Legge 30 Luglio 2004, n. 191
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12
luglio 2004, n.168, recante interventi urgenti per il contenimento della
spesa pubblica
pubblicata nella G.U. n. 178 del 31 Luglio 2004 Suppl. Ord.
Legge di
conversione
Testo del
decreto-legge coordinato con la legge di conversione
Legge di conversione
Art. 1.
1. Il decreto-legge
12 luglio 2004, n. 168, recante interventi urgenti per il contenimento della
spesa pubblica è convertito in legge con le modificazioni riportate in
allegato alla presente legge.
2. La presente legge
entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale.
Testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 177 del 30
luglio 2004
(*) Le modifiche
apportate dalla legge di conversione sono fra doppia parentesi
Le modifiche
apportate dalla legge di conversione sono riportate tra i segni (( ... ))
Art. 1.
Interventi correttivi di finanza pubblica
1. L'autorizzazione
di spesa di cui all'articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n.
289, e' ridotta di 150 milioni di euro per l'anno 2004. A tale fine sono
ridotte di pari importo le risorse disponibili, gia' preordinate con delibera
CIPE n. 16 del 9 maggio 2003, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 156
dell'8 luglio 2003, al finanziamento degli interventi per l'attribuzione di
un ulteriore contributo per le assunzioni effettuate negli ambiti
territoriali di cui al comma 10 dell'articolo 7 della legge 23 dicembre 2000,
n. 388.
2. Gli importi
disponibili derivanti dalle revoche degli incentivi alle imprese, nonche' dei
finanziamenti relativi agli strumenti della programmazione negoziata, gia'
disposte e da disporre per gli anni 2003 e 2004, sono utilizzati per il
finanziamento delle iniziative in corso e per quelle derivanti dai nuovi
bandi da effettuarsi con le procedure di cui al decreto-legge 22 ottobre
1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n.
488, nonche' per quelle relative agli strumenti della programmazione
negoziata. Conseguentemente, l'autorizzazione di spesa destinata al
finanziamento degli incentivi, di cui al citato decreto-legge n. 415 del
1992, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 488 del 1992, e' ridotta
di 750 milioni di euro per l'anno 2004 e l'autorizzazione di spesa di cui
all'articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, come
rifinanziata dalla tabella D della legge 24 dicembre 2003, n. 350, per la
parte relativa agli strumenti di programmazione negoziata di cui all'articolo
2, comma 203, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, limitatamente ai
contratti d'area e ai contratti di programma, e' ridotta di 250 milioni di
euro per l'anno 2004. Le predette somme sono prelevate dalla contabilita'
speciale n. 1726 intestata al Fondo innovazione tecnologica per essere
versate all'entrata del bilancio dello Stato. Per l'anno 2004 le erogazioni
alle imprese per contributi a fondo perduto relative all'articolo 1, comma 2,
del citato decreto-legge n. 415 del 1992, convertito, con modificazioni,
dalla legge n. 488 del 1992, all'articolo 2, comma 203, della legge 23
dicembre 1996, n. 662, alla legge 1° marzo 1986, n. 64, e alla legge 17
febbraio 1982, n. 46, non possono superare l'importo complessivo di euro
1.700 milioni; ai fini del relativo monitoraggio il Ministero delle attivita'
produttive comunica mensilmente al Ministero dell'economia e delle finanze i
pagamenti effettuati.
3. L'autorizzazione
di spesa di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289,
relativa al Fondo per le aree sottoutilizzate, come rideterminata ai sensi
delle tabelle D ed F della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e' ridotta di 100
milioni di euro per l'anno 2004.
4. All'articolo 26
della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) nella rubrica
sono soppresse le parole: «che abbiano rilevanza nazionale»;
b) al comma 1 sono
soppresse le parole: «a rilevanza nazionale»;
c) il comma 3 e'
sostituito dai seguenti:
"3. Le
amministrazioni pubbliche possono ricorrere alle convenzioni stipulate ai
sensi del comma 1, ovvero ne utilizzano i parametri di prezzo-qualita', come
limiti massimi, per l'acquisto di beni e servizi comparabili oggetto delle
stesse, anche utilizzando procedure telematiche per l'acquisizione di beni e
servizi ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 2002,
n. 101. La stipulazione di un contratto in violazione del presente comma e'
causa di responsabilita' amministrativa; ai fini della determinazione del
danno erariale si tiene anche conto della differenza tra il prezzo previsto
nelle convenzioni e quello indicato nel contratto. (( Le disposizioni di cui
al presente comma non si applicano ai comuni con popolazione fino a 1.000
abitanti e ai comuni montani con popolazione fino a 5.000 abitanti. ))
3-bis. I
provvedimenti con cui le amministrazioni pubbliche deliberano di procedere in
modo autonomo a singoli acquisti di beni e servizi sono trasmessi alle
strutture e agli uffici preposti al controllo di gestione, per l'esercizio
delle funzioni di sorveglianza e di controllo, anche ai sensi del comma 4. Il
dipendente che ha sottoscritto il contratto allega allo stesso una apposita
dichiarazione con la quale attesta, ai sensi e per gli effetti degli articoli
47 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n. 445, e successive modifiche, il rispetto delle disposizioni contenute nel
comma 3.»"
5. Dopo l'articolo
198 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e' inserito il seguente:
"Art. 198-bis
(Comunicazione del referto). - 1. Nell'ambito dei sistemi di controllo di
gestione di cui agli articoli 196, 197 e 198, la struttura operativa alla
quale e' assegnata la funzione del controllo di gestione fornisce la
conclusione del predetto controllo, oltre che agli amministratori ed ai
responsabili dei servizi ai sensi di quanto previsto dall'articolo 198, anche
alla Corte dei conti.»"
6. Al fine di
agevolare il perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica sono disposte
le riduzioni di autorizzazioni di spesa e di spese discrezionali di cui alla
allegata Tabella n. 1, per gli importi ivi distintamente indicati. Al fine di
assicurare la necessaria flessibilita' del bilancio, resta comunque ferma la
possibilita' di disporre variazioni compensative ai sensi della vigente
normativa e, in particolare, dell'articolo 2, comma 4-quinquies, della legge
5 agosto 1978, n. 468, e successive modifiche, dell'articolo 3, comma 5, del
decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, e successive modifiche, e
dell'articolo 18, commi 10, 11 e 22, della legge 24 dicembre 2003, n. 351.
7. I residui di
stanziamento delle spese in conto capitale del bilancio dello Stato,
accertati alla data del 31 dicembre 2003, con esclusione delle spese relative
alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, al Ministero dell'interno, alle
aree sottoutilizzate, alla cooperazione allo sviluppo, alle calamita'
naturali, ad accordi internazionali, al federalismo amministrativo,
all'informatica e al Fondo per l'occupazione, sono ridotti del 50 per cento.
8. Per l'anno 2004
gli enti previdenziali pubblici si adeguano ai principi di cui al presente
articolo riducendo le proprie spese di funzionamento per consumi intermedi
non aventi natura obbligatoria in misura non inferiore al 30 per cento
rispetto alle previsioni iniziali. Gli importi derivanti da tali riduzioni
sono resi indisponibili previo accantonamento in apposito fondo, fino a
diversa determinazione da adottare con decreto del Ministro dell'economia e
delle finanze. La riduzione non si applica, comunque, alle spese dipendenti
dalla prestazione di servizi correlati a diritti soggettivi dell'utente.
9. La spesa annua
sostenuta nell'anno 2004 dalle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo
1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, escluse le
universita', gli enti di ricerca e gli organismi equiparati, per studi ed
incarichi di consulenza conferiti a soggetti estranei all'amministrazione,
deve essere non superiore alla spesa annua mediamente sostenuta nel biennio
2001 e 2002, ridotta del 15 per cento. L'affidamento di incarichi di studio o
di ricerca, ovvero di consulenze a soggetti estranei all'amministrazione in
materie e per oggetti rientranti nelle competenze della struttura burocratica
dell'ente, deve essere adeguatamente motivato ed e' possibile soltanto nei
casi previsti dalla legge ovvero nell'ipotesi di eventi straordinari. In ogni
caso va preventivamente comunicato agli organi di controllo ed agli organi di
revisione di ciascun ente. L'affidamento di incarichi in assenza dei
presupposti di cui al presente comma costituisce illecito disciplinare e
determina responsabilita' erariale. Le pubbliche amministrazioni,
nell'esercizio dei diritti dell'azionista nei confronti delle societa' di
capitali a totale partecipazione pubblica, adottano le opportune direttive
per conformarsi ai principi di cui al presente comma. Le predette direttive
sono comunicate in via preventiva alla Corte dei conti. La disposizione di
cui al presente comma non si applica agli organismi collegiali previsti per
legge o per regolamento, ovvero dichiarati comunque indispensabili ai sensi
dell'articolo 18 della legge 28 dicembre 2001, n. 448.
10. La spesa annua
sostenuta nell'anno 2004 dalle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo
1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per missioni
all'estero e spese di rappresentanza, relazioni pubbliche e convegni, deve
essere non superiore alla spesa annua mediamente sostenuta negli anni dal
2001 al 2003, ridotta del 15 per cento. Gli atti e i contratti posti in
essere, dalla data di entrata in vigore del presente decreto, in violazione
della disposizione contenuta nel primo periodo del presente comma
costituiscono illecito disciplinare e determinano responsabilita' erariale.
Gli organi di controllo e gli organi di revisione di ciascun ente vigilano
sulla corretta applicazione del presente comma. (( Il limite di spesa
stabilito dal presente comma )) puo' essere superato in casi eccezionali,
previa adozione di un motivato provvedimento adottato dall'organo di vertice
dell'amministrazione, da comunicare preventivamente agli organi di controllo
ed agli organi di revisione dell'ente.
11. In coerenza con
le riduzioni di spesa per consumi intermedi previste dal presente articolo,
ai fini della tutela dell'unita' economica della Repubblica, ciascuna regione
a statuto ordinario, ciascuna provincia e ciascun comune con popolazione
superiore a 5.000 abitanti concorrono alla realizzazione degli obiettivi di
finanza pubblica per il triennio 2004-2006 assicurando che la spesa per
l'acquisto di beni e servizi, esclusa quella dipendente dalla prestazione di
servizi correlati a diritti soggettivi dell'utente, sostenuta nell'anno 2004
non sia superiore alla spesa annua mediamente sostenuta negli anni dal 2001
al 2003, ridotta del 10 per cento. Tale riduzione si applica anche alla spesa
per missioni all'estero e per il funzionamento di uffici all'estero, nonche'
alle spese di rappresentanza, relazioni pubbliche e convegni ed alla spesa
per studi ed incarichi di consulenza conferiti a soggetti estranei
all'amministrazione, inclusi quelli ad alto contenuto di professionalita'
conferiti ai sensi del comma 6 dell'articolo 110 del testo unico delle leggi
sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto
2000, n. 267. Si applicano il secondo, il terzo, il quarto, il quinto ed il
sesto periodo del comma 9, nonche' il secondo, il terzo ed il quarto periodo
del comma 10. (( Per le regioni e gli enti locali che hanno rispettato,
nell'anno 2003 e fino al 30 giugno 2004, gli obiettivi previsti relativamente
al Patto di stabilita' interno, la riduzione del 10 per cento non si applica
con riferimento alle spese che siano gia' state impegnate alla data di
entrata in vigore del presente decreto. ))
12. Al fine di potenziare l'attivita' di formazione
dei pubblici dipendenti, razionalizzandone i relativi costi, la Scuola
superiore della pubblica amministrazione e le altre Scuole superiori
pubbliche di formazione svolgono prioritariamente la loro attivita' a
favore dei predetti dipendenti. Le pubbliche amministrazioni, ad eccezione
delle regioni e degli enti locali, per l'espletamento dell'attivita' di
formazione utilizzano prioritariamente le predette Scuole ed il Formez;
soltanto nel caso di documentata impossibilita' di fare ricorso alle
stesse, possono affidare all'esterno, in tutto o in parte,
l'organizzazione e lo svolgimento di tale attivita', nel rispetto della
normativa comunitaria in materia di appalti di servizi e, comunque, previo
espletamento di procedure ad evidenza pubblica ed a condizione che il
prezzo dell'affidamento sia inferiore a quello praticato dalle Scuole
anzidette. Resta salva l'applicazione delle norme vigenti in materia di
formazione del personale della scuola. (n.d.r.: comma
abrogato
dall'art. 3 ter, comma 1
della Legge n.257/04)
13. All'articolo 4,
comma 177, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, dopo le parole: «sono da
intendere», sono inserite le seguenti:
«come contributo
pluriennale per la realizzazione di investimenti (( e di azioni mirate a
favorire il trasporto delle merci con modalita' alternative )), includendo
nel costo degli stessi anche gli oneri derivanti dagli eventuali finanziamenti
necessari, ovvero».
Art. 1-bis.
(( Ulteriori interventi correttivi ))
(( 1. Nello stato di
previsione del Ministero della difesa e' istituito un fondo da ripartire per
le esigenze correnti di funzionamento dei servizi dell'Amministrazione, con
una dotazione, per l'anno 2004, di 575 milioni di euro. Con decreti del
Ministro della difesa, da comunicare, anche con evidenze informatiche, al
Ministero dell'economia e delle finanze, tramite l'Ufficio centrale del
bilancio, nonche' alle competenti Commissioni parlamentari e alla Corte dei
conti, si provvede alla ripartizione del fondo tra le unita' previsionali di
base relative a consumi intermedi del medesimo stato di previsione. ))
(( 2. Per le
esigenze infrastrutturali e di investimento delle Forze armate, e'
autorizzata la spesa di 282,5 milioni di euro per l'anno 2004, iscritta in un
fondo dello stato di previsione del Ministero della difesa, da ripartire nel
corso della gestione tra le unita' previsionali di base relative a
investimenti fissi lordi con decreto del Ministro della difesa, da
comunicare, anche con evidenze informatiche, al Ministero dell'economia e
delle finanze, tramite l'Ufficio centrale del bilancio, nonche' alle
competenti Commissioni parlamentari e alla Corte dei conti. ))
(( 3. Al fine di
incrementare la dotazione del Fondo nazionale per il sostegno all'accesso
alle abitazioni in locazione, di cui all'articolo 11, comma 1, della legge 9
dicembre 1998, n. 431, e' autorizzata, per l'anno 2004, la spesa di 110
milioni di euro. ))
(( 4. Lo
stanziamento del Fondo di solidarieta' nazionale-incentivi assicurativi, di
cui all'articolo 15, comma 2, primo periodo, del decreto legislativo 29 marzo
2004, n. 102, e' incrementato, per l'anno 2004, di 50 milioni di euro. ))
(( 5. Lo stanziamento
del Fondo per la protezione civile e' incrementato, per l'anno 2004, di 15
milioni di euro. ))
(( 6. All'articolo
18 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601,
dopo il secondo comma e' aggiunto il seguente: «Qualora il finanziamento
stesso non si riferisca all'acquisto della prima casa di abitazione, e delle
relative pertinenze, l'aliquota si applica nella misura del 2 per cento
dell'ammontare complessivo dei finanziamenti di cui all'articolo 15 erogati
in ciascun esercizio». La disposizione del periodo precedente si applica ai
finanziamenti erogati in base a contratti conclusi a decorrere dalla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. ))
(( 7. Per i beni
immobili diversi dalla prima casa di abitazione, ai soli fini delle imposte
di registro, ipotecaria e catastale, i moltiplicatori previsti dal comma 5
dell'articolo 52 del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di
registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986,
n. 131, sono rivalutati, in luogo del 10 per cento previsto dall'articolo 2,
comma 63, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, nella misura del 20 per
cento. La disposizione del periodo precedente si applica agli atti pubblici
formati, agli atti giudiziari pubblicati o emanati, alle scritture private
autenticate e a quelle non autenticate presentate per la registrazione, alle
successioni apertesi ed alle donazioni fatte a decorrere dalla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. ))
(( 8. Ai fini di cui
ai commi 6 e 7, per beni immobili diversi dalla prima casa di abitazione si
intendono quelli per i quali non ricorrono le condizioni di cui alla nota
II-bis )) all'articolo 1 della tariffa, parte I, annessa al testo unico delle
disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131.
(( 9. Limitatamente
all'esercizio in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto,
la misura dell'acconto dell'ammontare dell'imposta sostitutiva relativa alle
operazioni da effettuare nel secondo semestre del medesimo esercizio,
prevista dall'articolo 3, comma 3, del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 151,
convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 202, e' elevata
al 300 per cento relativamente alle operazioni indicate nell'articolo 15 del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601. ))
(( 10. Al decreto
del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, concernente la disciplina
dell'imposta di bollo, sono apportate le seguenti modificazioni: ))
(( a) all'articolo
3, primo comma, dopo il numero 3), e' aggiunto il seguente: ))
(( "3-bis)
mediante pagamento dell'imposta ad intermediario convenzionato con l'Agenzia
delle entrate, il quale rilascia, con modalita' telematiche, apposito
contrassegno che sostituisce, a tutti gli effetti, le marche da bollo."
));
(( b) all'articolo
4, dopo il terzo comma, e' aggiunto il seguente: ))
(( "Con
provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabilite le
caratteristiche e le modalita' d'uso del contrassegno rilasciato dagli
intermediari, nonche' le caratteristiche tecniche del sistema informatico
idoneo a consentire il collegamento telematico con la stessa Agenzia" ));
(( c) all'articolo
39: ))
(( 1) al primo
comma, e' aggiunto il seguente periodo: "Il pagamento con modalita'
telematiche puo' essere eseguito presso i rivenditori di generi di monopolio,
gli ufficiali giudiziari e gli altri distributori gia' autorizzati, al 30
giugno 2004, alla vendita di valori bollati, previa stipula da parte degli
stessi di convenzione disciplinante le modalita' di riscossione e di
riversamento delle somme introitate nonche' le penalita' per l'inosservanza
degli obblighi convenzionali" ));
(( 2) il secondo
comma e' sostituito dal seguente: )) (( "Ai soggetti di cui al primo
comma compete l'aggio calcolato: ))
(( a) sull'ammontare
complessivo dei valori bollati prelevati nell'anno, nella seguente misura: ))
(( 1) rivenditori di
generi di monopolio: del 5 per cento; ))
(( 2) ufficiali
giudiziari: dello 0,75 per cento; ))
(( 3) distributori
diversi da quelli di cui ai numeri 1) e 2): del 2 per cento; ))
(( b) sulle somme
riscosse all'atto del rilascio del contrassegno di cui all'articolo 3, primo
comma, numero 3-bis), nella misura stabilita dalla convenzione prevista dal
primo comma del presente articolo"; ))
(( d) alla tariffa,
come sostituita dal decreto del Ministro delle finanze 20 agosto 1992,
pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 196 del 21
agosto 1992: ))
(( 1) le parole:
«lire 20.000» sono sostituite dalle seguenti: "euro 11" ));
(( 2) all'articolo
1: ))
(( 2.1) nel comma
1-bis, le parole: «lire 320.000» sono sostituite dalle seguenti: "euro
176"; ))
(( 2.2) nel comma
1-ter, le parole: «euro 41,32» sono sostituite dalle seguenti: ))
(( "a) se
presentate da ditte individuali, euro 32; ))
(( b) se presentate
da societa' di persone, euro 45; ))
(( c) se presentate
da societa' di capitali, euro 50" ));
(( 3) all'articolo
6:
(( 3.1) nei commi 1,
lettere a) e b), e 2, le parole: «per ogni mille lire o frazione di mille
lire» sono soppresse e, dopo le rispettive aliquote di imposta «12», «9» e
«11», sono aggiunte le parole: "per mille"; ))
(( 3.2) nei commi da
3 a 8, le parole: «per ogni milione di lire o frazione di milione» sono
soppresse e la rispettiva aliquota di imposta "100" e' sostituita
dalla seguente: "0,1 per mille"; ))
(( 4) all'articolo
10, commi 1, lettera a), e 2, le parole: «per ogni mille lire ad anno» sono soppresse
e, dopo le rispettive aliquote d'imposta "6" e "4", sono
aggiunte le parole: "per mille per ogni anno"; ))
(( 5) all'articolo
14, comma 1, le parole: "quando la somma non supera lire 100.000" e
le parole: "oltre lire 100.000 e fino a lire 250.000", nonche' i
corrispondenti importi di lire "1.000" e "2.000" sono
sostituiti, rispettivamente, dalle parole: "quando la somma non supera
euro 129,11" e "euro 1,29"; ))
(( 6) all'articolo
29, comma 1, lettera c), le parole: "per ogni milione di lire o frazione
di milione" sono soppresse e l'importo di lire "100" e'
sostituito dal seguente: "0,1 per mille"; ))
(( 7) sono abrogati
gli articoli 8, 15 e 29, comma 1, lettera a). ))
(( 11. Agli oneri
derivanti dalle disposizioni contenute nei commi 1, 2, 3, 4 e 5 del presente
articolo, quantificati in euro 1032,5 milioni per l'anno 2004, si provvede:
))
(( a) quanto ad euro
553,5 milioni, con le maggiori entrate derivanti dalle disposizioni di cui ai
commi 6, 7, 8, 9 e 10; ))
(( b) quanto ad euro
479 milioni per l'anno 2004, mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito
dell'unita' previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello
stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno
2004, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del
lavoro e delle politiche sociali». ))
Art. 2.
Disposizioni in materia fiscale
1. All'articolo 1
del decreto-legge 24 settembre 2002, n. 209, convertito, con modificazioni,
dalla legge 22 novembre 2002, n. 265, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) al comma 2 sono
aggiunte, in fine, le seguenti parole: "; a decorrere dall'anno 2007, se
l'ammontare complessivo delle predette imposte sostitutive e ritenute da
versare in ciascun anno e' inferiore all'imposta versata ai sensi del primo
periodo del presente comma e del comma 2-bis per il quinto anno precedente,
la differenza puo' essere computata, in tutto o in parte, in compensazione
delle imposte e dei contributi ai sensi dell'articolo 17 del decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241, anche oltre il limite previsto
dall'articolo 34, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, ovvero
ceduta a societa' o enti appartenenti al gruppo con le modalita' previste dall'articolo
43-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.
602";
b) il comma 2-bis e'
sostituito dal seguente: "2-bis. A decorrere dal periodo d'imposta in
corso alla data del 31 dicembre 2004, la percentuale indicata nel comma 2 e'
aumentata allo 0,30 per cento; per il medesimo periodo d'imposta il
versamento e' effettuato, a titolo di acconto, entro il 30 novembre 2004, in
misura (( pari allo 0,30 per cento )) delle riserve del bilancio
dell'esercizio per il quale il termine di approvazione scade anteriormente al
12 luglio 2004".
2. All'articolo 6
del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) al comma 1, le
lettere e) ed n) sono abrogate;
b) al comma 2, le
parole: "i proventi di cui alle lettere e) e n), d) e i) e b) del comma
1», sono sostituite dalle seguenti: «i proventi di cui alle lettere d) e i) e
b) del comma 1".
3. Le disposizioni
del comma 2 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data
di entrata in vigore del presente decreto; per il medesimo periodo d'imposta
l'acconto dovuto e' calcolato applicando le disposizioni dell'articolo 6 del
decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, come modificate dal comma 2. Se
il termine per il versamento del primo ovvero del secondo acconto e' scaduto
alla data di entrata in vigore del presente decreto, il conguaglio e'
effettuato in occasione, rispettivamente, del versamento della seconda rata
ovvero del saldo.
4. All'articolo 12
del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) il comma 2 e'
abrogato;
b) al comma 5 le
parole: "La disciplina prevista dai commi 1 e 2" sono sostituite
dalle seguenti: "La disciplina prevista dal comma 1".
5. Le disposizioni
del comma 4 hanno effetto a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla
data di entrata in vigore del presente decreto. I soggetti di cui
all'articolo 12 del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, determinano
l'acconto dell'IRES dovuto per il periodo d'imposta in corso alla data di
entrata in vigore del presente decreto applicando l'aliquota del 25 per
cento. Se il termine per il versamento del primo ovvero del secondo acconto
e' scaduto alla data predetta, il conguaglio e' effettuato in occasione,
rispettivamente, del versamento della seconda rata ovvero del saldo.
6. Il secondo comma
dell'articolo 9 della legge 7 marzo 1985, n. 76, e' sostituito dal seguente:
"Per le
sigarette le tabelle di cui al primo comma sono stabilite con riferimento
alle sigarette della classe di prezzo piu' richiesta, determinate ogni sei
mesi, secondo i dati rilevati al 1° gennaio e al 1° luglio di ogni
anno.".
7. Per l'anno 2004
le tabelle di ripartizione dei prezzi di vendita al pubblico delle sigarette
sono rideterminate con riferimento alle sigarette della classe di prezzo piu'
richiesta in base ai dati rilevati al 1° luglio.
8. All'articolo 4,
comma 1, del decreto-legge 30 gennaio 2004, n. 24, convertito, con
modificazioni, dalla legge 31 marzo 2004, n. 87, le parole: "al 31
dicembre 2004 e del novantotto per cento successivamente" (( sono
sostituite dalla seguente: "2004". ))
Art. 3.
Disposizioni in materia di finanza regionale
1. All'articolo 3
della legge 24 dicembre 2003, n. 350, dopo il comma 21, sono inseriti i
seguenti:
"21-bis. In
deroga a quanto stabilito dal comma 18, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano possono ricorrere all'indebitamento per finanziare
contributi agli investimenti a privati entro i seguenti limiti:
a) impegni assunti
al 31 dicembre 2003, al netto di quelli gia' coperti con maggiori entrate o
minori spese, derivanti da obbligazioni giuridicamente perfezionate,
finanziati con ricorso all'indebitamento e risultanti da apposito prospetto
da allegare alla legge di assestamento del bilancio 2004;
b) impegni assunti
nel corso dell'anno 2004, derivanti da obbligazioni giuridicamente
perfezionate e risultanti dalla elencazione effettuata nei prospetti dei
mutui autorizzati alla data di approvazione della legge di bilancio per
l'anno 2004, con esclusione di qualsiasi variazione in aumento che dovesse
essere apportata successivamente.
21-ter. L'istituto
finanziatore puo' concedere i finanziamenti destinati ai contributi agli
investimenti a privati soltanto se compresi nei prospetti di cui al comma
21-bis; a tale fine, e' tenuto ad acquisire apposita attestazione dall'ente
territoriale.".
2. Al decreto
legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, e successive modificazioni, sono
apportate le seguenti modifiche:
a) all'articolo 5,
comma 2, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per l'anno 2004 le
predette aliquote e compartecipazioni sono rideterminate, entro l'11 agosto
2004, sulla base dei dati consuntivi del penultimo anno precedente; per
l'anno 2003 restano determinate nelle misure definite alla predetta data.»;
b) all'articolo 5,
il comma 3, e' sostituito dal seguente: "3. Alla determinazione (( delle
aliquote e compartecipazioni )) per l'anno 2005 si provvede, in via
provvisoria, entro il 31 ottobre 2004 sulla base dei dati consuntivi
dell'anno 2003. Entro il 31 luglio 2005 si provvede alla definitiva
determinazione delle aliquote e compartecipazioni sulla base dei dati di
consuntivo risultanti per l'anno 2004, tenuto conto anche delle esigenze di
rimodulazione derivanti dall'eventuale minor gettito dell'imposta regionale
sulle attivita' produttive (IRAP) da riequilibrare preferibilmente mediante
la rideterminazione dell'aliquota dell'addizionale regionale all'IRPEF, ove
compatibile con gli andamenti finanziari delle singole regioni. Il relativo
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri e' trasmesso alle
competenti Commissioni parlamentari per il parere.";
c) all'articolo 6,
il comma 2, e' sostituito dal seguente: "2. Nella determinazione delle
aliquote e compartecipazioni di cui agli articoli 2, 3 e 4 per l'anno 2005 si
tiene conto delle risorse finanziarie di cui al comma 1 destinate ad
assicurare la copertura degli oneri connessi alle funzioni attribuite alle
regioni a statuto ordinario.";
d) all'articolo 13,
commi 3 e 4, le parole: "triennio 2001-2003" sono sostituite dalle
seguenti: "periodo 2001-2004". 3. Le operazioni di conferimento del
patrimonio disponibile delle regioni e delle province autonome a favore di
enti o societa' possedute, anche indirettamente, dalle regioni e province
autonome medesime per almeno il 51 per cento sono esenti dall'imposta di
registro, dall'imposta di bollo, dalle imposte ipotecaria e catastale e da
ogni altra imposta indiretta, nonche' da ogni altro tributo o diritto.
Art. 4.
Misure per agevolare la costituzione di fondi d'investimento
immobiliare con apporto di beni pubblici
1. All'articolo 4
del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni,
dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) al comma 1, dopo
la parola: "conferendo", sono inserite le seguenti: "o
trasferendo";
b) dopo il comma 2
sono aggiunti i seguenti:
"2-bis. I
crediti per finanziamenti o rifinanziamenti concessi, (( dalle banche o dalla
Cassa depositi e prestiti S.p.a., )) ai fondi di cui al comma 1 godono di
privilegio speciale sugli immobili conferiti o trasferiti al fondo e sono
preferiti ad ogni altro credito anche ipotecario acceso successivamente. I
decreti di cui al comma 1 possono prevedere la misura in cui i canoni delle
locazioni e gli altri proventi derivanti dallo sfruttamento degli immobili
conferiti o trasferiti al fondo siano destinati prioritariamente al rimborso
dei finanziamenti e rifinanziamenti e siano indisponibili fino al completo
soddisfacimento degli stessi.
2-ter. Gli immobili
in uso governativo, conferiti o trasferiti ai sensi del comma 1, sono
concessi in locazione all'Agenzia del demanio, che li assegna ai soggetti che
li hanno in uso, per periodi di durata fino a nove anni rinnovabili, secondo
i canoni e le altre condizioni fissate dal Ministero dell'economia e delle
finanze sulla base di parametri di mercato. I contratti di locazione possono
prevedere la rinuncia al diritto di cui all'ultimo comma dell'articolo 27
della legge 27 luglio 1978, n. 392. Il fondo previsto dal comma 1, quinto
periodo, dell'articolo 29 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, puo'
essere incrementato anche con quota parte delle entrate derivanti dal
presente articolo.
2-quater. Si
applicano il comma 1, quinto e nono periodo, ed il comma 1-bis dell'articolo
29 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326.
2-quinquies. Le
operazioni di provvista e finanziamento connesse agli apporti e ai
trasferimenti di cui al comma 1, nonche' quelle relative a strumenti
finanziari derivati, e tutti i provvedimenti, atti, contratti, trasferimenti,
prestazioni e formalita' inerenti ai predetti apporti, trasferimenti e finanziamenti,
alla loro esecuzione, modificazione ed estinzione, alle garanzie di qualunque
tipo da chiunque e in qualsiasi momento prestate e alle loro eventuali
surroghe, sostituzioni, postergazioni, frazionamenti e cancellazioni anche
parziali, ivi incluse le cessioni di credito stipulate in relazione a tali
operazioni e le cessioni anche parziali dei crediti e dei contratti ad esse
relativi, sono esenti dall'imposta di registro, dall'imposta di bollo, dalle
imposte ipotecaria e catastale e da ogni altra imposta indiretta, nonche' da
ogni altro tributo o diritto.".
2. Al comma 1
dell'articolo 29 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) nel secondo
periodo, dopo la parola: "adibiti" sono inserite le seguenti:
"o comunque destinati";
b) nel quinto
periodo sono soppresse le parole: "da ripartire";
c) e' aggiunto, in
fine, il seguente periodo: "Agli immobili ceduti ai sensi del presente
comma si applicano l'ultimo periodo dell'articolo 2, comma 6, e l'articolo 4,
comma 2-ter, del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410.".
Art. 5.
Esecuzione di sentenza della Corte costituzionale in materia di
definizione di illeciti edilizi
1. In esecuzione
della sentenza della Corte costituzionale n. 196 del 28 giugno 2004, la legge
regionale prevista dal comma 26 dell'articolo 32 del decreto-legge 30
settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, puo' essere emanata entro
quattro mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto. (( Il
termine indicato nel primo periodo si applica anche alle leggi regionali di cui
al comma 33 del citato articolo 32 del decreto-legge n. 269 del 2003,
convertito, con modificazioni, dalla legge n. 326 del 2003. Decorso tale
termine la normativa applicabile e' quella contenuta nel citato decreto-legge
n. 269 del 2003, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 326 del 2003.
)) Conseguentemente, al medesimo articolo 32 sono apportate le seguenti
modifiche:
a) al comma 15:
1) al primo periodo,
le parole: "entro il 31 luglio 2004" sono sostituite dalle
seguenti: (( "tra l'11 novembre 2004 e il 10 dicembre 2004"; ))
2) al terzo periodo,
le parole: "30 settembre 2004" sono sostituite dalle seguenti:
"30 aprile 2005";
b) al comma 16,
primo periodo, le parole: "31 dicembre 2004" sono sostituite dalle
seguenti: "31 maggio 2005";
c) al comma 32 le
parole: "entro il 31 luglio 2004" sono sostituite dalle seguenti:
(( "tra l'11 novembre 2004 e il 10 dicembre 2004"; ))
d) al comma 37,
primo periodo, le parole: "entro il 30 settembre 2004" sono
sostituite dalle seguenti: "entro il 30 giugno 2005".
2. Nell'Allegato 1
del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni,
dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, le parole: "30 settembre
2004" e "30 novembre 2004", indicate dopo le parole:
"seconda rata" e "terza rata", sono sostituite,
rispettivamente, dalle seguenti: "20 dicembre 2004" e "30
dicembre 2004"; le parole: "30 settembre 2004", indicate dopo
le parole: "deve essere integrata entro il", sono sostituite dalle
seguenti: "30 giugno 2005".
(( 2-bis. Al fine di
salvaguardare il principio dell'affidamento, le domande relative alla
definizione di illeciti edilizi presentate fino alla data della pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale della citata sentenza della Corte costituzionale n.
196 del 2004 restano salve a tutti gli effetti, salva diversa statuizione
delle leggi regionali di cui al comma 26 del citato articolo 32 del
decreto-legge n. 269 del 2003, convertito, con modificazioni, dalla legge n.
326 del 2003. Restano, comunque, salvi gli effetti penali. ))
(( 2-ter. Per le
domande relative alla definzione di illeciti edilizi presentate a decorrere
dalla data di entrata in vigore del presente decreto sino alla data di
entrata in vigore della legge di conversione del medesimo decreto, restano
salvi i soli effetti penali, salva diversa statuizione, piu' favorevole,
delle predette leggi regionali. ))
(( 2-quater. Le
somme versate dai richiedenti la definizione di illeciti edilizi a titolo di
terza rata dell'oblazione devono essere riversate in tesoreria dagli
intermediari della riscossione entro il 31 dicembre 2004. ))
(( 2-quinquies. Per
consentire il completamento degli accertamenti tecnici in corso, d'intesa con
le regioni interessate, relativamente alla rideterminazione dei canoni
demaniali marittimi anche in relazione al numero, all'estensione, alle
tipologie, alle caratteristiche economiche delle concessioni e delle
attivita' economiche ivi esercitate, e all'abusivismo, il termine di cui
all'articolo 32, comma 22, del citato decreto-legge n. 269 del 2003,
convertito, con modificazioni, dalla legge m. 326 del 2003, e successive
modificazioni, e' differito al 30 ottobre 2004. ))
Art. 6.
Entrata in vigore
1. Il presente
decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere
per la conversione in legge.
n.d.r.: la tebella
allegata non viene riportata
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