Legge 23 luglio 1991, n. 223
(Supplemento
ordinario alla G.U. n. 175 del 27 luglio 1991)
Norme
in materia di cassa integrazione, mobilità, trattamenti di disoccupazione,
attuazione di direttive della Comunità europea, avviamento al lavoro ed altre
disposizioni in materia di mercato dei lavoro.
Indice
Titolo I -
Norme in materia di integrazione salariale e di eccedenze di personale
CAPO I
- NORME IN MATERIA DI INTEGRAZIONE SALARIALE
Art. 1 (Norme in materia di intervento straordinario di
integrazione salariale)
Art. 2
(Procedure)
Art. 3
(Intervento straordinario di integrazione salariale e procedure concorsuali)
CAPO II
- NORME IN MATERIA DI MOBILITA'
Art. 4
(Procedura per la dichiarazione di mobilità)
Art. 5
(Criteri di scelta dei lavoratori ed oneri a carico delle imprese)
Art. 6
(Lista di mobilità e compiti della Commissione regionale per l'impiego)
Art. 7
(Indennità di mobilità)
Art. 8
(Collocamento dei lavoratori in mobilità)
Art. 9
(Cancellazione del lavoratore dalla lista di mobilità)
CAPO III
- NORME IN MATERIA DI CASSA INTEGRAZIONE E TRATTAMENTI DI DISOCCUPAZIONE PER I
LAVORATORI DEL SETTORE DELL'EDILIZIA
Art. 10
(Norme in materia di integrazione salariale per i lavoratori del settore
dell'edilizia)
Art. 11
(Norme in materia di trattamento speciale di disoccupazione per i lavoratori
licenziati da imprese edili ed affini)
CAPO IV
- NORME FINALI E TRANSITORIE
Art. 12
(Estensione del campo di applicazione della disciplina del trattamento
straordinario di integrazione salariale)
Art. 13
(Norme in materia di contratti di solidarietà)
Art. 14
(Norme in materia di trattamenti di integrazione dei guadagni)
Art. 15
(Lavoratori in cassa integrazione e opere o servizi di pubblica utilità)
Art. 16
(Indennità di mobilità per i lavoratori disoccupati in conseguenza di
licenziamento per riduzione di personale)
Art. 17
(Reintegrazione dei lavoratori e procedure di mobilità)
Art. 18
(Norme in materia di contributi associativi)
Art. 19
(Lavoro a tempo parziale e anticipazione del pensionamento)
Art. 20
(Contratti di reinserimento dei lavoratori disoccupati)
Art. 21
(Norme in materia di trattamenti per i lavoratori appartenenti al settore
dell'agricoltura)
Art. 22
(Disciplina transitoria)
Art. 23
(Reimpiego presso Gepi spa e Insar spa)
Art. 24
(Norme in materia di riduzione del personale)
Titolo II
- Disposizioni varie in materia di mercato del lavoro
CAPO I - RIFORMA DELLE
PROCEDURE DI AVVIAMENTO
Art. 25
(Riforma delle procedure di avviamento al lavoro)
CAPO II - DISPOSIZIONI
DIVERSE
Art. 26
(Disposizioni diverse)
Art. 27
(Trattamenti di anzianità e ristrutturazioni di aziende ad alta capacità
innovativo e competitività mondiale)
Art. 28
(Riserva annua di posti presso gli uffici pubblici)
Art. 29
(Trattamenti di anzianità nel settore siderurgico pubblico)
Art. 30
(Trasferimento dell'iscrizione alle liste di collocamento e cancellazione dalle
liste)
Art. 31
(Trattamento speciale di disoccupazione e pensionamento anticipato)
La
Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato:
Il
Presidente della Repubblica
Promulga
la
seguente legge:
Titolo I
Norme
in materia di integrazione salariale e di eccedenze di personale
CAPO I
NORME
IN MATERIA DI INTEGRAZIONE SALARIALE
Art. 1
(Norme
in materia di intervento straordinario di integrazione salariale)
1. La disciplina in materia di
intervento straordinario di integrazione salariale trova applicazione
limitatamente alle imprese che abbiano occupato mediamente più di quindici
lavoratori nel semestre precedente la data di presentazione della richiesta di
cui al comma 2. Nel caso di richieste presentate prima che siano trascorsi sei
mesi dal trasferimento di azienda, tale requisito deve sussistere, per il
datore di lavoro subentrante, nel periodo decorrente dalla data del predetto
trasferimento. Ai fini dell'applicazione del presente comma vengono computati
anche gli apprendisti ed i lavoratori assunti con contratto di formazione e lavoro.
2. La richiesta
di intervento straordinario di integrazione salariale deve contenere il
programma che l'impresa intende attuare con riferimento anche alle eventuali
misure previste per fronteggiare le conseguenze sul piano sociale. Il programma
deve essere formulato in conformità ad un modello stabilito, sentito il
Comitato interministeriale per il coordinamento della politica industriale
(Cipi), con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale.
L'impresa, sentite le rappresentanze sindacali aziendali o, in mancanza di
queste, le organizzazioni sindacali di categoria dei lavoratori più
rappresentative operanti nella provincia, può chiedere una modifica del
programma nel corso del suo svolgimento.
3. La durata dei
programmi di ristrutturazione, riorganizzazione o conversione aziendale non può
essere superiore a due anni. Il Cipi ha facoltà di concedere due proroghe,
ciascuna di durata non superiore a dodici mesi, per quelli tra i predetti
programmi che presentino una particolare complessità in ragione delle
caratteristiche tecniche dei processi produttivi dell'impresa.
4. Il contributo
addizionale di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 21 marzo 1988, n.
86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio
1988, n. 160, è dovuto in misura doppia a
decorrere dal primo giorno del venticinquesimo mese successivo a quello in cui
' è fissata dal decreto ministeriale di concessione la data di decorrenza del
trattamento di integrazione salariale.
5. La durata del
programma per crisi aziendale non può essere superiore a dodici mesi. Una nuova
erogazione per la medesima causale non può essere disposta prima che sia
decorso un periodo pari a due terzi di quello relativo alla precedente
concessione.
6. Il Cipi fissa,
su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentito il
comitato tecnico di cui all'articolo 19
della legge 28 febbraio 1986, n. 41 i criteri
per l'individuazione dei casi di crisi aziendale, nonché di quelli previsti
dall'articolo 11, comma 2, in relazione alle situazioni occupazionali
nell'ambito territoriale e alla situazione produttiva dei settori, cui
attenersi per la selezione dei casi di intervento, nonché i criteri per
l'applicazione dei commi 9 e 10.
7. I criteri di
individuazione dei lavoratori da sospendere nonché le modalità della rotazione
prevista nel comma 8 devono formare oggetto delle comunicazioni e dell'esame
congiunto previsti dall'articolo 5 della
legge 20 maggio 1975, n. 164.
8. Se l'impresa
ritiene, per ragioni di ordine tecnico-organizzativo connesse al mantenimento
dei normali livelli di efficienza, di non adottare meccanismi di rotazione tra
i lavoratori che espletano le medesime mansioni e sono occupati nell'unità
produttiva interessata dalle sospensioni, deve indicarne i motivi nel programma
di cui al comma 2. Qualora il Cipi abbia approvato il programma, ma ritenga non
giustificati i motivi addotti dall'azienda per la mancata adozione della
rotazione, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale promuove l'accordo
fra le parti sulla materia e, qualora tale accordo non sia stato raggiunto
entro tre mesi dalla data del decreto di concessione del trattamento
straordinario di integrazione salariale, stabilisce con proprio decreto
l'adozione di meccanismi di rotazione, sulla base delle specifiche proposte formulate
dalle parti. L'azienda, ove non ottemperi a quanto previsto in tale decreto, è
tenuta, per ogni lavoratore sospeso, a corrispondere con effetto immediato,
nella misura doppia, il contributo addizionale di cui all'articolo 8, comma 1,
del citato decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni,
dalla legge 20 maggio
1988, n. 160. Il medesimo contributo, con effetto
dal primo giorno del venticinquesimo mese successivo all'atto di concessione
del trattamento di cassa integrazione, è maggiorato di una somma pari al
centocinquanta per cento del suo ammontare.
9. Per ciascuna
unità produttiva i trattamenti straordinari di integrazione salariale non
possono avere una durata complessiva superiore a trentasei mesi nell'arco di un
quinquennio, indipendentemente dalle cause per le quali sono stati concessi,
ivi compresa quella prevista dall'articolo 1 del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19
dicembre 1984, n. 863. Si computano, a tal fine, anche i
periodi di trattamento ordinario concessi per contrazioni o sospensioni
dell'attività produttiva determinate da situazioni temporanee di mercato. Il
predetto limite può essere superato, secondo condizioni e modalità determinate
dal Cipi ai sensi del comma 6, per i casi previsti dall'articolo 3 della
presente legge, dall'articolo 1 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726,
convertito, con modificazioni, dalla legge 19
dicembre 1984, n. 863, dall'articolo 7
del decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536, convertito, con modificazioni,
dalla legge 29
febbraio 1988, n. 48 ovvero per i casi di proroga di cui
al comma 3.
10. Per le
imprese che presentino un programma di ristrutturazione, riorganizzazione o
conversione aziendale a seguito di una avvenuta significativa trasformazione
del loro assetto proprietario, che abbia determinato rilevanti apporti di
capitali ed investimenti produttivi, non sono considerati, ai fini
dell'applicazione del comma 9, i periodi antecedenti la data della
trasformazione medesima.
11. L'impresa non può richiedere
l'intervento straordinario di integrazione salariale per le unità produttive
per le quali abbia richiesto, con riferimento agli stessi periodi, l'intervento
ordinario.
Art. 2
(Procedure)
1. Il trattamento
straordinario di integrazione salariale è concesso mediante decreto del
Ministro del lavoro e della previdenza sociale, previa approvazione del
programma, di cui all'articolo 1, comma 2, da parte del Cipi, per la durata
prevista nel programma medesimo.
2. Le modifiche e le proroghe dei
programmi di cui all'articolo 1, commi 2 e 3, sono approvate dal Ministro del
lavoro e della previdenza sociale nel caso in cui i lavoratori interessati alle
integrazioni salariali siano in numero pari o inferiore a cento unità; sono
approvate dal Cipi negli altri casi.
3.
Successivamente al primo semestre l'erogazione del trattamento è autorizzata,
su domanda, dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale per periodi
semestrali subordinatamente all'esito positivo dell'accertamento sulla regolare
attuazione del programma da parte dell'impresa.
4. La richiesta
dei trattamento straordinario di integrazione salariale deve essere presentata
nel terrnine previsto dal primo comma dell'articolo 7 della
legge 20 maggio 1975, n. 164, all'Ufficio
regionale del lavoro e della massima occupazione ed all'Ispettorato regionale
dei lavoro territorialmente competenti. Nel case di presentazione tardiva della
richiesta si applica il secondo comma dei predetto articolo 7.
5. L'Ufficio
regionale del lavoro e della massima occupazione, sulla base degli accertamenti
disposti dall'Ispettorato regionale del lavoro, esprime il parere previsto dal
primo comma dell'articolo 8 della
legge 8 agosto 1972, n. 464, entro trenta
giorni dalla data di presentazione della domanda.
6. Il Ministro del lavoro e della
previdenza sociale può disporre il pagamento diretto ai lavoratori, da parte
dell'Inps, del trattamento straordinario di integrazione salariale, con il
connesso assegno per il nucleo familiare, ove spettante, quando per l'impresa
ricorrano comprovate difficoltà di ordine finanziario accertate dall'Ispettorato
provinciale del lavoro territorialmente competente. Restano fermi gli obblighi
dei datore di lavoro in ordine alle comunicazioni prescritte nei confronti
dell'Inps.
7. Entro trenta giorni dalla data
di entrata in vigore della presente legge, con la procedura prevista dall'articolo 19,
comma 5, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, viene stabilita
la nuova composizione del comitato tecnico di cui all'articolo 1, comma 6,
della presente legge, e vengono fissati i criteri e le modalità per
l'assunzione delle determinazioni riguardanti l'istruttoria tecnica selettiva.
Con lo stesso decreto viene stabilita la misura del compenso da corrispondere
ai componenti del comitato tecnico. Al relativo onere, valutato in lire 80
milioni in ragione d'anno a partire dal 1991, si provvede a carico del capitolo
1025 dello stato di previsione del Ministero del bilancio e della
programmazione economica per l'anno 1991 e corrispondenti capitoli per gli anni
successivi.
Art. 3
(Intervento
straordinario di integrazione salariale e procedure concorsuali)
1. Il trattamento
straordinario di integrazione salariale è concesso, con decreto del Ministro
del lavoro e della previdenza sociale, ai lavoratori delle imprese soggette
alla disciplina dell'intervento straordinario di integrazione salariale, nei
casi di dichiarazione di fallimento, di omologazione del concordato preventivo
consistente nella cessione dei beni, di emanazione del provvedimento di liquidazione
coatta amministrativa ovvero di sottoposizione all'amministrazione
straordinaria, qualora la continuazione dell'attività non sia stata disposta o
sia cessata. Il trattamento viene concesso, su domanda del curatore, del
liquidatore o del commissario, per un periodo non superiore a dodici mesi.
2. Entro il
termine di scadenza del periodo di cui al comma 1, quando sussistano fondate
prospettive di continuazione o ripresa dell'attività e di salvaguardia, anche
parziale, dei livelli di occupazione tramite la cessione, a qualunque titolo,
dell'azienda o di sue parti, il trattamento straordinario di integrazione
salariale può essere prorogato, su domanda del curatore, del liquidatore o del
commissario, previo accertamento da parte dei Cipi, per un ulteriore periodo
non superiore a sei mesi. La domanda deve essere corredata da una relazione,
approvata dal giudice delegato o dall'autorità che esercita il controllo, sulle
prospettive di cessione dell'azienda o di sue parti e sui riflessi della
cessione sull'occupazione aziendale.
3. Quando non sia
possibile la continuazione dell'attività, anche tramite cessione dell'azienda o
di sue parti, o quando i livelli occupazionali possano essere salvaguardati
solo parzialmente, il curatore, il liquidatore o il commissario hanno facoltà
di collocare in mobilità, ai sensi dell'articolo 4 ovvero dell'articolo 24, i
lavoratori eccedenti. In tali casi il termine di cui all'articolo 4, comma 6, è
ridotto a trenta giorni. Il contributo a carico dell'impresa previsto dall'articolo
5, comma 4, non è dovuto.
4. L'imprenditore
che, a titolo di affitto, abbia assunto la gestione, anche parziale, di aziende
appartenenti ad imprese assoggettate alle procedure di cui al comma 1, può
esercitare il diritto di prelazione nell'acquisto delle medesime. Una volta
esaurite le procedure previste dalle norme vigenti per la definitiva
determinazione del prezzo di vendita dell'azienda, l'autorità che ad essa
proceda provvede a comunicare entro dieci giorni il prezzo così stabilito
all'imprenditore cui sia riconosciuto il diritto di prelazione. Tale diritto
deve essere esercitato entro cinque giorni dal ricevimento della comunicazione.
5. Sono abrogati
l'articolo 2 della
legge 27 luglio 1979, n. 301, e successive
modificazioni, e l'articolo 2 del decreto-legge 21 febbraio 1985, n. 23,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 1985, n. 143 e successive
modificazioni.
CAPO
II
NORME
IN MATERIA DI MOBILITA'
Art. 4
(Procedura
per la dichiarazione di mobilità)
1. L'impresa che sia stata
ammessa al trattamento straordinario di integrazione salariale, qualora nel
corso di attuazione del programma di cui all'articolo 1 ritenga di non essere
in grado di garantire il reimpiego a tutti i lavoratori sospesi e di non poter
ricorrere a misure alternative, ha facoltà di avviare le procedure di mobilità
ai sensi del presente articolo.
2. Le imprese che
intendano esercitare la facoltà di cui al comma 1 sono tenute a darne comunicazione
preventiva per iscritto alle rappresentanze sindacali aziendali costituite a
norma dell'articolo 19
della legge 20 maggio 1970, n. 300, nonché
alle rispettive associazioni di categoria. In mancanza delle predette
rappresentanze la comunicazione deve essere effettuata alle associazioni di
categoria aderenti alle confederazioni maggiormente rappresentative sul piano
nazionale. La comunicazione alle associazioni di categoria può essere
effettuata per il tramite dell'associazione dei datori di lavoro alla quale
l'impresa aderisce o conferisce mandato.
3. La
comunicazione di cui al comma 2 deve contenere indicazione: dei motivi che
determinano la situazione di eccedenza; dei motivi tecnici, organizzativi o
produttivi, per i quali si ritiene di non poter adottare misure idonee a porre
rimedio alla predetta situazione ed evitare, in tutto o in parte, la
dichiarazione di mobilità; del numero, della collocazione aziendale e dei
profili professionali del personale eccedente; dei tempi di attuazione del
programma di mobilità; delle eventuali misure programmate per fronteggiare le
conseguenze sul piano sociale della attuazione del programma medesimo. Alla
comunicazione va allegata copia della ricevuta del versamento all'Inps, a
titolo di anticipazione sulla somma di cui all'articolo 5, comma 4, di una
somma pari al trattamento massimo mensile di integrazione salariale
moltiplicato per il numero dei lavoratori ritenuti eccedenti.
4. Copia della
comunicazione di cui al comma 2 e della ricevuta del versamento di cui al comma
3 devono essere contestualmente inviate all'Ufficio provinciale del lavoro e
della massima occupazione.
5. Entro sette
giorni dalla data del ricevimento della comunicazione di cui al comma 2, a
richiesta delle rappresentanze sindacali aziendali e delle rispettive
associazioni si procede ad un esame congiunto tra le parti, allo scopo di
esaminare le cause che hanno contribuito a determinare l'eccedenza del personale
e le possibilità di utilizzazione diversa di tale personale, o di una sua
parte, nell'ambito della stessa impresa, anche mediante contratti di
solidarietà e forme flessibili di gestione del tempo di lavoro.
6. La procedura
di cui al comma 5 deve essere esaurita entro quarantacinque giorni dalla data
del ricevimento della comunicazione dell'impresa. Quest'ultima dà all'Ufficio
provinciale del lavoro e della massima occupazione comunicazione scritta sul
risultato della consultazione e sui motivi del suo eventuale esito negativo.
Analoga comunicazione scritta può essere inviata dalle associazioni sindacali
dei lavoratori.
7. Qualora non
sia stato raggiunto l'accordo, il direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro
e della massima occupazione convoca le parti al fine di un ulteriore esame
delle materie di cui al comma 5, anche formulando proposte per la realizzazione
di un accordo. Tale esame deve comunque esaurirsi entro trenta giorni dal
ricevimento da parte dell'Ufficio provinciale del lavoro e della massima
occupazione della comunicazione dell'impresa prevista al comma 6.
8. Qualora il
numero dei lavoratori interessati dalla procedura di mobilità sia inferiore a
dieci, i termini di cui ai commi 6 e 7 sono ridotti alla metà.
9. Raggiunto
l'accordo sindacale ovvero esaurita la procedura di cui ai commi 6, 7 e 8,
l'impresa ha facoltà di collocare in mobilità gli impiegati, gli operai e i
quadri eccedenti, comunicando per iscritto a ciascuno di essi il recesso, nel
rispetto dei termini di preavviso. Contestualmente, l'elenco dei lavoratori
collocati in mobilità, con l'indicazione per ciascun soggetto del nominativo,
del luogo di residenza, della qualifica, del livello di inquadramento,
dell'età, del carico di famiglia, nonché con puntuale indicazione delle
modalità con le quali sono stati applicati i criteri di scelta di cui
all'articolo 5, comma 1, deve essere comunicato per iscritto all'Ufficio
regionale del lavoro e della massima occupazione competente, alla Commissione
regionale per l'impiego e alle associazioni di categoria di cui al comma 2.
10. Nel caso in
cui l'impresa rinunci a collocare in mobilità i lavoratori o ne collochi un
numero inferiore a quello risultante dalla comunicazione di cui al comma 2, la
stessa procede al recupero delle somme pagate in eccedenza rispetto a quella
dovuta ai sensi dell'articolo 5, comma 4, mediante conguaglio con i contributi
dovuti all'Inps, da effettuarsi con il primo versamento utile successivo alla
data di determinazione del numero dei lavoratori posti in mobilità.
11. Gli accordi
sindacali stipulati nel corso delle procedure di cui al presente articolo, che
prevedano il riassorbimento totale o parziale dei lavoratori ritenuti
eccedenti, possono stabilire, anche in deroga al secondo comma dell'articolo 2103 del codice civile,
la loro assegnazione a mansioni diverse da quelle svolte.
12. Le
comunicazioni di cui al comma 9 sono prive di efficacia ove siano state
effettuate senza l'osservanza della forma scritta e delle procedure previste
dal presente articolo.
13. 1 lavoratori
ammessi al trattamento di cassa integrazione, al termine del periodo di
godimento del trattamento di integrazione salariale, rientrano in azienda.
14. Il presente articolo non
trova applicazione nel caso di eccedenze determinate da fine lavoro nelle
imprese edili e nelle attività stagionali o saltuarie, nonché per i lavoratori
assunti con contratto di lavoro a tempo determinato.
15. Nei casi in
cui l'eccedenza riguardi unità produttive ubicate in diverse province della
stessa regione ovvero in più regioni, la competenza a promuovere l'accordo di
cui al comma 7 spetta rispettivamente al direttore dell'Ufficio regionale del
lavoro e della massima occupazione ovvero al Ministro del lavoro e della
previdenza sociale. Agli stessi vanno inviate le comunicazioni previste dal
comma 4.
16. Sono abrogati
gli articoli 24 e 25
della legge 12 agosto 1977, n. 675, le
disposizioni del decreto-legge 30 marzo 1978, n. 80, convertito, con
modificazioni, dalla legge 26 maggio 1978, n. 215, ad eccezione dell'articolo
4-bis, nonché il decreto-legge 13 dicembre 1978, n. 795, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 febbraio 1979, n. 36.
Art. 5
(Criteri
di scelta dei lavoratori ed oneri a carico delle imprese)
1.
L'individuazione dei lavoratori da collocare in mobilità deve avvenire, in
relazione alle esigenze tecnico-produtive ed organizzativi del complesso
aziendale, nel rispetto dei criteri previsti da contratti collettivi stipulati
con i sindacati di cui all'articolo 4, comma 2, ovvero, in mancanza di questi
contratti, nel rispetto dei seguenti criteri, in concorso tra loro:
a) carichi di
famiglia;
b) anzianità;
c) esigenze
tecnico-produttive ed organizzativi.
2. Nell'operare
la scelta dei lavoratori da collocare in mobilità, l'impresa è tenuta al
rispetto dell'articolo 9, ultimo comma, del decreto-legge 29 gennaio 1983, n.
17, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo
1983, n. 79.
3. Il recesso di
cui all'articolo 4, comma 9, è inefficace qualora sia intimato senza
l'osservanza della forma scritta o in violazione delle procedure richiamate
all'articolo 4, comma 12, ed è annullabile in caso di violazione dei criteri di
scelta previsti dal comma 1 del presente articolo. Salvo il caso di mancata
comunicazione per iscritto, il recesso può essere impugnato entro sessanta
giorni dal ricevimento della comunicazione con qualsiasi atto scritto, anche
extragiudiziale, idoneo a rendere nota la volontà del lavoratore anche
attraverso l'intervento delle organizzazioni sindacali. Al recesso di cui
all'articolo 4, comma 9, del quale sia stata dichiarata l'inefficacia o
l'invalidità, si applica l'articolo 18
della legge 20 maggio 1970, n. 300, e
successive modificazioni.
4. Per ciascun lavoratore posto
in mobilità l'impresa è tenuta a versare alla gestione degli interventi
assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali, di cui all'articolo 37
della legge 9 marzo 1989, n. 88 in trenta rate mensili, una
somma pari a sei volte il trattamento mensile iniziale di mobilità spettante al
lavoratore. Tale somma è ridotta alla metà quando la dichiarazione di eccedenza
del personale di cui all'articolo 4, comma 9, abbia formato oggetto di accordo
sindacale.
5. L'impresa che,
secondo le procedure determinate dalla Commissione regionale per l'impiego,
procuri offerte di lavoro a tempo indeterminato aventi le caratteristiche di
cui all'articolo 9, comma 1, lettera b), non è tenuta al pagamento delle
rimanenti rate relativamente ai lavoratori che perdano il diritto al
trattamento di mobilità in conseguenza del rifiuto di tali offerte ovvero per
tutto il periodo in cui essi, accettando le offerte procurate dalla impresa,
abbiano prestato lavoro.
6. Qualora il lavoratore venga
messo in mobilità dopo la fine del dodicesimo mese successivo a quello di
emanazione del decreto di cui all'articolo 2, comma 1, e la fine del dodicesimo
mese successivo a quello del completamente del programma di cui all'articolo 1,
comma 2, nell'unità produttiva in cui il lavoratore era occupato, la somma che
l'impresa è tenuta a versare ai sensi del comma 4 dei presente articolo è
aumentata di cinque punti percentuali per ogni periodo di trenta giorni
intercorrente tra l'inizio del tredicesimo mese e la data di completamente del
programma. Nel medesimo caso non trova applicazione quanto previsto dal secondo
comma dell'articolo 2 della
legge 8 agosto 1972, n. 464.
Art. 6
(Lista
di mobilità e compiti della Commissione regionale per l'impiego)
1. L'Ufficio
regionale del lavoro e della massima occupazione, sulla base delle direttive
impartite dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, sentita la
Commissione centrale per l'impiego, dopo un'analisi tecnica da parte
dell'Agenzia per l'impiego compila una lista dei lavoratori in mobilità, sulla
base di schede che contengano tutte le informazioni utili per individuare la
professionalità, la preferenza per una mansione diversa da quella originaria,
la disponibilità al trasferimento sul territorio: in questa lista vengono
iscritti anche i lavoratori di cui agli articoli 11, comma 2, e 16, e vengono
esclusi quelli che abbiano fatto richiesta dell'anticipazione di cui
all'articolo 7, comma 5.
2. La Commissione
regionale per l'impiego approva le liste di cui al comma 1 ed inoltre:
a) assume ogni
iniziativa utile a favorire il reimpiego dei lavoratori iscritti nella lista di
mobilità, in collaborazione con l'Agenzia per l'impiego;
b) propone
l'organizzazione, da parte delle Regioni, di corsi di qualificazione e di
riqualificazione professionale che, tenuto conto del livello di professionalità
dei lavoratori in mobilità, siano finalizzati ad agevolarne il reimpiego; i
lavoratori interessati sono tenuti a parteciparvi quando le Commissioni
regionali ne dispongano l'avviamento;
c) promuove le
iniziative di cui al comma 4;
d) determina gli ambiti
circoscrizionali ai fini dell'avviamento dei lavoratori in mobilità.
3. Le Regioni,
nell'autorizzare i progetti per l'accesso al Fondo sociale europeo e al Fondo
di rotazione, ai sensi del secondo comma dell'articolo 24
della legge 21 dicembre 1978, n. 845, devono
dare priorità ai progetti formativi che prevedono l'assunzione di lavoratori
iscritti nella lista di mobilità.
4. Su richiesta delle
amministrazioni pubbliche la Commissione regionale per l'impiego può disporre
l'utilizzo temporaneo dei lavoratori iscritti nella lista di mobilità in opere
o servizi di pubblica utilità, ai sensi dell'articolo 1-bis del decreto-legge
28 maggio 1981, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio
1981, n. 390, modificato dall'articolo 8 della
legge 28 febbraio 1986, n. 41, e dal decreto-legge 21 marzo
1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio
1988, n. 160. Il secondo comma del citato articolo 1-bis non
si applica nei casi in cui l'amministrazione pubblica interessata utilizzi i
lavoratori per un numero di ore ridotto e proporzionato ad una somma
corrispondente al trattamento di mobilità spettante al lavoratore ridotta del
venti per cento.
5. 1 lavoratori
in mobilità sono compresi tra i soggetti di cui all'articolo 14, comma 1,
lettera a), della legge 27 febbraio 1985, n. 497.
Art. 7
(Indennità
di mobilità)
1. I lavoratori collocati in
mobilità ai sensi dell'articolo 4, che siano in possesso dei requisiti di cui
all'articolo 16, comma 1, hanno diritto ad una indennità per un periodo massimo
di dodici mesi, elevato a ventiquattro per i lavoratori che hanno compiuto i
quaranta anni e a trentasei per i lavoratori che hanno compiuto i cinquanta
anni. L'indennità spetta nella misura percentuale, di seguito indicata, del
trattamento straordinario di integrazione salariale che hanno percepito ovvero
che sarebbe loro spettato nel periodo immediatamente precedente la risoluzione
del rapporto di lavoro:
a) per i primi
dodici mesi: cento per cento;
b) dal
tredicesimo al trentaseiesimo mese: ottanta per cento.
2. Nelle aree di
cui al testo unico approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218,
la indennità di mobilità è corrisposta per un periodo massimo di ventiquattro
mesi, elevato a trentasei per i lavoratori che hanno compiuto i quaranta anni e
a quarantotto per i lavoratori che hanno compiuto i cinquanta anni. Essa spetta
nella seguente misura:
a) per i primi
dodici mesi: cento per cento;
b) dal
tredicesimo al quarantottesimo mese: ottanta per cento.
3. L'indennità di
mobilità è adeguata, con effetto dal I' gennaio di ciascun anno, in misura pari
all'aumento della indennità di contingenza dei lavoratori dipendenti. Essa non
è comunque corrisposta successivamente alla data del compimento dell'età
pensionabile ovvero, se a questa data non è ancora maturato il diritto alla
pensione di vecchiaia, successivamente alla data in cui tale diritto viene a
maturazione.
4. L'indennità di
mobilità non può comunque essere corrisposta per un periodo superiore
all'anzianità maturata dal lavoratore alle dipendenze dell'impresa che abbia
attivato la procedura di cui all'articolo 4.
5. I lavoratori
in mobilità che ne facciano richiesta per intraprendere un'attività autonoma o
per associarsi in cooperativa in conformità alle norme vigenti possono ottenere
la corresponsione anticipata dell'indennità nelle misure indicate nei commi 1 e
2, detraendone il numero di mensilità già godute. Fino al 31 dicembre 1992, per
i lavoratori in mobilità delle aree di cui al comma 2 che abbiano compiuto i
cinquanta anni di età, questa somma è aumentata di un importo pari a quindici
mensilità dell'indennità iniziale di mobilità e comunque non superiore al
numero dei mesi mancanti al compimento dei sessanta anni di età. Per questi
ultimi lavoratori il requisito di anzianità aziendale di cui all'articolo 16,
comma 1, è elevato in misura pari al periodo trascorso tra la data di entrata
in vigore della presente legge e quella del loro collocamento in mobilità. Le
somme corrisposte a titolo di anticipazione dell'indennità di mobilità sono
cumulabili con il beneficio di cui all'articolo 17
della legge 27 febbraio 1985, n. 49. Con
decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il
Ministro del tesoro, sono determinate le modalità e le condizioni per la
corresponsione anticipata dell'indennità di mobilità, le modalità per la
restituzione nel caso in cui il lavoratore, nei ventiquattro mesi successivi a
quello della corresponsione, assuma una'occupazione alle altrui dipendenze nel
settore privato o in quello pubblico, nonché le modalità per la riscossione
delle somme di cui all'articolo 5, commi 4 e 6.
6. Nelle aree di
cui al comma 2 nonché nell'ambito delle circoscrizioni o nel maggior ambito
determinato dalla Commissione regionale per l'impiego, in cui sussista un
rapporto superiore alla media nazionale tra iscritti alla prima classe della
lista di collocamento e popolazione residente in età da lavoro, ai lavoratori
collocati in mobilità entro la data del 31 dicembre 1992 che, al momento della
cessazione del rapporto, abbiano compiuto un'età inferiore di non più di cinque
anni rispetto a quella prevista dalla legge per il pensionamento di vecchiaia,
e possano far valere, nell'assicurazione generale obbligatoria per
l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, un'anzianità contributiva non
inferiore a quella minima prevista per il predetto pensionamento, diminuita del
numero di settimane mancanti alla data di compimento dell'età pensionabile,
l'indennità di mobilità è prolungata fino a quest'ultima data. La misura
dell'indennità per i periodi successivi a quelli previsti nei commi 1 e 2 è
dell'ottanta per cento.
7. Negli ambiti
di cui al comma 6, ai lavoratori collocati in mobilità entro la data del 31
dicembre 1992 che, al momento della cessazione del rapporto, abbiano compiuto
un'età inferiore di non più di dieci anni rispetto a quella prevista dalla
legge per il pensionamento di vecchiaia e possano far valere,
nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i
superstiti, un'anzianità contributiva non inferiore a ventotto anni,
l'indennità di mobilità spetta fino alla data di maturazione del diritto al
pensionamento di anzianità. Per i lavoratori dipendenti anteriormente alla data
del l° gennaio 1991 dalle società non operative della Società di Gestione e
Partecipazioni Industriali SpA (Gepi) e della Iniziative Sardegna SpA (Insar)
si prescinde dal requisito dell'anzianità contributiva; l'indennità di mobilità
non può comunque essere corrisposta per un periodo superiore a dieci anni.
8. L'indennità di
mobilità sostituisce ogni altra prestazione di disoccupazione nonché le
indennità di malattia e di maternità eventualmente spettanti.
9. 1 periodi di
godimento dell'indennità di mobilità, ad esclusione di quelli per i quali si fa
luogo alla corresponsione anticipata ai sensi del comma 5, sono riconosciuti
d'ufficio utili ai fini del conseguimento del diritto alla pensione e ai fini
della determinazione della misura della pensione stessa. Per detti periodi il
contributo figurativo è calcolato sulla base della retribuzione cui è riferito
il trattamento straordinario di integrazione salariale di cui al comma l. Le
somme occorrenti per la copertura della contribuzione figurativa sono versate dalla
gestione di cui al comma 11 alle gestioni pensionistiche competenti.
10. Per i periodi di godimento
dell'indennità di mobilità spetta l'assegno per il nucleo familiare di cui
all'articolo 2 del decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69, convertito, con modificazioni,
dalla legge 13 maggio 1988, n. 1538.
11. 1 datori di
lavoro, ad eccezione di quelli edili, rientranti nel campo di applicazione
della normativa che disciplina l'intervento straordinario di integrazione
salariale, versano alla gestione di cui all'articolo 37
della legge 9 marzo 1989, n. 88, un contributo
transitorio calcolato con riferimento alle retribuzioni assoggettate al
contributo integrativo per l'assicurazione obbligatoria contro la
disoccupazione involontaria, in misura pari a 0,35 punti di aliquota
percentuale a decorrere dal periodo di paga in corso alla data di entrata in
vigore della presente legge e fino al periodo di paga in corso al 31 dicembre
1991 ed in misura pari a 0,43 punti di aliquota percentuale a decorrere dal
periodo di paga successivo a quello in corso al 31 dicembre 1991 fino a tutto
il periodo di paga in corso al 31 dicembre 1992; i datori di lavoro tenuti al
versamento del contributo transitorio sono esonerati, per i periodi
corrispondenti e per i corrispondenti punti di aliquota percentuale, dal
versamento del contributo di cui all'articolo 22 della legge 11 marzo 1988, n.
679, per la parte a loro carico.
12. L'indennità
prevista dal presente articolo è regolata dalla normativa che disciplina
l'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria, in quanto
applicabile, nonché dalle disposizioni di cui all'articolo 37
della legge 9 marzo 1989, n. 88.
13. Per i
giornalisti l'indennità prevista dal presente articolo è a carico dell'Istituto
nazionale di previdenza dei giornalisti italiani. Le somme e i contributi di
cui al comma 11 e all'articolo 4, comma 3, sono dovuti al predetto Istituto. Ad
esso vanno inviate le comunicazioni relative alle procedure previste
dall'articolo 4, comma 10, nonché le comunicazioni di cui all'articolo 9, comma
3.
14. E' abrogato
l'articolo 12 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni.
15. In caso di
squilibrio finanziario delle gestioni nei primi tre anni successivi a quello di
entrata in vigore della presente legge, il Ministro del tesoro, di concerto con
il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, adegua i contributi di cui
al presente articolo nella misura necessaria a ripristinare l'equilibrio di
tali gestioni.
Art. 8
(Collocamento
dei lavoratori in mobilità)
1. Per i
lavoratori in mobilità, ai fini del collocamento, si applica il diritto di
precedenza nell'assunzione di cui al sesto comma dell'articolo 15
della legge 29 aprile 1949, n. 264, e
successive modificazioni ed integrazioni.
2. 1 lavoratori
in mobilità possono essere assunti con contratto di lavoro a termine di durata
non superiore a dodici mesi. La quota di contribuzione a carico del ' datore di
lavoro è pari a quella prevista per gli apprendisti dalla legge 19 gennaio
1955, n. 25, e successive modificazioni. Nel
caso in cui, nel corso del suo svolgimento, il predetto contratto venga
trasformato a tempo indeterminato, il beneficio contributivo spetta per
ulteriori dodici mesi in aggiunta a quello previsto dal comma 4.
3. Per i
lavoratori in mobilità si osservano, in materia di limiti di età, ai fini degli
avviamenti di cui all'articolo 16
della legge 28 febbraio 1987, n. 56, e
successive modificazioni ed integrazioni, le disposizioni dell'articolo 2 della
legge 22 agosto 1985, n. 444. Ai fini dei
predetti avviamenti le Commissioni regionali per l'impiego stabiliscono,
tenendo conto anche del numero degli iscritti nelle liste di collocamento, la
percentuale degli avviamenti da riservare ai lavoratori iscritti nella lista di
mobilità.
4. Al datore di lavoro che, senza
esservi tenuto ai sensi del comma 1, assuma a tempo pieno e indeterminato i
lavoratori iscritti nella lista di mobilità è concesso, per ogni mensilità di
retribuzione corrisposta al lavoratore, un contributo mensile pari al cinquanta
per cento della indennità di mobilità che sarebbe stata corrisposta al
lavoratore. Il predetto contributo non può essere erogato per un numero di mesi
superiore a dodici e, per i lavoratori di età superiore a cinquanta anni, per
un numero superiore a ventiquattro mesi, ovvero a trentasei mesi per le aree di
cui all'articolo 7, comma 6. Il presente comma non trova applicazione per i
giornalisti.
5. Nei confronti
dei lavoratori iscritti nella lista di mobilità trova applicazione quanto
previsto dall'articolo 27
della legge 12 agosto 1977, n. 675.
6. Il lavoratore in mobilità ha
facoltà di svolgere attività di lavoro subordinato, a tempo parziale, ovvero a
tempo determinato, mantenendo l'iscrizione nella lista.
7. Per le
giornate di lavoro svolte ai sensi del comma 6, nonché per quelle dei periodi
di prova di cui all'articolo 9, comma 7, i trattamenti e le indennità di cui
agli articoli 7, 11, comma 2, e 16 sono sospesi. Tali giornate non sono
computate ai fini della determinazione del periodo di durata dei predetti
trattamenti fino al raggiungimento di un numero di giornate pari a quello dei
giorni complessivi di spettanza del trattamento.
8. I trattamenti
e i benefici di cui al presente articolo rientrano nella sfera di applicazione
dell'articolo 37
della legge 9 marzo 1989, n. 88.
Art. 9
(Cancellazione
del lavoratore dalla lista di mobilità)
1. Il lavoratore è cancellato dalla
lista di mobilità e decade dai trattamenti e dalle indennità di cui agli
articoli 7, 11, comma 2, e 16, quando:
a) rifiuti di
essere avviato ad un corso di formazione professionale autorizzato dalla
Regione o non lo frequenti regolarmente;
b) non accetti
l'offerta di un lavoro che sia professionalmente equivalente ovvero, in
mancanza di questo, che presenti omogeneità anche intercategoriale e che,
avendo riguardo ai contratti collettivi nazionali di lavoro, sia inquadrato in
un livello retributivo non inferiore del dieci per cento rispetto a quello
delle mansioni di provenienza;
c) non accetti,
in mancanza di un lavoro avente le caratteristiche di cui alla lettera b), di
essere impiegato in opere o servizi di pubblica utilità ai sensi dell'articolo
6, comma 4;
d) non abbia
provveduto a dare preventiva comunicazione alla competente sede dell'Inps del
lavoro prestato ai sensi dell'articolo 8, comma 6.
2. Le
disposizioni di cui al comma 1 si applicano quando le attività lavorative o di
formazione offerte al lavoratore iscritto nella lista di mobilità si svolgono
in un luogo distante non più di cinquanta chilometri, o comunque raggiungibile
in sessanta minuti con mezzi pubblici, dalla residenza del lavoratore.
3. La
cancellazione dalla lista di mobilità ai sensi del comma 1 è dichiarata entro
quindici giorni in via definitiva dalla Commissione regionale per l'impiego.
Ove la Commissione non si pronunci entro tale termine, la decadenza è
dichiarata dal direttore dell'Ufficio regionale del lavoro e della massima
occupazione nei successivi dieci giorni. t data immediata comunicazione della
decisione adottata all'Inps.
4. La Commissione
regionale per l'impiego, tenuto conto delle caratteristiche del territorio e
dei servizi pubblici esistenti in esso, può modificare con delibera motivata i
limiti previsti al comma 2 relativi alla dislocazione geografica del posto di
lavoro offerto.
5. Qualora il
lavoro offerto ai sensi del comma 1, lettera b), sia inquadrato in un livello
retributivo inferiore a quello corrispondente alle mansioni di provenienza, il
lavoratore che accetti tale offerta ha diritto, per un periodo massimo
complessivo di dodici mesi, alla corresponsione di un assegno integrativo
mensile di importo pari alla differenza tra i corrispondenti livelli retributivi
previsti dai contratti collettivi nazionali di lavoro.
6. Il lavoratore
è cancellato dalla lista di mobilità, oltre che nei casi di cui al comma 1,
quando:
a) sia stato
assunto con contratto a tempo pieno ed indeterminato;
b) si sia avvalso
della facoltà di percepire in un'unica soluzione l'indennità di mobilità;
c) sia scaduto il
periodo di godimento dei trattamenti e delle indennità di cui agli articoli 7,
11, comma 2, e 16.
7. Il lavoratore
assunto a tempo pieno e indeterminato, che non abbia superato il periodo di
prova, viene reiscritto al massimo per due volte nella lista di mobilità. La
Commissione regionale per l'impiego con il voto favorevole dei tre quarti dei
suoi componenti, può disporre in casi eccezionali la reiscrizione del lavoratore
nella lista di mobilità per una terza volta.
8. Il lavoratore
avviato e giudicato non idoneo alla specifica attività cui l'avviamento si
riferisce, a seguito di eventuale visita medica effettuata presso strutture
sanitarie pubbliche, viene reiscritto nella lista di mobilità.
9. 1 lavoratori
di cui all'articolo 7, comma 6, nel caso in cui svolgano attività di lavoro
subordinato od autonomo hanno facoltà di cumulare l'indennità di mobilità nei
limiti in cui sia utile a garantire la percezione di un reddito pari alla
retribuzione spettante al momento della messa in mobilità, rivalutato in misura
corrispondente alla variazione dell'indice del costo della vita calcolato
dall'Istituto nazionale di statistica (Istat) ai fini della scala mobile delle
retribuzioni dei lavoratori dell'industria. Ai fini della determinazione della
retribuzione pensionabile, a tali lavoratori è data facoltà di far valere, in
luogo della contribuzione relativa a periodi, anche, parziali, di lavoro
prestato successivamente alla data della messa in mobilità, la contribuzione
figurativa che per gli stessi periodi sarebbe stata accreditata.
10. Il
trattamento previsto dal presente articolo rientra nella sfera di applicazione
dell'articolo 37
della legge 9 marzo 1989, n. 88.
CAPO III
NORME IN MATERIA DI CASSA
INTEGRAZIONE E TRATTAMENTI DI DISOCCUPAZIONE PER I LAVORATORI DEL SETTORE
DELL'EDILIZIA
Art. 10
(Norme
in materia di integrazione salariale per i lavoratori del settore
dell'edilizia)
1. Le
disposizioni di cui all'articolo 1 della legge 3 febbraio 1963, n. 77, si
applicano anche nel caso di eventi, non imputabili al datore di lavoro o al
lavoratore, connessi al mancato rispetto dei termini previsti nei contratti di
appalto per la realizzazione di opere pubbliche di grandi dimensioni, alle
varianti di carattere necessario apportate ai progetti originari delle predette
opere, nonché ai provvedimenti dell'autorità giudiziaria emanati ai sensi della
legge 31 maggio
1965, n. 575, e successive modificazioni ed
integrazioni.
2. Nei casi di
sospensione dal lavoro derivante dagli eventi di cui al comma 1, il trattamento
ordinario di integrazione salariale è concesso, per ciascuna opera, per un
periodo complessivamente non superiore a tre mesi a favore dei lavoratori per i
quali siano stati versati o siano dovuti per il lavoro prestato nel settore
dell'edilizia, almeno sei contributi mensili o ventisei contributi settimanali
nel biennio precedente alla decorrenza del trattamento medesimo. Tale
trattamento è prorogabile per periodi trimestrali, per un periodo massimo
complessivamente non superiore ad un quarto della durata dei lavori necessari per
il completamente dell'opera, quale risulta dalle clausole contrattuali. La
concessione delle proroghe è disposta dal Ministro del lavoro e della
previdenza sociale, su proposta del Ministro dei lavori pubblici, sentite le
organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro, previo
accertamento da parte del Cipi della natura e della durata delle cause di
interruzione, dell'eventuale esistenza di responsabilità in ordine agli eventi
produttivi delle sospensioni intervenute, nonché dell'esistenza di concrete
prospettive di ripresa. Il relativo trattamento è erogato dalla gestione di cui
all'articolo 24
della legge 9 marzo 1989, n. 88.
3. Il periodo,
nel quale è concesso il trattamento di cui al comma 2 non concorre alla
configurazione del limite massimo di cui all'articolo 1 della legge 6 agosto
1975, n. 427.
4. L'ente
appaltante o l'azienda che avrebbe potuto prevedere l'evento di cui al comma 1
con la diligenza prevista dal primo comma dell'articolo 1176 del codice civile
è tenuto a rimborsare alla gestione di cui al comma 2 le somme da essa erogate
ai sensi del presente articolo, con rivalutazione monetaria ed interessi legali
decorrenti dalla data dell'erogazione. L'Inps promuove l'azione di recupero.
5. Entro sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il Cipi, integrato
dal Ministro dei lavori pubblici, su proposta del Ministro del lavoro e della
previdenza sociale determina i criteri e le modalità di attuazione di quanto
disposto dal presente articolo.
Art. 11
(Norme
in materia di trattamento speciale di disoccupazione per i lavoratori
licenziati da imprese edili ed affini)
1. All'articolo 9 della legge 6
agosto 1975, n. 427, i commi secondo e terzo sono sostituiti dal seguente:
"Hanno
diritto al trattamento speciale i lavoratori di cui al primo comma per i quali
nel biennio antecedente la data di cessazione dei rapporto di lavoro, siano
stati versati o siano dovuti all'assicurazione obbligatoria per la
disoccupazione involontaria almeno dieci contributi mensili o quarantatre
contributi settimanali per il lavoro prestato nel settore dell'edilizia".
2. Nelle aree
nelle quali il Cipi, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza
sociale, accerta la sussistenza di uno stato di grave crisi dell'occupazione
conseguente al previsto completamente di impianti industriali o di opere
pubbliche di grandi dimensioni, ai lavoratori edili che siano stati impegnati,
in tali aree e nelle predette attività, per un periodo di lavoro effettivo non
inferiore a diciotto mesi e siano stati licenziati dopo che l'avanzamento dei
lavori edili abbia superato il settanta per cento, il trattamento speciale di
disoccupazione è corrisposto nella misura prevista dall'articolo 7 e per un
periodo non superiore a diciotto mesi, elevabile a ventisette nelle aree di cui
al testo unico approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218.
I trattamenti di cui al presente articolo rientrano nella sfera di applicazione
dell'articolo 37
della legge 9 marzo 1989, n. 88.
3. I lavoratori di cui al comma 2
non residenti nell'area in cui sono completati i lavori hanno diritto al
trattamento di cui al medesimo comma se residenti in circoscrizioni che
presentino un rapporto superiore alla media nazionale tra iscritti alla prima
classe di collocamento e popolazione residente in età da lavoro.
4. Le imprese edili impegnate in
opere o in lavori finanziari, in tutto o in parte, dallo Stato, dalle Regioni o
dagli enti pubblici sono tenute a riservare ai lavoratori titolari del trattamento
speciale di disoccupazione, di cui ai commi 1 e 2, una percentuale delle
assunzioni da effettuare in aggiunta all'organico aziendale esistente all'atto
dell'affidamento dei lavori, ai fini dello svolgimento di tali opere e lavori.
Tale percentuale è determinata dalla Commissione regionale per l'impiego in
misura non superiore al venticinque per cento ed è comprensiva di quella
prevista all'articolo 25, comma l.
CAPO IV
NORME
FINALI E TRANSITORIE
Art. 12
(Estensione
del campo di applicazione della disciplina del trattamento straordinario di
integrazione salariale)
1. A decorrere
dal l° aprile 1991, le disposizioni in materia di integrazione salariale
straordinaria si applicano anche ai dipendenti delle imprese artigiane aventi i
requisiti occupazionali di cui all'articolo 1, comma 1, e che procedono alla
sospensione dei lavoratori in conseguenza di sospensioni o contrazioni
dell'attività dell'impresa che esercita l'influsso gestionale prevalente come
definito dal comma 2 e che sia stata ammessa al trattamento straordinario in
ragione di tali sospensioni o contrazioni.
2. Si ha influsso gestionale
prevalente, ai fini di cui al comma 1, quando, in relazione ai contratti aventi
ad oggetto l'esecuzione di opere o la prestazione di servizi o la produzione di
beni o sernilavorati costituenti oggetto dell'attività produttiva o commerciale
dell'impresa committente, la somma dei corrispettivi risultanti dalle fatture
emesse dall'impresa destinataria delle commesse nei confronti dell'impresa
committente, acquirente o somministrata abbia superato, nel biennio precedente,
secondo quanto emerge dall'elenco dei clienti e dei fornitori di cui all'articolo 29 del
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633,
come da ultimo sostituito dall'articolo 11 del decreto del Presidente della
Repubblica 30 dicembre 1980, n. 897, il cinquanta per cento del complessivo
fatturato dell'impresa destinataria delle commesse.
3. Le
disposizioni in materia di trattamento straordinario di integrazione salariale
sono estese alle imprese esercenti attività commerciali che occupino più di
duecento dipendenti.
Art. 13
(Norme
in materia di contratti di solidarietà)
1. L'ammontare
del trattamento di integrazione salariale concesso ai sensi dell'articolo 1 del
decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19
dicembre 1984, n. 863, non è soggetto alla disciplina
sull'importo massimo come determinato dalla legge 13 agosto
1980, n. 427, e non subisce riduzioni a seguito
di eventuali successivi aumenti retributivi intervenuti in sede di
contrattazione aziendale.
2. Durante il
periodo di godimento del trattamento di integrazione salariale concesso ai
sensi dell'articolo 1 del citato decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726,
convertito, con modificazioni, dalla legge 19
dicembre 1984, n. 863, l'impresa non è
ammessa a richiedere l'accertamento dello stato di crisi aziendale.
3. Durante il medesimo periodo,
l'impresa non è ammessa a richiedere il trattamento di integrazione salariale
per ristrutturazione, conversione e riorganizzazione, salvo che la richiesta
sia presentata per lavoratori non interessati al trattamento concesso ai sensi
dell'articolo 1 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con
modificazioni, dalla legge 19
dicembre 1984, n. 863, ovvero per esigenze intervenute
successivamente alla stipula del contratto di solidarietà. La presente
disposizione non si applica ai trattamenti concessi sulla base di contratti di
solidarietà stipulati anteriormente alla data di pubblicazione della presente
legge e alla proroga di tali trattamenti ai sensi dell'articolo 7 del
decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536, convertito, con modificazioni, dalla legge 29
febbraio 1988, n. 48.
Art. 14
(Norme
in materia di trattamenti di integrazione dei guadagni)
1. L'ammontare
dei trattamenti di integrazione salariale, compresi quelli ordinari, qualunque
sia la causa di intervento, non può superare, ferme restando le disposizioni di
cui all'articolo 13, comma 1, l'importo massimo determinato ai sensi della legge 13 agosto
1980, n. 427. La presente disposizione non si
applica nel caso di trattamento concesso per intemperie stagionali nei settori
dell'edilizia e dell'agricoltura nonché, limitatamente al trattamento ordinario
di integrazione salariale, per i primi sei mesi di fruizione del trattamento
medesimo.
2. Le
disposizioni in materia di trattamento ordinario di integrazione salariale per
gli operai dell'industria, per gli operai agricoli e per gli operai delle
aziende industriali e artigiane dell'edilizia ed affini, nonché delle aziende
esercenti l'attività di escavazione di materiali lapidei sono estese ai
lavoratori appartenenti alle categorie degli impiegati e dei quadri.
Art. 15
(Lavoratori
in cassa integrazione e opere o servizi di pubblica utilità)
1. Il secondo comma dell'articolo
1-bis del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 244, convertito, con modificazioni,
dalla legge 24 luglio 1981, n. 390, come sostituito dall'articolo 8 della
legge 28 febbraio 1986, n. 41, non si applica nei casi in cui
l'amministrazione pubblica interessata utilizzi i lavoratori per un numero di
ore ridotto proporzionalmente alla misura del trattamento di integrazione
salariale spettante al lavoratore.
Art. 16
(Indennità
di mobilità per i lavoratori disoccupati in conseguenza di licenziamento per
riduzione di personale)
1. Nel caso di
disoccupazione derivante da licenziamento per riduzione di personale ai sensi
dell'articolo 24 da parte delle imprese, diverse da quelle edili, rientranti
nel campo di applicazione della disciplina dell'intervento straordinario di
integrazione salariale il lavoratore, operaio, impiegato o quadro, qualora
possa far valere una anzianità aziendale di almeno dodici mesi, di cui almeno
sei di lavoro effettivamente prestato, ivi compresi i periodi di sospensione
del lavoro derivanti da ferie, festività e infortuni, con un rapporto di lavoro
a carattere continuativo e comunque non a termine, ha diritto alla indennità di
mobilità ai sensi dell'articolo 7.
2. Per le
finalità del presente articolo i datori di lavoro di cui al comma 1 sono
tenuti:
a) al versamento
di un contributo nella misura dello 0,30 per cento delle retribuzioni
assoggettate al contributo integrativo per l'assicurazione obbligatoria contro
la disoccupazione involontaria;
b) al versamento
della somma di cui all'articolo 5, comma 4.
3. Alla
corresponsione ai giornalisti dell'indennità di cui al comma 1 provvede
l'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani, al quale sono dovuti
il contributo e la somma di cui al comma 2, lettere a) e b).
4. Sono abrogati
l'articolo 8 e il secondo e terzo comma dell'articolo 9 della legge 5 novembre
1968, n. 1115. Tali disposizioni continuano ad applicarsi in via transitoria ai
lavoratori il cui licenziamento sia stato intimato prima della data di entrata
in vigore della presente legge.
Art. 17
(Reintegrazione
dei lavoratori e procedure di mobilità)
1. Qualora i lavoratori il cui
rapporto sia risolto ai sensi degli articoli 4, comma 9, e 24 vengano
reintegrati a norma dell'articolo 18
della legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive
modificazioni, l'impresa, sempre nel rispetto dei criteri di scelta di cui all'articolo
5, comma 1, può procedere alla risoluzione del rapporto di lavoro di un numero
di lavoratori pari a quello dei lavoratori reintegrati senza dover esperire una
nuova procedura, dandone previa comunicazione alle rappresentanze sindacali
aziendali.
Art. 18
(Norme
in materia di contributi associativi)
1. Il diritto di avvalersi del
sistema delle trattenute per il versamento dei contributi associativi, previsto
dall'articolo 2 della legge 27 dicembre 1973, n. 852, è esteso ai beneficiari
dell'indennità di mobilità, dei trattamenti di disoccupazione ordinari e
speciali e dei trattamenti ordinari e straordinari di integrazione salariale
nel caso di pagamento diretto di questi ultimi da parte dell'Inps.
2. Il secondo
comma dell'articolo 26
della legge 20 maggio 1970, n. 300, è
sostituito dal seguente:
"Le
associazioni sindacali dei lavoratori hanno diritto di percepire, tramite
ritenuta sul salario nonché sulle prestazioni erogate per conto degli enti
previdenziali, i contributi sindacali che i lavoratori intendono loro versare,
con modalità stabilite dai contratti collettivi di lavoro, che garantiscono la
segretezza del versamento effettuato dal lavoratore a ciascuna associazione
sindacale".
3. Nei casi di pagamento diretto
dei trattamenti di integrazione salariale, il datore di lavoro è tenuto a dare
comunicazione all'Inps dell'avvenuto rilascio della delega secondo le modalità
previste dalla legge, a conservare tale delega ai fini di eventuali verifiche
ed a fornire ogni altro elemento che dovesse rendersi necessario per
l'effettuazione del servizio.
Art. 19
(Lavoro
a tempo parziale e anticipazione del pensionamento)
1. Nel caso di imprese
beneficiarie da ventiquattro mesi dell'intervento straordinario di integrazione
salariale, quando il contratto collettivo aziendale stipulato con i sindacati
dei lavoratori aderenti alle confederazioni maggiormente rappresentative sul
piano nazionale preveda il ricorso al lavoro a tempo parziale, al fine di
evitare, in tutto o in parte, la riduzione del personale, ovvero al fine di
consentire l'assunzione di nuovo personale, ai lavoratori dipendenti da tali
imprese, che abbiano una età inferiore di non più di sessanta mesi rispetto a
quella prevista per la pensione di vecchiaia e una anzianità contributiva non
inferiore a quindici anni, qualora essi convengano con il datore di lavoro, ai
sensi di tale contratto collettivo, il passaggio al tempo parziale per un
orario non inferiore a diciotto ore settimanali è riconosciuto a domanda,
previa autorizzazione dell'Ufficio regionale dei lavoro e della massima
occupazione, con decorrenza dal mese successivo a quello della sua
presentazione, il diritto alla pensione di vecchiaia.
2. L'impresa che
si avvale della facoltà di ricorso al lavoro a tempo parziale di cui al comma 1
deve dare comunicazione all'Inps e all'Ispettorato del lavoro della
stipulazione dei contratti e della loro cessazione.
3. Agli effetti
del cumulo del trattamento di pensione di cui al comma 1 con la retribuzione,
si applicano le norme relative alla pensione di anzianità di cui all'articolo 22
della legge 30 aprile 1969, n. 153, con eccezione
della retribuzione percepita durante il periodo di anticipazione del
trattamento di pensione, per il rapporto di lavoro trasformato in rapporto a
tempo parziale. In tal caso la pensione è cumulabile entro i limiti della
mancata retribuzione corrispondente alle ore prestate in meno a seguito della
trasformazione del rapporto.
4. In caso di
risoluzione del rapporto di lavoro a tempo parziale, ovvero del ripristino
nell'ambito della stessa impresa del rapporto di lavoro a tempo pieno, gli
interessati sono tenuti a darne immediata comunicazione all'Inps, ai fini della
conseguente revoca del trattamento pensionistico, con decorrenza dal mese
successivo a quello in cui si è verificata la predetta risoluzione o il
ripristino del rapporto originario.
5. Per i lavoratori che, sul
presupposto del contratto collettivo previsto dal comma 1, abbiano convenuto
con il datore di lavoro il passaggio al tempo parziale per un orario inferiore
alla metà di quello praticato in azienda, la retribuzione da assumere quale base
di calcolo per la determinazione della pensione è, ove più favorevole, quella
dei periodi antecedenti la trasformazione del rapporto da tempo pieno a tempo
parziale. La medesima disposizione si applica ai lavoratori che, pur trovandosi
nelle condizioni previste dal comma 1, non abbiano presentato domanda per la
liquidazione anticipata della pensione di vecchiaia.
Art. 20
(Contratti
di reinserimento dei lavoratori disoccupati)
1. I lavoratori
che fruiscono da almeno dodici mesi del trattamento speciale di disoccupazione,
nonché quelli che fruiscono dal medesimo termine del trattamento straordinario
di integrazione salariale, possono essere assunti nominativamente mediante
chiamata dalle liste di cui all'articolo 8,
comma 9, della legge 29 dicembre 1990, n. 407,
con contratto di reinserimento da datori di lavoro che, al momento
dell'instaurazione del rapporto di lavoro, non abbiano nell'azienda sospensioni
dal lavoro in atto ai sensi dell'articolo 2 della
legge 12 agosto 1977, n. 675, ovvero non
abbiano proceduto a riduzione di personale nei dodici mesi precedenti, salvo
che l'assunzione non avvenga ai fini di acquisire professionalità
sostanzialmente diverse da quelle dei lavoratori interessati alle predette
riduzioni o sospensioni di personale.
2. Ai lavoratori
assunti con contratto di reinserimento, di cui al comma 1 si applica, sulle
correnti aliquote dei contributi previdenziali ed assistenziali dovuti dai
datori di lavoro e ferma restando la contribuzione a carico del lavoratore
nelle misure previste per la generalità dei lavoratori, una riduzione nella
misura del settantacinque per cento per i primi dodici mesi nell'ipotesi di
effettiva disoccupazione del lavoratore per un periodo inferiore a due anni,
per i primi ventiquattro mesi nell'ipotesi di effettiva disoccupazione del
lavoratore per un periodo superiore a due anni e inferiore a tre anni, per i
primi trentasei mesi nell'ipotesi di effettiva disoccupazione del lavoratore
per un periodo superiore a tre anni.
3. Il datore di
lavoro ha facoltà di optare per l'esonero dall'obbligo del versamento delle
quote di contribuzione a proprio carico nei limiti del cinquanta per cento
della misura di cui al comma 2 per un periodo pari al doppio di quello di
effettiva disoccupazione e non superiore, in ogni caso, a settantadue mesi.
4. 1 lavoratori
assunti con contratto di reinserimento sono esclusi dal computo dei limiti
numerici previsti da leggi e contratti collettivi per l'applicazione di
particolari normative ed istituti.
5. Il contratto di lavoro di
reinserimento deve essere stipulato per iscritto. Copia del contratto deve
essere inviata entro trenta giorni al competente ispettorato provinciale del
lavoro ed alla sede provinciale dell'Inps.
Art. 21
(Norme
in materia di trattamenti per i lavoratori appartenenti al settore
dell'agricoltura)
1. Gli impiegati
ed operai agricoli con contratto a tempo indeterminato hanno diritto al
trattamento di integrazione salariale di cui all'articolo 8 della
legge 8 agosto 1972, n. 457, anche nei casi
di sospensioni operate per esigenze di riconversione e ristrutturazione
aziendale da imprese che occupino almeno sei lavoratori con contratto a tempo
indeterminato, ovvero che ne occupino quattro con contratto a tempo
indeterminato, e nell'anno precedente abbiano impiegato manodopera agricola per
un numero di giornate non inferiore a milleottanta. Le predette esigenze devono
essere previamente accertate dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale
su proposta del comitato amministratore della gestione prestazioni temporanee
ai lavoratori dipendenti di cui all'articolo 25
della legge 9 marzo 1989, n. 88.
2. 1 lavoratori
con contratto a tempo indeterminato che vengano licenziati durante il periodo
di godimento del trattamento di integrazione salariale corrisposto ai sensi del
comma 1 hanno diritto al trattamento ordinario di disoccupazione nella misura
del quaranta per cento della retribuzione.
3. Il trattamento
concesso ai sensi del comma 1 può essere corrisposto per una durata massima di
novanta giorni. Le imprese che si avvolgono di tale trattamento sono tenute a
versare alla gestione di cui all'articolo 24
della legge 9 marzo 1989, n. 88, in aggiunta al
contributo di cui all'articolo 19
della legge 8 agosto 1972, n. 457, un contributo
nella misura del quattro per cento dell'integrazione salariale corrisposta ai
propri dipendenti ai sensi del comma l.
4. Agli impiegati
ed operai agricoli con contratto di lavoro a tempo indeterminato dipendenti da
imprese site in comuni dichiarati colpiti da eccezionali calamità o avversità
atmosferiche ai sensi dell'articolo 4 della legge 15 ottobre 1981, n. 590, può
essere concesso il trattamento di cui all'articolo 8 della
legge 8 agosto 1972, n. 457, per un periodo
non superiore a novanta giorni.
5. Il trattamento
di integrazione salariale di cui ai commi 1 e 4 può essere erogato, anche in
mancanza dei requisiti di cui al terzo comma dell'articolo 8 della
legge 8 agosto 1972, n. 457, ai lavoratori
che sono alle dipendenze dell'impresa da più di un anno. 1 periodi di
corresponsione del predetto trattamento non concorrono alla configurazione del
limite massimo di durata previsto dal primo comma dell'articolo 8 della
legge 8 agosto 1972, n. 457, e costituiscono
periodi lavorativi ai fini del requisito di cui al terzo comma dell'articolo 8
della legge medesima.
6. Nel caso in cui gli operai
agricoli a tempo determinato iscritti negli elenchi anagrafici dei comuni
dichiarati colpiti da eccezionale calamità o avversità atmosferica ai sensi
dell'articolo 4 della legge 15 ottobre 1981, n. 590, siano rimasti privi di
occupazione in conseguenza degli eventi medesimi, è ad essi riconosciuto, ai
fini previdenziali e assistenziali, in aggiunta alle giornate di lavoro
prestate, il numero di giornate necessarie al raggiungimento del numero di
giornate riconosciute nell'anno precedente. Tale beneficio viene concesso a
condizione che i destinatari abbiano prestato nell'anno interessato alla
provvidenza almeno cinque giornate di lavoro. Lo stesso diritto alle
prestazioni previdenziali ed assistenziali è esteso a favore dei piccoli coloni
e compartecipanti familiari delle aziende colpite dalle predette avversità.
7. 1 benefici di
cui ai commi 4 e 6 si applicano a decorrere dall'anno 1991.
8. Per i
trattamenti di cui ai commi 4, 5 e 6, ivi compresi quelli relativi alla mancata
copertura assicurativa, si applicano le disposizioni dell'articolo 37
della legge 9 marzo 1989, n. 88.
Art. 22
(Disciplina
transitoria)
1 I provvedimenti di prima
concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale richiesti
con domande presentate anteriormente alla data di pubblicazione della presente
legge, sono assunti secondo la previgente normativa ed il trattamento può
essere concesso per un periodo la cui scadenza non superi il centottantesimo
giorno dalla data di entrata in vigore della presente legge.
2. I
provvedimenti relativi alle domande di proroga di trattamento, che scada prima
della data di entrata in vigore della presente legge o che sia in corso alla
data medesima, sono assunti secondo la previgente normativa nei limiti
temporali determinati dal Cipi in sede di accertamento delle cause di
intervento, o per un periodo la cui scadenza non superi i sei mesi dalla data
del decreto di concessione dei trattamenti concessi ai sensi dell'articolo 2
del decreto-legge 21 febbraio 1985, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla
legge 22 aprile 1985, n. 143, e successive modificazioni, e dell'articolo 2 della
legge 27 luglio 1979, n. 301, e successive
modificazioni.
3. L'articolo 1,
comma 1, e l'articolo 2, comma 6, non si applicano ai trattamenti di
integrazione salariale concessi precedentemente alla data di entrata in vigore
della presente legge nonché per quelli concessi ai sensi dei commi 1 e 2 del
presente articolo.
4. L'articolo 1,
commi 4 e 5, si applica ai trattamenti di integrazione salariale concessi dopo
l'entrata in vigore della presente legge, fatta eccezione per quelli concessi
ai sensi dei commi 1 e 2 del presente articolo, e con riferimento ai periodi di
integrazione salariale successivi alla data stessa. L'articolo 14 si applica ai
trattamenti di integrazione salariale ordinaria concessi in base a domanda
presentata dopo la data di entrata in vigore della presente legge.
5. Ai fini dell'applicazione
dell'articolo 1, comma 9, devono essere computati i periodi di trattamento di
integrazione salariale anteriori alla data di entrata in vigore della presente
legge limitatamente a quelli compresi nei trecentossessantacinque giorni
anteriori alla data stessa.
6. Continuano a
beneficiare del trattamento di integrazione salariale, fino a centottanta
giorni successivi alla data di entrata in vigore della presente legge, i
lavoratori che risultino beneficiarne alla data del 31 dicembre 1988 in quanto
dipendenti dalle società non operative costituite dalla Gepi sulla base della
normativa vigente, ed aventi ad oggetto la promozione di iniziative idonee a
consentire il reimpiego, ovvero che risultino beneficiare ai sensi delle
seguenti leggi: articolo 1 del decreto-legge 10 giugno 1977, n. 291,
convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1977, n. 501, e successive
modificazioni; articolo 5 del decreto-legge 9 dicembre 1981, n. 721,
convertito, con modificazioni, dalla legge 5 febbraio 1982, n. 25; articolo 6,
comma 6, del decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29
febbraio 1988, n. 48. Tale periodo è elevato ad un anno
per le imprese ubicate nei territori di cui al testo unico approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218.
Durante questo periodo le imprese, previo esame congiunto con le organizzazioni
sindacali dei lavoratori, da esaurire non prima di trenta giorni, collocano in
mobilità i predetti lavoratori dando le comunicazioni previste dall'articolo 4,
comma 9; in questo caso le imprese non sono tenute al pagamento della somma
prevista dall'articolo 5, comma 4. 1 lavoratori collocati in mobilità ai sensi
del presente comma sono iscritti nella lista di mobilità ed hanno diritto
all'indennità di mobilità di cui all'articolo 7. Ad essi non si applica quanto
previsto dall'articolo 7, comma 4. A decorrere dalla data di entrata in vigore
della presente legge i lavoratori di cui al presente comma hanno facoltà di
richiedere la corresponsione anticipata dell'indennità, prevista dall'articolo
7, comma 5. In questo caso la somma è aumentata in misura pari al trattamento
di integrazione salariale non ancora goduto.
7. I lavoratori
che, alla data di entrata in vigore della presente legge, hanno titolo al
trattamento speciale di disoccupazione di cui alla legge 5 novembre 1968, n.
1115, e che si trovano in aree di crisi economica settoriale o locale, ai sensi
dell'articolo 4 della
legge 8 agosto 1972, n. 464, o che sono.
stati licenziati da imprese per le quali è già intervenuto l'accertamento da
parte del Cipi della situazione di crisi aziendale ovvero che sono stati
licenziati nelle aree del Mezzogiorno di cui al testo unico approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218,
cessano di beneficiare di tale trattamento e sono iscritti nelle liste di
mobilità, con il diritto alla indennità di mobilità nella misura iniziale pari
al trattamento speciale di disoccupazione da essi precedentemente percepito,
per un periodo pari a quello previsto nell'articolo 7, ridotto del numero dei
giorni, comunque non superiore a centottanta, per i quali è stato percepito il
trattamento speciale di disoccupazione.
8. I lavoratori
che, alla data di entrata in vigore della presente legge, hanno diritto al
trattamento speciale di disoccupazione di cui all'articolo 12 della legge 6
agosto 1975, n. 427, continuano a beneficiarne, per un periodo pari a quello
previsto dall'articolo 11, comma 2, ridotto del numero di giorni, comunque non
superiore a centottanta, per i quali il trattamento speciale di disoccupazione
è stato percepito. Essi sono iscritti nelle liste di mobilità e possono
beneficiare, ricorrendone i presupposti, delle misure previste dall'articolo 7,
commi 5 e 6.
9. Sono abrogati:
il terzo comma dell'articolo 12 della legge 6 agosto 1975, n. 427; il primo
comma dell'articolo 4 della
legge 8 agosto 1972, n. 464; l'articolo 4-ter
del decreto-legge 30 marzo 1978, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla
legge 26 maggio 1978, n. 215.
10. Per i
lavoratori sospesi dal lavoro che, alla data di entrata in vigore della
presente legge, abbiano esercitato la facoltà di chiedere l'iscrizione nella
lista di collocamento, ai sensi dell'articolo 4, comma 5, del decreto-legge 21
marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio
1988, n. 160, resta ferma tale iscrizione.
Art. 23
(Reimpiego presso Gepi spa e
Insar spa)
1. Restano fermi, nei confronti
dei lavoratori di cui all'articolo 22, comma 6, i compiti di reimpiego svolti
dalla Gepi spa e dall'Insar spa in base alle vigenti leggi.
2. Per ciascun
lavoratore di cui all'articolo 22, comma 6, assunto con contratto di lavoro a
tempo indeterminato nell'ambito di iniziative produttive che la Gepi spa e
l'Insar spa realizzino o concorrano a realizzare, ovvero sviluppino o
concorrano a sviluppare successivamente alla data di entrata in vigore della
presente legge, le predette società subentrano nel diritto del lavoratore al
trattamento nella misura pari al cinquanta per cento del residuo trattamento
che sarebbe spettato, ai sensi della presente legge, al lavoratore assunto.
Tale importo viene corrisposto alle predette società quando il lavoratore
stesso abbia superato il periodo di prova.
3. Qualora
l'occupazione dei lavoratori di cui all'articolo 22, comma 6, assunto con
contratto di lavoro a tempo indeterminato nell'ambito di iniziative produttive
che la Gepi spa e l'Insar spa realizzino o concorrano a realizzare, ovvero
sviluppino o concorrano a sviluppare successivamente alla data di entrata in
vigore della presente legge, le predette società subentrano nel diritto del
lavoratore al trattamento nella misura pari al cinquanta per cento del residuo
trattamento che sarebbe spettato, ai sensi della presente legge, al lavoratore
assunto. Tale importo viene corrisposto alle predette società quando il
lavoratore stesso abbia superato il periodo di prova.
4. Con decreto
del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro
del tesoro, sono determinate le modalità e le condizioni per la corresponsione
degli importi di cui ai commi 2 e 3. Tali importi sono utilizzati dalla Gepi
spa e dalla Insar spa per il finanziamento delle iniziative di reimpiego di cui
a4 comma 1, ivi comprese le convenzioni con soggetti pubblici o privati dirette
a favorire lo sviluppo di nuova occupazione, nonché il reimpiego o la mobilità
dei lavoratori di imprese interessate a processi di crisi industriale.
Art. 24
(Norme
in materia di riduzione del personale)
1. Le
disposizioni di cui all'articolo 4, commi da 2 a 12, e all'articolo 5, commi da
1 a 5, si applicano alle imprese che occupino più di quindici dipendenti e che,
in conseguenza di una riduzione o trasformazione di attività o di lavoro,
intendano effettuare almeno cinque licenziamenti, nell'arco di centoventi
giorni, in ciascuna unità produttiva, o in più unità produttive nell'ambito del
territorio di una stessa provincia. Tali disposizioni si applicano per tutti i
licenziamenti che, nello stesso arco di tempo e nello stesso ambito, siano comunque
riconducibili alla medesima riduzione o trasformazione.
2. Le
disposizioni richiamate nel comma 1 si applicano anche quando le imprese di cui
al medesimo comma intendano cessare l'attività.
3. Quanto
previsto all'articolo 4, commi 3, ultimo periodo, e 10, e all'articolo 5, commi
4 e 5, si applica solo alle imprese di cui all'articolo 16, comma 1.
4. Le
disposizioni di cui al presente articolo non si applicano nei casi di scadenza
dei rapporti di lavoro a termine, di fine lavoro nelle costruzioni edili e nei
casi di attività stagionali o saltuarie.
5. La materia dei
licenziamenti collettivi per riduzione di personale di cui al primo comma dell'articolo 11
della legge 15 luglio 1966, n. 604, come
modificato dall'articolo 6 della
legge 11 maggio 1990, n. 108, è disciplinata
dal presente articolo.
6. Il presente articolo non si
applica ai licenziamenti intimati rima della data di entrata in vigore della
presente legge.
Titolo II
Disposizioni
varie in materia di mercato del lavoro
CAPO I
RIFORMA
DELLE PROCEDURE DI AVVIAMENTO
Art. 25
(Riforma
delle procedure di avviamento al lavoro)
1. A decorrere
dal 1° gennaio 1989, i datori di lavoro privati, che, ai sensi della legge 29 aprile
1949, n. 264, e successive modificazioni ed
integrazioni, sono tenuti ad assumere i lavoratori facendone richiesta ai
competenti organi di collocamento, hanno facoltà di assumere tutti i lavoratori
mediante richiesta nominativa. Tali datori di lavoro sono tenuti, quando
occupino più di dieci dipendenti e qualora effettuino assunzioni, ad eccezione
di quelle di cui alla disciplina del collocamento obbligatorio, a riservare i o
ci per cento di tali assunzioni ai lavoratori appartenenti alle categorie di
cui al comma 5, anche quando siano assunzioni a termine ai sensi dell'articolo 17
della legge 28 febbraio 1987, n. 56, purché
rapportate al tempo annuale di lavoro.
2. Tra le
suddette assunzioni non rientrano quelle del personale appartenente alle
qualifiche appositamente individuate nei contratti collettivi di categoria,
quelle relative alle categorie dei dirigenti, dei lavoratori destinati a
svolgere mansioni di guardia giurata, quando questi siano in possesso di
attestazione di idoneità rilasciata dalle competenti autorità di pubblica
sicurezza, quelle relative al personale da destinare ad attività di pubblica
sicurezza, nonché quelle relative al personale da destinare ad attività di
produzione ovvero a servizi essenziali ai fini dell'integrità e
dell'affidabilità di strutture rilevanti per la sicurezza dello Stato,
determinate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta
del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentiti il Comitato
interministeriale per le informazioni e la sicurezza, istituito ai sensi dell'articolo 2 della
legge 24 ottobre 1977, n. 801, e le
associazioni sindacali di categoria dei datori di lavoro e dei lavoratori
maggiormente rappresentative sul piano nazionale.
3. Ai fini del
calcolo della percentuale di cui al comma 1 non si tiene conto delle assunzioni
di lavoratori di cui al comma 2. Il datore di lavoro può differire
l'adempimento dell'obbligo previsto nel comma 1 nel caso in cui, nell'ambito della
Regione e delle circoscrizioni contermini rispetto a quella nella quale va
effettuata l'assunzione, i lavoratori appartenenti alle categorie di cui al
comma 5 in possesso della professionalità richiesta siano meno di tre. Con
decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentita la
Commissione centrale per l'impiego, vengono determinate le modalità di
applicazione delle disposizioni contenute nel presente articolo.
4. Il lavoratore
non può essere adibito a mansioni non equivalenti a quelle risultanti dalla
richiesta di avviamento.
5. 1 lavoratori
di cui al secondo periodo del comma 1 sono:
a) i lavoratori
iscritti, da più di due anni nella prima classe delle liste di collocamento e
che risultino non iscritti da almeno tre anni negli elenchi ed albi degli
esercenti attività commerciali, degli artigiani e dei coltivatori diretti e
agli albi dei liberi professionisti;
b) i lavoratori
iscritti nella lista di cui all'articolo 6;
c) le categorie
di lavoratori determinate, anche per specifiche aree territoriali, mediante
delibera della Commissione regionale per l'impiego, approvata dal Ministro del
lavoro e della previdenza sociale ai sensi del comma 7.
6. Per le
circoscrizioni in cui sussiste un rapporto, tra iscritti alla prima classe
della lista di collocamento e popolazione residente in età di lavoro, superiore
alla media nazionale, le Commissioni regionali per l'impiego possono, con
delibera motivata da assumere a maggioranza dei loro componenti, proporre di
riservare una quota delle assunzioni di cui al comma 1 a beneficio esclusivo
dei lavoratori delle categorie previste alla lettera b) del comma 5. Nella
medesima deliberazione possono proporre una elevazione della percentuale di
assunzioni di cui al comma 1 ad una misura non superiore al venti per cento.
7. Le delibere di
cui al comma 5, lettera c), ed al comma 6, possono essere assunte anche
limitatamente a territori subregionali; esse vengono sottoposte dal direttore
dell'Ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione all'approvazione
del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, il quale adotta le sue
determinazioni entro trenta giorni dal ricevimento della delibera.
8. Le Commissioni regionali per
l'impiego emanano disposizioni alle Commissioni circoscrizionali dirette ad
agevolare gli avviamenti delle lavoratrici in rapporto all'iscrizione alle
liste di mobilità e agli indici di disoccupazione nel territorio.
9. Per ciascun
lavoratore iscritto nella lista di mobilità assunto a tempo indeterminato, la
quota di contribuzione a carico del datore di lavoro è, per i primi diciotto
mesi, quella prevista per gli apprendisti dalla legge 19 gennaio
1955, n. 25, e successive modificazioni.
10. Con decreto
del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro
del tesoro, è determinata annualmente la quota del Fondo di rotazione, di cui
all'articolo 25
della legge 21 dicembre 1978, n. 845, da
finalizzare al finanziamento di azioni formative riservate ai lavoratori
appartenenti alle categorie di cui al comma 5. Tale quota è ripartita tra le
Regioni in proporzione al numero dei lavoratori appartenenti alle predette
categorie, presenti in ciascuna Regione.
11. Il lavoratore
che abbia rifiutato una proposta formativa offertagli dalle sezioni
circoscrizionali secondo le modalità determinate dalla Commissione regionale
per l'impiego, perde, per un periodo di dodici mesi, l'iscrizione nelle liste
di mobilità, di cui all'articolo 6, comma l.
12. L'iscrizione
nelle liste ordinarie di collocamento produce effetti solo ai fini
dell'avviamento al lavoro o della corresponsione di prestazioni previdenziali.
t- abrogata ogni disposizione contraria.
CAPO II
DISPOSIZIONI
DIVERSE
Art. 26
(Disposizioni
diverse)
1. Nelle domande presentate per
beneficiare del contributo del Fondo sociale europeo, i soggetti che realizzano
azioni di formazione professionale sono tenuti ad indicare, tra le spese per le
predette azioni, gli oneri per le integrazioni salariali, le indennità di
mobilità e le assicurazioni sociali obbligatorie, previdenziali ed
assistenziali, relativi ai lavoratori coinvolti nelle azioni di formazione
professionale. Tali oneri costituiscono contributo finanziario pubblico per
l'accesso al Fondo sociale europeo.
Art. 27
(Trattamenti
di anzianità e ristrutturazioni di aziende ad alta capacità innovativo e
competitività mondiale)
1. I lavoratori
dipendenti da imprese industriali caratterizzati da elevati livelli di
innovazione tecnologica, competitività mondiale, capacità innovativo, tali da
essere definite di interesse nazionale, interessate da esigenze di
ristrutturazione e riorganizzazione con adeguati programmi di sviluppo e di
investimenti, che possano far valere nell'assicurazione generale obbligatoria
per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti almeno trenta anni di anzianità
assicurativa e contributiva agli effetti delle disposizioni del primo comma,
lettere a) e b), dell'articolo 22
della legge 30 aprile 1969, n. 153, e
successive modificazioni ed integrazioni, hanno facoltà di richiedere entro il
31 dicembre 1991 la concessione di un trattamento di pensione secondo la
disciplina di cui all'articolo 22 citato con una maggiorazione dell'anzianità
assicurativa e contributiva pari al periodo necessario per la maturazione del
requisito dei trentacinque anni prescritto dalle disposizioni suddette, ed in
ogni caso non superiore al periodo compreso tra la data di risoluzione del
rapporto e quella del compimento di sessanta anni, se uomini , o di
cinquantacinque anni se donne.
2. Il Cipe, su
proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentito il
Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, ovvero il Ministro
delle partecipazioni statali secondo le rispettive competenze, individua i
criteri per la selezione delle imprese di cui al comma 1 e determina, entro il
limite massimo di undicimila unità, il numero massimo dei pensionamenti
anticipati.
3. Le imprese,
singolarmente o per gruppo di appartenenza, rientranti nelle ipotesi di cui al
comma 1, che intendano avvalersi delle disposizioni del presente articolo,
presentano programmi di ristrutturazione e riorganizzazione e dichiarano
l'esistenza e l'entità delle eccedenze strutturali di manodopera, richiedendone
l'accertamento da parte del Cipe unitamente alla sussistenza dei requisiti di
cui al comma l.
4. La facoltà di
pensionamento anticipato di anzianità può essere esercitata da un numero di
lavoratori non superiore a quello delle eccedenze accertate dal Cipe. I
lavoratori interessati sono tenuti a presentare all'impresa di appartenenza
domanda irrevocabile per l'esercizio della facoltà di cui al comma 1, entro
trenta giorni dalla comunicazione all'impresa stessa o al gruppo di imprese
degli accertamenti del Cipe, ovvero entro trenta giorni dalla maturazione dei
trenta anni di anzianità di cui al comma 1, se posteriore. L'impresa entro
dieci giorni dalla scadenza del termine trasmette all'Inps le domande dei
lavoratori, in deroga al primo comma, lettera c), dell'articolo 22
della legge 30 aprile 1969, n. 153. Nel caso
in cui il numero dei lavoratori che esercitano la facoltà di pensionamento
anticipato sia superiore a quello delle eccedenze accertate, l'impresa opera
una selezione in base alle esigenze di ristrutturazione e riorganizzazione. Il
rapporto di lavoro dei dipendenti le cui domande sono trasmesse all'Inps si
estingue nell'ultimo giorno del mese in cui l'impresa effettua la trasmissione.
5. La gestione di
cui all'articolo 37
della legge 9 marzo 1989, n. 88, corrisponde al
Fondo pensioni lavoratori dipendenti, per ciascun mese di anticipazione della
pensione, una somma pari all'importo risultante dall'applicazione dell'aliquota
contributiva in vigore per il Fondo medesimo sull'ultima retribuzione annua
percepita da ciascun lavoratore interessato, ragguagliata a mese, nonché una
somma pari all'importo mensile della pensione anticipata, ivi compresa la
tredicesima mensilità. L'impresa, entro trenta giorni dalla richiesta da parte
dell'Inps, è tenuta a corrispondere a favore della gestione di cui all'articolo 37
della legge 9 marzo 1989, n. 88, per ciascun
dipendente che abbia usufruito del pensionamento anticipato di anzianità, un
contributo pari al trenta per cento degli oneri complessivi di cui al presente
comma, con facoltà di optare per il pagamento del contributo stesso, con
addebito di interessi nella misura del dieci per cento in ragione d'anno, in un
numero di rate mensili, di pari importo, non superiore a quello dei mesi di
anticipazione della pensione.
6. La facoltà di
pensionamento anticipato di cui al presente articolo, nei limiti e con le
modalità indicati, vale fino al 31 dicembre 1991 anche per i lavoratori
dipendenti dalle imprese industriali del settore siderurgico privato, dalle
imprese industriali a partecipazione statale del settore alluminio e produzione
di allumina e di quello termoclettromeccanico, nonché per i lavoratori
dipendenti dalle imprese dei settore cantieristico privato, limitatamente alle
imprese di costruzione, riparazione, demolizione e trasformazione navale.
7. La facoltà di cui al presente
articolo, con le procedure, i limiti e le contribuzioni dal medesimo previsti,
è altresì esercitabile fino al 31 dicembre 1991, ai fini del conseguimento
della pensione di vecchiaia, con una maggiorazione dell'anzianità assicurativa
per i periodi mancanti al raggiungimento della normale età per essa prevista,
dai lavoratori dipendenti dalle imprese appartenenti ai settori indicati al
comma 6, che ne abbiano previsto l'utilizzazione in accordi aziendali o di
comparto, di età non inferiore ai cinquantacinque anni se uomini e ai cinquanta
anni se donne e che possano far valere non meno di quindici anni e non più di
trenta anni di anzianità contributiva.
Art. 28
(Riserva
annua di posti presso gli uffici pubblici)
1. La riserva
annua prevista dall'articolo 1,
comma 7, della legge 29 dicembre 1990, n. 407,
dei posti disponibili presso gli uffici pubblici situati nelle regioni del
Centro-Nord, è elevata dal trenta al cinquanta per cento e si applica ai
lavoratori sospesi a zero ore beneficiari del trattamento straordinario di
integrazione salariale da un periodo superiore a dodici mesi; con il decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al citato articolo 1, comma 7,
sono altresì stabiliti i criteri e le modalità per l'attuazione della riserva.
2. Nei confronti
dei lavoratori che, senza giustificato motivo, non rispondano alla convocazione
ovvero rifiutino l'offerta di lavoro di cui al comma 1, qualora la residenza
dei lavoratori stessi nei sei mesi precedenti risulti ad una distanza non
superiore a cinquanta chilometri dalla sede in cui è situato l'ufficio
pubblico, le Commissioni regionali dispongono la decadenza entro novanta giorni
dal diritto al trattamento straordinario di integrazione salariale e la cancellazione
dalle liste di lavoratori in cassa integrazione di cui al medesimo articolo 1,
comma 7, della legge 29 dicembre 1990, n. 407.
Art. 29
(Trattamenti
di anzianità nel settore siderurgico pubblico)
1. La facoltà di cui all'articolo
27, con le contribuzioni a carico delle imprese dal medesimo previste, è
esercitabile fino al 31 dicembre 1991 ai fini del conseguimento della pensione
di vecchiaia, con una maggiorazione dell'anzianità assicurativa per i periodi
mancanti al raggiungimento della normale età per essa prevista, dai lavoratori
dipendenti dalle imprese industriali del settore siderurgico pubblico, ivi
comprese le imprese di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge l'aprile
1989, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 maggio 1989, n.
181, dalle imprese produttrici di materiali refrattari, dalle imprese
produttrici di elettrodi di grafite artificiale per l'industria siderurgica e
dalle imprese del settore cantieristico pubblico, limitatamente alle imprese di
costruzione, riparazione, demolizione e trasformazione navale, di età non
inferiore a quella di cui all'articolo 1, primo comma, della legge 31 maggio
1984, n. 193, e all'articolo 5, comma 5, del decreto-legge 30 dicembre 1987, n.
536, convertito, con modificazioni, dalla legge 29
febbraio 1988, n. 48, che possano far valere non meno di
quindici anni di anzianità contributiva, nei limiti di novemila unità. Con
decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale e del Ministro delle
partecipazioni statali sono emanate le norme di attuazione per la ripartizione
del predetto limite numerico tra le aziende interessate.
Art. 30
(Trasferimento
dell'iscrizione alle liste di collocamento e cancellazione dalle liste)
1. Il comma 2 dell'articolo 16
della legge 28 febbraio 1987, n. 56, è sostituito dal seguente:
"2. I
lavoratori di cui al comma 1 possono trasferire la loro iscrizione presso altra
circoscrizione ai sensi dell'articolo 1, comma 4. L'inserimento nella
graduatoria nella nuova sezione circoscrizionale avviene con effetto
immediato".
2. L'articolo 12
della legge 28 febbraio 1987, n. 56, è
sostituito dal seguente:
"Art. 12. -
(Cancellazione dalle liste). - 1. Nei confronti del lavoratore che, senza
giustificato motivo, non risponda alla convocazione, ovvero rifiuti il posto di
lavoro a tempo indeterminato corrispondente ai suoi requisiti professionali, la
commissione circoscrizionale dispone la decadenza dal diritto all'indennità di
disoccupazione e la cancellazione dalle liste"
Art. 31
(Trattamento
speciale di disoccupazione e pensionamento anticipato)
Le disposizioni
di cui all'articolo 11 trovano applicazione, ricorrendone i presupposti, anche
per i lavoratori edili licenziati a decorrere dal 1° gennaio 1989.
La presente
legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella raccolta ufficiale
degli atti normativi della repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque
spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.