Legge
27 Luglio 2004, n. 188
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge
24 giugno 2004, n. 158, concernente permanenza in carica degli attuali
consigli degli ordini professionali e proroga di termini in materia di difesa
d' ufficio e procedimenti civili davanti al tribunale per i minorenni,
nonche' di protezione dei dati personali
pubblicata nella G.U. n. 177 del 30 Luglio 2004
Legge di conversione
Testo del decreto-legge coordinato
con la legge di conversione
Art. 1.
1. Il decreto-legge 24 giugno 2004, n. 158,
concernente permanenza in carica degli attuali consigli degli ordini professionali
e proroga di termini in materia di difesa d’ufficio e procedimenti civili
davanti al tribunale per i minorenni, nonché di protezione dei dati
personali, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato
alla presente legge.
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a
quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 177 del 30
luglio 2004
(*) Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono
stampate con caratteri corsivi
Art. 1.
1.
All'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 10 giugno 2002, n. 107,
convertito, con modificazioni, dalla legge 1°
agosto 2002, n. 173, le parole: «30 giugno 2004» sono
sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2004».
Art. 1-bis.
Il regolamento previsto dall'articolo 4, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, è emanato entro il 31 dicembre 2004. Entro la medesima data
devono essere indette, ove il mandato non abbia più lunga durata, le elezioni
per il rinnovo dei consigli degli ordini e collegi interessati.
Art. 2.
1. Le disposizioni previste dall'articolo 15 del
decreto-legge 24 giugno 2003, n. 147, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n. 200, sono
ulteriormente prorogate al 30 giugno 2005.
Art. 3.
1. Al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, concernente il codice in
materia di protezione dei dati personali, sono apportate le seguenti
modifiche: a) all'articolo 180, comma 1, le
parole: «30 giugno 2004» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2004»;
b) all'articolo 180, comma 3, le parole: «entro un anno dall'entrata in
vigore del codice» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 marzo 2005»;
c) all'articolo 181, comma 1, lettera a), le parole:
«30 settembre 2004» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2005».
Art. 4.
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo
a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.
|