LEGGE 12 luglio 2006, n.228
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge
12 maggio 2006, n. 173, recante proroga di termini per l'emanazione di atti di
natura regolamentare. Ulteriori proroghe per l'esercizio di deleghe legislative
e in materia di istruzione.
(GU
n. 160 del 12-7-2006)
testo in vigore
dal: 13-7-2006
La Camera dei
deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL
PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la
seguente legge:
Art. 1.
1. Il
decreto-legge 12 maggio 2006, n. 173, recante proroga di termini per
l'emanazione di atti di natura regolamentare, è convertito in legge con le
modificazioni riportate in allegato
alla presente legge.
2. Le
disposizioni di cui all'articolo 8, comma 2, del decreto-legge 30 giugno 2005, n.
115, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 agosto
2005, n. 168, continuano ad applicarsi fino al
30 giugno 2007.
3. All'articolo 1 della
legge 14 maggio 2005, n. 80, dopo il comma 5
è inserito il seguente:
«5-bis. Entro un anno dalla data di entrata in vigore del
decreto legislativo adottato nell'esercizio della delega di cui al comma 5, il
Governo può adottare disposizioni correttive e integrative, nel rispetto dei
principi e dei criteri direttivi di cui al comma 6 e con la procedura di cui al
medesimo comma 5».
4. All'articolo 40,
comma 1, della legge 28 dicembre 2005, n. 262,
le parole: «sei mesi» sono sostituite dalle seguenti: «dodici mesi».
5. Le
disposizioni correttive e integrative di cui all'articolo 1,
comma 4, della legge 28 marzo 2003, n. 53,
possono essere adottate, relativamente ai decreti
legislativi 15 aprile 2005, n. 76, 15 aprile 2005,
n. 77, 17 ottobre 2005,
n. 226, e 17 ottobre 2005,
n. 227, entro trentasei mesi dalla data della loro
entrata in vigore.
6. È prorogato
all'anno scolastico 2007-2008 il regime transitorio concernente l'accesso
anticipato alla scuola dell'infanzia, di cui all'articolo 7,
comma 4, della legge 28 marzo 2003, n. 53,
e successive modificazioni. Conseguentemente, l'articolo 2 del
decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59,
si applica a decorrere dall'anno scolastico 2008-2009.
7. All'articolo 14,
comma 3, del decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59,
le parole: «e fino alla messa a regime della scuola secondaria di primo grado,»
sono sostituite dalle seguenti: «e fino all'anno scolastico 2008-2009,».
8. All'articolo 27,
comma 4, del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226,
le parole: «a decorrere dall'anno scolastico e formativo 2007-2008» sono
sostituite dalle seguenti: «a decorrere dall'anno scolastico e formativo
2008-2009».
9. All'articolo
2, comma 3, della legge 30 settembre 2004, n. 252, le parole: «dodici mesi»
sono sostituite dalle seguenti: «ventiquattro mesi».
10. All'articolo 5,
comma 1, della legge 28 novembre 2005, n. 246,
le parole: «diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge»
sono sostituite dalle seguenti: «il 31 dicembre 2007».
11. All'articolo 6,
comma 1, della legge 29 luglio 2003, n. 229,
le parole: «tre anni» sono sostituite dalle seguenti: «quattro anni».
12. Entro due
anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, senza nuovi o
maggiori oneri per la finanza pubblica, il Governo è delegato ad adottare, su
proposta del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali e del
Ministro per le politiche europee nei casi di cui all'articolo 10,
commi 4 e 5, della legge 4 febbraio 2005, n. 11,
e successive modificazioni, uno o più decreti legislativi correttivi e
integrativi dei decreti legislativi adottati in attuazione delle deleghe di cui
agli articoli 7 e 8
della legge 5 marzo 2001, n. 57, e di cui all'articolo 1 della
legge 7 marzo 2003, n. 38, e successive
modificazioni, nel rispetto dei principi e criteri di delega indicati dalle
predette leggi e con le stesse procedure.
13. All'articolo 3,
comma 1, della legge 28 novembre 2005, n. 246,
le parole: «entro un anno» sono sostituite dalle seguenti: «entro tre anni».
14. È prorogato
di un anno il termine di cui al comma 1 dell'articolo 20-bis
della legge 29 luglio 2003, n. 229, per
l'adozione di uno o più decreti legislativi recanti disposizioni integrative e
correttive dei decreti legislativi di cui agli articoli 4
e 7 della citata
legge 29 luglio 2003, n. 229, nel rispetto
degli oggetti, dei principi e criteri direttivi e della procedura di cui al
medesimo articolo 20-bis.
15. All'articolo 6,
comma 5, della legge 8 luglio 2003, n. 172,
le parole: «Entro un anno» sono sostituite dalle seguenti: «Entro due anni».
16. La presente
legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale.
La presente
legge, munita del sigillo dello Stato, sar à inserita nella Raccolta ufficiale
degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque
spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì
12 luglio 2006
NAPOLITANO
Prodi, Presidente
del Consiglio dei Ministri
Visto, il
Guardasigilli: Mastella
Allegato
MODIFICAZIONI
APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO – LEGGE 12 MAGGIO 2006, N. 173
L'articolo 1 è
sostituito dal seguente:
«Art. 1. -
(Proroga di termini in materia di protezione dei dati personali). - 1. All'articolo 181,
comma 1, lettera a), del codice in materia di protezione dei dati personali di
cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196,
e successive modificazioni, le parole: "15 maggio 2006" sono
sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2006"».
Dopo l'articolo 1
sono inseriti i seguenti:
«Art. 1-bis. -
(Proroga di termini in materia di previdenza agricola). - 1. All'articolo 01,
comma 3, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con
modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, le parole: "31 luglio
2006" sono sostituite dalle seguenti: "15 ottobre 2006".
2. All'articolo 01 del decreto-legge 10 gennaio 2006, n.
2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, il comma 16
è sostituito dal seguente:
"16. Per le
imprese agricole, le disposizioni contenute nell'articolo 10, comma 7, del
decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla
legge 2 dicembre 2005, n. 248, e nell'articolo 1, comma 553, della legge 23
dicembre 2005, n. 266, si applicano limitatamente ai contributi dovuti per le
prestazioni lavorative effettuate a decorrere dal 1° gennaio 2006".
3. All'onere
derivante dall'attuazione del comma 1, pari a 2,5 milioni di euro per l'anno
2006, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento
iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell'ambito dell'unità
previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato
di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2006,
utilizzando per l'anno medesimo l'accantonamento relativo al Ministero del
lavoro e delle politiche sociali.
4. Il Ministro
dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti,
le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 1-ter. -
(Proroga del termine per la gestione finanziaria del Fondo per le attività
cinematografiche). - 1. All'articolo 12, comma 8, del decreto legislativo 22
gennaio 2004, n. 28, e successive modificazioni, le parole: "non oltre il
30 giugno 2006" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 31 dicembre
2006".
Art. 1-quater. -
(Proroga di termine in materia di patrimonio abitativo). - 1. Il termine
previsto dall'articolo 5-bis, comma 2, del decreto-legge 27 maggio 2005, n. 86,
convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 2005, n. 148, è prorogato
fino all'attuazione dell'articolo 11-quaterdecies, comma 13, del decreto-legge
30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2
dicembre 2005, n. 248, e comunque non oltre il 1° gennaio 2007.
Art. 1-quinquies.
- (Proroga del termine di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 25 luglio
2005, n. 151). - 1. Il termine di cui all'articolo 20, comma 5, del decreto
legislativo 25 luglio 2005, n. 151, è prorogato fino all'emanazione dei
provvedimenti attuativi di cui agli articoli 13, comma 8, e 15, comma 1, del
medesimo decreto legislativo e comunque non oltre il 31 dicembre 2006.
Art. 1-sexies. -
(Efficacia di disposizioni in materia di docenza universitaria). - 1. Al fine
di garantire la copertura degli insegnamenti, mediante affidamento e supplenze,
le università continuano ad applicare, fino al termine dell'anno accademico
2006-2007, le disposizioni di cui all'articolo 12
della legge 19 novembre 1990, n. 341, e
successive modificazioni.
Art. 1-septies. -
(Modifica al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152). - 1. All'articolo 52,
comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le parole da:
"centoventi giorni" fino alla fine del comma sono sostituite dalle
seguenti: "il 31 gennaio 2007".
Art. 1-octies. -
(Modifiche al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163). - 1. Al codice dei
contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo
177, comma 4, la lettera f) è abrogata;
b) all'articolo
253, il comma 1 è sostituito dal seguente:
"1. Fermo
quanto stabilito ai commi 1-bis e 1-ter, le disposizioni di cui al presente
codice si applicano alle procedure e ai contratti i cui bandi o avvisi con cui
si indice una gara siano pubblicati successivamente alla data della sua entrata
in vigore, nonchè, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi,
alle procedure e ai contratti in cui, alla data di entrata in vigore del
presente codice, non siano ancora stati inviati gli inviti a presentare le
offerte";
c) all'articolo
253, dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:
"1-bis. Per
i contratti relativi a lavori, servizi e forniture, nei settori ordinari e
speciali, le seguenti disposizioni si applicano alle procedure i cui bandi o
avvisi siano pubblicati successivamente al 1° febbraio 2007:
a) articolo 33,
commi 1 e 2, nonchè comma 3, secondo periodo, limitatamente alle sole centrali
di committenza;
b) articolo 49,
comma 10;
c) articolo 58;
d) articolo 59,
limitatamente ai settori ordinari.
1-ter. Per gli
appalti di lavori pubblici di qualsiasi importo, nei settori ordinari, le
disposizioni degli articoli 3, comma 7, 53, commi 2 e 3, e 56 si applicano alle
procedure i cui bandi siano pubblicati successivamente al 1° febbraio 2007. Le
disposizioni dell'articolo 57 si applicano alle procedure per le quali l'invito
a presentare l'offerta sia inviato successivamente al 1° febbraio 2007";
d) all'articolo
257, dopo il comma 2 è inserito il seguente:
"2-bis. Le
disposizioni di cui all'articolo 8, comma 6, hanno efficacia a decorrere dal 1°
febbraio 2007".
2. Le procedure
di cui al comma 1, lettera c), del presente articolo i cui bandi o avvisi siano
stati pubblicati tra il 1° luglio 2006 e la data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto, nonchè, in caso di contratti senza
pubblicazione di bandi o avvisi, quelle i cui inviti a presentare le offerte
siano stati inviati nello stesso termine, restano disciplinate dalle disposizioni
alle stesse applicabili alla data di pubblicazione dei relativi bandi o avvisi
ovvero a quella di invio degli inviti. A tal fine, le disposizioni di cui
all'articolo 256, comma 1, del citato codice di cui al decreto legislativo 12
aprile 2006, n. 163, riferite alle fattispecie di cui al comma 1, lettera c),
del presente articolo, continuano ad applicarsi per il periodo transitorio
compreso tra la data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto e il 31 gennaio 2007».
All'articolo 2 è
inserita la seguente rubrica: «Entrata in vigore».
Al titolo sono
aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e legislativa».
LAVORI
PREPARATORI
Senato della
Repubblica (atto n. 325):
Presentato dal
Presidente del Consiglio dei Ministri (Berlusconi) il 13 maggio 2006.
Assegnato alle
commissioni riunite 1ª (Affari costituzionali) e 2ª (Giustizia), in sede
referente, il 6 giugno 2006, con parere della commissione 1ª.
Esaminato dalla
1ª commissione (Affari costituzionali)
per i presupposti di costituzionalit à il 7 giugno 2006.
Esaminato dalle
commissioni riunite 1ª e 2ª, in sede referente, il 13 e 27 giugno 2006.
Esaminato in aula
il 27 giugno 2006 ed approvato il 28 giugno 2006.
Camera dei
deputati (atto n. 1222):
Assegnato alla I
commissione (Affari costituzionali), in sede referente, il 28 giugno 2006, con
pareri del Comitato per la legislazione e delle commissioni II, V, VI, VII,
VIII, IX, X, XI, XIII, XIV.
Esaminato dalla I
commissione (Affari costituzionali), in sede referente, il 29 giugno 2006 ed il
4 luglio 2006.
Esaminato in aula
il 4, 5, 6 luglio 2006 ed approvato l'11 luglio 2006.