Legge 12 giugno 1984, n. 222
Revisione
della disciplina dell'invalidità pensionabile
(pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale del 16 Giugno 1984 , n. 165)
Art. 1
Assegno
ordinario d'invalidità
1. Si considera
invalido, ai fini del conseguimento del diritto ad assegno nell'assicurazione
obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori
dipendenti ed autonomi gestita dall'Istituto nazionale della previdenza
sociale, l'assicurato la cui capacità di lavoro, in occupazioni confacenti alle
sue attitudini, sia ridotta in modo permanente a causa di infermità o difetto
fisico o mentale a meno di un terzo.
2. Sussiste
diritto ad assegno anche nei casi in cui la riduzione della capacità
lavorativa, oltre i limiti stabiliti dal comma precedente, preesista al
rapporto assicurativo, purché vi sia stato successivo aggravamento o siano
sopraggiunte nuove infermità.
3. L'assegno
d'invalidità di cui al presente articolo è calcolato secondo le norme in vigore
nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i
superstiti dei lavoratori dipendenti, ovvero nelle gestioni speciali dei
lavoratori autonomi. Qualora l'assegno risulti inferiore al trattamento minimo
delle singole gestioni, è integrato, nel limite massimo del trattamento minimo,
da un importo a carico del fondo sociale pari a quello della pensione sociale
di cui all'art. 26 della L.
30 aprile 1969, n. 153, e successive
modificazioni e integrazioni.
4. L'integrazione
di cui al comma precedente non spetta ai soggetti che posseggono redditi propri
assoggettabili all'imposta sul reddito delle persone fisiche per un importo
superiore a due volte l'ammontare annuo della pensione sociale di cui all'art. 26 della L.
30 aprile 1969, n. 153, e successive
modificazioni ed integrazioni. Per i soggetti coniugati e non separati
legalmente, l'integrazione non spetta qualora il reddito, cumulato con quello
del coniuge, sia superiore a tre volte l'importo della pensione sociale stessa.
Dal computo dei redditi é escluso il reddito della casa di abitazione.
5. Per
l'accertamento del reddito di cui al precedente comma, gli interessati devono
presentare alle gestioni previdenziali di competenza la dichiarazione di cui
all'art. 24 della L.
13 aprile 1977, n. 114.
6. L'assegno di invalidità di cui
al presente articolo non è reversibile ai superstiti. Agli stessi spetta la
pensione di reversibilità, in base alle norme che, nelle gestioni previdenziali
di competenza, disciplinano detta pensione in favore dei superstiti di
assicurato. Ai fini del conseguimento dei requisiti di contribuzione di cui al
secondo comma del successivo art. 4, si considerano utili i periodi di
godimento dell'assegno di invalidità, nei quali non sia stata prestata attività
lavorativa.
7. L'assegno è riconosciuto per
un periodo di tre anni ed è confermabile per periodi della stessa durata, su
domanda del titolare dell'assegno, qualora permangano le condizioni che diedero
luogo alla liquidazione della prestazione stessa, tenuto conto anche
dell'eventuale attività lavorativa svolta. La conferma dell'assegno ha effetto
dalla data di scadenza nel caso in cui la domanda sia presentata nei semestre
antecedente tale data, oppure dal primo giorno del mese successivo a quello di
presentazione della domanda qualora la stessa venga inoltrata entro i centoventi
giorni successivi alla scadenza suddetta.
8. Dopo tre
riconoscimenti consecutivi, l'assegno di invalidità è confermato
automaticamente, ferme restando le facoltà di revisione di cui al successivo
art. 9.
9. I contributi
di contribuzione effettiva, volontaria e figurativa, successivi alla decorrenza
originaria dell'assegno, sono utili ai fini della liquidazione di supplementi
secondo la disciplina di cui all'art. 7 della L.
23 aprile 1981, n. 155. In caso di nuova
liquidazione dell'assegno di invalidità, l'ammontare dello stesso sarà
determinato in misura non superiore all'assegno precedentemente liquidato,
incrementato dagli aumenti di perequazione automatica e maggiorato per effetto
della contribuzione successivamente intervenuta, valutata secondo la disciplina
dell'art. 7 sopra citato.
10. Al compimento
dell'età stabilita per il diritto a pensione di vecchiaia l'assegno di
invalidità si trasforma in presenza dei requisiti di assicurazione e di
contribuzione in pensione di vecchiaia. A tal fine i periodi di godimento
dell'assegno nei quali non sia stata prestata attività lavorativa, si
considerano utili ai fini del diritto e non anche della misura della pensione
stessa. L'importo della pensione non potrà, comunque, essere inferiore a quello
dell'assegno di invalidità in godimento al compimento dell'età pensionabile.
11. All'assegno di invalidità di
cui al presente articolo si applica la disciplina del cumulo prevista dall'art. 20 della L.
30 aprile 1969, n. 153, e successive modificazioni ed
integrazioni.
12. A decorrere dalla data di
entrata in vigore della presente legge, l'assegno mensile di cui all'art. 13 della L.
30 marzo 1971 n. 118, è incompatibile con l'assegno di
invalidità.
Art. 2.
Pensione
ordinaria di inabilità
1. Si considera
inabile, ai fini del conseguimento del diritto a pensione nell'assicurazione
obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori
dipendenti ed autonomi gestita dall'Istituto nazionale della previdenza
sociale, l'assicurato o il titolare di assegno di invalidità con decorrenza
successiva alla data di entrata in vigore della presente legge il quale, a
causa di infermità o difetto fisico o mentale, si trovi nell'assoluta e
permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa.
2. La concessione
della pensione al soggetto riconosciuto inabile è subordinata alla
cancellazione dell'interessato dagli elenchi anagrafici degli operai agricoli,
dagli elenchi nominativi dei lavoratori autonomi e dagli albi professionali,
alla rinuncia ai trattamenti a carico dell'assicurazione obbligatoria contro la
disoccupazione e ad ogni altro trattamento sostitutivo o integrativo della
retribuzione. Nel caso in cui la rinuncia o la cancellazione avvengano
successivamente alla presentazione della domanda, la pensione è corrisposta a
decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello della rinuncia o della
cancellazione .
3. La pensione di
inabilità, reversibile ai superstiti, è costituita dall'importo dell'assegno di
invalidità, non integrato ai sensi del terzo comma del precedente articolo,
calcolato secondo le norme in vigore nell'assicurazione generale obbligatoria
per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti ovvero
nelle gestioni speciali dei lavoratori autonomi, e da una maggiorazione
determinata in base ai seguenti criteri:
a) per l'iscritto
nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i
superstiti dei lavoratori dipendenti, la maggiorazione è pari alla differenza
tra l'assegno di invalidità e quello che gli sarebbe spettato sulla base della
retribuzione pensionabile, considerata per il calcolo dell'assegno medesimo con
una anzianità contributiva aumentata di un periodo pari a quello compreso tra
la data di decorrenza della pensione di inabilità e la data di compimento
dell'età pensionabile. In ogni caso, non potrà essere computata una anzianità
contributiva superiore a 40 anni;
b) per l'iscritto
nelle gestioni speciali dei lavoratori autonomi, la misura della maggiorazione
è costituita dalla differenza tra l'assegno di invalidità e quello che gli
sarebbe spettato al compimento dell'età pensionabile, considerando il periodo
compreso tra la data di decorrenza della pensione di inabilità e la data di
compimento di detta età coperto da contribuzione di importo corrispondente a
quello stabilito nell'anno di decorrenza della pensione per i lavoratori
autonomi della categoria alla quale l'assicurato ha contribuito,
continuativamente o prevalentemente, nell'ultimo triennio di lavoro autonomo.
4. Sono fatti
salvi, in ogni caso, i trattamenti minimi secondo le norme previste nei singoli
ordinamenti.
5. La pensione di
inabilità è incompatibile con i compensi per attività di lavoro autonomo o
subordinato in Italia o all'estero svolte successivamente alla concessione della
pensione. È, altresì, incompatibile con l'iscrizione negli elenchi anagrafici
degli operai agricoli con l'iscrizione negli elenchi nominativi dei lavoratori
autonomi o in albi professionali e con i trattamenti a carico
dell'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione e con ogni altro
trattamento sostitutivo o integrativo della retribuzione. Nel caso in cui si
verifichi una delle predette cause di incompatibilità il pensionato è tenuto a
darne immediata comunicazione all'ente erogatore che revoca la pensione di
inabilità sostituendola, sempreché ne ricorrano le condizioni, con l'assegno di
cui all'art. 1, con decorrenza dal primo giorno del mese successivo al
verificarsi della incompatibilità medesima. Nel caso in cui sia riconosciuto il
diritto all'assegno di invalidità, la restituzione delle somme indebitamente
percepite da parte dell'interessato avverrà limitatamente alla differenza tra
l'importo della pensione di inabilità e quello dell'assegno di invalidità.
6. Ove l'inabilità sia causata da
infortunio sul lavoro o malattia professionale da cui derivi il diritto alla
relativa rendita, la maggiorazione di cui alle lettere a) c b) del terzo comma
è corrisposta soltanto per la parte eventualmente eccedente l'ammontare della
rendita stessa.
Art. 4
Requisiti
di assicurazione e di contribuzione per il riconoscimento del diritto
dell'assegno di invalidità e alla pensione di inabilità
1. Ai fini del
perfezionamento del diritto all'assegno di invalidità e alla pensione di
inabilità di cui ai precedenti artt. 1 e 2, è richiesto il possesso dei
requisiti di assicurazione e di contribuzione stabiliti dall'art. 9, n. 2), del
Rdl 14 aprile 1939, n. 636, convertito nella L. 6 luglio
1939, n. 1272, quale risulta sostituito dall'art. 2 della L.
4 aprile 1952, n. 218.
2. Per i lavoratori subordinati,
esclusi gli operai dell'agricoltura, i requisiti di contribuzione previsti
dalla lettera b) dell'art. 9, n. 2), di cui al comma precedente, fermi restando
i riferimenti alle tabelle ivi previsti, sono elevati rispettivamente a 36
contributi mensili e 156 contributi settimanali. Per gli operai agricoli i
requisiti contributivi di cui alle lettere a) e b) dello stesso art. 9, n. 2),
sono elevati, rispettivamente, a 1.350 e 810 contributi giornalieri.
3. Per gli
iscritti alla gestione speciale per i coltivatori diretti, coloni e mezzadri,
il requisito di contribuzione ai fini di cui al primo comma del presente
articolo è conseguito allorché risultino versati o accreditati in loro favore,
almeno 780 contributi giornalieri. Il requisito di contribuzione nel
quinquennio precedente la domanda di assegno o di pensione è conseguito allorché
risultino versati o accreditati almeno 468 contributi giornalieri. Resta fermo
il disposto di cui ai commi quarto, quinto e sesto dell'art. 17 della L.
3 giugno 1975, n. 160.
4. Al pensionato
di inabilità che, in seguito a recupero delle capacità lavorative, viene a
cessare dal diritto alla predetta pensione, è attribuito il riconoscimento
della contribuzione figurativa per tutto il periodo durante il quale ha
usufruito della pensione stessa.
Art. 5
Assegno
mensile per l'assistenza personale e continuativa ai pensionati per inabilità
1. Ai pensionati per inabilità,
che si trovano nella impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un
accompagnatore o, non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della
vita, abbisognano di una assistenza continua, spetta, con la stessa decorrenza
della domanda di cui al comma successivo, un assegno mensile non reversibile
nella stessa misura prevista nell'assicurazione obbligatoria contro gli
infortuni sul lavoro e le malattie professionali. L'assegno di cui sopra:
a) non è dovuto
in caso di ricovero in istituti di cura o di assistenza a carico della pubblica
amministrazione;
b) non è
compatibile con l'assegno mensile dovuto dall'Istituto nazionale per
l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro agli invalidi a titolo di
assistenza personale continuativa a norma degli artt. 76
e 218 del testo
unico approvato con D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124,
e successive modificazioni;
c) è ridotto, per
coloro che fruiscono di analoga prestazione erogata da altre forme di
previdenza obbligatoria e di assistenza sociale, in misura corrispondente
all'importo della prestazione stessa.
2. Ai fini della
concessione dell'assegno, gli interessati sono tenuti a presentare all'Istituto
nazionale della previdenza sociale apposita domanda corredata da documentazione
idonea a provare il possesso dei requisiti per il riconoscimento del relativo
diritto.
Art. 6
Assegno
privilegiato di invalidità, pensione privilegiata di inabilità od ai superstiti
per cause di servizio
1. L'iscritto
nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i
superstiti dei lavoratori dipendenti ha diritto all'assegno di invalidità ed
alla pensione di inabilità, di cui ai precedenti artt. 1 e 2, anche in mancanza
dei requisiti di cui all'art. 4, quando:
a) l'invalidità o
l'inabilità risultino in rapporto causale diretto con finalità di servizio;
b) dall'evento
non derivi il diritto a rendita a carico dell'assicurazione contro gli
infortuni sul lavoro e le malattie professionali, ovvero a trattamenti a
carattere continuativo di natura previdenziale o assistenziale a carico dello
Stato o di altri enti pubblici.
2. I superstiti
dell'iscritto nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la
vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti indicati nell'art. 22 della L.
21 luglio 1965, n. 903, e successive
modificazioni ed integrazioni hanno diritto alla pensione privilegiata
indiretta per inabilità purché:
1) la morte
dell'iscritto risulti in rapporto causale diretto con finalità di servizio;
2) dalla morte
dell'iscritto non derivi ai superstiti il diritto a rendita a carico
dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali,
ovvero a trattamenti a carattere continuativo di natura previdenziale o
assistenziale a carico dello Stato o di altri enti pubblici.
3. L'art. 12 della L.
21 luglio 1965, n. 903 è abrogato.
Art. 7
Perequazione
automatica
Alle prestazioni
di cui ai precedenti artt. 1, 2 e 6 si applicano gli aumenti derivanti da
rivalutazioni per perequazione automatica previsti dalle vigenti disposizioni.
Definizione
di inabilità ai fini delle prestazioni previdenziali
1. Ai fini
dell'applicazione degli artt. 21 e 22,
della L. 21 luglio 1965, n. 903, e successive
modificazioni ed integrazioni, dell'art. 1 della L. 9 agosto 1954, n. 657 e
dell'art. 1 della L.
4 agosto 1955, n. 692, e loro successive modificazioni ed
integrazioni, si considerano inabili le persone che, a causa di infermità o
difetto fisico o mentale, si trovino nell'assoluta e permanente impossibilità
di svolgere qualsiasi attività lavorativa.
2. L'ultimo comma
dell'art. 4 del testo
unico delle norme sugli assegni familiari, approvato con Dpr 30 maggio 1955, n.
797, e successive modificazioni ed
integrazioni, è sostituito dal seguente:
"Per i figli e le persone
equiparate a carico che, a causa di infermità o difetto fisico o mentale, si
trovino nell'assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività
lavorativa, gli assegni sono corrisposti senza alcun limite di età"
Art. 9
Revisione
dell'assegno di invalidità e della pensione di inabilità
1. Il titolare
delle prestazioni riconosciute ai sensi dei precedenti artt. 1, 2 e 6, primo
comma, può essere sottoposto ad accertamenti sanitari per la revisione dello
stato di invalidità o di inabilità ad iniziativa dell'Istituto nazionale della
previdenza sociale. In ogni caso, l'accertamento sanitario avrà luogo quando
risulti che nell'anno precedente il titolare dell'assegno di invalidità di cui
agli artt. 1 e 6 della presente legge si sia trovato nelle condizioni di
reddito previste dall'art. 8 del Dl 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con
modificazioni, nella legge 11
novembre 1983, n. 638.
2. Nei casi in
cui risultino mutate le condizioni che hanno dato luogo al trattamento in atto,
il provvedimento conseguente alla revisione ha effetto dal mese successivo a
quello in cui è stato eseguito l'accertamento, salvo quanto previsto al
successivo quinto comma.
3. La revisione
può essere richiesta anche dall'interessato in caso di mutamento delle condizioni
che hanno dato luogo al trattamento in atto, comprovato da apposita
certificazione sanitaria. Ove l'organo sanitario rilevi che sussistono fondati
motivi per procedere alla revisione l'eventuale provvedimento modificativo dei
trattamento in atto ha effetto dal primo giorno del mese successivo a quello di
presentazione della relativa domanda.
4. Ove
l'interessato rifiuti, senza giustificato motivo, di sottostare agli
accertamenti disposti dall'Istituto nazionale della previdenza sociale,
quest'ultimo sospende, mediante apposito provvedimento, il pagamento delle rate
di assegno o di pensione, per tutto il periodo in cui non si rende possibile
procedere agli accertamenti stessi.
5. L'eventuale
revoca o riduzione della prestazione ha effetto dalla data del provvedimento di
sospensione o da quella, successiva, alla quale sia possibile far risalire in
modo non equivoco il mutamento delle condizioni che hanno dato luogo al
trattamento in atto.
6. Quando, a
seguito della revisione, risulti che l'interessato non può ulteriormente essere
considerato invalido o inabile, la prestazione è revocata, ovvero, qualora si
tratti di pensione di inabilità e sia accertato il recupero di parte della
validità dell'assicurato entro i limiti di cui al precedente art. 1, è attribuito
l'assegno di invalidità.
7. Quando il
titolare dell'assegno di invalidità venga riconosciuto inabile gli è attribuita
la pensione di cui all'art. 2. L'importo della pensione non può essere
inferiore a quello calcolato sulla base delle retribuzioni considerate per la
determinazione dell'assegno precedentemente goduto.
8. In caso di
aggravamento delle infermità, documentato ai sensi del terzo comma del presente
articolo, l'interessato può chiedere la revisione del provvedimento di
rettifica o di revoca della prestazione.
Art. 10
Riduzione
dei requisiti contributivi
Il requisito di tre anni di
contribuzione di cui all'art. 4 della presente legge è ridotto ad un anno o a
due anni per coloro che presentino domanda di assegno di invalidità o di
pensione di inabilità rispettivamente nel corso del biennio o nel corso del
terzo anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Art 11
Limite
alla presentazione di nuove domande
A decorrere
dall'entrata in vigore della presente legge, l'assicurato che abbia in corso o
presenti domanda intesa ad ottenere il riconoscimento del diritto all'assegno
di invalidità o alla pensione di inabilità di cui agli artt. 1 e 2 non può
presentare ulteriore domanda per la stessa prestazione fino a quando non sia
esaurito l'iter di quella in corso in sede amministrativa o, nel caso di
ricorso in sede giudiziaria, fino a quando non sia intervenuta sentenza passata
in giudicato.
Art.12
Decorrenza
della normativa
1. Le norme
contenute nella presente legge hanno effetto sulle prestazioni liquidate con
decorrenza successiva all'entrata in vigore della presente legge.
2. Ove non espressamente
previsto, per le prestazioni liquidate ai sensi della presente legge valgono le
norme in vigore nelle gestioni cui le prestazioni stesse fanno carico.
Art. 13
Personale
medico degli enti previdenziali
Al personale
medico degli enti previdenziali si applicano integralmente gli istituti
normativi previsti per i medici dalle norme di cui all'art. 47 della L.
23 dicembre 1978, n. 833.
Art. 14.
Surrogazione
1. L'Istituto erogatore delle
prestazioni previste dalla presente legge è surrogato, fino alla concorrenza
del loro ammontare, nei diritti dell'assicurato o dei superstiti verso i terzi
responsabili e le loro compagnie di assicurazione.
2. Agli effetti
del precedente comma, dovrà essere calcolato il valore capitale della
prestazione erogata, mediante i criteri e le tariffe, costruite con le stesse
basi di quelle allegate al D.m. 19 febbraio 1981, in attuazione dell'art. 13 della L.
12 agosto 1962, n. 1338, che saranno
determinati con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale
sentito il consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale della
previdenza sociale
Art. 15.
Modifica
dell'art. 36 del D.P.R. 30 aprile 1970, n. 639
All'art. 36, primo
comma, n. 2), del Dpr 30 aprile 1970, n. 639,
sono soppresse le parole: socio-economica della provincia ai fini
dell'istruttoria e dell'adozione dei provvedimenti in materia di invalidità
pensionabile ed avanza proposte al consiglio di amministrazione ed agli organi
competenti a decidere i ricorsi nell'anzidetta materia