Legge 24 febbraio 1992, n. 225
Istituzione
del servizio nazionale della protezione civile
Art. 1
Servizio
nazionale della protezione civile
1. E' istituito il Servizio
nazionale della protezione civile al fine di tutelare la integrità della vita,
i beni, gli insediamenti e l'ambiente dai danni o dal pericolo di danni
derivanti da calamità naturali, da catastrofi e da altri eventi calamitosi.
2. Il Presidente
del Consiglio dei ministri, ovvero, per sua delega, ai sensi dell'articolo 9,
commi 1 e 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
il Ministro per il coordinamento della protezione civile, per il conseguimento
delle finalità del Servizio nazionale della protezione civile, promuove e
coordina le attività delle amministrazioni dello Stato, centrali e periferiche,
delle regioni, delle province, dei comuni, degli enti pubblici nazionali e
territoriali e di ogni altra istituzione ed organizzazione pubblica e privata
presente sul territorio nazionale.
3. Per lo
svolgimento delle finalità di cui al comma 2, il Presidente del Consiglio dei
ministri, ovvero, per sua delega ai sensi del medesimo comma 2, il Ministro per
il coordinamento della protezione civile, si avvale del Dipartimento della
protezione civile, istituito nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei
ministri, ai sensi dell'articolo 21
della legge 23 agosto 1988, n. 400.
Art. 2
Tipologia
degli eventi ed ambiti di competenze
1. Ai fini
dell'attività di protezione civile gli eventi si distinguono in:
a) eventi
naturali o connessi con l'attività dell'uomo che possono essere fronteggiati
mediante interventi attuabili dai singoli enti e amministrazioni competenti in
via ordinaria;
b) eventi naturali o connessi con
l'attività dell'uomo che per loro natura ed estensione comportano l'intervento
coordinato di più enti o amministrazioni competenti in via ordinaria;
c) calamità
naturali, catastrofi o altri eventi che, per intensità ed estensione, debbono
essere fronteggiati con mezzi e poteri straordinari.
Art. 3
Attività
e compiti di protezione civile
1.Sono attività
di protezione civile quelle volte alla previsione e prevenzione delle varie ipotesi
di rischio, al soccorso delle popolazioni sinistrate ed ogni altra attività
necessaria ed indifferibile diretta a superare l'emergenza connessa agli eventi
di cui all'articolo 2.
2. La previsione
consiste nelle attività dirette allo studio ed alla determinazione delle cause
dei fenomeni calamitosi, alla identificazione dei rischi ed alla individuazione
delle zone del territorio soggette ai rischi stessi.
3. La prevenzione
consiste nelle attività volte ad evitare o ridurre al minimo la possibilità che
si verifichino danni conseguenti agli eventi di cui all'articolo 2 anche sulla
base delle conoscenze acquisite per effetto delle attività di previsione.
4. Il soccorso consiste
nell'attuazione degli interventi diretti ad assicurare alle popolazioni colpite
dagli eventi di cui all'articolo 2 ogni forma di prima assistenza.
5. Il superamento
dell'emergenza consiste unicamente nell'attuazione, coordinata con gli organi
istituzionali competenti, delle iniziative necessarie ed indilazionabili volte
a rimuovere gli ostacoli alla ripresa delle normali condizioni di vita.
6. Le attività di
protezione civile devono armonizzarsi, in quanto compatibili con le necessità
imposte dalle emergenze, con i programmi di tutela e risanamento del
territorio.
Art. 4
Direzione
e coordinamento delle attività di previsione, prevenzione e soccorso
1. Il
Dipartimento della protezione civile predispone, sulla base degli indirizzi
approvati dal Consiglio dei ministri e in conformità ai criteri determinati dal
Consiglio nazionale della protezione civile di cui all'articolo 8, i programmi
nazionali di previsione e prevenzione in relazione alle varie ipotesi di
rischio, i programmi nazionali di soccorso ed i piani per l'attuazione delle
conseguenti misure di emergenza.
2. I programmi
nazionali di cui al comma 1 sono adottati avvalendosi dei Servizi tecnici
nazionali di cui all'articolo 9 della legge 18 maggio 1989, n. 183, e
successive modificazioni, con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri e sentita la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano e sono trasmessi al Parlamento.
3. Il Presidente
del Consiglio dei ministri, ovvero, per sua delega ai sensi dell'articolo 1,
comma 2, il Ministro per il coordinamento della protezione civile, al fine di
consentire opportune verifiche della efficienza dei programmi e dei piani di
cui al comma 1 del presente articolo, dispone la esecuzione di periodiche
esercitazioni, promuove, d'intesa con il Ministro dell'università e della
ricerca scientifica e tecnologica, studi sulla previsione e prevenzione delle
calamità naturali e delle catastrofi ed impartisce indirizzi ed orientamenti
per l'organizzazione e l'utilizzazione del volontariato.
Art. 5
Stato
di emergenza e potere di ordinanza
1. Al verificarsi
degli eventi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), il Consiglio dei
ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, ovvero, per
sua delega ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del Ministro per il coordinamento
della protezione civile, delibera lo stato di emergenza, determinandone durata
ed estensione territoriale in stretto riferimento alla qualità ed alla natura
degli eventi. Con le medesime modalità si procede alla eventuale revoca dello
stato di emergenza al venir meno dei relativi presupposti.
2. Per
l'attuazione degli interventi di emergenza conseguenti alla dichiarazione di
cui al comma 1, si provvede, nel quadro di quanto previsto dagli articoli 12,
13, 14, 15 e 16, anche a mezzo di ordinanze in deroga ad ogni disposizione
vigente, e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico.
3. Il Presidente
del Consiglio dei ministri, ovvero, per sua delega ai sensi dell'articolo 1,
comma 2, il Ministro per il coordinamento della protezione civile, può emanare
altresì ordinanze finalizzate ad evitare situazioni di pericolo o maggiori
danni a persone o a cose. Le predette ordinanze sono comunicate al Presidente
del Consiglio dei ministri, qualora non siano di diretta sua emanazione.
4. Il Presidente del Consiglio
dei Ministri, ovvero, per sua delega ai sensi dell'articolo 1, comma 2, il
Ministro per il coordinamento della protezione civile, per l'attuazione degli
interventi di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo, può avvalersi di
commissari delegati. Il relativo provvedimento di delega deve indicare il
contenuto della delega dell'incarico, i tempi e le modalità del suo esercizio.
5. Le ordinanze
emanate in deroga alle leggi vigenti devono contenere l'indicazione delle
principali norme a cui si intende derogare e devono essere motivate.
6. Le ordinanze
emanate ai sensi del presente articolo sono pubblicate nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana, nonché trasmesse ai sindaci interessati affinché
vengano pubblicate ai sensi dell'articolo 47,
comma 1, della legge 8 giugno 1990, n. 142.
Art. 6
Componenti
del Servizio nazionale della protezione civile
1. All'attuazione
delle attività di protezione civile provvedono, secondo i rispettivi
ordinamenti e le rispettive competenze, le amministrazioni dello Stato, le
regioni, le province, i comuni e le comunità montane, e vi concorrono gli enti
pubblici, gli istituti ed i gruppi di ricerca scientifica con finalità di
protezione civile, nonché ogni altra istituzione ed organizzazione anche
privata. A tal fine le strutture nazionali e locali di protezione civile
possono stipulare convenzioni con soggetti pubblici e privati.
2. Concorrono,
altresì, all'attività di protezione civile i cittadini ed i gruppi associati di
volontariato civile, nonché gli ordini ed i collegi professionali.
3. Le
amministrazioni, gli enti, le istituzioni e le organizzazioni di cui al comma 1
nonché le imprese pubbliche e private che detengono o gestiscono archivi con
informazioni utili per le finalità della presente legge, sono tenuti a fornire
al Dipartimento della protezione civile dati e informazioni ove non coperti dal
vincolo di segreto di Stato, ovvero non attinenti all'ordine e alla sicurezza
pubblica nonché alla prevenzione e repressione di reati.
4. Presso il
Dipartimento della protezione civile è istituito un sistema informatizzato per
la raccolta e la gestione dei dati pervenuti, compatibile con il sistema
informativo e con la rete integrata previsti dall'articolo 9, commi 5 e 6, e
successive modificazioni, della legge 18 maggio 1989, n. 183, al fine
dell'interscambio delle notizie e dei dati raccolti.
5. Entro sei mesi
dalla data di entrata in vigore della presente legge il Governo emana le norme
regolamentari ai sensi dell'articolo 17,
comma 1, lettera a), della legge 23 agosto 1988, n. 400.
Art. 7
Organi
centrali del Servizio nazionale della protezione civile
1. Sono istituiti presso il
Dipartimento della protezione civile, quali organi centrali del Servizio
nazionale della protezione civile, la Commissione nazionale per la previsione e
la prevenzione dei grandi rischi ed il Comitato operativo della protezione
civile.
Art. 8
Consiglio
nazionale della protezione civile
1. Il Consiglio nazionale della
protezione civile, in attuazione degli indirizzi generali della politica di
protezione civile fissati dal Consiglio dei ministri, determina i criteri di
massima in ordine:
a) ai programmi
di previsione e prevenzione delle calamità;
b) ai piani
predisposti per fronteggiare le emergenze e coordinare gli interventi di
soccorso;
c) all'impiego
coordinato delle componenti il Servizio nazionale della protezione civile;
d) alla
elaborazione delle norme in materia di protezione civile.
2. Con decreto
del Presidente della Repubblica, adottato a norma dell'articolo 17,
comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono
emanate le norme per la composizione ed il funzionamento del Consiglio.
3. Il Consiglio è
presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri, ovvero, per sua delega ai
sensi dell'articolo 1, comma 2, dal Ministro per il coordinamento della
protezione civile. Il regolamento di cui al comma 2 del presente articolo dovrà
in ogni caso prevedere che del Consiglio facciano parte:
a) i Ministri
responsabili delle amministrazioni dello Stato interessate o loro delegati;
b) i presidenti
delle giunte regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano o loro
delegati;
c) rappresentanti
dei comuni, delle province e delle comunità montane;
d) rappresentanti
della Croce rossa italiana e delle associazioni di volontariato.
Art. 9
Commissione
nazionale per la previsione e la prevenzione dei grandi rischi
1. La Commissione
nazionale per la previsione e la prevenzione dei grandi rischi è organo
consultivo e propositivo del Servizio nazionale della protezione civile su
tutte le attività di protezione civile volte alla previsione e prevenzione
delle varie ipotesi di rischio. La Commissione fornisce le indicazioni necessarie
per la definizione delle esigenze di studio e ricerca in materia di protezione
civile, procede all'esame dei dati forniti dalle istituzioni ed organizzazioni
preposte alla vigilanza degli eventi previsti dalla presente legge ed alla
valutazione dei rischi connessi e degli interventi conseguenti, nonché
all'esame di ogni altra questione inerente alle attività di cui alla presente
legge ad essa rimesse.
2. La Commissione
è composta dal Ministro per il coordinamento della protezione civile, ovvero in
mancanza da un delegato del Presidente del Consiglio dei ministri, che la
presiede, da un docente universitario esperto in problemi di protezione civile,
che sostituisce il presidente in caso di assenza o di impedimento, e da esperti
nei vari settori del rischio.
3. Della
Commissione fanno parte altresì tre esperti nominati dalla Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano.
4. La Commissione
è costituita con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, ovvero, per
sua delega ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del Ministro per il coordinamento
della protezione civile, da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge; con il medesimo decreto sono stabilite le modalità
organizzative e di funzionamento della Commissione.
Art. 10
Comitato
operativo della protezione civile
1. Al fine di
assicurare la direzione unitaria ed il coordinamento della attività di
emergenza è istituito il Comitato operativo della protezione civile.
2. Il Comitato:
a) esamina i
piani di emergenza predisposti dai prefetti ai sensi dell'articolo 14;
b) valuta le
notizie, i dati e le richieste provenienti dalle zone interessate
all'emergenza;
c) coordina in un
quadro unitario gli interventi di tutte le amministrazioni ed enti interessati
al soccorso;
d) promuove
l'applicazione delle direttive emanate in relazione alle esigenze prioritarie
delle zone interessate dalla emergenza.
3. Il Comitato è
presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri, ovvero, per sua delega ai
sensi dell'articolo 1, comma 2, dal Ministro per il coordinamento della
protezione civile, ovvero, in caso di assenza o di impedimento, da un
rappresentante del Governo a ciò delegato.
4. I componenti
del Comitato rappresentanti di Ministeri, su delega dei rispettivi Ministri,
riassumono ed esplicano con poteri decisionali, ciascuno nell'ambito delle
amministrazioni di appartenenza ed altresì nei confronti di enti, aziende
autonome ed amministrazioni controllati o vigilati, tutte le facoltà e
competenze in ordine all'azione da svolgere ai fini di protezione civile e
rappresentano, in seno al Comitato, l'amministrazione di appartenenza nel suo
complesso.
5. Con decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri, entro sei mesi dalla data di entrata
in vigore della presente legge, sono stabilite le norme per il funzionamento
del Comitato.
6. Alle riunioni
del Comitato possono essere invitate le autorità regionali e locali di
protezione civile. Possono inoltre essere invitati rappresentanti di altri enti
o amministrazioni.
Art. 11
Strutture
operative nazionali del Servizio
1. Costituiscono
strutture operative nazionali del Servizio nazionale della protezione civile:
a) il Corpo
nazionale dei vigili del fuoco quale componente fondamentale della protezione
civile;
b) le Forze
armate;
c) le Forze di
polizia;
d) il Corpo
forestale dello Stato;
e) i Servizi
tecnici nazionali;
f) i gruppi
nazionali di ricerca scientifica di cui all'articolo 17, l'Istituto nazionale
di geofisica ed altre istituzioni di ricerca;
g) la Croce rossa
italiana;
h) le strutture
del Servizio sanitario nazionale;
i) le
organizzazioni di volontariato;
l) il Corpo
nazionale soccorso alpino-CNSA (CAI).
2. In base ai
criteri determinati dal Consiglio nazionale della protezione civile, le
strutture operative nazionali svolgono, a richiesta del Dipartimento della
protezione civile, le attività previste dalla presente legge nonché compiti di
supporto e consulenza per tutte le amministrazioni componenti il Servizio
nazionale della protezione civile.
3. Le norme volte
a disciplinare le forme di partecipazione e collaborazione delle strutture
operative nazionali al Servizio nazionale della protezione civile sono emanate
secondo le procedure di cui all'articolo 17,
comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400.
4. Con le stesse modalità di cui
al comma 3 sono altresì stabilite, nell'ambito delle leggi vigenti e
relativamente a compiti determinati, le ulteriori norme regolamentari per
l'adeguamento dell'organizzazione e delle funzioni delle strutture operative
nazionali alle esigenze di protezione civile.
Art. 12
Competenze
delle regioni
1. Le regioni -
fatte salve le competenze legislative ed i poteri amministrativi delle regioni
a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano in materia
di enti locali, di servizi antincendi e di assistenza e soccorso alle
popolazioni colpite da calamità, previsti dai rispettivi statuti e dalle
relative norme di attuazione - partecipano all'organizzazione e all'attuazione
delle attività di protezione civile indicate nell'articolo 3, assicurando, nei
limiti delle competenze proprie o delegate dallo Stato e nel rispetto dei
principi stabiliti dalla presente legge, lo svolgimento delle attività di
protezione civile.
2. Le regioni,
nell'ambito delle competenze ad esse attribuite dalla legge 8 giugno
1990, n. 142, provvedono alla predisposizione ed
attuazione dei programmi regionali di previsione e prevenzione in armonia con
le indicazioni dei programmi nazionali di cui al comma 1 dell'articolo 4.
3. Per le
finalità di cui ai commi 1 e 2 le regioni provvedono all'ordinamento degli uffici
ed all'approntamento delle strutture e dei mezzi necessari per l'espletamento
delle attività di protezione civile, avvalendosi di un apposito Comitato
regionale di protezione civile.
4. Le
disposizioni contenute nella presente legge costituiscono principi della
legislazione statale in materia di attività regionale di previsione,
prevenzione e soccorso di protezione civile, cui dovranno conformarsi le leggi
regionali in materia.
Art. 13
Competenze
delle province
1. Le province,
sulla base delle competenze ad esse attribuite dagli articoli 14 e 15
della legge 8 giugno 1990, n. 142, partecipano
all'organizzazione ed all'attuazione del Servizio nazionale della protezione
civile, assicurando lo svolgimento dei compiti relativi alla rilevazione, alla
raccolta ed alla elaborazione dei dati interessanti la protezione civile, alla
predisposizione di programmi provinciali di previsione e prevenzione e alla
loro realizzazione, in armonia con i programmi nazionali e regionali.
2. Per le
finalità di cui al comma 1 in ogni capoluogo di provincia è istituito il
Comitato provinciale di protezione civile, presieduto dal presidente
dell'amministrazione provinciale o da un suo delegato. Del Comitato fa parte un
rappresentante del prefetto.
Art. 14
Competenze
del prefetto
1. Il prefetto,
anche sulla base del programma provinciale di previsione e prevenzione,
predispone il piano per fronteggiare l'emergenza su tutto il territorio della
provincia e ne cura l'attuazione.
2. Al verificarsi
di uno degli eventi calamitosi di cui alle lettere b) e c) del comma 1
dell'articolo 2, il prefetto:
a) informa il
Dipartimento della protezione civile, il presidente della giunta regionale e la
direzione generale della protezione civile e dei servizi antincendi del
Ministero dell'interno;
b) assume la
direzione unitaria dei servizi di emergenza da attivare a livello provinciale,
coordinandoli con gli interventi dei sindaci dei comuni interessati;
c) adotta tutti i
provvedimenti necessari ad assicurare i primi soccorsi;
d) vigila
sull'attuazione, da parte delle strutture provinciali di protezione civile, dei
servizi urgenti, anche di natura tecnica.
3. Il prefetto, a
seguito della dichiarazione dello stato di emergenza di cui al comma 1
dell'articolo 5, opera, quale delegato del Presidente del Consiglio dei
ministri o del Ministro per il coordinamento della protezione civile, con i
poteri di cui al comma 2 dello stesso articolo 5.
4. Per
l'organizzazione in via permanente e l'attuazione dei servizi di emergenza il
prefetto si avvale della struttura della prefettura, nonché di enti e di altre
istituzioni tenuti al concorso.
Art. 15
Competenze
del comune ed attribuzioni del sindaco
1. Nell'ambito
del quadro ordinamentale di cui alla legge 8 giugno
1990, n. 142, in materia di autonomie locali,
ogni comune può dotarsi di una struttura di protezione civile.
2. La regione,
nel rispetto delle competenze ad essa affidate in materia di organizzazione
dell'esercizio delle funzioni amministrative a livello locale, favorisce, nei
modi e con le forme ritenuti opportuni, l'organizzazione di strutture comunali
di protezione civile.
3. Il sindaco è
autorità comunale di protezione civile. Al verificarsi dell'emergenza
nell'ambito del territorio comunale, il sindaco assume la direzione e il
coordinamento dei servizi di soccorso e di assistenza alle popolazioni colpite
e provvede agli interventi necessari dandone immediata comunicazione al
prefetto e al presidente della giunta regionale.
4. Quando la
calamità naturale o l'evento non possono essere fronteggiati con i mezzi a
disposizione del comune, il sindaco chiede l'intervento di altre forze e
strutture al prefetto, che adotta i provvedimenti di competenza, coordinando i
propri interventi con quelli dell'autorità comunale di protezione civile.
Art. 16
Disposizioni
riguardanti la Valle d'Aosta
1. Le competenze
attribuite nella presente legge alla provincia e al presidente
dell'amministrazione provinciale fanno capo, nella regione Valle d'Aosta,
rispettivamente all'amministrazione regionale ed al presidente della giunta
regionale.
2. Le funzioni
che nella presente legge sono attribuite al prefetto sono svolte, nel territorio
della Valle d'Aosta, dal presidente della giunta regionale. Egli partecipa alle
riunioni del Consiglio nazionale della protezione civile o designa, in caso di
impedimento, un suo rappresentante.
Art. 17
Gruppi
nazionali di ricerca scientifica
1. Il Servizio
nazionale della protezione civile, per il perseguimento delle proprie finalità
in materia di previsione delle varie ipotesi di rischio, si avvale dell'opera
di gruppi nazionali di ricerca scientifica.
2. Con decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri, ovvero, per sua delega ai sensi
dell'articolo 1, comma 2, del Ministro per il coordinamento della protezione
civile, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca scientifica
e tecnologica, sono individuati e disciplinati i gruppi nazionali di ricerca
scientifica di cui al comma 1 del presente articolo. Con apposite convenzioni
pluriennali sono regolate le relative attività.
Art. 18
Volontariato
1. Il Servizio nazionale della
protezione civile assicura la più ampia partecipazione dei cittadini, delle
organizzazioni di volontariato di protezione civile all'attività di previsione,
prevenzione e soccorso, in vista o in occasione di calamità naturali,
catastrofi o eventi di cui alla presente legge.
2. Al fine di cui
al comma 1, il Servizio riconosce e stimola le iniziative di volontariato
civile e ne assicura il coordinamento.
3. Con decreto
del Presidente della Repubblica, da emanarsi, secondo le procedure di cui all'articolo 17
della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sei
mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del
Presidente del Consiglio dei ministri, ovvero, per sua delega ai sensi
dell'articolo 1, comma 2, della presente legge, del Ministro per il
coordinamento della protezione civile, si provvede a definire i modi e le forme
di partecipazione delle organizzazioni di volontariato nelle attività di
protezione civile, con l'osservanza dei seguenti criteri direttivi:
a) la previsione
di procedure per la concessione alle organizzazioni di contributi per il
potenziamento delle attrezzature ed il miglioramento della preparazione
tecnica;
b) la previsione delle procedure
per assicurare la partecipazione delle organizzazioni all'attività di
predisposizione ed attuazione di piani di protezione civile;
c) i criteri già
stabiliti dall'ordinanza 30 marzo 1989, n. 1675/FPC, del Ministro per il
coordinamento della protezione civile, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.
81 del 7 aprile 1989, d'attuazione dell'articolo 11 del decreto-legge 26 maggio
1984, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 1984, n.
363, in materia di volontariato di protezione civile, in armonia con quanto
disposto dalla legge 11 agosto
1991, n. 266.
3-bis. Entro sei
mesi dalla data di conversione del presente decreto, si provvede a modificare
il decreto del Presidente
della Repubblica 21 settembre 1994, n. 613.
Art. 19
Norma
finanziaria
1. Le somme
relative alle autorizzazioni di spesa a favore del Fondo per la protezione
civile sono iscritte, in relazione al tipo di intervento previsto, in appositi
capitoli, anche di nuova istituzione, dello stato di previsione della
Presidenza del Consiglio dei ministri. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad
apportare, con propri decreti, su proposta del Ministro per il coordinamento
della protezione civile, le variazioni compensative che si rendessero
necessarie nel corso dell'esercizio in relazione agli interventi da effettuare.
2. Le
disponibilità esistenti nella contabilità speciale intestata al "Fondo per
la protezione civile" di cui all'articolo 2 del decreto-legge 10 luglio
1982, n. 428, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 agosto 1982, n.
547, nonché quelle rinvenienti dalla contrazione dei mutui già autorizzati con
legge a favore del Fondo per la protezione civile, sono versate all'entrata del
bilancio dello Stato per la riassegnazione, con decreti del Ministro del
tesoro, ai pertinenti capitoli da istituire nell'apposita rubrica dello stato
di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri.
3. Per gli
interventi di emergenza, di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 5, il Ministro per
il coordinamento della protezione civile può provvedere anche a mezzo di
soggetti titolari di pubbliche funzioni, ancorché non dipendenti statali,
mediante ordini di accreditamento da disporre su pertinenti capitoli, per i quali
non trovano applicazione le norme della legge e del regolamento di contabilità
generale dello Stato sui limiti di somma. Detti ordini di accreditamento sono
sottoposti a controllo successivo e, se non estinti al termine dell'esercizio
in cui sono stati emessi, possono essere trasportati all'esercizio seguente.
4. I versamenti
di fondi da parte di enti o privati per le esigenze di protezione civile
confluiscono all'entrata del bilancio dello Stato per la riassegnazione ai
rispettivi capitoli di spesa, con decreti del Ministro del tesoro.
5. Le
obbligazioni giuridiche assunte anteriormente alla data di entrata in vigore
della presente legge a carico del Fondo per la protezione civile danno luogo a
formali impegni a carico dei competenti capitoli da istituire ai sensi del
comma 1.
Art. 20
Disciplina
delle ispezioni
1. Con decreto
del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei
ministri, adottato a norma dell'articolo 17,
comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, è emanato
un regolamento volto ad introdurre e disciplinare un sistema di ispezioni sugli
atti e di verifiche delle procedure poste in essere per l'attuazione delle
attività amministrative relative agli interventi di emergenza.
2. Il regolamento
è tenuto ad assicurare la periodicità delle ispezioni e delle verifiche che
devono riguardare sia la gestione finanziaria degli interventi che l'esecuzione
delle attività e l'affidamento delle medesime a funzionari ministeriali
competenti nei singoli settori.
3. Resta salvo
quanto disposto in materia dalla legge 8 giugno 1990,
n. 142.
Art. 21
Abrogazione
delle norme incompatibili
1. Sono abrogate
tutte le norme non compatibili con le disposizioni della presente legge