Legge 27 luglio 2004, n. 186
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28
maggio 2004, n. 136, recante disposizioni urgenti per garantire la
funzionalità di taluni settori della pubblica amministrazione. Disposizioni
per la rideterminazione di deleghe legislative e altre disposizioni connesse
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 175 del 28
luglio 2004 - Supplemento Ordinario n. 131
Legge di conversione
Testo del
decreto-legge coordinato con la legge di conversione
Legge di conversione
Art. 1.
(Conversione in legge del decreto-legge 28 maggio 2004, n. 136.
Entrata in vigore)
1.
Il decreto-legge 28 maggio 2004, n. 136, recante disposizioni urgenti per
garantire la funzionalità di taluni settori della pubblica amministrazione, è
convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente
legge.
2.
Sono fatti salvi gli effetti degli atti compiuti ai sensi dell’articolo 8,
comma 1-bis, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, introdotto dall’articolo 6 del decreto-legge 28 maggio 2004,
n. 136, fino alla data di entrata in vigore della presente legge.
3.
La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Art. 2.
(Disposizioni per la rideterminazione di deleghe legislative e
altre disposizioni connesse)
1.
Il Governo è delegato ad adottare, senza nuovi o maggiori oneri per il
bilancio dello Stato, entro il termine di dodici mesi dalla data di entrata
in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi integrativi e
correttivi dei decreti legislativi 30 luglio
1999, n. 300, 20 ottobre
1998, n. 368, 29 gennaio
1998, n. 19, 20 luglio 1999, n. 273, 16 luglio
1997, n. 264, 16 luglio 1997, n. 265, 28 novembre 1997,
n. 459, e 28 novembre 1997, n. 464, attenendosi alle procedure e ai
princìpi e criteri direttivi di cui all’articolo 1, commi 2 e 3, all’articolo 5, commi 2 e 3, e all’articolo 7
della legge 6 luglio 2002, n. 137.
2.
Il Governo è delegato ad adottare, senza nuovi o maggiori oneri per il
bilancio dello Stato, entro il termine di dodici mesi dalla data di entrata
in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi correttivi o
modificativi dei decreti legislativi già emanati ai sensi dell’articolo 21,
comma 15, della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, attenendosi ai princìpi e criteri
direttivi contenuti nel citato comma 15.
3.
Il Governo è delegato ad adottare, entro il termine di dodici mesi dalla data
di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per
il riassetto delle disposizioni legislative in materia di:
a)
teatro, musica, danza ed altre forme di spettacolo dal vivo;
b)
sport;
c)
proprietà letteraria e diritto d’autore.
4.
I decreti legislativi di cui al comma 3 sono adottati secondo le procedure ed
i princìpi e criteri direttivi di cui all’articolo 10,
commi 2, 3 e 4, della legge 6 luglio 2002, n. 137, e successive modificazioni.
5.
Il Governo è delegato ad adottare, entro il termine di dodici mesi dalla data
di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per
il riordino delle disposizioni in tema di parità e pari opportunità tra uomo
e donna, attenendosi ai princìpi e criteri direttivi di cui all’articolo 13,
comma 2, della legge 6 luglio 2002, n. 137.
6.
All’articolo 6,
comma 1, della legge 6 luglio 2002, n. 137, la parola: «diciotto» è sostituita dalla seguente:
«trentasei».
7. Alla legge 29
luglio 2003, n. 229, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a)
agli articoli 2, comma 1, alinea, 4, comma 1, alinea, e 5, comma 1, alinea, le parole: «un anno» sono sostituite dalle
seguenti: «due anni»;
b)
all’articolo 3, comma 1, alinea, le parole: «un anno» sono sostituite dalle
seguenti: «diciotto mesi»;
c) agli articoli 7, comma 1, alinea, 8, comma 1, alinea, e 9, comma 1, alinea, le
parole: «sei mesi» sono sostituite dalle seguenti: «diciotto mesi»;
d) all’articolo 11, comma 1, alinea, le parole: «entro diciotto mesi» sono
sostituite dalle seguenti: «entro trenta mesi».
8.
All’articolo 15,
comma 1, alinea, della legge 12 dicembre 2002, n. 273, le parole: «diciotto mesi» sono sostituite dalle seguenti:
«due anni».
9.
All’articolo 6,
comma 1, alinea, della legge 8 luglio 2003, n. 172, le parole: «un anno» sono sostituite dalle seguenti: «due
anni».
10. Il termine di cui all’articolo 13-nonies del
decreto-legge 25 ottobre 2002, n. 236, convertito, con modificazioni,
dalla legge 27 dicembre 2002, n. 284, è differito al 20 luglio 2004.
11. All’articolo 1, commi 1 e 3, della legge 7 marzo
2003, n. 38, le parole, rispettivamente: «entro un
anno» ed «entro due anni» sono sostituite dalle seguenti: «entro due anni» ed
«entro tre anni».
12. All’articolo 1, comma 3, alinea, della legge 27
ottobre 2003, n. 290, le parole: «due
mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge» sono sostituite
dalle seguenti: «il 31 dicembre 2004». All’articolo 1-sexies, comma 7,
del decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239, convertito, con modificazioni,
dalla legge 27
ottobre 2003, n. 290, le parole: «30
giugno 2004» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2004».
13. All’articolo 5 del decreto legislativo 19
dicembre 2003, n. 379, al comma 4, la parola: «nonchè» è sostituita
dalle seguenti: «ma non».
Art. 3.
(Modifica dell’articolo 1 della legge 21 dicembre 2001,
n. 443)
1.
All’articolo 1, comma 3, secondo periodo, della legge 21
dicembre 2001, n. 443, le parole: «due
anni» sono sostituite dalle seguenti: «tre anni».
Art. 4.
(Modifica dell’articolo 28 della legge 28 dicembre 2001,
n. 448)
1.
All’articolo 28,
comma 1, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, e successive modificazioni, le parole: «entro sei mesi dalla
scadenza del termine di cui all’articolo 1,
comma 1, della legge 6 luglio 2002, n. 137» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 dicembre 2004».
Testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 175 del 28
luglio 2004 - Supplemento Ordinario n. 131
(*) Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono
stampate con caratteri corsivi
Art. 1.
Validita' di contratti di lavoro
1. Restano validi fino al 31 dicembre 2004 i
contratti di lavoro a tempo determinato stipulati ai sensi della convenzione
23 novembre 2000 tra il Ministero del lavoro e della previdenza sociale e
l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), l'Istituto nazionale di
previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica (INPDAP) e
l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro
(INAIL).
2. Restano validi fino al 31 dicembre 2004 i
contratti di lavoro a tempo determinato stipulati ai sensi dell'articolo 16
del Contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto del personale degli
enti pubblici non economici - quadriennio normativo 1994-1997 e biennio
economico 1994-1995 - tra l'INPDAP e i soggetti che, pur utilmente collocati
in graduatorie di selezione pubblica per contratti di formazione e lavoro di
cui al decreto legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni,
dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, avevano superato il limite dei trentadue
anni di eta' al momento della sottoscrizione dei relativi contratti.
3. Gli oneri finanziari relativi ai contratti
di cui ai commi 1 e 2 sono a carico degli enti di cui ai medesimi commi, che
vi provvedono nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio, senza
nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.
4. (Comma soppresso).
4-bis. Dall'attuazione del presente articolo
non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Art. 1-bis.
Riallineamento delle posizioni di carriera del personale appartenente ai
ruoli marescialli dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica con quelle
del personale del ruolo ispettori dell'Arma dei carabinieri.
1. Le disposizioni del presente articolo si
applicano al personale militare in servizio alla data di entrata in vigore
della legge di conversione del presente decreto, inquadrato nei ruoli
marescialli dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica ai sensi
dell'articolo 34 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, e successive
modificazioni, e non producono alcun effetto nei confronti del personale
militare appartenente alle categorie del congedo, neppure ai fini
dell'adeguamento dell'indennita' prevista dall'articolo 46 della legge 10
maggio 1983, n. 212, e successive modificazioni.
2. Il personale di cui al comma 1 e' inquadrato,
in ordine di ruolo, nei gradi e con le decorrenze, ai soli effetti giuridici,
di cui alle tabelle A, B, C, D, E, F e G allegate al presente decreto, salvo
quanto previsto dal comma 9.
3. Il personale di cui al comma 2 prende posto
in ruolo dopo il personale gia' promosso ai sensi del decreto legislativo 12
maggio 1995, n. 196.
4. Al personale inquadrato per effetto di una
delle tabelle di cui al comma 2 non si applicano le rideterminazioni di
anzianita' eventualmente previste dalle restanti tabelle.
5. Il personale di cui al comma 2, gia'
incluso nelle aliquote ordinarie di avanzamento definite al 31 dicembre 2002,
se non ancora valutato, e' inquadrato nel grado superiore con riserva di
attribuire la relativa decorrenza a conclusione del procedimento di
valutazione.
6. Il personale, che per effetto degli
inquadramenti di cui al comma 2 consegue il grado superiore, e' escluso dalle
aliquote di avanzamento definite al 31 dicembre 2003, anche se e' stato gia'
valutato e promosso.
7. Per il personale inquadrato nel grado di
maresciallo ordinario e gradi corrispondenti ai sensi del comma 2, il periodo
di permanenza nel grado e' di sei anni.
8. Il personale di cui al comma 2, che si
trova nelle condizioni di cui agli articoli 17, commi 3 e 4, e 34, comma 15,
del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, e successive modificazioni,
al cessare delle cause impeditive e' sottoposto a valutazione con riferimento
alle aliquote definite fino al 31 dicembre 2002, ai sensi dell'articolo 17,
comma 6, del predetto decreto legislativo n. 196 del 1995 e, al termine del
procedimento valutativo, e' inquadrato ai sensi delle disposizioni di cui al
presente articolo.
9. I marescialli ordinari e gradi
corrispondenti, di cui alla tabella D allegata al presente decreto, sono
provvisoriamente inquadrati, in ordine di ruolo, nel grado di maresciallo
capo e gradi corrispondenti senza mantenere l'anzianita' maturata nel grado
di provenienza. La decorrenza dell'anzianita' e' attribuita, secondo le
modalita' di cui all'articolo 19, comma 2, del decreto legislativo 12 maggio
1995, n. 196, in base alla graduatoria stilata, previo giudizio di merito,
secondo i criteri di cui all'articolo 35, commi terzo e quarto, della legge
10 maggio 1983, n. 212, da una commissione costituita a tal fine per ciascuna
Forza armata secondo le modalita' di cui all'articolo 32 della stessa legge
n. 212 del 1983, e successive modificazioni.
10. E' determinata al 31 dicembre 2002
un'aliquota straordinaria per l'avanzamento a scelta al grado di primo maresciallo,
in cui sono inclusi i marescialli capi e gradi corrispondenti con anzianita'
giuridica rideterminata all'anno 1994 dalla tabella C allegata al presente
decreto.
11. Per ciascuna Forza armata il numero di
promozioni, da attribuire ai sensi del comma 10, e' stabilito con decreto del
Ministro della difesa in misura non superiore a un trentesimo della
consistenza del personale appartenente al ruolo marescialli determinata per
l'anno 2002 dalla tabella B allegata al decreto legislativo 8 maggio 2001, n.
215, e, per il Corpo delle Capitanerie di porto, dall'articolo 3, comma 3,
lettera b), del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, e successive
modificazioni.
12. Le promozioni conferite in relazione
all'aliquota ordinaria gia' determinata al 31 dicembre 2002 e alle procedure
di avanzamento per concorso per titoli di servizio ed esami relative all'anno
2002 non concorrono a determinare il limite delle promozioni di cui al comma
11.
13. Al personale promosso al grado di primo
maresciallo ai sensi dei commi 10, 11 e 12 non si applica la rideterminazione
di anzianita' di cui alla tabella A allegata al presente decreto.
14. Nei limiti delle risorse finanziarie
disponibili, in deroga a quanto previsto dall'articolo 20, comma 2, del
decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, il numero delle promozioni al
grado di primo maresciallo da conferire a decorrere dall'anno 2004 e fino
all'anno 2020 compreso e' fissato annualmente con decreto del Ministro della
difesa in misura non superiore a un trentesimo della consistenza del
personale appartenente ai rispettivi ruoli marescialli determinata per l'anno
precedente dal decreto di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto
legislativo 8 maggio 2001, n. 215, e, per il Corpo delle Capitanerie di
porto, dall'articolo 3, comma 3, lettera b), del predetto decreto legislativo
n. 196 del 1995, e successive modificazioni.
15. Il personale di cui al presente articolo,
che alla data del 31 dicembre 2003 non ha compiuto, in tutto o in parte, i
periodi minimi di comando, di attribuzioni specifiche, di servizio presso
reparti e di imbarco ovvero i corsi e gli esami di cui all'articolo 16 del
decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, e successive modificazioni, puo'
espletarli nel grado di inquadramento.
16. Il trattamento economico spettante per
effetto delle disposizioni di cui al presente articolo e' corrisposto a
decorrere dal 1° gennaio 2003.
17. Al personale inquadrato, ai sensi del
comma 2, nel grado di primo maresciallo con decorrenza 1° gennaio 2001 lo
scatto aggiuntivo, di cui all'articolo 6-ter del decreto legislativo 12
maggio 1995, n. 196, e successive modificazioni, e' corrisposto a decorrere
dal 1° gennaio 2003.
18. A seguito dell'applicazione delle
disposizioni del presente articolo, se persistono disallineamenti nel grado
ovvero nella qualifica o nell'anzianita' di grado ovvero di qualifica tra il
personale appartenente ai ruoli ispettori dell'Arma dei carabinieri, del
Corpo della guardia di finanza e delle Forze di polizia a ordinamento civile
e ai ruoli marescialli delle Forze armate, si provvede senza causare
ulteriori disallineamenti, nell'ambito dei provvedimenti in materia di
riordino dei ruoli e delle carriere del personale non direttivo delle Forze
armate e delle Forze di polizia, di cui all'articolo 3, comma 155, secondo periodo, della legge 24 dicembre 2003,
n. 350, nei limiti delle risorse disponibili
nell'ambito dell'autorizzazione di spesa di cui al citato articolo 3, comma
155, secondo periodo, della legge n. 350 del 2003.
19. All'onere derivante dall'attuazione del
presente articolo, valutato in euro 86.179.610 per l'anno 2004, in euro
41.778.570 per l'anno 2005 e in euro 37.998.830 a decorrere dall'anno 2006,
si provvede a valere sugli stanziamenti previsti dall'articolo 3, comma 155, primo periodo, della legge 24 dicembre 2003, n.
350.
20. Il Ministro dell'economia e delle finanze
e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio.
21. Il Ministro dell'economia e delle finanze
provvede al monitoraggio degli oneri derivanti dall'applicazione del presente
articolo, anche ai fini dell'applicazione dell'articolo 11-ter, comma 7,
della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, e trasmette
alle Camere, corredati da apposite relazioni, gli eventuali decreti emanati
ai sensi dell'articolo 7, secondo comma, n. 2), della citata legge n. 468 del
1978.
Art. 1-ter.
Modifiche al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165
1. All'articolo 24 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 7, le parole: "del ruolo unico" sono sostituite
dalle seguenti: "dei ruoli di cui all'articolo 23";
b) il comma 9 e' abrogato.
Art. 1-quater.
Integrazione delle disposizioni sulla prosecuzione del rapporto di lavoro
dei dipendenti pubblici oltre i limiti di eta' per il collocamento a riposo.
1. Al comma 1 dell'articolo 16 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "E' inoltre
data facolta' ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui
all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, con esclusione degli appartenenti
alla carriera diplomatica e prefettizia, del personale delle Forze armate e
delle Forze di polizia ad ordinamento militare e ad ordinamento civile, del
personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, di richiedere il
trattenimento in servizio fino al compimento del settantesimo anno d'eta'. In
tal caso e' data facolta' all'amministrazione, in base alle proprie esigenze,
di accogliere la richiesta in relazione alla particolare esperienza
professionale acquisita dal richiedente in determinati o specifici ambiti, in
funzione dell'efficiente andamento dei servizi e tenuto conto delle
disposizioni in materia di riduzione programmata del personale di cui all'articolo 39, comma 2, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, nonche' all'articolo 34, comma 22, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, ed all'articolo 3, commi 53 e 69, della legge 24 dicembre 2003, n. 350.
Le amministrazioni, inoltre, possono destinare il dipendente trattenuto in
servizio a compiti diversi da quelli svolti. I periodi di lavoro derivanti
dall'esercizio della facolta' di cui al secondo, terzo e quarto periodo del
presente comma non danno luogo alla corresponsione di alcuna ulteriore
tipologia di incentivi al posticipo del pensionamento ne' al pagamento dei
contributi pensionistici e non rilevano ai fini della misura del trattamento
pensionistico".
Art. 2.
Misure relative alla Societa' Dante Alighieri
1. (Comma soppresso).
2. In considerazione dell'alto rilievo
culturale e dei fini istituzionali della Societa' Dante Alighieri e della sua
comprovata e pluridecennale notorieta', anche in ambito internazionale, la
predetta Societa' e' assimilata, nel rispetto della sua struttura e
finalita', alle organizzazioni non lucrative di utilita' sociale di cui alla
sezione II del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460. Conseguentemente,
l'attivita' statutaria svolta dalla Societa' alle predette condizioni non si
considera attivita' commerciale.
3. Dall'attuazione del presente articolo non
derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Art. 3.
Diritto di opzione per il personale della Presidenza del Consiglio dei
Ministri
1. L'articolo 12, comma 1, lettera c), della
legge 15 marzo 1997, n. 59, come modificato dall'articolo 7, comma 1, lettera
h), della legge 15 maggio 1997, n. 127, si interpreta nel senso che il
diritto di opzione ivi previsto deve intendersi attribuito esclusivamente al
personale a suo tempo inquadrato nei ruoli di cui alle Tabelle B e C allegate
alla legge 23 agosto 1988, n. 400, e non anche al personale appartenente ad
altri ruoli istituiti nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei Ministri
ai sensi di diverse disposizioni normative, pur se aggiunti ai ruoli di cui
alla predetta legge n. 400 del 1988.
Art. 3-bis.
Mobilita' del personale dirigenziale
1. All'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, il primo ed il secondo periodo sono sostituiti dal seguente:
"E' assicurata la mobilita' dei dirigenti, nei limiti dei posti
disponibili, in base all'articolo 30 del presente decreto". 2. All'articolo 28 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dopo il comma 7, e' inserito il seguente:
"7-bis. Le amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, e
gli enti pubblici non economici comunicano, altresi', entro il 30 giugno di
ciascun anno alla Presidenza del Consiglio dei ministri Dipartimento della
funzione pubblica i dati complessivi e riepilogativi relativi ai ruoli, alla
dotazione organica, agli incarichi dirigenziali conferiti, anche ai sensi
dell'articolo 19, commi 5-bis e 6, nonche' alle posizioni di comando, fuori
ruolo, aspettativa e mobilita', con indicazione della decorrenza e del
termine di scadenza. Le informazioni sono comunicate e tempestivamente
aggiornate per via telematica a cura delle amministrazioni interessate, con
inserimento nella banca dati prevista dall'articolo 23, comma 2, secondo le
modalita' individuate con circolare della Presidenza del Consiglio dei
Ministri - Dipartimento della funzione pubblica".
Art. 3-ter.
Disposizioni in materia di segretari comunali e provinciali
1. In via transitoria e comunque non oltre il
31 dicembre 2004, i segretari comunali e provinciali per i quali sia
terminato il quadriennio di disponibilita' nell'anno 2002, non ricollocati
presso altre amministrazioni, rimangono alle dipendenze dell'Agenzia autonoma
per la gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali sino al
passaggio in mobilita', nella piena salvaguardia della posizione giuridica ed
economica.
2. Ai segretari comunali e provinciali per i
quali, a decorrere dall'anno 2003, sia terminato il quadriennio di
disponibilita' si applicano gli articoli 33 e 34 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Prima del collocamento in disponibilita', l'Agenzia autonoma
per la gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali verifica ai
sensi dell'articolo 33, comma 7, del decreto legislativo n. 165 del 2001 ogni
possibilita' di impiego diverso all'interno o con mobilita' verso altre
amministrazioni.
3. Per la mobilita' volontaria dei segretari
comunali e provinciali si applica l'articolo 30 del decreto legislativo n. 165 del 2001. Sono abrogati l'articolo 18, ad eccezione del comma
11, e l'articolo 19, comma 11, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 1997, n. 465.
Art. 3-quater.
Modifica all'articolo 101 del testo unico sull'ordinamento degli enti
locali
1. All'articolo 101 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dopo il comma 2 e' inserito il
seguente:
"2-bis. Durante il periodo in cui il
segretario comunale o provinciale e' utilizzato in posizione di distacco,
comando, aspettativa, fuori ruolo o altra analoga posizione presso altre
amministrazioni pubbliche e in ogni altro caso previsto dalla legge, il
termine di collocamento in disponibilita' resta sospeso".
Art. 3-quinquies.
Disposizioni relative alla Commissione per le adozioni internazionali
1. Nel rispetto di quanto previsto
dall'articolo 2, della legge 16 gennaio 2003, n. 3, al presidente della
Commissione per le adozioni internazionali di cui all'articolo 38 della legge
4 maggio 1983, n. 184, e' attribuita un'indennita' nella misura da
determinarsi con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. A tal fine si
provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di
cui all'articolo 9 della legge 31 dicembre 1998, n. 476, per l'esecuzione
della Convenzione per la tutela dei minori e la cooperazione in materia di
adozione internazionale, fatta a l'Aja il 29 maggio 1993, ratificata ai sensi
della medesima legge n. 476 del 1998.
Art. 4.
Personale di prestito presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio
1. Il Ministero dell'ambiente e della tutela
del territorio, in relazione alle diversificate e specialistiche esigenze
funzionali, puo' continuare ad avvalersi, senza nuovi o maggiori oneri a
carico del bilancio dello Stato, di personale appartenente alle
amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2,
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, a tale fine collocato in posizione
di comando o in analoga posizione consentita dai rispettivi ordinamenti. Il
costo del personale durante il periodo di utilizzazione e' posto a carico del
bilancio del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio.
Art. 5.
Normative tecniche in materia di costruzioni
1. Per assicurare uniformi livelli di
sicurezza, ferme restando le competenze delle regioni e delle province autonome,
il Consiglio superiore dei lavori pubblici, entro trenta giorni dalla data di
entrata in vigore del presente decreto, provvede, di concerto con il
Dipartimento della protezione civile, secondo un programma di priorita'
per gli edifici scolastici e sanitari, alla redazione di norme tecniche,
anche per la verifica sismica ed idraulica, relative alle costruzioni,
nonche' alla redazione di norme tecniche per la progettazione, la costruzione
e l'adeguamento, anche sismico ed idraulico, delle dighe di ritenuta, dei
ponti e delle opere di fondazione e sostegno dei terreni. Ai fini
dell'emanazione delle norme tecniche per la progettazione, la costruzione e
l'adeguamento, anche sismico ed idraulico, delle dighe di ritenuta, il
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti acquisisce il parere tecnico
del Registro italiano dighe, da inviare entro trenta giorni dalla richiesta.
2. Le norme tecniche di cui al comma 1 sono
emanate con le procedure di cui all'articolo 52 del testo unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, di concerto con il Dipartimento della protezione civile.
Art. 5-bis.
Integrazione delle disposizioni concernenti i Giochi olimpici invernali
di Torino del 2006
1. Dopo l'articolo 9 della legge 9 ottobre
2000, n. 285, e successive modificazioni, e' inserito il seguente:
"Art. 9-bis. (Varianti in corso d'opera). - 1. Le varianti in corso
d'opera per motivi di cui all'articolo 25 della legge 11 febbraio 1994, n.
109, e successive modificazioni, contenute in apposita perizia suppletiva e
di variante, possono essere autorizzate dalla stazione appaltante a
condizione che il completamento integrale dell'opera interessata sia
assicurato a valere sulle risorse disponibili, trascorsi trenta giorni dalla
presentazione della richiesta da parte della stazione appaltante delle
autorizzazioni e dei pareri obbligatori agli enti e agli uffici coinvolti
senza che sia stato comunicato formalmente un motivato dissenso, sempreche'
sia assicurata la copertura economica della eventuale maggiore spesa nel
quadro economico dell'intervento. Gli enti e gli uffici, ai quali sono stati
richiesti autorizzazioni e pareri, possono domandare, entro dieci giorni
dalla presentazione della richiesta da parte della stazione appaltante, una
sola volta eventuali integrazioni alla documentazione loro presentata".
Art. 6.
Modificazioni alla legge 28
gennaio 1994, n. 84
1. All'articolo 8 della legge 28 gennaio 1994,
n. 84, dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
"1-bis. Esperite le procedure di cui al comma 1, qualora entro
trenta giorni non si raggiunga l'intesa con la regione interessata, il
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti indica il prescelto nell'ambito
di una terna formulata a tal fine dal Presidente della Giunta regionale,
tenendo conto anche delle indicazioni degli enti locali e delle camere di
commercio, industria, artigianato e agricoltura interessati. Ove il
Presidente della Giunta regionale non provveda alla indicazione della terna
entro trenta giorni dalla richiesta allo scopo indirizzatagli dal Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti, questi chiede al Presidente del
Consiglio dei ministri di sottoporre la questione al Consiglio dei ministri,
che provvede con deliberazione motivata".
Art. 7.
Disposizioni in materia di attivita' sportiva dilettantistica
1. In relazione alla necessita' di confermare
che il CONI e' unico organismo certificatore della effettiva attivita'
sportiva svolta dalle societa' e dalle associazioni dilettantistiche, le
disposizioni di cui ai commi 1, 3, 5, 7, 8, 9, 10, 11 e 12 dell'articolo 90
della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive
modificazioni, si applicano alle societa' ed alle associazioni sportive
dilettantistiche che sono in possesso del riconoscimento ai fini sportivi
rilasciato dal CONI, quale garante dell'unicita' dell'ordinamento sportivo
nazionale ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 23
luglio 1999, n. 242, e successive modificazioni.
2. Il CONI trasmette annualmente al Ministero
dell'economia e delle finanze - Agenzia delle entrate, l'elenco delle
societa' e delle associazioni sportive dilettantistiche riconosciute ai fini
sportivi.
Art. 8.
Disposizioni relative al Ministero della difesa
1. All'articolo 21, comma 1, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, la parola: "dieci" e' sostituita dalla seguente:
"undici".
2. Al fine di assicurare l'effettivo rispetto
del principio dell'invarianza della spesa, nelle more dell'emanazione del
regolamento di cui all'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988,
n. 400, il maggior onere derivante dalla previsione, ai sensi del comma 1,
del trattamento economico spettante al titolare dell'incarico di cui all'articolo
19, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni , e' compensato rendendo contestualmente
indisponibili, al fine del conferimento presso la stessa
amministrazione, tre posti effettivamente coperti di livello dirigenziale. In
alternativa, il predetto incarico di cui all'articolo
19, comma 4, del citato decreto legislativo n.
165 del 2001 e' conferito ad un ufficiale generale e gradi corrispondenti
delle Forze armate, equiparato a dirigente di prima fascia, ferma restando la
consistenza organica dei predetti gradi prevista dalla vigente normativa.
3. Con il regolamento di cui al comma 2 sono
adottate le disposizioni idonee ad assicurare in via definitiva l'invarianza
della spesa.
Art. 8-bis.
Disposizioni in materia di quote di riserva per le assunzioni
obbligatorie
1. Le riserve di posti previste dalla legge 12 marzo 1999, n. 68, si applicano alle procedure concorsuali previste dall'articolo 29 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ivi incluse quelle per il conferimento degli incarichi di
presidenza, di durata annuale, negli istituti e nelle scuole di istruzione
secondaria, nei licei artistici e negli istituti d'arte.
Art. 8-ter.
Disposizioni relative al Ministero dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca
1. Per l'anno scolastico 2004-2005 il termine
del 31 luglio di cui all'articolo 4, commi 1 e 2, del
decreto-legge 3 luglio 2001, n. 255, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 agosto 2001, n. 333, e' fissato al 25 agosto 2004.
Art. 8-quater.
Disposizioni in materia di ordinamento dell'amministrazione degli affari
esteri
1. Al decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 102:
1) al primo comma e' abrogata la lettera c);
2) dopo il primo comma e' inserito il seguente:
"L'amministrazione degli affari esteri puo' inoltre organizzare un
corso di aggiornamento per consiglieri di ambasciata della durata complessiva
di almeno tre mesi";
3) al secondo comma, dopo le parole: "I corsi previsti dal
primo" sono inserite le seguenti: "e dal secondo";
b) all'articolo 108:
1) il primo comma e' sostituito dal seguente:
"Le promozioni al grado di consigliere di ambasciata sono effettuate
fra i consiglieri di legazione che nel loro grado abbiano compiuto quattro
anni di effettivo servizio";
2) il secondo comma e' abrogato;
c) all'articolo 110:
1) al primo comma, dopo le parole: "quattro anni" sono inserite
le seguenti: ", salva la facolta' dell'amministrazione di disporre
l'esecuzione del provvedimento di destinazione entro i sessanta giorni
successivi" ed e' soppresso l'ultimo periodo;
2) il secondo comma e' abrogato;
3) al terzo comma, dopo le parole: "fra sede e sede" sono
inserite le seguenti: ", salva la facolta' dell'amministrazione di
prevedere proroghe nella misura massima di trenta giorni per consentire una
ordinata gestione dei movimenti";
d) all'articolo 110-bis:
1) al primo comma, le parole: "durante il mese di gennaio di ogni
anno" sono sostituite dalle seguenti: "secondo le modalita'
specificamente disciplinate dall'amministrazione medesima"; le parole:
"nel corso dello stesso anno" sono soppresse; dopo le parole:
"rappresentanza diplomatica" sono inserite le seguenti: "e di
capo di consolato generale di I classe";
2) il secondo comma e' sostituito dal seguente:
"I capi dei consolati generali di I classe sono individuati dal
Ministro degli affari esteri fra i funzionari diplomatici che possiedono le
qualita' piu' idonee per svolgere l'incarico";
e) all'articolo 173, comma 4, dopo le parole: "per gravi ragioni di
salute" sono inserite le seguenti: "o perche' affidati all'altro
genitore a seguito di divorzio, annullamento, separazione legale o
consensuale omologata, nonche' nei casi di provvedimenti di separazione o
scioglimento del matrimonio pronunciati dal giudice straniero anche se non
delibati o, in caso di figli naturali legalmente riconosciuti, affidati al
genitore non convivente con il dipendente all'estero";
f) all'articolo 190, primo comma, dopo le parole: "di cui ai
successivi articoli" sono aggiunte le seguenti: ", anche secondo le
modalita' di cui al regolamento previsto dall'articolo 31 della legge 23
aprile 2003, n. 109".
2. All'articolo 17 del decreto legislativo 24
marzo 2000, n. 85, dopo il comma 7, e' inserito il seguente:
"7-bis. In deroga a quanto previsto dagli articoli 102, primo comma,
lettera b), e 107, primo comma, lettera a), del decreto del Presidente della
Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, i funzionari diplomatici entrati in
servizio dal 1° gennaio 1999 al 31 dicembre 2003 possono essere promossi dal
grado di consigliere di legazione anche se non hanno frequentato il corso di
aggiornamento di cui al medesimo art. 102, primo comma, lettera b). I
funzionari che sono stati promossi senza aver frequentato il corso sono
tenuti a seguire, entro tre anni dalla promozione stessa, un apposito corso
di aggiornamento di durata semestrale".
3. Dall'attuazione delle disposizioni di cui
al comma 1, salvo la previsione di cui al comma 1, lettera e), non devono
derivare oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato.
4. All'onere finanziario derivante
dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, lettera e), valutato in
complessivi euro 199.765 a decorrere dall'anno 2004, si provvede mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio
triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte
corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente
utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.
5. Il Ministro dell'economia e delle finanze
provvede al monitoraggio degli oneri derivanti dall'applicazione del presente
articolo, anche ai fini dell'applicazione dell'articolo 11-ter, comma 7,
della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, e trasmette
alle Camere, corredati da apposite relazioni, gli eventuali decreti emananti
ai sensi dell'articolo 7, secondo comma, n. 2), della citata legge n. 468 del
1978.
6. Il Ministro dell'economia e delle finanze
e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio.
Art. 8-quinquies.
Attivita' di ricerca nel campo della protezione civile
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore
della legge di conversione del presente decreto, anche in relazione a quanto
disposto nella direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27
febbraio 2004, pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale
n. 59 dell'11 marzo 2004, tutte le attivita' convenzionali da porre in essere
in materia di protezione civile da parte dei gruppi nazionali di ricerca
scientifica sono sottoposte alla preventiva intesa del Dipartimento della
protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri. Le convenzioni
in atto sono risolte con effetto dalla data di entrata in vigore della legge
di conversione del presente decreto, ed entro i successivi sessanta giorni i
presidenti dei gruppi nazionali di ricerca trasmettono al Dipartimento della
protezione civile i risultati delle attivita' svolte, nonche', ai fini del
rimborso, il quadro delle spese effettivamente sostenute.
Art. 8-sexies.
Disposizioni relative all'azienda Policlinico Umberto I di Roma
1. La successione prevista dal comma 1
dell'articolo 2 del decreto-legge 1° ottobre 1999, n. 341, convertito, con
modificazioni, dalla legge 3 dicembre 1999, n. 453, si interpreta nel senso
che l'azienda Policlinico Umberto I di Roma succede nei contratti di durata
in essere con la soppressa omonima azienda universitaria esclusivamente nelle
obbligazioni relative alla esecuzione dei medesimi successiva alla data di
istituzione della predetta azienda Policlinico Umberto I.
Art. 8-septies.
Contributo una tantum alle aziende colpite dalla siccita' nell'annata
1989-1990
1. Il contributo una tantum previsto
dall'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 1990, n. 367,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 gennaio 1991, n. 31, a favore
delle aziende olivicole e viticole colpite dalla siccita' nell'annata agraria
1989-1990 deve intendersi erogabile dagli enti territoriali interessati entro
i limiti dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 11 del medesimo
decreto-legge e nell'ambito della quota destinata a ciascun ente.
2. Al citato art. 2, comma 2, del
decreto-legge n. 367 del 1990, le parole: "di lire" sono sostituite
dalle seguenti: "fino a lire".
Art. 8-octies.
Contributo straordinario al Corpo nazionale soccorso alpino
1. Allo scopo di concorrere all'avvio e al
perseguimento delle finalita' istituzionali del Corpo nazionale soccorso
alpino, e' attribuito al medesimo un contributo straordinario di 350.000 euro
per ciascuno degli anni 2004, 2005 e 2006.
2. All'onere derivante dall'attuazione del
presente articolo, pari a 350.000 euro per ciascuno degli anni 2004, 2005 e
2006, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento
iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unita'
previsionale dibase di parte corrente "Fondo speciale" dello stato
di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004,
allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero
delle politiche agricole e forestali.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze
e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio.
Art. 8-nonies.
Norme di interpretazione autentica
1. Il punto B.3), lettera b-bis), della tabella di valutazione annessa al decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97, convertito, con modificazioni,
dalla legge 4 giugno 2004, n. 143, si interpreta nel senso che il servizio prestato nella scuola
dell'infanzia, nella scuola primaria e in qualita' di personale educativo e'
valutabile esclusivamente per le graduatorie relative a tali tipi di scuole o
di attivita'; analogamente, il servizio prestato nella scuola secondaria di
primo e di secondo grado e' valutabile esclusivamente per le graduatorie
relative a tali tipi di scuole. Il punto B.3), lettera h), della tabella di
cui al precedente periodo si interpreta nel senso che il servizio valutabile
in misura doppia e' esclusivamente quello prestato nella sede scolastica
ubicata in comune classificato come di montagna, situata al di sopra dei
seicento metri, e non anche quello prestato in altre sedi diverse della
stessa scuola.
2. L'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n. 143, si interpreta nel senso che la rideterminazione delle
graduatorie permanenti dell'ultimo scaglione previsto dall'articolo 1, comma 1, lettera b), del decreto-legge 3 luglio 2001, n.
255, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 agosto 2001, n. 333, e' riferita, per quanto concerne i soli titoli di servizio,
esclusivamente a quelli prestati a partire dall'anno scolastico 2003-2004.
Art. 8-decies.
Proroga di termine
1. Il termine indicato dall'articolo 6 del
regolamento di cui al decreto interministeriale 15 luglio 2003, n. 388, e'
prorogato di sei mesi.
Art. 9.
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il
giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione
in legge.
Allegato
«Tabella A
(art. 1-bis)
RIDETERMINAZIONE DELL’ANZIANITÀ GIURIDICA NEL GRADO DI PRIMO
MARESCIALLO
GRADO RIVESTITO al 1-1-2003
|
DECORRENZA
|
INQUADRAMENTO
|
DECORRENZA
|
Primo Maresciallo
|
Anno 1996
|
Primo maresciallo
|
01-09-1995
|
Primo Maresciallo
|
Anno 1997
|
Primo maresciallo
|
1996 (1)
|
Primo Maresciallo
|
Anno 1998
|
Primo maresciallo
|
1997 (1)
|
Primo Maresciallo
|
Anno 1999
|
Primo maresciallo
|
1998 (1)
|
Primo Maresciallo
|
Anno 2000
|
Primo maresciallo
|
1999 (1)
|
Primo Maresciallo
|
Anno 2001
|
Primo maresciallo
|
2000 (1)
|
Primo Maresciallo
|
Anno 2002
|
Primo maresciallo
|
01-01-2001
|
Primo Maresciallo
|
Anno 2003
|
Primo maresciallo
|
01-01-2001
|
|
|
|
|
(1) La decorrenza è attribuita dal
giorno e mese del grado rivestito.
Tabella B
(art. 1-bis)
INQUADRAMENTO NEL GRADO DI PRIMO MARESCIALLO
GRADO RIVESTITO al 31-12-2002
|
DECORRENZA
|
INQUADRAMENTO
|
DECORRENZA
|
Maresciallo capo e
gradi corrispondenti
|
Anno 1999 e
precedenti
|
Primo maresciallo
|
01-01-2001
|
Maresciallo capo e
gradi corrispondenti
|
Dal 1º gennaio 2000
al 30 giugno 2000
|
Primo maresciallo
|
01-01-2001
|
|
|
|
|
Tabella C
(art. 1-bis)
RIDETERMINAZIONE DELL’ANZIANITÀ GIURIDICA NEL GRADO DI
MARESCIALLO CAPO E GRADI CORRISPONDENTI
GRADO RIVESTITO al
31-12-2002
|
DECORRENZA
|
INQUADRAMENTO
|
DECORRENZA
|
Maresciallo capo e gradi corrispondenti
|
Dal 1º luglio 2000 al 31 dicembre 2000
|
Maresciallo capo e gradi corrispondenti
|
Anno 1994 (1)
|
Maresciallo capo e gradi corrispondenti
|
Dal 1º gennaio 2001 al 30 dicembre 2001
|
Maresciallo capo e gradi corrispondenti
|
Anno 1995 (1)
|
Maresciallo capo e gradi corrispondenti
|
Pari al 31 dicembre 2001
|
Maresciallo capo e gradi corrispondenti
|
31-12-1996
|
Maresciallo capo e gradi corrispondenti
|
Anno 2002
|
Maresciallo capo e gradi corrispondenti
|
31-12-1997
|
|
|
|
|
(1) La
decorrenza è attribuita dal giorno e mese del grado rivestito.
Tabella D
(art. 1-bis)
INQUADRAMENTO NEL GRADO DI MARESCIALLO CAPO E GRADI
CORRISPONDENTI PREVIA VALUTAZIONE AI SENSI DELL’ART. 1-BIS, COMMA 9
GRADO RIVESTITO al
31-12-2002
|
DECORRENZA
|
INQUADRAMENTO
|
DECORRENZA
|
Maresciallo ordinario e gradi corrispondenti
|
Anno 1996 e precedenti
|
Maresciallo capo e gradi corrispondenti
|
Anni 1998 (1) - 1999 - 2000
|
Maresciallo ordinario e gradi corrispondenti
|
Anno 1997
|
Maresciallo capo e gradi corrispondenti
|
Anni 1999 (1) - 2000-2001
|
Maresciallo ordinario e gradi corrispondenti
|
Anno 1998
|
Maresciallo capo e gradi corrispondenti
|
Anni 2000 (1) - 2001
|
|
|
|
|
(1) La
decorrenza è attribuita dal giorno e mese del grado di provenienza.
Tabella E
(art. 1-bis)
INQUADRAMENTO NEL GRADO DI MARESCIALLO CAPO E GRADI
CORRISPONDENTI
GRADO RIVESTITO al
31-12-2002
|
DECORRENZA
|
INQUADRAMENTO
|
DECORRENZA
|
Maresciallo ordinario e gradi corrispondenti
|
Anno 1999
|
Maresciallo capo e gradi corrispondenti
|
31-12-2001
|
Maresciallo ordinario e gradi corrispondenti
|
Anno 2000
|
Maresciallo capo e gradi corrispondenti
|
Anno 2002 (1)
|
|
|
|
|
(1) La
decorrenza è attribuita dal giorno e mese del grado di provenienza.
Tabella F
(art. 1-bis)
RIDETERMINAZIONE DELL’ANZIANITÀ GIURIDICA NEL GRADO DI
MARESCIALLO ORDINARIO E GRADI CORRISPONDENTI
GRADO RIVESTITO al 31-12-2002
|
DECORRENZA
|
INQUADRAMENTO
|
DECORRENZA
|
Maresciallo
ordinario e gradi corrispondenti
|
Anno 2001
|
Maresciallo
ordinario e gradi corrispondenti
|
Anno 1998 (2)
|
Maresciallo
ordinario e gradi corrispondenti (1)
|
Anno 2002
|
Maresciallo
ordinario e gradi corrispondenti
|
Anno 1999 (2)
|
|
|
|
|
(1) L’inquadramento
in tabella si riferisce al personale già in servizio alla data del 1º
settembre 1995.
(2) La decorrenza è attribuita dal giorno e
mese del grado rivestito.
Tabella G
(art. 1-bis)
INQUADRAMENTO NEL GRADO DI MARESCIALLO ORDINARIO E GRADI
CORRISPONDENTI
GRADO RIVESTITO al 31-12-2002
|
DECORRENZA
|
INQUADRAMENTO
|
DECORRENZA
|
Maresciallo e gradi
corrispondenti (1)
|
Anno 2001 e
precedenti
|
Maresciallo
ordinario e gradi corrispondenti
|
Anno 2000 (2)
|
Maresciallo e gradi
corrispondenti (1)
|
Anno 2002
|
Maresciallo
ordinario e gradi corrispondenti
|
Anno 2001 (2)
|
|
|
|
|
(1) L’inquadramento
in tabella si riferisce al personale già in servizio alla data del 1º
settembre 1995.
(2) La decorrenza è attribuita dal giorno e
mese del grado di provenienza».
|