LEGGE 7 agosto 1990, n. 241
Nuove
norme in materia di procedimento amministrativo di diritto di accesso ai
documenti amministrativi
CAPO I
PRINCIPI
Art. 1
1. L'attività amministrativa
persegue i fini determinati dalla legge ed è retta da criteri di economicità,
di efficacia e di pubblicità secondo le modalità previste dalla presente legge
e dalle altre disposizioni che disciplinano singoli procedimenti.
2. La pubblica amministrazione
non può aggravare il procedimento se non per straordinarie e motivate esigenze
imposte dallo svolgimento dell'istruttoria.
Art. 2
1. Ove il
procedimento consegua obbligatoriamente ad una istanza, ovvero debba essere
iniziato d'ufficio, la pubblica amministrazione ha il dovere di concluderlo
mediante l'adozione di un provvedimento espresso.
2. Le Pubbliche
amministrazioni determinano per ciascun tipo di procedimento, in quanto non sia
già direttamente disposto per legge o per regolamento, il termine entro cui
esso deve concludersi. Tale termine decorre dall'inizio di ufficio del
procedimento o dal ricevimento della domanda se il procedimento è ad iniziativa
di parte.
3. Qualora le
pubbliche amministrazioni non provvedano ai sensi del comma 2, il termine è di
trenta giorni.
4. Le
determinazioni adottate ai sensi del comma 2 sono rese pubbliche secondo quanto
previsto dai singoli ordinamenti.
Art. 3
1. Ogni
provvedimento amministrativo, compresi quelli concernenti l'organizzazione
amministrativa, lo svolgimento dei pubblici concorsi ed il personale, deve
essere motivato, salvo che nelle ipotesi previste dal comma 2. La motivazione
deve indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno
determinato la decisione della amministrazione, in relazione alle risultanze
dell'istruttoria.
2. La motivazione
non è richiesta per gli atti normativi e per quelli a contenuto generale.
3. Se le ragioni
della decisione risultano da altro atto dell'amministrazione richiamato dalla
decisione stessa, insieme alla comunicazione di quest'ultima deve essere
indicato e reso disponibile. a norma della presente legge, anche l'atto cui
essa si richiama.
4. In ogni atto
notificato al destinatario devono essere indicati il termine e l'autorità cui è
possibile ricorrere.
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CAPO II
RESPONSABILE
DEL PROCEDIMENTO
Art. 4
1. Ove non sia già direttamente
stabilito per legge o per regolamento, le pubbliche amministrazioni sono tenute
a determinare per ciascun tipo di procedimento relativo ad atti di loro
competenza l'unità organizzativa responsabile della istruttoria e di ogni altro
adempimento procedimentale, nonché dell'adozione del provvedimento finale.
2. Le
disposizioni adottate ai sensi del comma 1 sono rese pubbliche secondo quanto
previsto dai singoli ordinamenti.
Art. 5
1. Il dirigente
di ciascuna unità organizzativa provvede ad assegnare a sè o ad altro
dipendente addetto all'unità la responsabilità dell'istruttoria e di ogni altro
adempimento inerente il singolo procedimento nonché, eventualmente,
dell'adozione del provvedimento finale.
2. Fino a quando
non sia effettuata l'assegnazione di cui al comma 1, è considerato responsabile
del singolo procedimento il funzionario preposto alla unità organizzativa
determinata a norma del comma 1 dell'articolo 4.
3. L'unità
organizzativa competente e il nominativo del responsabile del procedimento sono
comunicati ai soggetti di cui all'articolo 7 e, a richiesta, a chiunque vi
abbia interesse.
Art. 6
1. Il
responsabile del procedimento:
a) valuta, ai
fini istruttori, le condizioni di ammissibilità, i requisiti di legittimazione
ed i presupposti che siano rilevanti per l'emanazione del provvedimento;
b) accerta di
ufficio i fatti, disponendo il compimento degli atti all'uopo necessari, e
adotta ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria. In
particolare, può chiedere il rilascio di dichiarazioni e la rettifica di
dichiarazioni o istanze erronee o incomplete e può esperire accertamenti
tecnici ed ispezioni ed ordinare esibizioni documentali;
c) propone
l'indizione o, avendone la competenza, indìce le conferenze di servizi di cui
all'articolo 14;
d) cura le
comunicazioni, le pubblicazioni e le notificazioni previste dalle leggi e dai
regolamenti;
e) adotta, ove ne
abbia la competenza, il provvedimento finale, ovvero trasmette gli atti
all'organo competente per l'adozione.
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CAPO III
PARTECIPAZIONE
AL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO
Art. 7
1. Ove non
sussistano ragioni di impedimento derivanti da particolari esigenze di celerità
del procedimento, l'avvio del procedimento stesso è comunicato, con le modalità
previste dall'articolo 8, ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento
finale è destinato a produrre effetti diretti ed a quelli che per legge debbono
intervenirvi. Ove parimenti non sussistano le ragioni di impedimento predette,
qualora da un provvedimento possa derivare un pregiudizio a soggetti
individuati o facilmente individuabili, diversi dai suoi diretti destinatari,
l'amministrazione è tenuta a fornire loro, con le stesse modalità, notizia
dell'inizio del procedimento.
2. Nelle ipotesi
di cui al comma 1 resta salva la facoltà dell'amministrazione di adottare,
anche prima della effettuazione delle comunicazioni di cui al medesimo comma 1,
provvedimenti cautelari.
Art. 8
1. L'amministrazione provvede a
dare notizia dell'avvio del procedimento mediante comunicazione personale.
2. Nella
comunicazione debbono essere indicati:
a)
l'amministrazione competente;
b) l'oggetto del
procedimento promosso;
c) l'ufficio e la
persona responsabile del procedimento;
d) l'ufficio in
cui si può prendere visione degli atti.
3. Qualora per il
numero dei destinatari la comunicazione personale non sia possibile o risulti
particolarmente gravosa, l'amministrazione provvede a rendere noti gli elementi
di cui al comma 2 mediante forme di pubblicità idonee di volta in volta
stabilite dall'amministrazione medesima.
4. L'omissione di
taluna delle comunicazioni prescritte può esser fatta valere solo dal soggetto
nel cui interesse la comunicazione è prevista.
Art. 9
1. Qualunque
soggetto, portatore di interessi pubblici o privati, nonché i portatori di
interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, cui possa derivare un
pregiudizio dal provvedimento, hanno facoltà di intervenire nel procedimento.
Art. 10
1. I soggetti di
cui all'articolo 7 e quelli intervenuti ai sensi dell'articolo 9 hanno diritto:
a) di prendere
visione degli atti del procedimento, salvo quanto previsto dall'articolo 24;
b) di presentare
memorie scritte e documenti, che l'amministrazione ha l'obbligo di valutare ove
siano pertinenti all'oggetto del procedimento.
Art. 11
1. In
accoglimento di osservazioni e proposte presentate a norma dell'articolo 10,
l'amministrazione procedente può concludere, senza pregiudizio dei diritti dei
terzi, e in ogni caso nel perseguimento del pubblico interesse, accordi con gli
interessati al fine di determinare il contenuto discrezionale del provvedimento
finale ovvero, nei casi previsti dalla legge, in sostituzione di questo.
2. Gli accordi di
cui al presente articolo debbono essere stipulati, a pena di nullità, per atto
scritto, salvo che la legge disponga altrimenti. Ad essi si applicano, ove non
diversamente previsto, i princìpi del codice civile in materia di obbligazioni
e contratti in quanto compatibili.
3. Gli accordi
sostitutivi di provvedimenti sono soggetti ai medesimi controlli previsti per
questi ultimi.
4. Per
sopravvenuti motivi di pubblico interesse l'amministrazione recede
unilateralmente dall'accordo, salvo l'obbligo di provvedere alla liquidazione
di un indennizzo in relazione agli eventuali pregiudizi verificatisi in danno
del privato.
5. Le
controversie in materia di formazione, conclusione ed esecuzione degli accordi
di cui al presente articolo sono riservate alla giurisdizione esclusiva del
giudice amministrativo.
Art. 12
1. La concessione di sovvenzioni,
contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici
di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati sono subordinate alla
predeterminazione ed alla pubblicazione da parte delle amministrazioni
procedenti, nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, dei criteri e
delle modalità cui le amministrazioni stesse devono attenersi.
2. L'effettiva
osservanza dei criteri e delle modalità di cui al comma 1 deve risultare dai
singoli provvedimenti relativi agli interventi di cui al medesimo comma 1.
Art. 13
1. Le
disposizioni contenute nel presente capo non si applicano nei confronti
dell'attività della pubblica amministrazione diretta alla emanazione di atti
normativi, amministrativi generali, di pianificazione e di programmazione, per
i quali restano ferme le particolari norme che ne regolano la formazione.
2. Dette
disposizioni non si applicano altresì ai procedimenti tributari per i quali
restano parimenti ferme le particolari norme che li regolano.
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CAPO IV
SEMPLIFICAZIONE
DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA
Art. 14
1. Qualora sia
opportuno effettuare un esame contestuale di vari interessi pubblici coinvolti
in un procedimento amministrativo, l'amministrazione procedente indice di
regola una conferenza di servizi.
2. La conferenza
stessa può essere indetta anche quando l'amministrazione procedente debba
acquisire intese, concerti, nulla osta o assensi comunque denominati di altre
amministrazioni pubbliche. In tal caso le determinazioni concordate nella
conferenza tra tutte le amministrazioni intervenute tengono luogo degli atti
predetti.
3. Si considera
acquisito l'assenso dell'amministrazione la quale, regolarmente convocata, non
abbia partecipato alla conferenza o vi abbia partecipato tramite rappresentanti
privi della competenza ad esprimerne definitivamente la volontà, salvo che essa
non comunichi all'amministrazione procedente il proprio motivato dissenso entro
venti giorni dalla conferenza stessa ovvero dalla data di ricevimento della
comunicazione delle determinazioni adottate, qualora queste ultime abbiano
contenuto sostanzialmente diverso da quelle originariamente previste.
4. Le
disposizioni di cui al comma 3 non si applicano alle amministrazioni preposte
alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale e della salute dei
cittadini.
Art. 15
1. Anche al di
fuori delle ipotesi previste dall'articolo 14, le amministrazioni pubbliche
possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in
collaborazione di attività di interesse comune.
2. Per detti
accordi si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni previste
dall'articolo 11, commi 2, 3 e 5.
Art. 16
1. Ove debba
essere obbligatoriamente sentito un organo consultivo, questo deve emettere il
proprio parere entro il termine prefissato da disposizioni di legge o di
regolamento o, in mancanza, non oltre novanta giorni dal ricevimento della
richiesta.
2. In caso di
decorrenza del termine senza che sia stato comunicato il parere o senza che l'organo
adito abbia rappresentato esigenze istruttorie, è in facoltà
dell'amministrazione richiedente di procedere indipendentemente
dall'acquisizione del parere.
3. Le
disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano in caso di pareri che
debbano essere rilasciati da amministrazioni preposte alla tutela ambientale,
paesaggistico-territoriale e della salute dei cittadini.
4. Nel caso in
cui l'organo adito abbia rappresentato esigenze istruttorie ovvero
l'impossibilità, dovuta alla natura dell'affare, di rispettare il termine
generale di cui al comma 1, quest'ultimo ricomincia a decorrere, per una sola
volta, dal momento della ricezione, da parte dell'organo stesso, delle notizie
o dei documenti richiesti, ovvero dalla sua prima scadenza.
5. Qualora il parere
sia favorevole, senza osservazioni, il dispositivo è comunicato
telegraficamente o con mezzi telematici.
6. Gli organi
consultivi dello Stato predispongono procedure di particolare urgenza per
l'adozione dei pareri loro richiesti.
Art. 17
1. Ove per disposizione
espressa di legge o di regolamento sia previsto che per l'adozione di un
provvedimento debbano essere preventivamente acquisite le valutazioni tecniche
di organi od enti appositi e tali organi ed enti non provvedano o non
rappresentino esigenze istruttorie di competenza dell'amministrazione
procedente nei termini prefissati dalla disposizione stessa o, in mancanza,
entro novanta giorni dal ricevimento della richiesta, il responsabile del
procedimento deve chiedere le suddette valutazioni tecniche ad altri organi
dell'amministrazione pubblica o ad enti pubblici che siano dotati di
qualificazione e capacità tecnica equipollenti, ovvero ad istituti
universitari.
2. La
disposizione di cui al comma 1 non si applica in caso di valutazioni che
debbano essere prodotte da amministrazioni preposte alla tutela ambientale,
paesaggistico-territoriale e della salute dei cittadini.
3. Nel caso in
cui l'ente od organo adito abbia rappresentato esigenze istruttorie
all'amministrazione procedente, si applica quanto previsto dal comma 4
dell'articolo 16.
Art. 18
1. Entro sei mesi
dalla data di entrata in vigore della presente legge le amministrazioni
interessate adottano le misure organizzative idonee a garantire l'applicazione
delle disposizioni in materia di autocertificazione e di presentazione di atti
e documenti da parte di cittadini a pubbliche amministrazioni di cui alla legge 4 gennaio
1968, n. 15, e successive modificazioni e
integrazioni. Delle misure adottate le amministrazioni danno comunicazione alla
Commissione di cui all'articolo 27.
2. Qualora
l'interessato dichiari che fatti, stati e qualità sono attestati in documenti
già in possesso della stessa amministrazione procedente o di altra pubblica
amministrazione, il responsabile del procedimento provvede d'ufficio
all'acquisizione dei documenti stessi o di copia di essi.
3. Parimenti sono
accertati d'ufficio dal responsabile del procedimento i fatti, gli stati e le
qualità che la stessa amministrazione procedente o altra pubblica
amministrazione è tenuta a certificare.
Art. 19
1. Con
regolamento adottato ai sensi del comma 2 dell'articolo 17
della legge 23 agosto 1988, n. 400, da
emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge e previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, sono
determinati i casi in cui l'esercizio di un'attività privata, subordinato ad
autorizzazione, licenza, abilitazione, nulla osta, permesso o altro atto di
consenso comunque denominato, può essere intrapreso su denuncia di inizio
dell'attività stessa da parte dell'interessato all'amministrazione competente.
In tali casi spetta all'amministrazione competente verificare d'ufficio la
sussistenza dei presupposti e dei requisiti di legge richiesti e disporre, se
del caso, con provvedimento motivato, il divieto di prosecuzione dell'attività
e la rimozione dei suoi effetti, salvo che, ove ciò sia possibile,
l'interessato non provveda a conformare alla normativa vigente detta attività
ed i suoi effetti entro il termine prefissatogli dall'amministrazione stessa.
2. Con il
regolamento di cui al comma 1 vengono indicati i casi in cui all'attività può
darsi inizio immediatamente dopo la presentazione della denuncia, ovvero dopo
il decorso di un termine fissato per categorie di atti, in relazione alla
complessità degli accertamenti richiesti.
3. Ai fini
dell'adozione del regolamento di cui al comma 1, il parere delle Commissioni
parlamentari e del Consiglio di Stato deve essere reso entro sessanta giorni
dalla richiesta. Decorso tale termine, il Governo procede comunque all'adozione
dell'atto.
4. Le
disposizioni del presente articolo si applicano nei casi in cui il rilascio
dell'atto di assenso dell'amministrazione dipenda esclusivamente
dall'accertamento dei presupposti e dei requisiti prescritti, senza
l'esperimento di prove a ciò destinate, non sia previsto alcun limite o
contingente complessivo per il rilascio dell'atto stesso e in ogni caso non
possa derivare pregiudizio alla tutela dei valori storico-artistici e
ambientali e siano rispettate le norme a tutela del lavoratore sul luogo di
lavoro.
5. Restano ferme le norme
attualmente vigenti che stabiliscono regole analoghe o equipollenti a quelle
previste dal presente articolo.
Art. 20
1. Con regolamento adottato ai
sensi del comma 2 dell'articolo 17
della legge 23 agosto 1988, n. 400, da emanarsi entro novanta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e previo parere
delle competenti Commissioni parlamentari, sono determinati i casi in cui la
domanda di rilascio di una autorizzazione, licenza, abilitazione, nulla osta,
permesso od altro atto di consenso comunque denominato, cui sia subordinato lo
svolgimento di un'attività privata, si considera accolta qualora non venga
comunicato all'interessato il provvedimento di diniego entro il termine fissato
per categorie di atti, in relazione alla complessità del rispettivo
procedimento, dal medesimo predetto regolamento. In tali casi, sussistendone le
ragioni di pubblico interesse, l'amministrazione competente può annullare
l'atto di assenso illegittimamente formato, salvo che, ove ciò sia possibile,
l'interessato provveda a sanare i vizi entro il termine prefissatogli
dall'amministrazione stessa.
2. Ai fini
dell'adozione del regolamento di cui al comma 1, il parere delle Commissioni
parlamentari e del Consiglio di Stato deve essere reso entro sessanta giorni
dalla richiesta. Decorso tale termine, il Governo procede comunque all'adozione
dell'atto.
3. Restano ferme
le disposizioni attualmente vigenti che stabiliscono regole analoghe o
equipollenti a quelle previste dal presente articolo.
Art. 21
1. Con la
denuncia o con la domanda di cui agli articoli 19 e 20 l'interessato deve
dichiarare la sussistenza dei presupposti e dei requisiti di legge richiesti.
In caso di dichiarazioni mendaci o di false attestazioni non è ammessa la
conformazione dell'attività e dei suoi effetti a legge o la sanatoria prevista
dagli articoli medesimi ed il dichiarante è punito con la sanzione prevista
dall'articolo 483 del codice penale, salvo che il fatto costituisca più grave
reato.
2. Le sanzioni
attualmente previste in caso di svolgimento dell'attività in carenza dell'atto
di assenso dell'amministrazione o in difformità di esso si applicano anche nei
riguardi di coloro i quali diano inizio all'attività ai sensi degli articoli 19
e 20 in mancanza dei requisiti richiesti o, comunque, in contrasto con la
normativa vigente.
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CAPO V
ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI
Art. 22
1. Al fine di
assicurare la trasparenza dell'attività amministrativa e di favorirne lo svolgimento
imparziale è riconosciuto a chiunque vi abbia interesse per la tutela di
situazioni giuridicamente rilevanti il diritto di accesso ai documenti
amministrativi, secondo le modalità stabilite dalla presente legge
2. E' considerato
documento amministrativo ogni rappresentazione grafica, fotocinematografica,
elettromagnetica o di qualunque altra specie del contenuto di atti, anche
interni, formati dalle pubbliche amministrazioni o, comunque, utilizzati ai
fini dell'attività amministrativa.
3. Entro sei mesi
dalla data di entrata in vigore della presente legge le amministrazioni
interessate adottano le misure organizzative idonee a garantire l'applicazione
della disposizione di cui al comma 1, dandone comunicazione alla Commissione di
cui all'articolo 27.
Art. 23
1. Il diritto di
accesso di cui all'articolo 22 si esercita nei confronti delle amministrazioni
dello Stato, ivi compresi le aziende autonome, gli enti pubblici ed i
concessionari di pubblici servizi.
Art. 24.
1. Il diritto di
accesso è escluso per i documenti coperti da segreto di Stato ai sensi dell'articolo 12
della legge 24 ottobre 1977, n. 801, nonché
nei casi di segreto o di divieto di divulgazione altrimenti previsti
dall'ordinamento.
2. Il Governo è
autorizzato ad emanare, ai sensi del comma 2 dell'articolo 17
della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sei
mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti
intesi a disciplinare le modalità di esercizio del diritto di accesso e gli
altri casi di esclusione del diritto di accesso in relazione alla esigenza di
salvaguardare:
a) la sicurezza,
la difesa nazionale e le relazioni internazionali;
b) la politica
monetaria e valutaria;
c) l'ordine
pubblico e la prevenzione e repressione della criminalità;
d) la
riservatezza di terzi, persone, gruppi ed imprese, garantendo peraltro agli
interessati la visione degli atti relativi ai procedimenti amministrativi, la
cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i loro interessi
giuridici.
3. Con i decreti
di cui al comma 2 sono altresì stabilite norme particolari per assicurare che
l'accesso ai dati raccolti mediante strumenti informatici avvenga nel rispetto
delle esigenze di cui al medesimo comma 2.
4. Le singole
amministrazioni hanno l'obbligo di individuare, con uno o più regolamenti da
emanarsi entro i sei mesi successivi, le categorie di documenti da esse formati
o comunque rientranti nella loro disponibilità sottratti all'accesso per le
esigenze di cui al comma 2.
5. Restano ferme
le disposizioni previste dall'articolo 9 della
legge 1°. aprile 1981, n. 121, come modificato
dall'articolo 26
della legge 10 ottobre 1986, n. 668, e dalle
relative norme di attuazione, nonché ogni altra disposizione attualmente
vigente che limiti l'accesso ai documenti amministrativi.
6. I soggetti
indicati nell'articolo 23 hanno facoltà di differire l'accesso ai documenti
richiesti sino a quando la conoscenza di essi possa impedire o gravemente
ostacolare lo svolgimento dell'azione amministrativa. Non è comunque ammesso
l'accesso agli atti preparatori nel corso della formazione dei provvedimenti di
cui all'articolo 13, salvo diverte disposizioni di legge.
Art. 25
1. Il diritto di
accesso si esercita mediante esame ed estrazione di copia dei documenti
amministrativi, nei modi e con i limiti indicati dalla presente legge. L'esame
dei documenti è gratuito. Il rilascio di copia è subordinato soltanto al
rimborso del costo di riproduzione, salve le disposizioni vigenti in materia di
bollo, nonché i diritti di ricerca e di visura.
2. La richiesta
di accesso ai documenti deve essere motivata. Essa deve essere rivolta
all'amministrazione che ha formato il documento o che lo detiene stabilmente.
3. Il rifiuto, il
differimento e la limitazione dell'accesso sono ammessi nei casi e nei limiti
stabiliti dall'articolo 24 e debbono essere motivati.
4. Trascorsi
inutilmente trenta giorni dalla richiesta, questa si intende rifiutata.
5. Contro le
determinazioni amministrative concernenti il diritto di accesso e nei casi
previsti dal comma 4 è dato ricorso, nel termine di trenta giorni, al tribunale
amministrativo regionale, il quale decide in camera di consiglio entro trenta
giorni dalla scadenza del termine per il deposito del ricorso, uditi i
difensori delle parti che ne abbiano fatto richiesta. La decisione del
tribunale è appellabile, entro trenta giorni dalla notifica della stessa, al
Consiglio di Stato, il quale decide con le medesime modalità e negli stessi
termini.
6. In caso di totale o parziale
accoglimento del ricorso il giudice amministrativo, sussistendone i
presupposti, ordina l'esibizione dei documenti richiesti.
Art. 26
1. Fermo restando
quanto previsto per le pubblicazioni nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana dalla legge 11
dicembre 1984, n. 839, e dalle relative
norme di attuazione, sono pubblicati, secondo le modalità previste dai singoli
ordinamenti, le direttive, i programmi, le istruzioni, le circolari e ogni atto
che dispone in generale sulla organizzazione, sulle funzioni, sugli obiettivi,
sui procedimenti di una pubblica amministrazione ovvero nel quale si determina
l'interpretazione di norme giuridiche o si dettano disposizioni per l'applicazione
di esse.
2. Sono altresì
pubblicate, nelle forme predette, le relazioni annuali della Commissione di cui
all'articolo 27 e in generale, è data la massima pubblicità a tutte le
disposizioni attuative della presente legge e a tutte le iniziative dirette a
precisare ed a rendere effettivo il diritto di accesso.
3. Con la
pubblicazione di cui al comma 1, ove essa sia integrale, la libertà di accesso
ai documenti indicati nel predetto comma 1 s'intende realizzata.
Art. 27
1. È istituita
presso la Presidenza del Consiglio dei ministri la Commissione per l'accesso ai
documenti amministrativi.
2. La Commissione
è nominata con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del
Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Consiglio dei ministri. Essa
è presieduta dal sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei
ministri ed é composta da sedici membri, dei quali due senatori e due deputati
designati dai Presidenti delle rispettive Camere, quattro scelti fra il
personale di cui alla legge 2 aprile
1979 n. 97, su designazione dei rispettivi
organi di autogoverno, quattro fra i professori di ruolo in materie
giuridico-amministrative e quattro fra i dirigenti dello Stato e degli altri
enti pubblici.
3 La Commissione
è rinnovata ogni tre anni. Per i membri parlamentari si procede a nuova nomina
in caso di scadenza o scioglimento anticipato delle Camere nel corso del
triennio.
4. Gli oneri per
il funzionamento della Commissione sono a carico dello stato di previsione
della Presidenza del Consiglio dei ministri.
5. La Commissione
vigila affinché venga attuato il principio di piena conoscibilità dell'attività
della pubblica amministrazione con il rispetto dei limiti fissati dalla presente
legge; redige una relazione annuale sulla trasparenza dell'attività della
pubblica amministrazione, che comunica alle Camere e al Presidente del
Consiglio dei ministri; propone al Governo modifiche dei testi legislativi e
regolamentari che siano utili a realizzare la più ampia garanzia del diritto di
accesso di cui all'articolo 22.
6. Tutte le
amministrazioni sono tenute a comunicare alla Commissione, nel termine
assegnato dalla medesima, le informazioni ed i documenti da essa richiesti, ad
eccezione di quelli coperti da segreto di Stato.
7. In caso di
prolungato inadempimento all'obbligo di cui al comma 1 dell'articolo 18, le
misure ivi previste sono adottate dalla Commissione di cui al presente
articolo.
Art. 28
1. L'articolo 15
del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati
civili dello Stato, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3,
è sostituito dal seguente:
<<Art. 15. - (Segreto
d'ufficio). -- 1. L'impiegato deve mantenere il segreto d'ufficio. Non può
trasmettere a chi non ne abbia diritto informazioni riguardanti provvedimenti
od operazioni amministrative, in corso o concluse, ovvero notizie di cui sia
venuto a conoscenza a causa delle sue funzioni, al di fuori delle ipotesi e
delle modalità previste dalle norme sul diritto di accesso. Nell'ambito delle
proprie attribuzioni, l'impiegato preposto ad un ufficio rilascia copie ed
estratti di atti e documenti di ufficio nei casi non vietati
dall'ordinamento>>.
Ù
CAPO VI
DISPOSIZIONI
FINALI
Art. 29
1. Le regioni a
statuto ordinario regolano le materie disciplinate dalla presente legge nel
rispetto dei princìpi desumibili dalle disposizioni in essa contenute, che
costituiscono princìpi generali dell'ordinamento giuridico. Tali disposizioni
operano direttamente nei riguardi delle regioni fino a quando esse non avranno
legiferato in materia.
2. Entro un anno dalla data di
entrata in vigore della presente legge, le regioni a statuto speciale e le
province autonome di Trento e di Bolzano provvedono ad adeguare i rispettivi
ordinamenti alle norme fondamentali contenute nella legge medesima.
Art. 30
1. In tutti i
casi in cui le leggi e i regolamenti prevedono atti di notorietà o attestazioni
asseverate da testimoni altrimenti denominate, il numero dei testimoni é
ridotto a due.
2. È fatto
divieto alle pubbliche amministrazioni e alle imprese esercenti servizi di
pubblica necessità e di pubblica utilità di esigere atti di notorietà in luogo
della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà prevista dall'articolo 4 della
legge 4 gennaio 1968, n. 15, quando si
tratti di provare qualità personali, stati o fatti che siano a diretta
conoscenza dell'interessato.
Art. 31
1. Le norme sul
diritto di accesso ai documenti amministrativi di cui al capo V hanno effetto
dalla data di entrata in vigore dei decreti di cui all'articolo 24.
La presente
legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale
degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque
spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì
7 agosto 1990
Ù
NOTE
Avvertenza:
Il testo delle
note qui pubblicato é stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo
unico approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092,
al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è
operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti
legislativi qui trascritti.
Nota all'art. 18:
- La legge n. 15/1968
reca: <<Norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione
e autenticazione di firme>>.
Nota all'art. 19:
- Il testo del
comma 2 dell'art. 17 della
legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attività di
Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), è il
seguente:
<<Art. 17
(Regolamenti).
(omissis).
2. Con decreto del Presidente
della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il
Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie,
non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le
quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potestà
regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della
materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto
dall'entrata in vigore delle norme regolamentari>>.
Nota all'art. 20:
- Per il comma 2
dell'art. 17 della
citata legge n. 400/1988 vedi precedente
nota all'art. 19.
Note all'art. 24:
Il testo dell'art. 12 della
legge n. 801/1977 (Istituzione e ordinamento dei
servizi per le informazioni e la sicurezza e disciplina del segreto di Stato),
è il seguente:
<<Art. 12 -
Sono coperti dal segreto di Stato gli atti, i documenti, le notizie, le
attività e ogni altra cosa la cui diffusione sia idonea a recar danno alla
integrità dello Stato democratico, anche in relazione ad accordi
internazionali, alla difesa delle istituzioni poste dalla Costituzione a suo fondamento,
al libero esercizio delle funzioni degli organi costituzionali, alla
indipendenza dello Stato rispetto agli altri Stati e alle relazioni con essi,
alla preparazione e alla difesa militare dello Stato.
In nessun caso
possono essere oggetto di segreto di Stato fatti eversivi dell'ordine
costituzionale>>.
- Per il comma 2
dell'art. 17 della
citata legge n. 400/1988 vedi precedente
nota all'art. 19.
- Il testo dell'art. 9 della
legge n. 121/1981 (Nuovo ordinamento
dell'Amministrazione della pubblica sicurezza), come modificato dall'art. 26 della
legge n. 668/1986 (Modifiche e integrazioni alla legge 1°. aprile
1981, n. 121, e relativi decreti di attuazione,
sul nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza), è il
seguente:
<<Art. 9
(Accesso ai dati ed informazioni e loro uso). -- L'accesso ai dati e alle
informazioni conservati negli archivi automatizzati dal Centro di cui
all'articolo precedente e la loro utilizzazione sono consentiti agli ufficiali
di polizia giudiziaria appartenenti alle forze di polizia, agli ufficiali di
pubblica sicurezza e ai funzionari dei servizi di sicurezza, nonché agli agenti
di polizia giudiziaria delle forze di polizia debitamente autorizzati ai sensi del
secondo comma del successivo articolo 11.
L'accesso ai dati
e alle informazioni di cui al comma precedente è consentito all'autorità
giudiziaria ai fini degli accertamenti necessari per i procedimenti in corso e
nei limiti stabiliti dal codice di procedura penale.
È comunque
vietata ogni utilizzazione delle informazioni e dei dati predetti per finalità
diverse da quelle previste dall'articolo 6, lettera a). È altresì vietata ogni
circolazione delle informazioni all'interno della pubblica amministrazione
fuori dei casi indicati nel primo comma del presente articolo.
Nessuna decisione giudiziaria
implicante valutazioni di comportamento può essere fondata esclusivamente su
elaborazioni automatiche di informazioni che forniscano un profilo della
personalità dell'interessato>>.
Nota all'art. 26:
- La legge n.
839/1984 reca: <<Norme sulla Raccolta
ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana e sulla Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana>>.
Nota all'art. 27:
- La legge n. 97/1979
reca: <<Norme sullo stato giuridico dei magistrati e sul trattamento
economico dei magistrati ordinari e amministrativi, dei magistrati della
giustizia militare e degli avvocati dello Stato>>.
Nota all'art. 30:
- Il testo dell'art. 4 della
citata legge n. 15/1968, è il seguente:
<<Art. 4
(Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà). -- L'atto di notorietà
concernente fatti, stati o qualità personali che siano a diretta conoscenza
dell'interessato è sostituito da dichiarazione resa e sottoscritta dal medesimo
dinanzi al funzionario competente a ricevere la documentazione, o dinanzi ad un
notaio, cancelliere, segretario comunale, o altro funzionario incaricato dal
sindaco, il quale provvede alla autenticazione della sottoscrizione con
l'osservanza delle modalità di cui all'art. 20>>.
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