LEGGE 30 dicembre 2010 , n. 238
Incentivi
fiscali per il rientro dei lavoratori in Italia
La Camera
dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL
PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente
legge:
CAPO I
DISPOSIZIONI
COMUNI
Art. 1.
(Finalità.
Durata degli incentivi fiscali)
1. La presente legge intende
contribuire allo sviluppo del Paese mediante la valorizzazione delle esperienze
umane, culturali e professionali maturate da cittadini dell'Unione europea che
hanno risieduto continuativamente per almeno ventiquattro mesi in Italia, che
studiano, lavorano o che hanno conseguito una specializzazione post lauream
all'estero e che decidono di fare rientro in Italia. A tale fine, la presente
legge prevede la concessione di incentivi fiscali, sotto forma di minore
imponibilità del reddito, in favore dei soggetti individuati con il decreto di
cui all'articolo 2, comma 2.
2. I benefici fiscali di cui alla
presente legge spettano dalla data di entrata in vigore della medesima legge
fino al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2013. Hanno diritto ai
predetti benefici i cittadini dell'Unione europea che, alla data del 20 gennaio
2009, siano in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2.
CAPO II
INCENTIVI
FISCALI PER I LAVORATORI
Art. 2.
(Caratteristiche
dei soggetti beneficiari)
1. Hanno diritto alla concessione
dei benefici fiscali di cui all'articolo 3:
a) i cittadini dell'Unione
europea, nati dopo il 1° gennaio 1969, in possesso di un titolo di laurea, che
hanno risieduto continuativamente per almeno ventiquattro mesi in Italia e che,
sebbene residenti nel loro Paese d'origine, hanno svolto continuativamente
un'attività di lavoro dipendente, di lavoro autonomo o di impresa fuori di tale
Paese e dell'Italia negli ultimi ventiquattro mesi o più, i quali vengono
assunti o avviano un'attività di impresa o di lavoro autonomo in Italia e
trasferiscono il proprio domicilio, nonché la propria residenza, in Italia
entro tre mesi dall'assunzione o dall'avvio dell'attività;
b) i cittadini dell'Unione
europea, nati dopo il 1° gennaio 1969, che hanno risieduto continuativamente
per almeno ventiquattro mesi in Italia e che, sebbene residenti nel loro Paese
d'origine, hanno svolto continuativamente un'attività di studio fuori di tale
Paese e dell'Italia negli ultimi ventiquattro mesi o più, conseguendo un titolo
di laurea o una specializzazione post lauream, i quali vengono assunti o
avviano un'attività di impresa o di lavoro autonomo in Italia e trasferiscono
il proprio domicilio, nonché la propria residenza, in Italia entro tre mesi
dall'assunzione o dall'avvio dell'attività.
2. Con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge, sono individuate le categorie dei
soggetti di cui al comma 1, tenendo conto delle specifiche esperienze e
qualificazioni scientifiche e professionali e garantendo che non si determinino
nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Art. 3.
(Caratteristiche
dei benefici)
1. I redditi di lavoro
dipendente, i redditi d'impresa e i redditi di lavoro autonomo percepiti dalle
persone fisiche di cui all'articolo 2 concorrono alla formazione della base
imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche in misura
ridotta, secondo le seguenti percentuali:
a) 20 per cento, per le
lavoratrici;
b) 30 per cento, per i lavoratori.
2. I benefici di cui al comma 1
sono riconosciuti nel rispetto dei limiti fissati dal regolamento (CE) n.
1998/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, relativo all'applicazione
degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti d'importanza minore (de
minimis).
3. La fruizione dei benefici di
cui al comma 1 è incompatibile con la contemporanea fruizione degli incentivi
previsti dall'articolo 17 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio
2009, n. 2, nonché del credito d'imposta previsto dall'articolo
1, commi da 271 a 279, della legge 27 di cembre 2006, n. 296, e successive
modificazioni.
4. Sono esclusi dai benefici di
cui al presente articolo i soggetti che, essendo titolari di un rapporto di
lavoro a tempo indeterminato con pubbliche amministrazioni o con imprese di
diritto italiano, svolgono all'estero, in forza di tale rapporto, la propria
attività lavorativa anche per il periodo temporale individuato dall'articolo 2.
5. Il beneficio attribuito ai
lavoratori dipendenti, su specifica richiesta di questi ultimi, è computato dal
datore di lavoro ai fini del calcolo delle ritenute fiscali. Con provvedimento
del direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro trenta giorni dalla
data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le disposizioni
necessarie per l'applicazione del presente comma.
CAPO III
AGEVOLAZIONI
E TUTELA DEI DIRITTI ACQUISITI PER I LAVORATORI CHE RIENTRANO IN ITALIA
Art. 4.
(Gestione
delle procedure amministrative per il rientro in Italia)
1. Le pratiche e gli adempimenti
necessari a perfezionare il rientro in Italia delle persone fisiche cui si
applica la presente legge sono curate dagli uffici consolari italiani
all'estero, anche d'intesa con la società Italia Lavoro Spa. Alle persone
fisiche che rientrano in Italia è garantita, in quanto applicabile,
l'attestazione delle proprie competenze e dei titoli acquisiti all'estero,
attraverso il rilascio della documentazione «Europass», di cui alla decisione
n. 2241/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 dicembre 2004.
2. Il Ministro degli affari
esteri, con decreto adottato di concerto con i Ministri del lavoro e delle
politiche sociali e dell'economia e delle finanze, entro due mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge, definisce le funzioni e i ruoli dei
soggetti coinvolti nelle procedure di cui al comma 1, senza nuovi o maggiori
oneri per la finanza pubblica. Il decreto di cui al primo periodo individua la
misura dei diritti da porre a carico delle persone fisiche che rientrano in
Italia in modo da garantire la copertura integrale dei maggiori oneri
derivanti, ai fini dell'attuazione del comma 1, dalle intese con la società
Italia Lavoro Spa.
Art. 5.
(Riserva di
alloggi di edilizia residenziale pubblica)
1. Le regioni, nell'ambito delle
loro disponibilità, possono riservare ai soggetti di cui all'articolo 2 una
quota degli alloggi di edilizia residenziale pubblica destinati
all'assegnazione in godimento o alla locazione per uso abitativo per un periodo
non inferiore a ventiquattro mesi.
Art. 6.
(Tutela dei
diritti acquisiti)
1. Il Governo promuove la
stipulazione di accordi bilaterali con gli Stati esteri di provenienza dei
lavoratori di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), finalizzati a
riconoscere a detti lavoratori il diritto alla totalizzazione dei contributi versati
a forme di previdenza estere con quelli versati a forme di previdenza
nazionale.
Alla ratifica degli accordi di
cui al presente comma si provvede solo successivamente all'individuazione, con
apposito provvedimento legislativo, delle occorrenti risorse finanziarie.
CAPO IV
CAUSE DI
DECADENZA E DISPOSIZIONE FINANZIARIA
Art. 7.
(Cause di
decadenza dai benefici)
1. Il beneficiario degli
incentivi fiscali di cui all'articolo 3, comma 1, decade dal diritto agli
stessi se trasferisce nuovamente la propria residenza o il proprio domicilio
fuori dell'Italia prima del decorso di cinque anni dalla data della prima
fruizione del beneficio. In tal caso si provvede al recupero dei benefici già
fruiti, con applicazione delle relative sanzioni e interessi.
Art. 8.
(Disposizione
finanziaria)
1. Dall'attuazione delle
disposizioni di cui al capo II della presente legge non devono derivare nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
La presente legge, munita del
sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti
normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di
osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 30 dicembre 2010
NAPOLITANO
Berlusconi, Presidente del
Consiglio dei Ministri
Visto, il Guardasigilli: Alfano