Legge
21 luglio 2000, n. 205
"Disposizioni in materia di giustizia
amministrativa"
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 173
del 26 luglio 2000
Art. 1.
(Disposizioni sul processo amministrativo)
1. All’articolo 21 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, i commi dal primo al quinto sono sostituiti dai seguenti:
«Il ricorso deve essere notificato tanto all’organo che ha
emesso l’atto impugnato quanto ai controinteressati ai quali l’atto
direttamente si riferisce, o almeno ad alcuno tra essi, entro il termine di
sessanta giorni da quello in cui l’interessato ne abbia ricevuta la notifica,
o ne abbia comunque avuta piena conoscenza, o, per gli atti di cui non sia
richiesta la notifica individuale, dal giorno in cui sia scaduto il termine
della pubblicazione, se questa sia prevista da disposizioni di legge o di
regolamento, salvo l’obbligo di integrare le notifiche con le ulteriori
notifiche agli altri controinteressati, che siano ordinate dal tribunale
amministrativo regionale. Tutti i provvedimenti adottati in pendenza del
ricorso tra le stesse parti, connessi all’oggetto del ricorso stesso, sono
impugnati mediante proposizione di motivi aggiunti. In pendenza di un ricorso
l’impugnativa di cui dall’articolo 25, comma 5, della legge 7 agosto 1990, n. 241, può essere proposta con istanza presentata al presidente
e depositata presso la segreteria della sezione cui è assegnato il ricorso,
previa notifica all’amministrazione ed ai controinteressati, e viene decisa
con ordinanza istruttoria adottata in camera di consiglio.
Il ricorso, con la prova delle avvenute notifiche, e con
copia del provvedimento impugnato, ove in possesso del ricorrente, deve
essere depositato nella segreteria del tribunale amministrativo regionale,
entro trenta giorni dall’ultima notifica. Nel termine stesso deve essere
depositata copia del provvedimento impugnato, ove non depositata con il
ricorso, ovvero ove notificato o comunicato al ricorrente, e dei documenti di
cui il ricorrente intenda avvalersi in giudizio.
La
mancata produzione della copia del provvedimento impugnato e della
documentazione a sostegno del ricorso non implica decadenza.
L’amministrazione, entro sessanta giorni dalla scadenza del
termine di deposito del ricorso, deve produrre l’eventuale provvedimento
impugnato nonchè gli atti e i documenti in base ai quali l’atto è stato
emanato, quelli in esso citati, e quelli che l’amministrazione ritiene utili
al giudizio.
Dell’avvenuta produzione del provvedimento impugnato,
nonchè degli atti e dei documenti in base ai quali l’atto è stato emanato,
deve darsi comunicazione alle parti costituite.
Ove l’amministrazione non provveda all’adempimento, il
presidente, ovvero un magistrato da lui delegato, ordina, anche su istanza di
parte, l’esibizione degli atti e dei documenti nel termine e nei modi
opportuni».
2. Il terzo comma dell’articolo 44 del testo unico delle leggi sul Consiglio di Stato,
approvato con regio decreto 26 giugno 1924, n. 1054, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:
«La
decisione sui mezzi istruttori, compresa la consulenza tecnica, è adottata
dal presidente della sezione o da un magistrato da lui delegato ovvero dal
collegio mediante ordinanza con la quale è contestualmente fissata la data
della successiva udienza di trattazione del ricorso».
3. All’articolo 23 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
«I
documenti e gli atti prodotti davanti al tribunale amministrativo regionale
non possono essere ritirati dalle parti prima che il giudizio sia definito
con sentenza passata in giudicato e, nel caso di appello, sono trasmessi
senza indugio al giudice di secondo grado unitamente al fascicolo d’ufficio.
Mediante ordinanza può altresì essere disposta dal presidente della sezione,
anche su istanza di parte, l’acquisizione dei documenti e degli atti e mezzi
istruttori già acquisiti dal giudice di primo grado. Nel caso di appello con
richiesta di sospensione della sentenza impugnata ovvero di impugnazione del
provvedimento cautelare la parte ha diritto al rilascio di copia conforme dei
documenti e degli atti prodotti senza oneri ad eccezione del costo materiale
di riproduzione.
Il presidente della sezione può, tuttavia, autorizzare la
sostituzione degli eventuali documenti e atti esibiti in originale con copia
conforme degli stessi, predisposta a cura della segreteria su istanza
motivata dalla parte interessata.
Entro trenta giorni dalla data dell’iscrizione a ruolo del
procedimento di appello avverso la sentenza la segreteria comunica al giudice
di primo grado l’avvenuta interposizione di appello e richiede la trasmissione
del fascicolo di primo grado».
4. All’articolo 38 del regio decreto 17 agosto 1907, n. 642, le parole: «entro due giorni» sono sostituite dalle
seguenti: «entro dieci giorni».
Art. 2.
(Ricorso avverso il silenzio dell’amministrazione)
1. Dopo l’articolo 21 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, è inserito il seguente:
«Art. 21-bis. – 1. I ricorsi avverso il silenzio
dell’amministrazione sono decisi in camera di consiglio, con sentenza
succintamente motivata, entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il
deposito del ricorso, uditi i difensori delle parti che ne facciano
richiesta. Nel caso che il collegio abbia disposto un’istruttoria, il ricorso
è deciso in camera di consiglio entro trenta giorni dalla data fissata per
gli adempimenti istruttori. La decisione è appellabile entro trenta giorni
dalla notificazione o, in mancanza, entro novanta giorni dalla comunicazione
della pubblicazione. Nel giudizio d’appello si seguono le stesse regole.
2. In caso di totale o parziale
accoglimento del ricorso di primo grado, il giudice amministrativo ordina
all’amministrazione di provvedere di norma entro un termine non superiore a
trenta giorni. Qualora l’amministrazione resti inadempiente oltre il detto
termine, il giudice amministrativo, su richiesta di parte, nomina un
commissario che provveda in luogo della stessa.
3. All’atto dell’insediamento il
commissario, preliminarmente all’emanazione del provvedimento da adottare in
via sostitutiva, accerta se anteriormente alla data dell’insediamento
medesimo l’amministrazione abbia provveduto, ancorchè in data successiva al
termine assegnato dal giudice amministrativo con la decisione prevista dal
comma 2».
Art. 3.
(Disposizioni generali sul processo cautelare)
1. Il settimo comma dell’articolo 21 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, è sostituito dai seguenti:
«Se il ricorrente, allegando un pregiudizio grave e
irreparabile derivante dall’esecuzione dell’atto impugnato, ovvero dal
comportamento inerte dell’amministrazione, durante il tempo necessario a
giungere ad una decisione sul ricorso, chiede l’emanazione di misure
cautelari, compresa l’ingiunzione a pagare una somma, che appaiono, secondo
le circostanze, più idonee ad assicurare interinalmente gli effetti della
decisione sul ricorso, il tribunale amministrativo regionale si pronuncia
sull’istanza con ordinanza emessa in camera di consiglio. Nel caso in cui
dall’esecuzione del provvedimento cautelare derivino effetti irreversibili il
giudice amministrativo può altresì disporre la prestazione di una cauzione,
anche mediante fideiussione, cui subordinare la concessione o il diniego
della misura cautelare. La concessione o il diniego della misura cautelare
non può essere subordinata a cauzione quando la richiesta cautelare attenga
ad interessi essenziali della persona quali il diritto alla salute, alla
integrità dell’ambiente, ovvero ad altri beni di primario rilievo
costituzionale. L’ordinanza cautelare motiva in ordine alla valutazione del
pregiudizio allegato, ed indica i profili che, ad un sommario esame, inducono
a una ragionevole previsione sull’esito del ricorso. I difensori delle parti
sono sentiti in camera di consiglio, ove ne facciano richiesta.
Prima della trattazione della domanda cautelare, in caso di
estrema gravità ed urgenza, tale da non consentire neppure la dilazione fino
alla data della camera di consiglio, il ricorrente può, contestualmente alla
domanda cautelare o con separata istanza notificata alle controparti,
chiedere al presidente del tribunale amministrativo regionale, o della
sezione cui il ricorso è assegnato, di disporre misure cautelari provvisorie.
Il presidente provvede con decreto motivato, anche in assenza di contraddittorio.
Il decreto è efficace sino alla pronuncia del collegio, cui l’istanza
cautelare è sottoposta nella prima camera di consiglio utile. Le predette
disposizioni si applicano anche dinanzi al Consiglio di Stato, in caso di
appello contro un’ordinanza cautelare e in caso di domanda di sospensione
della sentenza appellata.
In sede di decisione della domanda cautelare, il tribunale
amministrativo regionale, accertata la completezza del contraddittorio e
dell’istruttoria ed ove ne ricorrano i presupposti, sentite sul punto le
parti costituite, può definire il giudizio nel merito a norma dell’articolo
26. Ove necessario, il tribunale amministrativo regionale dispone
l’integrazione del contraddittorio e fissa contestualmente la data della
successiva trattazione del ricorso a norma del comma undicesimo; adotta, ove
ne sia il caso, le misure cautelari interinali.
Con l’ordinanza che rigetta la domanda cautelare o
l’appello contro un’ordinanza cautelare ovvero li dichiara inammissibili o irricevibili,
il giudice può provvedere in via provvisoria sulle spese del procedimento
cautelare.
L’ordinanza
del tribunale amministrativo regionale di accoglimento della richiesta
cautelare comporta priorità nella fissazione della data di trattazione del
ricorso nel merito.
La domanda di revoca o modificazione delle misure cautelari
concesse e la riproposizione della domanda cautelare respinta sono
ammissibili solo se motivate con riferimento a fatti sopravvenuti.
Nel caso in cui l’amministrazione non abbia prestato
ottemperanza alle misure cautelari concesse, o vi abbia adempiuto solo
parzialmente, la parte interessata può, con istanza motivata e notificata
alle altre parti, chiedere al tribunale amministrativo regionale le opportune
disposizioni attuative. Il tribunale amministrativo regionale esercita i
poteri inerenti al giudizio di ottemperanza al giudicato, di cui all’articolo 27, primo comma, numero 4), del testo unico delle leggi sul
Consiglio di Stato, approvato con regio decreto 26 giugno 1924, n. 1054, e successive modificazioni, e dispone l’esecuzione
dell’ordinanza cautelare indicandone le modalità e, ove occorra, il soggetto
che deve provvedere.
Le
disposizioni dei precedenti commi si applicano anche nei giudizi avanti al
Consiglio di Stato».
2. All’articolo 28 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, dopo il secondo comma è inserito il seguente:
«Contro
le ordinanze dei tribunali amministrativi regionali di cui all’articolo 21,
commi settimo e seguenti, è ammesso ricorso in appello, da proporre nel
termine di sessanta giorni dalla notificazione dell’ordinanza, ovvero di
centoventi giorni dalla comunicazione del deposito dell’ordinanza stessa
nella segreteria».
3. Per l’impugnazione delle ordinanze già emanate alla data
di entrata in vigore della presente legge il termine di centoventi giorni
decorre da quest’ultima data, sempre che ciò non comporti riapertura o
prolungamento del termine previsto dalla normativa anteriore.
4.
Nell’ambito del ricorso straordinario al Presidente della Repubblica può
essere concessa, a richiesta del ricorrente, ove siano allegati danni gravi e
irreparabili derivanti dall’esecuzione dell’atto, la sospensione dell’atto
medesimo. La sospensione è disposta con atto motivato del Ministero
competente ai sensi dell’articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre
1971, n. 1199, su conforme parere del Consiglio di Stato.
Art. 4.
(Disposizioni particolari sul processo in determinate
materie)
1. Dopo l’articolo 23 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, è inserito il seguente:
«Art. 23-bis. – 1. Le disposizioni di cui al
presente articolo si applicano nei giudizi davanti agli organi di giustizia
amministrativa aventi ad oggetto:
a) i provvedimenti relativi a
procedure di affidamento di incarichi di progettazione e di attività
tecnico-amministrative ad esse connesse;
b) i provvedimenti relativi alle
procedure di aggiudicazione, affidamento ed esecuzione di opere pubbliche o
di pubblica utilità, ivi compresi i bandi di gara e gli atti di esclusione
dei concorrenti, nonchè quelli relativi alle procedure di occupazione e di
espropriazione delle aree destinate alle predette opere;
c) i provvedimenti relativi alle
procedure di aggiudicazione, affidamento ed esecuzione di servizi pubblici e
forniture, ivi compresi i bandi di gara e gli atti di esclusione dei
concorrenti;
d) i provvedimenti adottati dalle
autorità amministrative indipendenti;
e) i provvedimenti relativi alle
procedure di privatizzazione o di dismissione di imprese o beni pubblici,
nonchè quelli relativi alla costituzione, modificazione o soppressione di
società, aziende e istituzioni ai sensi dell’articolo 22 della legge 8 giugno 1990, n. 142;
f)i provvedimenti di nomina,
adottati previa delibera del Consiglio dei ministri ai sensi della legge 23 agosto 1988, n. 400;
g) i provvedimenti di scioglimento
degli enti locali e quelli connessi concernenti la formazione e il
funzionamento degli organi.
2. I termini processuali previsti
sono ridotti alla metà, salvo quelli per la proposizione del ricorso.
3. Salva l’applicazione
dell’articolo 26, quarto comma, il tribunale amministrativo regionale
chiamato a pronunciarsi sulla domanda cautelare, accertata la completezza del
contraddittorio ovvero disposta l’integrazione dello stesso ai sensi
dell’articolo 21, se ritiene ad un primo esame che il ricorso evidenzi
l’illegittimità dell’atto impugnato e la sussistenza di un pregiudizio grave
e irreparabile, fissa con ordinanza la data di discussione nel merito alla
prima udienza successiva al termine di trenta giorni dalla data di deposito
dell’ordinanza. In caso di rigetto dell’istanza cautelare da parte del
tribunale amministrativo regionale, ove il Consiglio di Stato riformi
l’ordinanza di primo grado, la pronunzia di appello è trasmessa al tribunale
amministrativo regionale per la fissazione dell’udienza di merito. In tale
ipotesi, il termine di trenta giorni decorre dalla data di ricevimento
dell’ordinanza da parte della segreteria del tribunale amministrativo
regionale che ne dà avviso alle parti.
4.Nel giudizio cautelare di cui al
comma 3 le parti possono depositare documenti entro il termine di quindici
giorni dal deposito o dal ricevimento delle ordinanze di cui al medesimo
comma e possono depositare memorie entro i successivi dieci giorni.
5. Con le ordinanze di cui al comma
3, in caso di estrema gravità ed urgenza, il tribunale amministrativo
regionale o il Consiglio di Stato possono disporre le opportune misure
cautelari, enunciando i profili che, ad un sommario esame, inducono a una
ragionevole probabilità sul buon esito del
6. Nei giudizi di cui al comma 1, il
dispositivo della sentenza è pubblicato entro sette giorni dalla data
dell’udienza, mediante deposito in segreteria.
7. Il termine per la proposizione dell’appello avverso la
sentenza del tribunale amministrativo regionale pronunciata nei giudizi di
cui al comma 1 è di trenta giorni dalla notificazione e di centoventi giorni
dalla pubblicazione della sentenza. La parte può, al fine di ottenere la
sospensione dell’esecuzione della sentenza, proporre appello nel termine di
trenta giorni dalla pubblicazione del dispositivo, con riserva dei motivi, da
proporre entro trenta giorni dalla notificazione ed entro centoventi giorni
dalla comunicazione della pubblicazione della sentenza.
8. Le disposizioni del presente
articolo si applicano anche davanti al Consiglio di Stato, in caso di domanda
di sospensione della sentenza appellata».
2. Sono abrogati l’articolo 19 del decreto-legge 25 marzo
1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, e il
comma 27 dell’articolo 1 della legge 31 luglio 1997, n. 249.
3. Nei giudizi ai sensi dell’articolo 25, commi 5 e seguenti, della legge 7 agosto 1990, n. 241, il ricorrente può stare in giudizio personalmente senza
l’assistenza del difensore. L’amministrazione può essere rappresentata e
difesa da un proprio dipendente, purchè in possesso della qualifica di
dirigente, autorizzato dal rappresentante legale dell’ente.
Art. 5.
(Giudice unico delle pensioni)
1. In materia di ricorsi pensionistici, civili, militari e
di guerra la Corte dei conti, in primo grado, giudica in composizione
monocratica, attraverso un magistrato assegnato alla sezione giurisdizionale
regionale competente per territorio, in funzione di giudice unico. In sede
cautelare la Corte giudica sempre in composizione collegiale.
2. Innanzi al giudice unico delle pensioni si applicano gli
articoli 420, 421, 429, 430 e 431
del codice di procedura civile.
3. Nel caso in cui il ricorrente risulti deceduto il
giudice dichiara interrotto il giudizio e dispone la comunicazione agli eredi
ovvero la pubblicazione del relativo avviso nella Gazzetta Ufficiale,
contenente i dati anagrafici del ricorrente, il numero del ricorso e
l’avvertenza che il giudizio deve essere riassunto entro il termine di
novanta giorni a pena di estinzione. Gli avvisi sono pubblicati
gratuitamente. Se nessuno degli eredi provvede a riassumere il giudizio entro
novanta giorni dalla pubblicazione del suddetto avviso il giudizio è
dichiarato estinto.
Art. 6.
(Disposizioni in materia di giurisdizione)
1. Sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice
amministrativo tutte le controversie relative a procedure di affidamento di
lavori, servizi o forniture svolte da soggetti comunque tenuti, nella scelta
del contraente o del socio, all’applicazione della normativa comunitaria
ovvero al rispetto dei procedimenti di evidenza pubblica previsti dalla
normativa statale o regionale.
2. Le controversie concernenti diritti soggettivi devolute
alla giurisdizione del giudice amministrativo possono essere risolte mediante
arbitrato rituale di diritto.
Art.
7.
(Modifiche al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80)
1. Al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) l’articolo 33 è sostituito dal
seguente:
–«Art. 33. – 1. Sono devolute alla giurisdizione
esclusiva del giudice amministrativo tutte le controversie in materia di
pubblici servizi, ivi compresi quelli afferenti alla vigilanza sul credito,
sulle assicurazioni e sul mercato mobiliare, al servizio farmaceutico, ai
trasporti, alle telecomunicazioni e ai servizi di cui alla legge 14 novembre
1995, n. 481.
2. Tali controversie sono, in
particolare, quelle:
a) concernenti la istituzione,
modificazione o estinzione di soggetti gestori di pubblici servizi, ivi
comprese le aziende speciali, le istituzioni o le società di capitali anche
di trasformazione urbana;
b) tra le amministrazioni pubbliche
e i gestori comunque denominati di pubblici servizi;
c) in materia di vigilanza e di
controllo nei confronti di gestori dei pubblici servizi;
d) aventi ad oggetto le procedure di
affidamento di appalti pubblici di lavori, servizi e forniture, svolte da
soggetti comunque tenuti alla applicazione delle norme comunitarie o della
normativa nazionale o regionale;
e) riguardanti le attività e le
prestazioni di ogni genere, anche di natura patrimoniale, rese
nell’espletamento di pubblici servizi, ivi comprese quelle rese nell’ambito
del Servizio sanitario nazionale e della pubblica istruzione, con esclusione
dei rapporti individuali di utenza con soggetti privati, delle controversie
meramente risarcitorie che riguardano il danno alla persona o a cose e delle
controversie in materia di invalidità.
3. All’articolo 5, primo comma, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, sono soppresse le parole: “o di servizi“»;
b) l’articolo 34 è sostituito dal
seguente:
«Art. 34. – 1. Sono devolute alla giurisdizione
esclusiva del giudice amministrativo le controversie aventi per oggetto gli
atti, i provvedimenti e i comportamenti delle amministrazioni pubbliche e dei
soggetti alle stesse equiparati in materia urbanistica ed edilizia.
2. Agli effetti del presente decreto,
la materia urbanistica concerne tutti gli aspetti dell’uso del territorio.
3. Nulla è innovato in ordine:
a) alla giurisdizione del tribunale
superiore delle acque;
b) alla giurisdizione del giudice
ordinario per le controversie riguardanti la determinazione e la
corresponsione delle indennità in conseguenza dell’adozione di atti di natura
espropriativa o ablativa»;
c) l’articolo 35 è sostituito dal
seguente:
«Art. 35. – 1. Il giudice amministrativo, nelle
controversie devolute alla sua giurisdizione esclusiva, dispone, anche
attraverso la reintegrazione in forma specifica, il risarcimento del danno
ingiusto.
2. Nei casi previsti dal comma 1, il
giudice amministrativo può stabilire i criteri in base ai quali l’amministrazione
pubblica o il gestore del pubblico servizio devono proporre a favore
dell’avente titolo il pagamento di una somma entro un congruo termine. Se le
parti non giungono ad un accordo, con il ricorso previsto dall’articolo 27, primo comma, numero 4), del testo unico approvato con
regio decreto 26 giugno 1924, n. 1054, può essere chiesta la determinazione della somma dovuta.
3. Il giudice amministrativo, nelle
controversie di cui al comma 1, può disporre l’assunzione dei mezzi di prova
previsti dal codice di procedura civile, nonchè della consulenza tecnica
d’ufficio, esclusi l’interrogatorio formale e il giuramento. L’assunzione dei
mezzi di prova e l’espletamento della consulenza tecnica d’ufficio sono
disciplinati, ove occorra, nel regolamento di cui al regio decreto 17 agosto 1907, n. 642, tenendo conto della specificità del processo
amministrativo in relazione alle esigenze di celerità e concentrazione del
giudizio.
4. Il primo periodo del terzo comma dell’articolo 7 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, è sostituito dal seguente: “Il tribunale amministrativo
regionale, nell’ambito della sua giurisdizione, conosce anche di tutte le
questioni relative all’eventuale risarcimento del danno, anche attraverso la
reintegrazione in forma specifica, e agli altri diritti patrimoniali
consequenziali“.
5. Sono abrogati l’articolo 13 della legge 19 febbraio 1992, n. 142, e ogni altra disposizione che prevede la devoluzione al
giudice ordinario delle controversie sul risarcimento del danno conseguente
all’annullamento di atti amministrativi».
Art. 8.
(Giurisdizione esclusiva)
1. Nelle controversie devolute alla giurisdizione esclusiva
del giudice amministrativo, aventi ad oggetto diritti soggettivi di natura
patrimoniale, si applica il capo I del titolo I del libro IV del codice di
procedura civile. Per l’ingiunzione è competente il presidente o un
magistrato da lui delegato. L’opposizione si propone con ricorso.
2. Nelle controversie devolute alla giurisdizione esclusiva
del giudice amministrativo, aventi ad oggetti diritti soggettivi di natura
patrimoniale, il tribunale amministrativo regionale, su istanza di parte,
dispone in via provvisionale, con ordinanza provvisoriamente esecutiva, la
condanna al pagamento di somme di denaro quando, in ordine al credito
azionato, ricorrono i presupposti di cui agli articoli 186-bis e 186-ter
del codice di procedura civile.
3. Al fine di cui al comma 2, il presidente del tribunale
amministrativo regionale, ovvero il presidente della sezione interna o della
sezione distaccata, fissa su istanza di parte la discussione nella prima
camera di consiglio utile, e quando ciò non sia possibile, entro un termine
di trenta giorni successivo al deposito del ricorso o dell’istanza di parte
se separata.
4. Il procedimento di cui ai commi 1 e 2 si applica anche
al giudizio innanzi al Consiglio di Stato in sede di appello.
Art. 9.
(Decisioni in forma semplificata e perenzione dei ricorsi
ultradecennali)
1. All’articolo 26 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, l’ultimo comma è sostituito dai seguenti:
«Nel
caso in cui ravvisino la manifesta fondatezza ovvero la manifesta
irricevibilità, inammissibilità, improcedibilità o infondatezza del ricorso,
il tribunale amministrativo regionale e il Consiglio di Stato decidono con sentenza
succintamente motivata. La motivazione della sentenza può consistere in un
sintetico riferimento al punto di fatto o di diritto ritenuto risolutivo,
ovvero, se del caso, ad un precedente conforme. In ogni caso, il giudice
provvede anche sulle spese di giudizio, applicando le norme del codice di
procedura civile.
La decisione in forma semplificata è assunta, nel rispetto
della completezza del contraddittorio, nella camera di consiglio fissata per
l’esame dell’istanza cautelare ovvero fissata d’ufficio a seguito dell’esame
istruttorio previsto dal secondo comma dell’articolo 44 del testo unico delle leggi sul Consiglio di Stato,
approvato con regio decreto 26 giugno 1924, n. 1054, e successive modificazioni.
Le decisioni in forma semplificata sono soggette alle
medesime forme di impugnazione previste per le sentenze.
La
rinuncia al ricorso, la cessazione della materia del contendere, l’estinzione
del giudizio e la perenzione sono pronunciate, con decreto, dal presidente
della sezione competente o da un magistrato da lui delegato. Il decreto è
depositato in segreteria, che ne dà formale comunicazione alle parti
costituite. Nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione ciascuna delle
parti costituite può proporre opposizione al collegio, con atto notificato a
tutte le altre parti e depositato presso la segreteria del giudice adìto
entro dieci giorni dall’ultima notifica. Nei trenta giorni successivi il collegio
decide sulla opposizione in camera di consiglio, sentite le parti che ne
facciano richiesta, con ordinanza che, in caso di accoglimento della
opposizione, dispone la reiscrizione del ricorso nel ruolo ordinario. Nel
caso di rigetto, le spese sono poste a carico dell’opponente e vengono
liquidate dal collegio nella stessa ordinanza, esclusa la possibilità di
compensazione anche parziale. L’ordinanza è depositata in segreteria, che ne
dà comunicazione alle parti costituite. Avverso l’ordinanza che decide sulla
opposizione può essere proposto ricorso in appello. Il giudizio di appello
procede secondo le regole ordinarie, ridotti alla metà tutti i termini
processuali».
2. A cura della segreteria è notificato alle parti
costituite, dopo il decorso di dieci anni dalla data di deposito dei ricorsi,
apposito avviso in virtù del quale è fatto onere alle parti ricorrenti di
presentare nuova istanza di fissazione dell’udienza con la firma delle parti
entro sei mesi dalla data di notifica dell’avviso medesimo. I ricorsi per i
quali non sia stata presentata nuova domanda di fissazione vengono, dopo il
decorso infruttuoso del termine assegnato, dichiarati perenti con le modalità
di cui all’ultimo comma dell’articolo 26 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, introdotto dal comma 1 del presente articolo.
3.
Le disposizioni concernenti le decisioni in forma semplificata e la
perenzione dei ricorsi ultradecennali, previste nei commi 1 e 2, si applicano
anche ai giudizi innanzi alla Corte dei conti in materia di ricorsi
pensionistici, civili, militari e di guerra.
4. Il quinto comma dell’articolo 31 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, è sostituito dal seguente:
«Negli altri casi
il presidente fissa immediatamente la camera di consiglio per la sommaria
delibazione del regolamento di competenza proposto. Qualora il collegio,
sentiti i difensori delle parti, rilevi, con decisione semplificata, la
manifesta infondatezza del regolamento di competenza, respinge l’istanza e
provvede sulle spese di giudizio; in caso contrario dispone che gli atti
siano immediatamente trasmessi al Consiglio di Stato».
Art. 10.
(Esecuzione di sentenze non sospese dal Consiglio di Stato
e dalla Corte dei conti)
1. All’articolo 33 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, è aggiunto il seguente comma:
«Per l’esecuzione
delle sentenze non sospese dal Consiglio di Stato il tribunale amministrativo
regionale esercita i poteri inerenti al giudizio di ottemperanza al giudicato
di cui all’articolo 27, primo comma, numero 4), del testo unico delle leggi sul
Consiglio di Stato, approvato con regio decreto 26 giugno 1924, n. 1054, e successive modificazioni».
2.
La disposizione di cui al comma 1 si applica anche nel giudizio innanzi alle
sezioni giurisdizionali regionali della Corte dei conti per l’esecuzione
delle sentenze emesse dalle sezioni medesime e non sospese dalle sezioni
giurisdizionali centrali d’appello della Corte dei conti; per l’esecuzione
delle sentenze emesse da queste ultime provvedono le stesse sezioni
giurisdizionali centrali d’appello della Corte dei conti.
3. Ad eccezione di quanto disposto dall’articolo 105, primo
comma, del regolamento di procedura per i giudizi innanzi alla Corte dei
conti, approvato con regio decreto 13 agosto 1933, n. 1038, la disposizione di cui al comma 1 si applica anche nei
giudizi innanzi alle sezioni giurisdizionali centrali d’appello della Corte
dei conti. È abrogato l’articolo 105, secondo comma, del citato regolamento
approvato con regio decreto n. 1038 del 1933.
Art. 11.
(Rinvio delle controversie al tribunale amministrativo
regionale)
1. Il quarto comma dell’articolo 35 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, è sostituito dal seguente:
«In ogni caso di rinvio, il giudizio prosegue innanzi al
tribunale amministrativo regionale, con fissazione d’ufficio dell’udienza
pubblica, da tenere entro trenta giorni dalla comunicazione della sentenza
con la quale si dispone il rinvio. Le parti possono depositare atti,
documenti e memorie sino a tre giorni prima dell’udienza».
Art. 12.
(Mezzi per l’effettuazione delle notifiche)
Il
presidente del tribunale può disporre che la notifica del ricorso o di
provvedimenti sia effettuata con qualunque mezzo idoneo, compresi quelli per
via telematica o telefax, ai sensi dell’articolo 151 del codice di procedura
civile.
Art. 13.
(Obbligo di permanenza nella sede di nomina per i
presidenti di sezione del Consiglio di Stato e per i presidenti dei tribunali
amministrativi regionali)
1. All’articolo 21 della legge 27 aprile 1982, n. 186, dopo il quarto comma, è inserito il seguente:
«La
nomina a presidente di sezione del Consiglio di Stato e quella a presidente
di tribunale amministrativo regionale comportano l’obbligo, per il nominato,
di permanere nella sede di assegnazione per un periodo non inferiore a tre
anni, salvo il caso di trasferimento d’ufficio disposto in applicazione delle
norme in materia. Per lo stesso periodo non è consentito il collocamento
fuori ruolo del magistrato. La nomina può non essere disposta nei confronti
di magistrati il cui periodo di permanenza in servizio, fino al collocamento
a riposo per raggiunti limiti di età, sia inferiore a tre anni dalla data di
conferimento dell’incarico».
Art. 14.
(Aumento dell’organico dei magistrati e del personale
amministrativo)
1. A decorrere dal 1º gennaio 2001, nella tabella A allegata alla legge 27 aprile 1982, n. 186, il numero dei presidenti di sezione del Consiglio di
Stato è aumentato di tre unità, quello dei consiglieri di Stato di dieci
unità, quello dei referendari dei tribunali amministrativi regionali di
sessanta unità.
2.
A decorrere dalla stessa data di cui al comma 1, la dotazione organica del
personale amministrativo del Consiglio di Stato e dei tribunali amministrativi
regionali è aumentata nella misura complessiva di quaranta unità, da
ripartire tra le sedi interessate dagli aumenti di cui al medesimo comma 1.
3. Per le finalità di cui al presente articolo è
autorizzata la spesa di lire 16.600 milioni annue a decorrere dall’anno 2001.
Art. 15.
(Pubblicità dei pareri del Consiglio di Stato)
I pareri del Consiglio di Stato sono pubblici e recano
l’indicazione del presidente del collegio e dell’estensore.
Art. 16.
(Integrazione dell’istruttoria mediante consulenza tecnica)
Al
primo comma dell’articolo 44 del testo unico delle leggi sul Consiglio di Stato,
approvato con regio decreto 26 giugno 1924, n. 1054, e
successive modificazioni, sono aggiunte, in fine, le parole: «, ovvero
disporre consulenza tecnica».
Art. 17.
(Ufficio del segretariato generale della giustizia
amministrativa)
1. L’articolo 4 della legge 27 aprile 1982, n. 186, è sostituito dal seguente:
«Art. 4. - (Ufficio del segretariato generale della
giustizia amministrativa). – 1. L’ufficio del segretariato generale è
composto dal segretario generale nonchè, con competenza per i rispettivi
istituti, dal segretario delegato per il Consiglio di Stato e dal segretario
delegato per i tribunali amministrativi regionali.
2. Il segretario generale e i
segretari delegati assistono il presidente del Consiglio di Stato
nell’esercizio delle sue funzioni e svolgono, ciascuno per le proprie
competenze, gli altri compiti previsti dalle norme vigenti per il segretario
generale del Consiglio di Stato.
3. L’incarico di segretario generale
è conferito ad un consigliere di Stato, con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri, su proposta del presidente del Consiglio di Stato,
sentito il consiglio di presidenza.
4. Gli incarichi di segretario
delegato sono conferiti dal presidente del Consiglio di Stato, sentito il consiglio
di presidenza, rispettivamente ad un consigliere di Stato e ad un consigliere
di tribunale amministrativo regionale.
5. Gli incarichi, salvo provvedimento
motivato di revoca, cessano al compimento di cinque anni dal conferimento e
non sono rinnovabili.
6. In caso di assenza o di
impedimento, i segretari sono sostituiti, con provvedimento del presidente
del Consiglio di Stato, da altro magistrato incaricato di esercitarne
temporaneamente le funzioni.
7. Agli oneri derivanti
dall’attuazione del presente articolo si provvede nei limiti degli ordinari
stanziamenti di bilancio».
Art. 18.
(Modificazione della composizione del consiglio di
presidenza della giustizia amministrativa)
1. L’articolo 7 della legge 27 aprile 1982, n. 186, è sostituito dal seguente:
«Art. 7. - (Composizione del consiglio di presidenza) –
1. In attesa del generale riordino dell’ordinamento della giustizia
amministrativa sulla base della unicità di accesso e di carriera, con
esclusione di automatismi collegati all’anzianità di servizio, il consiglio
di presidenza è costituito con decreto del Presidente della Repubblica su
proposta del Presidente del Consiglio dei ministri. Esso ha sede in Roma,
presso il Consiglio di Stato, ed è composto:
a) dal presidente del Consiglio di
Stato, che lo presiede;
b) da quattro magistrati in servizio
presso il Consiglio di Stato;
c) da sei magistrati in servizio
presso i tribunali amministrativi regionali;
d) da quattro cittadini eletti, due
dalla Camera dei deputati e due dal Senato della Repubblica a maggioranza
assoluta dei rispettivi componenti, tra i professori ordinari di università
in materie giuridiche o gli avvocati con venti anni di esercizio
professionale;
e) da due magistrati in servizio
presso il Consiglio di Stato con funzioni di supplenti dei componenti di cui
alla lettera b);
f) da due magistrati in servizio
presso i tribunali amministrativi regionali, con funzioni di supplenti dei
componenti di cui alla lettera c).
2. All’elezione dei componenti di cui
alle lettere b) ed e) del comma 1, nonchè di quelli di cui alle
lettere c) e f) del medesimo comma, partecipano,
rispettivamente, i magistrati in servizio presso il Consiglio di Stato e
presso i tribunali amministrativi regionali, senza distinzione di categoria,
con voto personale, segreto e diretto.
3. I componenti elettivi durano in
carica quattro anni e non sono immediatamente rieleggibili.
4. I membri eletti che nel corso del
quadriennio perdono i requisiti di eleggibilità o si dimettono, o cessano per
qualsiasi causa dal servizio oppure passano dal Consiglio di Stato ai
tribunali amministrativi regionali o viceversa, sono sostituiti, per il
restante periodo, dai magistrati appartenenti al corrispondente gruppo
elettorale che seguono gli eletti per il numero dei suffragi ottenuti.
5. I componenti di cui al comma 1,
lettera d), non possono esercitare alcuna attività suscettibile di
interferire con le funzioni del Consiglio di Stato e dei tribunali
amministrativi regionali. Ad essi si applica il disposto dell’articolo 12
della legge 13 aprile 1988, n. 117.
6. I membri supplenti partecipano
alle sedute del consiglio di presidenza in caso di assenza o impedimento dei
componenti effettivi.
7. Il vice presidente, eletto dal
consiglio tra i componenti di cui al comma 1, lettera d), sostituisce
il presidente ove questi sia assente o impedito.
8. In caso di parità prevale il voto
del presidente».
2. In sede di prima applicazione, i componenti di cui all’articolo 7, comma 1, lettera d), della legge 27 aprile 1982, n.
186, come sostituito dal comma 1 del
presente articolo, entrano a far parte del consiglio di presidenza in carica
alla data di entrata in vigore della presente legge. Il mandato cessa alla
scadenza del consiglio stesso.
3. A decorrere dalla data di entrata in vigore della
presente legge si applicano, in quanto compatibili, al consiglio di
presidenza della Corte dei conti le disposizioni di cui ai commi 1 e 2.
4. Per le finalità previste dal comma 1, è autorizzata la
spesa di lire 470 milioni annue per l’anno 2000 e di lire 940 milioni annue a
decorrere dall’anno 2001.
Art. 19.
(Carichi di lavoro dei magistrati)
1. Al primo comma dell’articolo 13 della legge 27 aprile 1982, n. 186, dopo il numero 6) è aggiunto il seguente:
«6-bis) determina i criteri e le modalità per la
fissazione dei carichi di lavoro dei magistrati».
Art. 20.
(Autonomia finanziaria del Consiglio di Stato e dei
tribunali amministrativi regionali)
1. Alla legge 27 aprile 1982, n. 186, dopo l’articolo 53 è inserito il seguente:
«Art. 53-bis. - (Autonomia finanziaria del Consiglio di
Stato e dei tribunali amministrativi regionali). – 1. A decorrere
dall’anno 2001 il consiglio di presidenza della giustizia amministrativa
provvede all’autonoma gestione delle spese relative al Consiglio di Stato e
dei tribunali amministrativi regionali nei limiti di un fondo iscritto in
apposita unità previsionale di base denominata “Consiglio di Stato e
tribunali amministrativi regionali“, nell’ambito del centro di responsabilità
“Tesoro“ dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, del bilancio
e della programmazione economica. Il bilancio preventivo ed il rendiconto
sono trasmessi ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della
Repubblica e sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.
2. Il consiglio di presidenza della
giustizia amministrativa disciplina l’organizzazione, il funzionamento e la
gestione delle spese del Consiglio di Stato e dei tribunali amministrativi
regionali».
Art. 21.
(Estensione ai magistrati amministrativi della facoltà
prevista dall’articolo 7, comma 1, della legge 21 febbraio 1990, n. 36,
per i magistrati dell’ordine giudiziario)
1. La disposizione contenuta nel comma 1 dell’articolo 7
della legge 21 febbraio 1990, n. 36, si applica anche nei confronti dei
magistrati amministrativi di cui alla legge 27
aprile 1982, n. 186, nonchè dei
magistrati della Corte dei conti.
Art. 22.
(Copertura finanziaria)
1. All’onere derivante dall’attuazione della presente
legge, valutato in lire 470 milioni per l’anno 2000 ed in lire 17.540 milioni
annue a decorrere dal 2001, si provvede mediante corrispondente riduzione
dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002,
nell’ambito dell’unità previsionale di base di parte corrente «Fondo
speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica per l’anno 2000, allo scopo parzialmente
utilizzando, quanto a lire 470 milioni per l’anno 2000, l’accantonamento
relativo al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica; quanto a lire 15.800 milioni per gli anni 2001 e 2002,
l’accantonamento relativo al Ministero del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica; quanto a lire 31 milioni ed a lire 1.740 milioni,
rispettivamente, per gli anni 2001 e 2002, l’accantonamento relativo al
Ministero della giustizia; quanto a lire 639 milioni per l’anno 2001
l’accantonamento relativo al Ministero dei trasporti e della navigazione;
quanto a lire 1.070 milioni per l’anno 2001 l’accantonamento relativo al
Ministero delle politiche agricole e forestali.
2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le
occorrenti variazioni di bilancio.
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