Legge 8 luglio 1998, n. 230
"Nuove
norme in materia di obiezione di coscienza."
pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale
n.163 del 15 luglio 1998
Art. 1.
1. I cittadini
che, per obbedienza alla coscienza, nell'esercizio del diritto alle libertà di
pensiero, coscienza e religione riconosciute dalla Dichiarazione universale dei
diritti dell'uomo e dalla Convenzione internazionale sui diritti civili e
politici, opponendosi all'uso delle armi, non accettano l'arruolamento nelle
Forze armate e nei Corpi armati dello Stato, possono adempiere gli obblighi di
leva prestando, in sostituzione del servizio militare, un servizio civile,
diverso per natura e autonomo dal servizio militare, ma come questo rispondente
al dovere costituzionale di difesa della Patria e ordinato ai fini enunciati
nei "Principi fondamentali" della Costituzione. Tale servizio si
svolge secondo le modalità e le norme stabilite nella presente legge.
Art. 2.
1. Il diritto di
obiezione di coscienza al servizio militare non è esercitabile da parte di
coloro che:
a) risultino
titolari di licenze o autorizzazioni relative alle armi indicate negli articoli 28 e 30
del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto
18 giugno 1931, n. 773, e successive
modifiche ed integrazioni, ad eccezione delle armi di cui al primo comma,
lettera h), nonchè al terzo comma dell'articolo 2 della
legge 18 aprile 1975, n. 110, come sostituito
dall'articolo 1, comma 1, della legge 21 febbraio 1990, n. 36. Ai cittadini
soggetti agli obblighi di leva che facciano richiesta di rilascio del porto
d'armi per fucile da caccia, il questore, prima di concederlo, fa presente che
il conseguimento del rilascio comporta rinunzia ad esercitare il diritto di
obiezione di coscienza;
b) abbiano
presentato domanda da meno di due anni per la prestazione del servizio militare
nelle Forze armate, nell'Arma dei carabinieri, nel Corpo della guardia di
finanza, nella Polizia di Stato, nel Corpo di polizia penitenziaria e nel Corpo
forestale dello Stato, o per qualunque altro impiego che comporti l'uso delle
armi;
c) siano stati
condannati con sentenza di primo grado per detenzione, uso, porto, trasporto,
importazione o esportazione abusivi di armi e materiali esplodenti;
d) siano stati
condannati con sentenza di primo grado per delitti non colposi commessi
mediante violenza contro persone o per delitti riguardanti l'appartenenza a
gruppi eversivi o di criminalità organizzata.
Art. 3.
1. Nel bando di
chiamata di leva predisposto dal Ministero della difesa deve essere fatta
esplicita menzione dei diritti e dei doveri concernenti l'esercizio
dell'obiezione di coscienza.
Art. 4.
1. I cittadini
che a norma dell'articolo 1 intendano prestare servizio civile devono
presentare domanda al competente organo di leva entro sessanta giorni dalla
data di arruolamento. A decorrere dal 1 gennaio 1999 il predetto termine è
ridotto a quindici giorni. La domanda non può essere sottoposta a condizioni e
deve contenere espressa menzione dei motivi di cui all'articolo 1 della
presente legge nonchè l'attestazione, sotto la propria personale
responsabilità, con le forme della dichiarazione sostitutiva di atto notorio,
circa l'insussistenza delle cause ostative di cui all'articolo 2. Fino al
momento della sua definizione la chiamata alla leva resta sospesa, semprechè la
domanda medesima sia stata prodotta entro i termini previsti dal presente
articolo; le disposizioni di cui al presente periodo si applicano fino al 31
dicembre 1999.
2. All'atto di
presentare la domanda, l'obiettore può indicare le proprie scelte in ordine
all'area vocazionale e al settore d'impiego, ivi compresa l'eventuale
preferenza per il servizio gestito da enti del settore pubblico o del settore
privato, designando fino a dieci enti nell'ambito di una regione prescelta. A
tal fine la dichiarazione può essere corredata da qualsiasi documento
attestante eventuali esperienze o titoli di studio o professionali utili.
3. Fino al 31 dicembre 1999 gli
abili ed arruolati ammessi al ritardo ed al rinvio del servizio militare per i
motivi previsti dalla legge, nel caso che non abbiano presentato la domanda nei
termini stabiliti al comma 1, potranno produrla al predetto organo di leva
entro il 31 dicembre dell'anno precedente la chiamata alle armi. La
presentazione della domanda di ammissione al servizio civile non pregiudica
l'ammissione al ritardo o al rinvio del servizio militare per i motivi previsti
dalla legge.
Art. 5.
1. Il Ministro
della difesa, sulla base dell'accertamento da parte degli uffici di leva circa
l'inesistenza delle cause ostative di cui all'articolo 2, decreta, entro il
termine di sei mesi dalla presentazione della domanda, l'accoglimento della
medesima. In caso contrario ne decreta la reiezione, motivandola.
2. La mancata
decisione entro il termine di sei mesi comporta l'accoglimento della domanda.
3. Le
disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano fino al 31 dicembre 1999.
4. Fino al 31
dicembre 1999 in caso di reiezione della domanda di ammissione al servizio
civile e, comunque, in caso di sopravvenuto decreto di decadenza dal diritto di
prestarlo, l'obiettore può ricorrere all'autorità giudiziaria ordinaria. Il
giudice competente è il pretore nella cui circoscrizione ha sede il distretto
militare presso cui è avvenuta la chiamata alla leva. Per il procedimento si
osservano le norme di cui agli articoli da 414 a 438 del codice di procedura civile,
in quanto applicabili. Il pretore, anche prima dell'udienza di comparizione, su
richiesta del ricorrente, può sospendere fino alla sentenza definitiva, con
ordinanza non impugnabile, quando ricorrano gravi motivi, l'efficacia del
provvedimento di reiezione della domanda o del decreto di decadenza dal diritto
di prestare il servizio civile.
5. Dalla data di
inizio dell'efficacia delle disposizioni di cui al decreto legislativo 19
febbraio 1998, n. 51, il giudice competente ai fini di quanto previsto dal
comma 4 è il tribunale in composizione monocratica di cui all'articolo 50- ter
del codice di procedura civile, introdotto dall'articolo 56 del citato decreto
legislativo n. 51 del 1998.
6. Il rigetto del
ricorso o della richiesta di sospensiva comporta l'obbligo di prestare il
servizio militare per la durata prescritta.
Art. 6.
1. I cittadini
che prestano servizio civile ai sensi della presente legge godono degli stessi
diritti, anche ai fini previdenziali e amministrativi, dei cittadini che
prestano il servizio militare di leva. Essi hanno diritto alla stessa paga dei
militari di leva con esclusione dei benefici volti a compensare la condizione
militare.
2. Il periodo di
servizio civile è riconosciuto valido, a tutti gli effetti, per l'inquadramento
economico e per la determinazione dell'anzianità lavorativa ai fini del
trattamento previdenziale del settore pubblico e privato, nei limiti e con le
modalità con le quali la legislazione vigente riconosce il servizio di leva.
3. Il periodo di
servizio civile e di leva effettivamente prestato è valutato nei pubblici
concorsi con lo stesso punteggio che le commissioni esaminatrici attribuiscono
per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici. Ai fini
dell'ammissibilità e della valutazione dei titoli nei concorsi banditi dalle
pubbliche amministrazioni è da considerarsi a tutti gli effetti il periodo di
tempo trascorso nel servizio civile e di leva in pendenza di rapporto di
lavoro.
4. L'assistenza
sanitaria è assicurata dal Servizio sanitario nazionale, salvo quanto previsto
dall'articolo 9, comma 7.
Art. 7.
1. Dalla data di
accoglimento della domanda i nominativi degli obiettori vengono inseriti nella
lista del servizio civile nazionale; tale inserimento viene contestualmente
annotato nelle liste originarie per l'arruolamento di terra o di mare.
2. La lista degli
obiettori di coscienza prevede più contingenti annui per la chiamata al
servizio.
Art. 8.
1. In attesa
dell'entrata in vigore dei decreti legislativi attuativi della delega di cui
all'articolo 11,
comma 1, lettera a), e all'articolo 12 della legge 15 marzo 1997, n. 59,
e successive modificazioni, è istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei
ministri, l'Ufficio nazionale per il servizio civile. La dotazione organica
dell'Ufficio, fissata per il primo triennio nel limite massimo di cento unità,
è assicurata utilizzando le vigenti procedure in materia di mobilità del
personale dipendente da pubbliche amministrazioni, nonchè di consulenti secondo
quanto previsto dalla legge 23 agosto
1988, n. 400, e successive modificazioni.
L'Ufficio è organizzato in una sede centrale e in sedi regionali ed è diretto
da un dirigente generale dei ruoli della Presidenza del Consiglio dei ministri,
nominato dal Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del
Consiglio dei ministri, il quale rimane in carica per un quinquennio, rinnovabile
una sola volta.
2. L'Ufficio di
cui al comma 1 ha i seguenti compiti:
a) organizzare e
gestire, secondo una valutazione equilibrata, anche territorialmente, dei
bisogni ed una programmazione annuale del rendimento complessivo del servizio,
da compiere sentite le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,
la chiamata e l'impiego degli obiettori di coscienza, assegnandoli alle
Amministrazioni dello Stato, agli enti e alle organizzazioni convenzionati di
cui alla lettera b);
b) stipulare convenzioni
con Amministrazioni dello Stato, enti o organizzazioni pubblici e privati
inclusi in appositi albi annualmente aggiornati presso l'Ufficio stesso e le
sedi regionali, per l'impiego degli obiettori esclusivamente in attività di
assistenza, prevenzione, cura e riabilitazione, reinserimento sociale,
educazione, promozione culturale, protezione civile, cooperazione allo
sviluppo, formazione in materia di commercio estero, difesa ecologica,
salvaguardia e fruizione del patrimonio artistico e ambientale, tutela e
incremento del patrimonio forestale, con esclusione di impieghi
burocratico-amministrativi;
c) promuovere e
curare la formazione e l'addestramento degli obiettori sia organizzando,
d'intesa con i Ministeri interessati e con le regioni competenti per
territorio, appositi corsi generali di preparazione al servizio civile, ai
quali debbono obbligatoriamente partecipare tutti gli obiettori ammessi al
servizio, sia verificando l'effettività e l'efficacia del periodo di
addestramento speciale al servizio civile presso gli enti e le organizzazioni
convenzionati di cui all'articolo 9, comma 4;
d) verificare,
direttamente tramite le regioni o, in via eccezionale, tramite le prefetture,
la consistenza e le modalità della prestazione del servizio da parte degli
obiettori di coscienza ed il rispetto delle convenzioni con le Amministrazioni
dello Stato, gli enti e le organizzazioni di cui alle lettere a) e b) e dei
progetti di impiego sulla base di un programma di verifiche definito
annualmente con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri e che dovrà
comunque prevedere verifiche a campione sull'insieme degli enti e delle
organizzazioni convenzionati, nonchè verifiche periodiche per gli enti e le
organizzazioni che impieghino più di cento obiettori in servizio;
e) predisporre,
d'intesa con il Dipartimento della protezione civile, forme di ricerca e di
sperimentazione di difesa civile non armata e nonviolenta;
f) predisporre
iniziative di aggiornamento per i responsabili degli enti e delle organizzazioni
di cui alle lettere a) e b);
g) predisporre e
gestire un servizio informativo permanente e campagne annuali di informazione,
d'intesa con il Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza
del Consiglio dei ministri e con i competenti uffici dei Ministeri interessati,
per consentire ai giovani piena conoscenza delle possibilità previste dalla
presente legge;
h) predisporre, d'intesa con il
Dipartimento della protezione civile, piani per il richiamo degli obiettori in
caso di pubblica calamità e per lo svolgimento di periodiche attività
addestrative;
i) predisporre il
regolamento generale di disciplina per gli obiettori di coscienza;
l) predisporre il
regolamento di gestione amministrativa del servizio civile.
3. Per
l'organizzazione e il funzionamento dell'Ufficio di cui al comma 1, nonchè per
la definizione delle modalità di collaborazione fra l'Ufficio stesso e le
regioni con specifico riferimento a quanto previsto alle lettere c), d), f) e
g) del comma 2, con decreto del Presidente della Repubblica, è emanato, entro
novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, su
proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, sentita la Conferenza dei
presidenti delle regioni delle province autonome, apposito regolamento ai sensi
dell'articolo 17,
comma 4- bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
e successive modificazioni. Con tale regolamento sono altresì definite le norme
dirette a disciplinare la gestione delle spese, poste a carico del Fondo di cui
all'articolo 19. La gestione finanziaria è sottoposta al controllo consuntivo
della Corte dei conti.
4. Con decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei
ministri, sentito il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica, da emanare entro e non oltre tre mesi dalla data di entrata in
vigore del regolamento di cui al comma 3, sono emanati i regolamenti di cui al
comma 2, lettere i) e l). Sugli schemi di tali regolamenti è preventivamente
acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari.
5. Per un periodo
massimo di due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge
l'Ufficio di cui al comma 1 si avvale della collaborazione del Ministero della
difesa ai fini della gestione annuale del contingente.
6. Al fine di
assicurare la necessaria immediata operatività dell'Ufficio di cui al comma 1,
la Presidenza del Consiglio dei ministri può avvalersi in via transitoria di
personale militare in posizione di ausiliaria, di personale civile del
Ministero della difesa, ovvero di altre Amministrazioni, dei consulenti
previsti al comma 1 nonchè di appositi nuclei operativi resi disponibili dai
distretti militari.
7. All'onere
derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in lire 850 milioni
annue a decorrere dall'anno 1998, si provvede mediante corrispondente riduzione
dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000,
nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo
speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio
e della programmazione economica per l'anno finanziario 1998, allo scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e
della previdenza sociale.
8. Il Ministro
del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 9.
1. Il Ministro
della difesa trasmette mensilmente all'Ufficio nazionale per il servizio civile
i nominativi degli obiettori di coscienza le cui domande siano state accettate
o siano state presentate da oltre sei mesi. Dopo il 31 dicembre 1999 è
trasmesso l'elenco di tutti gli obiettori.
2. Fino al 31 dicembre
1999 gli obiettori di coscienza ammessi al servizio civile sono assegnati,
entro il termine di un anno dall'accoglimento della domanda, agli enti ed
organizzazioni di cui all'articolo 11, comunque nella misura consentita dalle
disponibilità finanziarie di cui all'articolo 19, che costituiscono il limite
massimo di spesa globale. In mancanza o in ritardo di assegnazione, l'obiettore
è collocato in congedo secondo le norme vigenti per il servizio di leva.
3. L'assegnazione
dell'obiettore al servizio civile deve avvenire, fatte salve le esigenze del
servizio e compatibilmente con le possibilità di impiego, entro l'area
vocazionale ed il settore di impiego da lui indicati, nell'ambito della regione
di residenza o di quella indicata nella domanda e tenendo conto delle richieste
degli enti e delle organizzazioni di cui all'articolo 8, comma 2, fermo
restando quanto previsto all'articolo 4, comma 2.
4. Il servizio
civile ha una durata pari a quella del servizio militare di leva e comprende un
periodo di formazione e un periodo di attività operativa. In attesa
dell'istituzione del Servizio civile nazionale, il periodo di formazione dovrà
prevedere un periodo di formazione civica e di addestramento generale al
servizio civile differenziato secondo il tipo d'impiego, destinato a tutti gli
obiettori ammessi a quel servizio. Per l'espletamento del servizio in
determinati settori ove si ravvisino specifiche esigenze di formazione, le
convenzioni disciplinano i casi nei quali può essere previsto un periodo di addestramento
aggiuntivo presso l'ente o l'organizzazione in cui verrà prestata l'attività
operativa.
5. Il servizio
civile, su richiesta dell'obiettore, può essere svolto in un altro Paese, salvo
che per la durata, secondo le norme ivi vigenti, sulla base di apposite intese
bilaterali. L'Ufficio nazionale per il servizio civile determina annualmente il
contingente di servizio civile da svolgere all'estero.
6. Il servizio
civile può essere svolto anche secondo le modalità previste, per i volontari in
servizio civile, dagli articoli da 31 a
35 della legge 26 febbraio 1987, n. 49,
e successive modificazioni, per la cooperazione allo sviluppo. In tal caso la
sua durata è quella prevista da tale legge.
7. L'obiettore
che ne faccia richiesta può essere inviato fuori dal territorio nazionale
dall'ente presso cui presta servizio, per un periodo concordato con l'ente
stesso, per partecipare a missioni umanitarie direttamente gestite dall'ente
medesimo. In tal caso, qualora la missione preveda l'impiego di reparti delle
Forze armate, l'assistenza sanitaria è assicurata dal Servizio di sanità
militare.
8. Non è punibile
l'obiettore che, prima della data di entrata in vigore della presente legge,
abbia svolto la sua attività all'estero anche al di fuori delle condizioni
previste al comma 7.
9. È facoltà dell'Ufficio
nazionale per il servizio civile disporre l'impiego di obiettori di coscienza,
ove lo richiedano, in missioni umanitarie nelle quali sia impegnato personale
italiano. A tale fine gli obiettori di coscienza, selezionati in base alle loro
attitudini vocazionali, verranno trasferiti alle dipendenze dell'ente o
organizzazione che gestisce la missione.
10. Nel
presentare domanda per partecipare alle missioni umanitarie fuori dal
territorio nazionale di cui ai commi 7 e 9, l'obiettore deve indicare la
specifica missione umanitaria richiesta, nonchè l'ente, ovvero la
organizzazione non governativa, ovvero l'Agenzia delle Nazioni Unite che ne
sono responsabili. L'accoglimento ovvero la reiezione della domanda devono
essere comunicati all'obiettore, con relativa motivazione, entro un mese. La
mancata risposta entro tale termine comporta accoglimento della domanda.
11. In tutti i
casi di cui ai commi 7 e 9, gli obiettori di coscienza devono comunque essere
utilizzati per servizi non armati, non di supporto a missioni militari, e posti
sotto il comando di autorità civili.
12. L'obiettore
che presta servizio civile all'estero per partecipare alle missioni umanitarie
di cui ai commi 7 e 9 può chiedere il prolungamento del servizio civile per un
periodo massimo di un anno. Ove la richiesta sia accolta, per il periodo di
prolungamento del servizio si applicano le norme di cui all'articolo 6.
Art. 10.
1. Presso
l'Ufficio nazionale per il servizio civile è istituito e tenuto l'albo degli
enti e delle organizzazioni convenzionati di cui all'articolo 8, comma 2. Allo
stesso Ufficio è affidata la tenuta della lista degli obiettori.
2. Presso il medesimo
Ufficio nazionale per il servizio civile è istituita la Consulta nazionale per
il servizio civile quale organismo permanente di consultazione, riferimento e
confronto per il medesimo Ufficio.
3. La Consulta è
formata da un rappresentante del Dipartimento della protezione civile, da un
rappresentante del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, da quattro
rappresentanti degli enti convenzionati operanti a livello nazionale, da due
delegati di organismi rappresentativi di enti convenzionati distribuiti su base
territoriale nazionale, da quattro delegati di organismi rappresentativi di
obiettori operanti su base territoriale nazionale, nonchè da due rappresentanti
scelti nelle Amministrazioni dello Stato coinvolte.
4. La Consulta
esprime pareri all'Ufficio nazionale per il servizio civile sulle materie di
cui all'articolo 8, comma 2, lettere a), c), e), i) e l), nonchè sui criteri e
sull'organizzazione generale del servizio e sul modello di convenzione tipo.
5. Il Presidente
del Consiglio dei ministri, entro cinque mesi dalla data di entrata in vigore
della presente legge, con proprio decreto, disciplina l'organizzazione e
l'attività della Consulta.
Art. 11.
1. Gli enti e le
organizzazioni pubblici e privati che intendano concorrere all'attuazione del
servizio civile mediante l'attività degli obiettori di coscienza, per essere
ammessi alla convenzione con l'Ufficio nazionale per il servizio civile, devono
possedere i seguenti requisiti:
a) assenza di
scopo di lucro;
b) corrispondenza
tra le proprie finalità istituzionali e quelle di cui all'articolo 8, comma 2,
lettera b);
c) capacità
organizzativa e possibilità di impiego in rapporto al servizio civile;
d) aver svolto
attività continuativa da non meno di tre anni.
2. Gli enti e le
organizzazioni di cui al comma 1 inoltrano domanda di ammissione alla
convenzione all'Ufficio nazionale per il servizio civile. Nella domanda di
ammissione alla convenzione essi devono indicare i settori di intervento di
propria competenza, le sedi e i centri operativi per l'impiego degli obiettori,
il numero totale dei medesimi che può essere impiegato e la loro distribuzione
nei vari luoghi di servizio.
3. Gli enti e le
organizzazioni di cui al comma 1 debbono inoltre indicare la loro disponibilità
a fornire agli obiettori in servizio civile vitto e alloggio nei casi in cui
ciò sia dagli stessi enti ed organizzazioni ritenuto necessario per la qualità
del servizio civile o qualora i medesimi enti e organizzazioni intendano
utilizzare obiettori non residenti nel comune della sede di servizio. All'ente
o all'organizzazione tenuti a fornire vitto e alloggio agli obiettori sono
rimborsate le spese sostenute, con le modalità previste dall'Ufficio nazionale
per il servizio civile, sentita la Consulta nazionale per il servizio civile.
4. In nessun caso
l'obiettore può essere utilizzato in sostituzione di personale assunto o da
assumere per obblighi di legge o per norme statutarie organiche dell'organismo
presso cui presta servizio civile.
5. Ogni
convenzione viene stipulata sulla base della presentazione di un preciso
progetto di impiego in rapporto alle finalità dell'ente e nel rispetto delle
norme che tutelano l'integrità fisica e morale del cittadino.
6. È condizione
per la stipulazione della convenzione la dimostrazione, da parte dell'ente,
della idoneità organizzativa a provvedere all'addestramento al servizio civile
previsto dai precedenti articoli.
7. L'Ufficio
nazionale per il servizio civile accerta la sussistenza dei requisiti
dichiarati dagli enti e dalle organizzazioni che hanno inoltrato la domanda di
ammissione alla convenzione. 8. Sulle controversie aventi per oggetto le
convenzioni previste dal presente articolo, decide il tribunale amministrativo
regionale territorialmente competente con riferimento alla sede dell'ente o
dell'organizzazione, quale indicata nella convenzione.
9. All'atto della
stipula della convenzione gli enti si impegnano a non corrispondere agli
obiettori alcuna somma a titolo di controvalore e simili, pena la risoluzione
automatica della convenzione.
Art. 12.
1. L'Ufficio
nazionale per il servizio civile comunica immediatamente al Ministero della
difesa l'avvenuto espletamento del servizio da parte dell'obiettore di
coscienza.
2. I competenti
organi di leva provvedono a porre l'interessato in congedo illimitato,
dandogliene tempestivamente comunicazione.
Art. 13.
1. Tutti coloro che abbiano
prestato servizio civile ai sensi della presente legge, o della legge 15
dicembre 1972, n. 772, e successive modificazioni ed
integrazioni, nonchè tutti coloro i quali si siano avvalsi dell'articolo 33
della legge 15 dicembre 1971, n. 1222, sono soggetti, sino all'età
prevista per i cittadini che hanno prestato servizio militare, al richiamo in
caso di pubblica calamità.
2. L'Ufficio
nazionale per il servizio civile tiene apposito elenco dei cittadini soggetti a
richiamo ai sensi del comma 1.
3. Nel periodo di
richiamo si applicano integralmente le norme penali e disciplinari previste
dalla presente legge per gli ammessi al servizio civile.
4. In caso di
guerra o di mobilitazione generale, gli obiettori di coscienza che prestano il
servizio civile o che, avendolo svolto, siano richiamati in servizio, e per i
quali non siano sopravvenute le condizioni ostative di cui all'articolo 2, sono
assegnati alla protezione civile ed alla Croce rossa.
Art. 14.
1. L'obiettore
ammesso al servizio civile che rifiuta di prestarlo è punito con la reclusione
da sei mesi a due anni.
2. Alla stessa
pena soggiace chi, non avendo chiesto o non avendo ottenuto l'ammissione al
servizio civile, rifiuta di prestare il servizio militare, prima o dopo averlo
assunto, adducendo motivi di coscienza che ostano alla prestazione del servizio
militare.
3. Competente a
giudicare per i reati di cui ai commi 1 e 2 è il pretore del luogo nel quale
deve essere svolto il servizio civile o il servizio militare.
4. La sentenza
penale di condanna per uno dei reati di cui ai commi 1 e 2 esonera dagli
obblighi di leva.
5. Coloro che in
tempo di pace, adducendo motivi diversi da quelli indicati dall'articolo 1 o
senza addurre motivo alcuno, rifiutano totalmente, prima o dopo averlo assunto,
la prestazione del servizio militare di leva, sono esonerati dall'obbligo di
prestarlo quando abbiano espiato per il suddetto rifiuto la pena della
reclusione per un periodo complessivamente non inferiore alla durata del
servizio militare di leva.
6. L'imputato o
il condannato può fare domanda per essere nuovamente assegnato o ammesso al
servizio civile nei casi previsti dai commi 1 e 2, tranne nel caso in cui tale
domanda sia già stata presentata e respinta per i motivi di cui all'articolo 2.
Nei casi previsti dal comma 2, può essere fatta domanda di prestare servizio
nelle Forze armate.
7. Per la
decisione sulle domande di cui al comma 6, il termine di cui all'articolo 5,
comma 1, è ridotto a tre mesi.
8. L'accoglimento
delle domande estingue il reato. Il tempo trascorso in stato di detenzione è
computato in diminuzione della durata prescritta per il servizio militare o per
il servizio civile.
Art. 15.
1. L'obiettore
ammesso al servizio civile decade dal diritto di prestarlo o di portarlo a
compimento esclusivamente quando sopravvengano o siano accertate le condizioni
ostative indicate all'articolo 2.
2. Nelle ipotesi
di cui al comma 1, l'obiettore è tenuto a prestare servizio militare, per la
durata prevista per quest'ultimo, se la decadenza interviene prima dell'inizio
del servizio civile, e per un periodo corrispondente al servizio civile non
prestato, in ogni caso non superiore alla durata della leva, se la decadenza
interviene durante lo svolgimento di questo.
3. La decadenza è
disposta con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su accertamento
e richiesta dell'Ufficio nazionale per il servizio civile.
4. In caso di
richiamo per mobilitazione dei cittadini che abbiano prestato il servizio
militare di leva, a tale richiamo sono soggetti anche i cittadini che abbiano
prestato servizio civile quando per essi siano sopravvenute le condizioni
ostative previste dall'articolo 2.
5. Allo stesso
richiamo sono soggetti i cittadini che, dopo aver prestato servizio civile,
abbiano fabbricato in proprio o commerciato, anche a mezzo di rappresentante,
le armi e le munizioni richiamate all'articolo 2, comma 1, lettera a), e quelli
che abbiano ricoperto incarichi direttivi presso enti o organizzazioni che
siano direttamente finalizzati alla progettazione e alla costruzione di armi e
sistemi di armi.
6. A coloro che
sono stati ammessi a prestare servizio civile è vietato detenere ed usare le
armi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), nonchè assumere ruoli
imprenditoriali o direttivi nella fabbricazione e commercializzazione, anche a
mezzo di rappresentanti, delle predette armi, delle munizioni e dei materiali
esplodenti. I trasgressori sono puniti, qualora il fatto non costituisca più
grave reato, con le pene previste dal testo unico delle leggi di pubblica sicurezza,
approvato con regio decreto 18
giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni ed
integrazioni, per detenzione abusiva di armi e munizioni e, inoltre, decadono
dai benefici previsti dalla presente legge. È fatto divieto alle autorità di
pubblica sicurezza di rilasciare o di rinnovare ai medesimi qualsiasi
autorizzazione relativa all'esercizio delle attività di cui al presente comma.
7. A coloro che
sono stati ammessi a prestare servizio civile è vietato partecipare ai concorsi
per l'arruolamento nelle Forze armate, nell'Arma dei carabinieri, nel Corpo
della guardia di finanza, nella Polizia di Stato, nel Corpo di polizia
penitenziaria e nel Corpo forestale dello Stato o per qualsiasi altro impiego
che comporti l'uso delle armi.
Art. 16.
1. Il cittadino
che presta servizio civile non può assumere impieghi pubblici e privati,
iniziare attività professionali, nè iscriversi a corsi o a tirocini
propedeutici ad attività professionali che impediscano il normale espletamento
del servizio.
2. Chi viola il
divieto di cui al comma 1 è trasferito in altra sede presso altra regione
geograficamente non contigua, anche nell'espletamento di altri compiti. In caso
di recidiva, si applicano le sanzioni di cui all'articolo 14, comma 1.
3. A chi si trova
già nell'esercizio delle attività e delle funzioni di cui al comma 1, si
applicano le disposizioni valevoli per i cittadini chiamati al servizio
militare.
Art. 17.
1. All'obiettore
che si renda responsabile di comportamenti reprensibili o incompatibili con la
natura e la funzionalità del servizio possono essere comminate le seguenti
sanzioni:
a) la diffida per
iscritto;
b) la multa in
detrazione della paga;
c) la sospensione
di permessi e licenze;
d) il
trasferimento ad incarico affine, anche presso altro ente, in altra regione,
oppure a diverso incarico nell'ambito della stessa o di altra regione;
e) la sospensione
dal servizio fino ad un massimo di tre mesi, senza paga e con conseguente recupero
dei periodi di servizio non prestato.
2. Il regolamento
generale di disciplina previsto dall'articolo 8, comma 2, lettera i),
stabilisce i criteri di applicazione delle sanzioni in relazione alle
infrazioni commesse.
3. Le sanzioni di
cui al comma 1, lettere a), b) e c), sono irrogate dal legale rappresentante
dell'ente o dell'organizzazione interessati e vengono comunicate all'Ufficio
nazionale per il servizio civile.
4. L'Ufficio
nazionale per il servizio civile adotta le altre sanzioni e, sulla base dei
provvedimenti notificatigli dagli enti o dalle organizzazioni, può decidere
l'irrogazione di sanzioni più gravi in luogo di quelle già adottate.
5. Quando il
comportamento dell'obiettore sia tale da equivalere ad un vero e proprio
rifiuto di prestare il servizio, si applicano le norme di cui all'articolo 14.
Art. 18.
1. Gli enti e le
organizzazioni convenzionati che contravvengono a norme di legge o alle
disposizioni della convenzione, ferme restando le eventuali responsabilità
penali individuali, sono soggetti a risoluzione della convenzione o a
sospensione dell'assegnazione degli obiettori con provvedimento motivato
dell'Ufficio nazionale per il servizio civile.
2. In caso di
risoluzione della convenzione con un ente o con una organizzazione, l'Ufficio
nazionale per il servizio civile provvede alla riassegnazione degli obiettori
che prestavano servizio presso lo stesso ente o la stessa organizzazione, sino
al completamento del periodo prescritto, tenendo conto delle indicazioni
espresse nella domanda.
3. Contro la
risoluzione della convenzione, l'ente o l'organizzazione possono proporre
ricorso al tribunale amministrativo regionale territorialmente competente con
riferimento alla sede dell'ente o dell'organizzazione, quale indicata nella
convenzione.
Art. 19.
1. Per
l'assolvimento dei compiti previsti dalla presente legge è istituito presso la
Presidenza del Consiglio dei ministri il Fondo nazionale per il servizio civile
degli obiettori di coscienza.
2. Tutte le spese
recate dalla presente legge sono finanziate nell'ambito e nei limiti delle
disponibilità del Fondo.
3. La dotazione
del Fondo è determinata in lire 120 miliardi a decorrere dal 1998.
4. All'onere
derivante dall'attuazione della presente legge, pari a lire 120 miliardi a
decorrere dal 1998, si provvede mediante utilizzo dell'autorizzazione di spesa
recata dalla legge 15
dicembre 1972, n. 772, e successive modificazioni e
integrazioni, iscritta, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, all'unità
previsionale di base 8.1.2.1 "obiezione di coscienza" (capitolo 1403)
dello stato di previsione del Ministero della difesa per l'anno 1998, e
corrispondenti proiezioni per gli anni successivi.
Art. 20.
1. Il Presidente
del Consiglio dei ministri presenta ogni anno al Parlamento, entro il 30
giugno, una relazione sull'organizzazione, sulla gestione e sullo svolgimento
del servizio civile.
Art. 21.
1. Entro sei mesi
dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Presidente del
Consiglio dei ministri emana le norme di attuazione e predispone il testo dell
e convenzion i tipo, dopo aver acquisito i pareri delle competenti Commissioni
del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati.
2. Entro sei mesi
dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministro della difesa
deve attivare le procedure di cui al comma 1 dell'articolo 9. A partire da tale
scadenza l' Ufficio nazionale per il servizio civile assume la responsabilità
di quanto previsto dall'articolo 8, comma 2, lettere b), c) e d), nonchè della
gestione amministrativa degli obiettori in servizio.
Art. 22.
1. In attesa del
riesame delle convenzioni già stipulate e della definizione delle nuove
convenzioni per l'impiego degli obiettori con i soggetti idonei ai sensi della
presente legge, restano valide le convenzioni stipulate dal Ministero della
difesa con gli enti idonei ai sensi della normativa precedente.
Art. 23.
1. La legge 15
dicembre 1972, n. 772, e successive modifiche ed
integrazioni, è abrogata