Legge
4 dicembre 2008, n. 189
"Conversione
in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154,
recante disposizioni urgenti per il contenimento della spesa sanitaria e in
materia di regolazioni contabili con le autonomie locali"
pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale n. 286 del 6 dicembre 2008
Legge di conversione
Testo del decreto-legge coordinato
con la legge di conversione
Legge di conversione
Art. 1.
1. Il
decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, recante disposizioni urgenti per il
contenimento della spesa sanitaria e in materia di regolazioni contabili con
le autonomie locali, è convertito in legge con le modificazioni riportate in
allegato alla presente legge.
2. La
presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Testo del decreto-legge
coordinato con la legge di conversione
pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 286 del 6 dicembre 2008
(*) Le
modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri
corsivi
Art. 1.
Disposizioni
in materia di attuazione dei piani di rientro dai deficit sanitari
1. Al
comma 2 dell'articolo 4 del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29
novembre 2007, n. 222, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) nel
primo periodo le parole da: «, con la facoltà» fino a: «delle aziende
ospedaliere» sono soppresse;
b) dopo
il primo periodo sono inseriti i seguenti: «Al fine di assicurare la
puntuale attuazione del piano di rientro, il Consiglio dei Ministri, su
proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il
Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, sentito il
Ministro per i rapporti con le regioni, può nominare, anche dopo l'inizio
della gestione commissariale, uno o più subcomissari di qualificate e
comprovate professionalità ed esperienza in materia di gestione sanitaria,
con il compito di affiancare il commissario ad acta nella
predisposizione dei provvedimenti da assumere in esecuzione dell'incarico
commissariale. Il commissario può avvalersi dei subcommissari anche quali
soggetti attuatori e può motivatamente disporre, nei confronti dei direttori
generali delle aziende sanitarie locali, delle aziende ospedaliere, degli
istituti di ricovero e cura a carattere scientifico pubblici e delle aziende
ospedaliere universitarie, fermo restando il trattamento economico in
godimento, la sospensione dalle funzioni in atto, che possono essere affidate
a un soggetto attuatore, e l'assegnazione ad altro incarico fino alla durata
massima del commissariamento ovvero alla naturale scadenza del rapporto con
l'ente del servizio sanitario.»;
c)
l'ultimo periodo è sostituito dai seguenti: «Gli eventuali oneri
derivanti dalla gestione commissariale sono a carico della regione
interessata, che mette altresì a disposizione del commissario il personale,
gli uffici e i mezzi necessari all'espletamento dell'incarico. Con decreto
del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del
lavoro, della salute e delle politiche sociali, sono determinati i compensi
degli organi della gestione commissariale. Le regioni provvedono ai predetti
adempimenti utilizzando le risorse finanziarie, umane e strumentali
disponibili a legislazione vigente.».
2. In
favore delle regioni che hanno sottoscritto accordi in applicazione dell'articolo 1, comma 180, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e
successive modificazioni, e nelle quali, ai sensi dell'articolo 4 del
decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, è stato nominato il
commissario ad acta per l'attuazione del piano di rientro, può essere
autorizzata, con deliberazione del Consiglio dei Ministri, l'erogazione, in
tutto o in parte, del maggior finanziamento condizionato alla verifica
positiva degli adempimenti, in deroga a quanto stabilito dall'articolo 8
dell'intesa tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano del 23 marzo 2005, pubblicata nel supplemento ordinario alla
Gazzetta Ufficiale n. 105 del 7 maggio 2005, e dallo specifico accordo
sottoscritto fra lo Stato e la singola regione. L'autorizzazione può essere
deliberata qualora si siano verificate le seguenti condizioni:
a) si sia
manifestata, in conseguenza della mancata erogazione del maggior
finanziamento condizionato alla verifica positiva degli adempimenti, una
situazione di emergenza finanziaria regionale tale da compromettere gli
impegni finanziari assunti dalla regione stessa, nonchè l'ordinato
svolgimento del sistema dei pagamenti regionale, con possibili gravi
ripercussioni sistemiche;
b) siano
stati adottati, da parte del commissario ad acta, entro il termine
indicato dal Presidente del Consiglio dei Ministri, provvedimenti
significativi in termini di effettiva e strutturale correzione degli
andamenti della spesa, da verificarsi da parte del tavolo di verifica degli
adempimenti e del Comitato permanente per la verifica dei livelli essenziali
di assistenza, di cui rispettivamente agli articoli 9 e 12 della citata
intesa del 23 marzo 2005.
3. Le
somme erogate alla regione ai sensi del comma 2 si intendono erogate a titolo
di anticipazione e sono oggetto di recupero, a valere su somme spettanti a
qualsiasi titolo, qualora la regione non attui il piano di rientro nella
dimensione finanziaria stabilita nello stesso. Con deliberazione del
Consiglio dei Ministri sono stabiliti l'entità, la tempistica e le modalità
del predetto recupero, in relazione ai mancati obiettivi regionali.
4. Al
decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a)
all'articolo 2, il comma 4 è abrogato;
b)
all'articolo 5, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
«1-bis.
Restano ferme le funzioni e la composizione del consiglio di amministrazione
dell'Istituto "Giannina Gaslini" di Genova, di cui all'articolo 7,
comma 4, del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 269.».
5.
Limitatamente all'anno 2009, ai fini della copertura degli oneri derivanti
dall'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 61, comma 19, del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, il livello del
finanziamento del Servizio sanitario nazionale al quale concorre
ordinariamente lo Stato è incrementato di 434 milioni di euro;
conseguentemente le misure indicate ai commi 20 e 21 del medesimo articolo 61
operano con effetto dall'anno 2010.
Art.
1-bis
Modifica
alla legge 3 agosto 2007, n. 120
1.
All'articolo 1, comma 2, della legge 3 agosto 2007, n. 120, le parole da:
«L'adozione delle iniziative» fino a: «e agli ambiti» sono sostituite dalle
seguenti: «L'adozione delle iniziative di cui al comma 1 dovrà essere
completata entro il 31 dicembre 2012. Fino al 31 gennaio 2010 negli ambiti».
Art.
1-ter
Abrogazione
dell'articolo 24-ter del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito,
con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31
1.
L'articolo 24-ter del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28
febbraio 2008, n. 31, è abrogato.
Art. 2.
Disposizioni
di salvaguardia degli equilibri di bilancio degli enti locali
1. Per
l'anno 2008 conservano validità i dati certificati dai singoli comuni in base
al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze in data 17 marzo 2008,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 80 del 4 aprile 2008, adottato ai
sensi dei commi 39 e 46 dell'articolo 2 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n.
262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
novembre 2006, n. 286, come modificato dall'articolo
3 del decreto-legge 2 luglio 2007, n. 81, convertito, con modificazioni,
dalla legge 3 agosto
2007, n. 127.
2. Per
l'anno 2008, in deroga all'articolo 179 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali,
di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, i
comuni sono autorizzati ad accertare convenzionalmente, a titolo di
trasferimenti erariali, l'importo pari alla differenza tra i minori
contributi ordinari comunicati ed attribuiti dal Ministero dell'interno e
derivanti dalla riduzione operata sul fondo ordinario in base al decreto del
Ministero dell'economia e delle finanze in data 28 dicembre 2007, pubblicato
nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 302 del 31
dicembre 2007, e l'importo attestato dal singolo ente con la certificazione
di cui al comma 1.
3. Il
Ministero dell'interno determina il minore contributo di cui al comma 2,
utilizzando prioritariamente i dati contenuti nei certificati di cui al comma
1 e, per la parte residua, operando una riduzione proporzionale dei
contributi ordinari spettanti per l'esercizio.
4. Gli
importi residui convenzionalmente accertati rilevano ai fini della
determinazione del risultato contabile di amministrazione di cui all'articolo
186 del citato testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.
5. Per
l'anno 2008, ai soli fini del patto di stabilità interno, per i comuni tenuti
al rispetto delle disposizioni in materia gli importi comunicati di cui al
comma 2 sono considerati convenzionalmente accertati e riscossi
nell'esercizio di competenza.
6. La
certificazione da trasmettere al Ministero dell'interno entro il 30 aprile
2009, prevista a carico dei comuni dall'articolo 77-bis, comma 32, del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, deve essere sottoscritta
dal responsabile dell'ufficio tributi, dal segretario comunale e dall'organo
di revisione.
7. La certificazione di cui al comma 6 è trasmessa, per
la verifica della veridicità, alla Corte dei conti, che a tale fine può
avvalersi anche della competente Agenzia del territorio.
8. In sede
di Conferenza Stato-città ed autonomie locali sono stabiliti, entro sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, criteri e
modalità per il riparto tra i comuni dell'importo di 260 milioni di euro a
titolo di regolazione contabile pregressa. All'erogazione si provvede con
decreto del Ministro dell'interno, che recepisce i suddetti criteri e
modalità di riparto, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto.
Art.
2-bis
Trasferimenti erariali in favore degli enti subentranti alle comunità
montane disciolte
1.
Agli enti che subentrano nei rapporti giuridici di comunità montane disciolte
sono assegnati tutti i trasferimenti erariali già erogati alle comunità
montane medesime, al netto delle riduzioni stabilite dall'articolo 2, comma 16, della legge 24 dicembre 2007, n. 244,
e dall'articolo 76, comma 6-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto
2008, n. 133, in particolare a titolo di contributo ordinario,
di contributo consolidato e di contributo per investimenti.
Art.
2-ter
Disposizioni
in materia di regime fiscale dei carburanti per autotrazione
1. A
decorrere dal 1° gennaio 2009, al fine di adeguare le risorse destinate a
ridurre la concorrenzialità delle rivendite di benzine e gasolio utilizzati
come carburante per autotrazione situate nel territorio elvetico, è
attribuita alle regioni confinanti con la Svizzera una quota aggiuntiva di
compartecipazione all'IVA determinata nella misura dell'onere finanziario
relativo ai litri di carburante venduti a prezzo ridotto.
2. La
riduzione alla pompa del prezzo del gasolio e delle benzine per autotrazione
utilizzati dai privati cittadini residenti nella regione per consumi
personali può essere disposta dalle regioni confinanti con la Confederazione
elvetica, non facente parte dell'Unione europea, con propria legge, nel
rispetto della normativa comunitaria, in modo tale da garantire che il prezzo
non sia inferiore a quello praticato nello Stato confinante e che la
riduzione sia differenziata nel territorio regionale in maniera inversamente
proporzionale alla distanza dei punti vendita dal confine.
3. La
compartecipazione di cui al comma 1 è attribuita mensilmente a ciascuna
regione sulla base dei quantitativi erogati a prezzo ridotto nell'anno
precedente, con conguaglio, entro il mese di aprile dell'anno successivo,
sulla base dei dati di consuntivo rilasciati dall'Agenzia delle dogane.
4. Con
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le
modalità di applicazione delle disposizioni del presente articolo e,
annualmente, in sede del conguaglio di cui al comma 3, viene rideterminata la
misura della quota di compartecipazione prevista dal comma 1 al fine di
assicurare la copertura finanziaria delle finalità del presente articolo.
5.
Con decorrenza dalla medesima data di cui al comma 1 è abrogato l'articolo 12
del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56.
6. Al
minor gettito derivante dall'applicazione del presente articolo, nei limiti
di 20 milioni di euro annui a decorrere dal 2009, si provvede mediante
riduzione lineare degli stanziamenti di parte corrente relativi alle
autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
Art. 2-quater
Disposizioni
per gli enti locali
1. Ai
fini dell'approvazione del bilancio di previsione degli enti locali e della
verifica della salvaguardia degli equilibri di bilancio, sono confermate, per
l'anno 2009, le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1-bis, del
decreto-legge 30 dicembre 2004, n. 314, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° marzo 2005, n. 26.
2. Per
l'anno 2009 i trasferimenti erariali in favore di ogni singolo ente sono
determinati in base alle disposizioni recate dall'articolo 2, comma 2, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, ed alle
modifiche delle dotazioni dei fondi successivamente intervenute.
3. Le
disposizioni in materia di compartecipazione provinciale al gettito
dell'imposta sul reddito delle persone fisiche di cui all'articolo 31, comma 8, della legge 27 dicembre 2002, n. 289,
confermate per l'anno 2008 dall'articolo 2, comma 3, della legge n. 244 del 2007, sono
prorogate per l'anno 2009.
4. All'articolo 160, comma 1, del testo unico delle leggi sull'ordinamento
degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, la
lettera e) è sostituita dalla seguente: «e) i modelli relativi al conto del
bilancio e la tabella dei parametri gestionali; ».
5. All'articolo 161, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 18
agosto 2000, n. 267, il secondo periodo è
sostituito dal seguente: «Le certificazioni sono firmate dal segretario, dal
responsabile del servizio finanziario e dall'organo di revisione
economico-finanziario».
6. Al
testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono
apportate le seguenti modifiche:
a) all'articolo 151, comma 7, le parole: «30
giugno» sono sostituite dalle seguenti: «30 aprile»;
b) all'articolo 226, comma 1, le parole: «due mesi»
sono sostituite dalle seguenti: «30 giorni»;
c) all'articolo 227, comma 2, primo periodo, le
parole: «30 giugno» sono sostituite dalle seguenti: «30 aprile»;
d) all'articolo 233, comma 1, le parole: «due mesi»
sono sostituite dalle seguenti: «30 giorni».
7. Le
dichiarazioni di cui all'articolo 2, comma 4, del regolamento di cui al
decreto del Ministro dell'interno 1° luglio 2002, n. 197, attestanti il minor
gettito dell'imposta comunale sugli immobili derivante da fabbricati del
gruppo catastale D per ciascuno degli anni 2005 e precedenti, anche se già
presentate, devono essere trasmesse al Ministero dell'interno, a pena di
decadenza, entro il 31 gennaio 2009 ed essere corredate da un'attestazione a
firma del responsabile del servizio finanziario dell'ente locale, nonchè
asseverate dall'organo di revisione, che evidenzi le minori entrate
registrate per ciascuno degli anni 2005 e precedenti e i relativi contributi
statali a tale titolo comunicati.
Art.
3.
Definizione
dei piani di dimensionamento delle istituzioni scolastiche rientranti nelle
competenze delle regioni e degli enti locali
1.
All'articolo 64 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto
2008, n. 133, dopo il comma 4-ter sono
inseriti i seguenti:
«4-quater.
Ai fini del conseguimento degli obiettivi di cui al presente articolo, le
regioni e gli enti locali, nell'ambito delle rispettive competenze, per
l'anno scolastico 2009/2010, assicurano il dimensionamento delle istituzioni
scolastiche autonome nel rispetto dei parametri fissati dall'articolo 2 del
regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1998, n. 233, da
realizzare comunque non oltre il 31 dicembre 2008. In ogni caso per il
predetto anno scolastico la consistenza numerica dei punti di erogazione dei
servizi scolastici non deve superare quella relativa al precedente anno
scolastico 2008/2009.
4-quinquies.
Per gli anni scolastici 2010/2011 e 2011/2012, il Ministro dell'istruzione,
dell'università e della ricerca e il Ministro dell'economia e delle finanze,
sentito il Ministro per i rapporti con le regioni, promuovono, entro il 15
giugno 2009, la stipula di un'intesa in sede di Conferenza unificata per
disciplinare l'attività di dimensionamento della rete scolastica, ai sensi
del comma 4, lettera f-ter), con particolare riferimento ai punti di
erogazione del servizio scolastico. Detta intesa prevede la definizione dei
criteri finalizzati alla riqualificazione del sistema scolastico, al
contenimento della spesa pubblica nonchè ai tempi e alle modalità di
realizzazione, mediante la previsione di appositi protocolli d'intesa tra le
regioni e gli uffici scolastici regionali.
4-sexies.
In sede di Conferenza unificata si provvede al monitoraggio dell'attuazione
delle disposizioni di cui ai commi 4-quater e 4-quinquies. In relazione agli
adempimenti di cui al comma 4-quater il monitoraggio è finalizzato anche
all'adozione, entro il 15 febbraio 2009, degli eventuali interventi necessari
per garantire il conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica».
Art. 4.
Proroga
di termini per gli enti locali
1. All'articolo 2, comma 28, secondo periodo, della legge 24 dicembre 2007, n.
244, le parole: «A partire dal 30 settembre 2008» sono
sostituite dalle seguenti: «A partire dal 1° gennaio 2009».
1-bis.
All'articolo 26, comma 4-bis, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28
febbraio 2008, n. 31, le parole: «disciplinare entro
il 31 dicembre 2008» sono sostituite dalle seguenti: «disciplinare entro il
31 dicembre 2009» e le parole: «entro la predetta data» sono sostituite dalle
seguenti: «entro la data».
Art. 5.
Riprogrammazione
delle risorse di cui alla delibera CIPE del 30 settembre 2008
1. Al
comune di Roma è assegnato un contributo ordinario di 500 milioni per l'anno
2008, finalizzato al rimborso alla Cassa depositi e prestiti della somma
erogata a titolo di anticipazione finanziaria ai sensi dell'articolo 78,
comma 8, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto
2008, n. 133. Al rimborso provvede direttamente il Ministero
dell'economia e delle finanze, in nome e per conto del comune di Roma.
2. Alla
copertura degli oneri si provvede, per l'anno 2008, mediante utilizzo delle
risorse del Fondo di cui all'articolo 63, comma 10, del citato decreto-legge
n. 112 del 2008.
3. Le
risorse assegnate a singoli comuni con delibere CIPE del 30 settembre 2008, a
valere sulle risorse del fondo per le aree sottoutilizzate di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, possono
essere utilizzate anche per le finalità di cui all'articolo 78, comma 8, del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, ovvero per ripianare
disavanzi, anche di spesa corrente; entro trenta giorni dalla data di entrata
in vigore del presente decreto il CIPE provvede alla conseguente modifica
della predetta delibera, nonchè, al fine di assicurare il rispetto degli
obiettivi di finanza pubblica, alla necessaria riprogrammazione degli
interventi a carico del Fondo di cui al comma 2. In sede di attuazione dell'articolo 119 della Costituzione, a
decorrere dall'anno 2010 viene riservato prioritariamente a favore di Roma
Capitale un contributo annuale di 500 milioni di euro, anche per le finalità
previste dal presente comma, nell'ambito delle risorse disponibili.
Art. 5-bis
Interventi
vari in materia di spesa
1. Per il
funzionamento dell'organismo previsto dall'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662,
istituito con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 settembre
2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 229 del 30 settembre 2000, è
autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2009.
2. Le
autorizzazioni di spesa di cui all'elenco n. 1, allegato al presente decreto,
sono integrate, per ciascuno degli anni 2008 e 2009, degli importi indicati
nell'elenco medesimo.
Art. 6.
Disposizioni
finanziarie e finali
1.
L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289,
relativa al Fondo per le aree sottoutilizzate, è ridotta di 781,779 milioni
di euro, per l'anno 2008 e di 528 milioni di euro per l'anno 2009.
1-bis. Le
risorse rivenienti dalla riduzione delle dotazioni di spesa previste dal
comma 1 sono iscritte nel Fondo per interventi strutturali di politica
economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre
2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
1-ter.
Alla copertura dell'onere derivante dall'attuazione degli articoli 1, comma
5, 2, comma 8, e 5-bis, pari, rispettivamente, a 260,593 milioni di euro per
l'anno 2008 e 436,593 milioni di euro per l'anno 2009, si provvede mediante
riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 1-bis per gli importi,
al fine di compensare gli effetti in termini di indebitamento netto, di cui
al comma 1.
1-quater.
Una quota delle risorse iscritte nel Fondo per interventi strutturali di
politica economica ai sensi del comma 1-bis, pari rispettivamente a 521,186
milioni di euro per l'anno 2008 e 91,407 milioni di euro per l'anno 2009, è
versata all'entrata del bilancio dello Stato per i medesimi anni.
2. Nello
stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito,
con una dotazione, in termini di sola cassa, di 435 milioni di euro per
l'anno 2010 e di 175 milioni di euro per l'anno 2011, un Fondo per la
compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente
conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, ai sensi del comma 177-bis dell'articolo 4 della legge 24 dicembre 2003, n. 350,
introdotto dall'articolo 1, comma 512, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
All'utilizzo del Fondo per le finalità di cui al primo periodo si provvede
con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da trasmettere al
Parlamento, per il parere delle Commissioni parlamentari competenti per
materia e per i profili finanziari, nonchè alla Corte dei conti.
Art. 7.
Entrata
in vigore
1. Il
presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà
presentato alle Camere per la conversione in legge.
Elenco n.
1
(Articolo
5-bis)
(…
omissis …)
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