Legge
4 maggio 1983, n. 184
(in SO alla GU 17 maggio 1983, n. 133)
Disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori
TITOLO
I
DELL'AFFIDAMENTO DEI MINORI
Art. 1 - Il minore ha diritto di essere
educato nell'ambito della propria famiglia.
Tale diritto è disciplinato dalle disposizioni della
presente legge e dalle altre leggi speciali.
Art. 2 - Il minore che sia temporaneamente privo di un
ambiente familiare idoneo può essere affidato ad un'altra
famiglia possibilmente con figli minori o ad una persona singola, o ad una
comunità di tipo familiare, al fine di assicurargli il mantenimento,
l'educazione e l'istruzione.
Ove non sia possibile un conveniente affidamento familiare,
è consentito il ricovero del minore in un istituto di assistenza pubblico o
privato, da realizzarsi di preferenza nell'ambito della regione di residenza
del minore stesso.
Art. 3 - L'istituto di assistenza pubblico o privato
esercita i poteri tutelari sul minore ricoverato o
assistito, secondo le norme del capo I del titolo X del libro I del codice
civile, fino a quando non si provveda alla nomina di un tutore, ed in tutti i
casi nei quali l'esercizio della potestà dei genitori o della tutela sia
impedito. All'istituto di assistenza spettano i poteri e gli obblighi
dell'affidatario di cui all'art. 5.
Nel caso in cui i genitori riprendano l'esercizio della
potestà, l'istituto deve chiedere al giudice tutelare di fissare
eventualmente limiti o condizioni a tale esercizio.
Art. 4 - L'affidamento familiare è disposto dal servizio
locale, previo consenso manifestato dai genitori o dal genitore esercente la
potestà, ovvero dal tutore, sentito il minore che ha compiuto gli anni dodici
e, se opportuno, anche di età inferiore, il giudice
tutelare del luogo ove si trova il minore rende esecutivo il provvedimento
con decreto.
Ove manchi l'assenso dei genitori esercenti la potestà o
del tutore, provvede il Tribunale per i minorenni. Si applicano gli articoli
330 e seguenti del codice civile.
Nel provvedimento di affidamento familiare debbono essere
indicate specificatamente le motivazioni di esso, nonché i tempi e i modi
dell'esercizio dei poteri riconosciuti all'affidatario. Deve inoltre essere
indicato il periodo di presumibile durata dell'affidamento ed il servizio
locale cui è attribuita la vigilanza durante l'affidamento con l'obbligo di
tenere costantemente informati il giudice tutelare o il Tribunale per i
minorenni, a seconda che si tratti di provvedimento emesso ai sensi del primo
o del secondo comma.
L'affidamento familiare cessa con provvedimento della
stessa autorità che lo ha disposto, valutato l'interesse del minore, quando
sia venuta meno la situazione di difficoltà temporanea della famiglia di
origine che lo ha determinato, ovvero nel caso in cui la prosecuzione di esso
rechi pregiudizio al minore.
Il giudice tutelare, trascorso il periodo di durata
previsto ovvero intervenute le circostanze di cui al comma precedente,
richiede, se necessario, al competente Tribunale per i minorenni l'adozione
di ulteriori provvedimenti nell'interesse del minore.
Il Tribunale, sulla richiesta del giudice tutelare o
d'ufficio nell'ipotesi di cui al secondo comma, provvede ai sensi dello
stesso comma.
Art. 5 – L’affidatario deve accogliere
presso di sé il minore e provvedere al suo mantenimento e alla sua educazione
e istruzione, tenendo conto delle indicazioni dei genitori per i quali non vi
sia stata pronuncia ai sensi degli articoli 330 e 333 del codice civile, o
del tutore, ed osservando le prescrizioni eventualmente stabilite
dall'autorità affidante.
Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni
dell'art. 316 del codice civile.
L'affidatario deve agevolare i rapporti tra il minore e
suoi genitori e favorirne il reinserimento nella famiglia di origine.
Le norme di cui ai commi precedenti si applicano, in quanto
compatibili, nel caso di minori ospitati presso una comunità alloggio o
ricoverati presso un istituto.
TITOLO II
DELL'ADOZIONE
Capo I
Disposizioni generali
Art. 6 - L'adozione e permessa ai coniugi uniti in
matrimonio da almeno tre anni tra i quali non sussista separazione personale
neppure di fatto e che siano idonei ad educare, istruire ed in grado di
mantenere i minori che intendono adottare.
L'età degli adottanti deve superare di almeno diciotto e di
non più di quaranta anni l'età dell'adottando.
Sono consentite ai medesimi coniugi più adozioni anche con
atti successivi.
Art. 7- L’adozione è consentita a favore dei minori
dichiarati in stato dl adottabilità ai sensi degli
articoli seguenti.
Il minore, il quale ha compiuto gli anni quattordici, non
può essere adottato se non presta personalmente il proprio consenso, che deve
essere manifestato anche quando il minore compia l’età sopraindicata nel
corso del procedimento. Il consenso dato può comunque essere revocato sino
alla pronuncia definitiva dell'adozione.
Se
l’adottando ha compiuto gli anni dodici deve essere personalmente sentito; se
ha una età inferiore può, se opportuno, essere sentito, salvo che l'audizione
non comporti pregiudizio per il minore.
Capo II
Della dichiarazione di adottabilità
Art. 8 - Sono dichiarati anche d'ufficio in stato di
adottabilità dal Tribunale per i minorenni del distretto
nel quale si trovano, i minori in situazione di abbandono perché privi di
assistenza morale e materiale da parte dei genitori o dei parenti tenuti a
provvedervi, purché la mancanza di assistenza non sia dovuta a forza maggiore
di carattere transitorio.
La situazione di abbandono sussiste, sempre che ricorrano
le condizioni di cui al comma precedente, anche quando i minori siano
ricoverati presso istituti di assistenza o si trovino in affidamento
familiare.
Non sussiste causa di forza maggiore quando i soggetti di
cui al primo comma rifiutano le misure di sostegno offerte dai servizi locali
e tale rifiuto viene ritenuto ingiustificato dal giudice.
Art. 9 - Chiunque ha facoltà di segnalare alla autorità
pubblica situazioni di abbandono di minori di età.
I pubblici ufficiali, gli incaricati di un pubblico
servizio, gli esercenti un servizio di pubblica necessità, debbono riferire
al più presto al Tribunale per i minorenni sulle condizioni di ogni minore in
situazione di abbandono di cui vengono a conoscenza in ragione del proprio
ufficio.
La situazione di abbandono può essere accertata anche
d'ufficio dal giudice.
Gli istituti di assistenza pubblici o privati devono
trasmettere semestralmente al giudice tutelare del luogo, ove hanno sede,
l'elenco di tutti i minori ricoverati con l'indicazione specifica, per
ciascuno di essi, della località di residenza dei genitori, dei rapporti con
la famiglia e delle condizioni, psicofisiche del minore stesso. Il giudice
tutelare, assunte le necessarie informazioni, riferisce al Tribunale per i
minorenni sulle condizioni di quelli tra i ricoverati che risultano in
situazioni di abbandono, specificandone i motivi.
Il giudice tutelare, ogni sei mesi, procede ad ispezioni
negli istituti ai fini di cui al comma precedente. Può procedere a ispezioni
straordinarie in ogni tempo.
Chiunque, non essendo parente entro il quarto grado,
accoglie stabilmente nella propria abitazione un minore, qualora
l'accoglienza si protragga per un periodo superiore i sei mesi deve,
trascorso tale periodo, darne segnalazione al giudice tutelare, che trasmette
gli atti al Tribunale per i minorenni con relazione informativa. L'omissione
della segnalazione può comportare l'inidoneità ad ottenere affidamenti
familiari o adottivi e l'incapacità all'ufficio tutelare.
Nello stesso termine di cui al comma precedente uguale
segnalazione deve essere effettuata dal genitore che affidi stabilmente a chi
non sia parente entro il quarto grado il figlio minore per un periodo non
inferiore a sei mesi.
L'omissione della segnalazione può comportare la decadenza
della potestà sul figlio a norma dell'art. 330 del codice civile e l'apertura
della procedura di adottabilità.
Art. 10 - Il Presidente del Tribunale per i minorenni, o un
giudice da lui delegato, ricevute le informazioni di cui
all'articolo precedente, dispone di urgenza tramite i servizi locali e gli
organi di pubblica sicurezza approfonditi accertamenti sulle condizioni
giuridiche e di fatto del minore, sull'ambiente in cui ha vissuto e vive ai
fini di verificare se sussiste lo stato di abbandono.
Il Tribunale può disporre in ogni momento e fino al
provvedimento di affidamento preadottivo ogni opportuno provvedimento
temporaneo nell'interesse del minore, ivi comprese, se del caso, la sospensione
della potestà dei genitori sul figlio dell'esercizio delle funzioni del
tutore e la nomina di un tutore provvisorio.
In caso di urgente necessità, i provvedimenti di cui al
comma precedente possono essere adottati dal presidente del Tribunale per i minorenni
o da un giudice da lui delegato.
Il Tribunale, entro trenta giorni, deve confermare,
modificare o revocare i provvedimenti urgenti così assunti.
Il Tribunale provvede in camera di consiglio, sentito il
pubblico ministero, i genitori, il tutore, il rappresentante dell'istituto
presso cui il minore è ricoverato o la persona cui egli è affidato e tenuto
conto di ogni altra idonea informazione. Deve inoltre essere sentito il
minore che ha compiuto gli anni dodici e, se opportuno, anche il minore di età
inferiore. I provvedimenti adottati debbono essere comunicati al pubblico
ministero ed ai genitori.
Si applicano le norme di cui agli articoli 330 e seguenti
del codice civile.
Art. 11 - Quando dalle indagini
previste nell'articolo precedente risultano deceduti i genitori del minore e
noti risultano esistenti parenti entro il quarto grado, il Tribunale per i
minorenni provvede a dichiarare lo stato di adottabilità, salvo che esistano istanze
di adozione ai sensi dell'art. 44. In tal caso il Tribunale per i minorenni
decide nell'esclusivo interesse del minore.
Nel caso in cui non risulti l'esistenza di genitori
naturali che abbiano riconosciuto il minore o la cui paternità o maternità sia
stata dichiarata giudizialmente, il Tribunale per i minorenni, senza eseguire
ulteriori accertamenti, provvede immediatamente alla dichiarazione dello
stato di adottabilità a meno che non vi sia richiesta di sospensione della
procedura da parte di chi, affermando di essere uno dei genitori naturali,
chiede termine per provvedere al riconoscimento. La sospensione può essere
disposta dal Tribunale per un periodo massimo di due mesi sempreché nel
frattempo il minore sia assistito dal genitore naturale o dai parenti fino al
quarto grado o in altro modo conveniente, permanendo comunque un rapporto con
il genitore naturale.
Nel caso di non riconoscibilità per difetto di età del
genitore, la procedura è rinviata anche d'ufficio sino al compimento del
sedicesimo anno di età del genitore naturale, purché sussistano le condizioni
menzionate nel comma precedente. Al compimento del sedicesimo anno, il
genitore può chiedere ulteriore sospensione per altri due mesi.
Ove il Tribunale sospenda o rinvii la procedura ai sensi
dei commi precedenti, nomina al minore, se necessario, un tutore provvisorio.
Se entro detti termini viene effettuato il riconoscimento,
deve dichiararsi chiusa la procedura, ove non sussista abbandono morale e
materiale. Se trascorrono i termini senza che sia stato effettuato il
riconoscimento, si provvede senza altra formalità di procedura alla pronuncia
dello stato di adottabilità.
Il Tribunale, in ogni caso, anche a mezzo dei servizi
locali, informa entrambi i presunti genitori, se possibile, o comunque quello
reperibile, che si possono avvalere delle facoltà di cui al secondo e terzo
comma.
Intervenuta la dichiarazione di adottabilità e
l'affidamento preadottivo, il riconoscimento è privo di efficacia. Il
giudizio per la dichiarazione giudiziale di paternità o maternità è sospeso
di diritto e si estingue ove segua la pronuncia di adozione divenuta
definitiva.
Art. 12 - Quando attraverso le indagini effettuate consta
l'esistenza dei genitori o di parenti entro il quarto grado indicati
nell'articolo precedente, che abbiano mantenuto rapporti
significativi con il minore, o ne è nota la residenza, il Presidente del
Tribunale per i minorenni con decreto motivato fissa la loro comparizione
entro un congruo termine, dinanzi a sé o ad un giudice da lui delegato.
Nel caso in cui i genitori o i parenti risiedano fuori
dalla circoscrizione del Tribunale per i minorenni che procede, la loro
audizione può essere delegata al Tribunale per i minorenni del luogo della
loro residenza.
In caso di residenza all'estero è delegata l'autorità
consolare competente.
Udite le dichiarazioni dei genitori o dei parenti, il
Presidente del Tribunale per i minorenni o il giudice delegato, ove ne
ravvisi l'opportunità, impartisce con decreto motivato ai genitori o ai
parenti prescrizioni idonee a garantire l’assistenza morale, il mantenimento,
l'istruzione e l'educazione del minore, stabilendo al tempo stesso periodici
accertamenti da eseguirsi direttamente o avvalendosi del giudice tutelare o
dei servizi locali, ai quali può essere affidato l’incarico di operare al
fine di più validi rapporti tra il minore e la famiglia.
Il Presidente o il giudice delegato può, altresì, chiedere
al pubblico ministero di promuovere un'azione per la corresponsione degli
alimenti a carico di chi vi è tenuto per legge e, al tempo stesso, dispone,
ove l'uopo, provvedimenti temporanei ai sensi del secondo comma dell'art. 10.
Art. 13 - Nel caso in cui i genitori ed i parenti di cui
all'articolo precedente risultino irreperibili ovvero non ne sia conosciuta la residenza, la dimora o il domicilio, il Tribunale per i
minorenni provvede alla loro convocazione ai sensi degli articoli 140 e 143
del codice di procedura civile, previe nuove ricerche tramite gli organi di
pubblica sicurezza.
Art. 14 - Il Tribunale per i minorenni
può disporre, prima della dichiarazione di adottabilità, la sospensione del
procedimento, quando da particolari circostanze emerse dalle indagini
effettuate risulta che la sospensione può riuscire utile nell'interesse del
minore. In tal caso la sospensione è disposta con decreto motivato per un
periodo non superiore ad un anno, eventualmente prorogabile.
La sospensione è comunicata ai servizi locali competenti
perché adottino le iniziative opportune.
Art. 15 - A conclusione delle indagini e
degli accertamenti previsti dagli articoli precedenti, ove risulti la
situazione di abbandono di cui all’art. 8, lo stato di adottabilità del
minore è dichiarato dal Tribunale per i minorenni quando;
1) i genitori e i parenti convocati ai sensi degli articoli
12 e 13 non si sono presentati senza giustificato motivo;
2) l'audizione dei medesimi ha dimostrato il persistere
della mancanza di assistenza morale e materiale e la non disponibilità ad
ovviarvi;
3) le prescrizioni impartite ai sensi dell'art.12 sono
rimaste inadempiute per responsabilità dei genitori.
La dichiarazione dello stato di adottabilità del minore è
disposta dal Tribunale per I minorenni in camera di consiglio con decreto
motivato, sentito il pubblico ministero, nonché il rappresentante
dell'istituto presso cui il minore è ricoverato o la persona cui egli è
affidato. Deve essere, parimenti, sentito il tutore, ove esista, ed il minore
che abbia compiuto i dodici anni e, se opportuno, anche il minore di età
inferiore.
Il decreto è notificato per esteso al pubblico ministero,
ai genitori, ai parenti indicati nel primo comma dell'art. 12, al tutore, con
contestuale avviso agli stessi del loro diritto di proporre reclamo nelle
norme e nei termini di cui all'art. 17.
Il Tribunale per i minorenni nomina, se necessario un
tutore provvisorio ed adotta i provvedimenti opportuni nell'interesse del
minore.
Art. 16 - Il Tribunale per i minorenni, esaurita la
procedura prevista nei precedenti articoli e qualora ritenga che non sussistano i presupposti per la pronuncia dello stato di
adottabilità dichiara che non vi è luogo a provvedere.
Si applicano gli ultimi due commi dell'art.15.
Si applicano gli articoli 330 e seguenti del codice civile.
Art. 17 – Il pubblico ministero, i genitori,
i parenti indicati nell’art. 12, primo comma, il tutore possono proporre
ricorso avverso il provvedimento sullo stato di adottabilità dinanzi allo
stesso Tribunale che lo ha pronunciato, entro trenta giorni dalla
notificazione.
A seguito della opposizione, il Presidente del Tribunale
per i minorenni nomina un curatore speciale al minore e fissa con decreto
l'udienza di comparizione dinanzi al Tribunale da tenersi entro trenta giorni
dal deposito del ricorso, disponendo la notifica del decreto di comparizione
al ricorrente ed al curatore speciale del minore nonché la convocazione per
l'udienza fissata delle persone indicate nel penultimo comma dell'art. 15.
All'udienza fissata il Tribunale per i minorenni sente il
ricorrente, le persone convocate, nonché quelle indicate dalle parti e,
quindi, sulle conclusioni di queste e del pubblico ministero, ove non occorra
ulteriore istruttoria, decide immediatamente dando lettura del dispositivo
della sentenza; questa deve essere depositata in cancelleria entro quindici
giorni dalla pronuncia e notificata d'ufficio nel testo integrale al pubblico
ministero, all'opponente e al curatore speciale del minore.
Avverso la sentenza il pubblico ministero, l'opponente o il
curatore speciale possono con ricorso proporre impugnazione, entro trenta
giorni dalla notifica, dinanzi alla sezione per i minorenni della Corte
d’appello, la quale, sentiti il ricorrente e il pubblico ministero e, ove
occorra, le persone indicate nel penultimo comma dell'art. 15, ed effettuati
ogni altro accertamento ed indagine opportuni, decide nei modi stabiliti nel
precedente comma.
Avverso la sentenza della Corte d'appello è ammesso ricorso
per Cassazione per violazione di legge entro trenta giorni dalla
notificazione.
Art. 18 - La dichiarazione definitiva
dello stato di adottabilità è trascritta. a cura del cancelliere del
Tribunale per i minorenni, su apposito registro conservato presso la
cancelleria del Tribunale stesso.
La trascrizione deve essere effettuata entro il decimo
giorno successivo a quello della comunicazione che il decreto di adottabilità
è divenuto definitivo. A questo effetto, il cancelliere del giudice della
impugnazione deve inviare immediatamente apposita comunicazione al
cancelliere del Tribunale per i minorenni.
Art. 19 - Durante lo stato di
adottabilità è sospeso l'esercizio della potestà dei genitori.
Il Tribunale per i minorenni nomina un tutore, ove già non
esista, e adotta gli ulteriori provvedimenti nell'interesse del minore.
Art. 20 - Lo stato di adottabilità cessa
per adozione o per il raggiungimento della maggiore età da parte
dell'adottando.
Art. 21 - Lo stato di adottabilità cessa altresì per
revoca, nell'interesse del minore, in quanto siano venute meno le condizioni
di cui all'art. 8, successivamente alla pronuncia del
decreto di cui all'art. 15.
La revoca è pronunciata dal Tribunale per i minorenni
d'ufficio o su istanza del pubblico ministero, oppure dei genitori.
Il Tribunale provvede in camera di consiglio, sentito il
pubblico ministero.
Nel caso in cui sia in atto l'affidamento preadottivo, lo
stato di adottabilità non può essere revocato.
Capo III
Dell'affidamento preadottivo
Art. 22 - I coniugi che intendono adottare devono
presentare domanda al Tribunale per i minorenni, specificando l'eventuale disponibilità ad adottare più fratelli. È ammissibile
la presentazione di più domande anche successive a più tribunali per i
minorenni, purché in ogni caso se ne dia comunicazione. I Tribunali cui la
domanda è presentata possono richiedere copia degli atti di parte ed
istruttori, relativi ai medesimi coniugi, agli altri Tribunali; gli atti
possono altresì essere comunicati d'ufficio. La domanda decade dopo due anni
dalla presentazione e può essere rinnovata.
Il Tribunale per i minorenni, accertati previamente i
requisiti di cui all'art. 6, dispone l'esecuzione delle adeguate indagini di
cui al comma seguente e sceglie fra le coppie che hanno presentato domanda
quella maggiormente in grado di corrispondere alle esigenze del minore.
Le indagini dovranno riguardare in particolare l'attitudine
a educare il minore, la situazione personale ed economica, la salute,
l'ambiente familiare degli adottanti, i motivi per i quali questi ultimi
desiderano adottare il minore.
Il Tribunale per i minorenni, in camera di consiglio,
sentiti il pubblico ministero, gli ascendenti degli adottatiti ove esistano,
il minore che abbia compiuto gli anni dodici e, se opportuno, anche il minore
di età inferiore, omessa ogni altra formalità di procedura, dispone
l'affidamento preadottivo e ne determina le modalità. lì minore che abbia
compiuto gli anni quattordici deve manifestare espresso consenso
all'affidamento alla coppia prescelta.
Il Tribunale per i minorenni deve in ogni caso informare i
richiedenti sui fatti rilevanti, relativi al minore, emersi dalle indagini.
Non può essere disposto l'affidamento di uno solo di più
fratelli, tutti in stato di adottabilità, salvo che non sussistano gravi
ragioni.
Il decreto è comunicato al pubblico ministero ed al tutore.
Il provvedimento di affidamento preadottivo, divenuto
definitivo, è trascritto a cura del cancelliere entro dieci giorni sul
registro di cui all'art. 18.
Il Tribunale per i minorenni vigila sul buon andamento
dell’affidamento preadottivo direttamente o avvalendosi del giudice tutelare
e dei servizi locali.
Art. 23 - L'affidamento preadottivo è revocato dal
Tribunale per i minorenni d'ufficio o su istanza del pubblico ministero o del
tutore o di coloro che esercitano la vigilanza di cui all'ultimo comma
dell'articolo precedente, quando si rivelano gravi
difficoltà di idonea convivenza.
Il provvedimento relativo alla revoca è adottato dal
Tribunale per i minorenni, in camera di consiglio, con decreto motivato.
Debbono essere sentiti, oltre il pubblico ministero ed il
presentatore dell'istanza di revoca, il minore che abbia compiuto gli anni
dodici e, se opportuno, anche il minore di età inferiore, gli affidatari, il
tutore, il giudice tutelare ed i servizi locali, se incaricati della
vigilanza. Deve procedersi ad ogni opportuno accertamento ed indagine.
Il decreto è comunicato al pubblico ministero al
presentatore dell'istanza di revoca, agli affidatari ed al tutore.
Il decreto che dispone la revoca dell'affidamento
preadottivo, divenuto definitivo, è annotato a cura del cancelliere entro
dieci giorni sul registro di cui all'art. 18.
In caso di revoca, il Tribunale per i minorenni adotta gli
opportuni provvedimenti temporanei in favore del minore ai sensi dell'art.
10.
Si applicano gli articoli 330 e seguenti del codice civile.
Art. 24 - Il pubblico ministero e il tutore possono
impugnare il decreto del Tribunale relativo all'affidamento preadottivo o
alla sua revoca, entro dieci giorni dalla comunicazione, con reclamo alla
sezione per i minorenni della Corte d'appello.
La Corte d'appello, sentiti il ricorrente, il pubblico
ministero e, ove occorra, le persone indicate nell'art. 23 ed effettuati ogni
altro accertamento ed indagine opportuni, decide in camera di consiglio con
decreto motivato.
Capo IV
Della dichiarazione di adozione
Art. 25 - Il Tribunale per i minorenni che ha dichiarato lo
stato di adottabilità, decorso un anno dall'affidamento, sentiti i coniugi
adottanti, il minore che abbia compiuto gli anni dodici e, se opportuno,
anche il minore di età inferiore, il pubblico ministero,
il tutore, il giudice tutelare ed i servizi locali, se incaricati della
vigilanza, verifica che ricorrano tutte le condizioni previste dal presente
capo e, senza altra formalità di procedura, provvede sull'adozione con
decreto motivato in camera di consiglio, decidendo di fare luogo o di non
fare luogo all'adozione. Il minore che abbia compiuti gli anni quattordici
deve manifestare espresso consenso all'adozione nei confronti della coppia
prescelta.
Qualora la domanda di adozione venga proposta da coniugi
che hanno discendenti legittimi o legittimati, questi, se maggiori degli anni
quattordici, debbono essere sentiti.
Nell'interesse del minore il termine di cui al primo comma
può essere prorogato di un anno, d'ufficio o su domanda dei coniugi affidatari,
con ordinanza motivata.
Se uno dei coniugi muore o diviene incapace durante
l'affidamento preadottivo, l'adozione, nell'interesse del minore, può essere
ugualmente disposta ad istanza dell'altro coniuge nei confronti di entrambi,
con effetto, per il coniuge deceduto dalla data della morte.
Se nel corso dell'affidamento preadottivo interviene
separazione tra i coniugi affidatari l'adozione può essere disposta nei
confronti di uno solo o di entrambi, nell'esclusivo interesse del minore,
qualora il coniuge o i coniugi ne facciano richiesta.
Il decreto che decide sull'adozione è comunicato al
pubblico ministero ai coniugi adottanti ed al tutore.
Nel caso di provvedimento negativo viene meno l'affidamento
preadottivo ed il Tribunale per i minorenni assume gli opportuni
provvedimenti temporanei in favore del minore ai sensi dell'art. 10.
Si applicano gli articoli 330 e seguenti del codice civile.
Art. 26 - Il pubblico ministero, i coniugi adottanti ed il
tutore possono impugnare il decreto del Tribunale
relativo all'adozione entro trenta giorni dalla comunicazione, con reclamo
alla sezione per i minorenni della Corte d'appello.
La Corte d'appello, sentiti il ricorrente, il pubblico
ministero e, ove occorra, le persone indicate nell'art. 25, primo comma,
effettuato ogni altro accertamento e indagine opportuni, decide in camera di
consiglio, con decreto motivato.
Avverso il decreto della Corte d'appello è ammesso, entro
trenta giorni, ricorso in Cassazione per violazione di legge.
Il provvedimento che pronuncia l'adozione, divenuto
definitivo, è trascritto a cura del cancelliere del Tribunale per i
minorenni, entro il decimo giorno successivo a quello della relativa
comunicazione, sul registro di cui all'art. 18 e comunicato all'ufficiale di
stato civile per l'annotazione a margine dell’atto di nascita dell'adottato.
A questo effetto, il cancelliere del giudice dell'impugnazione deve inviare
immediatamente apposita comunicazione al cancelliere del Tribunale per i
minorenni.
Art. 27 - Per effetto dell'adozione
l'adottato acquista lo stato di figlio legittimo degli adottanti, dei quali
assume e trasmette il cognome.
Se l'adozione è disposta nei confronti della moglie
separata, ai sensi dell'art. 25, quinto comma, l'adottato assume il cognome
della famiglia di lei.
Con l'adozione cessano i rapporti dell'adottato verso la
famiglia d'origine, salvi i divieti matrimoniali.
Art. 28 - Qualunque attestazione di stato civile riferita
all'adottato deve essere rilasciata con la sola indicazione
del nuovo cognome e con l'esclusione di qualsiasi riferimento alla paternità
o alla maternità del minore e della annotazione di cui all'ultimo comma
dell'art. 26.
L'ufficiale di stato civile e l'ufficiale di anagrafe
devono rifiutarsi di fornire notizie, informazioni, certificazioni, estratti
o copie dai quali possa comunque risultare il rapporto di adozione, salvo
autorizzazione espressa dall'autorità giudiziaria.
TITOLO III
DELL'ADOZIONE INTERNAZIONALE
Capo I
Dell'adozione dei minori stranieri
Art. 29 - Per i provvedimenti di
adozione di minori stranieri è competente il Tribunale per i minorenni del
distretto in cui si trova il luogo di residenza degli adottanti o affidatari.
Nel caso di coniugi cittadini italiani residenti nello
Stato straniero è competente il Tribunale per i minorenni del distretto in
cui si trova il luogo dell'ultimo domicilio dei coniugi; in mancanza di
precedente domicilio è competente il Tribunale per i minorenni di Roma.
Art. 30 - I coniugi i quali intendano adottare un minore straniero debbono richiedere al Tribunale per i
minorenni del distretto la dichiarazione di idoneità all'adozione.
Il Tribunale, previe adeguate indagini, accerta la
sussistenza dei requisiti previsti nell'art. 6. Nel caso di coniugi cittadini
italiani residenti nello Stato straniero il Tribunale potrà avvalersi delle
autorità diplomatiche e consolari e dei servizi locali delle località dove
gli adottanti sono vissuti in Italia.
I provvedimenti di cui ai commi precedenti sono emessi in
camera di consiglio con decreto motivato, sentito il pubblico ministero, e
sono impugnabili ai sensi degli articoli 739 e 740 del codice di procedura
civile.
Art. 31 - L'ingresso nello Stato a scopo di adozione di
stranieri minori degli anni quattordici è consentito quando
vi sia provvedimento di adozione o di affidamento preadottivo del minore
emesso da una autorità straniera nei confronti di cittadini italiani
residenti in Italia o nello Stato straniero, o altro provvedimento in materia
di tutela e degli altri istituti di protezione dei minori. L'autorità
consolare del luogo ove il provvedimento è stato emesso dichiara che esso è
conforme alla legislazione di quello Stato.
L'ingresso nello Stato a scopo di adozione di stranieri
minori degli anni quattordici è altresì consentito quando vi sia nulla osta,
emesso dal Ministro degli affari esteri d'intesa con quello dell'interno.
Art. 32 - Il Tribunale per i minorenni dichiara l'efficacia
nello Stato dei provvedimenti di cui al primo comma dell'articolo precedente
quando accerta:
a) che è stata emanata, in precedenza, la dichiarazione di
idoneità dei coniugi adottanti, ai sensi dell'art. 30;
b) che il provvedimento straniero è conforme alla
legislazione dello Stato che lo ha emesso;
c) che il provvedimento straniero non è contrario ai
principi fondamentali che regolano nello Stato il diritto di famiglia e dei
minori.
La dichiarazione di efficacia è emessa in camera di
consiglio con decreto motivato sentito il pubblico ministero. Avverso la
decisione del Tribunale è ammesso ricorso per Cassazione.
Art. 33 - Il provvedimento emesso da un'autorità straniera
non può essere dichiarato efficace con gli effetti dell'adozione se non
risulta comprovata la sussistenza di un periodo di affidamento preadottivo di
almeno un anno.
Ove il provvedimento non preveda l'affidamento preadottivo
o comunque questo non sia stato effettuato, esso è dichiarato efficace come
affidamento preadottivo. In tal caso, dopo un anno di permanenza del minore
in Italia presso gli adottanti, il Tribunale per i minorenni competente
pronuncia il decreto di cui all'art. 25.
Qualora l'affidamento preadottivo non abbia esito positivo
e negli altri casi in cui il provvedimento straniero non possa essere
dichiarato efficace con gli effetti dell'adozione, il Tribunale applica
l’art. 37, dandone comunicazione, per il tramite del Ministero degli affari
esteri, allo Stato di appartenenza del minore.
Art. 34 - Il nulla osta di cui al secondo comma dell'art.
31 è concesso, su richiesta di coniugi forniti della dichiarazione di idoneità all'adozione, quando nell'ordinamento dello
Stato di provenienza del minore non sia prevista l'emanazione di uno dei
provvedimenti di cui al primo comma dell'art. 31, qualora sussistano motivi
di esclusivo interesse del minore stesso all'ingresso nello Stato a scopo dì
adozione.
Il nulla osta è concesso anche nel caso in cui per eventi
bellici, calamità naturali o altri eventi di carattere eccezionale, non sia
possibile l'emanazione del provvedimento anzidetto.
Il nulla osta non può essere concesso in mancanza di
autorizzazione all'espatrio del minore a scopo di adozione o di affidamento
da parte dell'autorità dello Stato di provenienza competente secondo
l'attestazione dell'autorità consolare e tenuto conto delle circostanze
indicate nei commi precedenti, a provvedere in merito alla protezione dei
minori e alla salvaguardia dei loro diritti.
Il Tribunale per i minorenni accerta la sussistenza dei
provvedimenti di cui ai commi precedenti, acquisisce ogni possibile notizia
in ordine alla situazione del minore e ne dichiara lo stato di adottabilità
disponendone l'affidamento preadottivo ai coniugi richiedenti.
Qualora l'affidamento preadottivo non abbia esito positivo,
il Tribunale applica l'art. 37.
Art. 35 - È fatto divieto alle autorità consolari Italiane di concedere il visto per l'ingresso nello
Stato e agli uffici di polizia di frontiera di consentire l'introduzione di
stranieri minori degli anni quattordici a scopo dì adozione, al di fuori
delle ipotesi di cui all'art. 31.
Coloro che hanno accompagnato alla frontiera un minore
degli anni quattordici, al quale non viene consentito l'ingresso in Italia
per l'insussistenza delle condizioni di cui all'art. 31, provvedono a proprie
spese al rimpatrio immediato del minore nel paese di origine.
Art. 36 – Al di fuori di quanto previsto nell'art. 31,
l'ingresso nello Stato di stranieri minori degli anni quattordici non
accompagnati dai genitori o da parenti entro il quarto grado deve essere
immediatamente segnalato dagli uffici di polizia di frontiera
al Tribunale per i minorenni del distretto ove è diretto il minore, ovvero,
nella ipotesi in cui non sia desumibile il luogo di dimora del minore nello
Stato, al Tribunale per i minorenni dì Roma.
Dette segnalazioni devono contenere l'indicazione del nome
della persona che eventualmente accompagna il minore.
Le segnalazioni sopra indicate non devono effettuarsi nel
caso di ingresso di minori per motivi turistici e di studio, sempre che la
permanenza non sia superiore ai tre mesi.
Art. 37 - Al minore straniero in stato
di abbandono che si trovi nello Stato, si applica la legge italiana in
materia di adozione, di affidamento e di provvedimenti necessari in caso di
urgenza.
Art. 38 - Il Ministro degli affari esteri, di concerto con
il Ministro di grazia e giustizia, può autorizzare enti
pubblici o altre organizzazioni idonee allo svolgimento delle pratiche
inerenti all'adozione di minori stranieri.
Art. 39 - Il minore di nazionalità straniera adottato da
coniugi di cittadinanza italiana acquista di diritto
tale cittadinanza.
La
disposizione del precedente comma si applica anche nei confronti degli
adottati prima dell'entrata in vigore della presente legge.
Capo Il
Dell'espatrio di minori a scopo di adozione
Art. 40 - I residenti all'estero,
stranieri o cittadini italiani, che intendono adottare un cittadino italiano
minore di età, devono presentare domanda al console italiano competente per
territorio, che la inoltra al Tribunale per i minorenni del distretto dove si
trova il luogo di dimora del minore, ovvero il luogo del suo ultimo
domicilio; in mancanza di dimora o di precedente domicilio nello Stato, è
competente il Tribunale per i minorenni di Roma.
Art. 41 - Il console del luogo ove risiedono gli adottanti
vigila sul buon andamento dell'affidamento preadottivo
avvalendosi, ove lo ritenga opportuno, dell'ausilio di idonee organizzazioni
assistenziali italiane o straniere.
Qualora insorgano difficoltà di ambientamento del minore
nella famiglia dei coniugi affidatari o si verifichino, comunque, fatti
incompatibili con l'affidamento preadottivo, il console deve immediatamente
darne notizia scritta al Tribunale per i minorenni che ha pronunciato
l'affidamento.
Il console del luogo ove risiede il minore vigila per
quanto di propria competenza perché i provvedimenti dell'autorità italiana
relativi al minore abbiano esecuzione e se del caso provvede al rimpatrio del
minore.
Art. 42 - Qualora sia in corso nel territorio dello Stato
un procedimento di adozione di un minore affidato a stranieri,
o a cittadini italiani residenti all'estero, non può essere reso esecutivo un
provvedimento di adozione dello stesso minore pronunciato da autorità
straniera.
Art. 43 - Le disposizioni di cui al sesto, settimo e ottavo
comma dell'art. 9 si applicano anche ai cittadini
italiani residenti all'estero.
Per quanto riguarda lo svolgimento delle funzioni
consolari, si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 34, 35 e 36 del decreto del Presidente della Repubblica 5
gennaio 1967, n. 200.
Competente ad accertare la situazione di abbandono del
cittadino minore di età che si trovi all'estero e a disporre i conseguenti
provvedimenti temporanei nel suo interesse ai sensi dell'art. 10, compreso se
del caso di rimpatrio, è il Tribunale per i minorenni del distretto ove si
trova il luogo di ultimo domicilio del minore; in mancanza di precedente
domicilio nello Stato è competente il Tribunale per i minorenni di Roma.
TITOLO
IV
DELL'ADOZIONE IN CASI PARTICOLARI
Capo I
Dell'adozione in casi particolari e dei suoi effetti
Art. 44 - I minori possono essere adottati anche quando non
ricorrono le condizioni di cui al primo comma dell'art. 7:
a) da persone unite al minore, orfano di padre e di madre,
da vincolo di parentela fino al sesto grado o da rapporto stabile e duraturo
preesistente alla perdita dei genitori;
b) dal coniuge nel caso in cui il minore sia figlio anche
adottivo dell'altro coniuge;
c) quando vi sia la constatata impossibilità di affidamento
preadottivo.
L'adozione, nei casi indicati nel precedente comma, è
consentita anche in presenza di figli legittimi.
Nei casi di cui alle lettere a) e c) l'adozione è
consentita, oltre che ai coniugi, anche a chi non è coniugato.
Se l'adottante è persona coniugata e non separata, il
minore deve essere adottato da entrambi i coniugi.
In tutti i casi l'adottante deve superare di almeno
diciotto anni l'età di coloro che intende adottare.
Art. 45 - Per l'adozione si richiede
il consenso dell'adottante e dell'adottando.
Se l'adottando non ha compiuto i quattordici anni il
consenso è dato dal suo legale rappresentante.
Se l'adottando ha compiuto gli anni dodici deve essere
personalmente sentito; se ha una età inferiore può, se opportuno, essere
sentito.
Art. 46 - Per l'adozione è necessario l'assenso dei
genitori e del coniuge dell'adottando.
Quando è negato l'assenso previsto dal primo comma, il
Tribunale, sentiti gli interessati, su istanza dell'adottante, può, ove
ritenga il rifiuto ingiustificato o contrario all'interesse dell'adottando,
pronunziare ugualmente l'adozione, salvo che l'assenso sia stato rifiutato
dai genitori esercenti la potestà o dal coniuge, se convivente,
dell'adottando. Parimenti il Tribunale può pronunciare l'adozione quando è
impossibile ottenere l'assenso per incapacità o irreperibilità delle persone
chiamate ad esprimerlo.
Art. 47 - L'adozione produce i suoi effetti dalla data del
decreto che la pronuncia.
Finché il decreto non è emanato, tanto l'adottante quanto
l'adottando possono revocare il loro consenso.
Se uno dei coniugi muore dopo la prestazione del consenso e
prima della emanazione del decreto, si può procedere, su istanza dell'altro
coniuge, al compimento degli atti necessari per l'adozione.
Se l'adozione è ammessa, essa produce i suoi effetti dal
momento della morte dell'adottante.
Art. 48 - Se il minore è adottato da due coniugi, o dal
coniuge di uno dei genitori, la potestà sull'adottato ed il relativo
esercizio spettano ad entrambi.
L'adottante ha l'obbligo di mantenere l'adottato, di
istruirlo ed educarlo conformemente a quanto prescritto dall’art. 147 del
codice civile.
Se l'adottato ha beni propri, l'amministrazione di essi,
durante la minore età dell'adottato stesso, spetta all'adottante, il quale
non ne ha l'usufrutto legale, ma può impiegarne le rendite per le spese di
mantenimento, istruzione ed educazione del minore con l'obbligo di investirne
l'eccedenza in modo fruttifero. Si applicano le disposizioni dell'art. 382
del codice civile.
Art. 49 - L'adottante deve fare l'inventario dei beni
dell'adottato e trasmetterlo al giudice tutelare entro un mese dalla data del
decreto di adozione. Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni
contenute nella sezione III del capo I del titolo X del
libro I del codice civile.
L'adottante che omette di fare l'inventario nel termine
stabilito o fa un inventario infedele può essere privato dell'amministrazione
dei beni dal giudice tutelare, salvo l'obbligo del risarcimento dei danni.
Art. 50 - Se cessa l'esercizio da parte dell'adottante o
degli adottanti della potestà, il Tribunale per i minorenni su istanza
dell'adottato, dei suoi parenti o affini o del pubblico ministero, o anche
d'ufficio, può emettere i provvedimenti opportuni circa
la cura della persona dell'adottato, la sua rappresentanza e
l'amministrazione dei suoi beni, anche se ritiene conveniente che l'esercizio
della potestà sia ripreso dai genitori. Si applicano le norme di cui agli
articoli 330 e seguenti del codice civile.
Art. 51 - La revoca dell'adozione può essere pronunciata
dal Tribunale su domanda dell'adottante, quando l'adottato maggiore di
quattordici anni abbia attentato alla vita di lui o del suo coniuge, dei suoi
discendenti o ascendenti, ovvero si sia reso colpevole
verso di loro di delitto punibile con pena restrittiva della libertà
personale non inferiore nel minimo a tre anni.
Se l'adottante muore in conseguenza dell'attentato, la
revoca dell'adozione può essere chiesta da coloro ai quali si devolverebbe
l'eredità in mancanza dell'adottato e dei suoi discendenti.
Il Tribunale, assunte informazioni ed effettuato ogni
opportuno accertamento e indagine, sentiti il pubblico ministero, l'adottante
e l'adottato, pronuncia la sentenza.
Il Tribunale, sentito il pubblico ministero ed il minore,
può emettere altresì i provvedimenti opportuni con decreto in camera di
consiglio circa la cura della persona del minore, la rappresentanza e
l'amministrazione dei beni.
Si applicano gli articoli 330 e seguenti del codice civile.
Nei casi in cui siano adottati i provvedimenti di cui al
quarto comma, il Tribunale li segnala al giudice tutelare ai fini della
nomina di un tutore.
Art. 52 - Quando i fatti previsti nell'articolo precedente
sono stati compiuti dall'adottante contro l'adottato,
oppure contro il coniuge o i discendenti o gli ascendenti di lui, la revoca
può essere pronunciata su domanda dell'adottato o su istanza del pubblico
ministero.
Il Tribunale, assunte informazioni ed effettuato ogni opportuno
accertamento e indagine, sentiti il pubblico ministero, l'adottante e
l'adottato che abbia compiuto gli anni dodici e se opportuno, anche di età
inferiore, pronuncia sentenza.
Inoltre il Tribunale, sentiti il pubblico ministero ed il
minore che abbia compiuto gli anni dodici e, se opportuno, anche di età
inferiore, può dare provvedimenti opportuni con decreto in camera di
consiglio circa la cura della persona del minore, la sua rappresentanza e
l'amministrazione dei beni, anche se ritiene conveniente che l'esercizio
della potestà sia ripreso dai genitori.
Si applicano gli articoli 330 e seguenti del codice civile.
Nei casi in cui siano adottati i provvedimenti di cui al
terzo comma il Tribunale li segnala al giudice tutelare al fine della nomina
di un tutore.
Art. 53 - La revoca dell'adozione può essere promossa dal
pubblico ministero in conseguenza della violazione dei doveri incombenti
sugli adottanti.
Si applicano le disposizioni di cui ai precedenti articoli.
Art. 54 - Gli effetti dell'adozione
cessano quando passa in giudicato la sentenza di revoca.
Se tuttavia la revoca è pronunziata dopo la morte
dell'adottante per fatto imputabile all'adottato, l'adottato e i suoi
discendenti sono esclusi dalla successione dell'adottante.
Art. 55 - Si applicano al presente
capo le disposizioni degli articoli 293, 294, 295, 299, 300 e 304 del
codice civile.
Capo Il
Delle forme dell'adozione in casi particolari
Art. 56 - Competente a pronunciarsi sull'adozione è il
Tribunale per i minorenni del distretto dove si trova il
minore.
Il consenso dell'adottante e dell'adottando che ha compiuto
quattordici anni e del legale rappresentante dell'adottando deve essere
manifestato personalmente al Presidente del Tribunale o ad un giudice da lui
delegato.
L'assenso delle persone indicate nell'articolo 46 può
essere dato da persona munita di procura speciale rilasciata per atto
pubblico o per scrittura privata autenticata.
Si applicano gli articoli 313 e 314 del codice civile,
ferma restando la competenza del Tribunale per i minorenni e della sezione
per i minorenni della Corte di appello.
Art. 57 - il Tribunale verifica:
1) se ricorrono le circostanze di cui all'art. 44;
2) se l'adozione realizza il preminente interesse del
minore.
A tal fine il Tribunale per i minorenni, sentiti i genitori
dell'adottando, dispone l'esecuzione di adeguate indagini da effettuarsi,
tramite i servizi locali e gli organi di pubblica sicurezza, sull'adottante,
sul minore e sulla di lui famiglia.
L'indagine
dovrà riguardare in particolare:
a) l'attitudine a educare il minore, la situazione
personale ed economica, la salute, l'ambiente familiare degli adottanti;
b) i motivi per i quali l'adottante desidera adottare il
minore;
c) la personalità del minore;
d) la possibilità di idonea convivenza, tenendo conto della
personalità dell'adottante e del minore.
TITOLO V
MODIFICHE AL TITOLO VIII
DEL LIBRO I DEL CODICE CIVILE
Art. 58 - L'intitolazione del titolo VIII del libro I del
codice civile è sostituita dalla seguente: "dell'adozione
di persone maggiori di età".
Art. 59 - L'intitolazione del capo I del titolo VIII del
libro I del codice civile è sostituita dalla seguente: "Dell'adozione
di persone maggiori di età e dei suoi effetti".
Art. 60 - Le disposizioni di cui al
capo I del titolo VIII del libro I del codice civile non si applicano alle
persone minori di età.
Art 61 - L'art. 299 del codice civile è sostituito dal
seguente:
"Art. 299. - Cognome dell'adottato. -
L'adottato assume il cognome dell'adottante e lo antepone al proprio.
L'adottato che sia figlio naturale non riconosciuto dai
propri genitori assume solo il cognome dell'adottante. Il riconoscimento
successivo all'adozione non fa assumere all'adottato il cognome del genitore
che lo ha riconosciuto, salvo che l'adozione sia successivamente revocata, il
figlio naturale che sia stato riconosciuto dai propri genitori e sia
successivamente adottato, assume il cognome dell'adottante.
Se l'adozione è compiuta da coniugi, l'adottato assume il
cognome del marito.
Se l'adozione è compiuta da una donna maritata, l'adottato,
che non sia figlio del marito, assume il cognome della famiglia di lei".
Art 62 - L'art. 307 del codice civile è sostituito dal
seguente:
"Art. 307. - Revoca per indegnità dell'adottante. -
Quando i fatti previsti dall'articolo precedente sono stati compiuti
dall'adottante contro l'adottato, oppure contro il coniuge o i discendenti o
gli ascendenti di lui, la revoca può essere pronunciata su domanda
dell'adottato".
Art. 63 - L'intitolazione del capo II
del titolo VIII del libro I del codice civile è sostituita dalla seguente:
"Delle forme dell'adozione di persone di maggiore età".
Art. 64 - L'art. 312 del codice civile è sostituito dal
seguente:
"Art. 312. - Accertamenti del Tribunale. - Il
Tribunale, assunte le opportune informazioni, verifica:
1) se tutte le condizioni della legge sono state adempiute;
2) se l'adozione conviene all'adottando".
Art. 65 - L'art. 313 del codice civile è sostituto dal
seguente:
"Art. 313. - Provvedimento del Tribunale. - Il
Tribunale, in camera di consiglio, sentito il pubblico ministero e omessa
ogni altra formalità di procedura, provvede con decreto motivato decidendo di
far luogo o non far luogo alla adozione.
L'adottante, il pubblico ministero, l'adottando, entro
trenta giorni dalla comunicazione, possono impugnare il decreto del Tribunale
con reclamo alla Corte di appello, che decide in camera di consiglio, sentito
il pubblico ministero".
Art. 66 - I primi due commi dell'art.
314 del codice civile sono sostituiti dai seguenti:
"Il decreto che pronuncia l'adozione, divenuto
definitivo, è trascritto a cura del cancelliere del Tribunale competente,
entro il decimo giorno successivo a quello della relativa comunicazione, da
effettuarsi non oltre cinque giorni dal deposito, da parte del cancelliere
del giudice dell'impugnazione, su apposito registro e comunicato
all'ufficiale di stato civile per l'annotazione a margine dell'atto di
nascita dell'adottato.
Con la procedura di cui al comma precedente deve essere
altresì trascritta ed annotata la sentenza di revoca della adozione, passata
in giudicato".
Art. 67 - Sono abrogati: il secondo e il terzo comma
dell'articolo 293, il secondo e il terzo comma dell'articolo 296, gli
articoli 301, 302, 303, 308 e 310 del codice civile.
È abrogato altresì il capo III del titolo VIII del libro I
del codice civile.
TITOLO VI
NORME
FINALI, PENALI E TRANSITORIE
Art. 68 - Il primo comma dell'art. 38 delle disposizioni di
attuazione del codice civile è sostituito dal seguente:
"Sono di competenza del Tribunale per i minorenni i
provvedimenti contemplati dagli articoli 84, 90, 171, 194, secondo comma,
250, 252, 262, 264, 316, 317-bis, 330, 332, 333, 334, 335 e 371,
ultimo comma, nonché nel caso di minori dall'art. 269, primo comma, del
codice civile".
Art. 69 - In aggiunta a quanto disposto nell'art. 51 delle
disposizioni di attuazione del codice civile, nel registro delle tutele
devono essere annotati i provvedimenti emanati dal Tribunale per i minorenni ai sensi dell’art. 10 della presente legge.
Art. 70 - I pubblici ufficiali o gli incaricati di un
pubblico servizio che omettono di riferire al Tribunale per i minorenni sulle
condizioni di ogni minore in situazione di abbandono di cui vengano a conoscenza in ragione del proprio ufficio, sono puniti
ai sensi dell’art. 328 del codice penale. Gli esercenti un servizio di
pubblica necessità sono puniti con la pena della reclusione fino ad un anno o
con la multa fino a lire 400.000.
I rappresentanti degli istituti di assistenza pubblici o
privati che omettono di trasmettere semestralmente al giudice tutelare
l'elenco di tutti i minori ricoverati o assistiti ovvero forniscono
informazioni inesatte circa i rapporti familiari concernenti i medesimi, sono
puniti con la pena della reclusione fino ad un anno o con la multa fino a
lire 2.000.000.
Art. 71 - Chiunque, in violazione delle norme di legge in
materia di adozione, affida a terzi con carattere di definitività un minore,
ovvero lo avvia all'estero perché sia definitivamente
affidato, è punito con la reclusione da uno a tre anni.
Se il fatto è commesso dal tutore ovvero da altra persona
cui il minore è affidato per ragioni di educazione, di istruzione, di
vigilanza e di custodia, la pena è aumentata della metà.
Se il fatto è commesso dal genitore la condanna comporta la
perdita della relativa potestà e l'apertura della procedura di adottabilità;
se è commesso dal tutore consegue la rimozione dall'ufficio; se è commesso
dalla persona cui il minore è affidato consegue la inidoneità ad ottenere
affidamenti familiari o adottivi e l'incapacità all'ufficio tutelare.
Se il fatto è commesso da pubblici ufficiali, da incaricati
di un pubblico servizio, da esercenti la professione sanitaria o forense, da
appartenenti ad istituti di assistenza pubblici o privati nei casi di cui
all'art. 61, numeri 9 e 11, del codice penale, la pena è raddoppiata.
La pena stabilita nel primo comma del presente articolo si
applica anche a coloro che, consegnando o promettendo denaro od altra utilità
a terzi, accolgono minori in illecito affidamento con carattere di
definitività. La condanna comporta la inidoneità ad ottenere affidamenti
familiari o adottivi e l'incapacità all'ufficio tutelare.
Chiunque svolge opera di mediazione al fine di realizzare
l'affidamento di cui al primo comma è punito con la reclusione fino ad un
anno o con la multa fino a lire 2.000.000.
Art. 72 - Chiunque, per procurarsi danaro o altra utilità,
in violazione delle disposizioni della presente legge,
introduce nello Stato uno straniero minore di età perché sia definitivamente
affidato a cittadini italiani è punito con la reclusione da uno a tre anni.
La pena stabilita nel precedente comma si applica anche a
coloro che, consegnando o promettendo danaro o altra utilità a terzi,
accolgono stranieri minori di età in illecito affidamento con carattere di
definitività. La condanna comporta l'inidoneità a ottenere affidamenti
familiari o adottivi e l'incapacità all'ufficio tutelare.
Art. 73 - Chiunque essendone a
conoscenza in ragione del proprio ufficio fornisce qualsiasi notizia atta a
rintracciare un minore nei cui confronti sia stata pronunciata adozione o
rivela in qualsiasi modo notizie circa lo stato di figlio legittimo per
adozione è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a
lire 900.000.
Se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un
incaricato di pubblico servizio, si applica la pena della reclusione da sei
mesi a tre anni.
Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano
anche a chi fornisce tali notizie successivamente l'affidamento preadottivo e
senza l'autorizzazione del Tribunale per i minorenni.
Art. 74 - Gli ufficiali di stato civile trasmettono
immediatamente al competente Tribunale per i minorenni comunicazione,
sottoscritta dal dichiarante, dell'avvenuto riconoscimento da parte di
persona coniugata di un figlio naturale non riconosciuto dall'altro genitore.
Il Tribunale dispone l'esecuzione di opportune indagini per accertare la
veridicità del riconoscimento.
Nel caso in cui vi siano fondati motivi per ritenere che
ricorrano gli estremi dell'impugnazione del riconoscimento il Tribunale per i
minorenni assume, anche d'ufficio, i provvedimenti di cui all'art. 264,
secondo comma, del codice civile.
Art. 75 - L'ammissione al patrocinio a
spese dello Stato comporta l'assistenza legale alle procedure previste ai
sensi della presente legge.
La liquidazione delle spese, delle competenze e degli
onorari viene effettuata dal giudice con apposita ordinanza, a richiesta del
difensore, allorché l'attività di assistenza di quest'ultimo è da ritenersi
cessata.
Si applica la disposizione di cui all'art. 14, secondo comma, della legge li agosto 1973, n. 533.
Art.
76 - Alle procedure relative all'adozione di minori stranieri in corso o già
definite al momento di entrata in vigore della presente legge continuano ad
applicarsi le disposizioni vigenti alla data medesima.
Art. 77 - Gli articoli da 404 a 413 del codice civile sono
abrogati. Per le affiliazioni già pronunciate alla data di entrata in vigore
della presente legge si applicano i divieti e le autorizzazioni di cui
all'art. 87 del codice civile.
Art 78 – Il quarto comma dell'art. 87
del codice civile è sostituito dal seguente:
"Il Tribunale, su ricorso degli interessati, con
decreto emesso in camera di consiglio, sentito il pubblico ministero, può
autorizzare il matrimonio nei casi indicati dai numeri 3 e 5, anche se si
tratti di affiliazione o di filiazione naturale. L'autorizzazione può essere
accordata anche nel caso indicato dal numero 4, quando l'affinità deriva da
matrimonio dichiarato nullo".
Art. 79 - Entro tre anni dall'entrata in vigore della
presente legge i coniugi che risultino forniti dei
requisiti di cui all'art. 6 possono chiedere al Tribunale per i minorenni di
dichiarare, sempreché il provvedimento risponda agli interessi dell'adottato
e dell'affiliato, con decreto motivato, l'estensione degli effetti della
adozione nei confronti degli affiliati o adottati ai sensi dell'articolo 291
del codice civile, precedentemente in vigore, se minorenni all'epoca del
relativo provvedimento.
Il Tribunale dispone l'esecuzione delle opportune indagini
di cui all'art. 57, sugli adottanti e sull'adottato o affiliato.
Gli adottati o affiliati che abbiano compiuto gli anni
dodici e, se opportuno, anche i minori di età inferiore devono essere
sentiti; se hanno compiuto gli anni quattordici devono prestare il consenso.
Il coniuge dell'adottato o affiliato, se convivente e non
legalmente separato, deve prestare l'assenso.
I discendenti degli adottanti o affiliati che hanno
superato gli anni quattordici devono essere sentiti.
Se gli adottati o affiliati sono figli legittimi o
riconosciuti è necessario l'assenso dei genitori. Nel caso di irreperibilità
o di rifiuto non motivato, su ricorso degli adottanti o affilianti, sentiti
il pubblico ministero, i genitori dell'adottato o affiliato e quest'ultimo,
se ha compiuto gli anni dodici, decide il Tribunale con sentenza che, in caso
di accoglimento della domanda, tiene luogo dell'assenso mancante.
Al decreto relativo all'estensione degli effetti
dell'adozione si applicano le disposizioni di cui agli articoli 25, 27 e 28,
in quanto compatibili.
Il decreto del Tribunale per i minorenni che nega
l'estensione degli effetti dell'adozione può essere impugnato anche
dall'adottato o affiliato se maggiorenne.
Art. 80 - Il giudice, se del caso ed anche in relazione
alla durata dell'affidamento, può disporre che gli
assegni familiari e le prestazioni previdenziali relative al minore siano
erogati temporaneamente in favore dell'affidatario.
Le disposizioni di cui all'art. 15 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 597, e successive modificazioni, e gli articoli 6 e 7 della legge 9 dicembre 1977, n. 903, si applicano anche agli affidatari di cui al comma
precedente.
Le
regioni determinano le condizioni e modalità di sostegno alle famiglie,
persone e comunità di tipo familiare che hanno minori in affidamento affinché
tale affidamento si possa
fondare sulla disponibilità e l'idoneità all'accoglienza
indipendentemente dalle condizioni economiche.
Art. 81 - L'ultimo comma dell'art. 244 del codice civile è
sostituito dal seguente:
"L'azione può essere altresì promossa da un curatore
speciale nominato dal giudice, assunte sommarie informazioni, su istanza del
figlio minore che ha compiuto i sedici anni, o del pubblico ministero quando
si tratta di minore di età inferiore".
Art. 82 - Gli atti, i documenti ed i
provvedimenti relativi alle procedure previste dalla presente legge nei
riguardi di persone minori di età, sono esenti dalle imposte di bollo e di
registro e da ogni spesa, tassa e diritto dovuti ai pubblici uffici.
Sono ugualmente esenti gli atti ed i documenti relativi all
'esecuzione dei provvedimenti pronunciati dal giudice nei procedimenti su
indicati.
Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge,
valutati in annue lire 100.000.000, si provvede mediante corrispondente
riduzione del capitolo 1589 dello stato di previsione del Ministero di grazia
e giustizia per l'anno finanziario 1983 e corrispondenti capitoli degli
esercizi successivi.
Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare con
propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.
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