Legge 29 novembre 2007, n. 222
"Conversione in legge, con
modificazioni, del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, recante interventi
urgenti in materia economico-finanziaria, per lo sviluppo e l'equità
sociale"
pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale n. 279 del 30 novembre 2007 - Suppl. Ordinario n.
249/L
Legge di
conversione
Testo del
decreto-legge coordinato con la legge di conversione
Legge di conversione
Art.
1.
1. Il
decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, recante interventi urgenti in materia
economico-finanziaria, per lo sviluppo e l'equità sociale, è convertito in
legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
2. La presente
legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale.
Testo del decreto-legge coordinato con la
legge di conversione
pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 279 del 30 novembre 2007 - Suppl. Ordinario n.
249/L
(*)
Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri
corsivi
Art. 1.
Destinazione
maggiori entrate
1. Le maggiori
entrate tributarie nette rispetto alle previsioni definite con il Documento di
programmazione economico-finanziaria 2008-2011 per l'anno 2007, pari a 5.978
milioni di euro, ulteriori rispetto a quelle incluse nel provvedimento previsto
dall'articolo 17,
comma 1, della legge 5 agosto 1978, n. 468,
e utilizzate a copertura del decreto-legge 2 luglio 2007, n. 81, convertito,
con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 127, sono destinate, per lo
stesso anno, alla realizzazione degli obiettivi di indebitamento netto delle
pubbliche amministrazioni e dei saldi di finanza pubblica a legislazione
vigente, definiti dal predetto Documento di programmazione
economico-finanziaria e dalla relativa Nota di aggiornamento.
2. Gli obiettivi
di indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni di cui al comma 1
includono gli effetti finanziari degli interventi disposti con il presente
decreto, ivi comprese le misure di sviluppo ed equità sociale di cui all'articolo 1,
comma 4, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
Art. 2.
Imprese
pubbliche
1. Per la
prosecuzione delle opere in corso sulla rete tradizionale dell'infrastruttura
ferroviaria, previste dal contratto di programma 2007-2011 parte investimenti
stipulato tra il Ministero delle infrastrutture e la Rete Ferroviaria Italiana
S.p.a., è autorizzato un contributo di 800 milioni di euro per l'anno 2007.
2. Per
assicurare, per il periodo di vigenza del contratto di cui al comma 1, la
continuità nell'attività di manutenzione straordinaria sulla rete tradizionale
dell'infrastruttura ferroviaria, come indicato nella delibera CIPE n. 63 in
data 20 luglio 2007, è autorizzato per l'anno 2007 un ulteriore contributo di
235 milioni di euro.
3. È autorizzata
la spesa di 215 milioni di euro da utilizzare nel 2007 per i progetti
ricompresi nel piano di investimenti allegato al Contratto di programma 2007
stipulato tra il Ministero delle infrastrutture e da ANAS S.p.A.
Art. 3.
Semplificazione delle procedure
di utilizzo degli stanziamenti di cui all'elenco 1 annesso alla legge
finanziaria 2007
1. All'articolo 1
della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 758,
sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Al fine di garantire la tempestiva
attivazione del finanziamento in corso d'anno degli interventi previsti nel
predetto elenco 1, è consentito, per l'anno 2007, l'utilizzo di una parte delle
quote accantonate per ciascun intervento, nel limite di importi corrispondenti
a effetti in termini di indebitamento netto pari all'ottanta per cento di
quelli determinati nel medesimo elenco 1. Per gli anni 2008 e 2009 è consentito
l'utilizzo di una parte delle quote accantonate per ciascun intervento, nel
limite di importi corrispondenti a effetti in termini di indebitamento netto
pari al settanta per cento di quelli determinati nel medesimo elenco 1»;
b) al comma 759
è soppressa la parola: «trimestralmente»;
c) al comma 762
le parole: «per gli importi accertati ai sensi del comma 759» sono sostituite
dalle seguenti: «secondo quanto previsto dai commi 758 e 759».
2. Il comma 2 dell'articolo 13
del decreto-legge 2 luglio 2007, n. 81, convertito, con modificazioni, dalla
legge 3 agosto 2007, n. 127, è sostituito dal seguente:
«2. Le
anticipazioni di cui al comma 1 sono estinte a valere sulla quota delle somme
stanziate sui pertinenti capitoli di bilancio indicata all'articolo 1,
comma 758, secondo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296,
preventivamente rispetto agli utilizzi cui sono destinati gli stanziamenti
stessi».
Art.
3-bis.
Disposizioni
in materia di accesso alle prestazioni creditizie agevolate erogate dall'INPDAP
1. All'articolo 2
del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 7
marzo 2007, n. 45, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 è
sostituito dal seguente:
«1. I dipendenti
in servizio ed i pensionati di cui all'articolo 1 possono iscriversi alla
Gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali di cui all'articolo 1,
comma 245, della legge 23 dicembre 1996, n. 662,
con obbligo di versamento dei contributi nelle misure previste dall'articolo 3,
previa comunicazione scritta all'INPDAP della volontà di adesione»;
b) il comma 2 è
sostituito dal seguente:
«2. Per i
lavoratori ed i pensionati aderenti alla gestione credito INPDAP l'iscrizione
decorre a partire dal sesto mese successivo alla data di entrata in vigore
della presente disposizione».
Art. 4.
Commissari
ad acta per le regioni inadempienti
1. Qualora nel
procedimento di verifica e monitoraggio dei singoli Piani di rientro,
effettuato dal Tavolo di verifica degli adempimenti e dal Comitato permanente
per la verifica dei livelli essenziali di assistenza, di cui rispettivamente
agli articoli 12 e 9 dell'Intesa Stato-regioni del 23 marzo 2005, pubblicata
nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 105 del 7 maggio 2005, con
le modalità previste dagli accordi sottoscritti ai sensi dell'articolo 1,
comma 180, della legge 30 dicembre 2004, n. 311,
e successive modificazioni, si prefiguri il mancato rispetto da parte della
regione degli adempimenti previsti dai medesimi Piani, in relazione alla
realizzabilità degli equilibri finanziari nella dimensione e nei tempi ivi
programmati, in funzione degli interventi di risanamento, riequilibrio
economico-finanziario e di riorganizzazione del sistema sanitario regionale,
anche sotto il profilo amministrativo e contabile, tale da mettere in pericolo
la tutela dell'unità economica e dei livelli essenziali delle prestazioni,
ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 1,
comma 796, lettera b), della legge 27 dicembre 2006, n. 296,
il Presidente del Consiglio dei Ministri, con la procedura di cui all'articolo
8, comma 1, della legge 5 giugno 2003, n. 131, su proposta del Ministro
dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della salute,
sentito il Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali, diffida la
regione ad adottare entro quindici giorni tutti gli atti normativi,
amministrativi, organizzativi e gestionali idonei a garantire il conseguimento
degli obiettivi previsti nel Piano.
2. Ove la regione non adempia
alla diffida di cui al comma 1, ovvero gli atti e le azioni posti in essere,
valutati dai predetti Tavolo e Comitato, risultino inidonei o insufficienti al
raggiungimento degli obiettivi programmati, il Consiglio dei Ministri, su
proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il
Ministro della salute, sentito il Ministro per gli affari regionali e le
autonomie locali, nomina un commissario ad acta per l'intero periodo di vigenza
del singolo Piano di rientro, con la facoltà, fra le altre, di proporre alla
regione la sostituzione dei direttori generali delle aziende sanitarie locali
ovvero delle aziende ospedaliere. La nomina a commissario ad acta è
incompatibile con l'affidamento o la prosecuzione di qualsiasi incarico
istituzionale presso la regione soggetta a commissariamento. Gli eventuali
oneri derivanti dalla nomina del commissario ad acta sono a carico della
regione interessata.
2-bis. I crediti
interessati dalle procedure di accertamento e riconciliazione del debito
pregresso al 31 dicembre 2005, attivate dalle regioni nell'ambito dei piani di
rientro dai deficit sanitari di cui all'articolo 1,
comma 180, della legge 30 dicembre 2004, n. 311,
per i quali sia stata fatta la richiesta ai creditori della comunicazione di
informazioni, entro un termine definito, sui crediti vantati dai medesimi, si
prescrivono in cinque anni dalla data in cui sono maturati, e comunque non
prima di centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, qualora, alla scadenza del termine fissato,
non sia pervenuta la comunicazione richiesta. A decorrere dal termine per la
predetta comunicazione, i crediti di cui al presente comma non producono
interessi.
Art. 5.
Misure
di governo della spesa e di sviluppo del settore farmaceutico
1. A decorrere
dall'anno 2008 l'onere a carico del SSN per l'assistenza farmaceutica
territoriale, comprensiva sia della spesa dei farmaci erogati sulla base della
disciplina convenzionale, al lordo delle quote di partecipazione alla spesa a
carico degli assistiti, sia della distribuzione diretta di medicinali collocati
in classe «A» ai fini della rimborsabilità, inclusa la distribuzione per conto
e la distribuzione in dimissione ospedaliera, non può superare a livello
nazionale ed in ogni singola regione il tetto del 14 per cento del
finanziamento cui concorre ordinariamente lo Stato, inclusi gli obiettivi di
piano e le risorse vincolate di spettanza regionale e al netto delle somme
erogate per il finanziamento di attività non rendicontate dalle aziende
sanitarie. Il valore assoluto dell'onere a carico del SSN per la predetta
assistenza farmaceutica, sia a livello nazionale che in ogni singola regione è
annualmente determinato dal Ministero della salute, entro il 15 novembre
dell'anno precedente a quello di riferimento, sulla base del riparto delle
disponibilità finanziarie per il Servizio sanitario nazionale deliberato dal
CIPE, ovvero, in sua assenza, sulla base della proposta di riparto del Ministro
della salute, da formulare entro il 15 ottobre. Entro quindici giorni dalla
fine di ciascun mese, le regioni trasmettono all'Agenzia italiana del farmaco
(AIFA), al Ministero della salute e al Ministero dell'economia e delle finanze
i dati della distribuzione diretta, come definita dal presente comma, per
singola specialità medicinale, relativi al mese precedente, secondo le
specifiche tecniche definite dal decreto del Ministro della salute 31 luglio
2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 229 del 2 ottobre 2007,
concernente l'istituzione del flusso informativo delle prestazioni
farmaceutiche effettuate in distribuzione diretta. Le regioni, entro i quindici
giorni successivi ad ogni trimestre, trasmettono all'AIFA, al Ministero della
salute e al Ministero dell'economia e delle finanze i dati relativi alla spesa
farmaceutica ospedaliera. Il rispetto da parte delle regioni di quanto disposto
dal presente comma costituisce adempimento ai fini dell'accesso al
finanziamento integrativo a carico dello Stato. Nelle more della concreta e
completa attivazione del flusso informativo della distribuzione diretta, alle
regioni che non hanno fornito i dati viene attribuita, ai fini della
determinazione del tetto e della definizione dei budget di cui al comma 2, in
via transitoria e salvo successivo conguaglio, una spesa per distribuzione
diretta pari al 40 per cento della spesa complessiva per l'assistenza
farmaceutica non convenzionata rilevata dal flusso informativo del nuovo
sistema informativo sanitario.
2. A decorrere
dall'anno 2008 è avviato il nuovo sistema di regolazione della spesa dei
farmaci a carico del Servizio sanitario nazionale, che è così disciplinato:
a) il sistema nel
rispetto dei vincoli di spesa di cui al comma 1, è basato sulla attribuzione da
parte dell'AIFA, a ciascuna Azienda titolare di autorizzazioni all'immissione
in commercio di farmaci (AIC), entro il 15 gennaio di ogni anno, di un budget
annuale calcolato sulla base dei volumi e dei prezzi degli ultimi dodici mesi
per i quali sono disponibili i dati, distintamente per i farmaci equivalenti e
per i farmaci ancora coperti da brevetto. Dal calcolo di cui al precedente
periodo viene detratto, ai fini dell'attribuzione del budget, l'ammontare delle
somme restituite al Servizio sanitario nazionale per effetto dell'articolo 1,
comma 796, lettera g), della legge 27 dicembre 2006, n. 296,
e del comma 3 del presente articolo. Viene detratto, altresì, il valore della
minore spesa prevedibilmente conseguibile nell'anno per il quale è effettuata
l'attribuzione del budget, a seguito delle decadenze di brevetti in possesso
dell'azienda presa in considerazione; tale valore è calcolato sulla base dei
dati dell'anno precedente. Ai fini della definizione dei budget l'AIFA utilizza
anche il 60 per cento delle risorse incrementali derivanti dall'eventuale
aumento del tetto di spesa rispetto all'anno precedente e di quelle rese
disponibili dalla riduzione di spesa complessiva prevista per effetto delle
decadenze di brevetto che avvengono nell'anno per il quale è effettuata
l'attribuzione del budget. Un ulteriore 20 per cento delle risorse
incrementali, come sopra definite, costituisce un fondo aggiuntivo per la spesa
dei farmaci innovativi che saranno autorizzati nel corso dell'anno, mentre il
restante 20 per cento costituisce un fondo di garanzia per esigenze allocative
in corso d'anno. Il possesso, da parte di un farmaco, del requisito della
innovatività è riconosciuto dall'AIFA, sentito il parere formulato dalla
Commissione consultiva tecnico-scientifica istituita presso la stessa Agenzia,
e ha validità per 36 mesi agli effetti del presente articolo, fatta salva la
possibilità dell'AIFA di rivalutare l'innovatività sulla base di nuovi elementi
tecnico-scientifici resisi disponibili;
b) la somma dei
budget di ciascuna Azienda, incrementata del fondo aggiuntivo per la spesa dei
farmaci innovativi di cui alla lettera a), nonchè dell'ulteriore quota del 20
per cento prevista dalla stessa lettera a), deve risultare uguale all'onere a
carico del SSN per l'assistenza farmaceutica a livello nazionale, come
determinato al comma 1;
c) in fase di
prima applicazione della disposizione di cui alla lettera a) e nelle more della
concreta e completa attivazione dei flussi informativi, l'AIFA, partendo dai
prezzi in vigore al 1° gennaio 2007 risultanti dalle misure di contenimento
della spesa farmaceutica di cui all'articolo 1,
comma 796, lettera f), della legge 27 dicembre 2006, n. 296,
attribuisce a ciascuna Azienda titolare di AIC, entro il 31 gennaio 2008, un
budget provvisorio sulla base delle regole di attribuzione del budget definite
dalla stessa lettera a). Il budget definitivo viene attribuito a ciascuna
Azienda entro il 30 settembre 2008 alla luce dei dati sulla distribuzione
diretta forniti dalle regioni ai sensi del citato decreto del Ministro della
salute in data 31 luglio 2007. In assenza di tali dati, ad ogni Azienda viene
attribuito un valore di spesa per la distribuzione diretta proporzionale
all'incidenza dei farmaci di PHT di cui alla determinazione AIFA del 29 ottobre
2004, pubblicata nel Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 259 del 4
novembre 2004, e successive modificazioni;
d) l'AIFA
effettua il monitoraggio mensile dei dati di spesa farmaceutica e comunica le
relative risultanze al Ministero della salute ed al Ministero dell'economia e
delle finanze con la medesima cadenza. L'AIFA verifica al 31 maggio, al 30
settembre e al 31 dicembre di ogni anno l'eventuale superamento a livello
nazionale del tetto di spesa di cui al comma 1, calcolato sulla base dei dati
dell'Osservatorio nazionale sull'impiego dei medicinali, disciplinato
dall'articolo 68 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e dall'articolo 18 del
regolamento di cui al decreto del Ministro della salute 20 settembre 2004, n.
245, nonchè sulla base dei dati delle regioni concernenti la distribuzione
diretta di cui al medesimo comma 1;
e) qualora i
valori di spesa verificati al 31 maggio di ogni anno superino la somma,
rapportata ai primi 5 mesi dell'anno, dei budget aziendali, con gli incrementi
di cui alla lettera b), si dà luogo al ripiano dello sforamento determinato nel
predetto arco temporale, secondo le regole definite al comma 3. Qualora i
valori di spesa verificati al 30 settembre di ogni anno superino la somma,
rapportata ai primi 9 mesi dell'anno, dei budget aziendali, con gli incrementi
di cui alla predetta lettera b), si dà luogo al ripiano dello sforamento
stimato del periodo 1° giugno-31 dicembre, salvo conguaglio determinato sulla
base della rilevazione del 31 dicembre, secondo le regole definite al comma 3.
La predetta stima tiene conto della variabilità dei consumi nel corso dell'anno.
3. Le regole per
il ripiano dello sforamento sono così definite:
a) l'intero
sforamento è ripartito a lordo IVA tra aziende farmaceutiche, grossisti e
farmacisti in misura proporzionale alle relative quote di spettanza sui prezzi
dei medicinali, tenendo conto dell'incidenza della distribuzione diretta sulla
spesa complessiva. L'entità del ripiano è calcolata, per ogni singola azienda,
in proporzione al superamento del budget attribuito di cui al comma 2, lettera
a). Al fine di favorire lo sviluppo e la disponibilità dei farmaci innovativi
la quota dello sforamento imputabile al superamento, da parte di tali farmaci,
del fondo aggiuntivo di cui alla citata lettera a) del comma 2 è ripartita, ai
fini del ripiano, al lordo IVA, tra tutte le aziende titolari di AIC in
proporzione dei rispettivi fatturati relativi ai medicinali non innovativi
coperti da brevetto;
b) la quota di
ripiano determinata a seguito della verifica al 31 maggio, è comunicata
dall'AIFA a ciascuna Azienda entro il 15 luglio. La quota di ripiano
determinata a seguito della verifica al 30 settembre è comunicata dall'AIFA a
ciascuna Azienda entro il 15 novembre. Le Aziende effettuano il ripiano entro
15 giorni dalla comunicazione dell'AIFA, dandone contestuale comunicazione
all'AIFA e ai Ministeri dell'economia e delle finanze e della salute;
c) ai fini del
ripiano, per le aziende farmaceutiche si applica il sistema di cui all'articolo 1,
comma 796, lettera g), della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
per la quota a carico dei grossisti e dei farmacisti, l'AIFA ridetermina, per i
sei mesi successivi, le relative quote di spettanza sul prezzo di vendita dei
medicinali e il corrispondente incremento della percentuale di sconto a favore
del SSN. Le aziende farmaceutiche versano gli importi dovuti, entro i termini
previsti dalla lettera b) del presente comma, direttamente alle regioni dove si
è verificato lo sforamento in proporzione al superamento del tetto di spesa
regionale;
d) la mancata
integrale corresponsione a tutte le regioni interessate, da parte delle
aziende, di quanto dovuto nei termini perentori previsti, comporta la riduzione
dei prezzi dei farmaci ancora coperti da brevetto, in misura tale da coprire
l'importo corrispondente, incrementato del 20 per cento, nei successivi sei
mesi.
4. Entro il 1°
dicembre di ogni anno l'AIFA elabora la stima della spesa farmaceutica, così
come definita al comma 1, relativa all'anno successivo distintamente per ciascuna
regione e la comunica alle medesime regioni. Le regioni che, secondo le stime
comunicate dall'AIFA, superano il tetto di spesa regionale prefissato, di cui
al comma 1, sono tenute ad adottare misure di contenimento della spesa, ivi
inclusa la distribuzione diretta, per un ammontare pari almeno al 30 per cento
dello sforamento; dette misure costituiscono adempimento regionale ai fini
dell'accesso al finanziamento integrativo a carico dello Stato. Le regioni
utilizzano eventuali entrate da compartecipazioni alla spesa a carico degli
assistiti a scomputo dell'ammontare delle misure a proprio carico.
5. A decorrere
dall'anno 2008 la spesa farmaceutica ospedaliera così come rilevata dai modelli
CE, al netto della distribuzione diretta come definita al comma 1, non può
superare a livello di ogni singola regione la misura percentuale del 2,4 per
cento del finanziamento cui concorre ordinariamente lo Stato, inclusi gli
obiettivi di piano e le risorse vincolate di spettanza regionale e al netto
delle somme erogate per il finanziamento di attività non rendicontate dalle
Aziende sanitarie. L'eventuale sforamento di detto valore è recuperato
interamente a carico della regione attraverso misure di contenimento della
spesa farmaceutica ospedaliera o di voci equivalenti della spesa ospedaliera
non farmaceutica o di altre voci del Servizio sanitario regionale o con misure
di copertura a carico di altre voci del bilancio regionale. Non è tenuta al
ripiano la regione che abbia fatto registrare un equilibrio economico complessivo.
5-bis.
All'articolo 6 del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito, con
modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405, è aggiunto il seguente
comma:
«2-bis. Sono
nulli i provvedimenti regionali di cui al comma 2, assunti in difformità da
quanto deliberato, ai sensi del comma 1, dalla Commissione unica del farmaco o,
successivamente alla istituzione dell'AIFA, dalla Commissione consultiva
tecnico-scientifica di tale Agenzia, fatte salve eventuali ratifiche adottate
dall'AIFA antecedentemente al 1° ottobre 2007».
5-ter. Per la
prosecuzione del progetto «Ospedale senza dolore» di cui all'accordo tra il
Ministro della sanità, le regioni e le province autonome, sancito dalla
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano, in data 24 maggio 2001, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 149 del 29 giugno 2001, è autorizzata la spesa di 1
milione di euro per l'anno 2007.
5-quater. Nella
prescrizione dei farmaci equivalenti il medico indica in ricetta o il nome
della specialità medicinale o il nome del generico.
5-quinquies. Al
comma 8 dell'articolo 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, dopo la
lettera c) è aggiunta la seguente:
«c-bis) mediante eventuali introiti
derivanti da contratti stipulati con soggetti privati per prestazioni di
consulenza, collaborazione, assistenza, ricerca, aggiornamento, formazione agli
operatori sanitari e attività editoriali, destinati a contribuire alle
iniziative e agli interventi di cofinanziamento pubblico e privato finalizzati
alla ricerca di carattere pubblico sui settori strategici del farmaco di cui
alla lettera g) del comma 5, ferma restando la natura di ente pubblico non
economico dell'Agenzia».
5-sexies. Al comma 1, secondo
periodo, dell'articolo 16 della legge 21 ottobre 2005, n. 219, e successive
modificazioni, dopo le parole: «ad uso autologo» sono inserite le seguenti: «,
agli intermedi destinati alla produzione di emoderivati individuati con decreto
del Ministro della salute su proposta dell'AIFA».
Art. 5-bis.
Disposizioni
concernenti il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco
1. Al comma 297
dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, le
parole: «dal 1° gennaio 2006 nel numero di 190 unita» sono sostituite dalle
seguenti: «dal 1° gennaio 2008 nel numero di 250 unita». L'AIFA è autorizzata
ad avviare, entro due anni dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, procedure finalizzate alla copertura dei
posti vacanti in dotazione organica anche riservate al personale non di ruolo,
già in servizio presso l'AIFA, in forza di contratti stipulati ai sensi del
combinato disposto dell'articolo 48, comma 7, del decreto-legge 30 settembre
2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n.
326, e dell'articolo 26 del decreto del Ministro della salute 20 settembre
2004, n. 245.
2. L'onere
derivante dall'attuazione della disposizione di cui al comma 1, pari a euro
2.467.253,87, è a carico di quota parte del fondo di cui al comma 19, lettera
b), numero 4), dell'articolo 48 del citato decreto-legge n. 269 del 2003, che
rappresenta per l'AIFA un'entrata certa con carattere di continuità.
Art. 6.
Destinazione
della quota del canone di utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria
1. Ai fini della
realizzazione della infrastruttura ferroviaria nazionale, con delibera del
CIPE, su proposta del Ministro delle infrastrutture, di concerto con i Ministri
dei trasporti e dell'economia e delle finanze, è determinato l'ammontare della
quota del canone di utilizzo della infrastruttura ferroviaria, di cui al
decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 21 marzo 2000,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 94 del 21 aprile 2000, e successive
modificazioni, che concorre alla copertura dei costi d'investimento
dell'infrastruttura suddetta; con lo stesso provvedimento sono definiti i
criteri e le modalità attuative.
Art. 7.
Contributi
al trasporto metropolitano delle grandi città
1. Per l'anno
2007, è autorizzata la spesa di 500 milioni di euro per la prosecuzione delle
spese di investimento finalizzate alla linea «C» della metropolitana della
città di Roma.
2. Per l'anno
2007, è autorizzata la spesa di 150 milioni di euro per spese di investimento
relative al sistema metropolitano urbano e regionale di Napoli.
3. Per la
realizzazione di investimenti relativi al sistema ferroviario metropolitano di
Milano è autorizzata la spesa di 150 milioni di euro per l'anno 2007, da
utilizzare ai sensi degli articoli 163 e seguenti del codice dei contratti
pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo
12 aprile 2006, n. 163, quale cofinanziamento delle politiche a favore del
trasporto pubblico.
3-bis. All'articolo 1,
comma 979, terzo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296,
dopo le parole: «del tratto della metropolitana di Milano M4
Lorenteggio-Linate» sono aggiunte le seguenti: «e delle altre tratte della
metropolitana di Milano».
4. Le somme di
cui ai commi 2 e 3 sono da considerarsi in deroga al patto di stabilità
interno, sia in termini di competenza che di cassa, a condizione che siano
utilizzate entro il 31 dicembre 2007.
Art.
7-bis.
Patto
di stabilità interno 2007 per le regioni
1. Dopo il comma 658
dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296,
è inserito il seguente:
«658-bis. Nei casi in cui la
regione o la provincia autonoma non consegua per l'anno 2007 l'obiettivo di
spesa determinato in applicazione del patto di stabilità interno e lo
scostamento registrato rispetto all'obiettivo non sia superiore alle spese in
conto capitale per interventi cofinanziati correlati ai finanziamenti
dell'Unione europea, con esclusione delle quote di finanziamento nazionale, non
si applicano le sanzioni previste per il mancato rispetto del patto di
stabilità, a condizione che lo scostamento venga recuperato nell'anno 2008».
Art. 8.
Interventi
per il trasferimento modale da e per la Sicilia e per il miglioramento del trasporto
pubblico in Calabria e nello Stretto di Messina.
1. Al fine del
potenziamento del trasporto merci marittimo da e per la Sicilia, anche con
riferimento alle merci pericolose, per la realizzazione di interventi di
adeguamento dei servizi nei porti calabresi e siciliani e dei relativi
collegamenti intermodali, per il miglioramento della sicurezza, anche tenendo
conto dei dati sui sinistri ed infortuni marittimi in possesso dell'Istituto di
previdenza per il settore marittimo (IPSEMA) e delle Capitanerie di porto,
nonchè per la promozione dei servizi e la relativa informazione al pubblico è
autorizzata altresì la spesa di 12 milioni di euro per l'anno 2007.
2. Per la
realizzazione di interventi e servizi di messa in sicurezza della viabilità
statale, tra i quali semaforizzazione, attraversamenti pedonali, pannelli
informatizzati, della Calabria e della Sicilia direttamente interessata
dall'emergenza di trasferimento del traffico per effetto dei lavori sul tratto
Bagnara-Reggio Calabria dell'autostrada A3 è autorizzata la spesa di 7 milioni
di euro per l'anno 2007.
3. Al fine del
potenziamento del trasporto ferroviario pendolare sulla tratta Rosarno-Reggio
Calabria-Melito Porto Salvo e del collegamento ferroviario con l'aeroporto di
Reggio Calabria, è autorizzata la spesa di 40 milioni di euro per l'anno 2007
per la realizzazione di investimenti per il materiale rotabile, la
riqualificazione integrata delle stazioni e per interventi di integrazione e
scambio modale.
4. Per potenziare
il trasporto marittimo passeggeri nello Stretto di Messina è autorizzata la
spesa di 40 milioni di euro per il 2007 per l'acquisto o il noleggio di navi,
l'adeguamento e il potenziamento dei pontili e dei relativi servizi, il
collegamento veloce dell'aeroporto di Reggio Calabria con Messina ed altri
eventuali scali, nonchè per la introduzione di agevolazioni tariffarie nel
periodo dell'emergenza di cui al comma 2 e la istituzione del sistema
informativo dei servizi di mobilità nello Stretto.
5. Gli interventi
e la ripartizione delle relative risorse di cui ai commi da 1 a 4 sono definiti
con decreti del Ministro dei trasporti, sentite le competenti Commissioni
parlamentari, e sono realizzati in ragione dell'urgenza con le procedure di cui
all'articolo 57, comma 2, ovvero di cui all'articolo 221, comma 1, del codice
dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al
decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.
6. Al fine
dell'adeguamento e della stipula dei contratti di servizio per l'adeguamento
dei collegamenti marittimi tra le città di Messina, Reggio Calabria e Villa San
Giovanni, è assegnato alla regione Calabria e alla regione siciliana un
contributo annuo di 1 milione di euro per il 2007, da ripartirsi con decreto
del Ministro dei trasporti, sentite le regioni interessate e le competenti
Commissioni parlamentari.
7. È istituita,
senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica, l'area di sicurezza della
navigazione dello Stretto di Messina, individuata con decreto del Ministro dei
trasporti, alla quale è preposta, in deroga agli articoli 16 e 17 del codice
della navigazione e all'articolo 14, comma 1-ter, della legge 24 gennaio 1994,
n. 84, l'Autorità marittima della navigazione dello Stretto, con sede in
Messina, con compiti inerenti al rilascio delle autorizzazioni, concessioni ed
ogni altro provvedimento in materia di sicurezza della navigazione nell'area e
negli ambiti portuali in essa compresi, e di misure di prevenzione proposte
dall'IPSEMA a norma del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 271, nonchè alla
regolazione dei servizi tecnico-nautici nell'intera area.
8. L'autorizzazione di spesa di
cui all'articolo 4 della legge 9 gennaio 2006, n. 13, come sostituito dall'articolo 1,
comma 1046, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è ridotta
di 20 milioni di euro per l'anno 2007.
9.
L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1,
comma 245, della legge 30 dicembre 2004, n. 311,
è ridotta di 5 milioni di euro per l'anno 2007.
Art. 9.
Contratto
di servizi pubblico con Trenitalia S.p.A.
1. Nelle more
della stipula dei nuovi contratti di servizio pubblico tra il Ministero dei trasporti
e Trenitalia S.p.A., l'ammontare delle somme da corrispondere alla Società per
gli anni 2006 e 2007 in relazione agli obblighi di servizio pubblico nel
settore dei trasporti per ferrovia, previsti dalla vigente normativa
comunitaria, è accertato, in via definitiva e senza dare luogo a conguagli, in
misura pari a quella complessivamente prevista per gli stessi anni 2006 e 2007
dal bilancio di previsione dello Stato. Il Ministero dell'economia e delle
finanze è autorizzato a corrispondere alla Società Trenitalia S.p.A. le somme
spettanti.
2. Nelle more
della rideterminazione dei criteri di ripartizione di cui all'articolo 20,
comma 7, del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, il Ministero
dell'economia e delle finanze è autorizzato a corrispondere direttamente alla
società Trenitalia S.p.A. le risorse di cui all'articolo 1,
comma 973, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
2-bis.
All'articolo 38 della legge 1° agosto 2002, n. 166, e successive modificazioni,
i commi 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:
«2. I servizi di trasporto
ferroviario di interesse nazionale da sottoporre al regime degli obblighi di
servizio pubblico sono regolati con contratti di servizio pubblico da
sottoscrivere almeno tre mesi prima della loro entrata in vigore, di durata non
inferiore a cinque anni, con possibilità di revisioni annuali delle
caratteristiche quantitative e qualitative dei servizi senza necessità di
procedere a modifiche contrattuali. Il Ministero dei trasporti affida, nel
rispetto della normativa comunitaria, i contratti di servizio con i quali sono
definiti gli obblighi di servizio pubblico, i relativi corrispettivi,
nell'ambito delle risorse iscritte nel bilancio pluriennale dello Stato, nonchè
le compensazioni spettanti alla società fornitrice.
3. I contratti di
servizio pubblico di cui al comma 2 sono sottoscritti, per l'amministrazione,
dal Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
previo parere del CIPE, da esprimere entro trenta giorni dalla data di
trasmissione».
2-ter.
All'articolo 1, comma 1, della legge 14 luglio 1993, n. 238, le parole: «, i
contratti di servizio» sono soppresse.
Art. 10.
Disposizioni
concernenti l'editoria
1. Per i
contributi relativi agli anni 2007 e 2008, previsti dall'articolo 3, commi 2,
2-bis, 2-ter, 2-quater, 8, 10 e 11, e dall'articolo 4 della legge 7 agosto
1990, n. 250, si applica una riduzione del 2 per cento del contributo
complessivo spettante a ciascun soggetto avente diritto ai sensi dell'articolo
3 della legge 7 agosto 1990, n. 250, e successive modificazioni. Tale
contributo non può comunque superare il costo complessivo sostenuto dal
soggetto nell'anno precedente relativamente alla produzione, alla distribuzione
ed a grafici, poligrafici, giornalisti professionisti e praticanti, pubblicisti
e collaboratori.
2. A decorrere
dai contributi relativi all'anno 2007, ai fini della corretta applicazione
delle disposizioni contenute nel comma 454
dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266,
e nel comma 1246 dell'articolo
1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il
termine per la presentazione dell'intera documentazione e di decadenza dal
diritto alla percezione dei contributi, indicato dal comma 461
dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266,
per le imprese richiedenti i contributi di cui all'articolo 3 della legge 7
agosto 1990, n. 250, e successive modificazioni, è fissato al 30 settembre
successivo alla scadenza di presentazione della relativa domanda di contributo.
3. La
trasmissione dell'intera documentazione necessaria per la valutazione del
titolo d'accesso, la quantificazione del contributo e la sua erogazione, entro
il termine di cui al comma 2, per i contributi relativi all'anno 2007 e di cui
ai commi 454
dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266,
e 1246
dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296,
per gli anni precedenti, costituisce onere nei confronti degli aventi diritto,
a pena di decadenza.
4. La regolarità contributiva
previdenziale, relativa all'anno di riferimento dei contributi previsti in
favore delle imprese editoriali, radiofoniche e televisive, deve essere
conseguita entro il termine di cui al comma 2, a pena di decadenza. Tale
condizione si intende soddisfatta anche quando le imprese abbiano pendente un ricorso
giurisdizionale in materia di contributi previdenziali, ovvero abbiano ottenuto
una rateizzazione del pagamento dei contributi ed abbiano regolarmente versato
le rate scadute.
5. A decorrere
dall'esercizio finanziario 2008, l'importo della compensazione dovuta alla
società Poste Italiane S.p.A. a fronte dell'applicazione delle tariffe
agevolate previste dal decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 353, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2004, n. 46, è ridotto del 7 per cento
per gli importi annui relativi a ciascuna impresa beneficiaria di agevolazioni
fino ad 1 milione di euro e del 12 per cento per gli importi annui relativi a
ciascuna impresa beneficiaria di agevolazioni superiori ad 1 milione di euro.
6. La Società
Poste Italiane S.p.A. è tenuta ad applicare la riduzione dell'agevolazione
tariffaria di cui al comma 5, operando gli eventuali conguagli nei confronti
delle imprese interessate.
7. Ai fini
dell'ammissione alle riduzioni tariffarie applicate alle spedizioni di prodotti
editoriali, ai sensi del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 353, convertito,
con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2004, n. 46, le pubblicazioni
dedicate prevalentemente all'illustrazione di prodotti o servizi
contraddistinti da proprio marchio o altro elemento distintivo sono equiparate
ai giornali di pubblicità di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), del
medesimo decreto-legge n. 353 del 2003.
8. A decorrere
dal 1° gennaio 2008, il possesso del requisito di ammissione alle agevolazioni
tariffarie, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto-legge 24
dicembre 2003, n. 353, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio
2004, n. 46, è richiesto e verificato per ogni singolo numero delle
pubblicazioni spedite.
9. Per assicurare
l'erogazione dei contributi diretti di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 250,
relativi all'anno 2006, è autorizzata la spesa aggiuntiva di 50 milioni per
l'esercizio finanziario 2007.
10. L'articolo 4
della legge 11 luglio 1998, n. 224, è abrogato.
Art. 10-bis.
Disposizioni
in materia di contributi alle imprese editrici di giornali e di radiodiffusione
sonora e televisiva
1. All'articolo 3 della legge 7
agosto 1990, n. 250, e successive modificazioni, dopo il comma 2-quater è
inserito il seguente:
«2-quinquies. Per
la concessione dei contributi alle emittenti radiotelevisive, di cui al comma
2-ter, si tiene conto soltanto dei seguenti criteri, e ciò in via di
interpretazione autentica del medesimo comma 2-ter:
a) devono
trasmettere giornalmente tra le ore 6.00 e le ore 22.00 e per oltre la metà del
tempo di trasmissione programmi in lingua francese, ladina, slovena e tedesca
nelle regioni autonome Valle d'Aosta, Friuli-Venezia Giulia e Trentino-Alto
Adige, almeno in parte prodotti dalle stesse emittenti radiotelevisive o da
terzi per loro conto;
b) devono
possedere i requisiti previsti dall'articolo 1, commi 2-bis, 2-ter e 2-quater,
del decreto-legge 23 gennaio 2001, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla
legge 20 marzo 2001, n. 66, e successive modificazioni;
c) l'importo
complessivo di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009 è
ripartito, anno per anno, in base al numero delle domande inoltrate, tra le
emittenti radiofoniche e le emittenti televisive. La quota spettante alle
emittenti radiofoniche è suddivisa, tra le emittenti radiofoniche stesse, ai
sensi e per gli effetti del regolamento di cui al decreto del Ministro delle
comunicazioni 1° ottobre 2002, n. 225, adottato in attuazione dell'articolo 52,
comma 18, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, mentre è suddivisa tra le
emittenti televisive stesse ai sensi della presente legge».
Art. 11.
Estinzioni
anticipate di prestiti
1. Per ciascuno
degli anni 2007, 2008 e 2009, a valere sul fondo ordinario di cui all'articolo
34, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, sono
attribuiti, fino all'importo di 30 milioni di euro annui, contributi per
incentivare l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione per l'estinzione
anticipata di mutui e prestiti obbligazionari da parte di province e comuni. I
contributi sono corrisposti, ai comuni e alle province che ne fanno richiesta,
per far fronte agli indennizzi correlati strettamente alle estinzioni
anticipate effettuate negli anni 2007, 2008 e 2009 e sulla base di una
certificazione, le cui modalità sono stabilite con decreto del Ministero
dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, entro
il 30 ottobre 2007. I contributi sono attribuiti fino alla concorrenza del
complessivo importo di 90 milioni di euro per il triennio 2007-2009.
Art. 12.
Sostegno
all'adempimento dell'obbligo di istruzione
1. Ai fini di
supportare l'adempimento dell'obbligo di istruzione di cui all'articolo 1,
comma 622, della legge 27 dicembre 2006, n. 296,
è autorizzata la spesa 150 milioni di euro per l'anno 2007. Con decreto del
Ministro della pubblica istruzione sono definiti i criteri e le modalità per
l'assegnazione delle predette risorse.
2. La
disposizione di cui all'articolo 1,
comma 621, lettera b), della legge 27 dicembre 2006, n. 296,
non si applica limitatamente all'anno 2007.
Art. 13.
Disposizioni
concernenti il sostegno ai progetti di ricerca e l'Agenzia della formazione
1. All'articolo 1,
comma 873, della legge 27 dicembre 2006, n. 296,
è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Al fine di potenziare e rendere
immediatamente operativo il sostegno ai progetti di ricerca, si provvede
all'attuazione del presente comma, per il triennio 2008-2010, con decreto del
Ministro dell'università e della ricerca, di natura non regolamentare, da
adottarsi entro il 30 novembre 2007».
2. All'articolo 1,
comma 580, terzo periodo della legge 27 dicembre 2006, n. 296,
le parole: «a far tempo dal 15 giugno 2007» sono sostituite dalle seguenti: «a
decorrere dalla data di entrata in vigore dei regolamenti di cui al comma 585».
Art.
13-bis.
Risorse
per il funzionamento del centro di ricerca CEINGE
1. Ai fini del
funzionamento di base del centro di ricerca CEINGE - Biotecnologie avanzate
S.c.a.r.l di Napoli, ente senza fini di lucro, dotato di personalità giuridica
di diritto privato, interamente partecipato da amministrazioni ed enti
pubblici, locali e non, è istituito un fondo con una dotazione di 3 milioni di
euro per l'anno 2007, a sostegno di attività infrastrutturali di trasferimento
tecnologico e di ricerca e formazione, da destinare secondo criteri e modalità
individuati dal Ministro dello sviluppo economico, anche attraverso accordi di
programma con altri Ministeri interessati. Al relativo onere si provvede
mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del
bilancio triennale 2007-2009, nell'ambito dell'unità previsionale di base di
parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze per l'anno 2007, allo scopo utilizzando parte
dell'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
Art. 14.
Razionalizzazione
dei servizi aggiuntivi - Beni culturali
1. Al fine di assicurare
efficienza ed efficacia nell'erogazione dei servizi aggiuntivi di cui
all'articolo 117 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al
decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni,
strumentali alla migliore fruizione dei beni culturali, razionalizzando le
risorse disponibili, l'affidamento dei servizi stessi avviene in forma
integrata rispetto sia alle varie tipologie indicate nel medesimo articolo 117
che ai diversi istituti e luoghi della cultura, nei quali i servizi devono
essere svolti, presenti nel territorio di rispettiva competenza, da parte delle
Direzioni regionali per i beni culturali e paesaggistici e degli Istituti
dotati di autonomia speciale del Ministero per i beni e le attività culturali.
2. Con decreto di
natura non regolamentare del Ministro per i beni e le attività culturali, nel
rispetto delle norme dell'ordinamento comunitario, tenendo conto della
specificità delle prestazioni richieste nonchè delle esperienze e dei titoli
professionali occorrenti, è disciplinata l'organizzazione dei servizi
aggiuntivi sulla base dei principi di cui al presente articolo, tra l'altro
prevedendo che, in prima applicazione, l'affidamento integrato dei servizi
avvenga, se necessario, anche con termini iniziali differenziati, garantendo la
naturale scadenza dei rapporti concessori in corso.
3. In attesa
dell'entrata in vigore della disciplina sull'affidamento integrato dei servizi
aggiuntivi di cui ai commi 1 e 2, i rapporti comunque in atto relativi ai medesimi
servizi restano efficaci fino alla loro naturale scadenza, ovvero, se scaduti,
fino all'aggiudicazione delle gare da bandirsi entro il 28 febbraio 2008.
Art. 14-bis.
Debiti
contributivi
1. Per le
imprese, enti ed organismi di spettacolo in stato di crisi attestato dalle
competenti direzioni provinciali del lavoro, l'accantonamento di cui
all'articolo 2, quarto comma, della legge 8 gennaio 1979, n. 7, è applicabile,
relativamente ai debiti contributivi iscritti a ruolo alla data del 30 settembre
2007, e costituisce garanzia ai fini dell'ammissione al beneficio di cui al
comma 3-bis dell'articolo 3 del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138,
convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178. L'ente
impositore, tenuto conto delle compatibilità del proprio bilancio, stabilisce i
requisiti e le procedure per l'ammissione al beneficio.
Art. 15.
Rinnovi
contrattuali 2006-2007 - Autorizzazione di spesa
1. Per fare
fronte ai maggiori oneri contrattuali del biennio 2006-2007 relativi all'anno
2007, derivanti dall'applicazione degli accordi ed intese intervenute in
materia di pubblico impiego nell'anno 2007, è autorizzata, in aggiunta a quanto
previsto dall'articolo 1,
commi 546 e 549, della legge
27 dicembre 2006, n. 296, una spesa
massima di 1.000 milioni di euro lordi, per la retrodatazione al 1° febbraio
2007 degli incrementi di stipendio per i quali gli atti negoziali indicati nei
commi 2, 3 e 4 hanno previsto decorrenze successive al 1° febbraio 2007.
2. La
disposizione di cui al comma 1 trova applicazione per il personale delle
amministrazioni dello Stato destinatario di contratti collettivi nazionali
relativi al biennio 2006-2007 definitivamente sottoscritti entro il 1° dicembre
2007.
3. La disposizione di cui al
comma 1 si applica altresì al personale statale in regime di diritto pubblico
per il quale, entro il termine del 1° dicembre 2007, siano stati emanati i
decreti di recepimento degli accordi sindacali o dei provvedimenti di
concertazione relativi al biennio 2006-2007.
4. La
disposizione di cui al comma 1 trova applicazione anche nei confronti del
personale dipendente dalle amministrazioni del settore pubblico non statale per
il quale, entro il 1° dicembre 2007, siano stati sottoscritti definitivamente i
contratti collettivi nazionali relativi al biennio 2006-2007.
5. Gli importi
corrisposti ai sensi dei commi 1, 2, 3 e 4 costituiscono anticipazione dei
benefici complessivi del biennio 2006-2007 da definire, in sede contrattuale,
dopo l'approvazione del disegno di legge finanziaria per l'anno 2008.
Art. 16.
Disposizioni
in materia di sistema digitale terrestre
1. Entro
centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i
produttori ovvero gli importatori di apparecchi televisivi sono tenuti ad
apporre sullo schermo e sull'imballaggio esterno degli apparecchi televisivi
riceventi in sola tecnica analogica una etichetta delle dimensioni non
inferiori a cm 24\times 10 con la scritta: «questo televisore non è abilitato a
ricevere autonomamente trasmissioni in tecnica digitale». Per gli apparecchi
già distribuiti ai rivenditori l'obbligo grava su questi ultimi.
2. Entro dodici
mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, gli apparecchi
televisivi venduti dalle aziende produttrici ai distributori di apparecchiature
elettroniche al dettaglio sul territorio nazionale integrano un sintonizzatore
digitale per la ricezione dei servizi della televisione digitale.
3. Entro diciotto
mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, gli apparecchi
televisivi venduti ai consumatori sul territorio nazionale integrano un
sintonizzatore digitale per la ricezione dei servizi della televisione
digitale.
4. All'articolo
2-bis, comma 5, del decreto-legge 23 gennaio 2001, n. 5, convertito, con
modificazioni, dalla legge 20 marzo 2001, n. 66, come modificato dall'articolo
19, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 273, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2006, n. 51, le parole: «entro l'anno
2008» sono sostituite dalle seguenti: «entro l'anno 2012».
4-bis. Al testo
unico della radiotelevisione, di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n.
177, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo
2, comma 1, la lettera p) è sostituita dalla seguente:
«p); «ambito
locale televisivo» l'esercizio dell'attività di radiodiffusione televisiva in
uno o più bacini, comunque non superiori a dieci, anche non limitrofi, purchè
con copertura inferiore al 50 per cento della popolazione nazionale; l'ambito è
denominato «regionale» o «provinciale» quando il bacino di esercizio
dell'attività di radiodiffusione televisiva è unico e ricade nel territorio di
una sola regione o di una sola provincia, e l'emittente non trasmette in altri
bacini; l'espressione «ambito locale televisivo» riportata senza specificazioni
si intende riferita anche alle trasmissioni in ambito regionale o provinciale»;
b) all'articolo
23, il comma 3 è sostituito dal seguente:
«3. Fatto salvo il limite di tre
concessioni o autorizzazioni per la radiodiffusione televisiva in ambito locale
all'interno di ciascun bacino di utenza, e nel rispetto della definizione di
ambito locale televisivo di cui all'articolo 2, comma 1, lettera p), un
medesimo soggetto può detenere, anche tramite società controllate o collegate,
un numero plurimo di concessioni e autorizzazioni per l'esercizio dell'attività
televisiva in ambito locale. In caso di diffusioni interconnesse, si applicano
le disposizioni di cui all'articolo 29».
Art. 17.
Somme
da corrispondere a titolo di danno ambientale
1. All'articolo 1,
comma 868, della legge 27 dicembre 2006, n. 296,
le parole: «delle somme versate» sono sostituite dalle seguenti:
«delle somme da
versare» e dopo le parole: «transattivi negli anni» è inserita la seguente:
«2001,».
Art. 18.
Adempimenti
conseguenti ad impegni internazionali
1. Per
l'adempimento di impegni internazionali per la pace e lo sviluppo è autorizzata
la spesa di 499 milioni di euro per l'anno 2007, da destinare:
a) per 40 milioni
di euro, alla costituzione di un Fondo italiano per attività di mantenimento
della pace in Africa «Peace Facility»;
b) per 130
milioni di euro, al versamento di una ulteriore quota del contributo italiano a
favore del Fondo globale per la lotta contro l'AIDS, la tubercolosi e la
malaria (Global Health Found);
c) per 100
milioni di euro, alla corresponsione di quota parte dei contributi obbligatori
dovuti all'Organizzazione delle Nazioni Unite per le Forze di pace e per la
Corte penale internazionale;
d) per 220
milioni di euro, all'erogazione di contributi volontari ad organizzazioni
umanitarie operanti a favore dei Paesi in via di sviluppo, di cui alla legge 3
gennaio 1981, n. 7, e alla legge 26 febbraio 1987, n. 49;
e) per 4 milioni di euro, al
completamento delle attività di assistenza per la distruzione delle armi
chimiche in Russia, di cui alla legge 19 luglio 2004, n. 196;
e-bis) per 5
milioni di euro al Fondo delle Nazioni Unite per l'infanzia (UNICEF).
2. Per la
partecipazione dell'Italia a banche e fondi di sviluppo internazionali per
aiuti finanziari ai Paesi in via di sviluppo, è autorizzata la spesa di 389
milioni di euro, per l'anno 2007, da ripartire con decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze,
di concerto con il Ministro degli affari esteri.
2-bis. Per il perseguimento
delle finalità istituzionali e per assicurare il proprio funzionamento, in
coerenza con il processo di revisione organizzativa di cui all'articolo 1,
comma 404, lettera g), della legge 27 dicembre 2006, n. 296,
ed ai fini della razionalizzazione della spesa, le rappresentanze diplomatiche
e gli uffici consolari di 1ª categoria sono dotati di autonomia gestionale e
finanziaria, secondo modalità disciplinate con regolamento da emanare ai sensi
dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400.
Art. 19.
Misure
in materia di pagamenti della P.A.
1. All'articolo 48-bis
del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le
parole: «Le amministrazioni pubbliche» sono sostituite dalle seguenti: «A
decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 2, le
amministrazioni pubbliche»;
b) (soppressa);
c) dopo il comma
2 è aggiunto, in fine, il seguente:
«2-bis. Con
decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze,
l'importo di cui al comma 1 può essere aumentato, in misura comunque non
superiore al doppio, ovvero diminuito».
Art. 20.
5
per mille
1. Lo stanziamento di cui
all'unità previsionale di base 4.1.5.21 (5 per mille IRE volontariato e
ricerca) dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze
per l'anno 2007 è integrato di 150 milioni di euro per il medesimo anno.
2. A modifica dell'articolo 1, comma
337, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e dell'articolo 1,
commi 1234 e seguenti, della legge 27 dicembre 2006, n. 296,
sono ammesse al riparto della quota del 5 per mille IRPEF le associazioni
sportive dilettantistiche in possesso del riconoscimento ai fini sportivi
rilasciato dal CONI a norma di legge.
Art.
20-bis.
Fondo
rotativo per infrastrutture strategiche
1. All'articolo 1 della legge 30
dicembre 2004, n. 311, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nel comma 355,
dopo la lettera c) è aggiunta la seguente:
«c-bis)
infrastrutture strategiche di preminente interesse nazionale, di cui alla legge
21 dicembre 2001, n. 443»;
b) nel comma 357,
è aggiunto in fine il seguente periodo: «Il decreto di cui al presente comma,
relativamente agli interventi di cui al comma 355, lettera c-bis), è emanato
dal Ministro delle infrastrutture, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze».
Art. 21.
Programma
straordinario di edilizia residenziale pubblica. Risorse per opere di ricostruzione
delle zone del Molise e della provincia di Foggia colpite da eventi sismici.
1. Nei comuni di
cui all'articolo 1, comma 1, della legge 8 febbraio 2007, n. 9, al fine di
garantire il passaggio da casa a casa delle categorie sociali ivi indicate e di
ampliare l'offerta di alloggi in locazione a canone sociale per coloro che sono
utilmente collocati nelle graduatorie approvate dai comuni, è finanziato, nel
limite di 550 milioni di euro per l'anno 2007, un programma straordi-nario di
edilizia residenziale pubblica finalizzato prioritariamente al recupero e
all'adattamento funzionale di alloggi di proprietà degli ex IACP o dei comuni,
non assegnati, nonchè all'acquisto, alla locazione di alloggi e all'eventuale
costruzione di alloggi, da destinare prioritariamente a soggetti sottoposti a
procedure esecutive di rilascio in possesso dei requisiti di cui all'articolo 1
della citata legge n. 9 del 2007 e diretto a soddisfare il fabbisogno
alloggiativo, con particolare attenzione alle coppie a basso reddito, individuato
dalle regioni o province autonome, sulla base di elenchi di interventi
prioritari e immediatamente realizzabili, con particolare riferimento a quelli
ricompresi nei piani straordinari di cui all'articolo 3 della stessa legge e in
relazione alle priorità definite nel tavolo di concertazione generale sulle
politiche abitative. Le graduatorie sono revisionate annualmente e a tal fine
viene considerato l'intero reddito familiare del soggetto richiedente, nonchè
la disponibilità di altri immobili da parte del richiedente. L'amministrazione
finanziaria provvede ad effettuare periodicamente accertamenti a campione su
tali soggetti. In ottemperanza alla normativa comunitaria e nazionale relativa
al rendimento energetico in edilizia, il programma straordinario di edilizia
residenziale pubblica di cui al presente comma deve essere attuato in modo da
garantire il rispetto dei criteri di efficienza energetica, di riduzione delle
emissioni inquinanti, di contenimento dei consumi energetici e di sviluppo
delle fonti di energia rinnovabile.
2. Entro venti
giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano trasmettono al Ministero delle
infrastrutture e al Ministero della solidarietà sociale gli elenchi degli
interventi di cui al comma 1.
3. Con decreto
del Ministro delle infrastrutture, di concerto con il Ministro della
solidarietà sociale, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, sono individuati gli interventi prioritari e immediatamente
realizzabili, sulla base degli elenchi di cui comma 1, previa intesa in sede di
Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto
1997, n. 281, e successive modificazioni. Col medesimo decreto sono definite le
modalità di erogazione dei relativi stanziamenti che possono essere trasferiti
direttamente ai comuni ed agli ex IACP comunque denominati, ovvero possono
essere trasferite in tutto o in parte alla Cassa depositi e prestiti, previa
attivazione di apposita convenzione per i medesimi fini. La ripartizione dei
finanziamenti deve assicurare una equa distribuzione territoriale, assicurando
che in ciascuna regione vengano localizzati finanziamenti per una quota
percentuale delle risorse di cui al comma 1, secondo parametri che saranno
definiti d'intesa con le regioni e le province autonome.
4. L'1 per cento
del finanziamento di cui al comma 1 è destinato alla costituzione ed al
funzionamento dell'Osservatorio nazionale e degli Osservatori regionali sulle
politiche abitative, al fine di assicurare la formazione, l'implementazione e
la condivisione delle banche dati necessarie per la programmazione degli
interventi di edilizia residenziale con finalità sociali, nonchè al fine di
monitorare il fenomeno dell'occupazione senza titolo degli alloggi di proprietà
dell'ex IACP o dei comuni. Il Ministro delle infrastrutture, di concerto con il
Ministro della solidarietà sociale, con decreto da emanare entro trenta giorni
dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto
tenuto conto della concertazione istituzionale di cui al comma 1 dell'articolo
4 della legge 8 febbraio 2007, n. 9, sentita la Conferenza unificata, definisce
la composizione, l'organizzazione e le funzioni dell'Osservatorio, anche ai
fini del collegamento con le esperienze e gli osservatori realizzati anche a
livello regionale.
4-bis. Tutti i
soggetti gestori del patrimonio immobiliare di edilizia residenziale pubblica
hanno l'obbligo, nel rispetto dei principi di efficienza, flessibilità e
trasparenza, di assicurare, attraverso un sistema di banche dati consultabile
via internet, tutte le informazioni necessarie al pubblico, permettendo al
contempo un controllo incrociato dei dati nell'ambito di un sistema integrato
gestito dall'amministrazione finanziaria competente. Dall'attuazione della
presente norma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza
pubblica.
4-ter. Per l'anno
2007 è stanziata la somma di 50 milioni di euro per la prosecuzione degli
interventi di cui all'articolo 1,
comma 1008, della legge 27 dicembre 2006, n. 296,
da realizzare, limitatamente alle opere pubbliche, ai sensi degli articoli 163
e seguenti del citato codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n.
163, anche attraverso la rimodulazione dei singoli interventi in base alle
esigenze accertate.
Art.
21-bis.
Rifinanziamento
dei programmi innovativi in ambito urbano «Contratti di quartiere II»
1. Alla scadenza
del termine del 31 dicembre 2007, di cui all'articolo 4, comma 150, della legge
24 dicembre 2003, n. 350, e successive modificazioni, ed all'articolo 13, comma
2, del decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 273, convertito, con modificazioni, dalla
legge 23 febbraio 2006, n. 51, le risorse originariamente destinate ai
programmi costruttivi di cui all'articolo 18 del decreto-legge 13 maggio 1991,
n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, non
impegnate, sono destinate al finanziamento delle proposte già ritenute idonee e
non ammesse al precedente finanziamento tra quelle presentate ai sensi dei
decreti del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 27 dicembre 2001, 30
dicembre 2002 e 21 novembre 2003, pubblicati rispettivamente nel supplemento
ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 162 del 12 luglio 2002, nella Gazzetta
Ufficiale n. 94 del 23 aprile 2003 e nella Gazzetta Ufficiale n. 21 del 27
gennaio 2004, concernenti il programma innovativo in ambito urbano denominato
«Contratti di quartiere II». Nell'ambito delle predette risorse una quota fino
a 60 milioni di euro è altresì destinata alla prosecuzione degli interventi di
cui all'articolo 1,
comma 1008, della legge 27 dicembre 2006, n. 296,
da realizzare ai sensi degli articoli 163 e seguenti del citato codice di cui
al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, anche attraverso la
rimodulazione dei singoli interventi in base alle esigenze accertate.
2. Con decreto
del Ministro delle infrastrutture, previa intesa in sede di Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano, sono stabilite le modalità di ripartizione delle risorse
di cui al comma 1, primo periodo, nonchè la quota di cofinanziamento regionale
e le modalità di individuazione delle proposte da ammettere a finanziamento.
3. Il Ministro
dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro delle infrastrutture, è
autorizzato ad iscrivere, nei limiti degli effetti positivi stimati per ciascun
anno in termini di indebitamento netto, le risorse di cui al comma 1, previo
versamento all'entrata del bilancio dello Stato delle risorse finanziarie
depositate sui conti correnti di tesoreria n. 20126 e n. 20127 intestati al
Ministero dell'economia e delle finanze, in un fondo dello stato di previsione
del Ministero delle infrastrutture, ai fini del finanziamento delle iniziative
di cui al medesimo comma 1.
4. Le regioni che
hanno finanziato con propri fondi tutte le proposte di «Contratti di quartiere
II» già ritenute idonee in attuazione dei richiamati decreti del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti 27 dicembre 2001, 30 dicembre 2002 e 21 novembre
2003 possono utilizzare le risorse di cui al comma 3 per finanziare nuovi
programmi aventi caratteristiche analoghe a quelle dei «Contratti di quartiere
II» che saranno individuati con il decreto di cui al comma 2.
Art. 22.
Rifinanziamento
della legge speciale per Venezia e MOSE
1. Nell'ambito
degli interventi per la salvaguardia di Venezia, di cui alla legge 5 febbraio
1992, n. 139, e successive modificazioni, con particolare riguardo alla
definizione di una rete fissa antincendio per la città di Venezia e di un nuovo
sistema di allertamento per i rischi rilevanti da incidente industriale nella
zona di Marghera Malcontenta, è autorizzata la spesa di 20 milioni di euro per
l'anno 2007.
2. Per il proseguimento della
realizzazione del sistema MOSE è autorizzata la spesa di 170 milioni di euro
per l'anno 2007.
Art. 23.
Polo
ricerca Erzelli ed interventi infrastrutturali nella regione Liguria
1. Per le opere
di infrastrutturazione del polo di ricerca e di attività industriali ed alta
tecnologia, da realizzarsi nell'area di Erzelli nel comune di Genova, è
autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2007.
2. All'articolo 1,
comma 1302, ultimo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: «ai
fini del riversamento all'entrata del bilancio dello Stato negli anni dal 2007
al 2011» sono soppresse;
b) le parole da:
«e della successiva riassegnazione» fino al termine del periodo sono soppresse.
Art. 24.
Sostegno
straordinario ai comuni in dissesto
1. Al fine di
accelerare i pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili alla data del 31
dicembre 2006, per i comuni che abbiano deliberato il dissesto successivamente al
31 dicembre 2002, viene trasferita una somma pari a 150 milioni di euro per
l'effettuazione di pagamenti entro il 31 dicembre 2007. Detta somma sarà
ripartita nei limiti della massa passiva accertata, al netto di altri eventuali
contributi statali e regionali previsti da precedenti disposizioni, sulla base
della popolazione residente al 31 dicembre 2006. Per ciascun comune, le risorse
sono trasferite sui conti vincolati delle rispettive gestioni commissariali.
2. Le somme non
utilizzate per l'effettuazione di pagamenti entro il termine del 31 dicembre
2007 sono riversate al bilancio dello Stato con imputazione ad apposito
capitolo dello stato di previsione dell'entrata.
3. Nel caso di
adozione, da parte della Giunta municipale, della modalità semplificata, ai
sensi dell'articolo 258 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti
locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, la somma di cui
al comma 1 rientra tra le risorse finanziarie messe a disposizione dal Comune
per le transazioni che saranno definite dall'Organo straordinario di
liquidazione e che dovranno essere liquidate entro il 31 dicembre 2007.
4. Con le
eventuali risorse residuali, l'ente procede, fermo restando quanto previsto al
comma 2, al pagamento dei residui passivi, così come definiti dall'articolo
255, comma 10, del citato decreto legislativo n. 267 del 2000, e successive
modificazioni, relativi a investimenti.
5. In caso di
mancata adozione della modalità semplificata, al fine di rispettare il
principio della par condicio creditorum, le risorse potranno essere utilizzate
dall'ente e dall'Organo straordinario di liquidazione, ciascuno per le
rispettive competenze. Le risorse devono essere utilizzate per il pagamento di
quanto già previsto nel comma 4 e per il pagamento, in via transattiva, secondo
l'ordine di priorità di seguito indicato, di una quota, comunque non superiore
al 60 per cento del debito accertato, afferente:
a) alle spese per
le quali sussiste già un titolo esecutivo;
b) alle procedure
esecutive estinte.
Art. 25.
Interventi
nella regione Friuli-Venezia Giulia. Prosecuzione dell'operatività del Fondo
regionale di protezione civile.
1. È autorizzata,
per l'anno 2007, la spesa di 65 milioni di euro, iscritti nello stato di
previsione del Ministero delle infrastrutture, finalizzata al collegamento
stradale veloce tra l'Autostrada A4 e l'area della zona produttiva nel comune
di Manzano.
2. È autorizzata
la spesa di 15 milioni di euro per l'anno 2007 per fare fronte agli interventi
di riduzione del rischio idrogeologico e alluvionale conseguenti all'evento
calamitoso del 27 maggio 2007 di cui all'ordinanza di protezione civile n. 3610
del 30 agosto 2007, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 208 del 7 settembre
2007.
2-bis.
L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3 della
legge 24 febbraio 1992, n. 225, come determinata
dalla tabella C della legge 27 dicembre 2006, n. 296, si intende comprensiva,
per l'anno 2008, dell'importo di euro 138 milioni da destinare alla
prosecuzione dell'operatività del Fondo di cui all'articolo 138, comma 16,
della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Con apposito decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri vengono disciplinati i criteri e le modalità di
trasferimento delle risorse.
Art.
25-bis.
Interventi
per fronteggiare la crisi idrica ed ambientale nella regione Abruzzo
1. Al fine di
fronteggiare la crisi idrica ed ambientale determinatasi nell'area delle
province di Chieti e di Pescara, a valere sull'ordinanza di protezione civile
n. 3504 del 9 marzo 2006, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 64 del 17
marzo 2006, e successive integrazioni, è autorizzata la spesa di 15 milioni di
euro per l'anno 2007.
Art. 26.
Disposizioni
in materia di ambiente
1. Per l'anno
2007 è concesso al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare un contributo straordinario di 20 milioni di euro per l'attuazione di
programmi di intervento per le aree protette e per la difesa del mare nonchè
per la tutela della biodiversità nel Canale di Sicilia. Con decreto del
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, previo parere
delle competenti Commissioni parlamentari, sono individuate le aree di
intervento e sono definite le modalità e i criteri di utilizzazione delle somme
stanziate.
1-bis. Per l'anno
2007 è concesso al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare un contributo straordinario di 10 milioni di euro per l'attuazione di
interventi urgenti di adattamento e mitigazione degli effetti dei cambiamenti
climatici, con particolare riferimento agli interventi di protezione degli
ecosistemi e della biodiversità terrestre e marina più compromessi, di difesa e
gestione del suolo nelle aree a rischio idrogeologico e a rischio
desertificazione, di gestione delle risorse idriche, ripristino delle aree
costiere e delle zone umide, con priorità per gli interventi nelle aree esposte
a rischio di eventi alluvionali o franosi ovvero a rischio valanga. Con decreto
del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare sono
definiti le modalità e i criteri di utilizzazione delle somme stanziate,
assicurando il coordinamento con le istituzioni e le regioni interessate.
2. A decorrere
dalla data di entrata in vigore del presente decreto, al fine del
raggiungimento degli obiettivi previsti dal Protocollo di Kyoto, i nuovi
interventi pubblici devono essere accompagnati da una certificazione attestante
il contributo ai fini degli obblighi di riduzione delle emissioni di gas serra
nonchè da una certificazione energetica che attesti la realizzazione degli
interventi secondo standard di efficienza energetica conformi alle migliori
tecniche disponibili e l'utilizzo di una quota obbligatoria di calore ed elettricità
prodotti da fonti rinnovabili. Le procedure e le modalità di certificazione
sono definite con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare, di concerto con i Ministri interessati sulla base delle
tipologie di intervento. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare presenta annualmente al Parlamento una relazione sullo
stato di attuazione delle misure di cui al presente comma.
3. Il Governo
inserisce annualmente nel DPEF un aggiornamento, predisposto dal Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentiti gli altri
Ministri interessati, sullo stato di attuazione degli impegni per la riduzione
delle emissioni di gas ad effetto serra, in coerenza con gli obblighi derivanti
dall'attuazione del Protocollo di Kyoto e sui relativi indirizzi, anche in
relazione al piano di azione nazionale di cui all'articolo 2 della legge 1°
giugno 2002, n. 120.
4. Al fine di consentire al
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di esercitare
in maniera più efficace le proprie competenze, all'articolo 1, comma 8-bis, del
decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla
legge 17 luglio 2006, n. 233, le parole «, il Ministero dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare» sono soppresse.
4-bis. Al fine di
sviluppare l'offerta di energia ottenuta da fonti rinnovabili, all'articolo 1 della
legge 27 dicembre 2006, n. 296, il comma 382
è sostituito dai seguenti:
«382. La
produzione di energia elettrica mediante impianti alimentati da biomasse e
biogas derivanti da prodotti agricoli, di allevamento e forestali, ivi inclusi
i sottoprodotti, ottenuti nell'ambito di intese di filiera o contratti quadro
ai sensi degli articoli 9 e 10 del decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 102,
oppure di filiere corte, cioè ottenuti entro un raggio di 70 chilometri
dall'impianto che li utilizza per produrre energia elettrica, autorizzata in
data successiva al 31 dicembre 2007, è incentivata con i meccanismi di cui ai
successivi commi. Con le medesime modalità è incentivata la sola quota di
produzione di energia elettrica imputabile alle fonti energetiche di cui sopra,
realizzata in impianti che impiegano anche altre fonti energetiche non
rinnovabili.
382-bis. La
produzione di energia elettrica mediante impianti alimentati dalle fonti di cui
al comma 382 e di potenza elettrica superiore ad 1 megawatt (Mw), è incentivata
mediante il rilascio di certificati verdi, per un periodo di quindici anni.
Sono fatti salvi i più favorevoli diritti acquisiti ai sensi del comma
382-quinquies. I predetti certificati sono utilizzabili per assolvere
all'obbligo della quota minima di cui all'articolo 11 del decreto legislativo
16 marzo 1999, n. 79. L'immissione dell'energia elettrica prodotta nel sistema
elettrico è regolata sulla base dell'articolo 13 del decreto legislativo 29
dicembre 2003, n. 387.
382-ter. La
produzione di energia elettrica mediante impianti alimentati dalle fonti di cui
al comma 382 e di potenza elettrica non superiore ad 1 Mw, immessa nel sistema
elettrico, ha diritto, in alternativa ai certificati verdi di cui al comma
382-bis e su richiesta del produttore, a una tariffa fissa omnicomprensiva pari
a 0,30 euro per ogni kWh, per un periodo di quindici anni. Al termine di tale
periodo, l'energia elettrica è remunerata, con le medesime modalità, alle
condizioni economiche previste dall'articolo 13 del decreto legislativo 29
dicembre 2003, n. 387. La tariffa omnicomprensiva di cui al presente comma può
essere variata, ogni tre anni, con decreto del Ministro dello sviluppo
economico di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e
forestali, assicurando la congruità della remunerazione ai fini
dell'incentivazione dello sviluppo di tali fonti.
382-quater. A
partire dall'anno 2008, i certificati verdi, ai fini del soddisfacimento della
quota dell'obbligo di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 16
marzo 1999, n. 79, hanno un valore unitario pari ad 1 Mwh e vengono emessi dal
Gestore del sistema elettrico (GSE) per ciascun impianto a produzione
incentivata, in numero pari al prodotto della produzione di energia elettrica
dalle fonti di cui al comma 382 dell'anno precedente, moltiplicata per il
coefficiente di 1,8. Tale coefficiente può essere aggiornato, ogni tre anni,
con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro
delle politiche agricole alimentari e forestali, assicurando la congruità della
remunerazione ai fini dell'incentivazione dello sviluppo delle suddette fonti.
382-quinquies.
Per gli impianti alimentati dalle fonti di cui al comma 382, l'elevazione del
periodo di riconoscimento dei certificati verdi eventualmente acquisita ai
sensi dell'articolo 20, comma 6, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n.
387, e successive modificazioni, è da intendersi aggiuntiva al prolungamento
del periodo di diritto ai certificati verdi, di cui al medesimo articolo 20,
comma 5, ottenuto dagli impianti entrati in esercizio dopo il 29 aprile 2006 e
fino al 31 dicembre 2007. Per i medesimi impianti l'accesso agli incentivi di
cui ai commi da 382 a 382-quinquies è cumulabile con altri incentivi pubblici
di natura nazionale, regionale, locale o comunitaria in conto capitale o conto
interessi con capitalizzazione anticipata, non eccedenti il 40 per cento del
costo dell'investimento.
382-sexies. In
caso di sostituzione del combustibile di origine agricola di cui al comma 382,
in data successiva all'autorizzazione, con altre biomasse agricole, viene
acquisito il diritto alle diverse e specifiche forme di incentivazione
eventualmente previste per tali combustibili in sostituzione di quelle previste
dai commi 382-ter e 382-quater. In caso di sostituzione con altri combustibili
non di origine agricola, tale quota di energia non avrà diritto all'emissione
di certificati verdi.
382-septies. Con
decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali di
concerto con il Ministro dello sviluppo economico, da emanare entro sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono
stabilite le modalità con le quali gli operatori della filiera di produzione e
distribuzione di biomasse e biogas derivanti da prodotti agricoli, di
allevamento e forestali, ivi inclusi i sottoprodotti, sono tenuti a garantire
la tracciabilità e la rintracciabilità della filiera, al fine di accedere agli
incentivi di cui ai commi da 382 a 382-quinquies».
4-ter. Nel testo
unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e
sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto
legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, all'articolo 22-bis sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) nel comma 1:
1) dopo le parole: «250.000 tonnellate,»
sono inserite le seguenti: «al fine di compensare i maggiori costi legati alla
produzione,»;
2) le parole: «in autotrazione» sono
sostituite dalle seguenti:
«tal quale o»;
3) le parole: «di cui all'allegato I.» sono
sostituite dalle seguenti: «di cui all'allegato I; al fine della fruizione del
beneficio spettante per i quantitativi di biodiesel rientranti nel contingente
e miscelati con il gasolio, è contabilizzato, in detrazione, nelle scritture
contabili inerenti all'accisa dovuta dal titolare del deposito fiscale dove è
avvenuta la miscelazione, l'ammontare dell'imposta derivante dalla differenza
tra l'aliquota applicata al gasolio impiegato come carburante e la predetta
aliquota ridotta, come eventualmente rideterminata ai sensi del comma 3.»;
4) dopo le parole: «da contratti quadro»
sono inserite le seguenti: «, le modalità per la contabilizzazione e la
fruizione del beneficio fiscale»;
5) le parole: «sui quantitativi assegnati
e non immessi in consumo» sono sostituite dalle seguenti: «sui quantitativi
assegnati che, al termine dell'anno di assegnazione, risultassero non ancora
miscelati con il gasolio ovvero non ancora trasferiti ad impianti di
miscelazione nazionali ovvero, per il biodiesel destinato ad essere usato tal
quale, non ancora immessi in consumo»;
6) il quarto periodo è sostituito dal
seguente: «Per ogni anno di validità del programma i quantitativi del
contingente che risultassero, al termine di ciascun anno, non ancora miscelati
con il gasolio ovvero non ancora trasferiti ad impianti di miscelazione
nazionali ovvero, per il biodiesel destinato ad essere usato tal quale, non
ancora immessi in consumo, sono ripartiti tra gli operatori proporzionalmente
alle quote loro assegnate; tali quantitativi devono essere miscelati con il
gasolio ovvero trasferiti ad impianti di miscelazione nazionali ovvero, per il
biodiesel destinato ad essere usato tal quale, immessi in consumo, entro il
successivo 30 giugno»;
b) nel comma 2,
il terzo ed il quarto periodo sono soppressi;
c) dopo il comma
2 sono inseriti i seguenti:
«2-bis. Per
l'anno 2007, nelle more dell'autorizzazione comunitaria di cui al comma 1, la
parte del contingente di cui al medesimo comma 1 che residua dopo
l'assegnazione di cui al comma 2 è assegnata, dall'Agenzia delle dogane, previa
comunicazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali
relativa ai produttori di biodiesel che hanno stipulato contratti di
coltivazione realizzati nell'ambito di contratti quadro o intese di filiera e
alle relative quantità di biodiesel ottenibili dalle materie prime oggetto dei
contratti sottoscritti, proporzionalmente a tali quantità. In considerazione
della pendente valutazione della Commissione europea in merito alla
compatibilità del programma pluriennale di cui al comma 1 con il quadro
normativo comunitario, l'assegnazione di cui al presente comma è effettuata
subordinatamente alla prestazione, da parte degli operatori, della garanzia
relativa al pagamento della maggiore accisa gravante sui quantitativi di
biodiesel rispettivamente assegnati; nel caso in cui le autorità comunitarie,
nell'ambito della loro competenza esclusiva in materia, non ritengano di
autorizzare il programma di cui al comma 1, i soggetti assegnatari di
quantitativi di biodiesel ai sensi del presente comma sono tenuti al pagamento
della maggiore accisa gravante sul biodiesel rispettivamente assegnato e
immesso in consumo.
2-ter. Per ogni
anno del programma l'eventuale mancata realizzazione delle produzioni dei singoli
operatori previste in attuazione dei contratti quadro e intese di filiera,
nonchè dai relativi contratti di coltivazione con gli agricoltori, comporta la
decadenza dall'accesso al contingente agevolato per i volumi non realizzati e
determina la riduzione di pari volume del quantitativo assegnato all'operatore
nell'ambito del programma pluriennale per i due anni successivi»;
d) con effetto
dal 1° gennaio 2008, dopo il comma 5-ter è aggiunto il seguente:
«5-quater. Nelle
more dell'entrata in vigore del decreto di cui al primo periodo del comma 5-bis
trovano applicazione, in quanto compatibili, le disposizioni del decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze di cui all'articolo 21, comma 6-ter, del
presente testo unico nella formulazione in vigore al 31 dicembre 2006».
4-quater. Per i
quantitativi del contingente di biodiesel del programma pluriennale di cui
all'articolo 22-bis, comma 1, del citato testo unico di cui al decreto
legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, come modificato dal comma 4-ter, assegnati
agli operatori nel corso dell'anno 2007, il termine per miscelare i medesimi
con il gasolio ovvero per trasferirli ad impianti di miscelazione nazionali
ovvero, per il biodiesel destinato ad essere usato tal quale, per immetterli in
consumo, è prorogato al 30 giugno 2008. Relativamente al primo anno del
programma la ripartizione di cui al quarto periodo del predetto comma 1
dell'articolo 22-bis è effettuata, per i soli quantitativi del contingente che
risultassero non ancora assegnati al 31 dicembre, dando priorità al prodotto
proveniente da intese di filiera o da contratti quadro.
4-quinquies. Alla
legge 27
dicembre 2006, n. 296, all'articolo 1, nel comma 374,
le parole: «e, nei limiti di tali risorse, può essere destinata anche come
combustibile per riscaldamento» sono soppresse.
4-sexies. Gli imprenditori
agricoli che producono oli vegetali non modificati chimicamente e li impiegano
per autoconsumo, quale carburante, nel parco macchine aziendale, fino ad un
quantitativo annuo di 5 tonnellate non sono soggetti al regime di deposito
fiscale relativo alla produzione, trasformazione e cessione dei prodotti
soggetti ad accisa.
4-septies. Con
decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'ambiente
e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con la regione e sentiti gli
enti locali interessati, sono istituiti i seguenti parchi nazionali: Parco
delle Egadi e del litorale trapanese, Parco delle Eolie, Parco dell'Isola di
Pantelleria e Parco degli Iblei. L'istituzione ed il primo avviamento dei detti
parchi nazionali sono finanziati nei limiti massimi di spesa di 250.000 euro
per ciascun parco nazionale per l'anno 2007 a valere sul contributo straordinario
previsto dal comma 1.
Art. 26-bis.
Variazioni
colturali
1. All'articolo
2, comma 33, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) al primo
periodo, le parole: «dal regolamento (CE) n. 1782/03 del Consiglio, del 29
settembre 2003, e dal regolamento (CE) n. 796/2004 della Commissione, del 21
aprile 2004» sono sostituite dalle seguenti: «dalla normativa comunitaria
relativa alle Organizzazioni comuni di mercato (OCM) del settore agricolo»;
b) al terzo
periodo, le parole: «All'atto della accettazione della suddetta dichiarazione»
sono sostituite dalle seguenti: «Le disposizioni di cui al periodo precedente
si applicano anche alle comunicazioni finalizzate all'aggiornamento del
fascicolo aziendale costituito a norma del regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 1° dicembre 1999, n. 503.
All'atto della accettazione delle suddette dichiarazioni»;
c) il quarto
periodo è sostituito dal seguente: «L'Agenzia del territorio, sulla base delle
suddette proposte, provvede ad inserire nei propri atti i nuovi redditi
relativi agli immobili oggetto delle variazioni colturali»;
d) il quinto periodo è
sostituito dal seguente: «In deroga alle vigenti disposizioni ed in particolare
all'articolo 74, comma 1, della legge 21 novembre 2000, n. 342, l'Agenzia del
territorio, con apposito comunicato da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale,
rende noto, per ciascun comune, il completamento delle operazioni e provvede a
pubblicizzare, per i sessanta giorni successivi alla pubblicazione del
comunicato, presso i comuni interessati, tramite gli uffici provinciali e sul
proprio sito internet, i risultati delle relative operazioni catastali di
aggiornamento»;
e) il sesto
periodo è sostituito dal seguente: «I ricorsi di cui all'articolo 2, comma 2,
del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e successive modificazioni,
avverso la variazione dei redditi possono essere proposti entro centoventi
giorni dalla data di pubblicazione del comunicato di cui al periodo
precedente»;
f) è aggiunto, in
fine, il seguente periodo: «Qualora i soggetti interessati non forniscano le
informazioni previste ai sensi del comma 35 e richieste nelle dichiarazioni
relative all'uso del suolo ovvero le forniscano in modo incompleto o non
veritiero, si applica la sanzione amministrativa da euro 1.000 ad euro 2.500;
all'irrogazione
delle sanzioni provvede l'Agenzia del territorio sulla base delle comunicazioni
effettuate dall'AGEA».
Art. 26-ter.
Disposizioni
in materia di servizi idrici
1. Al fine di
assicurare la razionalizzazione e la solidarietà nell'uso delle acque, fino
all'emanazione delle disposizioni adottate in attuazione della legge 15
dicembre 2004, n. 308, integrative e correttive del decreto legislativo 3
aprile 2006, n. 152, contenenti la revisione della disciplina della gestione
delle risorse idriche e dei servizi idrici integrati, e comunque entro e non
oltre dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione
del presente decreto, non possono essere disposti nuovi affidamenti ai sensi
dell'articolo 150 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
2. Nell'ambito
delle procedure di affidamento di cui al comma 1 sono ricomprese anche le
procedure in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione
del presente decreto, fatte salve le concessioni già affidate.
3. Entro tre mesi dalla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il
Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare e del Ministro per gli affari regionali
e le autonomie locali, trasmette alle Camere una relazione sullo stato delle
gestioni esistenti circa il rispetto dei parametri di salvaguardia del
patrimonio idrico e in particolare riguardo all'effettiva garanzia di controllo
pubblico sulla misura delle tariffe, alla conservazione dell'equilibrio biologico,
alla politica del risparmio idrico e dell'eliminazione delle dispersioni, alla
priorità nel rinnovo delle risorse idriche e per il consumo umano.
Art. 27.
Modifiche
all'articolo 1, comma 1156, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 - LSU Calabria
1. All'articolo 1,
comma 1156, della legge 27 dicembre 2006, n. 296,
dopo la lettera f), è inserita la seguente:
«f-bis) al fine
di favorire la stabilizzazione dei lavoratori di cui all'articolo 2,
comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81,
e di cui all'articolo 3,
comma 1, del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 280,
in favore della regione Calabria e della regione Campania è concesso un
contributo per l'anno 2007 rispettivamente di 60 e 10 milioni di euro, da
ripartire con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, previa
stipula di apposita convenzione con il Ministero del lavoro e della previdenza
sociale, a valere sul Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7,
del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio
1993, n. 236, che a tale fine è integrato del
predetto importo per l'anno 2007. Ai soli fini della presente lettera e della
lettera f), i lavoratori impegnati nelle attività di cui all'articolo 3,
comma 1, del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 280,
nella regione Calabria sono equiparati ai lavoratori di cui all'articolo 2,
comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81».
2. All'onere
derivante dal presente articolo, pari a 60 milioni di euro per l'anno 2007, si
provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui
all'articolo 1 della
legge 24 febbraio 1992, n. 225, come
determinata dalla tabella C della
legge 27 dicembre 2006, n. 296.
Art.
27-bis.
Stabilizzazione del personale
operante negli enti Parco nazionale del Gran Sasso e monti della Laga e della
Maiella.
1. Nei limiti dell'importo stanziato
dall'articolo 1,
comma 940, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, gli enti
Parco nazionale della Maiella e del Gran Sasso e dei monti della Laga sono
autorizzati a utilizzare le somme eccedenti quelle occorrenti per la
stabilizzazione del personale fuori ruolo interessato dal suddetto comma 940
per l'assunzione dei lavoratori già titolari di rapporto di lavoro precario e
degli ex lavoratori socialmente utili, previa procedura selettiva.
Art. 28.
Soppressione
della Cassa di previdenza per l'assicurazione degli sportivi (SPORTASS),
disposizioni sul credito per l'impiantistica sportiva e sull'Agenzia nazionale
per i giovani.
1. L'ente
pubblico «Cassa di previdenza per l'assicurazione degli sportivi» (SPORTASS),
riconosciuto ente morale con regio decreto 16 ottobre 1934, n. 2047, e
dichiarato ente pubblico necessario, ai sensi dell'articolo 3 della legge 20
marzo 1975, n. 70, con decreto del Presidente della Repubblica 1° aprile 1978,
n. 250, è soppresso con effetto dalla data di entrata in vigore del presente
decreto.
2. Con effetto dalla medesima
data e con evidenza contabile separata, l'Istituto nazionale della previdenza
sociale (INPS) subentra in tutti i rapporti pendenti, attivi e passivi,
relativi al ramo previdenziale, incluso il Fondo dei medagliati olimpici, e
l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro
(INAIL) subentra in tutti i rapporti pendenti, attivi e passivi, relativi al ramo
assicurativo. Il personale in servizio alle dipendenze della SPORTASS è
provvisoriamente trasferito alle dipendenze dell'INPS fino all'emanazione dei
decreti di cui al comma 3. Il direttore generale mantiene l'attuale rapporto di
lavoro per la gestione della fase transitoria e per un periodo non superiore
alla durata del contratto in essere. Il trasferimento del personale di cui al
presente articolo non comporta in ogni caso l'istituzione di strutture
dirigenziali presso l'istituto previdenziale di destinazione. Con effetto dal
31 dicembre 2007 le convenzioni assicurative stipulate dall'ente sono risolte
di diritto. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, i contratti di consulenza in essere sono
risolti di diritto.
3. Con successivi
decreti, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, dei Ministri per le politiche giovanili e le attività
sportive e del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri
per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione e dell'economia
e delle finanze, sentiti gli enti destinatari, e, limitatamente al
trasferimento del personale, sentite anche le organizzazioni sindacali, sono
definite, le modalità attuative del trasferimento del personale e dei beni
mobili e immobili all'INPS e all'INAIL, nonchè ogni altro adempimento
conseguente alla soppressione dell'ente e alla successione da parte dell'INPS e
dell'INAIL nei rapporti pendenti, inclusi quelli con le banche creditrici. A
tale fine è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per l'anno 2007, 5,4
milioni di euro per l'anno 2008 e 11,3 milioni di euro a decorrere dal 2009.
Per ridurre l'esposizione debitoria della SPORTASS sono assegnati, altresì,
all'Istituto per il credito sportivo 18 milioni di euro a parziale
compensazione del credito vantato dallo stesso Istituto nei confronti della
SPORTASS, a valere sulle risorse del Fondo previsto dall'articolo 1,
comma 1291, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
4. Per agevolare
il credito per l'impiantistica sportiva, anche al fine di realizzare il
programma straordinario previsto dall'articolo 11 del decreto-legge 8 febbraio
2007, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2007, n. 41,
volto a favorire la redditività della gestione economico-finanziaria anche
attraverso la privatizzazione degli impianti, è assegnato all'Istituto per il
credito sportivo un contributo di 20 milioni di euro per l'anno 2007. Il
contributo concorre ad incrementare il fondo speciale di cui all'articolo 5
della legge 24 dicembre 1957, n. 1295. Con decreto del Ministro per le
politiche giovanili e le attività sportive, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, sono determinati i criteri per la concessione
del credito.
4-bis. Al fine di
garantire l'attuazione della decisione della Commissione europea n. C(2007)1828
del 30 aprile 2007 e il pieno utilizzo delle risorse del programma comunitario
«Gioventù in azione», la dotazione organica del personale dell'Agenzia
nazionale per i giovani, di cui all'articolo 5 del decreto-legge 27 dicembre
2006, n. 297, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2007, n.
15, è determinata in 45 unità di personale di ruolo, di cui tre dirigenti di
seconda fascia. Nell'ambito delle procedure di autorizzazione all'assunzione,
mediante utilizzo dell'apposito fondo previsto dall'articolo 1,
comma 527, della legge 27 dicembre 2006, n. 296,
è prioritariamente considerata l'immissione in servizio del personale
dell'Agenzia per i giovani, previo l'effettivo svolgimento di procedure di
mobilità. Nelle more dell'espletamento delle procedure concorsuali per
l'assunzione di personale a tempo indeterminato, all'Agenzia per i giovani è
consentito assumere, nel limite massimo di 15 unità, personale a tempo
determinato, anche in deroga all'articolo 36 del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, con contratti di durata non superiore a due anni non rinnovabili,
nonchè il ricorso al fuori ruolo o all'assegnazione temporanea di personale
secondo le modalità previste dall'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997,
n. 127.
4-ter. All'onere
derivante dal comma 4-bis, pari a 0,5 milioni di euro per gli anni 2008 e 2009,
si fa fronte mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di
cui all'articolo 19, comma 2, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248.
4-quater. Il
Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
4-quinquies.
L'autorizzazione di spesa di cui al comma 282
dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311,
è integrata di 12 milioni di euro per l'anno 2007. Al relativo onere, pari a 12
milioni di euro per l'anno 2007, si provvede mediante corrispondente riduzione
dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007-2009,
nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale»
dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per
l'anno 2007, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al
medesimo Ministero.
Art. 29.
Contributi
alla Fondazione ONAOSI
1. Nelle more
della riforma della fondazione ONAOSI finalizzata a rendere omogenea la sua
disciplina a quella degli enti assistenziali e previdenziali concernenti le
libere professioni, al fine di ottemperare al disposto della sentenza n. 190
del 5 giugno 2007 della Corte costituzionale, il contributo obbligatorio dovuto
alla Fondazione ONAOSI da tutti i sanitari dipendenti pubblici, iscritti ai
rispettivi ordini professionali italiani dei farmacisti, dei medici chirurghi e
odontoiatri, dei veterinari, nel rispetto dei principi di autonomia affermati
dal decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, è determinato dal consiglio di
amministrazione della Fondazione in modo da assicurare l'equilibrio della
gestione e la conformità alle finalità statutarie dell'ente rapportandone
l'entità, per ciascun interessato, ad una percentuale della retribuzione di
base e all'anzianità di servizio.
2. Degli stessi
criteri di cui al comma 1 tiene conto il consiglio di amministrazione della
Fondazione ONAOSI nel procedere alla rideterminazione dei contributi dovuti dai
sanitari ivi indicati, per il periodo compreso dal giorno successivo alla data
del 20 giugno 2007 di pubblicazione della sentenza n. 190 del 5 giugno 2007
della Corte costituzionale a quella di entrata in vigore del presente decreto.
2-bis. La riforma di cui al
comma 1 assicura la continuità delle prestazioni in essere, l'individuazione di
ulteriori prestazioni assistenziali a favore dei contribuenti in condizioni di
vulnerabilità, la separazione tra le funzioni di indirizzo, i compiti di
gestione amministrativa, finanziaria e tecnica e le funzioni di vigilanza,
nonchè la democraticità della vita associativa, prevedendo la partecipazione al
voto di tutti i contribuenti.
Art. 30.
Commissariamento
della Fondazione Ordine Mauriziano
1. Il Presidente
del Consiglio dei Ministri, sentiti i Ministri dell'interno e per i beni e le
attività culturali, dispone entro sette giorni dalla data di entrata in vigore
del presente decreto, il commissariamento della Fondazione Ordine Mauriziano,
di seguito denominata FOM, con sede a Torino, nominando il commissario cui sono
attribuite la rappresentanza anche giudiziale nonchè l'attività di gestione e
liquidazione, nel rispetto dei valori storico-culturali e secondo le norme del
decreto-legge 19 novembre 2004, n. 277, convertito, con modificazioni, dalla
legge 21 gennaio 2005, n. 4, in quanto compatibili col presente articolo.
2. L'attività di
gestione e liquidazione è controllata da un comitato di vigilanza composto da
cinque membri, nominati: uno, con funzioni di presidente, dal Presidente del
Consiglio dei Ministri, sentiti i Ministri dell'interno e per i beni e le
attività culturali, uno dalla regione Piemonte e tre tra i creditori. La FOM
preventivamente all'attività del comitato di liquidazione deve presentare una
relazione tecnica patrimoniale, che dovrà allegare al suo bilancio annuale,
contenente elementi idonei a valutare la consistenza complessiva dei debiti da
liquidare, a fronte del valore stimato di massima della consistenza
patrimoniale e delle passività in atto. Il comitato autorizza gli atti di valore
pari o superiore ad un milione di euro ed il presidente del comitato medesimo
presiede l'assemblea dei creditori competente ad approvare il piano di
soddisfazione.
3. Nessuna azione
individuale, esecutiva o cautelare, può essere iniziata o proseguita nei
confronti della FOM dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
4. Il commissario
predispone in via d'urgenza un piano di soddisfazione dei beni della FOM, con
esclusione di quelli gravati da vincoli storico-culturali di cui alla Tabella A
allegata al citato decreto n. 277 del 2004, convertito, con modificazioni,
dalla legge n. 4 del 2005. Il piano è sottoposto al comitato di vigilanza. Alla
liquidazione il commissario procede tramite procedure competitive, assicurando
adeguate forme di pubblicità e ferma restando l'applicazione della disciplina
in materia di prelazione e di riscatto agrari di cui all'articolo 8 della legge
26 maggio 1965, n. 590, e successive modificazioni, e all'articolo 7 della
legge 14 agosto 1971, n. 817. Il commissario può avvalersi di esperti, nonchè
degli uffici del Ministero dell'economia e delle finanze.
4-bis. I compensi
spettanti al commissario e ai componenti del comitato di vigilanza per le
procedure di cui ai commi 1 e 4 non producono effetti a carico della finanza
pubblica.
5. Il piano di
soddisfazione, predisposto dal commissario, è approvato dai creditori che
rappresentano la maggioranza dei crediti ammessi al voto. Ove siano previste
diverse classi di creditori, il piano è approvato se tale maggioranza si verifica
inoltre nel maggior numero di classi. Il piano può prevedere che i creditori
muniti di privilegio, pegno o ipoteca non vengano soddisfatti integralmente,
purchè il piano ne preveda la soddisfazione in misura non inferiore a quella
realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale, sul ricavato in caso
di liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni o
diritti sui quali sussiste la causa di prelazione, indicato nella relazione
giurata di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 67,
terzo comma, lettera d), del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive
modificazioni, designato dal comitato di vigilanza. Il trattamento stabilito
per ciascuna classe non può avere l'effetto di alterare l'ordine delle cause
legittime di prelazione.
6. L'atto di
approvazione è trasmesso al Tribunale di Torino, che, verificatane la
correttezza formale, pronuncia, con ordinanza, l'esdebitazione della FOM, con
liberazione di essa dai debiti residui nei confronti dei creditori concorsuali
non soddisfatti. Con tale atto è disposta la cancellazione dei pignoramenti e
delle ipoteche a qualunque titolo ed in qualunque momento iscritte su beni
della FOM. Contro l'atto di approvazione del piano i creditori possono proporre
reclamo al Tribunale di Torino, in composizione collegiale, funzionalmente
competente, che decide con ordinanza in camera di consiglio. Contro tale
provvedimento può essere proposto soltanto ricorso alla Corte di cassazione per
motivi di legittimità.
7. Gli atti di costituzione di
pegno o ipoteca iscritti su beni della FOM, successivi al 23 settembre 2003,
non possono essere opposti al commissario e sono inefficaci. Sono altresì
inefficaci i pagamenti eseguiti dopo tale data dalla FOM, con esclusione di quelli
di carattere retributivo per prestazioni di lavoro o per spese correnti. Il
commissario cura la ripetizione delle somme eventualmente corrisposte. La
richiesta di restituzione di somme, approvata dal comitato di vigilanza,
costituisce titolo esecutivo.
8. Per quanto non
disposto dal presente articolo si applicano le norme sulla liquidazione coatta
amministrativa di cui al titolo V del regio decreto n. 267 del 1942, e
successive modificazioni, nonchè dagli articoli 183 e
184 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
Art. 31.
Contributi
ad enti e associazioni
1. Per l'anno 2007 è concesso un
contributo straordinario di 36 milioni di euro a favore dell'Istituto Gaslini
di Genova.
2. Per l'anno
2007 è concesso un contributo straordinario di 1 milione di euro a favore
dell'Unione italiana ciechi.
3. Per l'anno
2007 è concesso un contributo straordinario di 3 milioni di euro a favore della
Fondazione EBRI (European Brain Research Institute).
3-bis. Per l'anno
2007 è concesso un contributo straordinario di 1 milione di euro a favore
dell'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza dei sordi (ENS).
3-ter. Al fine di
favorire l'attività di formazione superiore internazionale, agli istituti
universitari, diretta emanazione di università estere, autorizzati a rilasciare
titoli ammessi a riconoscimento in Italia ai sensi della Convenzione di Lisbona
dell'11 aprile 1997, e della legge 11 luglio 2002, n. 148, è concesso un
contributo, nel limite complessivo di 3 milioni di euro per il 2007, a sostegno
dei loro programmi di formazione internazionale a studenti di nazionalità
italiana e di ricerca con partecipazione anche di soggetti di alta formazione
esteri. Il contributo può essere fruito anche come credito di imposta
riconosciuto automaticamente secondo l'ordine cronologico di presentazione
delle relative domande da presentarsi entro il 28 febbraio di ciascun anno al
Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle politiche fiscali.
Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il
Ministro dell'università e della ricerca, sono fissate le procedure e le
modalità per l'attuazione del presente comma.
3-quater. Per
l'anno 2007 è concesso un contributo straordinario di 1 milione di euro a
favore dell'Associazione nazionale mutilati e invalidi civili (ANMIC),
dell'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza dei sordi (ENS),
dell'Unione nazionale mutilati per servizio (UNMS) e dell'Associazione
nazionale mutilati e invalidi del lavoro (ANMIL) da ripartire, con decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze, in proporzione ai loro iscritti. Al
relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento
iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007-2009, nell'ambito dell'unità
previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di
previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2007, allo
scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
3-quinquies. Per l'anno 2007 è
concesso un contributo straordinario di 1 milione di euro a favore della «Lega
del filo d'oro».
Art. 32.
Disposizione
concernente Finmeccanica ed ENEA
1. Le somme
versate all'entrata del bilancio dello Stato da parte delle imprese
beneficiarie dei contributi di cui alla legge 24 dicembre 1985, n. 808, sono
riassegnate all'ENEA per fare fronte, anche mediante appositi atti transattivi,
al pagamento, fino a concorrenza, degli oneri afferenti al contratto di appalto
per la realizzazione dell'impianto prototopico nucleare denominato PEC per le
prove su elementi combustibili.
2. I pagamenti di
cui al comma 1 non concorrono alla determinazione del fabbisogno finanziario
annuale dell'ENEA stabilito ai sensi dell'articolo 1,
commi 638 e 639, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
Art. 33.
Disposizioni
a favore di soggetti danneggiati da trasfusioni infette
1. Per le
transazioni da stipulare con soggetti talassemici, affetti da altre
emoglobinopatie o affetti da anemie ereditarie, emofilici ed emotrasfusi
occasionali danneggiati da trasfusione con sangue infetto o da somministrazione
di emoderivati infetti e con soggetti danneggiati da vaccinazioni obbligatorie,
che hanno instaurato azioni di risarcimento danni tuttora pendenti, è
autorizzata la spesa di 150 milioni di euro per il 2007.
2. Con decreto
del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze, sono fissati i criteri in base ai quali sono definite, nell'ambito di
un piano pluriennale, le transazioni di cui al comma 1 e, comunque, nell'ambito
della predetta autorizzazione, in analogia e coerenza con i criteri transattivi
già fissati per i soggetti emofilici dal decreto del Ministro della salute 3
novembre 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 280 del 2 dicembre 2003,
sulla base delle conclusioni rassegnate dal gruppo tecnico istituito con
decreto del Ministro della salute in data 13 marzo 2002, con priorità, a parità
di gravità dell'infermità, per i soggetti in condizioni di disagio economico
accertate mediante l'utilizzo dell'indicatore della situazione economica
equivalente (ISEE) di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, e
successive modificazioni.
3. L'ulteriore
indennizzo previsto dall'articolo 4 del decreto-legge 5 dicembre 2005, n. 250,
convertito, con modificazioni, dalla legge 3 febbraio 2006, n. 27, è da
intendersi concedibile, nei limiti dell'autorizzazione di spesa recata dal
citato articolo 4, anche ai soggetti emofilici di cui al medesimo articolo, per
i quali, pur in assenza di ascrizione tabellare ai sensi della legge 25
febbraio 1992, n. 210, sia stato comunque riconosciuto dalla competente
commissione medico ospedaliera il nesso tra la trasfusione, o la
somministrazione di emoderivati infetti, e la patologia riscontrata.
4. L'assegno una tantum
aggiuntivo previsto dall'articolo 4 della legge 29 ottobre 2005, n. 229, da
corrispondersi per la metà al soggetto danneggiato e per l'altra metà ai
congiunti che prestano od abbiano prestato al danneggiato assistenza in maniera
prevalente e continuativa, nel caso in cui il danneggiato sia minore di età od
incapace di intendere e di volere è corrisposto interamente ai congiunti che
prestano od abbiano prestato al danneggiato assistenza in maniera prevalente e
continuativa.
5. Ai soggetti
già deceduti alla data di entrata in vigore della legge n. 229 del 2005, e che
siano già titolari dell'indennizzo previsto ai sensi della legge 25 febbraio
1992, n. 210, e successive modificazioni, è corrisposto in favore degli «aventi
diritto», su domanda degli interessati da prodursi entro 180 giorni dalla data
di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, un
assegno una tantum il cui importo è definito, con decreto del Ministro della
salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, secondo
criteri di analogia all'assegno una tantum di cui all'articolo 1, comma 3,
della legge n. 229 del 2005. A tale fine è autorizzata la spesa di 6 milioni di
euro per l'anno 2007. Ai fini del presente articolo sono considerati «aventi
diritto», nell'ordine, i seguenti soggetti: il coniuge, i figli, i genitori, i
fratelli minorenni, i fratelli maggiorenni inabili al lavoro.
Art. 34.
Estensione
dei benefici riconosciuti in favore delle vittime del terrorismo, previsti
dalla legge 3 agosto 2004, n. 206, alle vittime del dovere a causa di azioni
criminose e alle vittime della criminalità organizzata, nonchè ai loro
familiari superstiti. Ulteriori disposizioni a favore delle vittime del
terrorismo.
1. Alle vittime
del dovere ed ai loro familiari superstiti, di cui all'articolo 1,
commi 563 e 564, della legge 23 dicembre 2005, n. 266,
ed alle vittime della criminalità organizzata, di cui all'articolo 1 della
legge 20 ottobre 1990, n. 302, ed ai loro
familiari superstiti sono corrisposte le elargizioni di cui all'articolo 5,
commi 1 e 5, della legge 3 agosto 2004, n. 206.
Ai beneficiari vanno compensate le somme già percepite. L'onere recato dal
presente comma è valutato in 173 milioni di euro per l'anno 2007, 2,72 milioni
di euro per l'anno 2008 e 3,2 milioni di euro a decorrere dal 2009.
2. Il Ministero
dell'interno provvede al monitoraggio degli oneri di cui al presente articolo,
informando tempestivamente il Ministero dell'economia e delle finanze, anche ai
fini dell'adozione dei provvedimenti correttivi di cui all'articolo 11-ter,
comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468,
e successive modificazioni. Gli eventuali decreti emanati ai sensi dell'articolo 7,
secondo comma, n. 2), della legge 5 agosto 1978, n. 468,
prima della data di entrata in vigore dei provvedimenti o delle misure di cui
al primo periodo, sono tempestivamente trasmessi alle Camere, corredati da
apposite relazioni illustrative.
2-bis. Ai
cittadini italiani appartenenti o non appartenenti alle Forze dell'ordine, alla
magistratura e ad altri organi dello Stato, colpiti dalla eversione armata per
le loro idee e per il loro impegno morale, il Presidente della Repubblica
concede la onorificenza di «vittima del terrorismo» con la consegna di una
medaglia ricordo in oro.
2-ter.
L'onorificenza di cui al comma 2-bis è conferita alle vittime del terrorismo
ovvero, in caso di decesso, ai parenti e affini entro il secondo grado, con
decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'interno.
2-quater. Al fine
di ottenere la concessione dell'onorificenza, le vittime del terrorismo o, in
caso di decesso, i loro parenti e affini entro il secondo grado, presentano
domanda alla prefettura di residenza o al Ministero dell'interno, anche per il
tramite delle associazioni rappresentative delle vittime del terrorismo.
2-quinquies.
L'onorificenza è conferita alla vedova o ai figli in caso di decesso del titolare.
Nel caso la vittima non sia coniugata, o non abbia figli, viene conferita ai
parenti e affini entro il secondo grado.
2-sexies. Le
domande e i documenti occorrenti per ottenere l'onorificenza sono esenti da
imposta di bollo e da qualunque altro diritto.
2-septies. Con
decreto del Ministro dell'interno, da adottare entro tre mesi dalla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono
definite:
a) le
caratteristiche della medaglia di cui al comma 2-bis;
b) le condizioni
previste per il conferimento dell'onorificenza;
il possesso delle
predette condizioni è provato con dichiarazione, anche contestuale alla
domanda, sottoscritta dall'interessato, con firma autenticata dal segretario
comunale o da altro impiegato incaricato dal sindaco.
3. Alla legge 3
agosto 2004, n. 206, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 1,
comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Ai fini della presente
legge, sono ricomprese fra gli atti di terrorismo le azioni criminose compiute
sul territorio nazionale in via ripetitiva, rivolte a soggetti indeterminati e
poste in essere in luoghi pubblici o aperti al pubblico»;
b) all'articolo 2,
comma 1, le parole da: «si applica» fino alla fine del comma sono sostituite
dalle seguenti: «la retribuzione pensionabile va rideterminata incrementando la
medesima di una quota del 7,5 per cento»;
c) all'articolo
3, dopo il comma 1 è inserito il seguente:
«1-bis. Ai
lavoratori autonomi e ai liberi professionisti spetta, a titolo di trattamento
equipollente al trattamento di fine rapporto, un'indennità calcolata applicando
l'aliquota del 6,91 per cento ad un importo pari a dieci volte la media dei
redditi, da lavoro autonomo ovvero libero professionale degli ultimi cinque
anni di contribuzione, rivalutati, ai sensi dell'articolo 3,
comma 5, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503,
aumentata del 7,5 per cento. La predetta indennità è determinata ed erogata in
unica soluzione nell'anno di decorrenza della pensione».
3-bis. La
decorrenza dei benefici di cui al comma 3 è la medesima delle disposizioni di
cui agli articoli 2 e 3
della legge 3 agosto 2004, n. 206.
3-ter. L'onere
derivante dai commi 3 e 3-bis è valutato in 2 milioni di euro per l'anno 2007,
in 0,9 milioni di euro per l'anno 2008 e in 2,4 milioni di euro a decorrere
dall'anno 2009.
3-quater. Gli enti previdenziali
privati gestori di forme pensionistiche obbligatorie provvedono, per la parte
di propria competenza, al pagamento dei benefici di cui alla legge 3 agosto
2004, n. 206, in favore dei propri iscritti aventi diritto ai
suddetti benefici, fornendo rendicontazione degli oneri finanziari sostenuti al
Ministero del lavoro e della previdenza sociale. Il predetto Ministero provvede
a rimborsare gli enti citati nei limiti di spesa previsti dalla predetta legge
n. 206 del 2004.
Art. 35.
Fondo
per le zone di confine
1. All'articolo 6
del decreto-legge 2 luglio 2007, n. 81, convertito, con modificazioni, dalla
legge 3 agosto 2007, n. 127, il comma 7 è sostituito dal seguente:
«7. È istituito
presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri il Fondo per la valorizzazione
e la promozione delle aree territoriali svantaggiate confinanti con le regioni
a statuto speciale, con una dotazione di 25 milioni di euro per l'anno 2007. Le
modalità di erogazione del predetto fondo sono stabilite con decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per gli affari
regionali e le autonomie locali, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze. Il Dipartimento per gli affari regionali provvede a finanziare,
in applicazione dei criteri stabiliti con il predetto decreto del Presidente
del Consiglio e sentite le regioni interessate, specifici progetti finalizzati
allo sviluppo economico e sociale dei territori dei comuni confinanti con le
regioni a statuto speciale. Tra i criteri di valutazione dovrà avere
particolare importanza la caratteristica sovracomunale dei progetti».
1-bis. All'onere
derivante dal presente articolo, pari a 5 milioni di euro per il 2007, si
provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini
del bilancio triennale 2007-2009, nell'ambito dell'unità previsionale di base
di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze per l'anno 2007, allo scopo parzialmente
utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
Art. 36.
Programma
di interventi connessi alle celebrazioni per il 150° anniversario dell'Unità
nazionale
1. Al fine di
realizzare il programma di interventi e di iniziative, dotate di particolare
coerenza culturale e simbolica con gli ideali unitari risorgimentali,
funzionali alle celebrazioni per il 150° anniversario dell'Unità d'Italia, il
Comitato dei Ministri denominato: «150 anni dell'Unità d'Italia» di cui al
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 24 aprile 2007,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 122 del 28 maggio 2007, in raccordo con
gli enti territoriali interessati, definisce, entro tre mesi dalla data di
entrata in vigore del presente decreto, le attività di cui al citato decreto 24
aprile 2007, ed in particolare:
a) la realizzazione
e il completamento di un programma di qualificati interventi ed opere, anche
infrastrutturali, di carattere culturale e scientifico, nonchè di un quadro
significativo di iniziative allocate su tutto il territorio nazionale, in
particolare nelle città di preminente rilievo per il processo di Unità della
Nazione, tali da assicurare la compiuta diffusione e testimonianza del
messaggio di identità ed Unità nazionale proprio delle celebrazioni;
b) la messa a
punto dei piani economici degli interventi, sia attraverso strumenti di
co-finanziamento provenienti dalle realtà pubbliche e private del territorio e,
in primo luogo, dai comuni e dalle regioni, che mediante il ricorso ad impegni
di spesa ed obbligazioni pluriennali.
2. Per la
realizzazione delle opere, degli interventi e delle iniziative connessi alle
celebrazioni per il 150° anniversario dell'Unità d'Italia è autorizzata la
spesa di 140 milioni di euro per l'anno 2007.
3. Ferme restando le funzioni di
indirizzo e di coordinamento proprie del Comitato dei Ministri denominato «150
anni dell'Unità d'Italia», il Presidente del Consiglio dei Ministri, entro un
mese dalla data di entrata in vigore del presente decreto, costituisce il
Comitato dei garanti, formato da personalità qualificate che garantiscano un
orientamento politico e culturale pluralistico, cui è demandato il compito di
verifica e monitoraggio del programma e delle iniziative legate alle
celebrazioni dell'Unità nazionale, anche attraverso la condivisione della
relazione quadrimestrale che il Presidente del Comitato dei Ministri rende al
Consiglio dei Ministri alla stregua delle previsioni di cui all'articolo 2,
comma 2, del citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24
aprile 2007 e della relazione annuale da presentarsi entro il 31 dicembre di
ogni anno al Parlamento.
Art. 37.
Investimenti
degli enti previdenziali pubblici
1. Fermi restando
i vincoli di cui all'articolo 1,
comma 5, della legge 30 dicembre 2004, n. 311,
gli enti previdenziali pubblici possono assumere, nell'ultimo trimestre
dell'anno 2007, obbligazioni giuridicamente perfezionate a fronte di piani di
impiego già approvati dai Ministeri vigilanti, a condizione che le stesse diano
luogo a pagamenti da effettuarsi entro il 31 dicembre 2007.
Art. 38.
Potenziamento
ed interconnessione del Registro generale del casellario giudiziale
1. Al fine di
potenziare gli strumenti di conoscenza dei precedenti giudiziari individuali,
il Ministero della giustizia provvede alla realizzazione della banca dati delle
misure cautelari di cui all'articolo 97 delle norme di attuazione, di
coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto
legislativo 28 luglio 1989, n. 271, nonchè al rafforzamento della struttura
informatica del Registro generale del casellario giudiziale ed alla sua
integrazione su base nazionale con i carichi pendenti, prevedendo il relativo
sistema di certificazione.
2. Per le
finalità di cui al comma 1 è autorizzata, per l'anno 2007, la spesa di 20
milioni di euro.
Art. 39.
Disposizioni
in materia di accertamento e riscossione
1. All'articolo 1 della
legge 27 dicembre 2006, n. 296, i commi 101 e 102
sono abrogati e, al comma 104, le parole: «nell'anno 2007» sono sostituite
dalle seguenti: «a decorrere dall'anno 2007».
2. All'articolo
2752, primo comma, del codice civile, dopo le parole: «per l'imposta sul reddito
delle persone giuridiche», sono inserite le seguenti: «, per l'imposta
regionale sulle attività produttive».
3. Per
certificare la spesa sanitaria relativa all'acquisto dei medicinali effettuata
a decorrere dal 1° gennaio 2008, utile al fine della deduzione o della
detrazione di cui agli articoli 10
e 15 del testo
unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, non è più
utilizzabile l'allegazione allo scontrino fiscale della documentazione
contestualmente rilasciata dal farmacista specificante la natura, qualità e
quantità dei medicinali venduti. Delle nuove disposizioni viene data
comunicazione ai contribuenti mediante avviso affisso e visibile nei locali
della farmacia.
4. All'articolo 1
della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 56,
dopo le parole: «alla condivisione» sono inserite le seguenti: «, al costante
scambio»;
b) al comma 57,
è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il Ministro dell'economia e delle
finanze svolge, nei confronti di tutte le strutture dell'Amministrazione
finanziaria, l'attività di indirizzo necessaria a garantire la razionalizzazione
ed omogenee modalità di gestione del sistema informativo della fiscalità
funzionali ad un'effettiva ed efficace realizzazione del sistema integrato di
cui al comma 56».
4-bis.
All'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica
22 luglio 1998, n. 322, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma
3-ter:
1) nel primo periodo, le parole: «di euro
0,52» sono sostituite dalle seguenti: «di 1 euro»;
2) l'ultimo periodo è sostituito dal
seguente: «La misura del compenso può essere adeguata con provvedimento del
direttore dell'Agenzia delle entrate, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale,
quando la variazione percentuale del valore medio dell'indice dei prezzi al
consumo per le famiglie di operai e impiegati, relativa al periodo di dodici
mesi terminante al 31 agosto, supera il 2 per cento rispetto al valore medio
del medesimo indice rilevato con riferimento allo stesso periodo dell'anno 2008
ovvero dell'anno per il quale ha effetto l'ultimo adeguamento»;
b) al comma 11:
1) nel secondo periodo, le parole: «la
misura del compenso spettante e» sono soppresse;
2) l'ultimo periodo è soppresso.
4-ter. La misura
del compenso spettante alle banche convenzionate e alle Poste italiane S.p.a.
per il servizio di ricezione e di trasmissione telematica delle dichiarazioni
di cui all'articolo 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica 22
luglio 1998, n. 322, è fissata in 1 euro per ciascuna dichiarazione.
4-quater. La
misura del compenso spettante agli intermediari di cui all'articolo 3, comma 3,
del citato decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, in
relazione allo svolgimento, da parte degli stessi intermediari, del servizio di
pagamento con modalità telematiche, in nome e per conto del contribuente, delle
entrate oggetto del sistema di versamento unificato con compensazione, è
fissata in 1 euro per ogni delega di pagamento modello F24 trasmessa.
4-quinquies. La
misura del compenso di cui ai commi 4-ter e 4-quater può essere adeguata con
provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da pubblicare nella
Gazzetta Ufficiale, quando la variazione percentuale del valore medio
dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati,
relativa al periodo di dodici mesi terminante al 31 agosto, supera il 2 per
cento rispetto al valore medio del medesimo indice rilevato con riferimento
allo stesso periodo dell'anno 2008 ovvero dell'anno per il quale ha effetto
l'ultimo adeguamento».
5. All'articolo 3
del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni,
dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, dopo il comma 7-bis è inserito il
seguente:
«7-ter.
Nell'ambito degli acquisti di cui al comma 7, la Equitalia S.p.a. può
attribuire ai soggetti cedenti, in luogo di proprie azioni, obbligazioni ovvero
altri strumenti finanziari».
6. All'articolo
3, comma 12, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con
modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, le parole: «31 agosto 2005»
sono sostituite dalle seguenti:
«30 settembre
2007» e le parole: «31 ottobre 2008» sono sostituite dalle seguenti: «30
settembre 2010».
7. Ai fini di cui
agli articoli 19, comma 2, lettera b), e 53, comma 1, del decreto legislativo
13 aprile 1999, n. 112, la comunicazione dei dati ivi previsti, relativi
all'attività di riscossione dei ruoli di cui all'articolo 3 del regolamento di
cui al decreto del Ministro delle finanze 3 settembre 1999, n. 321, svolta fino
alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto,
può essere effettuata entro il 30 giugno 2008.
8. Al decreto
legislativo 13 aprile 1999, n. 112, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo
26:
1) al comma 1, le parole da: «provvede»
fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «, entro trenta giorni
dal ricevimento di tale incarico, invia apposita comunicazione all'avente
diritto, invitandolo a presentarsi presso i propri sportelli per ritirare il
rimborso ovvero ad indicare che intende riceverlo mediante bonifico in conto
corrente bancario o postale»;
2) dopo il comma 1 è inserito il seguente:
«1-bis. L'agente
della riscossione anticipa le somme di cui al comma 1, provvedendo al
pagamento:
a)
immediatamente, in caso di presentazione dell'avente diritto presso i propri
sportelli;
b) entro dieci
giorni dal ricevimento della relativa richiesta, in caso di scelta del
pagamento mediante bonifico; in tale caso le somme erogate sono diminuite
dell'importo delle relative spese»;
b) all'articolo
48, comma 1, le parole: «il termine di sessanta giorni di cui all'articolo 26,
comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «i termini di cui all'articolo 26,
comma 1-bis».
8-bis.
All'articolo 2-bis del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con
modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, e successive modificazioni,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nel comma 1,
lettera a), dopo le parole: «regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, che» sono inserite le seguenti: «, se
previsto nell'incarico di trasmissione,»;
b) il comma 2 è
abrogato.
8-ter. Il comma
43 dell'articolo 37 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, è sostituito dal seguente:
«43. Per gli
emolumenti arretrati per prestazioni di lavoro dipendente di cui all'articolo 17,
comma 1, lettera b), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,
corrisposti a decorrere dal 1° gennaio 2004, per le indennità di fine rapporto,
per le altre indennità e somme e per le indennità equipollenti di cui
all'articolo 19 del medesimo decreto, corrisposte a decorrere dal 1° gennaio
2003, nonchè per le prestazioni pensionistiche di cui all'articolo 20 del
medesimo decreto, corrisposte a decorrere dal 1° gennaio 2003, non si procede
all'iscrizione a ruolo ed alla comunicazione di cui all'articolo 1,
comma 412, della legge 30 dicembre 2004, n. 311,
nè all'effettuazione di rimborsi, se l'imposta rispettivamente a debito o a
credito è inferiore a 100 euro».
8-quater. L'articolo
24 della legge 27 febbraio 1985, n. 52, è sostituito dal seguente:
«Art. 24. - 1. Nelle
conservatorie l'orario per il pubblico è fissato dalle ore 8 alle ore 12,30 dei
giorni feriali, con esclusione del sabato.
2. Nell'ultimo
giorno lavorativo del mese l'orario per il pubblico è limitato fino alle ore
11».
Art.
39-bis.
Diritti
aeroportuali di imbarco
1. Le disposizioni in materia di
tassa d'imbarco e sbarco sulle merci trasportate per via aerea di cui al
decreto-legge 28 febbraio 1974, n. 47, convertito, con modificazioni, dalla
legge 16 aprile 1974, n. 117, e successive modificazioni, di tasse e di diritti
di cui alla legge 5 maggio 1976, n. 324, di corrispettivi dei servizi di
controllo di sicurezza di cui all'articolo 8 del regolamento di cui al decreto
del Ministro dei trasporti e della navigazione 29 gennaio 1999, n. 85, nonchè
in materia di addizionale comunale sui diritti di imbarco di cui all'articolo
2, comma 11, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, si interpretano nel senso
che dalle stesse non sorgono obbligazioni di natura tributaria.
Art. 39-ter.
Misure
per il miglioramento dell'efficienza energetica e per la riduzione delle
emissioni ambientali di autovetture da noleggio e autoambulanze.
1. Al testo unico
delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui
consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto
legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla tabella
A, nel punto 12:
1) la voce: «benzina e benzina senza
piombo: 40 per cento aliquota normale della benzina senza piombo» è sostituita
dalla seguente: «benzina: euro 359,00 per 1.000 litri»;
2) nella voce «gasolio» le parole: «40 per
cento aliquota normale» sono sostituite dalle seguenti: «euro 302,00 per 1.000
litri»;
b) alla tabella
A, nel punto 13:
1) la voce: «benzina: 40 per cento
aliquota normale;» è soppressa;
2) la voce: «benzina senza piombo: 40 per
cento aliquota normale;» è sostituita dalla seguente: «benzina: 359,00 euro per
1.000 litri»;
3) nella voce «gasolio» le parole: «40 per
cento aliquota normale» sono sostituite dalle seguenti: «euro 302,00 per 1.000
litri».
2. Nello stato di
previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo con
lo stanziamento di euro 100.000 per l'anno 2007 e di euro 24.300.000 a
decorrere dall'anno 2008, finalizzato al miglioramento dell'efficienza
energetica e alla riduzione delle emissioni ambientali delle autovetture da
noleggio da piazza, compresi i motoscafi che in talune località sostituiscono
le vetture da piazza e quelli lacuali, adibiti al servizio pubblico da banchina
per il trasporto di persone. Con regolamento da adottare con decreto del
Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze e con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e
del mare, sono stabiliti i criteri e le modalità di ripartizione del fondo ai
soggetti beneficiari.
3. Nello stato di
previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo con
lo stanziamento di euro 100.000 per l'anno 2007 e di euro 4.000.000 a decorrere
dall'anno 2008, finalizzato al miglioramento dell'efficienza dei veicoli
adibiti al servizio di trasporto degli ammalati e dei feriti effettuato dagli
enti di assistenza e di pronto soccorso di cui al punto 13 della tabella A
allegata al testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504,
e delle relative attrezzature. Con regolamento da adottare con decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dei
trasporti e con il Ministro della salute, sono stabiliti le modalità ed i
criteri di ripartizione del fondo ai soggetti beneficiari.
4. All'onere
derivante dai commi 2 e 3, pari ad euro 200.000 per l'anno 2007 e ad euro
28.300.000 a decorrere dall'anno 2008, si provvede:
a) per l'anno
2007, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini
del bilancio triennale 2007-2009, nell'ambito dell'unità previsionale di base
di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze per l'anno 2007, allo scopo parzialmente
utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero;
b) a decorrere
dal 2008, mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti dall'applicazione
delle disposizioni di cui al comma 1, lettere a) e b).
Art. 39-quater.
Modifiche
all'articolo 1, comma 188, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, in materia di
esenzione contributiva per esibizioni musicali in spettacoli di intrattenimento.
1. All'articolo 1 della
legge 27 dicembre 2006, n. 296, al comma 188,
primo periodo, le parole da: «in spettacoli musicali» fino a: «l'importo di
5.000 euro» sono sostituite dalle seguenti:
«musicali dal vivo in spettacoli
o in manifestazioni di intrattenimento o in celebrazioni di tradizioni popolari
e folkloristiche effettuate da giovani fino a diciotto anni, da studenti fino a
venticinque anni, da soggetti titolari di pensione di età superiore a
sessantacinque anni e da coloro che svolgono una attività lavorativa per la
quale sono già tenuti al versamento dei contributi ai fini della previdenza
obbligatoria ad una gestione diversa da quella per i lavoratori dello
spettacolo, gli adempimenti di cui agli articoli 3, 4, 5, 6, 9 e 10 del decreto
legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 luglio 1947, n. 708,
ratificato, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 1952, n. 2388, e
successive modificazioni, sono richiesti solo per la parte della retribuzione
annua lorda percepita per tali esibizioni che supera l'importo di 5.000 euro».
Art. 39-quinquies.
Disposizioni
in materia di determinazione del tasso di cambio ai fini fiscali per i
residenti a Campione d'Italia
1. Il comma 28 dell'articolo 2
del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla
legge 24 novembre 2006, n. 286, è abrogato.
Art. 40.
Amministrazione
autonoma dei Monopoli di Stato e disposizioni fiscali
1. Al fine di
garantire la continuità di esercizio del gioco Enalotto e del suo gioco
opzionale, nonchè la tutela dei preminenti interessi pubblici connessi,
considerato che l'assegnazione della nuova concessione, avviata con il bando di
gara del 29 giugno 2007, ai sensi dell'articolo 1,
comma 90, della legge 27 dicembre 2006, n. 296,
sarà operativa nel corso dell'anno 2008, la gestione del gioco continuerà ad
essere assicurata dall'attuale concessionario fino a piena operatività della
nuova concessione e comunque non oltre il 30 settembre 2008.
2. Per la
gestione delle funzioni esercitate dall'Amministrazione autonoma dei Monopoli
di Stato è istituita, a decorrere dal 1° marzo 2008, senza oneri aggiuntivi a
carico della finanza pubblica, una Agenzia fiscale, alla quale sono trasferiti
i relativi rapporti giuridici, poteri e competenze, che vengono esercitati
secondo la disciplina dell'organizzazione interna dell'Agenzia stessa.
3. In fase di
prima applicazione il Ministro dell'economia e delle finanze stabilisce,
sentite le organizzazioni rappresentative dei dipendenti dell'Amministrazione e
le associazioni di categoria dei soggetti titolari di concessione alla
rivendita di generi di monopolio, con decreto i servizi da trasferire alla
competenza dell'Agenzia.
4. Entro il
termine di quattro mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto
vengono nominati il direttore e il comitato direttivo dell'Agenzia. Con propri
decreti il Ministro dell'economia e delle finanze approva lo statuto
provvisorio e le disposizioni necessarie al primo funzionamento dell'Agenzia.
5. Il Ministro
dell'economia e delle finanze stabilisce la data a decorrere dalla quale le
funzioni svolte dall'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato secondo
l'ordinamento vigente sono esercitate dall'Agenzia. Da tale data le funzioni
cessano di essere esercitate dall'Amministrazione autonoma dei Monopoli di
Stato, che è soppressa. Con il regolamento previsto dal comma 15 dell'articolo
1 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni,
dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, alcune funzioni già esercitate
dall'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato possono essere assegnate, senza
oneri a carico della finanza pubblica, ad altre Agenzie fiscali; con il
predetto regolamento sono apportate modifiche all'organizzazione del
Dipartimento per le politiche fiscali.
5-bis. I decreti
del Ministro dell'economia e delle finanze previsti ai commi 3, 4 e 5 sono
adottati sentite le competenti Commissioni parlamentari. Il Ministro invia
periodicamente una relazione al Parlamento sul processo di trasformazione
dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato.
6. Si applica
l'articolo 73, commi 2, 5 e 6, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.
6-bis. Il
Ministro dell'economia e delle finanze, con propri decreti, definisce,
relativamente al gioco a distanza:
a) per i giochi,
concorsi e scommesse il cui esercizio è affidato in concessione a più
concessionari, i requisiti minimi richiesti ai soggetti affidatari di
concessioni per l'esercizio dei giochi e per la raccolta dei giochi stessi;
b) per i giochi,
concorsi e scommesse il cui esercizio è affidato in concessione a un solo
concessionario, i requisiti minimi richiesti ai soggetti abilitati alla loro
raccolta;
c) le modalità
per la partecipazione al gioco da parte dei consumatori.
6-ter. I
provvedimenti di cui al comma 6-bis sono definiti in conformità ai seguenti
principi e criteri:
a) tutela del
consumatore;
b) tutela della
concorrenza, anche ai sensi dell'articolo 49 del Trattato istitutivo della
Comunità europea, nel rispetto della tutela del consumatore e della difesa
dell'ordine e della sicurezza pubblica, perseguite in ossequio ai principi di
necessità, di proporzionalità e di non discriminazione tra soggetti italiani ed
esteri;
c) rispetto dei
diritti di esercizio e di raccolta di giochi, concorsi e scommesse determinati
dalle concessioni in essere;
d) esplicita
abrogazione delle disposizioni, concernenti la regolazione dei requisiti minimi
per l'esercizio e per la raccolta del gioco a distanza nonchè delle relative
modalità di partecipazione, in contrasto con quelle definite dai provvedimenti
di cui al comma 6-bis;
e) pluralità dei
soggetti raccoglitori del gioco, anche relativamente ai giochi il cui esercizio
è affidato in concessione ad un unico soggetto;
f) obbligo della
nominatività del gioco a distanza;
g) esercizio
della promozione e della pubblicità dei prodotti di gioco, nel rispetto dei
principi di tutela dei minori, dell'ordine pubblico e del gioco responsabile.
6-quater. I requisiti minimi
richiesti ai concessionari unici affidatari dell'esercizio dei giochi, concorsi
e scommesse sono definiti dalle specifiche convenzioni di concessione.
6-quinquies. La
regolazione dei singoli giochi esercitati a distanza è definita con specifici
decreti direttoriali.
6-sexies. All'articolo 1,
comma 287, lettera i), della legge 30 dicembre 2004, n. 311,
ed all'articolo 38, comma 4, lettera i), del decreto-legge 4 luglio 2006, n.
223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, le
parole: «, previo versamento di un corrispettivo non inferiore a euro
duecentomila» sono soppresse. Il Ministero dell'economia e delle finanze -
Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato definisce, in conformità con i
principi di tutela della concorrenza e di non discriminazione dei soggetti
titolari delle concessioni in essere, l'importo del corrispettivo a carico dei
soggetti che intendono acquisire il diritto del gioco a distanza, ai sensi
dell'articolo 9, comma 2, della convenzione per l'affidamento in concessione
dei giochi pubblici, di cui al decreto del direttore generale
dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato in data 28 agosto 2006,
adottata ai sensi dell'articolo 38, commi 2 e 4, del predetto decreto-legge.
7. All'articolo 1
del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, l'ultimo periodo del comma 4
è sostituito dal seguente:
«Ai fini della
determinazione dell'acconto, l'aliquota di cui al comma 3 e la soglia di
esenzione di cui al comma 3-bis sono assunte nella misura vigente nell'anno
precedente, salvo che la pubblicazione della delibera sia effettuata entro il
31 dicembre precedente l'anno di riferimento».
8. All'articolo 50, comma 3, del
decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, è aggiunto, in fine, il seguente
periodo: «Le regioni possono deliberare che la maggiorazione, se più favorevole
per il contribuente rispetto a quella vigente, si applichi anche al periodo di
imposta al quale si riferisce l'addizionale».
Art. 41.
Incremento
del patrimonio immobiliare destinato alla locazione di edilizia abitativa
1. Ai fini dell'incremento
del patrimonio immobiliare destinato alla locazione di edilizia abitativa, con
particolare riguardo a quello a canone sostenibile nei comuni soggetti a
fenomeni di disagio abitativo e alta tensione abitativa, il Ministero
dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri delle infrastrutture
e della solidarietà sociale, costituisce, tramite l'Agenzia del demanio, una
apposita società di scopo per promuovere la formazione di strumenti finanziari
immobiliari a totale o parziale partecipazione pubblica, per l'acquisizione, il
recupero, la ristrutturazione, la realizzazione di immobili ad uso abitativo
anche con l'utilizzo, d'intesa con le regioni e gli enti locali, di beni di
proprietà dello Stato o di altri soggetti pubblici. Per le finalità di cui al
presente articolo è autorizzata, per l'anno 2007, la spesa massima di 100
milioni di euro.
Art. 42.
Rafforzamento
controlli nel settore agricolo attuazione OCM ortofrutta e fondo solidarietà
nazionale. Disposizioni concernenti il risarcimento dei danni derivanti da
sinistri che coinvolgono macchine agricole.
1. All'articolo 1,
comma 1050, della legge 27 dicembre 2006, n. 296,
le parole: «23 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «48 milioni». Al
relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione
dell'autorizzazione di spesa, per l'anno 2007, di cui all'articolo 1,
comma 1090, della medesima legge n. 296 del 2006.
2. L'Agenzia per
le erogazioni in agricoltura è autorizzata ad attivare, ai sensi dell'articolo
4, comma 2, del decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165, le misure nazionali
a supporto della riforma dell'organizzazione comune di mercato dell'ortofrutta,
nei limiti della somma di 10 milioni di euro per l'anno 2007. Al relativo onere
si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa, per
l'anno 2007, di cui all'articolo 1,
comma 289, della medesima legge n. 296 del 2006.
Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione
del presente decreto, il Ministro delle politiche agricole alimentari e
forestali, con proprio decreto emanato d'intesa con la Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, stabilisce i criteri per il riparto, tra le regioni interessate, delle
risorse di cui al presente comma.
2-bis. La dotazione del Fondo di
solidarietà nazionale - incentivi assicurativi, di cui all'articolo 15, comma
2, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, è incrementata, per l'anno
2007, della somma di euro 30 milioni. Al relativo onere si provvede mediante
corrispondente utilizzo delle disponibilità del fondo per le crisi del mercato
agricolo, di cui all'articolo 1, comma
1072, della citata legge n. 296 del 2006.
2-ter. La disciplina del
risarcimento diretto, prevista dal regolamento di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 18 luglio 2006, n. 254, non si applica ai sinistri che
coinvolgono le macchine agricole, come definite dall'articolo 57 del decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni.
Art.
42-bis.
Fabbricati
rurali
1. In attuazione
delle disposizioni recate dal comma 339,
lettera b), dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296,
all'articolo 9 del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con
modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, e successive
modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 3, la
lettera a) è sostituita dalle seguenti:
«a) il fabbricato
deve essere utilizzato quale abitazione:
1) dal soggetto titolare del diritto di
proprietà o di altro diritto reale sul terreno per esigenze connesse
all'attività agricola svolta;
2) dall'affittuario del terreno stesso o
dal soggetto che con altro titolo idoneo conduce il terreno a cui l'immobile è
asservito;
3) dai familiari conviventi a carico dei
soggetti di cui ai numeri 1) e 2) risultanti dalle certificazioni anagrafiche;
da coadiuvanti iscritti come tali a fini previdenziali;
4) da soggetti titolari di trattamenti
pensionistici corrisposti a seguito di attività svolta in agricoltura;
5) da uno dei soci o amministratori delle
società agricole di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 29 marzo 2004,
n. 99, aventi la qualifica di imprenditore agricolo professionale;
a-bis) i soggetti
di cui ai numeri 1), 2) e 5) della lettera a) del presente comma devono
rivestire la qualifica di imprenditore agricolo ed essere iscritti nel registro
delle imprese di cui all'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580»;
b) al comma 3, la
lettera b) è abrogata;
c) il comma 3-bis
è sostituito dai seguenti:
«3-bis. Ai fini
fiscali deve riconoscersi carattere di ruralità alle costruzioni strumentali
necessarie allo svolgimento dell'attività agricola di cui all'articolo 2135 del
codice civile e in particolare destinate:
a) alla
protezione delle piante;
b) alla
conservazione dei prodotti agricoli;
c) alla custodia
delle macchine agricole, degli attrezzi e delle scorte occorrenti per la
coltivazione e l'allevamento;
d)
all'allevamento e al ricovero degli animali;
e)
all'agriturismo;
f) ad abitazione
dei dipendenti esercenti attività agricole nell'azienda a tempo indeterminato o
a tempo determinato per un numero annuo di giornate lavorative superiore a
cento, assunti in conformità alla normativa vigente in materia di collocamento;
g) alle persone
addette all'attività di alpeggio in zona di montagna;
h) ad uso di
ufficio dell'azienda agricola;
i) alla
manipolazione, trasformazione, conservazione, valorizzazione o
commercializzazione dei prodotti agricoli, anche se effettuate da cooperative e
loro consorzi di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18 maggio
2001, n. 228;
l) all'esercizio
dell'attività agricola in maso chiuso.
3-ter. Le
porzioni di immobili di cui al comma 3-bis, destinate ad abitazione, sono
censite in catasto, autonomamente, in una delle categorie del gruppo A».
Art. 42-ter.
Modifica
dell'articolo 1193 del codice della navigazione
1. All'articolo
1193 del codice della navigazione, dopo il primo comma è inserito il seguente:
«La sanzione di
cui al primo comma è ridotta a 100 euro nel caso in cui il comandante di una
nave da pesca esibisca all'autorità che ha contestato l'infrazione i documenti
di bordo regolarmente tenuti ed aggiornati entro quarantotto ore
dall'accertamento della violazione di cui al primo comma».
Art. 43.
Lavori
socialmente utili
1. Le assunzioni
dei soggetti collocati in attività socialmente utili disciplinate dall'articolo 1,
comma 1156, lettere f) e f-bis), della legge 27 dicembre 2006, n. 296,
possono essere effettuate anche in soprannumero nel rispetto dei vincoli
finanziari previsti per i comuni con meno di 5.000 abitanti dall'articolo 1,
comma 562, della citata legge n. 296 del 2006.
I comuni che dispongono le assunzioni in soprannumero non possono procedere ad
altre assunzioni di personale fino al totale riassorbimento della relativa
temporanea eccedenza.
Art. 44.
Misura
fiscale di sostegno a favore dei contribuenti a basso reddito
1. In attesa
dell'introduzione di una disciplina organica delle misure fiscali volte ad
assicurare il riconoscimento di un'imposta negativa in favore dei contribuenti
a basso reddito, ai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle persone
fisiche, la cui imposta netta dovuta per l'anno 2006 risulti pari a zero, è
attribuita, per l'anno 2007, una detrazione fiscale pari a euro 150 quale
rimborso forfetario di parte delle maggiori entrate tributarie affluite
all'erario. Fermo quanto previsto al comma 2, la misura di sostegno di cui al
presente comma non spetta a coloro che, nell'anno 2006, risultano fiscalmente a
carico di altri soggetti.
2. Ai soggetti
indicati al comma 1 è, inoltre, attribuita un'ulteriore detrazione fiscale pari
a euro 150 per ciascun familiare a carico. Qualora il familiare sia a carico di
più soggetti la detrazione fiscale è ripartita in proporzione alla percentuale
di spettanza della detrazione per carichi familiari.
3. Nello stato di
previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un Fondo,
per l'anno 2007, con una dotazione pari a 1.900 milioni di euro, per
l'erogazione delle somme di cui ai commi 1 e 2.
4. Nel rispetto
del limite di spesa fissato dal comma 3, le categorie dei soggetti aventi
diritto, con riferimento ai titolari di redditi da lavoro e da pensione, le
modalità di erogazione delle somme di cui ai commi 1 e 2 nonchè le altre
disposizioni necessarie per l'attuazione del presente articolo sono stabilite
con il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 8 novembre 2007.
4-bis. La misura
di sostegno di cui ai commi 1 e 2 non spetta ai soggetti il cui reddito
complessivo, nell'anno 2006, sia stato superiore a 50.000 euro.
4-ter. All'articolo 15 del
testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al comma
1-ter, dopo il primo periodo, è inserito il seguente: «La detrazione è ammessa
a condizione che la stipula del contratto di mutuo da parte del soggetto
possessore a titolo di proprietà o altro diritto reale dell'unità immobiliare
avvenga nei sei mesi antecedenti, ovvero nei diciotto mesi successivi
all'inizio dei lavori di costruzione».
Art. 45.
Integrazione
dei finanziamenti dei servizi socio-educativi per la prima infanzia e del Fondo
politiche sociali
1. Per le
finalità di cui all'articolo 1,
comma 1259, della legge 27 dicembre 2006, n. 296,
relativo ad un piano straordinario per lo sviluppo del sistema territoriale dei
servizi socio-educativi per la prima infanzia, il finanziamento ivi previsto è
integrato, per l'anno 2007, di 25 milioni di euro.
2.
L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 20,
comma 8, della legge 8 novembre 2000, n. 328,
come determinata dalla tabella C
allegata alla legge 27 dicembre 2006, n. 296,
è integrata, per l'anno 2007, di 25 milioni di euro.
Art. 46.
Procedure
di autorizzazione per la costruzione e l'esercizio di terminali di
rigassificazione di gas naturale liquefatto.
1. L'autorizzazione per la
costruzione e l'esercizio di terminali di rigassificazione di gas naturale
liquefatto, anche situati al di fuori di siti industriali, è rilasciata ai
sensi dell'articolo 8 della legge 24 novembre 2000, n. 340, a seguito di
valutazione dell'impatto ambientale ai sensi del decreto legislativo 3 aprile
2006, n. 152. Nei casi in cui gli impianti siano ubicati in area portuale o ad
essa contigua, il giudizio è reso anche in assenza del parere del Consiglio superiore
dei lavori pubblici di cui all'articolo 5, comma 3, della legge 28 gennaio
1994, n. 84, che deve essere espresso nell'ambito della conferenza di servizi
di cui al citato articolo 8 della legge n. 340 del 2000. In tali casi,
l'autorizzazione è rilasciata con decreto del Ministro dello sviluppo
economico, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e con il Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con la regione
interessata. L'autorizzazione costituisce variante anche del piano regolatore
portuale.
Art. 46-bis.
Disposizioni
in materia di concorrenza e qualità dei servizi essenziali nel settore della
distribuzione del gas
1. Al fine di
garantire al settore della distribuzione di gas naturale maggiore concorrenza e
livelli minimi di qualità dei servizi essenziali, i Ministri dello sviluppo
economico e per gli affari regionali e le autonomie locali, sentita la
Conferenza unificata e su parere dell'Autorità per l'energia elettrica e il
gas, individuano entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto i criteri di gara e di valutazione
dell'offerta per l'affidamento del servizio di distribuzione di gas previsto
dall'articolo 14, comma 1, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164,
tenendo conto in maniera adeguata, oltre che delle condizioni economiche
offerte, e in particolare di quelle a vantaggio dei consumatori, degli standard
qualitativi e di sicurezza del servizio, dei piani di investimento e di
sviluppo delle reti e degli impianti.
2. I Ministri
dello sviluppo economico e per gli affari regionali e le autonomie locali, su
proposta dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas e sentita la Conferenza
unificata, determinano gli ambiti territoriali minimi per lo svolgimento delle
gare per l'affidamento del servizio di distribuzione del gas, a partire da
quelli tariffari, secondo l'identificazione di bacini ottimali di utenza, in
base a criteri di efficienza e riduzione dei costi, e determinano misure per
l'incentivazione delle relative operazioni di aggregazione.
3. Al fine di
incentivare le operazioni di aggregazione di cui al comma 2, i termini del 31
dicembre 2007 e del 31 dicembre 2009 stabiliti dall'articolo 23, comma 1, del
decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 273, convertito, con modificazioni, dalla
legge 23 febbraio 2006, n. 51, sono prorogati di due anni.
4. A decorrere dal 1° gennaio
2008, i comuni interessati dalle nuove scadenze di cui al comma 3 possono
incrementare il canone delle concessioni di distribuzione, solo ove minore e
limitatamente al periodo di proroga, fino al 10 per cento del vincolo sui
ricavi di distribuzione di cui alla delibera dell'Autorità per l'energia
elettrica e il gas n. 237 del 28 dicembre 2000, pubblicata nel supplemento ordinario
alla Gazzetta Ufficiale n. 4 del 5 gennaio 2001, e successive modificazioni,
destinando prioritariamente le risorse aggiuntive all'attivazione di meccanismi
di tutela relativi ai costi dei consumi di gas da parte delle fasce deboli di
utenti.
Art. 46-ter.
Sostegno
all'imprenditoria femminile
1. Al comma 848
dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296,
è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nel caso in cui si adottino misure
per sostenere la creazione di nuove imprese femminili e il consolidamento
aziendale di piccole e medie imprese femminili, il decreto che fissa i criteri
di intervento è adottato dal Ministro dello sviluppo economico di concerto con il
Ministro per i diritti e le pari opportunita».
Art. 46-quater.
Pesca
e vittime del mare
1. Il recupero
degli aiuti erogati ai sensi del decreto-legge 30 settembre 1994, n. 561,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1994, n. 655, dichiarati
incompatibili con il mercato comune con decisione della Commissione europea del
28 luglio 1999, nonchè di quelli erogati ai sensi del decreto-legge 29 marzo
1995, n. 96, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 maggio 1995, n. 206,
nonchè ai sensi del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30, dichiarati incompatibili
con il mercato comune con decisione 2000/394/CE della Commissione, del 25
novembre 1999, è fissato in quattordici rate annuali, fino alla concorrenza del
complessivo ammontare delle somme effettivamente percepite e degli interessi
legali maturati. Le amministrazioni preposte al recupero degli aiuti suddetti,
entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione
del presente decreto, stabiliscono con propri provvedimenti le modalità
attuative per la restituzione delle somme.
2. A carico del
fondo di cui all'articolo 5, comma 1-bis, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n.
2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, si provvede
a liquidare le richieste di indennizzo relative agli eventi verificatisi nel
triennio 2002-2004, relativamente alle istanze presentate anteriormente alla
data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, nei
limiti della somma di 500.000 euro. Al relativo onere si provvede mediante
corrispondente riduzione, per l'anno 2008, dell'autorizzazione di spesa di cui
all'articolo 5, comma 3-ter, del decreto-legge 1° ottobre 2005, n. 202,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2005, n. 244.
Art. 46-quinquies.
Disposizioni
per favorire la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili
1. Al fine di favorire la
produzione di energia elettrica proveniente da fonti rinnovabili, qualora la
connessione alla rete elettrica possa essere effettuata con l'utilizzo di
infrastrutture di proprietà di un produttore, quest'ultimo è tenuto a
condividere, quando tecnicamente fattibile, le sue infrastrutture con il
produttore richiedente. A tal fine, il richiedente corrisponde un contributo in
misura proporzionale per l'utilizzo dell'infrastruttura medesima.
Art. 47.
Copertura
finanziaria
1. Agli oneri
netti derivanti dal presente decreto, determinati in 8.407 milioni di euro per
l'anno 2007, 9,02 milioni di euro per l'anno 2008 e 16,9 milioni di euro a
decorrere dall'anno 2009, si provvede:
a) per l'anno
2007, quanto a 5.978 milioni di euro con le maggiori entrate di cui
all'articolo 1, quanto a 1.320 milioni di euro mediante utilizzo della
riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1 del decreto-legge
9 gennaio 1989, n. 3, convertito dalla legge 7 marzo 1989, n. 84, inclusa per
1.300 milioni nel provvedimento previsto dall'articolo 17,
primo comma, della legge 5 agosto 1978, n. 468,
quanto a 1.100 milioni di euro mediante corrispondente riduzione
dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 61,
comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289,
e quanto a 5 milioni di euro mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007-2009, nell'ambito
dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato
di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2007,
parzialmente utilizzando quanto ad euro 1 milione l'accantonamento relativo al
Ministero dell'economia e delle finanze e quanto ad euro 4 milioni
l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri;
b) per gli anni
2008 e 2009 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di
cui all'articolo 61,
comma 1, della legge n. 289 del 2002;
b-bis) quanto a
euro 5 milioni per l'anno 2007, euro 3,62 milioni per l'anno 2008 ed euro 5,6
milioni a decorrere dall'anno 2009, mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007-2009, nell'ambito
dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato
di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2007, allo
scopo parzialmente utilizzando per l'anno 2007 l'accantonamento relativo al
Ministero dell'economia e delle finanze, per l'anno 2008 l'accantonamento
relativo al Ministero dell'università e della ricerca e per l'anno 2009, quanto
a euro 3,6 milioni, l'accantonamento relativo al Ministero dell'università e
della ricerca e, quanto a euro 2 milioni, l'accantonamento relativo al
Ministero della solidarietà sociale;
b-ter) quanto a
56 milioni di euro per l'anno 2007, mediante corrispondente riduzione del Fondo
di riserva per le spese impreviste, di cui all'articolo 9 della
legge 5 agosto 1978, n. 468.
2. Il Ministro dell'economia e
delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio.
Art. 48.
Entrata
in vigore
1. Il presente
decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle
Camere per la conversione in legge.