Legge 31 dicembre 2009, n. 196
"Legge
di contabilità e finanza pubblica"
Pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale n. 303 del 31 dicembre 2009 - Supplemento ordinario n.
245
Titolo I
PRINCÌPI DI COORDINAMENTO,
OBIETTIVI DI FINANZA PUBBLICA E ARMONIZZAZIONE DEI SISTEMI CONTABILI
Art. 1.
(Princìpi
di coordinamento e ambito di riferimento)
1. Le amministrazioni pubbliche
concorrono al perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica sulla base dei
princìpi fondamentali dell'armonizzazione dei bilanci pubblici e del
coordinamento della finanza pubblica, e ne condividono le conseguenti
responsabilità.
2. Ai fini della presente legge,
per amministrazioni pubbliche si intendono gli enti e gli altri soggetti che
costituiscono il settore istituzionale delle amministrazioni pubbliche
individuati dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) sulla base delle
definizioni di cui agli specifici regolamenti comunitari.
3. La ricognizione delle
amministrazioni pubbliche di cui al comma 2 è operata annualmente dall'ISTAT con
proprio provvedimento e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale entro il 31 luglio.
4. Le disposizioni recate dalla
presente legge e dai relativi decreti legislativi costituiscono princìpi
fondamentali del coordinamento della finanza pubblica ai sensi dell'articolo 117
della Costituzione e sono finalizzate alla tutela dell'unità economica
della Repubblica italiana, ai sensi dell'articolo 120,
secondo comma, della Costituzione.
5. Le disposizioni della presente
legge si applicano alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di
Trento e di Bolzano nel rispetto di quanto previsto dai relativi statuti.
Art. 2.
(Delega al
Governo per l'adeguamento dei sistemi contabili)
1. Per consentire il perseguimento
degli obiettivi di cui all'articolo 1, il Governo è delegato ad adottare, entro
un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti
legislativi per l'armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di
bilancio delle amministrazioni pubbliche, ad esclusione delle regioni e degli
enti locali, e dei relativi termini di presentazione e approvazione, in
funzione delle esigenze di programmazione, gestione e rendicontazione della
finanza pubblica. I sistemi e gli schemi di cui al primo periodo sono
raccordabili con quelli adottati in ambito europeo ai fini della procedura per
i disavanzi eccessivi.
2. I decreti legislativi di cui al
comma 1 sono emanati nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) adozione di regole contabili
uniformi e di un comune piano dei conti integrato al fine di consentire il
consolidamento e il monitoraggio in fase di previsione, gestione e
rendicontazione dei conti delle amministrazioni pubbliche;
b) definizione di una tassonomia
per la riclassificazione dei dati contabili e di bilancio per le
amministrazioni pubbliche tenute al regime di contabilità civilistica, ai fini
del raccordo con le regole contabili uniformi di cui alla lettera a);
c) adozione di comuni schemi di
bilancio articolati in missioni e programmi coerenti con la classificazione
economica e funzionale individuata dagli appositi regolamenti comunitari in
materia di contabilità nazionale e relativi conti satellite, al fine di rendere
più trasparenti e significative le voci di bilancio dirette all'attuazione
delle politiche pubbliche, e adozione di un sistema unico di codifica dei
singoli provvedimenti di spesa correlati alle voci di spesa riportate nei
bilanci;
d) affiancamento, ai fini
conoscitivi, al sistema di contabilità finanziaria di un sistema e di schemi di
contabilità economico-patrimoniale che si ispirino a comuni criteri di
contabilizzazione;
e) adozione di un bilancio
consolidato delle amministrazioni pubbliche con le proprie aziende, società o
altri organismi controllati, secondo uno schema tipo definito dal Ministro
dell'economia e delle finanze d'intesa con i Ministri interessati;
f) definizione di un sistema di
indicatori di risultato semplici, misurabili e riferiti ai programmi del
bilancio, costruiti secondo criteri e metodologie comuni alle diverse
amministrazioni individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri.
3. Ai decreti legislativi di cui
al comma 1 è allegato un nomenclatore che illustra le definizioni degli
istituti contabili e le procedure finanziarie per ciascun comparto o tipologia
di enti, a cui si conformano i relativi regolamenti di contabilità.
4. Gli schemi dei decreti legislativi
di cui al comma 1 sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della
Repubblica affinché su di essi sia espresso il parere delle Commissioni
parlamentari competenti entro sessanta giorni dalla trasmissione. Decorso tale
termine per l'espressione dei pareri, i decreti possono essere comunque
adottati. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari,
ritrasmette i testi alle Camere con le proprie osservazioni e con eventuali
modificazioni e rende comunicazioni davanti a ciascuna Camera. Decorsi trenta
giorni dalla data della nuova trasmissione, i decreti possono comunque essere
adottati in via definitiva dal Governo. I decreti legislativi che comportino
riflessi di ordine finanziario devono essere corredati della relazione tecnica
di cui all'articolo 17, comma 3.
5. Ai fini della predisposizione
dei decreti legislativi di cui al comma 1 è istituito, entro trenta giorni
dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze, senza oneri a carico della finanza pubblica, il
comitato per i princìpi contabili delle amministrazioni pubbliche, composto da
ventitré componenti, così suddivisi:
a) quattro rappresentanti del
Ministero dell'economia e delle finanze, uno dei quali con funzioni di
presidente, e un rappresentante per ciascuno dei Ministeri dell'interno, della
difesa, dell'istruzione, dell'università e della ricerca, del lavoro, della
salute e delle politiche sociali, nonché un rappresentante della Presidenza del
Consiglio dei ministri;
b) un rappresentante tecnico
dell'amministrazione della Camera dei deputati e uno dell'amministrazione del
Senato della Repubblica, designati dai rispettivi Presidenti, come invitati
permanenti, e un rappresentante della Corte dei conti;
c) un rappresentante dell'ISTAT;
d) sette rappresentanti degli enti
territoriali, di cui tre designati dalla Conferenza dei presidenti delle
regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, uno dei quali per le
autonomie speciali, uno designato dall'Unione delle province d'Italia (UPI),
uno designato dall'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI), uno
designato dall'Unione nazionale comuni, comunità, enti montani (UNCEM) e uno
designato dalle Assemblee legislative regionali e delle province autonome,
d'intesa tra di loro nell'ambito della Conferenza dei presidenti
dell'Assemblea, dei Consigli regionali e delle province autonome di cui agli articoli 5, 8 e 15 della legge 4
febbraio 2005, n. 11;
e) tre esperti in materia
giuridico-contabile-economica.
6. Alla legge 5 maggio
2009, n. 42, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 2, comma 1,
sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «nonché al fine di armonizzare i
sistemi contabili e gli schemi di bilancio dei medesimi enti e i relativi
termini di presentazione e approvazione, in funzione delle esigenze di
programmazione, gestione e rendicontazione della finanza pubblica»;
b) all'articolo 2, comma 2,
la lettera h) è sostituita dalla seguente:
«h) adozione di regole contabili
uniformi e di un comune piano dei conti integrato; adozione di comuni schemi di
bilancio articolati in missioni e programmi coerenti con la classificazione
economica e funzionale individuata dagli appositi regolamenti comunitari in
materia di contabilità nazionale e relativi conti satellite; adozione di un
bilancio consolidato con le proprie aziende, società o altri organismi
controllati, secondo uno schema comune; affiancamento, a fini conoscitivi, al
sistema di contabilità finanziaria di un sistema e di schemi di contabilità
economico-patrimoniale ispirati a comuni criteri di contabilizzazione;
raccordabilità dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio degli enti
territoriali con quelli adottati in ambito europeo ai fini della procedura per
i disavanzi eccessivi; definizione di una tassonomia per la riclassificazione
dei dati contabili e di bilancio per le amministrazioni pubbliche di cui alla
presente legge tenute al regime di contabilità civilistica, ai fini del
raccordo con le regole contabili uniformi; definizione di un sistema di
indicatori di risultato semplici, misurabili e riferiti ai programmi del
bilancio, costruiti secondo criteri e metodologie comuni ai diversi enti
territoriali; al fine di dare attuazione agli articoli 9 e 13, individuazione
del termine entro il quale regioni ed enti locali devono comunicare al Governo
i propri bilanci preventivi e consuntivi, come approvati, e previsione di
sanzioni ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera e), in caso di mancato
rispetto di tale termine»;
c) all'articolo 2, il comma
6 è sostituito dal seguente:
«6. Almeno uno dei decreti
legislativi di cui al comma 1 è adottato entro dodici mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge. Un decreto legislativo, da adottare
entro il termine previsto al comma 1 del presente articolo, disciplina la
determinazione dei costi e dei fabbisogni standard sulla base dei livelli
essenziali delle prestazioni di cui al comma 2 dell'articolo 20. Il Governo
trasmette alle Camere, entro il 30 giugno 2010, una relazione concernente il
quadro generale di finanziamento degli enti territoriali e ipotesi di
definizione su base quantitativa della struttura fondamentale dei rapporti
finanziari tra lo Stato, le regioni, le province autonome di Trento e di
Bolzano e gli enti locali, con l'indicazione delle possibili distribuzioni
delle risorse. Tale relazione è comunque trasmessa alle Camere prima degli
schemi di decreto legislativo concernenti i tributi, le compartecipazioni e la
perequazione degli enti territoriali»;
d) all'articolo 3, comma 6,
terzo periodo, dopo le parole: «l'esercizio della delega» sono inserite le
seguenti: «o successivamente»;
e) all'articolo 4, comma 1,
primo periodo, le parole: «trenta componenti e» sono sostituite dalle seguenti:
«trentadue componenti, due dei quali rappresentanti dell'ISTAT, e, per i
restanti trenta componenti,».
7. Il comitato per i princìpi
contabili agisce in reciproco raccordo con la Commissione tecnica paritetica
per il federalismo fiscale di cui all'articolo 4 della
legge 5 maggio 2009, n. 42, per le attività di cui
all'articolo 2, comma 2, lettera h), della medesima legge con lo scambio di
tutte le risultanze relative alla armonizzazione dei bilanci pubblici.
8. Disposizioni correttive ed
integrative dei decreti legislativi di cui al comma 1 possono essere adottate
entro tre anni dalla data di entrata in vigore dei decreti medesimi, tenendo
anche conto dei decreti legislativi da adottare ai sensi degli articoli 40 e
42, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi e con le stesse modalità
previsti dal presente articolo.
Art. 3.
(Rapporto
sullo stato di attuazione della riforma della contabilità e finanza pubblica)
1. Il Ministro dell'economia e
delle finanze trasmette, in allegato alla Relazione sull'economia e la finanza
pubblica, un rapporto sullo stato di attuazione della presente legge con
particolare riferimento alle attività volte alla realizzazione della nuova
organizzazione del bilancio dello Stato e dei bilanci delle altre
amministrazioni pubbliche, evidenziando il collegamento tra la nuova struttura
del bilancio e la nuova organizzazione delle amministrazioni pubbliche
conseguente all'attuazione della legge 4 marzo
2009, n. 15, e dei relativi decreti legislativi. Nel rapporto
si dà altresì conto dello stato di attuazione delle disposizioni di cui alla
lettera h) del comma 2 dell'articolo 2 della
legge 5 maggio 2009, n. 42, come sostituita dall'articolo 2,
comma 6, lettera b), della presente legge.
Titolo II
MISURE PER
LA TRASPARENZA E LA CONTROLLABILITÀ DELLA SPESA
Art. 4.
(Controllo
parlamentare)
1. Il Governo, nel rapporto di cui
all'articolo 3 e su richiesta delle Commissioni parlamentari competenti,
fornisce alle medesime Commissioni tutte le informazioni utili ad esercitare un
controllo costante sull'attuazione della presente legge. Sulla base delle
informazioni ricevute e dell'attività istruttoria svolta anche in forma
congiunta con le modalità definite dalle intese di cui al comma 2, le
Commissioni parlamentari competenti delle due Camere formulano osservazioni ed
esprimono valutazioni utili alla migliore impostazione dei documenti di
bilancio e delle procedure di finanza pubblica.
2. In relazione a quanto previsto
dal comma 1, i Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della
Repubblica, al fine di favorire lo svolgimento congiunto dell'attività
istruttoria utile al controllo parlamentare e di potenziare la capacità di
approfondimento dei profili tecnici della contabilità e della finanza pubblica
da parte delle Commissioni parlamentari competenti, adottano intese volte a
promuovere le attività delle due Camere, anche in forma congiunta, nonché la
collaborazione tra le rispettive strutture di supporto tecnico, con particolare
riferimento ai seguenti ambiti:
a) monitoraggio, controllo e
verifica degli andamenti della finanza pubblica e analisi delle misure
finalizzate al miglioramento della qualità della spesa, con particolare
riferimento all'individuazione di indicatori di risultato semplici, misurabili
e riferiti ai programmi di bilancio;
b) verifica dello stato di
attuazione del processo di riforma e dell'adeguamento della struttura del
bilancio, con particolare riferimento alla progressiva adozione del bilancio di
cassa e al suo collegamento con la contabilità economica, alla ridefinizione
funzionale dei programmi in rapporto a precisi obiettivi, alla classificazione
delle tipologie di spesa e ai parametri di valutazione dei risultati;
c) analisi del contenuto
informativo necessario dei documenti trasmessi dal Governo, al fine di
assicurare un'informazione sintetica, essenziale e comprensibile, con il grado
di omogeneità sufficiente a consentire la comparabilità nel tempo tra settori,
livelli territoriali e tra i diversi documenti;
d) verifica delle metodologie
utilizzate dal Governo per la copertura finanziaria delle diverse tipologie di
spesa, nonché per la quantificazione degli effetti finanziari derivanti da
provvedimenti legislativi, e identificazione dei livelli informativi di
supporto della quantificazione, nonché formulazione di indicazioni per la
predisposizione di schemi metodologici distinti per settore per la valutazione
degli effetti finanziari;
e) analisi delle metodologie
utilizzate per la costruzione degli andamenti tendenziali di finanza pubblica,
anche di settore, delle basi conoscitive necessarie per la loro verifica,
nonché riscontro dei contenuti minimi di raccordo tra andamenti tendenziali e
innovazioni legislative.
Art. 5.
(Criteri di
nomina del Presidente dell'ISTAT)
1. All'articolo 16,
comma 1, del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, dopo il
primo periodo sono inseriti i seguenti: «La designazione effettuata dal Governo
è sottoposta al previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, che
possono procedere all'audizione della persona designata. La nomina è
subordinata al parere favorevole espresso dalle predette Commissioni a
maggioranza dei due terzi dei componenti».
Art. 6.
(Accesso
alle banche dati e pubblicità di elementi informativi)
1. Ai fini del controllo
parlamentare sulla finanza pubblica, anche di settore, la Camera dei deputati e
il Senato della Repubblica hanno accesso, sulla base di apposite intese, alle
banche dati delle amministrazioni pubbliche e ad ogni altra fonte informativa
gestita da soggetti pubblici rilevante ai fini del controllo della finanza pubblica.
2. Nel sito del Ministero
dell'economia e delle finanze sono pubblicati, in formato elettronico
elaborabile, i disegni di legge e le leggi di cui agli articoli 11, 21, 33 e 35
con i rispettivi allegati.
3. I decreti di variazione al
bilancio adottati in conseguenza dell'approvazione di provvedimenti legislativi
sono resi disponibili, sul sito del Ministero dell'economia e delle finanze, il
giorno successivo a quello della loro registrazione da parte della Corte dei
conti.
4. Il Comitato interministeriale
per la programmazione economica (CIPE) trasmette in via telematica alle Camere
le proprie delibere entro dieci giorni dalla data della registrazione da parte
della Corte dei conti ovvero, ove questa non sia prevista, entro dieci giorni
dalla data della loro adozione.
Titolo III
PROGRAMMAZIONE
DEGLI OBIETTIVI DI FINANZA PUBBLICA
Art. 7.
(Ciclo e
strumenti della programmazione e di bilancio)
1. L'impostazione delle previsioni
di entrata e di spesa dei bilanci delle amministrazioni pubbliche è ispirata al
metodo della programmazione.
2. Gli strumenti della
programmazione sono:
a) la Relazione sull'economia e la
finanza pubblica, da presentare alle Camere entro il 15 aprile di ogni anno;
b) lo schema di Decisione di
finanza pubblica, da presentare alle Camere entro il 15 settembre di ogni anno,
per le conseguenti deliberazioni parlamentari;
c) il disegno di legge di
stabilità, da presentare alle Camere entro il 15 ottobre di ogni anno,
corredato di una nota tecnico-illustrativa da inviare alle Camere;
d) il disegno di legge del
bilancio dello Stato, da presentare alle Camere entro il 15 ottobre di ogni
anno;
e) il disegno di legge di
assestamento, da presentare alle Camere entro il 30 giugno di ogni anno;
f) i disegni di legge collegati
alla manovra di finanza pubblica, da presentare alle Camere entro il mese di
febbraio;
g) l'aggiornamento del Programma
di stabilità, da presentare al Consiglio dell'Unione europea e alla Commissione
europea secondo il calendario concordato in sede europea;
h) gli specifici strumenti di
programmazione delle altre amministrazioni pubbliche diverse dallo Stato.
3. I documenti di cui al comma 2,
lettere b), c), d), e) e g), sono presentati alle Camere dal Governo su
proposta del Ministro dell'economia e delle finanze. Il documento di cui al
comma 2, lettera a), è presentato alle Camere dal Ministro dell'economia e
delle finanze.
Art. 8.
(Coordinamento
della finanza pubblica degli enti territoriali)
1. Le regioni, le province
autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali determinano gli obiettivi dei
propri bilanci annuali e pluriennali in coerenza con gli obiettivi
programmatici risultanti dalla Decisione di cui all'articolo 10.
2. Anche ai fini dell'attuazione
dell'articolo 11, comma 3, lettera m), nell'ambito della procedura di cui
all'articolo 10, comma 5, viene definito il quadro di riferimento normativo per
il Patto di stabilità interno, caratterizzato da stabilità, coerenza,
conformità ai parametri europei e rispetto dell'autonomia gestionale degli
enti. Il Patto di stabilità interno, in coerenza con gli obiettivi nazionali,
articolati per sottosettori, stabiliti ai sensi dell'articolo 10, comma 2,
lettera e), definisce gli interventi necessari per il loro conseguimento
distintamente per regioni, province e comuni.
3. In sede di Conferenza
permanente per il coordinamento della finanza pubblica di cui all'articolo 5 della
legge 5 maggio 2009, n. 42, di seguito denominata «Conferenza
permanente per il coordinamento della finanza pubblica», vengono fornite
indicazioni ai fini del collegamento tra gli obiettivi aggregati da fissare
nell'ambito della Decisione di finanza pubblica e le regole previste per il
singolo ente in ragione della categoria di appartenenza.
4. Per la spesa in conto
capitale, sentita la Conferenza permanente per il coordinamento della finanza
pubblica, nell'ambito degli obiettivi di cui al comma 3, la Decisione di
finanza pubblica e la legge di stabilità individuano la quota di indebitamento
delle amministrazioni locali, e successivamente per il complesso delle province
e dei comuni, articolata per regioni, in coerenza con l'obiettivo aggregato
individuato per l'intera pubblica amministrazione.
Art. 9.
(Rapporti
con l'Unione europea in tema di finanza pubblica)
1. In sede di predisposizione
dell'aggiornamento del Programma di stabilità da presentare al Consiglio
dell'Unione europea e alla Commissione europea, il Governo trasmette alle
Camere e alla Conferenza permanente per il coordinamento della finanza
pubblica, entro i quindici giorni antecedenti la data di presentazione
concordata in sede europea, lo schema di aggiornamento del Programma di
stabilità che comprende un quadro sulle prospettive di medio termine della
politica economica italiana nell'ambito dell'Unione europea, con l'indicazione
delle linee guida per la sua implementazione a livello di politiche nazionali.
Art. 10.
(Decisione
di finanza pubblica)
1. La Decisione di finanza
pubblica, come risultante dalle conseguenti deliberazioni parlamentari,
contiene gli obiettivi di politica economica e il quadro delle previsioni
economiche e di finanza pubblica almeno per il triennio successivo e definisce
gli obiettivi articolati per i sottosettori del conto delle amministrazioni
pubbliche relativi alle amministrazioni centrali, alle amministrazioni locali e
agli enti di previdenza e assistenza sociale. Essa, inoltre, aggiorna le
previsioni per l'anno in corso.
2. Nella Decisione di cui al comma
1, oltre alla valutazione degli eventuali scostamenti rispetto agli obiettivi
macroeconomici fissati nei precedenti documenti programmatici e alle previsioni
contenute nella Relazione di cui all'articolo 12, sono riportati:
a) l'indicazione della evoluzione
economico-finanziaria internazionale, per l'anno in corso e per il periodo di
riferimento; per l'Italia, le previsioni macroeconomiche tendenziali e
programmatiche, per ciascun anno del periodo di riferimento, con evidenziazione
dei contributi alla crescita delle diverse determinanti, dell'evoluzione dei
prezzi, del mercato del lavoro e dell'andamento dei conti con l'estero;
l'esplicitazione dei parametri economici essenziali utilizzati per le
previsioni di finanza pubblica in coerenza con gli andamenti macroeconomici tendenziali
e programmatici;
b) le previsioni tendenziali a
legislazione vigente, basate sui parametri di cui alla lettera a) e, per la
parte discrezionale della spesa, sull'invarianza dei servizi e delle
prestazioni offerte, dei flussi di entrata e di uscita del conto economico dei
sottosettori di cui al comma 1, al netto e al lordo delle eventuali misure una
tantum ininfluenti sul saldo strutturale del conto economico delle
amministrazioni pubbliche, e di quelli del saldo di cassa delle amministrazioni
pubbliche, con una indicazione di massima anche per l'anno in corso, dei motivi
degli scostamenti tra gli andamenti tendenziali indicati e le previsioni
riportate nei precedenti documenti programmatici, nonché con l'indicazione
della pressione fiscale delle amministrazioni pubbliche. Sono inoltre indicate
le previsioni relative al debito delle amministrazioni pubbliche nel loro
complesso e per i sottosettori di cui al comma 1, nonché le risorse destinate
allo sviluppo delle aree sottoutilizzate, con evidenziazione dei fondi
nazionali addizionali;
c) le previsioni tendenziali del
saldo netto da finanziare del bilancio dello Stato e del saldo di cassa del
settore statale;
d) una indicazione di massima,
accanto alle previsioni di cui alle lettere b) e c), delle risorse finanziarie
necessarie a confermare normativamente, per il periodo di riferimento del
documento, gli impegni e gli interventi di politica economica e di bilancio
adottati negli anni precedenti per i principali settori di spesa;
e) gli obiettivi programmatici,
indicati per ciascun anno del periodo di riferimento in rapporto al prodotto
interno lordo e tenuto conto della manovra di cui alla lettera g), per
l'indebitamento netto, per il saldo di cassa e per il debito delle
amministrazioni pubbliche, al netto e al lordo degli interessi e delle
eventuali misure una tantum ininfluenti sul saldo strutturale del conto
economico delle amministrazioni pubbliche, articolati per i sottosettori di cui
al comma 1, nonché, in valore assoluto, per il saldo netto da finanziare del
bilancio dello Stato e per il saldo di cassa del settore statale e, a fini
conoscitivi, l'obiettivo di massima della pressione fiscale complessiva,
coerente con il livello massimo di spesa corrente;
f) in coerenza con gli obiettivi
di cui alla lettera e), il contenuto del Patto di convergenza, del Patto di
stabilità interno e delle sanzioni per gli enti territoriali nel caso di
mancato rispetto di quanto previsto dal Patto di stabilità interno;
g) l'articolazione della manovra
necessaria per il conseguimento degli obiettivi di cui alla lettera e), almeno
per un triennio, per i sottosettori di cui al comma 1, con l'indicazione delle
azioni da assumere nei diversi settori di spesa delle amministrazioni centrali,
e le misure atte a realizzare il percorso di convergenza previsto dall'articolo 18
della legge 5 maggio 2009, n. 42, come modificato dall'articolo 51,
comma 3, della presente legge;
h) l'indicazione di eventuali
disegni di legge collegati alla manovra di finanza pubblica, ciascuno dei quali
reca disposizioni omogenee per materia, tenendo conto delle competenze delle
amministrazioni, e concorre al raggiungimento degli obiettivi programmatici
fissati dalla Decisione di finanza pubblica, anche attraverso interventi di
carattere ordinamentale, organizzatorio ovvero di rilancio e sviluppo
dell'economia. I regolamenti parlamentari determinano le procedure e i termini
per l'esame dei disegni di legge collegati;
i) l'evidenziazione, a fini
conoscitivi, del prodotto potenziale e degli indicatori strutturali
programmatici del conto economico delle pubbliche amministrazioni.
3. Il Governo presenta alle Camere
una Nota di aggiornamento della Decisione di cui al comma 1, come risultante
dalle conseguenti deliberazioni parlamentari, ogniqualvolta intenda modificare
gli obiettivi di cui al comma 2, lettera e), ovvero in caso di scostamenti
rilevanti degli andamenti di finanza pubblica rispetto ai medesimi obiettivi
che rendano necessari interventi correttivi.
4. In apposita nota metodologica
allegata alla Decisione di cui al comma 1, sono esposti analiticamente i
criteri di formulazione delle previsioni tendenziali di cui al comma 2, lettera
b).
5. Entro il 15 luglio il Governo,
tenendo conto delle determinazioni assunte in sede di definizione del Patto di
convergenza di cui all'articolo 18
della legge 5 maggio 2009, n. 42, come modificato dall'articolo 51,
comma 3, della presente legge, invia alla Conferenza permanente per il
coordinamento della finanza pubblica, per il preventivo parere da esprimere
entro il 10 settembre, le linee guida per la ripartizione degli obiettivi di
cui al comma 2, lettera e), del presente articolo. Entro il medesimo termine
del 15 luglio le linee guida sono trasmesse alle Camere. Alle Camere è altresì
trasmesso il parere di cui al primo periodo.
6. La Decisione di cui al comma 1
è corredata delle relazioni programmatiche per ciascuna missione di spesa del
bilancio dello Stato e delle relazioni sullo stato di attuazione delle relative
leggi pluriennali. Per ciascuna legge pluriennale di spesa in scadenza, il
Ministro competente valuta se permangono le ragioni che a suo tempo ne avevano
giustificato l'adozione, tenuto anche conto dei nuovi programmi da avviare.
7. Alle relazioni di cui al comma
6 il Ministro dell'economia e delle finanze allega un quadro riassuntivo di
tutte le leggi di spesa a carattere pluriennale, con indicazione per ciascuna
legge degli eventuali rinnovi e della relativa scadenza, delle somme
complessivamente autorizzate, indicando quelle effettivamente erogate e i
relativi residui di ciascun anno, nonché quelle che restano ancora da erogare.
8. In apposita sezione del quadro
riassuntivo di cui al comma 7 è esposta, in allegato, la ricognizione puntuale
di tutti i contributi pluriennali iscritti nel bilancio dello Stato, ai sensi
dell'articolo 4,
comma 177, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e
successive modificazioni, con specifica indicazione di quelli attivati e delle
eventuali ulteriori risorse anche non statali che concorrono al finanziamento
dell'opera. Per ogni intervento finanziato mediante l'utilizzo di contributi
pluriennali viene indicato lo stato di avanzamento conseguito delle opere da
essi finanziate, il relativo costo sostenuto, nonché la previsione di
avanzamento e di costo per gli anni successivi fino alla conclusione
dell'opera, con distinta evidenza del costo e dell'utilizzo dei contributi
pluriennali per ciascuno degli anni del triennio successivo. I Ministeri
competenti sono tenuti a comunicare al Ministero dell'economia e delle finanze
tutti i dati necessari alla predisposizione dell'allegato di cui al presente
comma entro il 30 giugno. In caso di mancata comunicazione è prevista una
sanzione amministrativa pecuniaria a carico del dirigente responsabile pari al
5 per cento della sua retribuzione di risultato.
9. Il programma predisposto ai
sensi dell'articolo 1,
comma 1, della legge 21 dicembre 2001, n. 443, è
allegato alla Decisione di cui al comma 1.
Art. 11.
(Manovra di
finanza pubblica)
1. La legge di stabilità e la
legge di bilancio compongono la manovra triennale di finanza pubblica. Essa
contiene, per il triennio di riferimento, le misure qualitative e quantitative
necessarie a realizzare gli obiettivi programmatici indicati all'articolo 10,
commi 1 e 2, della presente legge. Nel corso del periodo considerato dalla
manovra, in caso di eventuali aggiornamenti degli obiettivi, conseguenti anche
a cambiamenti delle condizioni economiche, la manovra annuale ridetermina gli
interventi per gli anni successivi a quello in corso.
2. La legge di stabilità dispone
annualmente il quadro di riferimento finanziario per il periodo compreso nel
bilancio pluriennale e provvede, per il medesimo periodo, alla regolazione
annuale delle grandezze previste dalla legislazione vigente al fine di
adeguarne gli effetti finanziari agli obiettivi.
3. La legge di stabilità contiene
esclusivamente norme tese a realizzare effetti finanziari con decorrenza nel
triennio considerato dal bilancio pluriennale. Essa non può contenere norme di
delega o di carattere ordinamentale ovvero organizzatorio, né interventi di
natura localistica o microsettoriale. In particolare, essa indica:
a) il livello massimo del ricorso
al mercato finanziario e del saldo netto da finanziare in termini di
competenza, per ciascuno degli anni considerati dal bilancio pluriennale,
comprese le eventuali regolazioni contabili e debitorie pregresse
specificamente indicate;
b) le variazioni delle aliquote,
delle detrazioni e degli scaglioni, le altre misure che incidono sulla
determinazione del quantum della prestazione, afferenti a imposte dirette e
indirette, tasse, canoni, tariffe e contributi in vigore, con effetto di norma
dal 1º gennaio dell'anno cui essa si riferisce, nonché le correzioni delle
imposte conseguenti all'andamento dell'inflazione. È fatto salvo quanto
previsto dalla legge 5 maggio
2009, n. 42, con riferimento ai tributi, alle addizionali e alle
compartecipazioni delle regioni e degli enti locali;
c) gli importi dei fondi speciali
previsti dall'articolo 18 e le corrispondenti tabelle;
d) gli importi, in apposita
tabella, con le relative aggregazioni per programma e per missione, della quota
da iscrivere nel bilancio di ciascuno degli anni considerati dal bilancio
pluriennale per le leggi di spesa permanente, la cui quantificazione è rinviata
alla legge di stabilità, con esclusione delle spese obbligatorie;
e) gli importi, in apposita
tabella, con le relative aggregazioni per programma e per missione, delle quote
destinate a gravare su ciascuno degli anni considerati per le leggi che
dispongono spese a carattere pluriennale in conto capitale, con distinta e
analitica evidenziazione dei rifinanziamenti, delle riduzioni e delle
rimodulazioni;
f) gli importi, in apposita
tabella, con le relative aggregazioni per programma e per missione, delle
riduzioni, per ciascuno degli anni considerati dal bilancio pluriennale, di
autorizzazioni legislative di spesa di parte corrente;
g) l'importo complessivo massimo
destinato, in ciascuno degli anni compresi nel bilancio pluriennale, al rinnovo
dei contratti del pubblico impiego, ai sensi dell'articolo 48,
comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed alle
modifiche del trattamento economico e normativo del personale dipendente dalle
amministrazioni statali in regime di diritto pubblico. Il suddetto importo, per
la parte non utilizzata al termine dell'esercizio, è conservato nel conto dei
residui fino alla sottoscrizione dei relativi contratti di lavoro o
all'emanazione dei provvedimenti negoziali;
h) altre regolazioni meramente
quantitative rinviate alla legge di stabilità dalle leggi vigenti;
i) norme che comportano aumenti di
entrata o riduzioni di spesa, restando escluse quelle a carattere ordinamentale
ovvero organizzatorio, fatto salvo quanto previsto dalla lettera m);
l) norme recanti misure correttive
degli effetti finanziari delle leggi di cui all'articolo 17, comma 13;
m) le norme eventualmente
necessarie a garantire l'attuazione del Patto di stabilità interno, come
definito ai sensi degli articoli 8, comma 2, e 10, comma 2, lettera f), nonché
a realizzare il Patto di convergenza di cui all'articolo 18
della legge 5 maggio 2009, n. 42, come modificato dall'articolo
51, comma 3, della presente legge.
4. Al disegno di legge di
stabilità è allegato, a fini conoscitivi, un prospetto riepilogativo degli
effetti triennali sui saldi di finanza pubblica derivanti dalla manovra
adottata ai sensi del presente articolo. Il medesimo prospetto, aggiornato
sulla base delle modifiche apportate dal Parlamento al disegno di legge, è
allegato alla legge di stabilità.
5. Per la spesa, le disposizioni
normative della legge di stabilità sono articolate, di norma, per missione e
indicano il programma cui si riferiscono.
6. In attuazione dell'articolo 81,
quarto comma, della Costituzione, la legge di stabilità può
disporre, per ciascuno degli anni compresi nel bilancio pluriennale, nuove o
maggiori spese correnti, riduzioni di entrata e nuove finalizzazioni da
iscrivere, ai sensi dell'articolo 18, nel fondo speciale di parte corrente, nei
limiti delle nuove o maggiori entrate tributarie, extratributarie e
contributive e delle riduzioni permanenti di autorizzazioni di spesa corrente.
Gli eventuali margini di miglioramento del risparmio pubblico risultanti dal
bilancio di previsione a legislazione vigente rispetto all'assestamento
relativo all'esercizio precedente possono essere utilizzati per la copertura
finanziaria della legge di stabilità, purché risulti assicurato un valore
positivo del risparmio pubblico.
7. In ogni caso, ferme restando le
modalità di copertura di cui al comma 6, le nuove o maggiori spese disposte con
la legge di stabilità non possono concorrere a determinare tassi di evoluzione
delle spese medesime, sia correnti sia in conto capitale, incompatibili con gli
obiettivi determinati ai sensi dell'articolo 10, comma 2, lettera e), nella
Decisione di finanza pubblica, come risultante dalle conseguenti deliberazioni
parlamentari.
8. In allegato alla relazione al
disegno di legge di stabilità sono indicati i provvedimenti legislativi
adottati nel corso dell'esercizio ai sensi dell'articolo 17, comma 13, con i
relativi effetti finanziari, nonché le ulteriori misure correttive da adottare
ai sensi del comma 3, lettera l), del presente articolo.
9. Il disegno di legge di
stabilità, fermo restando l'obbligo di cui all'articolo 17, comma 3, è
accompagnato dalla nota tecnico-illustrativa di cui all'articolo 7, comma 2,
lettera c). La nota è un documento conoscitivo di raccordo tra il disegno di
legge di bilancio presentato alle Camere e il conto economico delle pubbliche
amministrazioni, che espone i contenuti della manovra, i relativi effetti sui
saldi di finanza pubblica articolati nei vari settori di intervento e i criteri
utilizzati per la quantificazione degli stessi. Essa contiene inoltre le
previsioni del conto economico delle pubbliche amministrazioni secondo quanto
previsto all'articolo 10, comma 2, lettera b), e del relativo conto di cassa,
integrate con gli effetti della manovra di finanza pubblica per il triennio di
riferimento.
10. La relazione tecnica allegata
al disegno di legge di stabilità contiene altresì la valutazione di cui
all'articolo 10, comma 6, secondo periodo, in relazione alle autorizzazioni di
rifinanziamento presenti nel medesimo disegno di legge.
Art. 12.
(Relazione
sull'economia e la finanza pubblica)
1. La Relazione sull'economia e la
finanza pubblica contiene:
a) l'analisi dell'andamento
dell'economia e del conto economico e del conto di cassa delle amministrazioni
pubbliche nell'anno precedente e degli eventuali scostamenti rispetto agli
obiettivi indicati nella Decisione di cui all'articolo 10;
b) l'aggiornamento delle
previsioni macroeconomiche, del conto economico delle amministrazioni pubbliche
e dei relativi sottosettori nonché del saldo di cassa delle amministrazioni
pubbliche per il periodo di previsione della Decisione e, in caso di
scostamento dagli obiettivi, le eventuali misure correttive che il Governo
intende adottare;
c) le indicazioni sul saldo di
cassa del settore statale e sulle correlate modalità di copertura.
2. La Relazione di cui al comma 1,
in particolare, fornisce le informazioni di dettaglio sui consuntivi e sulle
previsioni dei conti dei principali settori di spesa, con particolare
riferimento a quelli relativi al pubblico impiego, alla protezione sociale e
alla sanità, nonché sul debito delle amministrazioni pubbliche e sul relativo
costo medio. Essa fornisce inoltre, in apposita appendice, i dati relativi al
bilancio statale secondo la classificazione economica con particolare
riferimento alle principali tipologie di spesa, tra cui:
a) redditi da lavoro dipendente
distinti tra i comparti dei Ministeri, della scuola, dei Corpi di polizia,
delle Forze armate e altri;
b) consumi intermedi, distinti in
funzionamento dell'amministrazione, della difesa, della sicurezza e altre spese
per consumi intermedi;
c) trasferimenti correnti e in
conto capitale, distinti per i principali programmi.
3. La Relazione di cui al presente
articolo dà altresì conto, ove disponibile, del parere del Consiglio
dell'Unione europea sull'aggiornamento del Programma di stabilità.
4. Il Ministro dello sviluppo
economico presenta alle Camere, entro il 15 aprile dell'anno successivo a
quello di riferimento, in allegato alla Relazione di cui al presente articolo,
un'unica relazione di sintesi sugli interventi realizzati nelle aree
sottoutilizzate e sui risultati conseguiti, con particolare riguardo alla
ricaduta occupazionale, alla coesione sociale e alla sostenibilità ambientale,
nonché alla ripartizione territoriale degli interventi.
5. In apposito allegato alla
Relazione di cui al presente articolo, per la spesa del bilancio dello Stato
sono esposte, con riferimento agli ultimi dati di consuntivo disponibili, le
risorse destinate alle singole regioni e alle province autonome di Trento e di
Bolzano distinte tra spese correnti e spese in conto capitale.
6. Il Ministro dell'economia e
delle finanze, entro il 1º luglio di ogni anno, ad integrazione della Relazione
di cui al presente articolo, trasmette alle Camere un apposito allegato in cui
sono riportati i risultati del monitoraggio degli effetti sui saldi di finanza
pubblica, sia per le entrate che per le spese, derivanti dalle misure contenute
nelle manovre di bilancio adottate anche in corso d'anno, che il Dipartimento
della Ragioneria generale dello Stato e il Dipartimento delle finanze del
Ministero dell'economia e delle finanze sono tenuti ad assicurare; sono inoltre
indicati gli scostamenti rispetto alle valutazioni originarie e le relative
motivazioni.
7. Il Ministro dell'economia e
delle finanze presenta alle Camere, entro il mese di aprile di ogni anno, la
Relazione generale sulla situazione economica del Paese per l'anno precedente.
Titolo IV
MONITORAGGIO
DEI CONTI PUBBLICI
Art. 13.
(Banca dati
delle amministrazioni pubbliche)
1. Al fine di assicurare un
efficace controllo e monitoraggio degli andamenti della finanza pubblica,
nonché per acquisire gli elementi informativi necessari per dare attuazione e
stabilità al federalismo fiscale, le amministrazioni pubbliche provvedono a
inserire in una banca dati unitaria istituita presso il Ministero dell'economia
e delle finanze, accessibile alle stesse amministrazioni pubbliche secondo
modalità da stabilire con appositi decreti del Ministro dell'economia e delle
finanze, sentiti la Conferenza permanente per il coordinamento della finanza
pubblica e il Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione
(CNIPA), i dati concernenti i bilanci di previsione, le relative variazioni, i
conti consuntivi, quelli relativi alle operazioni gestionali, nonché tutte le
informazioni necessarie all'attuazione della presente legge. Con apposita
intesa in sede di Conferenza permanente per il coordinamento della finanza
pubblica sono definite le modalità di accesso degli enti territoriali alla
banca dati. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze è
individuata la struttura dipartimentale responsabile della suddetta banca dati.
2. In apposita sezione della banca
dati di cui al comma 1 sono contenuti tutti i dati necessari a dare attuazione
al federalismo fiscale. Tali dati sono messi a disposizione, anche mediante
accesso diretto, della Commissione tecnica paritetica per l'attuazione del
federalismo fiscale e della Conferenza permanente per il coordinamento della
finanza pubblica per l'espletamento delle attività di cui agli articoli 4 e 5
della legge 5 maggio 2009, n. 42, come modificata dall'articolo 2,
comma 6, della presente legge.
3. L'acquisizione dei dati
avviene sulla base di schemi, tempi e modalità definiti con decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti l'ISTAT, il CNIPA e la
Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica relativamente
agli enti territoriali. L'acquisizione dei dati potrà essere effettuata anche
attraverso l'interscambio di flussi informativi con altre amministrazioni
pubbliche. Anche la Banca d'Italia provvede ad inviare per via telematica al
Ministero dell'economia e delle finanze le informazioni necessarie al
monitoraggio e al consolidamento dei conti pubblici.
4. Agli oneri derivanti
dall'attuazione del presente articolo, pari complessivamente a 10 milioni di
euro per l'anno 2010, 11 milioni di euro per l'anno 2011 e 5 milioni di euro a
decorrere dall'anno 2012, si provvede mediante corrispondente riduzione
dell'autorizzazione di spesa prevista dall'articolo 10, comma 5, del
decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27
dicembre 2004, n. 307, relativa al Fondo per interventi strutturali di
politica economica. Con il medesimo decreto di cui al comma 3 possono essere
stabilite le modalità di ripartizione delle risorse tra le amministrazioni
preposte alla realizzazione della banca dati.
Art. 14.
(Controllo
e monitoraggio dei conti pubblici)
1. In relazione alle esigenze di
controllo e di monitoraggio degli andamenti della finanza pubblica, utilizzando
anche i dati di cui al comma 1 dell'articolo 13, il Ministero dell'economia e
delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato provvede a:
a) consolidare le operazioni delle
amministrazioni pubbliche sulla base degli elementi acquisiti con le modalità
di cui alla presente legge e ai correlati decreti attuativi;
b) valutare la coerenza della
evoluzione delle grandezze di finanza pubblica nel corso della gestione con gli
obiettivi di finanza pubblica indicati nella Decisione di cui all'articolo 10 e
verificare a consuntivo il conseguimento degli stessi obiettivi;
c) monitorare gli effetti
finanziari delle misure previste dalla manovra di finanza pubblica e dei
principali provvedimenti adottati in corso d'anno;
d) effettuare, tramite i servizi
ispettivi di finanza pubblica, verifiche sulla regolarità della gestione
amministrativo-contabile delle amministrazioni pubbliche, ad eccezione delle
regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano. I referti delle
verifiche, ancorché effettuate su richiesta delle amministrazioni, sono
documenti accessibili nei limiti e con le modalità previsti dalla legge 7 agosto
1990, n. 241. In ogni caso, per gli enti territoriali i predetti
servizi effettuano verifiche volte a rilevare eventuali scostamenti dagli
obiettivi di finanza pubblica e procedono altresì alle verifiche richieste dal
Ministro competente all'avvio della procedura di cui all'articolo 8 della
legge 5 giugno 2003, n. 131. I referti delle verifiche di cui
al terzo periodo sono inviati alla Conferenza permanente per il coordinamento
della finanza pubblica affinché possa valutare l'opportunità di attivare il
procedimento denominato «Piano per il conseguimento degli obiettivi di
convergenza» di cui all'articolo 18
della legge 5 maggio 2009, n. 42, come modificato dall'articolo 51,
comma 3, della presente legge;
e) consentire l'accesso e l'invio
in formato elettronico elaborabile dei dati di cui al comma 1 dell'articolo 13
alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica.
2. Ai fini dell'attuazione del
comma 1, l'Unità tecnica finanza di progetto di cui all'articolo 7 della legge
17 maggio 1999, n. 144, trasmette al Ministero dell'economia e delle finanze -
Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e all'ISTAT le informazioni
e i dati di base relativi alle operazioni di partenariato pubblico-privato
raccolte ai sensi dell'articolo 44, comma 1-bis, del decreto-legge 31 dicembre
2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28
febbraio 2008, n. 31. L'acquisizione dei dati avviene sulla base di
schemi, tempi e modalità definiti con decreto del Ministro dell'economia e
delle finanze.
3. Il Ministero dell'economia e
delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato pubblica
mensilmente, entro il mese successivo a quello di riferimento, una relazione
sul conto consolidato di cassa riferito all'amministrazione centrale, con
indicazioni settoriali sugli enti degli altri comparti delle amministrazioni
pubbliche tenendo conto anche delle informazioni desunte dal Sistema
informativo delle operazioni degli enti pubblici (SIOPE).
4. Entro il 31 maggio, il 30
settembre e il 30 novembre il Ministro dell'economia e delle finanze presenta
alle Camere una relazione sul conto consolidato di cassa delle amministrazioni
pubbliche, riferita, rispettivamente, al primo trimestre, al primo semestre e
ai primi nove mesi dell'anno, evidenziando l'eventuale aggiornamento delle
stime secondo l'articolazione per sottosettori prevista all'articolo 10, comma
2, lettera b), nonché sulla consistenza del debito pubblico. La relazione
presentata entro il 30 settembre riporta l'aggiornamento della stima annuale
del conto consolidato di cassa delle amministrazioni pubbliche e delle relative
forme di copertura. Nella relazione sono anche esposte informazioni sulla
consistenza dei residui alla fine dell'esercizio precedente del bilancio dello
Stato, sulla loro struttura per esercizio di provenienza e sul ritmo annuale
del loro processo di smaltimento, in base alla classificazione economica e
funzionale.
5. Il Dipartimento delle finanze e
il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero
dell'economia e delle finanze provvedono a monitorare, rispettivamente,
l'andamento delle entrate tributarie e contributive e a pubblicare con cadenza
mensile un rapporto su tale andamento. Il Dipartimento delle finanze provvede
altresì a monitorare gli effetti finanziari sul lato delle entrate delle misure
tributarie previste dalla manovra di finanza pubblica e dai principali
provvedimenti tributari adottati in corso d'anno. Le relazioni di cui al comma
4 presentano in allegato un'analisi dei risultati conseguiti in materia di entrata,
con riferimento all'andamento di tutte le imposte, tasse e tributi, anche di
competenza di regioni ed enti locali, con indicazioni relative all'attività
accertativa e alla riscossione.
6. Le amministrazioni pubbliche,
con esclusione di quelle di cui al comma 7, trasmettono quotidianamente alla
banca dati SIOPE, tramite i propri tesorieri o cassieri, i dati concernenti
tutti gli incassi e i pagamenti effettuati, codificati con criteri uniformi su
tutto il territorio nazionale. I tesorieri e i cassieri non possono accettare
disposizioni di pagamento prive della codificazione uniforme. Le disposizioni
del presente comma non si applicano agli organi costituzionali.
7. Gli enti di previdenza
trasmettono mensilmente al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato i
dati concernenti tutti gli incassi ed i pagamenti effettuati, codificati con
criteri uniformi sul territorio nazionale.
8. Il Ministro dell'economia e
delle finanze, sentita la Conferenza unificata, stabilisce con propri decreti
la codificazione, le modalità e i tempi per l'attuazione delle disposizioni di
cui ai commi 6 e 7. Analogamente il Ministro provvede, con propri decreti, ad
apportare modifiche e integrazioni alla codificazione stabilita.
9. Gli enti previdenziali
privatizzati, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, le
autorità portuali, gli enti parco nazionale e gli altri enti pubblici che
inviano i flussi trimestrali di cassa e non sono ancora assoggettati alla
rilevazione SIOPE continuano a trasmettere al Dipartimento della Ragioneria
generale dello Stato i dati trimestrali della gestione di cassa dei loro
bilanci entro il 20 dei mesi di gennaio, aprile, luglio e ottobre del trimestre
di riferimento secondo lo schema tipo dei prospetti determinato con decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze.
10. Con l'estensione della
rilevazione SIOPE agli enti di cui al comma 9, vengono meno gli adempimenti
relativi alla trasmissione dei dati trimestrali di cassa, secondo modalità e
tempi definiti con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze.
11. Le amministrazioni pubbliche
che non adempiono regolarmente agli obblighi di cui ai commi 6, 7 e 9 non
possono effettuare prelevamenti dai conti aperti presso la tesoreria dello
Stato. In allegato alle relazioni di cui al comma 4 sono indicate le
amministrazioni inadempienti rispetto alle disposizioni di cui al comma 6.
Art. 15.
(Disposizioni
speciali e transitorie per il monitoraggio dei conti pubblici)
1. Nelle more della realizzazione
della banca dati di cui all'articolo 13, per le finalità di monitoraggio e
controllo dei conti pubblici, le amministrazioni pubbliche, nonché gli altri
enti e società per i quali è comunque previsto l'invio dei bilanci alle
amministrazioni vigilanti, sono tenuti all'invio telematico alla Ragioneria
generale dello Stato dei dati relativi ai bilanci di previsione, alle relative
variazioni e ai conti consuntivi, nonché di tutte le informazioni necessarie
alle verifiche di cui all'articolo 14 sulla base di schemi e modalità indicati
con determina del Ragioniere generale dello Stato. Dalle disposizioni del
presente comma sono esclusi gli enti e organismi pubblici territoriali e loro
associazioni, nonché gli enti ed organismi dagli stessi vigilati.
2. A decorrere dalla data di pubblicazione
della determina del Ragioniere generale dello Stato, non trovano più
applicazione le modalità di cui all'articolo 32 del decreto-legge 30 dicembre
2005, n. 273, convertito, con modificazioni, dalla legge 23
febbraio 2006, n. 51.
Art. 16.
(Potenziamento del monitoraggio
attraverso attività di revisori e sindaci)
1. Al fine di dare attuazione alle
prioritarie esigenze di controllo e di monitoraggio degli andamenti della
finanza pubblica di cui all'articolo 14, funzionali alla tutela dell'unità
economica della Repubblica, ove non già prevista dalla normativa vigente, è
assicurata la presenza di un rappresentante del Ministero dell'economia e delle
finanze nei collegi di revisione o sindacali delle amministrazioni pubbliche,
con esclusione degli enti e organismi pubblici territoriali e, fatto salvo
quanto previsto dall'articolo 3-ter,
comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, degli
enti ed organismi da questi ultimi vigilati, fermo restando il numero dei
revisori e dei componenti del collegio.
2. I collegi di cui al comma 1
devono riferire, nei verbali relativi alle verifiche effettuate, circa
l'osservanza degli adempimenti previsti dalla presente legge e da direttive
emanate dalle amministrazioni vigilanti.
Titolo V
LA
COPERTURA FINANZIARIA DELLE LEGGI
Art. 17.
(Copertura finanziaria delle
leggi)
1. In attuazione dell'articolo 81,
quarto comma, della Costituzione, ciascuna legge che comporti
nuovi o maggiori oneri indica espressamente, per ciascun anno e per ogni
intervento da essa previsto, la spesa autorizzata, che si intende come limite
massimo di spesa, ovvero le relative previsioni di spesa, definendo una
specifica clausola di salvaguardia, da redigere secondo i criteri di cui al
comma 12, per la compensazione degli effetti che eccedano le previsioni
medesime. In ogni caso la clausola di salvaguardia deve garantire la
corrispondenza, anche dal punto di vista temporale, tra l'onere e la relativa
copertura. La copertura finanziaria delle leggi che comportino nuovi o maggiori
oneri, ovvero minori entrate, è determinata esclusivamente attraverso le
seguenti modalità:
a) mediante utilizzo degli
accantonamenti iscritti nei fondi speciali previsti dall'articolo 18, restando
precluso sia l'utilizzo di accantonamenti del conto capitale per iniziative di
parte corrente, sia l'utilizzo per finalità difformi di accantonamenti per
regolazioni contabili e debitorie e per provvedimenti in adempimento di
obblighi internazionali;
b) mediante riduzione di
precedenti autorizzazioni legislative di spesa; ove dette autorizzazioni
fossero affluite in conti correnti o in contabilità speciali presso la
Tesoreria statale, si procede alla contestuale iscrizione nello stato di
previsione dell'entrata delle risorse da utilizzare come copertura;
c) mediante modificazioni
legislative che comportino nuove o maggiori entrate; resta in ogni caso esclusa
la copertura di nuovi o maggiori oneri di parte corrente attraverso l'utilizzo
dei proventi derivanti da entrate in conto capitale.
2. Le leggi di delega comportanti
oneri recano i mezzi di copertura necessari per l'adozione dei relativi decreti
legislativi. Qualora, in sede di conferimento della delega, per la complessità
della materia trattata, non sia possibile procedere alla determinazione degli
effetti finanziari derivanti dai decreti legislativi, la quantificazione degli
stessi è effettuata al momento dell'adozione dei singoli decreti legislativi. I
decreti legislativi dai quali derivano nuovi o maggiori oneri sono emanati solo
successivamente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che
stanzino le occorrenti risorse finanziarie. A ciascuno schema di decreto
legislativo è allegata una relazione tecnica, predisposta ai sensi del comma 3,
che dà conto della neutralità finanziaria del medesimo decreto ovvero dei nuovi
o maggiori oneri da esso derivanti e dei corrispondenti mezzi di copertura.
3. Fermo restando quanto previsto
dal comma 2, i disegni di legge, gli schemi di decreto legislativo, gli
emendamenti di iniziativa governativa che comportino conseguenze finanziarie
devono essere corredati di una relazione tecnica, predisposta dalle
amministrazioni competenti e verificata dal Ministero dell'economia e delle
finanze, sulla quantificazione delle entrate e degli oneri recati da ciascuna
disposizione, nonché delle relative coperture, con la specificazione, per la
spesa corrente e per le minori entrate, degli oneri annuali fino alla completa
attuazione delle norme e, per le spese in conto capitale, della modulazione
relativa agli anni compresi nel bilancio pluriennale e dell'onere complessivo
in relazione agli obiettivi fisici previsti. Alla relazione tecnica è allegato
un prospetto riepilogativo degli effetti finanziari di ciascuna disposizione ai
fini del saldo netto da finanziare del bilancio dello Stato, del saldo di cassa
delle amministrazioni pubbliche e dell'indebitamento netto del conto
consolidato delle pubbliche amministrazioni. Nella relazione sono indicati i
dati e i metodi utilizzati per la quantificazione, le loro fonti e ogni
elemento utile per la verifica tecnica in sede parlamentare secondo le norme di
cui ai regolamenti parlamentari, nonché il raccordo con le previsioni
tendenziali del bilancio dello Stato, del conto consolidato di cassa e del
conto economico delle amministrazioni pubbliche, contenute nella Decisione di
cui all'articolo 10 ed eventuali successivi aggiornamenti.
4. Ai fini della definizione della
copertura finanziaria dei provvedimenti legislativi, la relazione tecnica di
cui al comma 3 evidenzia anche gli effetti di ciascuna disposizione sugli andamenti
tendenziali del saldo di cassa e dell'indebitamento netto delle pubbliche
amministrazioni per la verifica del rispetto degli equilibri di finanza
pubblica, indicando altresì i criteri per la loro quantificazione e
compensazione nell'ambito della stessa copertura finanziaria.
5. Le Commissioni parlamentari
competenti possono richiedere al Governo la relazione di cui al comma 3 per
tutte le proposte legislative e gli emendamenti al loro esame ai fini della
verifica tecnica della quantificazione degli oneri da essi recati. La relazione
tecnica deve essere trasmessa nel termine indicato dalle medesime Commissioni
in relazione all'oggetto e alla programmazione dei lavori parlamentari e, in
ogni caso, entro trenta giorni dalla richiesta. Qualora il Governo non sia in
grado di trasmettere la relazione tecnica entro il termine stabilito dalle
Commissioni deve indicarne le ragioni. I dati devono essere trasmessi in
formato telematico. I regolamenti parlamentari disciplinano gli ulteriori casi
in cui il Governo è tenuto alla presentazione della relazione tecnica di cui al
comma 3.
6. I disegni di legge di
iniziativa regionale e del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro
(CNEL) devono essere corredati, a cura dei proponenti, di una relazione tecnica
formulata secondo le modalità di cui al comma 3.
7. Per le disposizioni legislative
in materia pensionistica e di pubblico impiego, la relazione di cui al comma 3
contiene un quadro analitico di proiezioni finanziarie, almeno decennali,
riferite all'andamento delle variabili collegate ai soggetti beneficiari e al
comparto di riferimento. Per le disposizioni legislative in materia di pubblico
impiego, la relazione contiene i dati sul numero dei destinatari, sul costo
unitario, sugli automatismi diretti e indiretti che ne conseguono fino alla
loro completa attuazione, nonché sulle loro correlazioni con lo stato giuridico
ed economico di categorie o fasce di dipendenti pubblici omologabili. In
particolare per il comparto scuola sono indicati anche le ipotesi demografiche
e di flussi migratori assunte per l'elaborazione delle previsioni della
popolazione scolastica, nonché ogni altro elemento utile per la verifica delle
quantificazioni. Per le disposizioni corredate di clausole di neutralità
finanziaria, la relazione tecnica riporta i dati e gli elementi idonei a
suffragare l'ipotesi di invarianza degli effetti sui saldi di finanza pubblica,
anche attraverso l'indicazione dell'entità delle risorse già esistenti e delle
somme già stanziate in bilancio, utilizzabili per le finalità indicate dalle
disposizioni medesime. La relazione tecnica fornisce altresì i dati e gli
elementi idonei a consentire la verifica della congruità della clausola di
salvaguardia di cui al comma 1 sulla base dei requisiti indicati dal comma 12.
8. La relazione tecnica di cui ai
commi 3 e 5 e il prospetto riepilogativo di cui al comma 3 sono aggiornati
all'atto del passaggio dell'esame del provvedimento tra i due rami del
Parlamento.
9. Ogni quattro mesi la Corte dei
conti trasmette alle Camere una relazione sulla tipologia delle coperture
finanziarie adottate nelle leggi approvate nel periodo considerato e sulle
tecniche di quantificazione degli oneri. Nella medesima relazione la Corte dei
conti riferisce sulla tipologia delle coperture finanziarie adottate nei
decreti legislativi emanati nel periodo considerato e sulla congruenza tra le
conseguenze finanziarie di tali decreti legislativi e le norme di copertura
recate dalla legge di delega.
10. Le disposizioni che comportano
nuove o maggiori spese hanno effetto entro i limiti della spesa espressamente
autorizzata nei relativi provvedimenti legislativi. Con decreto dirigenziale
del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria
generale dello Stato, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, è accertato
l'avvenuto raggiungimento dei predetti limiti di spesa. Le disposizioni recanti
espresse autorizzazioni di spesa cessano di avere efficacia a decorrere dalla
data di pubblicazione del decreto per l'anno in corso alla medesima data.
11. Per le amministrazioni dello
Stato, il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della
Ragioneria generale dello Stato, anche attraverso gli uffici centrali del
bilancio e le ragionerie territoriali dello Stato, vigila sulla corretta
applicazione delle disposizioni di cui al comma 10. Per gli enti ed organismi
pubblici non territoriali gli organi di revisione e di controllo provvedono
agli analoghi adempimenti di vigilanza, dandone completa informazione al
Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria
generale dello Stato.
12. La clausola di salvaguardia di
cui al comma 1 deve essere effettiva e automatica. Essa deve indicare le misure
di riduzione delle spese o di aumenti di entrata, con esclusione del ricorso ai
fondi di riserva, nel caso si verifichino o siano in procinto di verificarsi
scostamenti rispetto alle previsioni indicate dalle leggi al fine della
copertura finanziaria. In tal caso, sulla base di apposito monitoraggio, il
Ministro dell'economia e delle finanze adotta, sentito il Ministro competente,
le misure indicate nella clausola di salvaguardia e riferisce alle Camere con
apposita relazione. La relazione espone le cause che hanno determinato gli
scostamenti, anche ai fini della revisione dei dati e dei metodi utilizzati per
la quantificazione degli oneri autorizzati dalle predette leggi.
13. Il Ministro dell'economia e
delle finanze, allorché riscontri che l'attuazione di leggi rechi pregiudizio
al conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, assume tempestivamente le
conseguenti iniziative legislative al fine di assicurare il rispetto dell'articolo 81,
quarto comma, della Costituzione. La medesima procedura è
applicata in caso di sentenze definitive di organi giurisdizionali e della
Corte costituzionale recanti interpretazioni della normativa vigente
suscettibili di determinare maggiori oneri, fermo restando quanto disposto in
materia di personale dall'articolo 61 del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
14. Le disposizioni contenute
nei provvedimenti legislativi di iniziativa governativa che prevedono
l'incremento o la riduzione di stanziamenti di bilancio indicano anche le
missioni di spesa e i relativi programmi interessati.
Art. 18.
(Fondi
speciali)
1. La legge di stabilità prevede
gli importi dei fondi speciali destinati alla copertura finanziaria di
provvedimenti legislativi che si prevede siano approvati nel corso degli
esercizi finanziari compresi nel bilancio pluriennale ed in particolare di
quelli correlati al perseguimento degli obiettivi indicati nella Decisione di
cui all'articolo 10. In tabelle allegate alla legge di stabilità sono indicate,
distintamente per la parte corrente e per la parte in conto capitale, le somme
destinate alla copertura dei predetti provvedimenti legislativi ripartite per
Ministeri. Nella relazione illustrativa del disegno di legge di stabilità, con
apposite note, sono indicati i singoli provvedimenti legislativi che motivano
lo stanziamento proposto per ciascun Ministero. I fondi speciali di cui al
presente comma sono iscritti nello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze in appositi fondi la cui riduzione, ai fini della
integrazione per competenza e cassa di programmi esistenti o di nuovi
programmi, può avvenire solo dopo la pubblicazione dei provvedimenti
legislativi che li utilizzano.
2. Le quote dei fondi di cui al
presente articolo non possono essere utilizzate per destinazioni diverse da
quelle previste nelle relative tabelle per la copertura finanziaria di
provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 77,
secondo comma, della Costituzione, salvo che essi riguardino spese
di primo intervento per fronteggiare calamità naturali o improrogabili esigenze
connesse alla tutela della sicurezza del Paese o situazioni di emergenza economico-finanziaria.
3. Le quote dei fondi speciali
di parte corrente e, se non corrispondono a disegni di legge già approvati da
un ramo del Parlamento, di quelli di parte capitale non utilizzate entro l'anno
cui si riferiscono, costituiscono economie di bilancio. Nel caso di spese
corrispondenti ad obblighi internazionali, la copertura finanziaria prevista
per il primo anno resta valida anche dopo il termine di scadenza dell'esercizio
cui si riferisce purché il provvedimento risulti presentato alle Camere entro
l'anno ed entri in vigore entro il termine di scadenza dell'anno successivo. Le
economie di spesa da utilizzare a tal fine nell'esercizio successivo formano
oggetto di appositi elenchi trasmessi alle Camere a cura del Ministro
dell'economia e delle finanze entro il 25 gennaio; detti elenchi vengono
allegati al conto consuntivo del Ministero dell'economia e delle finanze. In
tal caso, le nuove o maggiori spese derivanti dal perfezionamento dei relativi
provvedimenti legislativi sono comunque iscritte nel bilancio dell'esercizio
nel corso del quale entrano in vigore i provvedimenti stessi e sono portate in
aumento dei limiti dei saldi previsti dall'articolo 11, comma 3, lettera a).
Art. 19.
(Leggi con
oneri a carico dei bilanci degli enti del settore pubblico)
1. Le leggi e i provvedimenti che
comportano oneri, anche sotto forma di minori entrate, a carico dei bilanci
delle amministrazioni pubbliche devono contenere la previsione dell'onere
stesso e l'indicazione della copertura finanziaria riferita ai relativi
bilanci, annuali e pluriennali.
2. Ai sensi dell'articolo 81,
quarto comma, della Costituzione, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano sono tenute a indicare la copertura finanziaria
alle leggi che prevedano nuovi o maggiori oneri a carico della loro finanza e
della finanza di altre amministrazioni pubbliche anche attraverso il
conferimento di nuove funzioni o la disciplina delle funzioni ad esse attribuite.
A tal fine utilizzano le metodologie di copertura previste dall'articolo 17.
Titolo VI
IL BILANCIO
DELLO STATO
Capo I
BILANCIO DI
PREVISIONE DELLO STATO
Art. 20.
(Anno
finanziario)
1. La gestione finanziaria dello
Stato si svolge in base al bilancio annuale di previsione redatto in termini di
competenza e cassa.
2. L'unità temporale della
gestione è l'anno finanziario che comincia il 1º gennaio e termina il 31
dicembre dello stesso anno.
Art. 21.
(Bilancio
di previsione)
1. Il disegno di legge del
bilancio annuale di previsione è formato sulla base della legislazione vigente,
tenuto conto dei parametri indicati, ai sensi dell'articolo 10, comma 2,
lettera a), nella Decisione di cui al medesimo articolo 10.
2. Il disegno di legge del
bilancio di previsione espone per l'entrata e, per ciascun Ministero, per la
spesa le unità di voto parlamentare determinate con riferimento rispettivamente
alla tipologia di entrata e ad aree omogenee di attività. Per la spesa, le
unità di voto sono costituite dai programmi quali aggregati diretti al
perseguimento degli obiettivi definiti nell'ambito delle missioni. Le missioni
rappresentano le funzioni principali e gli obiettivi strategici perseguiti con
la spesa. La realizzazione di ciascun programma è affidata ad un unico centro
di responsabilità amministrativa, corrispondente all'unità organizzativa di
primo livello dei Ministeri, ai sensi dell'articolo 3 del
decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300. I
programmi sono univocamente raccordati alla nomenclatura COFOG (Classification
of the functions of government) di secondo livello. Nei casi in cui ciò non
accada perché il programma corrisponde in parte a due o più funzioni COFOG di
secondo livello, deve essere indicata la relativa percentuale di attribuzione
da calcolare sulla base dell'ammontare presunto dei capitoli di diversa
finalizzazione ricompresi nel programma.
3. In relazione ad ogni singola
unità di voto sono indicati:
a) l'ammontare presunto dei
residui attivi o passivi alla chiusura dell'esercizio precedente a quello cui
il bilancio si riferisce;
b) l'ammontare delle entrate che
si prevede di accertare e delle spese che si prevede di impegnare nell'anno cui
il bilancio si riferisce;
c) le previsioni delle entrate e
delle spese relative al secondo e terzo anno del bilancio triennale;
d) l'ammontare delle entrate che
si prevede di incassare e delle spese che si prevede di pagare nell'anno cui il
bilancio si riferisce, senza distinzione fra operazioni in conto competenza ed
in conto residui. Si intendono per incassate le somme versate in Tesoreria e
per pagate le somme erogate dalla Tesoreria.
4. Nell'ambito delle dotazioni
previste in relazione a ciascun programma di cui al comma 2 sono distinte le
spese correnti, con indicazione delle spese di personale, e le spese
d'investimento. Sino all'esercizio della delega di cui all'articolo 40, in
appositi allegati agli stati di previsione della spesa sono indicate, per
ciascun programma, per macroaggregato e distinte per capitolo, le spese
rimodulabili e quelle non rimodulabili.
5. Nell'ambito di ciascun
programma le spese si ripartiscono in:
a) spese non rimodulabili;
b) spese rimodulabili.
6. Le spese non rimodulabili di
cui al comma 5, lettera a), sono quelle per le quali l'amministrazione non ha
la possibilità di esercitare un effettivo controllo, in via amministrativa,
sulle variabili che concorrono alla loro formazione, allocazione e
quantificazione. Esse corrispondono alle spese definite «oneri inderogabili»,
in quanto vincolate a particolari meccanismi o parametri che regolano la loro
evoluzione, determinati sia da leggi sia da altri atti normativi. Rientrano tra
gli oneri inderogabili le cosiddette spese obbligatorie, ossia quelle relative
al pagamento di stipendi, assegni, pensioni e altre spese fisse, le spese per
interessi passivi, quelle derivanti da obblighi comunitari e internazionali, le
spese per ammortamento di mutui, nonché quelle così identificate per espressa disposizione
normativa.
7. Le spese rimodulabili di cui al
comma 5, lettera b), si dividono in:
a) fattori legislativi, ossia le
spese autorizzate da espressa disposizione legislativa che ne determina
l'importo, considerato quale limite massimo di spesa, e il periodo di
iscrizione in bilancio;
b) spese di adeguamento al
fabbisogno, ossia spese non predeterminate legislativamente che sono
quantificate tenendo conto delle esigenze delle amministrazioni.
8. Le spese di cui al comma 7,
lettera a), sono rimodulabili ai sensi dell'articolo 23, comma 3.
9. Formano oggetto di approvazione
parlamentare solo le previsioni di cui alle lettere b), c) e d) del comma 3. Le
previsioni di spesa di cui alle lettere b) e d) costituiscono, rispettivamente,
i limiti per le autorizzazioni di impegno e di pagamento.
10. Il bilancio di previsione,
oggetto di un unico disegno di legge, è costituito dallo stato di previsione
dell'entrata, dagli stati di previsione della spesa distinti per Ministeri, con
le allegate appendici dei bilanci delle amministrazioni autonome, e dal quadro
generale riassuntivo con riferimento al triennio.
11. Ciascuno stato di previsione
riporta i seguenti elementi informativi, da aggiornare al momento
dell'approvazione della legge di bilancio per le lettere a), b), c), d) ed e):
a) la nota integrativa al
bilancio di previsione. Per le entrate, oltre a contenere i criteri per la
previsione relativa alle principali imposte e tasse, essa specifica, per
ciascun titolo, la quota non avente carattere ricorrente e quella avente
carattere ricorrente, nonché gli effetti connessi alle disposizioni normative
vigenti, con separata indicazione di quelle introdotte nell'esercizio, recanti
esenzioni o riduzioni del prelievo obbligatorio, con l'indicazione della natura
delle agevolazioni, dei soggetti e delle categorie dei beneficiari e degli
obiettivi perseguiti. Per la spesa, si compone di due sezioni:
1) la prima sezione, concernente
il piano degli obiettivi correlati a ciascun programma ed i relativi indicatori
di risultato, riporta le informazioni relative al quadro di riferimento in cui
l'amministrazione opera, illustra le priorità politiche, espone le attività e
indica gli obiettivi riferiti a ciascun programma di spesa, che le
amministrazioni intendono conseguire in termini di livello dei servizi e di
interventi, in coerenza con il programma generale dell'azione di Governo. A tal
fine il documento indica le risorse destinate alla realizzazione dei predetti
obiettivi e riporta gli indicatori di realizzazione ad essi riferiti, nonché i
criteri e i parametri utilizzati per la loro quantificazione, evidenziando il
collegamento tra i predetti indicatori e parametri e il sistema di indicatori e
obiettivi adottati da ciascuna amministrazione per le valutazioni previste dalla
legge 4 marzo
2009, n. 15, e dai successivi decreti attuativi. Con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri, adottato d'intesa con il Ministro
dell'economia e delle finanze, sono individuati i criteri e le metodologie per
la definizione degli indicatori di realizzazione contenuti nella nota
integrativa;
2) la seconda sezione, relativa ai
programmi e alle corrispondenti risorse finanziarie, illustra il contenuto di
ciascun programma di spesa e i criteri di formulazione delle previsioni, con
riguardo in particolare alle varie tipologie di spesa e ai relativi riferimenti
legislativi, con indicazione dei corrispondenti stanziamenti del bilancio
triennale;
b) una scheda illustrativa di ogni
programma e delle leggi che lo finanziano, con indicazione dei corrispondenti
stanziamenti del bilancio triennale, con l'articolazione per le categorie di
spesa di cui ai commi 4, 5, 6 e 7. Nella stessa scheda sono contenute tutte le
informazioni e i dati relativi alle spese di funzionamento, ivi comprese quelle
del personale, necessarie all'attuazione del programma, nonché gli interventi
programmati, con separata indicazione delle spese correnti e di quelle in conto
capitale. Tali schede sono aggiornate semestralmente in modo da tenere conto
dell'eventuale revisione dell'attribuzione dei programmi e delle relative
risorse ai Ministeri nonché delle modifiche apportate alle previsioni iniziali
del programma attraverso le variazioni di bilancio adottate in corso d'anno ai
sensi delle disposizioni normative vigenti. Le variazioni rispetto alle
previsioni iniziali sono analiticamente motivate anche in relazione alla loro
tipologia e natura. Il Ministro dell'economia e delle finanze trasmette le
schede al Parlamento entro trenta giorni dalla fine del semestre di
riferimento;
c) per ogni programma l'elenco dei
capitoli, articoli e relativi stanziamenti;
d) per ogni programma un riepilogo
delle dotazioni secondo l'analisi economica e funzionale;
e) una scheda illustrativa dei
capitoli recanti i fondi settoriali correlati alle principali politiche
pubbliche di rilevanza nazionale, nella quale sono indicati i corrispondenti
stanziamenti previsti dal bilancio triennale, il riepilogo analitico dei
provvedimenti legislativi e amministrativi che hanno determinato i suddetti
stanziamenti e le relative variazioni, e gli interventi previsti a legislazione
vigente a valere su detti fondi, con separata indicazione delle spese correnti
e di quelle in conto capitale. La scheda di cui alla presente lettera è
aggiornata semestralmente in modo da tenere conto delle modifiche apportate
agli stanziamenti previsti dalla legge di bilancio con le variazioni di
bilancio adottate in corso d'anno. Le variazioni rispetto alle previsioni
iniziali indicano analiticamente i provvedimenti legislativi e amministrativi
ai quali sono correlate le variazioni di cui al secondo periodo. Il Ministro
dell'economia e delle finanze trasmette le schede al Parlamento entro trenta
giorni dalla fine del semestre di riferimento;
f) il budget dei costi della
relativa amministrazione. Le previsioni economiche sono rappresentate secondo
le voci del piano dei conti, distinte per programmi e per centri di costo. Il
budget espone le previsioni formulate dai centri di costo dell'amministrazione
ed include il prospetto di riconciliazione al fine di collegare le previsioni
economiche alle previsioni finanziarie di bilancio.
12. Le modifiche apportate al
bilancio nel corso della discussione parlamentare formano oggetto di apposita
nota di variazioni.
13. Il Ministro dello sviluppo
economico presenta alle Camere una relazione, allegata al disegno di legge del
bilancio di previsione, con motivata indicazione programmatica sulla
destinazione alle aree sottoutilizzate del territorio nazionale, di cui
all'articolo 1, comma 1, lettera a), del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32,
convertito dalla legge 7 aprile
1995, n. 104, e alle aree destinatarie degli interventi di cui
all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito,
con modificazioni, dalla legge 19 luglio
1993, n. 236, in conformità alla normativa comunitaria, nonché
alle aree montane, delle spese di investimento iscritte negli stati di
previsione dei singoli Ministeri per gli interventi di rispettiva competenza
nell'ammontare totale e suddiviso per regioni.
14. L'approvazione dello stato di
previsione dell'entrata, di ciascuno stato di previsione della spesa e dei
totali generali della spesa nonché del quadro generale riassuntivo è disposta,
nell'ordine, con distinti articoli del disegno di legge, con riferimento sia
alle dotazioni di competenza sia a quelle di cassa.
15. L'approvazione dei fondi
previsti dagli articoli 26, 27, 28 e 29 è disposta con apposite norme.
16. Con apposita norma della legge
che approva il bilancio di previsione dello Stato è annualmente stabilito, in
relazione alla indicazione del fabbisogno del settore statale, effettuata ai
sensi dell'articolo 10, comma 2, lettera c), l'importo massimo di emissione di
titoli dello Stato, in Italia e all'estero, al netto di quelli da rimborsare.
17. Alla data di entrata in vigore
della legge di bilancio, con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze, d'intesa con le amministrazioni interessate, le unità di voto
parlamentare sono ripartite in capitoli ai fini della gestione e della
rendicontazione. Entro dieci giorni dalla pubblicazione della legge di bilancio
i Ministri assegnano le risorse ai responsabili della gestione. Viene altresì
data informazione del raccordo tra il bilancio di previsione dello Stato
approvato e il sistema di contabilità nazionale per i conti del settore della
pubblica amministrazione.
18. Agli stati di previsione della
spesa dei singoli Ministeri sono annessi, secondo le rispettive competenze, i
conti consuntivi degli enti cui lo Stato contribuisce in via ordinaria.
Art. 22.
(Bilancio
pluriennale)
1. Il bilancio pluriennale di
previsione è elaborato dal Ministro dell'economia e delle finanze, in coerenza
con gli obiettivi indicati nella Decisione di cui all'articolo 10, e copre un
periodo di tre anni. Il bilancio pluriennale, redatto in base alla legislazione
vigente per missioni e programmi, in termini di competenza e di cassa, espone
separatamente:
a) l'andamento delle entrate e
delle spese in base alla legislazione vigente - bilancio pluriennale a
legislazione vigente, di cui all'articolo 21;
b) le previsioni sull'andamento
delle entrate e delle spese tenendo conto degli effetti degli interventi
programmati nella Decisione di cui all'articolo 10 - bilancio pluriennale
programmatico.
2. Il bilancio pluriennale di cui
al comma 1 è integrato con gli effetti della legge di stabilità. Esso non
comporta autorizzazione a riscuotere le entrate e ad eseguire le spese ivi
contemplate ed è aggiornato annualmente.
Art. 23.
(Formazione
del bilancio)
1. In sede di formulazione degli
schemi degli stati di previsione, tenuto conto delle istruzioni fornite
annualmente con apposita circolare dal Ministero dell'economia e delle finanze,
i Ministri indicano, anche sulla base delle proposte dei responsabili della
gestione dei programmi, gli obiettivi di ciascun Dicastero e quantificano le
risorse necessarie per il loro raggiungimento anche mediante proposte di
rimodulazione delle stesse risorse tra programmi appartenenti alla medesima
missione di spesa. Le proposte sono formulate sulla base della legislazione
vigente, con divieto di previsioni basate sul mero calcolo della spesa storica
incrementale.
2. Il Ministro dell'economia e
delle finanze valuta successivamente la congruità e la coerenza tra gli
obiettivi perseguiti da ciascun Ministero e le risorse richieste per la loro
realizzazione, tenendo anche conto dello stato di attuazione dei programmi in
corso e dei risultati conseguiti negli anni precedenti in termini di efficacia
e di efficienza della spesa. A tal fine il Ministro dell'economia e delle
finanze tiene conto anche delle risultanze illustrate nella nota integrativa al
rendiconto di cui all'articolo 35, comma 2, delle risultanze delle attività di
analisi dei nuclei di cui all'articolo 39, comma 1, nonché del Rapporto di cui
all'articolo 41.
3. Con il disegno di legge di
bilancio, per motivate esigenze, possono essere rimodulate in via compensativa
all'interno di un programma o tra programmi di ciascuna missione le dotazioni
finanziarie relative ai fattori legislativi, nel rispetto dei saldi di finanza
pubblica. Resta precluso l'utilizzo degli stanziamenti di conto capitale per
finanziare spese correnti. In apposito allegato allo stato di previsione della
spesa sono indicate le autorizzazioni legislative di cui si propone la modifica
e il corrispondente importo.
4. Gli schemi degli stati di
previsione di entrata e di spesa, verificati in base a quanto previsto al comma
2, formano il disegno di legge del bilancio a legislazione vigente predisposto
dal Ministro dell'economia e delle finanze.
5. La legge di bilancio è formata
apportando al disegno di legge di cui al comma 4 le variazioni determinate
dalla legge di stabilità.
Art. 24.
(Integrità,
universalità ed unità del bilancio)
1. I criteri dell'integrità,
dell'universalità e dell'unità del bilancio dello Stato costituiscono profili
attuativi dell'articolo 81
della Costituzione.
2. Sulla base del criterio
dell'integrità, tutte le entrate devono essere iscritte in bilancio al lordo
delle spese di riscossione e di altre eventuali spese ad esse connesse.
Parimenti, tutte le spese devono essere iscritte in bilancio integralmente,
senza alcuna riduzione delle correlative entrate.
3. Sulla base dei criteri
dell'universalità e dell'unità, è vietato gestire fondi al di fuori del
bilancio, ad eccezione dei casi consentiti e regolati in base all'articolo 40,
comma 2, lettera p).
4. È vietata altresì
l'assegnazione di qualsiasi provento per spese o erogazioni speciali, salvo i
proventi e le quote di proventi riscossi per conto di enti, le oblazioni e
simili, fatte a scopo determinato.
5. Restano valide le disposizioni
legislative che prevedono la riassegnazione ai capitoli di spesa di particolari
entrate.
Capo II
LE ENTRATE
E LE SPESE DELLO STATO
Art. 25.
(Classificazione
delle entrate e delle spese)
1. Le entrate dello Stato sono
ripartite in:
a) titoli, a seconda che siano di
natura tributaria, extratributaria o che provengano dall'alienazione e
dall'ammortamento di beni patrimoniali, dalla riscossione di crediti o
dall'accensione di prestiti;
b) ricorrenti e non ricorrenti,
a seconda che si riferiscano a proventi la cui acquisizione sia prevista a
regime ovvero limitata ad uno o più esercizi;
c) tipologie, ai fini
dell'approvazione parlamentare e dell'accertamento dei cespiti;
d) categorie, secondo la natura
dei cespiti;
e) capitoli, eventualmente
suddivisi in articoli secondo il rispettivo oggetto, ai fini della
rendicontazione.
2. Le spese dello Stato sono
ripartite in:
a) missioni, come definite
all'articolo 21, comma 2, terzo periodo;
b) programmi, ai fini
dell'approvazione parlamentare. I programmi, come definiti all'articolo 21,
comma 2, secondo periodo, sono suddivisi in macroaggregati per spese di
funzionamento, per interventi, per trattamenti di quiescenza e altri
trattamenti integrativi o sostitutivi di questi ultimi, per oneri del debito
pubblico, per oneri comuni di parte corrente, per investimenti e per oneri
comuni in conto capitale. In autonome previsioni è esposto il rimborso di
passività finanziarie;
c) capitoli, secondo l'oggetto
della spesa. I capitoli, classificati secondo il contenuto economico e
funzionale, costituiscono le unità elementari ai fini della gestione e della
rendicontazione e possono essere ripartiti in articoli.
3. La classificazione economica e
quella funzionale si conformano ai criteri adottati in contabilità nazionale e
dei relativi conti satellite per i conti del settore della pubblica
amministrazione.
4. In allegato allo stato di
previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze è presentato
un quadro contabile da cui risultino:
a) le categorie in cui viene
classificata la spesa di bilancio secondo l'analisi economica;
b) le classi fino al terzo livello
della classificazione COFOG in cui viene ripartita la spesa secondo l'analisi
funzionale.
5. In appendice al quadro
contabile di cui al comma 4, appositi prospetti, da aggiornare, dandone
informazione al Parlamento, dopo l'approvazione della legge di bilancio,
illustrano gli incroci tra i diversi criteri di classificazione e il raccordo
tra le classi COFOG e le missioni e i programmi, nonché tra il bilancio dello
Stato e il sistema di contabilità nazionale. A tutti i capitoli e, al loro
interno, a ciascun piano di gestione è attribuito il pertinente codice di classe
COFOG e di categoria economica di terzo livello, escludendo l'applicazione di
criteri di prevalenza.
6. La numerazione delle unità di
voto, delle categorie e dei capitoli può essere anche discontinua in relazione
alle necessità della codificazione.
7. Nel quadro generale
riassuntivo, con riferimento sia alle dotazioni di competenza sia a quelle di
cassa, è data distinta indicazione:
a) del risultato differenziale tra
il totale delle entrate tributarie ed extratributarie ed il totale delle spese
correnti («risparmio pubblico»);
b) del risultato differenziale
tra tutte le entrate e le spese, escluse le operazioni riguardanti le
partecipazioni azionarie ed i conferimenti, nonché la concessione e la
riscossione di crediti e l'accensione e rimborso di prestiti («indebitamento o
accrescimento netto»);
c) del risultato differenziale
delle operazioni finali, rappresentate da tutte le entrate e da tutte le spese,
escluse le operazioni di accensione e di rimborso di prestiti («saldo netto da
finanziare o da impiegare»);
d) del risultato differenziale fra
il totale delle entrate finali e il totale delle spese («ricorso al mercato»).
Art. 26.
(Fondo di
riserva per le spese obbligatorie)
1. Nello stato di previsione della
spesa del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito, nella parte
corrente, un «fondo di riserva per le spese obbligatorie» la cui dotazione è
determinata, con apposito articolo, dalla legge di approvazione del bilancio.
2. Con decreti del Ministro
dell'economia e delle finanze, da registrare alla Corte dei conti, sono
trasferite dal predetto fondo ed iscritte in aumento delle dotazioni sia di
competenza sia di cassa dei competenti capitoli le somme necessarie per
aumentare gli stanziamenti di spesa aventi carattere obbligatorio.
3. Allo stato di previsione della
spesa del Ministero dell'economia e delle finanze è allegato l'elenco dei
capitoli di cui al comma 2, da approvare, con apposito articolo, con la legge
del bilancio.
Art. 27.
(Fondi
speciali per la reiscrizione in bilancio di residui passivi perenti delle spese
correnti e in conto capitale)
1. Nello stato di previsione della
spesa del Ministero dell'economia e delle finanze sono istituiti, nella parte
corrente e nella parte in conto capitale, rispettivamente, un «fondo speciale
per la riassegnazione dei residui passivi della spesa di parte corrente
eliminati negli esercizi precedenti per perenzione amministrativa» e un «fondo
speciale per la riassegnazione dei residui passivi della spesa in conto
capitale eliminati negli esercizi precedenti per perenzione amministrativa», le
cui dotazioni sono determinate, con apposito articolo, dalla legge del
bilancio.
2. Il trasferimento di somme dai
fondi di cui al comma 1 e la loro corrispondente iscrizione ai capitoli di
bilancio hanno luogo mediante decreti del Ministro dell'economia e delle
finanze, da registrare alla Corte dei conti, e riguardano sia le dotazioni di
competenza che quelle di cassa dei capitoli interessati.
Art. 28.
(Fondo di
riserva per le spese impreviste)
1. Nello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze è istituito, nella parte corrente, un
«fondo di riserva per le spese impreviste» per provvedere alle eventuali
deficienze delle assegnazioni di bilancio, che non riguardino le spese di cui
all'articolo 26 e che, comunque, non impegnino i bilanci futuri con carattere
di continuità.
2. Il trasferimento di somme dal
fondo di cui al comma 1 e la loro corrispondente iscrizione ai capitoli di
bilancio hanno luogo mediante decreti del Ministro dell'economia e delle
finanze, da registrare alla Corte dei conti, e riguardano sia le dotazioni di
competenza sia quelle di cassa dei capitoli interessati.
3. Allo stato di previsione
della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze è allegato un elenco da
approvare, con apposito articolo, con la legge del bilancio, delle spese per le
quali si può esercitare la facoltà di cui al comma 2.
4. Alla legge di approvazione del
rendiconto generale dello Stato è allegato un elenco dei decreti di cui al
comma 2, con le indicazioni dei motivi per i quali si è proceduto ai
prelevamenti dal fondo di cui al presente articolo.
Art. 29.
(Fondo di
riserva per le autorizzazioni di cassa)
1. Nello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un «fondo di riserva per
l'integrazione delle autorizzazioni di cassa» il cui stanziamento è annualmente
determinato, con apposito articolo, dalla legge del bilancio.
2. Con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro interessato, da
comunicare alla Corte dei conti, sono trasferite dal fondo di cui al comma 1 ed
iscritte in aumento delle autorizzazioni di cassa dei capitoli iscritti negli
stati di previsione delle amministrazioni statali le somme necessarie a
provvedere ad eventuali deficienze delle dotazioni dei capitoli medesimi,
ritenute compatibili con gli obiettivi di finanza pubblica. I decreti di
variazione di cui al presente comma sono trasmessi al Parlamento.
Art. 30.
(Leggi di
spesa pluriennale e a carattere permanente)
1. Le leggi pluriennali di spesa
in conto capitale quantificano la spesa complessiva, l'onere per competenza
relativo al primo anno di applicazione, nonché le quote di competenza
attribuite a ciascuno degli anni considerati nel bilancio pluriennale; la legge
di stabilità può annualmente rimodulare le quote previste per ciascuno degli
anni considerati nel bilancio pluriennale, nei limiti dell'autorizzazione
complessiva ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera e).
2. Le amministrazioni pubbliche
possono stipulare contratti o comunque assumere impegni nei limiti dell'intera
somma indicata dalle leggi di cui al comma 1 ovvero nei limiti indicati nella
legge di stabilità. I relativi pagamenti devono, comunque, essere contenuti nei
limiti delle autorizzazioni annuali di bilancio.
3. Le leggi di spesa che
autorizzano l'iscrizione in bilancio di contributi pluriennali stabiliscono
anche, qualora la natura degli interventi lo richieda, le relative modalità di
utilizzo, mediante:
a) autorizzazione concessa al
beneficiario, a valere sul contributo stesso, a stipulare operazioni di mutui
con istituti di credito il cui onere di ammortamento è posto a carico dello
Stato. In tal caso il debito si intende assunto dallo Stato che provvede,
attraverso specifica delega del beneficiario medesimo, ad erogare il contributo
direttamente all'istituto di credito;
b) spesa ripartita da erogare al
beneficiario secondo le cadenze temporali stabilite dalla legge.
4. Nel caso si proceda
all'utilizzo dei contributi pluriennali secondo le modalità di cui al comma 3,
lettera a), al momento dell'attivazione dell'operazione le amministrazioni che
erogano il contributo sono tenute a comunicare al Ministero dell'economia e
delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato il piano di
ammortamento del mutuo con distinta indicazione della quota capitale e della
quota interessi. Sulla base di tale comunicazione il Ministero procede a
iscrivere il contributo tra le spese per interessi passivi e il rimborso di
passività finanziarie.
5. La disposizione di cui al comma
4 si applica anche a tutti i contributi pluriennali iscritti in bilancio per i
quali siano già state attivate alla data di entrata in vigore della presente
legge in tutto o in parte le relative operazioni di mutuo.
6. Le leggi di spesa a carattere
permanente quantificano l'onere annuale previsto per ciascuno degli esercizi
compresi nel bilancio pluriennale. Esse indicano inoltre l'onere a regime
ovvero, nel caso in cui non si tratti di spese obbligatorie, possono rinviare
le quantificazioni dell'onere annuo alla legge di stabilità a norma
dell'articolo 11, comma 3, lettera d). Nel caso in cui l'onere a regime è
superiore a quello indicato per il terzo anno del triennio di riferimento, la
copertura segue il profilo temporale dell'onere.
7. Il disegno di legge di
stabilità indica, in apposito allegato, per ciascuna legge di spesa pluriennale
di cui all'articolo 11, comma 3, lettera e), i residui di stanziamento in
essere al 30 giugno dell'anno in corso e, ove siano previsti versamenti in
conti correnti o contabilità speciali di tesoreria, le giacenze in essere alla
medesima data.
8. Il Governo è delegato ad
adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge,
uno o più decreti legislativi al fine di garantire la razionalizzazione, la
trasparenza, l'efficienza e l'efficacia delle procedure di spesa relative ai
finanziamenti in conto capitale destinati alla realizzazione di opere
pubbliche.
9. I decreti legislativi di cui al
comma 8 sono emanati nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) introduzione della valutazione
nella fase di pianificazione delle opere al fine di consentire procedure di
confronto e selezione dei progetti e definizione delle priorità, in coerenza,
per quanto riguarda le infrastrutture strategiche, con i criteri adottati nella
definizione del programma di cui all'articolo 1,
comma 1, della legge 21 dicembre 2001, n. 443, e successive
modificazioni;
b) predisposizione da parte del
Ministero competente di linee guida obbligatorie e standardizzate per la
valutazione degli investimenti;
c) garanzia di indipendenza e
professionalità dei valutatori anche attraverso l'utilizzo di competenze
interne agli organismi di valutazione esistenti, con il ricorso a competenze
esterne solo qualora manchino adeguate professionalità e per valutazioni
particolarmente complesse;
d) potenziamento e sistematicità
della valutazione ex post sull'efficacia e sull'utilità degli interventi
infrastrutturali, rendendo pubblici gli scostamenti rispetto alle valutazioni
ex ante;
e) separazione del finanziamento
dei progetti da quello delle opere attraverso la costituzione di due appositi
fondi. Al «fondo progetti» si accede a seguito dell'esito positivo della
procedura di valutazione tecnico-economica degli studi di fattibilità; al
«fondo opere» si accede solo dopo il completamento della progettazione
definitiva;
f) adozione di regole trasparenti
per le informazioni relative al finanziamento e ai costi delle opere;
previsione dell'invio di relazioni annuali in formato telematico alle Camere e
procedure di monitoraggio sullo stato di attuazione delle opere e dei singoli
interventi con particolare riferimento ai costi complessivi sostenuti e ai
risultati ottenuti relativamente all'effettivo stato di realizzazione delle
opere;
g) previsione di un sistema di
verifica per l'utilizzo dei finanziamenti nei tempi previsti con automatico
definanziamento in caso di mancato avvio delle opere entro i termini stabiliti.
10. Gli schemi dei decreti
legislativi di cui al comma 8 sono trasmessi alla Camera dei deputati e al
Senato della Repubblica affinché su di essi sia espresso il parere delle
Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari
entro sessanta giorni dalla trasmissione. Decorso tale termine, i decreti
possono essere comunque adottati.
11. Per i tre esercizi finanziari
successivi a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente
legge, su proposta adeguatamente motivata dei Ministri competenti, che illustri
lo stato di attuazione dei programmi di spesa e i relativi tempi di
realizzazione, il Ministro dell'economia e delle finanze, previa valutazione
delle cause che ne determinano la necessità e al fine di evitare l'insorgenza
di possibili contenziosi con conseguenti oneri, può prorogare di un ulteriore
anno i termini di conservazione dei residui passivi relativi a spese in conto
capitale.
Art. 31.
(Garanzie
statali)
1. In allegato allo stato di
previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze sono
elencate le garanzie principali e sussidiarie prestate dallo Stato a favore di
enti o altri soggetti.
Art. 32.
(Esercizio
provvisorio)
1. L'esercizio provvisorio del
bilancio non può essere concesso se non per legge e per periodi non superiori
complessivamente a quattro mesi.
2. Durante l'esercizio
provvisorio, la gestione del bilancio è consentita per tanti dodicesimi della
spesa prevista da ciascun capitolo quanti sono i mesi dell'esercizio
provvisorio, ovvero nei limiti della maggiore spesa necessaria, qualora si
tratti di spesa obbligatoria e non suscettibile di impegni o di pagamenti
frazionati in dodicesimi.
3. Le limitazioni di cui al comma
2 si intendono riferite sia alle autorizzazioni di impegno sia a quelle di
pagamento.
Art. 33.
(Assestamento
e variazioni di bilancio)
1. Entro il mese di giugno di
ciascun anno, il Ministro dell'economia e delle finanze presenta un disegno di
legge ai fini dell'assestamento delle previsioni di bilancio, anche sulla
scorta della consistenza dei residui attivi e passivi accertata in sede di
rendiconto dell'esercizio scaduto il 31 dicembre precedente.
2. Il Ministro dell'economia e
delle finanze è autorizzato a provvedere alle variazioni di bilancio occorrenti
per l'applicazione dei provvedimenti legislativi pubblicati successivamente
alla presentazione del bilancio di previsione indicando, per ciascun capitolo,
le dotazioni sia di competenza sia di cassa.
3. Con il disegno di legge di cui
al comma 1 possono essere proposte, limitatamente all'esercizio in corso,
variazioni compensative tra le dotazioni finanziarie relative a programmi di
una stessa missione con le modalità indicate dall'articolo 23, comma 3.
4. Nel rispetto dell'invarianza
dei saldi di finanza pubblica, con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze possono essere adottate variazioni compensative tra le dotazioni
finanziarie interne a ciascun programma, relativamente alle spese per
adeguamento al fabbisogno nell'ambito delle spese rimodulabili, su proposta dei
Ministri competenti. Resta precluso l'utilizzo degli stanziamenti di spesa in
conto capitale per finanziare spese correnti.
Art. 34.
(Impegni)
1. I dirigenti, nell'ambito delle
attribuzioni ad essi demandate per legge, impegnano ed ordinano le spese nei
limiti delle risorse assegnate in bilancio. Restano ferme le disposizioni
speciali che attribuiscono la competenza a disporre impegni e ordini di spesa
ad organi costituzionali dello Stato dotati di autonomia contabile.
2. Formano impegni sugli
stanziamenti di competenza le sole somme dovute dallo Stato a seguito di
obbligazioni giuridicamente perfezionate.
3. Gli impegni assunti possono
riferirsi soltanto all'esercizio in corso.
4. Previo assenso del Ministero
dell'economia e delle finanze, con salvaguardia della compatibilità con il
fabbisogno e l'indebitamento netto delle amministrazioni pubbliche, per le
spese correnti possono essere assunti impegni estesi a carico di esercizi
successivi, nei limiti delle risorse stanziate nel bilancio pluriennale a
legislazione vigente, ove ciò sia indispensabile per assicurare la continuità
dei servizi, e quando si tratti di spese continuative e ricorrenti, se
l'amministrazione ne riconosca la necessità o la convenienza.
5. Le spese per stipendi ed altri
assegni fissi equivalenti, pensioni ed assegni congeneri sono imputate alla
competenza del bilancio dell'anno finanziario in cui vengono disposti i
relativi pagamenti, fatta eccezione per le competenze dovute a titolo di
arretrati relativi ad anni precedenti derivanti da rinnovi contrattuali per le
quali è consentita l'imputazione in conto residui.
6. Per gli impegni di spesa in
conto capitale che prevedano opere o interventi ripartiti in più esercizi si
applicano le disposizioni dell'articolo 30, comma 2.
7. Alla chiusura dell'esercizio
finanziario il 31 dicembre, nessun impegno può essere assunto a carico
dell'esercizio scaduto. Gli uffici centrali del bilancio e le ragionerie
territoriali dello Stato per le spese decentrate si astengono dal ricevere atti
di impegno che dovessero pervenire dopo tale data, fatti salvi quelli
direttamente conseguenti all'applicazione di provvedimenti legislativi
pubblicati nell'ultimo quadrimestre dell'anno.
Capo III
IL
RENDICONTO GENERALE DELLO STATO
Art. 35.
(Risultanze
della gestione)
1. Il Ministro dell'economia e
delle finanze presenta alle Camere, entro il mese di giugno, il rendiconto
generale dell'esercizio scaduto il 31 dicembre dell'anno precedente, articolato
per missioni e programmi. Il relativo disegno di legge è corredato di apposita
nota preliminare generale.
2. Al rendiconto di cui al comma 1
è allegata per ciascuna amministrazione una nota integrativa, articolata per
missioni e programmi in coerenza con le indicazioni contenute nella nota
integrativa al bilancio di previsione. La nota integrativa al rendiconto si
compone di due sezioni:
a) la prima sezione contiene il
rapporto sui risultati, che espone l'analisi e la valutazione del grado di
realizzazione degli obiettivi indicati nella nota integrativa di cui
all'articolo 21, comma 11, lettera a), numero 1). Ciascuna amministrazione, in
coerenza con lo schema e gli indicatori contenuti nella nota integrativa al
bilancio di previsione, illustra, con riferimento allo scenario socio-economico
e alle priorità politiche, lo stato di attuazione degli obiettivi riferiti a
ciascun programma, i risultati conseguiti e le relative risorse utilizzate,
anche con l'indicazione dei residui accertati, motivando gli eventuali
scostamenti rispetto a quanto previsto nella nota di cui all'articolo 21, comma
11, lettera a);
b) la seconda sezione illustra,
con riferimento ai programmi, i risultati finanziari ed espone i principali
fatti della gestione, motivando gli eventuali scostamenti tra le previsioni
iniziali di spesa e quelle finali indicate nel rendiconto generale.
3. Allo stato di previsione
dell'entrata è allegata una nota integrativa che espone le risultanze della
gestione.
4. I regolamenti parlamentari
stabiliscono le modalità e i termini per l'esercizio del controllo, da parte
delle Commissioni parlamentari competenti per materia, dello stato di
attuazione dei programmi e delle relative risorse finanziarie.
Art. 36.
(Elementi
del conto del bilancio e del conto del patrimonio)
1. I risultati della gestione
dell'anno finanziario sono riassunti e dimostrati nel rendiconto generale dello
Stato costituito da due distinte parti:
a) conto del bilancio;
b) conto generale del patrimonio.
2. Il conto del bilancio, in relazione
alla classificazione del bilancio, comprende:
a) le entrate di competenza
dell'anno, accertate, riscosse o rimaste da riscuotere;
b) le spese di competenza
dell'anno, impegnate, pagate o rimaste da pagare;
c) la gestione dei residui attivi
e passivi degli esercizi anteriori;
d) le somme versate in tesoreria e
quelle pagate per ciascun capitolo del bilancio distintamente in conto
competenza e in conto residui;
e) il conto totale dei residui
attivi e passivi che si tramandano all'esercizio successivo.
3. Il conto generale del
patrimonio comprende:
a) le attività e le passività
finanziarie e patrimoniali con le variazioni derivanti dalla gestione del
bilancio e quelle verificatesi per qualsiasi altra causa;
b) la dimostrazione dei vari punti
di concordanza tra la contabilità del bilancio e quella patrimoniale.
4. Il conto generale del
patrimonio è corredato del conto del dare ed avere relativo al servizio di
Tesoreria statale, con allegati il movimento generale di cassa e la situazione
del Tesoro e la situazione dei debiti e crediti di tesoreria.
5. In apposito allegato
conoscitivo al rendiconto generale dello Stato sono illustrate le risultanze
economiche per ciascun Ministero. I costi sostenuti sono rappresentati secondo
le voci del piano dei conti, distinti per programma e per centri di costo. La
rilevazione dei costi sostenuti dall'amministrazione include il prospetto di
riconciliazione che collega le risultanze economiche con quelle della gestione
finanziaria delle spese contenute nel conto del bilancio.
6. Il rendiconto generale dello
Stato contiene inoltre, in apposito allegato, l'illustrazione delle risultanze
delle spese relative ai programmi aventi natura o contenuti ambientali, allo
scopo di evidenziare le risorse impiegate per finalità di protezione
dell'ambiente, riguardanti attività di tutela, conservazione, ripristino e
utilizzo sostenibile delle risorse e del patrimonio naturale. A tal fine, le
amministrazioni interessate forniscono al Ministero dell'economia e delle
finanze le informazioni necessarie secondo gli schemi contabili e le modalità
di rappresentazione stabilite con determina del Ragioniere generale dello Stato
in coerenza con gli indirizzi e i regolamenti comunitari in materia.
7. Il Ministro dell'economia e
delle finanze, nella gestione delle spese, provvede ad assicurare adeguati
controlli anche a carattere economico-finanziario.
Art. 37.
(Parificazione
del rendiconto)
1. Al termine dell'anno
finanziario ciascun Ministero, per cura del direttore del competente ufficio
centrale del bilancio, compila il conto del bilancio ed il conto del patrimonio
relativi alla propria amministrazione.
2. I conti di cui al comma 1 sono
trasmessi al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della
Ragioneria generale dello Stato entro il 30 aprile successivo al termine
dell'anno finanziario e, non più tardi del 31 maggio, il Ministro dell'economia
e delle finanze, per cura del Ragioniere generale dello Stato, trasmette alla
Corte dei conti il rendiconto generale dell'esercizio scaduto.
Art. 38.
(Presentazione
del rendiconto)
1. La Corte dei conti,
parificato il rendiconto generale, lo trasmette al Ministro dell'economia e
delle finanze per la successiva presentazione alle Camere.
Capo IV
ANALISI E
VALUTAZIONE DELLA SPESA E COMPLETAMENTO DELLA RIFORMA DEL BILANCIO DELLO STATO
Art. 39.
(Analisi e
valutazione della spesa)
1. Il Ministero dell'economia e
delle finanze collabora con le amministrazioni centrali dello Stato, al fine di
garantire il supporto per la verifica dei risultati raggiunti rispetto agli
obiettivi di cui all'articolo 10, comma 2, lettera e), per il monitoraggio
dell'efficacia delle misure rivolte al loro conseguimento e di quelle disposte
per incrementare il livello di efficienza delle amministrazioni stesse. La
collaborazione ha luogo nell'ambito di appositi nuclei di analisi e valutazione
della spesa, istituiti senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono
disciplinate la composizione e le modalità di funzionamento dei nuclei. Ai
predetti nuclei partecipa anche un rappresentante della Presidenza del
Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica.
2. Nell'ambito dell'attività di
collaborazione di cui al comma 1 viene altresì svolta la verifica
sull'articolazione dei programmi che compongono le missioni, sulla coerenza
delle norme autorizzatorie delle spese rispetto al contenuto dei programmi
stessi, con la possibilità di proporre, attraverso apposito provvedimento legislativo,
l'accorpamento e la razionalizzazione delle leggi di finanziamento per renderne
più semplice e trasparente il collegamento con il relativo programma, nonché
sulla rimodulabilità delle risorse iscritte in bilancio. In tale ambito il
Ministero dell'economia e delle finanze fornisce alle amministrazioni centrali
dello Stato supporto metodologico per la definizione delle previsioni di spesa
e dei fabbisogni associati ai programmi e agli obiettivi indicati nella nota
integrativa di cui all'articolo 21, comma 11, lettera a), e per la definizione
degli indicatori di risultato ad essi associati.
3. Le attività svolte dai nuclei
di cui al comma 1 sono funzionali alla formulazione di proposte di
rimodulazione delle risorse finanziarie tra i diversi programmi di spesa ai
sensi dell'articolo 23, comma 3, e alla predisposizione del rapporto sui
risultati di cui all'articolo 35, comma 2, lettera a).
4. Per le attività di cui al
presente articolo, nonché per la realizzazione del Rapporto di cui all'articolo
41, il Ministero dell'economia e delle finanze istituisce e condivide con le
amministrazioni centrali dello Stato, nell'ambito della banca dati di cui
all'articolo 13, una apposita sezione che raccoglie tutte le informazioni
necessarie alla realizzazione degli obiettivi di cui al comma 1 del presente
articolo, nonché delle analisi di efficienza contenute nel Rapporto di cui
all'articolo 41. La banca dati raccoglie le informazioni che le amministrazioni
sono tenute a fornire attraverso una procedura da definire con decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze. Le informazioni di cui al presente
comma sono trasmesse dal Ministero dell'economia e delle finanze alla
Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica,
ai fini dell'esercizio delle funzioni delegate al Ministro per la pubblica
amministrazione e l'innovazione, secondo le modalità stabilite con decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro per la pubblica
amministrazione e l'innovazione.
Art. 40.
(Delega al
Governo per il completamento della revisione della struttura del bilancio dello
Stato)
1. Fermo restando quanto previsto
dall'articolo 2, in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli
schemi di bilancio delle amministrazioni pubbliche, il Governo è delegato ad
adottare, entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge,
uno o più decreti legislativi per il completamento della riforma della
struttura del bilancio dello Stato con particolare riguardo alla
riorganizzazione dei programmi di spesa e delle missioni e alla programmazione
delle risorse, assicurandone una maggiore certezza, trasparenza e flessibilità.
2. I decreti legislativi di cui al
comma 1 sono adottati sulla base dei seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) revisione delle missioni in
relazione alle funzioni principali e agli obiettivi perseguiti con la spesa
pubblica, delineando un'opportuna correlazione tra missioni e Ministeri ed
enucleando eventuali missioni trasversali;
b) revisione del numero e della
struttura dei programmi, che devono essere omogenei con riferimento ai
risultati da perseguire in termini di prodotti e servizi finali, in modo da
assicurare:
1) l'univoca corrispondenza tra il
programma, le relative risorse e strutture assegnate, e ciascun Ministero, in
relazione ai compiti e alle funzioni istituzionali proprie di ciascuna
amministrazione, evitando ove possibile la condivisione di programmi tra più
Ministeri;
2) l'affidamento di ciascun
programma di spesa ad un unico centro di responsabilità amministrativa;
3) il raccordo dei programmi alla
classificazione COFOG di secondo livello;
c) revisione degli stanziamenti
iscritti in ciascun programma e della relativa legislazione in coerenza con gli
obiettivi da perseguire;
d) revisione, per l'entrata, delle
unità elementari del bilancio per assicurare che la denominazione richiami
esplicitamente l'oggetto e ripartizione delle unità promiscue in articoli in
modo da assicurare che la fonte di gettito sia chiaramente e univocamente
individuabile;
e) adozione, per la spesa, anche a
fini gestionali e di rendicontazione, delle azioni quali componenti del
programma e unità elementari del bilancio dello Stato affiancate da un piano
dei conti integrato che assicuri il loro raccordo alla classificazione COFOG e alla
classificazione economica di terzo livello;
f) previsione che le nuove
autorizzazioni legislative di spesa debbano essere formulate in termini di
finanziamento di uno specifico programma di spesa;
g) introduzione della
programmazione triennale delle risorse e degli obiettivi delle amministrazioni
dello Stato e individuazione di metodologie comuni di definizione di indicatori
di risultato semplici, misurabili e riferibili ai programmi del bilancio;
h) introduzione di criteri e
modalità per la fissazione di limiti per le spese rimodulabili del bilancio
dello Stato. I predetti limiti, individuati in via di massima nella Decisione
di cui all'articolo 10 e adottati con la successiva legge di bilancio, devono
essere coerenti con la programmazione triennale delle risorse;
i) adozione, in coerenza con i
limiti di spesa stabiliti, di accordi triennali tra il Ministro dell'economia e
delle finanze e gli altri Ministri, in cui vengono concordati gli obiettivi da
conseguire nel triennio e i relativi tempi;
l) riordino delle norme che
autorizzano provvedimenti di variazione al bilancio in corso d'anno;
m) accorpamento dei fondi di
riserva e speciali iscritti nel bilancio dello Stato;
n) affiancamento, a fini
conoscitivi, al sistema di contabilità finanziaria di un sistema di contabilità
economico-patrimoniale funzionale alla verifica dei risultati conseguiti dalle
amministrazioni;
o) revisione del conto riassuntivo
del tesoro allo scopo di garantire maggiore chiarezza e significatività delle
informazioni in esso contenute attraverso l'integrazione dei dati contabili del
bilancio dello Stato e di quelli della tesoreria;
p) progressiva eliminazione, entro
il termine di ventiquattro mesi, delle gestioni contabili operanti a valere su
contabilità speciali o conti correnti di tesoreria, i cui fondi siano stati
comunque costituiti mediante il versamento di somme originariamente iscritte in
stanziamenti di spesa del bilancio dello Stato, ad eccezione della gestione
relativa alla Presidenza del Consiglio dei ministri, nonché delle gestioni
fuori bilancio istituite ai sensi della legge 25
novembre 1971, n. 1041, delle gestioni fuori bilancio
autorizzate per legge, dei programmi comuni tra più amministrazioni, enti, organismi
pubblici e privati, nonché dei casi di urgenza e necessità. A tal fine, andrà
disposto il contestuale versamento delle dette disponibilità in conto entrata
al bilancio, per la nuova assegnazione delle somme nella competenza delle
inerenti imputazioni di spesa che vi hanno dato origine, ovvero, qualora queste
ultime non fossero più esistenti in bilancio, a nuove imputazioni appositamente
istituite; previsione, per le gestioni fuori bilancio che resteranno attive,
dell'obbligo di rendicontazione annuale delle risorse acquisite e delle spese
effettuate secondo schemi classificatori armonizzati con quelli del bilancio
dello Stato e a questi aggregabili a livello di dettaglio sufficientemente
elevato;
q) previsione della possibilità di
identificare i contributi speciali iscritti nel bilancio dello Stato
finalizzati agli obiettivi di cui all'articolo 119,
quinto comma, della Costituzione e destinati ai comuni, alle
province, alle città metropolitane e alle regioni.
3. Gli schemi dei decreti
legislativi di cui al comma 1 sono trasmessi alla Camera dei deputati e al
Senato della Repubblica affinché su di essi sia espresso il parere delle
Commissioni parlamentari competenti per materia, limitatamente agli stati di
previsione di rispettivo interesse, e per i profili finanziari, entro sessanta
giorni dalla trasmissione. Decorso tale termine, i decreti possono essere
comunque adottati. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri
parlamentari, ritrasmette i testi alle Camere con le proprie osservazioni e con
eventuali modificazioni e rende comunicazioni davanti a ciascuna Camera.
Decorsi trenta giorni dalla data della nuova trasmissione, i decreti possono
essere comunque adottati in via definitiva dal Governo.
4. Entro due anni dalla data di
entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 1, possono essere
adottate disposizioni correttive e integrative dei medesimi decreti
legislativi, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi e con le stesse
modalità previsti dal presente articolo.
Art. 41.
(Rapporto
sulla spesa delle amministrazioni dello Stato)
1. Ogni tre anni, a partire da
quello successivo all'istituzione della banca dati di cui all'articolo 13, il
Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria
generale dello Stato, sentita la Presidenza del Consiglio dei ministri -
Dipartimento della funzione pubblica, anche sulla base delle attività di cui
all'articolo 39, elabora un Rapporto sulla spesa delle amministrazioni dello
Stato.
2. Il Rapporto di cui al comma 1
illustra la composizione e l'evoluzione della spesa, i risultati conseguiti con
le misure adottate ai fini del suo controllo e quelli relativi al miglioramento
del livello di efficienza delle stesse amministrazioni.
3. Il Rapporto, in particolare,
per i principali settori e programmi di spesa:
a) esamina l'evoluzione e la
composizione della spesa identificando le eventuali aree di inefficienza e di
inefficacia, anche attraverso la valutazione dei risultati storici ottenuti;
b) propone gli indicatori di
risultato da adottare;
c) fornisce la base analitica
per la definizione e il monitoraggio degli indicatori di cui alla lettera b)
verificabili ex post, utilizzati al fine di valutare il conseguimento degli
obiettivi di ciascuna amministrazione e accrescere la qualità dei servizi
pubblici;
d) suggerisce possibili
riallocazioni della spesa, liberando risorse da destinare ai diversi settori di
spesa e ad iniziative considerate prioritarie;
e) fornisce la base analitica
per la programmazione su base triennale delle iniziative e delle risorse su
obiettivi verificabili, anche basandosi sul controllo di gestione dei
risultati.
4. Il Rapporto di analisi e
valutazione della spesa è predisposto entro il 20 luglio dell'ultimo anno di
ciascun triennio ed è inviato al Parlamento.
5. All'articolo 3,
comma 67, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, l'ultimo
periodo è soppresso.
Capo V
DELEGA AL
GOVERNO PER IL PASSAGGIO AL BILANCIO DI SOLA CASSA
Art. 42.
(Delega al
Governo per il passaggio al bilancio di sola cassa)
1. Ai fini del passaggio, nella
predisposizione del bilancio annuale di previsione e degli altri documenti
contabili dello Stato, da una redazione in termini di competenza e cassa ad una
redazione in termini di sola cassa, il Governo è delegato ad adottare, entro
tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più
decreti legislativi nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) affiancamento al bilancio di
cassa, a fini conoscitivi, di un corrispondente prospetto redatto in termini di
competenza;
b) adozione di sistemi contabili
di rilevazione che assicurino la disponibilità dei dati relativi alle posizioni
debitorie e creditorie dello Stato anche al fine della compilazione di un
elenco degli impegni in modo da evitare la formazione di situazioni debitorie;
c) rilevazione delle informazioni
necessarie al raccordo dei dati di bilancio con i criteri previsti per la
redazione del conto consolidato delle amministrazioni pubbliche secondo i
criteri adottati in ambito comunitario;
d) previsione di un sistema di
controlli preventivi sulla legittimità contabile e amministrativa dell'obbligazione
assunta dal dirigente responsabile;
e) previsione dell'obbligo, a
carico del dirigente responsabile, di predisporre un apposito piano finanziario
che tenga conto della fase temporale di assunzione delle obbligazioni, sulla
base del quale ordina e paga le spese;
f) adeguamento della disciplina
prevista dalla presente legge in conseguenza dell'adozione del bilancio di
cassa e previsione di un periodo transitorio per l'attuazione della nuova
disciplina e lo smaltimento dei residui passivi accertati al momento
dell'effettivo passaggio al bilancio di cassa;
g) considerazione, ai fini della
predisposizione dei decreti legislativi di cui al presente comma, dei risultati
della sperimentazione condotta ai sensi del comma 2;
h) definizione di limiti all'assunzione
di obbligazioni da parte del dirigente responsabile in relazione
all'autorizzazione di cassa disponibile, con previsione di appositi correttivi
che tengano conto delle caratteristiche delle diverse tipologie di spesa;
i) previsione della graduale
estensione dell'applicazione del bilancio di cassa alle altre amministrazioni
pubbliche.
2. Ai fini dell'attuazione del
comma 1, il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della
Ragioneria generale dello Stato avvia un'apposita sperimentazione della durata
massima di due esercizi finanziari. Le amministrazioni coinvolte nella
sperimentazione, i relativi termini e le modalità di attuazione sono definiti
con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con le
medesime amministrazioni, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge. Lo schema di decreto, dopo l'acquisizione del parere
della Corte dei conti, è trasmesso alle competenti Commissioni parlamentari per
il relativo parere.
3. Nei due esercizi finanziari
successivi a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto di cui
al comma 2, il Ministro dell'economia e delle finanze trasmette alle competenti
Commissioni parlamentari e alla Corte dei conti un rapporto sullo stato di attuazione
e sulle risultanze della sperimentazione di cui al comma 2.
4. Gli schemi dei decreti
legislativi di cui al comma 1 sono trasmessi alla Camera dei deputati e al
Senato della Repubblica affinché su di essi sia espresso il parere delle
Commissioni parlamentari competenti entro sessanta giorni dalla trasmissione.
Decorso tale termine, i decreti possono essere comunque adottati. Il Governo,
qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, ritrasmette i testi
alle Camere con le proprie osservazioni e con eventuali modificazioni e rende
comunicazioni davanti a ciascuna Camera. Decorsi trenta giorni dalla data della
nuova trasmissione, i decreti possono comunque essere adottati in via
definitiva dal Governo. I decreti legislativi che comportino riflessi di ordine
finanziario devono essere corredati della relazione tecnica di cui all'articolo
17, comma 3.
5. Entro dodici mesi dalla data di
entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 1 possono essere
adottate disposizioni correttive e integrative dei medesimi decreti, nel
rispetto dei princìpi e criteri direttivi e con le stesse modalità previsti dal
presente articolo.
Art. 43.
(Copertura
finanziaria per l'adeguamento dei sistemi informativi)
1. Per l'attuazione delle
disposizioni contenute nel presente titolo, è autorizzata la spesa di 2.000.000
di euro per l'anno 2010 e di 3.000.000 di euro per ciascuno degli anni 2011 e
2012. Al relativo onere si provvede:
a) quanto a 2.000.000 di euro
per l'anno 2010 e a 3.000.000 di euro per l'anno 2011, mediante riduzione
dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 5, comma 4, del decreto-legge
27 maggio 2008, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio
2008, n. 126, come integrata dal decreto-legge 25 giugno
2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;
b) quanto a 3.000.000 di euro per
l'anno 2012, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa
prevista all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27
dicembre 2004, n. 307, relativa al Fondo per interventi strutturali di
politica economica.
2. Il Ministro dell'economia e
delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio.
Titolo VII
TESORERIA
DEGLI ENTI PUBBLICI E PROGRAMMAZIONE DEI FLUSSI DI CASSA
Art. 44.
(Definizione
dei saldi di cassa)
1. Il saldo di cassa del settore
statale è il risultato del consolidamento tra flussi di cassa del bilancio
dello Stato e della Tesoreria statale. Esso esprime il fabbisogno da finanziare
attraverso emissioni di titoli di Stato ed altri strumenti a breve e lungo
termine.
2. Il saldo di cassa delle
amministrazioni pubbliche è il risultato del consolidamento dei flussi di cassa
fra i diversi sottosettori.
3. Con decreto del Ministero
dell'economia e delle finanze sono definiti, in coerenza con le regole
internazionali, gli aggregati sottostanti i menzionati saldi e i criteri
metodologici per il calcolo degli stessi.
Art. 45.
(Tesoreria
degli enti pubblici)
1. In materia di Tesoreria unica,
per gli enti ed organismi pubblici restano ferme le disposizioni contenute
nella legge 29 ottobre
1984, n. 720.
Art. 46.
(Programmazione
finanziaria)
1. Ai fini dell'efficiente
gestione del debito e per le finalità di cui all'articolo 47, le amministrazioni
statali presentano, entro il 31 dicembre, una previsione dell'evoluzione attesa
dei flussi di cassa per l'anno seguente con relativo aggiornamento mensile
entro il 10 di ciascun mese, sulla base di uno schema definito con decreto del
Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria
generale dello Stato.
2. Con decreto del Ministero
dell'economia e delle finanze sono individuati le cadenze giornaliere per
l'effettuazione di pagamenti di natura ricorrente e le modalità di attuazione
del comma 1, nonché i tempi e le modalità di trasmissione, da parte delle
amministrazioni statali, delle informazioni sui flussi di cassa utili per le
previsioni sui prelevamenti dalla Tesoreria statale e ogni altra informazione
idonea a consentire una gestione ottimale della liquidità del conto
«Disponibilità del Tesoro».
3. Il Ministero dell'economia e
delle finanze, per le finalità di cui all'articolo 47, con proprio decreto,
sentita la Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica,
definisce i tempi e le modalità di trasmissione, da parte degli enti
territoriali assoggettati al Patto di stabilità interno, delle informazioni sui
flussi di cassa utili per le previsioni sui prelevamenti dalla Tesoreria
statale e ogni altra informazione idonea a consentire una gestione ottimale
della liquidità del conto «Disponibilità del Tesoro». Le previsioni non
costituiscono alcun vincolo all'attività gestionale dell'ente.
4. Per le finalità di cui al
presente articolo, il Ministero dell'economia e delle finanze è altresì
autorizzato a stipulare protocolli d'intesa con gli enti pubblici che detengono
conti presso la Tesoreria dello Stato.
Art. 47.
(Modifiche
alla disciplina dei conti intrattenuti dal Tesoro per la gestione delle
disponibilità liquide)
1. All'articolo 5, comma 5, del
testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito
pubblico, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, i primi
tre periodi sono sostituiti dai seguenti: «Il Ministero dell'economia e delle
finanze e la Banca d'Italia stabiliscono mediante convenzione le condizioni di
tenuta del conto intrattenuto dal Tesoro presso la Banca d'Italia per il servizio
di tesoreria e dei conti ad esso assimilabili ed il saldo massimo su cui la
Banca d'Italia corrisponde un tasso di interesse, commisurato a parametri di
mercato monetario. Con successivo decreto del Ministro, sulla base di criteri
di trasparenza, efficienza e competitività, sono stabilite le modalità di
movimentazione della liquidità e di selezione delle controparti».
2. La convenzione di cui all'articolo 5,
comma 5, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n.
398 del 2003, come modificato dal comma 1 del presente articolo,
è stipulata entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge.
3. Fino al momento della data di
entrata in vigore della convenzione, ai sensi del comma 2 del presente
articolo, la remunerazione del conto intrattenuto dal Tesoro presso la Banca
d'Italia per il servizio di tesoreria avverrà secondo le modalità ed i termini
previsti dal citato articolo 5,
comma 5, del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della
Repubblica n. 398 del 2003, nel testo vigente prima della
data di entrata in vigore della presente legge. Nel periodo transitorio restano
ferme le disposizioni previste all'articolo 3,
comma 3, del decreto ministeriale 31 ottobre 2002,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 295 del 17 dicembre 2002, e all'articolo
4, terzo comma, del decreto ministeriale 6 giugno 2003, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 158 del 10 luglio 2003: «Modalità per l'informatizzazione
degli ordini di prelevamento dei fondi dai conti correnti di tesoreria
centrale», relative alla remunerazione dei conti assimilabili al conto
intrattenuto dal Tesoro presso la Banca d'Italia per il servizio di tesoreria.
4. All'articolo 46 del
citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del
2003, il comma 3 è sostituito dal seguente:
«3. Sulle giacenze del Fondo la
Banca d'Italia corrisponde semestralmente un tasso pari a quello del conto
denominato: "Disponibilità del Tesoro per il servizio di tesoreria"
(L)».
5. Con decreti del Ministero
dell'economia e delle finanze sono definiti modalità e criteri di
contabilizzazione delle operazioni disciplinate dalle disposizioni di cui al
presente articolo, nonché le modalità e i tempi di movimentazione dei fondi
presso la Tesoreria statale.
Art. 48.
(Ricorso al
mercato delle pubbliche amministrazioni)
1. Nei contratti stipulati per
operazioni finanziarie che costituiscono quale debitore un'amministrazione pubblica
è inserita apposita clausola che prevede, a carico degli istituti finanziatori,
l'obbligo di comunicare in via telematica, entro dieci giorni dalla stipula, al
Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del Tesoro e
Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, all'ISTAT ed alla Banca
d'Italia, l'avvenuto perfezionamento dell'operazione finanziaria, con
indicazione della data e dell'ammontare della stessa, del relativo piano delle
erogazioni e del piano di ammortamento distintamente per quota capitale e quota
interessi, ove disponibile.
2. In caso di mancata o tardiva
trasmissione della comunicazione di cui al comma 1, è applicata a carico
dell'istituto finanziatore una sanzione amministrativa pari allo 0,5 per cento
dell'importo dell'operazione.
Titolo VIII
CONTROLLI
DI RAGIONERIA E VALUTAZIONE DELLA SPESA
Art. 49.
(Delega al
Governo per la riforma ed il potenziamento del sistema dei controlli di
ragioneria e del programma di analisi e valutazione della spesa)
1. Il Governo è delegato ad
adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge,
uno o più decreti legislativi per il potenziamento dell'attività di analisi e
valutazione della spesa e per la riforma del controllo di regolarità
amministrativa e contabile di cui all'articolo 1,
comma 1, lettera a), e all'articolo 2 del decreto legislativo 30 luglio 1999,
n. 286, secondo i seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) potenziamento delle strutture e
degli strumenti di controllo e monitoraggio della Ragioneria generale dello
Stato ai fini della realizzazione periodica di un programma di analisi e
valutazione della spesa delle amministrazioni centrali di cui all'articolo 3,
comma 67, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, come
modificato dall'articolo 41, comma 5, della presente legge, da svolgere anche
in collaborazione con le amministrazioni e istituzioni interessate ai sensi del
comma 69 del
medesimo articolo 3 della legge n. 244 del 2007, nonché ai
fini della elaborazione del Rapporto di cui all'articolo 41;
b) condivisione tra il Ministero
dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello
Stato, gli organismi indipendenti di valutazione della performance di cui all'articolo 14 del
decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, e gli
uffici di statistica dei diversi Ministeri, delle relative banche dati, anche
attraverso l'acquisizione, per via telematica, di tutte le altre informazioni
necessarie alla realizzazione dell'attività di analisi e valutazione della
spesa;
c) previsione di sanzioni
amministrative pecuniarie in caso di mancata comunicazione dei dati di cui alla
lettera b) da parte dei dirigenti responsabili delle amministrazioni interessate,
commisurate ad una percentuale della loro retribuzione di risultato compresa
tra un minimo del 2 per cento e un massimo del 7 per cento;
d) graduale estensione del
programma di analisi e valutazione della spesa alle altre amministrazioni
pubbliche;
e) riordino del sistema dei
controlli preventivi e dei controlli successivi, loro semplificazione e
razionalizzazione, nonché revisione dei termini attualmente previsti per il
controllo, con previsione di programmi annuali basati sulla complessità degli
atti, sulla loro rilevanza ai fini della finanza pubblica e sull'efficacia
dell'esercizio del controllo.
2. Gli schemi dei decreti
legislativi di cui al comma 1 sono trasmessi alla Camera dei deputati e al
Senato della Repubblica affinché su di essi sia espresso il parere delle
Commissioni parlamentari competenti. I decreti legislativi che comportino
riflessi di ordine finanziario devono essere corredati della relazione tecnica
di cui all'articolo 17, comma 3.
Titolo IX
TESTO UNICO
DELLE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CONTABILITÀ DI STATO E DI TESORERIA
Art. 50.
(Delega al Governo per l'adozione
di un testo unico delle disposizioni in materia di contabilità di Stato e di
tesoreria)
1. Il Governo è delegato ad
adottare, ai sensi degli articoli 76 e 87, quinto
comma, della Costituzione e dell'articolo 14
della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro quattro anni dalla
data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo recante
un testo unico delle disposizioni in materia di contabilità di Stato nonché in
materia di tesoreria.
2. Il decreto legislativo di cui
al comma 1 è adottato sulla base dei seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) semplificazione e
razionalizzazione dei procedimenti amministrativi contabili, al fine di
assicurare il coordinamento con le vigenti disposizioni in materia di
responsabilità dirigenziale;
b) riorganizzazione dei conti di
tesoreria, in modo che essi siano raccordabili con gli schemi classificatori
adottati per il bilancio dello Stato;
c) razionalizzazione della
disciplina della tesoreria unica;
d) adeguamento della disciplina
prevista dalla presente legge e dalla normativa di contabilità pubblica in
considerazione dell'adozione del bilancio di cassa;
e) modifica o abrogazione espressa
delle norme preesistenti incompatibili con le disposizioni della presente
legge.
3. Lo schema del decreto
legislativo, a seguito di deliberazione preliminare del Consiglio dei ministri,
è trasmesso alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica perché su di
esso siano espressi, entro sessanta giorni dalla data di trasmissione, i pareri
delle Commissioni competenti per materia e per i profili finanziari. Decorso
tale termine, il decreto è adottato anche in mancanza dei pareri. Il Governo,
qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, ritrasmette il testo
alle Camere con le proprie osservazioni e con eventuali modificazioni e rende
comunicazioni davanti a ciascuna Camera. Decorsi trenta giorni dalla data della
nuova trasmissione, il decreto può comunque essere adottato in via definitiva
dal Governo.
4. Entro dodici mesi dalla data di
entrata in vigore del decreto di cui al comma 1, il Governo può adottare,
attraverso le procedure di cui ai commi 1 e 3 e sulla base dei princìpi e
criteri direttivi di cui al comma 2, disposizioni integrative e correttive del
decreto medesimo.
Titolo X
DISPOSIZIONI
FINALI E TRANSITORIE
Art. 51.
(Abrogazione
e modificazione di norme)
1. Sono abrogati:
a) l'articolo 80 del
regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440;
b) l'articolo unico della legge 21
agosto 1949, n. 639;
c) la legge 5 agosto
1978, n. 468.
2. Con le eccezioni previste
all'articolo 40, comma 2, lettera p), sono abrogate tutte le disposizioni di
legge che autorizzano l'apertura di contabilità speciali di tesoreria a valere
su fondi iscritti in stanziamenti del bilancio dello Stato e riferibili alla
gestione di soggetti ed organi comunque riconducibili alla amministrazione
centrale e periferica dello Stato, ove tali contabilità non siano espressamente
autorizzate da specifiche norme che ne disciplinano l'autonomia contabile
rispetto al bilancio dello Stato. Al fine di garantire, nel rispetto dei
princìpi generali della presente legge, l'operatività dello strumento militare,
le contabilità speciali autorizzate da disposizioni di legge per il
funzionamento dei reparti e degli enti delle Forze armate operano fino
all'adeguamento delle procedure di spesa di cui all'articolo 42, comma 1,
lettera f), ovvero fino al loro riordino, da realizzare, previa
sperimentazione, entro il termine di cui alla predetta lettera f).
3. All'articolo 18, comma
1, primo periodo, della legge 5 maggio 2009, n. 42, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo le parole: «legge
finanziaria» sono inserite le seguenti: «ovvero con apposito disegno di legge
collegato alla manovra di finanza pubblica»;
b) le parole da: «e a stabilire,
per ciascun livello» fino alla fine del periodo sono soppresse.
Art. 52.
(Disposizioni
finali ed entrata in vigore)
1. In sede di prima applicazione
della presente legge, la legge di stabilità dispone la soppressione alla tabella
di cui all'articolo 11, comma 3, lettera d), delle spese obbligatorie e delle
relative norme di rinvio alla tabella stessa. Tali spese restano quindi
contestualmente determinate dalla legge di bilancio.
2. Ogni richiamo al Documento di
programmazione economico-finanziaria, di cui all'articolo 3 della
legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, e
alla legge finanziaria, di cui all'articolo 11
della legge n. 468 del 1978, e successive modificazioni,
contenuto in disposizioni di legge o di atti aventi forza di legge vigenti,
deve intendersi riferito, rispettivamente, alla Decisione di finanza pubblica,
di cui all'articolo 10 della presente legge, e alla legge di stabilità, di cui
all'articolo 11, comma 2, della medesima legge.
3. Le disposizioni di cui
all'articolo 12 si applicano a decorrere dall'anno 2011. Entro il 30 aprile
2010, il Ministro dell'economia e delle finanze presenta alle Camere la
Relazione unificata sull'economia e la finanza pubblica redatta secondo i
medesimi criteri utilizzati per predisporre tale relazione nell'anno 2009.
4. Le disposizioni di cui alla
presente legge sono applicate dalla Presidenza della Repubblica, dal Senato
della Repubblica, dalla Camera dei deputati e dalla Corte costituzionale in
quanto ritenute compatibili con la sfera di autonomia costituzionalmente
riconosciuta a tali organi.
5. Fino all'istituzione della
Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica, i compiti ad
essa attribuiti dalla presente legge sono svolti dalla Conferenza unificata di
cui all'articolo 8 del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e
successive modificazioni.
6. La presente legge entra in
vigore il 1º gennaio 2010.