Legge 3 luglio 1998, n. 210
NORME PER IL
RECLUTAMENTO DEI RICERCATORI E DEI PROFESSORI UNIVERSITARI DI RUOLO
(pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale
n. 155 del 6 luglio 1998)
ART.
1
(Copertura
dei posti di ruolo)
1. La competenza ad espletare le procedure per la
copertura dei posti vacanti e la nomina in ruolo di professori ordinari, nonché
di professori associati e di ricercatori è trasferita alle università. Entro
novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con uno o
più regolamenti emanati ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988. n. 400,
su proposta del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e
tecnologica, di seguito denominato "Ministro", sono disciplinate le
modalità di espletamento delle predette procedure in conformità ai criteri
contenuti nella presente legge.
2. Le università possono emanare, con
propri regolamenti, disposizioni modificative e integrative delle disposizioni
di cui al comma 1, limitatamente ai criteri di valutazione di cui al comma 1,
lettera e), dell'articolo 2. Con regolamenti emanati dalle università sono
stabilite le procedure per la copertura dei posti di cui al comma 1 mediante
trasferimento, nonché per la mobilità nell'ambito della stessa sede dei
professori e dei ricercatori.
3. In conformità a quanto previsto dall'articolo 6 della legge 9 maggio 1989, n. 168,
i regolamenti di cui al comma 2 sono deliberati dagli organi competenti
dell'università a maggioranza assoluta dei componenti. Essi sono trasmessi al
Ministro che, entro il termine perentorio di sessanta giorni, esercita il
controllo di legittimità e di merito nella forma della richiesta motivata di
riesame. In assenza di rilievi essi sono emanati dal rettore.
4. Il Ministro può per una sola volta, con
proprio decreto, rinviare i regolamenti alla università, indicando le norme
illegittime e quelle da riesaminare nel merito. Gli organi competenti
dell'università possono non conformarsi ai rilievi di legittimità con
deliberazione adottata dalla maggioranza dei tre quinti dei loro componenti,
ovvero ai rilievi di merito con deliberazione adottata dalla maggioranza
assoluta. In tal caso il Ministro può ricorrere contro l'atto emanato dal
rettore in sede di giurisdizione amministrativa per i soli vizi di legittimità.
Quando la maggioranza qualificata non sia stata raggiunta, le norme contestate
non possono essere emanate.
5. I regolamenti di cui al comma 2 sono
pubblicati nel Bollettino ufficiale del Ministero dell'università e
della ricerca scientifica e tecnologica.
6. Le nomine in ruolo e i trasferimenti di
cui alla presente legge decorrono dal 1° novembre di ciascun anno.
Articolo
2
(Procedure
per la nomina in ruolo)
1. I regolamenti di cui all'articolo 1,
comma 1, relativamente alle procedure per la nomina in ruolo, devono in ogni caso
prevedere:
a) l'indizione da parte delle singole
università di specifici bandi per posti di ricercatore, di professore
associato, di professore ordinario, distinti per settore
scientifico-disciplinare;
b) la valutazione comparativa dei
candidati, da effettuare da parte di commissioni composte da un professore di
ruolo nominato dalla facoltà che ha chiesto il bando, inquadrato nel settore
scientifico-disciplinare oggetto del bando, ovvero, se necessario, in settori
affini, nonché:
1) nel caso di procedure per la copertura
di posti di ricercatore, da un professore ordinario se la facoltà che ha
chiesto il bando ha nominato un professore associato, ovvero da un professore
associato se la medesima facoltà ha nominato un professore ordinario, nonché da
un ricercatore confermato. I predetti componenti, scelti tra professori e
ricercatori non in servizio presso l'ateneo che ha emanato il bando, sono
eletti dalla corrispondente fascia di professori di ruolo e dai ricercatori
confermati appartenenti al settore scientifico-disciplinare oggetto del bando,
ovvero, se necessario, a settori affini;
2) nel caso di procedure per la copertura
di posti di professore associato, da due professori associati e da due
professori ordinari non in servizio presso l'ateneo che ha emanato il bando,
rispettivamente eletti dai professori associati e dai professori ordinari
appartenenti al settore scientifico-disciplinare oggetto del bando ovvero, se
necessario, a settori affini;
3) nel caso di procedure per la copertura
di posti di professore ordinario, da quattro professori ordinari non in
servizio presso l'ateneo che ha emanato il bando, eletti dai professori
ordinari appartenenti al settore scientifico-disciplinare oggetto del bando,
ovvero, se necessario, a settori affini;
c) lo svolgimento delle elezioni di cui
alla lettera b) da parte degli atenei con modalità che consentano una rapida
costituzione della commissione e che prevedano l'indicazione di una sola
preferenza;
d) la possibilità che i bandi per la nomina
in ruolo siano introdotte limitazioni al numero delle pubblicazioni
scientifiche da presentare per la valutazione comparativa;
e) i criteri generali, preventivi e resi
pubblici, in base ai quali deve essere effettuata la valutazione comparativa,
anche prevedendone forme differenziate, nonché le modalità di individuazione e
di valutazione dei titoli e delle pubblicazioni, ivi compresa l'utilizzazione,
ove possibile, di parametri riconosciuti in ambito scientifico internazionale.
Per le valutazioni relative a:
1) posti di ricercatore, sono effettuate
anche due prove scritte, una delle quali sostituibile con una prova pratica, ed
una orale;
2) posti di professore associato, sono
effettuate anche una prova didattica e la discussione dei titoli scientifici;
sono altresì valutati le attività didattiche e i servizi prestati nelle
università e negli enti di ricerca italiani e stranieri, nonché, nelle materie
in cui sia richiesta una specifica competenza in campo clinico, l'attività
svolta in detto campo;
3) posti di professore ordinario, è
effettuata una prova didattica per i candidati non appartenenti alla fascia di
professore associato; sono altresì valutati l'attività didattica e i servizi
prestati nelle università e negli enti di ricerca italiani e stranieri, nonché,
nelle materie in cui sia richiesta una specifica competenza in campo clinico,
l'attività svolta in detto campo;
f) l'accertamento, con decreto rettorale,
della regolarità formale degli atti delle commissioni contenenti, nel caso di
procedure relative a ricercatori, l'indicazione del vincitore, e la proposta di
non più di due idonei per ogni posto bandito nel caso di procedure relative a
professori associati od ordinari. L'università che ha emanato il bando per la
copertura del posto nomina in ruolo il vincitore nel caso di procedure relative
a ricercatori e può, nel caso di procedure relative a professori associati e
ordinari, entro sessanta giorni dalla data di accertamento della regolarità
formale degli atti da parte del rettore:
1) nominare in ruolo, previa delibera
motivata assunta dal consiglio di facoltà che ha chiesto il bando, uno dei due
idonei, il quale, in caso di rinuncia, perde il titolo alla nomina in ruolo
anche da parte di altri atenei. La motivazione fa riferimento a specifiche esigenze
scientifiche e didattiche;
2) non nominare in ruolo, previa delibera
motivata assunta dal consiglio di facoltà che ha chiesto il bando, a
maggioranza degli aventi diritto al voto, nessuno dei due idonei. La
motivazione fa riferimento a specifiche esigenze scientifiche e didattiche. In
tal caso l'università, decorso il periodo di sessanta giorni di cui alla
presente lettera, può procedere secondo quanto previsto ai sensi della lettera
g) ovvero può indire una nuova procedura di valutazione comparativa. Qualora la
facoltà lasci decorrere il periodo di sessanta giorni di cui alla presente
lettera senza deliberare sulla copertura del posto ai sensi del numero 1) o del
presente numero, essa potrà avvalersi della possibilità prevista dalla lettera
g) o indire una nuova procedura di valutazione comparativa in entrambi i casi
dopo che siano trascorsi due anni dall'accertamento della regolarità formale
degli atti relativi alla valutazione comparativa non utilizzata dalla facoltà
per coprire il posto;
g) la possibilità, nel caso di procedure
relative a professori associati e ordinari, per le università che non hanno
emanato il bando per la copertura del posto ovvero che, pur avendolo emanato,
non hanno nominato in ruolo gli idonei di cui alla lettera f), di nominare in
ruolo per chiamata i candidati risultati idonei a seguito di valutazioni
comparative svoltesi in altre sedi universitarie per lo stesso settore
scientifico-disciplinare, dopo il decorso nelle medesime sedi del termine di
cui alla lettera f). Gli idonei nelle procedure di valutazione comparativa
relative a professori associati e ordinari, salvo il caso di rinuncia ai sensi
della lettera f), n. 1), hanno titolo alla nomina in ruolo da parte delle
università entro il termine di tre anni, decorrente dalla data del
provvedimento di accertamento della regolarità formale degli atti della
commissione che li ha proposti;
h) i termini per l'espletamento della
procedura di valutazione e le relative forme di pubblicità, che comprendono
comunque i giudizi motivati espressi su ciascun candidato da ciascun componente
la commissione. Tali giudizi, in ogni caso, dovranno essere resi pubblici per
via telematica e tramite il bollettino ufficiale del Ministero dell'università
e della ricerca scientifica e tecnologica;
i) il divieto, per i professori eletti in
una delle commissioni di cui alla lettera b), di far parte di altre commissioni
per un periodo di un anno, per lo stesso settore scientifico-disciplinare e per
la stessa tipologia di procedure di valutazione comparativa;
l) il numero massimo di domande di
partecipazione da parte di un candidato a procedure di valutazione comparativa
in un periodo determinato;
m) il divieto, per i professori ordinari,
associati e per i ricercatori, di partecipare in qualità di candidati a
valutazioni comparative per posti del medesimo livello.
Art.
3
(Trasferimenti)
1. I regolamenti di cui all'articolo 1,
comma 2, disciplinano i trasferimenti, assicurando la valutazione comparativa
dei candidati secondo criteri generali predeterminati e adeguate forme di
pubblicità della procedura nonché l'effettuazione dei medesimi esclusivamente a
domanda degli interessati e dopo tre anni accademici di loro permanenza in una
sede universitaria, anche se in aspettativa ai sensi dell'articolo 13, primo comma, nn. da 1 a 9, del decreto del Presidente della
Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.
Art.
4
(Dottorato
di ricerca)
1. I corsi per il conseguimento del dottorato di ricerca
forniscono le competenze necessarie per esercitare, presso università, enti
pubblici o soggetti privati, attività di ricerca di alta qualificazione.
2. Le università, con proprio regolamento,
disciplinano l'istituzione dei corsi di dottorato, le modalità di accesso e di
conseguimento del titolo, gli obiettivi formativi ed il relativo programma di
studi, la durata, il contributo per l'accesso e la frequenza, le modalità di
conferimento e l'importo delle borse di studio di cui al comma 5, nonché le
convenzioni di cui al comma 4, in conformità ai criteri generali e ai requisiti
di idoneità delle sedi determinati con decreto del Ministro, adottato sentiti
il Consiglio universitario nazionale e l'Osservatorio per la valutazione del
sistema universitario e previo parere delle competenti Commissioni
parlamentari. I corsi possono essere altresì istituiti da consorzi di
università.
3. Alle borse di studio di cui al comma 5,
nonché alle borse di studio conferite dalle università per attività di ricerca
post-laurea si applicano le disposizioni di cui all'articolo 6, commi 6 e 7 della legge 30 novembre 1989, n. 398.
Con decreti del Ministro sono determinati annualmente i criteri per la
ripartizione tra gli atenei delle risorse disponibili per il conferimento di
borse di studio per la frequenza dei corsi di perfezionamento, anche
all'estero, e delle scuole di specializzazione, per i corsi di dottorato di
ricerca e per attività di ricerca post-laurea e post-dottorato.
4. Le università possono attivare corsi di
dottorato mediante convenzione con soggetti pubblici e privati in possesso di
requisiti di elevata qualificazione culturale e scientifica e di personale,
strutture ed attrezzature idonee.
5. Con decreti rettorali sono determinati
annualmente:
a) il numero di laureati da ammettere a
ciascun corso di dottorato;
b) il numero di dottorandi esonerati dai contributi
per l'accesso e la frequenza ai corsi, previa valutazione comparativa del
merito e del disagio economico;
c) il numero, comunque non inferiore alla
metà dei dottorandi, e l'ammontare di borse di studio da assegnare, previa
valutazione comparativa del merito. In caso di parità di merito prevarrà la
valutazione della situazione economica determinata ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 aprile 1997,
pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 132 del 9
giugno 1997, e successive modificazioni e integrazioni.
6. Gli oneri per il finanziamento delle
borse di studio di cui al comma 5 possono essere coperti mediante convenzione
con soggetti estranei all'amministrazione universitaria, secondo modalità e
procedure deliberate dagli organi competenti delle università.
7. La valutabilità dei titoli di dottorato di ricerca, ai
fini dell'ammissione a concorsi pubblici per attività di ricerca non
universitaria, è determinata con uno o più decreti del Presidente del Consiglio
dei ministri, su proposta del Ministro, di concerto con gli altri Ministri
interessati.
8. Le università possono, in base ad
apposito regolamento, affidare ai dottorandi di ricerca una limitata attività
didattica sussidiaria o integrativa che non deve in ogni caso compromettere
l'attività di formazione alla ricerca. La collaborazione didattica è
facoltativa, senza oneri per il bilancio dello Stato e non dà luogo a diritti
in ordine all'accesso ai ruoli delle università.
Art.
5
(Norme
transitorie)
1. I concorsi di ricercatore e di professore universitario
di ruolo, nonché le procedure per l'ammissione ai corsi di dottorato, già
banditi e non ancora espletati alla data di entrata in vigore della presente
legge verranno portati a termine ai sensi della normativa vigente al momento
della pubblicazione del relativo bando di concorso.
2. Per le valutazioni comparative relative
a posti di professore ordinario e associato bandite entro il primo biennio
dalla scadenza del termine di novanta giorni di cui all'articolo 1, comma 1, le
commissioni possono proporre fino a tre idonei.
Art.
6
(Abrogazione
di norme)
1. Sono abrogati:
a) l'articolo 3 della legge 7 febbraio 1979, n. 31,
gli articoli da 41 a 49 e da 54 a 57 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n.
382, e ogni altra disposizione vigente in
materia di reclutamento dei ricercatori e dei professori universitari, a decorrere
dalla data di entrata in vigore dei regolamenti di cui all'articolo 1, comma 1;
b) gli articoli da 68 a 73 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio
1980, n. 382, gli articoli 3 e 7, ad eccezione
del comma 2, e all'articolo 8, comma 3, le parole "salvo quanto previsto
dall'articolo 3 della presente legge" della legge 30 novembre 1989, n.
398, e ogni altra disposizione incompatibile con
le norme di cui all'articolo 4, a decorrere dall'anno successivo alla data di
entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 4, comma 2.
2. Per ciascuna università, con
l'emanazione dei regolamenti di cui all'articolo 1, comma 2, secondo periodo,
cessano di avere efficacia le disposizioni di cui all'articolo 8, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 11
luglio 1980, n. 382, e ogni altra disposizione
incompatibile in materia di trasferimenti di ricercatori e di professori
universitari.
3. Restano escluse dall'abrogazione, fino
all'entrata in vigore di una legge sullo stato giuridico dei ricercatori e
professori universitari, le disposizioni di cui all'articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980,
n. 382, e all'articolo 12 della legge 19 novembre 1990, n. 341,
in materia di compiti didattici attribuiti ai soggetti di cui all'articolo 16, comma 1, della predetta legge n.341 del 1990.