LEGGE 2 AGOSTO 1990 N. 233
RIFORMA
DEI TRATTAMENTI PENSIONISTICI DEI LAVORATORI AUTONOMI
ART. 1
1. A decorrere dall'1
luglio 1990 l'ammontare del contributo annuo dovuto per i soggetti iscritti
alle gestioni dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli artigiani
e degli esercenti attività commerciali, titolari, coadiuvanti e coadiutori, è
pari al 12 per cento del reddito annuo derivante dalla attività di impresa che
dà titolo all'iscrizione alla gestione, dichiarato ai fini Irpef, relativo all'anno
precedente.
2. Per i soggetti
iscritti alle gestioni di cui al comma 1 in qualità di coadiuvanti ai sensi
dell'articolo 2 della legge 4 luglio 1959, n. 463, o di coadiutori, ai sensi
dell'articolo 2 della
legge 22 luglio 1966, n. 613, di età inferiore ai
ventuno anni l'aliquota contributiva di cui al comma 1 è ridotta al 9 per
cento.
3. Il livello minimo
imponibile ai fini del versamento dei contributi previdenziali dovuti alle
gestioni di cui al comma 1 da ciascun assicurato è fissato nella misura del
minimale annuo di retribuzione che si ottiene moltiplicando per 312 il minimale
giornaliero stabilito, all'1 gennaio dell'anno cui si riferiscono i contributi,
per gli operai del settore artigianato e commercio dall'articolo 1 del decreto
legge 29 luglio 1981, n. 402, convertito, con modificazioni, dalla legge 26
settembre 1981, n. 537, e successive
modificazioni ed integrazioni.
4. In presenza di un
reddito di impresa superiore al limite di retribuzione annua pensionabile cui
si applica la percentuale massima di commisurazione della pensione prevista per
l'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i
superstiti dei lavoratori dipendenti, la quota di reddito eccedente tale limite
viene presa in considerazione, ai fini dei versamenti dei contributi
previdenziali, fino a concorrenza di un importo pari a due terzi del limite
stesso.
5. Ai fini del
versamento di cui ai precedenti commi il titolare deve indicare la quota di
reddito di pertinenza di ciascun coadiuvante o coadiutore. Il complesso delle
quote dei collaboratori non può superare, in ogni caso, il 49 per cento del
reddito d'impresa di cui al comma 1. Tale ripartizione ha effetto anche ai fini
della commisurazione del reddito per il diritto alle prestazioni previdenziali
ed assistenziali in favore dei lavoratori autonomi artigiani ed esercenti
attività commerciali.
6. I contributi di cui
al presente articolo e quelli di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente
della Repubblica 8 luglio 1980, n. 538, e successive modificazioni ed
integrazioni, si prescrivono con il decorso di dieci anni dalla data in cui
avrebbero dovuto essere versati; la disposizione di cui al presente comma si
applica anche alle prescrizioni in corso alla data di entrata in vigore della
presente legge.
7. Per i periodi di
assicurazione inferiori all'anno solare i contributi sono rapportati a mese.
8. Entro il 30 giugno
1991 i lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali degli artigiani e
degli esercenti attività commerciali provvederanno al versamento dei contributi
a conguaglio per il secondo semestre 1990 in base alla differenza tra quanto
risultante dalle disposizioni di cui al presente articolo e quanto versato in
base alle previgenti disposizioni.
ART. 2
1. Il titolare dell'impresa
artigiana o commerciale è tenuto al pagamento dei contributi di cui
all'articolo 1 per sé e per i coadiuvanti e coadiutori, salvo diritto di
rivalsa.
2. I contributi
previdenziali calcolati ai sensi del comma 3 dell'articolo 1 e quelli di cui
alla legge 4 giugno
1973. n. 311, sono versati in quattro rate uguali, a
scadenza trimestrale, entro il giorno 20 del mese successivo al trimestre
solare al quale si riferiscono. I conguagli tra i contributi dovuti e quelli di
cui al predetto comma 3 sono versati in due rate di uguale importo, alle
scadenze del 20 luglio e del 20 ottobre di ciascun anno.
3. Il contributo di
risanamento dovuto dagli iscritti alle gestioni di cui all'articolo 1, ai sensi
del primo comma dell'articolo 21
della legge 3 giugno 1975, n. 160, e successive
modificazioni ed integrazioni, resta acquisito alle gestioni predette sin dalla
sua istituzione.
ART. 3
1. A decorrere dall'1 luglio 1990
gli artigiani e gli esercenti attività commerciali sono inseriti, ai fini dei versamenti
volontari, nella tabella A allegata alla presente legge. La classe di reddito
da attribuire a ciascun lavoratore è quella il cui reddito medio è pari o
immediatamente inferiore alla media dei redditi presi in considerazione, ai
sensi dell'articolo 1, negli ultimi tre anni di lavoro. Per i periodi di
contribuzione volontaria anteriori all'1 luglio 1990 si tiene conto dei redditi
di cui ai commi 9 e 10 dell'articolo 5.
2. L'importo del
contributo corrispondente a ciascuna classe di reddito è pari al risultato che
si ottiene applicando al reddito medio imponibile di cui al comma 1 le aliquote
previste all'articolo 1. I redditi di cui alla citata tabella A sono rivalutati
annualmente, e con effetto dall'1 gennaio di ciascun anno, con riferimento al valore
aggiornato del livello minimo imponibile, di cui al comma 3 dell'articolo 1, e
al valore aggiornato del limite massimo di retribuzione annua pensionabile, cui
si applica la percentuale massima di commisurazione della pensione a carico
dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i
superstiti dei lavoratori dipendenti. Le sei classi di reddito intermedie tra i
suddetti valori sono costruite con conseguenti adeguamenti di pari ampiezza.
ART. 4
1. Le amministrazioni, competenti
a rilasciare le licenze e le autorizzazioni o a tenere i registri e gli albi di
cui all'articolo 1 della legge 27 novembre 1960, n. 1397, e successive
modificazioni ed integrazioni, comunicano alla commissione provinciale per
l'accertamento e la compilazione degli elenchi nominativi degli esercenti
attività commerciali e all'Inps, entro trenta giorni, il rilascio della licenza
o della autorizzazione o l'iscrizione nell'albo o registro suddetti e ogni
altra notizia riguardante l'inizio, la sospensione, la variazione o la
cessazione di attività dell'azienda.
2. Qualora i dati di
cui al comma 1 si riferiscano all'attività artigiana, sono comunicati, nei
medesimi termini, dalle amministrazioni competenti alla commissione provinciale
per l'artigianato e all'Inps.
ART. 5
1. La misura dei
trattamenti pensionistici da liquidare, con effetto dall'1 luglio 1990, in
favore degli iscritti alle gestioni di cui all'articolo 1 è pari, per ogni anno
di iscrizione e contribuzione alle rispettive gestioni, al 2 per cento del
reddito annuo d'impresa determinato, per ciascuna soggetto assicurato, ai sensi
dell'articolo 1, quale risulta dalla media dei redditi relativi agli ultimi
dieci anni coperti da contribuzione o al minor numero di essi, anteriori alla
decorrenza della pensione.
2. La misura massima
della percentuale di commisurazione della pensione al reddito di cui al comma 1
è stabilita nell'80 per cento. Le misure intermedie della percentuale prevista
sono pari a quelle determinate nella tabella C annessa alla legge 30 aprile
1969, n. 153.
3. Le disposizioni sul
calcolo delle pensioni, introdotte dall'articolo 6, commi 8 e 9, del decreto
legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11
novembre 1983, n. 638, sono abrogate.
4. Per la
determinazione della misura delle pensioni nel caso in cui il reddito
imponibile ecceda il limite massimo pensionabile di cui al comma 4
dell'articolo 1 si applicano, sulla parte eccedente e fino a concorrenza
dell'importo preso in considerazione ai fini del versamento dei contributi, le
disposizioni di cui all'articolo 21,
comma 6, della legge 11 marzo 1988, n. 67,
e successive modificazioni ed integrazioni, secondo le corrispondenti
percentuali di commisurazione ivi previste.
5. La pensione, fermo
restando quanto previsto dall'articolo 6 del decreto legge 12 settembre 1983,
n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11
novembre 1983, n. 638, e dagli articoli 1 e 2
della legge 12 giugno 1984, n. 222, è integrabile
al trattamento minimo.
6. Il reddito annuo di
impresa di cui all'articolo 1 è rivalutato in misura corrispondente alla
variazione dell'indice annuo del costo della vita, calcolato dall'Istat ai fini
della scala mobile delle retribuzioni dei lavoratori dell'industria, tra l'anno
solare cui il reddito si riferisce e quello precedente la decorrenza della
pensione.
7. Il reddito preso a
base per i familiari coadiuvanti e coadiutori è rappresentato dalla quota di
reddito denunciata per ciascuno di essi ai sensi dell'articolo 1.
8. In assenza di
reddito d'impresa imponibile ai lini dell'Irpef, ovvero in presenza di un
reddito inferiore al livello minimo imponibile di cui al comma 3 dell'articolo
1, è preso in considerazione per ciascun anno un reddito di ammontare pari al
predetto livello.
9. I periodi di
contribuzione accreditati alle gestioni di cui all'articolo 1 in epoca
anteriore all'1 gennaio 1982 vengono computati ai fini della valutazione della
retribuzione pensionabile, considerando coperti i periodi stessi, per ciascuno
degli anni di iscrizione alle gestioni, con un reddito, da attribuire al
titolare di impresa ed a ciascuno dei familiari collaboratori, pari a quello
indicato nelle tabelle B e C allegate alla presente legge, rispettivamente, per
gli artigiani e per gli esercenti attività commerciali.
10. Per il periodo
compreso tra l'1 gennaio 1982 e il 30 giugno 1990, il reddito da attribuire ai
soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 1, ripartito con i criteri previsti al
comma 5 del medesimo articolo, è quello corrispondente alla quota di imponibile
che si ricava considerando versato in base alla aliquota del 12 per cento il
contributo in cifra fissa e in percentuale dovuto per l'assicurazione per la
invalidità, la vecchiaia e i superstiti per ciascuno degli anni predetti. Con
effetto dall'1 luglio 1990 sono riliquidate secondo le disposizioni della
presente legge, se più favorevoli, le pensioni con decorrenza tra l'1 gennaio
1982 e il 30 giugno 1990.
11. Per le pensioni
aventi decorrenza compresa tra l'1 luglio 1990 ed il 31 dicembre 1995 è fatto
salvo se più favorevole l'importo risultante dal calcolo effettuato secondo le
norme vigenti anteriormente alla data di entrata in vigore della presente
legge.
ART. 6
1. Le pensioni
supplementari liquidate con decorrenza dall'1 luglio 1990 ai sensi dell'articolo 5 della
legge 12 agosto 1962, n. 1338, e successive modificazioni
ed integrazioni, nelle gestioni di cui all'articolo 1, sono calcolate con le
norme previste dall'articolo 5 della presente legge per le pensioni autonome a
carico delle gestioni medesime, fatta eccezione per le norme relative
all'integrazione alla misura del trattamento minimo.
2. La disposizione di
cui al comma 1 si applica con la decorrenza ivi prevista anche ai supplementi
di pensione da liquidare, a carico delle gestioni di cui all'articolo 1, ai
sensi dell'articolo 4 della
legge 12 agosto 1962, n. 1338, come sostituito
dall'articolo 19 del
decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488,
e successive modificazioni ed integrazioni. Per la determinazione della misura
del supplemento si prendono in considerazione i redditi di cui all'articolo 1
ed i periodi relativi. Il supplemento di pensione si somma alla pensione autonoma
e diviene parte integrante di essa a tutti gli effetti dalla data di decorrenza
del supplemento stesso.
ART. 7
1. Con decorrenza dall'1 luglio
1990 sono istituite, per gli assicurati iscritti alla gestione dei contributi e
delle prestazioni previdenziali dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni, di
cui alla legge 26 ottobre 1957, n. 1047, e successive modificazioni ed
integrazioni, quattro fasce di reddito convenzionale individuate in base alla
tabella D allegata alla presente legge ai fini del calcolo dei contributi e
della determinazione della misura delle pensioni.
2. Ciascuna azienda è
inclusa per ciascun anno, frazionabile per settimana per prestazioni di lavoro
inferiori all'anno o per la diversa consistenza aziendale, nella fascia di
reddito convenzionale corrispondente al reddito agrario dei terreni condotti,
determinato ai sensi dell'articolo 11 bis del decreto legge 14 marzo 1988, n.
70, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 154.
3. I contributi per le
singole unità attive appartenenti alle aziende comprese nelle diverse fasce
sono determinati: a) moltiplicando il reddito medio convenzionale di cui al
comma 5 per il numero delle giornate indicate nella citata tabella D; b)
applicando ai rispettivi redditi imponibili l'aliquota del 12 per cento,
ridotta al 9 per cento per le imprese ubicate in territori montani e nelle zone
agricole svantaggiate di cui all'ultimo comma dell'articolo 13 del decreto
legge 29 luglio 1981, n. 402, convertito, con modificazioni, dalla legge 26
settembre 1981, n. 537, e successive
modificazioni ed integrazioni.
4. Per i mezzadri e
coloni i contributi sono per metà a carico del concedente e per metà a carico
del mezzadro o colono. I concedenti sono responsabili del pagamento dei
contributi anche per la parte a carico dei mezzadri e coloni, salvo il diritto
di rivalsa.
5. Il reddito medio
convenzionale per ciascuna fascia di reddito agrario di cui alla citata tabella
D è determinato annualmente su base nazionale con decreto del Ministro del
lavoro e della previdenza sociale, con riferimento alle retribuzioni medie
giornaliere di cui al primo comma dell'articolo 28 del
decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488.
La misura del reddito agrario per ciascuna fascia è determinata con decreto del
Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri del
tesoro e dell'agricoltura e foreste, sentite le organizzazioni sindacali di
categoria più rappresentative sul piano nazionale.
6. Per le imprese
agricole di allevamento di animali per le quali manchi il reddito agrario,
l'inclusione nelle fasce di reddito convenzionale sarà effettuata sulla base di
criteri determinati, in relazione alle dimensioni delle aziende e distintamente
per singole specie di animali, con decreto del Ministro del lavoro e della
previdenza sociale, di concerto con i Ministri del tesoro e dell'agricoltura e
foreste, sentite le Organizzazioni sindacali di categoria più rappresentative
sul piano nazionale.
7. A decorrere dalla
data di entrata in vigore della presente legge è soppresso il contributo
addizionale di cui al primo comma dell'articolo 17
della legge 3 giugno 1975, n. 160, nonché il contributo
aggiuntivo aziendale di cui all'articolo 3 del decreto legge 22 dicembre 1981,
n. 791, convertito, con modificazioni, dalla legge 26
febbraio 1982, n. 54.
8. Per i soggetti
iscritti alla gestione in qualità di unità attive, di cui alla legge 26 ottobre
1957, n. 1047, di età inferiore ai ventuno anni, le aliquote di cui al comma 3,
lettera b), sono ridotte rispettivamente al 9,50 per cento e al 4,50 per cento.
9. Ai fini dell'accertamento del
diritto e dell'anzianità contributiva per la determinazione della misura delle
pensioni di vecchiaia, di anzianità, di inabilità ed ai superstiti, o
dell'assegno di invalidità, non possono comunque essere computate, in favore
degli iscritti, più di 156 giornate per ciascun anno.
10. Entro il 30 giugno
1991 i lavoratori autonomi iscritti alla gestione speciale coltivatori diretti,
mezzadri e coloni provvederanno al versamento dei contributi a conguaglio per
il secondo semestre 1990 in base alla differenza tra quanto risultante dalle
disposizioni di cui al presente articolo e quanto versato in base alle
previgenti disposizioni.