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11-02-1980 n° 19 - Leggi

Legge 11 febbraio 1980, n. 19
Provvidenze a favore dei mutilati ed invalidi paraplegici per causa di servizio
Legge 11 febbraio 1980, n

Legge 11 febbraio 1980, n. 19

Provvidenze a favore dei mutilati ed invalidi paraplegici per causa di servizio (1).

pubblicata nella Gazz. Uff. 14 febbraio 1980, n. 44

 

 

 

Art. 1

 

Ai mutilati ed invalidi per servizio titolari di pensione o assegno privilegiato che siano affetti da invalidità contemplate nella tabella E, lettere A, n. 2, e A-bis, n. 3, annessa al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915 , è concessa una indennità per una volta tanto nelle seguenti misure:

lettera A, n. 2, lire 40.000.000;

lettera A-bis, n. 3, lire 25.000.000.

 

Per il personale militare di leva titolare di pensione o assegno privilegiato per le invalidità di cui al precedente comma l'indennità prevista dal comma stesso è aumentata dell'importo corrispondente all'equo indennizzo stabilito dalla legge 23 dicembre 1970, n. 1094 , e successive modificazioni ed integrazioni, per i militari di truppa.

 

 

Art. 2

 

Per le particolari cure fisioterapiche e per la occorrente dotazione di attrezzature tecniche per i mutilati e gli invalidi per servizio ascritti alla tabella E, lettera A, n. 2, è concessa un'indennità speciale nella misura mensile di lire 250.000.

Detta indennità è corrisposta nella misura di lire 100.000 mensile agli invalidi ascritti alla tabella E, lettera A-bis, n. 3.

 

 

Art. 3

 

Ai mutilati ed invalidi per servizio ascritti alla tabella E, lettere A, n. 2, e A-bis, n. 3, sono rimborsate dall'amministrazione le spese di viaggio, comprese quelle relative all'accompagnatore, per interventi, prestazioni e visite di controllo presso istituti rieducativi o assistenziali anche all'estero ove tali non esistano nel territorio nazionale.

 

Le spese di degenza e cura in detti istituti, sino a quando non saranno a carico dell'unità sanitaria locale, sono anticipate dall'amministrazione, salvo recupero, nel limite di quattro quinti, mediante ritenute operate sulle indennità di cui al presente articolo 2 e all'articolo 107 del testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092 , e successive modificazioni.

 

 

Art. 4

 

Ai mutilati ed invalidi per servizio ascritti alla tabella E, lettera A, n. 2, fermo restando il diritto ad un secondo accompagnatore militare secondo le modalità previste dall'articolo 3, sesto comma, della legge 25 luglio 1975, n. 361 , compete, limitatamente ai periodi di non degenza presso istituti di cura l'assegnazione di un terzo accompagnatore.

 

 

Art. 5

 

Ai mutilati ed invalidi per servizio che cessano dal servizio per una delle infermità indicate al precedente articolo 1 è assegnato, all'atto della cessazione dal servizio e fino al riconoscimento del diritto alla pensione o assegno privilegiato ordinario, uno degli accompagnatori previsti dalle vigenti disposizioni.

 

 

Art. 6

 

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge per l'anno finanziario 1979, valutato in lire 3.000 milioni, si prevede a carico del capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno medesimo, all'uopo utilizzando per lire 1.200 milioni l'apposito accantonamento e per lire 1.800 milioni parte dell'accantonamento predisposto per «Censimenti ISTAT generali».

 

All'onere valutato in lire 1.800 milioni, relativo all'anno 1980, si provvede mediante riduzione del corrispondente capitolo 6856 per l'anno medesimo.

 

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

 

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(1) La Corte costituzionale, con sentenza 7-26 luglio 1988, n. 875 (Gazz. Uff. 3 agosto 1988, n. 31 - Serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della presente legge, nella parte in cui non contempla tra i destinatari dei benefici in essa previsti i pensionati della C.P.D.E.L. che fruiscano di pensioni o assegni privilegiati nella misura e per le infermità previste dall'art. 1 della stessa legge.

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