Legge 11 febbraio 1980, n. 19
Provvidenze
a favore dei mutilati ed invalidi paraplegici per causa di servizio (1).
pubblicata
nella Gazz. Uff. 14 febbraio 1980, n. 44
Art. 1
Ai mutilati ed invalidi per
servizio titolari di pensione o assegno privilegiato che siano affetti da
invalidità contemplate nella tabella E, lettere A, n. 2, e A-bis, n. 3, annessa
al decreto del
Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915 , è
concessa una indennità per una volta tanto nelle seguenti misure:
lettera A, n. 2, lire 40.000.000;
lettera A-bis, n. 3, lire 25.000.000.
Per il personale militare di leva
titolare di pensione o assegno privilegiato per le invalidità di cui al
precedente comma l'indennità prevista dal comma stesso è aumentata dell'importo
corrispondente all'equo indennizzo stabilito dalla legge 23
dicembre 1970, n. 1094 , e successive modificazioni ed
integrazioni, per i militari di truppa.
Art. 2
Per le particolari cure
fisioterapiche e per la occorrente dotazione di attrezzature tecniche per i
mutilati e gli invalidi per servizio ascritti alla tabella E, lettera A, n. 2,
è concessa un'indennità speciale nella misura mensile di lire 250.000.
Detta indennità è corrisposta
nella misura di lire 100.000 mensile agli invalidi ascritti alla tabella E,
lettera A-bis, n. 3.
Art. 3
Ai mutilati ed invalidi per
servizio ascritti alla tabella E, lettere A, n. 2, e A-bis, n. 3, sono
rimborsate dall'amministrazione le spese di viaggio, comprese quelle relative
all'accompagnatore, per interventi, prestazioni e visite di controllo presso
istituti rieducativi o assistenziali anche all'estero ove tali non esistano nel
territorio nazionale.
Le spese di degenza e cura in
detti istituti, sino a quando non saranno a carico dell'unità sanitaria locale,
sono anticipate dall'amministrazione, salvo recupero, nel limite di quattro
quinti, mediante ritenute operate sulle indennità di cui al presente articolo 2
e all'articolo 107 del testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza
dei dipendenti civili e militari dello Stato, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092 , e
successive modificazioni.
Art. 4
Ai mutilati ed invalidi per
servizio ascritti alla tabella E, lettera A, n. 2, fermo restando il diritto ad
un secondo accompagnatore militare secondo le modalità previste dall'articolo 3,
sesto comma, della legge 25 luglio 1975, n. 361 , compete,
limitatamente ai periodi di non degenza presso istituti di cura l'assegnazione
di un terzo accompagnatore.
Art. 5
Ai mutilati ed invalidi per
servizio che cessano dal servizio per una delle infermità indicate al
precedente articolo 1 è assegnato, all'atto della cessazione dal servizio e
fino al riconoscimento del diritto alla pensione o assegno privilegiato
ordinario, uno degli accompagnatori previsti dalle vigenti disposizioni.
Art. 6
All'onere derivante
dall'applicazione della presente legge per l'anno finanziario 1979, valutato in
lire 3.000 milioni, si prevede a carico del capitolo 6856 dello stato di
previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno medesimo, all'uopo
utilizzando per lire 1.200 milioni l'apposito accantonamento e per lire 1.800
milioni parte dell'accantonamento predisposto per «Censimenti ISTAT generali».
All'onere valutato in lire 1.800
milioni, relativo all'anno 1980, si provvede mediante riduzione del
corrispondente capitolo 6856 per l'anno medesimo.
Il Ministro del tesoro è
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio.
_______
(1) La
Corte costituzionale, con sentenza 7-26 luglio 1988, n. 875 (Gazz. Uff. 3
agosto 1988, n. 31 - Serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità
costituzionale della presente legge, nella parte in cui non contempla tra i
destinatari dei benefici in essa previsti i pensionati della C.P.D.E.L. che
fruiscano di pensioni o assegni privilegiati nella misura e per le infermità
previste dall'art. 1 della stessa legge.