Parlamento Italiano
Legge 22 dicembre 2008, n. 203
"Disposizioni per la formazione del bilancio annuale
e pluriennale dello Stato (legge
finanziaria 2009)"
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 303 del 30
dicembre 2008 - Supplemento Ordinario n.285
La Camera dei deputati ed il Senato della
Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA
REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1.
Risultati
differenziali.
1. Per l'anno 2009, il livello massimo del saldo netto da
finanziare è determinato in termini di competenza in 33.600 milioni di euro, al netto di 7.070 milioni di euro per regolazioni
debitorie. Tenuto conto delle operazioni di
rimborso di prestiti, il livello massimo del ricorso al mercato finanziario
di cui all'articolo 11 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive
modificazioni, ivi compreso l'indebitamento all'estero per un importo
complessivo non superiore a 4.000 milioni di euro
relativo ad interventi non considerati nel bilancio di previsione per il
2009, è fissato, in termini di competenza, in 260.000 milioni di euro per
l'anno finanziario 2009.
2. Per gli anni 2010 e 2011, il livello massimo del saldo
netto da finanziare del bilancio pluriennale a legislazione vigente, tenuto
conto degli effetti della presente legge, è determinato, rispettivamente, in
19.800 milioni di euro e in 5.800 milioni di euro,
al netto di 3.260 milioni di euro per l'anno 2010 e di 3.150 milioni di euro
per l'anno 2011, per le regolazioni debitorie; il
livello massimo del ricorso al mercato è determinato, rispettivamente, in
245.000 milioni di euro e in 225.000 milioni di euro. Per il bilancio
programmatico degli anni 2010 e 2011, il livello massimo del saldo netto da
finanziare è determinato, rispettivamente, in 16.500 milioni di euro e in 3.100 milioni di euro e il livello massimo
del ricorso al mercato è determinato, rispettivamente, in 235.000 milioni di
euro e in 217.000 milioni di euro.
3. I livelli del ricorso al mercato di cui ai commi 1 e 2 si intendono al netto delle operazioni effettuate al fine
di rimborsare prima della scadenza o di ristrutturare passività preesistenti
con ammortamento a carico dello Stato.
4. Le maggiori disponibilità di finanza pubblica che si realizzassero nell'anno 2009 rispetto alle previsioni del
Documento di programmazione economico-finanziaria per gli anni 2009-2013, al
fine di fronteggiare la diminuzione della domanda interna, sono destinate
alla riduzione della pressione fiscale nei confronti delle famiglie con figli
e dei percettori di reddito medio-basso, con
priorità per i lavoratori dipendenti e i pensionati.
Art. 2.
Proroghe fiscali,
misure per l'agricoltura e per l'autotrasporto, gestioni previdenziali,
risorse destinate ai rinnovi contrattuali e ai miglioramenti retributivi per
il personale statale in regime di diritto pubblico, ammortizzatori sociali e
patto di stabilità interno.
1. All'articolo 45, comma 1, del decreto
legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, le parole
da: «per il periodo d'imposta in corso al 1º gennaio 1998» fino alla fine del
comma sono sostituite dalle seguenti: «l'aliquota è stabilita nella misura
dell'1,9 per cento». Resta ferma l'applicazione di tale aliquota anche
per il periodo d'imposta in corso al 1º gennaio 2008.
2. Per la salvaguardia
dell'occupazione della gente di mare, i benefici di cui agli articoli 4 e 6
del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni,
dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, e successive modificazioni, sono estesi,
a decorrere dall'anno 2009 e nel limite dell'80 per cento, alle imprese che
esercitano la pesca costiera, nonchè alle imprese
che esercitano la pesca nelle acque interne e lagunari.
3. Le disposizioni di cui al comma 103 dell'articolo 1
della legge 23 dicembre 2005, n. 266, nei limiti di spesa ivi indicati, si
applicano anche alle somme versate nel periodo d'imposta 2008 ai fini della
compensazione dei versamenti effettuati dal 1º gennaio 2009 al 31 dicembre
2009.
4. Le disposizioni di cui al comma 106 dell'articolo 1
della legge 23 dicembre 2005, n. 266, nei limiti di spesa ivi indicati, sono
prorogate al periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2008.
5. Per l'anno 2009, ai docenti delle scuole di ogni ordine e grado, anche non di ruolo con incarico
annuale, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, spetta una
detrazione dall'imposta lorda e fino a capienza della stessa nella misura del
19 per cento delle spese documentate sostenute ed effettivamente rimaste a
carico, fino ad un importo massimo delle stesse di 500 euro, per l'autoaggiornamento e per la formazione.
6. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 335, della
legge 23 dicembre 2005, n. 266, si applicano anche per il periodo d'imposta
in corso al 31 dicembre 2008 e per i periodi d'imposta successivi.
7. Il termine del 31 dicembre 2008, di cui al
comma 309 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007 , n.
244, concernente la detrazione delle spese per l'acquisto
di abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale e
interregionale, è prorogato al 31 dicembre 2009.
8. Il termine del 31 dicembre 2008, di
cui al comma 173 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244,
concernente le agevolazioni tributarie per la formazione e l'arrotondamento
della proprietà contadina, è prorogato al 31 dicembre 2009.
9. Il termine previsto dall'articolo 43, comma 3, della
legge 1º agosto 2002, n. 166, prorogato, da ultimo, al 31 dicembre 2008
dall'articolo 19-bis del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito,
con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, è ulteriormente
prorogato al 31 dicembre 2009.
10. Gli atti relativi al riordino
delle istituzioni in aziende di servizi o in persone giuridiche di diritto
privato di cui al decreto legislativo 4 maggio 2001, n. 207, effettuati
nell'anno 2009, sono esenti dalle imposte di registro, ipotecarie e
catastali.
11. A decorrere dal 1º gennaio 2009 si applicano le
disposizioni in materia di aliquota di accisa sul gas metano per combustione per uso
industriale, di cui all'articolo 4 del decreto-legge 1º ottobre 2001, n. 356,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2001, n. 418.
12. A decorrere dal 1º gennaio 2009 si applicano le
disposizioni fiscali sul gasolio e sul gas di petrolio liquefatto impiegati
in zone montane e in altri specifici territori nazionali di cui all'articolo
5 del decreto-legge 1º ottobre 2001, n. 356, convertito, con modificazioni,
dalla legge 30 novembre 2001, n. 418, nonchè le
disposizioni in materia di agevolazione per le reti
di teleriscaldamento alimentate con biomassa ovvero
con energia geotermica, di cui all'articolo 6 del medesimo decreto-legge.
13. A decorrere dal 1º gennaio 2009 e fino al 31 dicembre
2009 si applicano le disposizioni in materia di accisa concernenti le agevolazioni sul gasolio e sul gas
di petrolio liquefatto impiegati nelle frazioni parzialmente non metanizzate
dei comuni ricadenti nella zona climatica E, di cui all'articolo 13, comma 2,
della legge 28 dicembre 2001, n. 448.
14. A decorrere dal 1º gennaio 2009 e fino al 31 dicembre
2009 si applicano le disposizioni in materia di accisa concernenti le agevolazioni sul gasolio utilizzato
nelle coltivazioni sotto serra, di cui all'articolo 2, comma 4, della legge
24 dicembre 2003, n. 350 ; tali agevolazioni sono estese agli oli
di origine vegetale utilizzati nelle medesime coltivazioni.
15. Ai commi 17, alinea, e 18
dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, le parole: «e 2010»
sono sostituite dalle seguenti: «, 2010 e 2011»; nella lettera a) e nella
lettera b) dello stesso comma 17, le parole: «dicembre 2010» sono sostituite
dalle seguenti: «dicembre 2011» e, nella medesima lettera b), le parole:
«giugno 2011» sono sostituite dalle seguenti: «giugno 2012».
16. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle
disposizioni contenute nei commi da 1 a 15, pari a 897,7 milioni di euro per l'anno 2009, a 562,8 milioni di euro per
l'anno 2010 e a 438,4 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2011, si
provvede, quanto a 897,7 milioni di euro per l'anno 2009, a 500 milioni di
euro per l'anno 2010 e a 438,4 milioni di euro annui a decorrere dall'anno
2011, mediante corrispondente riduzione del fondo previsto dall'articolo 63,
comma 8, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, nonchè,
quanto a 62,8 milioni di euro per l'anno 2010, mediante corrispondente
riduzione della dotazione del Fondo di cui all'ultimo periodo del comma 10
del citato articolo 63 del decreto-legge n. 112 del 2008.
17. Nel limite di spesa di complessivi 30 milioni di euro, sono rideterminati:
a) la quota di indennità percepita nell'anno 2009 dai prestatori di
lavoro addetti alla guida dipendenti delle imprese autorizzate
all'autotrasporto di merci per le trasferte o le missioni fuori del
territorio comunale effettuate nel medesimo anno, di cui al comma 5
dell'articolo 51 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive
modificazioni, che non concorre a formare il reddito di
lavoro dipendente , ferme restando le ulteriori disposizioni del
medesimo comma 5;
b)
l'importo della deduzione forfetaria relativa a trasferte effettuate fuori
del territorio comunale nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2009, previsto
dall'articolo 95, comma 4, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e
successive modificazioni, al netto delle spese di viaggio e di trasporto.
18. Nel limite di spesa di 30 milioni di
euro, è fissata la percentuale delle somme percepite nell'anno 2009
relative alle prestazioni di lavoro straordinario di cui al decreto
legislativo 8 aprile 2003, n. 66, effettuate nel medesimo anno dai prestatori
di lavoro addetti alla guida dipendenti delle imprese autorizzate all'autotrasporto
di merci, che non concorre alla formazione del reddito imponibile ai fini
fiscali e contributivi. Ai fini dell'applicazione dell'imposta sostitutiva di cui all'articolo 2 del decreto-legge 27 maggio 2008, n.
93, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126, le
somme di cui al periodo precedente rilevano nella loro interezza.
19. Per l'anno 2009, nel limite di spesa di 40 milioni di euro, è riconosciuto un credito d'imposta
corrispondente a quota parte dell'importo pagato quale tassa automobilistica
per l'anno 2009 per ciascun veicolo, di massa massima complessiva non
inferiore a 7,5 tonnellate, posseduto e utilizzato per la predetta attività.
La misura del credito d'imposta deve essere determinata in modo tale che, per
i veicoli di massa massima complessiva superiore a 11,5 tonnellate, sia pari
al doppio della misura del credito spettante per i veicoli di massa massima
complessiva compresa tra 7,5 e 11,5 tonnellate. Il credito d'imposta è
usufruibile in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, non è
rimborsabile, non concorre alla formazione del valore della produzione netta di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, nè dell'imponibile agli effetti delle imposte sui redditi
e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del
testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni.
20. Tenuto conto del numero degli aventi
diritto e dei limiti di spesa indicati nei commi 17, 18 e 19, con
provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle entrate e, limitatamente a
quanto previsto dal comma 18, di concerto con il Ministero del lavoro, della
salute e delle politiche sociali, sono stabiliti la quota di indennità non
imponibile, gli importi della deduzione forfetaria, la percentuale delle
somme per lavoro straordinario non imponibile e la misura del credito
d'imposta, previsti dai medesimi commi, nonchè le
eventuali disposizioni applicative necessarie per assicurare il rispetto dei
limiti di spesa.
21. All'attuazione delle disposizioni contenute nei commi
da 17 a 20 si provvede con le risorse dell'Agenzia nazionale per l'attrazione
degli investimenti e lo sviluppo d'impresa Spa
giacenti fuori della tesoreria statale, che a tale scopo, nei limiti della
spesa autorizzata dai medesimi commi, sono versate all'entrata del bilancio
dello Stato per gli importi di 90,5 milioni di euro
nell'anno 2009 e di 9,5 milioni di euro nell'anno 2010.
22. L'adeguamento dei trasferimenti dovuti dallo Stato, ai
sensi rispettivamente dell'articolo 37, comma 3,
lettera c), della legge 9 marzo 1989 , n. 88, e successive
modificazioni, e dell'articolo 59, comma 34, della legge 27 dicembre 1997, n.
449, e successive modificazioni, è stabilito per l'anno 2009:
a) in 750,95 milioni di euro in favore del Fondo pensioni lavoratori
dipendenti, delle gestioni dei lavoratori autonomi, della gestione speciale
minatori, nonchè in favore dell'Ente nazionale di
previdenza e di assistenza per i lavoratori dello spettacolo e dello sport
professionistico (ENPALS);
b) in 185,55 milioni di euro in favore del Fondo pensioni lavoratori
dipendenti, ad integrazione dei trasferimenti di cui alla lettera a), della
gestione esercenti attività commerciali e della gestione artigiani.
23. Conseguentemente a quanto previsto dal comma 22, gli
importi complessivamente dovuti dallo Stato sono determinati per l'anno 2009
in 17.817,76 milioni di euro per le gestioni di cui
al comma 22, lettera a), e in 4.402,83 milioni di euro per le gestioni di cui
al medesimo comma 22, lettera b).
24. I medesimi importi complessivi di cui ai commi 22 e 23
sono ripartiti tra le gestioni interessate con il procedimento di cui all'articolo
14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, al netto,
per quanto attiene al trasferimento di cui al comma 22, lettera a), della
somma di 880,93 milioni di euro attribuita alla
gestione per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni a completamento
dell'integrale assunzione a carico dello Stato dell'onere relativo ai
trattamenti pensionistici liquidati anteriormente al 1º gennaio 1989, nonchè al netto delle somme di 2,67 milioni di euro e di
62,01 milioni di euro di pertinenza, rispettivamente, della gestione speciale
minatori e dell'ENPALS.
25. In considerazione degli incrementi delle aliquote
contributive di finanziamento relative alle gestioni
previdenziali dei lavoratori dipendenti e autonomi, stabilite dalla legge 27
dicembre 2006, n. 296, e dalla legge 24 dicembre 2007, n. 247, non sono a
carico della gestione di cui all'articolo 37 della legge 9 marzo 1989, n. 88,
e successive modificazioni, gli oneri derivanti dalle seguenti disposizioni:
a)
articolo 1, comma 11, lettera a), della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
b)
articolo 1, comma 1167, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
c)
articolo 1, commi 1 e 2, della legge 24 dicembre 2007, n. 247;
d)
articolo 1, commi 25, 26 e 27, della legge 24 dicembre 2007, n. 247;
e)
articolo 1, comma 71, della legge 24 dicembre 2007, n. 247;
f)
articolo 1, comma 200, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;
g)
articolo 19 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.
26. Nell'ambito del procedimento di riordino dei trasferimenti all'Istituto nazionale della previdenza
sociale (INPS) previsto dal presente articolo, ai fini della rideterminazione del livello di finanziamento della
gestione per l'erogazione delle pensioni, assegni e indennità agli invalidi
civili, ciechi e sordomuti di cui all'articolo 130 del decreto legislativo 31
marzo 1998, n. 112:
a) per l'esercizio
2007, in relazione ad un importo complessivo pari a 1.576 milioni di euro, sono utilizzate:
1) le somme che
risultano, sulla base del bilancio consuntivo dell'INPS per l'anno 2007,
trasferite alla gestione di cui all'articolo 37 della legge 9 marzo 1989, n.
88, e successive modificazioni, in eccedenza rispetto agli oneri per
prestazioni e provvidenze varie, per un ammontare complessivo pari a 319
milioni di euro;
2) le risorse
trasferite all'INPS e accantonate presso la gestione di cui al numero 1),
come risultanti dal bilancio consuntivo del predetto Istituto per l'anno
2007, per un ammontare complessivo di 155 milioni di euro,
in quanto non utilizzate per i rispettivi scopi;
3) parzialmente le
risorse derivanti dai trasferimenti all'INPS di cui al comma 25, per un
ammontare complessivo di 1.102 milioni di euro;
b) per l'anno 2008, in
relazione ad un importo complessivo di 2.146 milioni di euro,
sono parzialmente utilizzate le risorse derivanti dai minori trasferimenti
all'INPS di cui al comma 25;
c) a decorrere
dall'anno 2009, in relazione ad un importo complessivo di 1.800 milioni di euro annui, sono parzialmente utilizzate le risorse
derivanti dai minori trasferimenti all'INPS di cui al comma 25.
27. Per il biennio 2008-2009, in applicazione
dell'articolo 48, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, gli
oneri posti a carico del bilancio statale per la contrattazione collettiva
nazionale, in aggiunta a quanto previsto dall'articolo 3,
comma 143 , della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono quantificati
complessivamente in 1.560 milioni di euro a
decorrere dall'anno 2009.
28. Per il biennio 2008-2009, le risorse per i
miglioramenti economici del rimanente personale statale in regime di diritto
pubblico, in aggiunta a quanto previsto dall'articolo 3, comma 144, della
legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono determinate complessivamente in 680
milioni di euro a decorrere dall'anno 2009 con
specifica destinazione, rispettivamente, di 586 milioni di euro per il
personale delle Forze armate e dei Corpi di polizia di cui al decreto
legislativo 12 maggio 1995, n. 195.
29. Le somme di cui ai commi 27 e 28, comprensive degli
oneri contributivi e dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, concorrono a
costituire l'importo complessivo massimo di cui all'articolo
11, comma 3, lettera h), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e
successive modificazioni.
30. Per il personale dipendente da amministrazioni,
istituzioni ed enti pubblici diversi dall'amministrazione statale, gli oneri
derivanti dai rinnovi contrattuali per il biennio 2008-2009, in aggiunta a
quanto previsto dall'articolo 3, comma 146, della legge 24 dicembre 2007, n.
244, nonchè quelli derivanti dalla corresponsione
dei miglioramenti economici al personale di cui all'articolo 3, comma 2, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono posti a carico dei rispettivi
bilanci ai sensi dell'articolo 48, comma 2, del medesimo decreto legislativo.
In sede di deliberazione degli atti di indirizzo
previsti dall'articolo 47, comma 1, del citato decreto legislativo n. 165 del
2001, i comitati di settore provvedono alla quantificazione delle relative
risorse, attenendosi ai criteri ed ai parametri, anche metodologici, di
determinazione degli oneri, previsti per il personale delle amministrazioni
dello Stato di cui al comma 27 del presente articolo. A tal fine, i comitati
di settore si avvalgono dei dati disponibili presso il Ministero dell'economia e delle finanze comunicati dalle rispettive
amministrazioni in sede di rilevazione annuale dei dati concernenti il
personale dipendente.
31. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 27, 28
e 29 si provvede a valere sulle risorse di cui
all'articolo 63, comma 10, primo periodo, del decreto-legge 25 giugno 2008,
n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.
32. A decorrere dall'anno 2009 il trattamento economico
accessorio dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni è corrisposto in
base alla qualità, produttività e capacità innovativa della prestazione
lavorativa utilizzando anche le risorse finanziarie di cui all'articolo 61,
comma 17, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.
33. La Presidenza del Consiglio dei ministri -
Dipartimento della funzione pubblica e il Ministero dell'economia e delle
finanze verificano periodicamente, con cadenza semestrale, il processo attuativo delle misure di riorganizzazione
e di razionalizzazione delle spese di personale introdotte dal decreto-legge
25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto
2008, n. 133, allo scopo di riscontrare l'effettività della realizzazione dei
relativi risparmi di spesa. Ove in sede di verifica venga
riscontrato il conseguimento di economie aggiuntive rispetto a quelle già
considerate ai fini del miglioramento dei saldi di finanza pubblica o
comunque destinate a tale scopo in forza di una specifica prescrizione
normativa, con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione e
l'innovazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
sono definiti i limiti percentuali e le modalità di destinazione delle
predette risorse aggiuntive al finanziamento della contrattazione integrativa
delle amministrazioni indicate nel comma 5, o interessate all'applicazione
del comma 2, dell'articolo 67 del citato decreto-legge n. 112 del 2008. La
presente disposizione non si applica agli enti territoriali e agli enti, di competenza regionale o delle province autonome di
Trento e di Bolzano, del Servizio sanitario nazionale.
34. Ai sensi e con le modalità di cui al comma 33, nel quadro delle generali compatibilità
economico-finanziarie, può essere, altresì, devoluta al finanziamento della
contrattazione integrativa delle amministrazioni ivi indicate una quota parte
delle risorse eventualmente derivanti dai risparmi aggiuntivi rispetto a
quelli già considerati ai fini del miglioramento dei saldi di finanza
pubblica o comunque destinati a tale scopo in forza di una specifica
disposizione normativa, realizzati per effetto di processi amministrativi di
razionalizzazione e di riduzione dei costi di funzionamento
dell'amministrazione, attivati in applicazione del decreto-legge 25 giugno
2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.
133.
35. Dalla data di presentazione del disegno di legge finanziaria decorrono le trattative per il
rinnovo dei contratti del personale di cui agli articoli 1, comma 2, e 3,
commi 1, 1-bis e 1-ter, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e
successive modificazioni, per il periodo di riferimento previsto dalla
normativa vigente. Dalla data di entrata in vigore
della legge finanziaria le somme previste possono essere erogate, sentite le
organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, salvo conguaglio
all'atto della stipulazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro. In
ogni caso a decorrere dal mese di aprile è erogata
l'indennità di vacanza contrattuale. Per i rinnovi contrattuali del biennio
economico 2008-2009, in relazione alle risorse
previste, la presente disposizione si applica con riferimento al solo anno
2009, ferma restando l'erogazione dell'indennità di vacanza contrattuale per
l'anno 2008. Per il personale delle amministrazioni, istituzioni ed enti
pubblici diversi dalle amministrazioni statali, i relativi oneri sono posti a
carico dei rispettivi bilanci ai sensi dell'articolo 48, comma 2, del
predetto decreto legislativo n. 165 del 2001.
36. In attesa della riforma degli
ammortizzatori sociali e nel limite complessivo di spesa di 600 milioni di
euro, per l'anno 2009, a carico del Fondo per l'occupazione di cui all'articolo
1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con
modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, di seguito denominato
«Fondo per l'occupazione», il Ministro del lavoro, della salute e delle
politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
può disporre, entro il 31 dicembre 2009, in deroga alla normativa vigente, la
concessione, anche senza soluzione di continuità, di trattamenti di cassa
integrazione guadagni straordinaria, di mobilità e di disoccupazione
speciale, nel caso di programmi finalizzati alla gestione di crisi
occupazionali, anche con riferimento a settori produttivi e ad aree
regionali, definiti con specifiche intese stipulate in sede istituzionale
territoriale entro il 20 maggio 2009 e recepite con
accordi in sede governativa entro il 15 giugno 2009. La dotazione di cui
all'articolo 68, comma 4, lettera a), della legge 17 maggio 1999, n. 144, e
successive modificazioni, come da ultimo rideterminata
dall'articolo 1, comma 10, del decreto-legge 6 marzo 2006,
n. 68, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2006, n. 127, è
ridotta a euro 139.109.570 per l'anno 2009. Nell'ambito delle risorse
preordinate allo scopo nel Fondo di cui all'articolo 25 della legge 21
dicembre 1978, n. 845, come rideterminato
dall'articolo 9, comma 5, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148,
convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, è
destinata, per l'anno 2009, la somma di 150 milioni di euro
per le finalità di cui all'articolo 31, comma 3, del decreto legislativo 17
ottobre 2005, n. 226. Conseguentemente, per l'anno 2009 l'ammontare
complessivo dei pagamenti a carico del predetto Fondo non può eccedere
l'importo di 420 milioni di euro.
37. A decorrere dal 1º gennaio 2009, nel limite
complessivo di spesa di 20 milioni di euro, a carico
del Fondo per l'occupazione, che a tale fine è integrato del predetto
importo a decorrere dall'anno 2009, il Ministro del lavoro, della salute e
delle politiche sociali può concedere, in deroga alla normativa vigente,
sulla base di specifici accordi in sede governativa, intervenuti entro il 15
giugno 2009, che recepiscono le intese stipulate in sede territoriale e
inviate al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali entro
il 20 maggio 2009, i trattamenti di cassa integrazione guadagni
straordinaria, per la durata di ventiquattro mesi, e di mobilità al personale
dipendente dalle società di gestione aeroportuale e dalle società da queste
derivate. A decorrere dalla medesima data, le imprese del sistema
aeroportuale sono tenute al pagamento dei contributi previsti dalla
legislazione vigente in materia di cassa integrazione guadagni straordinaria
e di mobilità, ivi compreso quanto previsto all'articolo 7,
commi 1, 2 e 3, della legge 23 luglio 1991, n. 223.
38. All'onere derivante dall'attuazione del comma 37, pari
a 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009, si
provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di
cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, relativa
al Fondo per interventi strutturali di politica economica.
39. Al comma 658-bis dell'articolo 1 della legge 27
dicembre 2006, n. 296, introdotto dall'articolo 7-bis del decreto-legge 1º
ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre
2007, n. 222, le parole «, a condizione che lo scostamento venga
recuperato nell'anno 2008» sono soppresse.
40. All'articolo 1, comma 703, della legge 27 dicembre
2006, n. 296, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla lettera a), le
parole: «55 milioni di euro» sono sostituite dalle
seguenti: «45 milioni di euro», le parole: «40 per cento» sono sostituite
dalle seguenti: «30 per cento» ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo;
«In caso di insufficienza del predetto importo, il
contributo è proporzionalmente ridotto»;
b) alla lettera b), le
parole: «71 milioni di euro» sono sostituite dalle
seguenti: «81 milioni di euro», le parole: «5 per cento» sono sostituite
dalle seguenti: «4,5 per cento» ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo:
«In caso di insufficienza del predetto importo, il
contributo è proporzionalmente ridotto».
41. All'articolo 77-bis del decreto-legge 25 giugno 2008,
n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al
comma 5, dopo le parole: «Il saldo finanziario» sono inserite le
seguenti: «tra entrate finali e spese finali»;
b) dopo il comma 7 sono
inseriti i seguenti:
«7-bis. Nel saldo
finanziario di cui al comma 5 non sono considerate le risorse provenienti
dallo Stato e le relative spese di parte corrente e in conto capitale
sostenute dalle province e dai comuni per l'attuazione delle ordinanze
emanate dal Presidente del Consiglio dei ministri a seguito di dichiarazione
dello stato di emergenza. L'esclusione delle spese opera anche se esse sono effettuate in più anni, purché
nei limiti complessivi delle medesime risorse.
7-ter. Le province e i
comuni che beneficiano dell'esclusione di cui al comma 7-bis sono tenuti a
presentare alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della
protezione civile, entro il mese di gennaio dell'anno successivo, l'elenco
delle spese escluse dal patto di stabilità interno, ripartite nella parte
corrente e nella parte in conto capitale.»;
c) il comma 8 è
sostituito dal seguente:
«8. Le risorse
originate dalla cessione di azioni o quote di
società operanti nel settore dei servizi pubblici locali nonché quelle
derivanti dalla distribuzione dei dividendi determinati da operazioni
straordinarie poste in essere dalle predette società, qualora quotate in
mercati regolamentati, e le risorse relative alla vendita del
patrimonio immobiliare non sono conteggiate nella base assunta a
riferimento nel 2007 per l'individuazione degli obiettivi e dei saldi utili
per il rispetto del patto di stabilità interno, se destinate alla
realizzazione di investimenti o alla riduzione del debito.»;
d) al comma 19, dopo le
parole: «sono messe a disposizione» sono inserite le seguenti: «della Camera
dei deputati e del Senato della Repubblica, nonché»;
e) al comma 20, alinea,
primo periodo, le parole: «sono ridotti del 5 per cento» sono sostituite
dalle seguenti: «sono ridotti per un importo pari alla differenza, se positiva, tra il saldo programmatico e il saldo reale, e
comunque per un importo non superiore al 5 per cento,»;
f) dopo il comma 21 è
inserito il seguente:
«21-bis. In caso di
mancato rispetto del patto di stabilità interno per l'anno 2008 relativamente ai pagamenti concernenti spese per
investimenti effettuati nei limiti delle disponibilità di cassa a fronte
di impegni regolarmente assunti ai sensi dell'articolo 183 del testo unico
delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo
18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, entro la data di entrata
in vigore della legge di conversione del presente decreto, le disposizioni di
cui ai commi 20 e 21 del presente articolo non si applicano agli enti locali
che hanno rispettato il patto di stabilità interno nel triennio 2005-2007 e
che hanno registrato nell'anno 2008 impegni per spesa corrente, al netto
delle spese per adeguamenti contrattuali del personale dipendente, compreso
il segretario comunale, per un ammontare non superiore a quello medio
corrispondente del triennio 2005-2007».
42. Dopo il comma 5 dell'articolo 77-ter del decreto-legge
25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto
2008, n. 133, sono inseriti i seguenti:
«5-bis. A decorrere
dall'anno 2008, le spese in conto capitale per interventi cofinanziati
correlati ai finanziamenti dell'Unione europea, con esclusione delle quote di
finanziamento statale e regionale, non sono computate nella base di calcolo e
nei risultati del patto di stabilità interno delle
regioni e delle province autonome.
5-ter. Nei casi in cui
l'Unione europea riconosca importi inferiori a quelli considerati ai fini
dell'applicazione di quanto previsto dal comma 5-bis, l'importo
corrispondente alle spese non riconosciute è incluso tra le spese del patto
di stabilità interno relativo all'anno in cui è
comunicato il mancato riconoscimento. Ove la comunicazione sia
effettuata nell'ultimo quadrimestre, il recupero può essere conseguito anche
nell'anno successivo».
43. Con apposita relazione
annuale trasmessa alle Commissioni parlamentari permanenti competenti per i
profili di carattere finanziario e alla Conferenza permanente per i rapporti
tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sulla
base del costante monitoraggio delle modalità di utilizzo delle relative
risorse finanziarie a cura del Comitato interministeriale per la
programmazione economica (CIPE), il Governo indica l'ammontare delle risorse
finanziarie disponibili e di quelle utilizzate in forza di apposite delibere
del CIPE ovvero di provvedimenti normativi che recano variazioni della
dotazione complessiva del Fondo per le aree sottoutilizzate,
di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive
modificazioni, specificando l'incidenza delle citate utilizzazioni rispetto
al principio di ripartizione territoriale delle stesse secondo la seguente
ripartizione: 85 per cento in favore delle aree sottoutilizzate
del Mezzogiorno e 15 per cento in favore delle aree sottoutilizzate
del Centro-Nord. In caso di adozione di
disposizioni normative di iniziativa governativa con carattere di urgenza, le
predette indicazioni sono rese in occasione della presentazione del relativo
disegno di legge di conversione alle Camere. A tal fine, entro trenta giorni
dalla data di entrata in vigore della presente
legge, con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della
legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, su proposta del
Presidente del Consiglio dei ministri, sono adottate le disposizioni
occorrenti per l'attuazione del presente comma.
44. L'obbligo del Governo di trasmettere la relazione
annuale di cui al comma 43 sussiste anche con riferimento all'anno
2008.
45. All'articolo 6, comma 7, del decreto-legge 2 luglio
2007, n. 81, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n.
127, dopo le parole: «regioni a statuto speciale» sono inserite le seguenti:
«e le province autonome di Trento e di Bolzano», e le parole da: «Le modalità
di erogazione» fino alla fine del comma sono
sostituite dalle seguenti: «Le modalità di erogazione
del predetto Fondo sono stabilite con decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri, su proposta del Ministro per i rapporti con le regioni, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite la Conferenza
unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.
281, e le competenti Commissioni parlamentari. Il Dipartimento per gli affari
regionali e le autonomie locali provvede a
finanziare direttamente, in applicazione dei criteri stabiliti con il
predetto decreto, i comuni interessati».
46. Il Fondo per la valorizzazione e la promozione
delle aree territoriali svantaggiate confinanti con le regioni a
statuto speciale, di cui al comma 7 dell'articolo 6 del decreto-legge 2
luglio 2007, n. 81, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007,
n. 127, come integrato dall'articolo 2, comma 44, della legge 24 dicembre
2007, n. 244, è ulteriormente integrato di 22 milioni di euro per ciascuno
degli anni 2009 e 2010 e di 27 milioni di euro per l'anno 2011.
47. Fermo il rispetto delle prerogative regionali in
materia di istruzione scolastica, con decreto del
Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il
Ministro per i rapporti con le regioni e il Ministro dell'economia e delle
finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono stabiliti, entro
trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i criteri
per la distribuzione alle regioni delle risorse finanziarie occorrenti alla
realizzazione delle misure relative al programma di interventi in materia di
istruzione.
48. Le sanzioni di cui all'articolo 77-bis, commi 20 e 21,
del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, non sono
applicate agli enti locali che hanno rispettato il patto di stabilità interno
nel triennio 2005-2007 e che hanno registrato nell'anno 2008 impegni per
spesa corrente, al netto delle spese per adeguamenti contrattuali del
personale dipendente, compreso il segretario comunale, per un ammontare non
superiore a quello medio corrispondente del triennio 2005-2007, in caso di
mancato rispetto del patto di stabilità interno conseguente alle spese
relative a nuovi interventi infrastrutturali,
appositamente autorizzati con decreto del Ministero dell'economia e delle
finanze, d'intesa con la Conferenza unificata, previa individuazione delle
corrispondenti risorse finanziarie, anche ai fini della compensazione degli
effetti finanziari in termini di fabbisogno e indebitamento netto delle
pubbliche amministrazioni, anche a valere sulle risorse finanziarie autonomamente
rese disponibili da ciascuna regione nell'ambito degli stanziamenti di
pertinenza per interventi di sviluppo a carattere infrastrutturale.
Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze sono stabilite le
modalità di verifica dei risultati utili al patto di
stabilità interno delle regioni e degli enti locali interessati
dall'applicazione del presente comma per l'eventuale adozione dei conseguenti
provvedimenti. Le Commissioni parlamentari competenti per i profili di
carattere finanziario esprimono il proprio parere sullo schema di decreto di autorizzazione del Ministero dell'economia e delle
finanze entro venti giorni dalla trasmissione. Con decreto del Presidente
della Repubblica da emanare, ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto
1988, n. 400, entro trenta giorni dalla data di entrata
in vigore della presente legge, sono adottate le disposizioni concernenti i
criteri di selezione delle istanze degli enti territoriali ai sensi del
presente comma nonché i termini e le modalità per l'invio delle istanze da
parte degli interessati.
49. All'articolo 1-bis del decreto-legge 25 settembre
2008, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 novembre 2008, n.
184, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al
comma 1, le parole da: «stabilita» fino a: «n. 101» sono soppresse;
b) al comma 2, la
parola: «contestualmente», le parole: «e sportiva», le parole: «all'articolo
1, comma 287, lettera a), della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive
modificazioni, e» nonché le parole: «nei riguardi di
soggetti» sono soppresse;
c) al
comma 3, le parole: «su base ippica ovvero su base sportiva» sono sostituite
dalle seguenti: «o di prodotti di gioco pubblici»;
d) al comma 6, dopo le
parole: «n. 101» sono inserite le seguenti: «, l'articolo 6 degli schemi di
convenzione per l'affidamento in concessione approvati
con decreti del direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli
di Stato del 28 agosto 2006»;
e) al comma 7, nel
terzo periodo, le parole: «elevata al 12,70» sono sostituite dalle seguenti:
«elevata al 13,40», dopo le parole: «sono assegnate all'UNIRE» sono inserite
le seguenti: «, nella misura del 50 per cento,» e
sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e per il restante 50 per cento
sono assegnate al Comitato olimpico nazionale italiano (CONI)».
50. All'articolo 4-bis, comma 2, del decreto-legge 8
aprile 2008, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2008,
n. 101, le parole: «e comunque non oltre il 31
gennaio 2009» sono sostituite dalle seguenti: «previo esperimento delle
necessarie procedure di gara ad evidenza pubblica e comunque non oltre il 31
marzo 2009».
Art. 3.
Ulteriori norme in tema di
tutela della finanza pubblica.
1. L'articolo 62 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è
sostituito dal seguente:
«Art.
62. - (Contenimento dell'uso degli strumenti derivati e
dell'indebitamento delle regioni e degli enti locali). - 1. Le norme
del presente articolo costituiscono princìpi
fondamentali per il coordinamento della finanza pubblica e hanno il fine di
assicurare la tutela dell'unità economica della Repubblica ai sensi degli articoli 117, secondo comma, lettera e), e terzo
comma, 119, secondo comma, e 120 della Costituzione. Le disposizioni del
presente articolo costituiscono altresì norme di applicazione
necessaria.
2. Alle regioni, alle province autonome di Trento e di
Bolzano e agli enti locali è fatto divieto di emettere titoli obbligazionari
o altre passività che prevedano il rimborso del
capitale in un'unica soluzione alla scadenza. Per tali enti, la durata di una
singola operazione di indebitamento, anche se
consistente nella rinegoziazione di una passività
esistente, non può essere superiore a trenta né inferiore a cinque anni.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite la
Banca d'Italia e la Commissione nazionale per le società e la borsa, con uno
o più regolamenti da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge
23 agosto 1988, n. 400, d'intesa, per i profili d'interesse regionale, con la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano, individua la tipologia dei contratti relativi agli strumenti finanziari derivati previsti
all'articolo 1, comma 3, del testo unico delle disposizioni in materia di
intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998,
n. 58, che gli enti di cui al comma 2 possono concludere, e indica le
componenti derivate, implicite o esplicite, che gli stessi enti hanno facoltà
di prevedere nei contratti di finanziamento. Al fine di assicurare la massima
trasparenza dei contratti relativi agli strumenti
finanziari derivati nonché delle clausole relative alle predette componenti
derivate, il medesimo regolamento individua altresì le informazioni, rese in
lingua italiana, che gli stessi devono contenere.
4. Ai fini della conclusione di un contratto relativo a strumenti finanziari derivati o di un contratto
di finanziamento che include una componente derivata, il soggetto competente
alla sottoscrizione del contratto per l'ente pubblico attesta per iscritto di
avere preso conoscenza dei rischi e delle caratteristiche dei medesimi.
5. Il contratto relativo a
strumenti finanziari derivati o il contratto di finanziamento che include una
componente derivata, stipulato dagli enti di cui al comma 2 in violazione
delle disposizioni previste dal regolamento emanato in attuazione del comma 3
o privo dell'attestazione di cui al comma 4, è nullo. La nullità può essere fatta
valere solo dall'ente.
6. Agli enti di cui al comma 2 è fatto divieto di
stipulare, fino alla data di entrata in vigore del
regolamento di cui al comma 3, e comunque per il periodo minimo di un anno
decorrente dalla data di entrata in vigore del presente decreto, contratti
relativi agli strumenti finanziari derivati. Resta ferma la possibilità di
ristrutturare il contratto derivato a seguito di modifica della passività
alla quale il medesimo contratto derivato è riferito, con la finalità di
mantenere la corrispondenza tra la passività rinegoziata e la collegata
operazione di copertura.
7. Fermo restando quanto previsto in termini di
comunicazione ai sensi e per gli effetti dell'articolo 41, commi 2-bis e
2-ter, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il Ministero dell'economia e
delle finanze trasmette altresì mensilmente alla
Corte dei conti copia della documentazione ricevuta in relazione ai contratti
stipulati di cui al comma 3.
8. Gli enti di cui al comma 2 allegano al bilancio di
previsione e al bilancio consuntivo una nota informativa che evidenzi gli
oneri e gli impegni finanziari, rispettivamente stimati e sostenuti,
derivanti da contratti relativi a strumenti
finanziari derivati o da contratti di finanziamento che includono una
componente derivata.
9. All'articolo 3, comma 17, secondo periodo, della legge
24 dicembre 2003, n. 350, dopo le parole: ''cessioni
di crediti vantati verso altre amministrazioni pubbliche''
sono aggiunte le seguenti: ''nonché, sulla base dei criteri definiti in sede
europea dall'Ufficio statistico delle Comunità europee (EUROSTAT),
l'eventuale premio incassato al momento del perfezionamento delle operazioni derivate''.
10. Sono abrogati l'articolo 41, comma 2, primo periodo,
della legge 28 dicembre 2001, n. 448, nonché l'articolo
1, commi 381, 382, 383 e 384, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Le
disposizioni relative all'utilizzo degli strumenti
derivati da parte degli enti territoriali emanate in attuazione dell'articolo
41, comma 1, ultimo periodo, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, sono
abrogate dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 3.
11. Restano salve tutte le disposizioni in materia di indebitamento delle regioni, delle province autonome di
Trento e di Bolzano e degli enti locali che non siano in contrasto con le
disposizioni del presente articolo».
Art. 4.
Fondi e tabelle.
Entrata in vigore.
1. Gli importi da iscrivere nei fondi speciali di cui
all'articolo 11-bis della legge 5 agosto 1978, n. 468, introdotto
dall'articolo 6 della legge 23 agosto 1988, n. 362, per il finanziamento dei
provvedimenti legislativi che si prevede possano essere approvati nel
triennio 2009-2011, restano determinati, per ciascuno degli anni 2009, 2010 e
2011, nelle misure indicate nelle Tabelle A e B
allegate alla presente legge, rispettivamente per il fondo speciale destinato
alle spese correnti e per il fondo speciale destinato alle spese in conto
capitale.
2. Le dotazioni da iscrivere nei singoli stati di
previsione del bilancio 2009 e del triennio 2009-2011, in
relazione a leggi di spesa permanente la cui quantificazione è
rinviata alla legge finanziaria, sono indicate nella Tabella C allegata alla
presente legge.
3. Ai sensi dell'articolo 11, comma 3,
lettera f), della legge 5 agosto 1978, n. 468, come sostituita dall'articolo
2, comma 16, della legge 25 giugno 1999, n. 208, gli stanziamenti di spesa
per il rifinanziamento di norme che prevedono
interventi di sostegno dell'economia classificati tra le spese in conto
capitale restano determinati, per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011,
nelle misure indicate nella Tabella D allegata alla presente legge.
4. Ai termini dell'articolo 11, comma 3,
lettera e), della legge 5 agosto 1978, n. 468, le autorizzazioni di spesa
recate dalle leggi indicate nella Tabella E allegata alla presente legge sono
ridotte degli importi determinati nella medesima Tabella.
5. Gli importi da iscrivere in bilancio in
relazione alle autorizzazioni di spesa recate da leggi a carattere
pluriennale restano determinati, per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011,
nelle misure indicate nella Tabella F allegata alla presente legge.
6. A valere sulle autorizzazioni di spesa in conto
capitale recate da leggi a carattere pluriennale, riportate nella Tabella di
cui al comma 5, le amministrazioni e gli enti pubblici possono assumere
impegni nell'anno 2009, a carico di esercizi futuri,
nei limiti massimi di impegnabilità indicati per
ciascuna disposizione legislativa in apposita colonna della stessa Tabella,
ivi compresi gli impegni già assunti nei precedenti esercizi a valere sulle
autorizzazioni medesime.
7. La presente legge entra in vigore il 1º gennaio 2009.
La presente legge, munita del sigillo dello
Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della
Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di
farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 22
dicembre 2008
NAPOLITANO
Berlusconi, Presidente del
Consiglio dei Ministri
Tremonti, Ministro
dell'economia e delle finanze
Visto, il Guardasigilli: Alfano
N.d.r.: le tabelle e gli
allegati non vengono riportati.
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