Parlamento Italiano
LEGGE 4 novembre
2005, n. 230
Nuove disposizioni concernenti i professori e i ricercatori
universitari e delega al Governo per il riordino del reclutamento dei
professori universitari. (GU n. 258 del 5-11-2005)
testo in vigore dal:
20-11-2005
La Camera dei
deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1.
1. L'università,
sede della formazione e della trasmissione critica del sapere, coniuga in
modo organico ricerca e didattica, garantendone la completa libertà. La
gestione delle università si ispira ai principi di autonomia e di
responsabilità nel quadro degli indirizzi fissati con decreto del Ministro
dell'istruzione, dell'università e della ricerca.
2. I professori
universitari hanno il diritto e il dovere di svolgere attività di ricerca e
di didattica, con piena libertà di scelta dei temi e dei metodi delle
ricerche nonchè, nel rispetto della programmazione universitaria di cui
all'articolo 1-ter del
decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla
legge 31 marzo 2005, n. 43, dei contenuti e
dell'impostazione culturale dei propri corsi di insegnamento; i professori di
materie cliniche esercitano altresì, senza nuovi o maggiori oneri per la
finanza pubblica, e ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 5 del
decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517, funzioni assistenziali inscindibili da quelle di insegnamento
e ricerca; i professori esercitano infine liberamente attività di diffusione
culturale mediante conferenze, seminari, attività pubblicistiche ed
editoriali nel rispetto del mantenimento dei propri obblighi istituzionali.
3. Ai professori
universitari compete la partecipazione agli organi accademici e agli organi
collegiali ufficiali riguardanti la didattica, l'organizzazione e il
coordinamento delle strutture didattiche e di ricerca esistenti nella sede
universitaria di appartenenza.
4. Il professore, a
qualunque livello appartenga, nel periodo dell'anno sabbatico, concesso ai
sensi dell'articolo 17
del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, è abilitato senza restrizione alcuna alla presentazione di
richieste e all'utilizzo dei fondi per lo svolgimento delle attività.
5. Allo scopo di
procedere al riordino della disciplina concernente il reclutamento dei
professori universitari garantendo una selezione adeguata alla qualità delle
funzioni da svolgere, il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla
data di entrata in vigore della presente legge, nel rispetto dell'autonomia
delle istituzioni universitarie, uno o più decreti legislativi attenendosi ai
seguenti principi e criteri direttivi:
a) il Ministro
dell'istruzione, dell'università e della ricerca bandisce, con proprio
decreto, per settori scientifico-disciplinari, procedure finalizzate al
conseguimento della idoneità scientifica nazionale, entro il 30 giugno di
ciascun anno, distintamente per le fasce dei professori ordinari e dei
professori associati, stabilendo in particolare:
1) le modalità per
definire il numero massimo di soggetti che possono conseguire l'idoneità
scientifica per ciascuna fascia e per settori disciplinari pari al
fabbisogno, indicato dalle università, incrementato di una quota non
superiore al 40 per cento, per cui è garantita la relativa copertura
finanziaria e fermo restando che l'idoneità non comporta diritto all'accesso
alla docenza, nonchè le procedure e i termini per l'indizione, l'espletamento
e la conclusione dei giudizi idoneativi, da svolgere presso le università,
assicurando la pubblicità degli atti e dei giudizi formulati dalle
commissioni giudicatrici; per ciascun settore disciplinare deve comunque
essere bandito almeno un posto di idoneo per quinquennio per ciascuna fascia;
2) l'eleggibilità,
ogni due anni, da parte di ciascun settore scientifico-disciplinare, di una
lista di commissari nazionali, con opportune regole di non immediata
rieleggibilità;
3) la formazione
della commissione di ciascuna valutazione comparativa mediante sorteggio di
cinque commissari nazionali. Tutti gli oneri relativi a ciascuna commissione
di valutazione sono posti a carico dell'ateneo ove si espleta la procedura,
come previsto al numero 1);
4) la durata
dell'idoneità scientifica non superiore a quattro anni, e il limite di
ammissibilità ai giudizi per coloro che, avendovi partecipato, non conseguono
l'idoneità;
b) sono stabiliti i
criteri e le modalità per riservare, nei giudizi di idoneità per la fascia
dei professori ordinari, una quota pari al 25 per cento aggiuntiva rispetto
al contingente di cui alla lettera a), numero 1), ai professori associati con
un'anzianità di servizio non inferiore a quindici anni, compreso il servizio
prestato come professore associato non confermato, maturata nell'insegnamento
di materie ricomprese nel settore scientifico-disciplinare oggetto del bando
di concorso o in settori affini, con una priorità per i settori
scientifico-disciplinari che non abbiano bandito concorsi negli ultimi cinque
anni;
c) nelle prime quattro
tornate dei giudizi di idoneità per la fascia dei professori associati è
riservata una quota del 15 per cento aggiuntiva rispetto al contingente di
cui alla lettera a), numero 1), ai professori incaricati stabilizzati, agli
assistenti del ruolo ad esaurimento e ai ricercatori confermati che abbiano
svolto almeno tre anni di insegnamento nei corsi di studio universitari. Una
ulteriore quota dell'1 per cento è riservata ai tecnici laureati già ammessi
con riserva alla terza tornata dei giudizi di idoneità per l'accesso al ruolo
dei professori associati bandita ai sensi del decreto del
Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e non valutati dalle commissioni esaminatrici;
d) nelle prime
quattro tornate dei giudizi di idoneità per la fascia dei professori
associati di cui alla lettera a), numero 1), l'incremento del numero massimo
di soggetti che possono conseguire l'idoneità scientifica rispetto al
fabbisogno indicato dalle università è pari al 100 per cento del medesimo
fabbisogno;
e) nelle prime due
tornate dei giudizi di idoneità per la fascia dei professori ordinari di cui
alla lettera a), numero 1), l'incremento del numero massimo di soggetti che
possono conseguire l'idoneità scientifica rispetto al fabbisogno indicato
dalle università è pari al 100 per cento del medesimo fabbisogno.
6. A decorrere dalla
data di entrata in vigore della presente legge sono bandite per la copertura
dei posti di professore ordinario e professore associato esclusivamente le
procedure di cui al comma 5, lettera a). Sono fatte salve le procedure di
valutazione comparativa per posti di professore e ricercatore già bandite
alla medesima data. I candidati giudicati idonei, e non chiamati a seguito di
procedure già espletate, ovvero i cui atti sono approvati, conservano
l'idoneità per un periodo di cinque anni dal suo conseguimento. La copertura
dei posti di professore ordinario e di professore associato da parte delle
singole università, mediante chiamata dei docenti risultati idonei, tenuto
conto anche di tutti gli incrementi dei contingenti e di tutte le riserve
previste dalle lettere a), b), c), d) ed e) del comma 5, deve in ogni caso
avvenire nel rispetto dei limiti e delle procedure di cui all'articolo
51, comma 4, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e all'articolo 1,
comma 105, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.
7. Per la copertura
dei posti di ricercatore sono bandite fino al 30 settembre 2013 le procedure
di cui alla legge 3 luglio
1998, n. 210. In tali procedure sono valutati come
titoli preferenziali il dottorato di ricerca e le attività svolte in qualità
di assegnisti e contrattisti ai sensi dell'articolo 51,
comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, di borsisti postdottorato ai sensi della legge 30 novembre
1989, n. 398, nonchè di contrattisti ai sensi del comma 14 del presente
articolo. L'assunzione di ricercatori a tempo indeterminato ai sensi del
presente comma è subordinata ai medesimi limiti e procedure previsti dal
comma 6 per la copertura dei posti di professore ordinario e associato.
8. Le università
procedono alla copertura dei posti di professore ordinario e associato a
conclusione di procedure, disciplinate con propri regolamenti, che assicurino
la valutazione comparativa dei candidati e la pubblicità degli atti, riservate
ai possessori della idoneità di cui al comma 5, lettera a). La delibera di
chiamata definisce le fondamentali condizioni del rapporto, tenuto conto di
quanto disposto dal comma 16, prevedendo il trattamento economico iniziale
attribuito ai professori di ruolo a tempo pieno ovvero a tempo definito della
corrispondente fascia, anche a carico totale o parziale di altri soggetti
pubblici o privati, mediante la stipula di apposite convenzioni pluriennali
di durata almeno pari alla durata del rapporto. La quota degli oneri
derivanti dalla copertura dei posti di professore ordinario o associato a
carico delle università è soggetta ai limiti e alle procedure di cui all'articolo
51, comma 4, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e all'articolo 1, comma 105, della
legge 30 dicembre 2004, n. 311.
9. Nell'ambito delle
relative disponibilità di bilancio, le università, previa attestazione della
sussistenza di adeguate risorse nei rispettivi bilanci, possono procedere
alla copertura di una percentuale non superiore al 10 per cento dei posti di
professore ordinario e associato mediante chiamata diretta di studiosi
stranieri, o italiani impegnati all'estero, che abbiano conseguito all'estero
una idoneità accademica di pari livello ovvero che, sulla base dei medesimi
requisiti, abbiano già svolto per chiamata diretta autorizzata dal Ministero
dell'istruzione, dell'università e della ricerca un periodo di docenza nelle
università italiane, e possono altresì procedere alla copertura dei posti di
professore ordinario mediante chiamata diretta di studiosi di chiara fama,
cui è attribuito il livello retributivo più alto spettante ai professori
ordinari. A tale fine le università formulano specifiche proposte al Ministro
dell'istruzione, dell'università e della ricerca che, previo parere del
Consiglio universitario nazionale (CUN), concede o rifiuta il nulla osta alla
nomina.
10. Sulla base delle
proprie esigenze didattiche e nell'ambito delle relative disponibilità di
bilancio, previo espletamento di procedure, disciplinate con propri
regolamenti, che assicurino la valutazione comparativa dei candidati e la
pubblicità degli atti, le università possono conferire incarichi di
insegnamento gratuiti o retribuiti, anche pluriennali, nei corsi di studio di
cui all'articolo
3 del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'istruzione,
dell'università e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270, a soggetti italiani e stranieri, ad esclusione del personale
tecnico amministrativo delle università, in possesso di adeguati requisiti
scientifici e professionali e a soggetti incaricati all'interno di strutture
universitarie che abbiano svolto adeguata attività di ricerca debitamente
documentata, sulla base di criteri e modalità definiti dal Ministro
dell'istruzione, dell'università e della ricerca con proprio decreto, sentiti
la Conferenza dei rettori delle università italiane (CRUI) e il CUN. Il
relativo trattamento economico è determinato da ciascuna università nei
limiti delle compatibilità di bilancio sulla base di parametri stabiliti con
decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro
per la funzione pubblica.
11. Ai ricercatori,
agli assistenti del ruolo ad esaurimento e ai tecnici laureati di cui all'articolo 50
del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, che hanno svolto tre anni di insegnamento ai sensi dell'articolo 12
della legge 19 novembre 1990, n. 341, nonchè ai
professori incaricati stabilizzati, sono affidati, con il loro consenso e
fermo restando il rispettivo inquadramento e trattamento giuridico ed
economico, corsi e moduli curriculari compatibilmente con la programmazione
didattica definita dai competenti organi accademici nonchè compiti di
tutorato e di didattica integrativa. Ad essi è attribuito il titolo di
professore aggregato per il periodo di durata degli stessi corsi e moduli. Lo
stesso titolo è attribuito, per il periodo di durata dell'incarico, ai
ricercatori reclutati come previsto al comma 7, ove ad essi siano affidati
corsi o moduli curriculari.
12. Le università
possono realizzare specifici programmi di ricerca sulla base di convenzioni
con imprese o fondazioni, o con altri soggetti pubblici o privati, che
prevedano anche l'istituzione temporanea, per periodi non superiori a sei
anni, con oneri finanziari a carico dei medesimi soggetti, di posti di
professore straordinario da coprire mediante conferimento di incarichi della
durata massima di tre anni, rinnovabili sulla base di una nuova convenzione,
a coloro che hanno conseguito l'idoneità per la fascia dei professori
ordinari, ovvero a soggetti in possesso di elevata qualificazione scientifica
e professionale. Ai titolari degli incarichi è riconosciuto, per il periodo
di durata del rapporto, il trattamento giuridico ed economico dei professori
ordinari con eventuali integrazioni economiche, ove previste dalla
convenzione. I soggetti non possessori dell'idoneità nazionale non possono
partecipare al processo di formazione delle commissioni di cui al comma 5,
lettera a), numero 3), né farne parte, e sono esclusi dall'elettorato attivo
e passivo per l'accesso alle cariche di preside di facoltà e di rettore. Le
convenzioni definiscono il programma di ricerca, le relative risorse e la
destinazione degli eventuali utili netti anche a titolo di compenso dei
soggetti che hanno partecipato al programma.
13. Le università
possono stipulare convenzioni con imprese o fondazioni, o con altri soggetti
pubblici o privati, con oneri finanziari posti a carico dei medesimi, per
realizzare programmi di ricerca affidati a professori universitari, con
definizione del loro compenso aggiuntivo a valere sulle medesime risorse
finanziarie e senza pregiudizio per il loro status giuridico ed economico,
nel rispetto degli impegni di istituto.
14. Per svolgere
attività di ricerca e di didattica integrativa le università, previo
espletamento di procedure disciplinate con propri regolamenti che assicurino
la valutazione comparativa dei candidati e la pubblicità degli atti, possono
instaurare rapporti di lavoro subordinato tramite la stipula di contratti di
diritto privato a tempo determinato con soggetti in possesso del titolo di
dottore di ricerca o equivalente, conseguito in Italia o all'estero, o, per
le facoltà di medicina e chirurgia, del diploma di scuola di
specializzazione, ovvero con possessori di laurea specialistica e magistrale
o altri studiosi, che abbiano comunque una elevata qualificazione
scientifica, valutata secondo procedure stabilite dalle università. I
contratti hanno durata massima triennale e possono essere rinnovati per una
durata complessiva di sei anni. Il trattamento economico di tali contratti,
rapportato a quello degli attuali ricercatori confermati, è determinato da
ciascuna università nei limiti delle compatibilità di bilancio e tenuto conto
dei criteri generali definiti con decreto del Ministro dell'istruzione,
dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze, sentito il Ministro per la funzione pubblica. Il possesso del
titolo di dottore di ricerca o del diploma di specializzazione, ovvero
l'espletamento di un insegnamento universitario mediante contratto stipulato
ai sensi delle disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore della
presente legge, costituisce titolo preferenziale. L'attività svolta dai
soggetti di cui al presente comma costituisce titolo preferenziale da
valutare obbligatoriamente nei concorsi che prevedano la valutazione dei
titoli. I contratti di cui al presente comma non sono cumulabili con gli
assegni di ricerca di cui all'articolo
51 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, per i quali continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti.
Ai fini dell'inserimento dei corsi di studio nell'offerta formativa delle
università, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca deve
tenere conto del numero dei professori ordinari, associati e aggregati e
anche del numero dei contratti di cui al presente comma.
15. Il conseguimento
dell'idoneità scientifica di cui al comma 5, lettera a), costituisce titolo
legittimante la partecipazione ai concorsi per l'accesso alla dirigenza
pubblica secondo i criteri e le modalità stabiliti con decreto del Ministro
per la funzione pubblica, sentito il Ministro dell'istruzione, dell'università
e della ricerca, ed è titolo valutabile nei concorsi pubblici che prevedano
la valutazione dei titoli.
16. Resta fermo,
secondo l'attuale struttura retributiva, il trattamento economico dei
professori universitari articolato secondo il regime prescelto a tempo pieno
ovvero a tempo definito. Tale trattamento è correlato all'espletamento delle
attività scientifiche e all'impegno per le altre attività, fissato per il
rapporto a tempo pieno in non meno di 350 ore annue di didattica, di cui 120
di didattica frontale, e per il rapporto a tempo definito in non meno di 250
ore annue di didattica, di cui 80 di didattica frontale. Le ore di didattica
frontale possono variare sulla base dell'organizzazione didattica e della specificità
e della diversità dei settori scientifico-disciplinari e del rapporto
docenti-studenti, sulla base di parametri definiti con decreto del Ministro
dell'istruzione, dell'università e della ricerca. Ai professori a tempo pieno
è attribuita una eventuale retribuzione aggiuntiva nei limiti delle
disponibilità di bilancio, in relazione agli impegni ulteriori di attività di
ricerca, didattica e gestionale, oggetto di specifico incarico, nonchè in
relazione ai risultati conseguiti, secondo i criteri e le modalità definiti
con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca,
sentiti il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro per la
funzione pubblica. Per il personale medico universitario, in caso di
svolgimento delle attività assistenziali per conto del Servizio sanitario
nazionale, resta fermo lo speciale trattamento aggiuntivo previsto dalle
vigenti disposizioni.
17. Per i professori
ordinari e associati nominati secondo le disposizioni della presente legge il
limite massimo di età per il collocamento a riposo è determinato al termine
dell'anno accademico nel quale si è compiuto il settantesimo anno di età, ivi
compreso il biennio di cui all'articolo 16
del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, e successive modificazioni, ed è abolito il collocamento fuori
ruolo per limiti di età.
18. I professori di
materie cliniche in servizio alla data di entrata in vigore della presente
legge mantengono le proprie funzioni assistenziali e primariali, inscindibili
da quelle di insegnamento e ricerca e ad esse complementari, fino al termine
dell'anno accademico nel quale si è compiuto il settantesimo anno di età,
ferma restando l'applicazione dell'articolo 16
del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, e successive modificazioni.
19. I professori, i
ricercatori universitari e gli assistenti ordinari del ruolo ad esaurimento
in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge conservano lo
stato giuridico e il trattamento economico in godimento, ivi compreso
l'assegno aggiuntivo di tempo pieno. I professori possono optare per il
regime di cui al presente articolo e con salvaguardia dell'anzianità
acquisita.
20. Per tutto il
periodo di durata dei contratti di diritto privato di cui al comma 14, i dipendenti
delle amministrazioni statali sono collocati in aspettativa senza assegni né
contribuzioni previdenziali, ovvero in posizione di fuori ruolo nei casi in
cui tale posizione è prevista dagli ordinamenti di appartenenza, parimenti
senza assegni né contributi previdenziali.
21. Con decreto del
Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, adottato di
concerto con i Ministri dell'interno, degli affari esteri e del lavoro e
delle politiche sociali, sono definite specifiche modalità per favorire
l'ingresso in Italia dei cittadini stranieri non appartenenti all'Unione
europea chiamati a ricoprire posti di professore ordinario e associato ai
sensi dei commi 8 e 9, ovvero cui siano attribuiti gli incarichi di cui ai
commi 10 e 12.
22. A decorrere
dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 5
sono abrogati l'articolo 12
della legge 19 novembre 1990, n. 341, e gli articoli 1 e 2
della legge 3 luglio 1998, n. 210.
Relativamente al reclutamento dei ricercatori l'abrogazione degli articoli 1
e 2 della legge n. 210 del 1998 decorre dal 30 settembre 2013. Sono comunque
portate a compimento le procedure in atto alla predetta data.
23. I decreti
legislativi di cui al comma 5 sono adottati su proposta del Ministro
dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la funzione pubblica,
sentiti la CRUI e il CUN e previo parere delle Commissioni parlamentari
competenti per materia e per le conseguenze di carattere finanziario, da
rendere entro trenta giorni dalla data di trasmissione dei relativi schemi.
Decorso tale termine, i decreti legislativi possono essere comunque emanati.
Ciascuno degli schemi di decreto legislativo deve essere corredato da relazione
tecnica ai sensi dell'articolo
11-ter, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.
24. Ulteriori
disposizioni correttive ed integrative dei decreti legislativi di cui al
comma 5 possono essere adottate, con il rispetto degli stessi principi e
criteri direttivi e con le stesse procedure, entro diciotto mesi dalla data
della loro entrata in vigore.
25. Dall'attuazione
delle disposizioni della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori
oneri per la finanza pubblica.
La presente legge,
munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli
atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti
di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 4
novembre 2005
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Moratti, Ministro dell'istruzione, dell'università e della
ricerca
Visto, il
Guardasigilli: Castelli
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