Legge 31 dicembre 1962, n. 1866
Esami
di Stato di abilitazione all'esercizio delle Professioni
(Aggiornamento
della LEGGE 8-12-1956, N. 1378)
Art. 1.
Sono riattivati
gli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio delle professioni di
medico-chirurgo, chimico, farmacista, ingegnere, architetto, agronomo,
veterinario, perito forestale e della professione di dottore commercialista
nonché di abilitazione nelle discipline statistiche.
I candidati agli
esami di Stato sosterranno le prove in città sedi di ordini o collegi
professionali. Tali sedi saranno stabilite dal regolamento di cui al successivo
art. 3.
Art. 2.
Le commissioni
giudicatrici degli esami, di cui al precedente art. 1, sono nominate con
decreto del Ministro per la pubblica istruzione e composte di un presidente,
scelto fra i professori universitari di ruolo o fuori ruolo o in pensione, o di
membri scelti da terne designate dai competenti ordini o collegi professionali.
Il numero e i titoli dei membri suddetti saranno stabiliti per ciascun tipo di
esame dal regolamento di cui al successivo art. 3.
Art. 3.
Gli esami hanno
carattere specificamente professionale. I programmi degli esami sono
determinati mediante regolamento dal Ministro per la pubblica istruzione,
sentito il parere della sezione 1 dei Consiglio superiore e degli ordini
professionali nazionali. Con lo stesso regolamento vengono fissate anche le
norme concernenti lo svolgimento degli esami.