Legge 23 agosto 2004, n. 243
"Norme in materia pensionistica e deleghe al Governo nel
settore della previdenza pubblica, per il sostegno alla previdenza
complementare e all'occupazione stabile e per il riordino degli enti di
previdenza ed assistenza obbligatoria"
pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n. 222 del 21 settembre 2004
ART. 1.
1. Il Governo è delegato ad adottare,
entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o
più decreti legislativi contenenti norme intese a:
a) liberalizzare l'età pensionabile;
b) eliminare progressivamente il divieto
di cumulo tra pensioni e redditi da lavoro;
c) sostenere e favorire lo sviluppo di
forme pensionistiche complementari;
d) rivedere il principio della
totalizzazione dei periodi assicurativi estendendone l'operatività anche alle
ipotesi in cui si raggiungano i requisiti minimi per il diritto alla pensione
in uno dei fondi presso cui sono accreditati i contributi.
2. Il Governo, nell'esercizio della delega
di cui al comma 1, fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale
e delle province autonome di Trento e di Bolzano, previste dai relativi
statuti, dalle norme di attuazione e dal titolo V della parte II della
Costituzione, si atterrà ai seguenti princípi e criteri direttivi:
a) individuare le forme di tutela atte a
garantire la correttezza dei dati contributivi e previdenziali concernenti il
personale dipendente dalle pubbliche amministrazioni;
b) liberalizzare l'età pensionabile,
prevedendo il preventivo accordo del datore di lavoro per il proseguimento
dell'attività lavorativa qualora il lavoratore abbia conseguito i requisiti
per la pensione di vecchiaia, con l'applicazione degli incentivi di cui ai
commi da 12 a 17 e fatte salve le disposizioni di legge vigenti in materia di
pensionamento di vecchiaia per le lavoratrici, e facendo comunque salva la
facoltà per il lavoratore, il cui trattamento pensionistico sia liquidato
esclusivamente secondo il sistema contributivo, di proseguire in modo
automatico la propria attività lavorativa fino all'età di sessantacinque
anni;
c) ampliare progressivamente la
possibilità di totale cumulabilità tra pensione di anzianità e redditi da
lavoro dipendente e autonomo, in funzione dell'anzianità contributiva e
dell'età;
d) adottare misure volte a consentire la
progressiva anticipazione della facoltà di richiedere la liquidazione del
supplemento di pensione fino a due anni dalla data di decorrenza della
pensione o del precedente supplemento;
e) adottare misure finalizzate ad
incrementare l'entità dei flussi di finanziamento alle forme pensionistiche
complementari, collettive e individuali, con contestuale incentivazione di
nuova occupazione con carattere di stabilità, prevedendo a tale fine:
1) il conferimento, salva diversa esplicita volontà espressa dal
lavoratore, del trattamento di fine rapporto maturando alle forme
pensionistiche complementari di cui al decreto
legislativo 21 aprile 1993, n. 124, garantendo
che il lavoratore stesso abbia una adeguata informazione sulla tipologia, le
condizioni per il recesso anticipato, i rendimenti stimati dei fondi di
previdenza complementare per i quali è ammessa l'adesione, nonché sulla
facoltà di scegliere le forme pensionistiche a cui conferire il trattamento
di fine rapporto, previa omogeneizzazione delle stesse in materia di
trasparenza e tutela, e anche in deroga alle disposizioni legislative che già
prevedono l'accantonamento del trattamento di fine rapporto e altri
accantonamenti previdenziali presso gli enti di cui al decreto
legislativo 30 giugno 1994, n. 509, per titoli
diversi dalla previdenza complementare di cui al citato decreto
legislativo n. 124 del 1993;
2) l'individuazione di modalità tacite di conferimento del
trattamento di fine rapporto ai fondi istituiti o promossi dalle regioni, tramite
loro strutture pubbliche o a partecipazione pubblica all'uopo istituite,
oppure in base ai contratti e accordi collettivi di cui alla lettera a)
del comma 1 dell'articolo 3 e al comma 2 dell'articolo 9 del
decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive modificazioni, nonché ai fondi istituiti in base
alle lettere c) e c-bis) dell'articolo 3, comma 1, del medesimo
decreto legislativo, nel caso in cui il lavoratore non esprima la volontà di
non aderire ad alcuna forma pensionistica complementare e non abbia
esercitato la facoltà di scelta in favore di una delle forme medesime entro
il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore del relativo decreto
legislativo, emanato ai sensi del comma 1 e del presente comma, ovvero entro
sei mesi dall'assunzione;
3) la possibilità che, qualora il lavoratore abbia diritto ad un
contributo del datore di lavoro da destinare alla previdenza complementare,
detto contributo affluisca alla forma pensionistica prescelta dal lavoratore
stesso o alla quale egli intenda trasferirsi ovvero alla quale il contributo
debba essere conferito ai sensi del numero 2);
4) l'eliminazione degli ostacoli che si frappongono alla libera
adesione e circolazione dei lavoratori all'interno del sistema della
previdenza complementare, definendo regole comuni, in ordine in particolare
alla comparabilità dei costi, alla trasparenza e portabilità, al fine di
tutelare l'adesione consapevole dei soggetti destinatari; la rimozione dei
vincoli posti dall'articolo
9, comma 2, del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive modificazioni, al fine della equiparazione tra
forme pensionistiche; l'attuazione di quanto necessario al fine di favorire
le adesioni in forma collettiva ai fondi pensione aperti, nonché il
riconoscimento al lavoratore dipendente che si trasferisca volontariamente da
una forma pensionistica all'altra del diritto al trasferimento del contributo
del datore di lavoro in precedenza goduto, oltre alle quote del trattamento
di fine rapporto;
5) che la contribuzione volontaria alle forme pensionistiche
possa proseguire anche oltre i cinque anni dal raggiungimento del limite
dell'età pensionabile;
6) il ricorso a persone particolarmente qualificate e
indipendenti per il conferimento dell'incarico di responsabile dei fondi
pensione nonché l'incentivazione dell'attività di eventuali organismi di
sorveglianza previsti nell'ambito delle adesioni collettive ai fondi pensione
aperti, anche ai sensi dell'articolo
5, comma 3, del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124;
7) la costituzione, presso enti di previdenza obbligatoria, di
forme pensionistiche alle quali destinare in via residuale le quote del
trattamento di fine rapporto non altrimenti devolute;
8) l'attribuzione ai fondi pensione della contitolarità con i
propri iscritti del diritto alla contribuzione, compreso il trattamento di
fine rapporto cui è tenuto il datore di lavoro, e la legittimazione dei fondi
stessi, rafforzando le modalità di riscossione anche coattiva, a
rappresentare i propri iscritti nelle controversie aventi ad oggetto i
contributi omessi nonché l'eventuale danno derivante dal mancato
conseguimento dei relativi rendimenti;
9) la subordinazione del conferimento del trattamento di fine
rapporto, di cui ai numeri 1) e 2), all'assenza di oneri per le imprese,
attraverso l'individuazione delle necessarie compensazioni in termini di
facilità di accesso al credito, in particolare per le piccole e medie
imprese, di equivalente riduzione del costo del lavoro e di eliminazione del
contributo relativo al finanziamento del fondo di garanzia del trattamento di
fine rapporto;
10) che i fondi pensione possano dotarsi di linee d'investimento
tali da garantire rendimenti comparabili al tasso di rivalutazione del
trattamento di fine rapporto;
11) l'assoggettamento delle prestazioni di previdenza
complementare a vincoli in tema di cedibilità, sequestrabilità e
pignorabilità analoghi a quelli previsti per la previdenza di base;
f) prevedere che i trattamenti
pensionistici corrisposti da enti gestori di forme di previdenza obbligatoria
debbano essere erogati con calcolo definitivo dell'importo al massimo entro
un anno dall'inizio dell'erogazione;
g) prevedere l'elevazione fino ad un
punto percentuale del limite massimo di esclusione dall'imponibile
contributivo delle erogazioni previste dai contratti collettivi aziendali o
di secondo livello;
h) perfezionare l'unitarietà e
l'omogeneità del sistema di vigilanza sull'intero settore della previdenza
complementare, con riferimento a tutte le forme pensionistiche collettive e
individuali previste dall'ordinamento, e semplificare le procedure
amministrative tramite:
1) l'esercizio da parte del Ministero del lavoro e delle
politiche sociali dell'attività di alta vigilanza mediante l'adozione, di
concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, di direttive
generali in materia;
2) l'attribuzione alla Commissione di vigilanza sui fondi
pensione, ferme restando le competenze attualmente ad essa attribuite, del
compito di impartire disposizioni volte a garantire la trasparenza delle
condizioni contrattuali fra tutte le forme pensionistiche collettive e
individuali, ivi comprese quelle di cui all'articolo 9-ter
del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e di disciplinare e di vigilare sulle modalità di offerta al
pubblico di tutti i predetti strumenti previdenziali, compatibilmente con le
disposizioni per la sollecitazione del pubblico risparmio, al fine di
tutelare l'adesione consapevole dei soggetti destinatari;
3) la semplificazione delle procedure di autorizzazione
all'esercizio, di riconoscimento della personalità giuridica dei fondi
pensione e di approvazione degli statuti e dei regolamenti dei fondi e delle
convenzioni per la gestione delle risorse, prevedendo anche la possibilità di
utilizzare strumenti quale il silenzio assenso e di escludere l'applicazione
di procedure di approvazione preventiva per modifiche conseguenti a
sopravvenute disposizioni di legge o regolamentari;
i) ridefinire la disciplina fiscale della
previdenza complementare introdotta dal decreto
legislativo 18 febbraio 2000, n. 47, in modo da
ampliare, anche con riferimento ai lavoratori dipendenti e ai soggetti
titolari delle piccole e medie imprese, la deducibilità fiscale della
contribuzione alle forme pensionistiche complementari, collettive e individuali,
tramite la fissazione di limiti in valore assoluto ed in valore percentuale
del reddito imponibile e l'applicazione di quello più favorevole
all'interessato, anche con la previsione di meccanismi di rivalutazione e di
salvaguardia dei livelli contributivi dei fondi preesistenti; superare il
condizionamento fiscale nell'esercizio della facoltà di cui all'articolo
7, comma 6, lettera a), del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive modificazioni; rivedere la tassazione dei
rendimenti delle attività delle forme pensionistiche rendendone più
favorevole il trattamento in ragione della finalità pensionistica;
individuare il soggetto tenuto ad applicare la ritenuta sulle prestazioni
pensionistiche corrisposte in forma di rendita in quello che eroga le
prestazioni;
l) prevedere che tutte le forme
pensionistiche complementari siano tenute ad esporre nel rendiconto annuale
e, in modo sintetico, nelle comunicazioni inviate all'iscritto, se ed in
quale misura siano presi in considerazione aspetti sociali, etici ed
ambientali nella gestione delle risorse finanziarie derivanti dalle
contribuzioni degli iscritti cosí come nell'esercizio dei diritti legati alla
proprietà dei titoli in portafoglio;
m) realizzare misure specifiche volte
all'emersione del lavoro sommerso di pensionati in linea con quelle previste
dalla legge 18
ottobre 2001, n. 383, in materia di
emersione dall'economia sommersa, relative ai redditi da lavoro dipendente e
ai redditi di impresa e di lavoro autonomo ad essi connessi;
n) completare il processo di separazione
tra assistenza e previdenza, prevedendo che gli enti previdenziali
predispongano, all'interno del bilancio, poste contabili riferite alle
attività rispettivamente assistenziali e previdenziali svolte dagli stessi
enti, al fine di evidenziare gli eventuali squilibri finanziari e di
consentire la quantificazione e la corretta imputazione degli interventi di
riequilibrio a carico della finanza pubblica;
o) ridefinire la disciplina in materia di
totalizzazione dei periodi assicurativi, al fine di ampliare progressivamente
le possibilità di sommare i periodi assicurativi previste dalla legislazione
vigente, con l'obiettivo di consentire l'accesso alla totalizzazione sia al
lavoratore che abbia compiuto il sessantacinquesimo anno di età sia al
lavoratore che abbia complessivamente maturato almeno quaranta anni di
anzianità contributiva, indipendentemente dall'età anagrafica, e che abbia
versato presso ogni cassa, gestione o fondo previdenziale, interessati dalla
domanda di totalizzazione, almeno cinque anni di contributi. Ogni ente presso
cui sono stati versati i contributi sarà tenuto pro quota al pagamento
del trattamento pensionistico, secondo le proprie regole di calcolo. Tale
facoltà è estesa anche ai superstiti di assicurato, ancorché deceduto prima
del compimento dell'età pensionabile;
p) applicare i princípi e i criteri
direttivi di cui al comma 1 e al presente comma e le disposizioni relative
agli incentivi al posticipo del pensionamento di cui ai commi da 12 a 17, con
le necessarie armonizzazioni, al rapporto di lavoro con le amministrazioni di
cui all'articolo 1, comma 2, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni, previo confronto con le organizzazioni sindacali
comparativamente più rappresentative dei datori e dei prestatori di lavoro,
le regioni, gli enti locali e le autonomie funzionali, tenendo conto delle
specificità dei singoli settori e dell'interesse pubblico connesso
all'organizzazione del lavoro e all'esigenza di efficienza dell'apparato
amministrativo pubblico;
q) eliminare sperequazioni tra le varie
gestioni pensionistiche, ad esclusione di quelle degli enti di diritto
privato di cui ai decreti legislativi 30 giugno
1994, n. 509, e 10 febbraio
1996, n. 103, nel calcolo della pensione, al fine
di ottenere, a parità di anzianità contributiva e di retribuzione
pensionabile, uguali trattamenti pensionistici;
r) prevedere, in caso di trasformazione
del rapporto di lavoro a tempo pieno in rapporto di lavoro a tempo parziale,
forme di contribuzione figurativa per i soggetti che presentano situazioni di
disabilità riconosciuta ai sensi dell'articolo 3,
comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, nonché per i soggetti che assistono familiari conviventi che
versano nella predetta situazione di disabilità;
s) agevolare l'utilizzo di contratti a
tempo parziale da parte dei lavoratori che abbiano maturato i requisiti per
l'accesso al pensionamento di anzianità;
t) prevedere la possibilità, per gli
iscritti alla gestione di cui all'articolo 2,
comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, di ottenere, fermo restando l'obbligo contributivo nei
confronti di tale gestione, l'autorizzazione alla prosecuzione volontaria
della contribuzione presso altre forme di previdenza obbligatoria, al fine di
conseguire il requisito contributivo per il diritto a pensione a carico delle
predette forme;
u) stabilire, in via sperimentale per il
periodo 1° gennaio 2007-31 dicembre 2015, sui trattamenti pensionistici
corrisposti da enti gestori di forme di previdenza obbligatorie, i cui
importi risultino complessivamente superiori a venticinque volte il valore di
cui al secondo periodo, un contributo di solidarietà nella misura del 4 per
cento, non deducibile dall'imposta sul reddito delle persone fisiche. Il
valore di riferimento è quello stabilito dall'articolo
38, comma 1, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, rivalutato, ai fini in esame, fino all'anno 2007, nella misura
stabilita dall'articolo
38, comma 5, lettera d), della predetta
legge n. 448 del 2001 e, per gli anni successivi, in base alle variazioni
integrali del costo della vita. All'importo di cui al primo periodo
concorrono anche i trattamenti integrativi percepiti dai soggetti nei cui
confronti trovano applicazione le forme pensionistiche che garantiscono
prestazioni definite in aggiunta o ad integrazione del trattamento
pensionistico obbligatorio, ivi comprese quelle di cui al decreto
legislativo 16 settembre 1996, n. 563, al decreto
legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e al decreto
legislativo 20 novembre 1990, n. 357, nonché le
forme pensionistiche che assicurano comunque ai dipendenti pubblici, inclusi
quelli alle dipendenze delle regioni a statuto speciale, delle province
autonome e degli enti di cui alla legge 20 marzo
1975, n. 70, ivi comprese la gestione speciale ad
esaurimento di cui all'articolo 75
del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, nonché le gestioni di previdenza per il personale addetto alle
imposte di consumo, per il personale dipendente dalle aziende private del gas
e per il personale addetto alle esattorie e alle ricevitorie delle imposte
dirette, prestazioni complementari al trattamento di base. L'importo
complessivo assoggettato al contributo non può comunque risultare inferiore,
al netto dello stesso contributo, all'importo di cui al primo periodo della
presente lettera;
v) abrogare espressamente le disposizioni
incompatibili con la disciplina prevista nei decreti legislativi.
ñ
3. Il lavoratore che abbia maturato entro
il 31 dicembre 2007 i requisiti di età e di anzianità contributiva previsti
dalla normativa vigente prima della data di entrata in vigore della presente
legge, ai fini del diritto all'accesso al trattamento pensionistico di
vecchiaia o di anzianità, nonché alla pensione nel sistema contributivo, consegue
il diritto alla prestazione pensionistica secondo la predetta normativa e può
chiedere all'ente di appartenenza la certificazione di tale diritto.
4. Per il lavoratore di cui al comma 3, i
periodi di anzianità contributiva maturati fino alla data di conseguimento
del diritto alla pensione sono computati, ai fini del calcolo dell'ammontare
della prestazione, secondo i criteri vigenti prima della data di entrata in
vigore della presente legge.
5. Il lavoratore di cui al comma 3 può
liberamente esercitare il diritto alla prestazione pensionistica in qualsiasi
momento successivo alla data di maturazione dei requisiti di cui al predetto
comma 3, indipendentemente da ogni modifica della normativa.
6. Al fine di assicurare la sostenibilità
finanziaria del sistema pensionistico, stabilizzando l'incidenza della
relativa spesa sul prodotto interno lordo, mediante l'elevazione dell'età
media di accesso al pensionamento, con effetto dal 1° gennaio 2008 e con
esclusione delle forme pensionistiche gestite dagli enti di diritto privato
di cui ai decreti legislativi 30 giugno
1994, n. 509, e 10 febbraio
1996, n. 103:
a) il diritto per l'accesso al
trattamento pensionistico di anzianità per i lavoratori dipendenti ed
autonomi iscritti all'assicurazione generale obbligatoria ed alle forme di
essa sostitutive ed esclusive si consegue, fermo restando il requisito di
anzianità contributiva non inferiore a trentacinque anni, al raggiungimento
dei requisiti di età anagrafica indicati, per il periodo dal 1° gennaio 2008
al 31 dicembre 2013, nella Tabella A
allegata alla presente legge e, per il periodo
successivo, nel comma 7. Il diritto al pensionamento si consegue,
indipendentemente dall'età, in presenza di un requisito di anzianità
contributiva non inferiore a quaranta anni;
b) per i lavoratori la cui pensione è
liquidata esclusivamente con il sistema contributivo, il requisito anagrafico
di cui all'articolo
1, comma 20, primo periodo, della legge 8 agosto 1995, n. 335, è elevato a 60 anni per le donne e a 65 per gli uomini. Gli
stessi possono inoltre accedere al pensionamento:
1) a prescindere dal requisito anagrafico, in presenza di un
requisito di anzianità contributiva pari ad almeno quaranta anni;
2) con una anzianità contributiva pari ad almeno trentacinque
anni, in presenza dei requisiti di età anagrafica indicati, per il periodo
dal 1° gennaio 2008 al 31 dicembre 2013, nella Tabella A allegata alla presente legge e, per il periodo successivo, nel comma 7;
c) i lavoratori di cui alle lettere a)
e b), che accedono al pensionamento con età inferiore a 65 anni per
gli uomini e 60 per le donne, per i quali sono liquidate le pensioni a carico
delle forme di previdenza dei lavoratori dipendenti, qualora risultino in
possesso dei previsti requisiti entro il secondo trimestre dell'anno, possono
accedere al pensionamento dal 1° gennaio dell'anno successivo, se di età pari
o superiore a 57 anni; qualora risultino in possesso dei previsti requisiti
entro il quarto trimestre, possono accedere al pensionamento dal 1° luglio
dell'anno successivo. I lavoratori che conseguono il trattamento di pensione,
con età inferiore a 65 anni per gli uomini e 60 per le donne, a carico delle
gestioni per gli artigiani, i commercianti e i coltivatori diretti, qualora
risultino in possesso dei requisiti di cui alle lettere a) e b) entro
il secondo trimestre dell'anno, possono accedere al pensionamento dal 1°
luglio dell'anno successivo; qualora risultino in possesso dei previsti
requisiti entro il quarto trimestre, possono accedere al pensionamento dal 1°
gennaio del secondo anno successivo alla data di conseguimento dei requisiti
medesimi. Le disposizioni di cui alla presente lettera non si applicano ai
lavoratori di cui ai commi da 3 a 5. Per il personale del comparto scuola si
applicano le disposizioni di cui al comma 9 dell'articolo 59
della legge 27 dicembre 1997, n. 449;
d) per i lavoratori assicurati presso la
gestione speciale di cui all'articolo 2, comma 26,
della legge 8 agosto 1995, n. 335, non iscritti
ad altre forme di previdenza obbligatoria, si applicano le disposizioni
riferite ai lavoratori dipendenti di cui al presente comma e al comma 7.
ñ
7. A decorrere dal 1° gennaio 2014, i
requisiti di età anagrafica di cui alla Tabella A
allegata alla presente legge sono ulteriormente
incrementati di un anno, sia per i lavoratori dipendenti che per gli
autonomi. Con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di
concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, può essere stabilito
il differimento della decorrenza dell'incremento dei requisiti anagrafici di
cui al primo periodo del presente comma, qualora sulla base di specifica
verifica, da effettuarsi nel corso dell'anno 2013, sugli effetti finanziari
derivanti dalle modifiche dei requisiti di accesso al pensionamento, risultassero
risparmi di spesa effettivi superiori alle previsioni e di entità tale da
garantire effetti finanziari complessivamente equivalenti a quelli previsti
dall'applicazione congiunta del comma 6 e del primo periodo del presente
comma.
8. Le disposizioni in materia di
pensionamenti di anzianità vigenti prima della data di entrata in vigore
della presente legge continuano ad applicarsi ai lavoratori che,
antecedentemente alla data del 1° marzo 2004, siano stati autorizzati alla
prosecuzione volontaria della contribuzione. Il trattamento previdenziale del
personale di cui al decreto
legislativo 12 maggio 1995, n. 195, del
personale di cui alla legge 27
dicembre 1941, n. 1570, nonché dei
rispettivi dirigenti continua ad essere disciplinato dalla normativa speciale
vigente.
9. In via sperimentale, fino al 31
dicembre 2015, è confermata la possibilità di conseguire il diritto
all'accesso al trattamento pensionistico di anzianità, in presenza di
un'anzianità contributiva pari o superiore a trentacinque anni e di un'età
pari o superiore a 57 anni per le lavoratrici dipendenti e a 58 anni per le
lavoratrici autonome, nei confronti delle lavoratrici che optano per una
liquidazione del trattamento medesimo secondo le regole di calcolo del
sistema contributivo previste dal decreto
legislativo 30 aprile 1997, n. 180. Entro il 31
dicembre 2015 il Governo verifica i risultati della predetta sperimentazione,
al fine di una sua eventuale prosecuzione.
10. Il Governo, nel rispetto delle finalità
finanziarie di cui ai commi 6 e 7 e allo scopo di assicurare l'estensione
dell'obiettivo dell'elevazione dell'età media di accesso al pensionamento
anche ai regimi pensionistici armonizzati secondo quanto previsto dall'articolo
2, commi 22 e 23, della legge 8 agosto 1995, n. 335, nonché agli altri regimi e alle gestioni pensionistiche per
cui siano previsti, alla data di entrata in vigore della presente legge,
requisiti diversi da quelli vigenti nell'assicurazione generale obbligatoria,
ivi compresi i lavoratori di cui all'articolo 78,
comma 23, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è delegato ad adottare, entro diciotto mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi,
secondo le modalità di cui ai commi da 41 a 49 e sulla base dei seguenti princípi
e criteri direttivi:
a) tenere conto, con riferimento alle
fattispecie di cui all'alinea, delle obiettive peculiarità ed esigenze dei
settori di attività;
b) prevedere l'introduzione di regimi
speciali a favore delle categorie che svolgono attività usuranti;
c) prevedere il potenziamento dei
benefici agevolativi per le lavoratrici madri;
d) definire i termini di decorrenza di
cui alla lettera c) del comma 6, per i trattamenti pensionistici
liquidati con anzianità contributiva pari o superiore ai quaranta anni,
compatibilmente con le finalità finanziarie di cui all'alinea del presente
comma.
ñ
11. Il Governo, allo scopo di definire, nel
rispetto delle finalità finanziarie di cui ai commi 6 e 7, soluzioni
alternative, a decorrere dal 2008, sull'elevazione dell'età media di accesso
al pensionamento, rispetto a quelle indicate ai medesimi commi 6 e 7, che
incidano, anche congiuntamente, sui requisiti di età anagrafica e anzianità
contributiva, nonché sul processo di armonizzazione del sistema previdenziale,
sia sul versante delle modalità di finanziamento che su quello del computo
dei trattamenti, è delegato ad adottare, entro diciotto mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi,
secondo le modalità di cui ai commi da 41 a 49 e sulla base dei seguenti
princípi e criteri direttivi:
a) assicurare effetti finanziari
complessivamente equivalenti a quelli determinati dalle disposizioni di cui
ai commi 6 e 7;
b) armonizzare ai princípi ispiratori del
presente comma i regimi pensionistici di cui all'articolo
2, commi 22 e 23, della legge 8 agosto 1995, n. 335, nonché gli altri regimi e le gestioni pensionistiche per cui
siano previsti, alla data di entrata in vigore della presente legge,
requisiti diversi da quelli vigenti nell'assicurazione generale obbligatoria,
ivi compresi i lavoratori di cui all'articolo 78,
comma 23, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, tenendo conto delle obiettive peculiarità ed esigenze dei
rispettivi settori di attività;
c) prevedere l'introduzione di
disposizioni agevolative a favore delle categorie che svolgono attività
usuranti;
d) confermare in ogni caso l'accesso al
pensionamento, per i lavoratori dipendenti e autonomi che risultino essere
stati iscritti a forme pensionistiche obbligatorie per non meno di un anno in
età compresa tra i 14 e i 19 anni, a quaranta anni di anzianità contributiva;
e) prevedere il potenziamento dei
benefici agevolativi per le lavoratrici madri;
f) definire i termini di decorrenza di
cui alla lettera c) del comma 6, per i trattamenti pensionistici
liquidati con anzianità contributiva pari o superiore ai quaranta anni,
compatibilmente con le finalità finanziarie di cui all'alinea del presente
comma.
12. Per il periodo 2004-2007, al fine di
incentivare il posticipo del pensionamento, ai fini del contenimento degli
oneri nel settore pensionistico, i lavoratori dipendenti del settore privato
che abbiano maturato i requisiti minimi indicati alle tabelle di cui all'articolo 59,
commi 6 e 7, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, per l'accesso al pensionamento di anzianità, possono
rinunciare all'accredito contributivo relativo all'assicurazione generale
obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori
dipendenti e alle forme sostitutive della medesima. In conseguenza
dell'esercizio della predetta facoltà viene meno ogni obbligo di versamento
contributivo da parte del datore di lavoro a tali forme assicurative, a
decorrere dalla prima scadenza utile per il pensionamento prevista dalla
normativa vigente e successiva alla data dell'esercizio della predetta
facoltà. Con la medesima decorrenza, la somma corrispondente alla
contribuzione che il datore di lavoro avrebbe dovuto versare all'ente
previdenziale, qualora non fosse stata esercitata la predetta facoltà, è
corrisposta interamente al lavoratore.
13. All'atto del pensionamento il
trattamento liquidato a favore del lavoratore che abbia esercitato la facoltà
di cui al comma 12 è pari a quello che sarebbe spettato alla data della prima
scadenza utile per il pensionamento prevista dalla normativa vigente e
successiva alla data dell'esercizio della predetta facoltà, sulla base
dell'anzianità contributiva maturata alla data della medesima scadenza. Sono
in ogni caso fatti salvi gli adeguamenti del trattamento pensionistico
spettanti per effetto della rivalutazione automatica al costo della vita
durante il periodo di posticipo del pensionamento.
14. All'articolo 51,
comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, in materia di determinazione dei
redditi da lavoro dipendente, è aggiunta, dopo la lettera i), la
seguente:
"i-bis)
le quote di retribuzione derivanti dall'esercizio, da parte del lavoratore, della
facoltà di rinuncia all'accredito contributivo presso l'assicurazione
generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei
lavoratori dipendenti e le forme sostitutive della medesima, per il periodo
successivo alla prima scadenza utile per il pensionamento di anzianità, dopo
aver maturato i requisiti minimi secondo la vigente normativa".
15. Le modalità di attuazione dei commi da
12 a 16 sono stabilite con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche
sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
16. Entro il 30 giugno 2007 il Governo
procede alla verifica dei risultati del sistema di incentivazione previsto
dai commi da 12 a 15, al fine di valutarne l'impatto sulla sostenibilità
finanziaria del sistema pensionistico. A tal fine il Governo si avvale dei
dati forniti dal Nucleo di valutazione della spesa previdenziale, di cui all'articolo
1, comma 44, della legge 8 agosto 1995, n. 335, ed effettua una consultazione, nel primo semestre del 2007,
con le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei prestatori di
lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.
ñ
17. L'articolo 75
della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è abrogato.
18. Le disposizioni in materia di
pensionamenti di anzianità vigenti prima della data di entrata in vigore
della presente legge continuano ad applicarsi, nei limiti del numero di
10.000 lavoratori beneficiari, di cui al comma 19:
a) ai lavoratori collocati in mobilità ai
sensi degli articoli 4 e 24 della legge
23 luglio 1991, n. 223, e successive
modificazioni, sulla base di accordi sindacali stipulati anteriormente al 1°
marzo 2004 e che maturano i requisiti per il pensionamento di anzianità entro
il periodo di fruizione dell'indennità di mobilità di cui all'articolo 7,
comma 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223;
b) ai lavoratori destinatari dei fondi di
solidarietà di settore di cui all'articolo 2,
comma 28, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, per i quali siano già intervenuti, alla data del 1° marzo
2004, gli accordi sindacali previsti alle lettere a) e b) dello
stesso comma 28.
19. L'Istituto nazionale della previdenza
sociale (INPS) provvede al monitoraggio delle domande di pensionamento
presentate dai lavoratori di cui al comma 18 che intendono avvalersi, a
decorrere dal 1° gennaio 2008, dei requisiti previsti dalla normativa vigente
prima della data di entrata in vigore della presente legge. Qualora dal
predetto monitoraggio risulti il raggiungimento del numero di 10.000 domande
di pensione, il predetto Istituto non prenderà in esame ulteriori domande di
pensionamento finalizzate ad usufruire dei benefíci previsti dalle
disposizioni di cui al comma 18.
20. Tutti i maggiori risparmi e tutte le
maggiori entrate derivanti dalle misure previste dai commi 1 e 2 sono
destinati alla riduzione del costo del lavoro nonché a specifici incentivi
per promuovere lo sviluppo delle forme pensionistiche complementari anche per
i lavoratori autonomi.
21. All'articolo
1, comma 45, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e successive modificazioni, i primi tre periodi sono
sostituiti dai seguenti: "Il Nucleo di valutazione di cui al comma 44 è
composto da non più di 20 membri con particolare competenza ed esperienza in
materia previdenziale nei diversi profili giuridico, economico, statistico ed
attuariale nominati per un periodo non superiore a quattro anni, rinnovabile,
con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze. Il presidente del Nucleo, che
coordina l'intera struttura, è nominato con decreto del Ministro del lavoro e
delle politiche sociali. Con decreto del Ministro del lavoro e delle
politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
sono determinate le modalità organizzative e di funzionamento del Nucleo, la
remunerazione dei membri in armonia con i criteri correnti per la
determinazione dei compensi per attività di pari qualificazione
professionale, il numero e le professionalità dei dipendenti appartenenti al
Ministero del lavoro e delle politiche sociali o di altre amministrazioni
dello Stato da impiegare presso il Nucleo medesimo anche attraverso
l'istituto del distacco. Al coordinamento del personale della struttura di
supporto del Nucleo è preposto senza incremento della dotazione organica un
dirigente di seconda fascia in servizio presso il Ministero del lavoro e
delle politiche sociali. Nei limiti delle risorse di cui alla specifica
autorizzazione di spesa il Nucleo può avvalersi di professionalità tecniche
esterne per lo studio e l'approfondimento di questioni attinenti le
competenze istituzionali dello stesso".
22. Al fine del rispetto dell'invarianza di
spesa, conseguentemente all'incremento del numero dei componenti del Nucleo
di valutazione della spesa previdenziale disposto dal comma 21, è
rideterminata la remunerazione in atto erogata ai componenti del Nucleo
medesimo ai sensi dell'articolo
1, comma 45, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e successive modificazioni.
ñ
23. Presso l'INPS è istituito il Casellario
centrale delle posizioni previdenziali attive, di seguito denominato
"Casellario", per la raccolta, la conservazione e la gestione dei
dati e di altre informazioni relativi ai lavoratori iscritti:
a) all'assicurazione generale
obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori
dipendenti, anche con riferimento ai periodi di fruizione di trattamenti di
disoccupazione o di altre indennità o sussidi che prevedano una contribuzione
figurativa;
b) ai regimi obbligatori di previdenza sostitutivi
dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i
superstiti o che ne comportino comunque l'esclusione o l'esonero;
c) ai regimi pensionistici obbligatori
dei lavoratori autonomi, dei liberi professionisti e dei lavoratori di cui all'articolo
2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335;
d) a qualunque altro regime previdenziale
a carattere obbligatorio;
e) ai regimi facoltativi gestiti dagli
enti previdenziali.
24. Entro due mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge, con decreto del Ministro del lavoro e delle
politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
sentiti gli enti e le amministrazioni interessati, sono definite le
informazioni da trasmettere al Casellario, ivi comprese quelle contenute
nelle dichiarazioni presentate dai sostituti d'imposta, le modalità, la
periodicità e i protocolli di trasferimento delle stesse.
25. In sede di prima applicazione della
presente legge, gli enti e le amministrazioni interessati trasmettono i dati
relativi a tutte le posizioni risultanti nei propri archivi entro tre mesi
dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto di
cui al comma 24.
26. Il Casellario costituisce l'anagrafe
generale delle posizioni assicurative condivisa tra tutte le amministrazioni
dello Stato e gli organismi gestori di forme di previdenza e assistenza
obbligatorie, secondo modalità di consultazione e di scambio di dati
disciplinate dal decreto di cui al comma 24. Con le necessarie integrazioni,
il Casellario consente prioritariamente di:
a) emettere l'estratto conto contributivo
annuale previsto dall'articolo
1, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e successive modificazioni;
b) calcolare la pensione sulla base della
storia contributiva dell'assicurato che, avendone maturato il diritto,
chiede, in base alle norme che lo consentono, la certificazione dei diritti
acquisiti o presenta domanda di pensionamento.
27. Oltre alle informazioni di cui al comma
23 trasmesse secondo le modalità e la periodicità di cui al comma 24, il
Casellario, al fine di monitorare lo stato dell'occupazione e di verificare
il regolare assolvimento degli obblighi contributivi, provvede a raccogliere
e ad organizzare in appositi archivi:
a) i dati delle denunce nominative degli
assicurati relative ad assunzioni, variazioni e cessazioni di rapporto di
lavoro trasmesse dai datori di lavoro all'Istituto nazionale per
l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) ai sensi dell'articolo 14,
comma 2, del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38;
b) le informazioni trasmesse dal
Ministero dell'interno, secondo le modalità di cui al comma 24, relative ai
permessi di soggiorno rilasciati ai cittadini extracomunitari;
c) le informazioni riguardanti le
minorazioni o le malattie invalidanti, codificate secondo la vigente
classificazione ICD-CM (Classificazione internazionale delle malattie -
Modificazione clinica) dell'Organizzazione mondiale della sanità, trasmesse
da istituzioni, pubbliche o private, che accertino uno stato di invalidità o
di disabilità o che eroghino trattamenti pensionistici od assegni
continuativi al medesimo titolo, secondo le modalità di cui al comma 24 e i
princípi di cui all'articolo 20
del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. Tali informazioni confluiscono altresí nel Casellario centrale
dei pensionati di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1388, per quanto di competenza.
ñ
28. Le informazioni costantemente
aggiornate contenute nel Casellario costituiscono, insieme a quelle del
Casellario centrale dei pensionati, la base per le previsioni e per la
valutazione preliminare sulle iniziative legislative e regolamentari in
materia previdenziale. Il Casellario elabora i dati in proprio possesso anche
per favorirne l'utilizzo in forma aggregata da parte del Nucleo di
valutazione della spesa previdenziale e da parte delle amministrazioni e
degli enti autorizzati a fini di programmazione, nonché per adempiere agli
impegni assunti in sede europea e internazionale.
29. Per l'istituzione del Casellario è
autorizzata la spesa di 700.000 euro per l'anno 2004. Al relativo onere si
provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di
cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148,
convertito, con modificazioni, dalla legge 19
luglio 1993, n. 236, come da ultimo rideterminata dalla tabella D
allegata alla legge 24 dicembre 2003, n. 350.
30. Con decreto del Ministro del lavoro e
delle politiche sociali, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge, sono fornite agli enti previdenziali direttive
in merito all'individuazione del settore economico di appartenenza delle
aziende e dei lavoratori autonomi e parasubordinati, sulla base dei criteri
previsti dall'articolo 49
della legge 9 marzo 1989, n. 88, e successive
modificazioni, anche al fine della rimodulazione dei termini di scadenza
della comunicazione di inizio e cessazione di attività e degli adempimenti
contributivi a carico delle aziende e dei lavoratori autonomi e
parasubordinati, al fine di favorire la tempestività della trasmissione dei
dati e l'aggiornamento delle posizioni individuali dei lavoratori.
31. Il Governo è delegato ad adottare,
entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o
più decreti legislativi contenenti norme intese a riordinare gli enti
pubblici di previdenza e assistenza obbligatoria, perseguendo l'obiettivo di
una maggiore funzionalità ed efficacia dell'attività ad essi demandata e di una
complessiva riduzione dei costi gestionali.
32. Il Governo si attiene ai princípi
generali e ai criteri direttivi desumibili dalla legge 7 agosto
1990, n. 241, dal decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dalla legge 14
gennaio 1994, n. 20, nonché a quelli indicati nell'articolo 57
della legge 17 maggio 1999, n. 144, ad
esclusione, con riferimento alla lettera a) del comma 1, delle parole
da: "tendenzialmente" a: "altro beneficiario,".
33. Dall'emanazione dei decreti legislativi
di cui al comma 31 non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza
pubblica. Nel caso di eventuali maggiori oneri, si procede ai sensi dell'articolo
11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.
34. La normativa statutaria e regolamentare
degli enti di diritto privato di cui ai decreti legislativi 30 giugno
1994, n. 509, e 10 febbraio
1996, n. 103, può prevedere, nell'ambito delle
prestazioni a favore degli iscritti, anche forme di tutela sanitaria
integrativa, nel rispetto degli equilibri finanziari di ogni singola
gestione.
35. Dopo il comma 1 dell'articolo 3 del
decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive modificazioni, è inserito il seguente:
"1-bis.
Gli enti di diritto privato di cui ai decreti legislativi 30 giugno
1994, n. 509, e 10 febbraio
1996, n. 103, possono, con l'obbligo della gestione
separata, istituire sia direttamente, sia secondo le disposizioni di cui al
comma 1, lettere a) e b), forme pensionistiche
complementari".
ñ
36. Gli enti di diritto privato di cui ai
decreti legislativi 30 giugno
1994, n. 509, e 10 febbraio
1996, n. 103, possono accorparsi fra loro, nonché
includere altre categorie professionali similari di nuova istituzione che
dovessero risultare prive di una protezione previdenziale pensionistica, alle
medesime condizioni di cui all'articolo 7 del
decreto legislativo n. 103 del 1996.
37. All'articolo 6,
comma 4, del decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, alla fine della lettera b), è aggiunto il seguente
periodo: "l'aliquota contributiva ai fini previdenziali, ferma la totale
deducibilità fiscale del contributo, può essere modulata anche in misura
differenziata, con facoltà di opzione degli iscritti;".
38. L'articolo 1,
comma 1, del decreto legislativo 16 febbraio 1996, n. 104, si interpreta nel senso che la disciplina afferente alla
gestione dei beni, alle forme del trasferimento della proprietà degli stessi
e alle forme di realizzazione di nuovi investimenti immobiliari contenuta nel
medesimo decreto legislativo, non si applica agli enti privatizzati ai sensi
del decreto
legislativo 30 giugno 1994, n. 509, ancorché la
trasformazione in persona giuridica di diritto privato sia intervenuta
successivamente alla data di entrata in vigore del medesimo decreto
legislativo n. 104 del 1996.
39. Le società professionali mediche ed
odontoiatriche, in qualunque forma costituite, e le società di capitali,
operanti in regime di accreditamento col Servizio sanitario nazionale,
versano, a valere in conto entrata del Fondo di previdenza a favore degli
specialisti esterni dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza medici
(ENPAM), un contributo pari al 2 per cento del fatturato annuo attinente a
prestazioni specialistiche rese nei confronti del Servizio sanitario
nazionale e delle sue strutture operative, senza diritto di rivalsa sul
Servizio sanitario nazionale. Le medesime società indicano i nominativi dei
medici e degli odontoiatri che hanno partecipato alle attività di produzione
del fatturato, attribuendo loro la percentuale contributiva di spettanza
individuale.
40. Restano fermi i vigenti obblighi
contributivi relativi agli altri rapporti di accreditamento per i quali è
previsto il versamento del contributo previdenziale ad opera delle singole
regioni e province autonome, quali gli specialisti accreditati ad personam
per la branca a prestazione o associazioni fra professionisti o società di
persone.
41. Agli oneri derivanti dall'attuazione
dei commi 1, 2, 10 e 11 si provvede, compatibilmente con i vincoli di finanza
pubblica, mediante finanziamenti da iscrivere annualmente nella legge
finanziaria, in coerenza con quanto previsto dal Documento di programmazione
economico-finanziaria.
42. I decreti legislativi di cui ai commi
1, 2, 10 e 11, la cui attuazione determini nuovi o maggiori oneri per la
finanza pubblica, sono emanati solo successivamente all'entrata in vigore di
provvedimenti legislativi che stanzino le occorrenti risorse finanziarie.
43. In coerenza con gli obiettivi di cui al
comma 41, con la legge finanziaria si provvede, ai sensi dell'articolo 11,
comma 3, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, a determinare la variazione delle
aliquote contributive e fiscali e a individuare i lavoratori interessati,
nonché a definire la copertura degli eventuali oneri derivanti dai decreti
legislativi di attuazione dei commi 1, 2, 10 e 11.
44. Gli schemi dei decreti legislativi
adottati ai sensi dei commi 1, 2, 10, 11, 31, 32 e 33, ciascuno dei quali
deve essere corredato di relazione tecnica sugli effetti finanziari delle
disposizioni in esso contenute, sono deliberati dal Consiglio dei ministri
previo confronto con le organizzazioni sindacali comparativamente più
rappresentative dei datori e dei prestatori di lavoro, ferme restando le
norme procedurali di cui al comma 2, lettera p), e sono trasmessi alle
Camere ai fini dell'espressione dei pareri da parte delle Commissioni
parlamentari competenti per materia e per le conseguenze di carattere
finanziario, che sono resi entro trenta giorni dalla data di trasmissione dei
medesimi schemi di decreto. Le Commissioni possono chiedere ai Presidenti
delle Camere una proroga di venti giorni per l'espressione del parere,
qualora ciò si renda necessario per la complessità della materia o per il
numero degli schemi trasmessi nello stesso periodo all'esame delle
Commissioni.
45. Entro i trenta giorni successivi
all'espressione dei pareri, il Governo, ove non intenda conformarsi alle
condizioni ivi eventualmente formulate relativamente all'osservanza dei
princípi e dei criteri direttivi recati dalla presente legge, nonché con
riferimento all'esigenza di garantire il rispetto dell'articolo 81,
quarto comma, della Costituzione, ritrasmette
alle Camere i testi, corredati dai necessari elementi integrativi di
informazione, per i pareri definitivi delle Commissioni competenti, che sono
espressi entro trenta giorni dalla data di trasmissione.
ñ
46. Qualora il termine per l'espressione
del parere delle Commissioni parlamentari di cui ai commi 44 e 45 scada nei
trenta giorni che precedono la scadenza del termine per l'esercizio della
delega, o successivamente, quest'ultimo è prorogato di sessanta giorni. Il
predetto termine è invece prorogato di venti giorni nel caso in cui sia
concessa, ai sensi del comma 44, secondo periodo, la proroga del termine per
l'espressione del parere.
47. Decorso il termine di cui al comma 44,
primo periodo, ovvero quello prorogato ai sensi del medesimo comma 44,
secondo periodo, senza che le Commissioni abbiano espresso i pareri di
rispettiva competenza, i decreti legislativi possono essere comunque emanati.
48. Qualora il Governo abbia ritrasmesso
alle Camere i testi ai sensi del comma 45, decorso inutilmente il termine ivi
previsto per l'espressione dei pareri parlamentari, i decreti legislativi
possono essere comunque adottati.
49. Disposizioni correttive e integrative
dei decreti legislativi possono essere adottate entro diciotto mesi dalla
data di entrata in vigore dei decreti medesimi, nel rispetto dei princípi e
dei criteri direttivi di cui ai commi 1, 2, 10, 11, 31, 32 e 33 e con le
stesse modalità di cui ai commi da 41 a 48. Nel caso in cui sia stato già
emanato il testo unico di cui ai commi da 50 a 53, le disposizioni correttive
e integrative andranno formulate con riferimento al citato testo unico, se
riguardanti disposizioni in esso ricomprese.
50. Nel rispetto dei princípi su cui si
fonda la legislazione previdenziale, con particolare riferimento al regime
pensionistico obbligatorio, quale risulta dalla vigente disciplina e dalle
norme introdotte ai sensi della presente legge, il Governo è delegato ad
adottare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, un
decreto legislativo recante un testo unico delle disposizioni legislative
vigenti in materia previdenziale che, in funzione di una più precisa
determinazione dei campi di applicazione delle diverse competenze, di una
maggiore speditezza e semplificazione delle procedure amministrative, anche
con riferimento alle correlazioni esistenti tra le diverse gestioni, e di una
armonizzazione delle aliquote contributive, sia volto a modificare,
correggere, ampliare e abrogare espressamente norme vigenti relative alla
contribuzione, all'erogazione delle prestazioni, all'attività amministrativa
e finanziaria degli enti preposti all'assicurazione obbligatoria per
l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti e all'erogazione degli assegni
sociali. Il Governo è altresì delegato ad adottare, nell'ambito del testo
unico, disposizioni per la semplificazione e la razionalizzazione delle norme
previdenziali per il settore agricolo, secondo criteri omogenei a quelli
adottati per gli altri settori produttivi e a quelli prevalentemente adottati
a livello comunitario, nel rispetto delle sue specificità, anche con
riferimento alle aree di particolare problematicità, rafforzando la
rappresentanza delle organizzazioni professionali e sindacali nella gestione
della previdenza, anche ristrutturandone l'assetto e provvedendo alla graduale
sostituzione dei criteri induttivi per l'accertamento della manodopera
impiegata con criteri oggettivi. Dall'emanazione del testo unico non devono
derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
51. Lo schema del decreto legislativo di
cui al comma 50 è trasmesso alle Camere ai fini dell'espressione del parere
da parte delle Commissioni parlamentari competenti entro il novantesimo
giorno antecedente la scadenza del termine previsto per l'esercizio della
delega. Le Commissioni esprimono il parere entro quaranta giorni dalla data
di trasmissione; decorso tale termine il decreto è adottato anche in mancanza
del parere.
ñ
52. Entro un anno dalla data di entrata in
vigore del decreto legislativo di cui al comma 50, il Governo può adottare
disposizioni correttive e integrative nel rispetto dei princípi e dei criteri
direttivi di cui al comma 50, con la procedura di cui al comma 51 e senza
nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
53. Ai fini della predisposizione dello
schema del decreto legislativo di cui al comma 50, con decreto del Ministro
del lavoro e delle politiche sociali, è costituito un gruppo di lavoro
composto da esperti, fino ad un massimo di cinque, e da personale dipendente
delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o
maggiori oneri per la finanza pubblica.
54. A decorrere dalla data di entrata in
vigore della presente legge, il diritto alla pensione di vecchiaia per il
personale artistico dipendente dagli enti lirici e dalle istituzioni
concertistiche assimilate è subordinato al compimento dell'età indicata nella
Tabella A
allegata al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, e successive modificazioni.
55. Al fine di estinguere il contenzioso
giudiziario relativo ai trattamenti corrisposti a talune categorie di
pensionati già iscritti a regimi previdenziali sostitutivi, attraverso il
pieno riconoscimento di un equo e omogeneo trattamento a tutti i pensionati
iscritti ai vigenti regimi integrativi, l'articolo 3,
comma 1, lettera p), della legge 23 ottobre 1992, n. 421, e l'articolo 9,
comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, devono intendersi nel senso che la perequazione automatica
delle pensioni prevista dall'articolo 11
del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, si applica al complessivo trattamento percepito dai pensionati
di cui all'articolo 3
del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 357. All'assicurazione generale obbligatoria fa esclusivamente
carico la perequazione sul trattamento pensionistico di propria pertinenza.
ñ
TABELLA A
(ARTICOLO 1, COMMI 6 E 7)
Età anagrafica
Anno
|
Lavoratori dipendenti pubblici e privati
|
Lavoratori autonomi iscritti all’INPS
|
2008
|
60
|
61
|
2009
|
60
|
61
|
2010
|
61
|
62
|
2011
|
61
|
62
|
2012
|
61
|
62
|
2013
|
61
|
62
|
ñ
|