato del
prodotto turistico nazionale mediante la promozione di economie di scala e il
contenimento dei costi di gestione delle imprese del settore, con uno o più
regolamenti da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23
agosto 1988, n. 400, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono
definite, nel rispetto delle competenze regionali, le procedure acceleratorie
e di semplificazione volte a favorire sia l'aumento dei flussi turistici sia
la nascita di nuove imprese del settore. Tali procedure devono privilegiare
le azioni finalizzate, tra l'altro, alla razionalizzazione e alla riduzione
degli adempimenti a carico delle imprese e dei termini di durata dei
procedimenti, nonché a definire specifici moduli procedimentali idonei a
contestualizzare l'esercizio dei poteri pubblici.
195. Il Dipartimento
per lo sviluppo e la competitività del turismo della Presidenza del Consiglio
dei ministri, avvalendosi delle risorse umane,
strutturali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, provvede ad
assicurare il supporto tecnico-specialistico in favore dei soggetti nazionali
e internazionali che intendono promuovere progetti di investimento volti a incrementare
e a riqualificare il prodotto turistico nazionale, attivando le procedure di
cui al comma 194.
196. Ciascuna camera
di commercio, industria, artigianato e agricoltura rende noto al pubblico il
proprio «ufficio prezzi», che riceve segnalazioni e verifica
le dinamiche concernenti le variazioni dei prezzi di beni e servizi praticati
ai consumatori finali.
197. Lo svolgimento
delle attività di verifica di cui al comma 196 può essere disciplinato da
convenzioni non onerose stipulate fra le camere di commercio,
industria, artigianato e agricoltura, i comuni e gli altri enti interessati e
la prefettura-ufficio territoriale del Governo, che individuano anche le
modalità di rilevazione e di messa a disposizione dei consumatori, anche in
forma comparata, delle tariffe e dei prezzi rilevati.
198. Ai fini del
comma 197, la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, può
disciplinare, d'intesa con l'Unioncamere, l'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI) e i Ministeri dello
sviluppo economico, delle politiche agricole alimentari e forestali,
dell'interno e dell'economia e delle finanze, la convenzione tipo e le
procedure standard.
199. È istituito
presso il Ministero dello sviluppo economico il
Garante per la sorveglianza dei prezzi, che sovrintende alla tenuta ed
elaborazione delle informazioni richieste agli «uffici prezzi» delle camere
di commercio, industria, artigianato e agricoltura di cui al comma 196,
all'ISTAT, ai competenti uffici del Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali, nonché, quanto ai servizi di pubblica utilità, alla
Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per la programmazione e
il coordinamento della politica economica, nonché a renderle note anche in
forma comparata e telematica, avvalendosi del «Portale delle imprese»,
gestito in rete, nell'ambito delle proprie risorse dalle camere di commercio,
industria, artigianato e agricoltura, che svolge servizio unicamente
informativo e assume il nome di «Portale delle imprese, dei consumatori e dei
prezzi».
200. Il Garante di
cui al comma 199 è nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, tra i dirigenti
di prima fascia del Ministero dello sviluppo
economico, si avvale per il proprio funzionamento delle strutture del
medesimo Ministero, svolge i compiti di cui ai commi da 196 a 203 senza
compenso e mantenendo le proprie funzioni. L'incarico ha la durata di tre
anni.
201. Il Garante di
cui al comma 199 riferisce le dinamiche e le eventuali anomalie dei prezzi,
rilevate ai sensi delle disposizioni di cui ai commi da 196 a 203, al
Ministro dello sviluppo economico, che provvede, ove necessario, alla
formulazione di segnalazioni all'Autorità garante
della concorrenza e del mercato e di proposte normative.
202. Le informazioni
riferite ai prezzi al consumo, anche nominative, sono in ogni caso sottratte
alla disciplina di tutela in materia di riservatezza dei dati personali.
203. Alle attività
svolte ai sensi dei commi da 196 al presente comma le camere di commercio,
industria, artigianato e agricoltura fanno fronte con le risorse umane,
finanziarie e strumentali già disponibili a legislazione vigente.
Dall'attuazione dei commi da 196 al presente comma
non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
204. Per il
completamento degli interventi di cui agli articoli 2 e 4 della legge 28
dicembre 1999, n. 522, è autorizzata la spesa di 6 milioni di euro per l'anno 2008 e di 14 milioni di euro per l'anno
2009.
205. Per il
completamento degli interventi di cui all'articolo 3 della legge 16 marzo
2001, n. 88, è autorizzata la spesa di 14 milioni di euro per l'anno 2008, di
21 milioni di euro per l'anno 2009 e di 25 milioni
di euro per l'anno 2010.
206. Per il
completamento degli interventi previsti dall'articolo 4, comma 153, della
legge 24 dicembre 2003, n. 350, e successive modificazioni, in applicazione
del regolamento (CE) n. 1177/2002 del Consiglio,
del 27 giugno 2002, relativo al meccanismo di difesa temporaneo della
cantieristica europea dal dumping dei Paesi asiatici, è autorizzata
una spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2008. Le modalità di concessione
del contributo sono quelle previste dal decreto del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti 2 febbraio 2004, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 93 del 21 aprile 2004.
207. Ai sensi
dell'articolo 3 del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio, del 22 marzo
1999, l'efficacia del comma 206 è subordinata alla
preventiva approvazione da parte della Commissione europea, nonché alle
condizioni o limitazioni eventualmente imposte dalla stessa nella relativa
decisione di autorizzazione.
208.
L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 4 della
legge 9 gennaio 2006, n. 13, e successive modificazioni, è ridotta di 15
milioni di euro per l'anno 2008.
209. Il fondo di cui
all'articolo 3, comma 2, della legge 9 gennaio 2006, n. 13, è integrato di 4
milioni di euro per l'anno 2008.
210. A decorrere dal 1º gennaio 2008, è istituito, presso il
Ministero dei trasporti, un fondo destinato a interventi volti a migliorare
l'efficienza energetica e ridurre le emissioni in atmosfera delle navi
passeggeri in navigazione e in porto oltre quanto previsto dalla normativa
vigente. La dotazione iniziale di tale fondo è pari a 1 milione di euro per
l'anno 2008 ed a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009 e 2010.
211. Il fondo di cui
al comma 210 ha la funzione di provvedere all'erogazione di un contributo per attività di ricerca e definizione degli opportuni
standard di efficienza energetica e ambientale alla luce delle
tecnologie innovative disponibili, per 1'individuazione degli impedimenti
burocratici, logistici e organizzativi che riducono l'efficienza energetica e
incrementano le emissioni del trasporto marittimo, per campagne informative
sul trasporto marittimo sostenibile, sulle opportunità tecnologiche
praticabili e sulle migliori pratiche riguardanti soluzioni già attuate,
nonché per favorire gli investimenti e compensare i maggiori oneri operativi
derivanti da interventi strutturali e impiantistici, componenti e sistemi,
ivi inclusi i sistemi di gestione e controllo, i trattamenti autoleviganti e
antivegetativi di carena che consentono una maggior efficienza energetica
della nave in rapporto alla sua capacità di trasporto o la riduzione delle
emissioni in atmosfera, in navigazione e in porto, oltre quanto previsto
dalla vigente normativa internazionale e comunitaria.
212. Il Ministro dei
trasporti, di concerto con il Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, stabilisce, con
proprio decreto, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, gli indici e gli standard energetici e ambientali
necessari per conseguire le finalità di cui ai commi 210 e 211, ivi incluse
le modalità di verifica e certificazione da parte dell'ente tecnico, da
definire in coerenza con la normativa internazionale e comunitaria, graduando
la decorrenza del beneficio e l'entità del medesimo in funzione dei
miglioramenti di efficienza energetica e ambientale ottenuti con gli
interventi adottati.
213. Il Ministro dei
trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
determina, con proprio decreto, entro trenta giorni
dalla data di entrata in vigore della presente legge, in conformità con la
normativa comunitaria in materia, i criteri di attribuzione dei benefici di
cui ai commi da 210 a 212, nei limiti delle disponibilità di cui al comma
210. Il contributo non può superare il 30 per cento degli investimenti
ammissibili per il raggiungimento degli standard ambientali ed il 40
per cento degli investimenti ammissibili per il raggiungimento degli standard
energetici, con l'eccezione delle attività per studi, ricerche e campagne
informative, nonché per gli impianti terra-nave dedicati alla fornitura e
all'utilizzo della corrente di terra, per le quali viene riconosciuto fino al
100 per cento dei costi di investimento e dei costi operativi.
214. L'efficacia dei
decreti previsti dai commi 212 e 213 è subordinata,
ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 3, del Trattato istitutivo della
Comunità europea, alla preventiva autorizzazione della Commissione europea.
215. Il Ministero
dei trasporti promuove la realizzazione di accordi con
le autorità portuali e i fornitori di energia elettrica per
l'approvvigionamento di elettricità alle navi a prezzi convenzionati e
compatibili con le attuali modalità di approvvigionamento in porto.
216. All'articolo
155, comma 1, primo periodo, del testo unico delle
imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, le parole: «in traffico internazionale» sono
soppresse.
217. All'articolo
56, comma 1, secondo periodo, del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917, dopo le parole: «della predetta sezione I» sono inserite le seguenti:
«e del capo VI del titolo II».
218. Le disposizioni
di cui all'articolo 102, commi 1, 2, 3 e 7, del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917
del 1986, non si applicano ai beni mobili registrati con costo ammortizzabile
ai fini fiscali in un periodo non inferiore a dieci anni, la cui
utilizzazione richieda un equipaggio di almeno sei persone, qualora siano
concessi in locazione finanziaria con obbligo di acquisto, da un Gruppo
europeo di interesse economico (GEIE) o da una società per azioni o a
responsabilità limitata per le quali sia stata esercitata l'opzione prevista
dall'articolo 115, comma 4, del predetto testo unico, ad un'impresa che li
destini all'esercizio della propria attività abituale.
219. Le quote di
ammortamento sono deducibili dal reddito del concedente in misura non
superiore al 35 per cento del costo in ciascun periodo di imposta e, anteriormente alla entrata in funzione del
bene, in misura comunque non superiore all'ammontare dei corrispettivi pagati
in ciascun esercizio al costruttore. Con decreto di natura non regolamentare
del Ministero dell'economia e delle finanze sono adottate le disposizioni
applicative del comma 218 anche al fine di assicurare che la riduzione delle
entrate per il bilancio dello Stato non superi complessivamente la somma di
2,7 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008.
220 L'efficacia del
comma 218 è subordinata, ai sensi dell'articolo 88,
paragrafo 3, del Trattato istitutivo della Comunità europea,
all'autorizzazione della Commissione europea. Il Ministero dei trasporti
provvede a richiedere l'autorizzazione alla Commissione europea.
221. Per la salvaguardia dei livelli occupazionali e della
competitività delle navi italiane, i benefìci per le imprese di cabotaggio
marittimo di cui all'articolo 34-sexies del decreto-legge 10 gennaio
2006, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 marzo 2006, n. 80,
sono prorogati per l'anno 2008.
222. Le somme rese
disponibili per pagamenti non più dovuti relativi all'autorizzazione di spesa
di cui all'articolo 65, comma 1, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, e di
cui all'articolo 4, comma 1, della legge 9 gennaio
2006, n. 13, e successive modificazioni, sono mantenute nel conto residui per
essere versate all'entrata del bilancio dello Stato per l'ammontare di 25
milioni di euro per l'anno 2008.
223. Per le finalità
di cui all'articolo 1, comma 998, della legge 27
dicembre 2006, n. 296, è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per il
2008 e di 15 milioni di euro per l'anno 2009.
224. Ai fini della
realizzazione delle tratte del Sistema «Alta Velocità/Alta Capacità»
ricompreso nella Rete transeuropea di trasporto
(TEN-T), come definita dalla decisione n. 884/2004/CE del Parlamento europeo
e del Consiglio, del 29 aprile 2004, con delibera del CIPE, su proposta del
Ministro delle infrastrutture, di concerto con i Ministri dei trasporti e
dell'economia e delle finanze, è determinato l'ammontare della quota del
canone di utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria, di cui al decreto del
Ministro dei trasporti e della navigazione 21 marzo 2000, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 94 del 21 aprile 2000, e successive modificazioni, che
concorre alla copertura dei costi d'investimento del suddetto Sistema fino
alla copertura completa del costo dell'opera; con lo stesso provvedimento
sono definiti i criteri e le modalità attuativi.
225. Per gli
interventi previsti dall'articolo 2, comma 3, del
decreto-legge 28 dicembre 1998, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla
legge 26 febbraio 1999, n. 40, come prorogati dall'articolo 45, comma 1,
lettera c), della legge 23 dicembre 1999, n. 488, relativi all'anno
2007, è autorizzata un'ulteriore spesa di 30 milioni di euro per l'anno 2008.
226. Al fondo
istituito dall'articolo 1, comma 108, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, è
assegnata la somma di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009 e 2010.
227. Le imprese che intendono esercitare la professione di
autotrasportatore di cose per conto di terzi, in possesso dei requisiti di
onorabilità, capacità finanziaria e professionale, ed iscritte all'albo degli
autotrasportatori per conto di terzi, sono tenute a dimostrare di aver
acquisito, per cessione di azienda, altra impresa di autotrasporto, o
l'intero parco veicolare, purché composto di veicoli di categoria non
inferiore ad Euro 3, di altra impresa che cessa l'attività di autotrasporto
per conto di terzi, oppure di aver acquisito ed immatricolato, singolarmente
o in forma associata, veicoli adibiti al trasporto di cose di categoria non
inferiore a Euro 3 e aventi massa complessiva a pieno carico non inferiore a
ottanta tonnellate.
228. Le annualità
relative all'autorizzazione di spesa di cui
all'articolo 10 della legge 23 dicembre 1997, n. 454, sono ridotte di
56.368.535 euro per ciascuno degli anni dal 2008 al 2012, e di 4.722.845 euro
per il 2013.
229. Le somme rese
disponibili per pagamenti non più dovuti relativi
all'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 10, comma 1, della legge 23
dicembre 1997, n. 454, e successive modificazioni, sono mantenute nel conto
dei residui per essere versate all'entrata del bilancio dello Stato per
l'ammontare di euro 452.311.525 nell'anno 2008.
230. Gli oneri
previsti dalla tabella E, allegata alla legge 23 agosto 2004, n. 226, sono
ridotti di 5 milioni di euro per il 2008, di 7 milioni di euro per il 2009 e
di 10 milioni di euro per il 2010.
231.
L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 6
della legge 7 marzo 2001, n. 51, è ridotta della somma di 713.000 euro a
decorrere dal 2008.
232. Al fine di
consentire la piena operatività degli incentivi alle imprese di
autotrasporto, di cui al decreto-legge 24 settembre 2002, n. 209, convertito, con modificazioni, dalla legge 22
novembre 2002, n. 265, e al relativo regolamento di attuazione di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 11 aprile 2006, n. 205, volti a
spostare quote rilevanti di traffico pesante dalla modalità stradale a quella
marittima, è autorizzata la spesa di 77 milioni di euro per ciascuno degli
anni 2008, 2009 e 2010.
233.
L'autorizzazione di spesa relativa al limite di impegno quindicennale
disposto dall'articolo 3, comma 2-ter, del
decreto-legge 24 settembre 2002, n. 209, convertito, con modificazioni, dalla
legge 22 novembre 2002, n. 265, è soppressa.
234. Per interventi
necessari a fronteggiare i problemi di mobilità e sicurezza derivanti dai
programmati lavori di ammodernamento dell'autostrada A3 nel
tratto Gioia Tauro - Reggio Calabria e per migliorare la qualità del servizio
di trasporto e di sicurezza nello Stretto di Messina è autorizzata la spesa
di 20 milioni di euro per l'anno 2008, di 22 milioni di euro per l'anno 2009
e di 7 milioni di euro per l'anno 2010, da destinare ad interventi
infrastrutturali nella misura del 50 per cento.
235. La
programmazione degli interventi di cui al comma 234 e la ripartizione delle
relative risorse sono approvate con uno o più decreti del Ministro dei trasporti e, per gli interventi infrastrutturali, del
Ministro delle infrastrutture.
236. A valere sulle
risorse assegnate dal Ministero dei trasporti all'Ente nazionale per
l'aviazione civile (ENAC), ai sensi del decreto legislativo 25 luglio 1997,
n. 250, sono individuati, con decreto del Ministro
dei trasporti, gli interventi necessari:
a) per il potenziamento e la sicurezza dell'aeroporto di Reggio
Calabria, per assicurare la continuità territoriale da e per tale aeroporto
nonché per la continuità territoriale dell'Isola d'Elba, per un importo
massimo di 1,5 milioni di euro per l'anno 2008;
b) per incentivare il trasporto delle merci per via aerea da e per gli
aeroporti siciliani, per un importo massimo di 2 milioni di euro per ciascuno
degli anni 2008 e 2009.
237. L'attuazione
delle disposizioni di cui al comma 5 dell'articolo 38 della legge 1º agosto
2002, n. 166, e successive modificazioni, prosegue per un ulteriore biennio,
secondo le disposizioni di cui all'articolo 9 del decreto-legge 30 dicembre
2004, n. 315, convertito, con modificazioni, dalla
legge 28 febbraio 2005, n. 21, nonché al regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 2004, n. 340, e al decreto del
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 20 maggio 2005, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 167 del 20 luglio 2005, e successive
modificazioni, nell'ambito delle risorse finanziarie stanziate per il
triennio 2004-2006 effettivamente disponibili rivenienti dalle operazioni
effettuate ai sensi dell'articolo 38 della citata legge n. 166 del 2002.
238. L'attuazione
delle disposizioni di cui all'articolo 13 del regolamento di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 22 dicembre 2004, n. 340, prosegue per un
ulteriore triennio, secondo quanto disposto dal comma
239.
239. Il Ministro dei
trasporti, di concerto con il Ministro per le politiche europee, definisce,
con proprio decreto, condizioni e modalità operative per l'attuazione di
quanto previsto ai commi 237 e 238. Dalla data di entrata in vigore del
decreto di cui al presente comma decorre il periodo
di attuazione delle misure di cui ai medesimi commi 237 e 238.
240. Le somme del
fondo istituito dal comma 6 dell'articolo 38 della legge n. 166 del 2002, che
residuano dall'attuazione, nel triennio 2004-2006, delle
misure di cui al medesimo articolo sono utilizzate ai fini di quanto disposto
dal comma 237.
241. L'attuazione
delle disposizioni di cui all'articolo 38, comma 7, della legge n. 166 del
2002 prosegue per un ulteriore triennio, secondo le disposizioni di cui all'articolo 9 del decreto-legge 30 dicembre
2004, n. 315, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2005, n.
21, nonché agli articoli 14 e 15 del regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 2004, n. 340, per quanto compatibili
con le disposizioni di cui ai commi da 228 a 242.
242. Il triennio di
cui al comma 241 decorre dalla data di sottoscrizione degli accordi di
programma di cui all'articolo 38, comma 7, della legge n. 166 del 2002.
243. Per l'attuazione di quanto disposto ai commi 238 e 241 sul Fondo
per la contribuzione agli investimenti per lo sviluppo del trasporto merci
per ferrovia, con particolare riferimento al trasporto combinato e di merci
pericolose ed agli investimenti per le autostrade viaggianti di cui al comma
6 dell'articolo 38 della legge n. 166 del 2002, istituito nello stato di
previsione del Ministero dei trasporti, è autorizzata la spesa di 15 milioni
di euro per gli anni 2008, 2009 e 2010. A valere sulle risorse di cui al
presente comma, l'importo di 7 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008,
2009 e 2010 è destinato all'attuazione di quanto disposto al comma 238. Le
risorse restanti sono destinate in via prioritaria al finanziamento di
accordi di programma di cui all'articolo 38, comma 7, della legge 1º agosto
2002, n. 166, e successive modificazioni, aventi ad oggetto lo sviluppo del
trasporto combinato sulla linea storica Torino-Lione, ai fini del
riequilibrio modale.
244. Per il
completamento e l'implementazione della rete immateriale
degli interporti finalizzata al potenziamento del livello di servizio sulla
rete logistica nazionale, è autorizzato un contributo di 5 milioni di euro
per il 2009 e di 10 milioni di euro per il 2010.
245. Al fine di
ottimizzare i flussi nei nodi del sistema logistico
nazionale, gli interventi previsti dal comma 1044 dell'articolo 1 della legge
27 dicembre 2006, n. 296, sono rifinanziati nella misura di 2 milioni di euro
per l'anno 2009 e 2 milioni di euro per l'anno 2010.
246. Il contributo,
previsto all'articolo 1, comma 1044, della legge 27
dicembre 2006, n. 296, dovrà essere utilizzato, prioritariamente, ai fini
della riduzione del cofinanziamento nel limite del 35 per cento del
contributo statale previsto dal decreto del Ministro delle infrastrutture e
dei trasporti n. 18T del 20 giugno 2005 e dalla conseguente convenzione in
essere tra il Ministero dei trasporti e la UIRnet S.p.A., stipulata in data
21 dicembre 2006.
247. Al fine di
implementare le azioni tese ad accrescere la sicurezza stradale
e dare attuazione alle azioni previste dal Piano nazionale della sicurezza
stradale mediante azioni mirate e sinergiche volte a rafforzare i controlli
su strada anche attraverso l'implementazione di idonee attrezzature tecniche
funzionali all'aumento dei controlli stradali, intensificare l'attività
ispettiva e le verifiche previste dal codice della strada, dotare gli uffici
ed il personale preposto ad attività di sicurezza stradale degli opportuni
strumenti per l'esercizio delle attività istituzionali, ivi compresa la
formazione, è autorizzata la spesa di 35 milioni di euro per l'anno 2008, di
25 milioni di euro per l'anno 2009, di 30 milioni di euro per l'anno 2010, di
49 milioni di euro per l'anno 2011, di 56 milioni di euro per l'anno 2012 e
di 4 milioni di euro per l'anno 2013.
248. Per il
proseguimento degli interventi previsti dall'articolo 1, comma 1038, della
citata legge n. 296 del 2006, è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro
per ciascuno degli anni 2008 e 2009 e di 15 milioni di euro per l'anno 2010.
249. Il capitale
sociale delle Ferrovie della Calabria S.r.l., delle ferrovie Apulo Lucane
S.r.l., delle ferrovie del Sud-Est S.r.l. è aumentato nel 2008
rispettivamente di 10 milioni di euro per una spesa complessiva di 30 milioni
di euro.
250. Al fine di
contribuire alla realizzazione degli obiettivi di risparmio energetico e di
riduzione delle emissioni inquinanti è autorizzata la spesa di 10 milioni di
euro per l'anno 2009 e di 10 milioni di euro per l'anno 2010, in favore di
Trenitalia s.p.a. e di società del gruppo, per
l'avvio di un programma finalizzato alla realizzazione di interventi volti
alla rimotorizzazione, in conformità alla direttiva 2004/26/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, delle automotrici con motori diesel
ancora utilizzate per il trasporto regionale su linee non elettrificate, in
modo da conseguire, a regime, un risparmio energetico netto quantificabile in
233 milioni di euro, nonché una riduzione delle emissioni inquinanti di oltre
40.000 tonnellate.
251. È istituito
presso il Ministero dei trasporti un fondo per l'ammodernamento dei
collegamenti ferroviari tra Pescara e Roma, al fine di determinare la
migliore efficacia ed efficienza delle comunicazioni ferroviarie tra
l'Abruzzo e la città di Roma, per il quale è
autorizzata la spesa di 56 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009
e 2010, con vincolo di destinazione per la tratta Avezzano-Roma.
252. Per consentire
il finanziamento dei servizi pubblici ferroviari di viaggiatori e merci sulla media e lunga percorrenza è autorizzata la
spesa di 104 milioni di euro per l'anno 2008. Conseguentemente:
a) l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 23 del decreto-legge
24 dicembre 2003, n. 355, convertito, con modificazioni, dalla legge 27
febbraio 2004, n. 47, è ridotta per l'anno 2008 di 14 milioni di euro;
b) l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 2, del
decreto-legge 21 febbraio 2005, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla
legge 22 aprile 2005, n. 58, è ridotta per l'anno 2008 di 13 milioni di euro;
c) l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1230, della
legge 27 dicembre 2006, n. 296, è ridotta per l'anno 2008 di 7 milioni di
euro.
253. Il Ministero
dei trasporti, entro trenta giorni dalla data di entrata
in vigore della presente legge, conclude un'indagine conoscitiva sul
trasporto ferroviario di viaggiatori e merci sulla media e lunga percorrenza,
volta a determinare la possibilità di assicurare l'equilibrio tra costi e
ricavi dei servizi, nonché le eventuali azioni di miglioramento
dell'efficienza. Il servizio sulle relazioni che presentano o sono in grado
di raggiungere l'equilibrio economico è assicurato in regime di
liberalizzazione. Il CIPE, nei limiti delle risorse disponibili, sulla proposta
del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro dello sviluppo
economico e con il Ministro dell'economia e delle finanze, individua,
nell'ambito delle relazioni per le quali non è possibile raggiungere
l'equilibrio economico, i servizi di utilità sociale, in termini di
frequenza, copertura territoriale, qualità e tariffazione, e che sono
mantenuti in esercizio tramite l'affidamento di contratti di servizio
pubblico.
254. Nelle more
della stipula di nuovi contratti di servizio pubblico tra il Ministero dei trasporti e la società Trenitalia s.p.a., il
Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato a corrispondere alla
società le somme previste, per l'anno 2008, dal bilancio di previsione dello
Stato, in relazione agli obblighi di servizio pubblico nel settore dei
trasporti per ferrovia, di cui alla vigente normativa comunitaria.
255. Per la
progettazione e l'avvio, ai sensi della legge 21 dicembre 2001, n. 443, e
successive modificazioni, delle tratte delle linee metropolitane delle città
di Bologna e di Torino, è autorizzato un contributo
per ciascuna delle predette tratte di 10 milioni di euro per l'anno 2010. Per
la realizzazione della tramvia di Firenze è autorizzato un contributo di 10
milioni di euro per l'anno 2009.
256. Per la progettazione e l'avvio della realizzazione del passante
grande di Bologna, ai sensi della legge 21 dicembre 2001, n. 443, e
successive modificazioni, è autorizzato un contributo di 5 milioni di euro
per l'anno 2008 e di 4 milioni di euro per l'anno 2009.
257. Per la prosecuzione degli interventi di realizzazione
delle opere strategiche di cui alla legge 21 dicembre 2001, n. 443, è
autorizzata la concessione di contributi quindicennali di 99,6 milioni di
euro a decorrere da ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010. A valere sulle
risorse stanziate dai commi 257 e 258, per la prosecuzione degli interventi
di cui all'articolo 1, comma 1008, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono
autorizzati contributi quindicennali di 5 milioni di euro a decorrere
rispettivamente dall'anno 2008 e dall'anno 2009, e si procede ai sensi degli
articoli 163 e seguenti del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile
2006, n. 163. A valere sulle risorse stanziate dai commi 257 e 258, per la
realizzazione delle opere accessorie agli interventi di cui all'articolo 1,
comma 981, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è autorizzato un contributo
di 3 milioni di euro per l'anno 2008 e di 2 milioni di euro per l'anno 2009,
e si procede ai sensi degli articoli 163 e seguenti del codice di cui al decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163.
258. Nell'ambito
delle risorse disponibili a legislazione vigente per il programma
straordinario di edilizia residenziale pubblica, una quota fino a 50 milioni
di euro è destinata alla prosecuzione degli interventi
di cui all'articolo 1, comma 1010, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, da
realizzare con le modalità di cui al primo comma dell'articolo 18 della legge
7 marzo 1981, n. 64, anche rimodulando gli interventi in base alle esigenze
accertate dal Ministero delle infrastrutture.
259. L'Autostrada
Nogara-Mare Adriatico e il collegamento dei sistemi tangenziali nelle tratte
Peschiera del Garda/Verona e Verona/Padova, opere di competenza della regione
Veneto, sono inseriti, ai soli fini dell'approvazione, nelle procedure previste dall'articolo 161 del codice di
cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive
modificazioni.
260. Per il
completamento degli interventi relativi alla strada di grande comunicazione E
78 «due mari» Grosseto-Fano, prevista come opera
strategica di cui alla legge 21 dicembre 2001, n. 443, è autorizzata la spesa
di 3 milioni di euro per l'anno 2008.
261. Per il
finanziamento degli interventi di cui all'articolo 1, comma 92, della legge
23 dicembre 2005, n. 266, è autorizzata la spesa di
4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009.
262. Le quote dei
limiti d'impegno, autorizzati dall'articolo 13, comma 1, della legge 1º
agosto 2002, n. 166, e successivi rifinanziamenti, decorrenti dall'anno 2006
non impegnate al 31 dicembre 2007, costituiscono
economie di bilancio e sono reiscritte nella competenza degli esercizi
successivi a quelli terminali dei rispettivi limiti.
263. In aggiunta
agli stanziamenti previsti dall'articolo 11-quaterdecies
del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni,
dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, è autorizzata la spesa di 0,4 milioni di
euro per l'anno 2008 e di 0,7 milioni di euro per quattordici anni a
decorrere dal 2009, per l'organizzazione, l'impiantistica sportiva e gli
interventi infrastrutturali dei Giochi del Mediterraneo che si terranno a
Pescara nel 2009.
264. La Cassa
depositi e prestiti s.p.a. è autorizzata a costituire, presso la gestione
separata, un apposito fondo, denominato Fondo di garanzia per le opere pubbliche (FGOP).
265. La dotazione
iniziale del Fondo di cui al comma 264 e le successive variazioni sono
stabilite dalla Cassa depositi e prestiti s.p.a. a valere sulle risorse
previste ai sensi dell'articolo 71, comma 2, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.
266. Il Fondo di cui
al comma 264 è finalizzato al sostegno finanziario dei lavori, di competenza
dei soggetti di cui all'articolo 5, comma 7, lettera a),
del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni,
dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, da realizzare mediante:
a) contratti di concessione di cui all'articolo 53, comma 1, del
codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163;
b) contratti di concessione di costruzione e gestione o affidamento
unitario a contraente generale di cui all'articolo 173 del codice di cui al
decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.
267. Il Fondo di cui
al comma 264, al fine di ridurre le contribuzioni pubbliche a fondo perduto,
presta garanzie, in favore dei soggetti pubblici o
privati coinvolti nella realizzazione o nella gestione delle opere, volte ad
assicurare il mantenimento del relativo equilibrio economico-finanziario.
268. La Cassa
depositi e prestiti s.p.a., nel rispetto degli indirizzi fissati dal Ministro
dell'economia e delle finanze nell'esercizio dei
poteri di cui all'articolo 5, comma 9, del decreto-legge 30 settembre 2003,
n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326,
fissa con proprio regolamento limiti, condizioni, modalità e caratteristiche
della prestazione delle garanzie e dei relativi rimborsi, tenendo conto della
redditività potenziale dell'opera e della decorrenza e durata della
concessione o della gestione.
269. Dalle
disposizioni di cui ai commi da 264 a 268 non devono
derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
270. Sono abrogati i
commi da 1 a 5 dell'articolo 71 della legge 27 dicembre 2002, n. 289.
271. In aggiunta
agli stanziamenti previsti dall'articolo 11-quaterdecies
del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni,
dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, è autorizzata la spesa annua di 0,4
milioni di euro per quattordici anni a decorrere dal 2008 per
l'organizzazione, l'impiantistica sportiva e gli interventi infrastrutturali
dei Campionati del mondo di nuoto di Roma nel 2009.
272. Per la
realizzazione degli impianti sportivi e di servizio funzionali allo
svolgimento dei campionati del mondo di ciclismo su pista del 2012 in
provincia di Treviso è autorizzato un contributo
quindicennale di 2 milioni di euro a decorrere dal 2008 quale concorso dello
Stato agli oneri derivanti dalla contrazione di mutui o altre operazioni
finanziarie che l'Associazione Ciclismo di Marca è autorizzata ad effettuare.
273. L'80 per cento
del contributo quindicennale di cui al comma 272 è
destinato alla realizzazione di un velodromo nel territorio della provincia
di Treviso, diretto a consentire un adeguato allenamento degli atleti
italiani sul territorio nazionale. Ai fini della definizione delle modalità
di finanziamento e di realizzazione del velodromo e delle restanti
infrastrutture funzionali allo svolgimento della manifestazione sportiva,
l'Associazione Ciclismo di Marca stipula un apposito accordo di programma
quadro, ai sensi dell'articolo 2, comma 203, lettera c), della legge
23 dicembre 1996, n. 662, con il Ministro per le politiche giovanili e le
attività sportive, il Ministro dell'economia e delle finanze e gli enti
locali interessati.
274. Le somme
relative ad eventuali economie, derivanti dalle
risorse attivate mediante la contrazione di mutui o altre operazioni
finanziarie effettuate dall'Associazione Ciclismo di Marca per la
realizzazione degli interventi a valere sul contributo quindicennale di cui
al comma 272, possono essere destinate alla copertura di altre spese
preventivamente autorizzate dall'Associazione medesima per la realizzazione
dell'evento.
275.
L'autorizzazione di spesa di cui alla legge 3 giugno 1999, n. 157, è ridotta
di 20 milioni di euro annui a decorrere dal 2008.
276. Il fondo di cui
all'articolo 32-bis del decreto-legge 30
settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
novembre 2003, n. 326, è incrementato di 20 milioni di euro, a decorrere
dall'anno 2008, da destinare ad interventi di adeguamento strutturale ed
antisismico degli edifici del sistema scolastico, nonché alla costruzione di
nuovi immobili sostitutivi degli edifici esistenti, laddove indispensabili a
sostituire quelli a rischio sismico, secondo programmi basati su aggiornati gradi
di rischiosità.
277. Per
l'utilizzazione delle risorse di cui al comma 276, il decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri di cui al comma 2 dell'articolo 32-bis del decreto-legge 30 settembre 2003, n.
269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, è
emanato sentiti i Ministri delle infrastrutture, della pubblica istruzione e
dell'economia e delle finanze.
278. Al fine di
fronteggiare l'emergenza penitenziaria con l'adeguamento infrastrutturale
degli edifici esistenti, in via prioritaria, o la
realizzazione di nuovi edifici, è autorizzata la spesa di 20 milioni di euro
per l'anno 2008, di 20 milioni di euro per l'anno 2009 e di 30 milioni di
euro per l'anno 2010 per l'avvio di un programma straordinario di edilizia penitenziaria,
approvato con decreto interministeriale dal Ministro delle infrastrutture e
dal Ministro della giustizia. Con il predetto decreto sono individuati gli
interventi da realizzare in ciascun anno, avvalendosi dei competenti
provveditorati interregionali alle opere pubbliche.
279. All'articolo 1,
comma 796, lettera n), primo periodo, della
legge 27 dicembre 2006, n. 296, le parole: «20 miliardi di euro» sono
sostituite dalle seguenti: «23 miliardi di euro».
280. All'articolo 1,
comma 796, lettera n), della legge 27
dicembre 2006, n. 296, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nel secondo periodo, dopo le parole: «Il maggior importo di cui
alla presente lettera è vincolato» sono inserite le seguenti: «per 100
milioni di euro per l'esecuzione di un programma pluriennale di interventi in
materia di ristrutturazione edilizia e di ammodernamento tecnologico del
patrimonio sanitario pubblico, finalizzato al potenziamento delle ''unità di
risveglio dal coma''; per 7 milioni di euro per l'esecuzione di un programma
pluriennale di interventi in materia di ristrutturazione edilizia e di
ammodernamento tecnologico del patrimonio sanitario pubblico, destinati al
potenziamento e alla creazione di unità di terapia intensiva neonatale (TIN);
per 3 milioni di euro per l'esecuzione di un programma pluriennale di
interventi in materia di ammodernamento tecnologico del patrimonio sanitario
pubblico, destinati all'acquisto di nuove metodiche analitiche, basate sulla
spettrometria di ''massa tandem'', per effettuare screening neonatali
allargati, per patologie metaboliche ereditarie, per la cui terapia esistono
evidenze scientifiche efficaci»;
b) nel secondo periodo, le parole: «100 milioni di euro ad interventi
per la realizzazione di strutture residenziali dedicate alle cure palliative»
sono sostituite dalle seguenti: «150 milioni di euro ad interventi per la
realizzazione di strutture residenziali e l'acquisizione di tecnologie per
gli interventi territoriali dedicati alle cure palliative, ivi comprese
quelle relative alle patologie degenerative neurologiche croniche
invalidanti»;
c) dopo il secondo periodo sono inseriti i seguenti: «Nella
sottoscrizione di accordi di programma con le regioni, è data, inoltre,
priorità agli interventi relativi ai seguenti settori assistenziali, tenuto
conto delle esigenze della programmazione sanitaria nazionale e regionale:
realizzazione di strutture sanitarie territoriali, residenziali e
semiresidenziali. Il Ministero della salute, attraverso la valutazione
preventiva dei programmi di investimento e il monitoraggio della loro
attuazione, assicura il raggiungimento dei predetti obiettivi prioritari,
verificando nella programmazione regionale la copertura del fabbisogno
relativo anche attraverso i precedenti programmi di investimento».
281. Per gli
interventi di cui ai commi 276, 279 e 280 gli stanziamenti previsti sono
subordinati a verifiche energetiche, sia che vengano inseriti in accordi di
programma, sia in altri programmi per l'ottenimento di finanziamenti
pubblici; tali interventi devono prevedere misure
significative di efficienza energetica e di produzione di energia da fonti
rinnovabili, nonché di risparmio idrico.
282. Per le nuove
costruzioni che rientrano fra gli edifici di cui al decreto legislativo 19
agosto 2005, n. 192, e successive modificazioni, il
rilascio del certificato di agibilità al permesso di costruire è subordinato
alla presentazione della certificazione energetica dell'edificio.
283. Al fine di dare
completa attuazione al riordino della medicina penitenziaria
di cui al decreto legislativo 22 giugno 1999, n. 230, e successive
modificazioni, comprensivo dell'assistenza sanitaria negli istituti penali
minorili, nei centri di prima accoglienza, nelle comunità e negli ospedali
psichiatrici giudiziari, con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, su proposta del Ministro della salute e del Ministro della
giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il
Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, di
intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e
le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti, nell'ambito dei
livelli essenziali di assistenza previsti dalla legislazione vigente e delle
risorse finanziarie di cui alla lettera c):
a) il trasferimento al Servizio sanitario nazionale di tutte le
funzioni sanitarie svolte dal Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria
e dal Dipartimento della giustizia minorile del Ministero della giustizia,
ivi comprese quelle concernenti il rimborso alle comunità terapeutiche delle
spese sostenute per il mantenimento, la cura e l'assistenza medica dei
detenuti di cui all'articolo 96, commi 6 e 6-bis, del testo unico di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e
successive modificazioni, e per il collocamento nelle medesime comunità dei
minorenni e dei giovani di cui all'articolo 24 del decreto legislativo 28
luglio 1989, n. 272, disposto dall'autorità giudiziaria;
b) le modalità e le procedure, secondo le disposizioni vigenti in
materia, previa concertazione con le organizzazioni sindacali maggiormente
rappresentative, per il trasferimento al Servizio sanitario nazionale dei
rapporti di lavoro in essere, anche sulla base della legislazione speciale
vigente, relativi all'esercizio di funzioni sanitarie nell'ambito del
Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria e del Dipartimento della
giustizia minorile del Ministero della giustizia, con contestuale riduzione
delle dotazioni organiche dei predetti Dipartimenti in misura corrispondente
alle unità di personale di ruolo trasferite al Servizio sanitario nazionale;
c) il trasferimento al Fondo sanitario nazionale per il successivo
riparto tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano delle
risorse finanziarie, valutate complessivamente in 157,8 milioni di euro per
l'anno 2008, in 162,8 milioni di euro per l'anno 2009 e in 167,8 milioni di
euro a decorrere dall'anno 2010, di cui quanto a 147,8 milioni di euro a
decorrere dall'anno 2008 a valere sullo stato di previsione del Ministero
della giustizia e quanto a 10 milioni di euro per l'anno 2008, 15 milioni di
euro per l'anno 2009 e 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010 a valere
sullo stato di previsione del Ministero della salute;
d) il trasferimento delle attrezzature, degli arredi e dei beni
strumentali di proprietà del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria
e del Dipartimento della giustizia minorile del Ministero della giustizia
afferenti alle attività sanitarie;
e) i criteri per la ripartizione tra le regioni e le province autonome
di Trento e di Bolzano delle risorse finanziarie complessive, come
individuate alla lettera c), destinate alla sanità penitenziaria.
284. Nelle more del
definitivo trasferimento al Servizio sanitario nazionale delle funzioni
sanitarie, del personale e delle risorse in materia di medicina
penitenziaria, il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria e il Dipartimento della giustizia minorile del Ministero della
giustizia continuano a svolgere la funzione di uffici erogatori per quanto di
rispettiva competenza e sono prorogati i rapporti di incarico, di
collaborazione o convenzionali del personale sanitario addetto agli istituti
di prevenzione e pena, non appartenente ai ruoli organici
dell'amministrazione penitenziaria, in corso alla data del 28 settembre 2007.
285. Al fine di
incrementare il patrimonio immobiliare destinato alla locazione di edilizia
abitativa a canone sostenibile, si considerano
«residenze d'interesse generale destinate alla locazione» i fabbricati
situati nei comuni ad alta tensione abitativa di cui all'articolo 1 del
decreto-legge 30 dicembre 1988, n. 551, convertito, con modificazioni, dalla
legge 21 febbraio 1989, n. 61, composti da case di abitazione non di lusso
sulle quali grava un vincolo di locazione ad uso abitativo per un periodo non
inferiore a 25 anni.
286. Le residenze di
cui al comma 285 costituiscono servizio economico di interesse generale, ai fini dell'applicazione dell'articolo
86, paragrafo 2, del Trattato istitutivo della Comunità europea, e sono
ricomprese nella definizione di alloggio sociale di cui all'articolo 5 della
legge 8 febbraio 2007, n. 9.
287. Per i fini
previsti dai commi 285 e 286 è istituito, a
decorrere dall'anno 2008, un fondo con una dotazione di 10 milioni di euro
per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010.
288. L'articolo 2,
comma 4, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, il quale prevede che i comuni,
per favorire la realizzazione degli accordi tra le
organizzazioni della proprietà edilizia e quelle dei conduttori, possono
deliberare, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio, aliquote dell'imposta
comunale sugli immobili più favorevoli per i proprietari che concedono in
locazione a titolo di abitazione principale immobili alle condizioni definite
negli accordi stessi, con possibilità di deroga al limite minimo
dell'aliquota, deve essere interpretato nel senso che tali aliquote possono
arrivare fino all'esenzione dall'imposta.
289. Al fine della
realizzazione di infrastrutture autostradali, previste dagli strumenti di
programmazione vigenti, le funzioni ed i poteri di soggetto concedente ed
aggiudicatore attribuiti all'ANAS S.p.a. possono essere trasferiti con decreto del Ministro delle infrastrutture dall'ANAS
S.p.a. medesima ad un soggetto di diritto pubblico appositamente costituito
in forma societaria e partecipato dall'ANAS S.p.a. e dalle regioni
interessate o da soggetto da esse interamente partecipato.
290. Le attività di
gestione, comprese quelle di manutenzione ordinaria e straordinaria, del
raccordo autostradale di collegamento tra l'Autostrada A4 - tronco
Venezia-Trieste, delle opere a questo complementari, nonché della tratta
autostradale Venezia-Padova, sono trasferite, una
volta completati i lavori di costruzione, ovvero scaduta la concessione
assentita all'Autostrada Padova-Venezia S.p.a., ad una società per azioni
costituita pariteticamente tra l'ANAS S.p.a. e la regione Veneto o soggetto
da essa interamente partecipato. La società, quale organismo di diritto
pubblico, esercita l'attività di gestione nel rispetto delle norme in materia
di appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi ed è sottoposta al
controllo diretto dei soggetti che la partecipano. I rapporti tra la società
ed i soggetti pubblici soci sono regolati, oltre che dagli atti deliberativi
di trasferimento delle funzioni, sulla base di apposita convenzione. La
società assume direttamente gli oneri finanziari connessi al reperimento
delle risorse necessarie per la realizzazione del raccordo autostradale di
collegamento tra l'Autostrada A4 - tronco Venezia-Trieste, anche subentrando
nei contratti stipulati direttamente dall'ANAS S.p.a.. Alla società è fatto
divieto di partecipare, sia singolarmente sia con altri operatori economici,
ad iniziative diverse che non siano strettamente necessarie per
l'espletamento delle funzioni di cui al comma 289, ovvero ad esse
direttamente connesse.
291. Per le finalità
di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 139, e
successive modificazioni, è autorizzato un contributo quindicennale di 4
milioni di euro a decorrere dal 2008.
292. Al fine di
assicurare la realizzazione del secondo stralcio del sistema ferroviario
metropolitano regionale veneto, è autorizzato un
contributo decennale di 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2008.
293. A decorrere dai
contributi relativi all'anno 2007, ai fini della quantificazione dei
contributi previsti dall'articolo 3, commi 2, 2-bis,
2-ter, 2-quater, 8, 10 e 11, della legge 7 agosto 1990, n. 250,
le imprese editrici sono tenute a presentare il modello dei costi di testata,
come definito con circolare dal Dipartimento per l'informazione e l'editoria
della Presidenza del Consiglio dei ministri e reso noto sul sito internet
del Dipartimento stesso, debitamente compilato e certificato dalla società di
revisione incaricata della certificazione del bilancio.
294. In applicazione
dell'articolo 1, comma 1246, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, la somma
disponibile per la liquidazione dei contributi di
cui agli articoli 3 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 250, e successive
modificazioni, all'articolo 23, comma 3, della legge 6 agosto 1990, n. 223, e
successive modificazioni, e all'articolo 7, comma 13, della legge 3 maggio
2004, n. 112, è attribuita ai soggetti per i quali sia stata accertata la
sussistenza dei requisiti necessari per l'erogazione dei contributi in quote
proporzionali all'ammontare del contributo spettante a ciascuna impresa.
295. A decorrere dalle domande relative all'anno 2007, le compensazioni
finanziarie derivanti dalle riduzioni tariffarie applicate ai consumi di
energia elettrica e ai canoni di noleggio e di abbonamento ai servizi di
telecomunicazione di qualsiasi tipo, ivi compresi i sistemi via satellite,
previsti dall'articolo 11 della legge 25 febbraio 1987, n. 67, e dagli
articoli 4 e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 250, sono rimborsate
direttamente all'impresa, nella misura del 40 per cento dell'importo totale
delle bollette, al netto dell'IVA. Con successivo decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri, avente natura non regolamentare, sono indicate le
modalità e la documentazione relative alle richieste dei rimborsi di cui al
comma 293.
296. Il
finanziamento annuale previsto per le TV locali
dall'articolo 52, comma 18, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, come
rideterminato dalla legge 27 dicembre 2002, n. 289, dalla legge 24 dicembre
2003, n. 350, dalla legge 30 dicembre 2004, n. 311, dalla legge 23 dicembre
2005, n. 266, e dalla legge 27 dicembre 2006, n. 296, è incrementato di 10
milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2008 e di ulteriori 5 milioni di
euro per l'anno 2009. La ripartizione secondo bacini di utenza costituiti
dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano dello
stanziamento annuo è effettuata entro il 30 maggio di ogni anno. Allo scopo
si procede imputando, automaticamente e in via provvisoria, alle regioni e
alle province autonome il 90 per cento della somma già assegnata nell'anno
precedente, fatta salva la rideterminazione in via definitiva all'esito dei
conteggi ufficiali.
297. All'articolo
145, comma 19, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive
modificazioni, al primo e al secondo periodo le parole: «30 settembre» sono
sostituite dalle seguenti: «31 luglio».
298. All'articolo
10, comma 1, secondo periodo, del decreto-legge 1º ottobre 2007, n. 159,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, alle
parole: «Tale contributo» sono premesse le seguenti: «Fermi restando i limiti all'ammontare dei contributi, quali
indicati nell'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 250, e successive
modificazioni,».
299. Al fine di
sostenere nuovi processi di realizzazione delle infrastrutture per la larga
banda sul territorio nazionale, le risorse del
Fondo per le aree sottoutilizzate di cui all'articolo 61 della legge 27
dicembre 2002, n. 289, destinate al finanziamento degli interventi attuativi
del Programma per lo sviluppo della larga banda nel Mezzogiorno da parte del Ministero
delle comunicazioni per il tramite della Società infrastrutture e
telecomunicazioni per l'Italia S.p.A. (Infratel Italia), di cui all'articolo
7 del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni,
dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, sono incrementate di 50 milioni di euro
per l'anno 2008.
300. Il Fondo per il
passaggio al digitale di cui all'articolo 1, commi 927, 928 e 929, della
legge 27 dicembre 2006, n. 296, è incrementato di 20 milioni di euro per
l'anno 2008.
301. All'articolo 44 del testo unico della radiotelevisione di cui
al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, sono apportate le seguenti
modifiche:
a) al comma 1, le parole: «e deve riguardare opere prodotte per almeno
la metà negli ultimi cinque anni» sono soppresse;
b) al comma 2, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «I criteri
per la qualificazione delle opere di espressione originale italiana, ai fini
del presente articolo, sono stabiliti con decreto del Ministro delle
comunicazioni e del Ministro per i beni e le attività culturali da adottarsi
entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente disposizione.»;
c) il comma 3 è sostituito dal seguente:
«3. Le emittenti televisive, i fornitori di contenuti televisivi e i
fornitori di programmi in pay-per-view, indipendentemente dalla
codifica delle trasmissioni, riservano ogni anno almeno il 10 per cento del
tempo di diffusione, in particolare nelle fasce orarie di maggiore ascolto,
alle opere europee degli ultimi cinque anni, di cui il 20 per cento opere cinematografiche
di espressione originale italiana ovunque prodotte. La concessionaria del
servizio pubblico generale radiotelevisivo, su tutte le reti e le piattaforme
distributive, indipendentemente dalla codifica delle trasmissioni, riserva
alle opere europee degli ultimi cinque anni una quota minima del 20 per cento
del tempo di trasmissione, di cui il 10 per cento alle opere cinematografiche
di espressione originale italiana ovunque prodotte. Le emittenti televisive,
i fornitori di contenuti televisivi e i fornitori di programmi in pay-per-view
soggetti alla giurisdizione italiana, indipendentemente dalla codifica delle
trasmissioni, riservano una quota non inferiore al 10 per cento dei propri
introiti netti annui, così come indicati nel conto economico dell'ultimo
bilancio di esercizio disponibile, alla produzione, al finanziamento, al
pre-acquisto e all'acquisto di opere europee realizzate da produttori
indipendenti negli ultimi cinque anni. Tali introiti sono quelli che il
soggetto obbligato ricava da pubblicità, da televendite, da sponsorizzazioni,
da contratti e convenzioni con soggetti pubblici e privati, da provvidenze
pubbliche e da offerte televisive a pagamento di programmi di carattere non
sportivo di cui esso ha la responsabilità editoriale, inclusi quelli diffusi
o distribuiti attraverso piattaforme diffusive o distributive di soggetti
terzi. All'interno di tale quota del 10 per cento dei suddetti introiti
destinata alle opere europee, le emittenti e i fornitori di contenuti e di
programmi in chiaro destinano almeno il 30 per cento alle opere
cinematografiche di espressione originale italiana ovunque prodotte, e le
emittenti e i fornitori di contenuti e di programmi a pagamento destinano
almeno il 35 per cento alle opere di espressione originale italiana ovunque
prodotte appartenenti al genere di prevalente emissione da parte del soggetto
obbligato. La concessionaria del servizio pubblico generale radiotelevisivo
destina alle opere europee realizzate da produttori indipendenti negli ultimi
cinque anni una quota non inferiore al 15 per cento dei ricavi complessivi
annui derivanti dagli abbonamenti relativi all'offerta radiotelevisiva nonché
i ricavi pubblicitari connessi alla stessa, al netto degli introiti derivanti
da convenzioni con la pubblica amministrazione e dalla vendita di beni e
servizi; all'interno di questa quota, nel contratto di servizio è stabilita
una riserva non inferiore al 20 per cento da destinare alla produzione, al
finanziamento, al pre-acquisto o all'acquisto di opere cinematografiche di
espressione originale italiana ovunque prodotte e una riserva non inferiore
al 5 per cento da destinare a opere di animazione appositamente prodotte per
la formazione dell'infanzia. Per i servizi televisivi prestati su richiesta
del consumatore, gli operatori di comunicazioni elettroniche su reti fisse e
mobili contribuiscono, gradualmente e tenuto conto delle condizioni del
mercato, alla promozione e al sostegno finanziario delle opere audiovisive
europee, destinando una quota dei ricavi derivanti dal traffico di contenuti
audiovisivi offerti al pubblico a pagamento indipendentemente dalla
tecnologia di trasmissione, secondo criteri e modalità stabiliti
dall'Autorità con apposito regolamento da adottare entro sei mesi dalla data
di entrata in vigore della presente disposizione. Con particolare riferimento
ai programmi in pay-per-view a prevalente contenuto cinematografico di
prima visione, gli obblighi di cui al presente comma devono essere in ogni
caso commisurati all'effettiva disponibilità di opere rilevanti, ai sensi del
presente comma, nei sei mesi precedenti la diffusione nell'anno di
riferimento e al loro successo nelle sale cinematografiche italiane, secondo
criteri e modalità stabiliti dall'Autorità con apposito regolamento da
adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente
disposoizione. In merito all'obbligo di programmazione della sottoquota del
20 per cento di opere cinematografiche di cui al presente comma, è previsto
un periodo transitorio di dodici mesi per consentire ai fornitori di
contenuti e ai fornitori di programmi in pay-per-view l'adeguamento
graduale al suddetto obbligo»;
d) il comma 5 è sostituito dal seguente:
«5. L'Autorità adotta entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della
presente disposizione un regolamento che definisce le modalità di
comunicazione dell'adempimento degli obblighi di cui al presente articolo nel
rispetto dei princìpi di riservatezza previsti dal codice di cui al decreto
legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e le sanzioni in caso di inadempienza».
302. All'articolo
51, comma 3, lettera d), del testo unico
della radiotelevisione di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177,
sono apportate le seguenti modifiche:
a) le parole: «da 1.040 euro a 5.200 euro» sono sostituite dalle
seguenti: «da 5.165 euro a 51.646 euro»;
b) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, anche nel caso in
cui la pubblicità di amministrazioni ed enti pubblici sia gestita, su
incarico degli stessi, da agenzie pubblicitarie o centri media».
303. Dopo il comma 5 dell'articolo 4 del decreto legislativo
22 luglio 1999, n. 261, è aggiunto il seguente:
«5-bis. Nell'ottica di favorire un ulteriore sviluppo del mercato
postale, migliorando la qualità dei servizi offerti e preservando il livello
occupazionale delle imprese del settore, il fornitore del servizio universale
può prorogare gli accordi in essere con operatori privati già titolari di
concessione del Ministero delle comunicazioni ai sensi dell'articolo 29,
primo comma, del testo unico di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 29 marzo 1973, n. 156».
304. Le somme
disponibili al 31 dicembre 2007 relative alle autorizzazioni di spesa di cui
agli articoli 1 e 3 della legge 31 marzo 2005, n. 56, nel limite massimo
rispettivamente di euro 12 milioni e di euro 2
milioni, sono mantenute nel conto dei residui per essere versate all'entrata
del bilancio statale nell'anno 2008 e successivamente riassegnate nello stato
di previsione del Ministero del commercio internazionale per essere destinate
alle finalità di cui all'articolo 4, comma 61, della legge 24 dicembre 2003,
n. 350.
305. Per l'anno
2008, una quota pari a 50 milioni di euro delle disponibilità del fondo di
cui all'articolo 2 del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394,
è versata all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnata al
fondo di cui all'articolo 3 della legge 28 maggio 1973, n. 295, quale
disponibilità impegnabile per le finalità connesse alle attività di credito
all'esportazione.
306. Il fondo di cui
all'articolo 3 della legge 28 maggio 1973, n. 295, per le attività connesse
al pagamento dei contributi agli interessi previsti in favore dei soggetti di
cui all'articolo 15, comma 1, del decreto legislativo 31
marzo 1998, n. 143, è integrato di 20 milioni di euro per l'anno 2008 e di
130 milioni di euro per l'anno 2009.
307. Per consentire
ai centri regionali per i trapianti di cui all'articolo 10 della legge 1º
aprile 1999, n. 91, l'effettuazione di controlli e
interventi finalizzati alla promozione e alla verifica della sicurezza della
rete trapiantologica, è autorizzata, a partire dal 2008, la spesa di euro
700.000. Le risorse di cui al presente comma sono ripartite tra le regioni
con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze. Al relativo onere si provvede mediante
corrispondente riduzione, a decorrere dal 2008, dell'autorizzazione di spesa
di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 marzo
2004, n. 81, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2004, n.
138.
308. Al fine di
razionalizzare i costi e ottimizzare l'impiego dei fondi di funzionamento,
nonché di organizzare le risorse umane e logistiche necessarie al
conseguimento degli obiettivi di sanità pubblica
attribuitigli dalla legge, il Centro nazionale per i trapianti, istituito con
legge 1º aprile 1999, n. 91, ai fini dell'esercizio delle funzioni di
coordinamento e controllo delle attività di donazione, prelievo e trapianto
di organi, tessuti e cellule, fatta salva la disciplina prevista dalla legge
21 ottobre 2005, n. 219, può:
a) stipulare accordi di collaborazione e convenzioni con
amministrazioni pubbliche, enti, istituti, associazioni ed altre persone
giuridiche pubbliche o private, nazionali, comunitarie o internazionali;
b) stipulare, nei limiti del finanziamento costituito dai fondi
istituzionali e da quelli provenienti da programmi di ricerca nazionali ed
internazionali, contratti di lavoro secondo le modalità previste dalle norme
vigenti nella pubblica amministrazione, ivi compresa quella di cui
all'articolo 15-septies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.
502, e successive modificazioni, in quanto compatibile.
309. Al fine di
promuovere la ricerca e la formazione in materia di
trasporti anche mediante il ricorso alla ricerca e alla formazione
interuniversitaria, prevedendo anche degli aiuti volti alla formazione in
materia trasportistica in ambito internazionale, in una prospettiva
multidisciplinare e multilaterale, è autorizzata la spesa di 2 milioni di
euro per l'anno 2008, di 5 milioni di euro per l'anno 2009 e di 10 milioni di
euro per l'anno 2010.
310. Per le finalità
di cui all'articolo 5, comma 1, della legge 9 gennaio 2006, n. 13, e con le
modalità previste dall'articolo 1, comma 1042,
della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è autorizzata la spesa di 2 milioni di
euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010.
311. Per realizzare
un sistema informativo del Ministero dei trasporti finalizzato anche ad attuare il trasferimento modale delle merci dalle strade
verso le Autostrade del mare, è autorizzata la spesa di l0 milioni di euro
per l'anno 2008.
312. Il contributo
annuo dello Stato alle spese di gestione del Programma nazionale di ricerche
aerospaziali (PRORA), di cui alla legge 14 febbraio
1991, n. 46, è incrementato di 3,5 milioni di euro annui a decorrere
dall'anno 2008.
313. A decorrere
dall'anno 2008, una quota, non inferiore al 10 per cento, dello stanziamento
complessivo del Fondo per gli investimenti nella
ricerca scientifica e tecnologica (FIRST) di cui all'articolo 1, comma 870,
della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è destinata ai progetti di ricerca di
base presentati da ricercatori di età inferiore ai quaranta anni operanti a
qualunque titolo in attività di ricerca e previamente valutati, secondo il
metodo della valutazione tra pari, da un comitato. Detto comitato è composto
da ricercatori, di nazionalità italiana o straniera, di età inferiore ai
quaranta anni e riconosciuti di livello eccellente sulla base di indici
bibliometrici, quali l'impact factor ed il citation index, e
operanti presso istituzioni ed enti di ricerca, almeno per la metà non
italiani, che svolgono attività nei settori disciplinari relativi alla
ricerca scientifica e tecnologica.
314. L'attuazione
del comma 313 è demandata ad apposito decreto del Ministro dell'università e
della ricerca, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge, nel rispetto dei criteri stabiliti dal
regolamento di cui all'articolo 1, comma 873, della
legge 27 dicembre 2006, n. 296.
315. All'onere
derivante dall'istituzione e dal funzionamento del comitato di cui al comma
313, quantificato nel limite massimo di 100.000 euro annui, si provvede
mediante incremento, con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze, delle aliquote di base di cui all'articolo 5
della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta sui tabacchi
lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio.
316. All'articolo 1,
comma 814, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nel primo periodo, le
parole: «Per gli anni 2007 e 2008» sono sostituite dalle seguenti: «A
decorrere dall'anno 2007» e le parole: «non inferiore al 5 per cento è
destinata, in via sperimentale,» dalle seguenti:
«non inferiore al 5 per cento relativamente al 2007 e al 10 per cento a
partire dal 2008 è destinata».
317. All'articolo 1,
comma 815, della legge n. 296 del 2006, le parole: «per ciascuno degli anni
2007 e 2008» sono sostituite dalla seguente:
«annui».
318. È istituito, in
via sperimentale, per l'anno 2008, un Fondo di 10 milioni di euro per
promuovere la ricerca di base. Il Fondo è attivato con decreto del Ministro
dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
319. Le fondazioni
bancarie che impegnano risorse per la ricerca di base possono chiedere, a
valere sul Fondo di cui al comma 318 e previa conferma della disponibilità
finanziaria, contributi non superiori al 20 per cento delle
risorse impiegate, per la durata effettiva del finanziamento e comunque non
oltre tre anni.
320. Con decreto del
Ministro dell'università e della ricerca, da emanare entro trenta giorni
dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti gli obiettivi di ricerca di base per i quali i
relativi finanziamenti possono essere ammessi ai contributi di cui al comma
319 e le modalità per la presentazione delle richieste delle fondazioni volte
a ottenere i contributi medesimi, nonché per la valutazione dei piani di
ricerca e per l'assegnazione dei contributi stessi al fine di rispettare i
limiti della disponibilità del Fondo di cui al comma 318.
321. Per le finalità
della difesa del suolo e della pianificazione di bacino nonché per la realizzazione degli interventi nelle aree a rischio
idrogeologico di cui al decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, convertito, con
modificazioni, dalla legge 3 agosto 1998, n. 267, il Ministro dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare adotta piani strategici nazionali e di
intervento per la mitigazione del rischio idrogeologico e per favorire forme
di adattamento dei territori, da attuare d'intesa con le autorità di bacino
territorialmente competenti, con le regioni e con gli enti locali
interessati, tenuto conto dei piani di bacino. A tal fine sono utilizzate le
risorse iscritte sulle autorizzazioni di spesa di cui alla legge 18 maggio
1989, n. 183, e al decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493, come determinate dalla
Tabella F della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Per l'attuazione delle
disposizioni di cui al presente comma nonché delle disposizioni di cui ai
commi 322, 323, 325, 326, 331 e 332 è autorizzata la spesa di euro 265
milioni per ciascuno degli anni 2008 e 2009 a valere sulle risorse di cui
alla legge 18 maggio 1989, n. 183.
322. È istituito
nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare un fondo per la promozione delle energie rinnovabili e dell'efficienza energetica attraverso il
controllo e la riduzione delle emissioni inquinanti e climalteranti, nonché
per la promozione della produzione di energia elettrica da solare
termodinamico. A decorrere dall'anno 2008 sono destinate al fondo di cui al
presente comma risorse per un importo annuale di 40 milioni di euro a valere
sulle risorse di cui al comma 321. Entro cinque mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge il Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare, con proprio decreto, individua le modalità di
utilizzazione del fondo, anche prevedendo iniziative di cofinanziamento con
regioni ed enti locali o con altri soggetti, pubblici o privati, nonché
mediante l'attivazione di fondi di rotazione.
323. È istituito nello stato di previsione del Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare un fondo per la
promozione di interventi di riduzione e prevenzione della produzione di
rifiuti e per lo sviluppo di nuove tecnologie di riciclaggio, con dotazione
di 20 milioni di euro per anno a decorrere dal 2008, a valere sulle risorse
di cui al comma 321. Il fondo è finalizzato alla sottoscrizione di accordi di
programma e alla formulazione di bandi pubblici da parte del Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per la promozione
degli interventi di cui al primo periodo. Con decreto del Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da adottare nel
termine di cinque mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge,
sono definite le modalità di utilizzo del fondo di cui al presente comma.
324. Per il
potenziamento della ricerca e lo studio sulle interazioni tra i fattori
ambientali e la salute, sugli effetti che gli agenti inquinanti hanno sugli
organismi viventi, e in special modo sull'uomo, e
al fine di accrescere le conoscenze scientifiche in materia e di favorire lo
studio di progetti volti ad un'efficace riduzione e al controllo delle
emissioni inquinanti, è istituito un fondo, presso il Ministero dell'ambiente
e della tutela del territorio e del mare, con una dotazione di 500.000 euro
per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010.
325. Al fine di
potenziare le attività di vigilanza e controllo in materia di ambiente marino
e costiero, anche attraverso azioni di sicurezza
operativa e di informazione, il Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare è autorizzato ad avvalersi di strutture specialistiche
del Reparto ambientale marino del Corpo delle capitanerie di porto-Guardia
costiera. Sono a carico del Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare gli oneri connessi all'acquisto dei beni strumentali
necessari per lo svolgimento delle attività di cui al presente comma. A tal
fine è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro a valere sulle risorse di
cui al comma 321.
326. Al fine di
prevenire situazioni di emergenza ambientale con particolare riferimento al
mare nonché di assicurare il funzionamento ordinario dell'Istituto centrale
per la ricerca scientifica e tecnologica applicata
al mare (ICRAM) è assegnata, per ciascuno degli anni 2008 e 2009, la somma di
10 milioni di euro a valere sulle risorse di cui al comma 321.
327. Per consentire
la verifica ed il monitoraggio delle aree ad elevato rischio idrogeologico e
la raccolta dei dati ambientali, il Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare è autorizzato alla
stipula di accordi di programma con altre amministrazioni centrali e
periferiche per l'estensione del Piano straordinario di telerilevamento, già
previsto dall'articolo 27 della legge 31 luglio 2002, n. 179, al fine di
renderlo punto di riferimento e di accesso per le cartografie e le
informazioni ambientali di altre amministrazioni centrali e periferiche. Per
l'attuazione del presente comma è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro
per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010. All'onere derivante
dall'attuazione del presente comma, determinato nella misura massima di 10
milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010, si provvede mediante
corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1,
comma 1, del decreto-legge 21 febbraio 2005, n. 16, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 aprile 2005, n. 58.
328. Per
l'istituzione e il finanziamento di nuove aree
marine protette, è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2008.
329. Allo scopo di
garantire la prosecuzione delle attività di monitoraggio del rischio sismico
attraverso l'utilizzo di tecnologie scientifiche innovative integrate dei fattori di rischio nelle diverse aree del territorio, ai
sensi dell'articolo 1, comma 247, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è
autorizzata la spesa di 1,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008,
2009 e 2010.
330. Ai fini della
riqualificazione e valorizzazione economica del
territorio della regione fluviale del fiume Po e della crescita del turismo,
le regioni interessate attuano interventi finalizzati all'aumento della
sicurezza idraulica ed idrogeologica, alla riqualificazione ambientale e alla
estensione delle reti ecologiche, alla tutela delle risorse idriche, al
recupero e alla tutela dei beni culturali, architettonici ed archeologici.
Tali interventi sono programmati dalla Autorità di bacino di cui all'articolo
63 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, anche su proposta delle
regioni ed in coerenza con la pianificazione vigente. Per l'attuazione degli
interventi di cui al presente comma è autorizzata la spesa di 500.000 euro
per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010.
331. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare
definisce e attiva un programma di interventi di difesa del suolo nei piccoli
comuni il cui territorio presenta significativi fenomeni di dissesto e che
risultano caratterizzati da estrema perifericità rispetto ai centri abitati
di maggiori dimensioni. Per l'attuazione del presente comma è autorizzata la
spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2008 a valere sulle risorse di cui al
comma 321.
332. Per le finalità
di mitigazione del rischio idrogeologico, di tutela
e di riqualificazione dell'assetto del territorio e di incentivazione alla
permanenza delle popolazioni nelle aree di montagna e di collina, il Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare definisce e attiva,
sulla base delle richieste dei comuni e delle comunità montane, un programma
di interventi di manutenzione del reticolo idrografico minore e dei versanti,
privilegiando la realizzazione di opere tradizionali e a basso impatto
ambientale. Per l'attuazione del presente comma è previsto l'utilizzo del 10
per cento delle risorse destinate, per l'anno 2008, alla difesa del suolo di
cui al comma 321.
333. A decorrere
dall'anno 2008, è istituito presso il Ministero dell'ambiente e della tutela
del territorio e del mare il Fondo per la
ristrutturazione e l'ammodernamento della rete idrica sul territorio
nazionale, con una dotazione di 30 milioni di euro per l'anno 2008 e di 20
milioni di euro a decorrere dall'anno 2009. Entro tre mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il
Ministro delle infrastrutture, sentito il parere delle competenti Commissioni
parlamentari e della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, sono
stabilite le modalità di funzionamento e di erogazione delle risorse del
Fondo medesimo.
334. Il comma 1284
dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è sostituito dai seguenti:
«1284. È istituito un fondo di solidarietà, presso la Presidenza del
Consiglio dei ministri, finalizzato a promuovere il finanziamento esclusivo
di progetti e interventi, in ambito nazionale e internazionale, atti a
garantire il maggior accesso possibile alle risorse idriche secondo il
principio della garanzia dell'accesso all'acqua a livello universale. Il
fondo è alimentato dalle risorse di cui al comma 1284-ter. Con decreto
del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto
con il Ministro degli affari esteri, sentito il parere delle competenti
Commissioni parlamentari e della Conferenza unificata di cui all'articolo 8
del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni,
sono indicate le modalità di funzionamento e di erogazione delle risorse del
fondo.
1284-bis. Al fine di tutelare le acque di falda, di favorire una
migliore fruizione dell'acqua del rubinetto, di ridurre il consumo di acqua
potabile e la produzione di rifiuti, nonché le emissioni di anidride
carbonica, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente
e della tutela del territorio e del mare un fondo a favore della
potabilizzazione, microfiltrazione e dolcificazione delle acque di rubinetto,
del recupero delle acque meteoriche e della permeabilità dei suoli
urbanizzati. Il fondo è alimentato, nel limite di 5 milioni di euro, per
ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010, dalle maggiori entrate di cui al comma
1284-ter. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare sono disciplinate le modalità di funzionamento del
fondo e sono individuati gli interventi ai quali sono destinati i contributi
a valere sul fondo medesimo.
1284-ter. È istituito un contributo di 0,5 centesimi di euro per ogni
bottiglia di acqua minerale o da tavola in materiale plastico venduta al
pubblico. Per materiale plastico si intende il composto macromolecolare
organico ottenuto per polimerizzazione, policondensazione, poliaddizione o
qualsiasi altro procedimento simile da molecole di peso molecolare inferiore,
ovvero per modifica chimica di macromolecole simili. Le entrate derivanti dal
contributo di cui al presente comma sono destinate per un decimo ad
alimentare il fondo di cui al comma 1284 e per nove decimi ad alimentare il
fondo di cui al comma 1284-bis».
335. È istituito
presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare un
fondo di 50 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010
per la forestazione e la riforestazione al fine di
ridurre le emissioni di anidride carbonica, per la realizzazione di aree
verdi in zone urbane e periurbane al fine di migliorare la qualità dell'aria
nei comuni a maggiore crisi ambientale, e di tutelare la biodiversità.
336. Al fine di
sostenere le azioni e le politiche finalizzate
all'attuazione del Protocollo di Kyoto, ratificato ai sensi della legge 1º
giugno 2002, n. 120, nonché ai fini di cui alla delibera CIPE n. 123 del 19
dicembre 2002, la somma di 2 milioni di euro annui a valere sul fondo di cui
al comma 335 è destinata all'istituzione e alla gestione del Registro
nazionale dei serbatoi di carbonio e alla gestione dell'Inventario nazionale
delle foreste di carbonio.
337. Gli Enti parco
nazionali che hanno provveduto alla rideterminazione della
propria dotazione organica in attuazione dell'articolo 1, comma 93, della
legge 30 dicembre 2004, n. 311, possono incrementare le proprie piante
organiche, entro il limite massimo complessivo di 120 unità di personale da
ripartire tra tutti gli Enti parco, nell'ambito del contributo dello Stato ai
sensi dell'articolo 32, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, delle
ulteriori risorse attribuite ai sensi del comma 338 e delle altre entrate di
cui all'articolo 16 della legge 6 dicembre 1991, n. 394. Per le finalità di
cui al presente comma, a decorrere dall'anno 2008 gli Enti parco nazionali
sono autorizzati a effettuare assunzioni di personale anche in deroga alla
normativa vigente, previo esperimento delle procedure di mobilità.
338. Per le finalità di cui al comma 337 è autorizzato un contributo
straordinario dello Stato di 2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008. Al
riparto del contributo tra gli Enti parco nazionali di cui al comma 337 si
provvede con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio
e del mare, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge.
339. La commissione
di riserva di cui all'articolo 28, terzo comma, della legge 31 dicembre 1982,
n. 979, e successive modificazioni, nominata dal
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e istituita
presso l'ente cui è delegata la gestione dell'area marina protetta, è
composta: da un rappresentante designato dal Ministro dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare, con funzioni di presidente; da un esperto
designato dalla regione territorialmente interessata, con funzioni di vice
presidente; da un esperto designato d'intesa tra i comuni rivieraschi
territorialmente interessati; da un esperto del Ministero dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare; da un rappresentante della
Capitaneria di porto nominato su proposta del reparto ambientale marino
presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;
da un esperto designato dall'Istituto centrale per la ricerca scientifica e
tecnologica applicata al mare (ICRAM); da un esperto designato dalle
associazioni naturalistiche maggiormente rappresentative riconosciute dal
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. In
attuazione di quanto disposto dal presente comma, il Ministro dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare procede alla ricostituzione di tutte
le commissioni di riserva delle aree marine protette entro centoventi giorni
dalla data di entrata in vigore della presente legge.
340. Al fine di
potenziare le attività di sorveglianza e di tutela del territorio e di
disincentivare l'esecuzione di lavori senza titolo o in difformità dalle
norme e dagli strumenti urbanistici, nonché di sostenere gli
oneri a carico dei comuni per l'immediata demolizione delle opere abusive, il
Fondo per le demolizioni delle opere abusive, di cui all'articolo 32, comma
12, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, è incrementato di
ulteriori 10 milioni di euro per l'anno 2008.
341. All'articolo
27, comma 3, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari
in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, è aggiunto, in fine, il seguente
periodo: «Entro i successivi quindici giorni dalla notifica il dirigente o il
responsabile dell'ufficio, su ordinanza del sindaco, può procedere al
sequestro del cantiere».
342. È istituito
presso il Ministero dell'ambiente e della tutela
del territorio e del mare un fondo di 2 milioni di euro per l'anno 2008, per
l'avvio di un programma di valorizzazione e di recupero delle ferrovie
dismesse.
343. Per l'attuazione del programma di
cui al comma 342, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e
del mare, di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali e
con il Ministro dei trasporti, individua criteri e modalità per la
realizzazione di una rete di percorsi ferroviari dismessi da destinare a
itinerari ciclo-turistici e avvia progetti di fattibilità per la conversione
a uso ciclabile delle tratte ferroviarie dismesse di cui alla tabella 4
annessa alla presente legge.
344. È istituito,
presso il Ministero dell'ambiente e della tutela
del territorio e del mare, il Fondo denominato «un centesimo per il clima»
nel quale affluiscono le entrate derivanti dalla contribuzione volontaria di
un centesimo di euro per ogni litro di carburante acquistato alla pompa per
l'autotrazione, nonché per ogni 6 kW/h di energia elettrica consumata.
345. A decorrere dal
1º gennaio 2008, per ogni litro di carburante acquistato e per ogni 6 kW/h
erogati per i quali sia stata effettuata la contribuzione volontaria è
previsto un corrispondente contributo aggiuntivo di
un centesimo di euro da parte delle società di distribuzione di carburante e
di energia elettrica. Il Fondo di cui al comma 344 è finalizzato al
finanziamento delle politiche della mobilità sostenibile, delle fonti
energetiche rinnovabili per ridurre le emissioni di CO2 e al sostegno delle
politiche di contrasto ai cambiamenti climatici.
346. Entro tre mesi
dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con proprio decreto,
sentite le organizzazioni rappresentative di
categoria, le associazioni ambientaliste di cui all'articolo 13 della legge 8
luglio 1986, n. 349, e successive modificazioni, e le associazioni dei
consumatori, definisce le modalità di attuazione della contribuzione
volontaria di cui al comma 344 e del contributo di cui al comma 345 nonché le
modalità di gestione del Fondo. Con il medesimo decreto è istituito un
comitato di esperti che ha il compito di verificare l'attuazione delle
finalità del Fondo di cui al comma 344. Le spese di funzionamento del
comitato di cui al periodo precedente sono poste a carico delle dotazioni del
fondo «un centesimo per il clima».
347. Per l'anno
2008, al Fondo di cui al comma 344 è assegnata una dotazione di 1 milione di
euro ai fini dell'avvio della campagna di
comunicazione del medesimo Fondo.
348. In nessun caso
il medico curante può prescrivere, per il trattamento di una determinata
patologia, un medicinale di cui non è autorizzato il commercio quando sul
proposto impiego del medicinale non siano
disponibili almeno dati favorevoli di sperimentazioni cliniche di fase
seconda. Parimenti, è fatto divieto al medico curante di impiegare, ai sensi
dell'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 17 febbraio 1998, n. 23,
convertito, con modificazioni, dalla legge 8 aprile 1998, n. 94, un
medicinale industriale per un'indicazione terapeutica diversa da quella
autorizzata ovvero riconosciuta agli effetti dell'applicazione dell'articolo
1, comma 4, del decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 536, convertito dalla legge
23 dicembre 1996, n. 648, qualora per tale indicazione non siano disponibili
almeno dati favorevoli di sperimentazione clinica di fase seconda.
349. Ai fini delle
decisioni da assumere ai sensi dell'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 536, convertito dalla legge 23
dicembre 1996, n. 648, e dell'articolo 2, comma 1, ultimo periodo, del
decreto-legge 17 febbraio 1998, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla
legge 8 aprile 1998, n. 94, la Commissione tecnico-scientifica dell'Agenzia
italiana del farmaco, subentrata nelle competenze della Commissione unica del
farmaco, valuta, oltre ai profili di sicurezza, la presumibile efficacia del
medicinale, sulla base dei dati disponibili delle sperimentazioni cliniche già
concluse, almeno di fase seconda.
350. Le confezioni
di medicinali in corso di validità, ancora integre e correttamente
conservate, legittimamente in possesso di ospiti delle Residenze sanitarie
assistenziali (RSA) ovvero in possesso di famiglie che hanno ricevuto assistenza domiciliare, per un loro
congiunto, dall'azienda sanitaria locale (ASL) o da una organizzazione non
lucrativa avente finalità di assistenza sanitaria, possono essere
riutilizzate nell'ambito della stessa RSA o della stessa ASL o della stessa
organizzazione non lucrativa, qualora, rispettivamente, non siano reclamate
dal detentore all'atto della dimissione dalla RSA o, in caso di suo decesso,
dall'erede, ovvero siano restituite dalla famiglia che ha ricevuto
l'assistenza domiciliare alla ASL o all'organizzazione non lucrativa.
351. Al di fuori dei
casi previsti dal comma 350, le confezioni di medicinali in corso di
validità, ancora integre e correttamente conservate, ad esclusione di quelle
per le quali è prevista la conservazione in frigorifero
a temperature controllate, possono essere consegnate dal detentore che non
abbia più necessità di utilizzarle ad organizzazioni senza fini di lucro,
riconosciute dalle regioni e province autonome, aventi finalità umanitarie o
di assistenza sanitaria.
352. Ai fini del
loro riutilizzo, le confezioni di medicinali di cui ai commi 350 e 351 sono
prese in carico da un medico della struttura od organizzazione interessata,
che provvede alla loro verifica, registrazione e custodia. Le disposizioni di
cui ai commi da 350 al presente comma si applicano
anche a medicinali contenenti sostanze stupefacenti o psicotrope.
353. L'adempimento
ai fini dell'accesso agli importi di cui all'articolo 1, comma 181, della
legge 30 dicembre 2004, n. 311, con riferimento alla
spesa farmaceutica registrata nell'esercizio 2007, s'intende rispettato alle
seguenti condizioni:
a) con riferimento al superamento del tetto del 13 per cento per la
spesa farmaceutica convenzionata, alla verifica del conseguimento degli
effetti finanziari delle misure di contenimento della spesa farmaceutica
adottate nell'anno 2007, negli importi definiti e comunicati alle regioni dal
Tavolo tecnico per la verifica degli adempimenti, ai sensi dell'articolo 1,
comma 796, lettera l), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per
l'anno 2005, ovvero, per le regioni che hanno sottoscritto un accordo con lo
Stato ai sensi dell'articolo 1, comma 180, della legge 30 dicembre 2004, n.
311, negli importi programmati nei piani di rientro di riorganizzazione, di
riqualificazione e di individuazione degli interventi per il perseguimento
dell'equilibrio economico. La verifica del conseguimento degli effetti
finanziari delle misure adottate dalle regioni è effettuata dal predetto
Tavolo di verifica degli adempimenti, che si avvale del supporto tecnico
dell'Agenzia italiana del farmaco;
b) con riferimento al superamento della soglia del 3 per cento per la
spesa farmaceutica non convenzionata, alla verifica dell'idoneità e della
congruità del processo attuativo dei Piani di contenimento della spesa
farmaceutica ospedaliera adottati dalle regioni. La predetta verifica è
effettuata congiuntamente dal Comitato paritetico permanente per la verifica
dell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza e dal Tavolo tecnico per
la verifica degli adempimenti, che si avvalgono del supporto tecnico
dell'Agenzia italiana del farmaco.
354. Per il
consolidamento e il rafforzamento delle strutture e dell'attività
dell'assistenza domiciliare oncologica effettuata dalla Lega italiana per la lotta contro i tumori è autorizzata l'erogazione di un
ulteriore contributo straordinario pari ad 1 milione di euro per ciascuno
degli anni 2008, 2009 e 2010.
355. È istituito
presso il Ministero della salute, senza oneri per la finanza pubblica, un
registro dei dottori in chiropratica. L'iscrizione
al suddetto registro è consentita a coloro che sono in possesso di diploma di
laurea magistrale in chiropratica o titolo equivalente. Il laureato in
chiropratica ha il titolo di dottore in chiropratica ed esercita le sue
mansioni liberamente come professionista sanitario di grado primario nel
campo del diritto alla salute, ai sensi della normativa vigente. Il
chiropratico può essere inserito o convenzionato nelle o con le strutture del
Servizio sanitario nazionale nei modi e nelle forme previsti
dall'ordinamento. Il regolamento di attuazione del presente comma è emanato,
entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi
dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, dal Ministro
della salute.
356. Il Comitato
nazionale per la sicurezza alimentare, di cui al decreto interministeriale 26
luglio 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 231 del 4 ottobre 2007, assume la denominazione «Autorità nazionale per la
sicurezza alimentare» e si avvale di una sede referente operante nella città
di Foggia. Restano ferme la collocazione dell'Autorità predetta presso il
Ministero della salute e le altre disposizioni del decreto suddetto in quanto
compatibili. Per lo svolgimento delle attività e il funzionamento della sede
di Foggia è autorizzato a favore del Ministero della salute un contributo di
2,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009 e di 1,5 milioni di
euro per l'anno 2010.
357. Il sistema
nazionale di educazione continua in medicina (ECM)
è disciplinato secondo le disposizioni di cui all'accordo stipulato in sede
di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano in data 1º agosto 2007, recante il
riordino del sistema di formazione continua in medicina. In particolare, la
gestione amministrativa del programma di ECM e il supporto alla Commissione
nazionale per la formazione continua di cui all'articolo 16-ter del
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni,
sono trasferiti all'Agenzia per i servizi sanitari regionali, istituita
dall'articolo 5 del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266, e successive
modificazioni, che, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente
legge, assume la denominazione di Agenzia nazionale per i servizi sanitari
regionali, organo tecnico-scientifico del Servizio sanitario nazionale, che
svolge attività di ricerca e di supporto nei confronti del Ministro della
salute, delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano. La
Commissione nazionale per la formazione continua, che svolge le funzioni e i
compiti indicati nel citato accordo del 1º agosto 2007, è costituita con
decreto del Ministro della salute nella composizione individuata nel predetto
accordo. Concorrono, altresì, alla piena realizzazione del nuovo sistema di
ECM gli ulteriori organismi previsti dal citato accordo, secondo le
competenze da esso attribuite.
358. Per favorire
l'attivazione dei nuovi servizi, l'Agenzia di cui
al comma 357 del presente articolo può avvalersi, ai sensi dell'articolo 17,
comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, di personale non dirigenziale
di ruolo in posizione di comando dipendente dal Ministero della salute e
dalle altre pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, per un
contingente massimo di quindici unità. Il Ministro della salute può altresì
disporre presso l'Agenzia, per periodi massimi di due anni e con le modalità
previste all'articolo 1, comma 308, della legge 23 dicembre 2005, n. 266,
distacchi non rinnovabili fino a un massimo di quindici unità di personale
dipendente del Ministero della salute. I contributi alle spese previsti
all'articolo 92, comma 5, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, affluiscono
direttamente al bilancio dell'Agenzia ai fini della copertura degli oneri
dalla stessa sostenuti, ivi incluse le spese di funzionamento della
Commissione nazionale per la formazione continua e degli ulteriori organismi
previsti dal citato Accordo del 1º agosto 2007 nonché le spese per il
personale derivanti dall'attuazione dei commi da 357 a 360.
359. Per consentire
all'Agenzia di cui al comma 357 di fare fronte tempestivamente e con completezza agli ulteriori compiti istituzionali, la
dotazione organica del relativo personale è determinata in sessanta unità di
personale di ruolo, di cui quarantotto unità di personale non dirigente e
dodici dirigenti. L'Agenzia è autorizzata a procedere alla copertura dei
posti di nuova istituzione, nei limiti della dotazione organica rideterminata
dal presente comma e del finanziamento complessivo di cui all'articolo 5,
comma 5, del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266, come sostituito
dall'articolo 2, comma 4, del decreto-legge 19 febbraio 2001, n. 17,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2001, n. 129, integrato
dai contributi di cui al comma 358.
360. Sono abrogate
le disposizioni di cui all'articolo 16-ter
del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni,
incompatibili con i commi da 357 al presente comma e le disposizioni di cui
al primo periodo del comma 4 dell'articolo 5 del decreto legislativo 30
giugno 1993, n. 266, e successive modificazioni.
361. Per le transazioni da stipulare con soggetti
talassemici, affetti da altre emoglobinopatie o da anemie ereditarie,
emofilici ed emotrasfusi occasionali danneggiati da trasfusione con sangue
infetto o da somministrazione di emoderivati infetti e con soggetti danneggiati
da vaccinazioni obbligatorie che hanno instaurato azioni di risarcimento
danni tuttora pendenti, è autorizzata la spesa di 180 milioni di euro annui a
decorrere dall'anno 2008.
362. Con decreto del
Ministro della salute, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, sono fissati i criteri in base ai quali sono
definite, nell'ambito di un piano pluriennale, le transazioni di cui al comma
361 e, comunque, nell'ambito della predetta autorizzazione, in analogia e
coerenza con i criteri transattivi già fissati per i soggetti emofilici dal
decreto del Ministro della salute 3 novembre 2003, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 280 del 2 dicembre 2003, sulla base delle conclusioni
rassegnate dal gruppo tecnico istituito con decreto del Ministro della salute
in data 13 marzo 2002, con priorità, a parità di gravità dell'infermità, per
i soggetti in condizioni di disagio economico accertate mediante l'utilizzo
dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) di cui al
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, e successive modificazioni.
363. L'indennizzo di
cui all'articolo 1 della legge 29 ottobre 2005, n. 229, è riconosciuto,
altresì, ai soggetti affetti da sindrome da talidomide, determinata dalla
somministrazione dell'omonimo farmaco, nelle forme
dell'amelia, dell'emimelia, della focomelia e della macromelia.
364. Per la
copertura degli oneri di cui al comma 361, nonché al fine di assicurare
ulteriori maggiori entrate pari a 140 milioni di euro per l'anno 2008 e a 280
milioni di euro a decorrere dall'anno 2009, si
provvede, tenuto conto delle modifiche dei prezzi di vendita al pubblico dei
tabacchi lavorati eventualmente intervenute ai sensi dell'articolo 2 della
legge 13 luglio 1965, n. 825, e successive modificazioni, alle occorrenti
variazioni dell'aliquota di base della tassazione dei tabacchi lavorati di
cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, e successive
modificazioni, adottate ai sensi dell'articolo 1, comma 485, della legge 30
dicembre 2004, n. 311.
365. Una quota delle maggiori entrate derivanti dal comma
364, pari a 140 milioni di euro per l'anno 2008 e a 280 milioni di euro a
decorrere dall'anno 2009, è iscritta nel Fondo per interventi strutturali di
politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29
novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre
2004, n. 307.
366. Al fine di
assicurare l'espletamento delle attività che la associazione italiana della
Croce rossa svolge in regime convenzionale nel settore
dei servizi sociali e socio-sanitari, i contratti di lavoro a tempo
determinato stipulati sulla base delle convenzioni sono confermati per la
durata delle convenzioni medesime. In tutti gli altri casi restano ferme le
limitazioni previste dalla presente legge in materia di lavoro flessibile.
Alla copertura dell'onere relativo la associazione italiana della Croce rossa
provvede nell'ambito delle risorse finanziarie previste dalle convenzioni e
in ogni caso senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
367. Nei confronti
del personale di cui al comma 366 trovano applicazione le disposizioni dei
commi 90, 92 e 94 dell'articolo 3 della presente legge. Per i soggetti in
possesso dei prescritti requisiti che non possono essere stabilizzati per mancanza di disponibilità di posti vacanti
nell'organico della associazione italiana della Croce rossa, nel rispetto
della vigente normativa in materia di assunzioni, si procede ad un graduale
assorbimento del personale presso gli enti del Servizio sanitario nazionale e
presso le regioni, tenuto conto delle qualifiche e dei profili professionali
e nel rispetto delle procedure previste per le altre pubbliche
amministrazioni e dei vincoli di contenimento delle spese di personale cui
sono sottoposti i predetti enti, sulla base di un protocollo da stipulare con
le regioni nelle competenti sedi istituzionali, su proposta del Ministero
della salute di concerto con la Presidenza del Consiglio dei ministri -
Dipartimento della funzione pubblica e con il Ministero dell'economia e delle
finanze. Con tale protocollo sono anche definiti gli aspetti relativi al
rinnovo delle convenzioni di cui al comma 366, allo scopo di assicurare la
continuità del servizio attraverso la proroga dei contratti di lavoro in
essere.
368. All'articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre
2006, n. 296, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Al fine di
assicurare il rispetto della disciplina vigente sul bilinguismo e la riserva
proporzionale di posti nel pubblico impiego, gli uffici periferici delle
amministrazioni dello Stato, inclusi gli enti previdenziali situati sul
territorio della provincia autonoma di Bolzano, sono autorizzati per gli anni
2008 e 2009 ad assumere personale risultato vincitore o idoneo a seguito di
procedure concorsuali pubbliche nel limite di spesa pari a 2 milioni di euro
a valere sul fondo di cui al presente articolo».
369. Al fine di
riconoscere i particolari oneri connessi allo svolgimento bilingue del
servizio, la misura mensile dell'indennità speciale di seconda lingua prevista per il personale di magistratura
ordinaria, amministrativa e contabile ai sensi dell'articolo 1 della legge 13
agosto 1980, n. 454, è riderminata in 400 euro, fino a un limite massimo di
spesa pari a 150.000 euro annui.
370. All'articolo 4 della legge 14 agosto 1991, n. 281, e successive
modificazioni, al comma 1, primo periodo, la parola: «incruenti» è soppressa.
371. All'articolo 4,
comma 1, della legge 14 agosto 1991, n. 281, e successive modificazioni, è
aggiunto, in fine, il seguente periodo: «I comuni,
singoli o associati, e le comunità montane provvedono a gestire i canili e
gattili sanitari direttamente o tramite convenzioni con le associazioni
animaliste e zoofile o con soggetti privati che garantiscano la presenza
nella struttura di volontari delle associazioni animaliste e zoofile preposti
alla gestione delle adozioni e degli affidamenti dei cani e dei gatti».
372. A valere sulle
risorse dell'apposito fondo da ripartire istituito presso lo stato di
previsione del Ministero della salute ai sensi del
comma 616, una quota delle medesime risorse pari al 50 per cento per l'anno
2008 è destinata alla concessione, con decreto del Ministro della salute,
d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni
e le province autonome di Trento e di Bolzano, di un contributo finanziario
alle regioni e alle province autonome finalizzato ad agevolare la diffusione
tra le dodicenni della vaccinazione HPV basata sull'offerta attiva del
vaccino.
373. È autorizzata
la complessiva spesa di euro 2.074 milioni, di cui
40 milioni per l'anno 2008, 50 milioni per ciascuno degli anni dal 2009 al
2048 e 34 milioni per l'anno 2049, finalizzata al sostegno dell'Italia al
raggiungimento degli obiettivi di Sviluppo del millennio, attraverso la
partecipazione ai nuovi Meccanismi innovativi di finanziamento dello
sviluppo, e alla cancellazione del debito dei Paesi poveri nei confronti
delle istituzioni finanziarie internazionali.
374. Per gli anni
2008 e 2009, l'importo di 60,5 milioni di euro
previsto dall'articolo 1, comma 806, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, da
assegnare alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano, con
decreto del Ministro della salute, previa intesa con la Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, per l'integrazione e il cofinanziamento dei progetti regionali
attuativi del Piano sanitario nazionale è prioritariamente finalizzato:
a) alla sperimentazione del modello assistenziale «case della salute»;
b) alle malattie rare;
c) all'implementazione della rete delle unità spinali unipolari e
delle strutture per pazienti gravi cerebrolesi;
d) all'attuazione del Patto per la salute e la sicurezza sui luoghi di
lavoro;
e) alla promozione di attività di integrazione tra dipartimenti di
salute mentale e ospedali psichiatrici giudiziari;
f) all'attuazione del documento programmatico «Guadagnare salute -
rendere facili le scelte salutari», di cui al decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri 4 maggio 2007, pubblicato nel supplemento ordinario
alla Gazzetta Ufficiale n. 117 del 22 maggio 2007.
375. Al comma 566
dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le parole: «purché
abbia superato o superi prove selettive di natura concorsuale.
A far data dal 2007 lo stanziamento annuo della legge 19 gennaio 2001, n. 3,
è rideterminato in euro 30.300.000» sono sostituite dalle seguenti: «, ed
accertati i requisiti specifici professionali e generali di idoneità. Lo
stanziamento di cui al decreto-legge 21 novembre 2000, n. 335, convertito,
con modificazioni, dalla legge 19 gennaio 2001, n. 3, è rideterminato, a
decorrere dall'anno 2008, in euro 35.300.000».
376. Per l'anno
2008, la quota di partecipazione al costo per le prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale per gli assistiti
non esentati, di cui all'articolo 1, comma 796, lettera p), primo
periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è abolita.
377. Per le finalità
di cui al comma 376 il livello del finanziamento del Servizio
sanitario nazionale cui concorre ordinariamente lo Stato è incrementato di
834 milioni di euro per l'anno 2008. Il predetto incremento è ripartito tra
le regioni con i medesimi criteri adottati per lo stesso anno.
378. A tal fine il
fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche
comunitarie di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, è
ridotto di 326 milioni di euro per l'anno 2008.
379. Il Ministero
della salute promuove l'adozione da parte delle regioni di programmi
finalizzati ad assicurare qualità ed appropriatezza
nel campo dell'assistenza protesica, sulla base di linee guida adottate con
accordo stipulato in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
380. Nell'anno 2008, a livello nazionale e in ogni
singola regione, la spesa per l'erogazione di prestazioni di assistenza
protesica relativa ai dispositivi su misura di cui all'elenco 1 allegato al
regolamento di cui al decreto del Ministro della sanità 27 agosto 1999, n.
332, non può superare il livello di spesa registrato nell'anno 2007
incrementato del tasso di inflazione programmata. Al fine di omogeneizzare
sul territorio nazionale la remunerazione delle medesime prestazioni, gli
importi delle relative tariffe, fissate quali tariffe massime dall'articolo 4
del decreto del Ministro della salute 12 settembre 2006, pubblicato nel
supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 289 del 13 dicembre
2006, sono incrementati del 9 per cento.
381. Dall'applicazione dell'articolo 1, comma 409, lettera c),
della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e successive modificazioni, sono
escluse le attività di informazione ed aggiornamento relative alla assistenza
protesica su misura realizzate in coerenza con i programmi regionali di cui
al comma 379 ovvero accreditate nei programmi di educazione continua in
medicina.
382. È istituito
presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare il
Fondo nazionale per la fauna selvatica, destinato agli enti morali che, per conto delle province e delle regioni, ivi
comprese le province autonome e le regioni a statuto speciale, gestiscono i
centri per la cura e il recupero della fauna selvatica, con particolare
riferimento alle specie faunistiche di interesse comunitario. La gestione del
Fondo è regolata con successivo decreto del Ministro dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro delle politiche
agricole alimentari e forestali e con il Ministro della salute.
383. È istituito presso il Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali un fondo per la repressione dei reati in danno agli
animali. Le risorse del fondo sono destinate al finanziamento degli
interventi sostenuti dal Nucleo investigativo per i reati in danno agli
animali del Corpo forestale dello Stato.
384. Ad ognuno dei
fondi di cui ai commi 382 e 383 è attribuita una somma pari a 1 milione di
euro per gli anni 2008, 2009 e 2010.
385. All'articolo
17, comma 29, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, le parole:
«nella misura di lire 103.000 per tonnellata/anno di anidride solforosa e di
lire 203.000» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura di euro 106 per
tonnellata/anno di anidride solforosa e di euro 209».
386. Il quarto ed il
quinto periodo del comma 8 dell'articolo 3 del
decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla
legge 23 maggio 1997, n. 135, introdotti dall'articolo 1, comma 1143, della
legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono sostituiti dai seguenti: «Gli interventi
relativi a programmi approvati dal Ministro per i beni e le attività
culturali per i quali non risultino avviate le procedure di gara ovvero
definiti gli affidamenti diretti entro il termine del 31 dicembre dell'anno
successivo a quello di approvazione sono riprogrammati con decreto del
Ministro per i beni e le attività culturali nell'ambito dell'aggiornamento
del piano e dell'assegnazione dei fondi di cui al penultimo periodo del comma
1 dell'articolo 7 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito, con
modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 237. Le risorse finanziarie
relative agli interventi riprogrammati possono essere trasferite, con le
modalità di cui alla legge 3 marzo 1960, n. 169, da una contabilità speciale
ad un'altra ai fini dell'attuazione dei nuovi interventi individuati con la
riprogrammazione, ove possibile, nell'ambito della stessa regione. Entro e
non oltre il 31 gennaio di ciascun anno i capi degli Istituti centrali e
periferici del Ministero per i beni e le attività culturali, titolari delle
predette contabilità speciali, sono tenuti a comunicare alla Direzione
generale centrale competente gli interventi per i quali non siano state
avviate le procedure di gara ovvero definiti gli affidamenti diretti ai fini
della riprogrammazione degli stessi».
387. Allo scopo di
sostenere le iniziative di intervento finanziate ai sensi della legge 7 marzo
2001, n. 78, recante tutela del patrimonio storico della Prima guerra
mondiale, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 11, comma 1, della citata legge n. 78 del 2001 è incrementata di
200.000 euro a decorrere dal 2008. Al fine di proseguire la realizzazione di
interventi finanziati ai sensi dei commi 3 e 4 dell'articolo 11 della
medesima legge 7 marzo 2001, n. 78, è autorizzata la concessione di un
contributo quindicennale di 400.000 euro a decorrere da ciascuno degli anni
2008, 2009 e 2010.
388. Per la
valorizzazione, finalizzata alla fruizione, dei parchi archeologici siciliani
inseriti nella «Lista del patrimonio mondiale» dell'UNESCO è autorizzata la spesa di 1 milione di euro annui per
un piano triennale di manutenzione straordinaria. La Regione siciliana, a cui
sono trasferite le risorse di cui al presente comma, predispone entro tre
mesi il predetto piano di manutenzione straordinaria.
389. Al decreto
legislativo 29 giugno 1996, n. 367, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 12, comma 5, sono aggiunte,
in fine, le seguenti parole: «una sola volta»;
b) all'articolo 21, al comma 1, la lettera b) è abrogata e dopo
il comma 1 è inserito il seguente:
«1-bis. L'autorità di cui al comma 1 dispone in ogni caso lo
scioglimento del consiglio di amministrazione della fondazione quando i conti
economici di due esercizi consecutivi chiudono con una perdita del periodo
complessivamente superiore al 30 per cento del patrimonio disponibile, ovvero
sono previste perdite del patrimonio disponibile di analoga gravità»;
c) all'articolo 21, comma 2, le parole: «comunque non superiore a sei
mesi» sono sostituite dalle seguenti: «non superiore a sei mesi, rinnovabile
una sola volta».
390. Le modifiche di
cui al comma 389, lettere a) e c),
entrano in vigore a decorrere dal 1º gennaio 2008. I commissari ed i
consiglieri di amministrazione che abbiano già superato il limite del mandato
decadono con l'approvazione del bilancio dell'anno 2007.
391. Le modifiche di
cui al comma 389, lettera b), entrano in
vigore dal 1º gennaio 2009 e prendono in considerazione, in sede di prima
applicazione, gli esercizi degli anni 2008-2009.
392. Ai sensi dell'articolo 1, comma 595, della legge 23 dicembre 2005,
n. 266, per gli anni 2008, 2009 e 2010 alle fondazioni lirico-sinfoniche è
fatto divieto di procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato.
Possono essere effettuate assunzioni a tempo indeterminato di personale
artistico, tecnico ed amministrativo per i posti specificatamente vacanti
nell'organico funzionale approvato, esclusivamente al fine di sopperire a
comprovate esigenze produttive, previa autorizzazione del Ministero
vigilante. Per il medesimo periodo il personale a tempo determinato non può
superare il 15 per cento dell'organico funzionale approvato.
393. È istituito
presso il Ministero per i beni e le attività culturali un fondo di 20 milioni
di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010
al fine di:
a) contribuire alla ricapitalizzazione delle fondazioni
lirico-sinfoniche soggette ad amministrazione straordinaria ai sensi
dell'articolo 21 del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367;
b) contribuire alla ricapitalizzazione delle fondazioni
lirico-sinfoniche che abbiano chiuso almeno in pareggio il conto economico
degli ultimi due esercizi, ma presentino nell'ultimo bilancio approvato un
patrimonio netto inferiore a quello indisponibile e propongano adeguati piani
di risanamento al Ministero per i beni e le attività culturali, nonché di
quelle già sottoposte ad amministrazione straordinaria nel corso degli ultimi
due esercizi che non abbiano ancora terminato la ricapitalizzazione.
394. Con decreto del
Ministro per i beni e le attività culturali non
avente natura regolamentare il fondo di cui al comma 393 è ripartito fra
tutti gli aventi diritto in proporzione delle differenze negative fra
patrimonio netto e patrimonio indisponibile, calcolate nella loro totalità, e
delle altre perdite del patrimonio netto, calcolate nella metà del loro
valore. Il predetto decreto è adottato entro il 30 giugno di ogni anno a
seguito dell'approvazione da parte delle fondazioni lirico-sinfoniche dei
bilanci consuntivi dell'esercizio precedente e della presentazione di
adeguati piani di risanamento di cui al comma 393. Decorso tale termine, il
decreto è comunque adottato escludendo dal riparto le fondazioni che non
abbiano presentato il bilancio consuntivo e il prescritto piano di
risanamento.
395. Al fine di incentivare il buon andamento e
l'imprenditorialità delle fondazioni lirico-sinfoniche, all'articolo 24,
comma 1, del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, e successive
modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Gli interventi di
riduzione delle spese sono individuati nel rapporto tra entità della attività
consuntivata e costi della produzione nell'anno precedente la ripartizione,
nonché nell'andamento positivo dei rapporti tra ricavi della biglietteria e
costi della produzione consuntivati negli ultimi due esercizi precedenti la
ripartizione».
396. A decorrere dal
1º gennaio 2008, gli importi dei contributi statali erogati alle istituzioni
culturali ai sensi degli articoli 1, 7 e 8 della legge 17 ottobre 1996, n.
534, sono iscritti in un apposito capitolo dello
stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali, la cui
dotazione è quantificata annualmente ai sensi dell'articolo 11, comma 3,
lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive
modificazioni. A decorrere dalla medesima data, alle istituzioni culturali di
cui alla legge 17 ottobre 1996, n. 534, non si applicano le disposizioni di
cui all'articolo 32, commi 2 e 3, della legge 28 dicembre 2001, n. 448.
397. Per l'anno 2008
la spesa autorizzata dagli articoli 7 e 8 della
legge 17 ottobre 1996, n. 534, è incrementata di 3,4 milioni di euro.
398. Sono
legittimati a richiedere a titolo gratuito la concessione, ovvero la
locazione, dei beni immobili di cui all'articolo 9 del regolamento di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 13
settembre 2005, n. 296, con l'onere di ordinaria e straordinaria manutenzione
a loro totale carico, le accademie e le istituzioni culturali non aventi
scopo di lucro per lo svolgimento continuativo di attività culturali di
interesse pubblico.
399. Le disposizioni
di cui al comma 398 si applicano ai contratti in corso, ovvero alle
utilizzazioni in corso, alla data di entrata in vigore del citato regolamento
di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 296 del 2005, anche per le ipotesi in cui alla stessa data
non siano stati posti in essere i relativi atti di concessione o locazione.
400. La stipula
degli atti di concessione o locazione di cui al comma 398 è subordinata alla
previa regolazione dei rapporti pendenti, con la
corresponsione di una somma determinata nella misura annua ricognitoria di
euro 150, ferme restando acquisite all'erario le somme già corrisposte per
importi superiori.
401. All'onere
derivante dai commi da 396 a 400, pari a complessivi euro
3,5 milioni per l'anno 2008 e ad euro 100.000 annui a decorrere dal 2009, si
provvede mediante utilizzo delle risorse di cui all'articolo 1, comma 1142,
della legge 27 dicembre 2006, n. 296, allo scopo intendendosi
corrispondentemente ridotta l'autorizzazione di spesa recata dalla medesima
disposizione.
402. Per le
celebrazioni del 150º anniversario della nascita di Giacomo Puccini è
autorizzato, per l'anno 2008, un contributo straordinario di 1,5 milioni di
euro in favore della Fondazione festival pucciniano,
con sede in Torre del Lago Puccini.
403. Al fine di
consentire interventi di restauro archeologico delle strutture degli edifici
antichi di spettacolo, teatri ed anfiteatri è stanziata per l'anno 2008 a
favore del Ministero per i beni e le attività
culturali la somma di 1 milione di euro.
404. Al fine di
consentire interventi di demolizione di immobili e infrastrutture, la cui
realizzazione ha prodotto un danno al paesaggio in aree di particolare
valenza culturale, paesaggistica e naturale incluse
nel perimetro di riconoscimento dei siti italiani UNESCO, di cui alla legge
20 febbraio 2006, n. 77, è istituito nello stato di previsione del Ministero
per i beni e le attività culturali il «Fondo per il ripristino del
paesaggio», con una dotazione di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni
2008, 2009 e 2010, finalizzato alla demolizione di immobili e infrastrutture,
al risanamento e ripristino dei luoghi nonché a provvedere a eventuali azioni
risarcitorie per l'acquisizione di immobili da demolire.
405. Con decreto del Ministro per i beni e le attività
culturali, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare, sono individuati gli interventi e le modalità
attuative delle disposizioni di cui al comma 404.
406. Le regioni possono concorrere con risorse proprie al
finanziamento degli interventi ai quali sono destinati i contributi a valere
sul Fondo di cui ai commi da 404 al presente comma.
407. Il comma 102
dell'articolo 2 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre
2006, n. 286, è sostituito dal seguente:
«102. Per l'anno 2007 e fino al 30 giugno 2008, continuano ad
applicarsi le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge
31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo
2005, n. 43. Per l'anno 2007, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui
all'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito,
con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43».
408. Per la
realizzazione delle opere, degli interventi e delle iniziative connessi alle
celebrazioni per il 150º anniversario dell'Unità d'Italia è autorizzata
l'ulteriore spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2008.
409. A decorrere
dall'esercizio finanziario 2008 è autorizzata la
spesa di 3 milioni di euro per le spese di funzionamento nonché per le
attività istituzionali del Centro per il libro e la lettura, istituito presso
il Ministero per i beni e le attività culturali con il compito di promuovere
e di realizzare campagne di promozione della lettura, di organizzare
manifestazioni ed eventi in Italia e all'estero per la diffusione del libro
italiano, di sostenere le attività di diffusione del libro e della lettura
promosse da altri soggetti pubblici e privati, nonché di assicurare il
coordinamento delle attività delle altre istituzioni statali operanti in
materia e di istituire l'Osservatorio del libro e della lettura. Il Centro
collabora con le istituzioni territoriali e locali competenti e con i
soggetti privati che operano in tutta la filiera del libro. Con decreto del
Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalità organizzative e di
funzionamento del Centro.
410. All'onere
derivante dall'attuazione del comma 409, pari a 3 milioni di euro a decorrere
dall'anno 2008, si provvede mediante utilizzo delle risorse di cui
all'articolo 1, comma 1142, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, allo scopo
intendendosi corrispondentemente ridotta
l'autorizzazione di spesa recata dalla medesima disposizione.
411. Per una
maggiore qualificazione dei servizi scolastici, da realizzare anche
attraverso misure di carattere strutturale, sono adottati i seguenti
interventi:
a) a partire dall'anno scolastico 2008/2009,
per l'istruzione liceale, l'attivazione delle classi prime dei corsi
sperimentali passati ad ordinamento, ai sensi del regolamento di cui al
decreto del Ministro della pubblica istruzione 26 giugno 2000, n. 234, è subordinata
alla valutazione della congruenza dei quadri orari e dei piani di studio con
i vigenti ordinamenti nazionali;
b) il numero delle classi prime e di quelle iniziali di ciclo
dell'istruzione secondaria di secondo grado si determina tenendo conto del
numero complessivo degli alunni iscritti, indipendentemente dai diversi
indirizzi, corsi di studio e sperimentazioni passate ad ordinamento. Negli
istituti in cui sono presenti ordini o sezioni di diverso tipo, le classi
prime si determinano separatamente per ogni ordine e tipo di sezione;
c) il secondo periodo del comma 1 dell'articolo 3 del decreto-legge 3
luglio 2001, n. 255, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 agosto
2001, n. 333, è sostituito dal seguente: «Incrementi del numero delle classi,
ove necessario, sono disposti dal dirigente scolastico interessato previa
autorizzazione del competente direttore generale regionale, secondo i
parametri di cui al decreto del Ministro della pubblica istruzione 24 luglio
1998, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n.
264 dell'11 novembre 1998.»;
d) l'assorbimento del personale di cui all'articolo 1, comma 609,
della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è completato entro il termine dell'anno
scolastico 2009/2010, e la riconversione del suddetto personale è attuata
anche prescindendo dal possesso dello specifico titolo di studio richiesto
per il reclutamento del personale, tramite corsi di specializzazione
intensivi, compresi quelli di sostegno, cui è obbligatorio partecipare.
412. Le economie di spesa di cui all'articolo 1, comma 620, della
legge 27 dicembre 2006, n. 296, da conseguire ai sensi dei commi da 605 a 619
del medesimo articolo, nonché quelle derivanti dagli interventi di cui al
comma 411, lettere a), b), c) e d), sono complessivamente
determinate come segue: euro 535 milioni per l'anno 2008, euro 897 milioni
per l'anno 2009, euro 1.218 milioni per l'anno 2010 ed euro 1.432 milioni a
decorrere dall'anno 2011. Al fine di garantire l'effettivo conseguimento
degli obiettivi di risparmio relativi agli interventi di cui al comma 411,
lettere da a) a d), si applica la procedura prevista
dall'articolo 1, comma 621, lettera b), della legge 27 dicembre 2006,
n. 296.
413. Fermo restando
quanto previsto dall'articolo 1, comma 605, lettera b),
della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il numero dei posti degli insegnanti di
sostegno, a decorrere dall'anno scolastico 2008/2009, non può superare
complessivamente il 25 per cento del numero delle sezioni e delle classi
previste nell'organico di diritto dell'anno scolastico 2006/2007. Il Ministro
della pubblica istruzione, con decreto adottato di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, definisce modalità e criteri per il
conseguimento dell'obiettivo di cui al precedente periodo. Tali criteri e
modalità devono essere definiti con riferimento alle effettive esigenze
rilevate, assicurando lo sviluppo dei processi di integrazione degli alunni
diversamente abili anche attraverso opportune compensazioni tra province
diverse ed in modo da non superare un rapporto medio nazionale di un
insegnante ogni due alunni diversamente abili.
414. La dotazione
organica di diritto relativa ai docenti di sostegno è progressivamente
rideterminata, nel triennio 2008-2010, fino al raggiungimento, nell'anno
scolastico 2010/2011, di una consistenza organica
pari al 70 per cento del numero dei posti di sostegno complessivamente
attivati nell'anno scolastico 2006/2007, fermo restando il regime
autorizzatorio in materia di assunzioni previsto dall'articolo 39, comma 3-bis,
della legge 27 dicembre 1997, n. 449. Conseguentemente, anche al fine di
evitare la formazione di nuovo personale precario, all'articolo 40, comma 1,
settimo periodo, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, sono soppresse le
parole da: «nonché la possibilità» fino a: «particolarmente gravi,», fermo
restando il rispetto dei princìpi sull'integrazione degli alunni diversamente
abili fissati dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104. Sono abrogate tutte le
disposizioni vigenti non compatibili con le disposizioni previste dal comma
413 e dal presente comma.
415. All'articolo 1,
comma 605, lettera c), secondo periodo,
della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le parole: «20.000 unità» sono
sostituite dalle seguenti: «30.000 unità».
416. Nelle more del
complessivo processo di riforma della formazione
iniziale e del reclutamento dei docenti, anche al fine di assicurare
regolarità alle assunzioni di personale docente sulla base del numero dei
posti vacanti e disponibili effettivamente rilevati e di eliminare le cause
che determinano la formazione di precariato, con regolamento adottato dal
Ministro della pubblica istruzione e dal Ministro dell'università e della
ricerca ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.
400, sentiti il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro per le
riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, previo parere delle
Commissioni parlamentari competenti per materia e per le conseguenze di
carattere finanziario da rendere entro il termine di quarantacinque giorni,
decorso il quale il provvedimento può essere comunque adottato, è definita la
disciplina dei requisiti e delle modalità della formazione iniziale e
dell'attività procedurale per il reclutamento del personale docente,
attraverso concorsi ordinari, con cadenza biennale, nei limiti delle risorse
disponibili a legislazione vigente per il reclutamento del personale docente,
senza maggiori oneri a carico della finanza pubblica e fermo restando il
vigente regime autorizzatorio delle assunzioni. È comunque fatta salva la
validità delle graduatorie di cui all'articolo 1, comma 605, lettera c),
della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Sono abrogati l'articolo 5 della legge
28 marzo 2003, n. 53, e il decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 227.
417. Con atto di indirizzo del Ministro della pubblica istruzione, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, adottato entro il 31
marzo 2008, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono stabiliti finalità, criteri
e metodi della sperimentazione di un modello organizzativo volto a innalzare
la qualità del servizio di istruzione e ad accrescere efficienza ed efficacia
della spesa. La sperimentazione riguarda gli anni scolastici 2008/2009, 2009/2010
e 2010/2011 e gli ambiti territoriali, di norma provinciali, individuati nel
medesimo atto di indirizzo.
418. L'atto di
indirizzo di cui al comma 417 contiene riferimenti relativi a:
a) tipologie degli interventi possibili per
attuare il miglioramento della programmazione dell'offerta formativa, della
distribuzione territoriale della rete scolastica, dell'organizzazione del
servizio delle singole istituzioni scolastiche, ivi compresi gli eventuali
interventi infrastrutturali e quelli relativi alla formazione e alla
organizzazione delle classi, anche in deroga ai parametri previsti dal
decreto del Ministro della pubblica istruzione 24 luglio 1998, pubblicato nel
supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 264 dell'11 novembre
1998;
b) modalità con cui realizzare il coordinamento con le regioni, gli
enti locali e le istituzioni scolastiche competenti per i suddetti
interventi;
c) obiettivi di miglioramento della qualità del servizio e di maggiore
efficienza in termini di rapporto insegnanti-studenti;
d) elementi informativi dettagliati relativi alle previsioni
demografiche e alla popolazione scolastica effettiva, necessari per
predisporre, attuare e monitorare gli obiettivi e gli interventi di cui
sopra;
e) modalità di verifica e monitoraggio dei risultati conseguiti al
fine della quantificazione delle relative economie di spesa tenendo conto
della dinamica effettiva della popolazione scolastica;
f) possibili finalizzazioni delle risorse finanziarie che si rendano
disponibili grazie all'aumento complessivo dell'efficienza del servizio di
istruzione nell'ambito territoriale di riferimento;
g) modalità con cui realizzare una valutazione dell'effetto degli
interventi e base informativa necessaria a tale valutazione.
419. In ciascuno
degli ambiti territoriali individuati ai sensi del
comma 417, opera un organismo paritetico di coordinamento costituito da
rappresentanti regionali e provinciali dell'Amministrazione della pubblica
istruzione, delle regioni, degli enti locali e delle istituzioni scolastiche
statali, con il compito di:
a) predisporre un piano triennale territoriale che, anche sulla base
degli elementi informativi previsti dall'atto di indirizzo di cui al comma
417, definisca in termini qualitativi e quantitativi gli obiettivi da
raggiungere;
b) supportare le azioni necessarie all'attuazione del piano di cui
alla lettera a), nonché proporre gli opportuni adeguamenti annuali al
piano triennale stesso anche alla luce di scostamenti dalle previsioni,
previa ricognizione degli interventi necessari per il raggiungimento degli
obiettivi.
420. Le proposte
avanzate dall'organismo paritetico di coordinamento sono adottate, con propri
provvedimenti, dalle amministrazioni competenti. L'organismo paritetico di
coordinamento opera senza oneri aggiuntivi a carico
della finanza pubblica.
421. I piani di cui
al comma 419 sono adottati fermo restando, per la parte di competenza, quanto
disposto dall'articolo 1, comma 620, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e
successive modificazioni.
422. L'ufficio
scolastico regionale effettua il monitoraggio circa
il raggiungimento degli obiettivi fissati dal piano di cui al comma 419, ne
riferisce all'organismo paritetico di coordinamento e predispone una
relazione contenente tutti gli elementi necessari da inviare al Ministero
della pubblica istruzione al fine di effettuare, di concerto con il Ministero
dell'economia e delle finanze, la verifica delle economie aggiuntive
effettivamente conseguite, per la riassegnazione delle stesse allo stato di
previsione del Ministero della pubblica istruzione.
423. Nel triennio di
sperimentazione, le economie di cui al comma 422 confluiscono in un fondo
iscritto nello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione,
per essere destinate alle istituzioni pubbliche che hanno concorso al raggiungimento degli obiettivi, per le
finalità di miglioramento della qualità del settore della pubblica
istruzione.
424. Entro la fine
dell'anno scolastico 2010/2011, sulla base del monitoraggio condotto ai sensi
del comma 422 e della valutazione degli effetti di
tale sperimentazione di cui al comma 418, lettera g), il Ministro
della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze, adotta, previa intesa con la Conferenza unificata di cui
all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, un atto di
indirizzo finalizzato all'estensione all'intero territorio nazionale del
modello organizzativo adottato negli ambiti territoriali individuati ai sensi
del comma 417, tenendo conto degli elementi emersi dalla sperimentazione.
425. Al fine di
pervenire a una gestione integrata delle risorse afferenti il settore
dell'istruzione, per gli interventi a carico del fondo di cui al comma 13 può
trovare applicazione l'articolo 8 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367.
426. Allo scopo di
contribuire all'equilibrio finanziario degli enti locali, è istituito nello
stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione un fondo per il
concorso dello Stato agli oneri di funzionamento e
per il personale di ruolo dei licei linguistici ricadenti sui bilanci dei
comuni e delle province. La dotazione del fondo è stabilita in 5 milioni di
euro annui a decorrere dal 2008.
427. Nell'ambito
dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1,
comma 634, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, a decorrere dall'anno 2008,
un importo fino ad un massimo del 15 per cento della predetta autorizzazione
di spesa è finalizzato: ai servizi istituzionali e generali
dell'Amministrazione della pubblica istruzione; all'attività di ricerca e
innovazione con particolare riferimento alla valutazione del sistema
scolastico nazionale; alla promozione della cooperazione in materia culturale
dell'Italia nell'Europa e nel mondo.
428. Ai fini del
concorso dello Stato agli oneri lordi per gli
adeguamenti retributivi per il personale docente e per i rinnovi contrattuali
del restante personale delle università, nonché in vista degli interventi da
adottare in materia di diritto allo studio, di edilizia universitaria e per
altre iniziative necessarie inerenti il sistema delle università, nello stato
di previsione del Ministero dell'università e della ricerca è istituito un
fondo con una dotazione finanziaria di 550 milioni di euro per l'anno 2008,
di 550 milioni di euro per l'anno 2009 e di 550 milioni di euro per l'anno
2010, comprensiva degli importi indicati all'articolo 3, commi 140 e 146,
della presente legge. Tale somma è destinata ad aumentare il Fondo di
finanziamento ordinario per le università (FFO), per far fronte alle
prevalenti spese per il personale e, per la parte residua, ad altre esigenze
di spesa corrente e d'investimento individuate autonomamente dagli atenei.
429. L'assegnazione
delle risorse di cui al comma 428 è subordinata all'adozione entro gennaio 2008 di un piano programmatico, approvato con
decreto del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza dei rettori
delle università italiane (CRUI). Tale piano è volto a:
a) elevare la qualità globale del sistema universitario e il livello
di efficienza degli atenei;
b) rafforzare i meccanismi di incentivazione per un uso appropriato ed
efficace delle risorse, con contenimento dei costi di personale a vantaggio
della ricerca e della didattica;
c) accelerare il riequilibrio finanziario tra gli atenei sulla base di
parametri vincolanti, di valutazioni realistiche e uniformi dei costi futuri
e, in caso di superamento del limite del 90 per cento della spesa di
personale sul FFO, di disposizioni che rendano effettivo il vincolo delle
assunzioni di ruolo limitate rispetto alle cessazioni;
d) ridefinire il vincolo dell'indebitamento degli atenei considerando,
a tal fine, anche quello delle società ed enti da essi controllati;
e) consentire una rapida adozione di un sistema programmatorio degli
interventi che preveda adeguati strumenti di verifica e monitoraggio da
attivare a cura del Ministero dell'università e della ricerca, d'intesa con
il Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la CRUI, e che condizioni
l'effettiva erogazione delle maggiori risorse all'adesione formale da parte
dei singoli atenei agli obiettivi del piano.
430. Al fine di
incrementare l'assegno di dottorato di ricerca il FFO è aumentato di 40
milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009
e 2010.
431. Nell'ambito del
fondo di cui al comma 428, è riservata la somma complessiva annua di 11
milioni di euro, per il triennio 2008-2010, alle istituzioni universitarie di
cui all'articolo 56,
comma 5, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, costituite per legge, nonché all'istituto con ordinamento
speciale di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e
della ricerca 18 novembre 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
279 del 30 novembre 2005.
432. Al fine di
sostenere l'attività di ricerca, il fondo di cui all'articolo 5,
comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è incrementato di 5 milioni di euro per l'anno 2008 destinati,
a titolo di contributo straordinario, alle università che hanno avviato la
procedura di statalizzazione a seguito di apposito decreto ministeriale
emanato nell'ultimo triennio.
433. Al concorso per
l'accesso alle scuole di specializzazione mediche, di cui al decreto
legislativo 17 agosto 1999, n. 368, e successive
modificazioni, possono partecipare i laureati in medicina e chirurgia, nonché
gli studenti iscritti al corso di laurea in medicina e chirurgia che devono
sostenere soltanto la prova finale per il conseguimento del titolo di laurea.
I soggetti di cui al primo periodo che superano il concorso ivi previsto
possono essere ammessi alle scuole di specializzazione a condizione che
conseguano la laurea, ove non già posseduta, e l'abilitazione per l'esercizio
dell'attività professionale entro la data di inizio delle attività didattiche
delle scuole di specializzazione medesime, immediatamente successiva al
concorso espletato.
434. A decorrere dal
1º gennaio 2008, il periodo di fuori ruolo dei professori universitari
precedente la quiescenza è ridotto a due anni accademici e coloro che alla medesima data sono in servizio come
professori nel terzo anno accademico fuori ruolo sono posti in quiescenza al
termine dell'anno accademico. A decorrere dal 1º gennaio 2009, il periodo di
fuori ruolo dei professori universitari precedente la quiescenza è ridotto a
un anno accademico e coloro che alla medesima data sono in servizio come
professori nel secondo anno accademico fuori ruolo sono posti in quiescenza
al termine dell'anno accademico. A decorrere dal 1º gennaio 2010, il periodo
di fuori ruolo dei professori universitari precedente la quiescenza è
definitivamente abolito e coloro che alla medesima data sono in servizio come
professori nel primo anno accademico fuori ruolo sono posti in quiescenza al
termine dell'anno accademico.
435. Per il triennio 2008-2010, è autorizzata la spesa annua
di 10 milioni di euro a favore delle istituzioni di alta formazione e
specializzazione artistica e musicale, di cui alla legge 21 dicembre 1999, n.
508, e successive modificazioni.
436. È autorizzata
la spesa di 3 milioni di euro per gli anni 2008 e
2009 quale contributo per il funzionamento del centro di ricerca CEINGE -
Biotecnologie avanzate Scarl di Napoli, a sostegno di attività
infrastrutturali di trasferimento tecnologico e di ricerca e formazione, da
destinare secondo le indicazioni del Ministro dello sviluppo economico, anche
attraverso accordi di programma con altri Ministeri interessati.
437. È istituito
presso il Ministero della solidarietà sociale il Fondo per la diffusione
della cultura e delle politiche di responsabilità
sociale delle imprese, con una dotazione pari a 1,25 milioni di euro per
ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010. Al relativo onere si provvede mediante
corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 20,
comma 8, della legge 8 novembre 2000, n. 328, relativa al fondo nazionale per
le politiche sociali.
438. Nell'ambito
delle disponibilità del Fondo di cui al comma 437, è finanziato il contributo
alla Fondazione per la diffusione della responsabilità
sociale delle imprese, istituita dall'articolo 1, comma 160, della legge 30
dicembre 2004, n. 311. Il contributo, di cui all'articolo 1, comma 1269,
della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è determinato annualmente con decreto
del Ministro della solidarietà sociale, visto il piano annuale di attività
presentato dalla Fondazione.
439. Col medesimo
Fondo di cui al comma 437, sono finanziate una Conferenza nazionale annuale
sulla responsabilità sociale d'impresa, nonché le attività di informazione,
promozione, innovazione, sostegno e monitoraggio
delle politiche di responsabilità sociale attraverso la implementazione di
ricerche ed indagini, e la raccolta, l'organizzazione in banche dati e la
diffusione della documentazione, con particolare riferimento alle buone
prassi in materia.
440. Per l'anno 2008
presso il Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo,
denominato «Fondo nazionale per il risanamento degli edifici pubblici», per
il finanziamento degli interventi finalizzati ad eliminare i rischi per la salute pubblica derivanti dalla presenza di
amianto negli edifici pubblici.
441. I procedimenti
di rimozione o inertizzazione relativi agli interventi di cui al comma 440
avvengono secondo le procedure individuate con i decreti del Ministro della sanità 14 maggio 1996, pubblicato nel supplemento
ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 178 del 25 ottobre 1996, e 20
agosto 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 249 del 22 ottobre
1999.
442. Con decreto del
Ministro della salute, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, da emanare entro novanta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge, d'intesa con la Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, è approvato un programma decennale per il risanamento di cui ai
commi da 440 a 443, prevedendo prioritariamente la messa in sicurezza degli
edifici scolastici ed universitari, delle strutture ospedaliere, delle
caserme, degli uffici aperti al pubblico. Con il medesimo decreto sono
ripartite le risorse finanziarie a favore di interventi di competenza dello
Stato e per il cofinanziamento degli interventi di competenza delle regioni
in relazione ai programmi delle regioni.
443. Per le finalità
di cui ai commi da 440 al presente comma, il Fondo
di cui al comma 444 è dotato di risorse finanziarie pari a 5 milioni di euro
per l'anno 2008.
444. All'articolo
21-bis, comma 1, convertito, del
decreto-legge 1º ottobre 2007, n. 159, convertito con modificazioni, dalla
legge 29 novembre 2007, n. 222, le parole: «non impegnate» sono sostituite
dalle seguenti: «non assegnate a seguito di mancata ratifica degli accordi di
programma».
445. Le disposizioni
di cui ai commi da 446 a 449 istituiscono e disciplinano l'azione collettiva risarcitoria a tutela dei consumatori, quale
nuovo strumento generale di tutela nel quadro delle misure nazionali volte
alla disciplina dei diritti dei consumatori e degli utenti, conformemente ai
princìpi stabiliti dalla normativa comunitaria volti ad innalzare i livelli
di tutela.
446. Dopo l'articolo
140 del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005,
n. 206, è inserito il seguente:
«Art. 140-bis. - (Azione collettiva
risarcitoria). - 1. Le associazioni di cui al comma 1 dell'articolo 139 e
gli altri soggetti di cui al comma 2 del presente articolo sono legittimati
ad agire a tutela degli interessi collettivi dei consumatori e degli utenti
richiedendo al tribunale del luogo in cui ha sede l'impresa l'accertamento
del diritto al risarcimento del danno e alla restituzione delle somme
spettanti ai singoli consumatori o utenti nell'ambito di rapporti giuridici
relativi a contratti stipulati ai sensi dell'articolo 1342 del codice civile,
ovvero in conseguenza di atti illeciti extracontrattuali, di pratiche
commerciali scorrette o di comportamenti anticoncorrenziali, quando sono lesi
i diritti di una pluralità di consumatori o di utenti.
2. Sono legittimati ad agire ai sensi del comma 1 anche associazioni e
comitati che sono adeguatamente rappresentativi degli interessi collettivi
fatti valere. I consumatori o utenti che intendono avvalersi della tutela
prevista dal presente articolo devono comunicare per iscritto al proponente
la propria adesione all'azione collettiva. L'adesione può essere comunicata,
anche nel giudizio di appello, fino all'udienza di precisazione delle
conclusioni. Nel giudizio promosso ai sensi del comma 1 è sempre ammesso
l'intervento dei singoli consumatori o utenti per proporre domande aventi il
medesimo oggetto. L'esercizio dell'azione collettiva di cui al comma 1 o, se
successiva, l'adesione all'azione collettiva, produce gli effetti
interruttivi della prescrizione ai sensi dell'articolo 2945 del codice
civile.
3. Alla prima udienza il tribunale, sentite le parti, e assunte quando
occorre sommarie informazioni, pronuncia sull'ammissibilità della domanda,
con ordinanza reclamabile davanti alla corte di appello, che pronuncia in
camera di consiglio. La domanda è dichiarata inammissibile quando è
manifestamente infondata, quando sussiste un conflitto di interessi, ovvero
quando il giudice non ravvisa l'esistenza di un interesse collettivo
suscettibile di adeguata tutela ai sensi del presente articolo. Il giudice
può differire la pronuncia sull'ammissibilità della domanda quando sul
medesimo oggetto è in corso un'istruttoria davanti ad un'autorità
indipendente. Se ritiene ammissibile la domanda il giudice dispone, a cura di
chi ha proposto l'azione collettiva, che venga data idonea pubblicità dei
contenuti dell'azione proposta e dà i provvedimenti per la prosecuzione del
giudizio.
4. Se accoglie la domanda, il giudice determina i criteri in base ai
quali liquidare la somma da corrispondere o da restituire ai singoli
consumatori o utenti che hanno aderito all'azione collettiva o che sono
intervenuti nel giudizio. Se possibile allo stato degli atti, il giudice
determina la somma minima da corrispondere a ciascun consumatore o utente.
Nei sessanta giorni successivi alla notificazione della sentenza, l'impresa
propone il pagamento di una somma, con atto sottoscritto, comunicato a
ciascun avente diritto e depositato in cancelleria. La proposta in qualsiasi
forma accettata dal consumatore o utente costituisce titolo esecutivo.
5. La sentenza che definisce il giudizio promosso ai sensi del comma 1
fa stato anche nei confronti dei consumatori e utenti che hanno aderito
all'azione collettiva. È fatta salva l'azione individuale dei consumatori o
utenti che non aderiscono all'azione collettiva, o non intervengono nel
giudizio promosso ai sensi del comma 1.
6. Se l'impresa non comunica la proposta entro il termine di cui al
comma 4 o non vi è stata accettazione nel termine di sessanta giorni dalla
comunicazione della stessa, il presidente del tribunale competente ai sensi
del comma 1 costituisce un'unica camera di conciliazione per la
determinazione delle somme da corrispondere o da restituire ai consumatori o
utenti che hanno aderito all'azione collettiva o sono intervenuti ai sensi
del comma 2 e che ne fanno domanda. La camera di conciliazione è composta da
un avvocato indicato dai soggetti che hanno proposto l'azione collettiva e da
un avvocato indicato dall'impresa convenuta ed è presieduta da un avvocato
nominato dal presidente del tribunale tra gli iscritti all'albo speciale per
le giurisdizioni superiori. La camera di conciliazione quantifica, con
verbale sottoscritto dal presidente, i modi, i termini e l'ammontare da
corrispondere ai singoli consumatori o utenti. Il verbale di conciliazione
costituisce titolo esecutivo. In alternativa, su concorde richiesta del
promotore dell'azione collettiva e dell'impresa convenuta, il presidente del
tribunale dispone che la composizione non contenziosa abbia luogo presso uno
degli organismi di conciliazione di cui all'articolo 38 del decreto
legislativo 17 gennaio 2003, n. 5, e successive modificazioni, operante
presso il comune in cui ha sede il tribunale. Si applicano, in quanto
compatibili, le disposizioni degli articoli 39 e 40 del citato decreto
legislativo 17 gennaio 2003, n. 5, e successive modificazioni».
447. Le disposizioni
di cui ai commi da 445 e 449 diventano efficaci decorsi centottanta giorni
dalla data di entrata in vigore della presente legge.
448. All'articolo
50-bis, primo comma, del codice di procedura
civile, dopo il numero 7) è aggiunto il seguente:
«7-bis) nelle cause di cui all'articolo 140-bis del codice del
consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206».
449. Al codice del
consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, la rubrica del titolo II della parte V è sostituita dalla
seguente: «Accesso alla giustizia».
450. Al fine di
favorire lo sviluppo e la competitività del mercato finanziario, dei beni e
dei servizi, anche mediante la facilitazione della circolazione giuridica dei
mutui ipotecari e degli immobili su cui gravano le
relative ipoteche, ed in considerazione delle rilevanti conseguenze per le
entrate finanziarie dello Stato e per l'ampliamento delle possibilità di
scelta dei consumatori, al decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito,
con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) all'articolo 7, comma 1, dopo le parole: «un contratto di mutuo»
sono inserite le seguenti: «stipulato o accollato a seguito di frazionamento,
anche ai sensi del decreto legislativo 20 giugno 2005, n. 122,»;
b) all'articolo 8, comma 3, è aggiunto, in fine, il seguente periodo:
«Resta salva la possibilità del creditore originario e del debitore di
pattuire la variazione, senza spese, delle condizioni del contratto di mutuo
in essere, mediante scrittura privata anche non autenticata»;
c) all'articolo 8, dopo il comma 3 è inserito il seguente:
«3-bis. La surrogazione di cui al comma 1 comporta il trasferimento
del contratto di mutuo esistente, alle condizioni stipulate tra il cliente e
la banca subentrante, con l'esclusione di penali o altri oneri di qualsiasi
natura. Non possono essere imposte al cliente spese o commissioni per la
concessione del nuovo mutuo, per l'istruttoria e per gli accertamenti
catastali, che si svolgono secondo procedure di collaborazione interbancaria
improntate a criteri di massima riduzione dei tempi, degli adempimenti e dei
costi connessi»;
d) all'articolo 8, comma 4, le parole: «di cui al presente articolo
non comporta» sono sostituite dalle seguenti: «e la ricontrattazione di cui
al presente articolo non comportano»;
e) all'articolo 13, comma 8-sexies, dopo le parole: «da
contratto di mutuo» sono inserite le seguenti: «stipulato o accollato a
seguito di frazionamento, anche ai sensi del decreto legislativo 20 giugno
2005, n. 122, anche se annotata su titoli cambiari,»;
f) all'articolo 13, comma 8-novies, le parole: «alla scadenza»
sono sostituite dalle seguenti: «all'estinzione».
451. All'articolo
118, comma 4, del testo unico delle leggi in
materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1º settembre
1993, n. 385, come sostituito dall'articolo 10, comma 1, del decreto-legge 4
luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto
2006, n. 248, le parole: «conseguenti a» sono sostituite dalle seguenti:
«adottate in previsione o in conseguenza di».
452. L'articolo 26
del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e
sostegno della maternità e della parternità, di cui al decreto
legislativo 26 marzo 2001, n. 151, è sostituito dal seguente:
«Art. 26. - (Adozioni e affidamenti). - 1. Il congedo di maternità
come regolato dal presente Capo spetta, per un periodo massimo di cinque
mesi, anche alle lavoratrici che abbiano adottato un minore.
2. In caso di adozione nazionale, il congedo deve essere fruito
durante i primi cinque mesi successivi all'effettivo ingresso del minore
nella famiglia della lavoratrice.
3. In caso di adozione internazionale, il congedo può essere fruito
prima dell'ingresso del minore in Italia, durante il periodo di permanenza
all'estero richiesto per l'incontro con il minore e gli adempimenti relativi
alla procedura adottiva. Ferma restando la durata complessiva del congedo,
questo può essere fruito entro i cinque mesi successivi all'ingresso del
minore in Italia.
4. La lavoratrice che, per il periodo di permanenza all'estero di cui
al comma 3, non richieda o richieda solo in parte il congedo di maternità,
può fruire di un congedo non retribuito, senza diritto ad indennità.
5. L'ente autorizzato che ha ricevuto l'incarico di curare la
procedura di adozione certifica la durata del periodo di permanenza
all'estero della lavoratrice.
6. Nel caso di affidamento di minore, il congedo può essere fruito
entro cinque mesi dall'affidamento, per un periodo massimo di tre mesi».
453. L'articolo 27
del citato decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, è abrogato.
454. L'articolo 31
del citato decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, è sostituito dal
seguente:
«Art. 31. - (Adozioni e affidamenti). - 1.
Il congedo di cui all'articolo 26, commi 1, 2 e 3, che non sia stato chiesto
dalla lavoratrice spetta, alle medesime condizioni, al lavoratore.
2. Il congedo di cui all'articolo 26, comma 4, spetta, alle medesime
condizioni, al lavoratore. L'ente autorizzato che ha ricevuto l'incarico di
curare la procedura di adozione certifica la durata del periodo di permanenza
all'estero del lavoratore».
455. L'articolo 36
del citato decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, è sostituito dal seguente:
«Art. 36. - (Adozioni e affidamenti). - 1. Il congedo parentale di cui
al presente Capo spetta anche nel caso di adozione, nazionale e
internazionale, e di affidamento.
2. Il congedo parentale può essere fruito dai genitori adottivi e affidatari,
qualunque sia l'età del minore, entro otto anni dall'ingresso del minore in
famiglia, e comunque non oltre il raggiungimento della maggiore età.
3. L'indennità di cui all'articolo 34, comma 1, è dovuta, per il
periodo massimo complessivo ivi previsto, nei primi tre anni dall'ingresso
del minore in famiglia».
456. L'articolo 37
del citato decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, è abrogato.
457. All'articolo 1,
comma 1259, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) al primo periodo, le parole: «100 milioni di euro per ciascuno
degli anni 2007, 2008 e 2009» sono sostituite dalle seguenti: «100 milioni di
euro per l'anno 2007, 170 milioni di euro per l'anno 2008 e 100 milioni di
euro per l'anno 2009»;
b) l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: «Per le finalità del
piano è autorizzata una spesa di 100 milioni di euro per l'anno 2007, di 170
milioni di euro per l'anno 2008 e di 100 milioni di euro per l'anno 2009».
458. Per
l'organizzazione e il funzionamento di servizi
socio-educativi per la prima infanzia destinati ai minori di età fino a 36
mesi, presso enti e reparti del Ministero della difesa, è istituito un fondo
con una dotazione di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e
2010.
459. La programmazione e la progettazione relativa ai
servizi di cui al comma 458, nel rispetto delle disposizioni normative e
regolamentari vigenti nelle regioni presso le quali sono individuate le sedi
di tali servizi, viene effettuata in collaborazione con il Dipartimento per
le politiche della famiglia della Presidenza del Consiglio dei ministri,
sentito il comitato tecnico-scientifico del Centro nazionale di
documentazione e di analisi per l'infanzia e l'adolescenza, di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 103.
460. I servizi
socio-educativi di cui al comma 458 sono accessibili anche da minori che non
siano figli di dipendenti dell'Amministrazione della difesa e concorrono ad
integrare l'offerta complessiva del sistema integrato dei
servizi socio-educativi per la prima infanzia e del relativo Piano
straordinario di intervento di cui all'articolo 1, comma 1259, della legge 27
dicembre 2006, n. 296, come modificato dal comma 457.
461. Al fine di
tutelare i diritti dei consumatori e degli utenti
dei servizi pubblici locali e di garantire la qualità, l'universalità e
l'economicità delle relative prestazioni, in sede di stipula dei contratti di
servizio gli enti locali sono tenuti ad applicare le seguenti disposizioni:
a) previsione dell'obbligo per il soggetto gestore di emanare una
«Carta della qualità dei servizi», da redigere e pubblicizzare in conformità
ad intese con le associazioni di tutela dei consumatori e con le associazioni
imprenditoriali interessate, recante gli standard di qualità e di
quantità relativi alle prestazioni erogate così come determinati nel
contratto di servizio, nonché le modalità di accesso alle informazioni
garantite, quelle per proporre reclamo e quelle per adire le vie conciliative
e giudiziarie nonché le modalità di ristoro dell'utenza, in forma specifica o
mediante restituzione totale o parziale del corrispettivo versato, in caso di
inottemperanza;
b) consultazione obbligatoria delle associazioni dei consumatori;
c) previsione che sia periodicamente verificata, con la partecipazione
delle associazioni dei consumatori, l'adeguatezza dei parametri quantitativi
e qualitativi del servizio erogato fissati nel contratto di servizio alle
esigenze dell'utenza cui il servizio stesso si rivolge, ferma restando la possibilità
per ogni singolo cittadino di presentare osservazioni e proposte in merito;
d) previsione di un sistema di monitoraggio permanente del rispetto
dei parametri fissati nel contratto di servizio e di quanto stabilito nelle
Carte della qualità dei servizi, svolto sotto la diretta responsabilità
dell'ente locale o dell'ambito territoriale ottimale, con la partecipazione
delle associazioni dei consumatori ed aperto alla ricezione di osservazioni e
proposte da parte di ogni singolo cittadino che può rivolgersi, allo scopo,
sia all'ente locale, sia ai gestori dei servizi, sia alle associazioni dei
consumatori;
e) istituzione di una sessione annuale di verifica del funzionamento
dei servizi tra ente locale, gestori dei servizi ed associazioni dei
consumatori nella quale si dia conto dei reclami, nonché delle proposte ed
osservazioni pervenute a ciascuno dei soggetti partecipanti da parte dei
cittadini;
f) previsione che le attività di cui alle lettere b), c) e d)
siano finanziate con un prelievo a carico dei soggetti gestori del servizio,
predeterminato nel contratto di servizio per l'intera durata del contratto
stesso.
462. All'articolo 1,
comma 1251, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono aggiunte le seguenti
lettere:
«c-bis) favorire la permanenza od il ritorno
nella comunità familiare di persone parzialmente o totalmente non
autosufficienti in alternativa al ricovero in strutture residenziali
socio-sanitarie. A tal fine il Ministro delle politiche per la famiglia, di
concerto con i Ministri della solidarietà sociale e della salute, promuove,
ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, una
intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, avente ad oggetto la definizione dei
criteri e delle modalità sulla base dei quali le regioni, in concorso con gli
enti locali, definiscono ed attuano un programma sperimentale di interventi
al quale concorrono i sistemi regionali integrati dei servizi alla persona;
c-ter) finanziare iniziative di carattere informativo ed educativo
volte alla prevenzione di ogni forma di abuso sessuale nei confronti di
minori, promosse dall'Osservatorio per il contrasto della pedofilia e della
pornografia minorile di cui all'articolo 17, comma 1-bis, della legge
3 agosto 1998, n. 269».
463. Per l'anno 2008
è istituito un fondo con una dotazione di 20 milioni di euro, destinato a un
Piano contro la violenza alle donne.
464. Per l'anno 2008
è autorizzata la spesa di 1,5 milioni di euro al fine di sostenere e potenziare le attività di ascolto, consulenza e
assistenza promosse dall'ente morale «S.O.S. - Il Telefono Azzurro ONLUS» a
tutela dei minori in situazioni di disagio, abuso o maltrattamento.
465.
L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma
1264, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è incrementata di euro 100
milioni per l'anno 2008 e di euro 200 milioni per l'anno 2009.
466. Il comma 318
dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, è abrogato.
467. L'importo
dell'indennità speciale istituita dall'articolo 3,
comma 1, della legge 21 novembre 1988, n. 508, è stabilito nella misura di
euro 176 a decorrere dal 1º gennaio 2008.
468. Alla
concessione e all'erogazione dell'indennità speciale di cui al comma 467 si
applicano le disposizioni dell'articolo 130 del
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.
469. Salvo quanto
stabilito dai commi precedenti, restano ferme le disposizioni di cui
all'articolo 3 della legge 21 novembre 1988, n. 508, ivi compresi gli
adeguamenti perequativi automatici calcolati
annualmente.
470. Al comma 1258
dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, dopo le parole: «è
determinata» sono inserite le seguenti: «, limitatamente alle risorse
destinate ai comuni di cui al comma 2, secondo periodo, delllo stesso articolo 1».
471. Ai fini di
migliorare la qualità della spesa pubblica, rendendo possibile una più
tempestiva e puntuale programmazione degli interventi e della spesa, previa
intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive
modificazioni, annualmente, con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze, su proposta del Ministro della solidarietà sociale, si provvede ad
un anticipo sulle somme destinate al Ministero della solidarietà sociale e
alle regioni e province autonome di Trento e di Bolzano nel riparto del Fondo
nazionale per le politiche sociali di cui all'articolo 20, comma 8, della
legge 8 novembre 2000, n. 328, nella misura massima del 50 per cento degli
stanziamenti complessivamente disponibili per l'anno in corso, al netto della
parte destinata al finanziamento dei diritti soggettivi. Con lo stesso
decreto vengono disposte le occorrenti variazioni di bilancio.
472. L'anticipo di
cui al comma 471 è assegnato a ciascun ente sulla
base della quota proporzionale ad esso assegnata nel riparto dell'anno
precedente sul complesso delle risorse assegnate agli enti cui si applica
l'anticipo.
473. Al decreto
annuale di riparto del Fondo nazionale per le politiche sociali continua ad applicarsi l'articolo 20, comma 7, della legge
8 novembre 2000, n 328.
474. È istituito
presso il Ministero dei trasporti il «Fondo per la mobilità dei disabili»,
con una dotazione annua pari a 5 milioni di euro per l'anno 2008 e a 3
milioni di euro per ciascuno degli anni 2009 e
2010. Il Fondo finanzia interventi specifici destinati alla realizzazione di
un parco ferroviario per il trasporto in Italia e all'estero dei disabili
assistiti dalle associazioni di volontariato operanti sul territorio italiano.
Al Fondo possono affluire le somme derivanti da atti di donazione e di
liberalità, nonché gli importi derivanti da contratti di sponsorizzazione con
soggetti pubblici e privati. Con decreto del Ministro dei trasporti, di
concerto i Ministri dell'economia e delle finanze e della salute, sentite le
rappresentanze delle associazioni di volontariato operanti sul territorio,
sono stabilite le modalità per il funzionamento del Fondo di cui al presente
comma.
475. È istituito
presso il Ministero dell'economia e delle finanze
il Fondo di solidarietà per i mutui per l'acquisto della prima casa, con una
dotazione di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009.
476. Per i contratti
di mutuo riferiti all'acquisto di unità immobiliari da adibire ad abitazione principale del mutuatario, questi può
chiedere la sospensione del pagamento delle rate per non più di due volte e
per un periodo massimo complessivo non superiore a diciotto mesi nel corso
dell'esecuzione del contratto. In tal caso, la durata del contratto di mutuo
e quella delle garanzie per esso prestate è prorogata di un periodo eguale
alla durata della sospensione. Al termine della sospensione, il pagamento
delle rate riprende secondo gli importi e con la periodicità originariamente
previsti dal contratto, salvo diverso patto eventualmente intervenuto fra le
parti per la rinegoziazione delle condizioni del contratto medesimo.
477. La sospensione
prevista dal comma 476 non può essere richiesta dopo che sia iniziato il
procedimento esecutivo per l'escussione delle
garanzie.
478. Nel caso di
mutui concessi da intermediari bancari o finanziari, il Fondo istituito dal
comma 475, su richiesta del mutuatario che intende avvalersi della facoltà
prevista dal comma 476, presentata per il tramite dell'intermediario
medesimo, provvede al pagamento dei costi delle procedure bancarie e degli
onorari notarili necessari per la sospensione del pagamento delle rate del
mutuo.
479. Per conseguire
il beneficio di cui al comma 476, il mutuatario deve dimostrare, nelle forme stabilite dal regolamento di attuazione
previsto dal comma 480, di non essere in grado di provvedere al pagamento
delle rate del mutuo, per le quali chiede la sospensione, e degli oneri
indicati al comma 478.
480. Con regolamento
adottato dal Ministro dell'economia e delle
finanze, di concerto con il Ministro della solidarietà sociale, sono
stabilite le norme di attuazione del Fondo di cui ai commi da 475 a 479.
481. Anche al fine
di valutare i risultati delle missioni affidate ai singoli Ministeri con il bilancio di previsione dello Stato per
l'anno finanziario 2008, e allo scopo di introdurre il bilancio di genere per
le amministrazioni statali, per l'anno 2008 è effettuata una sperimentazione
presso i Ministeri della salute, della pubblica istruzione, del lavoro e
della previdenza sociale e dell'università e della ricerca.
482. Il Ministro per
i diritti e le pari opportunità stabilisce con proprio decreto, di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze, i criteri e le metodologie utili alla realizzazione della sperimentazione di cui al
comma 481.
483. Il Ministro per
i diritti e le pari opportunità predispone corsi di formazione e di
aggiornamento per i dirigenti dei Ministeri di cui al comma 481 al fine della
stesura sperimentale del bilancio di genere. Per
l'attuazione di tali corsi è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per il
2008.
484. Entro il 31
marzo 2009 il Ministro per i diritti e le pari opportunità presenta alle
Camere una relazione sui risultati della sperimentazione
di cui al comma 481.
485. È istituito un
fondo per l'inserimento nel programma statistico nazionale delle rilevazioni
statistiche di genere, da effettuare disaggregando e dando pari visibilità ai
dati relativi a donne e uomini e utilizzando indicatori sensibili
al genere.
486. L'Istituto
nazionale di statistica (ISTAT) assicura l'attuazione del comma 485 da parte
dei soggetti costituenti il Sistema statistico nazionale (SISTAN) anche
mediante direttive del comitato di indirizzo e coordinamento dell'informazione statistica.
487. All'onere
derivante dalle disposizioni di cui ai commi da 484 a 485 si provvede nel
limite di 1 milione di euro per l'anno 2008.
488. A decorrere
dall'anno 2008, al fine di assicurare il conseguimento degli obiettivi di
finanza pubblica stabiliti in sede europea,
indicati nel Documento di programmazione economico-finanziaria e nelle
relative note di aggiornamento, gli enti previdenziali pubblici possono
effettuare investimenti immobiliari, esclusivamente in forma indiretta e nel
limite del 7 per cento dei fondi disponibili.
489. Le somme
accantonate per piani di impiego già approvati dai Ministeri vigilanti, a
fronte delle quali non sono state assunte obbligazioni giuridicamente
perfezionate, sono investite nella forma ed entro il
limite di cui al comma 488. Sono comunque fatti salvi i procedimenti in corso
per opere per le quali siano già stati consegnati i lavori ai sensi
dell'articolo 130 del regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, e per le quali si sia positivamente
concluso il procedimento di valutazione di congruità tecnico-economica con
riferimento all'investimento immobiliare da realizzare da parte degli
organismi deputati.
490. Al fine di
consentire agli enti previdenziali pubblici di
realizzare gli investimenti in forma indiretta, le quote di fondi immobiliari
o le partecipazioni in società immobiliari da essi acquisite, ai sensi
dell'articolo 11 del decreto legislativo 16 febbraio 1996, n. 104, e di altre
norme speciali in materia, nonché del comma 488, non costituiscono
disponibilità depositate a qualunque titolo ai fini del calcolo del limite
del 3 per cento di cui al primo comma dell'articolo 40 della legge 30 marzo
1981, n. 119, e successive modificazioni, e di quello eventualmente stabilito
con il decreto di cui all'ottavo comma dello stesso articolo 40.
491. Con decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro del lavoro e
della previdenza sociale, previa valutazione della compatibilità con gli obiettivi di cui al comma 488, può essere
autorizzato il superamento del limite di cui al medesimo comma 488.
492. A decorrere dal
1º gennaio 2008 non si applicano le percentuali fissate da precedenti
disposizioni per gli impieghi delle risorse disponibili.
493. L'adeguamento
dei trasferimenti dovuti dallo Stato, ai sensi rispettivamente dell'articolo
37, comma 3, lettera c), della legge 9 marzo
1989, n. 88, e successive modificazioni, e dell'articolo 59, comma 34, della
legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, è stabilito per
l'anno 2008:
a) in 416,42 milioni di euro in favore del Fondo pensioni lavoratori
dipendenti, delle gestioni dei lavoratori autonomi, della gestione speciale
minatori, nonché in favore dell'Ente nazionale di previdenza e di assistenza
per i lavoratori dello spettacolo e dello sport professionistico (ENPALS);
b) in 102,89 milioni di euro in favore del Fondo pensioni lavoratori
dipendenti, ad integrazione dei trasferimenti di cui alla lettera a),
della gestione esercenti attività commerciali e della gestione artigiani.
494.
Conseguentemente a quanto previsto dal comma 493, gli importi
complessivamente dovuti dallo Stato sono determinati per l'anno 2008 in
17.066,81 milioni di euro per le gestioni di cui al comma 493, lettera a), e in 4.217,28 milioni di euro
per le gestioni di cui al comma 493, lettera b).
495. I medesimi
complessivi importi di cui ai commi 493 e 494 sono ripartiti tra le gestioni
interessate con il procedimento di cui all'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, al
netto, per quanto attiene al trasferimento di cui al comma 493, lettera a),
della somma di 910,22 milioni di euro attribuita alla gestione per i
coltivatori diretti, mezzadri e coloni a completamento dell'integrale
assunzione a carico dello Stato dell'onere relativo ai trattamenti
pensionistici liquidati anteriormente al 1º gennaio 1989, nonché al netto
delle somme di 2,56 milioni di euro e di 59,39 milioni di euro di pertinenza,
rispettivamente, della gestione speciale minatori e dell'ENPALS.
496. Per
fronteggiare l'onere delle maggiori prestazioni a carico della Gestione
unitaria delle prestazioni creditizie e sociali, conseguenti all'emanazione
del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia
e delle finanze 7 marzo 2007, n. 45, e per consentire il superamento del
momentaneo squilibrio di cassa, la predetta gestione può ricorrere ad
anticipazioni dalle altre gestioni dell'Istituto nazionale di previdenza per
i dipendenti dell'amministrazione pubblica (INPDAP).
497. Le
anticipazioni di cui al comma 496 possono essere richieste entro i limiti di
400 milioni di euro, di 250 milioni di euro e di 150 milioni di euro,
rispettivamente, per gli anni 2008, 2009 e 2010, ed esclusivamente se
necessarie per garantire l'erogazione di piccoli
prestiti e prestiti pluriennali. Per gli anni successivi l'INPDAP deve
ispirare l'attività riguardante la gestione del credito a criteri che
assicurino l'equilibrio finanziario della stessa.
498. Per consentire
il ricorso alle anticipazioni di cui al comma 496,
è abrogato il comma 3 dell'articolo 23 della legge 27 dicembre 2002, n. 289.
499. Per realizzare
l'unificazione dei risultati di tutte le gestioni nell'ambito del bilancio
unitario dell'INPDAP, previsto dal comma 14 dell'articolo 69
della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e per
consentire la corretta applicazione dell'articolo 35 della legge 23 dicembre
1998, n. 448, è soppresso il penultimo periodo del comma 3 dell'articolo 2
della legge 8 agosto 1995, n. 335, e successive modificazioni.
500. Ai fini del
finanziamento dei maggiori oneri a carico della Gestione per l'erogazione
delle pensioni, assegni e indennità agli invalidi civili,
ciechi e sordomuti di cui all'articolo 130 del decreto legislativo 31 marzo
1998, n. 112, valutati in 667,60 milioni di euro per l'esercizio 2006, sono
utilizzate:
a) le somme che risultano, sulla base del bilancio consuntivo
dell'INPS per l'anno 2006, trasferite alla gestione di cui all'articolo 37
della legge 9 marzo 1989, n. 88, in eccedenza rispetto agli oneri per
prestazioni e provvidenze varie, per un ammontare complessivo pari a 559,77
milioni di euro;
b) le risorse trasferite all'INPS ed accantonate presso la medesima
gestione, come risultanti dal bilancio consuntivo dell'anno 2006 del predetto
Istituto, per un ammontare complessivo di 107,83 milioni di euro, in quanto
non utilizzate per i rispettivi scopi.
501. Le risorse di
cui all'articolo 74,
comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, limitatamente allo stanziamento relativo all'anno 2008, possono
essere utilizzate anche ai fini del finanziamento delle spese di avvio dei
Fondi di previdenza complementare dei dipendenti delle amministrazioni
pubbliche.
502. A decorrere
dall'anno 2008, le quote aggiuntive del contributo a carico del datore di
lavoro per la previdenza complementare del personale del comparto scuola, come annualmente determinate ai sensi dell'articolo 74,
comma 1, ultimo periodo, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e già iscritte, per l'anno 2007, nel capitolo 2156 dello stato
di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, sono iscritte in
un apposito capitolo di bilancio dello stato di previsione del Ministero
della pubblica istruzione. La quota aggiuntiva del contributo del datore di
lavoro è versata, al relativo fondo di previdenza complementare, con le
stesse modalità previste dalla normativa vigente per il versamento della
quota parte a carico del lavoratore.
503. Ai fini della
determinazione del valore capitale della quota di pensione spettante agli iscritti al Fondo di previdenza per il personale di
volo dipendente da aziende di navigazione aerea, antecedentemente all'entrata
in vigore dell'articolo 11, comma 2, della legge 31 ottobre 1988, n. 480,
devono intendersi applicabili i coefficienti di capitalizzazione determinati
sulla base dei criteri attuariali specifici per il predetto Fondo, deliberati
dal consiglio di amministrazione dell'INPS su conforme parere del comitato
amministratore del Fondo di previdenza per il personale di volo dipendente da
aziende di navigazione aerea.
504. Le disposizioni
degli articoli 25 e 35 del citato testo unico di cui al decreto legislativo
26 marzo 2001, n. 151, si applicano agli iscritti in servizio alla data di
entrata in vigore del medesimo decreto legislativo. Sono
fatti salvi i trattamenti pensionistici più favorevoli già liquidati alla
data di entrata in vigore della presente legge.
505. L'articolo 6,
comma 3, della legge 15 aprile 1985, n. 140, si interpreta nel senso che la
maggiorazione prevista dal comma 1 del medesimo
articolo si perequa a partire dal momento della concessione della
maggiorazione medesima agli aventi diritto.
506. Al fine di
consentire la chiusura dei contenziosi derivanti dall'applicazione
dell'articolo 44, comma 1, del decreto-legge 30
settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
novembre 2003, n. 326, l'INPS è autorizzato a definire i predetti contenziosi
in via stragiudiziale, a condizione che i soggetti opponenti si impegnino al
pagamento dei contributi oggetto di contenzioso nella misura del 100 per
cento, senza il pagamento delle eventuali sanzioni, con possibilità di
rateizzazione fino a venti rate annuali con versamento degli interessi
legali. Per i soggetti opponenti che, in pendenza di giudizio, abbiano già
anticipato il pagamento all'INPS dei contributi oggetto di contenzioso, è
riconosciuto un credito previdenziale pari al 40 per cento delle somme
versate all'INPS maggiorato degli interessi legali maturati dal momento del
pagamento all'INPS fino alla data di entrata in vigore della presente legge.
507. Le disposizioni
di cui al comma 506 si applicano, con le medesime modalità, anche alle
cooperative sociali che hanno un numero non superiore alle quindici unità tra
soci e lavoratori dipendenti.
508. Ai fini dell'attuazione di quanto previsto dal
«Protocollo su previdenza, lavoro e competitività per l'equità e la crescita
sostenibili» del 23 luglio 2007 è istituito, nello stato di previsione del
Ministero del lavoro e della previdenza sociale, un Fondo per il
finanziamento del Protocollo medesimo nel limite complessivo di 1.264 milioni
di euro per l'anno 2008, di 1.520 milioni di euro per l'anno 2009, di 3.048
milioni di euro per gli anni 2010 e 2011 e di 1.898 milioni di euro a
decorrere dall'anno 2012. A valere sulle risorse del Fondo di cui al presente
comma è assicurata la copertura finanziaria di specifico provvedimento
collegato alla manovra di finanza pubblica per il triennio 2008-2010 e
recante le disposizioni attuative del predetto Protocollo.
509. Per l'anno 2008, nel limite complessivo di 20
milioni di euro, ai soggetti in cerca di prima occupazione è riconosciuto un bonus
da spendere per la propria formazione professionale in relazione alle
esigenze del mercato del lavoro locale o da spendere per la stessa finalità
presso l'impresa che procede all'assunzione con contratto a tempo
indeterminato.
510. La disposizione
di cui al comma 509 è attuata con decreto del Ministro del lavoro e della
previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata
di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Al
relativo onere si provvede a valere sulle risorse del Fondo di cui
all'articolo 25 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, come modificato
dall'articolo 9, comma 5, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148,
convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236.
511. Nell'ambito
delle risorse preordinate allo scopo nel Fondo di cui all'articolo 25 della
legge 21 dicembre 1978, n. 845, come modificato
dall'articolo 9, comma 5, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148,
convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, per le
finalità di cui alla legge 14 febbraio 1987, n. 40, è destinata la spesa di
13 milioni per l'anno 2008.
512. Con decreto del
Ministero del lavoro e della previdenza sociale sono determinati, entro
centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge,
modalità, termini e condizioni per il concorso al finanziamento di progetti di ristrutturazione elaborati dagli enti di
formazione di cui alla legge 14 febbraio 1987, n. 40, entro il limite massimo
di 30 milioni di euro per l'anno 2008, nell'ambito delle risorse preordinate
allo scopo nel Fondo di cui all'articolo 25 della legge 21 dicembre 1978, n.
845, come modificato dall'articolo 9, comma 5, del decreto-legge 20 maggio
1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n.
236.
513. Al comma 298
dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è aggiunto,
in fine, il seguente periodo: «A valere sulle risorse del Fondo non impegnate
entro la chiusura dell'esercizio 2007, i contributi di cui al primo periodo
del presente comma sono erogati ai collaboratori coordinati e continuativi,
compresi i collaboratori a progetto e i titolari di assegni per la
collaborazione ad attività di ricerca, di cui al comma 6 dell'articolo 51
della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, per le
spese documentate relative all'acquisto di un computer nuovo di
fabbrica, sostenute entro il 31 dicembre 2008».
514. Il prelievo
fiscale sui trattamenti di fine rapporto, sulle indennità equipollenti e
sulle altre indennità e somme connesse alla cessazione del rapporto di
lavoro, di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a),
del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, il cui
diritto alla percezione sorge a partire dal 1º aprile 2008, è ridotto in
funzione di una spesa complessiva pari a 135 milioni di euro per l'anno 2008
e a 180 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2009. Con decreto di
natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, da
emanare entro il 31 marzo 2008, sono stabiliti i criteri per attuare la
riduzione del prelievo. La tassazione operata dai sostituti d'imposta
anteriormente all'emanazione del decreto di cui al precedente periodo si
considera effettuata a titolo di acconto. Resta ferma l'applicazione della
clausola di salvaguardia di cui all'articolo 1, comma 9, della legge 27
dicembre 2006, n. 296.
515. Dopo il comma 7
dell'articolo 23 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, e
successive modificazioni, è inserito il seguente:
«7-bis. Nel caso di conferimento alla forma
pensionistica complementare di quote di TFR maturate entro il 31 dicembre
2006 resta ferma, in occasione dell'erogazione delle prestazioni,
l'applicazione delle disposizioni del comma 5. A tal fine le somme versate
concorrono a incrementare convenzionalmente la posizione individuale in
corrispondenza dei periodi di formazione del TFR conferito. Con provvedimento
del direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabiliti i criteri e le
modalità per lo scambio delle informazioni tra le forme pensionistiche e i
datori di lavoro presso i quali sono maturate le quote di TFR. Le
disposizioni del presente comma si applicano per i conferimenti effettuati a
partire dal 1º gennaio 2007».
516. Con decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze è istituita una commissione
di studio sulla disciplina di tassazione delle indennità di cui all'articolo
17, comma 1, lettera a), del testo unico delle imposte sui redditi, di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e
successive modificazioni, con il compito di proporre l'adozione di modifiche
normative volte alla semplificazione e alla razionalizzazione del sistema
vigente, a un migliore coordinamento con la disciplina della previdenza
complementare e all'attenuazione del prelievo fiscale.
517. Per l'anno
2008, il Ministero del lavoro e della previdenza sociale assegna a Italia
Lavoro S.p.A. 14 milioni di euro quale contributo agli oneri di funzionamento
ed ai costi generali di struttura. A tale onere si provvede a carico del
Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1,
comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con
modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236.
518. All'articolo 118, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n.
388, le parole: «e di 100 milioni di euro per
ciascuno degli anni 2003, 2004, 2005, 2006 e 2007» sono sostituite dalle
seguenti: «, di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2003, 2004, 2005,
2006 e 2007 e di 80 milioni di euro per l'anno 2008».
519. Per consentire
all'Istituto per lo sviluppo della formazione
professionale dei lavoratori (ISFOL), istituito dall'articolo 22 della legge
21 dicembre 1978, n. 845, di svolgere le proprie funzioni istituzionali
nonché di completare i processi di stabilizzazione previsti dalla legge 27
dicembre 2006, n. 296, nel rispetto dei requisiti prescritti dall'articolo 1,
comma 519, della medesima legge, a decorrere dall'anno 2008 il contributo
ordinario annuale per il funzionamento e le attività dell'Istituto medesimo è
incrementato di ulteriori 25 milioni di euro per l'anno 2008 e di 30 milioni
di euro annui dall'anno 2009. Al relativo onere si provvede mediante
riduzione:
a) per gli anni 2008 e 2009, dell'autorizzazione di spesa di cui
all'articolo 1, comma 1209, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
b) a decorrere dall'anno 2010, delle risorse del Fondo per
l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio
1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n.
236.
520. Le risorse
stanziate per l'applicazione dell'articolo 1, comma
571, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per l'anno 2008 sono così
utilizzate:
a) euro 1.734.650,70, per il finanziamento delle necessità
strumentali, di supporto e di formazione del personale del Comando dei
carabinieri per la tutela del lavoro;
b) euro 1.015.000, per l'incremento di organico del Comando dei
carabinieri per la tutela del lavoro, pari a sessanta unità.
521. In attesa della
riforma degli ammortizzatori sociali e nel limite complessivo di spesa di 460
milioni di euro, di cui 20 milioni per il settore
agricolo, a carico del Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma
7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni,
dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, il Ministro del lavoro e della previdenza
sociale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, può
disporre, entro il 31 dicembre 2008, in deroga alla vigente normativa,
concessioni, anche senza soluzione di continuità, dei trattamenti di cassa
integrazione guadagni straordinaria, di mobilità e di disoccupazione
speciale, nel caso di programmi finalizzati alla gestione di crisi
occupazionale, anche con riferimento a settori produttivi e ad aree
regionali, ovvero miranti al reimpiego di lavoratori coinvolti in detti programmi
definiti in specifici accordi in sede governativa intervenuti entro il 15
giugno 2008 che recepiscono le intese già stipulate in sede territoriale ed
inviate al Ministero del lavoro e della previdenza sociale entro il 20 maggio
2008. Nell'ambito delle risorse finanziarie di cui al primo periodo, i
trattamenti concessi ai sensi dell'articolo 1, comma 1190, della legge 27
dicembre 2006, n. 296, possono essere prorogati, con decreto del Ministro del
lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell'economia
e delle finanze, qualora i piani di gestione delle eccedenze già definiti in
specifici accordi in sede governativa abbiano comportato una riduzione nella
misura almeno del 10 per cento del numero dei destinatari dei trattamenti
scaduti il 31 dicembre 2007.
522. La misura dei
trattamenti di cui al secondo periodo del comma 521 è ridotta del 10 per
cento nel caso di prima proroga, del 30 per cento nel caso di seconda proroga
e del 40 per cento nel caso di proroghe successive.
523. In attesa della riforma degli ammortizzatori sociali e
comunque non oltre il 31 dicembre 2008, possono essere concessi trattamenti
di cassa integrazione guadagni straordinaria e di mobilità ai dipendenti
delle imprese esercenti attività commerciali con più di cinquanta dipendenti,
delle agenzie di viaggio e turismo, compresi gli operatori turistici, con più
di cinquanta dipendenti, e delle imprese di vigilanza con più di quindici
dipendenti, nel limite massimo di spesa di 45 milioni di euro, a carico del
Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del citato
decreto-legge n. 148 del 1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n.
236 del 1993.
524. Per il
rifinanziamento delle proroghe a ventiquattro mesi delle crisi aziendali per
cessazione di attività, sono destinati 30 milioni
di euro per l'anno 2008 alla finalità di cui all'articolo 1, comma 1, del
decreto-legge 5 ottobre 2004, n. 249, convertito, con modificazioni, dalla
legge 3 dicembre 2004, n. 291, e successive modificazioni, a carico del Fondo
per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del citato decreto-legge n.
148 del 1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 236 del 1993.
525. Per
l'iscrizione nelle liste di mobilità dei lavoratori licenziati per
giustificato motivo oggettivo da aziende fino a
quindici dipendenti, all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 20 gennaio
1998, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 1998, n. 52,
e successive modificazioni, le parole: «31 dicembre 2007» sono sostituite dalle
seguenti: «31 dicembre 2008» e dopo le parole: «nonché di 37 milioni di euro
per il 2007» sono inserite le seguenti: «e di 45 milioni di euro per il
2008».
526. Al fine di
consentire il reinserimento lavorativo per alcune categorie di lavoratori
iscritti nella Gestione separata di cui
all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, che non
risultino assicurati presso forme di previdenza obbligatoria, sono attivati,
in via sperimentale, per l'anno 2008, appositi percorsi di formazione e riqualificazione
professionale, nell'ambito dei quali prevedere anche l'erogazione in favore
dei partecipanti di una prestazione sotto forma di voucher. Tale
prestazione può, altresì, essere erogata a copertura di altre attività
finalizzate al reinserimento lavorativo del lavoratore e collegate alla
strumentazione di politica attiva del lavoro di cui si avvalgono i servizi
per l'impiego e deve in ogni caso essere vincolata all'effettiva
partecipazione a programmi di formazione o reimpiego.
527. Con decreto del
Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro tre
mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti le
modalità di fruizione, le categorie di soggetti beneficiari nonché la durata
e l'importo della prestazione di cui al comma 526, nei limiti della spesa
complessiva di 40 milioni di euro per l'anno 2008, a valere, per 20 milioni
di euro, sulle risorse derivanti dalla programmazione dei fondi comunitari
del Fondo sociale europeo, intestato al Ministero del lavoro e della
previdenza sociale, nel rispetto delle finalità stabilite dai citati
strumenti.
528. Entro tre mesi
dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo presenta
alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano un'intesa
volta a prevedere l'estensione della sperimentazione di cui al comma 526 e le
modalità di coordinamento e di utilizzo a tal fine delle risorse derivanti
dalla programmazione regionale del Fondo sociale europeo.
529. Il Ministro del
lavoro e della previdenza sociale riferisce alle competenti Commissioni
parlamentari sull'attuazione delle disposizioni del comma 526, anche al fine
di valutare, nel rispetto degli equilibri
programmati di finanza pubblica, l'eventuale messa a regime di strumenti per
il reinserimento lavorativo dei lavoratori di cui al comma 526.
530. All'attuazione
di quanto previsto dai commi da 526 a 529 si provvede a valere sulle risorse
derivanti dalla programmazione dei fondi comunitari
2007-2013, tenuto conto di quanto previsto dal comma 527, prioritariamente
nell'ambito dei Programmi operativi nazionali del Fondo sociale europeo,
intestato al Ministero del lavoro e della previdenza sociale, nel rispetto
delle finalità stabilite dai citati strumenti.
531. All'articolo 1,
comma 2, primo periodo, del decreto-legge 20 gennaio 1998, n. 4, convertito,
con modificazioni, dalla legge 20 marzo 1998, n. 52, e successive
modificazioni, le parole: «31 dicembre 2007» sono
sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2008». Ai fini dell'attuazione del
presente comma, è autorizzata per l'anno 2008 la spesa di 20 milioni di euro
a valere sul Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del
decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla
legge 19 luglio 1993, n. 236.
532. All'articolo 1,
comma 2, lettera p), alinea, della legge 3
agosto 2007, n. 123, le parole: «, da finanziare, a decorrere dall'anno 2008,
per le attività di cui ai numeri 1) e 2) della presente lettera, a valere,
previo atto di accertamento, su una quota delle risorse di cui all'articolo
1, comma 780, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, accertate in sede di
bilancio consuntivo per l'anno 2007 dell'INAIL,» sono soppresse.
533. All'articolo 1
della citata legge 3 agosto 2007, n. 123, dopo il comma 7 è aggiunto, in
fine, il seguente:
«7-bis. Per l'attuazione del principio di
delega di cui al comma 2, lettera p), è previsto uno stanziamento di
50 milioni di euro a decorrere dal 1º gennaio 2008».
534. La dotazione
del fondo di cui all'articolo 1, comma 1187, della legge 27 dicembre 2006, n.
296, è incrementata di 2,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e
2009 e di 10 milioni di euro a decorrere dal 2010.
535. È autorizzata
la spesa di euro 1.500.000 per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010, per la
partecipazione del Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione del
Ministero dell'interno ai programmi finanziati dall'Unione europea attraverso
i fondi europei in materia migratoria. Al relativo
onere si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di
spesa di cui all'articolo 3, comma 151, della legge 24 dicembre 2003, n. 350.
536. Il Fondo per
l'inclusione sociale degli immigrati, istituito
presso il Ministero della solidarietà sociale dall'articolo 1, comma 1267,
della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è integrato di 50 milioni di euro per
l'anno 2008.
537. All'articolo 1
della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) al comma 863, le parole: «di cui 100 milioni per ciascuno degli
anni 2007 e 2008, 5.000 milioni per l'anno 2009 e 59.179 milioni entro il
2015» sono sostituite dalle seguenti: «di cui 100 milioni per l'anno 2007,
1.100 milioni per l'anno 2008, 4.400 milioni per l'anno 2009, 9.166 milioni
per l'anno 2010, 9.500 milioni per l'anno 2011, 11.000 milioni per l'anno
2012, 11.000 milioni per l'anno 2013, 9.400 milioni per l'anno 2014 e 8.713
milioni per l'anno 2015»;
b) al comma 866, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Le somme
di cui al comma 863 sono interamente ed immediatamente impegnabili».
538. Il comma 1152
dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è sostituito dai
seguenti:
«1152. Per interventi di ammodernamento e di
potenziamento della viabilità secondaria esistente nella Regione siciliana e
nella regione Calabria, non compresa nelle strade gestite dalla società ANAS
Spa, una quota rispettivamente pari a 350 milioni di euro e a 150 milioni di
euro per l'anno 2007 è assegnata in sede di riparto delle somme stanziate sul
fondo per le aree sottoutilizzate. Con decreto del Ministro delle
infrastrutture, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, si
provvede alla ripartizione di tali risorse tra le province della Regione
siciliana e le province della regione Calabria, in proporzione alla viabilità
presente in ciascuna di esse, e sono stabiliti criteri e modalità di gestione
per l'utilizzo delle predette risorse.
1152-bis. Per le stesse finalità e nelle medesime proporzioni e
modalità stabilite ai sensi del comma 1152, alle province della Regione
siciliana e alle province della regione Calabria sono assegnate
rispettivamente le somme di 350 milioni di euro e di 150 milioni di euro per
ciascuno degli anni 2008 e 2009. Agli oneri di cui al presente comma si
provvede mediante corrispondente riduzione, per i medesimi anni 2008 e 2009,
dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 61, comma 1, della legge 27
dicembre 2002, n. 289».
539. Ai datori di
lavoro che, nel periodo compreso tra il 1º gennaio
2008 e il 31 dicembre 2008, incrementano il numero di lavoratori dipendenti
con contratto di lavoro a tempo indeterminato, nelle aree delle regioni
Calabria, Campania, Puglia, Sicilia, Basilicata, Sardegna, Abruzzo e Molise
ammissibili alle deroghe previste dall'articolo 87, paragrafo 3, lettere a)
e c), del Trattato che istituisce la Comunità europea, è concesso, per
gli anni 2008, 2009 e 2010, un credito d'imposta d'importo pari a euro 333
per ciascun lavoratore assunto e per ciascun mese. In caso di lavoratrici
donne rientranti nella definizione di lavoratore svantaggiato di cui
all'articolo 2, lettera f), del regolamento (CE) n. 2204/2002 della
Commissione, del 5 dicembre 2002, il credito d'imposta è concesso nella
misura di euro 416 per ciascuna lavoratrice e per ciascunmese. Sono esclusi i
soggetti di cui all'articolo 74 del testo unico delle imposte sui redditi, di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
540. Il credito
d'imposta di cui al comma 539 spetta per ogni unità
lavorativa risultante dalla differenza tra il numero dei lavoratori con
contratto a tempo indeterminato rilevato in ciascun mese e il numero dei
lavoratori con contratto a tempo indeterminato mediamente occupati nel
periodo compreso tra il 1º gennaio 2007 e il 31 dicembre 2007. Per le
assunzioni di dipendenti con contratto di lavoro a tempo parziale, il credito
d'imposta spetta in misura proporzionale alle ore prestate rispetto a quelle
del contratto nazionale.
541. L'incremento
della base occupazionale va considerato al netto delle diminuzioni
occupazionali verificatesi in società controllate o collegate ai sensi
dell'articolo 2359 del codice civile o facenti capo, anche per interposta
persona, allo stesso soggetto. Per i soggetti che
assumono la qualifica di datori di lavoro a decorrere dal 1º gennaio 2008,
ogni lavoratore dipendente assunto costituisce incremento della base
occupazionale. I lavoratori dipendenti con contratto di lavoro a tempo
parziale si assumono nella base occupazionale in misura proporzionale alle
ore prestate rispetto a quelle del contratto nazionale.
542. Il credito
d'imposta va indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo
d'imposta per il quale è concesso ed è utilizzabile
esclusivamente in compensazione ai sensi del decreto legislativo 9 luglio
1997, n. 241. Esso non concorre alla formazione del reddito e del valore
della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e
non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del
testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
543. Il credito
d'imposta spetta a condizione che:
a) i lavoratori assunti per coprire i nuovi
posti di lavoro creati non abbiano mai lavorato prima o abbiano perso o siano
in procinto di perdere l'impiego precedente o siano portatori di handicap
ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104, o siano lavoratrici donne
rientranti nella definizione di lavoratore svantaggiato di cui all'articolo
2, lettera f), punto XI), del regolamento (CE) n. 2204/2002 della
Commissione;
b) siano rispettate le prescrizioni dei contratti collettivi nazionali
anche con riferimento alle unità lavorative che non danno diritto al credito
d'imposta;
c) siano rispettate le norme in materia di salute e sicurezza dei
lavoratori previste dalle vigenti disposizioni;
d) il datore di lavoro non abbia ridotto la base occupazionale nel
periodo dal 1º novembre 2007 al 31 dicembre 2007, per motivi diversi da
quelli del collocamento a riposo.
544. Nel caso di
impresa subentrante ad altra nella gestione di un servizio pubblico, anche
gestito da privati, comunque assegnata, il credito d'imposta spetta
limitatamente al numero di lavoratori assunti in
più rispetto a quello dell'impresa sostituita.
545. Il diritto a
fruire del credito d'imposta decade:
a) se, su base annuale, il numero
complessivo dei lavoratori dipendenti, a tempo indeterminato e a tempo
determinato, compresi i lavoratori con contratti di lavoro con contenuto
formativo, risulta inferiore o pari al numero complessivo dei lavoratori
dipendenti mediamente occupati nel periodo compreso tra il 1º gennaio 2007 ed
il 31 dicembre 2007;
b) se i posti di lavoro creati non sono conservati per un periodo
minimo di tre anni, ovvero di due anni nel caso delle piccole e medie
imprese;
c) qualora vengano definitivamente accertate violazioni non formali, e
per le quali sono state irrogate sanzioni di importo non inferiore a euro
5.000, alla normativa fiscale e contributiva in materia di lavoro dipendente,
ovvero violazioni alla normativa sulla salute e sulla sicurezza dei
lavoratori previste dalle vigenti disposizioni, commesse nel periodo di
applicazione delle disposizioni dei commi da 539 a 548, e qualora siano
emanati provvedimenti definitivi della magistratura contro il datore di
lavoro per condotta antisindacale ai sensi dell'articolo 28 della legge 20
maggio 1970, n. 300. Dalla data del definitivo accertamento delle violazioni
decorrono i termini per far luogo al recupero delle minori somme versate o
del maggior credito riportato e per l'applicazione delle relative sanzioni.
546. Ai fini delle
agevolazioni previste dai commi da 539 a 548, i soci lavoratori di società
cooperative sono equiparati ai lavoratori
dipendenti.
547. Nello stato di
previsione del Ministero dello sviluppo economico, ai fini di cui ai commi da
539 a 548 è istituito un Fondo con dotazione di 200 milioni di euro, per
ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010, a valere sulle
risorse del Fondo per le aree sottoutilizzate di cui all'articolo 61 della
legge 27 dicembre 2002, n. 289. Con decreto del Ministro dell'economia e
delle finanze sono stabilite disposizioni di attuazione dei commi da 539 a
548 anche al fine del controllo del rispetto del limite di stanziamento di
cui al periodo precedente. Entro il 31 luglio 2008 il Governo provvede ad
effettuare la verifica ed il monitoraggio degli effetti delle disposizioni di
cui ai commi da 539 a 548, identificando la nuova occupazione generata per
area territoriale, sesso, età e professionalità.
548. L'efficacia dei
commi da 539 a 547 è subordinata, ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 3, del
Trattato istitutivo della Comunità europea, all'autorizzazione della
Commissione europea.
549. All'articolo 1, comma 1156, della legge 27 dicembre
2006, n. 296, e successive modificazioni, dopo la lettera g) è
aggiunta la seguente:
«g-bis) a decorrere dall'esercizio finanziario 2008, è disposto lo
stanziamento di un ulteriore contributo di 50 milioni di euro annui per la
stabilizzazione dei lavoratori socialmente utili e per le iniziative connesse
alle politiche attive per il lavoro in favore delle regioni che rientrano
negli obiettivi di convergenza dei fondi strutturali dell'Unione europea attraverso
la stipula di un'apposita convenzione con il Ministero del lavoro e della
previdenza sociale a valere sul Fondo di cui al presente comma».
550. Nel limite di
spesa di 55 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2008, il Ministro del
lavoro e della previdenza sociale è autorizzato a
stipulare apposite convenzioni con i comuni destinatari degli interventi di
cui all'articolo 1, comma 1166, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, previa
intesa con le regioni competenti, anche in deroga alla normativa vigente
relativa ai lavoratori socialmente utili, per lo svolgimento di attività
socialmente utili (ASU), per l'attuazione di misure di politiche attive del
lavoro finalizzate alla stabilizzazione occupazionale dei lavoratori
impiegati in ASU, nella disponibilità degli stessi comuni da almeno un
triennio, nonché dei soggetti utilizzati da questi ultimi attraverso
convenzioni stipulate ai sensi dell'articolo 10, comma 3, del decreto
legislativo 1º dicembre 1997, n. 468, e successive modificazioni, estendendo a
quest'ultima tipologia di lavoratori i benefìci e gli incentivi previsti per
i lavoratori socialmente utili.
551. Per le finalità
di cui al comma 550, gli enti utilizzatori possono avvalersi, in deroga ai
vincoli legislativi in materia di assunzioni e di
spesa annuale di cui all'articolo 1, comma 557, della citata legge n. 296 del
2006, della facoltà di procedere ad assunzioni in pianta organica a tempo
indeterminato nelle categorie A e B dei soggetti di cui al comma 550, nonché
ad assunzioni a tempo determinato, con inquadramento nelle categorie C e D,
secondo i profili professionali previsti dai rispettivi ordinamenti, in ogni
caso attraverso procedure selettive. Il Ministro del lavoro e della
previdenza sociale dispone annualmente con proprio decreto, a far data
dall'esercizio 2008, a beneficio dei comuni di cui al comma 550, la copertura
integrale degli oneri relativi alla prosecuzione delle ASU e alla gestione a
regime delle unità stabilizzate tramite assunzioni in pianta organica o
assunzione a tempo determinato.
552. Il Ministero
del lavoro e della previdenza sociale, previa intesa con la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano, è autorizzato, nel limite di spesa di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010, a
concedere un contributo ai comuni con meno di 50.000 abitanti per la
stabilizzazione dei lavoratori socialmente utili con oneri a carico del
bilancio comunale da almeno otto anni, utilizzando quota parte delle risorse
trasferite alle regioni in attuazione della legge 17 maggio 1999, n. 144.
553. La Regione siciliana, in deroga ai
limiti imposti dall'articolo 20, comma 1, della legge 28 dicembre 2001, n.
448, e con oneri a carico del proprio bilancio, è autorizzata alla
trasformazione a tempo indeterminato dei contratti stipulati con il personale
di protezione civile proveniente da organismi di diritto pubblico individuato
dall'articolo 76 della legge regionale della Regione siciliana 1º settembre
1993, n. 25, e successive modificazioni, già equiparato, ai sensi
dell'articolo 7 della legge regionale della Regione siciliana 10 ottobre
1994, n. 38, e dall'articolo 48 della legge regionale della Regione siciliana
10 dicembre 2001, n. 21, a quello dalla stessa amministrato.
554. Le economie
derivanti dai provvedimenti di revoca totale o parziale delle agevolazioni di
cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415,
convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, nel
limite dell'85 per cento delle economie accertate
annualmente con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottare
entro il 30 ottobre, sono destinate alla realizzazione di interventi
destinati a finanziare:
a) un programma nazionale destinato ai giovani laureati residenti
nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia,
Sardegna e Sicilia, al fine di favorire il loro inserimento lavorativo, dando
priorità ai contratti di lavoro a tempo indeterminato. La definizione di tale
programma è disciplinata con decreto del Ministero del lavoro e della
previdenza sociale, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico e
d'intesa con le regioni interessate, da emanare entro sessanta giorni dalla
data di entrata in vigore della presente legge;
b) la costituzione, con decreto del Ministro del lavoro e della
previdenza sociale, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico,
senza oneri per la finanza pubblica, presso il Ministero del lavoro e della
previdenza sociale dell'Osservatorio sulla migrazione interna nell'ambito del
territorio nazionale, al fine di monitorare il fenomeno e di individuare
tutte le iniziative e le scelte utili a governare il processo di mobilità dal
sud verso il nord del Paese e a favorire i percorsi di rientro;
c) agevolazioni alle imprese innovatrici in fase di start up,
definite ai sensi di quanto previsto nella Disciplina comunitaria in materia
di aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione, pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea n. C 323 del 30 dicembre
2006, attraverso la riduzione degli oneri sociali per tutti i ricercatori,
tecnici e altro personale ausiliario impiegati a decorrere dal periodo
d'imposta dell'anno 2007. I criteri e le modalità per il riconoscimento delle
predette agevolazioni, che saranno autorizzate entro i limiti fissati alla
sezione 5.4 della predetta Disciplina, saranno disciplinati con apposito
decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con
il Ministro dello sviluppo economico, da emanare entro sessanta giorni dalla
data di entrata in vigore della presente legge;
d) interventi per lo sviluppo delle attività produttive inclusi in
accordi di programma in vigore e costruzione di centri destinati a Poli di
innovazione situati nei territori delle regioni del Mezzogiorno non
ricompresi nell'obiettivo Convergenza ai sensi del regolamento (CE) n.
1083/2006 del Consiglio, dell'11 luglio 2006. I rapporti tra Governo e
regione e le modalità di erogazione delle predette risorse finanziarie sono
regolate dalle delibere del CIPE di assegnazione delle risorse e da appositi
accordi di programma quadro;
e) la creazione di un fondo denominato «Fondo per la gestione delle
quote di emissione di gas serra di cui alla direttiva 2003/87/CE», da destinare
alla «riserva nuovi entranti» dei Piani nazionali di assegnazione delle quote
di cui al decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 216, secondo modalità
stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto
con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare, da emanare entro sessanta giorni
dalla data di entrata in vigore della presente legge;
f) la proroga per gli anni 2008, 2009 e 2010 della deduzione
forfetaria dal reddito d'impresa in favore degli esercenti impianti di
distribuzione di carburanti di cui all'articolo 21, comma 1, della legge 23
dicembre 1998, n. 448;
g) interventi a sostegno dell'attività di ricerca nel sistema
energetico e di riutilizzo di aree industriali, in particolare nel
Mezzogiorno.
555. In sede di
prima applicazione delle disposizioni di cui ai commi da 554 a 557, il
decreto del Ministro dello sviluppo economico di cui al comma 554 è adottato
entro il mese di febbraio 2008.
556. Il Ministro
dell'economia e delle finanze, su proposta del
Ministro dello sviluppo economico, è autorizzato ad iscrivere, nei limiti
degli effetti positivi stimati per ciascun anno in termini di indebitamento
netto, le risorse derivanti dalle economie connesse alle revoche di cui al
comma 554 in un apposito fondo dello stato di previsione del Ministero dello
sviluppo economico, ai fini del finanziamento delle iniziative di cui al
medesimo comma 554.
557. Il
finanziamento previsto all'articolo 1, comma 278, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è ripristinato a decorrere
dall'esercizio finanziario 2008 per l'importo di 1.500.000 euro.
558. A decorrere dal
1º gennaio 2008, i soggetti titolari, ai sensi dell'articolo 11 del decreto
legislativo 23 maggio 2000, n. 164, di concessioni
per l'attività di stoccaggio del gas naturale in giacimenti o unità
geologiche profonde, o comunque autorizzati all'installazione e all'esercizio
di nuovi stabilimenti di stoccaggio di gas naturale, corrispondono alle
regioni nelle quali hanno sede i relativi stabilimenti di stoccaggio, a
titolo di contributo compensativo per il mancato uso alternativo del
territorio, un importo annuo pari all'1 per cento del valore della capacità
complessiva autorizzata di stoccaggio di gas naturale.
559. La regione sede degli stabilimenti di cui al comma 558 provvede
alla ripartizione del contributo compensativo ivi previsto tra i seguenti
soggetti:
a) il comune nel quale hanno sede gli stabilimenti, per un importo non
inferiore al 60 per cento del totale;
b) i comuni contermini, in misura proporzionale per il 50 per cento
all'estensione del confine e per il 50 per cento alla popolazione, per un
importo non inferiore al 40 per cento del totale.
560. Al comma 1-bis dell'articolo 4 del decreto-legge 14
novembre 2003, n. 314, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre
2003, n. 368, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «nonché dei comuni
confinanti, qualora situati in province diverse e nel raggio massimo di 10
chilometri dall'impianto medesimo».
561. Il comma 340 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre
2006, n. 296, è sostituito dal seguente:
«340. Al fine di contrastare i fenomeni di esclusione sociale negli
spazi urbani e favorire l'integrazione sociale e culturale delle popolazioni
abitanti in circoscrizioni o quartieri delle città caratterizzati da degrado
urbano e sociale, sono istituite, con le modalità di cui al comma 342, zone
franche urbane con un numero di abitanti non superiore a 30.000. Per le
finalità di cui al periodo precedente, è istituito nello stato di previsione
del Ministero dello sviluppo economico un apposito Fondo con una dotazione di
50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009, che provvede al
finanziamento di programmi di intervento, ai sensi del comma 342».
562. Il comma 341 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre
2006, n. 296, è sostituito dai seguenti:
«341. Le piccole e microimprese, come individuate dalla
raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, che
iniziano, nel periodo compreso tra il 1º gennaio 2008 e il 31 dicembre 2012,
una nuova attività economica nelle zone franche urbane individuate secondo le
modalità di cui al comma 342, possono fruire delle seguenti agevolazioni, nei
limiti delle risorse del Fondo di cui al comma 340 a tal fine vincolate:
a) esenzione dalle imposte sui redditi per i primi cinque periodi di
imposta. Per i periodi di imposta successivi, l'esenzione è limitata, per i
primi cinque al 60 per cento, per il sesto e settimo al 40 per cento e per
l'ottavo e nono al 20 per cento. L'esenzione di cui alla presente lettera
spetta fino a concorrenza dell'importo di euro 100.000 del reddito derivante
dall'attività svolta nella zona franca urbana, maggiorato, a decorrere dal
periodo di imposta in corso al 1º gennaio 2009 e per ciascun periodo
d'imposta, di un importo pari a euro 5.000, ragguagliato ad anno, per ogni
nuovo assunto a tempo indeterminato, residente all'interno del sistema locale
di lavoro in cui ricade la zona franca urbana;
b) esenzione dall'imposta regionale sulle attività produttive, per i
primi cinque periodi di imposta, fino a concorrenza di euro 300.000, per
ciascun periodo di imposta, del valore della produzione netta;
c) esenzione dall'imposta comunale sugli immobili, a decorrere
dall'anno 2008 e fino all'anno 2012, per i soli immobili siti nelle zone
franche urbane dalle stesse imprese posseduti ed utilizzati per l'esercizio
delle nuove attività economiche;
d) esonero dal versamento dei contributi sulle retribuzioni da lavoro
dipendente, per i primi cinque anni di attività, nei limiti di un massimale
di retribuzione definito con decreto del Ministro del lavoro e della
previdenza sociale, solo in caso di contratti a tempo indeterminato, o a
tempo determinato di durata non inferiore a dodici mesi, e a condizione che
almeno il 30 per cento degli occupati risieda nel sistema locale di lavoro in
cui ricade la zona franca urbana. Per gli anni successivi l'esonero è
limitato per i primi cinque al 60 per cento, per il sesto e settimo al 40 per
cento e per l'ottavo e nono al 20 per cento. L'esonero di cui alla presente
lettera spetta, alle medesime condizioni, anche ai titolari di reddito di
lavoro autonomo che svolgono l'attività all'interno della zona franca urbana.
341-bis. Le piccole e le micro imprese che hanno avviato la propria
attività in una zona franca urbana antecedentemente al 1º gennaio 2008
possono fruire delle agevolazioni di cui al comma 341, nel rispetto del
regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006,
relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato agli aiuti di
importanza minore, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione
europea n. L 379 del 28 dicembre 2006.
341-ter. Sono, in ogni caso, escluse dal regime agevolativo le imprese
operanti nei settori della costruzione di automobili, della costruzione
navale, della fabbricazione di fibre tessili artificiali o sintetiche, della
siderurgia e del trasporto su strada.
341-quater. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da
emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente
disposizione, saranno determinati le condizioni, i limiti e le modalità di
applicazione delle esenzioni fiscali di cui ai commi da 341 a 341-ter».
563. Il comma 342
dell'articolo l della legge 27 dicembre 2006, n.
296, è sostituito dal seguente:
«342. Il Comitato interministeriale per la programmazione economica
(CIPE), su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il
Ministro della solidarietà sociale, provvede alla definizione dei criteri per
l'allocazione delle risorse e per la individuazione e la selezione delle zone
franche urbane, sulla base di parametri socio-economici, rappresentativi dei
fenomeni di degrado di cui al comma 340. Provvede successivamente, su
proposta del Ministro dello sviluppo economico, alla perimetrazione delle
singole zone franche urbane ed alla concessione del finanziamento in favore
dei programmi di intervento di cui al comma 340. L'efficacia delle
disposizioni dei commi da 341 a 342 è subordinata, ai sensi dell'articolo 88,
paragrafo 3, del Trattato istitutivo della Comunità europea,
all'autorizzazione della Commissione europea».
564. Al fine di
promuovere il diritto di tutti allo sport, come strumento per la formazione
della persona e per la tutela della salute, e per
la costituzione e il funzionamento, presso la Presidenza del Consiglio dei
ministri, dell'Osservatorio nazionale per l'impiantistica sportiva, è
istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, un fondo
denominato «Fondo per lo sport di cittadinanza», al quale è assegnata la
somma di 20 milioni di euro per l'anno 2008, di 35 milioni di euro per l'anno
2009 e di 40 milioni di euro per l'anno 2010.
565. Gli atti e i
provvedimenti concernenti l'utilizzazione sul territorio delle risorse del Fondo di cui al comma 564 sono adottati dal Ministro
per le politiche giovanili e le attività sportive, previa intesa in sede di
Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto
1997, n. 281, e successive modificazioni.
566. Il Fondo per gli eventi sportivi di rilevanza
internazionale, istituito con l'articolo 1, comma 1291, della legge 27
dicembre 2006, n. 296, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, è
incrementato di 10 milioni di euro per l'anno 2008.
567. Per la promozione e la realizzazione di interventi per gli
eventi sportivi di rilevanza internazionale, fra cui i Campionati mondiali
maschili di pallavolo, che si terranno in Italia nel 2010, la dotazione del
Fondo per gli eventi sportivi di rilevanza internazionale, istituito con
l'articolo 1, comma 1291, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è
incrementata di ulteriori 3 milioni di euro per gli anni 2008, 2009 e 2010.
568. Il contributo
al Comitato italiano paralimpico (CIP) di cui all'articolo 1, comma 580, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, è incrementato di
2 ulteriori milioni di euro per l'anno 2008 e di 1 ulteriore milione di euro
per gli anni 2009 e 2010.
569. Le
amministrazioni statali centrali e periferiche, ad esclusione degli istituti
e scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni
educative e delle istituzioni universitarie, inviano, entro il 28 febbraio
per l'anno 2008 ed entro il 31 dicembre per gli anni successivi, al Ministero
dell'economia e delle finanze un prospetto contenente i dati relativi alla
previsione annuale dei propri fabbisogni di beni e servizi, per il cui
acquisto si applica il codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006,
n. 163, conformemente alle modalità e allo schema pubblicati sul portale
degli acquisti in rete del Ministero dell'economia e delle finanze e di
Consip Spa.
570. Il Ministero
dell'economia e delle finanze, avvalendosi di Consip Spa, individua, sulla
base delle informazioni di cui al comma 569 e dei dati degli acquisti delle
amministrazioni di cui al comma 569, per gli anni
2005-2007, acquisiti tramite il Sistema di contabilità gestionale ed
elaborati attraverso l'utilizzo di sistemi informativi integrati realizzati
ai sensi dell'articolo 1, comma 454, della legge 27 dicembre 2006, n. 296,
indicatori di spesa sostenibile per il soddisfacimento dei fabbisogni
collegati funzionalmente alle attività da svolgere, tenendo conto delle
caratteristiche di consumo delle specifiche categorie merceologiche e dei
parametri dimensionali della singola amministrazione, nonché dei dati di
consuntivo.
571. Gli indicatori
ed i parametri di spesa sostenibile definiti ai sensi del comma 570 sono
messi a disposizione delle amministrazioni di cui al comma 569, anche
attraverso la pubblicazione sul portale degli acquisti in rete del Ministero dell'economia e delle finanze e di
Consip Spa, quali utili strumenti di supporto e modelli di comportamento
secondo canoni di efficienza, nell'attività di programmazione degli acquisti
di beni e servizi e nell'attività di controllo di cui all'articolo 4 del
decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286.
572. In relazione ai
parametri di prezzo-qualità di cui al comma 3 dell'articolo 26 della legge 23
dicembre 1999, n. 488, il Ministero dell'economia e delle finanze, attraverso
Consip Spa, entro tre mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge, predispone e mette a disposizione delle
amministrazioni pubbliche gli strumenti di supporto per la valutazione della
comparabilità del bene e del servizio e per l'utilizzo dei detti parametri,
anche con indicazione di una misura minima e massima degli stessi.
573. Per raggiungere
gli obiettivi di contenimento e di razionalizzazione della spesa pubblica,
fermo restando quanto previsto dagli articoli 26 della legge 23 dicembre
1999, n. 488, e 58 della legge
23 dicembre 2000, n. 388, e dall'articolo 1,
comma 449, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, i soggetti aggiudicatori di
cui all'articolo 3, comma 25, del codice dei contratti pubblici relativi a
lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n.
163, possono ricorrere per l'acquisto di beni e servizi alle convenzioni
stipulate da Consip Spa ai sensi dell'articolo 26 della legge 23 dicembre
1999, n. 488, nel rispetto dei princìpi di tutela della concorrenza.
574. Fermo restando
quanto previsto dagli articoli 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e 58 della legge
23 dicembre 2000, n. 388, e dall'articolo 1,
commi 449 e 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il Ministero
dell'economia e delle finanze, sulla base dei prospetti contenenti i dati di
previsione annuale dei fabbisogni di beni e servizi di cui al comma 569,
individua, entro il mese di marzo di ogni anno, con decreto, segnatamente in
relazione agli acquisti d'importo superiore alla soglia comunitaria, secondo
la rilevanza del valore complessivo stimato, il grado di standardizzazione
dei beni e dei servizi ed il livello di aggregazione della relativa domanda,
nonché le tipologie dei beni e dei servizi non oggetto di convenzioni
stipulate da Consip Spa per le quali le amministrazioni statali centrali e
periferiche, ad esclusione degli istituti e scuole di ogni ordine e grado,
delle istituzioni educative e delle istituzioni universitarie, sono tenute a
ricorrere alla Consip Spa, in qualità di stazione appaltante ai fini
dell'espletamento dell'appalto e dell'accordo quadro, anche con l'utilizzo dei
sistemi telematici.
575. Le dotazioni
delle unità previsionali di base degli stati di previsione dei Ministeri,
concernenti spese per consumi intermedi, non aventi natura obbligatoria, sono
rideterminate in maniera lineare in misura tale da realizzare complessivamente una riduzione di 545 milioni di euro per
l'anno 2008, 700 milioni di euro per l'anno 2009 e 900 milioni di euro a
decorrere dal 2010. Dalla predetta riduzione sono esclusi i fondi di cui
all'articolo 1, comma 601, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
576. Il Ministro
dell'economia e delle finanze allega al Documento di programmazione
economico-finanziaria una relazione sull'applicazione delle misure di cui ai
commi da 568 a 575 e sull'entità dei risparmi conseguiti.
577. Al fine di
garantire una più incisiva azione di gestione,
controllo e supervisione delle infrastrutture nazionali del Sistema pubblico
di connettività (SPC), il Centro nazionale per l'informatica nella pubblica
amministrazione (CNIPA) sostiene i costi di cui all'articolo 86, comma 2, del
codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo
2005, n. 82, fino alla scadenza dei contratti-quadro stipulati con gli
operatori vincitori delle gare, a valere sulle risorse disponibili previste
dal comma 585.
578. Al fine di promuovere e sostenere la realizzazione
delle infrastrutture centrali e regionali idonee allo sviluppo di tutte le
componenti del SPC, ivi inclusa quella relativa allo sviluppo delle
infrastrutture applicative, le regioni e gli enti locali, per la parte di
rispettiva competenza, definiscono, di concerto con il CNIPA, le componenti
progettuali tecniche e organizzative del SPC nell'ambito di un programma
organico contenente la determinazione dei livelli di responsabilità, dei
tempi e delle modalità di attuazione, nonché dell'ammontare del relativo
onere finanziario. Qualora la realizzazione del programma comporti
l'ampliamento di infrastrutture nazionali già disponibili, i relativi costi
sono individuati nello stesso programma.
579. Nell'ambito del programma sono altresì individuati i servizi di
cooperazione applicativa di interesse nazionale che le amministrazioni si
impegnano a realizzare.
580. Il programma,
sentita la Commissione di cui all'articolo 80 del citato codice di cui al
decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, è
approvato con decreto del Ministro per le riforme e le innovazioni nella
pubblica amministrazione.
581. Il CNIPA
sviluppa il progetto esecutivo del programma sulla base delle indicazioni
della Commissione di cui all'articolo 80 del citato
codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, che lo approva in
via definitiva.
582. Al fine di
salvaguardare e di garantire l'integrità, anche ai sensi dell'articolo 51 del
citato codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005,
n. 82, e delle disposizioni del codice in materia di protezione dei dati
personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive
modificazioni, del patrimonio informativo gestito dalle amministrazioni
pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n.
39, e al fine di garantire la disponibilità e la continuità dei servizi
erogati dalle stesse amministrazioni, il CNIPA identifica idonee soluzioni
tecniche e funzionali riguardanti, in generale, diverse amministrazioni, atte
a garantire la salvaguardia dei dati e delle applicazioni informatici nonché
la continuità operativa dei servizi informatici e telematici, anche in caso
di disastri e di situazioni di emergenza.
583. Il CNIPA, ai
fini dell'identificazione delle soluzioni di cui al
comma 581, indice conferenze di servizi.
584. Gli
stanziamenti del fondo di cui all'articolo 107
della legge 23 dicembre 2000, n. 388, non ancora impegnati,
ancorché confluiti nel fondo di riserva di cui all'articolo 12 del decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri 9 dicembre 2002, pubblicato nel
supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 55 del 7 marzo 2003,
restano prioritariamente destinati al completamento delle attività di
informatizzazione della normativa statale vigente e in via residuale alle
restanti attività di cui al presente comma. Tali stanziamenti sono
incrementati di 500.000 euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010. Le
finalità di cui al citato articolo 107
della legge n. 388 del 2000 si estendono al
coordinamento dei programmi di informatizzazione e di classificazione della
normativa regionale, all'adeguamento agli standard adottati
dall'Unione europea delle classificazioni in uso nelle banche dati normative
pubbliche e all'adozione di linee guida per la promulgazione e la
pubblicazione telematica degli atti normativi nella prospettiva del
superamento dell'edizione a stampa della Gazzetta Ufficiale. I
programmi di cui al presente comma sono realizzati in conformità alle
disposizioni del citato codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n.
82, e successive modificazioni. La loro attuazione presso tutte le
amministrazioni pubbliche è coordinata da un responsabile designato per tre
anni d'intesa dal Presidente del Consiglio dei ministri e dai Presidenti
della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, assicurando il
collegamento con le attività in corso per l'attuazione dell'articolo 14 della
legge 28 novembre 2005, n. 246, e con le attività delle amministrazioni
centrali dello Stato relative alla pubblicazione degli atti normativi e alla
standardizzazione dei criteri per la classificazione dei dati legislativi.
All'attuazione dei medesimi programmi partecipano rappresentanti della Corte
di cassazione, del CNIPA e, per quanto riguarda la normativa regionale,
rappresentanti designati dalla Conferenza dei presidenti delle assemblee
legislative delle regioni e delle province autonome. Può essere istituita una
segreteria tecnica. Ai componenti della segreteria non è corrisposta alcuna
ulteriore indennità o emolumento. Il coordinatore delle attività di cui al
presente comma trasmette al Parlamento una relazione annuale sullo stato di
attuazione dei programmi.
585. Per
l'attuazione dei commi da 577 a 584 è autorizzata una spesa pari a 10,5
milioni di euro per l'anno 2008, 10,5 milioni di euro per l'anno 2009 e 10,5
milioni di euro per l'anno 2010. Fermo restando
quanto previsto dal comma 584 per l'utilizzazione degli importi da esso
stanziati, con decreto del Ministro per le riforme e le innovazioni nella
pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze, sono definiti le modalità e i tempi per l'utilizzazione delle
predette risorse.
586. Al fine di
migliorare l'utilizzazione delle risorse e di recare maggiori benefici ai
cittadini ed agli operatori di settore, è istituito, presso il Ministero
dell'economia e delle finanze, un fondo per il
finanziamento di progetti finalizzati alla realizzazione di un Polo
finanziario e di un Polo giudiziario a Bolzano, avente una dotazione di 6
milioni di euro per ciascun anno del triennio 2008-2010. Il fondo è finalizzato
alla realizzazione dei seguenti interventi:
a) acquisizione da parte dell'Agenzia delle entrate di immobili
adiacenti ad uffici delle entrate già esistenti, al fine di concentrare tutti
gli uffici finanziari in un unico complesso immobiliare per dare vita al Polo
finanziario;
b) trasferimento degli uffici giudiziari nell'edificio di Piazza del
tribunale, prospiciente al Palazzo di giustizia, per dare vita al Polo
giudiziario.
587. Il Ministro
dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della giustizia, individua, con decreto, previa intesa
con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, i criteri, le modalità e le
procedure di utilizzo del fondo di cui al comma 586.
588. A decorrere dall'anno 2008 la cilindrata media delle
autovetture di servizio assegnate in uso esclusivo e non esclusivo
nell'ambito delle magistrature e di ciascuna amministrazione civile dello
Stato non può superare i 1.600 centimetri cubici, escludendo dal computo le
autovetture utilizzate dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco e per i
servizi istituzionali di tutela dell'ordine, della sicurezza pubblica e della
protezione civile.
589. Il Centro
nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione
(CNIPA) effettua, anche a campione, azioni di monitoraggio e verifica del
rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 47 del codice
dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n.
82, e successive modificazioni, nonché delle disposizioni in materia di posta
elettronica certificata. Il mancato adeguamento alle predette disposizioni in
misura superiore al 50 per cento del totale della corrispondenza inviata,
certificato dal CNIPA, comporta, per le pubbliche amministrazioni dello
Stato, comprese le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento
autonomo, e per gli enti pubblici non economici nazionali, la riduzione,
nell'esercizio finanziario successivo, del 30 per cento delle risorse
stanziate nell'anno in corso per spese di invio della corrispondenza
cartacea.
590. Con decreto del
Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro
delle comunicazioni, da adottare entro sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite
le modalità attuative del comma 589.
591. All'articolo 78
del codice dell'amministrazione digitale, di cui al citato decreto
legislativo n. 82 del 2005, sono aggiunti, in
fine, i seguenti commi:
«2-bis. Le pubbliche amministrazioni centrali e periferiche di cui
all'articolo 1, comma 1, lettera z), del presente codice, inclusi gli
istituti e le scuole di ogni ordine e grado, le istituzioni educative e le
istituzioni universitarie, nei limiti di cui all'articolo 1,
comma 449, secondo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono tenute, a decorrere dal 1º gennaio 2008 e comunque a
partire dalla scadenza dei contratti relativi ai servizi di fonia in corso
alla data predetta ad utilizzare i servizi ''Voce tramite protocollo Internet''
(VoIP) previsti dal sistema pubblico di connettività o da analoghe
convenzioni stipulate da CONSIP.
2-ter. Il CNIPA effettua azioni di monitoraggio e verifica del
rispetto delle disposizioni di cui al comma 2-bis.
2-quater. Il mancato adeguamento alle disposizioni di cui al comma 2-bis
comporta la riduzione, nell'esercizio finanziario successivo, del 30 per
cento delle risorse stanziate nell'anno in corso per spese di telefonia».
592. Con decreto del
Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze e con il Ministro delle comunicazioni, da adottare entro due mesi
dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le
modalità attuative dei commi 2-bis, 2-ter e 2-quater
dell'articolo 78 del citato codice di cui al decreto legislativo 7 marzo
2005, n. 82, introdotti dal comma 591.
593. In relazione a
quanto previsto dai commi 591 e 592, le dotazioni delle unità previsionali di
base degli stati di previsione dei Ministeri concernenti spese postali e telefoniche sono rideterminate in maniera lineare in
misura tale da realizzare complessivamente una riduzione di 7 milioni di euro
per l'anno 2008, 12 milioni di euro per l'anno 2009 e 14 milioni di euro a
decorrere dal 2010. Le altre pubbliche amministrazioni dovranno altresì
adottare misure di contenimento delle suddette spese al fine di realizzare
risparmi in termini di indebitamento netto non inferiori a 18 milioni di euro
per l'anno 2008, a 128 milioni di euro per l'anno 2009 e a 272 milioni di
euro per l'anno 2010. Al fine di garantire l'effettivo conseguimento di tali
obiettivi di risparmio, in caso di accertamento di minori economie, si
provvede alle corrispondenti riduzioni dei trasferimenti statali nei
confronti delle pubbliche amministrazioni inadempienti.
594. Ai fini del
contenimento delle spese di funzionamento delle proprie strutture, le
amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, adottano piani triennali per
l'individuazione di misure finalizzate alla
razionalizzazione dell'utilizzo:
a) delle dotazioni strumentali, anche informatiche, che corredano le
stazioni di lavoro nell'automazione d'ufficio;
b) delle autovetture di servizio, attraverso il ricorso, previa
verifica di fattibilità, a mezzi alternativi di trasporto, anche cumulativo;
c) dei beni immobili ad uso abitativo o di servizio, con esclusione
dei beni infrastrutturali.
595. Nei piani di
cui alla lettera a) del comma 594 sono
altresì indicate le misure dirette a circoscrivere l'assegnazione di
apparecchiature di telefonia mobile ai soli casi in cui il personale debba
assicurare, per esigenze di servizio, pronta e costante reperibilità e
limitatamente al periodo necessario allo svolgimento delle particolari
attività che ne richiedono l'uso, individuando, nel rispetto della normativa
sulla tutela della riservatezza dei dati personali, forme di verifica, anche
a campione, circa il corretto utilizzo delle relative utenze.
596. Qualora gli
interventi di cui al comma 594 implichino la
dismissione di dotazioni strumentali, il piano è corredato della
documentazione necessaria a dimostrare la congruenza dell'operazione in
termini di costi e benefici.
597. A consuntivo
annuale, le amministrazioni trasmettono una relazione agli organi di controllo interno e alla sezione regionale della
Corte dei conti competente.
598. I piani
triennali di cui al comma 594 sono resi pubblici con le modalità previste
dall'articolo 11 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e
dall'articolo 54 del codice dell'amministrazione
digitale, di cui al citato decreto legislativo n. 82 del 2005.
599. Le
amministrazioni di cui al comma 594, sulla base di criteri e modalità
definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare,
sentita l'Agenzia del demanio, entro novanta giorni
dalla data di entrata in vigore della presente legge, all'esito della
ricognizione propedeutica alla adozione dei piani triennali di cui alla
lettera c) del comma 594 provvedono a comunicare al Ministero
dell'economia e delle finanze i dati relativi a:
a) i beni immobili ad uso abitativo o di servizio, con esclusione dei
beni infrastrutturali, sui quali vantino a qualunque titolo diritti reali,
distinguendoli in base al relativo titolo, determinandone la consistenza complessiva
ed indicando gli eventuali proventi annualmente ritratti dalla cessione in
locazione o in ogni caso dalla costituzione in relazione agli stessi di
diritti in favore di terzi;
b) i beni immobili ad uso abitativo o di servizio, con esclusione dei beni
infrastrutturali, dei quali abbiano a qualunque titolo la disponibilità,
distinguendoli in base al relativo titolo e determinandone la consistenza
complessiva, nonché quantificando gli oneri annui complessivamente sostenuti
a qualunque titolo per assicurarne la disponibilità.
600. Le regioni, le
province autonome e gli enti del Servizio sanitario nazionale, entro novanta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, adottano,
secondo i propri ordinamenti, gli atti di rispettiva competenza al fine di attuare i princìpi fondamentali di
coordinamento della finanza pubblica desumibili dai commi da 588 a 602.
601. All'articolo 4
del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, le parole: «quattro membri»,
ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti:
«due membri».
602. Fino al 2
agosto 2009 l'organo collegiale di cui all'articolo 4, comma 2, del decreto
legislativo n. 39 del 1993 è costituito dal presidente e da tre membri; fino
alla predetta data, ai fini delle deliberazioni, in caso di parità di voti, prevale quello del presidente.
603. Ai fini del
contenimento della spesa e della razionalizzazione dell'ordinamento
giudiziario militare, a far data dal 1º luglio 2008:
a) sono soppressi i tribunali militari e le
procure militari della Repubblica di Torino, La Spezia, Padova, Cagliari,
Bari e Palermo. Contestualmente: il tribunale militare e la procura militare
di Verona assumono la competenza territoriale relativa alle regioni Valle
d'Aosta, Piemonte, Liguria, Lombardia, Trentino-Alto Adige, Veneto,
Friuli-Venezia Giulia, Emilia-Romagna; il tribunale militare e la procura
militare di Roma assumono la competenza territoriale relativa alle regioni
Toscana, Umbria, Marche, Lazio, Abruzzo e Sardegna; il tribunale militare e
la procura militare di Napoli assumono la competenza territoriale relativa
alle regioni Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia;
b) sono soppresse le sezioni distaccate di Verona e Napoli della corte
militare d'appello e i relativi uffici della procura generale militare della
Repubblica;
c) il ruolo organico dei magistrati militari è fissato in cinquantotto
unità. I magistrati militari fuori ruolo alla data del 28 settembre 2007 sono
considerati in soprannumero riassorbibile nello stesso ruolo.
604. Per le stesse finalità di cui al comma 603, a decorrere dalle
prime elezioni per il rinnovo del Consiglio della magistratura militare che
si terranno dopo la data di entrata in vigore della presente legge, i
componenti del Consiglio previsti all'articolo 1, comma 1, lettere c)
e d), della legge 30 dicembre 1988, n. 561, sono ridotti,
rispettivamente, da cinque a quattro, di cui almeno uno con funzioni di
cassazione, e da due a uno, che assume le funzioni di vice presidente del
Consiglio. Con decreto del Presidente della Repubblica è conseguentemente
rideterminata la dotazione organica dell'ufficio di segreteria del Consiglio
della magistratura militare, in riduzione rispetto a quella attuale.
605. I procedimenti
pendenti al 1º luglio 2008 presso gli uffici giudiziari
militari soppressi sono trattati dal tribunale militare o dalla corte
militare d'appello che ne assorbe la competenza, senza avviso alle parti.
L'udienza fissata in data successiva alla soppressione degli uffici
giudiziari di cui al comma 603, si intende fissata davanti al tribunale o
alla corte militare d'appello che ne assorbe la competenza, senza nuovo
avviso alle parti. Nei casi di cui agli articoli 623, lettera c), 633,
se necessario, e 634 del codice di procedura penale provvede la corte
militare d'appello in diversa composizione.
606. In relazione a
quanto previsto al comma 603, entro centottanta giorni dalla data di entrata
in vigore della presente legge:
a) il ruolo organico della magistratura
ordinaria è rideterminato in 10.151 unità;
b) il numero di magistrati militari eccedenti la nuova dotazione
organica di cui al comma 603 transita in magistratura ordinaria secondo le
seguenti modalità e criteri: nell'ordine di scelta per il transito viene
seguito l'ordine di ruolo organico mediante interpello di tutti i magistrati
militari in ruolo al 28 settembre 2007; i magistrati militari che transitano
in magistratura ordinaria hanno diritto ad essere assegnati, a richiesta
degli interessati, anche in soprannumero riassorbibile, ad un ufficio
giudiziario nella stessa sede di servizio, ovvero ad altro ufficio
giudiziario ubicato in una delle città sede di corte d'appello con
conservazione dell'anzianità e della qualifica maturata, a funzioni
corrispondenti a quelle svolte in precedenza con esclusione di quelle
direttive e semidirettive eventualmente ricoperte; nell'ambito del
procedimento di trasferimento a domanda dei magistrati militari viene data
precedenza ai magistrati militari in servizio presso gli uffici giudiziari
soppressi con la presente legge; qualora a conclusione del procedimento di
trasferimento a domanda permangano esuberi di magistrati rispetto
all'organico previsto al comma 603, lettera c), i trasferimenti dei
medesimi magistrati in ruolo sono disposti d'ufficio partendo dall'ultima
posizione di ruolo organico e trasferendo prioritariamente i magistrati
militari in servizio presso gli uffici giudiziari soppressi; i suddetti
trasferimenti sia a domanda sia d'ufficio sono disposti con decreto
interministeriale del Ministro della difesa e del Ministro della giustizia,
previa conforme deliberazione del Consiglio della magistratura militare e del
Consiglio superiore della magistratura; i magistrati militari di cui
all'ultimo periodo della lettera c) del comma 603, hanno facoltà di
esercitare l'interpello per il transito in magistratura ordinaria all'atto
del rientro in ruolo;
c) con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con i
Ministri della difesa, per le riforme e le innovazioni nella pubblica
amministrazione e dell'economia e delle finanze, viene individuato un
contingente di dirigenti e di personale civile del Ministero della difesa non
inferiore alla metà di quello impiegato negli uffici giudiziari militari
soppressi ai sensi del comma 603, che transita nei ruoli del Ministero della giustizia
con contestuale riduzione del ruolo del Ministero della difesa e vengono
definiti criteri e modalità dei relativi trasferimenti nel rispetto delle
disposizioni legislative e contrattuali vigenti. Ove necessario e
subordinatamente all'esperimento di mobilità di tipo volontario i
trasferimenti possono essere disposti d'ufficio.
607. Sono
rideterminate, entro il 28 febbraio 2008 le piante organiche degli uffici
giudiziari militari con decorrenza dalla data di soppressione degli uffici
operata al comma 603, tenuto conto della
equiparazione di funzioni tra i magistrati militari e i magistrati ordinari
e, in prima applicazione delle nuove piante organiche, è possibile provvedere
al trasferimento d'ufficio, anche con assegnazione a diverse funzioni, dei magistrati
non interessati al trasferimento nei ruoli del Ministero della giustizia,
comunque in esubero rispetto alle nuove piante organiche dei singoli uffici.
Ai trasferimenti disposti in applicazione del presente comma e del comma 606,
lettera b), non si applica l'articolo 194 dell'ordinamento
giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive
modificazioni.
608. Alla legge 7
maggio 1981, n. 180, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 5, il primo comma è sostituito
dal seguente:
«L'ufficio autonomo del pubblico ministero militare presso la Corte di
cassazione è composto dal procuratore generale militare della Repubblica e da
due sostituti procuratori generali militari. Il procuratore generale militare
è scelto tra i magistrati che abbiano esercitato, per almeno 4 anni, funzioni
direttive giudicanti o requirenti di primo o di secondo grado o funzioni
requirenti di legittimità»;
b) l'articolo 11 è abrogato.
609. All'articolo 1
della citata legge n. 561 del 1988 sono apportate
le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, lettera d), sono soppresse le parole: «uno di
essi è eletto dal Consiglio vice presidente»;
b) al comma 2, primo periodo, è soppressa la parola: «eletto»;
c) al comma 4, le parole: «sei componenti, di cui tre elettivi» sono
sostituite dalle seguenti: «cinque componenti, di cui tre elettivi».
610. Il termine di
centottanta giorni di cui all'articolo 5, comma 3, della legge 30 luglio
2007, n. 111, decorre per la magistratura militare dalla rideterminazione delle piante organiche di cui al comma 607.
611.
Dall'applicazione delle disposizioni di cui ai commi da 603 a 610 non
derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. Il
Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le variazioni necessarie in
diminuzione sugli stanziamenti del Ministero della difesa, in relazione al
decremento degli organici di magistrati e di personale amministrativo, e in
aumento sui corrispondenti stanziamenti del Ministero della giustizia, in
relazione all'incremento degli organici.
612. All'articolo
262 del codice di procedura penale dopo il comma 3 è inserito il seguente:
«3-bis. Trascorsi cinque anni dalla data
della sentenza non più soggetta ad impugnazione, le somme di denaro
sequestrate, se non ne è stata disposta la confisca e nessuno ne ha chiesto
la restituzione, reclamando di averne diritto, sono devolute allo Stato».
613. All'articolo
676 del codice di procedura penale, al comma 1, dopo le parole: «alla confisca o alla restituzione delle cose sequestrate» sono
inserite le seguenti: «o alla devoluzione allo Stato delle somme di denaro
sequestrate ai sensi del comma 3-bis dell'articolo 262».
614. Le risorse
rivenienti dall'applicazione delle disposizioni di cui ai
commi 612 e 613 sono destinate agli investimenti per l'avvio e la diffusione
del processo telematico nell'ambito degli uffici giudiziari.
615. A decorrere
dall'anno 2008, non si dà luogo alle iscrizioni di stanziamenti negli stati
di previsione dei Ministeri in correlazione a
versamenti di somme all'entrata del bilancio dello Stato autorizzate dai
provvedimenti legislativi di cui all'elenco n. 1 allegato alla presente
legge, ad eccezione degli stanziamenti destinati a finanziare le spese della
categoria 1 «redditi da lavoro dipendente».
616. In relazione a
quanto disposto dal comma 615, negli stati di previsione dei Ministeri di cui
al medesimo comma sono istituiti appositi fondi da ripartire, con decreti del
Ministro competente, nel rispetto delle finalità
stabilite dalle stesse disposizioni legislative.
617. A decorrere
dall'anno 2008, la dotazione dei fondi di cui al comma 616 è determinata
nella misura del 50 per cento dei versamenti riassegnabili nell'anno 2006 ai
pertinenti capitoli dell'entrata del bilancio dello
Stato. L'utilizzazione dei fondi è effettuata dal Ministro competente di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze in considerazione
dell'andamento delle entrate versate. La dotazione dei fondi è annualmente
rideterminata in base all'andamento dei versamenti riassegnabili effettuati
entro il 31 dicembre dei due esercizi precedenti in modo da assicurare in
ciascun anno un risparmio in termini di indebitamento pari a 300 milioni di
euro.
618. Le spese annue
di manutenzione ordinaria e straordinaria degli
immobili utilizzati dalle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato
non possono superare, per l'anno 2008, la misura dell'1,5 per cento e, a
decorrere dal 2009, la misura del 3 per cento del valore dell'immobile utilizzato.
Detto limite di spesa è ridotto all'1 per cento nel caso di esecuzione di
interventi di sola manutenzione ordinaria. Per gli immobili in locazione
passiva, è ammessa la sola manutenzione ordinaria nella misura massima dell'1
per cento del valore dell'immobile utilizzato. Dall'attuazione del presente
comma devono conseguire economie di spesa, in termini di indebitamento netto,
non inferiori a euro 650 milioni per l'anno 2008, 465 milioni per l'anno 2009
e 475 milioni a decorrere dall'anno 2010.
619. Le spese di manutenzione ordinaria e straordinaria di cui
al comma 618 devono essere effettuate esclusivamente con imputazione a
specifico capitolo, anche di nuova istituzione, appositamente denominato,
rispettivamente di parte corrente e di conto capitale, iscritto nella
pertinente unità previsionale di base della amministrazione in cui
confluiscono tutti gli stanziamenti destinati alle predette finalità. Il
Ministro competente è autorizzato, a tal fine, ad effettuare le occorrenti
variazioni di bilancio.
620. L'Agenzia del demanio entro il mese di febbraio
2008 provvede a determinare il valore degli immobili a cui devono fare
riferimento le amministrazioni ai fini dell'applicazione del comma 618 e a
renderlo pubblico anche mediante inserimento in apposita pagina del sito web
dell'Agenzia stessa.
621. Il Ministro
competente può richiedere una deroga ai limiti di cui al comma 618 al
Ministro dell'economia e delle finanze in caso di sopravvenute ed eccezionali
esigenze.
622. I commi da 618
a 621 non si applicano agli immobili trasferiti ai
fondi immobiliari costituiti ai sensi dell'articolo 9 del decreto-legge 25
settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23
novembre 2001, n. 410.
623. A decorrere
dall'anno 2008 gli enti ed organismi pubblici
inseriti nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione
individuati dall'ISTAT ai sensi dell'articolo 1, comma 5, della legge 30
dicembre 2004, n. 311, con esclusione degli enti territoriali e locali e
degli enti da essi vigilati, delle aziende sanitarie ed ospedaliere, nonché
degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, si adeguano ai
princìpi di cui ai commi da 615 a 626, riducendo le proprie spese di
manutenzione ordinaria e straordinaria in modo tale da rispettare i limiti
previsti ai commi da 615 a 626. L'eventuale differenza tra l'importo delle
predette spese relative all'anno 2007 e l'importo delle stesse rideterminato
a partire dal 2008 secondo i criteri di cui ai commi da 615 a 626, è versata
annualmente all'entrata del bilancio dello Stato entro il 30 giugno. Gli
organi interni di revisione e di controllo vigilano sull'applicazione del
presente comma.
624. Il fabbisogno
di personale e le relative risorse economiche del CNIPA sono determinate
nell'ambito di un piano triennale recante
obiettivi, attività e risultati attesi aggiornato annualmente e nei limiti
della dotazione organica stabilita con il regolamento di organizzazione dello
stesso CNIPA. Il piano è approvato con decreto del Ministro per le riforme e
le innovazioni nella pubblica amministrazione di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, previa consultazione delle organizzazioni
sindacali.
625. Il comma 2
dell'articolo 22 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, è
abrogato.
626. Il comma 7
dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, è abrogato.
627. In relazione
alle esigenze derivanti dalla riforma strutturale connessa al nuovo modello
delle Forze armate, conseguito alla sospensione del
servizio obbligatorio di leva, il Ministero della difesa predispone, con
criteri di semplificazione, di razionalizzazione e di contenimento della
spesa, un programma pluriennale per la costruzione, l'acquisto e la
ristrutturazione di alloggi di servizio di cui all'articolo 5, primo comma,
della legge 18 agosto 1978, n. 497.
628. Ai fini della
realizzazione del programma di cui al comma 627, il Ministero della difesa:
a)procede all'individuazione di tre
categorie di alloggi di servizio:
1) alloggi da assegnare al personale per il periodo di tempo in cui svolge
particolari incarichi di servizio richiedenti la costante presenza del
titolare nella sede di servizio;
2) alloggi da assegnare per una durata determinata e rinnovabile in ragione
delle esigenze di mobilità e abitative;
3) alloggi da assegnare con possibilità di opzione di acquisto mediante
riscatto;
b) provvede all'alienazione della proprietà, dell'usufrutto o della
nuda proprietà di alloggi non più funzionali alle esigenze istituzionali, in
numero non inferiore a tremila, compresi in interi stabili da alienare in
blocco, con diritto di prelazione per il conduttore e, in caso di mancato
esercizio da parte dello stesso, per il personale militare e civile del
Ministero della difesa non proprietario di altra abitazione nella provincia,
con prezzo di vendita determinato d'intesa con l'Agenzia del demanio, ridotto
nella misura massima del 25 per cento e minima del 10 per cento, tenendo
conto del reddito del nucleo familiare, della presenza di portatori di handicap
tra i componenti di tale nucleo e dell'eventuale avvenuta perdita del titolo
alla concessione e assicurando la permanenza negli alloggi dei conduttori
delle unità immobiliari e delle vedove, con basso reddito familiare, non superiore
a quello determinato annualmente con il decreto ministeriale di cui
all'articolo 9, comma 7, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, ovvero con
componenti familiari portatori di handicap, dietro corresponsione del
canone in vigore all'atto della vendita, aggiornato in base agli indici
ISTAT. Gli acquirenti degli alloggi non possono rivenderli prima della
scadenza del quinto anno dalla data di acquisto. I proventi derivanti dalle
alienazioni sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere
riassegnati in apposita unità previsionale di base dello stato di previsione
del Ministero della difesa;
c) può avvalersi, ai fini di accelerare il procedimento di
alienazione, tramite la Direzione generale dei lavori e del demanio,
dell'attività di tecnici dell'Agenzia del demanio ed è esonerato dalla
consegna dei documenti previsti dalle vigenti disposizioni normative in
materia urbanistica, tecnica e fiscale, necessari per la stipula dei
contratti di alienazione di cui alla lettera b), sostituiti da apposita
dichiarazione;
d) può procedere alla concessione di lavori pubblici di cui agli
articoli 153 e seguenti del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile
2006, n. 163, e successive modificazioni, con le modalità previste dal
regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 19 aprile 2005,
n. 170, prevedendo, a tal fine, la possibilità di cessione, a titolo di
prezzo, di beni immobili in uso non più necessari ai fini istituzionali,
individuati d'intesa con l'Agenzia del demanio e ulteriori rispetto a quelli
da individuare ai sensi dell'articolo 27, comma 13-ter, del
decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla
legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, nonché la
destinazione della totalità dei canoni degli alloggi di servizio realizzati
in attuazione del programma di cui ai commi da 627 a 631 fino al termine
della concessione, con conseguente cessazione della sospensione delle vigenti
disposizioni normative in materia di riparto dei proventi derivanti dai
canoni di concessione degli alloggi di servizio delle Forze armate.
629. Il Ministro
della difesa, entro otto mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge, adotta il regolamento di attuazione per la realizzazione del programma
infrastrutturale di cui al comma 627, ai sensi
dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400. Sullo schema
di regolamento è sentito il COCER e acquisito il parere delle competenti
Commissioni parlamentari.
630. Fino
all'entrata in vigore del regolamento di cui al
comma 629, sono sospese le azioni intese ad ottenere il rilascio forzoso
dell'alloggio di servizio da parte degli utenti in regola con il pagamento
dei canoni e degli oneri accessori.
631. L'articolo 26,
comma 11-quater, del decreto-legge 30
settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
novembre 2003, n. 326, è abrogato. Gli immobili originariamente individuati
per essere destinati alle procedure di vendita di cui al citato decreto-legge
rimangono nelle disponibilità del Ministero della difesa per l'utilizzo o per
l'alienazione.
632. All'articolo 4,
comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è aggiunto, in fine,
il seguente periodo: «A tali amministrazioni è fatto divieto di istituire
uffici di diretta collaborazione, posti alle
dirette dipendenze dell'organo di vertice dell'ente».
633. Alla scadenza
del rispettivo incarico, i vertici degli uffici di diretta collaborazione
istituiti alla data di entrata in vigore della presente legge presso le amministrazioni di cui all'articolo 4, comma 4, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, decadono e il personale
appartenente ai ruoli della pubblica amministrazione, compresi i dirigenti, è
riassegnato secondo le procedure ordinarie.
634. Al fine di conseguire gli obiettivi di stabilità e crescita, di
ridurre il complesso della spesa di funzionamento delle amministrazioni
pubbliche, di incrementare l'efficienza e di migliorare la qualità dei
servizi, con uno o più regolamenti, da emanare entro il termine di
centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai
sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su
proposta del Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica
amministrazione e del Ministro per l'attuazione del programma di Governo, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro o i
Ministri interessati, sentite le organizzazioni sindacali in relazione alla
destinazione del personale, sono riordinati, trasformati o soppressi e messi
in liquidazione, enti ed organismi pubblici statali, nonché strutture
amministrative pubbliche statali, nel rispetto dei seguenti princìpi e
criteri direttivi:
a) fusione di enti, organismi e strutture pubbliche comunque
denominate che svolgono attività analoghe o complementari, con conseguente
riduzione della spesa complessiva e corrispondente riduzione del contributo
statale di funzionamento;
b) trasformazione degli enti ed organismi pubblici che non svolgono
funzioni e servizi di rilevante interesse pubblico in soggetti di diritto
privato, ovvero soppressione e messa in liquidazione degli stessi secondo le
modalità previste dalla legge 4 dicembre 1956, n. 1404, e successive
modificazioni, fermo restando quanto previsto dalla lettera e) del
presente comma, nonché dall'articolo 9, comma l-bis, lettera c),
del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla
legge 15 giugno 2002, n. 112;
c) fusione, trasformazione o soppressione degli enti che svolgono
attività in materie devolute alla competenza legislativa regionale ovvero
attività relative a funzioni amministrative conferite alle regioni o agli
enti locali;
d) razionalizzazione degli organi di indirizzo amministrativo, di
gestione e consultivi e riduzione del numero dei componenti degli organi
collegiali almeno del 30 per cento, con salvezza della funzionalità dei
predetti organi;
e) previsione che, per gli enti soppressi e messi in liquidazione, lo
Stato risponde delle passività nei limiti dell'attivo della singola
liquidazione in conformità alle norme sulla liquidazione coatta
amministrativa;
f) abrogazione delle disposizioni legislative che prescrivono il
finanziamento, diretto o indiretto, a carico del bilancio dello Stato o di
altre amministrazioni pubbliche, degli enti ed organismi pubblici soppressi e
posti in liquidazione o trasformati in soggetti di diritto privato ai sensi
della lettera b);
g) trasferimento, all'amministrazione che riveste preminente
competenza nella materia, delle funzioni di enti, organismi e strutture
soppressi.
635. Gli schemi dei
regolamenti di cui al comma 634 sono trasmessi al Parlamento per
l'acquisizione del parere della Commissione di cui all'articolo 14, comma 19,
della legge 28 novembre 2005, n. 246. Il parere è espresso entro trenta giorni dalla data di trasmissione degli schemi
di decreto, salva la richiesta di proroga ai sensi del comma 23 del medesimo
articolo 14. Trascorso tale termine, eventualmente prorogato, il parere si
intende espresso favorevolmente.
636. Tutti gli enti, organismi e strutture compresi nell'elenco di cui
all'allegato A, che non sono oggetto dei regolamenti di cui al comma 634,
sono soppressi a far data dalla scadenza del termine di cui al medesimo comma
634. Con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge
23 agosto 1988, n. 400, con le procedure di cui ai commi 634 e 635, è
stabilita l'attribuzione delle funzioni degli enti soppressi che devono
essere mantenute all'amministrazione che riveste primaria competenza nella
materia, ed è disciplinata la destinazione delle risorse finanziarie,
strumentali e di personale degli enti soppressi.
637. Con decreti del
Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro sei mesi dalla data
di scadenza dei termini per l'emanazione dei regolamenti
ai sensi del comma 634, su proposta del Ministro per le riforme e le
innovazioni nella pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze e con i Ministri interessati, è disciplinata la
destinazione delle risorse finanziarie, strumentali e di personale degli enti
soppressi ai sensi dello stesso comma 634.
638. Sugli schemi di
decreto di cui al comma 637 è acquisito il parere delle competenti
Commissioni parlamentari, che si esprimono entro trenta giorni dalla data di trasmissione. Trascorso tale termine, i decreti
possono comunque essere adottati.
639. Tutti gli atti
connessi alle operazioni di trasformazione non rilevano ai fini fiscali.
640. A decorrere dal
1º gennaio 2008, è abrogato l'articolo 28 della legge 28
dicembre 2001, n. 448, e successive modificazioni, ad eccezione dei commi 7,
9, 10 e 11. Sono comunque fatti salvi i regolamenti emanati in applicazione
del citato articolo 28.
641. A decorrere
dalla data di cui al comma 640, dall'attuazione delle norme previste dai commi da 634 a 642 deve derivare il
miglioramento dell'indebitamento netto di cui all'articolo 1, comma 483,
della legge 27 dicembre 2006, n. 296, tenuto conto anche degli effetti in
termini di risparmio di spesa derivanti dai regolamenti emanati in
applicazione dell'articolo 28 della legge 28 dicembre 2001, n. 448. In caso
di accertamento di minori economie, rispetto ai predetti obiettivi di
miglioramento dell'indebitamento netto, si applica il comma 621, lettera a),
dell'articolo 1 della citata legge n. 296 del 2006.
642. Con decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della
pubblica istruzione, sono individuati e posti in liquidazione i convitti
nazionali e gli istituti pubblici di educazione femminile di cui al regio decreto 23 dicembre 1929, n. 2392, e di
cui alle tabelle annesse al regio decreto 1º ottobre 1931, n. 1312, e
successive modificazioni, che abbiano esaurito il proprio scopo o fine
statutario o che non risultino più idonei ad assolvere la funzione educativa
e culturale cui sono destinati.
Tabella 1
(Articolo 2, comma 144)
|
Fonte
|
Coefficiente
|
1
|
Eolica per impianti di taglia superiore a 200 kW
|
1,00
|
1-bis
|
Eolica offshore
|
1,10
|
2
|
Solare **
|
**
|
3
|
Geotermica
|
0,90
|
4
|
Moto ondoso e maremotrice
|
1,80
|
5
|
Idraulica
|
1,00
|
6
|
Rifiuti biodegradabili, biomasse diverse da quelle di cui al
punto successivo
|
1,10
|
7
|
Biomasse e biogas prodotti da attività agricola, allevamento e
forestale da filiera corta *
|
*
|
7-bis
|
Biomasse e biogas di cui al punto 7, alimentanti impianti di
cogenerazione ad alto rendimento, con riutilizzo dell'energia termica in
ambito agricolo *
|
*
|
8
|
Gas di discarica e gas residuati dai processi di depurazione e
biogas diversi da quelli del punto precedente
|
0,80
|
* È fatto salvo
quanto disposto a legislazione vigente in materia di produzione di energia
elettrica mediante impianti alimentati da biomasse e biogas derivanti da
prodotti agricoli, di allevamento e forestali, ivi inclusi i sottoprodotti,
ottenuti nell'ambito di intese di filiera o contratti quadro ai sensi degli
articoli 9 e 10 del decreto legislativo n. 102 del 2005 oppure di filiere
corte.
** Per gli impianti
da fonte solare si applicano i provvedimenti attuativi dell'articolo 7 del
decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387.
Tabella 2
(Articolo 2, comma 144)
|
Fonte
|
Entità della tariffa
(euro cent/kWh)
|
1
|
Eolica per impianti di taglia inferiore a 200 kW
|
30
|
2
|
Solare **
|
**
|
3
|
Geotermica
|
20
|
4
|
Moto ondoso e maremotrice
|
34
|
5
|
Idraulica diversa da quella del punto precedente
|
22
|
6
|
Rifiuti biodegradabili, biomasse diverse da quelle di cui al
punto successivo
|
22
|
7
|
Biomasse e biogas prodotti da attività agricola, allevamento e
forestale da filiera corta *
|
*
|
8
|
Gas di discarica e gas residuati dai processi di depurazione e
biogas diversi da quelli del punto precedente
|
18
|
* È fatto salvo
quanto disposto a legislazione vigente in materia di produzione di energia
elettrica mediante impianti alimentati da biomasse e biogas derivanti da
prodotti agricoli, di allevamento e forestali, ivi inclusi i sottoprodotti,
ottenuti nell'ambito di intese di filiera o contratti quadro ai sensi degli
articoli 9 e 10 del decreto legislativo n. 102 del 2005 oppure di filiere
corte.
** Per gli impianti
da fonte solare si applicano i provvedimenti attuativi dell'articolo 7 del
decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387.
Tabella 2-bis
(Articolo 2, comma 350)
Regione
|
Tratta
|
Lombardia
|
Voghera - Varzi
|
Liguria
|
Ospedaletti - Sanremo
|
Emilia-Romagna
|
Rimini - Novafeltria
|
Veneto
|
Treviso - Ostiglia
|
Marche
|
Fermo - Amandola
|
Umbria
|
Spoleto - Norcia
|
Lazio
|
Roma - Paliano - Fiuggi
|
Lazio
|
Capranica - Civitavecchia
|
Puglia
|
Gioia del Colle - Palagiano
|
Calabria
|
Lagonegro - Castrovillari
|
Sicilia
|
Valle dell'Anapo
|
Sardegna
|
San Gavino - Montevecchio
|
Elenco n. 1.
(Articolo 2, comma 623)
Disposizioni legislative autorizzative di riassegnazioni di entrate
2. MINISTERO
DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Regio decreto 5 dicembre 1938, n. 1928, convertito dalla legge 2 giugno 1939,
n. 739.
Decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1974, n. 687, articolo 1.
Decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1975, n. 60, articolo 3.
Decreto del Presidente della Repubblica 20 giugno 1977, n. 701, articolo 44.
Legge 1o dicembre 1986, n. 831, articolo 8.
Legge 23 dicembre 1986, n. 898, articolo 3, comma 7.
Legge 25 febbraio 1992, n. 215.
Legge 11 febbraio 1994, n. 109, articolo 4, comma 10-quinquies.
Legge 13 luglio 1999, n. 226, articolo 8, comma 8-bis.
Legge 23 dicembre 1999, n. 488, articolo 27, comma 2.
Legge 6 marzo 2001, n. 64, articolo 11, comma 1, lettera c).
Legge 23 novembre 2001, n. 410, articolo 4.
Legge 27 dicembre 2002, n. 289, articolo 49, comma 2.
Legge 16 gennaio 2003, n. 3, articolo 27, comma 4.
Decreto-legge 28 marzo 2003, n. 49, convertito, con modificazioni, dalla
legge 30 maggio 2003, n. 119, articolo 10, comma 35.
Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, articolo 166.
Legge 30 dicembre 2004, n. 311, articolo 1, comma 84.
Decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge
11 marzo 2006, n. 81.
3. MINISTERO DELLO
SVILUPPO ECONOMICO
Legge 15 giugno 1984, n. 246, articolo 5.
Legge 10 marzo 1986, n. 61, articolo 4.
Legge 5 marzo 1990, n. 46, articolo 8.
Legge 31 gennaio 1992, n. 59, articolo 20.
Decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito dalla legge 7 aprile 1995,
n. 104, articolo 4, comma 7.
Legge 6 febbraio 1996, n. 52, articolo 47.
Decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, articolo 14.
Legge 12 dicembre 2002, n. 273, articolo 32.
Legge 27 dicembre 2002, n. 289, articolo 86, comma 3, e articolo 60, comma 3.
Legge 23 agosto 2004, n. 239, articolo 1, comma 110.
Decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, articolo 337.
4. MINISTERO DEL
LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
Legge 23 dicembre 1993, n. 559, articolo 16.
5. MINISTERO DELLA
GIUSTIZIA
Legge 12 ottobre 1956, n. 1214, articolo 2.
Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230, articolo 126.
8. MINISTERO
DELL'INTERNO
Legge 27 ottobre 1973, n. 628, articolo 3.
Legge 15 novembre 1973, n. 734, articoli 6 e 8.
Legge 7 agosto 1990, n. 232, articolo 18.
Decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, articolo 101,
comma 4.
Decreto-legge 8 agosto 1996, n. 437, convertito, con modificazioni, dalla
legge 24 ottobre 1996, n. 556, articolo 9, comma 2.
Decreto-legge 1o ottobre 1996, n. 512, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 609, articolo 3, comma 2.
Legge 16 giugno 1998, n. 191, articolo 2, comma 32.
Legge 23 dicembre 1999, n. 488, articolo 27, commi 1 e 2.
Legge 24 dicembre 2003, n. 350, articolo 2, comma 11.
9. MINISTERO
DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
Decreto-legge 12 gennaio 1993, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla
legge 13 marzo 1993, n. 59, articolo 9, comma 2.
Decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, articolo 26, comma 5.
Legge 30 aprile 1999, n. 136, articolo 27, comma 1.
Legge 23 dicembre 2000, n. 388, articolo 114, comma 1.
11. MINISTERO DELLE
COMUNICAZIONI
Legge 6 febbraio 1996, n. 52, articolo 47.
Legge 16 gennaio 2003, n. 3, articolo 41.
Decreto legislativo 30 dicembre 2003, n. 366, articolo 6.
12. MINISTERO DELLA
DIFESA
Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, articolo 12, commi 4, 6 e 7.
Regio decreto 2 febbraio 1928, n. 263, articolo 21.
Decreto-legge 8 agosto 1996, n. 437, convertito, con modificazioni, dalla
legge 24 ottobre 1996, n. 556, articolo 9, comma 2.
Legge 23 dicembre 2000, n. 388, articolo 43, comma 16.
13. MINISTERO DELLE
POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
Legge 23 dicembre 1993, n. 559, articolo 17, comma 3.
Decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, articolo 4, commi 5, 7 e 8;
decreto del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali 25
febbraio 1997, n. 31492, articoli 1 e 2.
Legge 23 dicembre 1999, n. 488, articolo 59, comma 2.
Legge 27 dicembre 2002, n. 289, articolo 93, comma 8.
14. MINISTERO PER I
BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI
Legge 30 marzo 1965, n. 340, articolo 2.
Legge 23 dicembre 1996, n. 662, articolo 3, comma 83.
Legge 8 ottobre 1997, n. 352, articolo 2, comma 8.
Decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 2003, n. 240, articolo 4,
comma 3.
Decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, articolo 110.
15. MINISTERO DELLA
SALUTE
Legge 29 dicembre 1990, n. 407, articolo 5, comma 12.
Decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 120, articolo 11, e decreto
legislativo 2 marzo 2007, n. 50, articolo 10.
Decreto legislativo 18 febbraio 1997, n. 44, articolo 8, comma 3.
Decreto legislativo 19 novembre 1998, n. 432, articolo 5, comma 2, lettera a).
Legge 23 dicembre 2000, n. 388, articolo 92, comma 5.
Decreto legislativo 12 aprile 2001, n. 206, articolo 18, comma 3.
16. MINISTERO DEI
TRASPORTI
Regio decreto 2 febbraio 1928, n. 263, articoli 21, 37 e 44.
Decreto-legge 21 dicembre 1966, n. 1090, convertito, con modificazioni, dalla
legge 16 febbraio 1967, n. 14, articolo 5, e decreto del Presidente della
Repubblica 19 aprile 1994, n. 575, articolo 14.
Legge 6 giugno 1974, n. 298, articolo 63.
Legge 20 dicembre 1974, n. 684, articolo 13.
Legge 14 giugno 1989, n. 234, articolo 24.
Decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, articoli 101 e 208.
Legge 6 febbraio 1996, n. 52, articolo 47.
Decreto legislativo 4 febbraio 2000, n. 40, articolo 5.
Decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, articolo 63.
Allegato A
(Articolo 2, comma 644)
1. Unione italiana
di tiro a segno (UITS) - Istituita con regio decreto-legge 16 dicembre 1935,
n. 2430, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 giugno 1936, n. 1143.
2. Unione nazionale
ufficiali in congedo d'Italia (UNUCI) - Istituita con regio decreto-legge 9
dicembre 1926, n. 2352, convertito dalla legge 12 febbraio 1928, n. 261.
3. Ente per lo
sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia, Lucania e
Irpinia (EIPLI) - Istituito con decreto legislativo del Capo provvisorio
dello Stato 18 marzo 1947, n. 281, ratificato, con modificazioni, dalla legge
11 luglio 1952, n. 1005.
4. Ente irriguo
umbro-toscano - Istituito con legge 18 ottobre 1961, n. 1048.
5. Unione accademica
nazionale (UAN) - Istituita con regio decreto 18 novembre 1923, n. 2895.
6. Fondazione «Il
Vittoriale degli Italiani» - Istituita con regio decreto-legge 17 luglio
1937, n. 1447, convertito dalla legge 27 dicembre 1937, n. 2554.
7. Opera nazionale
per i figli degli aviatori (ONFA) - Istituita con regio decreto 21 agosto
1937, n. 1585.
8. Ente opere laiche
palatine pugliesi - Istituito con regio decreto-legge 23 gennaio 1936, n.
359, convertito dalla legge 14 maggio 1936, n. 1000.
9. Istituto
nazionale di beneficenza «Vittorio Emanuele III».
10. Pio istituto
elemosiniere.
11. Comitato per la
partecipazione italiana alla stabilizzazione, ricostruzione e sviluppo dei
Balcani - Unità tecnico-operativa - Istituiti con legge 21 marzo 2001, n. 84,
agli articoli 1 e 2.
(I commi 193, 194,
195, 196, 197, 299, 308, limitatamente alla lettera 02 a), capoverso 3,
penultimo periodo, dalle parole: «L'Autorità» alle parole: «in gestione sul
mercato», e 561 sono stati dichiarati inammissibili).
Art. 3.
Disposizioni in materia di: Fondi da ripartire; Contenimento e
razionalizzazione delle spese valide per tutte le missioni; Pubblico impiego;
Norme finali
1. All'articolo 1
della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) il comma 204 è sostituito dal seguente:
«204. Al fine di razionalizzare gli spazi complessivi per l'utilizzo
degli immobili in uso governativo e di ridurre la spesa relativa agli
immobili condotti in locazione dallo Stato, il Ministro dell'economia e delle
finanze, con propri decreti, determina i piani di razionalizzazione degli
spazi e di riduzione della spesa, anche differenziandoli per ambiti
territoriali e per patrimonio utilizzato, elaborati per il triennio 2008-2010
d'intesa tra l'Agenzia del demanio e le amministrazioni centrali e
periferiche, usuarie e conduttrici. Tali piani sono finalizzati a conseguire
una riduzione complessiva non inferiore al 10 per cento del valore dei canoni
per locazioni passive e del costo d'uso equivalente degli immobili utilizzati
per l'anno 2008 e ulteriori riduzioni non inferiori al 7 per cento e 6 per
cento per gli anni successivi.»;
b) il comma 206 è sostituito dal seguente:
«206. In sede di prima applicazione, il costo d'uso dei singoli
immobili di proprietà statale in uso alle amministrazioni dello Stato è
determinato in misura pari al 50 per cento del valore corrente di mercato,
secondo i parametri di comune commercio forniti dall'Osservatorio del mercato
immobiliare, praticati nella zona per analoghe attività; a decorrere dal
2009, la predetta percentuale è incrementata annualmente di un ulteriore 10
per cento fino al raggiungimento del 100 per cento del valore corrente di
mercato.»;
c) al comma 207, la parola: «possono» è sostituita dalla seguente:
«devono»;
d) al comma 208, le parole: «nell'atto di indirizzo di cui» sono
soppresse.
2. Dall'attuazione
del comma 1 devono conseguire economie di spesa, in
termini di indebitamento netto, non inferiori a 140 milioni di euro per
l'anno 2008, 80 milioni di euro per l'anno 2009 e 70 milioni di euro a
decorrere dall'anno 2010.
3. L'autorizzazione
di spesa di cui all'articolo 47, secondo comma, della
legge 20 maggio 1985, n. 222, e successive modificazioni, relativamente alla
quota destinata allo Stato dell'otto per mille dell'imposta sul reddito delle
persone fisiche (IRPEF), è incrementata di 60 milioni di euro per l'anno
2008.
4. Al comma 1237
dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le parole: «250 milioni
di euro» sono sostituite dalle seguenti: «400 milioni di euro».
5. Per l'anno
finanziario 2008, fermo quanto già dovuto dai contribuenti a titolo di imposta sul reddito delle persone fisiche, una quota pari
al cinque per mille dell'imposta netta, diminuita del credito d'imposta per
redditi prodotti all'estero e degli altri crediti d'imposta spettanti, è
destinata, nel limite dell'importo di cui al comma 8, in base alla scelta del
contribuente, alle seguenti finalità:
a) sostegno delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale di
cui all'articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, e
successive modificazioni, nonché delle associazioni di promozione sociale
iscritte nei registri nazionale, regionali e provinciali previsti
dall'articolo 7, commi 1, 2, 3 e 4, della legge 7 dicembre 2000, n. 383, e
delle associazioni riconosciute che senza scopo di lucro operano in via
esclusiva o prevalente nei settori di cui all'articolo 10, comma 1, lettera a),
del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460;
b) finanziamento agli enti della ricerca scientifica e
dell'università;
c) finanziamento agli enti della ricerca sanitaria.
6. I soggetti di cui
al comma 5 ammessi al riparto devono redigere, entro
un anno dalla ricezione delle somme ad essi destinate, un apposito e separato
rendiconto dal quale risulti, anche a mezzo di una relazione illustrativa, in
modo chiaro e trasparente la destinazione delle somme ad essi attribuite.
7. Con decreto di
natura non regolamentare del Presidente del Consiglio dei ministri, su
proposta del Ministro della solidarietà sociale, del Ministro dell'università
e della ricerca e del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono
stabilite le modalità di richiesta, le liste dei soggetti ammessi al riparto
e le modalità del riparto delle somme stesse nonché le modalità e i termini
del recupero delle somme non rendicontate ai sensi del comma 6.
8. Per le finalità
di cui ai commi da 5 a 7 è autorizzata la spesa nel limite massimo di 380
milioni di euro per l'anno 2009.
9. Al fine di
consentire un'efficace e tempestiva gestione del processo finalizzato alla
erogazione da parte del Ministero della solidarietà
sociale dei contributi del cinque per mille relativi agli anni finanziari
2006 e 2007, sono stanziati 500.000 euro a valere sulle risorse di cui al
comma 1235 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, come
modificato dal comma 10.
10. Al comma 1235
dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, dopo le parole: «parti
sociali» sono aggiunte le seguenti: «e alla copertura degli oneri necessari
alla liquidazione agli aventi diritto delle quote del cinque per mille relative agli anni finanziari 2006 e 2007».
11. Per lo
svolgimento dell'attività di erogazione dei contributi di cui al comma 9 il
Ministero della solidarietà sociale può stipulare apposite convenzioni con un
intermediario finanziario.
12. Fatto salvo
quanto previsto dall'articolo 1, commi 459, 460,
461, 462 e 463, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le amministrazioni
pubbliche statali che detengono, direttamente o indirettamente, il controllo
di società, ai sensi dell'articolo 2359, primo comma, numeri 1) e 2), del
codice civile, promuovono entro novanta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge, nelle forme previste dalla vigente normativa,
anche attraverso atti di indirizzo, iniziative volte a:
a) ridurre il numero dei componenti degli organi societari a tre, se
composti attualmente da più di cinque membri, e a cinque, se composti
attualmente da più di sette membri;
b) prevedere, per i consigli di amministrazione o di gestione
costituiti da tre componenti, che al presidente siano attribuite, senza alcun
compenso aggiuntivo, anche le funzioni di amministratore delegato;
c) sopprimere la carica di vice presidente eventualmente contemplata
dagli statuti, ovvero prevedere che la carica stessa sia mantenuta
esclusivamente quale modalità di individuazione del sostituto del presidente
in caso di assenza o di impedimento, senza titolo a compensi aggiuntivi;
d) eliminare la previsione di gettoni di presenza per i componenti
degli organi societari, ove esistenti, nonché limitare la costituzione di comitati
con funzioni consultive o di proposta ai casi strettamente necessari.
13. Le modifiche
statutarie hanno effetto a decorrere dal primo rinnovo degli organi societari
successivo alle modifiche stesse.
14. Nelle società di
cui al comma 12 in cui le amministrazioni statali
detengono il controllo indiretto, non è consentito nominare, nei consigli di
amministrazione o di gestione, amministratori della società controllante, a
meno che non siano attribuite ai medesimi deleghe gestionali a carattere permanente
e continuativo ovvero che la nomina risponda all'esigenza di rendere
disponibili alla società controllata particolari e comprovate competenze
tecniche degli amministratori della società controllante. Nei casi di cui al
presente comma gli emolumenti rivenienti dalla partecipazione agli organi
della società controllata sono comunque riversati alla società controllante.
15. Le società di
cui ai commi da 12 a 18 adottano, per la fornitura di beni e servizi,
parametri di qualità e di prezzo rapportati a quelli
messi a disposizione delle pubbliche amministrazioni dalla Consip Spa.,
motivando espressamente le ragioni dell'eventuale scostamento da tali
parametri, con particolare riguardo ai casi in cui le società stesse siano
soggette alla normativa comunitaria sugli appalti pubblici.
16. Le disposizioni
dei commi da 12 a 18 non si applicano alle società quotate in mercati
regolamentati, nonché, relativamente al comma 12, lettera b),
alle società di cui all'articolo 1, commi 459 e 461, della legge 27 dicembre 2006,
n. 296.
17. Ai fini di
quanto disciplinato dai commi da 12 a 18, alle società di cui all'articolo 1,
comma 729, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, continuano ad applicarsi le
disposizioni del predetto comma 729, nonché le altre ad esse relative contenute nella medesima legge n. 296 del 2006.
18. I contratti
relativi a rapporti di consulenza con le pubbliche amministrazioni di cui
all'articolo 1,
comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono efficaci a decorrere dalla data di pubblicazione del
nominativo del consulente, dell'oggetto dell'incarico e del relativo compenso
sul sito istituzionale dell'amministrazione stipulante.
19. È fatto divieto
alle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1,
comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, di inserire clausole compromissorie in tutti i loro contratti
aventi ad oggetto lavori, forniture e servizi ovvero, relativamente ai
medesimi contratti, di sottoscrivere compromessi. Le clausole compromissorie
ovvero i compromessi comunque sottoscritti sono nulli e la loro
sottoscrizione costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità
erariale per i responsabili dei relativi procedimenti.
20. Le disposizioni
di cui al comma 19 si estendono alle società interamente possedute ovvero
partecipate maggioritariamente dalle pubbliche amministrazioni di cui al
medesimo comma, nonché agli enti pubblici economici
ed alle società interamente possedute ovvero partecipate maggioritariamente
da questi ultimi.
21. Relativamente ai
contratti aventi ad oggetto lavori, forniture e servizi già sottoscritti
dalle amministrazioni alla data di entrata in vigore
della presente legge e per le cui controversie i relativi collegi arbitrali
non si sono ancora costituiti alla data del 30 settembre 2007, è fatto
obbligo ai soggetti di cui ai commi 19 e 20 di declinare la competenza arbitrale,
ove tale facoltà sia prevista nelle clausole arbitrali inserite nei predetti
contratti; dalla data della relativa comunicazione opera esclusivamente la
giurisdizione ordinaria. I collegi arbitrali, eventualmente costituiti
successivamente al 30 settembre 2007 e fino alla data di entrata in vigore
della presente legge, decadono automaticamente e le relative spese restano
integralmente compensate tra le parti.
22. Il Presidente
del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per le riforme e le
innovazioni nella pubblica amministrazione, il Ministro delle infrastrutture
ed il Ministro della giustizia, provvede annualmente a determinare con
decreto i risparmi conseguiti per effetto dell'applicazione delle
disposizioni dei commi da 19 a 23 affinché siano corrispondentemente ridotti
gli stanziamenti, le assegnazioni ed i trasferimenti a carico del bilancio
dello Stato e le relative risorse siano riassegnate al Ministero della
giustizia per il miglioramento del relativo servizio. Il Presidente del
Consiglio dei ministri trasmette annualmente al Parlamento ed alla Corte dei
conti una relazione sullo stato di attuazione delle disposizioni dei commi da
19 a 23.
23. All'articolo 240
del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163, dopo il comma 15 è inserito il seguente:
«15-bis. Qualora i termini di cui al comma 5 e al comma 13 non siano
rispettati a causa di ritardi negli adempimenti del responsabile del procedimento
ovvero della commissione, il primo risponde sia sul piano disciplinare, sia a
titolo di danno erariale, e la seconda perde qualsivoglia diritto al compenso
di cui al comma 10».
24. I commi 28 e 29
dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311,
e successive modificazioni, sono abrogati. Le risorse non impegnate sono
riversate all'entrata dello Stato.
25. A decorrere dal
1º gennaio 2008, le residue attività dell'Agenzia per lo svolgimento dei
Giochi olimpici Torino 2006 sono svolte, entro il termine
di tre anni, da un commissario liquidatore nominato con decreto di natura non
regolamentare del Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Ministro
dell'economia e delle finanze. Con il medesimo decreto sono precisati i
compiti del commissario, nonché le dotazioni di mezzi e di personale
necessari al suo funzionamento, nei limiti delle risorse residue a
disposizione dell'Agenzia Torino 2006. Le disponibilità che residuano alla
fine della gestione liquidatoria sono versate all'entrata del bilancio dello
Stato.
26. La destinazione
finale degli impianti sportivi e delle infrastrutture olimpiche e viarie
comprese nel piano degli interventi di cui all'articolo 3, comma 1, della
legge 9 ottobre 2000, n. 285, è stabilita secondo quanto previsto nelle convenzioni attuative del piano stesso, a norma
dell'articolo 13, comma 1-bis, della citata legge n. 285 del 2000.
27. Al fine di
tutelare la concorrenza e il mercato, le amministrazioni di cui all'articolo
l, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165, non possono costituire società aventi per oggetto attività di
produzione di beni e di servizi non strettamente necessarie per il
perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né assumere o mantenere
direttamente o indirettamente partecipazioni, anche di minoranza, in tali
società. È sempre ammessa la costituzione di società che producono servizi di
interesse generale e l'assunzione di partecipazioni in tali società da parte
delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165, nell'ambito dei rispettivi livelli di competenza.
28. L'assunzione di
nuove partecipazioni e il mantenimento delle attuali devono essere
autorizzati dall'organo competente con delibera motivata in ordine alla
sussistenza dei presupposti di cui al comma 27.
29. Entro diciotto
mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le amministrazioni
di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165, nel rispetto delle procedure ad evidenza pubblica,
cedono a terzi le società e le partecipazioni vietate ai sensi del comma 27.
30. Le
amministrazioni che, nel rispetto del comma 27, costituiscono società o enti,
comunque denominati, o assumono partecipazioni in società, consorzi o altri
organismi, anche a seguito di processi di
riorganizzazione, trasformazione o decentramento, adottano, sentite le
organizzazioni sindacali per gli effetti derivanti sul personale,
provvedimenti di trasferimento delle risorse umane, finanziarie e strumentali
in misura adeguata alle funzioni esercitate mediante i soggetti di cui al
presente comma e provvedono alla corrispondente rideterminazione della
propria dotazione organica.
31. Fino al
perfezionamento dei provvedimenti di rideterminazione di cui al comma 30, le dotazioni organiche sono provvisoriamente individuate
in misura pari al numero dei posti coperti al 31 dicembre dell'anno
precedente all'istituzione o all'assunzione di partecipazioni di cui al comma
30, tenuto anche conto dei posti per i quali alla stessa data risultino in
corso di espletamento procedure di reclutamento, di mobilità o di
riqualificazione del personale, diminuito delle unità di personale
effettivamente trasferito.
32. I collegi dei
revisori e gli organi di controllo interno delle amministrazioni
e dei soggetti interessati dai processi di cui ai commi 30 e 31 asseverano il
trasferimento delle risorse umane e finanziarie e trasmettono una relazione
alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione
pubblica e al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della
Ragioneria generale dello Stato, segnalando eventuali inadempimenti anche
alle sezioni competenti della Corte dei conti.
33. A decorrere
dall'anno 2008, il Fondo per gli investimenti, istituito nello stato di previsione della spesa di ciascun Ministero ai
sensi dell'articolo 46 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, è assegnato alle
corrispondenti autorizzazioni legislative confluite nel Fondo medesimo.
L'articolo 46 della citata legge n. 448 del 2001 cessa di avere efficacia a
decorrere dall'anno 2008.
34. A decorrere
dall'esercizio 2008 i commi 15 e 16 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre
2005, n. 266, cessano di avere efficacia. Le disponibilità dei fondi da
ripartire per i trasferimenti correnti per le
imprese, di cui ai predetti commi, sono destinate alle finalità di cui alle
disposizioni normative indicate nell'elenco 3 della medesima legge n. 266 del
2005.
35. Il comma 862
dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è sostituito dal seguente:
«862. Le iniziative agevolate finanziate a valere sugli strumenti
della programmazione negoziata, non ancora completate alla data di scadenza
delle proroghe concesse ai sensi della vigente normativa e che, alla medesima
data, risultino realizzate in misura non inferiore al 40 per cento degli
investimenti ammessi, possono essere completate entro il 31 dicembre 2008. La
relativa rendicontazione è completata entro i sei mesi successivi».
36. All'articolo 36,
terzo comma, del regio decreto 18 novembre 1923, n.
2440, le parole: «settimo esercizio successivo» sono sostituite dalle
seguenti: «terzo esercizio successivo».
37. Con cadenza
triennale, a partire dall'anno 2008, e con le modalità di cui al comma 38, si
provvede all'analisi ed alla valutazione dei residui
passivi propri di conto capitale di cui all'articolo 275, secondo comma,
lettera c), del regolamento di cui al regio decreto 23 maggio 1924, n.
827, ai fini della verifica della permanenza dei presupposti indicati
dall'articolo 20, terzo comma, della legge 5 agosto 1978, n. 468.
38. Per le finalità
di cui al comma 37, il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con
le amministrazioni interessate, promuove un programma di ricognizione dei
residui passivi di cui al comma 37, da attuare in
sede di Conferenza permanente prevista dall'articolo 9 del regolamento di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 20 febbraio 1998, n. 38, e da
concludere entro il 30 aprile, con l'individuazione di quelli per i quali,
non ricorrendo più i presupposti di cui al medesimo comma 37, si dovrà
procedere alla eliminazione.
39. Con decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri
interessati, è quantificato l'ammontare degli stanziamenti in conto residui
da eliminare ai sensi del comma 38, che sono
conseguentemente versati dalle amministrazioni interessate all'entrata del
bilancio dello Stato, nonché l'ammontare degli stanziamenti da iscrivere,
compatibilmente con gli obiettivi programmati di finanza pubblica e comunque
nei limiti degli effetti positivi stimati in ciascun anno in termini di
indebitamento netto conseguenti alla eliminazione dei residui, in appositi
fondi da istituire negli stati di previsione delle amministrazioni medesime
per il finanziamento di nuovi programmi di spesa o di quelli già esistenti.
L'utilizzazione dei fondi è disposta con decreti del Ministro dell'economia e
delle finanze, su proposta del Ministro interessato, previo parere delle
competenti Commissioni parlamentari.
40. Per il triennio
2008-2010 i soggetti titolari di conti correnti e di
contabilità speciali aperti presso la Tesoreria dello Stato, inseriti
nell'elenco del conto economico consolidato delle amministrazioni pubbliche,
non possono effettuare prelevamenti dai rispettivi conti aperti presso la
Tesoreria dello Stato superiori all'importo cumulativamente prelevato alla
fine di ciascun bimestre dell'anno precedente aumentato del 2 per cento. Sono
esclusi da tale limite le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, gli enti locali di cui all'articolo 2, commi 1 e 2, del testo unico
delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo
18 agosto 2000, n. 267, gli enti previdenziali, gli enti del Servizio
sanitario nazionale, il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, gli
enti del sistema camerale, gli enti gestori delle aree naturali protette,
l'Istituto centrale per la ricerca scientifica e tecnologica applicata al
mare (ICRAM), l'Istituto nazionale per la fauna selvatica (INFS), le autorità
portuali, il Ministero dell'economia e delle finanze per i conti relativi
alle funzioni trasferite a seguito della trasformazione della Cassa depositi
e prestiti in società per azioni, le agenzie fiscali di cui all'articolo 57
del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, ed i conti accesi ai sensi
dell'articolo 576 del regolamento di cui al regio decreto 23 maggio 1924, n.
827, e successive modificazioni. Sono, inoltre, esclusi i conti riguardanti
interventi di politica comunitaria, i conti intestati ai fondi di rotazione
individuati ai sensi dell'articolo 93, comma 8, della legge 27 dicembre 2002,
n. 289, o ai loro gestori, i conti relativi ad interventi di emergenza, il
conto finalizzato alla ripetizione di titoli di spesa non andati a buon fine,
nonché i conti istituiti nell'anno precedente a quello di riferimento.
41. I soggetti
interessati possono richiedere al Ministero dell'economia e delle finanze
deroghe al vincolo di cui al comma 40 per effettive e motivate esigenze.
L'accoglimento della richiesta ovvero l'eventuale
diniego, totale o parziale, è disposto con determinazione dirigenziale. Le
eccedenze di spesa riconosciute in deroga devono essere riassorbite entro la
fine dell'anno di riferimento, fatta eccezione per quelle correlate al
pagamento degli oneri contrattuali a titolo di competenze arretrate per il
personale.
42. Il mancato
riassorbimento delle eccedenze di spesa di cui al comma 41 comporta che,
nell'anno successivo, possono essere effettuate solo le spese previste per
legge o derivanti da contratti perfezionati, nonché
le spese indifferibili la cui mancata effettuazione comporta un danno. I
prelievi delle amministrazioni periferiche dello Stato sono regolati con
provvedimenti del Ministro dell'economia e delle finanze.
43. Il comma 593
dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n.
296, è abrogato.
44. Il trattamento
economico onnicomprensivo di chiunque riceva a carico delle pubbliche finanze
emolumenti o retribuzioni nell'ambito di rapporti di lavoro dipendente o
autonomo con pubbliche amministrazioni statali di
cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
agenzie, enti pubblici anche economici, enti di ricerca, università, società
non quotate a totale o prevalente partecipazione pubblica nonché le loro
controllate, ovvero sia titolare di incarichi o mandati di qualsiasi natura
nel territorio metropolitano, non può superare quello del primo presidente
della Corte di cassazione. Il limite si applica anche ai magistrati ordinari,
amministrativi e contabili, ai presidenti e componenti di collegi e organi di
governo e di controllo di società non quotate, ai dirigenti. Il limite non si
applica alle attività di natura professionale e ai contratti d'opera, che non
possono in alcun caso essere stipulati con chi ad altro titolo percepisce
emolumenti o retribuzioni ai sensi dei precedenti periodi, aventi ad oggetto
una prestazione artistica o professionale che consenta di competere sul
mercato in condizioni di effettiva concorrenza. Nessun atto comportante spesa
ai sensi dei precedenti periodi può ricevere attuazione, se non sia stato
previamente reso noto, con l'indicazione nominativa dei destinatari e
dell'ammontare del compenso, attraverso la pubblicazione sul sito web
dell'amministrazione o del soggetto interessato, nonché comunicato al Governo
e al Parlamento. In caso di violazione, l'amministratore che abbia disposto
il pagamento e il destinatario del medesimo sono tenuti al rimborso, a titolo
di danno erariale, di una somma pari a dieci volte l'ammontare eccedente la cifra
consentita. Le disposizioni di cui al primo e al secondo periodo del presente
comma non possono essere derogate se non per motivate esigenze di carattere
eccezionale e per un periodo di tempo non superiore a tre anni, fermo
restando quanto disposto dal periodo precedente. Le amministrazioni, gli enti
e le società di cui al primo e secondo periodo del presente comma per i quali
il limite trova applicazione sono tenuti alla preventiva comunicazione dei
relativi atti alla Corte dei conti. Per le amministrazioni dello Stato
possono essere autorizzate deroghe con decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri, su proposta del Ministro per le riforme e le innovazioni nella
pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze, nel limite massimo di 25 unità, corrispondenti alle posizioni di più
elevato livello di responsabilità. Coloro che sono legati da un rapporto di
lavoro con organismi pubblici anche economici ovvero con società a
partecipazione pubblica o loro partecipate, collegate e controllate, e che
sono al tempo stesso componenti degli organi di governo o di controllo
dell'organismo o società con cui è instaurato un rapporto di lavoro, sono
collocati di diritto in aspettativa senza assegni e con sospensione della loro
iscrizione ai competenti istituti di previdenza e di assistenza. Ai fini
dell'applicazione del presente comma sono computate in modo cumulativo le
somme comunque erogate all'interessato a carico del medesimo o di più
organismi, anche nel caso di pluralità di incarichi da uno stesso organismo
conferiti nel corso dell'anno. Alla Banca d'Italia e alle altre autorità
indipendenti il presente comma si applica limitatamente alle previsioni di
pubblicità e trasparenza per le retribuzioni e gli emolumenti comunque superiori
al limite di cui al primo periodo del presente comma.
45. Per la Banca
d'Italia e le altre autorità indipendenti la legge di riforma delle stesse
autorità disciplina in via generale i modi di finanziamento, i controlli
sulla spesa, nonché le retribuzioni e gli
emolumenti, perseguendo gli obiettivi di riduzione di costi e contenimento di
retribuzioni ed emolumenti di cui al comma 44.
46. Per le
amministrazioni dello Stato, per la Banca d'Italia e le autorità
indipendenti, ai soggetti cui non si applica il
limite di cui al comma 44, il trattamento economico complessivo, secondo
quanto disposto dallo stesso comma, non può comunque superare il doppio di
quello del primo presidente della Corte di cassazione.
47. Le disposizioni
di cui al comma 44 non si applicano ai contratti di
diritto privato in corso alla data del 28 settembre 2007. Se il superamento
del limite di cui ai commi 44 e 46 deriva dalla titolarità di uno o più
incarichi, mandati e cariche di natura non privatistica, o da rapporti di lavoro
di natura non privatistica con i soggetti di cui al primo e secondo periodo
del comma 44, si procede alla decurtazione annuale del trattamento economico
complessivo di una cifra pari al 25 per cento della parte eccedente il limite
di cui al comma 44, primo periodo, e al comma 46. La decurtazione annuale
cessa al raggiungimento del limite medesimo. Alla medesima decurtazione si
procede anche nel caso in cui il superamento del limite sia determinato dal
cumulo con emolumenti derivanti dai contratti di cui al primo periodo. In
caso di cumulo di più incarichi, cariche o mandati la decurtazione di cui al
presente comma opera a partire dall'incarico, carica o mandato da ultimo
conferito.
48. Le disposizioni
di cui al comma 44 si applicano comunque alla stipula
di tutti i nuovi contratti e al rinnovo per scadenza di tutti i contratti in
essere che non possono in alcun caso essere prorogati oltre la scadenza
prevista.
49. A tutte le
situazioni e rapporti contemplati dai commi 47 e 48 si applicano senza
eccezione le prescrizioni di pubblicità e
trasparenza di cui al comma 44.
50. Tutte le
retribuzioni dirigenziali e i compensi per la conduzione di trasmissioni di
qualunque genere presso la RAI - Radiotelevisione italiana Spa sono rese note
alla Commissione parlamentare per l'indirizzo
generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi.
51. Il primo, il
secondo e il terzo periodo dell'articolo 1, comma 466, della legge 27
dicembre 2006, n. 296, sono soppressi. Alle fattispecie già disciplinate dai
periodi soppressi si applicano i commi 44 e 45.
52. Il Presidente
del Consiglio dei ministri, sulla base di un rapporto di analisi e
classificazione dell'insieme delle posizioni interessate, predisposto dal
Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, presenta alle Camere entro il 30 settembre
2008 una relazione sull'applicazione delle disposizioni di cui ai commi da 44
a 51.
53. La Corte dei
conti verifica l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 44 in sede di
controllo successivo sulla gestione del bilancio ai
sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e
successive modificazioni.
54. All'articolo 1,
comma 127, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, le parole da: «pubblicano»
fino a: «erogato» sono sostituite dalle seguenti:
«sono tenute a pubblicare sul proprio sito web i relativi
provvedimenti completi di indicazione dei soggetti percettori, della ragione
dell'incarico e dell'ammontare erogato. In caso di omessa pubblicazione, la
liquidazione del corrispettivo per gli incarichi di collaborazione o
consulenza di cui al presente comma costituisce illecito disciplinare e
determina responsabilità erariale del dirigente preposto».
55. L'affidamento da
parte degli enti locali di incarichi di studio o di ricerca, ovvero di consulenze, a soggetti estranei
all'amministrazione può avvenire solo nell'ambito di un programma approvato
dal consiglio ai sensi dell'articolo 42, comma 2, lettera b), del
testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
56. Con il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei
servizi emanato ai sensi dell'articolo 89 del citato decreto legislativo 18
agosto 2000, n. 267, sono fissati, in conformità a quanto stabilito dalle
disposizioni vigenti, i limiti, i criteri e le modalità per l'affidamento di
incarichi di collaborazione, di studio o di ricerca, ovvero di consulenze, a
soggetti estranei all'amministrazione. Con il medesimo regolamento è fissato
il limite massimo della spesa annua per gli incarichi e consulenze.
L'affidamento di incarichi o consulenze effettuato in violazione delle
disposizioni regolamentari emanate ai sensi del presente comma costituisce
illecito disciplinare e determina responsabilità erariale.
57. Le disposizioni
regolamentari di cui al comma 56 sono trasmesse, per
estratto, alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti entro
trenta giorni dalla loro adozione.
58. Dalla data di
emanazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al
quarto periodo del presente comma sono soppressi
tutti i contratti di consulenza di durata continuativa riferibili al
personale facente parte di speciali uffici o strutture, comunque denominati,
istituiti presso le amministrazioni dello Stato, fatta eccezione per quelle
preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio e
delle attività culturali e storico-artistiche e alla tutela della salute e
della pubblica incolumità. Le relative funzioni sono demandate alle direzioni
generali competenti per materia ovvero per vicinanza di materia. Il personale
di ruolo dipendente dall'amministrazione statale è restituito a quella di
appartenenza ovvero può essere inquadrato, con le procedure e le modalità
previste dal citato decreto legislativo n. 165 del 2001, in uno degli uffici
del Ministero presso cui presta servizio. Con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri da emanare entro il 30 giugno 2008, previo parere
delle competenti Commissioni parlamentari, sono individuati, tra gli uffici e
le strutture di cui al primo periodo, quelli per i quali sussistono contratti
di consulenza e di durata continuativa indispensabili per assicurare il
perseguimento delle finalità istituzionali.
59. È nullo il
contratto di assicurazione con il quale un ente pubblico assicuri propri
amministratori per i rischi derivanti
dall'espletamento dei compiti istituzionali connessi con la carica e
riguardanti la responsabilità per danni cagionati allo Stato o ad enti
pubblici e la responsabilità contabile. I contratti di assicurazione in corso
alla data di entrata in vigore della presente legge cessano di avere
efficacia alla data del 30 giugno 2008. In caso di violazione della presente
disposizione, l'amministratore che pone in essere o che proroga il contratto
di assicurazione e il beneficiario della copertura assicurativa sono tenuti
al rimborso, a titolo di danno erariale, di una somma pari a dieci volte
l'ammontare dei premi complessivamente stabiliti nel contratto medesimo.
60. All'articolo 7,
comma 7, della legge 5 giugno 2003, n. 131, al secondo periodo
sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, salvo quanto disposto dal
terzo periodo del presente comma. Nelle relazioni al Parlamento di cui
all'articolo 3, comma 6, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive
modificazioni, e all'articolo 13 del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 786,
convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1982, n. 51, e
successive modificazioni, la Corte dei conti riferisce anche sulla base dei
dati e delle informazioni raccolti dalle sezioni regionali di controllo».
61. L'articolo 7,
comma 9, della legge 5 giugno 2003, n. 131, è abrogato. I componenti già
nominati in attuazione della predetta disposizione alla data del 1º ottobre
2007 rimangono in carica fino alla fine del mandato. I componenti nominati
successivamente cessano dalla carica alla data di
entrata in vigore della presente legge, terminando dalla medesima data ogni
corresponsione di emolumenti a qualsiasi titolo in precedenza percepiti.
62. Per il
coordinamento delle nuove funzioni istituzionali
conseguenti all'applicazione dei commi dal 43 al 66 con quelle in atto e per
il potenziamento delle attività finalizzate alla relazione annuale al
Parlamento sul rendiconto generale dello Stato e dei controlli sulla
gestione, nonché per il perseguimento delle priorità indicate dal Parlamento
ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e
successive modificazioni, il Consiglio di presidenza della Corte dei conti
adotta, su proposta del presidente della medesima Corte, i regolamenti di cui
all'articolo 4 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e all'articolo 3 del
decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, necessari per riorganizzare gli
uffici e i servizi della Corte. Il presidente della Corte dei conti formula
le proposte regolamentari, sentito il segretario generale, nell'esercizio
delle funzioni di indirizzo politico-istituzionale di cui agli articoli 4,
comma 1, e 15, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
definendo gli obiettivi e i programmi da attuare e adottando i conseguenti
provvedimenti applicativi.
63. Per il triennio
2008-2010, il Presidente della Corte dei conti, entro il 30 giugno di ciascun
anno, presenta al Parlamento una relazione sulle procedure in corso per
l'attuazione del comma 62 e sugli strumenti
necessari per garantire piena autonomia ed effettiva indipendenza nello
svolgimento delle funzioni di organo ausiliario del Parlamento in attuazione
dell'articolo 100 della Costituzione.
64. A fini di
razionalizzazione della spesa pubblica, di vigilanza sulle
entrate e di potenziamento del controllo svolto dalla Corte dei conti,
l'amministrazione che ritenga di non ottemperare ai rilievi formulati dalla
Corte a conclusione di controlli su gestioni di spesa o di entrata svolti a
norma dell'articolo 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, adotta, entro
trenta giorni dalla ricezione dei rilievi, un provvedimento motivato da
comunicare alle Presidenze delle Camere, alla Presidenza del Consiglio dei
ministri ed alla Presidenza della Corte dei conti.
65. Al comma 4 dell'articolo 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20,
e successive modificazioni, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «,
anche tenendo conto, ai fini di referto per il coordinamento del sistema di
finanza pubblica, delle relazioni redatte dagli organi, collegiali o
monocratici, che esercitano funzioni di controllo o vigilanza su
amministrazioni, enti pubblici, autorità amministrative indipendenti o
società a prevalente capitale pubblico».
66. All'articolo 1,
comma 576, della legge 27 dicembre 2006, n. 296,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: «per gli anni 2007 e 2008» sono sostituite dalle
seguenti: «per l'anno 2007»;
b) le parole: «nell'anno 2009» sono sostituite dalle seguenti:
«nell'anno 2008».
67. Il Ministro
dell'economia e delle finanze, con atto di indirizzo
adottato, sentito il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica
amministrazione, entro il 31 gennaio di ciascun anno, prosegue e aggiorna il
programma di analisi e valutazione della spesa delle amministrazioni centrali
di cui all'articolo 1, comma 480, primo periodo, della legge 27 dicembre
2006, n. 296, con riferimento alle missioni e ai programmi in cui si articola
il bilancio dello Stato e ai temi indicati nel comma 68. Il Governo riferisce
sullo stato e sulle risultanze del programma in un allegato al Documento di
programmazione economico-finanziaria.
68. Entro il 15
giugno di ciascun anno, ogni Ministro trasmette alle Camere, per l'esame da
parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili di coerenza ordinamentale e finanziaria,
una relazione sullo stato della spesa, sull'efficacia nell'allocazione delle
risorse nelle amministrazioni di rispettiva competenza e sul grado di
efficienza dell'azione amministrativa svolta, con riferimento alle missioni e
ai programmi in cui si articola il bilancio dello Stato. Le relazioni,
predisposte sulla base di un'istruttoria svolta dai servizi per il controllo
interno, segnalano in particolare, con riferimento all'anno precedente e al
primo quadrimestre dell'anno in corso:
a) lo stato di attuazione delle direttive di cui all'articolo 8 del
decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, con riguardo sia ai risultati
conseguiti dall'amministrazione nel perseguimento delle priorità politiche
individuate dal Ministro, sia al grado di realizzazione degli obiettivi di
miglioramento, in relazione alle risorse assegnate e secondo gli indicatori
stabiliti, in conformità con la documentazione di bilancio, anche alla luce
delle attività di controllo interno, nonché le linee di intervento
individuate e perseguite al fine di migliorare l'efficienza, la produttività
e l'economicità delle strutture amministrative e i casi di maggior successo
registrati;
b) gli adeguamenti normativi e amministrativi ritenuti opportuni, con
particolare riguardo alla soppressione o all'accorpamento delle strutture
svolgenti funzioni coincidenti, analoghe, complementari o divenute obsolete;
c) le misure ritenute necessarie ai fini dell'adeguamento e della
progressiva razionalizzazione delle strutture e delle funzioni amministrative
nonché della base normativa in relazione alla nuova struttura dei bilancio
per missioni e per programmi.
69. Il Comitato
tecnico-scientifico per il controllo strategico nelle amministrazioni dello
Stato, entro il mese di gennaio, indica ai servizi
di controllo interno le linee guida per lo svolgimento dell'attività
istruttoria di cui al comma 68 e ne riassume gli esiti complessivi ai fini
della relazione trasmessa alle Camere dal Ministro per l'attuazione del
programma di Governo ai sensi del medesimo comma 68. Allo scopo di
consolidare il processo di ristrutturazione del bilancio dello Stato per
missioni e programmi e di accrescere le complessive capacità di analisi
conoscitiva e valutativa, il Comitato tecnico-scientifico per il controllo
strategico nelle amministrazioni dello Stato e i servizi per il controllo
interno cooperano con la Commissione tecnica per la finanza pubblica, con il
Servizio studi del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del
Ministero dell'economia e delle finanze e con il Dipartimento della funzione
pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri nello svolgimento del
programma di analisi e valutazione della spesa di cui al comma 67, per le
amministrazioni che partecipano a tale programma.
70. La Corte dei
conti, nell'elaborazione della relazione annuale al Parlamento sul rendiconto
generale dello Stato, esprime le valutazioni di sua competenza anche tenendo
conto dei temi di cui al comma 68, della classificazione del bilancio dello Stato per missioni e programmi e delle
priorità indicate dal Parlamento ai sensi ;dell'articolo 3, comma 4, della
legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni.
71. In attuazione
degli articoli 117, secondo comma, lettera r),
e 118, primo comma, della Costituzione nonché degli indirizzi approvati dal
Parlamento in sede di approvazione del Documento di programmazione
economico-finanziaria, anche ai fini degli adempimenti di cui ai commi da 33
a 38 e da 634 a 642 dell'articolo 2 della presente legge, il Governo
promuove, in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, l'adozione di
intese ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131,
per individuare metodi di reciproca informazione volti a verificare
l'esistenza di duplicazioni e sovrapposizioni di attività e competenze tra le
amministrazioni appartenenti ai diversi livelli territoriali e per sviluppare
procedure di revisione sugli andamenti della spesa pubblica per gli obiettivi
di cui al comma 68, nonché metodi per lo scambio delle informazioni
concernenti i flussi finanziari e i dati statistici. A tal fine, partecipa ai
lavori della Conferenza unificata un rappresentante della Conferenza dei
Presidenti delle Assemblee legislative delle regioni e delle province
autonome.
72. All'articolo 13
del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, è aggiunto, in fine, il
seguente comma:
«4-bis. Il programma statistico nazionale
comprende un'apposita sezione concernente le statistiche sulle pubbliche
amministrazioni e sulle società pubbliche o controllate da soggetti pubblici,
nonché sui servizi pubblici. Tale sezione è finalizzata alla raccolta e
all'organizzazione dei dati inerenti al numero, natura giuridica, settore di
attività, dotazione di risorse umane e finanziarie e spesa dei soggetti di
cui al primo periodo, nonché ai beni e servizi prodotti ed ai relativi costi
e risultati, anche alla luce della comparazione tra amministrazioni in ambito
nazionale e internazionale. Il programma statistico nazionale comprende i
dati utili per la rilevazione del grado di soddisfazione e della qualità
percepita dai cittadini e dalle imprese con riferimento a settori e servizi
pubblici individuati a rotazione».
73. Ai fini
dell'attuazione del comma 4-bis dell'articolo
13 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, introdotto dal comma 72,
l'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) emana una circolare sul
coordinamento dell'informazione statistica nelle pubbliche amministrazioni e
sulla definizione di metodi per lo scambio e l'utilizzo in via telematica
dell'informazione statistica e finanziaria, anche con riferimento ai dati
rilevanti per i temi di cui al comma 68. Al fine di unificare i metodi e gli
strumenti di monitoraggio, il Comitato di cui all'articolo 17 del medesimo
decreto legislativo n. 322 del 1989 definisce, in collaborazione con il
Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione (CNIPA),
appositi standard per il rispetto dei princìpi di unicità del sistema
informativo, raccolta condivisa delle informazioni e dei dati e accesso
differenziato in base alle competenze istituzionali di ciascuna
amministrazione. Per l'adeguamento del sistema informativo dell'ISTAT e il suo
collegamento con altri sistemi informativi si provvede a valere sulle
maggiori risorse assegnate all'articolo 36 della legge 24 aprile 1980, n.
146, ai sensi della Tabella C allegata alla presente legge. All'articolo 10-bis,
comma 5, quinto periodo, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203,
convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, le
parole: «31 dicembre 2007» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre
2008».
74. All'articolo 7
del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, e
successive modificazioni, il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. È fatto obbligo a tutte le amministrazioni, enti e organismi
pubblici di fornire tutti i dati che vengano loro richiesti per le
rilevazioni previste dal programma statistico nazionale. Sono sottoposti al
medesimo obbligo i soggetti privati per le rilevazioni, rientranti nel
programma stesso, espressamente indicate con delibera del Consiglio dei
Ministri. Su proposta del Presidente dell'ISTAT, sentito il Comitato di cui
all'articolo 17, con delibera del Consiglio dei Ministri è annualmente
definita, in relazione all'oggetto, ampiezza, finalità, destinatari e tecnica
di indagine utilizzata per ciascuna rilevazione statistica, la tipologia di
dati la cui mancata fornitura, per rilevanza, dimensione o significatività ai
fini della rilevazione statistica, configura violazione dell'obbligo di cui
al presente comma. I proventi delle sanzioni amministrative irrogate ai sensi
dell'articolo 11 confluiscono in apposito capitolo del bilancio dell'ISTAT e
sono destinati alla copertura degli oneri per le rilevazioni previste dal
programma statistico nazionale».
75. La somma di
94.237.000 euro, versata all'entrata del bilancio dello Stato per l'anno 2007
in esecuzione della sentenza n. 1545/07 del 2007
emessa dal tribunale di Milano il 28 giugno 2007, è iscritta nell'anno
medesimo nel Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui
all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307; a valere
sul suddetto Fondo, la medesima somma è versata all'entrata del bilancio
dello Stato nell'anno 2008. La presente disposizione entra in vigore dalla
data di pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale.
76. Al comma 6 dell'articolo 7 del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le parole: «di provata competenza» sono sostituite dalle
seguenti: «di particolare e comprovata specializzazione universitaria».
77. All'articolo 7 del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente
comma:
«6-quater. Le disposizioni di cui ai commi 6, 6-bis e 6-ter
non si applicano ai componenti degli organismi di controllo interno e dei
nuclei di valutazione, nonché degli organismi operanti per le finalità di cui
all'articolo 1,
comma 5, della legge 17 maggio 1999, n. 144».
78. Resta fermo
quanto previsto dall'articolo 1,
commi 529 e 560, della
legge 27 dicembre 2006, n. 296.
79. L'articolo 36
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è sostituito dal seguente:
«Art. 36. - (Utilizzo di contratti di lavoro flessibile). - 1. Le
pubbliche amministrazioni assumono esclusivamente con contratti di lavoro
subordinato a tempo indeterminato e non possono avvalersi delle forme contrattuali
di lavoro flessibile previste dal codice civile e dalle leggi sui rapporti di
lavoro subordinato nell'impresa se non per esigenze stagionali o per periodi
non superiori a tre mesi, fatte salve le sostituzioni per maternità
relativamente alle autonomie territoriali. Il provvedimento di assunzione
deve contenere l'indicazione del nominativo della persona da sostituire.
2. In nessun caso è ammesso il rinnovo del contratto o l'utilizzo del
medesimo lavoratore con altra tipologia contrattuale.
3. Le amministrazioni fanno fronte ad esigenze temporanee ed
eccezionali attraverso l'assegnazione temporanea di personale di altre
amministrazioni per un periodo non superiore a sei mesi, non rinnovabile.
4. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 non possono essere
derogate dalla contrattazione collettiva.
5. Le amministrazioni pubbliche trasmettono alla Presidenza del
Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica e al Ministero
dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello
Stato le convenzioni concernenti l'utilizzo dei lavoratori socialmente utili.
6. In ogni caso, la violazione di disposizioni imperative riguardanti
l'assunzione o l'impiego di lavoratori, da parte delle pubbliche
amministrazioni, non può comportare la costituzione di rapporti di lavoro a
tempo indeterminato con le medesime pubbliche amministrazioni, ferma restando
ogni responsabilità e sanzione. Il lavoratore interessato ha diritto al
risarcimento del danno derivante dalla prestazione di lavoro in violazione di
disposizioni imperative. Le amministrazioni hanno l'obbligo di recuperare le
somme pagate a tale titolo nei confronti dei dirigenti responsabili, qualora
la violazione sia dovuta a dolo o colpa grave. Le amministrazioni pubbliche
che operano in violazione delle disposizioni di cui al presente articolo non
possono effettuare assunzioni ad alcun titolo per il triennio successivo alla
suddetta violazione.
7. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano agli
uffici di cui all'articolo 14, comma 2, del presente decreto, nonché agli
uffici di cui all'articolo 90
del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Sono altresì esclusi i contratti relativi agli incarichi
dirigenziali ed alla preposizione ad organi di direzione, consultivi e di
controllo delle amministrazioni pubbliche, ivi inclusi gli organismi operanti
per le finalità di cui all'articolo 1
della legge 17 maggio 1999, n. 144.
8. Per l'attuazione di programmi e progetti di tutela e valorizzazione
delle aree marine protette di cui alle leggi 31 dicembre 1982, n. 979, e 6 dicembre
1991, n. 394, il parco nazionale dell'arcipelago
della Maddalena, di cui alla legge 4 gennaio 1994, n. 10, e gli enti cui è
delegata la gestione ai sensi dell'articolo 2, comma 37, della legge 9
dicembre 1998, n. 426, e successive modificazioni, sono autorizzati, in
deroga ad ogni diversa disposizione, ad assumere personale con contratto di
lavoro a tempo determinato, della durata massima di due anni eventualmente
rinnovabili, nel contingente complessivo stabilito con disposizione
legislativa e ripartito tra gli enti interessati con decreto del Ministro per
le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, su proposta del
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze. In prima applicazione, il
predetto contingente è fissato in centocinquanta unità di personale non
dirigenziale alla cui copertura si provvede prioritariamente con
trasformazione del rapporto di lavoro degli operatori attualmente utilizzati
con contratti di lavoro flessibile.
9. Gli enti locali non sottoposti al patto di stabilità interno e che
comunque abbiano una dotazione organica non superiore alle quindici unità
possono avvalersi di forme contrattuali di lavoro flessibile, oltre che per
le finalità di cui al comma 1, per la sostituzione di lavoratori assenti e
per i quali sussiste il diritto alla conservazione del posto, sempreché nel
contratto di lavoro a termine sia indicato il nome del lavoratore sostituito
e la causa della sua sostituzione.
10. Gli enti del Servizio sanitario nazionale, in relazione al
personale medico, con esclusivo riferimento alle figure infungibili, al
personale infermieristico ed al personale di supporto alle attività
infermieristiche, possono avvalersi di forme contrattuali di lavoro
flessibile, oltre che per le finalità di cui al comma 1, per la sostituzione
di lavoratori assenti o cessati dal servizio limitatamente ai casi in cui
ricorrano urgenti e indifferibili esigenze correlate alla erogazione dei
livelli essenziali di assistenza, compatibilmente con i
vincoli previsti in materia di contenimento della spesa di personale
dall'articolo 1, comma 565, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
11. Le
pubbliche amministrazioni possono avvalersi di contratti di lavoro flessibile
per lo svolgimento di programmi o attività i cui oneri sono finanziati con
fondi dell'Unione europea e del Fondo per le aree sottoutilizzate. Le
università e gli enti di ricerca possono avvalersi di contratti di lavoro
flessibile per lo svolgimento di progetti di ricerca e di innovazione
tecnologica i cui oneri non risultino a carico dei bilanci di funzionamento
degli enti o del Fondo di finanziamento degli enti o del Fondo di
finanziamento ordinario delle università. Gli enti del Servizio sanitario
nazionale possono avvalersi di contratti di lavoro flessibile per lo
svolgimento di progetti di ricerca finanziati con le modalità indicate
nell'articolo 1, comma 565, lettera b), secondo periodo, della legge
27 dicembre 2006, n. 296. L'utilizzazione dei lavoratori, con i quali si sono
stipulati i contratti di cui al presente comma, per fini diversi determina
responsabilità amministrativa del dirigente e del responsabile del progetto.
La violazione delle presenti disposizioni è causa di nullità del
provvedimento».
80. Con effetto
dall'anno 2008 il limite di cui all'articolo
1, comma 187, della legge 23 dicembre 2005, n. 266,
come modificato dall'articolo 1, comma 538, della legge 27 dicembre
2006, n. 296, è ridotto al 35 per cento.
81. In coerenza con
i processi di razionalizzazione amministrativa e di riallocazione delle
risorse umane avviati ai sensi della legge 27
dicembre 2006, n. 296, le amministrazioni statali,
ivi comprese quelle ad ordinamento autonomo e la Presidenza del Consiglio dei
ministri, provvedono, sulla base delle specifiche esigenze, da valutare in
sede di contrattazione integrativa e finanziate nell'ambito dei fondi unici
di amministrazione, all'attuazione delle tipologie di orario di lavoro
previste dalle vigenti norme contrattuali, comprese le forme di lavoro a
distanza, al fine di contenere il ricorso a prestazioni di lavoro
straordinario.
82. In ogni caso, a
decorrere dall'anno 2008, per le amministrazioni di cui al comma 81 la spesa
per prestazioni di lavoro straordinario va contenuta
entro il limite del 90 per cento delle risorse finanziarie allo scopo
assegnate per l'anno finanziario 2007.
83. Le pubbliche
amministrazioni non possono erogare compensi per lavoro straordinario se non
previa attivazione dei sistemi di rilevazione
automatica delle presenze.
84. Le disposizioni
di cui ai commi 81 e 82 si applicano anche, a decorrere dall'anno 2009, ai
Corpi di polizia ad ordinamento civile e militare, alle Forze armate e al
Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Le eventuali
ed indilazionabili esigenze di servizio, non fronteggiabili sulla base delle
risorse disponibili per il lavoro straordinario o attraverso una diversa
articolazione dei servizi e del regime orario e delle turnazioni, vanno
fronteggiate nell'ambito delle risorse assegnate agli appositi fondi per
l'incentivazione del personale, previsti dai provvedimenti di recepimento
degli accordi sindacali o di concertazione. Ai predetti fini si provvede al
maggiore utilizzo e all'apposita finalizzazione degli istituti retributivi
già stabiliti dalla contrattazione decentrata per fronteggiare esigenze che
richiedono il prolungato impegno nelle attività istituzionali. Sono fatte
salve le risorse di cui al comma 134.
85. All'articolo 17
del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, è
aggiunto, in fine, il seguente comma:
«6-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 7 non si applicano al
personale del ruolo sanitario del Servizio sanitario nazionale, per il quale
si fa riferimento alle vigenti disposizioni contrattuali in materia di orario
di lavoro, nel rispetto dei princìpi generali della protezione della
sicurezza e della salute dei lavoratori».
86. Le assunzioni
autorizzate per l'anno 2007 ai sensi del comma 96 dell'articolo 1 della legge
30 dicembre 2004, n. 311, nonché ai sensi dei commi
518, 520 e 528 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, possono
essere effettuate entro il 31 maggio 2008.
87. All'articolo 35
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dopo il comma 5-bis è inserito il seguente:
«5-ter. Le graduatorie dei concorsi per il reclutamento del personale
presso le amministrazioni pubbliche rimangono vigenti per un termine di tre
anni dalla data di pubblicazione. Sono fatti salvi i periodi di vigenza
inferiori previsti da leggi regionali».
88. All'articolo 1,
comma 527, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le parole: «non interessate
al processo di stabilizzazione previsto dai commi da 513 a 543,» sono
soppresse e, dopo il primo periodo, è inserito il seguente: «A valere sulle disponibilità del fondo di cui al presente comma, il
Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro è autorizzato a procedere
all'assunzione straordinaria di complessive quindici unità di personale, di
cui tre dirigenti di seconda fascia».
89. Per l'anno 2008, per le esigenze connesse alla tutela
dell'ordine pubblico, alla prevenzione ed al contrasto del crimine, alla
repressione delle frodi e delle violazioni degli obblighi fiscali ed alla
tutela del patrimonio agroforestale, la Polizia di Stato, l'Arma dei
carabinieri, il Corpo della Guardia di finanza, il Corpo di polizia
penitenziaria ed il Corpo forestale dello Stato sono autorizzati ad
effettuare assunzioni in deroga alla normativa vigente entro un limite di
spesa pari a 80 milioni di euro per l'anno 2008 e a 140 milioni di euro a
decorrere dall'anno 2009. Tali risorse possono essere destinate anche al
reclutamento del personale proveniente dalle Forze armate. Al fine di cui al
presente comma è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'economia
e delle finanze, un apposito fondo con uno stanziamento pari a 80 milioni di
euro per l'anno 2008 e a 140 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009. Alla
ripartizione del predetto fondo si provvede con decreto del Presidente della
Repubblica da emanare entro il 31 marzo 2008, secondo le modalità di cui
all'articolo 39, comma 3-ter, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e
successive modificazioni.
90. Fermo restando
che l'accesso ai ruoli della pubblica amministrazione è comunque subordinato
all'espletamento di procedure selettive di natura
concorsuale o previste da norme di legge e fatte salve le procedure di
stabilizzazione di cui all'articolo 1, comma 519, della legge 27 dicembre
2006, n. 296, per gli anni 2008 e 2009:
a) le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le
agenzie, incluse le agenzie fiscali di cui agli articoli 62, 63 e 64 del
decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, gli
enti pubblici non economici e gli enti pubblici di cui all'articolo 70, comma
4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni,
possono ammettere alla procedura di stabilizzazione di cui all'articolo 1,
comma 526, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, anche il personale che
consegua i requisiti di anzianità di servizio ivi previsti in virtù di
contratti stipulati anteriormente alla data del 28 settembre 2007;
b) le amministrazioni regionali e locali possono ammettere alla
procedura di stabilizzazione di cui all'articolo 1, comma 558, della legge 27
dicembre 2006, n. 296, anche il personale che consegua i requisiti di
anzianità di servizio ivi previsti in virtù di contratti stipulati
anteriormente alla data del 28 settembre 2007.
91. Il limite
massimo del quinquennio previsto dal comma 519 dell'articolo
1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, al fine della possibilità di accesso
alle forme di stabilizzazione di personale precario, costituisce principio
generale e produce effetti anche nella stabilizzazione del personale
volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco nelle forme disciplinate
dalla medesima legge. Conseguentemente la disposizione che prevede il
requisito dell'effettuazione di non meno di centoventi giorni di servizio,
richiesto ai fini delle procedure di stabilizzazione, si interpreta nel senso
che tale requisito deve sussistere nel predetto quinquiennio.
92. Le
amministrazioni di cui al comma 90 continuano ad avvalersi del personale di
cui al medesimo comma nelle more delle procedure di stabilizzazione.
93. Il personale dell'Arma dei carabinieri, stabilizzato ai sensi
dell'articolo 1, commi 519 e 526, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è
collocato in soprannumero rispetto all'organico dei ruoli.
94. Fatte comunque
salve le intese stipulate, ai sensi dei commi 558 e 560 dell'articolo
1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, prima della data di entrata in vigore
della presente legge, entro il 30 aprile 2008, le amministrazioni pubbliche
di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165, e successive modificazioni, predispongono, sentite le organizzazioni
sindacali, nell'ambito della programmazione triennale dei fabbisogni per gli
anni 2008, 2009 e 2010, piani per la progressiva stabilizzazione del seguente
personale non dirigenziale, tenuto conto dei differenti tempi di maturazione
dei presenti requisiti:
a) in servizio con contratto a tempo determinato, ai sensi dei commi
90 e 92, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 1, commi 519 e 558,
della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
b) già utilizzato con contratti di collaborazione coordinata e
continuativa, in essere alla data di entrata in vigore della presente legge,
e che alla stessa data abbia già espletato attività lavorativa per almeno tre
anni, anche non continuativi, nel quinquennio antecedente al 28 settembre
2007, presso la stessa amministrazione, fermo restando quanto previsto
dall'articolo 1, commi 529 e 560, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. È
comunque escluso dalle procedure di stabilizzazione di cui alla presente
lettera il personale di diretta collaborazione degli organi politici presso
le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché il personale a contratto che svolge
compiti di insegnamento e di ricerca nelle università e negli enti di
ricerca.
95. Anche per le
finalità indicate dal comma 94, le amministrazioni pubbliche di cui al comma
90, nel rispetto dei vincoli finanziari e di bilancio previsti dalla
legislazione vigente, possono continuare ad avvalersi del personale
assunto con contratto a tempo determinato sulla base delle procedure
selettive previste dall'articolo 1, commi 529 e 560, della legge 27 dicembre
2006, n. 296.
96. Con il decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 1, comma 418, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, da
adottare inderogabilmente entro il mese di marzo 2008, in relazione alle
tipologie contrattuali di lavoro flessibile diverse da quelle di cui al comma
94, ed ai fini dei piani di stabilizzazione previsti dal medesimo comma 94,
vengono disciplinati i requisiti professionali, la durata minima delle
esperienze professionali maturate presso la stessa pubblica amministrazione,
non inferiori ai tre anni, anche non continuativi, alla data di entrata in
vigore della presente legge, nonché le modalità di valutazione da applicare
in sede di procedure selettive, al cui positivo esito viene garantita
l'assimilazione ai soggetti di cui al comma 94, lettera b).
97. Per le finalità
di cui ai commi da 90 a 96, il Fondo di cui all'articolo 1, comma 417, della
legge 27 dicembre 2006, n. 296, è incrementato della somma di 20 milioni di
euro a decorrere dall'anno 2008.
98. Per le
assunzioni nelle carriere iniziali delle Forze di polizia di cui al comma 89,
le amministrazioni interessate provvedono,
prioritariamente, mediante l'assunzione dei volontari delle Forze armate
utilmente collocati nelle rispettive graduatorie dei concorsi banditi ai
sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 2
settembre 1997, n. 332, che abbiano ultimato la ferma e, per i rimanenti
posti, mediante concorsi riservati ai volontari in ferma prefissata di un
anno, ovvero in rafferma annuale, di cui alla legge 23 agosto 2004, n. 226,
in servizio o in congedo, in possesso dei requisiti previsti dai rispettivi
ordinamenti. In deroga a quanto previsto dall'articolo 16, comma 4, della
legge n. 226 del 2004, i vincitori dei concorsi sono immessi direttamente
nelle carriere iniziali delle Forze di polizia di cui al comma 89.
99. L'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi
tecnici (APAT), per sopperire alle carenze di organico e per far fronte ai
propri compiti istituzionali ed alle esigenze connesse alla protezione
civile, fino al 31 dicembre 2008 continua ad avvalersi del personale in
servizio, con contratto a tempo determinato o con contratti di
collaborazione, alla data del 28 settembre 2007, nel limite massimo di spesa
complessivamente stanziata nell'anno 2007 per lo stesso personale della
predetta Agenzia. I relativi oneri continuano a far carico sul bilancio della
stessa Agenzia.
100. I contratti di
formazione e lavoro di cui al comma 528 dell'articolo 1 della legge 27
dicembre 2006, n. 296, non convertiti entro il 31 dicembre 2007 sono
prorogati al 31 dicembre 2008.
101. Per il
personale assunto con contratto di lavoro a tempo parziale la trasformazione
del rapporto a tempo pieno può avvenire nel rispetto delle modalità e dei
limiti previsti dalle disposizioni vigenti in materia di assunzioni. In caso
di assunzione di personale a tempo pieno è data
precedenza alla trasformazione del rapporto di lavoro per i dipendenti
assunti a tempo parziale che ne abbiano fatto richiesta.
102. Per l'anno
2010, le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 523, della legge 27
dicembre 2006, n. 296, possono procedere, previo
svolgimento delle procedure di mobilità, ad assunzioni di personale a tempo
indeterminato nel limite di un contingente di personale complessivamente
corrispondente ad una spesa pari al 60 per cento di quella relativa alle
cessazioni avvenute nell'anno precedente.
103. Le assunzioni
di cui al comma 102 sono autorizzate con la procedura di cui all'articolo 1,
comma 536, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
104. Per
fronteggiare indifferibili esigenze di servizio di
particolare rilevanza, per l'anno 2010 le amministrazioni di cui al comma 102
possono altresì procedere ad ulteriori assunzioni nel limite di un
contingente complessivo di personale corrispondente ad una spesa annua lorda
pari a 75 milioni di euro a regime. A tal fine è istituito, nello stato di
previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, un apposito fondo con
uno stanziamento pari a 25 milioni di euro per l'anno 2010 ed a 75 milioni di
euro a decorrere dall'anno 2011. Le relative autorizzazioni ad assumere sono
concesse secondo le modalità di cui all'articolo 39, comma 3-ter,
della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni.
105. All'articolo 1,
comma 103, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni,
le parole: «A decorrere dall'anno 2010» sono
sostituite dalle seguenti: «A decorrere dall'anno 2011».
106. Fermo restando
quanto previsto dall'articolo 1, comma 519, della legge 27 dicembre 2006, n.
296, nell'anno 2008, i bandi di concorso per le assunzioni a tempo indeterminato nelle pubbliche amministrazioni
possono prevedere una riserva di posti non superiore al 20 per cento dei
posti messi a concorso per il personale non dirigenziale che abbia maturato
almeno tre anni di esperienze di lavoro subordinato a tempo determinato
presso pubbliche amministrazioni in virtù di contratti stipulati
anteriormente alla data del 28 settembre 2007, nonché il riconoscimento, in
termini di punteggio, del servizio prestato presso le pubbliche
amministrazioni per almeno tre anni, anche non continuativi, nel quinquennio
antecedente al 28 settembre 2007, in virtù di contratti di collaborazione
coordinata e continuativa stipulati anteriormente a tale data.
107. Al fine di
incrementare la fruizione degli istituti e luoghi di cultura
anche attraverso l'estensione degli orari di apertura, il Ministero per i
beni e le attività culturali è autorizzato a bandire concorsi e procedere
all'assunzione straordinaria di 400 assistenti alla vigilanza, sicurezza,
accoglienza, comunicazione e servizi al pubblico, calcografi, di posizione
economica B3, in deroga alle vigenti disposizioni limitative delle
assunzioni.
108. Al fine di
rafforzare le strutture tecnico-amministrative preposte alla tutela del
paesaggio e dei beni architettonici, archeologici,
storico-artistici, archivistici e librari, il Ministero per i beni e le
attività culturali è autorizzato a bandire concorsi e procedere
all'assunzione straordinaria di complessive 100 unità di personale di
posizione economica C1, scelte tra architetti, archeologi, storici dell'arte,
archivisti, bibliotecari ed amministrativi, in deroga alle vigenti
disposizioni limitative delle assunzioni.
109. La definizione
della pianta organica del Ministero per i beni e le attività culturali, ai
sensi dell'articolo 1, comma 404, della legge 27
dicembre 2006, n. 296, tiene conto delle assunzioni di cui ai commi 107 e 108
nei limiti della dotazione organica risultante dalla riorganizzazione operata
ai sensi del medesimo comma 404 dell'articolo 1 della legge n. 296 del 2006.
110. All'onere
derivante dall'attuazione dei commi da 107 a 109, pari a euro 14.621.242
annui, si provvede, a decorrere dall'anno 2008, mediante utilizzo delle
risorse di cui all'articolo 1, comma 1142, della legge 27 dicembre 2006, n.
296, allo scopo intendendosi corrispondentemente
ridotta l'autorizzazione di spesa di cui al medesimo comma.
111. Il Ministero
delle politiche agricole alimentari e forestali è autorizzato a utilizzare le
disponibilità del Fondo per le crisi di mercato, di cui all'articolo 1, comma 1072, della legge 27 dicembre
2006, n. 296, nel limite della somma di 2 milioni di euro per l'anno 2008,
per assicurare la regolare gestione delle aree naturali protette attraverso
l'impiego del personale di cui alla legge 5 aprile 1985, n. 124, non
rientrante nelle procedure di stabilizzazione di cui all'articolo 1, commi da
247 a 251, della legge 23 dicembre 2005, n. 266. La predetta somma di 2
milioni di euro è versata, nell'anno 2008, all'entrata del bilancio dello
Stato per essere riassegnata al Ministero delle politiche agricole alimentari
e forestali per le finalità di cui al presente comma. Il Ministro
dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti,
le occorrenti variazioni di bilancio.
112. Per l'anno 2008, il personale appartenente a Poste italiane
Spa, già dipendente dall'Amministrazione autonoma delle poste e delle
telecomunicazioni, ed il personale dell'Istituto poligrafico e Zecca dello
Stato Spa, già dipendente dall'Istituto poligrafico e Zecca dello Stato, il
cui comando presso uffici delle pubbliche amministrazioni è stato già
prorogato per l'anno 2007 ai sensi, rispettivamente, dell'articolo 1, comma
534, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e dell'articolo 1, comma 6-quater,
del decreto-legge 28 dicembre 2006, n. 300, convertito, con modificazioni,
dalla legge 26 febbraio 2007, n. 17, può essere inquadrato, nei ruoli delle
amministrazioni presso cui presta servizio in posizione di comando o presso
le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, ai sensi degli articoli 30,
33 e 34-bis del predetto decreto, nei limiti dei posti di organico. I
relativi provvedimenti di comando sono prorogati fino alla conclusione delle
procedure di inquadramento, e comunque non oltre il 31 dicembre 2008.
113. A decorrere
dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli enti di cui
all'articolo 1, comma 557, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nonché le
Agenzie regionali per l'ambiente (ARPA), fermo
restando il rispetto delle regole del patto di stabilità interno, possono
procedere, nei limiti dei posti disponibili in organico, alla stabilizzazione
del personale non dirigenziale in possesso dei requisiti previsti dall'articolo
1, comma 519, della medesima legge n. 296 del 2006 selezionato dal Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ai sensi dell'articolo
118, comma 14, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e presso gli stessi
funzionalmente utilizzato per supportare l'attuazione del Progetto operativo
«Ambiente» e del Progetto operativo «Difesa del suolo», nell'ambito del
Programma operativo nazionale di assistenza tecnica e azioni di sistema (PON
ATAS) per il Quadro comunitario di sostegno 2000-2006.
114. Con decreto del Ministro degli affari esteri, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per
le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, da emanare entro
il 30 giugno 2008, si provvede a disciplinare l'utilizzazione di personale
delle categorie di cui all'articolo 168 del decreto del Presidente della
Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni, il quale, sulla
base di motivate esigenze manifestate da parte di amministrazioni pubbliche, può
essere inviato in missione temporanea presso le rappresentanze diplomatiche e
consolari con oneri, diretti e indiretti, a carico della stessa
amministrazione proponente, per l'espletamento di compiti che richiedono
particolare competenza tecnica e che non possono essere svolti dal personale
inviato all'estero ai sensi del medesimo decreto del Presidente della
Repubblica n. 18 del 1967, e successive modificazioni, e di altre specifiche
discipline di settore concernenti il Ministero degli affari esteri.
115. All'articolo 1, comma 565, della legge 27 dicembre
2006, n. 296, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al numero 3) della lettera c), le parole: «può essere
valutata» sono sostituite dalle seguenti: «è verificata»;
b) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nelle procedure di
reclutamento della dirigenza sanitaria, svolte in attuazione della presente
legge, il servizio prestato nelle forme previste dalla lettera a) del
presente comma presso l'azienda che bandisce il concorso è valutato ai sensi
degli articoli 27, 35, 39, 43, 47 e 55 del regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 483».
116. Ai fini del
concorso al raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica, per ciascuno
degli anni 2008 e 2009, le camere di commercio,
industria, artigianato e agricoltura possono procedere ad assunzioni di
personale a tempo indeterminato, previo effettivo svolgimento delle procedure
di mobilità, secondo le modalità di seguito indicate:
a) nel limite di un contingente di personale complessivamente
corrispondente ad una spesa pari al 70 per cento di quella relativa alle
cessazioni avvenute nell'anno precedente, ove l'indice di equilibrio
economico-finanziario risulti inferiore a 35;
b) nel limite di un contingente di personale complessivamente
corrispondente ad una spesa pari al 35 per cento di quella relativa alle
cessazioni avvenute nell'anno precedente, ove l'indice di equilibrio
economico-finanziario risulti compreso tra 36 e 45;
c) nel limite di un contingente di personale complessivamente
corrispondente ad una spesa pari al 25 per cento di quella relativa alle
cessazioni avvenute nell'anno precedente, ove l'indice di equilibrio
economico-finanziario risulti superiore a 45.
117. L'indice di
equilibrio economico-finanziario indicato al comma
116 è determinato secondo le modalità ed i criteri di cui al decreto del
Ministro delle attività produttive 8 febbraio 2006, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 59 dell'11 marzo 2006.
118. Per le
assunzioni di personale a tempo indeterminato,
l'Unioncamere fa riferimento alle modalità individuate nel comma 116, lettera
a).
119. Al fine di
fronteggiare le carenze di personale educativo all'interno degli istituti
penitenziari, il Ministero della giustizia è autorizzato all'immissione in servizio fino ad un massimo di 22 unità di
personale risultato idoneo in seguito allo svolgimento dei concorsi pubblici
di educatore professionale di posizione economica C1, a tempo determinato, da
destinare all'area penitenziaria della regione Piemonte. A tal fine, è
autorizzata la spesa di 0,5 milioni di euro, a decorrere dal 2008, a favore
del Ministero della giustizia che provvede all'immissione di detto personale
nei ruoli di destinazione finale dell'amministrazione penitenziaria e al
conseguente adeguamento delle competenze economiche del personale in servizio
risultato vincitore ovvero idoneo nel concorso richiamato.
120. All'articolo 1,
comma 557, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è aggiunto, in fine, il
seguente periodo: «Eventuali deroghe ai sensi
dell'articolo 19, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, fermi
restando i vincoli fissati dal patto di stabilità per l'esercizio in corso,
devono comunque assicurare il rispetto delle seguenti ulteriori condizioni:
a) che l'ente abbia rispettato il patto di stabilità nell'ultimo
triennio;
b) che il volume complessivo della spesa per il personale in servizio
non sia superiore al parametro obiettivo valido ai fini dell'accertamento
della condizione di ente strutturalmente deficitario;
c) che il rapporto medio tra dipendenti in servizio e popolazione
residente non superi quello determinato per gli enti in condizioni di
dissesto».
121. All'articolo 1,
comma 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è aggiunto, in fine, il
seguente periodo: «Eventuali deroghe ai sensi
dell'articolo 19, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, devono
comunque assicurare il rispetto delle seguenti condizioni:
a) che il volume complessivo della spesa per il personale in servizio
non sia superiore al parametro obiettivo valido ai fini dell'accertamento
della condizione di ente strutturalmente deficitario, ridotto del 15 per
cento;
b) che il rapporto medio tra dipendenti in servizio e popolazione
residente non superi quello determinato per gli enti in condizioni di
dissesto, ridotto del 20 per cento».
122. All'ultimo
periodo del comma 94 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296,
dopo le parole: «Le rivendite assegnate» sono inserite le seguenti: «sono
ubicate esclusivamente nello stesso ambito provinciale
nel quale insisteva il deposito dismesso e».
123. Le disposizioni
relative al diritto al collocamento obbligatorio di cui all'articolo 1, comma
2, della legge 23 novembre 1998, n. 407, e successive modificazioni, sono
estese agli orfani o, in alternativa, al coniuge
superstite di coloro che siano morti per fatto di lavoro, ovvero siano
deceduti a causa dell'aggravarsi delle mutilazioni o infermità che hanno dato
luogo a trattamento di rendita da infortunio sul lavoro.
124. Al fine di
rispondere alle esigenze di garantire la
ricollocazione di dipendenti pubblici in situazioni di esubero e la
funzionalità degli uffici delle amministrazioni dello Stato, anche ad
ordinamento autonomo, delle agenzie, incluse le agenzie fiscali, degli enti
pubblici non economici, degli enti di ricerca e degli enti di cui
all'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, la
Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica
ed il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria
generale dello Stato possono autorizzare, per il biennio 2008-2009, in base
alla verifica della compatibilità e coerenza con gli obiettivi di finanza
pubblica delle richieste di autorizzazione a nuove assunzioni presentate dalle
amministrazioni, corredate dai documenti di programmazione dei fabbisogni, la
stipulazione di accordi di mobilità, anche intercompartimentale, intesi alla
ricollocazione del personale presso uffici che presentino consistenti vacanze
di organico.
125. Gli accordi di cui al comma 124 definiscono modalità e
criteri dei trasferimenti, nonché eventuali percorsi di formazione, da
attuare nei limiti delle risorse finanziarie disponibili a legislazione
vigente, nel rispetto delle vigenti normative, anche contrattuali.
126. Per le medesime
finalità e con i medesimi strumenti di cui al comma 124, possono essere
disposti trasferimenti anche temporanei di contingenti di marescialli
dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica in situazioni di esubero, da
ricollocare, previa selezione in relazione alle
effettive esigenze, prioritariamente in un ruolo speciale ad esaurimento del
personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare di cui al
decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195. Con gli strumenti di cui al comma
124 vengono definiti gli aspetti relativi al trattamento giuridico ed
economico del personale interessato, nonché i profili finanziari, senza
maggiori oneri per la finanza pubblica.
127. Per le medesime
finalità e con i medesimi strumenti di cui al comma
124, può essere disposta la mobilità, anche temporanea, del personale docente
dichiarato permanentemente inidoneo ai compiti di insegnamento. A tali fini
detto personale è iscritto in un ruolo speciale ad esaurimento. Nelle more
della definizione del contratto collettivo nazionale quadro per la
equiparazione dei profili professionali, con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della pubblica istruzione,
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti, in
via provvisoria, i criteri di raccordo ed armonizzazione con la disciplina
contrattuale ai fini dell'inquadramento in profili professionali
amministrativi, nonché, con le modalità di cui al comma 125, gli appositi
percorsi formativi finalizzati alla riconversione professionale del personale
interessato. Con gli strumenti di cui al comma 124 vengono disciplinati gli
aspetti relativi al trattamento giuridico ed economico del personale
interessato, nonché i profili finanziari, senza maggiori oneri per la finanza
pubblica.
128. Per sopperire
alle gravi carenze di personale degli uffici giudiziari, il Ministero della
giustizia è autorizzato a coprire, per gli anni 2008, 2009 e 2010, i posti
vacanti mediante il ricorso alle procedure di mobilità,
anche intercompartimentale, di personale appartenente ad amministrazioni
sottoposte ad una disciplina limitativa delle assunzioni. Le procedure di
mobilità sono attivate, ove possibile, a seguito degli accordi di cui al
comma 124. La sottoscrizione dell'accordo costituisce espressione del
consenso al trasferimento del proprio personale ai sensi del secondo periodo
del comma 1 dell'articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e
successive modificazioni. Parimenti lo stesso Ministero è autorizzato a
coprire temporaneamente i posti vacanti negli uffici giudiziari mediante
l'utilizzazione in posizione di comando di personale di altre pubbliche
amministrazioni, anche di diverso comparto, secondo le vigenti disposizioni
contrattuali.
129. Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri -
Dipartimento della funzione pubblica è istituita la banca dati informatica
finalizzata all'incontro tra la domanda e l'offerta di mobilità, prevista
dall'articolo 9 del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 4, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 marzo 2006, n. 80.
130. La banca dati
di cui al comma 129 costituisce base dati di interesse nazionale ai sensi
dell'articolo 60 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82.
131. Ai sensi
dell'articolo 48, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e
al fine di dare completa attuazione alle intese ed accordi intervenuti fra
Governo e organizzazioni sindacali in materia di pubblico impiego, le risorse
per la contrattazione collettiva nazionale previste
per il biennio 2006-2007 dall'articolo 1, comma 546, della legge 27 dicembre
2006, n. 296, a carico del bilancio statale sono incrementate per l'anno 2008
di 1.081 milioni di euro, di cui 564 milioni di euro immediatamente
disponibili per il personale del comparto Scuola ai fini del completo
riconoscimento dei benefìci stipendiali previsti dall'articolo 15, comma 2,
del decreto-legge 1º ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni,
dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, e a decorrere dall'anno 2009 di 220
milioni di euro.
132. In aggiunta a
quanto previsto al comma 131, per il personale docente del comparto Scuola,
in attuazione dell'Accordo sottoscritto dal Governo e dalle organizzazioni
sindacali il 6 aprile 2007 è stanziata, a decorrere
dall'anno 2008, la somma di 210 milioni di euro da utilizzare per la
valorizzazione e lo sviluppo professionale della carriera docente.
133. Per le finalità
indicate al comma 131, le risorse previste dall'articolo 1, comma 549, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per
corrispondere i miglioramenti retributivi al personale statale in regime di
diritto pubblico per il biennio 2006-2007 sono incrementate per l'anno 2008
di 338 milioni di euro e a decorrere dall'anno 2009 di 105 milioni di euro,
con specifica destinazione, rispettivamente, di 181 milioni di euro e di 80
milioni di euro per il personale delle Forze armate e dei Corpi di polizia di
cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195.
134. In aggiunta a
quanto previsto dal comma 133 sono stanziati, a
decorrere dall'anno 2008, 200 milioni di euro da destinare al personale delle
Forze armate e dei Corpi di polizia di cui al decreto legislativo 12 maggio
1995, n. 195, per valorizzare le specifiche funzioni svolte per la tutela
dell'ordine e della sicurezza pubblica, anche con riferimento alle attività
di tutela economico-finanziaria, e della difesa nazionale, da utilizzare
anche per interventi in materia di buoni pasto e per l'adeguamento delle
tariffe orarie del lavoro straordinario, mediante l'attivazione delle
apposite procedure previste dallo stesso decreto legislativo n. 195 del 1995.
135. In aggiunta a
quanto previsto dal comma 133, al fine di migliorare l'operatività e la
funzionalità del soccorso pubblico, sono stanziati,
a decorrere dall'anno 2008, 6,5 milioni di euro da destinare al personale del
Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
136. Al fine di dare
attuazione al patto per il soccorso pubblico intervenuto tra il Governo e le
organizzazioni sindacali del Corpo nazionale dei
vigili del fuoco sono stanziati, per l'anno 2008, 10 milioni di euro.
137. In relazione a
quanto previsto dalle intese ed accordi di cui al comma 131, per le regioni e
gli enti locali sottoposti al patto di stabilità interno i corrispondenti maggiori oneri di personale sono esclusi,
per l'anno 2008, dal computo delle spese rilevanti ai fini del rispetto delle
disposizioni del patto di stabilità.
138. In sede di
rinnovo contrattuale del biennio 2006-2007 si provvede alla valorizzazione del ruolo e della funzione dei segretari comunali
e provinciali e alla razionalizzazione della struttura retributiva della
categoria attraverso strumenti che assicurino la rigorosa attuazione del
principio dell'omnicomprensività della retribuzione, con particolare riguardo
alla contrattazione integrativa e agli istituti ivi disciplinati. Ai predetti
fini, nell'ambito del fondo di mobilità di cui all'articolo 20 del
regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre
1997, n. 465, una quota di 5 milioni di euro è altresì destinata, a decorrere
dall'anno 2008, con finalità perequative e solidaristiche, agli enti non
sottoposti al patto di stabilità interno. Per gli enti locali sottoposti al
patto di stabilità interno sono definite, in sede contrattuale, puntuali
misure volte ad assicurare il raggiungimento degli obiettivi indicati dal
presente comma anche con il concorso delle risorse derivanti dalla
razionalizzazione delle singole voci retributive alla copertura degli oneri
del rinnovo contrattuale e fermo restando il rispetto del patto di stabilità
interno.
139. In relazione a
quanto previsto dalle intese ed accordi di cui al comma 131, il concorso
dello Stato al finanziamento della spesa sanitaria è incrementato, in via
aggiuntiva, di 661 milioni di euro per l'anno 2008
e di 398 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009.
140. Per le
amministrazioni pubbliche non statali diverse da quelle indicate ai commi 137
e 139, in deroga all'articolo 48, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed in relazione a quanto previsto
dalle intese ed accordi di cui al comma 131, i corrispondenti maggiori oneri
di personale del biennio contrattuale 2006-2007 sono posti a carico del
bilancio dello Stato, per un importo complessivo di 272 milioni di euro per
l'anno 2008 e di 58 milioni di euro a decorrere dal 2009, di cui,
rispettivamente, 205 milioni di euro e 39 milioni di euro per le università,
ricompresi nel fondo di cui all'articolo 2, comma 428.
141. Le somme
indicate ai commi 131, 132, 133, 134, 135 e 140,
comprensive degli oneri contributivi e dell'IRAP di cui al decreto
legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, concorrono a costituire l'importo
complessivo massimo di cui all'articolo 11, comma 3, lettera h), della
legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.
142. Al fine di
contenere la dinamica dei redditi da lavoro dipendente nei limiti delle
compatibilità finanziarie fissate per il conseguimento degli obiettivi di
finanza pubblica, in sede di deliberazione degli atti di indirizzo
previsti dall'articolo 47, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165, e di quantificazione delle risorse contrattuali, i comitati di settore
si attengono, quale limite massimo di crescita retributiva complessiva, ai
criteri e parametri, anche metodologici, previsti per il personale delle
amministrazioni dello Stato di cui al comma 131. A tal fine, i comitati di
settore si avvalgono dei dati disponibili presso il Ministero dell'economia e
delle finanze comunicati dalle rispettive amministrazioni in sede di
rilevazione annuale dei dati concernenti il personale dipendente.
143. Per il biennio
2008-2009, in applicazione dell'articolo 48, comma 1, del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165, gli oneri posti a carico del bilancio statale per la contrattazione collettiva nazionale sono
quantificati complessivamente in 240 milioni di euro per l'anno 2008 e in 355
milioni di euro a decorrere dall'anno 2009.
144. Per il biennio
2008-2009, le risorse per i miglioramenti economici del rimanente personale statale in regime di diritto pubblico sono
determinate complessivamente in 117 milioni di euro per l'anno 2008 e in 229
milioni di euro a decorrere dall'anno 2009 con specifica destinazione,
rispettivamente, di 78 milioni di euro e 116 milioni di euro per il personale
delle Forze armate e dei Corpi di polizia di cui al decreto legislativo 12
maggio 1995, n. 195.
145. Le somme di cui
ai commi 143 e 144, comprensive degli oneri contributivi e dell'IRAP di cui
al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446,
concorrono a costituire l'importo complessivo massimo di cui all'articolo 11,
comma 3, lettera h), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive
modificazioni.
146. Per il
personale dipendente da amministrazioni, istituzioni ed enti pubblici diversi dall'amministrazione statale, gli oneri
derivanti dai rinnovi contrattuali per il biennio 2008-2009 sono posti a
carico dei rispettivi bilanci ai sensi dell'articolo 48, comma 2, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Per il personale delle università, incluso
quello di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165, i maggiori oneri di cui al presente comma sono inclusi nel fondo di
cui all'articolo 2, comma 428. In sede di deliberazione degli atti di
indirizzo previsti dall'articolo 47, comma 1, del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, i comitati di settore provvedono alla quantificazione
delle relative risorse, attenendosi ai criteri ed ai parametri, anche
metodologici, di determinazione degli oneri, previsti per il personale delle
amministrazioni dello Stato di cui al comma 131. A tal fine, i comitati di
settore si avvalgono dei dati disponibili presso il Ministero dell'economia e
delle finanze comunicati dalle rispettive amministrazioni in sede di rilevazione
annuale dei dati concernenti il personale dipendente.
147. In sede di
rinnovo contrattuale del personale della scuola relativo al biennio economico
2008-2009 viene esaminata anche la posizione giuridico-economica del
personale ausiliario, tecnico e amministrativo
trasferito dagli Enti locali allo Stato in attuazione della legge 3 maggio
1999, n. 124.
148. Per fare fronte
alla notevole complessità dei compiti del personale dell'Amministrazione
civile dell'interno derivanti, in via prioritaria, dalle norme in materia di depenalizzazione e di immigrazione,
il Fondo unico di amministrazione per il miglioramento dell'efficacia e
dell'efficienza dei servizi istituzionali è incrementato di 5 milioni di euro
a decorrere dall'anno 2008.
149. È stanziata, a
decorrere dall'anno 2008, l'ulteriore somma di 9
milioni di euro per il contratto della carriera prefettizia relativo al
biennio 2008-2009 a integrazione di quanto previsto dalla presente legge.
150. Agli oneri
derivanti dai commi 148 e 149 si provvede mediante
corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa recata dall'articolo 3,
comma 151, della legge 24 dicembre 2003, n. 350.
151. Le dotazioni da
iscrivere nei singoli stati di previsione del bilancio 2008 e del triennio
2008-2010, in relazione a leggi di spesa permanente
la cui quantificazione è rinviata alla legge finanziaria, sono indicate nella
Tabella C allegata alla presente legge ivi comprese le variazioni di cui al
periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni
di spesa di cui alla predetta Tabella sono ridotte in maniera lineare per un
importo pari a euro 190 milioni per gli anni 2008 e 2009 e a euro 320 milioni
per l'anno 2010.
152. Ai sensi
dell'articolo 11, comma 3, lettera f), della legge 5 agosto 1978, n. 468, come sostituita dall'articolo 2, comma 16,
della legge 25 giugno 1999, n. 208, gli stanziamenti di spesa per il
rifinanziamento di norme che prevedono interventi di sostegno dell'economia
classificati fra le spese di conto capitale restano determinati, per ciascuno
degli anni 2008, 2009 e 2010, nelle misure indicate nella Tabella D allegata
alla presente legge.
153. Ai termini
dell'articolo 11, comma 3, lettera e), della legge 5 agosto 1978, n. 468, le
autorizzazioni di spesa recate dalle leggi indicate
nella Tabella E allegata alla presente legge sono ridotte degli importi
determinati nella medesima Tabella.
154. Gli importi da
iscrivere in bilancio in relazione alle autorizzazioni di spesa recate da
leggi a carattere pluriennale restano determinati,
per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010, nelle misure indicate nella
Tabella F allegata alla presente legge.
155. A valere sulle
autorizzazioni di spesa in conto capitale recate da leggi a carattere
pluriennale, riportate nella Tabella di cui al comma
154, le amministrazioni e gli enti pubblici possono assumere impegni
nell'anno 2008, a carico di esercizi futuri, nei limiti massimi di
impegnabilità indicati per ciascuna disposizione legislativa in apposita
colonna della stessa Tabella, ivi compresi gli impegni già assunti nei
precedenti esercizi a valere sulle autorizzazioni medesime.
156. In applicazione
dell'articolo 11, comma 3, lettera i-quater), della legge 5 agosto 1978, n.
468, le misure correttive degli effetti finanziari di leggi di spesa sono indicate nell'allegato 1 alla presente legge.
157. La dotazione
del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui
all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre
2004, n. 307, è ridotta di 487.309.000 euro per l'anno 2008, di 556 milioni
di euro per l'anno 2009 e di 280 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010.
158.
L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 61, comma 1, della legge 27
dicembre 2002, n. 289, è ridotta di 150 milioni di
euro per l'anno 2008.
159. All'onere
derivante dall'articolo 2, comma 550, limitatamente a 15 milioni di euro per
l'anno 2008 e a decorrere dall'anno 2010, si provvede mediante utilizzo delle
disponibilità del fondo di rotazioine per
l'attuazione delle politiche comunitarie, di cui all'articolo 5 della legge
16 aprile 1987, n. 183, come rideterminato dalla tabella D allegata alla
presente legge.
160. L'assegnazione
in favore del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, di cui alla legge 8 febbraio 1973, n. 17, è
incrementata di 2 milioni di euro per l'anno 2008.
161. La copertura
della presente legge per le nuove o maggiori spese correnti, per le riduzioni
di entrata e per le nuove finalizzazioni nette da iscrivere nel fondo speciale di parte corrente è assicurata, ai
sensi dell'articolo 11, comma 5, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e
successive modificazioni, secondo il prospetto allegato.
162. Le disposizioni
della presente legge costituiscono norme di coordinamento
della finanza pubblica per gli enti territoriali.
163. Le disposizioni
della presente legge sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e
nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con le norme
dei rispettivi statuti e delle relative norme
d'attuazione.
164. La presente
legge entra in vigore il 1º gennaio 2008, ad eccezione delle disposizioni di
cui al comma 13 dell'articolo 2 e al comma 36 del presente articolo, che
entrano in vigore dalla data di pubblicazione della presente legge.
La presente
legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta
ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a
chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi'
24 dicembre 2007
NAPOLITANO
Prodi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Padoa Schioppa, Ministro dell'economia e delle finanze
Visto, il
Guardasigilli: Mastella
N.d.r.: sono
omessi gli allegati.
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