Legge 29 luglio 2003, n. 229
"Interventi in materia di qualità della regolazione,
riassetto normativo e codificazione - Legge di semplificazione 2001"
pubblicata nella Gazzetta Ufficialen. 196 del 25
agosto 2003
CAPO I
NUOVA DISCIPLINA IN MATERIA DI SEMPLIFICAZIONE E RIASSETTO
NORMATIVO
ART. 1.
(Riassetto normativo e codificazione)
1. L'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:
"ART. 20. - 1. Il Governo, sulla
base di un programma di priorità di interventi, definito, con deliberazione
del Consiglio dei ministri, in relazione alle proposte formulate dai Ministri
competenti, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, entro la data del 30 aprile, presenta al Parlamento,
entro il 31 maggio di ogni anno, un disegno di legge per la semplificazione e
il riassetto normativo, volto a definire, per l'anno successivo, gli
indirizzi, i criteri, le modalità e le materie di intervento, anche ai fini
della ridefinizione dell'area di incidenza delle pubbliche funzioni con
particolare riguardo all'assetto delle competenze dello Stato, delle regioni
e degli enti locali. In allegato al disegno di legge è presentata una
relazione sullo stato di attuazione della semplificazione e del riassetto.
2. Il disegno di legge di cui al comma 1
prevede l'emanazione di decreti legislativi, relativamente alle norme
legislative sostanziali e procedimentali, nonché di regolamenti ai sensi
dell'articolo 17, commi 1 e 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, per le norme regolamentari di
competenza dello Stato.
3. Salvi i princípi e i criteri direttivi
specifici per le singole materie, stabiliti con la legge annuale di
semplificazione e riassetto normativo, l'esercizio delle deleghe legislative
di cui ai commi 1 e 2 si attiene ai seguenti princípi e criteri direttivi:
a) definizione del riassetto normativo e
codificazione della normativa primaria regolante la materia, previa
acquisizione del parere del Consiglio di Stato, reso nel termine di novanta
giorni dal ricevimento della richiesta, con determinazione dei princípi
fondamentali nelle materie di legislazione concorrente;
b) indicazione esplicita delle norme
abrogate, fatta salva l'applicazione dell'articolo 15 delle disposizioni
sulla legge in generale premesse al codice civile;
c) indicazione dei princípi generali, in
particolare per quanto attiene alla informazione, alla partecipazione, al
contraddittorio, alla trasparenza e pubblicità che regolano i procedimenti
amministrativi ai quali si attengono i regolamenti previsti dal comma 2 del
presente articolo, nell'ambito dei princípi stabiliti dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e
successive modificazioni;
d) eliminazione degli interventi
amministrativi autorizzatori e delle misure di condizionamento della libertà
contrattuale, ove non vi contrastino gli interessi pubblici alla difesa
nazionale, all'ordine e alla sicurezza pubblica, all'amministrazione della
giustizia, alla regolazione dei mercati e alla tutela della concorrenza, alla
salvaguardia del patrimonio culturale e dell'ambiente, all'ordinato assetto
del territorio, alla tutela dell'igiene e della salute pubblica;
e) sostituzione degli atti di
autorizzazione, licenza, concessione, nulla osta, permesso e di consenso
comunque denominati che non implichino esercizio di discrezionalità
amministrativa e il cui rilascio dipenda dall'accertamento dei requisiti e
presupposti di legge, con una denuncia di inizio di attività da presentare da
parte dell'interessato all'amministrazione competente corredata dalle
attestazioni e dalle certificazioni eventualmente richieste;
f) determinazione dei casi in cui le
domande di rilascio di un atto di consenso, comunque denominato, che non
implichi esercizio di discrezionalità amministrativa, corredate dalla documentazione
e dalle certificazioni relative alle caratteristiche tecniche o produttive
dell'attività da svolgere, eventualmente richieste, si considerano accolte
qualora non venga comunicato apposito provvedimento di diniego entro il
termine fissato per categorie di atti in relazione alla complessità del
procedimento, con esclusione, in ogni caso, dell'equivalenza tra silenzio e
diniego o rifiuto;
g) revisione e riduzione delle funzioni
amministrative non direttamente rivolte:
1) alla regolazione ai fini
dell'incentivazione della concorrenza;
2) alla eliminazione delle rendite e dei
diritti di esclusività, anche alla luce della normativa comunitaria;
3) alla eliminazione dei limiti
all'accesso e all'esercizio delle attività economiche e lavorative;
4) alla protezione di interessi primari,
costituzionalmente rilevanti, per la realizzazione della solidarietà sociale;
5) alla tutela dell'identità e della
qualità della produzione tipica e tradizionale e della professionalità;
h) promozione degli interventi di autoregolazione
per standard qualitativi e delle certificazioni di conformità da parte delle
categorie produttive, sotto la vigilanza pubblica o di organismi
indipendenti, anche privati, che accertino e garantiscano la qualità delle
fasi delle attività economiche e professionali, nonché dei processi
produttivi e dei prodotti o dei servizi;
i) per le ipotesi per le quali sono
soppressi i poteri amministrativi autorizzatori o ridotte le funzioni
pubbliche condizionanti l'esercizio delle attività private, previsione
dell'autoconformazione degli interessati a modelli di regolazione, nonché di
adeguati strumenti di verifica e controllo successivi. I modelli di
regolazione vengono definiti dalle amministrazioni competenti in relazione
all'incentivazione della concorrenzialità, alla riduzione dei costi privati
per il rispetto dei parametri di pubblico interesse, alla flessibilità
dell'adeguamento dei parametri stessi alle esigenze manifestatesi nel settore
regolato;
l) attribuzione delle funzioni
amministrative ai comuni, salvo il conferimento di funzioni a province, città
metropolitane, regioni e Stato al fine di assicurarne l'esercizio unitario in
base ai princípi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza;
determinazione dei princípi fondamentali di attribuzione delle funzioni
secondo gli stessi criteri da parte delle regioni nelle materie di competenza
legislativa concorrente;
m) definizione dei criteri di adeguamento
dell'organizzazione amministrativa alle modalità di esercizio delle funzioni
di cui al presente comma;
n) indicazione esplicita dell'autorità
competente a ricevere il rapporto relativo alle sanzioni amministrative, ai
sensi dell'articolo 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689.
4. I decreti legislativi e i regolamenti
di cui al comma 2, emanati sulla base della legge di semplificazione e
riassetto normativo annuale, per quanto concerne le funzioni amministrative
mantenute, si attengono ai seguenti princípi:
a) semplificazione dei procedimenti
amministrativi, e di quelli che agli stessi risultano strettamente connessi o
strumentali, in modo da ridurre il numero delle fasi procedimentali e delle
amministrazioni intervenienti, anche riordinando le competenze degli uffici,
accorpando le funzioni per settori omogenei, sopprimendo gli organi che
risultino superflui e costituendo centri interservizi dove ricollocare il
personale degli organi soppressi e raggruppare competenze diverse ma
confluenti in un'unica procedura, nel rispetto dei princípi generali indicati
ai sensi del comma 3, lettera c), e delle competenze riservate alle regioni;
b) riduzione dei termini per la
conclusione dei procedimenti e uniformazione dei tempi di conclusione
previsti per procedimenti tra loro analoghi;
c) regolazione uniforme dei procedimenti
dello stesso tipo che si svolgono presso diverse amministrazioni o presso
diversi uffici della medesima amministrazione;
d) riduzione del numero di procedimenti
amministrativi e accorpamento dei procedimenti che si riferiscono alla
medesima attività;
e) semplificazione e accelerazione delle
procedure di spesa e contabili, anche mediante l'adozione di disposizioni che
prevedano termini perentori, prorogabili per una sola volta, per le fasi di
integrazione dell'efficacia e di controllo degli atti, decorsi i quali i
provvedimenti si intendono adottati;
f) adeguamento delle procedure alle nuove
tecnologie informatiche.
5. I decreti legislativi di cui al comma
2 sono emanati su proposta del Ministro competente, di concerto con il
Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro per la funzione pubblica,
con i Ministri interessati e con il Ministro dell'economia e delle finanze,
previa acquisizione del parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e, successivamente, dei pareri delle Commissioni
parlamentari competenti che sono resi entro il termine di sessanta giorni dal
ricevimento della richiesta.
6. I regolamenti di cui al comma 2 sono
emanati con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del
Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri
o del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con il Ministro
competente, previa acquisizione del parere della Conferenza unificata di cui
all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, quando siano coinvolti interessi delle regioni e delle
autonomie locali, del parere del Consiglio di Stato nonché delle competenti
Commissioni parlamentari. I pareri della Conferenza unificata e del Consiglio
di Stato sono resi entro novanta giorni dalla richiesta; quello delle
Commissioni parlamentari è reso, successivamente ai precedenti, entro
sessanta giorni dalla richiesta. Per la predisposizione degli schemi di
regolamento la Presidenza del Consiglio dei ministri, ove necessario,
promuove, anche su richiesta del Ministro competente, riunioni tra le
amministrazioni interessate. Decorsi sessanta giorni dalla richiesta di
parere alle Commissioni parlamentari, i regolamenti possono essere comunque
emanati.
7. I regolamenti di cui al comma 2, ove
non diversamente previsto dai decreti legislativi, entrano in vigore il
quindicesimo giorno successivo alla data della loro pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale. Con effetto dalla stessa data sono abrogate le norme,
anche di legge, regolatrici dei procedimenti.
8. I regolamenti di cui al comma 2 si
conformano, oltre ai princípi di cui al comma 4, ai seguenti criteri e
princípi:
a) trasferimento ad organi monocratici o
ai dirigenti amministrativi di funzioni anche decisionali, che non
richiedono, in ragione della loro specificità, l'esercizio in forma
collegiale, e sostituzione degli organi collegiali con conferenze di servizi
o con interventi, nei relativi procedimenti, dei soggetti portatori di
interessi diffusi;
b) individuazione delle responsabilità e
delle procedure di verifica e controllo;
c) soppressione dei procedimenti che
risultino non più rispondenti alle finalità e agli obiettivi fondamentali
definiti dalla legislazione di settore o che risultino in contrasto con i princípi
generali dell'ordinamento giuridico nazionale o comunitario;
d) soppressione dei procedimenti che
comportino, per l'amministrazione e per i cittadini, costi più elevati dei
benefíci conseguibili, anche attraverso la sostituzione dell'attività amministrativa
diretta con forme di autoregolamentazione da parte degli interessati,
prevedendone comunque forme di controllo;
e) adeguamento della disciplina
sostanziale e procedimentale dell'attività e degli atti amministrativi ai
princípi della normativa comunitaria, anche sostituendo al regime concessorio
quello autorizzatorio;
f) soppressione dei procedimenti che
derogano alla normativa procedimentale di carattere generale, qualora non
sussistano più le ragioni che giustifichino una difforme disciplina settoriale;
g) regolazione, ove possibile, di tutti
gli aspetti organizzativi e di tutte le fasi del procedimento.
9. I Ministeri sono titolari del potere
di iniziativa della semplificazione e del riassetto normativo nelle materie di
loro competenza, fatti salvi i poteri di indirizzo e coordinamento della
Presidenza del Consiglio dei ministri, che garantisce anche l'uniformità e
l'omogeneità degli interventi di riassetto e semplificazione. La Presidenza
del Consiglio dei ministri garantisce, in caso di inerzia delle
amministrazioni competenti, l'attivazione di specifiche iniziative di
semplificazione e di riassetto normativo.
10. Gli organi responsabili di direzione
politica e di amministrazione attiva individuano forme stabili di consultazione
e di partecipazione delle organizzazioni di rappresentanza delle categorie
economiche e produttive e di rilevanza sociale, interessate ai processi di
regolazione e di semplificazione.
11. I servizi di controllo interno
compiono accertamenti sugli effetti prodotti dalle norme contenute nei
regolamenti di semplificazione e di accelerazione dei procedimenti
amministrativi e possono formulare osservazioni e proporre suggerimenti per
la modifica delle norme stesse e per il miglioramento dell'azione amministrativa".
2. Le disposizioni di cui all'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, come sostituito dal presente articolo, si applicano anche
alle deleghe legislative in materia di semplificazione e riassetto normativo
conferite con leggi approvate dal Parlamento nel corso della presente
legislatura prima della data di entrata in vigore della presente legge.
ART. 2.
(Riassetto normativo in materia di produzione normativa, di
semplificazione e di qualità della regolazione)
1. Il Governo è delegato ad adottare,
entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, un
decreto legislativo, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri,
sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, per il riassetto delle disposizioni
statali di natura legislativa vigenti in materia di produzione normativa,
semplificazione e qualità della regolazione, ai sensi e secondo i princípi e
criteri direttivi di cui all'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, come sostituito dall'articolo 1 della presente legge, e
nel rispetto dei seguenti princípi e criteri direttivi:
a) garanzia della coerenza giuridica,
logica e sistematica della normativa, adeguamento, aggiornamento e
semplificazione del linguaggio normativo;
b) ricorso al riassetto normativo per
materie e alla riduzione delle disposizioni legislative vigenti, anche
mediante apposite leggi periodiche contenenti l'indicazione delle
disposizioni abrogate o comunque non più in vigore;
c) delegificazione delle norme di legge
concernenti gli aspetti organizzativi e procedimentali, secondo i criteri
previsti dall'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, come sostituito dall'articolo 1 della presente legge;
d) definizione delle funzioni e dei
compiti della Presidenza del Consiglio dei ministri, in armonia con quanto
disposto dalla legge 23
agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, dal decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, e successive modificazioni, dalla legge 15 marzo 1997, n. 59, e
successive modificazioni, dalla legge 8 marzo
1999, n. 50, e dalle leggi annuali di
semplificazione e ferme restando le competenze dei Ministeri di settore;
e) coordinamento con l'attività
consultiva del Consiglio di Stato, anche ai fini di adeguamento delle
strutture organizzative, ai sensi degli articoli 14 e 16 del testo unico delle leggi sul Consiglio di Stato, di cui al regio decreto 26 giugno 1924, n. 1054, e dell'articolo 17, commi 25, 27 e 28, della legge 15 maggio 1997, n. 127;
f) previsione e definizione di procedure
di verifica dell'impatto regolatorio, ai sensi delle direttive del Presidente
del Consiglio dei ministri in materia di analisi tecnico-normativa e di
analisi dell'impatto della regolamentazione, anche a seguito di un congruo
periodo di applicazione delle norme, con adeguati strumenti di informazione e
partecipazione degli utenti e delle categorie interessate.
2. Con regolamento di cui all'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, sono emanate norme di
attuazione ed esecuzione del decreto legislativo di cui al comma 1.
3. Nell'ambito della Conferenza unificata
di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, il Governo acquisisce indirizzi e proposte nella materia
della qualità della regolazione e osservazioni per l'adozione di strumenti
comuni.
4. Il decreto legislativo di cui al comma
1 è emanato previo parere delle Commissioni parlamentari competenti reso
entro il termine di sessanta giorni dal ricevimento della richiesta.
ART. 3.
(Riassetto normativo in materia di sicurezza del lavoro)
1. Il Governo è delegato ad adottare,
entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più
decreti legislativi per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di
sicurezza e tutela della salute dei lavoratori, ai sensi e secondo i princípi
e criteri direttivi di cui all'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, come sostituito dall'articolo 1 della presente legge, e
nel rispetto dei seguenti princípi e criteri direttivi:
a) riordino, coordinamento,
armonizzazione e semplificazione delle disposizioni vigenti per l'adeguamento
alle normative comunitarie e alle convenzioni internazionali in materia;
b) determinazione di misure tecniche ed
amministrative di prevenzione compatibili con le caratteristiche gestionali
ed organizzative delle imprese, in particolare di quelle artigiane e delle
piccole imprese, anche agricole, forestali e zootecniche;
c) riordino delle norme tecniche di
sicurezza delle macchine e degli istituti concernenti l'omologazione, la
certificazione e l'autocertificazione;
d) riformulazione dell'apparato
sanzionatorio, con riferimento, in particolare, alle fattispecie
contravvenzionali a carico dei preposti, alla previsione di sanzioni
amministrative per gli adempimenti formali di carattere documentale; alla
revisione del regime di responsabilità tenuto conto della posizione
gerarchica all'interno dell'impresa e dei poteri in ordine agli adempimenti
in materia di prevenzione sui luoghi di lavoro; al coordinamento delle
funzioni degli organi preposti alla programmazione, alla vigilanza ed al
controllo, qualificando prioritariamente i compiti di prevenzione e di
informazione rispetto a quelli repressivi e sanzionatori;
e) promozione dell'informazione e della
formazione preventiva e periodica dei lavoratori sui rischi connessi all'attività
dell'impresa in generale e allo svolgimento delle proprie mansioni, con
particolare riguardo ai pericoli derivanti dall'esposizione a rumore, ad
agenti chimici, fisici, biologici, cancerogeni e ad altre sostanze o
preparati pericolosi o nocivi e alle misure di prevenzione da adottare in
relazione ai rischi;
f) assicurazione della tutela della
salute e della sicurezza sul lavoro in tutti i settori di attività, pubblici
e privati, e a tutti i lavoratori, indipendentemente dal tipo di contratto stipulato
con il datore di lavoro o con il committente;
g) adeguamento del sistema
prevenzionistico e del relativo campo di applicazione alle nuove forme di
lavoro e tipologie contrattuali, anche in funzione di contrasto rispetto al
fenomeno del lavoro sommerso e irregolare;
h) promozione di codici di condotta e
diffusione di buone prassi che orientino la condotta dei datori di lavoro,
dei lavoratori e di tutti i soggetti interessati;
i) riordino e razionalizzazione delle
competenze istituzionali al fine di evitare sovrapposizioni e duplicazioni di
interventi e competenze, garantendo indirizzi generali uniformi su tutto il
territorio nazionale nel rispetto delle competenze previste dall'articolo 117 della Costituzione;
l) realizzazione delle condizioni per una
adeguata informazione e formazione di tutti i soggetti impegnati
nell'attività di prevenzione e per la circolazione di tutte le informazioni
rilevanti per l'elaborazione e l'attuazione delle misure di sicurezza
necessarie;
m) modifica o integrazione delle
discipline vigenti per i singoli settori interessati, per evitare disarmonie;
n) esclusione di qualsiasi onere
finanziario per il lavoratore in relazione all'adozione delle misure relative
alla sicurezza, all'igiene e alla tutela della salute dei lavoratori.
ART. 4.
(Riassetto in materia di assicurazioni)
1. Il Governo è delegato ad adottare,
entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più
decreti legislativi per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di
assicurazioni, ai sensi e secondo i princípi e criteri direttivi di cui all'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, come sostituito dall'articolo 1 della presente legge, e
nel rispetto dei seguenti princípi e criteri direttivi:
a) adeguamento della normativa alle
disposizioni comunitarie e agli accordi internazionali;
b) tutela dei consumatori e, in generale,
dei contraenti più deboli, sotto il profilo della trasparenza delle
condizioni contrattuali, nonché dell'informativa preliminare, contestuale e
successiva alla conclusione del contratto, avendo riguardo anche alla correttezza
dei messaggi pubblicitari e del processo di liquidazione dei sinistri,
compresi gli aspetti strutturali di tale servizio;
c) salvaguardia dell'effettiva
concorrenza tra le imprese autorizzate all'esercizio dell'attività
assicurativa in Italia o operanti in regime di libertà di prestazioni di
servizi;
d) previsione di specifici requisiti di
accesso e di esercizio per le società di mutua assicurazione esonerate dal
pieno rispetto delle norme comunitarie, nonché per le imprese di
riassicurazione;
e) garanzia di una corretta gestione
patrimoniale e finanziaria delle imprese autorizzate all'esercizio
dell'attività assicurativa, anche nell'ipotesi di una loro appartenenza ad un
gruppo assicurativo, nonché con riferimento alle partecipazioni di imprese
assicurative in soggetti esercenti attività connesse a quella assicurativa e
di partecipazione di questi ultimi in imprese assicurative;
f) armonizzazione della disciplina delle
diverse figure di intermediari nell'attività di distribuzione dei servizi
assicurativi, compresi i soggetti che, per conto di intermediari, svolgono
questa attività nei confronti del pubblico;
g) armonizzazione della disciplina
sull'esercizio e sulla vigilanza delle imprese di assicurazione e degli
intermediari assicurativi alla normativa comunitaria;
h) riformulazione dell'apparato
sanzionatorio alla luce dei princípi generali in materia:
1) affiancando alle ipotesi di ricorso
alla sanzione amministrativa pecuniaria nei riguardi di imprese e operatori
del settore, la previsione di specifiche sanzioni penali, modulate tra limiti
minimi e massimi, nei casi di abusivo esercizio di attività assicurativa,
agenziale, mediatizia e peritale da parte di imprese e soggetti non
autorizzati o non iscritti ai previsti albi e ruoli ovvero di rifiuto di accesso,
opposto ai funzionari dell'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni
private e di interesse collettivo (ISVAP), agli uffici o alla documentazione
relativa alle anzidette attività, anche esercitate in via di fatto o, infine,
di truffa assicurativa;
2) prevedendo la facoltà di difesa in
giudizio da parte dell'ISVAP, a mezzo dei suoi funzionari, nei ricorsi contro
i provvedimenti sanzionatori di cui all'articolo 6 della legge 5 marzo 2001, n. 57;
i) riassetto della disciplina dei
rapporti tra l'ISVAP e il Governo, in ordine alle procedure di crisi cui sono
assoggettate le imprese di assicurazione.
ART. 5.
(Riassetto in materia di incentivi alle attività produttive)
1. Il Governo è delegato ad adottare,
entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, un
decreto legislativo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di
interventi di sostegno pubblico per lo sviluppo delle attività produttive, ai
sensi e secondo i princípi e criteri direttivi di cui all'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, come sostituito dall'articolo 1 della presente legge, e
nel rispetto dei seguenti princípi e criteri direttivi:
a) articolazione delle disposizioni allo
scopo di renderle strumenti coordinati per il raggiungimento degli obiettivi
di politica industriale fissati dal Governo e dal Parlamento con
l'approvazione del Documento di programmazione economico-finanziaria, anche
in base ai diversi inquadramenti degli aiuti previsti dalla normativa
dell'Unione europea e nel rispetto dell'articolo 117 della Costituzione;
b) limitazione della normativa primaria
alla individuazione dei soli requisiti sostanziali per la concessione degli
incentivi nel rispetto dei limiti previsti dall'articolo 87 del trattato che
istituisce la Comunità europea;
c) delegificazione e rinvio alla
normazione regolamentare dello Stato e alla normazione regionale, secondo le
rispettive competenze, della disciplina dei procedimenti amministrativi
secondo i criteri di cui all'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, come sostituito dall'articolo 1 della presente legge,
nonché i princípi contenuti nel decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, e successive modificazioni;
d) definizione, tra i princípi
fondamentali per la legislazione regionale, della priorità di intervento a
favore delle attività produttive situate nelle aree territoriali meno
sviluppate e nelle zone montane, del raccordo tra i diversi strumenti di
incentivazione anche di carattere fiscale, della previsione di procedure
semplificate per le imprese artigiane e le piccole e medie imprese.
ART. 6.
(Riassetto in materia di prodotti alimentari)
1. Il Governo è delegato ad adottare,
entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un
decreto legislativo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di
prodotti alimentari, ai sensi e secondo i princípi e criteri direttivi di cui
all'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, come sostituito dall'articolo 1 della presente legge, e
nel rispetto dei seguenti princípi e criteri direttivi:
a) armonizzazione della disciplina della
produzione e della commercializzazione dei prodotti alimentari ai princípi e
alle norme di diritto comunitario, con particolare riferimento alla libera
circolazione, allo scopo di assicurare competitività alle imprese;
b) tutela degli interessi relativi alla
salute, all'ambiente, alla protezione del consumatore e alla qualità dei
prodotti, alla salute degli animali e vegetali;
c) abrogazione o modificazione delle
norme rese inapplicabili o superate dallo sviluppo tecnologico e non più
adeguate all'evoluzione produttiva e commerciale delle imprese, fermo
restando il diritto dei consumatori all'informazione;
d) fissazione di regole uniformi per ciò
che concerne il sistema sanzionatorio e le modalità di controllo e di
vigilanza, salvo per i prodotti oggetto di specifica normativa comunitaria, e
in particolare per il prelevamento dei campioni;
e) semplificazione delle procedure
esistenti, eliminando quelle che pongono a carico delle aziende oneri non
prescritti, per gli stessi prodotti, in altri Stati membri dell'Unione
europea;
f) distinzione tra norme di produzione e
di commercializzazione, con particolare riferimento agli aspetti tecnici e
merceologici, norme concernenti il controllo dei prodotti, norme concernenti
la istituzione di un unico sistema sanzionatorio.
ART. 7.
(Riassetto in materia di tutela dei consumatori)
1. Il Governo è delegato ad adottare,
entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o
più decreti legislativi, per il riassetto delle disposizioni vigenti in
materia di tutela dei consumatori ai sensi e secondo i princípi e i criteri
direttivi di cui all'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, come sostituito dall'articolo 1 della presente legge, e
nel rispetto dei seguenti princípi e criteri direttivi:
a) adeguamento della normativa alle
disposizioni comunitarie e agli accordi internazionali e articolazione della
stessa allo scopo di armonizzarla e riordinarla, nonché di renderla strumento
coordinato per il raggiungimento degli obiettivi di tutela del consumatore
previsti in sede internazionale;
b) omogeneizzazione delle procedure
relative al diritto di recesso del consumatore nelle diverse tipologie di
contratto;
c) conclusione, in materia di contratti a
distanza, del regime di vigenza transitoria delle disposizioni più favorevoli
per i consumatori, previste dall'articolo 15 del decreto legislativo 22
maggio 1999, n. 185, di attuazione della direttiva 97/7/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 20 maggio 1997, e rafforzamento della tutela del
consumatore in materia di televendite;
d) coordinamento, nelle procedure di
composizione extragiudiziale delle controversie, dell'intervento delle
associazioni dei consumatori, nel rispetto delle raccomandazioni della
Commissione delle Comunità europee.
ART. 8.
(Riassetto in materia di metrologia legale)
1. Il Governo è delegato ad adottare,
entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o
più decreti legislativi, per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia
di metrologia legale ai sensi e secondo i princípi e i criteri direttivi di
cui all'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, come sostituito dall'articolo 1 della presente legge, e
nel rispetto dei seguenti princípi e criteri direttivi:
a) riordino e adeguamento della normativa
in relazione ai mutamenti intervenuti nel mercato, all'evoluzione del
progresso tecnologico e al nuovo assetto di competenze derivato dal
trasferimento di funzioni alle camere di commercio, industria, artigianato e
agricoltura in applicazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e successive modificazioni;
b) semplificazione e deregolamentazione
degli adempimenti amministrativi per gli operatori del settore;
c) armonizzazione della disciplina con le
raccomandazioni e le indicazioni dell'Unione europea e degli organismi
internazionali sui pesi e sulle misure.
ART. 9.
(Riassetto in materia di internazionalizzazione delle
imprese)
1. Il Governo è delegato ad adottare,
entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un
decreto legislativo recante norme per il riassetto delle disposizioni vigenti
in materia di internazionalizzazione delle imprese, ai sensi e secondo i
princípi e i criteri direttivi di cui all'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, come sostituito dall'articolo 1 della presente legge, e
nel rispetto dei seguenti princípi e criteri direttivi:
a) riunire e coordinare tutte le
disposizioni legislative in materia di internazionalizzazione delle imprese,
considerando, oltre alle esportazioni, anche gli investimenti in grado di
promuovere l'internazionalizzazione delle produzioni italiane, prevedendo la
delegificazione dei procedimenti in materia;
b) coordinare le misure di intervento di
competenza dello Stato con quelle delle regioni e degli altri soggetti
operanti nel settore dell'internazionalizzazione delle imprese;
c) prevedere accordi tra enti pubblici e
il sistema bancario per l'utilizzo dei servizi e delle sedi estere degli
istituti di credito.
ART. 10.
(Riassetto in materia di società dell'informazione)
1. Il Governo è delegato ad adottare,
entro diciotto mesi dalla data in entrata in vigore della presente legge, uno
o più decreti legislativi, su proposta del Ministro per l'innovazione e le
tecnologie e dei Ministri competenti per materia, per il coordinamento e il
riassetto delle disposizioni vigenti in materia di società dell'informazione,
ai sensi e secondo i princípi e i criteri direttivi di cui all'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, come sostituito dall'articolo 1 della presente legge, e
nel rispetto dei seguenti princípi e criteri direttivi:
a) graduare la rilevanza giuridica e l'efficacia
probatoria dei diversi tipi di firma elettronica in relazione al tipo di
utilizzo e al grado di sicurezza della firma;
b) rivedere la disciplina vigente al fine
precipuo di garantire la più ampia disponibilità di servizi resi per via
telematica dalle pubbliche amministrazioni e dagli altri soggetti pubblici e
di assicurare ai cittadini e alle imprese l'accesso a tali servizi secondo il
criterio della massima semplificazione degli strumenti e delle procedure
necessari e nel rispetto dei princípi di eguaglianza, non discriminazione e
della normativa sulla riservatezza dei dati personali;
c) prevedere la possibilità di attribuire
al dato e al documento informatico contenuto nei sistemi informativi pubblici
i caratteri della primarietà e originalità, in sostituzione o in aggiunta a
dati e documenti non informatici, nonché obbligare le amministrazioni che li
detengono ad adottare misure organizzative e tecniche volte ad assicurare
l'esattezza, la sicurezza e la qualità del relativo contenuto informativo;
d) realizzare il coordinamento formale
del testo delle disposizioni vigenti, apportando, nei limiti di detto
coordinamento, le modifiche necessarie per garantire la coerenza logica e
sistematica della normativa anche al fine di adeguare o semplificare il
linguaggio normativo;
e) adeguare la normativa alle
disposizioni comunitarie.
2. La delega di cui al comma 1 è
esercitata per i seguenti oggetti:
a) il documento informatico, la firma
elettronica e la firma digitale;
b) i procedimenti amministrativi informatici
di competenza delle amministrazioni statali anche ad ordinamento autonomo;
c) la gestione dei documenti informatici;
d) la sicurezza informatica dei dati e
dei sistemi;
e) le modalità di accesso informatico ai documenti
e alle banche dati di competenza delle amministrazioni statali anche ad
ordinamento autonomo.
3.Il Governo è delegato ad adottare uno o
più decreti legislativi recanti disposizioni correttive e integrative dei
decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto degli oggetti e dei
princípi e criteri direttivi determinati dal presente articolo, entro dodici
mesi decorrenti dalla data di scadenza del termine di cui al medesimo comma
1.
ART. 11.
(Riassetto delle disposizioni relative al Corpo nazionale
dei vigili del fuoco)
1. Il Governo è delegato ad adottare,
entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno
o più decreti legislativi per il riassetto delle disposizioni vigenti
concernenti il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ai sensi e secondo i
princípi e i criteri direttivi di cui all'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, come sostituito dall'articolo 1 della presente legge, e
nel rispetto dei seguenti princípi e criteri direttivi:
a) revisione e riassetto della normativa
che disciplina le funzioni e i compiti del Corpo nazionale dei vigili del
fuoco in materia di soccorso pubblico, prevenzione incendi, protezione civile,
difesa civile e incendi boschivi, nonché l'ordinamento del personale per gli
aspetti non demandati alla contrattazione collettiva nazionale, in modo da
consentirne la coerenza giuridica, logica e sistematica, con particolare
riferimento:
1) alla definizione delle attribuzioni
del Corpo nazionale dei vigili del fuoco negli interventi di soccorso
pubblico;
2) al riassetto della normativa in
materia di prevenzione incendi e di vigilanza antincendi, tenuto conto anche
dell'evoluzione tecnologica e dei mutamenti socio-ambientali;
3) alla revisione delle disposizioni sui
poteri autorizzatori in materia di prevenzione incendi e di vigilanza
antincendi;
b) armonizzazione delle disposizioni
sulla prevenzione incendi alla normativa sullo sportello unico per le attività
produttive;
c) coordinamento e adeguamento della
normativa alle disposizioni comunitarie e agli accordi internazionali.
2. All'attuazione ed esecuzione delle
disposizioni emanate ai sensi del comma 1 si provvede con uno o più
regolamenti, da emanare ai sensi dell'articolo 17, commi 1 e 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, entro dodici mesi dalla data
di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al citato comma 1.
CAPO II
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ANALISI DI IMPATTO DELLA
REGOLAMENTAZIONE E DI ATTI NORMATIVI GOVERNATIVI. DISPOSIZIONI IN MATERIA DI
PUBBLICO IMPIEGO
ART. 12.
(Analisi di impatto delle funzioni di vigilanza e
regolazione delle autorità amministrative indipendenti)
1. Le autorità amministrative
indipendenti, cui la normativa attribuisce funzioni di controllo, di
vigilanza o regolatorie, si dotano, nei modi previsti dai rispettivi
ordinamenti, di forme o metodi di analisi dell'impatto della regolamentazione
per l'emanazione di atti di competenza e, in particolare, di atti
amministrativi generali, di programmazione o pianificazione, e, comunque, di
regolazione.
2. Le autorità di cui al comma 1
trasmettono al Parlamento le relazioni di analisi di impatto della
regolamentazione da loro realizzate.
3. I soggetti di cui al comma 1
provvedono alla verifica degli effetti derivanti dall'applicazione di
contratti predisposti mediante moduli o formulari ovvero di clausole e
condizioni contrattuali normativamente previste o a contenuto generale.
4. Sono, comunque, escluse
dall'applicazione del presente articolo le segnalazioni e le altre attività
consultive, anche se concernenti gli atti di cui al comma 1, nonché i procedimenti
previsti dalla legge 10
ottobre 1990, n. 287, e successive
modificazioni.
ART. 13.
(Disposizioni relative all'attività della Corte dei conti e
all'accesso alla magistratura della Corte dei conti)
1. Il parere della Corte dei conti,
previsto dall'articolo 88 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sugli schemi di atti normativi del Governo, è reso nel
termine di quarantacinque giorni dal ricevimento della richiesta; decorso
tale termine, si procede indipendentemente dall'acquisizione del parere.
Qualora, per esigenze istruttorie, non possa essere rispettato il termine di
cui al presente comma, tale termine può essere interrotto per una volta e il
parere deve essere reso definitivamente entro venti giorni dal ricevimento
degli elementi istruttori da parte delle amministrazioni interessate.
2. All'articolo 11-ter, comma 6, della legge 5 agosto 1978, n. 468, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: "La
Corte riferisce, inoltre, su richiesta delle Commissioni parlamentari
competenti nelle modalità previste dai Regolamenti parlamentari, sulla
congruenza tra le conseguenze finanziarie dei decreti legislativi e le norme
di copertura recate dalla legge di delega".
3. All'articolo 12, primo comma, della legge 20 dicembre 1961, n. 1345, la lettera d) è sostituita dalla seguente:
"d) gli avvocati iscritti nel
relativo albo professionale da almeno cinque anni".
4. All'articolo 12, primo comma, lettera e), della legge 20 dicembre 1961, n.
1345, come modificata dall'articolo 3, comma 8, della legge 15 maggio 1997, n. 127, al primo periodo, le parole: "Amministrazioni dello
Stato" sono sostituite dalle seguenti: "Amministrazioni pubbliche
di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165"; il secondo periodo è sostituito dal seguente:
"I bandi di concorso possono riservare una percentuale non inferiore al
20 per cento dei posti messi a concorso a personale che sia dotato oltre che
del diploma di laurea in giurisprudenza, anche del diploma di laurea in
scienze economico-aziendali o in scienze dell'economia o di altro titolo di
studio equipollente".
5. Una quota non inferiore al 20 per
cento della dotazione organica del personale della carriera dirigenziale e
direttiva in servizio presso la Corte dei conti è riservata ai laureati in
discipline economiche o statistiche o attuariali.
ART. 14.
(Modifiche al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165)
1. Al comma 2, primo periodo, dell'articolo 28 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come sostituito dall'articolo 3 della legge 15 luglio 2002, n. 145, dopo le parole: "almeno cinque anni di
servizio", sono inserite le seguenti: "o, se in possesso del
diploma di specializzazione conseguito presso le scuole di specializzazione
individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di
concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca,
almeno tre anni di servizio".
2. Al comma 2, ultimo periodo, dell'articolo 40 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come modificato dall'articolo 7 della legge 15 luglio 2002, n. 145, la parola: "oppure" è sostituita dalle
seguenti: "e per gli archeologi e gli storici dell'arte aventi il
requisito di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 7 luglio 1988, n. 254, nonché per gli archivisti di Stato, i bibliotecari e gli
esperti di cui all'articolo 2, comma 1, della
medesima legge, che, in posizione di elevata responsabilità, svolgono
compiti".
ART. 15.
(Modifica all'articolo 38 della legge 23 dicembre 1999, n. 488)
1. All'articolo 38 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, il comma 3 è sostituito dal seguente:
"3. I lavoratori dipendenti di cui
al comma 1, qualora intendano avvalersi della facoltà di accreditamento dei
contributi di cui al medesimo comma 1, presentano domanda entro il 30
settembre dell'anno successivo a quello nel corso del quale ha avuto inizio
l'aspettativa, a pena di decadenza. La domanda si intende tacitamente
rinnovata ogni anno salvo espressa manifestazione di volontà in senso
contrario".
CAPO III
MISURE TELEMATICHE
ART. 16.
(Registro informatico degli adempimenti amministrativi per
le imprese)
1. Presso il Ministero delle attività
produttive, che si avvale a questo scopo del sistema informativo delle camere
di commercio, industria, artigianato e agricoltura, è istituito il Registro
informatico degli adempimenti amministrativi per le imprese, di seguito
denominato "Registro", il quale contiene l'elenco completo degli
adempimenti amministrativi previsti dalle pubbliche amministrazioni per
l'avvio e l'esercizio delle attività di impresa, nonché i dati raccolti dalle
amministrazioni comunali negli archivi informatici di cui all'articolo 24, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112. Il Registro, che si articola su base regionale con
apposite sezioni del sito informatico, fornisce, ove possibile, il supporto
necessario a compilare in via elettronica la relativa modulistica.
2. È fatto obbligo alle amministrazioni
pubbliche, nonché ai concessionari di lavori e ai concessionari e gestori di
servizi pubblici, di trasmettere in via informatica al Ministero delle
attività produttive l'elenco degli adempimenti amministrativi necessari per
l'avvio e l'esercizio dell'attività di impresa.
3. Con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle attività produttive e
del Ministro per l'innovazione e le tecnologie, sono stabilite le modalità di
coordinamento, di attuazione e di accesso al Registro, nonché di connessione
informatica tra le diverse sezioni del sito.
4. Il Registro è pubblicato su uno o più
siti telematici, individuati con decreto del Ministro delle attività
produttive.
5. Del Registro possono avvalersi gli
enti locali, qualora non provvedano in proprio, per i servizi pubblici da
loro gestiti.
ART. 17.
(Banca dati per la legislazione in materia di pubblico
impiego)
1. È istituita presso la Presidenza del
Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica una banca dati
contenente la normativa generale e speciale in materia di rapporto di lavoro
alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni.
2. La Presidenza del Consiglio dei
ministri - Dipartimento della funzione pubblica cura l'aggiornamento
periodico della banca dati di cui al comma 1, tenendo conto delle innovazioni
normative e della contrattazione collettiva successivamente intervenuta, e
assicurando agli utenti la consultazione gratuita.
ART. 18.
(Consultazione in via telematica)
1. La Presidenza del Consiglio dei
ministri può pubblicare su sito telematico le notizie relative ad iniziative
normative del Governo, nonché i disegni di legge di particolare rilevanza,
assicurando forme di partecipazione del cittadino in conformità con le
disposizioni vigenti in materia di tutela delle persone e di altri soggetti
rispetto al trattamento di dati personali. La Presidenza del Consiglio dei
ministri può inoltre pubblicare atti legislativi e regolamentari in vigore
nonché i massimari elaborati da organi di giurisdizione.
2. Con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri sono individuate le modalità di partecipazione del
cittadino alla consultazione gratuita in via telematica.
ART. 19.
(Dati identificativi delle questioni pendenti dinanzi al
giudice amministrativo e contabile)
1. I dati identificativi delle questioni
pendenti dinanzi al giudice amministrativo e contabile sono resi accessibili
a chi vi abbia interesse mediante pubblicazione sul sistema informativo
interno e sul sito istituzionale della rete INTERNET delle autorità emananti.
2. Le sentenze e le altre decisioni del
giudice amministrativo e contabile, rese pubbliche mediante deposito in
segreteria, sono contestualmente inserite nel sistema informativo interno e
sul sito istituzionale della rete INTERNET, osservando le cautele previste
dalla normativa in materia di tutela dei dati personali.
CAPO IV
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
ART. 20.
(Norme transitorie)
1. Per la legge per la semplificazione e
il riassetto normativo dell'anno 2003 i termini di cui al comma 1 dell'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, come sostituito dall'articolo 1 della presente legge, sono
rispettivamente fissati al novantesimo e al centoventesimo giorno dalla data
di entrata in vigore della presente legge.
ART. 21.
(Copertura finanziaria)
1. Dall'esercizio di ciascuna delle
deleghe di cui al Capo I non devono derivare maggiori oneri a carico del
bilancio dello Stato.
2. All'onere derivante dall'attuazione
dell'articolo 16, determinato nella misura massima di 516.457 euro a
decorrere dall'anno 2003, si provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito
dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale"
dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per
l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al
medesimo Ministero.
3. All'onere derivante dall'attuazione
dell'articolo 17, determinato nella misura massima di 324.850 euro per l'anno
2003 ed in 141.510 euro annui a decorrere dall'anno 2004, si provvede
mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del
bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di
parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente
utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
4. Il Ministro dell'economia e delle
finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio.
ART. 22.
(Modifiche alla legge 24
novembre 2000, n. 340)
1. L'articolo 35 della legge 24 novembre 2000, n. 340, è sostituito dal seguente:
"ART. 35. (Controversie in materia
di masi chiusi). 1. In tutte le controversie in materia di masi chiusi
concernenti la determinazione dell'assuntore del maso chiuso e la
determinazione del prezzo di assunzione si osservano le disposizioni dettate
dal capo I del titolo IV del libro secondo del codice di procedura civile. Il
tentativo di conciliazione previsto dall'articolo 410
del codice di procedura civile è esperito
dinanzi alla Ripartizione agricoltura della provincia autonoma di Bolzano.
2. Chi intende proporre in giudizio una
domanda relativa all'ordinamento dei masi chiusi è tenuto ad esperire il
tentativo di conciliazione ai sensi dell'articolo 46 della legge 3 maggio
1982, n. 203, in cui la Ripartizione agricoltura della provincia autonoma di
Bolzano si intende sostituita all'ispettorato provinciale dell'agricoltura.
3. Tutti gli atti, i documenti e i
provvedimenti relativi ai procedimenti, anche esecutivi, cautelari e tavolari
relativi alle controversie in materia di masi chiusi, sono esenti dall'imposta
di bollo, di registro, da ogni altra tassa e dal contributo unificato".
2. All'onere derivante dall'attuazione
del comma 3 dell'articolo 35 della legge 24 novembre 2000, n. 340, come sostituito dal comma 1 del presente articolo,
valutato in 15.000 euro annui a decorrere dall'anno 2003, si provvede
mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del
bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di
parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il
Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
3. Alla legge 24 novembre 2000, n. 340, nell'allegato A, il numero 43 è sostituito dal seguente:
"43. Procedimenti relativi
all'acquisto e alla locazione di nuove macchine utensili o di produzione.
Legge 28 novembre 1965, n. 1329".
4. Alla legge 24 novembre 2000, n. 340, nell'allegato A, dopo il numero 63, sono aggiunti i seguenti:
"63-bis. Procedimento di astensione
anticipata dal lavoro delle donne in stato di gravidanza.
Testo unico delle disposizioni legislative
in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, articolo 17, commi 2 e 3.
63-ter. Procedimento di predisposizione
ed approvazione dei regolamenti interni degli istituti penitenziari e delle
relative modifiche.
Legge 26 luglio 1975, n. 354, articolo 16;
Decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 444, articolo 10".
ART. 23.
(Abrogazioni)
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore
della presente legge, la legge 10 marzo 1969, n. 116, è abrogata.
2. A decorrere dalla data di entrata in
vigore della presente legge sono abrogati i commi 13-ter, 13-quater e
13-quinquies dell'articolo 3 del decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90, convertito,
con modificazioni, dalla legge 26
giugno 1990, n. 165. Gli atti privi della
dichiarazione ivi prevista sono sanati con efficacia retroattiva fermo il
diritto maturato da terzi in base ad atto trascritto anteriormente alla data
di entrata in vigore della presente legge.
3. A decorrere dalla data di entrata in
vigore della presente legge è abrogato l'articolo 7 della legge 8 marzo 1999, n. 50. Le procedure avviate ai sensi del citato articolo 7 per le quali, alla data di entrata
in vigore della presente legge, sia intervenuta la richiesta di parere al
Consiglio di Stato, possono essere completate con l'emanazione dei previsti
testi unici entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge.
4. A decorrere dalla data di entrata in
vigore della presente legge, alla legge 24 novembre 2000, n. 340, all'articolo 1, comma 4, sono abrogate le lettere g), h) ed i). A
decorrere dalla medesima data, riacquistano efficacia le previsioni di cui ai
numeri 94, 97 e 98 dell'allegato 1 alla legge 15 marzo
1997, n. 59, nel testo vigente prima della data
di entrata in vigore della citata legge n. 340 del 2000.
5. All'allegato 1 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, sono soppresse le previsioni
di cui ai numeri 10, 12, 25, 28, 29, 32, 33, 34, 36, 41, 58, 68, 74, 98-bis,
99, 106, 112-ter, 112-quater e 112-octies.
6. All'allegato 1 della legge 8 marzo 1999, n. 50, e successive modificazioni, sono soppresse le previsioni
di cui ai numeri 17, 22, 38, 39 e 44.
7. All'allegato A della legge 24 novembre 2000, n. 340, sono soppresse le previsioni di cui ai numeri 2, 4, 7,
13, 25, 31, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 40, 41, 56, 57, 59 e 60.
La presente legge, munita del sigillo
dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi
della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e
di farla osservare come legge dello Stato.
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