LEGGE 23 dicembre 2009 , n. 191
Disposizioni
per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge
finanziaria 2010).
(G.U. n.
302 del 30-12-2009 - Suppl. Ordinario n.243)
La Camera
dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL
PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la
seguente legge:
Art. 1.
(Risultati
differenziali)
1. Per
l'anno 2010, il livello massimo del saldo netto da finanziare è determinato
in termini di competenza in 63.000 milioni di euro, al netto di 4.684 milioni di euro per regolazioni debitorie.
Tenuto
conto delle operazioni di rimborso di prestiti, il livello massimo del
ricorso al mercato finanziario di cui all'articolo 11 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e
successive modificazioni, ivi compreso l'indebitamento all'estero per un
importo complessivo non superiore a 4.000 milioni di euro relativo ad interventi
non considerati nel bilancio di previsione per il 2010, è fissato, in termini
di competenza, in 286.000 milioni di euro per l'anno finanziario 2010.
2. Per
gli anni 2011 e 2012, il livello massimo del saldo netto da finanziare del
bilancio pluriennale a legislazione vigente, tenuto conto degli effetti della
presente legge, è determinato, rispettivamente, in
54.300 milioni di euro e in 41.400 milioni di euro, al netto di 3.520 milioni
di euro rispettivamente per gli anni 2011 e 2012, per le regolazioni
debitorie; il livello massimo del ricorso al mercato è determinato,
rispettivamente, in 253.000 milioni di euro e in 250.000 milioni di euro. Per
il bilancio programmatico degli anni 2011 e 2012, il livello massimo del
saldo netto da finanziare è determinato, rispettivamente, in 49.000 milioni
di euro e in 38.000 milioni di euro e il livello massimo del ricorso al
mercato è determinato, rispettivamente, in 248.000 milioni di euro e in
247.000 milioni di euro.
3. I
livelli del ricorso al mercato di cui ai commi 1 e 2 si intendono al netto
delle operazioni effettuate al fine di rimborsare
prima della scadenza o di ristrutturare passività preesistenti con
ammortamento a carico dello Stato.
4. Le
maggiori disponibilità di finanza pubblica che si realizzassero nell'anno
2010 rispetto alle previsioni del Documento di programmazione
economico-finanziaria per gli anni 2010-2013, al fine di fronteggiare la
diminuzione della domanda interna, sono destinate alla riduzione della
pressione fiscale nei confronti delle famiglie con figli e dei percettori di
reddito medio-basso, con priorità per i lavoratori dipendenti e i pensionati.
Art. 2.
(Disposizioni
diverse)
1.
L'adeguamento dei trasferimenti dovuti dallo Stato, ai sensi rispettivamente
dell'articolo 37, comma 3, lettera c), della legge 9 marzo 1989, n. 88, e
successive modificazioni, e dell'articolo 59, comma
34, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, è
stabilito per l'anno 2010: a) in 303,76 milioni di euro in favore del Fondo pensioni
lavoratori dipendenti, delle gestioni dei lavoratori autonomi, della gestione
speciale minatori, nonché in favore dell'Ente nazionale di previdenza e di
assistenza per i lavoratori dello spettacolo e dello sport professionistico
(ENPALS); b) in 75,05 milioni di euro in favore del Fondo pensioni lavoratori
dipendenti, ad integrazione dei trasferimenti di cui alla lettera a), della
gestione esercenti attività commerciali e della gestione artigiani.
2.
Conseguentemente a quanto previsto dal comma 1, gli importi complessivamente
dovuti dallo Stato sono determinati per l'anno 2010
in 18.121,52 milioni di euro per le gestioni di cui al comma 1, lettera a), e
in 4.477,88 milioni di euro per le gestioni di cui al comma 1, lettera b).
3. I
medesimi importi complessivi di cui ai commi 1 e 2 sono ripartiti tra le
gestioni interessate con il procedimento di cui
all'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive
modificazioni, al netto, per quanto attiene al trasferimento di cui al comma
1, lettera a), della somma di 836,97 milioni di euro attribuita alla gestione
per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni a completamento dell'integrale
assunzione a carico dello Stato dell'onere relativo ai trattamenti
pensionistici liquidati anteriormente al 1° gennaio 1989, nonché al netto
delle somme di 2,72 milioni di euro e di 63,06 milioni di euro di pertinenza,
rispettivamente, della gestione speciale minatori e dell'ENPALS.
4.
Ai fini del finanziamento dei maggiori oneri a carico della gestione per l'erogazione
delle pensioni, assegni e indennità agli invalidi civili, ciechi
e sordomuti di cui all'articolo 130 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.
112, valutati in 204,09 milioni di euro per l'esercizio 2008 e in 200 milioni
di euro per l'esercizio 2009, sono utilizzate: a) le somme che risultano,
sulla base del bilancio consuntivo dell'Istituto nazionale della previdenza
sociale (INPS) per l'anno 2008, trasferite alla gestione di cui all'articolo
37 della legge 9 marzo 1989, n. 88, e successive modificazioni, in eccedenza
rispetto agli oneri per prestazioni e provvidenze varie, per un ammontare
complessivo pari a 244,09 milioni di euro; b) le risorse trasferite all'INPS
e accantonate presso la gestione di cui alla lettera a), come risultanti dal
bilancio consuntivo per l'anno 2008 del predetto Istituto, per un ammontare
complessivo di 160 milioni di euro, in quanto non utilizzate per i rispettivi
scopi.
5.
Il terzo comma dell'articolo 3 della legge 8 agosto 1972, n. 457, si
interpreta nel senso che il termine ivi previsto del 30 ottobre per la
rilevazione della media tra le retribuzioni per le
diverse qualifiche previste dai contratti collettivi provinciali di lavoro ai
fini della determinazione della retribuzione media convenzionale da porre a
base per le prestazioni pensionistiche e per il calcolo della contribuzione
degli operai agricoli a tempo determinato è il medesimo di quello previsto al
secondo comma dell'articolo 3 della citata legge n. 457 del 1972 per gli
operai a tempo indeterminato.
6. Ai
contribuenti che alla data di entrata in vigore del decreto-legge 23 novembre 2009, n. 168, hanno già provveduto al
pagamento dell'acconto di cui all'articolo 1, comma 1, del citato
decreto-legge n. 168 del 2009, senza avvalersi del differimento del versamento
dell'importo corrispondente a venti punti percentuali dell'acconto
dell'imposta sul reddito delle persone fisiche dovuto per il periodo di
imposta 2009, previsto dal medesimo articolo 1, comma 1, del decreto-legge n.
168 del 2009, compete un credito d'imposta in misura corrispondente, da
utilizzare in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e
successive modificazioni.
7. Per i
soggetti che si sono avvalsi dell'assistenza fiscale, i sostituti
d'imposta trattengono l'acconto, tenendo conto del differimento previsto
dall'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 23 novembre 2009, n. 168.
8. I
sostituti d'imposta che non hanno tenuto conto del differimento di cui
all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 23
novembre 2009, n. 168, restituiscono le maggiori somme trattenute nell'ambito
della retribuzione del mese di dicembre 2009. Le somme restituite possono
essere scomputate dal sostituto d'imposta ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 445.
9. Per il
triennio 2010-2012 continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 637, 638, 639, 640 e 642, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
10. All'articolo 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono
apportate le seguenti modificazioni: a) all'alinea, le parole: «2010 e 2011»
sono sostituite dalle seguenti: «2010, 2011 e 2012»; b) alla lettera a), le
parole: «dicembre 2011» sono sostituite dalle seguenti: «dicembre 2012»; c)
alla lettera b), le parole: «dicembre 2011» sono sostituite dalle seguenti:
«dicembre 2012» e le parole: «giugno 2012» sono sostituite dalle seguenti:
«giugno 2013».
11. All'articolo 1, comma 18, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, le
parole: «2010 e 2011» sono sostituite dalle seguenti: «2010, 2011, 2012 e
successivi».
12. Al
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, e
successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo
28, il comma 2-bis è sostituito dal seguente:
«2-bis.
Le regioni, nell'esercizio della potestà normativa in materia di disciplina
delle attività economiche, possono stabilire che l'autorizzazione
all'esercizio dell'attività di cui al comma 1 sia soggetta alla presentazione
da parte del richiedente del documento unico di regolarità contributiva
(DURC), di cui all'articolo 1, comma 1176, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. In tal
caso, possono essere altresì stabilite le modalità attraverso le quali i
comuni, anche avvalendosi della collaborazione gratuita delle associazioni di
categoria riconosciute dal Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro,
possono essere chiamati al compimento di attività di verifica della
sussistenza e regolarità della predetta documentazione. L'autorizzazione
all'esercizio è in ogni caso rilasciata anche ai soggetti che hanno ottenuto
dall'INPS la rateizzazione del debito contributivo. Il DURC, ai fini del
presente articolo, deve essere rilasciato anche alle imprese individuali»;
b)
all'articolo 29, dopo il comma 4 è inserito il seguente:
«4-bis.
L'autorizzazione è sospesa per sei mesi in caso di mancata presentazione
annuale del DURC, di cui al comma 2-bis dell'articolo 28».
13. Nelle
more della definizione del nuovo assetto contrattuale delle amministrazioni
pubbliche, con particolare riferimento
all'individuazione del numero e alla composizione dei comparti di
contrattazione e alle conseguenti implicazioni in termini di
rappresentatività sindacale, tenuto anche conto delle compatibilità di
finanza pubblica nel contesto degli attuali sviluppi della congiuntura
economica, interna ed internazionale, ai fini dei rinnovi contrattuali del
triennio 2010-2012, in applicazione dell'articolo 48, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e di
quanto previsto dall'articolo 2, comma 35, della legge 22 dicembre 2008, n. 203, gli
oneri posti a carico del bilancio statale per la contrattazione collettiva
nazionale sono quantificati complessivamente in 215 milioni di euro per
l'anno 2010, 370 milioni di euro per l'anno 2011 e 585 milioni di euro a
decorrere dall'anno 2012.
14. In
relazione a quanto previsto al comma 13, per il
triennio 2010-2012, le risorse per i miglioramenti economici del rimanente
personale statale in regime di diritto pubblico sono determinate
complessivamente in 135 milioni di euro per l'anno 2010, 201 milioni di euro
per l'anno 2011 e 307 milioni di euro a decorrere dall'anno 2012, con
specifica destinazione, rispettivamente, di 79, 135 e 214 milioni di euro per
il personale delle Forze armate e dei Corpi di polizia di cui al decreto
legislativo 12 maggio 1995, n. 195.
15. Le
somme di cui ai commi 13 e 14, comprensive degli
oneri contributivi e dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446,
concorrono a costituire l'importo complessivo massimo di cui all'articolo 11, comma 3, lettera h), della legge 5 agosto 1978, n. 468.
16. Per
il personale dipendente da amministrazioni,
istituzioni ed enti pubblici diversi dall'amministrazione statale, gli oneri
derivanti dai rinnovi contrattuali per il triennio 2010-2012, nonché quelli
derivanti dalla corresponsione dei miglioramenti economici al personale di
cui all'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono
posti a carico dei rispettivi bilanci ai sensi dell'articolo 48, comma 2, del medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001. In sede
di deliberazione degli atti di indirizzo previsti dall'articolo 47, comma 1, del citato decreto legislativo n. 165 del 2001, i
comitati di settore provvedono alla quantificazione delle relative risorse,
attenendosi quale limite massimo ai criteri ed ai parametri, anche
metodologici, di determinazione degli oneri, previsti per il personale delle
amministrazioni dello Stato di cui al comma 13 del presente articolo. A tal
fine, i comitati di settore si avvalgono dei dati disponibili presso il
Ministero dell'economia e delle finanze comunicati dalle rispettive
amministrazioni in sede di rilevazione annuale dei dati concernenti il
personale dipendente.
17. Fermo
restando quanto previsto al comma 16, per gli enti del Servizio sanitario
nazionale continua a trovare applicazione l'obbligo contabile disposto
dall'articolo 9, comma 1, del decreto-legge 30
settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248.
18. In
aggiunta alle risorse previste dai commi da 13 a 16 del presente articolo, le amministrazioni destinatarie utilizzano le
risorse disponibili ai sensi dell'articolo 2, commi 33 e 34, della legge 22 dicembre 2008, n. 203, con le
modalità e per le finalità ivi previste, previa verifica da effettuare entro
il primo semestre del 2010 sulla base delle risultanze finanziarie dei dati
di consuntivo per l'anno 2009. Per il comparto scuola resta ferma la
normativa di settore di cui all'articolo 64 del decreto-legge 25 giugno 2008,
n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto
2008, n. 133.
19. Le
risorse aggiuntive risultanti dalla verifica di cui al comma 18 confluiscono
in un apposito fondo istituito nello stato di
previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per essere destinate,
su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, alle finalità di cui
ai commi da 13 a 20 del presente articolo.
20. Al
termine della fase di cui al comma 13, si provvede alla individuazione ed al
relativo stanziamento delle ulteriori risorse finanziarie occorrenti per i
rinnovi contrattuali del triennio 2010-2012.
21.
Per l'attuazione della sentenza della Corte costituzionale n. 74 del 13 marzo
2009, è istituito un tavolo paritetico tra il Ministero dell'economia e delle
finanze e la regione Friuli-Venezia Giulia al fine di determinare l'ammontare
delle somme da riconoscere alla regione ai sensi
dell'articolo 1, comma 4, del decreto legislativo 31 luglio 2007, n. 137, a
decorrere dal 1° gennaio 2010.
In attesa
della predetta determinazione, è corrisposto alla regione Friuli-Venezia
Giulia, nell'anno 2010 e per l'importo iscritto nel bilancio dello Stato a
legislazione vigente, un acconto di 200 milioni di euro.
22. Ai
fini del concorso al raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica, le
disposizioni di cui all'articolo 3, commi 116, 117 e 118, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, operano
con riferimento a ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.
23. Per
gli anni 2010, 2011 e 2012 sono prorogate le disposizioni
di cui all'articolo 1, comma 703, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e
successive modificazioni, con una riduzione complessiva dei relativi
stanziamenti pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni indicati. Con
decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero
dell'economia e delle finanze, si provvede alla corrispondente
rideterminazione dell'ammontare dei contributi spettanti ai singoli enti
interessati.
24. Ai
fini della riduzione dei trasferimenti erariali di cui ai commi 39 e 46
dell'articolo 2 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con
modificazioni, dalla legge24 novembre 2006, n. 286, e successive
modificazioni, i comuni trasmettono, entro il
termine perentorio del 31 marzo 2010 e a pena di decadenza, al Ministero
dell'interno un'apposita certificazione del maggior gettito accertato a tutto
l'anno 2009 dell'imposta comunale sugli immobili, derivante dall'applicazione
dei commi da 33 a 38, nonché da 40 a 45 del medesimo articolo 2 del
decreto-legge n. 262 del 2006, convertito, con modificazioni, dalla legge n.
286 del 2006, e successive modificazioni, con modalità e termini stabiliti
con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il
Ministero dell'interno.
25. Al
fine di consentire la prosecuzione delle attività dei collegi universitari
legalmente riconosciuti per lo svolgimento di attività culturale, per l'anno
2010 è autorizzata la spesa di 3 milioni di euro.
26. Le
vittime di atti di terrorismo e delle stragi di tale matrice e i loro
superstiti, compresi i figli maggiorenni, gli ascendenti, i fratelli e le
sorelle che siano stati parti in causa in un procedimento civile, penale,
amministrativo o contabile comunque dipendente da
atti di terrorismo o da stragi di tale matrice, sono esenti dall'obbligo di
pagamento dell'imposta di registro previsto, quali parti in causa, dall'articolo 57 del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di
registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986,
n. 131, e di ogni altra imposta.
27. Ai
fini dello svolgimento dell'attività negoziale diretta all'acquisizione
di beni mobili, servizi e connesse prestazioni strettamente correlate allo svolgimento
dei compiti istituzionali dell'Amministrazione della difesa e non
direttamente correlate all'attività operativa delle Forze armate, compresa
l'Arma dei carabinieri, da individuare con decreto del Ministro della difesa
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, nonché ai fini
dell'articolo 7 della legge 24 dicembre 1985, n. 808, nonché delle attività
di valorizzazione e di gestione, fatta eccezione per quelle di alienazione,
degli immobili militari, da realizzare anche attraverso accordi con altri
soggetti e la stipula di contratti di sponsorizzazione, è costituita la
società per azioni denominata
«Difesa
Servizi Spa», con sede in Roma. Il capitale sociale della società di cui al
presente comma è stabilito in 1 milione di euro e i successivi eventuali
aumenti del capitale sono determinati con decreto del Ministro della difesa,
che esercita i diritti dell'azionista. Le azioni della società sono
interamente sottoscritte dal Ministero della difesa e non possono formare
oggetto di diritti a favore di terzi.
28. Le
Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri, ed il Corpo della guardia di
finanza hanno il diritto all'uso esclusivo delle proprie denominazioni, dei propri stemmi, degli emblemi e di ogni
altro segno distintivo. Il Ministero della difesa, anche avvalendosi della
società di cui al comma 27, ed il Corpo della guardia di finanza, anche
avvalendosi dell'apposita società, possono consentire l'uso anche temporaneo
delle denominazioni, degli stemmi, degli emblemi e dei segni distintivi di
cui al presente comma, in via convenzionale ai sensi dell'articolo 26 del
codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui
al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, nel
rispetto delle finalità istituzionali e dell'immagine delle Forze armate e
del Corpo della guardia di finanza. Si applicano le disposizioni contenute
negli articoli 124, 125 e 126 del codice della proprietà industriale di cui
al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, e successive modificazioni.
29.
Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque fabbrica, vende,
espone, adopera industrialmente ovvero utilizza al
fine di trarne profitto le denominazioni, gli stemmi, gli emblemi e i marchi
di cui al comma 28 in violazione delle disposizioni di cui al medesimo comma
è punito con la multa da 1.000 a 5.000 euro.
30. Le
disposizioni contenute nel comma 29 non si applicano
ai collezionisti e agli amatori che operano per finalità strettamente
personali e non lucrative.
31. Con
regolamenti da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23
agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro della
difesa, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico e dell'economia e
delle finanze, sono individuati le denominazioni, gli stemmi, gli emblemi e
gli altri segni distintivi di cui al comma 28, nonché le specifiche modalità
attuative, con riferimento alle Forze armate, compresa l'Arma dei
carabinieri. Con regolamenti da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'economia e
delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sono
individuate le denominazioni, gli stemmi, gli emblemi e gli altri segni
distintivi di cui al comma 28 e le specifiche modalità attuative, con
riferimento al Corpo della guardia di finanza.
32. La
società di cui al comma 27, che è posta sotto la
vigilanza del Ministro della difesa, opera secondo gli indirizzi strategici e
i programmi stabiliti con decreto del medesimo Ministero, di concerto con il
Ministero dell'economia e delle finanze. La medesima società ha ad oggetto la
prestazione di servizi e l'espletamento di attività strumentali e di supporto
tecnico-amministrativo in favore dell'Amministrazione della difesa per lo
svolgimento di compiti istituzionali di quest'ultima.
L'oggetto
sociale, riguardante l'attività negoziale diretta all'acquisizione di beni
mobili, servizi e connesse prestazioni, è strettamente correlato allo
svolgimento dei compiti istituzionali del comparto sicurezza e difesa, anche
attraverso l'espletamento, per le Forze armate, compresa l'Arma dei
carabinieri, delle funzioni di centrale di committenza ai sensi dell'articolo
33 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture,
di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. Le
predette funzioni di centrale di committenza possono essere svolte anche per
le altre Forze di polizia, previa stipula di apposite convenzioni con le
amministrazioni interessate. La società può altresì esercitare ogni attività
strumentale, connessa o accessoria ai suoi compiti istituzionali, nel
rispetto della normativa nazionale e comunitaria in materia di affidamento a
società a capitale interamente pubblico.
33. La
società di cui al comma 27, nell'espletare le funzioni di centrale di committenza, utilizza i parametri di prezzo-qualità delle
convenzioni di cui all'articolo 26, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e
successive modificazioni, come limiti massimi per l'acquisto di beni e
servizi comparabili.
34. Lo
statuto disciplina il funzionamento interno della società di cui al comma 27.
Esso è approvato con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, entro
quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. È
ammessa la delega dei poteri dell'organo amministrativo a uno dei suoi
membri. Con lo stesso decreto sono nominati i componenti del consiglio di
amministrazione e del collegio sindacale per il primo periodo di durata in carica.
I membri del consiglio di amministrazione possono essere scelti anche tra gli
appartenenti alle Forze armate in servizio permanente. Le successive
modifiche allo statuto e le nomine dei componenti degli organi sociali per i
successivi periodi sono deliberate a norma del codice civile ed entrano in
vigore a seguito dell'approvazione delle stesse con decreto del Ministro
della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Ai
fini del presente comma lo statuto prevede: a) il divieto esplicito di cedere
le azioni o di costituire su di esse diritti a favore di terzi; b) la nomina
da parte del Ministro della difesa dell'intero consiglio di amministrazione e
il suo assenso alla nomina dei dirigenti; c) le modalità per l'esercizio del
«controllo analogo» sulla società, nel rispetto dei principi del diritto
europeo e della relativa giurisprudenza comunitaria; d) le modalità per
l'esercizio dei poteri di indirizzo e controllo sulla politica aziendale;
e)
l'obbligo dell'esercizio della attività societaria in maniera prevalente in
favore del Ministero della difesa; f) il divieto di chiedere la quotazione in
borsa o al mercato ristretto.
35.
Gli utili netti della società di cui al comma 27 sono
destinati a riserva, se non altrimenti determinato dall'organo amministrativo
della società previa autorizzazione del Ministero vigilante. La società non
può sciogliersi se non per legge.
36. La
pubblicazione del decreto di cui al comma 34 nella Gazzetta
Ufficiale tiene luogo degli adempimenti in materia di costituzione delle
società previsti dalla normativa vigente. Il rapporto di lavoro del personale
dipendente della società è disciplinato dalle norme di diritto privato e
dalla contrattazione collettiva. Ai fini dell'applicazione dei commi 27 e da
32 a 35 del presente articolo, in deroga a quanto previsto dal comma 9 dell'articolo 23-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, la
società si avvale anche del personale militare e civile del Ministero della
difesa, anche di livello non dirigenziale, in possesso di specifiche
competenze in campo amministrativo e gestionale, da impiegare secondo le
modalità previste dallo stesso articolo.
37. Al
fine di assicurare efficace sostegno alle iniziative di rilancio produttivo e
di tutela occupazionale nelle aree a più alto tasso di ricorso alla cassa
integrazione, nonché per potenziare gli strumenti di tutela della stabilità dell'occupazione, nell'ambito delle risorse del
fondo di garanzia di cui all'articolo 15 della legge 7 agosto 1997, n. 266,
una quota di 10 milioni di euro è destinata agli interventi in favore dei
consorzi dei confidi delle province con il più alto tasso di utilizzazione
della cassa integrazione. Con decreto del Ministro del lavoro e delle
politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze
e con il Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro trenta giorni
dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le
modalità attuative del presente comma.
38.
I fondi derivanti dal decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con
modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35, che alla data di entrata in vigore della presente legge risultino ancora
nella disponibilità dei competenti confidi, possono essere altresì utilizzati
dagli stessi per le finalità previste dal comma 37 del presente articolo.
39.
All'articolo 13, comma 3-bis, del decreto-legge 25
giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le
seguenti modifiche: a) il primo periodo è sostituito dal seguente: «Al fine
di agevolare l'accesso al credito, a partire dal 1° settembre 2008, è
istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri -
Dipartimento
della gioventù, un Fondo per l'accesso al credito per l'acquisto della prima
casa da parte delle giovani coppie o dei nuclei familiari monogenitoriali con
figli minori, con priorità per quelli i cui componenti non risultano occupati
con rapporto di lavoro a tempo indeterminato»; b) l'ultimo periodo è
sostituito dal seguente: «Con decreto del Ministro della gioventù, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con la Conferenza unificata,
ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.
281, sono disciplinati, fermo restando il rispetto dei vincoli di finanza
pubblica, i criteri per l'accesso al Fondo di cui al primo periodo e le
modalità di funzionamento del medesimo, nel rispetto delle competenze delle
regioni in materia di politiche abitative».
40. Per l'anno
2010 sono prorogate le disposizioni di cui al comma 153 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e
successive modificazioni.
41. Per i
soggetti che alla data del 31 dicembre 2008
detenevano una partecipazione al capitale sociale di banche popolari
superiore alla misura prevista al comma 2 dell'articolo 30 del testo unico
delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo
1° settembre 1993, n. 385, è ulteriormente differito al 31 dicembre 2010 il
termine per l'alienazione delle azioni eccedenti di cui al citato articolo
30, comma 2.
42. Per i
comuni di cui all'articolo 1 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito,
con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n.
77, sono esclusi dal saldo del patto di stabilità interno per l'anno 2010,
per un importo complessivo non superiore a 15 milioni di euro, i pagamenti
per le spese relative agli investimenti degli enti locali per la tutela della
sicurezza pubblica nonché per gli interventi temporanei e straordinari di
carattere sociale immediatamente diretti ad alleviare gli effetti negativi
del sisma dell'aprile 2009, a valere sulle risorse di cui all'articolo 14, comma
1, del predetto decreto-legge n. 39 del 2009. Con decreto del Ministro
dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con
il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro trenta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita la
Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto
1997, n. 281, e successive modificazioni, sono dettate le modalità di
attuazione delle disposizioni di cui al presente comma.
43. Al
fine di riconoscere la specificità della funzione e
del ruolo del personale appartenente al comparto sicurezza-difesa di cui al
decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, per il biennio 2008-2009, in
aggiunta a quanto previsto dall'articolo 2, comma 28, della legge 22 dicembre 2008, n. 203, sono
stanziati 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2010.
44.
Al fine di consentire lo sviluppo del tessuto produttivo nel territorio delle regioni Basilicata, Abruzzo, Molise, Calabria,
Campania, Puglia, Sardegna e Sicilia, delle province di Frosinone e di
Latina, dei comuni delle province di Rieti e di Viterbo, nonché dei comuni
della provincia di Roma compresi nella zona del comprensorio di bonifica di
Latina, di cui all'articolo 3 della legge 10 agosto 1950, n. 646, attraverso
l'incentivazione di progetti coordinati dal Consiglio nazionale delle
ricerche e dall'ENEA, secondo le specifiche competenze, in materia di
tecnologie avanzate per l'efficienza energetica, tutela ambientale,
metodologie innovative per il Made in Italy agroalimentare, produzione di
farmaci biotecnologici, è autorizzata la spesa di 15 milioni di euro per
l'anno 2010, 15 milioni di euro per l'anno 2011 e 20 milioni di euro per
l'anno 2012 in favore del Consiglio nazionale delle ricerche e dell'ENEA.
45. All'articolo 2, comma 188, primo periodo, della legge 24 dicembre 2007, n.
244, le parole: «entro il 31 dicembre 2004» sono sostituite
dalle seguenti: «entro il 31 dicembre 2008, nei limiti delle risorse
disponibili allo scopo destinate, pari a 1 milione di euro per l'anno 2010».
46.
È autorizzata la spesa di 4 milioni di euro per l'anno
2010 e di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2011 e 2012 finalizzata
alla diffusione di defibrillatori semiautomatici e automatici esterni. Con
decreto del Ministro della salute, emanato di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata
di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e
successive modificazioni, sono stabiliti i criteri e le modalità per dotare
di defibrillatori luoghi,strutture e mezzi di trasporto, entro il limite di
spesa previsto dal presente comma.
47. Per
il contenimento delle relative spese di potenziamento, ammodernamento,
manutenzione e supporto per mezzi, materiali e strutture in dotazione, la
facoltà di cui all'articolo 1, comma 568, della legge
23 dicembre 2005, n. 266, di stipulare, nei termini ivi contemplati,
convenzioni e contratti aventi ad oggetto la permuta di materiali o
prestazioni con soggetti pubblici e privati compete anche al Corpo della
guardia di finanza. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze
sono disciplinate le condizioni e le modalità per la stipula degli atti e
l'esecuzione delle prestazioni di cui al periodo precedente, nel rispetto
della vigente disciplina in materia negoziale e del principio di economicità.
48. Per
l'anno 2010 al fondo di cui all'articolo 13, comma 3-quater, del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto
2008, n. 133, è riservata una quota di 100 milioni di euro a
valere sulle risorse di cui al comma 250 del presente articolo.
49. La
rideterminazione delle agevolazioni contributive di cui al comma 2
dell'articolo 01 del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con
modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, e
all'articolo 1-ter, comma 1, del decreto-legge 3 novembre 2008, n. 171,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2008, n. 205,
disciplinata per gli anni 2006-2009, è estesa al periodo dal 1° gennaio 2010
al 31 luglio 2010. A tal fine, per l'anno 2010, è autorizzata la spesa di
120,2 milioni di euro.
50.
All'articolo 1, comma 72, della legge 24 dicembre 2007, n. 247, le parole:
«accedere a finanziamenti agevolati per» sono soppresse e, dopo la parola: «ovvero», la parola: «per» è soppressa.
Il comma
74 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 247, è abrogato.
51. Per
interventi urgenti concernenti i territori colpiti dagli eccezionali eventi
atmosferici avversi del 6 giugno 2009, il Fondo per
la protezione civile, di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 3
maggio 1991, n. 142, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio
1991, n. 195, è integrato per l'importo di 10 milioni di euro per l'anno
2010.
52.
All'articolo 2-undecies della legge 31 maggio 1965,
n. 575, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo
il comma 2, sono inseriti i seguenti:
«2-bis. I
beni di cui al comma 2, di cui non sia possibile effettuare la destinazione o
il trasferimento per le finalità di pubblico interesse ivi contemplate entro
i termini previsti dall'articolo 2-decies, sono destinati alla vendita.
2-ter. Il
personale delle Forze armate e il personale delle Forze di polizia possono
costituire cooperative edilizie alle quali è riconosciuto il diritto di
opzione prioritaria sull'acquisto dei beni destinati alla vendita di cui al
comma 2-bis.
2-quater.
Gli enti locali ove sono ubicati i beni destinati alla vendita ai sensi del
comma 2-bis possono esercitare la prelazione all'acquisto degli stessi. Con
regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23
agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, sono disciplinati i termini,
le modalità e le ulteriori disposizioni occorrenti per l'attuazione del
presente comma. Nelle more dell'adozione del predetto regolamento è comunque
possibile procedere alla vendita dei beni di cui al comma 2-bis ai sensi del
comma 4 del presente articolo»; b) il comma 4 è sostituito dal seguente:
«4. Alla
vendita dei beni di cui al comma 2-bis e alle operazioni di cui al comma 3
provvede, previo parere obbligatorio del Commissario straordinario per la
gestione e la destinazione dei beni confiscati alle organizzazioni mafiose,
il dirigente del competente ufficio del territorio dell'Agenzia del demanio,
che può affidarle all'amministratore di cui all'articolo 2-sexies, con
l'osservanza delle disposizioni di cui al comma 3 dell'articolo 2-nonies,
entro sei mesi dalla data di emanazione del provvedimento del direttore
centrale dell'Agenzia del demanio di cui al comma 1 dell'articolo 2-decies.
Il dirigente del competente ufficio dell'Agenzia del demanio richiede al
prefetto della provincia interessata un parere obbligatorio, sentito il
Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, e ogni
informazione utile affinchè i beni non siano acquistati, anche per interposta
persona, dai soggetti ai quali furono confiscati ovvero da soggetti
altrimenti riconducibili alla criminalità organizzata»; c) dopo il comma 5 è
inserito il seguente:
«5-bis.
Le somme ricavate dalla vendita dei beni di cui al comma 2-bis, al netto
delle spese per la gestione e la vendita degli stessi, affluiscono, previo
versamento all'entrata del bilancio dello Stato, al Fondo unico giustizia per
essere riassegnati, nella misura del 50 per cento, al Ministero dell'interno
per la tutela della sicurezza pubblica e del soccorso pubblico e, nella
restante misura del 50 per cento, al Ministero della giustizia, per
assicurare il funzionamento e il potenziamento degli uffici giudiziari e
degli altri servizi istituzionali, in coerenza con gli obiettivi di stabilità
della finanza pubblica».
53. Per
l'anno 2010 è consentito l'accesso al fondo di garanzia di cui all'articolo
15 della legge 7 agosto 1997, n. 266, come rifinanziato dall'articolo 11 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28
gennaio 2009, n. 2, nei limiti di 20 milioni di
euro, per favorire l'accesso al credito ai fini di investimento e di
consolidamento delle passività attraverso il rafforzamento delle attività del
fondo di garanzia nazionale e dei confidi agricoli.
54. Al
fine di assicurare la coerenza delle misure di sostegno di cui all'articolo
68 del regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio,
del 19 gennaio 2009, con le disposizioni di cui all'articolo 38, paragrafo 1,
del regolamento (CE) n. 1120/2009 della Commissione, del 29 ottobre 2009, e
di garantire la continuità degli interventi di gestione dei rischi in
agricoltura, le risorse finanziarie previste all'articolo 11 del decreto del
Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 29 luglio 2009,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 220 del 22 settembre 2009, di
attuazione del citato articolo 68 del regolamento (CE) n. 73/2009, sono
incrementate fino a 120 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e
2012. Alla conseguente rimodulazione finanziaria degli interventi di cui al citato
decreto si provvede con decreto del Ministro delle politiche agricole
alimentari e forestali, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti
tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Alle
citate risorse si aggiungono altresì le risorse comunitarie attivabili nel
contesto dell'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, pari a 20
milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012. Al fine di
garantire il pagamento dei saldi contributivi degli interventi assicurativi
del Fondo di solidarietà nazionale, le disponibilità finanziarie dedicate
agli interventi di cui all'articolo 15, comma 2, del decreto legislativo 29
marzo 2004, n. 102, e successive modificazioni, possono essere utilizzate per
coprire i fabbisogni di spesa degli anni precedenti a quello di competenza
senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.
55. Per
le necessità del settore agricolo il CIPE individua i programmi da sostenere
e destina 100 milioni di euro, a valere sulle disponibilità del Fondo
infrastrutture di cui all'articolo 18, comma 1, lettera
b), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 gennaio
2009, n. 2.
56. Al
fine di dare attuazione agli obblighi e agli adempimenti comunitari derivanti dal regolamento (CE) n. 1198/2006 del
Consiglio, del 27 luglio 2006, nonché del regolamento (CE) del Consiglio, che
istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle
norme della politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n.
847/96, (CE) n. 2371/2002, (CE) n. 811/ 2004, (CE) n. 768/2005, (CE) n.
2115/2005, (CE) n. 2166/2005, (CE) n. 388/2006, (CE) n. 509/2007, (CE) n.
76/2007, (CE) n. 1098/2007, (CE), n. 1300/2008, (CE) n. 1342/2008 e che
abroga i regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1627/94 e (CE) n. 966/2006,
approvato dal Consiglio dell'Unione europea nella riunione del 20 novembre
2009, per l'anno 2010 è prorogato il Programma di cui all'articolo 5, comma
1, del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154, di cui al decreto del
Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 3 agosto 2007,
pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 236 del 10
ottobre 2007, a valere e nei limiti delle risorse disponibili di cui all'articolo 1, comma 1084, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
57. In
considerazione della specificità delle produzioni agricole tipiche e per il
sostegno al Made in Italy nel settore agricolo è
autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2010 per il
riconoscimento di contributi alla produzione di prodotti a stagionatura
prolungata a denominazione registrata a livello comunitario del settore
primario agricolo. Con decreto del Ministro delle politiche agricole
alimentari e forestali di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge, sono stabilite le modalità per l'attuazione del
presente comma.
58.
L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 5, comma 3-ter, del
decreto-legge 1° ottobre 2005, n. 202, convertito, con modificazioni, dalla
legge 30 novembre 2005, n. 244, è ridotta di 0,1 milioni di euro per il 2010
e di 0,9 milioni di euro a decorrere dal 2011 e di
ulteriori 2 milioni di euro per l'anno 2012.
59. Nei
confronti degli orfani delle vittime di terrorismo e delle stragi di tale
matrice che siano stati già collocati in pensione è riconosciuto un
contributo straordinario per l'anno 2010 pari a 5
milioni di euro. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, si provvede alla ripartizione del
predetto contributo sulla base dei criteri di cui all'articolo 4, comma 2,
della legge 3 agosto 2004, n. 206, e successive modificazioni, in modo tale
da escludere sperequazioni di trattamento tra le diverse categorie di
beneficiari. Tale contributo non è decurtabile ad ogni effetto di legge e
allo stesso contributo si applicano i benefici fiscali di cui all'articolo 2,
commi 5 e 6, della legge 23 novembre 1998, n. 407, in materia di esenzioni dall'IRPEF.
60. Il
comma 556 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, è sostituito
dal seguente:
«556. Al
fine di promuovere e valorizzare il ruolo di sviluppo e integrazione sociali
svolto dalle comunità giovanili, è istituito, presso la Presidenza del
Consiglio dei ministri - Dipartimento della gioventù, l'Osservatorio
nazionale sulle comunità giovanili. Presso la Presidenza del Consiglio dei
ministri - Dipartimento della gioventù è altresì istituito il Fondo nazionale
per le comunità giovanili, per la realizzazione di azioni di promozione e
valorizzazione delle attività delle comunità giovanili. La dotazione
finanziaria del Fondo è fissata in 5 milioni di euro per ciascuno degli anni
2007, 2008 e 2009 e in 3 milioni di euro per l'anno 2010».
61.
L'articolo 20, comma 3-ter, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, e il comma 460 dell'articolo 1 della legge 23
dicembre 2005, n. 266, si intendono riferiti alle imprese e testate ivi
indicate in possesso dei requisiti richiesti anche se abbiano mutato forma
giuridica.
62. In
attuazione dell'articolo 44 del decreto-legge 25
giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive
modificazioni, i contributi e le provvidenze spettano nel limite dello
stanziamento iscritto sul pertinente capitolo del bilancio autonomo della
Presidenza del Consiglio dei ministri procedendo, ove necessario, al riparto
proporzionale dei contributi tra gli aventi diritto, fatte salve le risorse
da destinare alle convenzioni e agli oneri inderogabili afferenti allo stesso
capitolo.
63.
L'importo di ciascuna annualità di cui all'articolo 2, comma 135, del
decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla
legge 24 novembre 2006, n. 286, può essere rimodulato per
lo stesso periodo di rimborso, in relazione al mancato pagamento
dell'annualità 2009. La presente disposizione entra in vigore il giorno
stesso della data di pubblicazione della presente legge nella Gazzetta
Ufficiale. Conseguentemente, le somme versate all'entrata del bilancio dello
Stato e riassegnabili nell'anno 2009 ai sensi degli articoli 1, comma 358, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e 148, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, che,
alla data di entrata in vigore della presente legge, non sono state
riassegnate alle pertinenti unità previsionali di base del bilancio dello
Stato, per l'importo di 45 milioni di euro, sono acquisite all'entrata del
bilancio dello Stato a compensazione degli effetti derivanti dall'attuazione
del primo periodo.
64.
L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 22-bis, comma 5-bis, del testo
unico delle disposizioni legislative concernenti le
imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e
amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e
successive modificazioni, è ridotta di 69,2 milioni di euro per l'anno 2010 e
di 0,1 milione di euro a decorrere dall'anno 2011.
È ridotto
da 250.000 tonnellate a 18.000 tonnellate il contingente annuo, per l'anno
2010, di cui all'articolo 22-bis, comma 1, del citato testo unico di cui al
decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504.
65.
L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 61, comma 17, del decreto-legge
25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto
2008, n. 133, è ridotta di 100 milioni di euro a decorrere
dall'anno 2010.
66.
Per garantire il rispetto degli obblighi comunitari e la realizzazione degli
obiettivi di finanza pubblica per il triennio 2010-2012 e in attuazione
dell'intesa Stato-regioni in materia sanitaria per
il triennio 2010-2012, sancita nella riunione della Conferenza permanente per
i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano del 3 dicembre 2009, nonché in funzione dell'esigenza di assicurare,
da parte regionale, l'equilibrio economico-finanziario della gestione
sanitaria in condizioni di efficienza e appropriatezza, si applicano le
disposizioni di cui ai commi da 67 a 105.
67. Per
gli anni 2010 e 2011 si dispone un incremento rispettivamente di 584 milioni
di euro e di 419 milioni di euro rispetto al livello
del finanziamento del Servizio sanitario nazionale a cui concorre
ordinariamente lo Stato, pari a 104.564 milioni di euro per l'anno 2010 e a
106.884 milioni di euro per l'anno 2011, comprensivi della riattribuzione a
tale livello di finanziamento dell'importo di 800 milioni di euro annui di
cui all'articolo 22, comma 2, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto
2009, n. 102, e successive modificazioni, nonché dell'importo
di 466 milioni di euro annui di economie sulla spesa del personale derivanti
da quanto disposto dai commi 16 e 17 del presente articolo e dall'articolo 1,
comma 4, lettera a), della citata intesa Stato-regioni, e al netto dei 50 milioni
di euro annui per il finanziamento dell'ospedale pediatrico Bambino Gesù di
cui all'articolo 22, comma 6,del citato decreto-legge n. 78 del 2009,
convertito, con modificazioni, dalla legge n. 102
del 2009, nonché dell'importo di 167,8 milioni di euro
annui per la sanità penitenziaria di cui all'articolo 2, comma 283, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Con
successivi provvedimenti legislativi è assicurato l'intero importo delle
risorse aggiuntive previste nella citata intesa Stato-regioni in materia
sanitaria per il triennio 2010-2012. Per l'esercizio 2012 sono assicurate al Servizio
sanitario nazionale risorse corrispondenti a quelle previste per il 2011,
incrementate del 2,8 per cento.
68. Al
fine di consentire in via anticipata l'erogazione del finanziamento del
Servizio sanitario nazionale a cui concorre
ordinariamente lo Stato, per gli anni 2010, 2011 e 2012: a) in deroga a
quanto stabilito dall'articolo 13, comma 6, del decreto legislativo 18
febbraio 2000, n. 56, il Ministero dell'economia e delle finanze è
autorizzato a concedere alle regioni a statuto ordinario e alla Regione
siciliana anticipazioni, con riferimento al livello del finanziamento a cui
concorre ordinariamente lo Stato, da accreditare sulle contabilità speciali
di cui al comma 6 dell'articolo 66 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, in
essere presso le tesorerie provinciali dello Stato, fermo restando quanto
previsto dall'articolo 77-quater, commi da 2 a 6, del decreto-legge 25 giugno
2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133; b) la misura
dell'erogazione del suddetto finanziamento, comprensiva di eventuali
anticipazioni di cui alla lettera a), è fissata al livello del 97 per cento
delle somme dovute a titolo di finanziamento ordinario della quota
indistinta, al netto delle entrate proprie e, per la Regione siciliana, della
compartecipazione regionale al finanziamento della spesa sanitaria, quale
risulta dall'intesa espressa, ai sensi delle norme vigenti, dalla Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano sulla ripartizione delle disponibilità finanziarie
complessive destinate al finanziamento del Servizio sanitario nazionale per i
medesimi anni. Per le regioni che risultano adempienti nell'ultimo triennio
rispetto agli adempimenti previsti dalla normativa vigente, la misura della
citata erogazione del finanziamento è fissata al livello del 98 per cento;
tale livello può essere ulteriormente elevato compatibilmente con gli
obblighi di finanza pubblica; c) la quota di finanziamento condizionata alla
verifica positiva degli adempimenti regionali è fissata nelle misure del 3
per cento e del 2 per cento delle somme di cui alla lettera b)
rispettivamente per le regioni che accedono all'erogazione nella misura del
97 per cento e per quelle che accedono all'erogazione nella misura del 98 per
cento ovvero in misura superiore. All'erogazione di detta quota si provvede a
seguito dell'esito positivo della verifica degli adempimenti previsti dalla
normativa vigente e dalla presente legge;
d) nelle
more dell'espressione dell'intesa, ai sensi delle norme vigenti, da parte
della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano sulla ripartizione delle
disponibilità finanziarie complessive destinate al finanziamento del Servizio
sanitario nazionale, l'erogazione delle risorse in via anticipata provvisoria
è commisurata al livello delle erogazioni effettuate in via anticipata
definitiva, a seguito del raggiungimento della citata intesa, relative al
secondo anno precedente a quello di riferimento; e) sono autorizzati, in sede
di conguaglio, eventuali recuperi necessari, anche a carico delle somme a
qualsiasi titolo spettanti alle regioni per gli esercizi successivi; f) sono
autorizzate, a carico di somme a qualsiasi titolo spettanti, le compensazioni
degli importi a credito e a debito di ciascuna regione e provincia autonoma,
connessi alla mobilità sanitaria interregionale di cui all'articolo 12, comma
3, lettera b), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive
modificazioni, nonché alla mobilità sanitaria internazionale di cui
all'articolo 18, comma 7, dello stesso decreto legislativo n. 502 del 1992, e
successive modificazioni. I predetti importi sono definiti dal Ministero
della salute d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
69. Ai
fini del programma pluriennale di interventi in materia di ristrutturazione
edilizia e di ammodernamento tecnologico, l'importo fissato dall'articolo 20
della legge 11 marzo 1988, n. 67, e successive modificazioni, rideterminato in 23 miliardi di euro dall'articolo 1, comma 796, lettera n), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e
successive modificazioni, è elevato a 24 miliardi di euro, fermo restando,
per la sottoscrizione di accordi di programma con le regioni e l'assegnazione
di risorse agli altri enti del settore sanitario interessati, il limite
annualmente definito in base alle effettive disponibilità di bilancio.
L'incremento di cui al presente comma è destinato prioritariamente alle
regioni che hanno esaurito, con la sottoscrizione di accordi, la loro
disponibilità a valere sui citati 23 miliardi di euro.
70. Per
consentire alle regioni l'implementazione e lo svolgimento delle attività previste dall'articolo 11 della citata intesa
Stato-regioni in materia sanitaria per il triennio 2010-2012, dirette a
pervenire alla certificabilità dei bilanci delle aziende sanitarie, alle
regioni si applicano le disposizioni di cui all'articolo 79, comma 1-sexies,
lettera c), del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto
2008, n. 133.
71. Fermo
restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 565, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e
successive modificazioni, per il triennio 2007-2009, gli enti del Servizio
sanitario nazionale concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza
pubblica adottando, anche nel triennio 2010-2012, misure necessarie a
garantire che le spese del personale, al lordo degli oneri riflessi a carico
delle amministrazioni e dell'imposta regionale sulle attività produttive, non
superino per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012 il corrispondente
ammontare dell'anno 2004 diminuito dell'1,4 per cento.
A tale
fine si considerano anche le spese per il personale con rapporto di lavoro a
tempo determinato, con contratto di collaborazione coordinata e continuativa,
o che presta servizio con altre forme di rapporto di lavoro flessibile o con
convenzioni. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al presente
comma, le spese per il personale sono considerate al netto: a) per l'anno
2004, delle spese per arretrati relativi ad anni precedenti per rinnovo dei
contratti collettivi nazionali di lavoro; b) per ciascuno degli anni 2010,
2011 e 2012, delle spese derivanti dai rinnovi dei contratti collettivi
nazionali di lavoro intervenuti successivamente all'anno 2004. Sono comunque
fatte salve, e devono essere escluse sia per l'anno 2004 sia per ciascuno
degli anni 2010, 2011 e 2012, le spese di personale totalmente a carico di
finanziamenti comunitari o privati, nonché le spese relative alle assunzioni
a tempo determinato e ai contratti di collaborazione coordinata e
continuativa per l'attuazione di progetti di ricerca finanziati ai sensi
dell'articolo 12-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e
successive modificazioni.
72. Gli enti destinatari delle disposizioni di cui al
comma 71, nell'ambito degli indirizzi fissati dalle regioni, anche in
connessione con i processi di riorganizzazione, ivi compresi quelli di
razionalizzazione ed efficientamento della rete ospedaliera, per il
conseguimento degli obiettivi di contenimento della spesa previsti dal
medesimo comma: a) predispongono un programma annuale di revisione delle
consistenze di personale dipendente a tempo indeterminato, determinato, che
presta servizio con contratti di collaborazione coordinata e continuativa o
con altre forme di lavoro flessibile o con convenzioni, finalizzato alla
riduzione della spesa complessiva per il personale, con conseguente
ridimensionamento dei pertinenti fondi della contrattazione integrativa per
la cui costituzione fanno riferimento anche alle disposizioni recate
dall'articolo 1, commi 189, 191 e 194, della legge 23 dicembre 2005, n. 266,
e successive modificazioni; b) fissano parametri standard per
l'individuazione delle strutture semplici e complesse, nonché delle posizioni
organizzative e di coordinamento, rispettivamente, delle aree della dirigenza
e del personale del comparto del Servizio sanitario nazionale, nel rispetto
comunque delle disponibilità dei fondi per il finanziamento della
contrattazione integrativa così come rideterminati ai sensi del presente
comma.
73. Alla
verifica dell'effettivo conseguimento degli obiettivi previsti dalle
disposizioni di cui ai commi 71 e 72 per gli anni 2010, 2011 e 2012, si
provvede nell'ambito del Tavolo tecnico per la
verifica degli adempimenti di cui all'articolo 12 dell'intesa 23 marzo 2005,
sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e
le province autonome di Trento e di Bolzano, pubblicata nel supplemento
ordinario n. 83 alla Gazzetta Ufficiale n. 105 del 7 maggio 2005. La regione
è giudicata adempiente ove sia accertato l'effettivo conseguimento degli
obiettivi previsti. In caso contrario la regione è considerata adempiente
solo ove abbia comunque assicurato l'equilibrio economico.
74. Ai
fini dell'applicazione, nel triennio 2010-2012, delle disposizioni recate
dall'articolo 17, commi da 10 a 13, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, i vincoli finanziari ivi
previsti sono da intendersi riferiti, per gli enti del Servizio sanitario
nazionale, alle misure di contenimento delle spese di cui ai commi 71, 72 e
73 del presente articolo.
75. Per
le regioni che risultano in squilibrio economico si applicano le disposizioni
di cui ai commi da 76 a 91.
76.
All'articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive
modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al quinto periodo: 1) dopo le parole: «si applicano comunque» sono
inserite le seguenti: «il blocco automatico del turn over del personale del
servizio sanitario regionale fino al 31 dicembre del secondo anno successivo
a quello in corso, il divieto di effettuare spese non obbligatorie per il
medesimo periodo e»; 2) le parole: «scaduto il termine del 31 maggio, i
provvedimenti del commissario ad acta non possono avere ad oggetto» sono
sostituite dalle seguenti: «scaduto il termine del 31 maggio, la regione non
può assumere provvedimenti che abbiano ad oggetto»;
b) sono
aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Gli atti emanati e i contratti
stipulati in violazione del blocco automatico del turn over e del divieto di
effettuare spese non obbligatorie sono nulli.
In sede
di verifica annuale degli adempimenti la regione interessata è tenuta ad
inviare una certificazione, sottoscritta dal rappresentante legale dell'ente
e dal responsabile del servizio finanziario, attestante il rispetto dei
predetti vincoli».
77. È
definito quale standard dimensionale del disavanzo sanitario strutturale,
rispetto al finanziamento ordinario e alle maggiori entrate proprie
sanitarie, il livello del 5 per cento, ancorchè coperto dalla regione,ovvero
il livello inferiore al 5 per cento qualora gli
automatismi fiscali o altre risorse di bilancio della regione non
garantiscano con la quota libera la copertura integrale del disavanzo. Nel
caso di raggiungimento o superamento di detto standard dimensionale, la
regione interessata è tenuta a presentare entro il successivo 10 giugno un
piano di rientro di durata non superiore al triennio, elaborato con l'ausilio
dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA) e dell'Agenzia nazionale per i
servizi sanitari regionali (AGENAS) ai sensi dell'articolo 1, comma 180,
della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni, per le
parti non in contrasto con la presente legge, che contenga sia le misure di
riequilibrio del profilo erogativo dei livelli essenziali di assistenza, per
renderlo conforme a quello desumibile dal vigente piano sanitario nazionale e
dal vigente decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di fissazione
dei medesimi livelli essenziali di assistenza, sia le misure per garantire
l'equilibrio di bilancio sanitario in ciascuno degli anni compresi nel piano
stesso.
78. Il
piano di rientro, approvato dalla regione, è valutato dalla Struttura tecnica
di monitoraggio di cui all'articolo 3, comma 2, della citata intesa
Stato-regioni in materia sanitaria per il triennio 2010-2012
e dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano nei termini perentori
rispettivamente di trenta e di quarantacinque giorni dalla data di
approvazione da parte della regione. La citata Conferenza, nell'esprimere il
parere, tiene conto del parere della citata Struttura tecnica, ove espresso.
79. Il
Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle
finanze, di concerto con il Ministro della salute, sentito il Ministro per i rapporti con le regioni, decorsi i termini
di cui al comma 78, accerta l'adeguatezza del piano presentato anche in
mancanza dei pareti delle citate Struttura tecnica e Conferenza. In caso di
riscontro positivo, il piano è approvato dal Consiglio dei ministri ed è
immediatamente efficace ed esecutivo per la regione. In caso di riscontro
negativo, ovvero in caso di mancata presentazione del piano, il Consiglio dei
ministri, in attuazione dell'articolo 120 della Costituzione, nomina il
presidente della regione commissario ad acta per la predisposizione, entro i
successivi trenta giorni, del piano di rientro e per la sua attuazione per
l'intera durata del piano stesso. A seguito della nomina del presidente quale
commissario ad acta:
a)
oltre all'applicazione delle misure previste dall'articolo 1, comma 174,
della legge 30 dicembre 2004, n. 311, come da ultimo modificato dal comma 76
del presente articolo, in via automatica sono sospesi i trasferimenti
erariali a carattere non obbligatorio e, sempre in via automatica, decadono i
direttori generali, amministrativi e sanitari degli enti del servizio
sanitario regionale, nonché dell'assessorato regionale competente. Con
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentita la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano, sono individuati i trasferimenti erariali a carattere
obbligatorio; b) con riferimento all'esercizio in corso alla data della
delibera di nomina del commissario ad acta, sono incrementate in via
automatica, in aggiunta a quanto previsto dal comma 80, nelle misure fisse di
0,15 punti percentuali l'aliquota dell'imposta regionale sulle attività
produttive e di 0,30 punti percentuali l'addizionale all'imposta sul reddito
delle persone fisiche (IRPEF) rispetto al livello delle aliquote vigenti,
secondo le modalità previste dal citato articolo 1, comma 174, della legge n.
311 del 2004, come da ultimo modificato dal comma 76 del presente articolo.
80. Per
la regione sottoposta al piano di rientro resta
fermo l'obbligo del mantenimento, per l'intera durata del piano, delle
maggiorazioni dell'aliquota dell'imposta regionale sulle attività produttive
e dell'addizionale regionale all'IRPEF ove scattate automaticamente ai sensi
dell'articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, come da
ultimo modificato dal comma 76 del presente articolo. Gli interventi
individuati dal piano sono vincolanti per la regione, che è obbligata a
rimuovere i provvedimenti, anche legislativi, e a non adottarne di nuovi che
siano di ostacolo alla piena attuazione del piano di rientro. Resta fermo
quanto previsto dall'articolo 1, comma 796, lettera b), ottavo periodo, della legge 27
dicembre 2006, n. 296, in merito alla possibilità,
qualora sia verificato che il rispetto degli obiettivi intermedi sia stato
conseguito con risultati quantitativamente migliori, di riduzione delle
aliquote fiscali nell'esercizio successivo per la quota corrispondente al
miglior risultato ottenuto; analoga misura di attenuazione si può applicare
anche al blocco del turn over e al divieto di effettuare spese non obbligatorie
in presenza delle medesime condizioni di attuazione del piano.
81. La
verifica dell'attuazione del piano di rientro avviene con periodicità
trimestrale e annuale, ferma restando la possibilità di procedere a verifiche
ulteriori previste dal piano stesso o straordinarie ove ritenute necessarie
da una delle parti. I provvedimenti regionali di
spesa e programmazione sanitaria, e comunque tutti i provvedimenti aventi
impatto sul servizio sanitario regionale indicati nel piano in apposito
paragrafo dello stesso, sono trasmessi alla piattaforma informatica del
Ministero della salute, a cui possono accedere tutti i componenti degli
organismi di cui all'articolo 3 della citata intesa Stato-regioni in materia
sanitaria per il triennio 2010-2012. Il Ministero della salute, di concerto
con il Ministero dell'economia e delle finanze, nell'ambito dell'attività di
affiancamento di propria competenza nei confronti delle regioni sottoposte al
piano di rientro dai disavanzi, esprime un parere preventivo esclusivamente
sui provvedimenti indicati nel piano di rientro.
82.
L'approvazione del piano di rientro da parte del
Consiglio dei ministri e la sua attuazione costituiscono presupposto per
l'accesso al maggior finanziamento dell'esercizio in cui si è verificata
l'inadempienza e di quelli interessati dal piano stesso.
L'erogazione
del maggior finanziamento, dato dalle quote premiali e dalle eventuali
ulteriori risorse finanziate dallo Stato non erogate in conseguenza di
inadempienze pregresse, avviene per una quota pari al 40 per cento a seguito
dell'approvazione del piano di rientro da parte del Consiglio dei ministri.
Le restanti somme sono erogate a seguito della verifica positiva
dell'attuazione del piano, con la procedura di cui all'articolo 1, comma 2,
del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni,
dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189. In materia di erogabilità delle somme
restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 2 e 3, del citato
decreto-legge n. 154 del 2008 e all'articolo 6-bis, commi 1 e 2, del
decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
83.
Qualora dall'esito delle verifiche di cui al comma 81 emerga l'inadempienza
della regione, su proposta del Ministro dell'economia
e delle finanze, di concerto con il Ministro della salute e sentito il
Ministro per i rapporti con le regioni, il Consiglio dei ministri, sentite la
Struttura tecnica di monitoraggio di cui all'articolo 3, comma 2, della
citata intesa Stato-regioni in materia sanitaria per il triennio 2010-2012 e
la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, che esprimono il proprio parere
entro i termini perentori, rispettivamente, di dieci e di venti giorni dalla
richiesta, diffida la regione interessata ad attuare il piano, adottando
altresì tutti gli atti normativi, amministrativi, organizzativi e gestionali
idonei a garantire il conseguimento degli obiettivi in esso previsti. In caso
di perdurante inadempienza, accertata dal Tavolo tecnico per la verifica
degli adempimenti regionali e dal Comitato permanente per la verifica
dell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza di cui rispettivamente
all'articolo 12 e all'articolo 9 della citata intesa del 23 marzo 2005,
sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e
le province autonome di Trento e di Bolzano, pubblicata nel supplemento
ordinario n. 83 alla Gazzetta Ufficiale n. 105 del 7 maggio 2005, il
Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle
finanze, di concerto con il Ministro della salute e sentito il Ministro per i
rapporti con le regioni, in attuazione dell'articolo 120 della Costituzione
nomina il presidente della regione commissario ad acta per l'intera durata
del piano di rientro. Il commissario adotta tutte le misure indicate nel
piano, nonché gli ulteriori atti e provvedimenti normativi, amministrativi,
organizzativi e gestionali da esso implicati in quanto presupposti o comunque
correlati e necessari alla completa attuazione del piano. Il commissario
verifica altresì la piena ed esatta attuazione del piano a tutti i livelli di
governo del sistema sanitario regionale. A seguito della deliberazione di
nomina del commissario: a) oltre all'applicazione delle misure previste
dall'articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, come da
ultimo modificato dal comma 76 del presente articolo, in via automatica sono
sospesi i trasferimenti erariali a carattere non obbligatorio, da individuare
a seguito del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al
comma 79, lettera a), e decadono, sempre in via automatica, i direttori
generali, amministrativi e sanitari degli enti del servizio sanitario
regionale, nonché dell'assessorato regionale competente; b) con riferimento
all'esercizio in corso alla data della delibera di nomina del commissario ad
acta, sono incrementate in via automatica, in aggiunta a quanto previsto dal
comma 80, nelle misure fisse di 0,15 punti percentuali l'aliquota
dell'imposta regionale sulle attività produttive e di 0,30 punti percentuali
l'addizionale all'IRPEF rispetto al livello delle aliquote vigenti, secondo
le modalità previste dall'articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre
2004, n. 311, come da ultimo modificato dal comma 76 del presente articolo.
84.
Qualora il presidente della regione, nominato commissario ad acta per la
redazione e l'attuazione del piano ai sensi dei commi 79 o 83, non adempia in
tutto o in parte all'obbligo di redazione del piano
o agli obblighi, anche temporali, derivanti dal piano stesso,
indipendentemente dalle ragioni dell'inadempimento, il Consiglio dei ministri,
in attuazione dell'articolo 120 della Costituzione, adotta tutti gli atti
necessari ai fini della predisposizione del piano di rientro e della sua
attuazione. Nei casi di riscontrata difficoltà in sede di verifica e
monitoraggio nell'attuazione del piano, nei tempi o nella dimensione
finanziaria ivi indicata, il Consiglio dei ministri, in attuazione
dell'articolo 120 della Costituzione, sentita la regione interessata, nomina
uno o più commissari ad acta di qualificate e comprovate professionalità ed
esperienza in materia di gestione sanitaria per l'adozione e l'attuazione
degli atti indicati nel piano e non realizzati.
85. Si
applicano le disposizioni di cui all'articolo 4, comma 2, terzo, quarto,
quinto e sesto periodo, del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, e
successive modificazioni, in materia di soggetti
attuatori e di oneri e risorse della gestione commissariale. Restano altresì
salve le disposizioni in materia di commissariamenti sanitari che non siano
in contrasto con le disposizioni del presente articolo.
86.
L'accertato verificarsi, in sede di verifica
annuale, del mancato raggiungimento degli obiettivi del piano di rientro, con
conseguente determinazione di un disavanzo sanitario, comporta, oltre
all'applicazione delle misure previste dal comma 80 e ferme restando le
misure eventualmente scattate ai sensi del comma 83, l'incremento nelle
misure fisse di 0,15 punti percentuali dell'aliquota dell'imposta regionale
sulle attività produttive e di 0,30 punti percentuali dell'addizionale
all'IRPEF rispetto al livello delle aliquote vigenti, secondo le procedure
previste dall'articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311,
come da ultimo modificato dal comma 76 del presente articolo.
87. Le
disposizioni di cui ai commi 80, 82, ultimo periodo, e da 83 a 86 si
applicano anche nei confronti delle regioni che
abbiano avviato le procedure per il piano di rientro.
88. Per
le regioni già sottoposte ai piani di rientro e già commissariate alla data
di entrata in vigore della presente legge restano fermi l'assetto della
gestione commissariale previgente per la
prosecuzione del piano di rientro, secondo programmi operativi, coerenti con
gli obiettivi finanziari programmati, predisposti dal commissario ad acta,
nonché le relative azioni di supporto contabile e gestionale. È fatta salva
la possibilità per la regione di presentare un nuovo piano di rientro ai
sensi della disciplina recata dal presente articolo. A seguito dell'approvazione
del nuovo piano cessano i commissariamenti, secondo i tempi e le procedure
definiti nel medesimo piano per il passaggio dalla gestione straordinaria
commissariale alla gestione ordinaria regionale. In ogni caso si applicano le
disposizioni di cui all'articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004,
n. 311, come da ultimo modificato dal comma 76 del presente articolo, e ai
commi da 80 a 86 del presente articolo.
89. Al
fine di assicurare il conseguimento degli obiettivi dei piani di rientro dai
disavanzi sanitari, sottoscritti ai sensi dell'articolo 1, comma 180, della
legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive
modificazioni, nella loro unitarietà, anche mediante il regolare svolgimento
dei pagamenti dei debiti accertati in attuazione dei medesimi piani, per un
periodo di dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge
non possono essere intraprese o proseguite azioni esecutive nei confronti
delle aziende sanitarie locali e ospedaliere delle regioni medesime e i
pignoramenti eventualmente eseguiti non vincolano gli enti debitori e i
tesorieri, i quali possono disporre delle somme per le finalità istituzionali
degli enti. I relativi debiti insoluti producono, nel suddetto periodo di
dodici mesi, esclusivamente gli interessi legali di cui all'articolo 1284 del
codice civile, fatti salvi gli accordi tra le parti che prevedono tassi di
interesse inferiori.
90. Le
regioni interessate dai piani di rientro, d'intesa con il Governo, possono
utilizzare, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica, a copertura dei
debiti sanitari, le risorse del Fondo per le aree sottoutilizzate relative ai programmi di interesse strategico regionale di
cui alla delibera del CIPE n. 1/2009 del 6 marzo 2009, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n. 137 del 16 giugno 2009, nel limite individuato nella
delibera di presa d'atto dei singoli piani attuativi regionali da parte del
CIPE.
91.
Limitatamente ai risultati d'esercizio dell'anno 2009, nelle regioni per le
quali si è verificato il mancato raggiungimento degli obiettivi programmati
di risanamento e riequilibrio economico-finanziario contenuti nello specifico piano di rientro dai disavanzi sanitari, di cui
all'accordo sottoscritto ai sensi dell'articolo 1, comma 180, della legge 30
dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni: a) è consentito provvedere
alla copertura del disavanzo sanitario mediante risorse di bilancio regionale
a condizione che le relative misure di copertura, idonee e congrue, risultino
essere state adottate entro il 31 dicembre 2009; b) si applicano, secondo le
procedure previste dall'articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004,
n. 311, come da ultimo modificato dal comma 76 del presente articolo, le
disposizioni di cui al comma 86 del presente articolo, in deroga a quanto
stabilito dall'articolo 1, comma 796, lettera b), sesto periodo, della legge 27
dicembre 2006, n. 296.
92. Per
le regioni che risultano inadempienti per motivi diversi dall'obbligo
dell'equilibrio di bilancio sanitario, si applicano le disposizioni di cui ai
commi da 93 a 97.
93.
Le regioni possono chiedere la sottoscrizione di un accordo, con il relativo
piano di rientro, approvato dalla regione, ai sensi dell'articolo 1, comma
180, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni, per le
parti non in contrasto con la presente legge. Ai
fini della sottoscrizione del citato accordo, il piano di rientro è valutato
dalla Struttura tecnica di monitoraggio di cui all'articolo 3, comma 2, della
citata intesa Stato-regioni in materia sanitaria per il triennio 2010-2012 e
dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano nei termini perentori,
rispettivamente, di quindici e di trenta giorni dall'invio. La Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano, nell'esprimere il parere, tiene conto del parere della
citata Struttura tecnica, ove reso. Alla sottoscrizione del citato accordo si
dà luogo anche nel caso sia decorso inutilmente il predetto termine di trenta
giorni.
94. La
sottoscrizione dell'accordo di cui al comma 93 e la relativa attuazione
costituiscono presupposto per l'accesso al maggior finanziamento
dell'esercizio in cui si è verificata l'inadempienza e di quelli interessati
dal piano di rientro.
L'erogazione
del maggior finanziamento avviene per una quota pari all'80 per cento a
seguito della sottoscrizione dell'accordo. Le restanti somme sono erogate a
seguito della verifica positiva dell'attuazione del piano, con la procedura
di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189. In
materia di erogabilità delle somme restano ferme le disposizioni di cui
all'articolo 1, commi 2 e 3, del citato decreto-legge n. 154 del 2008 e
all'articolo 6-bis, commi 1 e 2, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28
gennaio 2009, n. 2.
95. Gli
interventi individuati dal piano di rientro sono
vincolanti per la regione, che è obbligata a rimuovere i provvedimenti, anche
legislativi, e a non adottarne di nuovi che siano di ostacolo alla piena
attuazione del piano di rientro.
96. La
verifica dell'attuazione del piano di rientro
avviene con periodicità semestrale e annuale, ferma restando la possibilità
di procedere a verifiche ulteriori previste dal piano stesso o straordinarie
ove ritenute necessarie da una delle parti. I provvedimenti regionali di
spesa e programmazione sanitaria, e comunque tutti i provvedimenti aventi
impatto sul servizio sanitario regionale indicati nel piano in apposito
paragrafo dello stesso, sono trasmessi alla piattaforma informatica del
Ministero della salute, cui possono accedere tutti i componenti degli
organismi di cui all'articolo 3 della citata intesa Stato-regioni in materia
sanitaria per il triennio 2010-2012. Il Ministero della salute, di concerto
con il Ministero dell'economia e delle finanze, nell' ambito dell'attività di
affiancamento di propria competenza nei confronti delle regioni sottoposte al
piano di rientro dai disavanzi, esprime un parere preventivo esclusivamente
sui provvedimenti indicati nel piano di rientro.
97. Le
regioni che avrebbero dovuto sottoscrivere, entro il
31 dicembre 2009, un accordo ai sensi dell'articolo 1, comma 180, della legge
30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni, con il relativo piano
di rientro, per la riattribuzione del maggior finanziamento, possono
formalmente chiedere di sottoscrivere il medesimo accordo corredando la richiesta
di un adeguato piano di rientro, entro il termine del 30 aprile 2010. In caso
di mancata sottoscrizione dell'accordo entro i successivi novanta giorni, la
quota di maggior finanziamento si intende definitivamente sottratta alla
competenza della regione interessata.
98. Lo
Stato è autorizzato ad anticipare alle regioni interessate dai piani di
rientro dai disavanzi sanitari per squilibrio economico, fino a un massimo di
1.000 milioni di euro, la liquidità necessaria per
l'estinzione dei debiti sanitari cumulativamente registrati fino al 31
dicembre 2005. All'erogazione si provvede, fermi restando gli equilibri
programmati dei trasferimenti di cassa al settore sanitario, anche in tranche
successive, a seguito dell'accertamento definitivo e completo del debito
sanitario non coperto da parte della regione, con il supporto dell'advisor
contabile, in attuazione del citato piano di rientro, e della
predisposizione, da parte regionale, di misure legislative di copertura
dell'ammortamento della predetta liquidità, idonee e congrue. La regione
interessata è tenuta, in funzione delle risorse trasferite dallo Stato, alla
relativa restituzione, comprensiva di interessi, in un periodo non superiore
a trent'anni. Gli importi così determinati sono acquisiti in appositi capitoli
del bilancio dello Stato. Con apposito contratto tra il Ministero
dell'economia e delle finanze e la regione interessata sono definite le
modalità di erogazione e di restituzione delle somme, prevedendo, qualora la
regione non adempia nei termini ivi stabiliti al versamento delle rate di
ammortamento dovute, sia le modalità di recupero delle medesime somme da
parte del Ministero dell'economia e delle finanze, sia l'applicazione di
interessi moratori. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 796, lettera e), della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
99.
Le disposizioni recate dal comma 1, lettere a) e b),
e dal comma 4 dell'articolo 13 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, concernenti
la materia del prezzo dei farmaci e delle quote di spettanza si interpretano
nel senso che il termine «brevetto» deve intendersi riferito al brevetto sul
principio attivo.
100. All'articolo 1, comma 796, lettera t), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le
parole: «1° gennaio 2010» sono sostituite dalle seguenti: «l° gennaio 2011».
101. Al
comma 8-bis dell'articolo 66 del codice dell'amministrazione digitale, di cui
al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, introdotto dall'articolo 37,
comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69, le
parole: «Fino al 31 dicembre 2010» sono sostituite dalle seguenti: «Fino al
31 dicembre 2011».
102. Il
Fondo per le non autosufficienze di cui all'articolo 1, comma 1264, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è
incrementato di euro 400 milioni per l'anno 2010.
103. A
decorrere dall'anno 2010, gli oneri relativi ai diritti soggettivi di cui
alle seguenti disposizioni non sono più finanziati a valere
sul Fondo nazionale per le politiche sociali, di cui all'articolo 20, comma
8, della legge 8 novembre 2000, n. 328, bensì mediante appositi capitoli di
spese obbligatorie iscritti nello stato di previsione del Ministero del
lavoro e delle politiche sociali:
a) articolo
65 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni; b)
articoli 33, 74 e 75 del testo unico delle disposizioni legislative in
materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al
decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151; c) articolo 39 della legge 28
dicembre 2001, n. 448, e successive modificazioni;
d)
articolo 3, comma 131, della legge 24 dicembre 2003, n. 350.
104. In
applicazione di quanto disposto dal comma 103, a decorrere dall'anno 2010 lo stanziamento del Fondo nazionale per le politiche
sociali, di cui all'articolo 20, comma 8, della legge 8 novembre 2000, n.
328, è corrispondentemente ridotto.
105.
All'articolo 51, comma 1, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28
febbraio 2008, n. 31, dopo le parole: «destinate al finanziamento degli
interventi di cui all'elenco 1 della medesima legge» sono inserite le
seguenti: «, nonché quelle decorrenti dall'anno 2010».
106. Le
disposizioni recate dai commi da 107 a 125 sono
approvate ai sensi e per gli effetti dell'articolo 104 del testo unico delle
leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto
Adige, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n.
670, e successive modificazioni.
107. A
decorrere dal 1° gennaio 2010, al citato testo unico di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, e successive
modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: a) sono abrogati la lettera d) del comma 2 dell'articolo 69, la lettera
b) del comma 1 e il comma 2 dell'articolo 75, nonché l'articolo 78; b)
all'articolo 69, comma 2, lettera b), sono aggiunte, in fine, le seguenti
parole: «, determinata assumendo a riferimento i consumi finali»; c) all'articolo
73 sono apportate le seguenti modificazioni: 1) al comma 1 è aggiunto, in
fine, il seguente periodo: «Le tasse automobilistiche istituite con legge
provinciale costituiscono tributi propri»; 2) dopo il comma 1 è aggiunto il
seguente:
«1 -bis.
Le province, relativamente ai tributi erariali per i quali lo Stato ne
prevede la possibilità, possono in ogni caso modificare aliquote e prevedere
esenzioni, detrazioni e deduzioni purché nei limiti delle aliquote superiori
definite dalla normativa statale»; d) l'articolo 74 è sostituito dal
seguente:
«Art. 74.
- 1. La regione e le province possono ricorrere all'indebitamento solo per il
finanziamento di spese di investimento, per una cifra non superiore alle
entrate correnti. È esclusa ogni garanzia dello Stato sui prestiti dalle
stesse contratti»; e) la lettera e) del comma 1 dell'articolo 75 è sostituita
dalla seguente:
«e) i
nove decimi dell'imposta sul valore aggiunto relativa all'importazione
determinata assumendo a riferimento i consumi finali»; f) la lettera f) del
comma 1 dell'articolo 75 è sostituita dalla seguente:
«f) i
nove decimi del gettito dell'accisa sulla benzina, sugli oli da gas per
autotrazione e sui gas petroliferi liquefatti per autotrazione erogati dagli
impianti di distribuzione situati nei territori delle due province, nonché i
nove decimi delle accise sugli altri prodotti energetici ivi consumati»;
g) dopo
l'articolo 75 è inserito il seguente:
«Art.
75-bis. - 1. Nell'ammontare delle quote di tributi erariali devolute alla
regione e alle province sono comprese anche le entrate afferenti all'ambito
regionale e provinciale affluite, in attuazione di disposizioni legislative o
amministrative, a uffici situati fuori del territorio della regione e delle
rispettive province.
2. La
determinazione delle quote di cui al comma 1 è effettuata assumendo a
riferimento indicatori od ogni altra documentazione idonea alla valutazione
dei fenomeni economici che hanno luogo nel territorio regionale e
provinciale.
3. Salvo
quanto diversamente disposto con le disposizioni di cui all'articolo 107, i
gettiti di spettanza provinciale dell'imposta sul reddito delle società e
delle imposte sostitutive sui redditi di capitale, qualora non sia possibile
la determinazione con le modalità di cui al comma 2, sono quantificati sulla
base dell'incidenza media dei medesimi tributi sul prodotto interno lordo
(PIL) nazionale da applicare al PIL regionale o provinciale accertato
dall'Istituto nazionale di statistica»; h) l'articolo 79 è sostituito dal seguente:
«Art. 79.
- 1. La regione e le province concorrono al conseguimento degli obiettivi di
perequazione e di solidarietà e all'esercizio dei diritti e dei doveri dagli
stessi derivanti nonché all'assolvimento degli obblighi di carattere
finanziario posti dall'ordinamento comunitario, dal patto di stabilità
interno e dalle altre misure di coordinamento della finanza pubblica
stabilite dalla normativa statale: a) con l'intervenuta soppressione della
somma sostitutiva dell'imposta sul valore aggiunto all'importazione e delle
assegnazioni a valere su leggi statali di settore; b) con l'intervenuta
soppressione della somma spettante ai sensi dell'articolo 78;
c) con il
concorso finanziario ulteriore al riequilibrio della finanza pubblica
mediante l'assunzione di oneri relativi all'esercizio di funzioni statali,
anche delegate, definite d'intesa con il Ministero dell'economia e delle
finanze, nonché con il finanziamento di iniziative e di progetti, relativi
anche ai territori confinanti, complessivamente in misura pari a 100 milioni
di euro annui a decorrere dall'anno 2010 per ciascuna provincia.
L'assunzione
di oneri opera comunque nell'importo di 100 milioni di euro annui anche se
gli interventi nei territori confinanti risultino per un determinato anno di
un importo inferiore a 40 milioni di euro complessivi; d) con le modalità di
coordinamento della finanza pubblica definite al comma 3.
2. Le
misure di cui al comma 1 possono essere modificate esclusivamente con la
procedura prevista dall'articolo 104 e fino alla loro eventuale modificazione
costituiscono il concorso agli obiettivi di finanza pubblica di cui al comma
1.
3. Al
fine di assicurare il concorso agli obiettivi di finanza pubblica, la regione
e le province concordano con il Ministro dell'economia e delle finanze gli
obblighi relativi al patto di stabilità interno con riferimento ai saldi di
bilancio da conseguire in ciascun periodo. Fermi restando gli obiettivi
complessivi di finanza pubblica, spetta alle province stabilire gli obblighi
relativi al patto di stabilità interno e provvedere alle funzioni di
coordinamento con riferimento agli enti locali, ai propri enti e organismi
strumentali, alle aziende sanitarie, alle università non statali di cui
all'articolo 17, comma 120, della legge 15 maggio 1997, n. 127, alle camere
di commercio, industria, artigianato e agricoltura e agli altri enti od
organismi a ordinamento regionale o provinciale finanziati dalle stesse in
via ordinaria. Non si applicano le misure adottate per le regioni e per gli
altri enti nel restante territorio nazionale. A decorrere dall'anno 2010, gli
obiettivi del patto di stabilità interno sono determinati tenendo conto anche
degli effetti positivi in termini di indebitamento netto derivanti
dall'applicazione delle disposizioni recate dal presente articolo e dalle
relative norme di attuazione. Le province vigilano sul raggiungimento degli
obiettivi di finanza pubblica da parte degli enti di cui al presente comma ed
esercitano sugli stessi il controllo successivo sulla gestione dando notizia
degli esiti alla competente sezione della Corte dei conti.
4. Le
disposizioni statali relative all'attuazione degli obiettivi di perequazione
e di solidarietà, nonché al rispetto degli obblighi derivanti dal patto di
stabilità interno, non trovano applicazione con riferimento alla regione e
alle province e sono in ogni caso sostituite da quanto previsto dal presente
articolo. La regione e le province provvedono alle finalità di coordinamento
della finanza pubblica contenute in specifiche disposizioni legislative dello
Stato, adeguando la proprialegislazione ai principi costituenti limiti ai
sensi degli articoli 4 e 5»; i) dopo il comma 1 dell'articolo 80 sono
aggiunti i seguenti:
«1-bis.
Nelle materie di competenza le province possono istituire nuovi tributi
locali. Nel caso di tributi locali istituiti con legge dello Stato, la legge
provinciale può consentire agli enti locali di modificare le aliquote e di
introdurre esenzioni, detrazioni o deduzioni nei limiti delle aliquote
superiori definite dalla normativa statale e può prevedere, anche in deroga
alla disciplina statale, modalità di riscossione.
1-ter.
Le compartecipazioni al gettito e le addizionali a tributi erariali che le
leggi dello Stato attribuiscono agli enti locali spettano, con riguardo agli
enti locali del rispettivo territorio, alle province. Ove la legge statale
disciplini l'istituzione di addizionali tributarie comunque denominate da
parte degli enti locali, alle relative finalità provvedono le province
individuando criteri, modalità e limiti di applicazione di tale disciplina
nel rispettivo territorio»; 1) l'articolo 82 è sostituito dal seguente:
«Art. 82.
- 1. Le attività di accertamento dei tributi nel territorio delle province
sono svolte sulla base di indirizzi e obiettivi strategici definiti
attraverso intese tra ciascuna provincia e il Ministro dell'economia e delle
finanze e conseguenti accordi operativi con le agenzie fiscali»; m)
all'articolo 83 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La regione e le
province adeguano la propria normativa alla legislazione dello Stato in
materia di armonizzazione dei bilanci pubblici».
108. Le
quote dei proventi erariali spettanti alla regione Trentino-Alto
Adige/Südtirol e alle province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi degli articoli 69, 70 e 75 del citato testo unico di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, e
successive modificazioni, a decorrere dal 1° gennaio 2011, sono riversate
dalla struttura di gestione individuata dall'articolo 22 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, per i
tributi oggetto di versamento unificato e di compensazione, e dai soggetti a
cui affluiscono, per gli altri tributi, direttamente alla regione e alle
province autonome sul conto infruttifero, intestato ai medesimi enti,
istituito presso la tesoreria provinciale dello Stato, nei modi e nei tempi
da definire con apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze,
adottato previa intesa con la regione e le province autonome.
109. A
decorrere dal 1° gennaio 2010 sono abrogati gli articoli 5 e 6 della legge 30
novembre 1989, n. 386; in conformità con quanto disposto dall'articolo 8,
comma 1, lettera f), della legge 5 maggio 2009, n.
42, sono comunque fatti salvi i contributi erariali in essere sulle rate di
ammortamento di mutui e prestiti obbligazionari accesi dalle province
autonome di Trento e di Bolzano, nonché i rapporti giuridici già definiti.
110. A
decorrere dal 1° gennaio 2010, il contributo di cui
all'articolo 334 del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto
legislativo 7 settembre 2005, n. 209, relativamente agli intestatari delle
carte di circolazione residenti nelle province autonome di Trento e di
Bolzano, è attribuito alla rispettiva provincia. Gli assicuratori sono tenuti
a scorporare dal totale dei contributi di cui al citato articolo 334 del
codice di cui al decreto legislativo n. 209 del 2005 le somme attribuite alle
province autonome di Trento e di Bolzano e a effettuare distinti versamenti a
favore di ogni singola provincia autonoma con le stesse modalità previste dal
regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 14 dicembre 1998, n.
457, per il versamento dell'imposta sulle assicurazioni per la responsabilità
civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore.
111. In
applicazione dell'articolo 75-bis del citato testo unico di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, introdotto dal comma 107, lettera g), del presente articolo, l'imposta
sulle assicurazioni, esclusa quella per la responsabilità civile derivante
dalla circolazione dei veicoli a motore, è attribuita sulla base della
distribuzione provinciale dei premi, contabilizzati dalle imprese di
assicurazione e accertati dall'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni
private e di interesse collettivo.
112.
L'onere a carico dello Stato per il rimborso delle funzioni delegate in
materia di viabilità statale, motorizzazione civile, collocamento
al lavoro, catasto e opere idrauliche è stabilito nell'importo di 50 milioni
di euro annui per ciascuna provincia autonoma per gli anni 2003 e successivi
ed è erogato nella stessa misura annua a decorrere dall'anno 2010.
113. Il
rimborso dovuto alla provincia autonoma di Bolzano
per l'esercizio della delega in materia di ordinamento scolastico prevista
dal decreto legislativo 24 luglio 1996, n. 434, per gli anni 2010 e
successivi è determinato e corrisposto in 250 milioni di euro annui a
decorrere dall'anno 2010. Le spettanze relative agli anni dal 2000 al 2005
sono determinate nell'importo già concordato e quelle per gli anni dal 2006
al 2009 sono definite entro l'anno 2010. Tali spettanze arretrate a tutto
l'anno 2009 sono corrisposte nell'importo di 100 milioni di euro annui a
decorrere dall'anno 2010.
114.
Resta ferma la corresponsione, con cadenza annuale dall'anno 2010, delle
quote variabili maturate, ai sensi dell'articolo 78 del citato testo unico di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 31
agosto 1972, n. 670, e successive modificazioni, e relative norme di
attuazione, sino a tutto l'anno 2009. Le quote maturate sino all'anno 2005
sono definite entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge. Le quote relative agli anni dal 2006 al 2009 sono definite entro
l'anno 2010.
115. Alle
comunità costituite nella provincia autonoma di Trento ai sensi della legge
provinciale 16 giugno 2006, n. 3, si applica la disposizione di cui
all'articolo 74, comma 1, del testo unico delle
imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni.
116.
Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge sono
definite le norme di attuazione necessarie a
seguito delle modificazioni del citato testo unico di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, introdotte dalla presente
legge.
117.
Secondo quanto previsto dall'articolo 79, comma 1, lettera c), del citato
testo unico di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, come sostituito dal comma 107, lettera h),
del presente articolo, le province autonome di Trento e di Bolzano, nel
rispetto del principio di leale collaborazione, concorrono al conseguimento
di obiettivi di perequazione e di solidarietà attraverso il finanziamento di
progetti, di durata anche pluriennale, per la valorizzazione, lo sviluppo
economico e sociale, l'integrazione e la coesione dei territori dei comuni
appartenenti alle province di regioni a statuto ordinario confinanti
rispettivamente con la provincia autonoma di Trento e con la provincia
autonoma di Bolzano. Ciascuna delle due province autonome di Trento e di
Bolzano assicura annualmente un intervento finanziario determinato in 40
milioni di euro.
118. Ai
fini dell'attuazione del comma 117 è istituito un organismo di indirizzo
composto da: a) due rappresentanti del Ministro dell'economia e delle
finanze, di cui uno con funzioni di presidente, su indicazione del Ministro
stesso;
b) un
rappresentante del Ministro per i rapporti con le regioni; c) un
rappresentante del Ministro dell'interno; d) un rappresentante della
provincia autonoma di Trento; e) un rappresentante della provincia autonoma
di Bolzano; f) un rappresentante per ciascuna delle regioni a statuto
ordinario di cui al comma 117.
119.
L'organismo di indirizzo di cui al comma 118 stabilisce gli indirizzi per la
valutazione e l'approvazione dei progetti di cui al comma 117.
120. Con
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri,
adottato su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti il
Ministro per i rapporti con le regioni e il Ministro dell'interno, previo
parere delle regioni a statuto ordinario di cui al comma 117 e d'intesa con
le province autonome di Trento e di Bolzano, si provvede a: a) stabilire i
criteri in base ai quali possono concorrere al finanziamento, presentando i
progetti di cui al comma 117, oltre ai singoli comuni confinanti, anche forme
associative tra più comuni confinanti e tra comuni confinanti e comuni ad
essi contigui territorialmente; b) stabilire i criteri di ripartizione dei
finanziamenti con riferimento ai diversi obiettivi di sviluppo e di
integrazione e tra i diversi ambiti territoriali; c) disciplinare le modalità
di erogazione dei finanziamenti da parte delle province autonome di Trento e
di Bolzano; d) nominare i membri dell'organismo di indirizzo di cui al comma
118, sulla base delle designazioni presentate da ciascuno dei soggetti e
organi rappresentati; e) disciplinare l'organizzazione e il funzionamento
dell'organismo di indirizzo di cui al comma 118, in modo da garantire il
carattere cooperativo delle decisioni; f) determinare le tipologie dei
progetti di cui al comma 117, nonché le modalità e i termini per la
presentazione degli stessi; g) stabilire i requisiti di ammissibilità dei
progetti, al fine di assicurare il rispetto della normativa comunitaria in
materia di aiuti di Stato; h) stabilire i criteri di valutazione dei
progetti; i) stabilire i criteri e le modalità di verifica della regolare
attuazione degli interventi previsti da ciascun progetto ammesso al
finanziamento e del conseguimento degli obiettivi da essi perseguiti; l)
disciplinare il funzionamento di appositi organi, che approvano annualmente i
progetti e determinano i finanziamenti da parte delle province autonome
spettanti a ciascuno di essi, sulla base degli indirizzi stabiliti
dall'organismo di cui al comma 118; i suddetti organi sono composti in modo
paritetico da rappresentanti delle province interessate e dello Stato.
121. Ai
componenti dell'organismo di gestione di cui al comma 118 non spetta alcun
compenso. Gli oneri connessi alla partecipazione alle riunioni dello stesso
sono a carico dei rispettivi soggetti e organi rappresentati, i quali provvedono a valere sugli ordinari
stanziamenti di bilancio e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico
della finanza pubblica.
122. Nel
rispetto dell'articolo 33 della Costituzione e dei principi fondamentali
della legislazione statale, la provincia autonoma
di Trento esercita, ai sensi degli articoli 16 e 17 del citato testo unico di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, le
funzioni, delegate alla medesima provincia autonoma a decorrere dalla data di
entrata in vigore della presente legge, relative all'università degli studi
di Trento, compreso il relativo finanziamento. L'onere per l'esercizio delle
predette funzioni rimane a carico della provincia autonoma di Trento secondo
quanto previsto dalla lettera c) del comma 1 dell'articolo 79 del citato
testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 670 del
1972, come sostituito dal comma 107, lettera h), del presente articolo.
123. La
provincia autonoma di Bolzano, secondo quanto previsto dalla lettera c) del comma 1 dell'articolo 79 del citato
testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972,
n. 670, come sostituito dal comma 107, lettera h), del presente articolo,
assume il finanziamento sostenuto dallo Stato per la Libera università di
Bolzano, i costi di funzionamento del conservatorio
«Claudio
Monteverdi» di Bolzano, quelli relativi al servizio di spedizione e recapito
postale nell'ambito del territorio provinciale e al finanziamento di
infrastrutture di competenza dello Stato sul territorio provinciale, nonché
gli ulteriori oneri specificati mediante accordo tra il Governo, la regione
Trentino-Alto Adige/Südtirol, la provincia autonoma di Trento e la provincia
autonoma di Bolzano.
124. Sono
delegate alle province autonome di Trento e di
Bolzano le funzioni in materia di gestione di cassa integrazione guadagni,
disoccupazione e mobilità, da esercitare sulla base di conseguenti intese con
il Ministero del lavoro e delle politiche sociali per coordinare e raccordare
gli interventi, ivi compresa la possibilità di avvalersi dell'INPS sulla base
di accordi con quest'ultimo. Le predette province autonome possono regolare
la materia sulla base dei principi della legislazione statale, con
particolare riguardo ai criteri di accesso, utilizzando risorse aggiuntive
del proprio bilancio, senza oneri a carico dello Stato. L'onere per
l'esercizio delle predette funzioni rimane a carico delle province autonome
secondo quanto previsto dalla lettera c) del comma 1 dell'articolo 79 del
citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31
agosto 1972, n. 670, come sostituito dal comma 107, lettera h), del presente
articolo.
125. Fino
all'emanazione delle norme di attuazione che disciplinano l'esercizio delle
funzioni delegate di cui ai commi 122, 123 e 124,
lo Stato continua a esercitare le predette funzioni ferma restando
l'assunzione degli oneri a carico delle province autonome di Trento e di
Bolzano, a decorrere dal 1° gennaio 2010, secondo quanto previsto dalla
lettera c) del comma 1 dell'articolo 79 del citato testo unico di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, come
sostituito dal comma 107, lettera h), del presente articolo.
126. Le
maggiori entrate e le minori spese derivanti
dall'attuazione dei commi da 105 a 125 affluiscono al fondo di cui al comma
250, con le medesime modalità ivi previste.
127.
Lo stanziamento di cui all'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 27 maggio
2008, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge
24 luglio 2008, n. 126, e all'articolo 2, comma 8, del decreto-legge 7
ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre
2008, n. 189, è integrato: a) per l'anno 2008 di 156 milioni di euro; b)
dall'anno 2009 di 760 milioni di euro annui.
128. Il
terzo periodo del comma 4 dell'articolo 1 del decreto-legge 27 maggio 2008,
n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126, è
soppresso.
129. Le
disponibilità del fondo di cui all'articolo 7-quinquies, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5,
convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile
2009, n. 33, come integrate dall'articolo 1, comma 5, del
decreto-legge 23 novembre 2009, n. 168, nonché ai sensi della presente legge,
sono ridotte di 3.690 milioni di euro per l'anno 2010, di 1.379 milioni di
euro per l'anno 2011, di 2.560 milioni di euro per l'anno 2012 e di 760
milioni di euro a decorrere dall'anno 2013. Le disponibilità del Fondo
strategico per il Paese a sostegno dell'economia reale, istituito presso la
Presidenza del Consiglio dei ministri, di cui all'articolo 18, comma 1,
lettera b-bis), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28gennaio 2009, n. 2, e successive modificazioni,
sono ridotte di 120 milioni di euro per l'anno 2010.
130. Il
comma 2 dell'articolo 19 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, è sostituito dal
seguente:
«2. In
via sperimentale per il biennio 2010-2011, a valere sulle risorse di cui al
comma 1 e comunque nei limiti di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni
2010 e 2011, e nei soli casi di fine lavoro, fermo restando quanto previsto
dai commi 8, secondo periodo, e 10, è riconosciuta una somma liquidata in
un'unica soluzione, pari al 30 per cento del reddito percepito l'anno
precedente e comunque non superiore a 4.000 euro, ai collaboratori coordinati
e continuativi di cui all'articolo 61, comma 1, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276,
iscritti in via esclusiva alla Gestione separata presso l'INPS di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, con
esclusione dei soggetti individuati dall'articolo 1, comma 212, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, i quali
soddisfino in via congiunta le seguenti condizioni:
a)
operino in regime di monocommittenza;
b)
abbiano conseguito l'anno precedente un reddito lordo non superiore a 20.000
euro e non inferiore a 5.000 euro;
c) con
riguardo all'anno di riferimento sia accreditato, presso la predetta Gestione
separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge n. 335 del 1995, un
numero di mensilità non inferiore a uno;
d)
risultino senza contratto di lavoro da almeno due mesi;
e)
risultino accreditate nell'anno precedente almeno tre mensilità presso la
predetta Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge n. 335 del 1995. Restano
fermi i requisiti di accesso e la misura del trattamento vigenti alla data
del 31 dicembre 2009 per coloro che hanno maturato il diritto entro tale
data».
131. Dopo
il comma 2-bis dell'articolo 19 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, è inserito il seguente:
«2-ter.
In via sperimentale per l'anno 2010, per l'indennità ordinaria di
disoccupazione non agricola con requisiti normali di cui all'articolo 19,
primo comma, del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 luglio 1939, n. 1272, ai fini del
perfezionamento del requisito contributivo si computano anche i periodi
svolti nel biennio precedente in via esclusiva sotto forma di collaborazione
coordinata e continuativa, anche a progetto, nella misura massima di tredici
settimane. Per quantificare i periodi di copertura assicurativa svolti sotto
forma di collaborazione coordinata e continuativa si calcola l'equivalente in
giornate lavorative, dividendo il totale dell'imponibile contributivo ai fini
della Gestione separata nei due anni precedenti per il minimale di
retribuzione giornaliera».
132. In
via sperimentale per l'anno 2010, ai beneficiari di qualsiasi trattamento di sostegno al reddito non connesso a sospensioni
dal lavoro, ai sensi della legislazione vigente in materia di ammortizzatori
sociali, che abbiano almeno trentacinque anni di anzianità contributiva e che
accettino un'offerta di lavoro che preveda l'inquadramento in un livello
retributivo inferiore di almeno il 20 per cento a quello corrispondente alle
mansioni di provenienza, è riconosciuta la contribuzione figurativa
integrativa, fino alla data di maturazione del diritto al pensionamento e
comunque non oltre la data del 31 dicembre 2010.
133. La
contribuzione figurativa integrativa è pari alla differenza tra il contributo
accreditato nelle mansioni di provenienza e il contributo obbligatorio
spettante in relazione al lavoro svolto ai sensi del comma 132. Tale beneficio è concesso a domanda nel limite di
40 milioni di euro per l'anno 2010. Con decreto del Ministro del lavoro e
delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze, sono disciplinate le modalità di attuazione del presente comma.
134. In
via sperimentale per l'anno 2010, la riduzione contributiva prevista
dall'articolo 8, comma 2, e dall'articolo 25, comma 9, della legge 23 luglio
1991, n. 223, è estesa, comunque non oltre la data del 31 dicembre 2010, ai
datori di lavoro che assumono i beneficiari
dell'indennità di disoccupazione non agricola con requisiti normali di cui
all'articolo 19, primo comma, del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 1939, n. 1272, che abbiano almeno
cinquanta anni di età. La durata della riduzione contributiva prevista dal
citato articolo 8, comma 2, e dal citato articolo 25, comma 9, della legge n.
223 del 1991 è prolungata, per chi assume lavoratori in mobilità o che beneficiano
dell'indennità di disoccupazione non agricola con requisiti normali, che
abbiano almeno trentacinque anni di anzianità contributiva, fino alla data di
maturazione del diritto al pensionamento e comunque non oltre la data del 31
dicembre 2010.
135. Il
beneficio di cui al comma 134 è concesso a domanda nel limite di 120 milioni
di euro per l'anno 2010. Con decreto del Ministro del lavoro e delle
politiche sociali, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, sono disciplinate le modalità di attuazione
del comma 134 e del presente comma.
136. Sono
prorogate, per l'anno 2010, le disposizioni di cui ai commi 10-bis, 11, 13,
14, 15 e 16 dell'articolo 19 del decreto-legge 29 novembre
2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e successive
modificazioni. Al comma 10-bis del medesimo articolo 19, dopo le parole: «in
caso di licenziamento»
sono
inserite le seguenti: «o di cessazione del rapporto di lavoro».
137.
L'intervento di cui all'articolo 19, comma 12, del decreto-legge 29 novembre
2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28
gennaio 2009, n. 2, è prorogato per l'anno 2010 nel limite di spesa
di 15 milioni di euro.
138. In
attesa della riforma degli ammortizzatori sociali per l'anno 2010 e nel
limite delle risorse di cui al comma 140, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, può disporre, sulla base di specifici
accordi governativi e per periodi non superiori a dodici mesi, in deroga alla
normativa vigente, la concessione, anche senza soluzione di continuità, di
trattamenti di cassa integrazione guadagni, di mobilità e di disoccupazione
speciale, anche con riferimento a settori produttivi e ad aree regionali.
Nell'ambito delle risorse finanziarie destinate per l'anno 2010 alla
concessione in deroga alla normativa vigente, anche senza soluzione di
continuità, di trattamenti di cassa integrazione guadagni, di mobilità e di
disoccupazione speciale, i trattamenti concessi ai sensi dell'articolo 2, comma 36, della legge 22 dicembre 2008, n. 203, e
successive modificazioni, e dell'articolo 19, comma 9, del decreto-legge 29
novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e successive
modificazioni, possono essere prorogati, sulla base di specifici accordi
governativi e per periodi non superiori a dodici mesi, con decreto del
Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze. La misura dei trattamenti di cui al periodo
precedente è ridotta del 10 per cento nel caso di prima proroga, del 30 per
cento nel caso di seconda proroga e del 40 per cento nel caso di proroghe
successive. I trattamenti di sostegno del reddito, nel caso di proroghe
successive alla seconda, possono essere erogati esclusivamente nel caso di
frequenza di specifici programmi di reimpiego, anche miranti alla
riqualificazione professionale, organizzati dalla regione.
139. Al
fine di garantire criteri omogenei di accesso a tutte le forme di
integrazione del reddito, si applicano anche ai lavoratori destinatari della
cassa integrazione guadagni in deroga e della mobilità in deroga, rispettivamente,
le disposizioni di cui all'articolo 8, comma 3, del
decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla
legge 20 maggio 1988, n. 160, e di cui all'articolo 16, comma 1, della legge
23 luglio 1991, n. 223.
Con
riferimento ai lavoratori di cui al primo periodo, ai fini del calcolo del
requisito di cui al citato articolo 16, comma 1, della legge n. 223 del 1991,
si considerano valide anche eventuali mensilità accreditate dalla medesima
impresa presso la Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, con
esclusione dei soggetti individuati ai sensi dell'articolo 1, comma 212, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, per i
soggetti che abbiano conseguito in regime di monocommittenza un reddito
superiore a 5.000 euro complessivamente riferito a dette mensilità.
140. Gli
oneri derivanti dai commi da 136 a 139 sono posti a
carico delle risorse di cui alla delibera del CIPE n. 2/2009 del 6 marzo
2009, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 90 del 18 aprile 2009, al netto
delle risorse anticipate al 2009 dalla delibera del CIPE n. 70/2009 del 31
luglio 2009, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 258 del 5 novembre 2009,
e delle risorse individuate per l'anno 2010 dall'articolo 1, commi 2 e 6, del
decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102.
141.
All'articolo 19 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28
gennaio 2009, n. 2, come da ultimo modificato dalla presente legge,
sono apportate le seguenti modificazioni: a) dopo il comma 4 è inserito il
seguente:
«4-bis.
Al fine di favorire il reinserimento al lavoro, l'INPS comunica al Ministero
del lavoro e delle politiche sociali, per la successiva pubblicazione nella
borsa continua nazionale del lavoro di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e
successive modificazioni, i dati relativi ai percettori di misure di sostegno
al reddito per i quali la normativa vigente prevede, a favore dei datori di
lavoro, incentivi all'assunzione ovvero, in capo al prestatore di lavoro,
l'obbligo di accettare un'offerta formativa o un'offerta di lavoro congruo»;
b) al comma 7: 1) al terzo periodo, le parole: «per l'anno 2009» sono
sostituite dalle seguenti: «per gli anni 2009 e 2010»; 2) sono aggiunti, in fine,
i seguenti periodi: «Nel caso di proroga dei trattamenti di cassa
integrazione guadagni in deroga alla normativa vigente, i fondi
interprofessionali per la formazione continua di cui all'articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e
successive modificazioni, possono concorrere, nei limiti delle risorse
disponibili, al trattamento spettante ai lavoratori dipendenti da datori di
lavoro iscritti ai fondi medesimi. In caso di indennità di mobilità in deroga
alla normativa vigente concessa ai dipendenti licenziati da datori di lavoro
iscritti ai fondi interprofessionali per la formazione continua, il concorso
finanziario dei fondi medesimi può essere previsto, nell'ambito delle risorse
disponibili, nei casi di prima concessione in deroga. I fondi
interprofessionali per la formazione continua e i fondi di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e
successive modificazioni, possono accedere alla banca dati di cui al comma 4
del presente articolo, per la gestione dei relativi trattamenti e lo scambio
di informazioni».
142. All'articolo 20 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, sono
apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 5, lettera b), le parole:
«ovvero presso unità produttive nelle quali sia operante una sospensione dei
rapporti»
sono
sostituite dalle seguenti: «, a meno che tale contratto sia stipulato per
provvedere alla sostituzione di lavoratori assenti ovvero sia concluso ai
sensi dell'articolo 8, comma 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223, ovvero
abbia una durata iniziale non superiore a tre mesi. Salva diversa
disposizione degli accordi sindacali, il divieto opera altresì presso unità
produttive nelle quali sia operante una sospensione dei rapporti»; b) dopo il
comma 5 è aggiunto il seguente:
«5-bis.
Qualora il contratto di somministrazione preveda l'utilizzo di lavoratori
assunti dal somministratore ai sensi dell'articolo 8, comma 2, della legge 23
luglio 1991, n. 223, non operano le disposizioni di cui ai commi 3 e 4 del
presente articolo.
Ai
contratti di lavoro stipulati con lavoratori in mobilità ai sensi del
presente comma si applica il citato articolo 8, comma 2, della legge n. 223
del 1991».
143. Il
comma 46 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 247, è abrogato.
Dalla data di entrata in vigore della presente legge trovano applicazione le
disposizioni in materia di somministrazione di
lavoro a tempo indeterminato di cui al titolo III, capo I, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, come da
ultimo modificato dalla presente legge, e all'articolo 20, comma 3, del medesimo decreto legislativo n. 276 del 2003 sono
apportate le seguenti modificazioni: a) alla lettera i), le parole: «o
territoriali» sono sostituite dalle seguenti: «, territoriali o aziendali»;
b) dopo
la lettera i) è aggiunta la seguente:
«i-bis)
in tutti i settori produttivi, pubblici e privati, per l'esecuzione di
servizi di cura e assistenza alla persona e di sostegno alla famiglia».
144.
Per la realizzazione delle misure sperimentali di cui ai commi 145 e 146,
finalizzate all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro di
lavoratori svantaggiati, individuati ai sensi del regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione, del 6 agosto 2008, è autorizzata
la spesa di 65 milioni di euro per l'anno 2010.
145. Alle
agenzie per il lavoro di cui agli articoli 4 e 5 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e
successive modificazioni, è concesso, nei limiti delle risorse di cui al
comma 144 del presente articolo: a) un incentivo di 1.200 euro per ogni
lavoratore oggetto di intermediazione che viene assunto con contratto a tempo
indeterminato o con contratto a termine di durata non inferiore a due anni,
con esclusione della somministrazione di lavoro e del contratto di lavoro
intermittente; b) un incentivo di 800 euro per ogni lavoratore oggetto di
intermediazione che viene assunto con contratto a termine di durata compresa
tra uno e due anni, con esclusione della somministrazione di lavoro e del
contratto di lavoro intermittente; c) un incentivo tra 2.500 e 5.000 euro per
l'assunzione, con contratto a tempo indeterminato, di inserimento al lavoro o
a termine non inferiore a dodici mesi, dei lavoratori disabili iscritti nelle
liste speciali che presentino particolari caratteristiche e difficoltà di
inserimento nel ciclo lavorativo ordinario.
146. Gli
incentivi di cui al comma 145 possono essere
riconosciuti, alle stesse condizioni di cui al medesimo comma, anche agli
operatori privati del lavoro accreditati ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, anche mediante
elenchi regionali sperimentali o provvisori.
147. La
gestione delle misure di cui ai commi da 144 a 146 è affidata alla società
Italia Lavoro Spa, d'intesa con la Direzione generale degli ammortizzatori sociali e incentivi all'occupazione del Ministero
del lavoro e delle politiche sociali. Entro il 31 luglio 2011, la società
Italia Lavoro Spa provvede a effettuare la verifica e il monitoraggio degli
effetti delle disposizioni di cui ai predetti commi da 144 a 146,
identificando i costi e l'impatto delle misure, nonché la nuova occupazione
generata per area territoriale, età, genere e professionalità.
148. All'articolo 70 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e
successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: a) alla
lettera b) del comma 1, dopo le parole: «parchi e monumenti» sono aggiunte le
seguenti: «, anche nel caso in cui il committente sia un ente locale»; b) la lettera
e) del comma 1 è sostituita dalla seguente:
«e)
di qualsiasi settore produttivo, compresi gli enti locali, le scuole e le
università, il sabato e la domenica e durante i periodi di vacanza da parte
di giovani con meno di venticinque anni di età se regolarmente iscritti a un
ciclo di studi presso un istituto scolastico di qualsiasi ordine e grado,
compatibilmente con gli impegni scolastici, ovvero in qualunque periodo
dell'anno se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso l'università»;
c) alla lettera g) del comma 1, le parole: «, limitatamente al commercio, al
turismo e ai servizi» sono soppresse; d) alla lettera h-bis) del comma 1,
dopo le parole: «settore produttivo» sono inserite le seguenti: «, compresi
gli enti locali,»; e) dopo la lettera h-bis) del comma 1 è aggiunta la
seguente:
«h-ter)
di attività di lavoro svolte nei maneggi e nelle scuderie»; f) al comma 1 è
aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In via sperimentale per l'anno 2010,
per prestazioni di lavoro accessorio si intendono anche le attività
lavorative di natura occasionale rese nell'ambito di qualsiasi settore
produttivo da parte di prestatori di lavoro titolari di contratti di lavoro a
tempo parziale, con esclusione della possibilità di utilizzare i buoni lavoro
presso il datore di lavoro titolare del contratto a tempo parziale»; g) al
comma 1-bis, le parole: «per il 2009» sono sostituite dalle seguenti: «per
gli anni 2009 e 2010» e dopo le parole: «in tutti i settori produttivi» sono
inserite le seguenti: «, compresi gli enti locali,».
149. Dopo
il comma 2-bis dell'articolo 70 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, è
aggiunto il seguente:
«2-ter.
Il ricorso a prestazioni di lavoro accessorio da parte di un committente
pubblico e degli enti locali è consentito nel rispetto dei vincoli previsti
dalla vigente disciplina in materia di contenimento delle spese di personale
e ove previsto dal patto di stabilità interno».
150.
Con effetto dal 1° gennaio 2010, ai trattamenti di cui all'articolo 9 della
legge 6 agosto 1975, n. 427, e successive modificazioni, si applicano le
disposizioni di cui all'articolo 1, comma 27, della legge 24 dicembre 2007, n. 247.
151. In via
sperimentale per l'anno 2010, nel limite di 12 milioni di euro, ai datori di
lavoro, che non abbiano effettuato nei dodici mesi precedenti riduzione di
personale avente la stessa qualifica dei lavoratori da assumere e che non abbiano sospensioni dal lavoro ai sensi dell'articolo
1 della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni, che senza
esservi tenuti assumono a tempo pieno e indeterminato lavoratori destinatari
dell'indennità di cui all'articolo 19, primo comma, del regio decreto-legge 14
aprile 1939, n. 636, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 1939, n. 1272, e dell'indennità di cui
all'articolo 9 della legge 6 agosto 1975, n. 427, e successive modificazioni,
è concesso dall'INPS un incentivo pari all'indennità spettante al lavoratore
nel limite di spesa del trattamento spettante e con esclusione di quanto
dovuto a titolo di contribuzione figurativa per il numero di mensilità di
trattamento di sostegno al reddito non erogate. Tale incentivo è erogato, a
domanda e nei limiti delle risorse di cui al primo periodo del presente
comma, attraverso il conguaglio con le somme dovute dai datori di lavoro a
titolo di contributi previdenziali, fermo restando quanto previsto
dall'articolo 8, comma 4-bis, della citata legge n. 223 del 1991. Con decreto
del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, sono disciplinate le modalità di
attuazione del presente comma.
152.
All'articolo 9-bis, comma 5, ultimo periodo, del decreto-legge 1° luglio
2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, dopo le parole:
«Ministro dell'economia e delle finanze» sono inserite le seguenti: «, di
concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali,».
153.
L'articolo 63, comma 6, del testo unico delle disposizioni legislative in
materia di tutela e sostegno della maternità e
della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, si
interpreta nel senso che il valore del salario medio convenzionale, da
definire secondo le modalità stabilite nello stesso comma, ai fini della
contribuzione, è il medesimo di quello che deve essere utilizzato per la
determinazione della retribuzione pensionabile ai fini del calcolo delle
prestazioni previdenziali.
154. All'articolo 118, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e
successive modificazioni, dopo le parole: «e di 80 milioni di euro per
ciascuno degli anni 2008 e 2009» sono inserite le seguenti:
«, nonché
di 100 milioni di euro per l'anno 2010, di cui il 20 per cento destinato
prioritariamente all' attuazione degli articoli 48 e 50 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e
successive modificazioni».
155. Dopo
il comma 1 dell'articolo 53 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, è
inserito il seguente:
«1-bis.
I contratti collettivi di lavoro stipulati a livello nazionale, territoriale
o aziendale dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro
comparativamente più rappresentative sul piano nazionale possono stabilire la
retribuzione dell'apprendista in misura percentuale della retribuzione
spettante ai lavoratori addetti a mansioni o funzioni che richiedono
qualificazioni corrispondenti a quelle per il conseguimento delle quali è
finalizzato il contratto.
La
retribuzione così determinata deve essere graduale anche in rapporto
all'anzianità di servizio».
156. Al
decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28
gennaio 2009, n. 2, sono apportate le seguenti modificazioni:
a)
all'articolo 4, comma 3, dopo le parole: «Nell'anno 2009» sono inserite le
seguenti: «e nell'anno 2010» e dopo le parole: «60 milioni di euro» è
inserita la seguente: «annui»; b) all'articolo 5, comma 1, le parole:
«31
dicembre 2009» sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2010».
157. Ai
fini dell'applicazione del comma 156, i limiti di reddito indicati nelle
disposizioni richiamate nel predetto comma sono da riferire all'anno 2009.
158. Il
Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui
all'articolo 18, comma1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n.
185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28
gennaio 2009, n. 2, è ridotto di 100 milioni di euro per l'anno 2010.
159. Al
comma 2 dell'articolo 20 del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito,
con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, è aggiunto, in fine, il
seguente periodo: «Per l'anno 2010 l'INPS effettua, con le risorse umane e
finanziarie previste a legislazione vigente, in via aggiuntiva all'ordinaria
attività di accertamento della permanenza dei requisiti sanitari e
reddituali, un programma di 100.000 verifiche nei confronti dei titolari di
benefici economici di invalidità civile».
160. Agli
oneri derivanti dall'attuazione dei commi da 130 a 157, pari a 1.125 milioni
di euro per l'anno 2010, a 259 milioni di euro per l'anno 2011 e a 5 milioni di euro per l'anno 2012, si provvede, quanto a 150
milioni di euro per l'anno 2010, ai sensi dei commi 158 e 159, quanto a 975
milioni di euro per l'anno 2010, a 259 milioni di euro per l'anno 2011 e a 5
milioni di euro per l'anno 2012, mediante corrispondente riduzione delle
disponibilità del fondo di cui all'articolo 7-quinquies, comma 1, del
decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, come integrate
dall'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 23 novembre 2009, n. 168, nonché
ai sensi della presente legge.
161. Le
disposizioni dei commi da 162 a 182 hanno l'obiettivo di contribuire al
riequilibrio economico del territorio nazionale attraverso
lo sviluppo del credito nel Mezzogiorno.
162.
Gli strumenti e le istituzioni previsti ai sensi dei commi da 165 a 182
mirano: a) ad aumentare la capacità di offerta del sistema bancario e
finanziario del Mezzogiorno; b) a sostenere le iniziative
imprenditoriali maggiormente meritevoli di credito, incidendo sui costi di
approvvigionamento delle risorse finanziarie necessarie agli investimenti;
c) a
canalizzare il risparmio verso iniziative economiche che creano occupazione
nel Mezzogiorno.
163. Nell'attuare le disposizioni di cui ai commi da 161 a
182, lo Stato assume un ruolo di facilitatore di processi e dell'iniziativa
privata. Le norme vengono attuate nel rispetto della vigente normativa
nazionale e dell'Unione europea e in particolare nell'ambito delle normative
vigenti in materia di aiuti di Stato.
164.
L'attuazione delle operazioni di cui ai commi da 165 a 171 e da 178 a 182 è
subordinata, ove necessario, all'autorizzazione della Commissione europea,
con le procedure previste dall'articolo 108,
paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
165. È
istituito il Comitato promotore della «Banca del Mezzogiorno Spa», di seguito
denominata: «Banca», di cui all'articolo 6-ter del decreto-legge 25 giugno
2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. Il Comitato è composto da
un numero massimo di quindici membri nominati dal Presidente del Consiglio
dei ministri su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, anche in
rappresentanza delle categorie economiche e sociali, di cui almeno cinque
espressione di soggetti bancari e finanziari aventi sede legale in una delle
regioni del Mezzogiorno (Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata,
Calabria, Sardegna e Sicilia), almeno uno espressione dell'imprenditorialità
giovanile e uno della società Poste italiane Spa. Il Comitato promotore è
costituito senza oneri per la finanza pubblica.
166.
È compito del Comitato promotore individuare e
selezionare i soci fondatori, diversi dallo Stato, tra banche operanti nel
Mezzogiorno, imprenditori o associazioni di imprenditori, società a
partecipazione pubblica nonché tra altri soggetti che condividano le finalità
e le attività della Banca così come definite dal comma 169. Il Comitato
promotore, tra l'altro, definisce le regole di governo della Banca, gli
apporti minimi di capitale necessari a soggetti diversi dallo Stato per
partecipare in qualità di soci e le specifiche funzioni e attività in
relazione a quanto definito dalla presente disposizione.
167. Per
avviare l'iniziativa e favorire l'aggregazione di una maggioranza
rappresentata da soggetti privati in accordo con la normativa in materia di
aiuti di Stato, considerata la fase di difficoltà
del sistema creditizio nazionale e internazionale, lo Stato partecipa al
capitale sociale con una quota di importo non superiore a quello delle
risorse iscritte in bilancio ai sensi dell'articolo 6-ter del decreto-legge
25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e mantenute nel conto
dei residui del corrente esercizio finanziario.
168. La
Banca agisce attraverso la rete delle banche e delle
istituzioni che aderiscono all'iniziativa con l'acquisto di azioni e può
stipulare apposite convenzioni con la società Poste italiane Spa. L'adesione
implica, per le attività, i prodotti e i servizi sviluppati o diffusi
congiuntamente, l'affiancamento del marchio della Banca a quello proprio.
L'adesione implica inoltre la preliminare definizione di modalità operative e
di governo sinergiche, orientate a far identificare la Banca con la rete
delle banche e delle istituzioni aderenti.
169. La
Banca opera con la rete di cui al comma 168 per
almeno cinque anni come istituzione finanziaria di secondo livello,
sostenendo progetti di investimento nel Mezzogiorno e promuovendo in
particolare il credito alle piccole e medie imprese, anche con il supporto di
intermediari finanziari aventi un adeguato livello di patrimonializzazione.
Il sostegno deve essere prioritariamente indirizzato a favorire la nascita di
nuove imprese, l'imprenditorialità giovanile e femminile, l'aumento
dimensionale e l'internazionalizzazione, la ricerca e l'innovazione, al fine
di creare maggiore occupazione. In particolare, come servizio reso alla rete
delle banche e delle istituzioni aderenti, la Banca può: a) favorire lo
sviluppo di servizi e strumenti finanziari per il credito di medio e lungo
termine e per il capitale di rischio nel Mezzogiorno, anche con l'emissione
di obbligazioni e passività esplicitamente indirizzate a finanziare le
piccole e medie imprese che investono nel Mezzogiorno; tali emissioni godono
del regime di favore fiscale stabilito nei commi da 178 a 181; b) emettere
obbligazioni per finanziare specifici progetti infrastrutturali nel
Mezzogiorno. L'emissione di tali obbligazioni, nei primi due anni dalla data
della prima emissione, può essere assistita dalla garanzia dello Stato, che
copre il capitale e gli interessi. Le obbligazioni sono emesse a condizioni
di mercato e hanno durata non inferiore a tre anni. Con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze sono fissati criteri, modalità e condizioni
economiche per la concessione della garanzia dello Stato nonché il volume
complessivo di obbligazioni sul quale può essere prestata la garanzia stessa.
La garanzia dello Stato è inserita nell'elenco allegato allo stato di
previsione del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 13 della legge 5 agosto 1978, n. 468. Ai
relativi eventuali oneri si provvede ai sensi dell'articolo 7, secondo comma, numero 2), della medesima legge n. 468 del
1978, con imputazione nell'ambito dell'unità previsionale di
base 8.1.7 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle
finanze. Il Ministero dell'economia e delle finanze effettua un monitoraggio
semestrale al fine di verificare eventuali effetti di tali operazioni sui
saldi di finanza pubblica e di individuare conseguentemente idonei mezzi di
copertura finanziaria; c) acquisire dalle banche aderenti mutui a medio o lungo
termine erogati a piccole e medie imprese del Mezzogiorno aventi adeguato
merito di credito, per creare portafogli efficienti in termini di
diversificazione e riduzione del rischio da cedere al mercato.
Eventuali
emissioni di titoli rappresentativi di tali portafogli possono essere
assistite dalla garanzia del Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, a seguito
di istruttoria sul sottostante eseguita dal Comitato di gestione del Fondo
stesso. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti criteri e modalità per
la concessione della garanzia, ivi inclusi le condizioni economiche e
l'ammontare massimo che può essere assistito dalla garanzia del Fondo citato;
d) offrire consulenza e assistenza alle piccole e medie imprese per
l'utilizzo degli strumenti di agevolazione messi a disposizione da
amministrazioni pubbliche, istituzioni multilaterali e organismi
sovranazionali; e) stimolare e sostenere la nascita di nuove banche a
vocazione territoriale nelle aree del Mezzogiorno.
170.
Entro due mesi dalla data di entrata in vigore
della presente legge, il Comitato promotore presenta una relazione al
Ministro dell'economia e delle finanze sullo stato di avanzamento del
progetto. Con successivo decreto, il Ministro dell'economia e delle finanze
può revocare il finanziamento come socio fondatore, se lo stato di
avanzamento non è ritenuto soddisfacente. In ogni caso, le necessarie
autorizzazioni di cui all'articolo 14 del testo unico delle leggi in materia
bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n.
385, e successive modificazioni, devono essere richieste entro dodici mesi
dalla data di entrata in vigore della presente legge.
171. Al
termine della fase di avvio e, comunque, decorsi cinque anni dall'inizio
dell'operatività della Banca, l'intera partecipazione
posseduta dallo Stato, tranne un'azione, è ridistribuita tra i soci fondatori
privati. I soci fondatori prevedono nello statuto le modalità per
l'acquisizione delle azioni sottoscritte dallo Stato al momento della
fondazione. Ogni altra partecipazione detenuta da un ente appartenente alla
pubblica amministrazione compreso nell'elenco dell'Istituto nazionale di
statistica pubblicato ai sensi dell'articolo 1, comma 5, della legge 30
dicembre 2004, n. 311, deve prevedere un trattamento analogo a quello delle
azioni possedute dallo Stato. Resta fermo che la partecipazione pubblica non
può in nessun caso e in nessun momento rappresentare la maggioranza delle
azioni sottoscritte.
172. Per
favorire la crescita di una rete bancaria sul territorio e sostenere la crescita della Banca, alle banche di credito
cooperativo autorizzate all'attività bancaria successivamente alla data di
entrata in vigore della presente legge e che partecipano al capitale della
Banca è consentita, per un periodo massimo di cinque anni dalla data
dell'autorizzazione stessa, l'emissione di azioni di finanziamento di cui
all'articolo 2526 del codice civile. Le azioni sono sottoscrivibili solo da
parte di fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della
cooperazione, di cui alla legge 31 gennaio 1992, n. 59, in deroga ai limiti
di cui all'articolo 34, commi 2 e 4, del testo unico delle leggi in materia
bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n.
385, e successive modificazioni.
173. Se
necessario, in base alla normativa vigente, il
Ministro dell'economia e delle finanze con propri decreti può autorizzare
enti e società partecipati dal Ministero dell'economia e delle finanze a
contribuire, in qualità di soci finanziatori, alla sottoscrizione del
capitale di banche di credito cooperativo che partecipano al capitale della
Banca e autorizzate all'attività bancaria successivamente alla data di
entrata in vigore della presente legge e comunque non oltre cinque anni dalla
medesima data.
174.
L'ammontare del capitale complessivamente
sottoscrivibile dai soci finanziatori di cui al comma 172 non può superare la
misura di un terzo del capitale sociale esistente al momento dell'emissione
delle azioni di finanziamento. Le azioni di finanziamento non possono essere
cedute con effetto verso la Banca, se la cessione non è autorizzata dal
consiglio di amministrazione.
175.
Ciascun socio finanziatore ha un voto, qualunque sia il numero delle azioni
di finanziamento possedute. La categoria dei soci finanziatori ha il diritto di designare un componente del consiglio di
amministrazione e un componente del collegio sindacale.
176. Le
azioni di finanziamento devono essere rimborsate decorsi dieci anni dalla
loro sottoscrizione. Le modalità di liquidazione delle partecipazioni acquisite ai sensi del primo periodo sono
stabilite in un apposito piano predisposto dalla Banca e sottoposto alla
preventiva approvazione della Banca d' Italia.
177. Con
decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la Banca
d'Italia, sono stabilite le disposizioni attuative
dei commi da 172 a 176.
178. Al
fine di favorire la canalizzazione del risparmio verso iniziative economiche
che creano occupazione nel Mezzogiorno o che perseguono finalità etiche nel
Mezzogiorno: a) le disposizioni del decreto
legislativo 1° aprile 1996, n. 239, si applicano agli strumenti finanziari
con scadenza non inferiore a diciotto mesi, sottoscritti da persone fisiche
non esercenti attività di impresa ed emessi da banche per sostenere progetti
di investimento di medio e lungo termine di piccole e medie imprese del
Mezzogiorno o per sostenere progetti etici nel Mezzogiorno. Sugli interessi
relativi ai suddetti titoli di cui all'articolo 2 del citato decreto
legislativo n. 239 del 1996 si applica un'aliquota di favore nella misura del
5 per cento; b) l'imposta di cui alla lettera a) si applica sugli interessi
relativi a un ammontare di titoli non superiore a 100.000 euro per ciascun
sottoscrittore e a condizione che il periodo di tempo intercorrente tra le operazioni
di acquisto e di cessione dei titoli non sia inferiore a dodici mesi.
179. Con
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentite le competenti
autorità di vigilanza, sono stabilite le modalità attuative dei commi da 178
a 182, ivi inclusi le modalità di rendicontazione
delle iniziative in tal modo finanziate, i limiti annuali di emissioni che
possono beneficiare dell'imposta sostitutiva nella misura fissata nel comma
178 e le caratteristiche dei progetti etici.
180.
Il beneficio fiscale è concesso con decreto del
Ministero dell'economia e delle finanze, previa verifica della conformità
dello strumento con le finalità di cui ai commi da 178 a 182 e del rispetto
delle condizioni fissate nel decreto di cui al comma 179. Il beneficio fiscale
si applica agli strumenti finanziari emessi successivamente all'adozione del
decreto di cui al primo periodo.
181. Il
monitoraggio sugli impieghi attivati dagli strumenti di cui ai commi da 178 a
182 è affidato per cinque anni alla Banca mediante apposita
convenzione da stipulare con le istituzioni finanziarie emittenti.
182. Al comma 1097 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, dopo le
parole: «titoli governativi dell'area euro» sono inserite le seguenti: «e,
per una quota non superiore al 5 per cento dei fondi, in altri titoli
assistiti dalla garanzia dello Stato italiano».
183. Il
contributo ordinario base spettante agli enti locali a valere sul fondo ordinario di cui all'articolo 34, comma 1,
lettera a), del decreto legislativo 30 dicembre 1992,n. 504, è ridotto per
ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012, rispettivamente di 1 milione di euro,
di 5 milioni di euro e di 7 milioni di euro per le province e di 12 milioni
di euro, di 86 milioni di euro e di 118 milioni di euro per i comuni. Il
Ministro dell'interno, con proprio decreto, provvede per ciascuno degli anni
alla corrispondente riduzione, in proporzione alla popolazione residente, del
contributo ordinario spettante ai singoli enti per i quali nel corso
dell'anno ha luogo il rinnovo dei rispettivi consigli. Le regioni a statuto
speciale provvedono ad adottare le disposizioni idonee a perseguire le
finalità di cui ai commi da 184 a 187 in conformità ai rispettivi statuti e
alle relative norme di attuazione.
184. In
relazione alle riduzioni del contributo ordinario di cui al comma 183, il
numero dei consiglieri comunali è ridotto del 20 per cento. L'entità della
riduzione è determinata con arrotondamento
all'unità superiore.
185. Il
numero massimo degli assessori comunali è determinato, per ciascun comune, in
misura pari a un quarto del numero dei consiglieri del comune, con
arrotondamento all'unità superiore. Il numero massimo degli assessori provinciali è determinato, per ciascuna provincia, in
misura pari a un quinto del numero dei consiglieri della provincia, con
arrotondamento all'unità superiore.
186. In
relazione alle riduzioni del contributo ordinario di cui al comma 183, i
comuni devono altresì adottare le seguenti misure:
a) soppressione della figura del difensore civico di cui all'articolo 11 del
testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
b)
soppressione delle circoscrizioni di decentramento comunale di cui
all'articolo 17 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267
del 2000, e successive modificazioni; c) possibilità di delega da parte del
sindaco dell'esercizio di proprie funzioni a non più di due consiglieri, in
alternativa alla nomina degli assessori, nei comuni con popolazione non
superiore a 3.000 abitanti; d) soppressione della figura del direttore
generale; e) soppressione dei consorzi di funzioni tra gli enti locali,
facendo salvi i rapporti di lavoro a tempo indeterminato esistenti, con
assunzione delle funzioni già esercitate dai consorzi soppressi e delle
relative risorse e con successione ai medesimi consorzi in tutti i rapporti
giuridici e ad ogni altro effetto.
187. A decorrere
dalla data di entrata in vigore della presente
legge, lo Stato cessa di concorrere al finanziamento delle comunità montane
previsto dall'articolo 34 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e
dalle altre disposizioni di legge relative alle comunità montane. Nelle more
dell'attuazione della legge 5 maggio 2009, n. 42, il 30 per cento delle
risorse finanziarie di cui al citato articolo 34 del decreto legislativo n.
504 del 1992 e alle citate disposizioni di legge relative alle comunità montane
è assegnato ai comuni montani e ripartito tra gli stessi con decreto del
Ministero dell'interno. Ai fini di cui al secondo periodo sono considerati
comuni montani i comuni in cui almeno il 75 per cento del territorio si trovi
al di sopra dei 600 metri sopra il livello del mare.
188. Le
riduzioni di spesa di cui ai commi 183 e 187 confluiscono nel fondo di cui
all'articolo 7-quinquies, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5,
convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, come integrato ai sensi
della presente legge nonché dal decreto- legge 23 novembre 2009, n. 168. 189.
Allo scopo di conseguire, attraverso la valorizzazione e l'alienazione degli
immobili militari, le risorse necessarie a soddisfare le esigenze
infrastrutturali e alloggiative delle Forze armate, il Ministero della difesa
è autorizzato a promuovere la costituzione di uno o più fondi comuni di
investimento immobiliare, d'intesa con i comuni con i quali sono sottoscritti
gli accordi di programma di cui al comma 190.
190. Con
uno o più decreti del Ministro della difesa sono individuati gli immobili da
trasferire o da conferire ai fondi di cui al comma 189, che possono
costituire oggetto di appositi accordi di programma
di valorizzazione con i comuni nel cui ambito essi sono ubicati.
L'inserimento degli immobili nei citati decreti ne determina la
classificazione come patrimonio disponibile dello Stato. Tali decreti, da
pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, hanno effetto dichiarativo della
proprietà, in assenza di precedenti trascrizioni, e producono gli effetti
previsti dall'articolo 2644 del codice civile, nonché effetti sostitutivi
dell'iscrizione del bene in catasto. Gli uffici competenti provvedono, se
necessario, alle conseguenti attività di trascrizione, intavolazione e
voltura.
Avverso
l'inserimento degli immobili nei citati decreti è ammesso ricorso
amministrativo entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione dei medesimi
decreti nella Gazzetta Ufficiale, fermi restando gli altri rimedi di legge.
191. Ai
sensi di quanto previsto dall'articolo 58 del decreto-legge 25 giugno 2008,
n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, la deliberazione del
consiglio comunale di approvazione del protocollo d'intesa corredato dello
schema dell'accordo di programma, di cui al comma 190, costituisce
autorizzazione alle varianti allo strumento urbanistico generale, per le
quali non occorre la verifica di conformità agli eventuali atti di
pianificazione sovraordinata di competenza delle province e delle regioni,
salva l'ipotesi in cui la variante comporti variazioni volumetriche superiori
al 30 per cento dei volumi esistenti. Per gli immobili oggetto degli accordi
di programma di valorizzazione che sono assoggettati alla disciplina prevista
dal codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo
22 gennaio 2004, n. 42, è acquisito il parere della competente soprintendenza
del Ministero per i beni e le attività culturali, che si esprime entro trenta
giorni.
192. Con
decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia
e delle finanze, anche tenuto conto di quanto convenuto negli accordi di programma di cui al comma 190, sono disciplinati le
procedure e i criteri attraverso i quali procedere all'individuazione o
all'eventuale costituzione della società di gestione del risparmio per il
funzionamento e per le cessioni delle quote dei fondi di cui al comma 189,
fermo restando che gli immobili conferiti che sono ancora in uso al Ministero
della difesa possono continuare a essere da esso utilizzati a titolo gratuito
fino alla riallocazione delle funzioni, da realizzare sulla base del
cronoprogramma stabilito con il decreto di conferimento degli immobili al
fondo. Ai comuni con i quali sono stati sottoscritti gli accordi di programma
di cui al comma 190 è riconosciuta una quota non inferiore al 10 per cento e
non superiore al 20 per cento del ricavato derivante dall'alienazione degli
immobili valorizzati.
193. Alle
operazioni connesse all'attuazione dei commi da 189 a 191 del presente
articolo si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni di cui agli
articoli 3, commi 2, 9, 18 e 19, 3-bis, comma 1, e
4, commi 2-bis e 2-quinquies, del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351,
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, e successive
modificazioni.
194.
Con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite,
fermo restando l'importo dovuto in favore del comune di Roma di cui al comma
195, le quote di risorse, fino ad una percentuale stabilita con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia
e delle finanze, di concerto con il Ministro della difesa, derivanti dalla
cessione delle quote dei fondi di cui al comma 189, ovvero dal trasferimento
degli immobili ai fondi, da destinare, mediante riassegnazione, previo
versamento all'entrata, al Ministero della difesa, da iscrivere in un
apposito fondo in conto capitale istituito nello stato di previsione del
Ministero medesimo, ai sensi dell'articolo 27, comma 13-ter.2, terzo periodo,
del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni,
dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, previa
verifica della compatibilità finanziaria con gli equilibri di finanza
pubblica, con particolare riferimento al rispetto del conseguimento, da parte
dell'Italia, dell'indebitamento netto strutturale concordato in sede di
programma di stabilità e crescita, nonché all'entrata del bilancio dello
Stato per la stabilità finanziaria dei conti pubblici. A tal fine è comunque
destinato all'entrata del bilancio dello Stato il corrispettivo del valore
patrimoniale degli immobili alla data di entrata in vigore della presente
legge. Le somme riassegnate al Ministero della difesa sono destinate alla
realizzazione di un programma di riorganizzazione delle Forze armate, con
prioritaria destinazione alla razionalizzazione del settore infrastrutturale,
definito con decreto del Ministro della difesa, su proposta del Capo di stato
maggiore della difesa. È comunque assicurata l'invarianza del valore
patrimoniale in uso all'Amministrazione della difesa al termine del programma
di razionalizzazione infrastrutturale.
195. Al
fine di contribuire al raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica, per l'anno 2010, nei limiti del trasferimento o del
conferimento degli immobili di cui al comma 190, è attribuito al comune di
Roma, anche attraverso quote dei fondi di cui al comma 189, un importo pari a
600 milioni di euro.
196. È
concessa, per l'anno 2010, un'anticipazione di
tesoreria al comune di Roma per le esigenze di cui all'articolo 78 del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive
modificazioni, fino a concorrenza dell'importo di cui al comma 195 del
presente articolo per provvedere, quanto a 500 milioni di euro, al pagamento
delle rate di ammortamento e degli oneri di parte corrente, relativi ad oneri
di personale, alla produzione di servizi in economia e all'acquisizione di
servizi e forniture, compresi nel piano di rientro approvato con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri del 5 dicembre 2008. L'anticipazione è
erogata secondo condizioni disciplinate in un'apposita convenzione tra il
Ministero dell'economia e delle finanze e il comune di Roma e, comunque, per
200 milioni di euro entro il mese di gennaio 2010 e, per la parte residua,
subordinatamente al conferimento degli immobili ai fondi di cui al comma 190,
ed è estinta entro il 31 dicembre 2010. Per ulteriori interventi
infrastrutturali è autorizzata, a favore del comune di Roma, la spesa di 100
milioni di euro per l'anno 2012; al relativo onere si provvede mediante
corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 7-quinquies, comma 1,
del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni,
dalla legge 9 aprile
2009, n. 33, come integrato dal decreto-legge 23 novembre
2009, n. 168, nonché dalla presente legge.
197. Allo
scopo di semplificare, razionalizzare e omogeneizzare i pagamenti delle
retribuzioni fisse e accessorie dei pubblici dipendenti, di favorire il
monitoraggio della spesa del personale e di assicurare
il versamento unificato delle ritenute previdenziali e fiscali, a partire dal
30 novembre 2010 il pagamento delle competenze accessorie, spettanti al
personale delle amministrazioni dello Stato che per il pagamento degli
stipendi si avvalgono delle procedure informatiche e dei servizi del
Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento dell'amministrazione
generale, del personale e dei servizi, è disposto congiuntamente alle
competenze fisse mediante ordini collettivi di pagamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 31 ottobre 2002,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 295 del 17 dicembre 2002. Per
consentire l'adeguamento delle procedure informatiche del Ministero
dell'economia e delle finanze per le finalità di cui al presente comma è
autorizzata la spesa di 9 milioni di euro per l'anno 2010 e di 12 milioni di
euro per l'anno 2011. Con successivo decreto di natura non regolamentare del
Ministro dell'economia e delle finanze sono stabiliti i tempi e le modalità
attuative delle disposizioni di cui al presente comma.
198.
All'articolo 25 del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 3 agosto
2009, n. 102, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al
comma 2: 1) dopo le parole: «6 giugno 2009» sono inserite le seguenti: «e dal
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 9 aprile 2009, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 84 del 10 aprile 2009»; 2) il numero: « 24» è
sostituito dal seguente: «60»; 3) la parola: «gennaio» è sostituita dalla
seguente: «giugno»; b) al comma 3:
1) il
numero: « 24» è sostituito dal seguente: « 60»; 2) la parola: «gennaio» è
sostituita dalla seguente: «giugno».
199. Agli
oneri derivanti dall'attuazione dei commi 197 e 198, pari a 179 milioni di
euro per l'anno 2010 e a 120 milioni di euro per l'anno 2011, si provvede per
l'anno 2010 mediante corrispondente riduzione del
fondo di cui all'articolo 7-quinquies, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio
2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, come integrato
dall'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 23 novembre 2009, n. 168, nonché
ai sensi della presente legge, e per l'anno 2011, quanto a 120 milioni di
euro, mediante parziale utilizzo delle maggiori entrate derivanti dal comma
197. Le maggiori entrate per gli anni 2011 e seguenti derivanti dal comma 198
e la quota delle maggiori entrate derivanti dal predetto comma 197, non
utilizzata per la copertura dei citati oneri derivanti dai commi 197 e 198,
affluiscono al fondo di cui all'articolo 7-quinquies, comma 1, del
decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, come integrato ai sensi
della presente legge nonché dal decreto-legge 23 novembre 2009, n. 168, con
le medesime modalità ivi previste.
200. Ai
sensi della direttiva 2009/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,
dell' 11 marzo 2009, concernente i diritti aeroportuali, e tenuto conto della
necessità di investimenti infrastrutturali relativi all'esercizio
delle attività aeronautiche, ferma restando la delibera del CIPE n. 38/2007
del 15 giugno 2007, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 221 del 22
settembre 2007, nelle more della stipula dei contratti di programma di cui al
punto 5.2 della medesima delibera e di cui all'articolo 17, comma 34-bis, del
decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, è autorizzata, a
decorrere dall'anno 2010, e antecedentemente al solo primo periodo
contrattuale, un'anticipazione tariffaria dei diritti aeroportuali per
l'imbarco di passeggeri in voli all'interno e all'esterno del territorio
dell'Unione europea, nel limite massimo di 3 euro per passeggero in partenza,
vincolata all'effettuazione in autofinanziamento di nuovi investimenti
infrastrutturali urgenti relativi all'esercizio delle attività aeronautiche,
alle seguenti condizioni: a) presentazione all'Ente nazionale per l'aviazione
civile (ENAC), da parte delle società concessionarie, di un'istanza
corredatadi un piano di sviluppo e ammodernamento aeroportuale con allegato
elenco delle opere ritenute urgenti e indifferibili, nonché del relativo
cronoprogramma; b) validazione da parte dell'ENAC dei piani di sviluppo di
cui alla lettera a) in ordine alla loro cantierabilità, necessità, urgenza,
congruità e sostenibilità economica, nonché conseguente proposta da parte
dell'ENAC della misura di cui alla lettera c); c) determinazione annuale dal
2010 della misura effettiva dell'anticipazione tariffaria con decreto del
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, previo parere del CIPE, correlata ai piani di
sviluppo validati in funzione dei seguenti parametri: 1) fabbisogno relativo
ai costi riconosciuti degli interventi validati dall'ENAC relativi al periodo
regolatorio; 2) volume delle unità di carico registrate nel singolo aeroporto
quali risultanti dall'ultimo annuario statistico pubblicato dall'ENAC; d)
accantonamento delle entrate conseguenti all'anticipazione tariffaria nel
bilancio delle società concessionarie, in un apposito fondo vincolato di
bilancio; e) svincolo delle somme accantonate a fronte dell'effettiva
realizzazione degli investimenti urgenti da parte delle società
concessionarie e sulla base di stati di avanzamento dei lavori convalidati
dall'ENAC; f) utilizzabilità delle somme che restano accantonate, da parte
delle società concessionarie, ove queste ultime, nel termine di sei mesi
dalla validazione di cui alla lettera b), depositino tutta la documentazione
necessaria alla stipula del contratto di programma e, entro un anno dal
deposito della documentazione, stipulino i contratti di programma.
201. La
misura dell'anticipazione tariffaria determinata ai
sensi della lettera c) del comma 200 può contenere anche i costi riconosciuti
delle opere autofinanziate dalle società concessionarie, relativi a progetti
approvati dall'ENAC, realizzati o in corso di realizzazione, che non
risultino remunerati dalle tariffe vigenti, secondo i criteri e le modalità
previsti dalla delibera del CIPE di cui al comma 200. Qualora nei termini di
cui alla lettera f) del comma 200 non venga effettuato il deposito della
documentazione ovvero non vengano stipulati i contratti di programma,
l'anticipazione tariffaria decade. L'anticipazione tariffaria decade,
altresì, nel caso di mancato avvio della realizzazione degli investimenti nei
termini e con le modalità fissati dal piano di investimenti e dal relativo
cronoprogramma e non può essere rinnovata oltre l'anno successivo alla
chiusura, da parte dell'ENAC, del procedimento di consultazione pubblica sul
contratto di programma previsto dalla disciplina vigente. In caso di
decadenza dell'anticipazione tariffaria, le somme iscritte dalla società
concessionaria nel fondo di bilancio vincolato sono trasferite all'ENAC e da
questo versate, ai sensi dell'articolo 18 del decreto-legge 1° luglio 2009,
n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto
2009, n. 102, su un apposito conto della Tesoreria dello Stato,
dove le stesse restano vincolate all'effettuazione degli investimenti
previsti ovvero, in difetto, di altri interventi infrastrutturali nel sedime
aeroportuale di competenza della società concessionaria, su disposizione
dell'ENAC.
In caso
di mancata presentazione del piano di sviluppo di cui alla lettera a) del
comma 200 non si fa luogo in alcun caso all'anticipazione tariffaria. Il
fondo vincolato presso la società concessionaria è rivalutato annualmente
alla media dei rendimenti del BTP decennale benchmark. In sede di stipula dei
contratti di programma, gli investimenti realizzati mediante utilizzi del
fondo vincolato non producono ulteriori aumenti tariffari o costi imputabili
ai sensi del punto 3.1 della delibera del CIPE di cui al comma 200.
Al
termine della concessione, le somme affluite al fondo vincolato,
eventualmente non ancora utilizzate, sono trasferite al subentrante, con
mantenimento del vincolo di destinazione, o, in difetto, all'ENAC.
202.
All'articolo 8-duodecies del decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59, convertito,
con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2008, n. 101, sono apportate le
seguenti modificazioni: a) al comma 2, primo periodo,
le parole: «alla data di entrata in vigore del presente decreto» sono
sostituite dalle seguenti: «alla data del 31 dicembre 2009, a condizione che
i suddetti schemi recepiscano le prescrizioni richiamate dalle delibere del
CIPE di approvazione, ai fini dell'invarianza di effetti sulla finanza
pubblica, fatti salvi gli schemi di convenzione già approvati»;
b) dopo
il comma 2 è aggiunto il seguente:
«2-bis.
Per le tratte autostradali in concessione per le quali la scadenza della
concessione è prevista entro il 31 dicembre 2014, la società ANAS Spa, entro
il 31 marzo 2010, avvia le procedure ad evidenza pubblica per
l'individuazione dei concessionari ai quali, allo scadere delle convenzioni
vigenti, è affidata la concessione.
Con
decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, dì concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalità di
utilizzo delle risorse derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al
presente comma».
203.
All'articolo 1, primo comma, della legge 17
dicembre 1971, n. 1158, e successive modificazioni, il primo periodo è
sostituito dal seguente: «Alla realizzazione di un collegamento stabile
viario e ferroviario e di altri servizi pubblici fra la Sicilia e il
continente - opera di preminente interesse nazionale - si provvede mediante
affidamento dello studio, della progettazione e della costruzione, nonché
dell'esercizio del solo collegamento viario, ad una società per azioni al cui
capitale sociale partecipano, in misura non inferiore al 51 per cento, la
società ANAS Spa, le regioni Sicilia e Calabria, nonché altre società
controllate, anche indirettamente, dallo Stato».
204. Al
fine di consentire il perseguimento delle finalità di cui all'articolo 1
della legge 17 dicembre 1971, n. 1158, come da
ultimo modificato dal comma 203 del presente articolo, è autorizzata la spesa
di 470 milioni di euro per l'anno 2012 quale contributo alla società ANAS Spa
per la sottoscrizione e l'esecuzione, negli anni 2012 e seguenti, di aumenti
di capitale della società di cui al medesimo articolo; al relativo onere si
provvede mediante riduzione del fondo di cui all'articolo 7-quinquies, comma
1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni,
dalla legge 9 aprile
2009, n. 33, come integrato ai sensi della presente legge
nonché dal decreto-legge 23 novembre 2009, n. 168.
205. È
approvato il secondo atto aggiuntivo alla Convenzione di concessione del 30
dicembre 2003 sottoscritto dal Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti con la società Stretto di Messina Spa ai sensi
della legge 17 dicembre 1971, n. 1158.
206. Al comma 102 dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e
successive modificazioni, dopo le parole: «legge 27 dicembre 2006, n. 296,»
sono inserite le seguenti: «ad eccezione dei Corpi di polizia e del Corpo
nazionale dei vigili del fuoco,».
207. Al comma 9 dell'articolo 66 del decreto-legge 25 giugno
2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, dopo le parole: «legge
27 dicembre 2006, n. 296,» sono inserite le seguenti: «ad eccezione dei Corpi
di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco,».
208. Dopo
il comma 9 dell'articolo 66 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, come modificato dal comma
207 del presente articolo, è inserito il seguente:
«9-bis.
Per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012 i Corpi di polizia e il Corpo
nazionale dei vigili del fuoco possono procedere, secondo le modalità di cui
al comma 10, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato, nel limite di
un contingente di personale complessivamente corrispondente a una spesa pari
a quella relativa al personale cessato dal servizio nel corso dell'anno
precedente e per un numero di unità non superiore a quelle cessate dal
servizio nel corso dell'anno precedente».
209. Per
le finalità di cui ai commi da 206 a 208 è autorizzata la spesa di 115
milioni di euro per l'anno 2010, di 344 milioni di euro per
l'anno 2011 e di 600 milioni di euro a decorrere dall'anno 2012. Le
assunzioni nelle carriere iniziali dei Corpi di polizia e del Corpo nazionale
dei vigili del fuoco negli anni 2010, 2011 e 2012 sono destinate ai volontari
in ferma breve, in ferma prefissata e in rafferma delle Forze armate, in
servizio o in congedo, nelle percentuali previste dall'articolo 16, comma 1,
della legge 23 agosto 2004, n. 226, per i Corpi di polizia, e dall'articolo
18, comma 1, del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, per il Corpo
nazionale dei vigili del fuoco.
210. Agli
oneri derivanti dai commi da 206 a 209 si provvede, quanto a 115 milioni di
euro per l'anno 2010, a 344 milioni di euro per l'anno 2011 e a quota parte
degli oneri, a decorrere dall'anno 2012, nella
misura di 71 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del fondo di
cui all'articolo 7-quinquies, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n.
5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile
2009, n. 33, come integrato dall'articolo 1, comma 5, del
decreto-legge 23 novembre 2009, n. 168, nonché ai sensi della presente legge.
211.
All'articolo 96, comma 4, del codice delle comunicazioni elettroniche, di cui
al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, e
successive modificazioni, dopo le parole: «di cui al comma 2, secondo
periodo,» sono inserite le seguenti: «il rilascio di informazioni relative al
traffico telefonico è effettuato in forma gratuita. In relazione alle
prestazioni a fini di giustizia diverse da quelle di cui al primo periodo».
212. Al
testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di
spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30
maggio 2002, n. 115, sono apportate le seguenti
modificazioni: a) all'articolo 9, comma 1, le parole: «le esenzioni previste»
sono
sostituite dalle seguenti: «quanto previsto»; b) all'articolo 10: 1) i commi
4 e 5 sono abrogati; 2) dopo il comma 6 è aggiunto il seguente:
«6-bis.
Nei procedimenti di cui all'articolo 23 della legge 24 novembre 1981, n. 689,
e successive modificazioni, gli atti del processo sono soggetti soltanto al
pagamento del contributo unificato, nonché delle spese forfetizzate secondo
l'importo fissato all'articolo 30 del presente testo unico. Nelle
controversie di cui all'articolo unico della legge 2 aprile 1958, n. 319, e
successive modificazioni, e in quelle in cui si applica lo stesso articolo, è
in ogni caso dovuto il contributo unificato per i processi dinanzi alla Corte
di cassazione»; c) all'articolo 13:
1) il
comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. Per i
processi di esecuzione immobiliare il contributo dovuto è pari a euro 200.
Per gli altri processi esecutivi lo stesso importo è ridotto della metà. Per
i processi esecutivi mobiliari di valore inferiore a 2.500 euro il contributo
dovuto è pari a euro 30.
Per i
processi di opposizione agli atti esecutivi il contributo dovuto è pari a
euro 120»; 2) al comma 2-bis sono premesse le seguenti parole: «Fuori dei
casi previsti dall'articolo 10, comma 6-bis,»;
3) il
comma 4 è abrogato.
213.
Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge,
il Ministero della giustizia, di concerto con il Ministero dell'economia e
delle finanze, stipula una o più convenzioni in
base alle quali si provvede alla gestione dei crediti relativi alle spese di
giustizia regolate dal citato testo unico di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, conseguenti ai provvedimenti passati in
giudicato o divenuti definitivi fino al 31 dicembre 2007, o inerenti al
mantenimento in carcere per condanne, per le quali sia cessata l'espiazione
della pena in istituto prima della stessa data, mediante le seguenti
attività: a) acquisizione dei dati anagrafici del debitore e quantificazione
del credito, nella misura stabilita dal decreto del Ministro della giustizia
adottato a norma dell'articolo 205 del citato testo unico di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, e successive
modificazioni; b) iscrizione a ruolo del credito.
214.
Restano in ogni caso ferme le disposizioni del citato testo unico di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, che attengono
alla natura del credito, incluse quelle riferite
alle condizioni per l'esigibilità dello stesso.
215. Le
risorse derivanti dalla gestione dei crediti relativi alle spese di giustizia
di cui al comma 213 sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per
essere riassegnate, previa verifica della
compatibilità finanziaria con gli equilibri di finanza pubblica da parte del
Ministero dell'economia e delle finanze, con particolare riferimento al
rispetto del conseguimento, da parte dell'Italia, dell'indebitamento netto
strutturale concordato in sede di programma di stabilità e crescita, alle
pertinenti unità previsionali di base dello stato di previsione del Ministero
della giustizia e destinate al finanziamento di un piano straordinario per lo
smaltimento dei processi civili e al potenziamento dei servizi istituzionali
dell'amministrazione giudiziaria.
216.
All'articolo 36, quarto comma, secondo periodo, del codice penale, dopo le
parole: «capoversi precedenti» sono aggiunte le seguenti: «, salva la
pubblicazione nei giornali, che è fatta unicamente
mediante indicazione degli estremi della sentenza e dell'indirizzo internet
del sito del Ministero della giustizia».
217. Al
comma 4 dell'articolo 171-ter della legge 22 aprile 1941, n. 633, e
successive modificazioni, la lettera b) è sostituita dalla
seguente:
«b) la
pubblicazione della sentenza ai sensi dell'articolo 36 del codice penale».
218.
All'articolo 18 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, il comma 2 è
sostituito dal seguente:
«2.
La pubblicazione della sentenza avviene ai sensi dell'articolo 36 del codice
penale nonché mediante affissione nel comune ove l'ente ha la sede
principale».
219. Per
far fronte alla grave e urgente emergenza dovuta al sovrappopolamento delle
carceri, sono stanziati complessivi 500 milioni di euro, a valere sulle disponibilità del Fondo infrastrutture di
cui all'articolo 18, comma 1, lettera b), del decreto-legge 29 novembre 2008,
n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28
gennaio 2009, n. 2, destinati all'attuazione, anche per stralci, del
programma degli interventi necessari per conseguire la realizzazione delle nuove
infrastrutture carcerarie o l'aumento della capienza di quelle esistenti e
garantire una migliore condizione di vita dei detenuti, ai sensi
dell'articolo 44-bis del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito,
con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14.
220.
Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge, il Ministero della giustizia stipula con le
regioni una o più convenzioni, finanziate con le risorse del Fondo per le
aree sottoutilizzate di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n.
289, e successive modificazioni, per la realizzazione di progetti finalizzati
al rilancio dell'economia in ambito locale attraverso il potenziamento del
servizio giustizia.
221. I
risparmi di spesa derivanti dai commi 211, 212 e da 216 a 218, affluiscono al
fondo di cui al comma 250, previo decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero della
giustizia, ai fini dell'accertamento del relativo ammontare e
dell'individuazione della corrispondente riduzione dei pertinenti capitoli,
per spese di funzionamento dell'organizzazione giudiziaria.
222. A decorrere dal 1° gennaio 2010, le
amministrazioni dello Stato di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e
successive modificazioni, incluse la Presidenza del Consiglio dei ministri e
le agenzie, anche fiscali, comunicano annualmente all'Agenzia del demanio,
entro il 31 gennaio, la previsione triennale: a) del loro fabbisogno di
spazio allocativo; b) delle superfici da esse occupate non più necessarie. Le
predette amministrazioni comunicano altresì all'Agenzia del demanio, entro il
31 gennaio 2011, le istruttorie in corso per reperire immobili in locazione.
L'Agenzia del demanio, verificata la corrispondenza dei fabbisogni comunicati
con gli obiettivi di contenimento della spesa pubblica di cui agli articoli 1, commi 204 e seguenti, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e
successive modificazioni, nonché 74 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto
2008, n. 133, e successive modificazioni: a) accerta
l'esistenza di immobili da assegnare in uso fra quelli di proprietà dello
Stato ovvero trasferiti ai fondi comuni d'investimento immobiliare di cui
all'articolo 4 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, e successive
modificazioni; b) verifica la congruità del canone degli immobili di
proprietà di terzi, ai sensi dell'articolo 1, comma 479, della legge 23
dicembre 2005, n. 266, individuati dalle predette amministrazioni tramite
indagini di mercato; c) stipula i contratti di locazione ovvero rinnova,
qualora ne persista il bisogno, quelli in scadenza sottoscritti dalle
predette amministrazioni e, salvo quanto previsto alla lettera d), adempie i
predetti contratti; d) consegna gli immobili locati alle amministrazioni
interessate che, per il loro uso e custodia, ne assumono ogni responsabilità
e onere. È nullo ogni contratto di locazione di immobili non stipulato
dall'Agenzia del demanio. Nello stato di previsione della spesa del Ministero
dell'economia e delle finanze è istituito un fondo unico destinato alle spese
per canoni di locazione di immobili assegnati alle predette amministrazioni
dello Stato. Per la quantificazione delle risorse finanziarie da assegnare al
fondo, le predette amministrazioni comunicano annualmente al Ministero
dell'economia e delle finanze l'importo dei canoni locativi. Le risorse del
fondo sono impiegate dall'Agenzia del demanio per il pagamento dei canoni di
locazione. Per le finalità di cui al citato articolo 1, commi 204 e seguenti, della legge n. 296 del 2006, e
successive modificazioni, le predette amministrazioni comunicano all'Agenzia
del demanio entro il 30 giugno 2010 l'elenco dei beni immobili di proprietà
di terzi utilizzati a qualsiasi titolo. Sulla base di tali comunicazioni
l'Agenzia del demanio elabora un piano di razionalizzazione degli spazi,
trasmettendolo alle amministrazioni interessate e al Ministero dell'economia
e delle finanze - Dipartimento del tesoro. Fermo restando quanto previsto
dall'articolo 2, commi 618 e 619, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, le
amministrazioni interessate comunicano entro il 31 dicembre di ciascun anno
all'Agenzia del demanio gli interventi manutentivi effettuati sia sugli
immobili di proprietà dello Stato, alle medesime in uso governativo, sia su
quelli di proprietà di terzi utilizzati a qualsiasi titolo, nonché
l'ammontare dei relativi oneri. Entro novanta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge, tutte le amministrazioni pubbliche di cui al
citato articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, e
successive modificazioni, che utilizzano o detengono, a qualunque titolo,
immobili di proprietà dello Stato o di proprietà dei medesimi soggetti
pubblici, trasmettono al Ministero dell'economia e delle finanze -
Dipartimento del tesoro l'elenco identificativo dei predetti beni ai fini
della redazione del rendiconto patrimoniale dello Stato a prezzi di mercato
previsto dall'articolo 6, comma 8, lettera e), del regolamento di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 30 gennaio 2008, n. 43, e del conto
generale del patrimonio dello Stato di cui all'articolo 14 del decreto
legislativo 7 agosto 1997, n. 279. Entro il 31 gennaio di ciascun anno
successivo a quello di trasmissione del primo elenco, le amministrazioni di
cui al citato articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, e
successive modificazioni, comunicano le eventuali variazioni intervenute.
Qualora emerga l'esistenza di immobili di proprietà dello Stato non in gestione
dell'Agenzia del demanio, gli stessi rientrano nella gestione dell'Agenzia.
Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze l'obbligo di
comunicazione può essere esteso ad altre forme di attivo ai fini della
redazione dei predetti conti patrimoniali. In caso di inadempimento dei
predetti obblighi di comunicazione e di trasmissione, l'Agenzia del demanio
ne effettua la segnalazione alla Corte dei conti. Con provvedimento del
Direttore dell'Agenzia del demanio sono stabilite le modalità delle comunicazioni
e delle trasmissioni previste dal presente comma.
223. I
commi 436 e 437 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, sono
sostituiti dai seguenti:
«436. Nel
rispetto del principio di trasparenza dell'azione amministrativa e delle procedure
disciplinate dall'articolo 14-bis, comma 3, lettera f), del decreto-legge 25
giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, l'Agenzia del demanio può
alienare beni immobili di proprietà dello Stato, singolarmente o in blocco:
a) mediante trattativa privata, se di valore unitario o complessivo non
superiore ad euro 400.000; b)
mediante
asta pubblica ovvero invito pubblico ad offrire, se di valore unitario o
complessivo superiore ad euro 400.000, e, qualora non aggiudicati, mediante
trattativa privata. L'Agenzia del demanio, con propri provvedimenti
dirigenziali, provvede a disciplinare le modalità delle procedure telematiche
concorsuali di vendita. Alle forme di pubblicità si provvede con la
pubblicazione su almeno due dei principali quotidiani a diffusione nazionale
e su almeno due quotidiani a maggiore diffusione locale, nonché sul sito
internet dell'Agenzia del demanio. Le spese relative alla pubblicità delle
procedure concorsuali sono poste a carico dello Stato.
L'aggiudicazione
avviene, nelle procedure concorsuali, a favore dell'offerta più alta rispetto
al prezzo di base ovvero, nelle procedure ad offerta libera, a favore
dell'offerta migliore, previa valutazione della sua convenienza economica da
parte dell'Agenzia del demanio sulla base dei valori indicati
dall'Osservatorio del mercato immobiliare per la zona di riferimento e avuto
riguardo alla tipologia di immobile e all'andamento del mercato. In caso di
procedura ad offerta libera, l'Agenzia del demanio può riservarsi di non
procedere all'aggiudicazione degli immobili.
437. Per
le alienazioni di cui al comma 436 è riconosciuto in favore delle regioni e
degli enti locali territoriali, sul cui territorio insistono gli immobili in
vendita, il diritto di opzione all'acquisto entro il termine di quindici
giorni dal ricevimento della determinazione a vendere comunicata dall'Agenzia
del demanio prima dell'avvio delle procedure. In caso di vendita con
procedure ad offerta libera, spetta in via prioritaria alle regioni e agli
enti locali territoriali il diritto di prelazione all'acquisto, da esercitare
nel corso della procedura di vendita».
224. Le
maggiori entrate e i risparmi di spesa derivanti
dai commi 222 e 223 affluiscono al fondo di cui all'articolo 7-quinquies,
comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 aprile
2009, n. 33, come integrato ai sensi della presente legge
nonché dal decreto-legge 23 novembre 2009, n. 168.
225. La
società CONSIP Spa conclude accordi quadro, ai sensi dell'articolo 59 del
codice dei contratti pubblici relativi a lavori,
servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e
successive modificazioni, cui le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e
successive modificazioni, e le amministrazioni aggiudicatici di cui all'articolo 3, comma 25, del citato codice di cui al decreto legislativo
n. 163 del 2006, possono fare ricorso per l'acquisto di beni e di
servizi. In alternativa, le medesime amministrazioni adottano, per gli
acquisti di beni e servizi comparabili, parametri di qualità e di prezzo
rapportati a quelli degli accordi quadro di cui al presente comma. Resta
fermo quanto previsto dall'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e
successive modificazioni, dall'articolo 58 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, dall'articolo 1, commi 449 e 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e dall'articolo 2, comma 574, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
226. Le convenzioni di cui all'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e
successive modificazioni, possono essere stipulate anche ai fini e in sede di
aggiudicazione degli appalti basati su un accordo quadro concluso ai sensi
del comma 225 del presente articolo. Resta fermo quanto previsto dal comma 3
del citato articolo 26 della legge n. 488 del 1999, e
successive modificazioni, per le convenzioni stipulate dalla società CONSIP
Spa.
227. Nel
contesto del sistema a rete costituito dalle centrali regionali e dalla
società CONSIP Spa ai sensi dell'articolo 1, comma 457, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, in sede
di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, possono essere indicati criteri
utili per l'individuazione delle categorie merceologiche di beni e di servizi
oggetto di accordi quadro, conclusi anche ai sensi dei commi 225 e 226 del
presente articolo dalla società CONSIP Spa, al fine di determinare un'elevata
possibilità di incidere positivamente e in maniera significativa sui processi
di acquisto pubblici.
228. Al
fine di agevolare il reperimento di alloggi nelle aree colpite dagli eventi
sismici del 6 aprile 2009, relativamente agli immobili ad uso abitativo
ubicati nella provincia dell'Aquila, in coerenza
con l'attuazione della legge 5 maggio 2009, n. 42, e in via sperimentale, per
l'anno 2010, il canone di locazione relativo ai contratti stipulati ai sensi
dell'articolo 2, comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, e successive
modificazioni, tra persone fisiche che non agiscono nell'esercizio di un'impresa,
arte o professione, può essere assoggettato, sulla base della decisione del
locatore, a un'imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone
fisiche e delle relative addizionali nella misura del 20 per cento; la base
imponibile dell'imposta sostitutiva è costituita dall'importo che rileva ai
fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche. L'imposta sostitutiva è
versata entro il termine stabilito per il versamento a saldo dell'imposta sul
reddito delle persone fisiche. L'acconto relativo all'imposta sul reddito
delle persone fisiche dovuta per l'anno 2011 è calcolato senza tenere conto
delle disposizioni di cui al presente comma. Per la liquidazione,
l'accertamento, la riscossione e il contenzioso riguardanti l'imposta
sostitutiva di cui al presente comma si applicano le disposizioni previste
per le imposte sui redditi. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia
delle entrate, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di dichiarazione e di
versamento dell'imposta sostitutiva di cui al presente comma, nonché ogni
altra disposizione utile ai fini dell'attuazione del presente comma.
229. Al
comma 2 dell'articolo 2 del decreto-legge 24
dicembre 2002, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio
2003, n. 27, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti
modificazioni: a) al primo periodo, le parole: «1° gennaio 2008» sono
sostituite dalle seguenti: «1° gennaio 2010»; b) al secondo periodo, le parole:
«31 ottobre 2008» sono sostituite dalle seguenti: «31 ottobre 2010»; c) al
terzo periodo, le parole: «31 ottobre 2008» sono sostituite dalle seguenti:
«31 ottobre 2010».
230. Le maggiori entrate derivanti dal comma 229
affluiscono al fondo di cui al comma 250 con le modalità ivi previste.
231. Le
somme di cui all'articolo 31, commi 12 e 13, della legge 27 dicembre 2002, n.
289, ancora dovute al 31 dicembre 2009, a far data dal
1° gennaio 2010, sono versate in venti annualità, con la maggiorazione degli
interessi al tasso legale. Il Ministero dell'interno fa pervenire, entro il
31 marzo 2010, agli enti interessati il nuovo piano di estinzione del debito
residuo.
232. Con
decreti del Presidente del Consiglio dei ministri,
su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono individuati specifici
progetti prioritari ricompresi nei corridoi europei TEN-T e inseriti nel
programma delle infrastrutture strategiche, aventi costi e tempi di
realizzazione superiori, rispettivamente, a 2 miliardi di euro e a quattro
anni dall'approvazione del progetto definitivo e non suddivisibili in lotti
funzionali di importo inferiore a 1 miliardo di euro, per i quali il CIPE può
autorizzare, per un importo complessivo residuo da finanziare, relativo
all'insieme dei progetti prioritari individuati, non superiore a 10 miliardi
di euro, l'avvio della realizzazione del relativo progetto definitivo per
lotti costruttivi individuati dallo stesso CIPE, subordinatamente alle
seguenti condizioni: a) il costo del lotto costruttivo autorizzato deve
essere integralmente finanziato e deve esservi copertura finanziaria, con
risorse pubbliche o private nazionali o dell'Unione europea, che, alla data
dell'autorizzazione del primo lotto, devono costituire almeno il 20 per cento
del costo complessivo dell'opera; in casi di particolare interesse
strategico, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,
può essere consentito l'utilizzo della procedura di cui al presente comma
anche in caso di copertura finanziaria, con risorse pubbliche o private
nazionali o dell'Unione europea, che, alla data dell'autorizzazione del primo
lotto, costituiscono almeno il 10 per cento del costo complessivo dell'opera;
b) il progetto definitivo dell'opera completa deve essere accompagnato da una
relazione che indichi le fasi di realizzazione dell'intera opera per lotti
costruttivi, il cronoprogramma dei lavori per ciascuno dei lotti e i connessi
fabbisogni finanziari annuali; l'autorizzazione dei lavori per i lotti
costruttivi successivi al primo lotto deve essere accompagnata da un
aggiornamento di tutti gli elementi della medesima relazione; c) il
contraente generale o l'affidatario dei lavori deve assumere l'impegno di rinunciare
a qualunque pretesa risarcitoria, eventualmente sorta in relazione alle opere
individuate con i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui
all'alinea, nonché a qualunque pretesa anche futura connessa all'eventuale
mancato o ritardato finanziamento dell'intera opera o di lotti successivi;
dalle
determinazioni assunte dal CIPE non devono in ogni caso derivare nuovi
obblighi contrattuali nei confronti di terzi a carico del soggetto
aggiudicatore dell'opera per i quali non sussista l'integrale copertura
finanziaria.
233. Con
l'autorizzazione del primo lotto costruttivo, il CIPE assume l'impegno
programmatico di finanziare l'intera opera ovvero di corrispondere l'intero contributo finanziato e successivamente assegna,
in via prioritaria, le risorse che si rendono disponibili in favore dei
progetti di cui al comma 232, allo scopo di finanziare i successivi lotti
costruttivi fino al completamento delle opere, tenuto conto del
cronoprogramma.
234. Il
Documento di programmazione economico-finanziaria - Allegato Infrastrutture
dà distinta evidenza degli interventi di cui ai commi 232 e 233, per il
completamento dei quali il CIPE assegna le risorse secondo quanto previsto dal comma 233.
235.
All'articolo 3, comma 4-bis, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5,
convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, dopo le parole:
«operazioni a favore delle piccole e medie imprese che possono essere
effettuate esclusivamente attraverso l'intermediazione di soggetti
autorizzati all'esercizio del credito»
sono
aggiunte le seguenti: «nonché attraverso la sottoscrizione di fondi comuni di
investimento gestiti da una società di gestione collettiva del risparmio di
cui all'articolo 33 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio
1998, n. 58, e successive modificazioni, il cui oggetto sociale realizza uno
o più fini istituzionali della Cassa depositi e prestiti Spa. Lo Stato è
autorizzato a sottoscrivere, per l'anno 2010, fino a 500.000 euro di quote di
società di gestione del risparmio finalizzate a gestire fondi comuni di
investimento mobiliare di tipo chiuso riservati a investitori qualificati che
perseguano tra i loro obiettivi quelli del rafforzamento patrimoniale e
dell'aggregazione delle imprese di minore dimensione».
236. Per
le finalità di cui all'articolo 29, comma 1, del decreto-legge 29 novembre
2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, è autorizzata
l'ulteriore spesa di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011.
Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle
finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, da emanare
sentite le associazioni di categoria, sono stabilite le modalità di utilizzo
del predetto stanziamento e degli stanziamenti, pari a 654 milioni di euro
per l'anno 2010 e a 65,4 milioni di euro per l'anno 2011, iscritti nel
bilancio dello Stato ai sensi della citata disposizione, anche al fine di
stabilire i criteri di individuazione e di finanziamento di nuovi
investimenti dei privati in ricerca e sviluppo; il predetto decreto può
individuare le tipologie di interventi suscettibili dì agevolazione, le
modalità di fruizione del credito d'imposta e i soggetti beneficiari
meritevoli di agevolazione. Alla relativa copertura finanziaria si provvede,
per l'anno 2010, mediante riduzione del Fondo per le aree sottoutilizzate di
cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive
modificazioni, e, per l'anno 2011, mediante riduzione del fondo di cui
all'articolo 7-quinquies, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5,
convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile
2009, n. 33.
237. Per
il finanziamento annuale previsto dall'articolo 1, comma 1244, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è
autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per l'anno 2010.
238. Agli
oneri derivanti dall'attuazione del comma 237 si provvede con le disponibilità
conseguenti alle revoche totali o parziali delle
agevolazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 22 ottobre
1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n.
488, e successive modificazioni, al netto delle risorse necessarie per far
fronte agli impegni già assunti per avvenuta sottoscrizione di atti
convenzionali e compatibilmente con gli effetti stimati in ciascun anno in
termini di indebitamento netto. Le disposizioni di cui al comma 237 si
applicano a condizione dell'adozione dei provvedimenti amministrativi,
debitamente registrati dalla Corte dei conti, recanti l'accertamento delle
risorse finanziarie disponibili di cui al primo periodo del presente comma.
Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli
oneri di cui al comma 237 anche ai fini dell'adozione dei provvedimenti
correttivi di cui all'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e
successive modificazioni.
239.
Al fine di garantire condizioni di massima celerità nella realizzazione degli
interventi necessari per la messa in sicurezza e l'adeguamento antisismico
delle scuole, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, previa approvazione di apposito
atto di indirizzo delle Commissioni parlamentari permanenti competenti per
materia nonché per i profili di carattere finanziario, sono individuati gli
interventi di immediata realizzabilità fino all'importo complessivo di 300
milioni di euro, con la relativa ripartizione degli importi tra gli enti
territoriali interessati, nell'ambito delle misure e con le modalità previste
ai sensi dell'articolo 7-bis del decreto-legge 1° settembre 2008, n. 137,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169.
240. Le
risorse assegnate per interventi di risanamento ambientale con delibera del
CIPE del 6 novembre 2009, pari a 1.000 milioni di euro, a valere sulle
disponibilità del Fondo infrastrutture e del Fondo strategico
per il Paese a sostegno dell'economia reale, di cui all'articolo 18, comma 1,
del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni,
dalla legge 28
gennaio 2009, n. 2, e successive modificazioni, sono destinate ai
piani straordinari diretti a rimuovere le situazioni a più elevato rischio
idrogeologico individuate dalla direzione generale competente del Ministero dell'ambiente
e della tutela del territorio e del mare, sentiti le autorità di bacino di
cui all'articolo 63 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e
successive modificazioni, nonché all'articolo 1 del decreto-legge 30 dicembre
2008, n. 208, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n.
13, e il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio
dei ministri.
Le
risorse di cui al presente comma possono essere utilizzate anche tramite
accordo di programma sottoscritto dalla regione interessata e dal Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare che definisce,
altresì, la quota di cofinanziamento regionale a valere sull'assegnazione di
risorse del Fondo per le aree sottoutilizzate di cui all'articolo 61 della
legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, che ciascun
programma attuativo regionale destina a interventi di risanamento ambientale.
241. Per
gli anni 2010, 2011 e 2012 è attribuita, per ogni anno, all'autorità di cui
alla legge 10 ottobre 1990, n. 287, una quota pari: a 2,2 milioni di euro, per ciascun anno, delle entrate di cui
all'articolo 23 della legge 12 agosto 1982, n. 576, e successive
modificazioni; a 8,4 milioni di euro, per ciascun anno, delle entrate di cui
all'articolo 2, comma 38, della legge 14 novembre 1995, n. 481; a 6 milioni
di euro, per l'anno 2010, e a 5,9 milioni di euro, per ciascuno degli anni
2011 e 2012, delle entrate di cui all'articolo 1, comma 6, lettera c), numero
5), della legge 31 luglio 1997, n. 249; a 7 milioni di euro, per l'anno 2010,
e a 7,7 milioni di euro, per ciascuno degli anni 2011 e2012, delle entrate di
cui all'articolo 1, comma 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e
successive modificazioni. Per gli anni 2011 e 2012 è attribuita all'autorità
di cui al codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al
decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, una quota pari: a 1,6 milioni di
euro, per ciascun anno, delle entrate di cui al citato articolo 23 della
legge n. 576 del 1982, e successive modificazioni; a 3,2 milioni di euro, per
ciascun anno, delle entrate di cui al citato articolo 2, comma 38, della
legge n. 481 del 1995; a 3,6 milioni di euro, per ciascun anno, delle entrate
di cui al citato articolo 1, comma 6, lettera c), numero 5), della legge n.
249 del 1997; a 3,6 milioni di euro, per ciascun anno, delle entrate di cui
al citato articolo 1, comma 67, della legge n. 266 del 2005, e successive
modificazioni. Per gli anni 2010, 2011 e 2012 è attribuita, per ogni anno, all'autorità
di cui alla legge 12 giugno 1990, n. 146, una quota pari: a 0,1 milioni di
euro, per ciascun anno, delle entrate di cui al citato articolo 23 della
legge n. 576 del 1982, e successive modificazioni; a 0,3 milioni di euro, per
ciascun anno, delle entrate di cui al citato articolo 2, comma 38, della
legge n. 481 del 1995; a 0,3 milioni di euro, per ciascun anno, delle entrate
di cui al citato articolo 1, comma 6, lettera c), numero 5), della legge n.
249 del 1997; a 0,3 milioni di euro, per ciascun anno, delle entrate di cui
al citato articolo 1, comma 67, della legge n. 266 del 2005, e successive
modificazioni; a 1 milione di euro, per ciascun anno, delle entrate di cui
all'articolo 13 della legge 8 agosto 1995, n. 335, e
successive modificazioni, e di cui all'articolo 59, comma 39, della legge 27
dicembre 1997, n. 449. Le somme di cui ai precedenti periodi sono trasferite
dall'autorità contribuente all'autorità beneficiaria entro il 31 gennaio di
ciascun anno. A fini di perequazione, con decreto del Presidente della
Repubblica, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, sentite
le autorità interessate, sono stabilite, senza maggiori oneri per la finanza
pubblica, misure reintegrative in favore delle autorità contribuenti, nei
limiti del contributo versato, a partire dal decimo anno successivo
all'erogazione del contributo, a carico delle autorità indipendenti
percipienti che a tale data presentino un avanzo di amministrazione.
242. Le
somme versate entro il 31 ottobre 2009 all'entrata
del bilancio dello Stato ai sensi dell'articolo 148, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, che,
alla data di entrata in vigore della presente disposizione, non sono state
riassegnate alle pertinenti unità previsionali di base del bilancio dello
Stato, per un importo di 50 milioni di euro sono riassegnate entro l'anno
2009 a un apposito capitolo per essere destinate a interventi a tutela delle
popolazioni colpite da eventi atmosferici avversi verificatisi nell'ultimo
triennio.
243. La
disposizione di cui al comma 242 entra in vigore il giorno stesso della
pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale.
244. Gli
importi da iscrivere nei fondi speciali di cui all'articolo 11-bis della legge 5 agosto 1978, n. 468, e
successive modificazioni, per il finanziamento dei provvedimenti legislativi
che si prevede possano essere approvati nel triennio 2010-2012, restano
determinati, per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012, nelle misure indicate
nelle Tabelle A e B allegate alla presente legge, rispettivamente per il
fondo speciale destinato alle spese correnti e per il fondo speciale
destinato alle spese in conto capitale.
245. Le
dotazioni da iscrivere nei singoli stati di previsione del bilancio per
l'anno 2010 e per il triennio 2010-2012, in relazione a leggi di spesa
permanente la cui quantificazione è rinviata alla
legge finanziaria, sono indicate nella Tabella C allegata alla presente
legge.
246. Ai
sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera f), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e
successive modificazioni, gli stanziamenti di spesa per il rifinanziamento di
norme che prevedono interventi di sostegno dell'economia classificati tra le
spese in conto capitale restano determinati, per ciascuno degli anni 2010,
2011 e 2012, nelle misure indicate nella Tabella D allegata alla presente
legge.
247. Ai
sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera e), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e
successive modificazioni, le autorizzazioni di spesa recate dalle leggi
indicate nella Tabella E allegata alla presente legge sono ridotte degli importi
determinati nella medesima Tabella.
248. Gli
importi da iscrivere in bilancio in relazione alle autorizzazioni di spesa recate da leggi a carattere pluriennale restano
determinati, per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012, nelle misure indicate
nella Tabella F allegata alla presente legge.
249.
A valere sulle autorizzazioni di spesa in conto capitale recate da leggi a carattere pluriennale, riportate nella Tabella di cui
al comma 248, le amministrazioni e gli enti pubblici possono assumere impegni
nell'anno 2010, a carico di esercizi futuri, nei limiti massimi di
impegnabilità indicati per ciascuna disposizione legislativa in apposita
colonna della stessa Tabella, ivi compresi gli impegni già assunti nei
precedenti esercizi a valere sulle autorizzazioni medesime.
250. Le
risorse, come integrate dal decreto-legge 25 settembre 2009, n. 135,
convertito, con modificazioni, dalla legge 20
novembre 2009, n. 166, affluite alla contabilità speciale istituita ai sensi
del comma 8 dell'articolo 13-bis del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto
2009, n. 102, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato
per essere riassegnate, con uno o più decreti del Ministro dell'economia e
delle finanze, al fondo di cui all'articolo 7-quinquies, comma 1, del
decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33. Con decreti del
Presidente del Consiglio dei ministri, le disponibilità del predetto fondo
sono destinate alle finalità di cui all'Elenco 1 allegato alla presente
legge, nella misura massima ivi prevista, per ciascuno degli anni 2010, 2011
e 2012. Gli schemi dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri,
corredati di relazione tecnica ai sensi della normativa vigente verificata
anche in ordine all'assenza di effetti negativi sui saldi di finanza
pubblica, sono trasmessi alle Camere per l'espressione del parere da parte
delle Commissioni parlamentari competenti per i profili di carattere
finanziario, da rendere entro trenta giorni dalla trasmissione della
richiesta. Il Governo, ove non intenda conformarsi alle condizioni formulate
con riferimento ai profili finanziari, ritrasmette alle Camere gli schemi di
decreto corredati dei necessari elementi integrativi di informazione, per i
pareri definitivi delle Commissioni parlamentari competenti per i profili
finanziari, che devono essere espressi entro quindici giorni.
Le
risorse, pari a 181 milioni di euro, destinate alle finalità di cui
all'ultima voce del citato Elenco 1 allegato alla presente legge sono
contestualmente ripartite con un unico decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri, previo conforme parere delle Commissioni parlamentari delle due
Camere competenti per i profili finanziari. La quota delle disponibilità del
fondo di cui al presente comma non aventi corrispondenti effetti sul
fabbisogno e sull'indebitamento netto, per l'importo di 689 milioni di euro
per l'anno 2010, di 1.991 milioni di euro per l'anno 2011 e di 182 milioni di
euro per l'anno 2012, è destinata, mediante decreti del Ministro
dell'economia e delle finanze, alla sistemazione contabile delle partite
iscritte al conto sospeso con la Banca d'Italia per le quali non esistono in
bilancio le occorrenti risorse.
251.
Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati
e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla
base del decreto-legge 23 novembre 2009, n. 168. La dotazione del fondo
previsto dall'articolo 7-quinquies, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio
2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, è incrementata, per
l'anno 2010, di 3.716 milioni di euro, cui si provvede mediante utilizzo
delle maggiori entrate, per l'anno medesimo, derivanti dagli effetti
dell'articolo 1 del decreto-legge n. 168 del 2009.
252. La
copertura della presente legge per le nuove o maggiori spese correnti, per le
riduzioni di entrata e per le nuove finalizzazioni nette da iscrivere nel fondo speciale di parte corrente è assicurata,
ai sensi dell'articolo 11, comma 5, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e
successive modificazioni, secondo il prospetto allegato.
253. La
presente legge entra in vigore il 1° gennaio 2010.
La presente
legge munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale
degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque
spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a
Roma, addì 23 dicembre 2009
NAPOLITANO
Berlusconi,
Presidente del Consiglio dei Ministri
Tremonti,
Ministro dell'economia e delle finanze
Visto, il
Guardasigilli: Alfano
LAVORI
PREPARATORI
Senato
della Repubblica (atto n. 1790): Presentato dal Ministro dell'economia e
finanze (Tremonti) il 29 settembre 2009.
Assegnato
alla 5ª commissione (Bilancio), in sede referente, il 7 ottobre 2009 con
pareri delle commissioni 1ª, 2ª, 3ª, 4ª, 6ª, 7ª, 8ª, 9ª, 10ª, 11ª, 12ª, 13ª,
14ª e questioni regionali.
Esaminato
dalla 5ª commissione il 20, 21, 22, 27, 28 e 29 ottobre 2009.
Esaminato
in aula il 6 e 7 ottobre 2009; il 4, 5, 10, 11 e 12 novembre 2009 e
approvato, con modificazioni, il 13 novembre 2009. Camera dei deputati (atto
n. 2936): Assegnato alla V commissione (Bilancio, Tesoro e programmazione),
in sede referente, il 16 novembre 2009 con pareri delle commissioni I, II,
III, IV, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV e questioni regionali.
Esaminato
dalla V commissione, il 19, 25, 26 novembre 2009; il 1°, 2, 3, 4, 5 e 6
dicembre 2009.
Esaminato
in aula il 9, 10, 11, 15 e 16 dicembre 2009 ed approvato, con modificazioni,
il 17 dicembre 2009.
Senato
della Repubblica (atto n. 1791-B): Assegnato alla 5ª commissione (Bilancio),
in sede referente, il 18 dicembre 2009 con pareri delle commissioni 1ª, 2ª,
3ª, 4ª, 6ª, 7ª, 8ª, 9ª, 10ª, 11ª, 12ª, 13ª, 14ª e questioni regionali.
Esaminato
dalla 5ª commissione il 20 e 21 dicembre 2009.
Esaminato
in aula il 21 dicembre 2009 ed approvato il 22 dicembre 2009.
ALLEGATI
(omissis)
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