Parlamento Italiano
Legge 17 ottobre
2007, n. 188
"Disposizioni in materia di modalità per la risoluzione del
contratto di lavoro per dimissioni volontarie della lavoratrice, del
lavoratore, nonché del prestatore d’opera e della prestatrice d’opera"
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 260 dell'8 novembre 2007
La Camera dei
deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1.
1.
Fatto salvo quanto stabilito dall’articolo 2118 del codice civile, la lettera di dimissioni volontarie, volta a dichiarare
l’intenzione di recedere dal contratto di lavoro, è presentata dalla
lavoratrice, dal lavoratore, nonché dal prestatore d’opera e dalla
prestatrice d’opera, pena la sua nullità, su appositi moduli predisposti e
resi disponibili gratuitamente, oltre che con le modalità di cui al comma 5,
dalle direzioni provinciali del lavoro e dagli uffici comunali, nonché dai
centri per l’impiego.
2.
Per contratto di lavoro, ai fini del comma 1, si intendono tutti i contratti
inerenti ai rapporti di lavoro subordinato di cui all’articolo 2094 del codice civile, indipendentemente dalle caratteristiche e dalla durata, nonché
i contratti di collaborazione coordinata e continuativa, anche a progetto, i
contratti di collaborazione di natura occasionale, i contratti di
associazione in partecipazione di cui all’articolo 2549 del codice civile per cui l’associato fornisca prestazioni lavorative e in cui i
suoi redditi derivanti dalla partecipazione agli utili siano qualificati come
redditi di lavoro autonomo, e i contratti di lavoro instaurati dalle
cooperative con i propri soci.
3.
I moduli di cui al comma 1, realizzati secondo direttive definite con decreto
del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il
Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, da
emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge,
riportano un codice alfanumerico progressivo di identificazione, la data di
emissione, nonché spazi, da compilare a cura del firmatario, destinati
all’identificazione della lavoratrice o del lavoratore, ovvero del prestatore
d’opera o della prestatrice d’opera, del datore di lavoro, della tipologia di
contratto da cui si intende recedere, della data della sua stipulazione e di
ogni altro elemento utile. I moduli hanno validità di quindici giorni dalla
data di emissione.
4.
Con il decreto di cui al comma 3 sono altresì definite le modalità per
evitare eventuali contraffazioni o falsificazioni.
5.
I moduli di cui al presente articolo sono resi disponibili anche attraverso
il sito internet del Ministero del lavoro e della previdenza sociale,
secondo modalità definite con il decreto di cui al comma 3, che garantiscano
al contempo la certezza dell’identità del richiedente, la riservatezza dei
dati personali nonché l’individuazione della data di rilascio, ai fini della
verifica del rispetto del termine di validità di cui al secondo periodo del
comma 3.
6.
Con apposite convenzioni a titolo gratuito, stipulate nelle forme definite
con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, da emanare
entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono
disciplinate le modalità attraverso le quali è reso possibile alla
lavoratrice, al lavoratore, nonché al prestatore d’opera e alla prestatrice
d’opera, acquisire gratuitamente i moduli di cui al presente articolo, anche
tramite le organizzazioni sindacali dei lavoratori e i patronati.
7.
All’attuazione della presente legge si provvede nell’ambito delle risorse
finanziarie già previste a legislazione vigente e comunque senza nuovi o
maggiori oneri per il bilancio dello Stato.
La presente legge,
munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli
atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti
di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi'
17 ottobre 2007
NAPOLITANO
Prodi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Visto, il
Guardasigilli: Mastella
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