PARLAMENTO
ITALIANO
Legge 23
dicembre 2009, n. 192
"Bilancio
di previsione dello Stato per l'anno 2010 e bilancio pluriennale per il
triennio 2010 - 2012"
pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale n. 302 del 30 dicembre 2009 - Supplemento ordinario n.
244
Allegato
Art. 1.
(Stato di
previsione dell'entrata e disposizioni relative)
1. L'ammontare delle entrate previste per l'anno finanziario
2010, relative a imposte, tasse, contributi di ogni specie e ogni altro
provento, accertate, riscosse e versate nelle casse dello Stato, in virtù di
leggi, decreti, regolamenti e di ogni altro titolo, risulta dall'annesso stato
di previsione dell'entrata (Tabella n. 1).
Art. 2.
(Stato di
previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e disposizioni relative)
1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2010, in
conformità all'annesso stato di previsione (Tabella n. 2).
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze é autorizzato a
ripartire, con propri decreti, fra gli stati di previsione delle varie
amministrazioni statali i fondi da ripartire iscritti nello stato di previsione
del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2010, nell'ambito
della missione «fondi da ripartire», programma «fondi da assegnare», nonché
nell'ambito della missione «diritti sociali, politiche sociali e famiglia»,
programma «protezione sociale per particolari categorie». Il Ministro
dell'economia e delle finanze é, altresì, autorizzato ad apportare, con propri
decreti, ai bilanci delle aziende autonome le variazioni connesse con le
ripartizioni di cui al presente comma.
3. L'importo massimo di emissione di titoli pubblici, in
Italia e all'estero, al netto di quelli da rimborsare e di quelli per
regolazioni debitorie, é stabilito in 69.000 milioni di euro.
4. I limiti di cui all'articolo 6, comma
9, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni,
dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, concernente gli impegni
assumibili dalla SACE SPA - Servizi assicurativi del commercio estero, sono
fissati per l'anno finanziario 2010, rispettivamente, in 14.000 milioni di euro
per le garanzie di durata sino a ventiquattro mesi e in 8.000 milioni di euro
per le garanzie di durata superiore a ventiquattro mesi.
5. La SACE SPA é altresì autorizzata, per l'anno finanziario
2010, a rilasciare garanzie e coperture assicurative relativamente alle
attività di cui all'articolo
11-quinquies, comma 4, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, entro una
quota massima del 30 per cento di ciascuno dei limiti indicati al comma 4 del
presente articolo.
6. Il Ministro dell'economia e delle finanze é autorizzato
a provvedere, con propri decreti, al trasferimento ad altre unità previsionali di
base dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per
l'anno finanziario 2010 delle somme iscritte, per competenza e cassa,
nell'unità previsionale di base «oneri del debito pubblico» del programma
«oneri per il servizio del debito statale», nell'ambito della missione «debito
pubblico» del medesimo stato di previsione, in relazione agli oneri connessi
alle operazioni di ricorso al mercato.
7. Gli importi dei fondi previsti dagli articoli 7, 8, 9
e 9-bis della legge 5 agosto 1978, n. 468, e
successive modificazioni, inseriti nelle unità previsionali di base «oneri
comuni di parte corrente» e «oneri comuni di conto capitale» del programma
«fondi di riserva e speciali», nell'ambito della missione «fondi da ripartire»
dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, sono
stabiliti, rispettivamente, in 1.000 milioni di euro, 1.200 milioni di euro,
1.500 milioni di euro, 808.422.983 euro e 15.000 milioni di euro.
8. Per gli effetti di cui all'articolo 7 della
legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, sono
considerate spese obbligatorie e d'ordine quelle descritte nell'elenco n. 1,
annesso allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.
9. Con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze,
da emanare in applicazione del disposto dell'articolo 12,
commi primo e secondo, della legge 5 agosto 1978, n. 468, sono
iscritte, nell'ambito delle pertinenti unità previsionali di base delle
amministrazioni interessate, le spese descritte, rispettivamente, negli elenchi
nn. 2 e 3, annessi allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle
finanze.
10. Le spese per le quali può esercitarsi la facoltà
prevista dall'articolo 9 della
legge 5 agosto 1978, n. 468, sono indicate nell'elenco n. 4,
annesso allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.
11. Gli importi di compensazione monetaria riscossi negli
scambi fra gli Stati membri dell'Unione europea sono versati nell'ambito
dell'unità previsionale di base «accisa e imposta erariale su altri prodotti»
(entrate derivanti dall'attività di accertamento e controllo) dello stato di
previsione dell'entrata. Corrispondentemente la spesa per contributi da
corrispondere all'Unione europea in applicazione del regime delle «risorse
proprie» (decisione 2000/597/CE/Euratom del Consiglio, del 29 settembre 2000, e
decisione 2007/436/CE/Euratom del Consiglio, del 7 giugno 2007) nonché per
importi di compensazione monetaria é imputata nell'unità previsionale di base
«interventi» del programma «partecipazione italiana alle politiche di bilancio
in ambito UE», nell'ambito della missione «l'Italia in Europa e nel mondo»
dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per
l'anno finanziario 2010, sul conto di tesoreria denominato: «Ministero del
tesoro - FEOGA, Sezione garanzia».
12. Gli importi di compensazione monetaria accertati nei
mesi di novembre e dicembre 2009 sono riferiti alla competenza dell'anno 2010
ai fini della correlativa spesa da imputare nell'ambito dell'unità previsionale
di base, di cui al comma 11, dello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze.
13. Le somme iscritte nello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2010, nelle pertinenti
unità previsionali di base relative ai seguenti fondi da ripartire, non
utilizzate al termine dell'esercizio, sono conservate nel conto dei residui per
essere utilizzate nell'esercizio successivo: Fondo da ripartire per
l'attuazione dei contratti e Fondo da ripartire per fronteggiare le spese
derivanti dalle eventuali assunzioni di personale a tempo indeterminato per le
Amministrazioni dello Stato da autorizzare in deroga al divieto di assunzione;
Fondo occorrente per l'attuazione dell'ordinamento regionale delle regioni a
statuto speciale; Fondo da ripartire per il funzionamento del Comitato tecnico
faunistico-venatorio nazionale. Il Ministro dell'economia e delle finanze é autorizzato
a ripartire tra le pertinenti unità previsionali di base delle amministrazioni
interessate, con propri decreti, le somme conservate nel conto dei residui dei
predetti Fondi.
14. Ai fini dell'attuazione dell'articolo 48 della
legge 20 maggio 1985, n. 222, l'utilizzazione dello
stanziamento concernente 1'8 per mille dell'imposta sul reddito delle persone
fisiche di pertinenza dello Stato, di cui all'unità previsionale di base
«interventi» del programma «fondi da assegnare», nell'ambito della missione
«fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e
delle finanze per l'anno finanziario 2010, é stabilita con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro trenta giorni dalla
richiesta di parere alle competenti Commissioni parlamentari. Il Ministro
dell'economia e delle finanze é autorizzato ad apportare, con propri decreti,
le occorrenti variazioni di bilancio.
15. Il Ministro dell'economia e delle finanze é autorizzato
a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione all'unità previsionale di
base «rimborso del debito pubblico» del programma «rimborsi del debito
statale», nell'ambito della missione «debito pubblico» dello stato di
previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario
2010, delle somme affluite all'entrata del bilancio dello Stato per essere
destinate ad alimentare il fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato.
16. Ai fini della compensazione sui fondi erogati per la
mobilità sanitaria in attuazione dell'articolo 12,
comma 3, lettera b), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive
modificazioni, il Ministro dell'economia e delle finanze é autorizzato a
provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione all'unità previsionale di
base «interventi» del programma «concorso dello Stato al finanziamento della
spesa sanitaria», nell'ambito della missione «relazioni finanziarie con le
autonomie territoriali» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e
delle finanze per l'anno finanziario 2010, delle somme versate all'entrata del
bilancio dello Stato dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di
Bolzano.
17. Le somme dovute dagli istituti di credito ai sensi dell'articolo 5 della
legge 7 marzo 2001, n. 62, sono versate nell'ambito della
unità previsionale di base «restituzione, rimborsi, recuperi e concorsi vari»
(altre entrate) dello stato di previsione dell'entrata (cap. 3689), per essere
correlativamente iscritte, in termini di competenza e cassa, con decreti del
Ministro dell'economia e delle finanze, nell'unità previsionale di base «oneri
comuni di parte corrente» del programma «sostegno all'editoria», nell'ambito
della missione «comunicazioni» dello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze.
18. Il Ministro dell'economia e delle finanze é autorizzato
a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione nell'unità previsionale
di base «oneri comuni di parte corrente» del programma «promozione dei diritti
e delle pari opportunità», nell'ambito della missione «diritti sociali,
politiche sociali e famiglia» dello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2010, delle somme affluite
all'entrata del bilancio dello Stato per contributi destinati dall'Unione
europea alle attività poste in essere dalla Commissione nazionale per le pari
opportunità tra uomo e donna in accordo con l'Unione europea.
19. Il Ministro dell'economia e delle finanze é autorizzato
a provvedere, con propri decreti, al trasferimento delle somme occorrenti per
l'effettuazione delle elezioni politiche, amministrative e del Parlamento
europeo e per l'attuazione dei referendum dall'unità previsionale di base
«oneri comuni di parte corrente» del programma «fondi da assegnare»,
nell'ambito della missione «fondi da ripartire» dello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2010, alle
competenti unità previsionali di base degli stati di previsione del medesimo
Ministero dell'economia e delle finanze e dei Ministeri della giustizia, degli
affari esteri e dell'interno per lo stesso anno finanziario, per
l'effettuazione di spese relative a competenze spettanti ai componenti i seggi
elettorali, a nomine e notifiche dei presidenti di seggio, a compensi per
lavoro straordinario, a compensi agli estranei all'amministrazione, a missioni,
a premi, a indennità e competenze varie spettanti alle Forze di polizia, a
trasferte e trasporto delle Forze di polizia, a rimborsi per facilitazioni di
viaggio agli elettori, a spese di ufficio, a spese telegrafiche e telefoniche,
a fornitura di carta e stampa di schede, a manutenzione e acquisto di materiale
elettorale, a servizio automobilistico e ad altre esigenze derivanti
dall'effettuazione delle predette consultazioni elettorali.
20. Il Ministro dell'economia e delle finanze é autorizzato
a provvedere, con propri decreti, a trasferire, per l'anno 2010, alle unità
previsionali di base del titolo III (Rimborso di passività finanziarie) degli
stati di previsione delle amministrazioni interessate le somme iscritte, per
competenza e cassa, nell'ambito dell'unità previsionale di base «rimborso del
debito pubblico» del programma «rimborsi del debito statale», nell'ambito della
missione «debito pubblico» dello stato di previsione del Ministero dell'economia
e delle finanze, in relazione agli oneri connessi alle operazioni di rimborso
anticipato o di rinegoziazione dei mutui con onere a totale o parziale carico
dello Stato.
21. Nell'elenco n. 7, annesso allo stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze, sono indicate le spese per le quali
possono effettuarsi, per l'anno finanziario 2010, prelevamenti dal fondo a
disposizione, di cui all'articolo 9, comma
4, della legge 1° dicembre 1986, n. 831, iscritto
nelle unità previsionali di base «funzionamento» del programma «prevenzione e
repressione delle frodi e delle violazioni agli obblighi fiscali», nell'ambito
della missione «politiche economico-finanziarie e di bilancio», nonché del
programma «concorso della Guardia di Finanza alla sicurezza pubblica»,
nell'ambito della missione «ordine pubblico e sicurezza», del medesimo stato di
previsione.
22. Il numero massimo degli ufficiali ausiliari del Corpo
della guardia di finanza di cui alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 21 del
decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, da
mantenere in servizio nell'anno 2010, ai sensi del comma 3 del medesimo
articolo 21, é stabilito in 70 unità.
23. Per l'anno 2010, l'Amministrazione autonoma dei monopoli
di Stato é autorizzata ad accertare e riscuotere le entrate nonché a impegnare
e a pagare le spese in conformità agli stati di previsione annessi a quello del
Ministero dell'economia e delle finanze (Appendice n. 1).
24. Il Ministro dell'economia e delle finanze é autorizzato
ad effettuare, con propri decreti, variazioni compensative, in termini di
competenza e cassa, tra lo stanziamento di bilancio relativo al «Fondo
sanitario nazionale» (cap. 2700) e quello relativo alle «Somme da erogare alle
regioni a statuto ordinario a titolo di compartecipazione dell'IVA» (cap. 2862)
dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, in
relazione alle deliberazioni annuali del Comitato interministeriale per la
programmazione economica (CIPE) ai sensi dell'articolo 39, comma 1, del decreto
legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.
25. Il Ministro dell'economia e delle finanze é autorizzato
ad apportare, con propri decreti, su proposta del Ministro dell'istruzione,
dell'università e della ricerca, le variazioni compensative di bilancio
occorrenti per trasferire, alla pertinente unità previsionale di base dello
stato di previsione del predetto Ministero, i fondi per il funzionamento delle
Commissioni che gestiscono il Fondo integrativo speciale per la ricerca (FISR),
istituito in attuazione del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204.
26. Il Ministro dell'economia e delle finanze é autorizzato
ad assegnare alle pertinenti unità previsionali di base, anche di nuova
istituzione, le somme iscritte nell'ambito dell'unità previsionale di base
«interventi» del programma «incentivi alle imprese», nell'ambito della missione
«competitività e sviluppo delle imprese» dello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze, ai fini dell'utilizzazione dei fondi
relativi al rimborso degli oneri di servizio pubblico sostenuti dalle imprese
pubbliche, rispettivamente disciplinati dai contratti di servizio e di
programma stipulati con le amministrazioni pubbliche nonché per agevolazioni
concesse in applicazione di specifiche disposizioni legislative.
27. Il Ministro dell'economia e delle finanze é autorizzato
a provvedere, con propri decreti, alle variazioni di bilancio, anche mediante
riassegnazione di fondi, occorrenti in relazione alla trasformazione della
Cassa depositi e prestiti in società per azioni, prevista dall'articolo 5 del
decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla
legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni.
28. Le somme iscritte nel programma «Presidenza del
Consiglio dei Ministri» nell'ambito della missione «organi costituzionali, a
rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri» dello stato
di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno
finanziario 2010, destinate alla costituzione di unità tecniche di supporto
alla programmazione, alla valutazione e al monitoraggio degli investimenti
pubblici, possono essere versate all'entrata del bilancio dello Stato per
essere riassegnate negli stati di previsione delle amministrazioni interessate,
in applicazione dell'articolo 1, comma 7, della legge 17 maggio 1999, n. 144.
29. Il Ministro dell'economia e delle finanze é
autorizzato ad apportare, con propri decreti, in termini di residui, competenza
e cassa, le variazioni compensative di bilancio occorrenti per l'attuazione
dell'articolo 127 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli
stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei
relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni.
Art. 3.
(Stato di
previsione del Ministero dello sviluppo economico e disposizioni relative)
1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del
Ministero dello sviluppo economico, per l'anno finanziario 2010, in conformità
all'annesso stato di previsione (Tabella n. 3).
2. Gli importi dei versamenti effettuati con imputazione
alle unità previsionali di base «restituzione, rimborsi, recuperi e concorsi
vari» (restituzione di finanziamenti) e «altre entrate in conto capitale»
(rimborso di anticipazione e riscossione di crediti) dello stato di previsione
dell'entrata sono correlativamente iscritti in termini di competenza e di
cassa, con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, nei seguenti fondi
iscritti nelle pertinenti unità previsionali di base dello stato di previsione
del Ministero dello sviluppo economico: Fondo per la competitività e lo
sviluppo; Fondo per gli interventi agevolativi alle imprese; Fondo rotativo per
le imprese.
3. Per l'attuazione dell'articolo 8 della legge 5 marzo
1990, n. 46, il Ministro dell'economia e delle finanze é autorizzato ad
apportare, con propri decreti, su proposta del Ministro dello sviluppo
economico, le occorrenti variazioni all'entrata del bilancio dello Stato e allo
stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico per l'anno
finanziario 2010.
4. Il Ministro dell'economia e delle finanze é autorizzato a
provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione nello stato di previsione
del Ministero dello sviluppo economico per l'anno finanziario 2010 delle somme
affluite all'entrata in relazione alle spese da sostenere per l'attuazione
delle disposizioni del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto
legislativo 7 settembre 2005, n. 209, relative ai periti assicurativi.
5. Il Ministro dell'economia e delle finanze é autorizzato a
provvedere, con propri decreti, su proposta del Ministro dello sviluppo
economico, alla riassegnazione nello stato di previsione del Ministero dello
sviluppo economico per l'anno finanziario 2010 delle somme affluite all'entrata
del bilancio dello Stato in relazione all'articolo 2, comma 3, della legge 28
dicembre 1991, n. 421, nonché all'articolo 9, comma 5, della legge 9 gennaio
1991, n. 10.
6. Le somme impegnate in relazione alle disposizioni
legislative di cui all'articolo 1 del decreto-legge 9 ottobre 1993, n. 410,
convertito dalla legge 10 dicembre 1993,n. 513, recante interventi urgenti a
sostegno dell'occupazione nelle aree di crisi siderurgica, resesi disponibili a
seguito di provvedimenti di revoca, sono versate all'entrata del bilancio dello
Stato per essere riassegnate, con decreti del Ministro dell'economia e delle
finanze, allo stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, ai
fini di cui al citato articolo 1 del decreto-legge n. 410 del 1993.
7. Il Ministro dell'economia e delle finanze é autorizzato a
ripartire, con propri decreti, fra gli stati di previsione delle varie
amministrazioni statali i fondi da ripartire iscritti nello stato di previsione
del Ministero dello sviluppo economico per l'anno finanziario 2010 nell'ambito
della missione «fondi da ripartire», programma «fondi da assegnare». Il
Ministro dell'economia e delle finanze é, altresì, autorizzato ad apportare,
con propri decreti, ai bilanci delle aziende autonome le variazioni connesse
con le ripartizioni di cui al presente comma.
8. Le somme iscritte nello stato di previsione del Ministero
dello sviluppo economico per l'anno finanziario 2010 relative al Fondo da
ripartire per interventi per le aree sottoutilizzate, disponibili al termine
dell'esercizio, sono conservate nel conto dei residui per essere utilizzate
nell'esercizio successivo. Il Ministro dell'economia e delle finanze é
autorizzato a ripartire tra le pertinenti unità previsionali di base delle
amministrazioni interessate, con propri decreti, le somme conservate nel conto
dei residui del predetto Fondo.
9. Ferma restando la disposizione di cui all'articolo 36 del
regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni, il
Ministro dell'economia e delle finanze é autorizzato ad effettuare, con propri
decreti, le variazioni di bilancio in termini di residui, competenza e cassa,
conseguenti alla ripartizione tra le amministrazioni interessate del fondo iscritto
nell'unità previsionale di base «investimenti» del programma «politiche per lo
sviluppo economico ed il miglioramento istituzionale delle aree
sottoutilizzate», nell'ambito della missione «sviluppo e riequilibrio
territoriale» dello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico,
in relazione alle disposizioni di cui all'articolo 2 della legge 2 maggio 1990,
n. 102, e successive modificazioni.
Art. 4.
(Stato di
previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali)
1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del
Ministero del lavoro e delle politiche sociali, per l'anno finanziario 2010, in
conformità all'annesso stato di previsione (Tabella n. 4).
Art. 5.
(Stato di
previsione del Ministero della giustizia e disposizioni relative)
1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del
Ministero della giustizia, per l'anno finanziario 2010, in conformità
all'annesso stato di previsione (Tabella n. 5).
2. Le entrate e le spese degli Archivi notarili, per l'anno finanziario
2010, sono stabilite in conformità agli stati di previsione annessi a quello
del Ministero della giustizia (Appendice n. 1).
3. Per provvedere alle eventuali deficienze delle
assegnazioni di bilancio, é utilizzato lo stanziamento dell'unità previsionale
di base «oneri comuni di parte corrente» del programma «giustizia civile e
penale», nell'ambito della missione «giustizia» dello stato di previsione della
spesa degli Archivi notarili. I prelevamenti da detta unità previsionale di
base, nonché le iscrizioni delle somme prelevate nelle competenti unità
previsionali di base, sono disposti con decreti del Ministro dell'economia e
delle finanze, su proposta del Ministro della giustizia. Tali decreti sono
comunicati al Parlamento in allegato al conto consuntivo degli Archivi stessi.
4. Il Ministro dell'economia e delle finanze é autorizzato a
provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione delle somme versate dal
Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dalle regioni, dalle province, dai
comuni e da altri enti pubblici e privati all'entrata del bilancio dello Stato,
in termini di competenza e di cassa, relativamente alle spese per il
mantenimento, per l'assistenza e per la rieducazione dei detenuti e internati,
nonché per le attività sportive del personale del Corpo di polizia
penitenziaria e dei detenuti e internati, nell'ambito delle unità previsionali
di base «funzionamento» e «interventi» del programma «amministrazione
penitenziaria» e «funzionamento» e «interventi» del programma «giustizia minorile»,
nell'ambito della missione «giustizia» dello stato di previsione del Ministero
della giustizia per l'anno finanziario 2010.
Art. 6.
(Stato di
previsione del Ministero degli affari esteri e disposizioni relative)
1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del
Ministero degli affari esteri, per l'anno finanziario 2010, in conformità
all'annesso stato di previsione (Tabella n. 6).
2. É approvato, in termini di competenza e di cassa, il
bilancio dell'Istituto agronomico per l'oltremare, per l'anno finanziario 2010,
annesso allo stato di previsione del Ministero degli affari esteri (Appendice
n. 1).
3. In relazione alle somme affluite all'entrata del bilancio
dello Stato per contributi versati da Paesi esteri in applicazione della direttiva
77/486/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1977, il Ministro dell'economia e delle
finanze é autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione
delle somme stesse alle pertinenti unità previsionali di base dello stato di
previsione del Ministero degli affari esteri per l'anno finanziario 2010,
perché siano utilizzate per gli scopi per cui tali somme sono state versate.
4. In relazione alle somme affluite all'entrata del bilancio
dell'Istituto agronomico per l'oltremare, per anticipazioni e rimborsi di spese
per conto di terzi, nonché di organismi internazionali o della Direzione
generale per la cooperazione allo sviluppo, il Ministro dell'economia e delle
finanze é autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni
all'entrata e alla spesa del suddetto bilancio per l'anno finanziario 2010.
5. Il Ministero degli affari esteri é autorizzato ad
effettuare, previe intese con il Ministero dell'economia e delle finanze,
operazioni in valuta estera non convertibile pari alle disponibilità esistenti
nei conti correnti valuta Tesoro costituiti presso le rappresentanze
diplomatiche e gli uffici consolari, ai sensi dell'articolo 5 della legge 6
febbraio 1985, n. 15, e successive modificazioni, e che risultino
intrasferibili per effetto di norme o disposizioni locali. Il relativo
controvalore in euro é acquisito all'entrata del bilancio dello Stato ed é
contestualmente iscritto, sulla base delle indicazioni del Ministero degli
affari esteri, nelle pertinenti unità previsionali di base dello stato di
previsione del Ministero medesimo per l'anno finanziario 2010, per
l'effettuazione di spese connesse alle esigenze di funzionamento e mantenimento
delle sedi diplomatiche e consolari, degli istituti di cultura e delle scuole
italiane all'estero. Il Ministero degli affari esteri é altresì autorizzato ad
effettuare, con le medesime modalità, operazioni in valuta estera pari alle
disponibilità esistenti nei conti correnti valuta Tesoro in valute
inconvertibili o intrasferibili individuate, ai fini delle presenti operazioni,
dal Dipartimento del tesoro su richiesta della competente Direzione generale
del Ministero degli affari esteri.
6. Il Ministro dell'economia e delle finanze é autorizzato
ad apportare, su proposta del Ministro degli affari esteri, variazioni
compensative in termini di competenza e cassa tra i capitoli allocati nelle
unità previsionali di base «funzionamento» e «interventi» del programma
«cooperazione allo sviluppo e gestione sfide globali», nell'ambito della
missione «l'Italia in Europa e nel mondo» dello stato di previsione del
Ministero degli affari esteri, relativamente agli stanziamenti per l'aiuto
pubblico allo sviluppo determinati nella Tabella C allegata alla legge
finanziaria. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 15, comma 9, primo
periodo, della legge 26 febbraio 1987, n. 49, e successive modificazioni.
Art. 7.
(Stato di
previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e
disposizioni relative)
1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del
Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, per l'anno
finanziario 2010, in conformità all'annesso stato di previsione (Tabella n. 7).
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze é autorizzato a
ripartire, con propri decreti, su proposta del Ministro dell'istruzione,
dell'università e della ricerca, i fondi per oneri di personale e per
l'operatività scolastica iscritti nelle unità previsionali di base «oneri
comuni di parte corrente» e «investimenti» del programma «fondi da assegnare»,
nell'ambito della missione «fondi da ripartire» dello stato di previsione del
Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.
3. Ai fini di una razionale utilizzazione delle risorse di
bilancio, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca é
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni
compensative, in termini di competenza e di cassa, tra i capitoli relativi al
«Fondo per le competenze dovute al personale delle istituzioni scolastiche, con
esclusione delle spese per stipendi del personale a tempo indeterminato e
determinato» e i capitoli relativi al «Fondo per il funzionamento delle
istituzioni scolastiche», iscritti nelle pertinenti unità previsionali di base
dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e
della ricerca.
4. L'assegnazione autorizzata a favore del Consiglio
nazionale delle ricerche, per l'anno finanziario 2010, é comprensiva della
somma, determinata nella misura massima di 2.582.284 euro, a favore
dell'Istituto di biologia cellulare per attività internazionale afferente
all'area di Monterotondo.
5. Il Ministro dell'economia e delle finanze é autorizzato a
provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione delle somme affluite all'entrata
del bilancio dello Stato in relazione all'articolo 9 del decreto-legge 17
giugno 1996, n. 321, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996,
n. 421, alla pertinente unità previsionale di base relativa alla ricerca
scientifica dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione,
dell'università e della ricerca.
6. Il Ministro dell'economia e delle finanze é autorizzato
ad apportare, con propri decreti, su proposta del Ministro dell'istruzione,
dell'università e della ricerca, le occorrenti variazioni, in termini di
competenza e di cassa, tra lo stato di previsione del Ministero
dell'istruzione, dell'università e della ricerca e gli stati di previsione dei
Ministeri interessati in relazione al trasferimento di fondi riguardanti il finanziamento
di progetti per la ricerca.
7. Ai fini di una razionale utilizzazione delle risorse di
bilancio, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca é
autorizzato ad apportare, con propri decreti, nell'ambito del medesimo titolo,
le occorrenti variazioni compensative, in termini di competenza e di cassa, fra
i capitoli «spese per il funzionamento della scuola per l'Europa di Parma» e i
capitoli «spese per la costruzione della nuova sede della scuola per l'Europa
di Parma», iscritti nelle pertinenti unità previsionali di base dello stato di
previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.
8. In relazione all'andamento gestionale delle spese per
competenze fisse e relativi oneri riflessi dovuti al personale della scuola, il
Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro
dell'istruzione, dell'università e della ricerca, é autorizzato ad apportare,
con propri decreti, le occorrenti variazioni compensative di bilancio tra i
programmi della missione «istruzione scolastica», per i capitoli interessati
all'erogazione delle suddette competenze.
Art. 8.
(Stato di
previsione del Ministero dell'interno e disposizioni relative)
1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del
Ministero dell'interno, per l'anno finanziario 2010, in conformità all'annesso
stato di previsione (Tabella n. 8).
2. Le somme versate dal CONI nell'ambito dell'unità
previsionale di base «entrate derivanti da servizi resi dalle Amministrazioni
statali» (vendita beni e servizi resi da Amministrazioni statali ed altre
entrate da riassegnare ai competenti stati di previsione) dello stato di
previsione dell'entrata per l'anno 2010 sono riassegnate, con decreti del
Ministro dell'economia e delle finanze, per le spese relative all'educazione
fisica, all'attività sportiva e alla costruzione, completamento e adattamento
di infrastrutture sportive concernenti il Corpo nazionale dei vigili del fuoco,
alle unità previsionali di base «funzionamento» e «investimenti» del programma
«prevenzione dal rischio e soccorso pubblico», nell'ambito della missione
«soccorso civile» dello stato di previsione del Ministero dell'interno per
l'anno finanziario 2010.
3. Nell'elenco n. 1, annesso allo stato di previsione del
Ministero dell'interno, sono indicate le spese per le quali possono
effettuarsi, per l'anno finanziario 2010, prelevamenti dal fondo a disposizione
per la Pubblica sicurezza, di cui all'articolo 1 della legge 12 dicembre 1969,
n. 1001, iscritto nell'unità previsionale di base «funzionamento» del programma
«pianificazione e coordinamento Forze di polizia», nell'ambito della missione
«ordine pubblico e sicurezza».
4. Il Ministro dell'economia e delle finanze é autorizzato
ad apportare, con propri decreti, le variazioni compensative di bilancio anche
tra i titoli della spesa dello stato di previsione del Ministero dell'interno,
occorrenti per l'attuazione delle disposizioni recate dall'articolo 61 del
decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni,
dall'articolo 10, comma 11, della legge 13 maggio 1999, n. 133, e successive
modificazioni, e dall'articolo 8, comma 5, della legge 3 maggio 1999, n. 124,
relative ai trasferimenti erariali agli enti locali.
5. In relazione all'articolo 1, comma 1328, della legge 27
dicembre 2006, n. 296, al fine di ridurre il costo a carico dello Stato del
servizio antincendi negli aeroporti, il Ministro dell'economia e delle finanze
é autorizzato a riassegnare, con propri decreti, nello stato di previsione del
Ministero dell'interno le somme versate all'entrata del bilancio dello Stato in
applicazione delle disposizioni di cui al citato comma 1328 dell'articolo 1
della predetta legge n. 296 del 2006.
6. Sono autorizzati l'accertamento e la riscossione, secondo
le leggi in vigore, delle entrate del Fondo edifici di culto, nonché l'impegno
e il pagamento delle spese, relative all'anno finanziario 2010, in conformità
agli stati di previsione annessi a quello del Ministero dell'interno (Appendice
n. 1).
7. Per gli effetti di cui all'articolo 7 della legge 5
agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, sono considerate spese
obbligatorie e d'ordine del bilancio del Fondo edifici di culto quelle indicate
nell'elenco n. 1, annesso al bilancio predetto.
8. Il Ministro dell'economia e delle finanze é autorizzato
ad apportare, con propri decreti, su proposta del Ministro dell'interno, le
occorrenti variazioni, in termini di competenza e di cassa, negli stati di
previsione dell'entrata e della spesa del Fondo edifici di culto per l'anno
finanziario 2010, conseguenti alle somme prelevate dal conto corrente
infruttifero di tesoreria intestato al predetto Fondo, per far fronte alle
esigenze derivanti dall'attuazione degli articoli 55 e 69 della legge 20
maggio 1985, n. 222.
9. Il Ministro dell'economia e delle finanze é autorizzato a
provvedere, con propri decreti, su proposta del Ministro dell'interno, a
trasferire agli stati di previsione dei Ministeri interessati le risorse
iscritte al capitolo 2313, istituito nell'ambito del programma «garanzia dei
diritti e interventi per lo sviluppo della coesione sociale» della missione
«immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti» dello stato di previsione
del Ministero dell'interno, e al capitolo 2872, istituito nell'ambito del
programma «pianificazione e coordinamento Forze di polizia» della missione
«ordine pubblico e sicurezza» del medesimo stato di previsione, in attuazione
dell'articolo 1, comma 562, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, dell'articolo
34 del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni,
dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, e dell'articolo 2, comma 106, della legge
24 dicembre 2007, n. 244.
10. Le somme iscritte nell'apposito fondo istituito ai sensi
dell'articolo 17, comma 35-quinquies, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, relative alla
speciale indennità operativa per il soccorso tecnico urgente, espletato
all'esterno dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, non
utilizzate al termine dell'esercizio sono conservate nel conto dei residui per
essere utilizzate nell'esercizio successivo. Il Ministro dell'economia e delle
finanze é autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di
bilancio occorrenti per l'utilizzazione del predetto fondo.
Art. 9.
(Stato di
previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare)
1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, per l'anno
finanziario 2010, in conformità all'annesso stato di previsione (Tabella n.
9).
Art. 10.
(Stato di
previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e disposizioni
relative)
1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, per l'anno finanziario 2010, in
conformità all'annesso stato di previsione (Tabella n. 10).
2. Ai fini dell'attuazione della legge 15 dicembre 1990, n.
396, il Ministro dell'economia e delle finanze é autorizzato a ripartire, con
propri decreti, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti, su altre unità previsionali di base delle amministrazioni
interessate le disponibilità del fondo per gli interventi per Roma capitale
iscritto nell'ambito dell'unità previsionale di base «investimenti» del
programma «politiche urbane e territoriali», nell'ambito della missione «casa e
assetto urbanistico» dello stato di previsione del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze é autorizzato
ad apportare, con propri decreti, su proposta del Ministro delle infrastrutture
e dei trasporti, le variazioni di competenza e di cassa nello stato di
previsione dell'entrata e in quello del Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti per gli adempimenti previsti dalla legge 6 giugno 1974, n. 298,
nonché dall'articolo 10 del regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 28 settembre 1994, n. 634, concernente la disciplina dell'ammissione
all'utenza del servizio di informatica del centro elaborazione dati del
Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e
statistici.
4. Il numero massimo degli ufficiali ausiliari del Corpo
delle capitanerie di porto da mantenere in servizio come forza media nell'anno
2010, ai sensi dell'articolo 21,
comma 3, del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, e
successive modificazioni, é stabilito come segue: 250 ufficiali in ferma
prefissata o in rafferma, di cui alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 21 del
decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215; 70
ufficiali piloti di complemento, di cui alla lettera b) del comma 1
dell'articolo 21 del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215; 20 ufficiali
delle forze di completamento, di cui alla lettera d) del comma 1 dell'articolo
21 del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215.
5. Il numero massimo degli allievi del Corpo delle
capitanerie di porto da mantenere alla frequenza dei corsi presso l'Accademia
navale e le Scuole sottufficiali della Marina militare, per l'anno 2010, é
fissato in 128 unità.
6. Nell'elenco n. 1 annesso allo stato di previsione del
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, riguardante il Corpo delle
capitanerie di porto, sono descritte le spese per le quali possono effettuarsi,
per l'anno finanziario 2010, i prelevamenti dal fondo a disposizione di cui
agli articoli 20 e 44 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti
l'amministrazione e la contabilità dei corpi, istituti e stabilimenti militari,
di cui al regio decreto 2 febbraio 1928, n. 263, iscritto nell'unità
previsionale di base «funzionamento» del programma «sicurezza e controllo nei
mari, nei porti e sulle coste», nell'ambito della missione «ordine pubblico e
sicurezza» del medesimo stato di previsione.
7. Ai sensi dell'articolo 2 del regolamento per i servizi di
cassa e contabilità delle Capitanerie di porto, di cui al regio decreto 6
febbraio 1933, n. 391, i fondi di qualsiasi provenienza possono essere versati
in conto corrente postale dai funzionari delegati.
8. Le disposizioni legislative e regolamentari in vigore
presso il Ministero della difesa si applicano, in quanto compatibili, alla
gestione dei fondi delle unità previsionali di base delle Capitanerie di porto
in relazione alla legge 6 agosto 1991, n. 255. Alle spese per la manutenzione e
l'esercizio dei mezzi nautici, terrestri e aerei e per attrezzature tecniche,
materiali e infrastrutture occorrenti per i servizi tecnici e di sicurezza dei
porti e delle caserme delle Capitanerie di porto, di cui all'unità previsionale
di base «funzionamento» del programma «sicurezza e controllo nei mari, nei
porti e sulle coste», nell'ambito della missione «ordine pubblico e sicurezza»
dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti,
si applicano, per l'anno finanziario 2010, le disposizioni contenute nel
secondo comma dell'articolo 36 e nell'articolo 61-bis del regio decreto 18 novembre
1923, n. 2440, e successive modificazioni, sulla contabilità generale dello
Stato.
Art. 11.
(Stato di
previsione del Ministero della difesa e disposizioni relative)
1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del
Ministero della difesa, per l'anno finanziario 2010, in conformità all'annesso
stato di previsione (Tabella n. 11).
2. Il numero massimo degli ufficiali ausiliari da mantenere
in servizio come forzamedia nell'anno 2010, ai sensi dell'articolo 21, comma 3,
del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, e successive modificazioni, é
stabilito come segue:
a) ufficiali ausiliari di cui alle lettere a) e c)
dell'articolo 21, comma 1, del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215: 1)
Esercito n. 67;
2) Marina n. 4;
3) Aeronautica n. 56;
4) Carabinieri n. 44;
b) ufficiali ausiliari piloti di complemento di cui alla
lettera b) dell'articolo 21, comma 1, del decreto legislativo 8 maggio 2001, n.
215:
1) Esercito n. 5;
2) Marina n. 143;
3) Aeronautica n. 83;
c) ufficiali ausiliari delle forze di completamento di cui
alla lettera d) dell'articolo 21, comma 1, del decreto legislativo 8 maggio
2001, n. 215:
1) Esercito n. 59;
2) Marina n. 25;
3) Aeronautica n. 20.
3. La consistenza organica degli allievi ufficiali dell'Arma
dei carabinieri presso l'Accademia, di cui all'articolo 6, comma 1-bis, del
decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 298, é fissata, per l'anno 2010, in 102
unità.
4. La forza organica dei graduati e militari di truppa in
ferma volontaria dell'Esercito a norma dell'articolo 9, terzo comma, della
legge 10 giugno 1964, n. 447, é fissata, per l'anno 2010, in 895 unità.
5. La forza organica dei sottocapi e comuni del Corpo degli
equipaggi militari marittimi in ferma volontaria a norma del settimo comma
dell'articolo 2 del regio decreto-legge 1° luglio 1938, n. 1368, come
sostituito dall'articolo 18 della legge 10 giugno 1964, n. 447, é fissata, per
l'anno 2010, in 537 unità.
6. La forza organica dei graduati e militari di truppa
dell'Aeronautica in ferma volontaria a norma dell'articolo 27, terzo comma,
della legge 10 giugno 1964, n. 447, e successive modificazioni, é fissata, per
l'anno 2010, in 536 unità.
7. Alle spese per accordi internazionali, specificamente
afferenti alle infrastrutture multinazionali NATO, di cui alle unità
previsionali di base «interventi» dei programmi «funzioni non direttamente
collegate ai compiti di difesa militare» e «pianificazione generale delle Forze
Armate e approvvigionamenti militari», nonché per l'ammodernamento e il
rinnovamento, di cui alle unità previsionali di base «funzionamento» dei
programmi «approntamento e impiego Carabinieri per la difesa e la sicurezza»,
«approntamento e impiego delle forze terrestri», «approntamento e impiego delle
forze navali», «approntamento e impiego delle forze aeree» e «pianificazione
generale delle Forze Armate e approvvigionamenti militari», nell'ambito della
missione «difesa e sicurezza del territorio» dello stato di previsione del
Ministero della difesa, si applicano, per l'anno 2010, le disposizioni
contenute nel secondo e terzo comma dell'articolo 36 e nell'articolo 61-bis del
regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni, sulla
contabilità generale dello Stato.
8. Alle spese per le infrastrutture multinazionali NATO, sostenute
a carico dell'unità previsionale di base «interventi» del programma «funzioni
non direttamente collegate ai compiti di difesa militare» e delle unità
previsionali di base «interventi» e «investimenti» del programma
«pianificazione generale delle Forze Armate e approvvigionamenti militari»,
nell'ambito della missione «difesa e sicurezza del territorio» dello stato di
previsione del Ministero della difesa, si applicano le procedure NATO di
esecuzione delle gare internazionali emanate dal Consiglio atlantico. Deve
essere in ogni caso garantita la trasparenza delle procedure di appalto, di
assegnazione e di esecuzione dei lavori, ai sensi della legge 13 settembre
1982, n. 646. Alle spese medesime non si applicano le disposizioni
dell'articolo 2 del decreto legislativo 28 dicembre 1998, n. 496.
9. Negli elenchi nn. 1 e 2 annessi allo stato di previsione
del Ministero della difesa sono descritte le spese per le quali possono
effettuarsi, per l'anno finanziario 2010, i prelevamenti dai fondi a
disposizione relativi alle tre Forze armate e all'Arma dei carabinieri, di cui
agli articoli 20 e 44 del testo unico delle disposizioni legislative
concernenti l'amministrazione e la contabilità dei corpi, istituti e
stabilimenti militari, di cui al regio decreto 2 febbraio 1928, n. 263, e
all'articolo 7 della legge 22 dicembre 1932, n. 1958, iscritti nell'unità
previsionale di base «funzionamento» del programma «fondi da assegnare»,
nell'ambito della missione «fondi da ripartire».
10. Il Ministro dell'economia e delle finanze é autorizzato
ad apportare, con propri decreti, su proposta del Ministro della difesa, le
variazioni compensative di bilancio, in termini di competenza e di cassa,
occorrenti per dare attuazione alle disposizioni di cui all'articolo 65 del decreto-legge
25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto
2008, n. 133.
Art. 12.
(Stato di
previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e
disposizioni relative)
1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, per l'anno
finanziario 2010, in conformità all'annesso stato di previsione (Tabella n.
12).
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze é autorizzato
ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio tra gli
stati di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e
forestali e delle amministrazioni interessate, in termini di residui,
competenza e cassa, ai sensi dell'articolo 31 della legge 6 dicembre 1991, n.
394, e successive modificazioni, dell'articolo 77 del decreto legislativo 31
marzo 1998, n. 112, nonché per l'attuazione del decreto legislativo 4 giugno
1997, n. 143, concernente il conferimento alle regioni delle funzioni amministrative
in materia di agricoltura e pesca e la riorganizzazione dell'Amministrazione
centrale.
3. Per l'attuazione del decreto legislativo 26 maggio 2004,
n. 154, e del decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 100, il Ministro
dell'economia e delle finanze é autorizzato ad apportare, con propri decreti,
nell'ambito della parte corrente e nell'ambito del conto capitale dello stato
di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali,
per l'anno finanziario 2010, le variazioni compensative di bilancio, in termini
di competenza e di cassa, occorrenti per la modifica della ripartizione dei
fondi tra i vari settori d'intervento del Programma nazionale della pesca e
dell'acquacoltura.
4. Per l'anno finanziario 2010, il Ministro dell'economia e
delle finanze é autorizzato a provvedere, con propri decreti, al trasferimento
delle somme iscritte al capitolo 2827 nell'unità previsionale di base
«interventi» del programma «fondi da assegnare», nell'ambito della missione
«fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e
delle finanze, alle competenti unità previsionali di base dello stato di
previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali per
l'anno medesimo, secondo la ripartizione percentuale indicata all'articolo 24,
comma 2, della legge 11 febbraio 1992, n. 157.
5. Il Ministro dell'economia e delle finanze é autorizzato a
ripartire, con propri decreti, tra le pertinenti unità previsionali di base
relative ad investimenti le somme iscritte, per residui, competenza e cassa,
nell'unità previsionale di base «investimenti» del programma «fondi da
assegnare», nell'ambito della missione «fondi da ripartire» dello stato di
previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, in attuazione
della legge 23 dicembre 1999, n. 499, concernente razionalizzazione degli
interventi nei settori agricolo, agroalimentare, agroindustriale e forestale.
6. Ai fini dell'attuazione del decreto legislativo 18 maggio
2001, n. 228, recante norme per l'orientamento e la modernizzazione del settore
agricolo, il Ministro dell'economia e delle finanze é autorizzato a ripartire,
con propri decreti, su proposta del Ministro delle politiche agricole
alimentari e forestali, gli appositi fondi iscritti nello stato di previsione
del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.
7. Per l'anno finanziario 2010, il Ministro dell'economia e
delle finanze é autorizzato a provvedere, con propri decreti, su proposta del
Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, alla riassegnazione
alle pertinenti unità previsionali di base dello stato di previsione del
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali delle somme versate
in entrata dall'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) a titolo di
rimborso al Corpo forestale dello Stato per i controlli effettuati ai sensi del
regolamento (CE) n. 885/2006 della Commissione, del 21 giugno 2006.
8. Il Ministro dell'economia e delle finanze é autorizzato a
provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione alle pertinenti unità
previsionali di base dello stato di previsione del Ministero delle politiche
agricole alimentari e forestali per l'anno finanziario 2010 delle somme versate
all'entrata del bilancio dello Stato dalle amministrazioni ed enti pubblici per
essere destinate al Corpo forestale dello Stato in virtu' di accordi di
programma, convenzioni e intese per il raggiungimento di finalità comuni in
materia di lotta contro gli incendi boschivi, monitoraggio e protezione
dell'ambiente, tutela e salvaguardia delle riserve naturali statali affidate al
Corpo medesimo.
9. Il Ministro dell'economia e delle finanze é autorizzato a
provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione delle somme versate
all'entrata del bilancio dello Stato dal CONI e da altri enti pubblici e
privati, destinate alle attività sportive del personale del Corpo forestale
dello Stato, alle pertinenti unità previsionali di base dello stato di
previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali per
l'anno finanziario 2010.
Art. 13.
(Stato di
previsione del Ministero per i beni e le attività culturali e disposizioni
relative)
1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del
Ministero per i beni e le attività culturali, per l'anno finanziario 2010, in
conformità all'annesso stato di previsione (Tabella n. 13).
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze é autorizzato
ad apportare, con propri decreti, su proposta del Ministro per i beni e le
attività culturali, rispettivamente nell'ambito dell'unità previsionale di base
«interventi» e nell'ambito dell'unità previsionale di base «investimenti» dello
stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali, per
l'anno finanziario 2010, le variazioni compensative di bilancio, in termini di
residui, di competenza e di cassa, del programma «sostegno, valorizzazione e
tutela del settore dello spettacolo» di cui alla missione «tutela e
valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici».
Art. 14.
(Stato di
previsione del Ministero della salute e disposizioni relative)
1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del
Ministero della salute, per l'anno finanziario 2010, in conformità all'annesso
stato di previsione (Tabella n. 14).
2. Alle spese di cui al capitolo 4310 dell'unità
previsionale di base «interventi» del programma «prevenzione, assistenza,
indirizzo e coordinamento internazionale in materia sanitaria umana»,
nell'ambito della missione «tutela della salute», nonché al capitolo 3398,
piano gestionale 1, dell'unità previsionale di base «interventi» del programma
«ricerca per il settore della sanità pubblica e zooprofilattico», nell'ambito
della missione «ricerca e innovazione», dello stato di previsione del Ministero
della salute si applicano, per l'anno finanziario 2010, le disposizioni
contenute nel secondo comma dell'articolo 36 del regio decreto 18 novembre
1923, n. 2440, e successive modificazioni, sulla contabilità generale dello
Stato.
3. 11 Ministro dell'economia e delle finanze é autorizzato a
provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione delle somme versate in
entrata dalle Federazioni nazionali degli ordini e dei collegi sanitari per il
funzionamento della Commissione centrale per gli esercenti le professioni
sanitarie alla pertinente unità previsionale di base dello stato di previsione
del Ministero della salute per l'anno finanziario 2010.
4. Il Ministro dell'economia e delle finanze é autorizzato a
ripartire, con propri decreti, su proposta del Ministro della salute, tra le
pertinenti unità previsionali di base dello stato di previsione del Ministero
della salute, per l'anno finanziario 2010, i fondi per il finanziamento delle
attività di ricerca e sperimentazione dell'unità previsionale di base
«interventi» del programma «ricerca per il settore della sanità pubblica e
zooprofilattico», nell'ambito della missione «ricerca e innovazione» dello
stato di previsione del Ministero della salute, in relazione a quanto disposto
dall'articolo 12,
comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e
successive modificazioni.
5. Ai fini dell'attuazione dell'articolo 4-bis del
decreto-legge 29 dicembre 2000, n. 393, convertito, con modificazioni, dalla
legge 28 febbraio 2001, n. 27, il Ministro dell'economia e delle finanze é
autorizzato a ripartire, con propri decreti, su proposta dei Ministri della
salute, dell'interno e della difesa, tra le pertinenti unità previsionali di
base degli stati di previsione dei Ministeri della salute, dell'interno e della
difesa il «Fondo da ripartire per la realizzazione di una campagna di
monitoraggio sulle condizioni sanitarie dei cittadini italiani impegnati
nell'area Bosnia-Erzegovina e Kosovo, nonché per il controllo delle sostanze
alimentari importate dalla predetta area» dell'unità previsionale di base
«oneri comuni di parte corrente» del programma «fondi da assegnare» nell'ambito
della missione «fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero
della salute per l'anno finanziario 2010.
6. Il Ministro dell'economia e delle finanze é autorizzato a
provvedere, con propri decreti, su proposta del Ministro della salute, alle
variazioni di bilancio tra le pertinenti unità previsionali di base dello stato
di previsione del Ministero della salute per l'anno finanziario 2010,
occorrenti per l'attuazione delle norme contenute nell'articolo 48 del
decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla
legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni.
Art. 15.
(Totale
generale della spesa)
1. É approvato, in euro 801.798.067.118 in termini di
competenza e in euro 822.974.737.322 in termini di cassa, il totale generale
della spesa dello Stato per l'anno finanziario 2010.
Art. 16.
(Quadro
generale riassuntivo)
1. É approvato, in termini di competenza e di cassa, il
quadro generale riassuntivo del bilancio dello Stato per l'anno finanziario
2010, con le tabelle allegate.
Art. 17.
(Disposizioni
diverse)
1. Per l'anno finanziario 2010, le spese considerate nelle
unità previsionali di base dei singoli stati di previsione per le quali il
Ministro dell'economia e delle finanze é autorizzato ad effettuare, con propri
decreti, variazioni tra loro compensative, rispettivamente, per competenza e
cassa, sono quelle indicate nella Tabella A allegata alla presente legge.
2. In relazione all'accertamento dei residui di entrata e di
spesa per i quali non esistono nel bilancio di previsione i corrispondenti
capitoli nell'ambito delle unità previsionali di base, il Ministro
dell'economia e delle finanze é autorizzato ad istituire gli occorrenti
capitoli nelle pertinenti unità previsionali di base, anche di nuova istituzione,
con propri decreti da comunicare alla Corte dei conti.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze é autorizzato a
trasferire, con propri decreti, in termini di residui, competenza e cassa,
dall'unità previsionale di base relativa al «Fondo per i programmi regionali di
sviluppo» dello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico per
l'anno finanziario 2010 alle pertinenti unità previsionali di base dei
Ministeri interessati, le quote da attribuire alle regioni a statuto speciale,
ai sensi del quinto comma dell'articolo 126 del decreto del Presidente della
Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.
4. Il Ministro dell'economia e delle finanze é autorizzato
ad apportare, con propri decreti, in termini di competenza e di cassa, le
variazioni compensative di bilancio occorrenti per l'attuazione di quanto
disposto dall'articolo 13 della legge 5 agosto 1981, n. 416, e successive
modificazioni, concernente disciplina delle imprese editrici e provvidenze per
l'editoria.
5. Il Ministro dell'economia e delle finanze é autorizzato a
trasferire, in termini di competenza e di cassa, con propri decreti, su
proposta dei Ministri interessati, le disponibilità esistenti su altre unità
previsionali di base degli stati di previsione delle amministrazioni competenti
a favore di apposite unità previsionali di base destinate all'attuazione di
interventi cofinanziati dalla Unione europea.
6. In relazione ai provvedimenti di riordino delle
amministrazioni pubbliche, il Ministro dell'economia e delle finanze é
autorizzato ad apportare, con propri decreti, comunicati alle Commissioni
parlamentari competenti, le variazioni di bilancio in termini di residui,
competenza e cassa, l'istituzione, la modifica e la soppressione di unità
previsionali di base.
7. Su proposta del Ministro competente, con decreti del
Ministro dell'economia e delle finanze, da comunicare alle Commissioni
parlamentari competenti, negli stati di previsione della spesa che
nell'esercizio 2009 e in quello in corso siano stati interessati dai processi
di ristrutturazione di cui al comma 6, nonché previsti da altre normative
vigenti, possono essere effettuate variazioni compensative, in termini di
residui, di competenza e di cassa, tra capitoli delle unità previsionali di
base, fatta eccezione per le autorizzazioni di spesa di natura obbligatoria,
per le spese in annualità e a pagamento differito e per quelle direttamente
regolate con legge, nonché tra capitoli di unità previsionali di base dello
stesso stato di previsione limitatamente alle spese di funzionamento per oneri
relativi a movimenti di personale e per quelli strettamente connessi con la
operatività delle amministrazioni.
8. Il Ministro dell'economia e delle finanze é autorizzato
ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio connesse con
l'attuazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro del personale
dipendente dalle Amministrazioni dello Stato, stipulati ai sensi dell'articolo
40 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni,
nonché degli accordi sindacali e dei provvedimenti di concertazione, adottati
ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, e
successive modificazioni, per quanto concerne il trattamento economico
fondamentale e accessorio del personale interessato.
9. Gli stanziamenti iscritti in bilancio per l'esercizio
2010, relativamente ai fondi destinati all'incentivazione del personale civile
dello Stato, delle Forze armate, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e dei
Corpi di polizia, nonché quelli per la corresponsione del trattamento economico
accessorio del personale dirigenziale, non utilizzati alla chiusura
dell'esercizio sono conservati nel conto dei residui per essere utilizzati
nell'esercizio successivo. Il Ministro dell'economia e delle finanze é
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio
occorrenti per l'utilizzazione dei predetti fondi conservati.
10. Il Ministro dell'economia e delle finanze é autorizzato
a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione, negli stati di
previsione delle amministrazioni statali interessate, delle somme rimborsate
dalla Commissione europea per spese sostenute dalle amministrazioni medesime a
carico delle pertinenti unità previsionali di base dei rispettivi stati di previsione,
affluite al fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile
1987, n. 183, e successivamente versate all'entrata del bilancio dello Stato.
11. Il Ministro dell'economia e delle finanze é autorizzato
ad apportare, con propri decreti, variazioni di bilancio negli stati di
previsione delle amministrazioni interessate, occorrenti per l'attuazione dei
decreti del Presidente del Consiglio dei ministri emanati in relazione
all'articolo 7 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, e
ai decreti legislativi concernenti il conferimento di funzioni e compiti
amministrativi dello Stato alle regioni e agli enti locali, in attuazione del
capo I della suddetta legge 15 marzo 1997, n. 59.
12. Il Ministro dell'economia e delle finanze é autorizzato
ad apportare, con propri decreti, nelle pertinenti unità previsionali di base,
anche di nuova istituzione, degli stati di previsione delle amministrazioni
interessate, le variazioni di bilancio occorrenti per l'applicazione del
decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, concernente disposizioni in
materia di federalismo fiscale, a norma dell'articolo 10 della legge 13 maggio
1999, n. 133.
13. In relazione alle disposizioni di cui all'articolo 4,
comma 12, del contratto integrativo del contratto collettivo nazionale di
lavoro del personale del comparto dei Ministeri, sottoscritto in data 16
febbraio 1999, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n.
142 del 21 giugno 2001, concernente l'assegnazione temporanea di personale ad
altra amministrazione in posizione di comando, il Ministro dell'economia e
delle finanze é autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di
bilancio nell'ambito delle pertinenti unità previsionali di base delle
amministrazioni interessate, occorrenti per provvedere al pagamento del
trattamento economico al personale comandato a carico dell'amministrazione di
destinazione.
14. Per l'anno finanziario 2010, al fine di agevolare il
raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica, con decreti del Ministro
dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro competente, da
comunicare alle Commissioni parlamentari competenti e da inviare alla Corte dei
conti per la registrazione, possono essere effettuate variazioni compensative
tra capitoli delle unità previsionali appartenenti alla medesima missione di
ciascuno stato di previsione della spesa, fatta eccezione per le autorizzazioni
di spesa di natura obbligatoria, per le spese in annualità e a pagamento
differito e per quelle direttamente regolate con legge. Per le medesime
finalità e per la migliore flessibilità gestionale del bilancio, il Ministro
dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro competente, é
autorizzato ad apportare, con propri decreti da inviare alla Corte dei conti
per la registrazione, variazioni compensative in termini di cassa, nell'ambito
di ciascun titolo di bilancio, tra capitoli delle unità previsionali di base
del medesimo stato di previsione.
15. Il Ministro dell'economia e delle finanze é autorizzato
a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione negli stati di previsione
delle amministrazioni interessate, per l'anno finanziario 2010, delle somme
versate all'entrata a titolo di contribuzione alle spese di gestione degli
asili nido istituiti presso le amministrazioni statali ai sensi dell'articolo
70, comma 5, della legge 28 dicembre 2001, n. 448.
16. I Ministri competenti, nell'ambito dei programmi
concernenti i propri stati di previsione, sono autorizzati ad effettuare, con
propri decreti da comunicare al Ministero dell'economia e delle finanze, anche
con evidenze informatiche, eventuali variazioni compensative per la stessa
categoria economica tra i capitoli di spese discrezionali relativi ai programmi
medesimi, allocati nei diversi centri di responsabilità amministrativa. Le
variazioni medesime non devono comportare alterazioni dei saldi di
indebitamento netto e fabbisogno.
17. Per l'anno finanziario 2010, le unità previsionali di
base sono individuate nell'allegato alla presente legge.
Art. 18.
(Bilancio
pluriennale)
1. É approvato, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 4
della legge 5 agosto 1978,n. 468, e successive modificazioni, il bilancio
pluriennale dello Stato e delle aziende autonome per il triennio 2010-2012,
nelle risultanze di cui alle tabelle allegate alla presente legge, nonché agli
allegati n. 1 e n. 2 agli stati di previsione della spesa.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà
inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana.
É fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge
dello Stato.
Allegato
Allegati in
formato pdf