Parlamento Italiano
Legge 17 luglio
2006, n. 233
"Conversione in legge, con modificazioni, del
decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, recante disposizioni urgenti in materia
di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e
dei Ministeri. Delega al Governo per il coordinamento delle disposizioni in
materia di funzioni e organizzazione della Presidenza del Consiglio dei
Ministri e dei Ministeri"
pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n. 164 del 17 luglio 2006
testo in vigore dal:
18-7-2006
La Camera dei deputati ed il Senato della
Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Legge 17 luglio
2006, n. 233
"Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge
18 maggio 2006, n. 181, recante disposizioni urgenti in materia di riordino
delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei
Ministeri. Delega al Governo per il coordinamento delle disposizioni in
materia di funzioni e organizzazione della Presidenza del Consiglio dei
Ministri e dei Ministeri"
LEGGE DI CONVERSIONE
Art. 1.
1. Il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, recante disposizioni
urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del
Consiglio dei ministri e dei Ministeri, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato
alla presente legge.
2. Il Governo è delegato ad adottare, entro ventiquattro mesi
dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti
legislativi per il coordinamento delle disposizioni in materia di funzioni e
organizzazione della Presidenza del Consiglio dei ministri e dei Ministeri
con le disposizioni di cui al decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, come
modificato dalla presente legge.
3. Nell'attuazione della delega di cui al comma 2, il Governo si
attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:
a) puntuale individuazione del testo
vigente delle norme;
b) coordinamento del testo delle
disposizioni vigenti, apportando le modifiche necessarie per garantire la
razionale applicazione nonchè la coerenza logica e sistematica della
normativa;
c) esplicita e analitica indicazione
delle norme abrogate;
d) aggiornamento e semplificazione del
linguaggio normativo;
e) revisione del numero dei dipartimenti
e delle direzioni generali, previste dal decreto legislativo 30 luglio 1999,
n. 300, sulla base di quanto disposto dal comma 23 dell'articolo 1 del
decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, come modificato dalla presente legge,
nel rispetto del principio di invarianza della spesa di cui al comma 25
dell'articolo 1 del medesimo decreto-legge.
4. I decreti legislativi sono adottati su proposta del
Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, sentiti i Ministri interessati. Sugli schemi
dei decreti legislativi, predisposti sentite le organizzazioni sindacali
maggiormente rappresentative, sono acquisiti i pareri del Consiglio di Stato
e delle competenti Commissioni parlamentari, da rendere ciascuno nel termine
di quarantacinque giorni dalla trasmissione. Decorso tale termine, i decreti
possono comunque essere adottati.
5. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a
quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge,
munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli
atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti
di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 17
luglio 2006
NAPOLITANO
Prodi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Visto, il Guardasigilli: Mastella
TESTO DEL
DECRETO-LEGGE COORDINATO CON LA LEGGE DI CONVERSIONE (*)
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 164 del 17
luglio 2006
(*) Le modifiche apportate dalla legge di
conversione sono stampate con caratteri corsivi
Art. 1.
1. Al decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300, il comma 1 dell'articolo 2 é sostituito dal seguente:
«1. I Ministeri sono i seguenti:
1) Ministero degli affari esteri;
2) Ministero dell'interno;
3) Ministero della giustizia;
4) Ministero della difesa;
5) Ministero dell'economia e delle finanze;
6) Ministero dello sviluppo economico;
7) Ministero del commercio internazionale;
8) Ministero delle comunicazioni;
9) Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;
10) Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e
del mare;
11) Ministero delle infrastrutture;
12) Ministero dei trasporti;
13) Ministero del lavoro e della previdenza sociale;
14) Ministero della salute;
15) Ministero della pubblica istruzione;
16) Ministero dell'università e della ricerca;
17) Ministero per i beni e le attività
culturali;
18) Ministero della solidarietà sociale».
2. Al Ministero dello sviluppo economico sono trasferite, con le
inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale,
le funzioni di cui all'articolo 24,
comma 1, lettera c), del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, ivi inclusa la gestione del Fondo per le aree
sottoutilizzate, fatta eccezione per le funzioni di programmazione
economica finanziaria non ricomprese nelle politiche di sviluppo e di
coesione, fatto salvo quanto previsto dal comma 19-bis del presente articolo,
e per le funzioni della segreteria del Comitato interministeriale per la
programmazione economica (CIPE), la quale e' trasferita alla
Presidenza del Consiglio dei Ministri, con le inerenti risorse
finanziarie, strumentali e di personale. Sono trasferiti altresì alla
Presidenza del Consiglio dei Ministri, con le inerenti risorse finanziarie,
strumentali e di personale, il Nucleo di consulenza per l'attuazione delle
linee guida per la regolazione del servizi di pubblica utilità (NARS) e
l'Unità tecnica - finanza di progetto (UTPF) di cui all'articolo 7 della
legge 17 maggio 1999, n. 144.
2-bis. All'articolo 23,
comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sono soppresse le parole: «, programmazione, coordinamento e
verifica degli interventi per lo sviluppo economico, territoriale e
settoriale e politiche di coesione».
2-ter. All'articolo 27,
comma 2, alinea, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, le parole da:
«secondo il principio di» fino a: «politica industriale» sono sostituite
dalle seguenti: «, ivi inclusi gli interventi in favore delle aree
sottoutilizzate, secondo il principio di sussidiarietà e di leale
collaborazione con gli enti territoriali interessati e in coerenza con gli
obiettivi generali di politica industriale».
2-quater. All'articolo 16 della legge 27 febbraio 1967, n. 48,
il declino comma e' sostituito dal seguente:
«Partecipa alle riunioni del Comitato, con funzioni di
segretario, un Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei
Ministri, nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri».
2-quinquies. L'articolo 1 del decreto-legge 26 aprile 2005, n.
63, convertito, con modificazioni, dalla
legge 25 giugno 2005, n. 109, e' abrogato.
3. E' istituito il Ministero del commercio internazionale. A
detto Ministero sono trasferite, con le inerenti risorse finanziarie,
strumentali e di personale, le funzioni attribuite al Ministero delle attività produttive dall'articolo
27, comma 2, lettera a), e comma 2-bis,
lettere b), e) e, per quanto attiene alla lettera a),
le competenze svolte in relazione al livello internazionale, del decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300.
4. E' istituito il Ministero delle
infrastrutture. A detto Ministero sono trasferite, con le inerenti risorse
finanziarie, strumentali e di personale, le funzioni attribuite al Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti dall'articolo
42, comma 1, lettere a), b), d-ter),
d-quater) e, per quanto di competenza, lettera d-bis) del
decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.
5. E' istituito il Ministero dei trasporti. A detto Ministero
sono trasferite, con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di
personale, le funzioni attribuite al Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti dall'articolo
42, comma 1, lettere c), d) e,
per quanto di competenza, lettera d-bis), del decreto legislativo 30
luglio 1999, n. 300. Il Ministero dei trasporti propone, di concerto con
il Ministero delle infrastrutture, il piano generale dei trasporti e della
logistica e i piani di settore per i trasporti, compresi i piani urbani di
mobilità, ed esprime, per quanto di competenza, il concerto sugli atti di
programmazione degli interventi di competenza del Ministero delle
infrastrutture. All'articolo 42, comma 1, lettera a), del decreto legislativo
30 luglio 1999, n. 300, le parole: «; integrazione modale fra i sistemi di
trasporto» sono soppresse.
6. E' istituito il Ministero della solidarietà
sociale. A detto Ministero sono trasferiti, con le inerenti risorse
finanziarie, strumentali e di personale: le funzioni attribuite al Ministero
del lavoro e delle politiche sociali dall'articolo
46, comma 1, lettera c), del decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300, in materia di politiche sociali e di
assistenza, fatto salvo quanto disposto dal comma 19 del presente articolo;
i compiti di vigilanza dei flussi di entrata dei lavoratori esteri non
comunitari, di cui alla lettera d) del comma 1 dell'articolo 46
del citato decreto legislativo n. 300 del 1999, e neo comunitari, nonche' i
compiti di coordinamento delle politiche per l'integrazione degli stranieri
immigrati. Restano ferme le attribuzioni del Ministero del lavoro e della
previdenza sociale in materia di politiche previdenziali. Con il decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al comma 10 del presente
articolo, sono individuate le forme di esercizio coordinato delle funzioni
aventi natura assistenziale o previdenziale, nonche' delle funzioni di
indirizzo e vigilanza sugli enti di settore; possono essere, altresì,
individuate forme di avvalimento per l'esercizio delle rispettive funzioni.
Sono altresì trasferiti al Ministero della solidarietà sociale, con le
inerenti risorse finanziarie e con l'Osservatorio per il disagio giovanile
legato alle tossicodipendenze di cui al comma 556 dell'articolo 1 della legge
23 dicembre 2005, n. 266, i compiti in materia di politiche antidroga
attribuiti alla Presidenza del Consiglio dei Ministri. L'articolo 6-bis
del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, e' abrogato. Il personale in
servizio presso il soppresso dipartimento nazionale per le politiche
antidroga e' assegnato alle altre strutture della Presidenza del Consiglio
dei Ministri, fatto comunque salvo quanto previsto dall'art. 12, comma 1,
lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni.
Sono, infine, trasferite al Ministero della solidarietà sociale le
funzioni in materia di Servizio civile nazionale di cui alla legge 8 luglio
1998, n. 230, alla legge 6 mano 2001, n. 64, e al decreto legislativo 5
aprile 2002, n. 77, per l'esercizio delle quali il Ministero si avvale
delle relative risorse finanziarie umane e strumentali. Il Ministro esercita,
congiuntamente con il Presidente del Consiglio dei Ministri, le funzioni di
indirizzo e vigilanza sull'Agenzia nazionale italiana del programma
comunitario gioventù.
7. E' istituito il Ministero della
pubblica istruzione. A detto Ministero sono trasferite, con le inerenti
risorse finanziarie, strumentali e di personale, le funzioni attribuite al
Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca dall'articolo
50, comma 1, lettera a), del decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300, ad eccezione di quelle riguardanti le
istituzioni di cui alla legge 21 dicembre 1999, n. 508.
8. E' istituito il Ministero dell'università e della ricerca. A
detto Ministero sono trasferite, con le inerenti risorse finanziarie,
strumentali e di personale, le funzioni attribuite al Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca dall'art. 50, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 30
luglio 1999, n. 300, nonche' quelle in materia di alta formazione
artistica, musicale e coreutica.
8-bis. Il Ministero dello sviluppo economico, il Ministero delle infrastrutture, il Ministero dei
trasporti, il Ministero della pubblica istruzione, il Ministero dell'ambiente
e della tutela del territorio e del mare, il Ministero dell'università e
della ricerca si articolano in dipartimenti. Le direzioni generali
costituiscono le strutture di primo livello del Ministero della solidarietà
sociale e del Ministero del commercio internazionale.
9. Le funzioni di cui all'articolo 1 della legge 6 marzo 1958,
n. 199, rientrano nelle attribuzioni del Ministero
delle politiche agricole, alimentari e forestali.
9-bis. Il Ministro dello sviluppo economico esercita la
vigilanza sul consorzi agrari di concerto con il Ministro delle politiche
agricole, alimentari e forestali, ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220. I consorzi
agrari sono società cooperative a responsabilità limitata, disciplinate a
tutti gli effetti dagli articoli 2511 e seguenti del codice civile; l'uso
della denominazione di consorzio agrario e' riservato esclusivamente alle
società cooperative di cui al presente comma. Le disposizioni della legge 28
ottobre 1999, n. 410, e successive modificazioni, sono abrogate ad eccezione
dell'articolo 2, dell'articolo 5, commi 2, 3 e 5, e dell'articolo 6. E'
abrogato, altresì, il comma 227 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004,
n. 311. Per i consorzi agrari attualmente in stato di liquidazione coatta
amministrativa, l'autorità di vigilanza provvede alla nomina di un
commissario unico, ai sensi dell'art. 198, primo comma, del regio decreto 16
marzo 1942, n. 267, in sostituzione dei commissari in carica alla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con il
compito di chiudere la liquidazione entro il 31 dicembre 2007, depositando
gli atti di cui all'articolo 213 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267,
salvo che entro detto termine sia stata autorizzata una proposta di
concordato ai sensi dell'articolo 214 del citato regio decreto. Per tutti gli
altri consorzi, i commissari in carica provvedono, entro il 31 dicembre 2006,
alla ricostituzione degli organi statutari e cessano, in pari data,
dall'incarico. I consorzi agrari adeguano gli statuti alle disposizioni del
codice civile entro il 30 giugno 2007.
9-ter. All'articolo 17, comma 1, del decreto
legislativo 29 marzo 2004, n. 99, e successive modificazioni, le parole da:
«, ivi compresi la registrazione a livello internazionale» fino a:
«specialità tradizionali garantite» sono soppresse.
10. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle
finanze e sentiti i Ministri interessati, si procede all'immediata
ricognizione in via amministrativa delle strutture trasferite ai sensi del
presente decreto, nonche' alla individuazione, in via provvisoria, del
contingente minimo degli uffici strumentali e di diretta collaborazione,
garantendo in ogni caso l'invarianza della spesa. Con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze, su proposta dei Ministri competenti, sono
apportate le variazioni di bilancio occorrenti per l'adeguamento del bilancio
di previsione dello Stato alla nuova struttura del Governo. Le funzioni di
controllo e monitoraggio attribuite alla Ragioneria generale dello Stato,
nella fase di prima applicazione, continuano ad essere svolte dagli uffici
competenti in base alla normativa previgente.
10-bis. In sede di prima applicazione del presente decreto e al
fine di assicurare il funzionamento delle strutture trasferite, gli incarichi
dirigenziali conferiti nell'ambito delle predette
strutture ai sensi dei commi 5-bis e 6 dell'articolo 19 del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, salvo quanto
previsto dal comma 23 del presente articolo, possono essere mantenuti fino
alla scadenza attualmente prevista per ciascuno di essi, anche in deroga ai
contingenti indicati dai citati commi 5-bis e 6 dell'art. 19 del decreto
legislativo n. 165 del 2001. Le amministrazioni che utilizzano i predetti
contingenti in deroga e limitatamente agli stessi, possono conferire,
relativamente ai contratti in corso che abbiano termine entro il 30 giugno
2007, alla rispettiva scadenza, nuovi incarichi dirigenziali, di durata non
superiore al 30 giugno 2008.
10-ter. Al fine di assicurare l'invarianza della spesa, le
amministrazioni cedenti rendono temporaneamente
indisponibili un numero di incarichi corrispondente a quello di cui al comma
10-bis del presente articolo, fino alla scadenza dei relativi termini. Con il
provvedimento di cui al comma 10 del presente articolo, e in relazione alle
strutture trasferite, si procede all'individuazione degli incarichi
dirigenziali conferiti ai sensi dell'art. 19, commi 5-bis e 6, del decreto
legislativo n. 165 del 2001, da parte delle amministrazioni di cui al
predetto comma 10-bis.
11. La denominazione: «Ministero delle
politiche agricole, alimentari e forestali» sostituisce, ad ogni effetto e
ovunque presente, la denominazione: «Ministero delle politiche agricole e
forestali».
12. La denominazione «Ministero dello sviluppo economico» sostituisce, ad ogni effetto e ovunque presente, la
denominazione «Ministero delle attività produttive» in relazione alle
funzioni già conferite a tale Dicastero, nonche' a quelle di cui al comma 2,
fatto salvo quanto disposto dai commi 13, 19 e 19-bis.
13. La denominazione «Ministero del
commercio internazionale» sostituisce, ad ogni effetto e ovunque presente, la
denominazione «Ministero delle attività produttive» in relazione alle
funzioni di cui al comma 3.
13-bis. La denominazione: «Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare»
sostituisce, ad ogni effetto e ovunque presente, la denominazione: «Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio».
14. La denominazione «Ministero delle infrastrutture»
sostituisce ad ogni effetto e ovunque presente, la
denominazione «Ministero delle infrastrutture e dei trasporti» in relazione
alle funzioni di cui al comma 4.
15. La denominazione «Ministero dei trasporti» sostituisce, ad
ogni effetto e ovunque presente, la denominazione «Ministero delle infrastrutture e dei trasporti» in relazione alle
funzioni di cui al comma 5.
16. La denominazione «Ministero della
pubblica istruzione» sostituisce, ad ogni effetto e ovunque presente, la
denominazione «Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca» in
relazione alle funzioni di cui al comma 7.
17. La denominazione «Ministero dell'università e della ricerca»
sostituisce, ad ogni effetto e ovunque presente, la denominazione «Ministero
dell'istruzione, dell'università e della ricerca» in relazione
alle funzioni di cui al comma 8.
18. La denominazione «Ministero della solidarietà sociale»
sostituisce, ad ogni effetto e ovunque presente, la denominazione «Ministero
del lavoro e delle politiche sociali» in relazione alle funzioni di cui al comma 6. Per quanto concerne tutte le altre funzioni del
Ministero del lavoro e delle politiche sociali, la denominazione esistente e'
sostituita, ad ogni effetto e ovunque presente, dalla denominazione
«Ministero del lavoro e della previdenza sociale».
19. Sono attribuite al Presidente del
Consiglio dei Ministri:
a) le funzioni di competenza statale
attribuite al Ministero per i beni e le attività culturali dagli articoli 52, comma 1, e 53 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, in materia di
sport. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, lo statuto dell'Istituto per il credito
sportivo e' modificato al fine di prevedere la vigilanza da parte del
Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministro per i beni e le attività
culturali;
b) le funzioni di vigilanza sull'Agenzia
dei segretari comunali e provinciali nonche' sulla Scuola superiore per
la formazione e la specializzazione dei dirigenti della pubblica
amministrazione locale;
c) l'iniziativa legislativa in materia di
individuazione e allocazione delle funzioni fondamentali di comuni, province
e città metropolitane di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera p),
della Costituzioni, nonche' le competenze in materia di promozione e coordinamento
relativamente all'attuazione dell'articolo 118, primo e secondo comma, della
Costituzione;
d) le funzioni di indirizzo e
coordinamento in materia di politiche giovanili, nonche' le funzioni di
competenza statale attribuite al Ministero del lavoro e delle politiche
sociali dall'art. 46, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 30 luglio 1999,
n. 300, in materia di coordinamento delle politiche delle giovani
generazioni, ivi comprese le funzioni di indirizzo e vigilanza sull'Agenzia
nazionale italiana del programma comunitario gioventù, esercitate
congiuntamente con il Ministro della solidarietà sociale. La Presidenza del
Consiglio dei Ministri può prendere parte alle attività del Forum nazionale
dei giovani;
e) le funzioni di indirizzo e coordinamento
in materia di politiche per la famiglia nelle sue componenti e
problematiche generazionali nonche' le funzioni di competenza statale
attribuite al Ministero del lavoro e delle politiche sociali dall'articolo
46, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, in
materia di coordinamento delle politiche a favore della famiglia, di
interventi per il sostegno della maternità e della paternità, di
conciliazione dei tempi di lavoro e dei tempi di cura della famiglia, di
misure di sostegno alla famiglia, alla genitorialità e alla natalità, di
supporto all'Osservatorio nazionale sulla famiglia. La Presidenza del
Consiglio dei Ministri subentra al Ministero del lavoro e delle politiche
sociali in tutti i suoi rapporti con l'Osservatorio nazionale sulla famiglia
e tiene informato il Ministero della solidarietà sociale della relativa
attività. La Presidenza del Consiglio dei Ministri, unitamente al Ministero
della solidarietà sociale, fornisce il supporto all'attività
dell'Osservatorio nazionale per l'infanzia e del Centro nazionale di
documentazione e di analisi per l'infanzia di cui agli articoli 2 e 3 della
legge 23 dicembre 1997, n. 451, ed esercita altresì le funzioni di
espressione del concerto in sede di esercizio delle funzioni di competenza
statale attribuite al Ministero del lavoro e della previdenza sociale in
materia di «Fondo di previdenza per le persone che svolgono lavori di cura
non retribuiti derivanti da responsabilità familiari», di cui al decreto
legislativo 16 settembre 1996, n. 565;
f) le funzioni di espressione del concerto in sede di esercizio
delle funzioni di competenza statale attribuite al Ministero del lavoro e
delle politiche sociali dagli articoli 8, 9, 10, 11, 18, 19, 20, 43, 44, 45,
46, 47 e 48 del codice delle pari opportunità tra uomo e donna, di cui al
decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198;
g) le funzioni di competenza statale attribuite al Ministero
delle attività produttive dalla legge 25 febbraio 1992, n. 215, e dagli
articoli 21, 22, 52, 53, 54 e 55 del citato codice di cui al decreto
legislativo 11 aprile 2006, n. 198.
19-bis. Le funzioni di competenza statale assegnate al Ministero
delle attività produttive dagli articoli 27 e 28 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e
successive modificazioni, in materia di turismo, sono attribuite al
Presidente del Consiglio dei Ministri; il Ministro dello sviluppo economico
concerta con il Presidente del Consiglio dei Ministri l'individuazione e
l'utilizzazione, anche residuale, delle risorse finanziarie da destinare al
turismo, ivi comprese quelle incluse nel Fondo per le aree sottoutilizzate.
Per l'esercizio di tali funzioni, il Presidente del Consiglio dei Ministri si
avvale della struttura costituita al sensi del comma 19-ter del presente
articolo e delle relative risorse.
19-ter. All'articolo
54 del decreto legislativo 30 luglio
1999, n. 300, sono apportate le seguenti modifiche:
a) il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. Il Ministero si
articola in dipartimenti»;
b) al comma 2, alinea, sono soppresse le seguenti parole: «di
cui all'articolo 53»;
c) al comma 2, dopo la lettera d), e' aggiunta la seguente:
«d-bis) turismo».
19-quater. Al Ministero per i beni e le attività culturali sono
trasferite le dotazioni finanziarie, strumentali e di personale della direzione generale del turismo già
del Ministero delle attività produttive, che viene conseguentemente
soppressa. In attesa dell'emanazione del regolamento previsto dal comma 23,
l'esercizio delle funzioni e' assicurato con decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri, d'intesa con il Ministro per i beni e le attività
culturali e il Ministro dell'economia e delle finanze.
19-quinquies. Con regolamento adottato ai sensi dell'art. 17,
comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono ridefiniti, senza nuovi o maggiori oneri per il
bilancio dello Stato, la composizione e i compiti della Commissione di cui
all'articolo 38 della legge 4 maggio 1983, n. 184, e successive
modificazioni, nonche' la durata in carica dei suoi componenti sulla base delle
norme generali contenute nella medesima legge. A decorrere dalla data di
entrata in vigore del regolamento sono abrogati l'articolo 38 commi 2, 3 e 4,
e l'articolo 39 della citata legge n. 184 del 1983.
20. All'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, dopo la lettera a),
e' inserita la seguente: «b) italiani nel mondo al Ministero degli
affari esteri;».
21. All'articolo 8, comma 2, del decreto legislativo 28 agosto
1997, n. 281, dopo le parole: «Ministro per gli affari regionali»
sono inserite le seguenti: «nella materia di rispettiva competenza».
22. Per l'esercizio delle funzioni trasferite ai sensi del comma
19:
a) quanto alla lettera a), sono trasferite alla Presidenza del
Consiglio dei Ministri le inerenti strutture organizzative del Ministero per
i beni e le attività culturali, con le relative risorse finanziarie, umane e
strumentali;
b) quanto alle lettere b) e c), il Presidente del Consiglio dei
Ministri utilizza le inerenti strutture organizzative del Ministero dell'interno.
L'utilizzazione del personale può avvenire mediante avvalimento ovvero nelle
forme di cui agli articoli 9, comma 2, e 9-bis, comma 3, del decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 303;
c) quanto alla lettera d), la Presidenza del Consiglio dei Ministri
può avvalersi del Forum nazionale dei giovani;
d) quanto alla lettera e), il Presidente del Consiglio dei
Ministri si avvale, tra l'altro, dell'Osservatorio per il contrasto della
pedofilia e della pornografia minorile di cui all'articolo 17, comma 1-bis,
della legge 3 agosto 1998, n. 269.
22-bis. La Commissione e la segreteria tecnica di cui
all'articolo 3, commi da 6-duodecies a 6-quaterdecies, del decreto-legge 14
marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005,
n. 80, e successive modificazioni, sono
soppresse. Presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri e' costituita, con
decreto del Presidente del Consiglio, una Unità per la semplificazione e la
qualità della regolazione, con relativa segreteria tecnica. Della Unità per
la semplificazione e la qualità della regolazione fa parte il capo del
dipartimento per gli affari giuridici e legislativi della Presidenza del
Consiglio dei Ministri e i componenti sono scelti tra professori
universitari, magistrati amministrativi, contabili ed ordinari, avvocati
dello Stato, funzionari parlamentari, avvocati del libero foro con almeno
quindici anni di iscrizione all'albo professionale, dirigenti delle
amministrazioni pubbliche ed esperti di elevata professionalità. Se appartenenti
ai ruoli delle pubbliche amministrazioni, gli esperti e i componenti della
segreteria tecnica possono essere collocati in aspettativa o fuori ruolo,
secondo le norme e i criteri dei rispettivi ordinamenti. Per il funzionamento
dell'Unità si utilizza lo stanziamento di cui all'articolo 3, comma
6-quaterdecies, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, ridotto del venticinque per
cento. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri si provvede,
altresì, al riordino delle funzioni e delle strutture della Presidenza del
Consiglio dei Ministri relative all'esercizio delle funzioni di cui al
presente comma e alla riallocazione delle relative risorse. A decorrere dalla
data di entrata in vigore del suddetto decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri, e' abrogato l'articolo 11, comma 2, della legge 6 luglio 2002,
n. 137.
22-ter. Il comma 2 dell'articolo 9 della legge 23 agosto 1988,
n. 400, e' sostituito dal seguente:
«2. Ogni qualvolta la legge o altra fonte normativa assegni,
anche in via delegata, compiti specifici ad un Ministro senza portafoglio
ovvero a specifici uffici o dipartimenti della Presidenza del Consiglio dei
Ministri, gli stessi si intendono comunque attribuiti, rispettiva-mente, al
Presidente del Consiglio dei Ministri, che può delegarli a un Ministro o a un
Sottosegretario di Stato, e alla Presidenza del Consiglio dei Ministri».
23. In attuazione delle disposizioni previste dal presente
decreto e limitatamente alle amministrazioni
interessate dal riordino, con regolamenti adottati ai sensi dell'articolo
4 del decreto legislativo 30 luglio
1999, n. 300, sono definiti gli assetti organizzativi e il numero massimo
delle strutture di primo livello, in modo da assicurare che al termine del
processo di riorganizzazione non sia superato, dalle nuove strutture, il
limite di spesa previsto per i Ministeri di origine e si resti altresì entro
il limite complessivo della spesa sostenuta, alla data di entrata in vigore
del presente decreto, per la totalità delle strutture di cui al presente
comma.
23-bis. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri,
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti i Ministri
interessati, previa consultazione delle organizzazioni
sindacali maggiormente rappresentative, sono determinati i criteri e le
modalità per l'individuazione delle risorse umane relative alle funzioni
trasferite ai sensi dei commi 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 19-quater.
24. All'articolo 13, comma 1, del decreto-legge
12 giugno 2001, n. 217, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto
2001, n. 317, dopo le parole: «i singoli Ministri» sono inserite le seguenti:
«, anche senza portafoglio, ».
24-bis. All'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dopo il secondo periodo, e'
inserito il seguente: «All'atto del giuramento del Ministro, tutte le
assegnazioni di personale, ivi compresi gli incarichi anche di livello
dirigenziale e le consulenze e i contratti, anche a termine, conferiti
nell'ambito degli uffici di cui al presente comma, decadono automaticamente
ove non confermati entro trenta giorni dal giuramento del nuovo Ministro».
24-ter. Il termine di cui all'articolo 14, comma 2, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come
modificato dal comma 24-bis del presente articolo, decorre, rispetto al
giuramento dei Ministri in carica alla data di entrata in vigore della legge
di conversione del presente decreto, da tale ultima data. Sono fatti salvi,
comunque, le assegnazioni e gli incarichi conferiti successivamente al 17
maggio 2006.
24-quater. Ai vice Ministri e' riservato un contingente di
personale pari a quello previsto per le segreterie dei Sottosegretari di
Stato. Tale contingente si intende compreso nel contingente complessivo del personale degli uffici di
diretta collaborazione stabilito per ciascun Ministro, con relativa riduzione
delle risorse complessive a tal fine previste.
24-quinquies. Il Ministro, in ragione della particolare
complessità della delega attribuita, può
autorizzare il vice Ministro, in deroga al limite di cui al primo periodo del
comma 24-quater e comunque entro il limite complessivo della spesa per il
personale degli uffici di diretta collaborazione del Ministro, come
rideterminato ai sensi dello stesso comma, a nominare un consigliere
giuridico, che e' responsabile dei rapporti con gli uffici di diretta
collaborazione del Ministro, o un altro soggetto esperto nelle materie
delegate, un capo della segreteria, il quale coor-dina l'attività del personale
di supporto, un segretario particolare, un responsabile della segreteria
tecnica ovvero un altro esperto, un addetto stampa o un portavoce nonche',
ove necessario in ragione delle peculiari funzioni delegate, un responsabile
per gli affari internazionali. Il vice Ministro, per le materie inerenti alle
funzioni delegate, si avvale dell'ufficio di gabinetto e dell'ufficio
legislativo del Ministero.
24-sexies. Alle disposizioni di cui ai commi 24-quater e
24-quinquies si adeguano i regolamenti emanati ai
sensi dell'art. 7 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e dell'art.
14, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Fino a tale
adeguamento, gli incarichi, le nomine o le assegnazioni di personale
incompatibili con i commi 24-quater e 24-quinquies, a qualsiasi titolo
effettuati, sono revocati di diritto ove non siano utilizzati per gli uffici
di diretta collaborazione del Ministro, nei limiti delle dotazioni ordinarie
di questi ultimi.
24-septies. E' abrogato l'art. 3 della legge 6 luglio 2002, n. 137.
24-octies. All'art. 3, comma 2, del regolamento di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2001, n. 258, e successive
modificazioni, sono soppresse le seguenti parole: «, di cui uno scelto tra i
dirigenti preposti a uffici di livello
dirigenziale generale del Ministero».
24-novies. All'art. 3-bis, comma 3, lettera b), del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, le parole:
«, ovvero espletamento del mandato parlamentare di senatore o deputato della Repubblica, nonche' di
consigliere regionale» sono soppresse.
25. Le modalità di attuazione del presente decreto devono essere
tali da garantire l'invarianza della spesa con specifico riferimento al
trasferimento di risorse umane in servizio,
strumentali e finanziarie già previste dalla legislazione vigente e stanziate
in bilancio, fatta salva la rideterminazione degli organici quale risultante
dall'attuazione dell'art. 1, comma 93, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.
25-bis. Dal riordino delle
competenze dei Ministeri e della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dal
loro accorpamento non deriva alcuna revisione dei trattamenti economici
complessivi in atto corrisposti ai dipendenti trasferiti ovvero a quelli
dell'amministrazione di destinazione che si rifletta in maggiori oneri per il
bilancio dello Stato.
25-ter. Gli schemi dei decreti del Presidente del Consiglio dei
Ministri, attuativi del riordino dei Ministeri e della Presidenza del
Consiglio dei Ministri previsti dal presente decreto,
sono corredati da relazione tecnica e sottoposti per il parere alle
Commissioni parlamentari competenti per materia e alle Commissioni bilancio
del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati per i profili di
carattere finanziario. Decorsi trenta giorni dalla trasmissione della
richiesta, i decreti possono essere comunque adottati.
25-quater. L'onere relativo ai contingenti assegnati agli uffici
di diretta collaborazione dei Ministri, dei vice Ministri e dei
Sottosegretari di Stato non deve essere,
comun-que, superiore al limite di spesa complessivo riferito all'assetto
vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto.
25-quinquies. All'onere relativo alla corresponsione del
trattamento economico ai Ministri, vice Ministri e Sottosegretari di Stato in attuazione dei commi da 1
a 8 e 19 del presente articolo, pari ad euro 250.000 per l'anno 2006 e ad
euro 375.000 a decorrere dall'anno 2007, si provvede, quanto ad euro 250.000
per l'anno 2006 e ad euro 375.000 per l'anno 2007, mediante riduzione, nella
corrispondente misura, dell'autorizzazione di spesa recata dall'art. 3, comma
6-quaterdecies, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, e, quanto ad euro 375.000 a
decorrere dall'anno 2008, mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell'ambito
dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello
stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno
2006, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al
Ministero degli affari esteri.
25-sexies. Al maggiore onere derivante dalla corresponsione
dell'indennità prevista dalla legge 9 novembre 1999, n. 418, pari ad euro 4.576.000 per l'anno 2006 e ad euro
6.864.000 a decorrere dall'anno 2007, si provvede mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
2006-2008, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente
«Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e
delle finanze per l'anno 2006, allo scopo parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.
Art. 2.
1. Il presente
decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la
conversione in legge.
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