Legge 28
gennaio 2009, n. 2
"Conversione in legge, con modificazioni, del
decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, recante misure urgenti per il
sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in
funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale"
pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale n. 22 del 28 gennaio 2009 - Supplemento
Ordinario n. 14
Legge di conversione
Testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione
Legge di conversione
Art. 1.
1. Il decreto-legge29 novembre 2008, n. 185, recante misure
urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare
in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale, è convertito in legge
con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
2. La
presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Testo del
decreto-legge coordinato con la legge di conversione
pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 22 del 28 gennaio 2009- Supplemento
Ordinario n. 14
(*) Le
modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi
Art 1.
Bonus
straordinario per famiglie, lavoratori pensionati e non autosufficienza
1. È
attribuito un bonus straordinario, per il solo anno 2009, ai soggetti
residenti, componenti di un nucleo familiare a basso reddito nel quale concorrono,
nell'anno 2008, esclusivamente i seguenti redditi indicati nel Testo Unico
delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917:
a) lavoro
dipendente di cui all'articolo 49, comma 1;
b)
pensione di cui all'articolo 49, comma 2;
c)
assimilati a quelli di lavoro dipendente di cui all'articolo 50, comma 1, lettere a), c-bis), d), l) e i)
limitatamente agli assegni periodici indicati nell'articolo 10, comma 1, lettera c);
d)
diversi di cui all'articolo 67, comma 1, lettere i) e l), limitatamente
ai redditi derivanti da attività di lavoro autonomo non esercitate
abitualmente, qualora percepiti dai soggetti a carico del richiedente, ovvero
dal coniuge non a carico;
e)
fondiari di cui all'articolo 25, esclusivamente in coacervo con i redditi
indicati alle lettere precedenti, per un ammontare non superiore a
duemilacinquecento euro.
2. Ai
fini delle disposizioni di cui al presente articolo:
a) nel
computo del numero dei componenti del nucleo familiare si assumono il
richiedente, il coniuge non legalmente ed effettivamente separato anche se
non a carico nonché i figli e gli altri familiari di cui all'articolo 12 del citato testo unico alle condizioni
ivi previste;
b) nel
computo del reddito complessivo familiare si assume il reddito complessivo di
cui all'articolo 8 del predetto testo unico, con riferimento
a ciascun componente del nucleo familiare.
3. Il
beneficio di cui al comma 1 è attribuito per gli importi di seguito indicati,
in dipendenza del numero di componenti del nucleo familiare, degli eventuali
componenti portatori di handicap e del reddito complessivo familiare riferiti
al periodo d'imposta 2007 per il quale sussistano i requisiti di cui al comma
1, salvo, in alternativa, la facoltà prevista al comma 12:
a) euro
duecento nei confronti dei soggetti titolari di reddito di pensione ed unici
componenti del nucleo familiare, qualora il reddito complessivo non sia
superiore ad euro quindicimila; b) euro trecento per il nucleo familiare di
due componenti, qualora il reddito complessivo familiare non sia superiore ad
euro diciassettemila;
c) euro
quattrocentocinquanta per il nucleo familiare di tre componenti, qualora il
reddito complessivo familiare non sia superiore ad euro diciassettemila;
d) euro
cinquecento per il nucleo familiare di quattro componenti, qualora il reddito
complessivo familiare non sia superiore ad euro ventimila;
e) euro
seicento per il nucleo familiare di cinque componenti, qualora il reddito
complessivo familiare non sia superiore ad euro ventimila;
f) euro
mille per il nucleo familiare di oltre cinque componenti, qualora il reddito
complessivo familiare non sia superiore ad euro ventiduemila;
g) euro
mille per il nucleo familiare con componenti portatori di handicap per i
quali ricorrano le condizioni previste dall'articolo 12, comma 1, del citato testo unico, qualora
il reddito complessivo familiare non sia superiore ad euro trentacinquemila.
4. Il
beneficio di cui al comma 1 è attribuito ad un solo componente del nucleo
familiare e non costituisce reddito né ai fini fiscali né ai fini della
corresponsione di prestazioni previdenziali e assistenziali ivi inclusa la
carta acquisti di cui all'articolo 81, comma 32, del decreto-legge 25 giugno
2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto
2008, n. 133.
5. Il
beneficio spettante ai sensi del comma 3 è erogato dai sostituti d'imposta di
cui agli articoli 23 e 29 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.
600 presso i quali i soggetti beneficiari di cui al comma 1
lettere a), b) e c) prestano l'attività lavorativa ovvero sono titolari di
trattamento pensionistico o di altri trattamenti, sulla base dei dati
risultanti da apposita richiesta prodotta dai soggetti interessati. Nella
domanda il richiedente autocertifica, ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445, e successive modificazioni, i seguenti
elementi informativi:
a) il coniuge
non a carico ed il relativo codice fiscale;
b) i
figli e gli altri familiari a carico, indicando i relativi codici fiscali
nonché la relazione di parentela;
c) di
essere in possesso dei requisiti previsti ai commi l e 3 in relazione al
reddito complessivo familiare di cui al comma 2, lettera b), con indicazione
del relativo periodo d'imposta.
6. La
richiesta è presentata entro il 28 febbraio 2009 utilizzando
l'apposito modello approvato con provvedimento del direttore dell'Agenzia
delle entrate entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto. La richiesta può essere effettuata anche mediante i soggetti di cui
all'articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22
luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni, ai quali
non spetta alcun compenso.
7. Il
sostituto d'imposta e gli enti pensionistici ai quali è stata presentata la
richiesta erogano il beneficio spettante, rispettivamente entro il mese di
febbraio e marzo 2009, in relazione ai dati autocertificati ai sensi del
comma 5, in applicazione delle disposizioni del comma 3.
8. Il
sostituto d'imposta eroga il beneficio, secondo l'ordine di presentazione
delle richieste, nei limiti del monte ritenute e contributi disponibili nel
mese di febbraio 2009. Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165
e gli enti pensionistici erogano il beneficio, secondo l'ordine di
presentazione delle richieste, nel limite del monte delle ritenute
disponibile.
9. L'importo
erogato ai sensi dei commi 8 e 14 è recuperato dai sostituti d'imposta
attraverso la compensazione di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241
a partire dal primo giorno successivo a quello di erogazione, deve essere
indicato nel modello 770 e non concorre alla formazione del limite di cui
all'articolo 25 dello stesso decreto legislativo. L'utilizzo del sistema del
versamento unificato di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241
da parte degli enti pubblici di cui alle tabelle A e B allegate alla legge 29 ottobre 1984, n. 720 è limitato ai soli
importi da compensare; le altre amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
sottoposte ai vincoli della tesoreria unica di cui alla legge 29 ottobre 1984, n. 720, recuperano
l'importo erogato dal monte delle ritenute disponibile e comunicano al
Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato l'ammontare complessivo
dei benefici corrisposti.
10. I soggetti di cui al comma precedente trasmettono
all'Agenzia delle entrate, entro il 30 aprile del 2009 in via telematica,
anche mediante i soggetti di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22
luglio 1998, n. 322, le richieste ricevute ai sensi del comma 6,
fornendo comunicazione dell'importo erogato in relazione a ciascuna richiesta
di attribuzione.
11. In tutti i casi in cui il beneficio non è erogato dai
sostituti d'imposta di cui agli articoli 23 e 29 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, la
richiesta di cui al comma 6, può essere presentata telematicamente
all'Agenzia delle entrate, entro il 31 marzo 2009, anche mediante i soggetti
di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22
luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni, ai
quali non spetta alcun compenso, indicando le modalità prescelte per
l'erogazione dell'importo.
12. Il beneficio di cui al comma 1 può essere richiesto,
in dipendenza del numero di componenti del nucleo familiare e del reddito
complessivo familiare riferiti al periodo d'imposta 2008.
13. Il beneficio richiesto ai sensi del comma 12 è erogato
dai sostituti d'imposta di cui agli articoli 23 e 29 del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973 presso i
quali i soggetti beneficiari indicati al comma 1, lettere a), b) e c)
prestano l'attività lavorativa ovvero sono titolari di trattamento
pensionistico o di altri trattamenti, sulla base della richiesta prodotta dai
soggetti interessati ai sensi del comma 5, entro il 31 marzo 2009, con le
modalità di cui al comma 6.
14. Il sostituto d'imposta e gli enti pensionistici ai
quali è stata presentata la richiesta erogano il beneficio spettante,
rispettivamente entro il mese di aprile e maggio 2009, in relazione ai dati
autocertificati ai sensi del comma 5, in applicazione delle disposizioni del
comma 3.
15. Il sostituto d'imposta eroga il beneficio, secondo
l'ordine di presentazione delle richieste, nei limiti del monte ritenute e
contributi disponibili nel mese di aprile 2009. Le amministrazioni pubbliche
di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e gli
enti pensionistici erogano il beneficio, secondo l'ordine di presentazione
delle richieste, nel limite del monte delle ritenute disponibile.
16. I soggetti di cui al comma precedente trasmettono
all'Agenzia delle entrate, entro il 30 giugno 2009 in via telematica, anche
mediante i soggetti di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22
luglio 1998, n. 322, le richieste ricevute ai sensi
del comma 12, fornendo comunicazione dell'importo erogato in relazione a
ciascuna richiesta di attribuzione, secondo le modalità di cui al comma 10.
17. In
tutti i casi in cui il beneficio ai sensi del comma 12 non è erogato dai
sostituti d'imposta di cui agli articoli 23 e 29 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973,
la richiesta può essere presentata:
a) entro
il 30 giugno 2009 da parte dei soggetti esonerati dall'obbligo alla
presentazione della dichiarazione, telematicamente all'Agenzia delle entrate,
anche mediante i soggetti di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22
luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni, ai quali
non spetta compenso, indicando le modalità prescelte per l'erogazione
dell'importo;
b) con la
dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta 2008.
18. L'Agenzia delle entrate eroga il beneficio richiesto
ai sensi dei commi 11 e 17 lettera a) con le modalità previste dal decreto
del direttore generale del Dipartimento delle entrate 29 dicembre 2000,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 2001.
19. I soggetti che hanno percepito il beneficio non
spettante, in tutto o in parte, sono tenuti ad effettuare la restituzione
entro il termine di presentazione della prima dichiarazione dei redditi
successivo alla erogazione. I contribuenti esonerati dall'obbligo di
presentazione della dichiarazione dei redditi effettuano la restituzione del
beneficio non spettante, in tutto o in parte, mediante versamento con il
modello F24 entro i medesimi termini.
20.
L'Agenzia delle entrate effettua i controlli relativamente:
a) ai
benefici erogati eseguendo il recupero di quelli non spettanti e non restituiti
spontaneamente;
b) alle
compensazioni effettuate dai sostituti ai sensi del comma 9, eseguendo il
recupero degli importi indebitamente compensati.
21. I
sostituti d'imposta di cui agli articoli 23 e 29 del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973
e gli intermediari di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22
luglio 1998, n. 322, sono tenuti a conservare per tre anni
le autocertificazioni ricevute dai richiedenti ai sensi del comma 5, da
esibire a richiesta dell'amministrazione finanziaria.
22. Per
l'erogazione del beneficio previsto dalle presenti disposizioni, nello stato
di previsione del Ministero dell'economia e delle Finanze è istituito un Fondo,
per l'anno 2009, con una dotazione pari a due miliardi e quattrocentomilioni
di euro cui si provvede con le maggiori entrate derivanti dal presente
decreto.
23. Gli
Enti previdenziali e l'Agenzia delle entrate provvedono al monitoraggio degli
effetti derivanti dalle disposizioni di cui al presente articolo, comunicando
i risultati al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali
ed al Ministero dell'economia e delle finanze, anche ai fini dell'adozione
dei provvedimenti correttivi di cui all'articolo-11-ter), comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468,
e successive modificazioni.
Art. 2.
Mutui
prima casa: per i mutui in corso le rate variabili 2009 non possono superare
il 4 per cento grazie all'accollo da parte dello Stato dell'eventuale
eccedenza; per i nuovi mutui, il saggio di base su cui si calcolano gli
spread è costituito dal saggio BCE.
1.
L'importo delle rate, a carico del mutuatario, dei mutui a tasso non fisso da
corrispondere nel corso del 2009 è calcolato applicando il tasso maggiore
tra il 4 per cento senza spread, spese varie o altro tipo di maggiorazione e
il tasso contrattuale alla data di sottoscrizione del contratto. Tale criterio
di calcolo non si applica nel caso in cui le condizioni contrattuali
determinano una rata di importo inferiore.
1-bis.
Anche al fine di escludere a carico del mutuatario qualunque costo relativo
alla surrogazione, gli atti di consenso alla surrogazione, ai sensi
dell'articolo 1202 del codice civile, relativi a mutui accesi per l'acquisto,
la ristrutturazione o la costruzione dell'abitazione principale, contratti
entro la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto da soggetti in favore dei quali è prevista la rinegoziazione
obbligatoria, sono autenticati dal notaio senza applicazione di alcun
onorario e con il solo rimborso delle spese. A tal fine, la quietanza
rilasciata dalla prima banca e il contratto di mutuo stipulato dalla seconda
banca devono essere forniti al notaio per essere prodotti unitamente all'atto
di surrogazione. Per eventuali attività aggiuntive non necessarie
all'operazione, espressamente richieste dalle parti, gli onorari di legge
restano a carico della parte richiedente. In ogni caso, le banche e gli
intermediari finanziari, per l'esecuzione delle formalità connesse alle
operazioni di cui all'articolo 8 del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7,
convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, e successive
modificazioni, non applicano costi di alcun genere, anche in forma indiretta,
nei riguardi dei clienti.
2. Il
comma 1 si applica esclusivamente ai mutui garantiti da ipoteca per
l'acquisto la costruzione e la ristrutturazione dell'abitazione principale,
ad eccezione di quelle di categoria A1, A8 e A9, sottoscritti o accollati
anche a seguito di frazionamento da persone fisiche fino al 31 ottobre 2008.
Il comma 1 si applica anche ai mutui rinegoziati in applicazione
dell'articolo 3 del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 luglio
2008, n. 126, con effetto sul conto di finanziamento
accessorio, ovvero, a partire dal momento in cui il conto di finanziamento
accessorio ha un saldo pari a zero, sulle rate da corrispondere nel corso del
2009.
3. La
differenza tra gli importi, a carico del mutuatario, delle rate determinati
secondo il comma 1 e quelli derivanti dall'applicazione delle condizioni
contrattuali dei mutui è assunta a carico dello Stato. Con provvedimento del
direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabilite le modalità per la
comunicazione alle banche e agli intermediari finanziari dei contribuenti per
i quali, sulla base delle informazioni disponibili presso l'Anagrafe
tributaria, possono ricorrere le condizioni per l'applicabilità delle
disposizioni di cui al presente comma e le modalità tecniche per garantire ai
medesimi operatori l'attribuzione di un credito d'imposta, utilizzabile
esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio
1997,n. 241, e successive modificazioni, pari alla parte di
rata a carico dello Stato ai sensi del comma 2 e per il monitoraggio dei
relativi flussi finanziari, anche ai fini dell'eventuale adozione dei provvedimenti
di cui all'articolo 12, comma 9, del presente decreto.
4. Gli
oneri derivanti dal comma 3, pari a 350 milioni di euro per l'anno 2009, sono
coperti con le maggiori entrate derivanti dal presente decreto.
5. A
partire dal 1 gennaio 2009, le banche e gli intermediari finanziari
iscritti negli elenchi di cui agli articoli 106 e 107 del testo unico delle leggi in
materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1 settembre
1993, n. 385, e successive modificazioni, che offrono
alla clientela mutui garantiti da ipoteca per l'acquisto dell'abitazione
principale devono assicurare ai medesimi clienti la possibilità di stipulare
tali contratti a tasso variabile indicizzato al tasso sulle operazioni di
rifinanziamento principale della Banca centrale europea. Il tasso complessivo
applicato in tali contratti è in linea con quello praticato per le altre
forme di indicizzazione offerte. Le banche e gli intermediari finanziari
iscritti negli elenchi di cui ai citati articoli 106 e 107 del testo unico di cui al
decreto legislativo n. 385 del 1993, e successive
modificazioni, sono tenuti a osservare le disposizioni emanate
dalla Banca d'Italia per assicurare adeguata pubblicità e trasparenza
all'offerta di tali contratti e alle relative condizioni. Le banche e gli
intermediari finanziari iscritti negli elenchi di cui ai citati articoli 106 e 107 del testo unico di cui al
decreto legislativo n. 385 del 1993,e successive
modificazioni, trasmettono alla Banca d'Italia, con le modalità e nei
termini da questa indicate, segnalazioni statistiche periodiche sulle
condizioni offerte e su numero e ammontare dei mutui stipulati. Per
l'inosservanza delle disposizioni di cui al presente comma e delle relative
istruzioni applicative emanate dalla Banca d'Italia, si applica la sanzione
amministrativa pecuniaria prevista all'articolo 144, comma 3, del citato testo unico di cui al decreto
legislativo n. 385 del 1993. Si applicano altresì
le disposizioni di cui all'articolo 145 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n.
385 del 1993.
5-bis. Le
eventuali minori spese a carico dello Stato per l'anno 2009, rispetto
all'importo di 350 milioni di euro di cui al comma 4, registrate all'esito
del monitoraggio di cui al comma 3, sono destinate, con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro, della
salute e delle politiche sociali, all'ulteriore finanziamento degli assegni
familiari. Con lo stesso decreto sono ridefiniti i livelli di reddito e gli
importi degli assegni per i nuclei familiari in maniera da valorizzare le
esigenze delle famiglie più numerose o con componenti portatori di handicap,
nonché al fine di una tendenziale assimilazione tra le posizioni dei titolari
di reddito di lavoro dipendente o assimilati e i titolari di reddito di
lavoro autonomo che si siano adeguati agli studi di settore.
5-ter. Al
fine di incrementare la dotazione del Fondo nazionale per il sostegno
all'accesso alle abitazioni in locazione, di cui all'articolo 11, comma 1, della legge 9 dicembre 1998,
n. 431, è autorizzata per l'anno 2009 la spesa di 20
milioni di euro.
5-quater. A decorrere dal 1° gennaio 2009, per
l'inosservanza delle disposizioni di cui all'articolo 8 del decreto-legge 31
gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, come
modificato dal comma 450 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre
2007, n. 244, si applicano le sanzioni
pecuniarie di cui all'articolo 144, comma 4, del testo unico delle leggi in
materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.
5-quinquies.
Le sanzioni irrogate ai sensi del comma 5-quater sono destinate ad
incrementare il Fondo di solidarietà per i mutui per l'acquisto della prima
casa, di cui all'articolo 2, comma 475, della legge 24 dicembre
2007, n. 244.
5-sexies. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro
dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, previo parere delle
Commissioni parlamentari competenti, emana il regolamento attuativo del Fondo
di solidarietà per i mutui per l'acquisto della prima casa, di cui all'articolo 2, comma 475, della legge 24 dicembre
2007, n. 244.
Art. 2-bis
Ulteriori
disposizioni concernenti contratti bancari
1. Sono
nulle le clausole contrattuali aventi ad oggetto la commissione di massimo scoperto
se il saldo del cliente risulti a debito per un periodo continuativo
inferiore a trenta giorni ovvero a fronte di utilizzi in assenza di fido.
Sono altresì nulle le clausole, comunque denominate, che prevedono una
remunerazione accordata alla banca per la messa a disposizione di fondi a
favore del cliente titolare di conto corrente indipendentemente
dall'effettivo prelevamento della somma, ovvero che prevedono una
remunerazione accordata alla banca indipendentemente dall'effettiva durata
dell'utilizzazione dei fondi da parte del cliente, salvo che il corrispettivo
per il servizio di messa a disposizione delle somme sia predeterminato,
unitamente al tasso debitore per le somme effettivamente utilizzate, con
patto scritto non rinnovabile tacitamente, in misura onnicomprensiva e
proporzionale all'importo e alla durata dell'affidamento richiesto dal
cliente e sia specificatamente evidenziato e rendicontato al cliente con
cadenza massima annuale con l'indicazione dell'effettivo utilizzo avvenuto
nello stesso periodo, fatta salva comunque la facoltà di recesso del cliente
in ogni momento.
2. Gli interessi, le commissioni e le provvigioni
derivanti dalle clausole, comunque denominate, che prevedono una
remunerazione, a favore della banca, dipendente dall'effettiva durata
dell'utilizzazione dei fondi da parte del cliente, dalla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto, sono comunque
rilevanti ai fini dell'applicazione dell'articolo 1815 del codice civile,
dell'articolo 644 del codice penale e degli articoli 2 e 3 della legge 7
marzo 1996, n. 108. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la
Banca d'Italia, emana disposizioni transitorie in relazione all'applicazione
dell'articolo 2 della legge 7 marzo 1996, n. 108, per stabilire che il limite
previsto dal terzo comma dell'articolo 644 del codice penale, oltre il quale
gli interessi sono usurari, resta regolato dalla disciplina vigente alla data
di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto fino a che
la rilevazione del tasso effettivo globale medio non verrà effettuata tenendo
conto delle nuove disposizioni.
3. I contratti in corso alla data di entrata in vigore
della legge di conversione del presente decreto sono adeguati alle
disposizioni del presente articolo entro centocinquanta giorni dalla medesima
data. Tale obbligo di adeguamento costituisce giustificato motivo agli
effetti dell'articolo 118, comma 1, del testo unico delle leggi
in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre
1993, n. 385, e successive modificazioni.
Art. 2-ter
Utilizzo
del risparmio degli enti locali
1. I
comuni che hanno rispettato il patto di stabilità interno degli enti locali
nel triennio precedente possono non conteggiare nei saldi utili ai fini del
medesimo patto di stabilità interno per il 2009 le somme destinate ad
investimenti infrastrutturali o al pagamento di spese in conto capitale per
impegni già assunti, se finanziate da risparmi derivanti:
a) dal
minore onere per interessi conseguente alla riduzione dei tassi di interesse
sui mutui o alla rinegoziazione dei mutui stessi, se non già conteggiato nei
bilanci di previsione;
b) dal
minore onere per interessi registrato a seguito dell'utilizzo dell'avanzo di
amministrazione disponibile per la rinegoziazione di mutui e prestiti.
2.
All'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 si provvede con decreto
del Ministro dell'economia e delle finanze da adottare, di concerto con il
Ministro dell'interno, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore
della legge di conversione del presente decreto, in modo da garantire che gli
effetti sui saldi dell'indebitamento netto e del fabbisogno non eccedano
l'importo di cinque milioni di euro per l'anno 2009.
Art. 3.
Blocco e
riduzione delle tariffe
1. Al
fine di contenere gli oneri finanziari a carico dei cittadini e delle
imprese, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto
sino al 31 dicembre 2009, è sospesa l'efficacia delle norme statali che,
obbligano o autorizzano organi dello Stato ad emanare atti aventi ad oggetto
l'adeguamento di diritti, contributi o tariffe a carico di persone fisiche o
persone giuridiche in relazione al tasso di inflazione ovvero ad altri
meccanismi automatici, fatta eccezione per i provvedimenti volti al recupero
dei soli maggiori oneri effettivamente sostenuti e per le tariffe relative al
servizio idrico e ai settori dell'energia elettrica e del gas, e fatti
salvi eventuali adeguamenti in diminuzione. Per il settore autostradale e per
i settori dell'energia elettrica e del gas si applicano le disposizioni di
cui ai commi 2 e seguenti. Per quanto riguarda i diritti, i contributi e
le tariffe di pertinenza degli enti territoriali l'applicazione della
disposizione di cui al presente comma è rimessa all'autonoma decisione dei
competenti organi di governo.
2. Ferma
restando la piena efficacia e validità delle previsioni tariffarie contenute
negli atti convenzionali vigenti, limitatamente all'anno 2009 gli incrementi
tariffari autostradali sono sospesi fino al 30 aprile 2009 e sono applicati a
decorrere dal 1 maggio 2009.
3. Entro
il 30 aprile 2009, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su
proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con
il Ministro dell'economia e delle finanze, da formularsi entro il 28 febbraio
2009, sentite le Commissioni parlamentari competenti, sono approvate
misure finalizzate a creare le condizioni per accelerare la realizzazione dei
piani di investimento, fermo restando quanto stabilito dalle vigenti
convenzioni autostradali.
4. Fino
alla data del 30 aprile 2009 è altresì sospesa la riscossione dell'incremento
del sovrapprezzo sulle tariffe di pedaggio autostradali decorrente dal 1°
gennaio 2009, così come stabilito dall'articolo 1, comma 1021, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
5.
All'articolo 8-duodecies, comma 2, del decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2008, n. 101, dopo le
parole «alla data di entrata in vigore del presente decreto» è aggiunto il
seguente periodo: «Le società concessionarie, ove ne facciano richiesta,
possono concordare con il concedente una formula semplificata del sistema di
adeguamento annuale delle tariffe di pedaggio basata su di una percentuale
fissa, per l'intera durata della convenzione, dell'inflazione reale, anche
tenendo conto degli investimenti effettuati, oltre che sulle componenti per
la specifica copertura degli investimenti di cui all'articolo 21, del
decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 355, convertito, con modificazioni, dalla
legge 27 febbraio 2004, n. 47, nonché dei nuovi investimenti come individuati
dalla direttiva approvata con deliberazione CIPE 15 giugno 2007, n. 39,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 197 del 25 agosto 2007, ovvero di
quelli eventualmente compensati attraverso il parametro X della direttiva
medesima.».
6.
All'articolo 2 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito con
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, e successive
modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al
comma 84, il penultimo e l'ultimo periodo sono soppressi;
b) i
commi 87 e 88 sono abrogati; 6-bis. All'articolo 21 del decreto-legge 24
dicembre 2003, n. 355, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio
2004, n. 47, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il
comma 5 è sostituito dal seguente: «Il concessionario provvede a comunicare
al concedente, entro il 31 ottobre di ogni anno, le variazioni tariffarie che
intende applicare nonché la componente investimenti del parametro X relativo
a ciascuno dei nuovi interventi aggiuntivi. Il concedente, nei successivi
trenta giorni, previa verifica della correttezza delle variazioni tariffarie,
trasmette la comunicazione, nonché una sua proposta, ai Ministri delle
infrastrutture e dei trasporti e dell'economia e delle finanze, i quali, di
concerto, approvano o rigettano le variazioni proposte con provvedimento
motivato nei quindici giorni successivi al ricevimento della comunicazione.
Il provvedimento motivato può riguardare esclusivamente le verifiche relative
alla correttezza dei valori inseriti nella formula revisionale e dei relativi
conteggi, nonché alla sussistenza di gravi inadempienze delle disposizioni
previste dalla convenzione e che siano state formalmente contestate dal
concessionario entro il 30 giugno precedente.»;
b) i
commi 1, 2 e 6 sono abrogati.
7.
All'articolo 11, comma 5, della legge 23 dicembre 1992, n. 498, come
modificato dall'articolo 2, comma 85, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286 e
successive modificazioni, la lettera b) è sostituita dalla seguente: «b)
mantenere adeguati requisiti di solidità patrimoniale, come individuati nelle
convenzioni; ».
8.
L'Autorità per l'energia elettrica ed il gas effettua un particolare
monitoraggio sull'andamento dei prezzi, nel mercato interno, relativi alla
fornitura dell'energia elettrica e del gas naturale, avendo riguardo alla
diminuzione del prezzo dei prodotti petroliferi; entro il 28 febbraio 2009
adotta le misure e formula ai Ministri competenti le proposte necessarie per
assicurare, in particolare, che le famiglie fruiscano dei vantaggi derivanti
dalla predetta diminuzione.
9. La
tariffa agevolata per la fornitura di energia elettrica, di cui al decreto
del Ministro dello sviluppo economico 28 dicembre 2007, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 41 del 18 febbraio 2008, è riconosciuta anche ai
clienti domestici presso i quali sono presenti persone che versano in gravi condizioni
di salute, tali da richiedere l'utilizzo di apparecchiature
medico-terapeutiche, alimentate ad energia elettrica, necessarie per il loro
mantenimento in vita. A decorrere dal 1 gennaio 2009 le famiglie
economicamente svantaggiate aventi diritto all'applicazione delle tariffe
agevolate per la fornitura di energia elettrica hanno diritto anche alla
compensazione della spesa per la fornitura di gas naturale. La
compensazione della spesa tiene conto della necessità di tutelare i clienti
che utilizzano impianti condominiali ed è riconosciuta in forma
differenziata per zone climatiche, nonché in forma parametrata al numero dei
componenti della famiglia, in modo tale da determinare una riduzione della
spesa al netto delle imposte dell'utente tipo indicativamente del 15 per
cento. Per la fruizione del predetto beneficio i soggetti interessati
presentano al comune di residenza un'apposita istanza secondo le modalità
stabilite per l'applicazione delle tariffe agevolate per la fornitura di
energia elettrica. Alla copertura degli oneri derivanti, nelle regioni a
statuto ordinario, dalla compensazione sono destinate le risorse stanziate ai
sensi dell'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 2 febbraio 2007, n.
26 e dell'articolo 14, comma 1, della legge 28 dicembre 2001, n. 448,
fatta eccezione per 47 milioni di euro per l'anno 2009, che continuano ad
essere destinati alle finalità di cui al citato articolo 2, comma 3, del
decreto legislativo n. 26 del 2007. Nella eventualità che gli oneri
eccedano le risorse di cui al precedente periodo, l'Autorità per l'energia
elettrica ed il gas istituisce un'apposita componente tariffaria a carico dei
titolari di utenze non domestiche volta ad alimentare un conto gestito dalla
Cassa conguaglio settore elettrico e stabilisce le altre misure tecniche
necessarie per l'attribuzione del beneficio.
9-bis.
L'accesso alla tariffa agevolata per la fornitura di energia elettrica e il
diritto alla compensazione per la fornitura di gas naturale, di cui al comma
9, sono riconosciuti anche ai nuclei familiari con almeno quattro figli a
carico con indicatore della situazione economica equivalente non superiore a
20.000 euro.
10. In
considerazione dell'eccezionale crisi economica internazionale e dei suoi
effetti anche sul mercato dei prezzi delle materie prime, al fine di
garantire minori oneri per le famiglie e le imprese e di ridurre il prezzo
dell'energia elettrica, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore
della legge di conversione del presente decreto, il Ministro dello sviluppo
economico, sentita l'Autorità per l'energia elettrica e il gas, conforma la
disciplina relativa al mercato elettrico e i connessi tempi di attuazione,
ivi compreso il termine finale di cui alla lettera a), ai seguenti principi:
a) il
prezzo dell'energia è determinato, al termine del processo di adeguamento
disciplinato dalle lettere da b) a e), in base ai diversi prezzi di vendita
offerti sul mercato, in modo vincolante, da ciascuna azienda e accettati dal
Gestore del mercato elettrico, con precedenza per le forniture offerte ai
prezzi più bassi fino al completo soddisfacimento della domanda;
b) è
istituito, in sede di prima applicazione del presente articolo, un mercato
infragiornaliero dell'energia, in sostituzione dell'attuale mercato di
aggiustamento, che si svolge tra la chiusura del mercato del giorno
precedente e l'apertura del mercato dei servizi di dispacciamento di cui alla
lettera d)con la partecipazione di tutti gli utenti abilitati. Nel mercato
infragiornaliero il prezzo dell'energia sarà determinato in base a un
meccanismo di negoziazione continua, nel quale gli utenti abilitati potranno
presentare offerte di vendita e di acquisto vincolanti con riferimento a
prezzi e quantità;
c) fatti
salvi i casi in cui l'obbligo di comunicazione derivi da leggi, regolamenti o
altri provvedimenti delle autorità, il Gestore del mercato elettrico mantiene
il riserbo sulle informazioni relative alle offerte di vendita e di acquisto
per un periodo massimo di sette giorni. Le informazioni sugli impianti abilitati
e sulle reti, sulle loro manutenzioni e indisponibilità sono pubblicate con
cadenza mensile;
d) è
attuata la riforma del mercato dei servizi di dispacciamento, la cui gestione
è affidata al concessionario del servizio di trasmissione e dispacciamento,
per consentire di selezionare il fabbisogno delle risorse necessarie a
garantire la sicurezza del sistema elettrico in base alle diverse prestazioni
che ciascuna risorsa rende al sistema, attraverso una valorizzazione
trasparente ed economicamente efficiente. I servizi di dispacciamento sono
assicurati attraverso l'acquisto delle risorse necessarie dagli operatori
abilitati. Nel mercato dei servizi di dispacciamento il prezzo dell'energia
sarà determinato in base ai diversi prezzi offerti in modo vincolante da
ciascun utente abilitato e accettati dal concessionario dei servizi di
dispacciamento, con precedenza per le offerte ai prezzi più bassi fino al
completo soddisfacimento del fabbisogno;
e) è
attuata l'integrazione, sul piano funzionale, del mercato infragiornaliero di
cui alla lettera b)con il mercato dei servizi di dispacciamento di cui alla
lettera d), favorendo una maggiore flessibilità operativa ed efficienza
economica attraverso un meccanismo di negoziazione continua delle risorse
necessarie.
10-bis.
Il Ministro dello sviluppo economico, sentita l'Autorità per l'energia
elettrica e il gas, in considerazione di proposte di intervento da essa
segnalate al Governo, adotta misure, di carattere temporaneo e con meccanismi
di mercato, per promuovere la concorrenza nelle zone dove si verificano
anomalie dei mercati.
10-ter. A
decorrere dall'anno 2009, l'Autorità per l'energia elettrica e il gas invia
al Ministro dello sviluppo economico, entro il 30 settembre di ogni anno, una
segnalazione sul funzionamento dei mercati dell'energia, che è resa pubblica.
La segnalazione può contenere, altresì, proposte finalizzate all'adozione di
misure per migliorare l'organizzazione dei mercati, attraverso interventi sui
meccanismi di formazione del prezzo, per promuovere la concorrenza e
rimuovere eventuali anomalie del mercato. Il Ministro dello sviluppo
economico, entro il mese di gennaio dell'anno successivo, può adottare uno o
più decreti sulla base delle predette proposte dell'Autorità per l'energia
elettrica e il gas. A tale riguardo, potranno essere in particolare adottate
misure con riferimento ai seguenti aspetti:
a)
promozione dell'integrazione dei mercati regionali europei dell'energia
elettrica, anche attraverso l'implementazione di piattaforme comuni per la
negoziazione dell'energia elettrica e l'allocazione della capacità di
trasporto transfrontaliera con i Paesi limitrofi;
b)
sviluppo dei mercati a termine fisici e finanziari dell'energia con lo
sviluppo di nuovi prodotti, anche di lungo termine, al fine di garantire
un'ampia partecipazione degli operatori, un'adeguata liquidità e un corretto
grado di integrazione con i mercati sottostanti.
11. Agli
stessi fini ed entro lo stesso termine di cui al comma 10, l'Autorità per
l'energia elettrica e il gas, sentito il Ministero dello sviluppo economico,
adegua le proprie deliberazioni, anche in materia di dispacciamento di
energia elettrica, ai seguenti principi e criteri direttivi:
a) i
soggetti che dispongono singolarmente di impianti o di raggruppamenti di
impianti essenziali per il fabbisogno dei servizi di dispacciamento, come
individuati sulla base dei criteri fissati dall'Autorità per l'energia
elettrica e il gas in conformità ai principi di cui alla presente lettera,
sono tenuti a presentare offerte nei mercati alle condizioni fissate dalla
medesima Autorità per l'energia elettrica e il gas, che implementa meccanismi
puntuali volti ad assicurare la minimizzazione degli oneri per il sistema e
un'equa remunerazione dei produttori: in particolare, sono essenziali per il
fabbisogno dei servizi di dispacciamento, limitatamente ai periodi di tempo
in cui si verificano le condizioni di seguito descritte, gli impianti che
risultano tecnicamente e strutturalmente indispensabili alla risoluzione di
congestioni di rete o al mantenimento di adeguati livelli di sicurezza del
sistema elettrico nazionale per significativi periodi di tempo;
b) sono
adottate misure per il miglioramento dell'efficienza del mercato dei servizi
per il dispacciamento, l'incentivazione della riduzione del costo di
approvvigionamento dei predetti servizi, la contrattualizzazione a termine
delle risorse e la stabilizzazione del relativo corrispettivo per i clienti
finali.
12. Entro
ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione
del presente decreto, il Ministro dello sviluppo economico, su proposta
dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas sentito il concessionario dei
servizi di trasmissione e dispacciamento, può suddividere la rete rilevante
in non più di tre macro-zone.
13.
Decorsi i termini di cui ai commi 10, 11 e 12, la relativa disciplina è
adottata, in via transitoria, con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri.
13-bis.Per
agevolare il credito automobilistico, l'imposta provinciale di trascrizione
per l'iscrizione nel pubblico registro automobilistico di ipoteche per
residuo prezzo o convenzionali sui veicoli è stabilita in 50 euro. La
cancellazione di tali ipoteche è esente dell'imposta provinciale di
trascrizione.
Art. 4.
Fondo per
il credito per i nuovi nati e disposizione per i volontari del servizio
civile nazionale
1. Per la
realizzazione di iniziative a carattere nazionale volte a favorire l'accesso
al credito delle famiglie con un figlio nato o adottato nell'anno di
riferimento è istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri un
apposito fondo rotativo, dotato di personalità giuridica, denominato: «Fondo
di credito per i nuovi nati», con una dotazione di 25 milioni di euro per
ciascuno degli anni 2009, 2010, 2011, finalizzato al rilascio di garanzie
dirette, anche fidejussorie, alle banche e agli intermediari finanziari. Al
relativo onere si provvede a valere sulle risorse del Fondo per le
politiche della famiglia di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto-legge 4
luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, come integrato dall'articolo 1, comma 1250, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
Con decreto di natura non regolamentare del Presidente del Consiglio dei
Ministri di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono
stabiliti i criteri e le modalità di organizzazione e di funzionamento del
Fondo, di rilascio e di operatività delle garanzie.
1-bis. Il
Fondo di credito per i nuovi nati di cui al comma 1 è altresì integrato di
ulteriori 10 milioni di euro per l'anno 2009 per la corresponsione di
contributi in conto interessi in favore delle famiglie di nuovi nati o
bambini adottati nel medesimo anno che siano portatori di malattie rare,
appositamente individuate dall'elenco di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b), del decreto
legislativo 29 aprile 1998, n. 124. In ogni caso,
l'ammontare complessivo dei contributi non può eccedere il predetto limite di
10 milioni di euro per l'anno 2009.
2. Il
comma 4 dell'articolo 9 del decreto legislativo 5 aprile 2002, n. 77
e successive modificazioni è sostituito dai seguenti:
«4. Per i
soggetti iscritti al Fondo pensioni lavoratori dipendenti e alle gestioni
speciali dei lavoratori autonomi, agli iscritti ai fondi sostitutivi ed
esclusivi dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la
vecchiaia ed i superstiti ed alla gestione di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335,
i periodi corrispondenti al servizio civile su base volontaria successivi al
1o gennaio 2009 sono riscattabili, in tutto o in parte, a domanda
dell'assicurato, e senza oneri a carico del Fondo Nazionale del Servizio
civile, con le modalità di cui all'articolo 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338 e
successive modificazioni ed integrazioni, e semprechè gli stessi non siano
già coperti da contribuzione in alcuno dei regimi stessi.
4-bis.
Gli oneri da riscatto possono essere versati ai regimi previdenziali di
appartenenza in unica soluzione ovvero in centoventi rate mensili senza
l'applicazione di interessi per la rateizzazione.
4-ter.
Dal 1° gennaio 2009, cessa a carico del Fondo Nazionale del Servizio Civile
qualsiasi obbligo contributivo ai fini di cui al comma 4 per il periodo di
servizio civile prestato dai volontari avviati dal 1° gennaio 2009».
3.
Nell'anno 2009, nel limite complessivo di spesa di 60 milioni di euro, al
personale del comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico, in ragione
della specificità dei compiti e delle condizioni di stato e di impiego del
comparto, titolare di reddito complessivo di lavoro dipendente non superiore,
nell'anno 2008, a 35.000 euro, è riconosciuta, in via sperimentale, sul
trattamento economico accessorio, una riduzione dell'imposta sul reddito
delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali. La misura
della riduzione e le modalità applicative della stessa saranno individuate
con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dei
Ministri interessati, di concerto con il Ministro per la pubblica
amministrazione e l'innovazione e con il Ministro dell'economia e delle
finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore
della legge di conversione del presente decreto.
3-bis. Le
risorse del fondo istituito dall'articolo 1, comma 1328, secondo periodo, della
legge 27 dicembre 2006, n. 296, alimentato dalle società
aeroportuali in proporzione al traffico generato, destinate al Dipartimento
dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile del
Ministero dell'interno, sono utilizzate, a decorrere dal 1 gennaio 2009, per
il 40 per cento al fine dell'attuazione di patti per il soccorso pubblico da
stipulare, di anno in anno, tra il Governo e le organizzazioni sindacali del
Corpo nazionale dei vigili del fuoco per assicurare il miglioramento della
qualità del servizio di soccorso prestato dal personale del medesimo Corpo
nazionale dei vigili del fuoco, e per il 60 per cento al fine di assicurare
la valorizzazione di una più efficace attività di soccorso pubblico del Corpo
nazionale dei vigili del fuoco, prevedendo particolari emolumenti da
destinare all'istituzione di una speciale indennità operativa per il servizio
di soccorso tecnico urgente espletato all'esterno.
3-ter. Le
modalità di utilizzo delle risorse di cui al comma 3-bis sono stabilite
nell'ambito dei procedimenti negoziali di cui agli articoli 37 e 83 del
decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217.
3-quater.
Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con
propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
4. All'articolo 7, comma 3, della legge 8 marzo 2000, n. 53,
la parola «definite» è sostituita dalle seguenti: «definiti i requisiti, i
criteri e».
5. Il decreto
ministeriale di cui all'articolo 7, comma 3, della legge 8 marzo 2000, n. 53,
è emanato entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente
decreto-legge.
Art. 5.
Detassazione
contratti di produttività
1. Per il
periodo dal 1° gennaio 2009 al 31 dicembre 2009 sono prorogate le misure
sperimentali per l'incremento della produttività del lavoro, previste
dall'articolo 2, comma 1, lettera c), del decreto-legge 27 maggio 2008, n.
93, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
luglio 2008, n. 126. Tali misure trovano applicazione,
entro il limite di importo complessivo di 6.000 euro lordi, con esclusivo
riferimento al settore privato e per i titolari di reddito di lavoro
dipendente non superiore, nell'anno 2008, a 35.000 euro, al lordo delle somme
assoggettate nel 2008 all'imposta sostitutiva di cui all'articolo 2 del
citato decreto-legge. Se il sostituto d'imposta tenuto ad applicare l'imposta
sostitutiva in tale periodo non è lo stesso che ha rilasciato la
certificazione unica dei redditi per il 2008, il beneficiario attesta per
iscritto l'importo del reddito di lavoro dipendente conseguito nel medesimo
anno 2008.
Art. 6.
Deduzione
dall'IRES e dall'IRPEF della quota di IRAP relativa al costo del lavoro e
degli interessi
1. A
decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2008, è ammesso in
deduzione ai sensi dell'articolo 99, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi,
approvato con il D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 e
successive modificazioni, un importo pari al 10 per cento dell'imposta
regionale sulle attività produttive determinata ai sensi degli articoli 5, 5-bis, 6, 7 e 8 del decreto legislativo 15 dicembre 1997,
n. 446, forfetariamente riferita all'imposta
dovuta sulla quota imponibile degli interessi passivi e oneri assimilati al
netto degli interessi attivi e proventi assimilati ovvero delle spese per il
personale dipendente e assimilato al netto delle deduzioni spettanti ai sensi
dell'articolo 11, commi 1, lettera a), 1-bis, 4-bis,
4-bis.1 del medesimo decreto legislativo n. 446 del 1997.
2. In
relazione ai periodi d'imposta anteriori a quello in corso al 31 dicembre
2008, per i quali è stata comunque presentata, entro il termine di cui all'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 602, istanza per il rimborso della quota delle
imposte sui redditi corrispondente alla quota dell'IRAP riferita agli
interessi passivi ed oneri assimilati ovvero alle spese per il personale
dipendente e assimilato, i contribuenti hanno diritto, con le modalità e nei
limiti stabiliti al comma 4, al rimborso per una somma fino ad un massimo del
10 per cento dell'IRAP dell'anno di competenza, riferita forfetariamente ai
suddetti interessi e spese per il personale, come determinata ai sensi del
comma 1.
3. I
contribuenti che alla data di entrata in vigore del presente decreto non
hanno presentato domanda hanno diritto al rimborso previa presentazione di
istanza all'Agenzia delle entrate, esclusivamente in via telematica, qualora
sia ancora pendente il termine di cui all'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 602.
4. Il
rimborso di cui al comma 2 è eseguito secondo l'ordine cronologico di
presentazione delle istanze di cui ai commi 2 e 3, nel rispetto dei limiti di
spesa pari a 100 milioni di euro per l'anno 2009, 500 milioni di euro per il
2010 e a 400 milioni di euro per l'anno 2011. Ai fini dell'eventuale
completamento dei rimborsi, si provvederà all'integrazione delle risorse con
successivi provvedimenti legislativi. Con provvedimento del Direttore
dell'Agenzia delle entrate sono stabilite le modalità di presentazione
delle istanze ed ogni altra disposizione di attuazione del presente articolo.
4-bis. Le
disposizioni recate dall'articolo 3 del decreto-legge 23 ottobre 2008, n.
162, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2008, n. 201, si
applicano altresì per tutti i soggetti residenti o aventi domicilio nei
territori maggiormente colpiti dagli eventi sismici del 31 ottobre 2002 e
individuati con decreti del Ministero dell'economia e delle finanze del 14 e
15 novembre 2002 e del 9 gennaio 2003, pubblicati, rispettivamente, nella
Gazzetta Ufficiale n. 270 del 18 novembre 2002, n. 272 del 20 novembre 2002 e
n. 16 del 21 gennaio 2003. A tal fine è autorizzata la spesa di 59,4 milioni
di euro per l'anno 2009, di 32 milioni di euro per l'anno 2010, di 7 milioni
di euro per l'anno 2011 e di 4 milioni di euro per ciascuno degli anni dal
2012 al 2019. Le risorse di cui al periodo precedente sono iscritte in un
apposito fondo istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze.
4-ter.
All'onere derivante dal comma 4-bis, pari a 59,4 milioni di euro per l'anno
2009, a 32 milioni di euro per l'anno 2010, a 7 milioni di euro per l'anno
2011 e a 4 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2012 al 2019, si
provvede mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289,
relativa al Fondo per le aree sottoutilizzate, per un importo, al fine di
compensare gli effetti in termini di indebitamento netto, pari a 178,2
milioni di euro per l'anno 2009, 64 milioni di euro per l'anno 2010, 7
milioni di euro per l'anno 2011 e 4 milioni di euro per ciascuno degli anni
dal 2012 al 2019.
4-quater.
All'articolo 1, comma 1324, della legge 27 dicembre
2006, n. 296, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le
parole: « e 2009 » sono sostituite dalle seguenti: « , 2009 e 2010 »;
b) è
aggiunto, in fine, il seguente periodo: « La detrazione relativa all'anno
2010 non rileva ai fini della determinazione dell'acconto IRPEF per l'anno
2011 ».
4-quinquies.
Il fondo di cui all'articolo 5, comma 4, del decreto-legge 27 maggio 2008, n.
93, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126, è ridotto di 1,3
milioni di euro per l'anno 2010 e di 4,7 milioni di euro per l'anno 2011.
Art. 6-bis
Disposizioni
in materia di disavanzi sanitari
1. L'articolo
1, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, trova applicazione, su
richiesta delle regioni interessate, alle condizioni ivi previste, anche nei
confronti delle regioni che hanno sottoscritto accordi in applicazione
dell'articolo 1, comma 180, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e
successive modificazioni, e nelle quali non è stato nominato il commissario
ad acta per l'attuazione del piano di rientro. L'autorizzazione di cui al
presente comma può essere deliberata a condizione che la regione interessata
abbia provveduto alla copertura del disavanzo sanitario residuo con risorse
di bilancio idonee e congrue entro il 31 dicembre dell'esercizio interessato.
2. Le
somme erogate alla regione ai sensi del comma 1 si intendono erogate a titolo
di anticipazione e sono oggetto di recupero, a valere su somme spettanti a
qualsiasi titolo, qualora la regione interessata non attui il piano di
rientro nella dimensione finanziaria stabilita nello stesso. Con
deliberazione del Consiglio dei ministri sono stabiliti l'entità, i termini e
le modalità del predetto recupero, in relazione ai mancati obiettivi
regionali.
3. Ai
fini del rispetto degli obiettivi di finanza pubblica e di programmazione
sanitaria connessi anche all'attuazione dei piani di rientro dai disavanzi
sanitari, con riferimento all'anno 2008, nelle regioni per le quali si è
verificato il mancato raggiungimento degli obiettivi programmati di
risanamento e riequilibrio economico-finanziario contenuti nello specifico
piano di rientro dai disavanzi sanitari, di cui all'accordo sottoscritto, ai
sensi dell'articolo 1, comma 180, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e
successive modificazioni, non si applicano le misure previste dall'articolo 1, comma 796, lettera b), sesto periodo,
della legge 27 dicembre 2006, n. 296, limitatamente
all'importo corrispondente a quello per il quale la regione ha adottato,
entro il 31 dicembre 2008, misure di copertura di bilancio idonee e congrue a
conseguire l'equilibrio economico nel settore sanitario per il medesimo anno,
fermo restando quanto previsto dall'articolo 4 del decreto-legge 1o ottobre 2007,
n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, e successive
modificazioni.
Art. 7.
Pagamento
dell'IVA al momento dell'effettiva riscossione del corrispettivo
1. Le
disposizioni dell'articolo 6, quinto comma, secondo periodo, del decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, si applicano
anche alle cessioni di beni ed alle prestazioni di servizi effettuate nei
confronti di cessionari o committenti che agiscono nell'esercizio di impresa,
arte o professione. L'imposta diviene, comunque, esigibile dopo il decorso di
un anno dal momento di effettuazione dell'operazione; il limite temporale non
si applica nel caso in cui il cessionario o il committente, prima del decorso
del termine annuale, sia stato assoggettato a procedure concorsuali o
esecutive. Le disposizioni del presente comma non si applicano alle
operazioni effettuate dai soggetti che si avvalgono di regimi speciali di
applicazione dell'imposta, né a quelle fatte nei confronti di
cessionari o committenti che assolvono l'imposta mediante l'applicazione
dell'inversione contabile. Per le operazioni di cui al presente comma la
fattura reca l'annotazione che si tratta di operazione con imposta ad
esigibilità differita, con l'indicazione della relativa norma; in mancanza di
tale annotazione, si applicano le disposizioni dell'articolo 6, quinto comma, primo periodo, del decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.
2. L'efficacia
delle disposizioni di cui al comma 1 è subordinata alla preventiva
autorizzazione comunitaria prevista dalla direttiva 2006/112/Ce del
Consiglio, del 28 novembre 2006. Con decreto del Ministro dell'economia e
delle finanze è stabilito, sulla base della predetta autorizzazione e delle
risorse derivanti dal presente decreto, il volume d'affari dei contribuenti
nei cui confronti è applicabile la disposizione del comma 1 nonché ogni altra
disposizione di attuazione del presente articolo.
Art. 8.
Revisione
congiunturale speciale degli studi di settore
1. Al
fine di tenere conto degli effetti della crisi economica e dei mercati, con
particolare riguardo a determinati settori o aree territoriali, in deroga
all'articolo 1, comma 1, del Decreto del Presidente della Repubblica del 31
maggio 1999, n. 195, gli studi di settore possono essere integrati con
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere della
Commissione di cui all'articolo 10, comma 7, della legge 8 maggio 1998, n.
146. L'integrazione tiene anche conto dei dati della contabilità nazionale,
degli elementi acquisibili presso istituti ed enti specializzati nella
analisi economica, nonché delle segnalazioni degli Osservatori regionali per
gli studi di settore istituiti con il provvedimento del Direttore
dell'Agenzia delle Entrate dell'8 ottobre 2007, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 247 del 23 ottobre 2007.
Art. 9.
Rimborsi
fiscali ultradecennali e velocizzazione, anche attraverso garanzie della Sace
s.p.a., dei pagamenti da parte della p.a.
1.
All'articolo 15-bis, comma 12, del decreto legge 2 luglio 2007, n. 81,
convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 127, è
aggiunto, in fine, il seguente periodo: Relativamente agli anni 2008 e 2009
le risorse disponibili sono iscritte sul fondo di cui all'articolo 1, comma 50, della legge 23 dicembre 2005, n. 266,
rispettivamente, per provvedere all'estinzione dei crediti, maturati nei
confronti dei Ministeri alla data del 31 dicembre 2007, il cui pagamento
rientri, secondo i criteri di contabilità nazionale, tra le regolazioni
debitorie pregresse e il cui ammontare è accertato con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze, anche sulla base delle risultanze emerse a
seguito della emanazione della propria circolare n. 7 del 5 febbraio 2008,
nonché per essere trasferite alla contabilità speciale n. 1778 «Agenzia delle
entrate - Fondi di Bilancio» per i rimborsi richiesti da più di dieci anni,
per la successiva erogazione ai contribuenti.
2. Per
effetto della previsione di cui al comma 1, i commi 139, 140 e 140-bis dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono
abrogati.
3. Con
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro 60
giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabilite
le modalità per favorire l'intervento delle imprese di assicurazione e della
SACE s.p.a. nella prestazione di garanzie finalizzate ad agevolare la
riscossione dei crediti vantati dai fornitori di beni e servizi nei confronti
delle amministrazioni pubbliche con priorità per le ipotesi nelle quali
sia contestualmente offerta una riduzione dell'ammontare del credito
originario.
3-bis.
Per l'anno 2009, su istanza del creditore di somme dovute per
somministrazioni, forniture e appalti, le regioni e gli enti locali, nel
rispetto dei limiti di cui agli articoli 77-bise 77-ter del decreto-legge 25
giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133,
possono certificare, entro il termine di venti giorni dalla data di ricezione
dell'istanza, se il relativo credito sia certo, liquido ed esigibile, al fine
di consentire al creditore la cessione pro soluto a favore di banche o
intermediari finanziari riconosciuti dalla legislazione vigente. Tale
cessione ha effetto nei confronti del debitore ceduto, a far data dalla
predetta certificazione, che può essere a tal fine rilasciata anche nel caso
in cui il contratto di fornitura o di servizio in essere alla data di entrata
in vigore della legge di conversione del presente decreto escluda la
cedibilità del credito medesimo. Con decreto del Ministro dell'economia e
delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto, sono disciplinate le
modalità di attuazione del presente comma.
Art. 10.
Riduzione
dell'acconto IRES ed IRAP
1. La misura
dell'acconto dell'imposta sul reddito delle società e dell'imposta regionale
sulle attività produttive dovuto, per il periodo di imposta in corso alla
data di entrata in vigore del presente decreto, dai soggetti di cui all'articolo 73, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,
è ridotta di 3 punti percentuali.
2. Ai contribuenti
che alla data di entrata in vigore del presente decreto hanno già provveduto
per intero al pagamento dell'acconto compete un credito di imposta in misura
corrispondente alla riduzione prevista al comma 1, da utilizzare in
compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
3. Con
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri sono stabiliti le modalità
ed il termine del versamento dell'importo non corrisposto in applicazione del
comma 1, da effettuare entro il corrente anno, tenendo conto degli andamenti
della finanza pubblica.
Art. 11.
Potenziamento
finanziario Confidi anche con addizione della garanzia dello Stato
1. Nelle
more della concreta operatività delle previsioni di cui all'articolo 1, comma 848 della legge 27 dicembre 2006, n. 296,
le risorse derivanti dall'attuazione dell'articolo 2, comma 554 della legge 24 dicembre 2007, n. 244,
sono destinate al rifinanziamento del Fondo di garanzia di cui all'articolo 15 della legge 7 agosto 1997, n. 266, fino
al limite massimo di 450 milioni di euro, subordinatamente alla verifica, da
parte del Ministero dell'economia e delle finanze, della provenienza delle
stesse risorse, fermo restando il limite degli effetti stimati per ciascun
anno in termini di indebitamento netto, ai sensi del comma 556 del citato
articolo 2.
2. Gli
interventi di garanzia di cui al comma 1 sono estesi alle imprese artigiane.
L'organo competente a deliberare in materia di concessione delle garanzie di
cui all'articolo 15, comma 3, della legge 7 agosto 1997, n. 266,
è integrato con i rappresentanti delle organizzazioni rappresentative a
livello nazionale delle imprese artigiane.
3. Il 30
per cento della somma di cui al comma 1 è riservato agli interventi di
controgaranzia del Fondo a favore dei Confidi di cui all'articolo 13 del
decreto-legge del 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326.
4. Gli
interventi di garanzia del Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662,
sono assistiti dalla garanzia dello Stato, quale garanzia di ultima istanza,
secondo criteri, condizioni e modalità da stabilire con decreto di natura non
regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze. La garanzia
dello Stato è inserita nell'elenco allegato allo stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 13 della legge 5 agosto 1978, n. 468.
Ai relativi eventuali oneri si provvede ai sensi dell'articolo 7, secondo comma, numero 2), della legge 5
agosto 1978, n. 468, con imputazione nell'ambito dell'unità
previsionale di base 8.1.7. dello Stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze.
5. La
dotazione del Fondo di cui al comma 1 potrà essere incrementata mediante
versamento di contributi da parte delle banche, delle Regioni ed di altri
enti e organismi pubblici, ovvero con l'intervento della SACE S.p.a., secondo
modalità stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di
concerto con il Ministro dello sviluppo economico.
5-bis.
Per gli impegni assunti dalle federazioni sportive nazionali per
l'organizzazione di grandi eventi sportivi in coincidenza degli eventi
correlati all'Expo Milano 2015, è autorizzato il rilascio di garanzie nel
limite di 13 milioni di euro per l'anno 2009.
Art. 12.
Finanziamento
dell'economia attraverso la sottoscrizione pubblica di obbligazioni bancarie
speciali e relativi controlli parlamentari e territoriali
1. Al
fine di assicurare un adeguato flusso di finanziamenti all'economia e un
adeguato livello di patrimonializzazione del sistema bancario, il Ministero
dell'economia e delle finanze è autorizzato, fino al 31 dicembre 2009, anche
in deroga alle norme di contabilità di Stato, a sottoscrivere, su specifica
richiesta delle banche interessate, strumenti finanziari privi dei diritti
indicati nell'articolo 2351 del codice civile, computabili nel patrimonio di
vigilanza ed emessi da banche italiane le cui azioni sono negoziate su mercati
regolamentati o da società capogruppo di gruppi bancari italiani le azioni
delle quali sono negoziate su mercati regolamentati.
2. Gli
strumenti finanziari di cui al comma 1 possono essere strumenti convertibili
in azioni ordinarie su richiesta dell'emittente. Può essere inoltre prevista,
a favore dell'emittente, la facoltà di rimborso o riscatto, a condizione che
la Banca d'Italia attesti che l'operazione non pregiudica le condizioni
finanziarie o di solvibilità della banca nè del gruppo bancario di appartenenza.
In ogni caso, il programma di intervento di cui al presente articolo ha
l'obiettivo di terminare entro dieci anni dalla data di entrata in vigore
della legge di conversione del presente decreto.
3. La
remunerazione degli strumenti finanziari di cui al comma 1 può dipendere, in
tutto o in parte, dalla disponibilità di utili distribuibili ai sensi
dell'articolo 2433 del codice civile. In tal caso la delibera con la quale
l'assemblea decide sulla destinazione degli utili è vincolata al rispetto delle
condizioni di remunerazione degli strumenti finanziari stessi.
4. Il
Ministero dell'economia e delle finanze sottoscrive gli strumenti finanziari
di cui al comma 1 a condizione che l'operazione risulti economica nel suo complesso,
tenga conto delle condizioni di mercato e sia funzionale al perseguimento
delle finalità indicate al comma 1.
5. La
sottoscrizione è, altresì, condizionata:
a)
all'assunzione da parte dell'emittente degli impegni definiti in un apposito
protocollo d'intenti con il Ministero dell'economia e delle finanze, in
ordine al livello e alle condizioni del credito da assicurare alle piccole e
medie imprese e alle famiglie, alle modalità con le quali garantire
adeguati livelli di liquidità ai creditori delle pubbliche amministrazioni
per la fornitura di beni e servizi, anche attraverso lo sconto di crediti
certi, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, e a
politiche dei dividendi coerenti con l'esigenza di mantenere adeguati livelli
di patrimonializzazione;
b)
all'adozione, da parte degli emittenti, di un codice etico contenente, tra
l'altro, previsioni in materia di politiche di remunerazione dei vertici
aziendali.
5-bis.
Gli schemi dei protocolli di cui alla lettera a) e gli schemi dei codici di
cui alla lettera b) del comma 5 sono trasmessi alle Camere.
6. Sul
finanziamento all'economia il Ministro dell'economia e delle finanze
riferisce periodicamente al Parlamento fornendo dati disaggregati per regione
e categoria economica; a tale fine presso le Prefetture è istituito uno
speciale osservatorio con la partecipazione dei soggetti interessati.
Dall'istituzione degli osservatori di cui al presente comma non devono
derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato; al funzionamento
degli stessi si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e
finanziarie già previste, a legislazione vigente, per le Prefetture.
7. La
sottoscrizione degli strumenti finanziari è effettuata sulla base di una
valutazione da parte della Banca d'Italia delle condizioni economiche
dell'operazione e della computabilità degli strumenti finanziari nel
patrimonio di vigilanza.
8.
L'organo competente per l'emissione di obbligazioni subordinate delibera
anche in merito all'emissione degli strumenti finanziari previsti dal
presente articolo. L'esercizio della facoltà di conversione è sospensivamente
condizionato alla deliberazione in ordine al relativo aumento di capitale.
9. Con
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro
dell'economia e delle finanze, sono individuate le risorse necessarie per
finanziare le operazioni stesse. Le predette risorse, da iscrivere in
apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'economia e
delle finanze, sono individuate in relazione a ciascuna operazione mediante:
a)
riduzione lineare delle dotazioni finanziarie, a legislazione vigente, delle
missioni di spesa di ciascun Ministero, con esclusione delle dotazioni di
spesa di ciascuna missione connesse a stipendi, assegni, pensioni e altre
spese fisse; alle spese per interessi; alle poste correttive e compensative
delle entrate, comprese le regolazioni contabili con le regioni; ai
trasferimenti a favore degli enti territoriali aventi natura obbligatoria;
del fondo ordinario delle università; delle risorse destinate alla ricerca;
delle risorse destinate al finanziamento del 5 per mille delle imposte sui
redditi delle persone fisiche; nonché quelle dipendenti da parametri
stabiliti dalla legge o derivanti da accordi internazionali;
b)
riduzione di singole autorizzazioni legislative di spesa;
c)
utilizzo temporaneo mediante versamento in entrata di disponibilità esistenti
sulle contabilità speciali nonché sui conti di tesoreria intestati ad
amministrazioni pubbliche ed enti pubblici nazionali con esclusione di quelli
intestati alle Amministrazioni territoriali, nonché di quelli riguardanti i
flussi finanziari intercorrenti con l'Unione europea ed i connessi
cofinanziamenti nazionali, con corrispondente riduzione delle relative autorizzazioni
di spesa e contestuale riassegnazione al predetto capitolo;
d)
emissione di titoli del debito pubblico.
9-bis.
Gli schemi di decreto di cui al comma 9, corredati di relazione tecnica, sono
trasmessi alle Camere per l'espressione del parere delle Commissioni
competenti per i profili di carattere finanziario. I pareri sono espressi
entro quindici giorni dalla data di trasmissione. Il Governo, ove non intenda
conformarsi alle condizioni formulate con riferimento ai profili finanziari,
trasmette nuovamente alle Camere gli schemi di decreto, corredati dei
necessari elementi integrativi di informazione, per i pareri definitivi delle
Commissioni competenti per i profili finanziari, da esprimere entro dieci
giorni dalla data di trasmissione. Decorsi inutilmente i termini per
l'espressione dei pareri, i decreti possono essere comunque adottati.
10. I
decreti di cui al comma 9 e i correlati decreti di variazione di bilancio
sono trasmessi con immediatezza al Parlamento e comunicati alla Corte dei
conti.
11. Ai
fini delle operazioni di cui al presente articolo e all'articolo 1 del
decreto-legge 9 ottobre 2008, n. 155, convertito, con modificazioni,
dalla legge 4 dicembre 2008, n. 190, le deliberazioni previste
dall'articolo 2441, quinto comma, e dall'articolo 2443, secondo comma, del
codice civile sono assunte con le stesse maggioranze previste per le
deliberazioni di aumento di capitale dagli articoli 2368 e 2369 del codice
civile. I termini stabiliti per le operazioni della specie ai sensi del codice
civile e del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione
finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, sono
ridotti della metà.
12. Con
decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle
finanze, sentita la Banca d'Italia, da adottarsi entro 30 giorni dalla data
di entrata in vigore del presente decreto, sono stabiliti criteri, condizioni
e modalità di sottoscrizione degli strumenti finanziari di cui al presente
articolo.
12-bis.
Il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce alle Camere in merito
all'evoluzione degli interventi effettuati ai sensi del presente articolo
nell'ambito della relazione trimestrale di cui all'articolo 5, comma 1-ter,
del decreto-legge 9 ottobre 2008, n. 155, convertito, con modificazioni,
dalla legge 4 dicembre 2008, n. 190.
Art. 13.
Adeguamento
europeo della disciplina in materia di OPA
1.
L'articolo 104 del testo unico delle disposizioni in materia di
intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio
1998, n. 58, è sostituito dal seguente:
«Art. 104
(Difese). - 1. Gli statuti delle società italiane quotate possono prevedere
che, quando sia promossa un'offerta pubblica di acquisto o di scambio avente
a oggetto i titoli da loro emessi, si applichino le regole previste dai commi
1-bis e 1-ter.
1-bis.
Salvo autorizzazione dell'assemblea ordinaria o di quella straordinaria per
le delibere di competenza, le società italiane quotate i cui titoli sono
oggetto dell'offerta si astengono dal compiere atti od operazioni che possono
contrastare il conseguimento degli obiettivi dell'offerta. L'obbligo di
astensione si applica dalla comunicazione di cui all'articolo 102, comma 1, e
fino alla chiusura dell'offerta ovvero fino a quando l'offerta stessa non decada.
La mera ricerca di altre offerte non costituisce atto od operazione in
contrasto con gli obiettivi dell'offerta. Resta ferma la responsabilità degli
amministratori, dei componenti del consiglio di gestione e di sorveglianza e
dei direttori generali per gli atti e le operazioni compiuti.
1-ter.
L'autorizzazione prevista dal comma 1-bis è richiesta anche per l'attuazione
di ogni decisione presa prima dell'inizio del periodo indicato nel medesimo
comma, che non sia ancora stata attuata in tutto o in parte, che non rientri
nel corso normale delle attività della società e la cui attuazione possa
contrastare il conseguimento degli obiettivi dell'offerta.
2. I
termini e le modalità di convocazione delle assemblee di cui al comma 1-bis
sono disciplinati, anche in deroga alle vigenti disposizioni di legge, con
regolamento emanato dal Ministro della giustizia, sentita la Consob.».
2.
L'articolo 104-bis del testo unico delle disposizioni in materia di
intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio
1998, n. 58, è modificato come segue:
a) il
comma 1 è sostituito dal seguente: «Fermo quanto previsto dall'articolo 123,
comma 3, gli statuti delle società italiane quotate, diverse dalle società
cooperative, possono prevedere che, quando sia promossa un'offerta pubblica
di acquisto o di scambio avente ad oggetto i titoli da loro emessi si
applichino le regole previste dai commi 2 e 3»;
b) al
comma 7 dopo le parole «in materia di limiti di possesso azionario» sono
aggiunte le seguenti parole: «e al diritto di voto».
3.
L'articolo 104-ter del testo unico delle disposizioni in materia di
intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio
1998, n. 58, è modificato come segue:
a) al
comma 1 le parole: «Le disposizioni di cui agli articoli 104 e 104-bis, commi
2 e 3,» sono sostituite dalle parole: «Qualora previste dagli statuti, le
disposizioni di cui agli articoli 104, commi 1-bis e 1-ter e 104-bis, commi 2
e 3»;
b) il
comma 2 è soppresso;
c) il
comma 4 è sostituito dal seguente: «4. Qualsiasi misura idonea a contrastare
il conseguimento degli obiettivi dell'offerta adottata dalla società
emittente in virtù di quanto disposto al comma 1 deve essere espressamente
autorizzata dall'assemblea in vista di una eventuale offerta pubblica, nei
diciotto mesi anteriori alla comunicazione della decisione di promuovere
l'offerta ai sensi dell'articolo 102, comma 1. Fermo quanto disposto
dall'articolo 114, l'autorizzazione prevista dal presente comma è
tempestivamente comunicata al mercato secondo le modalità previste ai sensi
del medesimo articolo 114.».
Art. 14.
Attuazione
della direttiva 2007/44/CE sulla partecipazione dell'industria nelle banche;
disposizioni in materia di amministrazione straordinaria e di fondi comuni di
investimento speculativi (cd. hedge fund)
1. Sono
abrogati i commi 6 e 7 dell'articolo 19 del testo unico delle leggi in materia bancaria e
creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.
Al comma 8-bis del medesimo articolo 19 del testo unico di cui al decreto
legislativo n. 385 del 1993, le parole: «e il divieto previsto dal comma 6»
sono soppresse. Ai soggetti che, anche attraverso società controllate,
svolgono in misura rilevante attività d'impresa in settori non bancari nè
finanziari l'autorizzazione prevista dall'articolo 19 del medesimo decreto
legislativo è rilasciata dalla Banca d'Italia ove ricorrano le condizioni
previste dallo stesso articolo e, in quanto compatibili, dalle relative
disposizioni di attuazione. Con riferimento a tali soggetti deve essere
inoltre accertata la competenza professionale generale nella gestione di
partecipazioni ovvero, considerata l'influenza sulla gestione che la
partecipazione da acquisire consente di esercitare, la competenza
professionale specifica nel settore finanziario. La Banca d'Italia può
chiedere ai medesimi soggetti ogni informazione utile per condurre tale
valutazione.
2. Il
primo periodo del comma l dell'articolo 12, del decreto legislativo 22 giugno
2007, n. 109, è sostituito dal seguente: «Fatta eccezione per quanto previsto
dal comma 18-bis del presente articolo e salvo che il Comitato, senza oneri
aggiuntivi per la finanza pubblica, non individui modalità operative
alternative per attuare il congelamento delle risorse economiche in
applicazione dei principi di efficienza, efficacia ed economicità, l'Agenzia
del demanio provvede alla custodia, all'amministrazione ed alla gestione
delle risorse economiche oggetto di congelamento.».
3.
All'articolo 12 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109, dopo il comma
18 è aggiunto il seguente comma: «18-bis. Nel caso in cui i soggetti
designati siano sottoposti alla vigilanza della Banca d'Italia si applicano,
sentito il Comitato di sicurezza finanziaria, gli articoli 70 e seguenti, 98 e 100 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385,
recante il testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, o
l'articolo 56 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, recante il
testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria. Il
comitato di sorveglianza può essere composto da un numero di componenti
inferiore a tre. L'amministrazione straordinaria dura per il periodo del
congelamento e il tempo necessario al compimento degli adempimenti successivi
alla cessazione degli effetti dello stesso, salvo che la Banca d'Italia,
sentito il Comitato di sicurezza finanziaria, ne autorizzi la chiusura
anticipata. Resta ferma la possibilità di adottare in ogni momento i
provvedimenti previsti nei medesimi decreti legislativi. Si applicano, in
quanto compatibili, le seguenti disposizioni del presente articolo,
intendendosi comunque esclusa ogni competenza dell'Agenzia del demanio: comma
2, ultimo periodo, comma 7, commi da 11 a 17, ad eccezione del comma 13
lettera a). Quanto precede si applica anche agli intermediari sottoposti alla
vigilanza di altre Autorità, secondo la rispettiva disciplina di settore.».
4.
All'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109, le
parole «fatte salve le attribuzioni conferite all'Agenzia del demanio ai
sensi dell'articolo 12» sono sostituite dalle seguenti parole: «fatto salvo
quanto previsto dall'articolo 12».
5.
All'articolo 56 del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, dopo il comma
3 è aggiunto il seguente comma:
«3-bis.
Le operazioni di cui ai commi 1 e 2 effettuate in attuazione dell'articolo
27, comma 2, lettere a) e b-bis), in vista della liquidazione dei beni del
cedente, non costituiscono comunque trasferimento di azienda, di ramo o di
parti dell'azienda agli effetti previsti dall'articolo 2112 del codice
civile.».
6. Al
fine di salvaguardare l'interesse e la parità di trattamento dei
partecipanti, il regolamento dei fondi comuni di investimento speculativi può
prevedere che, sino al 31 dicembre 2009:
a) nel
caso di richieste di rimborso complessivamente superiori in un dato giorno o
periodo al 15 per cento del valore complessivo netto del fondo, la SGR può
sospendere il rimborso delle quote eccedente tale ammontare in misura
proporzionale alle quote per le quali ciascun sottoscrittore ha richiesto il
rimborso. Le quote non rimborsate sono trattate come una nuova domanda di
rimborso presentata il primo giorno successivo all'effettuazione dei rimborsi
parziali.
b) nei
casi eccezionali in cui la cessione di attività illiquide del fondo,
necessaria per far fronte alle richieste di rimborso, può pregiudicare
l'interesse dei partecipanti, la SGR può deliberare la scissione parziale del
fondo, trasferendo le attività illiquide in un nuovo fondo di tipo chiuso.
Ciascun partecipante riceve un numero di quote del nuovo fondo uguale a
quello che detiene nel vecchio fondo. Il nuovo fondo non può emettere nuove
quote; le quote del nuovo fondo vengono rimborsate via via che le attività
dello stesso sono liquidate.
7. Le
modifiche al regolamento dei fondi per l'inserzione delle clausole di cui al
comma 6 entrano in vigore il giorno stesso dell'approvazione da parte della
Banca d'Italia e sono applicabili anche alle domande di rimborso già
presentate ma non ancora regolate.
8. Sono
abrogati i limiti massimi al numero dei partecipanti a un fondo speculativo
previsti da norme di legge o dai relativi regolamenti di attuazione.
9. La
Banca d'Italia definisce con proprio regolamento le norme attuative dei commi
6, 7 e 8 del presente articolo, con particolare riferimento alla definizione
di attività illiquide, alle caratteristiche dei fondi chiusi di cui al comma
6, lettera b), alle procedure per l'approvazione delle modifiche dei
regolamenti di gestione dei fondi e all'ipotesi in cui a seguito
dell'applicazione delle misure di cui al comma 6, siano detenute quote di
valore inferiore al minimo previsto per l'investimento in quote di fondi
speculativi.
Art. 15.
Riallineamento
e rivalutazione volontari di valori contabili
1. Le
modifiche introdotte dall'articolo 1, commi 58, 59, 60 e 62, della legge 24 dicembre 2007, n. 244,
al regime impositivo ai fini dell'IRES dei soggetti che redigono il bilancio
in base ai principi contabili internazionali di cui al regolamento (CE) n.
1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 luglio 2002,
esplicano efficacia, salvo quanto stabilito dal comma 61, secondo periodo,
del medesimo articolo 1, con riguardo ai componenti reddituali e patrimoniali
rilevati in bilancio a decorrere dall'esercizio successivo a quello in corso
al 31 dicembre 2007. Tuttavia, continuano ad essere assoggettati alla
disciplina fiscale previgente gli effetti reddituali e patrimoniali sul bilancio
di tale esercizio e di quelli successivi delle operazioni pregresse che
risultino diversamente qualificate, classificate, valutate e imputate
temporalmente ai fini fiscali rispetto alle qualificazioni, classificazioni,
valutazioni e imputazioni temporali risultanti dal bilancio dell'esercizio in
corso al 31 dicembre 2007. Le disposizioni dei periodi precedenti valgono
anche ai fini della determinazione della base imponibile dell'IRAP, come
modificata dall'articolo 1, comma 50, della citata legge n. 244 del 2007.
2. I
contribuenti possono riallineare, ai fini dell'IRES, dell'IRAP e di eventuali
addizionali, secondo le disposizioni dei successivi commi, le divergenze di
cui al comma 1, esistenti all'inizio del secondo periodo d'imposta successivo
a quello in corso al 31 dicembre 2007, con effetto a partire da tale inizio.
3. Il
riallineamento può essere richiesto distintamente per le divergenze che
derivano:
a)
dall'adozione degli IAS/IFRS e che non si sarebbero manifestate se le
modifiche apportate agli articoli 83 e seguenti del testo unico delle imposte sui redditi, di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,
dall'articolo 1, comma 58, della legge n. 244 del 2007
avessero trovato applicazione sin dal bilancio del primo esercizio di
adozione dei principi contabili internazionali. Sono esclusi i
disallineamenti emersi in sede di prima applicazione dei principi contabili
internazionali dalla valutazione dei beni fungibili e dall'eliminazione
di ammortamenti, di rettifiche di valore e di fondi di accantonamento, per
effetto dei commi 2, 5 e 6 dell'articolo 13 del decreto legislativo 28
febbraio 2005, n. 38, nonché quelli che sono derivati dalle deduzioni
extracontabili operate per effetto della soppressa disposizione della lettera
b)dell'articolo 109, comma 4, del citato testo unico e quelli che si
sarebbero, comunque, determinati anche a seguito dell'applicazione delle
disposizioni dello stesso testo unico, così come modificate dall'articolo 1, comma 58, della legge n. 244 del 2007; b)
dalla valutazione dei beni fungibili e dall'eliminazione di ammortamenti, di
rettifiche di valore e di fondi di accantonamento, per effetto dei commi 2, 5
e 6 dell'articolo 13 del decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38.
4. Il
riallineamento delle divergenze di cui al comma 3, lettera a), può essere
attuato sulla totalità delle differenze positive e negative e, a tal fine,
l'opzione è esercitata nella dichiarazione dei redditi relativa all'esercizio
successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007. In tal caso, la somma
algebrica delle differenze stesse, se positiva, va assoggettata a tassazione
con aliquota ordinaria, ed eventuali maggiorazioni, rispettivamente,
dell'IRES e dell'IRAP, separatamente dall'imponibile complessivo. L'imposta è
versata in unica soluzione entro il termine di versamento a saldo delle
imposte relative all'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre
2007. Se il saldo è negativo, la relativa deduzione concorre, per quote
costanti, alla formazione dell'imponibile del secondo esercizio successivo a
quello in corso al 31 dicembre 2007 e dei 4 successivi.
5. Il
riallineamento delle divergenze di cui al comma 3, lettera a), può essere
attuato, tramite opzione esercitata nella dichiarazione dei redditi relativa
all'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007, anche con
riguardo a singole fattispecie. Per singole fattispecie si intendono i
componenti reddituali e patrimoniali delle operazioni aventi la medesima
natura ai fini delle qualificazioni di bilancio e dei relativi rapporti di
copertura. Ciascun saldo oggetto di riallineamento è assoggettato ad imposta
sostitutiva dell'IRES, dell'IRAP e di eventuali addizionali, con aliquota del
16 per cento del relativo importo. Il saldo negativo non è comunque
deducibile. L'imposta sostitutiva è versata in unica soluzione entro il
termine di versamento a saldo delle imposte relative all'esercizio successivo
a quello in corso al 31 dicembre 2007.
6. Se
nell'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007 sono
intervenute aggregazioni aziendali disciplinate dagli articoli 172, 173 e 176
del citato testo unico, come modificati dalla legge n. 244 del 2007, tra
soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili
internazionali, il soggetto beneficiario di tali operazioni può applicare le
disposizioni dei commi 4 o 5, in modo autonomo con riferimento ai disallineamenti
riferibili a ciascuno dei soggetti interessati all'aggregazione.
7. Il
riallineamento delle divergenze di cui al comma 3, lettera b), può essere
attuato tramite opzione esercitata nella dichiarazione dei redditi relativa
all'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007. In tal caso
si applicano le disposizioni dell'articolo 1, comma 48, della legge n. 244 del 2007.
L'imposta sostitutiva è versata in unica soluzione entro il termine di
versamento a saldo delle imposte relative all'esercizio successivo a quello
in corso al 31 dicembre 2007. Limitatamente al riallineamento delle
divergenze derivanti dall'applicazione dell'articolo 13, comma 2, del decreto
legislativo n. 38 del 2005, si applicano le disposizioni dell'articolo 81, commi
21, 23 e 24 , del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto
2008, n. 133.
7-bis.
Per l'applicazione delle disposizioni dei commi da 1 a 7 si assumono i
disallineamenti rilevanti ai fini dell'IRES.
8. Le
disposizioni dei commi precedenti si applicano, in quanto compatibili, anche
in caso di:
a)
variazioni che intervengono nei principi contabili IAS/IFRS adottati,
rispetto ai valori e alle qualificazioni che avevano in precedenza assunto
rilevanza fiscale;
b)
variazioni registrate in sede di prima applicazione dei principi contabili
effettuata successivamente al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2007.
8-bis.
Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle
finanze sono adottate le disposizioni per l'attuazione del comma 8.
9. Si
applicano le norme in materia di liquidazione, accertamento, riscossione,
contenzioso e sanzioni previste ai fini delle imposte sui redditi.
10. In
deroga alle disposizioni del comma 2-terintrodotto nell'articolo 176 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,
dall'articolo 1, comma 46, della legge 24 dicembre 2007, n. 244,
e del relativo decreto di attuazione, i contribuenti possono assoggettare, in
tutto o in parte, i maggiori valori attribuiti in bilancio
all'avviamento, ai marchi d'impresa e alle altre attività immateriali
all'imposta sostitutiva di cui al medesimo comma 2-ter, con l'aliquota del 16
per cento, versando in unica soluzione l'importo dovuto entro il termine di
versamento a saldo delle imposte relative all'esercizio nel corso del
quale è stata posta in essere l'operazione. I maggiori valori
assoggettati ad imposta sostitutiva si considerano riconosciuti fiscalmente a
partire dall'inizio del periodo d'imposta nel corso del quale è versata
l'imposta sostitutiva. La deduzione di cui all'articolo 103 del citato testo
unico e agli articoli 5, 6 e 7 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446,
del maggior valore dell'avviamento e dei marchi d'impresa può essere
effettuata in misura non superiore ad un nono, a prescindere dall'imputazione
al conto economico a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello nel
corso del quale è versata l'imposta sostitutiva. A partire dal medesimo
periodo di imposta sono deducibili le quote di ammortamento del maggior
valore delle altre attività immateriali nel limite della quota imputata a
conto economico.
11. Le
disposizioni del comma 10 sono applicabili anche per riallineare i valori
fiscali ai maggiori valori attribuiti in bilancio ad attività diverse da
quelle indicate nell'articolo 176, comma 2-ter, del testo unico delle
imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917. In questo caso tali maggiori
valori sono assoggettati a tassazione con aliquota ordinaria, ed eventuali
maggiorazioni, rispettivamente, dell'IRPEF, dell'IRES e dell'IRAP,
separatamente dall'imponibile complessivo, versando in unica soluzione
l'importo dovuto. Se i maggiori valori sono relativi ai crediti si
applica l'imposta sostitutiva di cui al comma 10 nella misura del 20 per
cento. L'opzione può essere esercitata anche con riguardo a singole
fattispecie, come definite dal comma 5.
12. Le
disposizioni dei commi 10 e 11 si applicano alle operazioni effettuate a
partire dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre
2007, nonché a quelle effettuate entro il periodo d'imposta in corso al 31
dicembre 2007. Qualora alla data di entrata in vigore del presente decreto,
per tali operazioni sia stata già esercitata l'opzione prevista dall'articolo 1, comma 47, della legge n. 244 del 2007, il
contribuente procede a riliquidare l'imposta sostitutiva dovuta versando la
differenza entro il termine di versamento a saldo delle imposte relative al
periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007.
12-bis.
L'opzione di cui all'articolo 1, comma 48, della legge 24 dicembre 2007,
n. 244, si considera validamente esercitata anche per
riallineare i valori fiscali ai maggiori valori contabili emersi per effetto
dell'articolo 13, commi 2, 5 e 6, del decreto legislativo 28 febbraio 2005,
n. 38, se identificati nel quadro EC della dichiarazione dei redditi.
13.
Considerata l'eccezionale situazione di turbolenza nei mercati finanziari, i
soggetti che non adottano i principi contabili internazionali, nell'esercizio
in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, possono
valutare i titoli non destinati a permanere durevolmente nel loro patrimonio
in base al loro valore di iscrizione così come risultante dall'ultimo
bilancio o, ove disponibile, dall'ultima relazione semestrale regolarmente
approvati anzichè al valore di realizzazione desumibile dall'andamento del mercato,
fatta eccezione per le perdite di carattere durevole. Tale misura, in
relazione all'evoluzione della situazione di turbolenza dei mercati
finanziari, può essere estesa all'esercizio successivo con decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze.
14. Per
le imprese di cui all'articolo 91, comma 2 del codice delle assicurazioni
private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, le
modalità attuative delle disposizioni di cui al comma 13 sono stabilite
dall'ISVAP con regolamento, che disciplina altresì le modalità applicative
degli istituti prudenziali in materia di attivi a copertura delle riserve
tecniche e margine di solvibilità di cui ai Capi III e IV del Titolo III del
decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209. Le imprese applicano le
disposizioni di cui al presente comma previa verifica della coerenza con la
struttura degli impegni finanziari connessi al proprio portafoglio
assicurativo.
15. Le
imprese indicate al comma 14 che si avvalgono della facoltà di cui al comma
13 destinano a una riserva indisponibile utili di ammontare corrispondente
alla differenza tra i valori registrati in applicazione delle disposizioni di
cui ai commi 13 e 14 ed i valori di mercato alla data di chiusura
dell'esercizio, al netto del relativo onere fiscale. In caso di utili di
esercizio di importo inferiore a quello della citata differenza, la riserva è
integrata utilizzando riserve di utili disponibili o, in mancanza, mediante
utili degli esercizi successivi.
16. I
soggetti indicati nell'articolo 73, comma 1, lettere a) e b), del testo unico delle imposte
sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, nonché le società in nome
collettivo, in accomandita semplice ed equiparate, che non adottano i
principi contabili internazionali nella redazione del bilancio, possono,
anche in deroga all'articolo 2426 del codice civile e ad ogni altra
disposizione di legge vigente in materia, rivalutare i beni immobili, ad
esclusione delle aree fabbricabili e degli immobili alla cui produzione o al
cui scambio è diretta l'attività di impresa, risultanti dal bilancio in corso
al 31 dicembre 2007.
17. La
rivalutazione deve essere eseguita nel bilancio o rendiconto dell'esercizio
successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007, per il quale il termine di
approvazione scade successivamente alla data di entrata in vigore del
presente decreto, deve riguardare tutti i beni appartenenti alla stessa
categoria omogenea e deve essere annotata nel relativo inventario e nella
nota integrativa. A tal fine si intendono compresi in due distinte categorie
gli immobili ammortizzabili e quelli non ammortizzabili.
18. Il
saldo attivo risultante dalle rivalutazioni eseguite deve essere imputato al
capitale o accantonato in una speciale riserva designata con riferimento al
presente decreto, con esclusione di ogni diversa utilizzazione,
che ai fini fiscali costituisce riserva in sospensione di imposta.
19. Il
saldo attivo della rivalutazione può essere affrancato con l'applicazione in
capo alla società di una imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle
persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle società, dell'imposta
regionale sulle attività produttive e di eventuali addizionali nella misura
del 10 per cento da versare con le modalità indicate al comma 23.
20. Il
maggior valore attribuito ai beni in sede di rivalutazione può essere
riconosciuto ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle
attività produttive a decorrere dal quinto esercizio successivo a
quello con riferimento al quale la rivalutazione è stata eseguita, con il
versamento di un'imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone
fisiche, dell'imposta sul reddito delle società, dell'imposta regionale sulle
attività produttive e di eventuali addizionali con la misura del 7 per
cento per gli immobili ammortizzabili e del 4 per cento
relativamente agli immobili non ammortizzabili, da computare in diminuzione
del saldo attivo della rivalutazione.
21. Nel
caso di cessione a titolo oneroso, di assegnazione ai soci, di destinazione a
finalità estranee all'esercizio dell'impresa ovvero al consumo personale o
familiare dell'imprenditore dei beni rivalutati in data anteriore a quella di
inizio del sesto esercizio successivo a quello nel cui bilancio la
rivalutazione è stata eseguita, ai fini della determinazione delle
plusvalenze o minusvalenze si ha riguardo al costo del bene prima della
rivalutazione.
22. Le
imposte sostitutive di cui ai commi 19 e 20 devono essere versate, a
scelta, in un'unica soluzione entro il termine di versamento del saldo delle
imposte sui redditi dovute per il periodo di imposta con riferimento al quale
la rivalutazione è eseguita, ovvero in tre rate di cui la prima con la
medesima scadenza di cui sopra e le altre con scadenza entro il termine
rispettivamente previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi
relative ai periodi d'imposta successivi. In caso di versamento rateale sulle
rate successive alla prima sono dovuti gli interessi legali con la misura del
3 per cento annuo da versarsi contestualmente al versamento di ciascuna rata.
Gli importi da versare possono essere compensati ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
23. Si
applicano, in quanto compatibili, le disposizioni degli articoli 11, 13 e 15
della legge 21 novembre 2000, n. 342, quelle del decreto del Ministro delle
finanze 13 aprile 2001, n. 162 e del decreto del Ministro dell'Economia e
delle finanze 19 aprile 2002, n. 86.
Art. 16.
Riduzione
dei costi amministrativi a carico delle imprese
1. All'articolo
21 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) alla
fine del comma 9 è aggiunto il seguente periodo: «La mancata comunicazione
del parere da parte dell'Agenzia delle entrate entro 120 giorni e dopo ulteriori
60 giorni dalla diffida ad adempiere da parte del contribuente equivale a
silenzio assenso.»;
b) il
comma 10 è soppresso.
2.
All'articolo 37, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 agosto
2006, n. 248 i commi da 33 a 37-ter sono abrogati.
3. All'articolo 1, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 i commi da 30 a 32
sono abrogati.
4. All'articolo 1, della legge 24.12.2007, n 244, i commi da 363
a 366 sono abrogati.
5.
Nell'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al
comma 1, lettera a), le parole «un ottavo» sono sostituite dalle seguenti:
«un dodicesimo»;
b) al
comma 1, lettera b), le parole «un quinto» sono sostituite dalle seguenti:
«un decimo»;
c) al
comma 1, lettera c), le parole: «un ottavo», ovunque ricorrono, sono
sostituite dalle seguenti: «un dodicesimo».
5-bis. La
lettera h)del comma 4 dell'articolo 50-bisdel decreto-legge 30 agosto 1993,
n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427,
si interpreta nel senso che le prestazioni di servizi ivi indicate, relative
a beni consegnati al depositario, costituiscono ad ogni effetto introduzione
nel deposito IVA.
6. Le
imprese costituite in forma societaria sono tenute a indicare il proprio
indirizzo di posta elettronica certificata nella domanda di iscrizione al
registro delle imprese o analogo indirizzo di posta elettronica basato su
tecnologie che certifichino data e ora dell'invio e della ricezione delle
comunicazioni e l'integrità del contenuto delle stesse, garantendo
l'interoperabilità con analoghi sistemi internazionali. Entro tre anni
dalla data di entrata in vigore del presente decreto tutte le
imprese, già costituite in forma societaria alla medesima data di entrata in
vigore, comunicano al registro delle imprese l'indirizzo di posta elettronica
certificata. L'iscrizione dell'indirizzo di posta elettronica certificata nel
registro delle imprese e le sue successive eventuali variazioni sono esenti
dall'imposta di bollo e dai diritti di segreteria.
7. I
professionisti iscritti in albi ed elenchi istituiti con legge dello Stato
comunicano ai rispettivi ordini o collegi il proprio indirizzo di posta
elettronica certificata o analogo indirizzo di posta elettronica di cui
al comma 6 entro un anno dalla data di entrata in vigore del
presente decreto. Gli ordini e i collegi pubblicano in un elenco riservato,consultabile
in via telematica esclusivamente dalle pubbliche amministrazioni,i dati
identificativi degli iscritti con il relativo indirizzo di posta elettronica
certificata.
8. Le
amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
e successive modificazioni, qualora non abbiano provveduto ai sensi dell'articolo 47, comma 3, lettera a), del Codice dell'Amministrazione
digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82,
istituiscono una casella di posta certificata o analogo indirizzo di
posta elettronica di cui al comma 6 per ciascun registro di protocollo e
ne danno comunicazione al Centro nazionale per l'informatica nella pubblica
amministrazione, che provvede alla pubblicazione di tali caselle in un elenco
consultabile per via telematica. Dall'attuazione del presente articolo non
devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e si
deve provvedere nell'ambito delle risorse disponibili.
9. Salvo
quanto stabilito dall'articolo 47, commi 1 e 2, del codice dell'amministrazione digitale di
cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, le
comunicazioni tra i soggetti di cui ai commi 6, 7 e 8 del presente
articolo, che abbiano provveduto agli adempimenti ivi previsti, possono
essere inviate attraverso la posta elettronica certificata o analogo
indirizzo di posta elettronica di cui al comma 6, senza che il
destinatario debba dichiarare la propria disponibilità ad accettarne
l'utilizzo.
10. La
consultazione per via telematica dei singoli indirizzi di posta elettronica
certificata o analoghi indirizzi di posta elettronica di cui al comma 6, nel
registro delle imprese o negli albi o elenchi costituiti ai sensi del
presente articolo avviene liberamente e senza oneri. L'estrazione di elenchi
di indirizzi è consentita alle sole pubbliche amministrazioni per le
comunicazioni relative agli adempimenti amministrativi di loro competenza.
10-bis.
Gli intermediari abilitati ai sensi dell'articolo 31, comma 2-quater, della
legge 24 novembre 2000, n. 340, sono obbligati a richiedere per via
telematica la registrazione degli atti di trasferimento delle partecipazioni
di cui all'articolo 36, comma 1-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n.
112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, nonché al contestuale
pagamento telematico dell'imposta dagli stessi liquidata e sono altresì
responsabili ai sensi dell'articolo 57, commi 1 e 2, del testo unico delle
disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131. In materia di imposta di
bollo si applicano le disposizioni previste dall'articolo 1, comma 1-bis.1,
numero 3), della tariffa, parte prima, del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, come sostituita dal decreto del Ministro
delle finanze 20 agosto 1992, pubblicato nel supplemento ordinario alla
Gazzetta Ufficiale n. 196 del 21 agosto 1992, e successive modificazioni.
10-ter.
Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabiliti i
termini e le modalità di esecuzione per via telematica degli adempimenti di
cui al comma 10-bis.
11. Il
comma 4 dell'articolo 4 del regolamento di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, è abrogato.
12. I
commi 4 e 5 dell'articolo 23 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82,
recante «Codice dell'amministrazione digitale», sono sostituiti dai seguenti:
«4. Le
copie su supporto informatico di qualsiasi tipologia di documenti analogici originali,
formati in origine su supporto cartaceo o su altro supporto non informatico,
sostituiscono ad ogni effetto di legge gli originali da cui sono tratte se la
loro conformità all'originale è assicurata da chi lo detiene mediante
l'utilizzo della propria firma digitale e nel rispetto delle regole tecniche
di cui all'articolo 71.
5. Con
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri possono essere individuate
particolari tipologie di documenti analogici originali unici per le quali, in
ragione di esigenze di natura pubblicistica, permane l'obbligo della
conservazione dell'originale analogico oppure, in caso di conservazione
ottica sostitutiva, la loro conformità all'originale deve essere autenticata
da un notaio o da altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato con
dichiarazione da questi firmata digitalmente ed allegata al documento
informatico.».
12-bis.
Dopo l'articolo 2215 del codice civile è inserito il seguente:
«Art.
2215-bis. (Documentazione informatica). - I libri, i repertori, le scritture
e la documentazione la cui tenuta è obbligatoria per disposizione di legge o
di regolamento o che sono richiesti dalla natura o dalle dimensioni
dell'impresa possono essere formati e tenuti con strumenti informatici. Le
registrazioni contenute nei documenti di cui al primo comma debbono essere
rese consultabili in ogni momento con i mezzi messi a disposizione dal
soggetto tenutario e costituiscono informazione primaria e originale da cui è
possibile effettuare, su diversi tipi di supporto, riproduzioni e copie per
gli usi consentiti dalla legge. Gli obblighi di numerazione progressiva,
vidimazione e gli altri obblighi previsti dalle disposizioni di legge o di
regolamento per la tenuta dei libri, repertori e scritture, ivi compreso
quello di regolare tenuta dei medesimi, sono assolti, in caso di tenuta con
strumenti informatici, mediante apposizione, ogni tre mesi a far data dalla
messa in opera, della marcatura temporale e della firma digitale
dell'imprenditore, o di altro soggetto dal medesimo delegato, inerenti al
documento contenente le registrazioni relative ai tre mesi precedenti.
Qualora per tre mesi non siano state eseguite registrazioni, la firma
digitale e la marcatura temporale devono essere apposte all'atto di una nuova
registrazione, e da tale apposizione decorre il periodo trimestrale di cui al
terzo comma. I libri, i repertori e le scritture tenuti con strumenti
informatici, secondo quanto previsto dal presente articolo, hanno l'efficacia
probatoria di cui agli articoli 2709 e 2710 del codice civile».
12-ter.
L'obbligo di bollatura dei documenti di cui all'articolo 2215-bis del codice
civile, introdotto dal comma 12-bisdel presente articolo, in caso di tenuta
con strumenti informatici, è assolto in base a quanto previsto all'articolo 7
del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 23 gennaio 2004,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 27 del 3 febbraio 2004.
12-quater.
All'articolo 2470 del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al
primo comma, le parole: «dell'iscrizione nel libro dei soci secondo quanto
previsto nel» sono sostituite dalle seguenti:
«del
deposito di cui al»;
b) al
secondo comma, il secondo periodo è soppresso e, al terzo periodo, le parole:
«e l'iscrizione sono effettuati» sono sostituite dalle seguenti: «è
effettuato»;
c) il
settimo comma è sostituito dal seguente: «Le dichiarazioni degli
amministratori previste dai commi quarto e quinto devono essere depositate
entro trenta giorni dall'avvenuta variazione della compagine sociale».
12-quinquies.
Al primo comma dell'articolo 2471 del codice civile, le parole: «Gli
amministratori procedono senza indugio all'annotazione nel libro dei soci»
sono soppresse.
12-sexies.
Al primo comma dell'articolo 2472 del codice civile, le parole: «libro dei
soci» sono sostituite dalle seguenti: «registro delle imprese».
12-septies.
All'articolo 2478 del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il
numero 1) del primo comma è abrogato;
b) al secondo
comma, le parole: «I primi tre libri» sono sostituite dalle seguenti: «I
libri indicati nei numeri 2) e 3) del primo comma» e le parole: «e il quarto»
sono sostituite dalle seguenti: «; il libro indicato nel numero 4) del primo
comma deve essere tenuto».
12-octies.
Al secondo comma dell'articolo 2478-bisdel codice civile, le parole: «devono
essere depositati» sono sostituite dalle seguenti: «deve essere depositata» e
le parole: «e l'elenco dei soci e degli altri titolari di diritti sulle
partecipazioni sociali» sono soppresse.
12-novies.
All'articolo 2479-bis, primo comma, secondo periodo, del codice civile, le
parole: «libro dei soci» sono sostituite dalle seguenti: «registro delle
imprese».
12-decies.
Al comma 1-bis dell'articolo 36 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, il secondo periodo è
soppresso.
12-undecies.
Le disposizioni di cui ai commi da 12-quatera 12-deciesentrano in vigore il
sessantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto. Entro tale termine, gli amministratori
delle società a responsabilità limitata depositano, con esenzione da ogni
imposta e tassa, apposita dichiarazione per integrare le risultanze del
registro delle imprese con quelle del libro dei soci».
Art. 16-bis
Misure di
semplificazione per le famiglie e per le imprese
1. A decorrere
dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 3 e secondo le
modalità ivi previste, i cittadini comunicano il trasferimento della propria
residenza e gli altri eventi anagrafici e di stato civile all'ufficio
competente. Entro ventiquattro ore dalla conclusione del procedimento
amministrativo anagrafico, l'ufficio di anagrafe trasmette le variazioni
all'indice nazionale delle anagrafi, di cui all'articolo 1, quarto comma,
della legge 24 dicembre 1954, n. 1228, e successive modificazioni, che
provvede a renderle accessibili alle altre amministrazioni pubbliche.
2. La
richiesta al cittadino di produrre dichiarazioni o documenti al di fuori di
quelli indispensabili per la formazione e le annotazioni degli atti di stato
civile e di anagrafe costituisce violazione dei doveri d'ufficio, ai fini
della responsabilità disciplinare.
3. Con
uno o più decreti del Ministro per la pubblica amministrazione e
l'innovazione e del Ministro dell'interno, sentita la Conferenza unificata di
cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997,
n. 281, e successive modificazioni, sono stabilite le
modalità per l'attuazione del comma 1.
4.
Dall'attuazione del comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la
finanza pubblica.
5. Per
favorire la realizzazione degli obiettivi di massima diffusione delle
tecnologie telematiche nelle comunicazioni, previsti dal codice
dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n.
82, ai cittadini che ne fanno richiesta è attribuita una casella di posta
elettronica certificata. L'utilizzo della posta elettronica certificata
avviene ai sensi degli articoli 6 e 48 del citato codice di cui al decreto legislativo
n. 82 del 2005, con effetto equivalente, ove necessario,
alla notificazione per mezzo della posta. Le comunicazioni che transitano per
la predetta casella di posta elettronica certificata sono senza oneri.
6. Per i
medesimi fini di cui al comma 5, ogni amministrazione pubblica utilizza
unicamente la posta elettronica certificata, ai sensi dei citati articoli 6 e
48 del codice di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005, con effetto
equivalente, ove necessario, alla notificazione per mezzo della posta, per le
comunicazioni e le notificazioni aventi come destinatari dipendenti della
stessa o di altra amministrazione pubblica.
7. Con
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro
per la pubblica amministrazione e l'innovazione, da emanare entro novanta
giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997,
n. 281, e successive modificazioni, sono definite le
modalità di rilascio e di uso della casella di posta elettronica certificata
assegnata ai cittadini ai sensi del comma 5 del presente articolo, con
particolare riguardo alle categorie a rischio di esclusione ai sensi dell'articolo 8 del citato codice di cui al decreto
legislativo n. 82 del 2005, nonché le modalità di
attivazione del servizio mediante procedure di evidenza pubblica, anche
utilizzando strumenti di finanza di progetto. Con il medesimo decreto sono
stabilite le modalità di attuazione di quanto previsto nel comma 6, cui le
amministrazioni pubbliche provvedono nell'ambito degli ordinari stanziamenti
di bilancio.
8. Agli
oneri derivanti dall'attuazione del comma 5 si provvede mediante l'utilizzo
delle risorse finanziarie assegnate, ai sensi dell'articolo 27 della legge 16 gennaio 2003, n. 3,
al progetto «Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese» con decreto
dei Ministri delle attività produttive e per l'innovazione e le tecnologie 15
giugno 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 150 del 29 giugno 2004,
non impegnate alla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto.
9. All'articolo 1, comma 213, della legge 24 dicembre
2007, n. 244, sono apportate le seguenti modificazioni:
a)
all'alinea sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, in conformità a
quanto previsto dagli standard del Sistema pubblico di connettività (SPC)»;
b) dopo
la lettera g) è aggiunta la seguente:
«g-bis)
le regole tecniche idonee a garantire l'attestazione della data,
l'autenticità dell'origine e l'integrità del contenuto della fattura
elettronica, di cui all'articolo 21, comma 3, del decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive
modificazioni, per ogni fine di legge».
10. In
attuazione dei principi stabiliti dall'articolo 18, comma 2, della legge 7
agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, e dall'articolo 43, comma 5, del testo unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445, le stazioni appaltanti pubbliche acquisiscono
d'ufficio, anche attraverso strumenti informatici, il documento unico di
regolarità contributiva (DURC) dagli istituti o dagli enti abilitati al
rilascio in tutti i casi in cui è richiesto dalla legge.
11. In
deroga alla normativa vigente, per i datori di lavoro domestico gli obblighi
di cui all'articolo 9-bis del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito,
con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, e successive
modificazioni, si intendono assolti con la presentazione all'Istituto
nazionale della previdenza sociale (INPS), attraverso modalità semplificate,
della comunicazione di assunzione, cessazione, trasformazione e proroga del
rapporto di lavoro.
12.
L'INPS trasmette, in via informatica, le comunicazioni semplificate di cui al
comma 11 ai servizi competenti, al Ministero del lavoro, della salute e delle
politiche sociali, all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli
infortuni sul lavoro (INAIL), nonché alla prefettura-ufficio territoriale del
Governo, nell'ambito del Sistema pubblico di connettività (SPC) e nel
rispetto delle regole tecniche di sicurezza, di cui all'articolo 71, comma 1-bis, del codice di cui al
decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, anche ai fini di
quanto previsto dall'articolo 4-bis, comma 6, del decreto legislativo 21
aprile 2000, n. 181, e successive modificazioni».
Art. 17.
Incentivi
per il rientro in Italia di docenti e ricercatori scientifici residenti all'estero.
Applicazione del credito d'imposta per attività di ricerca in caso di
incarico da parte di committente estero
1. I
redditi di lavoro dipendente o autonomo dei docenti e dei ricercatori, che in
possesso di titolo di studio universitario o equiparato, siano non
occasionalmente residenti all'estero e abbiano svolto documentata attività di
ricerca o docenza all'estero presso centri di ricerca pubblici o privati o
università per almeno due anni continuativi che dalla data di entrata in
vigore del presente decreto o in uno dei cinque anni solari successivi
vengono a svolgere la loro attività in Italia, e che conseguentemente
divengono fiscalmente residenti nel territorio dello Stato, sono imponibili
solo per il 10 per cento, ai fini delle imposte dirette, e non concorrono
alla formazione del valore della produzione netta dell'imposta regionale
sulle attività produttive. L'incentivo di cui al presente comma si applica, a
decorrere dal 1° gennaio 2009, nel periodo d'imposta in cui il
ricercatore diviene fiscalmente residente nel territorio dello Stato e nei
due periodi di imposta successivi sempre che permanga la residenza fiscale in
Italia.
2. Le
disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 280 a 283, della legge 27 dicembre 2006, n. 296,
e successive modifiche, si interpretano nel senso che il credito d'imposta
ivi previsto spetta anche ai soggetti residenti e alle stabili organizzazioni
nel territorio dello Stato di soggetti non residenti che eseguono le attività
di ricerca e sviluppo nel caso di contratti stipulati con imprese residenti o
localizzate negli Stati membri della Comunità europea, negli Stati
aderenti all'accordo sullo Spazio economico europeo ovvero in Stati o
territori che sono inclusi nella lista di cui al decreto del Ministro delle
finanze 4 settembre 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 220 del
19 settembre 1996.
2-bis.
Per l'anno 2009 la dotazione finanziaria di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 giugno
1977, n. 701, come determinata dalla Tabella C allegata
alla legge 22 dicembre 2008, n. 203, è integrata di 1
milione di euro. Al relativo onere, pari a 1 milione di euro per l'anno 2009,
si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di
cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 287,
come determinata dalla Tabella C allegata alla legge 22 dicembre 2008, n. 203.
TITOLO
III
RIDISEGNO IN
FUNZIONE ANTICRISI DEL QUADRO STRATEGICO NAZIONALE: PROTEZIONE DEL CAPITALE
UMANO E DOMANDA PUBBLICA ACCELERATA PER GRANDI E PICCOLE INFRASTRUTTURE, CON
PRIORITÀ PER L'EDILIZIA SCOLASTICA
Art. 18.
Ferma la
distribuzione territoriale, riassegnazione delle risorse per formazione ed
occupazione e per interventi infrastrutturali
1. In
considerazione della eccezionale crisi economica internazionale e della
conseguente necessità della riprogrammazione nell'utilizzo delle risorse
disponibili, fermi i criteri di ripartizione territoriale e le competenze
regionali, nonché quanto previsto ai sensi degli articoli 6-quater e
6-quinques del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni,
dalla legge 6 agosto
2008, n. 133, il CIPE, presieduto in maniera non delegabile
dal Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dello
sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
nonché con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti per
quanto attiene alla lettera b), in coerenza con gli indirizzi assunti in sede
europea, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, assegna una quota delle risorse nazionali disponibili del Fondo aree
sottoutilizzate:
a) al
Fondo sociale per occupazione e formazione, che è istituito nello stato di
previsione del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali,
nel quale affluiscono anche le risorse del Fondo per l'occupazione, nonché le
risorse comunque destinate al finanziamento degli ammortizzatori sociali
concessi in deroga alla normativa vigente e quelle destinate in via ordinaria
dal CIPE alla formazione;
b) al
Fondo infrastrutture di cui all'art. 6-quinquies del decreto-legge 25 giugno
2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, anche per la messa in
sicurezza delle scuole, per le opere di risanamento ambientale, per
l'edilizia carceraria, per le infrastrutture museali ed archeologiche, per
l'innovazione tecnologica e le infrastrutture strategiche per la mobilità;
b-bis) al
Fondo per la competitività e lo sviluppo di cui all'articolo 1, comma 841, della legge 27 dicembre
2006, n. 296, per il sostegno degli investimenti in
ricerca, sviluppo e innovazione da parte delle imprese e dei centri di
ricerca;
2. Fermo
restando quanto previsto per le risorse del Fondo per l'occupazione, le
risorse assegnate al Fondo sociale per occupazione e formazione sono
utilizzate per attività di apprendimento, prioritariamente svolte in base a
libere convenzioni volontariamente sottoscritte anche con università e scuole
pubbliche, nonché di sostegno al reddito. Fermo restando il rispetto dei
diritti quesiti, con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle
politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
da adottare previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997,
n. 281, e successive modificazioni, sono definite le
modalità di utilizzo delle ulteriori risorse rispetto a quelle di cui al
presente comma per le diverse tipologie di rapporti di lavoro, in coerenza
con gli indirizzi assunti in sede europea, con esclusione delle risorse del
Fondo per l'occupazione.
3. Per le
risorse derivanti dal Fondo per le aree sottoutilizzate resta fermo il
vincolo di destinare alle Regioni del Mezzogiorno l'85 per cento delle
risorse ed il restante 15 per cento alle Regioni del Centro-Nord.
4. Agli
interventi effettuati con le risorse previste dal presente articolo possono
essere applicate le disposizioni di cui all'articolo 20.
4-bis. Al
fine della sollecita attuazione del piano nazionale di realizzazione delle
infrastrutture occorrenti al superamento del disagio abitativo, con
corrispondente attivazione delle forme di partecipazione finanziaria di
capitali pubblici e privati, le misure previste ai sensi dell'articolo 11 del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, come
modificato da ultimo dal presente comma, possono essere realizzate anche
utilizzando, in aggiunta a quelle ivi stanziate, le risorse finanziarie rese
disponibili ai sensi del comma 1, lettera b), del presente articolo, nonché
quelle autonomamente messe a disposizione dalle regioni a valere sulla quota
del Fondo per le aree sottoutilizzate di pertinenza di ciascuna regione. Per
le medesime finalità, all'articolo 11 del decreto-legge 25 giugno 2008, n.
112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) al
comma 1, le parole: «d'intesa con» sono sostituite dalla seguente: «sentita»;
b) al
comma 12 sono premesse le seguenti parole: «Fermo quanto previsto dal comma
12-bis,»;
c) dopo
il comma 12 è inserito il seguente: «12-bis. Per il tempestivo avvio di
interventi prioritari e immediatamente realizzabili di edilizia residenziale
pubblica sovvenzionata di competenza regionale, diretti alla risoluzione
delle più pressanti esigenze abitative, è destinato l'importo di 100 milioni
di euro a valere sulle risorse di cui all'articolo 21 del decreto-legge 1
ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222.
Alla ripartizione tra le regioni interessate si provvede con decreto del
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti previo accordo intervenuto in
sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano».
4-ter. Per
il finanziamento degli interventi di cui all'articolo 1, comma 92, della legge 23 dicembre 2005,
n. 266, è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per ciascuno
degli anni 2009, 2010 e 2011. Al relativo onere si provvede a valere sulle
risorse di cui al Fondo previsto dal comma 1, lettera b), del presente
articolo.
4-quater.
All'articolo 78, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono aggiunti, in fine,
i seguenti periodi: «Alla gestione ordinaria si applica quanto previsto
dall'articolo 77-bis, comma 17. Il concorso agli obiettivi per gli anni 2009
e 2010 stabiliti per il comune di Roma ai sensi del citato articolo 77-bis è
a carico del piano di rientro».
4-quinquies.
La tempistica prevista per le entrate e le spese del piano di rientro di cui
all'articolo 78, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è rimodulata con
apposito accordo tra il Ministero dell'economia e delle finanze e il
commissario straordinario del Governo in modo da garantire la neutralità
finanziaria, in termini di saldi di finanza pubblica, di quanto disposto
dall'ultimo periodo del comma 3 del medesimo articolo 78, come da ultimo modificato
dal comma 4-quater del presente articolo.
4-sexies.
All'articolo 61 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto
2008, n. 133, dopo il comma 7 è inserito il
seguente: «7-bis. A decorrere dal 1 gennaio 2009, la percentuale prevista
dall'articolo 92, comma 5, del codice dei contratti
pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive
modificazioni, è destinata nella misura dello 0,5 per cento alle finalità di
cui alla medesima disposizione e, nella misura dell'1,5 per cento, è versata
ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato per essere
destinata al fondo di cui al comma 17 del presente articolo».
4-septies.
All'articolo 13, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, dopo le parole: «dei
servizi pubblici locali» sono inserite le seguenti: «e dei servizi di
committenza o delle centrali di committenza apprestati a livello regionale a
supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di
cui all'articolo 3, comma 25, del codice dei contratti
pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163».
4-octies.
All'articolo 3, comma 27, secondo periodo, della legge
24 dicembre 2007, n. 244, dopo le parole: «producono
servizi di interesse generale» sono inserite le seguenti: «e che forniscono
servizi di committenza o di centrali di committenza a livello regionale a supporto
di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui
all'articolo 3, comma 25, del codice dei contratti pubblici relativi a
lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163,».
Art. 18-bis
Disposizioni
in materia di iniziative finanziate con contributi pubblici
1. Allo
scopo di favorire la definizione delle iniziative beneficiarie di contributi pubblici
avviate prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto, il saldo del contributo può essere incassato a seguito di
consegna al soggetto responsabile di un'autocertificazione attestante la
percentuale di investimento realizzata, la funzionalità dello stesso e il
rispetto dei parametri occupazionali. L'eventuale rideterminazione del
contributo pubblico spettante avviene con salvezza degli importi già erogati
e regolarmente rendicontati.
2. Le
disposizioni di cui al comma 1 si applicano con riferimento ai programmi di
investimento agevolati:
a) che
abbiano realizzato almeno i due terzi del programma originario;
b) per i
quali il programma realizzato rappresenti, comunque, uno o più lotti
funzionali capaci di soddisfare almeno il 66 per cento dell'occupazione
prevista.
3. Gli
accertamenti di spesa da parte delle commissioni ministeriali sono effettuati
sulle iniziative dei patti territoriali e dei contratti d'area comportanti
investimenti agevolabili ammessi in sede di concessione provvisoria di
importo superiore a 1 milione di euro.
Art. 19.
Potenziamento
ed estensione degli strumenti di tutela del reddito in caso di sospensione
dal lavoro o di disoccupazione, nonché disciplina per la concessione degli
ammortizzatori in deroga
1.
Nell'ambito del Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del
decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, fermo restando
quanto previsto dal comma 8 del presente articolo, sono preordinate le
somme di 289 milioni di euro per l'anno 2009, di 304 milioni di euro per
ciascuno degli anni 2010 e 2011 e di 54 milioni di euro a decorrere dall'anno
2012, nei limiti delle quali è riconosciuto l'accesso, secondo le modalità e
i criteri di priorità stabiliti con il decreto di cui al comma 3, ai seguenti
istituti di tutela del reddito in caso di sospensione dal lavoro, ivi
includendo il riconoscimento della contribuzione figurativa e degli assegni
al nucleo familiare, nonché all'istituto sperimentale di tutela del reddito
di cui al comma 2:
a)
l'indennità ordinaria di disoccupazione non agricola con requisiti normali di
cui all'articolo 19, primo comma, del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n.
636, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 1939, n. 1272, e successive
modificazioni per i lavoratori sospesi per crisi aziendali o occupazionali e
che siano in possesso dei requisiti di cui al predetto articolo 19, primo
comma e subordinatamente ad un intervento integrativo pari almeno alla misura
del venti per cento dell'indennità stessa a carico degli enti
bilaterali previsti dalla contrattazione collettiva compresi quelli di cui
all'articolo 12 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276,
e successive modificazioni. La durata massima del trattamento non può
superare novanta giornate annue di indennità. Quanto previsto dalla
presente lettera non si applica ai lavoratori dipendenti da aziende
destinatarie di trattamenti di integrazione salariale, nonché nei casi di contratti
di lavoro a tempo indeterminato con previsione di sospensioni lavorative
programmate e di contratti di lavoro a tempo parziale verticale. L'indennità
di disoccupazione non spetta nelle ipotesi di perdita e sospensione dello
stato di disoccupazione disciplinate dalla normativa in materia di incontro
tra domanda e offerta di lavoro. Tale indennità, fino alla data di
entrata in vigore del decreto di cui al comma 3 del presente articolo, può
essere concessa anche senza necessità dell'intervento integrativo degli enti
bilaterali;
b)
l'indennità ordinaria di disoccupazione non agricola con requisiti ridotti di
cui all'articolo 7, comma 3, del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86,
convertito, con modificazioni, dalla legge 20
maggio 1988, n. 160, per i lavoratori sospesi per
crisi aziendali o occupazionali che siano in possesso dei requisiti di cui al
predetto articolo 7, comma 3, e subordinatamente ad un intervento integrativo
pari almeno alla misura del venti per cento dell'indennità stessa a
carico degli enti bilaterali previsti dalla contrattazione collettiva
compresi quelli di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276,
e successive modificazioni. La durata massima del trattamento non può
superare novanta giornate annue di indennità. Quanto previsto dalla presente
lettera non si applica ai lavoratori dipendenti da aziende destinatarie di
trattamenti di integrazione salariale, nonché nei casi di contratti di lavoro
a tempo indeterminato con previsione di sospensioni lavorative programmate e
di contratti di lavoro a tempo parziale verticale. L'indennità di disoccupazione
non spetta nelle ipotesi di perdita e sospensione dello stato di
disoccupazione disciplinate dalla normativa in materia di incontro tra
domanda e offerta di lavoro. Tale indennità, fino alla data di entrata in
vigore del decreto di cui al comma 3 del presente articolo, può essere
concessa anche senza necessità dell'intervento integrativo degli enti
bilaterali;
c) in via
sperimentale per il triennio 2009-2011 e subordinatamente a un intervento
integrativo pari almeno alla misura del venti per cento dell'indennità
stessa a carico degli enti bilaterali previsti dalla contrattazione
collettiva un trattamento, in caso di sospensione per crisi aziendali o
occupazionali ovvero in caso di licenziamento, pari all'indennità ordinaria
di disoccupazione con requisiti normali per i lavoratori assunti con la
qualifica di apprendista alla data di entrata in vigore del presente decreto
e con almeno tre mesi di servizio presso l'azienda interessata da
trattamento, per la durata massima di novanta giornate nell'intero periodo di
vigenza del contratto di apprendista.
1-bis. Con
riferimento ai lavoratori di cui alle lettere da a) a c) del comma 1 il
datore di lavoro è tenuto a comunicare, con apposita dichiarazione da inviare
ai servizi competenti di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181,
come modificato e integrato dal decreto legislativo 19 dicembre 2002, n. 297, e alla
sede dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS)
territorialmente competente, la sospensione della attività lavorativa e le
relative motivazioni, nonché i nominativi dei lavoratori interessati, che,
per beneficiare del trattamento, devono rendere dichiarazione
di immediata disponibilità al lavoro o a un percorso di riqualificazione
professionale all'atto della presentazione della domanda per l'indennità di
disoccupazione secondo quanto precisato dal decreto di cui al comma 3 del
presente articolo. Con riferimento ai lavoratori di cui alle lettere da a) a
c) del comma 1, l'eventuale ricorso all'utilizzo di trattamenti di cassa
integrazione guadagni straordinaria o di mobilità in deroga alla normativa
vigente è in ogni caso subordinato all'esaurimento dei periodi di tutela di
cui alle stesse lettere da a) a c) del comma 1 secondo quanto precisato dal
decreto di cui al comma 3 del presente articolo.
2. In via
sperimentale per il triennio 2009-2011, nei limiti delle risorse di cui al
comma 1, e nei soli casi di fine lavoro, fermo restando quanto previsto
dai commi 8, secondo periodo, e 10, è riconosciuta una somma liquidata
in un'unica soluzione pari al 10 per cento del reddito percepito l'anno precedente,
ai collaboratori coordinati e continuativi di cui all'articolo 61, comma 1, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276
e successive modificazioni, iscritti in via esclusiva alla gestione separata
presso l'INPS di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335
con esclusione dei soggetti individuati dall'articolo 1, comma 212, della legge 23 dicembre 1996, n. 662,
i quali soddisfino in via congiunta le seguenti condizioni:
a)
operino in regime di monocommittenza;
b)
abbiano conseguito l'anno precedente un reddito superiore a 5.000 euro e pari
o inferiore al minimale di reddito di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 2 agosto 1990, n. 233
e siano stati accreditati presso la predetta gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335,
un numero di mensilità non inferiore a tre;
c) con
riferimento all'anno di riferimento siano accreditati presso la predetta
gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335,
un numero di mensilità non inferiore a tre;
d)
(soppressa);
e) non
risultino accreditati nell'anno precedente almeno due mesi presso la predetta
gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335.
3. Con
decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono
definite le modalità di applicazione dei commi 1, 1-bis, 2, 4 e 10, nonché
le procedure di comunicazione all'INPS anche ai fini del tempestivo
monitoraggio da parte del medesimo Istituto di cui al comma 4. Lo stesso
decreto può altresì effettuare la ripartizione del limite di spesa di cui al
comma 1 del presente articolo in limiti di spesa specifici per ciascuna
tipologia di intervento di cui alle lettere da a) a c) del comma 1 e del
comma 2 del presente articolo.
4. L'INPS
stipula con gli enti bilaterali di cui ai commi precedenti, secondo le
linee guida definite nel decreto di cui al comma 3, apposite convenzioni per
la gestione dei trattamenti e lo scambio di informazioni, senza nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica, anche tramite la costituzione
di un'apposita banca dati alla quale possono accedere anche i servizi
competenti di cui all'articolo 1, comma 2, lettera g), del decreto
legislativo 21 aprile 2000, n. 181, e successive
modificazioni, e provvede al monitoraggio dei provvedimenti
autorizzativi dei benefici di cui al presente articolo, consentendo
l'erogazione dei medesimi nei limiti dei complessivi oneri indicati al comma
1, ovvero, se determinati, nei limiti di spesa specifici stabiliti con il
decreto di cui al comma 3, comunicandone le risultanze al Ministero del
lavoro, della salute e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e
delle finanze.
5. Con
effetto dal 1 gennaio 2009 sono soppressi i commi da 7 a 12 dell'articolo 13
del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito con modificazioni dalla legge 14 maggio 2005, n. 80.
5-bis. Al
fine di assicurare il mantenimento dei livelli occupazionali e dei
collegamenti internazionali occorrenti allo sviluppo del sistema produttivo e
sociale delle aree interessate, il Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti, di concerto con il Ministro degli affari esteri, entro trenta
giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto, promuove la definizione di nuovi accordi bilaterali nel
settore del trasporto aereo, nonché la modifica di quelli vigenti, al fine di
ampliare il numero dei vettori ammessi a operare sulle rotte nazionali,
internazionali e intercontinentali, nonché ad ampliare il numero delle
frequenze e destinazioni su cui è consentito operare a ciascuna parte, dando
priorità ai vettori che si impegnino a mantenere i predetti livelli
occupazionali. Nelle more del perfezionamento dei nuovi accordi bilaterali o
della modifica di quelli vigenti, l'Ente nazionale per l'aviazione civile, al
fine di garantire al Paese la massima accessibilità internazionale e
intercontinentale diretta, rilascia ai vettori che ne fanno richiesta
autorizzazioni temporanee, la cui validità non può essere inferiore a diciotto
mesi.
6. Per le
finalità di cui al presente articolo si provvede per 35 milioni di euro per
l'anno 2009 a carico delle disponibilità del Fondo per l'occupazione di cui
all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148,
convertito, con modificazioni, dalla legge 19
luglio 1993, n. 236, il quale, per le medesime finalità, è
altresì integrato di 254 milioni di euro per l'anno 2009, di 304 milioni di
euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011 e di 54 milioni di euro a decorrere
dall'anno 2012. Al relativo onere si provvede:
a)
mediante versamento in entrata al bilancio dello Stato da parte dell'INPS di
una quota pari a 100 milioni di euro per l'anno 2009 e a 150 milioni di euro
per ciascuno degli anni 2010 e 2011 delle entrate derivanti dall'aumento
contributivo di cui all'articolo 25 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, con
esclusione delle somme destinate al finanziamento dei fondi paritetici
interprofessionali per la formazione di cui all'articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, a
valere in via prioritaria sulle somme residue non destinate alle finalità di
cui all'articolo 1, comma 72, della legge 28 dicembre 1995, n. 549
e con conseguente adeguamento, per ciascuno degli anni considerati, delle
erogazioni relative agli interventi a valere sulla predetta quota;
b)
mediante le economie derivanti dalla disposizione di cui al comma 5, pari a
54 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009;
c)
mediante utilizzo per 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010
e 2011 delle maggiori entrate di cui al presente decreto.
7. Fermo
restando che il riconoscimento del trattamento è subordinato all'intervento
integrativo, il sistema degli enti bilaterali eroga la quota di cui al comma
1 fino a concorrenza delle risorse disponibili. I contratti e gli accordi
interconfederali collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali dei
lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul
piano nazionale stabiliscono le risorse minime a valere sul territorio
nazionale, nonché i criteri di gestione e di rendicontazione, secondo le
linee guida stabilite con il decreto di cui al comma 3. I fondi
interprofessionali per la formazione continua di cui all'articolo 118 della legge 23 dicembre2000,n. 388,e
successive modificazioni, e i fondi di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 10 settembre
2003, n. 276, e successive modificazioni, possono destinare
interventi, anche in deroga alle disposizioni vigenti, per misure temporanee
ed eccezionali anche di sostegno al reddito per l'anno 2009, volte alla
tutela dei lavoratori, anche con contratti di apprendistato o a progetto, a
rischio di perdita del posto di lavoro ai sensi del regolamento (CE) n.
800/2008 della Commissione, del 6 agosto 2008.
7-bis.
Nel caso di mobilità tra i fondi interprofessionali per la formazione
continua di cui all'articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388,
e successive modificazioni, da parte dei datori di lavoro aderenti, la quota
di adesione versata dal datore di lavoro interessato presso il fondo di
provenienza deve essere trasferita al nuovo fondo di adesione nella misura
del 70 per cento del totale, al netto dell'ammontare eventualmente già
utilizzato dal datore di lavoro interessato per finanziare propri piani
formativi, a condizione che l'importo da trasferire per tutte le posizioni
contributive del datore di lavoro interessato sia almeno pari a 3.000 euro.
Il fondo di provenienza esegue il trasferimento delle risorse al nuovo fondo
entro novanta giorni dal ricevimento della richiesta da parte del datore di
lavoro, senza l'addebito di oneri o costi. Il fondo di provenienza è altresì
tenuto a versare al nuovo fondo, entro novanta giorni dal loro ricevimento,
eventuali arretrati successivamente pervenuti dall'INPS per versamenti di
competenza del datore di lavoro interessato. Entro novanta giorni dalla data
di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, l'INPS
rende disponibile, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica, la procedura che consente ai datori di lavoro di effettuare il
trasferimento della propria quota di adesione a un nuovo fondo e che assicura
la trasmissione al nuovo fondo, a decorrere dal terzo mese successivo a
quello in cui è avvenuto il trasferimento, dei versamenti effettuati dal
datore di lavoro interessato.
8. Le
risorse finanziarie destinate agli ammortizzatori sociali in deroga alla
vigente normativa, anche integrate ai sensi del procedimento di cui
all'articolo 18 nonché con le risorse di cui al comma 1 eventualmente
residuate, possono essere utilizzate con riferimento a tutte le tipologie di
lavoro subordinato, compresi i contratti di apprendistato e di
somministrazione. Fermo restando il limite del tetto massimo nonché
l'uniformità dell'ammontare complessivo di ciascuna misura di tutela del
reddito di cui al comma 1, i decreti di concessione delle misure in deroga
possono modulare e differenziare le misure medesime anche in funzione della
compartecipazione finanziaria a livello regionale o locale ovvero in ragione
della armonizzazione delle misure medesime rispetto ai regimi di tutela del
reddito previsti dal comma 1.
9.
Nell'ambito delle risorse finanziarie destinate per l'anno 2009 alla
concessione in deroga alla vigente normativa, anche senza soluzione di
continuità, di trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria, di
mobilità e di disoccupazione speciale, nel caso di programmi finalizzati alla
gestione di crisi occupazionali, anche con riferimento a settori produttivi e
ad aree regionali, definiti in specifiche intese stipulate in sede
istituzionale territoriale entro il 20 maggio 2009 e recepite in accordi in
sede governativa entro il 15 giugno 2009, i trattamenti concessi ai sensi
dell'articolo 2, comma 521, della legge 24 dicembre 2007, n. 244,
e successive modificazioni, possono essere prorogati con decreto del Ministro
del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, qualora i piani di gestione delle
eccedenze abbiano comportato una riduzione nella misura almeno del 10 per
cento del numero dei destinatari dei trattamenti scaduti il 31 dicembre 2008.
La misura dei trattamenti di cui al presente comma è ridotta del 10 per cento
nel caso di prima proroga, del 30 per cento nel caso di seconda proroga e del
40 per cento nel caso di proroghe successive. I trattamenti di sostegno del
reddito, nel caso di proroghe successive alla seconda, possono essere erogati
esclusivamente nel caso di frequenza di specifici programmi di reimpiego,
anche miranti alla riqualificazione professionale, organizzati dalla regione.
9-bis. In
sede di prima assegnazione delle risorse destinate per l'anno 2009, di cui al
comma 9 del presente articolo, nelle more della definizione degli accordi con
le regioni e al fine di assicurare la continuità di trattamenti e
prestazioni, il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali
assegna quota parte dei fondi disponibili direttamente alle regioni ed
eventualmente alle province.
10. Il
diritto a percepire qualsiasi trattamento di sostegno al reddito, ai sensi
della legislazione vigente in materia di ammortizzatori sociali, è
subordinato alla dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro o a un
percorso di riqualificazione professionale, secondo quanto precisato dal
decreto di cui al comma 3. In caso di rifiuto di sottoscrivere la
dichiarazione di immediata disponibilità ovvero, una volta sottoscritta la
dichiarazione, in caso di rifiuto di un percorso di riqualificazione
professionale o di un lavoro congruo ai sensi dell'articolo 1-quinquies del
decreto-legge 5 ottobre 2004, n. 249, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 dicembre 2004, n. 291, e
successive modificazioni,il lavoratore destinatario dei trattamenti di
sostegno del reddito perde il diritto a qualsiasi erogazione di carattere
retributivo e previdenziale, anche a carico del datore di lavoro, fatti salvi
i diritti già maturati.
10-bis.
Ai lavoratori non destinatari dei trattamenti di cui all'articolo 7 della legge 23 luglio 1991, n. 223,
in caso di licenziamento, può essere erogato un trattamento di ammontare
equivalente all'indennità di mobilità nell'ambito delle risorse finanziarie
destinate per l'anno 2009 agli ammortizzatori sociali in deroga alla vigente
normativa. Ai medesimi lavoratori la normativa in materia di disoccupazione
di cui all'articolo 19, primo comma, del regio decreto 14 aprile 1939, n.
636, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 1939, n. 1272, si
applica con esclusivo riferimento alla contribuzione figurativa per i periodi
previsti dall'articolo 1, comma 25, della legge 24 dicembre 2007,
n. 247.
11. In
attesa della riforma degli ammortizzatori sociali e comunque non oltre il 31
dicembre 2009, possono essere concessi trattamenti di cassa integrazione
guadagni straordinaria e di mobilità ai dipendenti delle imprese esercenti
attività commerciali con più di cinquanta dipendenti, delle agenzie di
viaggio e turismo, compresi gli operatori turistici, con più di cinquanta
dipendenti, delle imprese di vigilanza con più di quindici dipendenti, nel
limite di spesa di 45 milioni di euro per l'anno 2009, a carico del Fondo per
l'occupazione.
12.
Nell'ambito delle risorse indicate al comma 9, sono destinati 12 milioni di
euro a carico del Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del
decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236,
alla concessione, per l'anno 2009, ai lavoratori addetti alle prestazioni di
lavoro temporaneo occupati con contratto di lavoro a tempo indeterminato
nelle imprese e agenzie di cui all'articolo 17, commi 2 e 5, della legge 28 gennaio
1994, n. 84, e successive modificazioni, e ai lavoratori
delle società derivate dalla trasformazione delle compagnie portuali ai sensi
dell'articolo 21, comma 1, lettera b), della medesima
legge n. 84 del 1994, e successive modificazioni, di
un'indennità pari a un ventiseiesimo del trattamento massimo mensile di
integrazione salariale straordinaria previsto dalle vigenti disposizioni,
nonché della relativa contribuzione figurativa e degli assegni per il nucleo
familiare, per ogni giornata di mancato avviamento al lavoro, nonché per le
giornate di mancato avviamento al lavoro che coincidano, in base al
programma, con le giornate definite festive, durante le quali il lavoratore
sia risultato disponibile. L'indennità è riconosciuta per un numero di
giornate di mancato avviamento al lavoro pari alla differenza tra il numero
massimo di ventisei giornate mensili erogabili e il numero delle giornate
effettivamente lavorate in ciascun mese, incrementato del numero delle
giornate di ferie, malattia, infortunio, permesso e indisponibilità.
L'erogazione dei trattamenti di cui al presente comma da parte dell'INPS è
subordinata all'acquisizione degli elenchi recanti il numero, distinto per
ciascuna impresa o agenzia, delle giornate di mancato avviamento al lavoro,
predisposti dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti in base agli
accertamenti effettuati in sede locale dalle competenti autorità portuali o,
laddove non istituite, dalle autorità marittime.
13. Per
l'iscrizione nelle liste di mobilità dei lavoratori licenziati per
giustificato motivo oggettivo da aziende che occupano fino a quindici
dipendenti, all'articolo 1, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 20
gennaio 1998, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 1998, n. 52, e successive
modificazioni, le parole: «31 dicembre 2008» sono sostituite dalle seguenti:
«31 dicembre 2009» e le parole: «e di 45 milioni di euro per il 2008» sono
sostituite dalle seguenti: «e di 45 milioni di euro per ciascuno degli anni
2008 e 2009».
14.
All'articolo 1, comma 2, primo periodo, del decreto-legge 20 gennaio 1998, n.
4, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo
1998, n. 52, e successive modificazioni, le parole: «31
dicembre 2008» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2009». Ai fini
dell'attuazione del presente comma, è autorizzata, per l'anno 2009, la spesa
di 5 milioni di euro a valere sul Fondo per l'occupazione.
15. Per
il rifinanziamento delle proroghe a ventiquattro mesi della cassa
integrazione guadagni straordinaria per cessazione di attività, di cui
all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 5 ottobre 2004, n. 249,
convertito, con modificazioni, dalla legge 3
dicembre 2004, n. 291, e successive modificazioni, sono
destinati 30 milioni di euro, per l'anno 2009, a carico del Fondo per
l'occupazione.
16. Per
l'anno 2009, il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali
assegna alla società Italia Lavoro Spa 13 milioni di euro quale
contributo agli oneri di funzionamento e ai costi generali di struttura. A
tale onere si provvede a carico del Fondo per l'occupazione.
17. All'articolo 118, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388,
e successive modificazioni, le parole: «e di 80 milioni di euro per l'anno
2008» sono sostituite dalle seguenti: «e di 80 milioni di euro per ciascuno
degli anni 2008 e 2009».
18. Nel
limite di spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2009, ai soggetti beneficiari
delle provvidenze del Fondo di cui all'articolo 81, comma 29, del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è
altresì riconosciuto il rimborso delle spese occorrenti per l'acquisto di
latte artificiale e pannolini per i neonati di età fino a tre mesi. Con
decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro
trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto, sono stabilite le modalità di attuazione del presente
comma.
18-bis.
In considerazione del rilievo nazionale e internazionale nella
sperimentazione sanitaria di elevata specializzazione e nella cura delle
patologie nel campo dell'oftalmologia,per l'anno 2009 è autorizzata la
concessione di un contributo di 1 milione di euro in favore della Fondazione
«G.B. Bietti» per lo studio e la ricerca in oftalmologia, con sede in Roma.
All'onere derivante dal presente comma si provvede a carico del Fondo per
l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio
1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236.
18-ter.
Alla legge 5 agosto 1981, n. 416, e successive modificazioni, sono apportate
le seguenti modificazioni:
a)
all'articolo 37:
1) al
comma 1, lettera b), le parole: «Ministero del lavoro e della previdenza
sociale» sono sostituite dalle seguenti: «Ministero del lavoro, della salute
e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle
finanze, sulla base delle risorse finanziarie disponibili»; 2) dopo il comma
1 è inserito il seguente:
«1-bis. L'onere
annuale sostenuto dall'INPGI per i trattamenti di pensione anticipata di cui
al comma 1, lettera b), pari a 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno
2009, è posto a carico del bilancio dello Stato. L'INPGI presenta annualmente
al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali la
documentazione necessaria al fine di ottenere il rimborso degli oneri
fiscalizzati. Al compimento dell'età prevista per l'accesso al trattamento di
pensione di vecchiaia ordinaria da parte dei beneficiari dei trattamenti di
cui al primo periodo, l'onere conseguente è posto a carico del bilancio
dell'INPGI, fatta eccezione per la quota di pensione connessa agli scivoli
contributivi, riconosciuti fino ad un massimo di cinque annualità, che rimane
a carico del bilancio dello Stato».
b)
all'articolo 38, comma 2, la lettera b) è abrogata.
18-quater.
Gli oneri derivanti dalle prestazioni di vecchiaia anticipate per i
giornalisti dipendenti da aziende in ristrutturazione o riorganizzazione per
crisi aziendale, di cui all'articolo 37 della legge 5 agosto 1981, n. 416,
come da ultimo modificato dal comma 18-ter del presente articolo, pari a 10
milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2009, sono posti a carico delle
disponibilità del fondo di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del
presente decreto.
Art. 19-bis
Istituzione
del Fondo di sostegno per l'occupazione e l'imprenditoria giovanile
1. All'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 247,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 72 è sostituito dal
seguente:
«72. Al
fine di consentire ai soggetti di età inferiore a trentacinque anni di
accedere a finanziamenti agevolati per sopperire alle esigenze derivanti
dalla peculiare attività lavorativa svolta, ovvero per sviluppare attività
innovative e imprenditoriali, è istituito, presso la Presidenza del Consiglio
dei ministri - Dipartimento della gioventù, il Fondo di sostegno per
l'occupazione e l'imprenditoria giovanile»;
b) al comma 73, le parole: «dei Fondi»
sono sostituite dalle seguenti: «del Fondo»;
c) il comma 74 è sostituito dal
seguente:
«74. Con
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri ovvero del Ministro con
delega per la gioventù, di concerto con i Ministri dell'economia e delle
finanze e dello sviluppo economico, da emanare entro centottanta giorni dalla
data di entrata in vigore della presente disposizione, sono disciplinate le
modalità operative di funzionamento del Fondo di cui al comma 72».
Art. 19-ter
Indennizzi
per le aziende commerciali in crisi
1.
L'indennizzo di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 28 marzo 1996, n.
207, è concesso, con le medesime modalità ivi previste, a tutti i soggetti
che si trovano in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2 del medesimo
decreto legislativo nel periodo compreso tra il 1 gennaio 2009 e il 31
dicembre 2011.
2.
L'aliquota contributiva di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 28
marzo 1996, n. 207, dovuta dagli iscritti alla gestione dei contributi e
delle prestazioni previdenziali degli esercenti attività commerciali presso
l'Istituto nazionale della previdenza sociale, è prorogata, con le medesime
modalità, fino al 31 dicembre 2013.
3. Le
domande di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 28 marzo 1996, n. 207,
possono essere presentate dai soggetti di cui al comma 1 entro il 31 gennaio
2012.
4.
L'indennizzo di cui al decreto legislativo 28 marzo 1996, n. 207, è erogato
agli aventi diritto fino al momento della decorrenza del trattamento
pensionistico di vecchiaia.
Art. 20.
Norme
straordinarie per la velocizzazione delle procedure esecutive di progetti facenti
parte del quadro strategico nazionale e simmetrica modifica del relativo
regime di contenzioso amministrativo
1. In
considerazione delle particolari ragioni di urgenza connesse con la
contingente situazione economico finanziaria del Paese ed al fine di
sostenere e assistere la spesa per investimenti, compresi quelli necessari
per la messa in sicurezza delle scuole, con decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro competente per materia di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono individuati gli
investimenti pubblici di competenza statale, ivi inclusi quelli di pubblica
utilità, con particolare riferimento agli interventi programmati nell'ambito
del Quadro Strategico Nazionale programmazione nazionale, ritenuti prioritari
per lo sviluppo economico del territorio nonché per le implicazioni
occupazionali ed i connessi riflessi sociali, nel rispetto degli impegni
assunti a livello internazionale. Il decreto di cui al presente comma è
emanato di concerto anche con il Ministro dello sviluppo economico
quando riguardi interventi programmati nei settori dell'energia e delle
telecomunicazioni. Per quanto riguarda gli interventi di competenza
regionale si provvede con decreto del Presidente della Giunta Regionale ovvero
dei Presidenti delle province autonome di Trento e di Bolzano.
2. I
decreti di cui al precedente comma 1 individuano i tempi di tutte le fasi di
realizzazione dell'investimento e il quadro finanziario dello stesso. Sul
rispetto dei suddetti tempi vigilano commissari straordinari delegati,
nominati con i medesimi provvedimenti.
3. Il
commissario nominato ai sensi del comma 2 monitora l'adozione degli atti e
dei provvedimenti necessari per l'esecuzione dell'investimento; vigila
sull'espletamento delle procedure realizzative e su quelle autorizzative,
sulla stipula dei contratti e sulla cura delle attività occorrenti al
finanziamento, utilizzando le risorse disponibili assegnate a tale fine.
Esercita ogni potere di impulso, attraverso il più ampio coinvolgimento degli
enti e dei soggetti coinvolti, per assicurare il coordinamento degli stessi
ed il rispetto dei tempi. Può chiedere agli enti coinvolti ogni documento
utile per l'esercizio dei propri compiti. Quando non sia rispettato o non sia
possibile rispettare i tempi stabiliti dal cronoprogramma, il commissario
comunica senza indugio le circostanze del ritardo al Ministro competente,
ovvero al Presidente della Giunta regionale o ai Presidenti delle
province autonome di Trento e di Bolzano. Qualora sopravvengano
circostanze che impediscano la realizzazione totale o parziale
dell'investimento, il commissario straordinario delegato propone al Ministro
competente ovvero al Presidente della Giunta regionale o ai Presidenti
delle province autonome di Trento e di Bolzano la revoca
dell'assegnazione delle risorse.
4. Per
l'espletamento dei compiti stabiliti al comma 3, il commissario ha, sin dal
momento della nomina, con riferimento ad ogni fase dell'investimento e ad
ogni atto necessario per la sua esecuzione, i poteri, anche sostitutivi,
previsti dall'articolo 13 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito
dalla legge 23
maggio 1997, n. 135, comunque applicabile per gli
interventi ivi contemplati. Resta fermo il rispetto delle disposizioni
comunitarie, nonché di quanto disposto dall'articolo 8, comma 1, del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.
5. Per lo
svolgimento dei compiti di cui al presente articolo, il commissario può
avvalersi degli uffici delle amministrazioni interessate e del soggetto competente
in via ordinaria per la realizzazione dell'intervento.
6. In
ogni caso, i provvedimenti e le ordinanze emesse dal commissario non possono
comportare oneri privi di copertura finanziaria in violazione dell'articolo
81 della Costituzione e determinare effetti peggiorativi sui saldi di finanza
pubblica, in contrasto con gli obiettivi correlati con il patto di stabilità
con l'Unione europea.
7. Il
Presidente del Consiglio dei Ministri delega il coordinamento e la vigilanza
sui commissari al Ministro competente per materia che esplica le attività
delegate avvalendosi delle strutture ministeriali vigenti, senza nuovi o
maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. Per gli interventi
di competenza regionale il Presidente della Giunta Regionale individua la
competente struttura regionale. Le strutture di cui al presente comma
segnalano alla Corte dei Conti ogni ritardo riscontrato nella realizzazione
dell'investimento, ai fini dell'eventuale esercizio dell'azione di
responsabilità di cui all'articolo 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20.
8. I
provvedimenti adottati ai sensi del presente articolo sono comunicati agli
interessati a mezzo fax o posta elettronica all'indirizzo da essi indicato.
L'accesso agli atti del procedimento è consentito entro dieci giorni
dall'invio della comunicazione del provvedimento. Il termine per la
notificazione del ricorso al competente Tribunale amministrativo regionale
avverso i provvedimenti emanati ai sensi del presente articolo è di trenta
giorni dalla comunicazione o dall'avvenuta conoscenza, comunque
acquisita. Il ricorso principale va depositato presso il T.a.r. entro
cinque giorni dalla scadenza del termine di notificazione del ricorso; in
luogo della prova della notifica può essere depositata attestazione
dell'ufficiale giudiziario che il ricorso è stato consegnato per le
notifiche; la prova delle eseguite notifiche va depositata entro cinque
giorni da quando è disponibile. Le altre parti si costituiscono entro dieci
giorni dalla notificazione del ricorso principale e entro lo stesso termine
possono proporre ricorso incidentale; il ricorso incidentale va depositato
con le modalità e termini previsti per il ricorso principale. I motivi
aggiunti possono essere proposti entro dieci giorni dall'accesso agli atti e
vanno notificati e depositati con le modalità previste per il ricorso
principale. Il processo viene definito ad una udienza da fissarsi entro 15
giorni dalla scadenza del termine per la costituzione delle parti diverse dal
ricorrente; il dispositivo della sentenza è pubblicato in udienza; la
sentenza è redatta in forma semplificata, con i criteri di cui all'articolo 26, quarto comma, della legge 6 dicembre 1971 n. 1034.
Le misure cautelari e l'annullamento dei provvedimenti impugnati non possono
comportare, in alcun caso, la sospensione o la caducazione degli effetti
del contratto già stipulato, e, in caso di annullamento degli atti della
procedura, il giudice può esclusivamente disporre il risarcimento degli
eventuali danni, ove comprovati, solo per equivalente. Il risarcimento per
equivalente del danno comprovato non può comunque eccedere la misura del
decimo dell'importo delle opere che sarebbero state eseguite se il ricorrente
fosse risultato aggiudicatario, in base all'offerta economica presentata
in gara. Se la parte soccombente ha agito o resistito in giudizio con
mala fede o colpa grave si applicano le disposizioni di cui all'articolo 96
del codice di procedura civile. Per quanto non espressamente disposto
dal presente articolo, si applica l'articolo 23-bis della legge 6 dicembre 1971 n. 1034 e
l'articolo 246 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163
e successive modificazioni. Dall'attuazione del presente comma non devono
derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
8-bis.
Per la stipulazione dei contratti ai sensi del presente articolo non si
applica il termine di trenta giorni previsto dall'articolo 11, comma 10, del
codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui
al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.
9. Con decreti
del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro
competente per materia in relazione alla tipologia degli interventi, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti i
criteri per la corresponsione dei compensi spettanti ai commissari
straordinari delegati di cui al comma 2. Alla corrispondente spesa si farà
fronte nell'ambito delle risorse assegnate per la realizzazione
dell'intervento. Con esclusione dei casi di cui al comma 3, quarto e
quinto periodo, il compenso non è erogato qualora non siano rispettati i
termini per l'esecuzione dell'intervento. Per gli interventi di competenza
regionale si provvede con decreti del Presidente della Giunta regionale.
10. Per
la realizzazione delle infrastrutture e degli insediamenti produttivi
strategici e di interesse nazionale si applica quanto specificamente
previsto dalla Parte II, Titolo III, Capo IV, del codice dei
contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163. Nella
progettazione esecutiva relativa ai progetti definitivi di infrastrutture e
insediamenti produttivi strategici di preminente interesse nazionale, di cui
alla Parte II, Titolo III, Capo IV, del citato codice di cui al decreto
legislativo n. 163 del 2006, approvati prima della data di entrata in vigore
del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 2004, n. 142, si applicano
i limiti acustici previsti nell'allegato 1 annesso al medesimo decreto del
Presidente della Repubblica n. 142 del 2004; non si applica l'articolo 11,
comma 2, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 142 del 2004.
10-bis.
Il comma 4 dell'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 18 aprile 1994, n. 383, è sostituito dal seguente:
«4.
L'approvazione dei progetti, nei casi in cui la decisione sia adottata dalla
conferenza di servizi, sostituisce ad ogni effetto gli atti di intesa, i
pareri, le concessioni, anche edilizie, le autorizzazioni, le approvazioni, i
nullaosta, previsti da leggi statali e regionali. Se una o più
amministrazioni hanno espresso il proprio dissenso nell'ambito della
conferenza di servizi, l'amministrazione statale procedente, d'intesa con la
regione interessata, valutate le specifiche risultanze della conferenza di
servizi e tenuto conto delle posizioni prevalenti espresse in detta sede,
assume comunque la determinazione di conclusione del procedimento di
localizzazione dell'opera. Nel caso in cui la determinazione di conclusione
del procedimento di localizzazione dell'opera non si realizzi a causa del
dissenso espresso da un'amministrazione dello Stato preposta alla tutela
ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico o
alla tutela della salute e della pubblica incolumità ovvero dalla regione
interessata, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 81, quarto comma, del decreto del
Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616».
10-ter.
Al fine della sollecita progettazione e realizzazione delle infrastrutture e
degli insediamenti produttivi di cui al comma 10 del presente articolo, per
l'attività della struttura tecnica di missione prevista dall'articolo 163, comma 3, lettera a), del citato
codice di cui al decreto legislativo n. 163 del 2006, è
autorizzata l'ulteriore spesa di 1 milione di euro per ciascuno degli anni
2009 e 2010. Al relativo onere, pari a 1 milione di euro per ciascuno degli
anni 2009 e 2010, si provvede mediante corrispondente riduzione
dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 145, comma 40, della legge 23 dicembre
2000, n. 388, e successive modificazioni.
10-quater.
Al fine di accedere al finanziamento delle opere di cui al presente comma da
parte della Banca europea per gli investimenti (BEI), il Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti predispone forme appropriate di collaborazione
con la BEI stessa. L'area di collaborazione con la BEI riguarda
prioritariamente gli interventi relativi alle opere infrastrutturali
identificate nel primo programma delle infrastrutture strategiche, approvato
dal Comitato interministeriale per la programmazione economica con delibera
n. 121 del 21 dicembre 2001, pubblicata nel supplemento ordinario alla
Gazzetta Ufficiale n. 68 del 21 marzo 2002, e finanziato dalla legge 21
dicembre 2001, n. 443, ovvero identificate nella direttiva 2004/54/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa ai requisiti
minimi di sicurezza per le gallerie della rete stradale transeuropea (TEN), e
nella Parte II, Titolo III, Capo IV, del citato codice di cui al decreto
legislativo n. 163 del 2006, nel rispetto dei requisiti e delle specifiche
necessari per l'ammissibilità al finanziamento da parte della BEI e del
principio di sussidiarietà al quale questa è tenuta statutariamente ad
attenersi.
10-quinquies.
Ai fini di cui al comma 10-quater, il Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti comunica ogni anno alla BEI una lista di progetti, tra quelli
individuati dal Documento di programmazione economico-finanziaria ai sensi
dell'articolo 1, comma 1, della legge 21 dicembre 2001, n. 443, e successive
modificazioni, suscettibili di poter beneficiare di un finanziamento da parte
della BEI stessa.
10-sexies.
Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a |