Parlamento Italiano
Legge 3 agosto 2004, n. 206
"Nuove norme in favore delle vittime del terrorismo e delle
stragi di tale matrice"
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 187 del 11 agosto 2004
Art. 1.
1. Le disposizioni della presente legge
si applicano a tutte le vittime degli atti di terrorismo e delle stragi di
tale matrice, compiuti sul territorio nazionale o extranazionale, se
coinvolgenti cittadini italiani, nonché ai loro familiari superstiti.
2. Per quanto non espressamente previsto
dalla presente legge si applicano le disposizioni contenute nelle leggi 20 ottobre
1990, n. 302, 23 novembre
1998, n. 407, e successive modificazioni, nonché l'articolo 82
della legge 23 dicembre 2000, n. 388, ad eccezione
del comma 6.
Art. 2.
1. Ai fini della liquidazione della
pensione e dell'indennità di fine rapporto o altro trattamento equipollente a
chiunque subisca o abbia subito un'invalidità permanente di qualsiasi entità
e grado in conseguenza di atti di terrorismo e delle stragi di tale matrice,
nonché alle vedove e agli orfani, si applica l'articolo 2
della legge 24 maggio 1970, n. 336, e successive
modificazioni.
2. E' riconosciuto il diritto ad una
maggiorazione della misura della pensione e ai relativi benefici sulla base
dei criteri indicati dalla presente legge per coloro che sono stati collocati
a riposo alla data di entrata in vigore della presente legge.
3. Sono fatti salvi i trattamenti
pensionistici di maggior favore derivanti da iscrizioni assicurative
obbligatorie di lavoratori dipendenti, autonomi o liberi professionisti.
Art. 3.
1. A tutti coloro che hanno subito
un'invalidità permanente inferiore all'80 per cento della capacità
lavorativa, causata da atti di terrorismo e dalle stragi di tale matrice, è
riconosciuto un aumento figurativo di dieci anni di versamenti contributivi
utili ad aumentare, per una pari durata, l'anzianità pensionistica maturata,
la misura della pensione, nonché il trattamento di fine rapporto o altro
trattamento equipollente. A tale fine è autorizzata la spesa di 5.807.000
euro per l'anno 2004 e di 2.790.000 euro a decorrere dall'anno 2005.
2. La pensione maturata ai sensi del
comma 1 è esente dall'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF).
Art. 4.
1. Coloro che hanno subito
un'invalidità permanente pari o superiore all'80 per cento della capacita'
lavorativa, causata da atti di terrorismo e dalle stragi di tale matrice,
sono equiparati, ad ogni effetto di legge, ai grandi invalidi di guerra di
cui all'articolo 14 del
testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre
1978, n. 915. A tale fine e' autorizzata la spesa
di 126.432 euro per l'anno 2004, di 128.960 euro per l'anno 2005 e di 131.539
euro a decorrere dall'anno 2006.
2. A tutti coloro che hanno subito
un'invalidità permanente pari o superiore all'80 per cento della capacità
lavorativa, causata da atti di terrorismo e dalle stragi di tale matrice, è
riconosciuto il diritto immediato alla pensione diretta, calcolata in base
all'ultima retribuzione percepita integralmente dall'avente diritto e
rideterminata secondo le previsioni di cui all'articolo 2, comma 2. Per tale
finalità è autorizzata la spesa di 156.000 euro a decorrere dall'anno 2004.
3. I criteri di cui al comma 2 si applicano
per la determinazione della misura della pensione di reversibilità o
indiretta in favore dei superstiti in caso di morte della vittima di atti di
terrorismo e delle stragi di tale matrice; tali pensioni non sono decurtabili
ad ogni effetto di legge.
4. Ai trattamenti pensionistici di cui
ai commi 2 e 3 si applicano i benefici fiscali di cui all'articolo
2, commi 5 e 6, della legge 23 novembre 1998, n. 407, in materia di esenzione dall'IRPEF.
Art. 5.
1. L'elargizione di cui al comma 1 dell'articolo 1
della legge 20 ottobre 1990, n. 302, e successive
modificazioni, è corrisposta nella misura massima di 200.000 euro in
proporzione alla percentuale di invalidità riportata, in ragione di 2.000
euro per ogni punto percentuale.
2. La disposizione di cui al comma 1 si
applica anche alle elargizioni già erogate prima della data di entrata in
vigore della presente legge, considerando nel computo anche la rivalutazione
di cui all'articolo 6. A tale fine è autorizzata la spesa di 12.070.000 euro
per l'anno 2004.
3. A chiunque subisca o abbia subito,
per effetto di ferite o di lesioni, causate da atti di terrorismo e dalle
stragi di tale matrice, un'invalidità permanente non inferiore ad un quarto
della capacità lavorativa, nonché ai superstiti delle vittime, compresi i
figli maggiorenni, é concesso, a decorrere dalla data di entrata in vigore
della presente legge, oltre all'elargizione di cui al comma 1, uno speciale
assegno vitalizio, non reversibile, di 1.033 euro mensili, soggetto alla perequazione
automatica di cui all'articolo 11
del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, e successive modificazioni. Per le medesime finalità è
autorizzata la spesa di 8.268.132 euro per l'anno 2004, di 8.474.834 euro per
l'anno 2005 e di 8.686.694 euro a decorrere dall'anno 2006.
4. In caso di decesso dei soggetti di
cui al comma 3, ai superstiti aventi diritto alla pensione di reversibilità
sono attribuite due annualità, comprensive della tredicesima mensilità, del
suddetto trattamento pensionistico limitatamente al coniuge superstite, ai
figli minori, ai figli maggiorenni, ai genitori e ai fratelli e alle sorelle,
se conviventi e a carico. A tale fine è autorizzata la spesa di 857.000 euro
per l'anno 2004 e di 12.500 euro a decorrere dall'anno 2005.
5. L'elargizione di cui all'articolo 4, comma 1, e all'articolo 12,
comma 3, della legge 20 ottobre 1990, n. 302, come sostituito dall'articolo
3, comma 2, lettera b), della legge 23 novembre 1998, n. 407, è corrisposta nella misura di 200.000 euro. Per le stesse
finalità è autorizzata la spesa di 34.300.000 euro per l'anno 2004.
Art. 6.
1. Le percentuali di invalidità già
riconosciute e indennizzate in base ai criteri e alle disposizioni della
normativa vigente alla data di entrata in vigore della presente legge sono
rivalutate tenendo conto dell'eventuale intercorso aggravamento fisico e del
riconoscimento del danno biologico e morale. Per le stesse finalità e'
autorizzata la spesa di 300.000 euro per l'anno 2004.
2. Alle vittime di atti di terrorismo e
delle stragi di tale matrice e ai loro familiari è assicurata assistenza
psicologica a carico dello Stato. A tale fine è autorizzata la spesa di
50.000 euro a decorrere dall'anno 2004.
Art. 7.
1. Ai pensionati vittime di atti di
terrorismo e delle stragi di tale matrice e ai loro superstiti è assicurato
l'adeguamento costante della misura delle relative pensioni al trattamento in
godimento dei lavoratori in attività nelle corrispondenti posizioni
economiche e con pari anzianità. A tale fine è autorizzata la spesa di 75.180
euro a decorrere dall'anno 2004.
Art. 8.
1. I documenti e gli atti delle
procedure di liquidazione dei benefici previsti dalla presente legge sono
esenti dall'imposta di bollo.
2. L'erogazione delle indennità è
comunque esente da ogni imposta diretta o indiretta.
Art. 9.
1. Gli invalidi vittime di atti di
terrorismo e delle stragi di tale matrice e i familiari, inclusi i familiari
dei deceduti, limitatamente al coniuge e ai figli e, in mancanza dei
predetti, ai genitori, sono esenti dalla partecipazione alla spesa per ogni
tipo di prestazione sanitaria e farmaceutica.
Art. 10.
1. Nei procedimenti penali, civili,
amministrativi e contabili il patrocinio delle vittime di atti di terrorismo
e delle stragi di tale matrice o dei superstiti è a totale carico dello
Stato. A tale fine e' autorizzata la spesa di 50.000 euro a decorrere
dall'anno 2004.
2. Ove non risulti essere stata
effettuata la comunicazione del deposito della sentenza penale relativa ai
fatti di cui all'articolo 1, comma 1, i soggetti danneggiati possono
promuovere l'azione civile contro i diretti responsabili entro il termine di
decadenza di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge,
prescindendo dall'eventuale maturata prescrizione del diritto.
Art. 11.
1. Nelle ipotesi in cui in sede
giudiziaria, amministrativa o contabile siano già state accertate con atti
definitivi la dipendenza dell'invalidità e il suo grado ovvero della morte da
atti di terrorismo e dalle stragi di tale matrice, ivi comprese le perizie
giudiziarie penali, le consulenze tecniche o le certificazioni delle aziende
sanitarie locali od ospedaliere e degli ospedali militari, è instaurato ad
istanza di parte, entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge, un procedimento civile dinanzi al tribunale in
composizione monocratica. Tale procedimento deve essere concluso con sentenza
soggetta all'impugnazione di cui all'articolo 12, comma 2.
Art. 12.
1. Il tribunale in composizione
monocratica competente in base alla residenza anagrafica della vittima o dei
superstiti fissa una o al massimo due udienze, intervallate da un periodo di
tempo non superiore a quarantacinque giorni, al termine del quale, esposte le
richieste delle parti, prodotte ed esperite le prove e precisate le
conclusioni, la causa è assegnata a sentenza e decisa nel termine di quattro
mesi.
2. Le sentenze di cui al comma 1 sono
ricorribili esclusivamente dinanzi alla Corte di cassazione per violazione di
legge, ivi compresa la manifesta illogicità della motivazione.
Art. 13.
1. La competente amministrazione dello
Stato, anche prima dell'inizio di azioni giudiziarie o amministrative,
d'ufficio o su richiesta di parte, può offrire alla vittima di atti di
terrorismo e delle stragi di tale matrice o agli eredi una somma a titolo di
definitiva liquidazione, che, in caso di accettazione, è preclusiva di ogni
altra azione, costituendo ad ogni effetto transazione.
2. La liquidazione di cui al comma 1
deve essere effettuata nel termine di quattro mesi dalla relativa
deliberazione.
Art. 14.
1. Il riconoscimento delle infermità,
il ricalcolo dell'avvenuto aggravamento ai sensi dell'articolo 6 e delle
pensioni, nonché ogni liquidazione economica in favore delle vittime di atti
di terrorismo e delle stragi di tale matrice devono essere conclusi entro il
termine di quattro mesi dalla presentazione della domanda da parte
dell'avente diritto alla prefettura-ufficio territoriale del Governo
competente in base alla residenza anagrafica del medesimo soggetto. Si
applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 28 luglio 1999, n. 510.
Art. 15.
1. I benefici di cui alla presente legge si applicano agli
eventi verificatisi sul territorio nazionale a decorrere dal 1° gennaio 1961.
A tale fine è autorizzata la spesa di 1.500.000 euro per l'anno 2004.
2. Per gli eventi coinvolgenti cittadini
italiani verificatisi all'estero, i benefici di cui alla presente legge si
applicano a decorrere dal 1° gennaio 2003.
Art. 16.
1. All'onere derivante dall'attuazione
della presente legge, valutato complessivamente in 64.100.000 euro per l'anno
2004, in 12.480.000 euro per l'anno 2005 e in 12.900.000 euro a decorrere
dall'anno 2006, ivi comprese le minori entrate derivanti dal comma 2
dell'articolo 3, valutate in 407.238 euro per l'anno 2004, in 610.587 euro
per l'anno 2005 e in 814.476 euro a decorrere dall'anno 2006, e quelle
derivanti dal comma 1 dell'articolo 9, valutate in 130.500 euro a decorrere
dall'anno 2004, si provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito
dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale"
dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per
l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando: quanto a 4.210.000 euro per
l'anno 2004, l'accantonamento relativo al medesimo Ministero; quanto a
4.997.000 euro per l'anno 2004, a 506.000 euro per l'anno 2005 e a 1.430.000
euro per l'anno 2006, l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia;
quanto a 26.450.000 euro per l'anno 2004, a 27.000 euro per l'anno 2005 e a
29.000 euro per l'anno 2006, l'accantonamento relativo al Ministero degli
affari esteri; quanto a 3.401.000 euro per l'anno 2004, a 7.456.000 euro per
l'anno 2005 e a 9.273.000 euro per l'anno 2006, l'accantonamento relativo al
Ministero dell'interno; quanto a 1.027.000 euro per l'anno 2004, a 682.000
euro per l'anno 2005 e a 2.168.000 euro per l'anno 2006, l'accantonamento
relativo al Ministero della difesa; quanto a 21.436.000 euro per l'anno 2004
e a 3.809.000 euro per l'anno 2005, l'accantonamento relativo al Ministero
delle politiche agricole e forestali e quanto a 2.579.000 euro per l'anno
2004, l'accantonamento relativo al Ministero delle comunicazioni.
2. Il Ministro dell'economia e delle
finanze provvede al monitoraggio degli oneri di cui alla presente legge,
anche ai fini dell'adozione dei provvedimenti correttivi di cui all'articolo
11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, ovvero delle misure correttive da
assumere, ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera i-quater), della
medesima legge. Gli eventuali decreti emanati ai sensi dell'articolo 7,
secondo comma, n. 2), della legge 5 agosto 1978, n. 468, prima dell'entrata in vigore dei provvedimenti o delle misure
di cui al periodo precedente, sono tempestivamente trasmessi alle Camere,
corredati da apposite relazioni illustrative.
3. Il Ministro dell'economia e delle
finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio.
La presente legge,
munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli
atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti
di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 3
agosto 2004
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Visto, il Guardasigilli: Castelli
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