Legge
16 giugno 1998, n. 191
" Modifiche ed integrazioni alle leggi 15 marzo 1997,
n. 59, e 15 maggio 1997, n. 127, nonche' norme in materia di formazione del
personale dipendente e di lavoro a distanza nelle pubbliche amministrazioni.
Disposizioni in materia di edilizia scolastica".
Collegato alla legge di Bilancio dello Stato per l'anno 1998
pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale n. 142 del 20 giugno 1998 - Supplemento
Ordinario n. 110
Art. 1.
(Modifiche ed integrazioni alla legge 15 marzo 1997, n.
59)
1. Alla legge 15 marzo
1997, n. 59, come modificata dalla legge 15 maggio
1997, n. 127, sono apportate le modificazioni e
integrazioni di cui ai commi seguenti.
2. All'articolo
1, comma 3, la lettera h) e' sostituita dalla seguente:
"h) moneta,
perequazione delle risorse finanziarie, sistema valutario e banche".
3. All'articolo
1, comma 3, dopo la lettera r) e' aggiunta la seguente:
"r-bis)
trasporti aerei, marittimi e ferroviari di interesse nazionale".
4. All'articolo
1, comma 4, lettera b), dopo la parola: "statale" sono aggiunte le
seguenti: "ovvero, previa intesa con la Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, con i decreti legislativi di cui al comma 1;
in mancanza
dell'intesa, il Consiglio dei ministri delibera in via definitiva su proposta
del Presidente del Consiglio dei ministri;".
5. All'articolo
1, comma 6, le parole: "nel rispetto delle esigenze della salute, della
sicurezza pubblica e della tutela dell'ambiente" sono sostituite dalle
seguenti: "nel rispetto dei diritti fondamentali dell'uomo e delle
formazioni sociali ove si svolge la sua personalita', delle esigenze della
salute, della sanita' e sicurezza pubblica e della tutela dell'ambiente".
6. All'articolo
2, dopo il comma 2, e' aggiunto il seguente:
"2-bis. Le
camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura adottano, con
delibera consiliare a maggioranza assoluta dei componenti, i regolamenti per la
disciplina delle materie di propria competenza di cui al comma 2 del presente
articolo nonche' quelli per l'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 2 della
legge 29 dicembre 1993, n. 580, e quelli
relativi alle materie disciplinate dallo statuto. Restano salve le competenze
che in materia regolamentare competono nel settore delle attivita' produttive
allo Stato e agli enti pubblici territoriali".
7. All'articolo
4, dopo il comma 4, e' inserito il seguente:
"4-bis. Gli
schemi di decreto legislativo di cui al comma 4 sono trasmessi alla Camera dei
deputati e al Senato della Repubblica per l'acquisizione del parere delle Commissioni
competenti per materia, che si esprimono entro trenta giorni dalla data di
assegnazione degli stessi. Decorso il termine senza che il parere sia espresso,
il Governo ha facolta' di adottare i decreti legislativi".
8. All'articolo
4, comma 5, dopo le parole: "di cui al comma 3, lettera a)," sono
inserite le seguenti: "e del principio di efficienza e di economicita' di
cui alla lettera c) del medesimo comma".
9. All'articolo
6, comma 1, le parole: "quaranta giorni" sono sostituite dalle
seguenti: "quarantacinque giorni".
10. All'articolo 7 e' aggiunto, in fine, il seguente
comma:
"3-bis. Il
Governo e' delegato a emanare, sentito il parere delle competenti Commissioni
parlamentari, entro il 30 settembre 1998, un decreto legislativo che istituisce
un'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche. Si
applicano i principi e criteri direttivi di cui ai commi 10 e 11 dell'articolo 48
della legge 27 dicembre 1997, n. 449 ".
11. All'articolo
10, comma 1, sono aggiunte, in fine, le parole: ", anche nel caso in cui
si intendano recepire condizioni e osservazioni formulate dalla Commissione di
cui all'articolo 5 oltre il termine stabilito dall'articolo 6, comma 1".
12. All'articolo
11, comma 1, alinea, le parole: "31 luglio 1998" sono sostituite
dalle seguenti: "31 gennaio 1999".
13. All'articolo
11, comma 1, lettera b) , le parole: "nonche' gli enti privati,
controllati" sono sostituite dalle seguenti: "le istituzioni di
diritto privato e le societa' per azioni, controllate".
14. All'articolo
11, comma 4, alinea, le parole: "31 marzo 1998" sono sostituite dalle
seguenti: "31 ottobre 1998".
15. All'articolo
11, comma 4, lettera h), dopo la parola: "procedure" e' inserita la
seguente: "facoltative".
16. All'articolo
11, dopo il comma 4 e' inserito il seguente:
"4-bis. I
decreti legislativi di cui al comma 4 sono emanati previo parere delle
Commissioni parlamentari permanenti competenti per materia, che si esprimono
entro trenta giorni dalla data di trasmissione dei relativi schemi. Decorso
tale termine, i decreti legislativi possono essere comunque emanati".
17. All'articolo
20, comma 5, dopo la lettera g) sono aggiunte le seguenti:
"g-bis)
soppressione dei procedimenti che risultino non piu' rispondenti alle finalita'
e agli obiettivi fondamentali definiti dalla legislazione di settore o che
risultino in contrasto con i principi generali dell'ordinamento giuridico
nazionale o comunitario;
g-ter)
soppressione dei procedimenti che comportino, per l'amministrazione e per i
cittadini, costi piu' elevati dei benefici conseguibili, anche attraverso la
sostituzione dell'attivita' amministrativa diretta con forme di
autoregolamentazione da parte degli interessati;
g-quater)
adeguamento della disciplina sostanziale e procedimentale dell'attivita' e
degli atti amministrativi ai principi della normativa comunitaria, anche
sostituendo al regime concessorio quello autorizzatorio;
g-quinquies)
soppressione dei procedimenti che derogano alla normativa procedimentale di
carattere generale, qualora non sussistano piu' le ragioni che giustifichino
una difforme disciplina settoriale".
18. All'articolo
20, comma 7, terzo periodo, le parole: "Entro un anno" sono
sostituite dalle seguenti: "Entro due anni".
19. I riferimenti
a provvedimenti normativi contenuti nell'allegato 1 previsto dall'articolo 20,
comma 8, come integrato dal comma 20 del presente articolo, sono estesi ai
successivi provvedimenti di modificazione. Conseguentemente nei provvedimenti
normativi citati nel predetto allegato sono soppresse le parole: "e
successive modificazioni".
20. All'allegato
1 previsto dall'articolo 20, comma 8, dopo il numero 112 sono aggiunti i
seguenti:
"112-bis.
Procedimento per il collocamento ordinario dei lavoratori:
legge 29 aprile
1949, n. 264;
legge 28
febbraio 1987, n. 56;
legge 23 luglio
1991, n. 223;
decreto-legge 1
ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28
novembre 1996, n. 608;
legge 24 giugno
1997, n. 196.
112-ter.
Adempimenti obbligatori delle imprese in materia di lavoro dipendente:
regio
decreto-legge 15 marzo 1923, n. 692, convertito dalla legge 17 aprile
1925, n. 473;
decreto-legge 30
ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19
dicembre 1984, n. 863;
legge 10 aprile
1991, n. 125.
112-quater.
Procedimenti di rilascio di autorizzazioni all'esportazione e all'importazione:
regolamento (CE)
n. 520/94 del Consiglio, del 7 marzo 1994;
regolamento (CE)
n. 737/94 della Commissione, del 30 marzo 1994;
decreto del
Ministro per il commercio con l'estero 30 ottobre 1990, pubblicato nel
supplemento ordinario n. 68 alla Gazzetta Ufficiale n. 258 del 5 novembre 1990.
112- quinquies.
Procedimento di rilascio del certificato di agibilita':
testo unico delle
leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, articolo
221;
legge 5 novembre
1971, n. 1086;
legge 28
febbraio 1985, n. 47, articolo 52;
legge 9 gennaio
1989, n. 13.
112-sexies.
Procedimenti di rilascio di autorizzazioni per trasporti eccezionali:
decreto legislativo
30 aprile 1992, n. 285, articoli 61 e 62;
regolamento
emanato con decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495.
112-septies.
Procedimento per la composizione del contenzioso in materia di premi per
l'assicurazione infortuni:
decreto
legislativo 30 giugno 1994, n. 479.
112-octies. Procedimenti relativi all'elencazione e alla dichiarazione delle
cose trasportate in conto proprio:
legge 6 giugno
1974, n. 298, articolo 39;
decreto del
Presidente della Repubblica 16 settembre 1977, n. 783.
112-nonies.
Procedimenti per il rilascio delle autorizzazioni in materia di temporanee
importazioni ed esportazioni:
testo unico delle
disposizioni legislative in materia doganale, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, articoli da 175 a 221.
112-decies.
Procedimento per la riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato:
testo unico
approvato con regio decreto 14 aprile 1910, n. 639.
112-undecies.
Procedimenti relativi a sorvoli, rilevamenti e riprese aeree e satellitari sul
territorio nazionale e sulle acque territoriali:
regio decreto 22
luglio 1939, n. 1732;
regio decreto 11
luglio 1941, n. 1161;
codice della
navigazione, approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, articoli 793,
825 e 1200;
legge 2 febbraio
1960, n. 68;
legge 30 gennaio
1963, n. 141, articolo 1;
decreto del
Presidente della Repubblica 14 giugno 1968, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 178 del 15 luglio 1968;
legge 24 ottobre
1977, n. 801, articolo 12;
legge 25 marzo
1985, n. 106;
decreto del
Presidente della Repubblica 5 agosto 1988, n. 404, articolo 6, come sostituito
dall'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 1993, n.
207".
21. All'articolo
21, comma 15, alinea, le parole: "Entro un anno dalla data di entrata in
vigore della presente legge" sono sostituite dalle seguenti: "Entro
il 30 novembre 1998".
22. All'articolo
21, dopo il comma 20 e' aggiunto il seguente:
"20-bis. Con
la stessa legge regionale di cui al comma 20 la regione Valle d'Aosta
stabilisce tipologia, modalita' di svolgimento e di certificazione di una
quarta prova scritta di lingua francese, in aggiunta alle altre prove scritte
previste dalla legge 10
dicembre 1997, n. 425. Le modalita' e i
criteri di valutazione delle prove d'esame sono definiti nell'ambito
dell'apposito regolamento attuativo, d'intesa con la regione Valle d'Aosta. E'
abrogato il comma 5 dell'articolo 3 della
legge 10 dicembre 1997, n. 425".
Art. 2.
(Modifiche ed integrazioni alla legge 15 maggio 1997, n.
127)
1. Alla legge 15 maggio
1997, n. 127, sono apportate le modificazioni e
integrazioni di cui ai commi seguenti.
2. All'articolo
2, comma 3, sono aggiunte, in fine, le parole: "salvo che disposizioni di
legge o regolamentari prevedano una validita' superiore".
3. All'articolo
2, comma 4, dopo il primo periodo e' inserito il seguente: "Il
procedimento per il quale gli atti certificativi sono richiesti deve avere
comunque corso, una volta acquisita la dichiarazione dell'interessato.";
al medesimo comma 4, secondo periodo, le parole: "E' comunque fatta
salva" sono sostituite dalle seguenti: "Resta ferma".
4. All'articolo
2, il comma 10 e' sostituito dal seguente:
"10. Con decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro
dell'interno, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica, sono
individuate le caratteristiche e le modalita' per il rilascio della carta di
identita' e di altri documenti di riconoscimento muniti di supporto magnetico o
informatico. La carta di identita' e i documenti di riconoscimento devono
contenere i dati personali e il codice fiscale e possono contenere anche
l'indicazione del gruppo sanguigno, nonche' delle opzioni di carattere
sanitario previste dalla legge. Il documento, ovvero il supporto magnetico o
informatico, può contenere anche altri dati, al fine di razionalizzare e
semplificare l'azione amministrativa e la erogazione dei servizi al cittadino,
nel rispetto della legge 31
dicembre 1996, n. 675, e successive
modificazioni, nonche' le procedure informatiche e le informazioni, che possono
o debbono essere conosciute dalla pubblica amministrazione o da altri soggetti,
ivi compresa la chiave biometrica, occorrenti per la firma digitale ai sensi
dell'articolo 15,
comma 2, della legge 15 marzo 1997, n. 59,
e dei relativi regolamenti di attuazione; analogo documento contenente i
medesimi dati e' rilasciato a seguito della dichiarazione di nascita. La carta
di identita' potra' essere utilizzata anche per il trasferimento elettronico
dei pagamenti tra soggetti privati e pubbliche amministrazioni. Con decreto del
Ministro dell'interno, sentite l'Autorita' per l'informatica nella pubblica
amministrazione e la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, sono dettate
le regole tecniche e di sicurezza relative alle tecnologie e ai materiali
utilizzati per la produzione delle carte di identita' e dei documenti di
riconoscimento di cui al presente comma. Le predette regole sono adeguate con
cadenza almeno biennale in relazione alle esigenze dettate dall'evoluzione
delle conoscenze scientifiche e tecnologiche. La carta di identita' può essere
rinnovata a decorrere dal centottantesimo giorno precedente la scadenza,
ovvero, previo pagamento delle spese e dei diritti di segreteria, a decorrere
dal terzo mese successivo alla produzione di documenti con caratteristiche
tecnologiche e funzionali innovative. Nel rispetto della disciplina generale
fissata dai decreti di cui al presente comma e nell'ambito dei rispettivi
ordinamenti, le pubbliche amministrazioni possono sperimentare modalita' di
utilizzazione dei documenti di cui al presente comma per l'erogazione di
ulteriori servizi o utilità".
5. Il decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri, di cui all'articolo 2, comma
10, primo periodo, della legge 15 maggio 1997, n. 127,
come sostituito dal comma 4 del presente articolo, e' emanato entro novanta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Il decreto del
Ministro dell'interno, di cui all'articolo 2,
comma 10, quinto periodo, della legge 15 maggio 1997, n. 127,
come sostituito dal comma 4 del presente articolo, e' emanato entro centoventi
giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
6. All'articolo
2, dopo il comma 11 sono inseriti i seguenti: "11-bis. Il terzo comma
dell'articolo 17 della legge 21 novembre 1967, n. 1185, e' abrogato.
11-ter.
Nell'articolo 3 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato
con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, e'
aggiunto, in fine, il seguente comma: "A decorrere dal 1° gennaio 1999
sulla carta d'identita' deve essere indicata la data di scadenza"".
7. All'articolo 3, comma 2, ultimo periodo, le parole: "quindici
giorni" sono sostituite dalle seguenti: "trenta giorni".
8. All'articolo
3, comma 5, sono aggiunte, in fine, le parole:
"nonche' ad
esami per il conseguimento di abilitazioni, diplomi o titoli culturali".
9. All'articolo 3,
comma 7, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Se due o piu'
candidati ottengono, a conclusione delle operazioni di valutazione dei titoli e
delle prove di esame, pari punteggio, e' preferito il candidato piu' giovane di
eta'".
10. All'articolo
3, il comma 11 e' sostituito dal seguente:
"11. La
sottoscrizione di istanze da produrre agli organi della amministrazione
pubblica o ai gestori o esercenti di pubblici servizi non e' soggetta ad
autenticazione ove sia apposta in presenza del dipendente addetto ovvero
l'istanza sia presentata unitamente a copia fotostatica, ancorche' non
autenticata, di un documento di identita' del sottoscrittore. La copia
fotostatica del documento e' inserita nel fascicolo. L'istanza e la copia
fotostatica del documento di identita' possono essere inviate per via
telematica; nei procedimenti di aggiudicazione di contratti pubblici, detta
facolta' e' consentita nei limiti stabiliti dal regolamento di cui all'articolo 15,
comma 2, della legge 15 marzo 1997, n. 59".
11. Il comma 11
dell'articolo 3 si interpreta nel senso che la sottoscrizione di istanze da
produrre agli organi della amministrazione pubblica ed ai gestori o esercenti
di pubblici servizi non e' soggetta ad autenticazione anche nei casi in cui
contiene dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli articoli 3 e 4
della legge 4 gennaio 1968, n. 15.
12. All'articolo
6, comma 2, dopo la lettera f) e' inserita la seguente:
"f-bis)
tutti i provvedimenti di sospensione dei lavori, abbattimento e riduzione in
pristino di competenza comunale, nonche' i poteri di vigilanza edilizia e di
irrogazione delle sanzioni amministrative previsti dalla vigente legislazione
statale e regionale in materia di prevenzione e repressione dell'abusivismo
edilizio e paesaggistico-ambientale";
13. All'articolo 6, il comma 3 e' sostituito dal
seguente:
"3. Dopo il
comma 3 dell'articolo 51
della legge 8 giugno 1990, n. 142, sono
inseriti i seguenti:
"3-bis. Nei
comuni privi di personale di qualifica dirigenziale le funzioni di cui al comma
3, fatta salva l'applicazione del comma 68, lettera c), dell'articolo 17
della legge 15 maggio 1997, n. 127, possono
essere attribuite, a seguito di provvedimento motivato del sindaco, ai
responsabili degli uffici o dei servizi, indipendentemente dalla loro qualifica
funzionale, anche in deroga a ogni diversa disposizione.
3-ter. In attesa
di apposita definizione contrattuale, nei comuni di cui al comma 3- bis, ai
responsabili di uffici e servizi possono essere assegnate indennita' di
funzione localmente determinate, nell'ambito delle complessive disponibilita'
di bilancio dei comuni medesimi.
3-quater. Nei
comuni tra loro convenzionati per l'esercizio di funzioni amministrative o per
l'espletamento associato dei servizi, ai responsabili degli uffici o dei
servizi che svolgano la loro funzione anche per gli altri comuni, in attesa di
apposita definizione contrattuale, possono essere assegnate indennita' di
funzione in deroga alle normative vigenti. La relativa maggiore spesa sara'
rimborsata dagli altri enti convenzionati nei termini previsti dalla
convenzione"".
14. All'articolo
6, comma 6, dopo le parole: "ottobre 1991." e' inserito il seguente
periodo: "Nel periodo intercorrente tra la data delle dimissioni e la data
della riammissione in servizio, i dipendenti pubblici stessi sono considerati
ad ogni effetto di legge in aspettativa senza assegni".
15. All'articolo
6, comma 8, sono aggiunte, in fine, le parole: ", i quali, se dipendenti
da una pubblica amministrazione, sono collocati in aspettativa senza
assegni".
16. All'articolo
6, comma 8, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Al personale
assunto con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato si applica il
contratto collettivo nazionale di lavoro del personale degli enti locali. Con
provvedimento motivato della giunta, al personale di cui al precedente periodo
il trattamento economico accessorio previsto dai contratti collettivi può
essere sostituito da un unico emolumento comprensivo dei compensi per il lavoro
straordinario, per la produttivita' collettiva e per la qualita' della
prestazione individuale".
17. All'articolo
6, comma 12, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "La stessa
disposizione si applica altresi' alle camere di commercio, industria,
artigianato e agricoltura, alle aziende sanitarie locali e alle aziende
ospedaliere".
18. All'articolo
6, comma 13, capoverso 1- bis , sono aggiunte, in fine, le parole: ", nel
quale vengono indicati i criteri di ripartizione che tengano conto delle
responsabilita' professionali assunte dagli autori dei progetti e dei piani,
nonche' dagli incaricati della direzione dei lavori e del collaudo in corso
d'opera".
19. All'articolo 6, comma 17, le parole: "Entro e
non oltre tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge"
sono sostituite dalle seguenti: "Entro il 30 settembre 1998".
20. All'articolo
9, dopo il comma 3 e' inserito il seguente:
"3-bis. All'articolo 105,
comma 1, lettera b) , del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77,
come modificata dall'articolo 17 del
decreto legislativo 15 settembre 1997, n. 342,
il secondo periodo e' sostituito dal seguente: "Nei pareri e' espresso un
motivato giudizio di congruita', di coerenza e di attendibilita' contabile
delle previsioni di bilancio e dei programmi e progetti, anche tenuto conto dei
pareri espressi dal responsabile del servizio finanziario ai sensi
dell'articolo 3, delle variazioni rispetto all'anno precedente,
dell'applicazione dei parametri di deficitarieta' strutturale e di ogni altro
elemento utile".
21. All'articolo
9, comma 4, la lettera h) e' sostituita dalla seguente:
"h) articoli
100, 102, 105, 106, 107, 111 e 116".
22. All'articolo
9, dopo il comma 7 e' aggiunto il seguente: "7-bis. Disposizioni
integrative e correttive del decreto legislativo emanato ai sensi del comma 1
possono essere adottate, con il rispetto dei medesimi principi e criteri
direttivi e con le stesse procedure, entro un anno dalla data di entrata in
vigore dello stesso".
23. All'articolo 11, comma 2, capoverso 5- ter , l'ultimo
periodo e' sostituito dal seguente: "Decorso tale termine, il procedimento
prosegue prescindendo dal parere omesso e l'amministrazione motiva
autonomamente l'atto amministrativo da emanare".
24. All'articolo
12 sono abrogati i commi 3 e 4.
25. All'articolo
12, dopo il comma 6 e' aggiunto il seguente: "6-bis . I termini di cui al
comma 1, al comma 2, lettera a) , e al comma 3 dell'articolo 1 della
legge 8 ottobre 1997, n. 352, sono prorogati
di sei mesi".
26. All'articolo 13,
comma 1, dopo le parole: "l'acquisto" sono inserite le seguenti:
"e l'alienazione".
27. All'articolo
16, comma 1, le parole da: "i difensori civici delle regioni e delle
province autonome" fino a: "in materia di difesa, di sicurezza
pubblica e di giustizia" sono sostituite dalle seguenti: "i difensori
civici delle regioni e delle province autonome, su sollecitazione di cittadini
singoli o associati, esercitano, sino all'istituzione del difensore civico
nazionale, anche nei confronti delle amministrazioni periferiche dello Stato,
limitatamente agli ambiti territoriali di rispettiva competenza, con esclusione
di quelle che operano nei settori della difesa, della sicurezza pubblica e
della giustizia".
28. All'articolo
17, comma 2, capoverso 3- bis, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi:
"In caso di sospensione la conferenza può, entro trenta giorni, pervenire
ad una nuova decisione che tenga conto delle osservazioni del Presidente del
Consiglio dei ministri. Decorso inutilmente tale termine, la conferenza e'
sciolta".
29. All'articolo 17, comma 33, dopo le parole: "enti
locali" sono inserite le seguenti: ", ivi compresi gli atti delle
istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB),".
30. All'articolo
17, dopo il comma 58, e' inserito il seguente:
"58-bis.
All'articolo 4, comma 3, del decreto-legge 31 gennaio 1995, n. 26, convertito,
con modificazioni, dalla legge 29 marzo 1995, n. 95, e' aggiunto, in fine, il
seguente periodo: "Restano salvi gli effetti degli atti e dei contratti
che le medesime aziende speciali hanno posto in essere anteriormente alla data
di attuazione del registro delle imprese, di cui all'articolo 8 della
legge 29 dicembre 1993, n. 580.
31. All'articolo
17, dopo il comma 78 e' inserito il seguente: "78-bis. L'Agenzia, con
deliberazione del consiglio nazionale di amministrazione, può adeguare la
dotazione organica stabilita ai sensi del comma 78 in relazione alle esigenze
di funzionamento, entro i limiti derivanti dalle disponibilita' di
bilancio".
32. All'articolo
17, dopo il comma 79 e' inserito il seguente:
"79-bis. Le somme dovute alla Scuola superiore
dell'amministrazione dell'interno in esecuzione delle convenzioni stipulate ai
sensi del presente articolo e di quelle stipulate con enti pubblici o privati,
nonche' le somme derivanti dall'erogazione di prestazioni o di servizi forniti
dalla Scuola stessa sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per
essere riassegnate, con decreti del Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica, all'unita' previsionale di base dello stato di
previsione del Ministero dell'interno relativa alle spese per il funzionamento
della Scuola. Le medesime disposizioni si applicano, nel rispetto delle
procedure previste dai rispettivi ordinamenti, alle somme derivanti da
prestazioni fornite a terzi dalle altre scuole delle amministrazioni
centrali".
33. All'articolo
17, dopo il comma 133 e' inserito il seguente: "133-bis. Con regolamento
da emanare ai sensi dell'articolo 17,
comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, previo parere della
Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,
sono disciplinate le procedure per la autorizzazione alla installazione ed
esercizio di impianti per la rilevazione degli accessi di veicoli ai centri
storici e alle zone a traffico limitato delle citta' ai fini dell'accertamento
delle violazioni delle disposizioni in tema di limitazione del traffico
veicolare e della irrogazione delle relative sanzioni. Con lo stesso
regolamento sono individuate le finalita' perseguibili nella rilevazione e
nella utilizzazione dei dati, nonche' le categorie di soggetti che possono
accedere ai dati personali rilevati a mezzo degli impianti".
Art. 3.
(Disposizioni in materia di formazione del personale
dipendente dalle pubbliche amministrazioni)
1. Nell'ambito
delle iniziative di innovazione amministrativa, il Centro di formazione e studi
(FORMEZ) può rimodulare i progetti in corso finanziati con risorse gia'
assegnate nei precedenti esercizi.
2. Le risorse
finanziarie attribuite al FORMEZ per il funzionamento e lo svolgimento delle
attivita' istituzionali, ai sensi del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32,
convertito dalla legge 7 aprile
1995, n. 104, sono iscritte, a decorrere
dall'esercizio 1998, in apposite unita' previsionali di base da istituire nello
stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri-Dipartimento
del bilancio e dei servizi amministrativi e tecnici. Il Ministro del tesoro,
del bilancio e della programmazione economica e' autorizzato ad apportare, con
propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio, anche nel conto dei
residui, e provvede alla denominazione delle nuove unita' previsionali di base
su indicazione del Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali.
3. Nell'ambito
delle iniziative di innovazione amministrativa, il FORMEZ può operare
sull'intero territorio nazionale a decorrere dall'esercizio finanziario successivo
a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge. A tale
scopo devono essere ridefiniti, anche statutariamente, i fini dell'Istituto e
devono essere discussi nelle sedi preposte i progetti formativi da estendere
all'intero territorio nazionale e per i quali devono essere adeguati nuovi
finanziamenti.
4. Ai
partecipanti al corso di formazione dirigenziale previsto dall'articolo 28 del
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29,
e' assegnata una borsa di studio annua lorda, in relazione alla frequenza del
corso e con le modalita' stabilite dalle norme vigenti per il pagamento degli
stipendi, d'importo pari al 60 per cento dello stipendio tabellare e dell'indennita'
integrativa speciale, nelle misure annue lorde in vigore nel tempo previste dal
contratto collettivo nazionale di lavoro del personale dirigente del comparto
Ministeri. Detto importo comprende anche il corrispettivo che i partecipanti al
corso sono tenuti a versare alla Scuola superiore della pubblica
amministrazione per il servizio di ristorazione o, se previsto, di
residenzialita'.
5. All'articolo 43,
comma 5, ultimo periodo, della legge 27 dicembre 1997, n. 449,
la parola: "tecnico" e' soppressa.
Art. 4.
(Telelavoro)
1. Allo scopo di
razionalizzare l'organizzazione del lavoro e di realizzare economie di gestione
attraverso l'impiego flessibile delle risorse umane, le amministrazioni
pubbliche di cui all'articolo 1,
comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29,
possono avvalersi di forme di lavoro a distanza. A tal fine, possono
installare, nell'ambito delle proprie disponibilita' di bilancio,
apparecchiature informatiche e collegamenti telefonici e telematici necessari e
possono autorizzare i propri dipendenti ad effettuare, a parita' di salario, la
prestazione lavorativa in luogo diverso dalla sede di lavoro, previa
determinazione delle modalita' per la verifica dell'adempimento della
prestazione lavorativa.
2. I dipendenti
possono essere reintegrati, a richiesta, nella sede di lavoro originaria.
3. Con regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17,
comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del
Presidente del Consiglio dei ministri, sentita l'Autorita' per l'informatica nella
pubblica amministrazione, entro centoventi giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge, sono disciplinate le modalita' organizzative per
l'attuazione del comma 1 del presente articolo, ivi comprese quelle per la
verifica dell'adempimento della prestazione lavorativa, e le eventuali
abrogazioni di norme incompatibili. Le singole amministrazioni adeguano i
propri ordinamenti ed adottano le misure organizzative volte al conseguimento
degli obiettivi di cui al presente articolo.
4. Nella materia
di cui al presente articolo le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano provvedono con proprie leggi.
5. La
contrattazione collettiva, in relazione alle diverse tipologie del lavoro a
distanza, adegua alle specifiche modalita' della prestazione la disciplina
economica e normativa del rapporto di lavoro dei dipendenti interessati. Forme
sperimentali di telelavoro possono essere in ogni caso avviate dalle
amministrazioni interessate, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente
rappresentative e l'Autorita' per l'informatica nella pubblica amministrazione,
dandone comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento
della funzione pubblica.
Art.
5.
(Disposizioni
in materia di edilizia scolastica)
1. A decorrere
dall'anno 1998, il Ministero dell'interno provvede al trasferimento delle somme
dovute dai comuni alle province ai sensi dell'articolo 9,
comma 4, della legge 11 gennaio 1996, n. 23,
riducendo ed aumentando i rispettivi contributi erariali sulla base delle
certificazioni prodotte dagli enti locali interessati ovvero sulla base dei
dati risultanti dai decreti ministeriali di cui all'articolo 9,
comma 2, della citata legge n. 23 del 1996.
Per il solo anno 1998, sono computate le somme gia' trasferite dai comuni alle
province e le spese sostenute dai comuni nelle more della stipulazione delle
convenzioni previste dalla legge n. 23 del
1996. Qualora gli enti locali non inviino le
certificazioni, il Ministero dell'interno, a decorrere dal 1° settembre 1998,
opera i trasferimenti sulla base dei dati risultanti dai predetti decreti
ministeriali e, limitatamente all'anno 1998, nella misura del 33 per cento dei
dati finanziari risultanti dai medesimi decreti.
2. Per il
finanziamento delle maggiori spese derivanti dall'applicazione della legge n. 23 del
1996 e' autorizzata, per l'anno 1998,
l'ulteriore spesa di lire 38,457 miliardi a favore delle province. All'onere si
provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini
del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unita' previsionale di base
di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del
Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno
finanziario 1998, allo scopo utilizzando parzialmente l'accantonamento relativo
al Ministero dell'interno. Il Ministero dell'interno provvede all'assegnazione
in proporzione al totale provinciale delle medie delle spese correnti sostenute
da ciascun comune cosi' come determinate dai decreti ministeriali attuativi di
cui al comma 1.
3. Nelle more
della stipulazione delle convenzioni previste dalla legge n. 23 del
1996, le somme corrispondenti alle spese
sostenute nell'anno 1998 dallo Stato e dagli altri soggetti diversi da quelli
di cui al comma 1, sono detratte da quelle da trasferire alle province con le
predette convenzioni. A decorrere dal 1° gennaio 1999, il Ministero
dell'interno provvede al trasferimento delle somme a favore delle province
sulla base delle convenzioni e, in mancanza, sulla base dei dati finanziari
risultanti dal decreto ministeriale di cui all'articolo 9,
comma 3, della citata legge n. 23 del 1996.
Le relative somme sono portate in diminuzione delle dotazioni di bilancio del
Ministero della pubblica istruzione e in aumento delle dotazioni del Ministero
dell'interno.
La presente
legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale
degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque
spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.