LEGGE 4 novembre 2010, n. 183
Deleghe
al Governo in materia di lavori usuranti, di riorganizzazione di enti, di
congedi, aspettative e permessi, di ammortizzatori sociali, di servizi per
l'impiego, di incentivi all'occupazione, di apprendistato, di occupazione
femminile, nonché misure contro il lavoro sommerso e disposizioni in tema di
lavoro pubblico e di controversie di lavoro
(GU
n. 262 del 9-11-2010 - Suppl.
Ordinario n.243)
Art. 1.
(Delega
al Governo per la revisione della disciplina in tema di lavori usuranti)
1. Il Governo è delegato ad
adottare, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge, uno o più decreti legislativi di riassetto normativo, al fine di
concedere ai lavoratori dipendenti impegnati in particolari lavori o attività
e che maturano i requisiti per l’accesso al pensionamento a decorrere dal 1º
gennaio 2008 la possibilità di conseguire, su domanda, il diritto al
pensionamento anticipato con requisiti inferiori a quelli previsti per la
generalità dei lavoratori dipendenti, secondo i princı`pi e criteri
direttivi di cui all’articolo 1, comma 3, lettere da a) a f), della legge 24 dicembre 2007,
n. 247.
Restano ferme le modalità
procedurali per l’emanazione dei predetti decreti legislativi indicate nei commi 90 e 91 e le norme di copertura finanziaria di cui al comma 92 del citato articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 247.
2. I decreti legislativi di cui
al comma 1 recano, ai sensi dell’articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, una
clausola di salvaguardia, volta a prevedere che, qualora nell’ambito della
funzione di accertamento del diritto al beneficio emergano scostamenti tra
gli oneri derivanti dalle domande accolte e la copertura finanziaria
prevista, trovi applicazione un criterio di priorità, in ragione della
maturazione dei requisiti agevolati, e, a parità degli stessi, della data di
presentazione della domanda, nella decorrenza dei trattamenti pensionistici.
Art. 2.
(Delega
al Governo per la riorganizzazione degli enti vigilati dal Ministero del
lavoro e delle politiche sociali e dal Ministero della salute)
1. Il Governo è delegato ad adottare,
entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o
più decreti legislativi finalizzati alla riorganizzazione degli enti,
istituti e società vigilati dal Ministero del lavoro e delle politiche
sociali e dal Ministero della salute nonché alla ridefinizione del rapporto
di vigilanza dei predetti Ministeri sugli stessi enti, istituti e società
rispettivamente vigilati, ferme restando la loro autonomia di ricerca e le
funzioni loro attribuite, in base ai seguenti princı`pi e criteri
direttivi:
a) semplificazione e snellimento
dell’organizzazione e della struttura amministrativa degli enti, istituti e
società vigilati, adeguando le stesse ai princı`pi di efficacia,
efficienza ed economicità dell’attività amministrativa e all’organizzazione,
rispettivamente, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e del
Ministero della salute, prevedendo, ferme restando le specifiche disposizioni
vigenti per il relativo personale in servizio alla data di entrata in vigore
della presente legge, il riordino delle competenze dell’Istituto per lo
sviluppo della formazione professionale dei lavoratori e della società Italia
Lavoro Spa;
b) razionalizzazione e
ottimizzazione delle spese e dei costi di funzionamento, previa
riorganizzazione dei relativi centri di spesa e mediante adeguamento
dell’organizzazione e della struttura amministrativa degli enti e istituti
vigilati ai princı`pi e alle esigenze di razionalizzazione di cui all’articolo 1, comma 404, della legge 27 dicembre 2006, n. 296,
riconoscendo il valore strategico degli istituti preposti alla tutela della
salute dei cittadini;
c) ridefinizione del rapporto di
vigilanza tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il Ministero
della salute e gli enti e istituti vigilati, prevedendo, in particolare, per
i predetti Ministeri la possibilità di emanare indirizzi e direttive nei
confronti degli enti o istituti sottoposti alla loro vigilanza;
d) organizzazione del Casellario
centrale infortuni, nel rispetto delle attuali modalità di finanziamento,
secondo il principio di autonomia funzionale, da perseguire in base ai
criteri di cui alle lettere a) e b) del presente comma;
e) previsione dell’obbligo degli
enti e istituti vigilati di adeguare i propri statuti alle disposizioni dei
decreti legislativi emanati in attuazione del presente articolo, entro il
termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore degli stessi.
2. I decreti legislativi di cui
al comma 1 sono emanati su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche
sociali ovvero del Ministro della salute, ciascuno in relazione alla propria
competenza, di concerto, rispettivamente, con il Ministro della salute e con
il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, nonché con il Ministro
dell’economia e delle finanze, con il Ministro per la pubblica
amministrazione e l’innovazione, con il Ministro dello sviluppo economico,
nonché con il Ministro della difesa limitatamente al decreto legislativo
relativo alla riorganizzazione della Croce rossa italiana, sentite le
organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative e previo parere della
Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e
successive modificazioni, che si esprime entro trenta giorni dalla data di
trasmissione dei relativi schemi; decorso tale termine, il Governo può
comunque procedere. Successivamente, gli schemi sono trasmessi alle Camere
per l’acquisizione del parere delle competenti Commissioni parlamentari, che
si esprimono entro quaranta giorni dall’assegnazione; decorso tale termine, i
decreti legislativi possono essere comunque emanati.
Qualora il termine per
l’espressione del parere parlamentare di cui al presente comma scada nei
trenta giorni che precedono la scadenza del termine per l’adozione dei
decreti legislativi di cui al comma 1, quest’ultimo è prorogato di due mesi.
3. L’adozione dei decreti
legislativi attuativi della delega di cui al presente articolo non deve
comportare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
4. Entro tre mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge si procede al riordino degli organi
collegiali e degli altri organismi istituiti con legge o con regolamento
nell’amministrazione centrale della salute, mediante l’emanazione di
regolamenti adottati, ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, nel
rispetto dei seguenti criteri:
a) eliminazione delle
duplicazioni organizzative e funzionali;
b) razionalizzazione delle
competenze delle strutture che svolgono funzioni omogenee;
c) limitazione del numero delle
strutture, anche mediante la loro eventuale unificazione, a quelle
strettamente indispensabili all’adempimento delle funzioni riguardanti la
tutela della salute;
d) diminuzione del numero dei
componenti degli organismi.
Art. 3.
(Commissione
per la vigilanza ed il controllo sul doping e per la tutela della salute
nelle attività sportive)
1. All’articolo 3 della legge
14 dicembre 2000, n. 376, dopo il comma 2, è inserito il seguente:
«2-bis. I componenti della
Commissione sono designati tra persone di comprovata esperienza professionale
nelle materie di cui al comma 1, secondo le seguenti modalità:
a) cinque componenti designati
dal Ministro della salute o suo delegato, di cui uno con funzioni di
presidente;
b) cinque componenti designati
dal Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei ministri con delega
allo sport, di cui uno con funzioni di vice presidente;
c) tre componenti designati
dalla Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome di
Trento e di Bolzano;
d) un componente designato dal
CONI;
e) un componente designato
dall’Istituto superiore di sanità;
f) un ufficiale del Comando
carabinieri per la tutela della salute designato dal Comandante ».
2. Il comma 2 dell’articolo 2 del regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 14 maggio 2007, n. 86, è abrogato.
Art. 4.
(Misure
contro il lavoro sommerso)
1. All’articolo 3 del
decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2002, n. 73, e successive
modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 3 è sostituito dal
seguente:
«3. Ferma restando
l’applicazione delle sanzioni già previste dalla normativa in vigore, in caso
di impiego di lavoratori subordinati senza preventiva comunicazione di
instaurazione del rapporto di lavoro da parte del datore di lavoro privato,
con la sola esclusione del datore di lavoro domestico, si applica altresì la
sanzione amministrativa da euro 1.500 a euro 12.000 per ciascun lavoratore
irregolare, maggiorata di euro 150 per ciascuna giornata di lavoro effettivo.
L’importo della sanzione è da
euro 1.000 a euro 8.000 per ciascun lavoratore irregolare, maggiorato di euro
30 per ciascuna giornata di lavoro irregolare, nel caso in cui il lavoratore
risulti regolarmente occupato per un periodo lavorativo successivo. L’importo
delle sanzioni civili connesse all’evasione dei contributi e dei premi
riferiti a ciascun lavoratore irregolare di cui ai periodi precedenti è
aumentato del 50 per cento»;
b) il comma 4 è sostituito dal
seguente:
«4. Le sanzioni di cui al comma
3 non trovano applicazione qualora, dagli adempimenti di carattere
contributivo precedentemente assolti, si evidenzi comunque la volontà di non
occultare il rapporto, anche se trattasi di differente qualificazione»;
c) il comma 5 è sostituito dal
seguente:
«5. All’irrogazione delle
sanzioni amministrative di cui al comma 3 provvedono gli organi di vigilanza
che effettuano accertamenti in materia di lavoro, fisco e previdenza.
Autorità competente a ricevere
il rapporto ai sensi dell’articolo 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689, è la
Direzione provinciale del lavoro territorialmente competente ».
2. Al comma 2 dell’articolo
9-bis del decreto-legge 1º ottobre 1996, n. 510, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28
novembre 1996, n. 608, dopo il secondo periodo è
inserito il seguente: «Nel settore turistico il datore di lavoro che non sia
in possesso di uno o più dati anagrafici inerenti al lavoratore può integrare
la comunicazione entro il terzo giorno successivo a quello dell’instaurazione
del rapporto di lavoro, purché dalla comunicazione preventiva risultino in
maniera inequivocabile la tipologia contrattuale e l’identificazione del
prestatore di lavoro ».
3. Al comma 7-bis dell’articolo
36-bis del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 agosto
2006, n. 248, introdotto dall’articolo 1, comma 54, della legge 24 dicembre 2007, n. 247, la parola:
«constatate» è sostituita dalla seguente: «commesse».
Art. 5.
(Adempimenti
formali relativi alle pubbliche amministrazioni)
1. All’articolo 9-bis, comma 2,
del decreto-legge 1º ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni,
dalla legge 28
novembre 1996, n. 608, sono apportate le seguenti
modifiche:
a) al primo periodo, le parole:
«gli enti pubblici economici e le pubbliche amministrazioni » sono sostituite
dalle seguenti: «e gli enti pubblici economici»;
b) è aggiunto, in fine, il
seguente periodo:
«Le pubbliche amministrazioni
sono tenute a comunicare, entro il ventesimo giorno del mese successivo alla
data di assunzione, di proroga, di trasformazione e di cessazione, al
servizio competente nel cui ambito territoriale è ubicata la sede di lavoro,
l’assunzione, la proroga, la trasformazione e la cessazione dei rapporti di
lavoro relativi al mese precedente».
2. All’articolo 21 della legge 18 giugno 2009, n. 69, dopo il
comma 1 è inserito il seguente:
«1-bis. Le pubbliche
amministrazioni comunicano, per via telematica e secondo i criteri e le
modalità individuati con circolare del Ministro per la pubblica
amministrazione e l’innovazione, i dati di cui al comma 1 alla Presidenza del
Consiglio dei ministri – Dipartimento della funzione pubblica, che li
pubblica nel proprio sito istituzionale. La mancata comunicazione o aggiornamento
dei dati è comunque rilevante ai fini della misurazione e valutazione della
performance individuale dei dirigenti».
3. Al comma 2 dell’articolo 4-bis del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, sono
apportate le seguenti modifiche:
a) le parole: «All’atto della
assunzione» sono sostituite dalle seguenti: «All’atto dell’instaurazione del
rapporto di lavoro»;
b) le parole: «pubblici e» sono
soppresse;
c) l’ultimo periodo è sostituito
dai seguenti:
«Il datore di lavoro pubblico
può assolvere all’obbligo di informazione di cui al decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 152, con la
consegna al lavoratore, entro il ventesimo giorno del mese successivo alla
data di assunzione, della copia della comunicazione di instaurazione del
rapporto di lavoro ovvero con la consegna della copia del contratto
individuale di lavoro. Tale obbligo non sussiste per il personale di cui all’articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165».
4. Al comma 5 dell’articolo 4-bis del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, le
parole: «I datori di lavoro privati, gli enti pubblici economici e le
pubbliche amministrazioni » sono sostituite dalle seguenti: «I datori di
lavoro privati e gli enti pubblici economici».
Art. 6.
(Disposizioni
riguardanti i medici e altri professionisti sanitari extracomunitari)
1. All’articolo 27 del testo
unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme
sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, dopo il
comma 1-quater, è inserito il seguente:
«1-quinquies. I medici e gli
altri professionisti sanitari al seguito di delegazioni sportive, in
occasione di manifestazioni agonistiche organizzate dal Comitato olimpico
internazionale, dalle Federazioni sportive internazionali, dal Comitato
olimpico nazionale italiano o da organismi, società ed associazioni sportive
da essi riconosciuti o, nei casi individuati con decreto del Ministro della
salute, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con
il Ministro degli affari esteri e con il Ministro dell’interno, al seguito di
gruppi organizzati, sono autorizzati a svolgere la pertinente attività, in
deroga alle norme sul riconoscimento dei titoli esteri, nei confronti dei
componenti della rispettiva delegazione o gruppo organizzato e limitatamente
al periodo di permanenza della delegazione o del gruppo. I professionisti
sanitari cittadini di uno Stato membro dell’Unione europea godono del
medesimo trattamento, ove più favorevole».
Art. 7.
(Modifiche
alla disciplina sull’orario di lavoro)
1. All’articolo 18-bis del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66,
come da ultimo modificato dall’articolo 41 del decreto-legge 25 giugno 2008,
n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto
2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 3 è sostituito dal
seguente:
«3. In caso di violazione delle
disposizioni previste dall’articolo 4, comma 2, e dall’articolo 9, comma 1,
si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 100 a 750 euro. Se la
violazione si riferisce a più di cinque lavoratori ovvero si è verificata in
almeno tre periodi di riferimento di cui all’articolo 4, commi 3 o 4, la
sanzione amministrativa è da 400 a 1.500 euro. Se la violazione si riferisce
a più di dieci lavoratori ovvero si è verificata in almeno cinque periodi di
riferimento di cui all’articolo 4, commi 3 o 4, la sanzione amministrativa è
da 1.000 a 5.000 euro e non è ammesso il pagamento della sanzione in misura
ridotta. In caso di violazione delle disposizioni previste dall’articolo 10,
comma 1, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 100 a 600 euro.
Se la violazione si riferisce a più di cinque lavoratori ovvero si è
verificata in almeno due anni, la sanzione amministrativa è da 400 a 1.500
euro. Se la violazione si riferisce a più di dieci lavoratori ovvero si è
verificata in almeno quattro anni, la sanzione amministrativa è da 800 a
4.500 euro e non è ammesso il pagamento della sanzione in misura ridotta»;
b) il comma 4 è sostituito dal
seguente:
«4. In caso di violazione delle
disposizioni previste dall’articolo 7, comma 1, si applica la sanzione amministrativa
pecuniaria da 50 a 150 euro. Se la violazione si riferisce a più di cinque
lavoratori ovvero si è verificata in almeno tre periodi di ventiquattro ore,
la sanzione amministrativa è da 300 a 1.000 euro. Se la violazione si
riferisce a più di dieci lavoratori ovvero si è verificata in almeno cinque
periodi di ventiquattro ore, la sanzione amministrativa è da 900 a 1.500 euro
e non è ammesso il pagamento della sanzione in misura ridotta».
2. All’articolo 11 del decreto
legislativo 27 luglio 1999, n. 271, il comma 7 è sostituito dal seguente:
«7. Le disposizioni di cui ai
commi 2 e 3 possono essere derogate mediante contratti collettivi stipulati a
livello nazionale con le organizzazioni sindacali comparativamente più
rappresentative. In assenza di specifiche disposizioni nei contratti
collettivi nazionali, le deroghe possono essere stabilite nei contratti
territoriali o aziendali stipulati con le organizzazioni sindacali
comparativamente più rappresentative sul piano nazionale o territoriale.
Il ricorso alle deroghe deve
consentire la fruizione di periodi di riposo più frequenti o più lunghi o la
concessione di riposi compensativi per i lavoratori marittimi che operano a
bordo di navi impiegate in viaggi di breve durata o adibite a servizi portuali».
Art. 8.
(Modifica
all’articolo 4 del decreto-legge n. 8 del 2002, convertito, con
modificazioni, dalla legge n. 56 del 2002)
1. All’articolo 4, comma 2, del
decreto-legge 7 febbraio 2002, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2002, n. 56, è aggiunto, in fine, il
seguente periodo:
«L’elettorato passivo è altresì
esteso ai professori di seconda fascia nel caso di mancato raggiungimento per
due votazioni del quorum previsto per la predetta elezione».
Art. 9.
(Modifiche
all’articolo 66 del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con
modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008, e all’articolo 1 del
decreto-legge n. 180 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n.
1 del 2009)
1. Al secondo periodo del comma
13 dell’articolo 66 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto
2008, n. 133, e successive modificazioni, le parole: «nonché di
contrattisti ai sensi dell’articolo 1, comma 14, della legge 4 novembre 2005, n. 230,» sono
soppresse.
2. All’articolo 1, comma 7, del
decreto-legge 10 novembre 2008, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla
legge 9 gennaio 2009, n. 1, le parole: «, illustrati e discussi davanti alla
commissione,» sono soppresse e dopo la parola: «dottorato,» sono inserite le
seguenti: «discussi pubblicamente con la commissione,».
Art. 10.
(Disposizioni
in materia di Istituti di istruzione universitaria ad ordinamento speciale)
1. All’articolo 66, comma 13,
del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni,
dalla legge 6 agosto
2008, n. 133, e successive modificazioni, dopo il secondo
periodo è inserito il seguente:
«Fermo restando il rispetto dei
predetti limiti di spesa, le quote di cui al periodo precedente non si
applicano agli Istituti di istruzione universitaria ad ordinamento speciale».
Art. 11.
(Abrogazione
di norme concernenti le valutazioni comparative dei docenti universitari)
1. Le lettere d) ed l) dell’articolo 2, comma 1, della legge 3 luglio 1998, n. 210,
e i commi 6 e 10 dell’articolo 2 del regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 23 marzo 2000, n. 117, sono abrogati.
Art. 12.
(Trasferimento
di ricercatori dalla Scuola superiore dell’economia e delle finanze alle
università statali)
1. All’articolo 4-septies del
decreto-legge 3 giugno 2008, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2008, n. 129, dopo il comma 4, è
inserito il seguente:
«4-bis. In caso di
trasferimento dei ricercatori in servizio presso la Scuola superiore
dell’economia e delle finanze alle università statali, in conformità a quanto
stabilito dall’articolo 13 del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28
febbraio 2008, n. 31, la citata Scuola trasferisce
all’università interessata le risorse finanziarie per la corresponsione del
trattamento retributivo del ricercatore trasferito».
Art. 13.
(Mobilità
del personale delle pubbliche amministrazioni)
1. In caso di conferimento di
funzioni statali alle regioni e alle autonomie locali ovvero di trasferimento
o di conferimento di attività svolte da pubbliche amministrazioni ad altri
soggetti pubblici ovvero di esternalizzazione di attività e di servizi, si
applicano al personale ivi adibito, in caso di esubero, le disposizioni dell’articolo 33 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
2. All’articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e
successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«2-sexies. Le pubbliche
amministrazioni, per motivate esigenze organizzative, risultanti dai
documenti di programmazione previsti all’articolo 6, possono utilizzare in
assegnazione temporanea, con le modalità previste dai rispettivi ordinamenti,
personale di altre amministrazioni per un periodo non superiore a tre anni,
fermo restando quanto già previsto da norme speciali sulla materia, nonché il
regime di spesa eventualmente previsto da tali norme e dal presente decreto».
3. Entro sessanta giorni dalla
data di entrata in vigore della presente legge, le pubbliche amministrazioni
possono rideterminare le assegnazioni temporanee in corso in base a quanto
previsto dal comma 2-sexies dell’articolo 30 del citato decreto legislativo n. 165 del 2001,
introdotto dal comma 2 del presente articolo. In caso di mancata
rideterminazione, i rapporti in corso continuano ad essere disciplinati dalle
originarie fonti.
Art. 14.
(Modifiche
alla disciplina del trattamento di dati personali effettuato da soggetti
pubblici)
1. Al codice in materia di
protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, sono
apportate le seguenti modifiche:
a) all’articolo 1, l’ultimo
periodo del comma 1 è soppresso;
b) all’articolo 19, dopo il
comma 3 è aggiunto il seguente:
«3-bis. Le notizie concernenti
lo svolgimento delle prestazioni di chiunque sia addetto a una funzione
pubblica e la relativa valutazione sono rese accessibili dall’amministrazione
di appartenenza. Non sono invece ostensibili, se non nei casi previsti dalla
legge, le notizie concernenti la natura delle infermità e degli impedimenti
personali o familiari che causino l’astensione dal lavoro, nonché le
componenti della valutazione o le notizie concernenti il rapporto di lavoro
tra il predetto dipendente e l’amministrazione, idonee a rivelare taluna
delle informazioni di cui all’articolo 4, comma 1, lettera d)».
2. Dopo il comma 11
dell’articolo 72 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto
2008, n. 133, e successive modificazioni, è aggiunto il
seguente:
«11-bis. Per le determinazioni
relative ai trattenimenti in servizio e alla risoluzione del rapporto di lavoro
e di impiego, gli enti e gli altri organismi previdenziali comunicano, anche
in via telematica, alle amministrazioni pubbliche richiedenti i dati relativi
all’anzianità contributiva dei dipendenti interessati ».
Art. 15.
(Modifica
all’articolo 9-bis del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, in materia
di conferimento di incarichi dirigenziali a dirigenti di seconda fascia)
1. Dopo il primo periodo del
comma 3 dell’articolo 9-bis del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, è
inserito il seguente:
«Nel caso di conferimento di
incarichi di livello dirigenziale generale a dirigenti di seconda fascia
assegnati in posizione di prestito, non si applica la disposizione di cui al
terzo periodo dell’articolo 23, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e
successive modificazioni».
2. La disposizione introdotta
dal comma 1 si applica agli incarichi conferiti dopo la data di entrata in
vigore della presente legge.
Art. 16.
(Disposizioni
in materia di rapporto di lavoro a tempo parziale)
1. In sede di prima applicazione
delle disposizioni introdotte dall’articolo 73 del decreto-legge 25 giugno
2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le amministrazioni
pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e
successive modificazioni, entro centottanta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge, nel rispetto dei princı`pi di correttezza e
buona fede, possono sottoporre a nuova valutazione i provvedimenti di
concessione della trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a
tempo parziale già adottati prima della data di entrata in vigore del citato
decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008.
Art. 17.
(Applicazione
dei contratti collettivi del comparto della Presidenza del Consiglio dei
ministri al personale ad essa trasferito)
1. Al personale dirigenziale e
non dirigenziale, trasferito e inquadrato nei ruoli della Presidenza del
Consiglio dei ministri in attuazione del decreto-legge 18 maggio 2006, n.
181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17
luglio 2006, n. 233, e del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24
novembre 2006, n. 286, si applicano, a decorrere dal
1º gennaio 2010, i contratti collettivi di lavoro del comparto della
Presidenza del Consiglio dei ministri.
2. Agli oneri derivanti dall’attuazione
del comma 1, pari a 3.020.000 euro a decorrere dall’anno 2010, si provvede
mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa relativa al
Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all’articolo
10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27
dicembre 2004, n. 307.
Art. 18.
(Aspettativa)
1. I dipendenti pubblici
possono essere collocati in aspettativa, senza assegni e senza decorrenza
dell’anzianità di servizio, per un periodo massimo di dodici mesi, anche per
avviare attività professionali e imprenditoriali.
L’aspettativa è concessa
dall’amministrazione, tenuto conto delle esigenze organizzative, previo esame
della documentazione prodotta dall’interessato.
2. Nel periodo di cui al comma 1
del presente articolo non si applicano le disposizioni in tema di
incompatibilità di cui all’articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e
successive modificazioni.
3. Resta fermo quanto previsto
dall’articolo 23-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e
successive modificazioni.
Art. 19.
(Specificità
delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili
del fuoco)
1. Ai fini della definizione
degli ordinamenti, delle carriere e dei contenuti del rapporto di impiego e
della tutela economica, pensionistica e previdenziale, è riconosciuta la
specificità del ruolo delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo
nazionale dei vigili del fuoco, nonché dello stato giuridico del personale ad
essi appartenente, in dipendenza della peculiarità dei compiti, degli
obblighi e delle limitazioni personali, previsti da leggi e regolamenti, per
le funzioni di tutela delle istituzioni democratiche e di difesa dell’ordine
e della sicurezza interna ed esterna, nonché per i peculiari requisiti di
efficienza operativa richiesti e i correlati impieghi in attività usuranti.
2. La disciplina attuativa dei
princı`pi e degli indirizzi di cui al comma 1 è definita con successivi
provvedimenti legislativi, con i quali si provvede altresı` a stanziare
le occorrenti risorse finanziarie.
3. Il Consiglio centrale di
rappresentanza militare (COCER) partecipa, in rappresentanza del personale
militare, alle attività negoziali svolte in attuazione delle finalità di cui
al comma 1 e concernenti il trattamento economico del medesimo personale.
Art. 20.
(Disposizioni
concernenti il lavoro sul naviglio di Stato)
1. A decorrere dall’anno 2012,
l’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1, comma 562, della legge 23
dicembre 2005, n. 266, è incrementata di 5 milioni di euro. Al relativo
onere, pari a 5 milioni di euro annui a decorrere dal 2012, si provvede
mediante corrispondente riduzione delle proiezioni, per il medesimo anno,
dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del
bilancio triennale 2010-2012, nell’ambito del programma «Fondi di riserva e
speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del
Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2010, allo scopo
parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero della difesa.
Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con
propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
2. Fermo restando il diritto al
risarcimento del danno del lavoratore, le norme aventi forza di legge emanate
in attuazione della delega di cui all’articolo 2, lettera b), della legge 12
febbraio 1955, n. 51, si interpretano nel senso che esse non trovano
applicazione in relazione al lavoro a bordo del naviglio di Stato e,
pertanto, le disposizioni penali di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 19 marzo 1956, n. 303, non si applicano, per il periodo di loro
vigenza, ai fatti avvenuti a bordo dei mezzi del medesimo naviglio. I
provvedimenti adottati dal giudice penale non pregiudicano le azioni
risarcitorie eventualmente intraprese in ogni sede, dai soggetti danneggiati
o dai loro eredi, per l’accertamento della responsabilità civile contrattuale
o extracontrattuale derivante dalle violazioni delle disposizioni del citato
decreto n. 303 del 1956.
Art. 21.
(Misure
atte a garantire pari opportunità, benessere di chi lavora e assenza di
discriminazioni nelle amministrazioni pubbliche)
1. Al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono
apportate le seguenti modifiche:
a) all’articolo 1, comma 1, la
lettera c) è sostituita dalla seguente:
«c) realizzare la migliore
utilizzazione delle risorse umane nelle pubbliche amministrazioni,
assicurando la formazione e lo sviluppo professionale dei dipendenti,
applicando condizioni uniformi rispetto a quelle del lavoro privato,
garantendo pari opportunità alle lavoratrici ed ai lavoratori nonché
l’assenza di qualunque forma di discriminazione e di violenza morale o
psichica»;
b) all’articolo 7, il comma 1 è
sostituito dal seguente:
«1. Le pubbliche amministrazioni
garantiscono parità e pari opportunità tra uomini e donne e l’assenza di ogni
forma di discriminazione, diretta e indiretta, relativa al genere, all’età,
all’orientamento sessuale, alla razza, all’origine etnica, alla disabilità,
alla religione o alla lingua, nell’accesso al lavoro, nel trattamento e nelle
condizioni di lavoro, nella formazione professionale, nelle promozioni e
nella sicurezza sul lavoro. Le pubbliche amministrazioni garantiscono
altresı` un ambiente di lavoro improntato al benessere organizzativo e
si impegnano a rilevare, contrastare ed eliminare ogni forma di violenza
morale o psichica al proprio interno»;
c) all’articolo 57, al comma 1
sono premessi i seguenti:
«01. Le pubbliche
amministrazioni costituiscono al proprio interno, entro centoventi giorni
dalla data di entrata in vigore della presente disposizione e senza nuovi o
maggiori oneri per la finanza pubblica, il "Comitato unico di garanzia
per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e
contro le discriminazioni" che sostituisce, unificando le competenze in
un solo organismo, i comitati per le pari opportunità e i comitati paritetici
sul fenomeno del mobbing, costituiti in applicazione della contrattazione
collettiva, dei quali assume tutte le funzioni previste dalla legge, dai
contratti collettivi relativi al personale delle amministrazioni pubbliche o
da altre disposizioni.
02. Il Comitato unico di
garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi
lavora e contro le discriminazioni ha composizione paritetica ed è formato da
un componente designato da ciascuna delle organizzazioni sindacali
maggiormente rappresentative a livello di amministrazione e da un pari numero
di rappresentanti dell’amministrazione in modo da assicurare nel complesso la
presenza paritaria di entrambi i generi. Il presidente del Comitato unico di
garanzia è designato dall’amministrazione.
03. Il Comitato unico di
garanzia, all’interno dell’amministrazione pubblica, ha compiti propositivi,
consultivi e di verifica e opera in collaborazione con la consigliera o il
consigliere nazionale di parità. Contribuisce all’ottimizzazione della
produttività del lavoro pubblico, migliorando l’efficienza delle prestazioni
collegata alla garanzia di un ambiente di lavoro caratterizzato dal rispetto
dei princı`pi di pari opportunità, di benessere organizzativo e dal
contrasto di qualsiasi forma di discriminazione e di violenza morale o
psichica per i lavoratori.
04. Le modalità di funzionamento
dei Comitati unici di garanzia sono disciplinate da linee guida contenute in
una direttiva emanata di concerto dal Dipartimento della funzione pubblica e
dal Dipartimento per le pari opportunità della Presidenza del Consiglio dei
ministri entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente
disposizione.
05. La mancata costituzione del
Comitato unico di garanzia comporta responsabilità dei dirigenti incaricati
della gestione del personale, da valutare anche al fine del raggiungimento
degli obiettivi»;
d) all’articolo 57, comma 1, la
lettera d) è sostituita dalla seguente:
«d) possono finanziare programmi
di azioni positive e l’attività dei Comitati unici di garanzia per le pari
opportunità, per la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le
discriminazioni, nell’ambito delle proprie disponibilità di bilancio»;
e) all’articolo 57, il comma 2 è
sostituito dal seguente:
«2. Le pubbliche
amministrazioni, secondo le modalità di cui all’articolo 9, adottano tutte le
misure per attuare le direttive dell’Unione europea in materia di pari
opportunità, contrasto alle discriminazioni ed alla violenza morale o
psichica, sulla base di quanto disposto dalla Presidenza del Consiglio dei
ministri – Dipartimento della funzione pubblica ».
Art. 22.
(Età
pensionabile dei dirigenti medici del Servizio sanitario nazionale)
1. Al comma 1 dell’articolo 15-nonies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, le parole:
«dirigenti medici del Servizio sanitario nazionale» sono sostituite dalle
seguenti:
«dirigenti medici e del ruolo
sanitario del Servizio sanitario nazionale» e le parole:
«fatta salva l’applicazione
dell’articolo 16 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503» sono
sostituite dalle seguenti: «ovvero, su istanza dell’interessato, al maturare
del quarantesimo anno di servizio effettivo. In ogni caso il limite massimo
di permanenza non può superare il settantesimo anno di età e la permanenza in
servizio non può dar luogo ad un aumento del numero dei dirigenti ».
2. Al comma 1 dell’articolo 16 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, e
successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «I
dipendenti in aspettativa non retribuita che ricoprono cariche elettive
presentano la domanda almeno novanta giorni prima del compimento del limite
di età per il collocamento a riposo».
3. Le disposizioni di cui al
comma 1 dell’articolo 15-nonies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come
modificato dal comma 1 del presente articolo, si applicano anche ai dirigenti
medici e del ruolo sanitario del Servizio sanitario nazionale in servizio
alla data del 31 gennaio 2010.
Art. 23.
(Delega
al Governo per il riordino della normativa in materia di congedi, aspettative
e permessi)
1. Il Governo è delegato ad
adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge, uno o più decreti legislativi finalizzati al riordino della normativa
vigente in materia di congedi, aspettative e permessi, comunque denominati,
fruibili dai lavoratori dipendenti di datori di lavoro pubblici o privati, in
base ai seguenti princı`pi e criteri direttivi:
a) coordinamento formale e
sostanziale del testo delle disposizioni vigenti in materia, apportando le
modifiche necessarie per garantire la coerenza giuridica, logica e
sistematica della normativa e per adeguare, aggiornare e semplificare il
linguaggio normativo;
b) indicazione esplicita delle
norme abrogate, fatta salva l’applicazione dell’articolo 15 delle
disposizioni sulla legge in generale premesse al codice civile;
c) riordino delle tipologie di
permessi, tenuto conto del loro contenuto e della loro diretta correlazione a
posizioni giuridiche costituzionalmente tutelate;
d) ridefinizione dei presupposti
oggettivi e precisazione dei requisiti soggettivi, nonché razionalizzazione e
semplificazione dei criteri e delle modalità per la fruizione dei congedi,
delle aspettative e dei permessi di cui al presente articolo, al fine di
garantire l’applicazione certa ed uniforme della relativa disciplina;
e) razionalizzazione e
semplificazione dei documenti da presentare, con particolare riferimento alle
persone con handicap in situazione di gravità ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, o
affette da patologie di tipo neuro-degenerativo o oncologico.
2. I decreti legislativi di cui
al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro per la pubblica
amministrazione e l’innovazione e del Ministro del lavoro e delle politiche
sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sentite
le associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più
rappresentative sul piano nazionale e previo parere della Conferenza
unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e
successive modificazioni, che si esprime entro trenta giorni dalla data di
trasmissione dei relativi schemi; decorso tale termine, il Governo può
comunque procedere. Successivamente, gli schemi sono trasmessi alle Camere
per l’acquisizione del parere delle competenti Commissioni parlamentari, che
si esprimono entro quaranta giorni dall’assegnazione; decorso tale termine, i
decreti legislativi possono essere comunque emanati. Qualora il termine per
l’espressione del parere parlamentare di cui al presente comma scada nei
trenta giorni che precedono la scadenza del termine per l’adozione dei
decreti legislativi di cui al comma 1, quest’ultimo è prorogato di due mesi.
3. L’adozione dei decreti
legislativi attuativi della delega di cui al presente articolo non deve
comportare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Art. 24.
(Modifiche
alla disciplina in materia di permessi per l’assistenza a portatori di
handicap in situazione di gravità)
1. All’articolo 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e
successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 3 è sostituito dal
seguente:
«3. A condizione che la persona
handicappata non sia ricoverata a tempo pieno, il lavoratore dipendente,
pubblico o privato, che assiste persona con handicap in situazione di
gravità, coniuge, parente o affine entro il secondo grado, ovvero entro il
terzo grado qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in
situazione di gravità abbiano compiuto i sessantacinque anni di età oppure
siano anche essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o
mancanti, ha diritto a fruire di tre giorni di permesso mensile retribuito
coperto da contribuzione figurativa, anche in maniera continuativa. Il
predetto diritto non può essere riconosciuto a più di un lavoratore
dipendente per l’assistenza alla stessa persona con handicap in situazione di
gravità. Per l’assistenza allo stesso figlio con handicap in situazione di
gravità, il diritto è riconosciuto ad entrambi i genitori, anche adottivi,
che possono fruirne alternativamente»;
b) al comma 5, le parole da: «Il
genitore » fino a: «handicappato» sono sostituite dalle seguenti: «Il
lavoratore di cui al comma 3» e le parole: «al proprio domicilio» sono
sostituite dalle seguenti: «al domicilio della persona da assistere»;
c) è aggiunto, in fine, il
seguente comma:
«7-bis. Ferma restando la
verifica dei presupposti per l’accertamento della responsabilità
disciplinare, il lavoratore di cui al comma 3 decade dai diritti di cui al
presente articolo, qualora il datore di lavoro o l’INPS accerti
l’insussistenza o il venir meno delle condizioni richieste per la legittima
fruizione dei medesimi diritti. Dall’attuazione delle disposizioni di cui al
presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della
finanza pubblica».
2. All’articolo 42 del testo
unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della
maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 2 è sostituito dal
seguente:
«2. Successivamente al
compimento del terzo anno di età del bambino con handicap in situazione di
gravità, il diritto a fruire dei permessi di cui all’articolo 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e
successive modificazioni, è riconosciuto ad entrambi i genitori, anche
adottivi, che possono fruirne alternativamente, anche in maniera continuativa
nell’ambito del mese»;
b) il comma 3 è abrogato.
3. All’articolo 20, comma 1, della legge 8 marzo 2000, n. 53, le
parole da: «nonché» fino a: «non convivente» sono soppresse.
4. Le amministrazioni pubbliche
di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e
successive modificazioni, comunicano alla Presidenza del Consiglio dei
ministri – Dipartimento della funzione pubblica:
a) i nominativi dei propri
dipendenti cui sono accordati i permessi di cui all’articolo 33, commi 2 e 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e
successive modificazioni, ivi compresi i nominativi dei lavoratori padri e
delle lavoratrici madri, specificando se i permessi sono fruiti dal lavoratore
con handicap in situazione di gravità, dal lavoratore o dalla lavoratrice per
assistenza al proprio figlio, per assistenza al coniuge o per assistenza a
parenti o affini;
b) in relazione ai permessi
fruiti dai dipendenti per assistenza a persona con handicap in situazione di
gravità, il nominativo di quest’ultima, l’eventuale rapporto di dipendenza da
un’amministrazione pubblica e la denominazione della stessa, il comune di
residenza dell’assistito;
c) il rapporto di coniugio, il
rapporto di maternità o paternità o il grado di parentela o affinità
intercorrente tra ciascun dipendente che ha fruito dei permessi e la persona
assistita;
d) per i permessi fruiti dal
lavoratore padre o dalla lavoratrice madre, la specificazione dell’età
maggiore o minore di tre anni del figlio;
e) il contingente complessivo di
giorni e ore di permesso fruiti da ciascun lavoratore nel corso dell’anno
precedente e per ciascun mese.
5. La Presidenza del Consiglio
dei ministri – Dipartimento della funzione pubblica istituisce e cura, con
gli ordinari stanziamenti di bilancio, una banca di dati informatica
costituita secondo quanto previsto dall’articolo 22, commi 6 e 7, del codice in materia di protezione dei dati
personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in cui
confluiscono le comunicazioni di cui al comma 4 del presente articolo, che
sono fornite da ciascuna amministrazione per via telematica entro il 31 marzo
di ciascun anno, nel rispetto delle misure di sicurezza previste dal predetto
codice di cui al decreto legislativo n. 196 del 2003.
6. La Presidenza del Consiglio
dei ministri – Dipartimento della funzione pubblica è autorizzata al
trattamento dei dati personali e sensibili di cui al comma 4, la cui
conservazione non può comunque avere durata superiore a ventiquattro mesi. Ai
fini della comunicazione dei dati di cui al comma 4, le amministrazioni
pubbliche sono autorizzate al trattamento dei relativi dati personali e
sensibili e provvedono alla conservazione dei dati per un periodo non
superiore a trenta giorni dalla loro comunicazione, decorsi i quali, salve
specifiche esigenze amministrativo-contabili, ne curano la cancellazione. Le
operazioni rilevanti consistono nella raccolta, conservazione, elaborazione
dei dati in forma elettronica e no, nonché nella comunicazione alle
amministrazioni interessate. Sono inoltre consentite la pubblicazione e la
divulgazione dei dati e delle elaborazioni esclusivamente in forma anonima.
Le attività di cui ai commi 4 e 5, finalizzate al monitoraggio e alla
verifica sulla legittima fruizione dei permessi, sono di rilevante interesse
pubblico. Rimangono fermi gli obblighi previsti dal secondo comma dell’articolo 6 della legge 26 maggio 1970, n. 381,
dall’ottavo comma dell’articolo 11 della legge 27 maggio 1970, n. 382, e dal
quarto comma dell’articolo 8 della legge 30 marzo 1971, n. 118,
concernenti l’invio degli elenchi delle persone sottoposte ad accertamenti
sanitari, contenenti soltanto il nome, il cognome e l’indirizzo,
rispettivamente all’Ente nazionale per la protezione e l’assistenza dei
sordi, all’Unione italiana dei ciechi e degli ipovedenti e all’Associazione
nazionale dei mutilati e invalidi civili.
Art. 25.
(Certificati
di malattia)
1. Al fine di assicurare un
quadro completo delle assenze per malattia nei settori pubblico e privato,
nonché un efficace sistema di controllo delle stesse, a decorrere dal 1º
gennaio 2010, in tutti i casi di assenza per malattia dei dipendenti di
datori di lavoro privati, per il rilascio e la trasmissione della
attestazione di malattia si applicano le disposizioni di cui all’articolo 55-septies del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
Art. 26.
(Aspettativa
per conferimento di incarichi, ai sensi dell’articolo 19, comma 6, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165)
1. Al personale del comparto
sicurezza e difesa possono essere conferiti, ai sensi dell’articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e
successive modificazioni, nel rispetto dei requisiti e dei limiti ivi
previsti, incarichi dirigenziali da parte di amministrazioni pubbliche
diverse da quella di appartenenza, che siano strettamente collegati alla
professionalità da loro rivestita e motivati da esigenze di carattere
eccezionale. Il personale è collocato in aspettativa senza assegni e continua
ad occupare il relativo posto nella dotazione organica dell’amministrazione
di appartenenza.
2. Gli incarichi dirigenziali di
cui al comma 1 sono conferiti previa autorizzazione del Ministro competente,
d’intesa con il Ministro dell’economia e delle finanze.
Art. 27.
(Disposizioni
in materia di personale dell’Amministrazione della difesa)
1. A decorrere dal 1º gennaio
2009, si applicano anche al personale delle Forze armate le disposizioni di
cui all’articolo 2, comma 91, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, che
pongono a carico delle amministrazioni utilizzatrici gli oneri del trattamento
economico fondamentale e accessorio del personale in posizione di comando
appartenente alle Forze di polizia e al Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
2. All’articolo 65 del decreto
legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 9, dopo la parola:
«salvo» sono inserite le seguenti: «un contingente pari al numero delle
posizioni ricoperte presso enti, comandi e unità internazionali ai sensi
delle leggi 8 luglio 1961, n. 642, e 27 dicembre 1973, n. 838, individuato con
decreto annuale del Ministro della difesa e salvo»;
b) dopo il comma 9, è inserito
il seguente:
«9-bis. Il collocamento in
aspettativa per riduzione di quadri, di cui al comma 9, è disposto al 31
dicembre dell’anno di riferimento».
3. All’articolo 7, secondo
comma, della legge 10 dicembre 1973, n. 804, dopo le parole:
«di segretario generale del
Ministero della difesa» sono aggiunte le seguenti: «o gli ufficiali di pari
grado che ricoprano incarichi di livello non inferiore a Capo di stato
maggiore di Forza armata in comandi o enti internazionali».
4. L’articolo 43, comma 2, della
legge 19 maggio 1986, n. 224, si interpreta nel senso che gli assegni
previsti nel tempo, ivi menzionati, sono comprensivi delle sole indennità
fisse e continuative in godimento il giorno antecedente il collocamento in
aspettativa per riduzione di quadri, in relazione al grado e alle funzioni
dirigenziali espletate.
5. Al decreto legislativo 5
ottobre 2000, n. 298, sono apportate le seguenti modifiche:
a) all’articolo 16, comma 1,
lettera b), la parola: «maggiore,» è soppressa;
b) all’articolo 18, il comma 3 è
abrogato;
c) all’articolo 31, il comma 9 è
abrogato;
d) alla tabella n. 1, alla riga
denominata «Capitano»:
1) in corrispondenza della
colonna 3, denominata «Forma di avanzamento al grado superiore», la parola:
«scelta» è soppressa;
2) in corrispondenza della
colonna 4, denominata «Inserimento aliquota valutazione a scelta», la cifra:
«6» è soppressa;
3) in corrispondenza della
colonna 5, denominata «Promozione ad anzianità», la cifra: «9» è sostituita
dalla seguente: «7»;
4) in corrispondenza della
colonna 8, denominata «Promozioni a scelta al grado superiore», la cifra:
«52» è soppressa;
e) alla tabella n. 2, alla riga
denominata «Capitano»:
1) in corrispondenza della
colonna 3, denominata «Forma di avanzamento al grado superiore», la parola:
«scelta» è soppressa;
2) in corrispondenza della
colonna 4, denominata «Inserimento aliquota valutazione a scelta», la cifra:
«9» è soppressa;
3) in corrispondenza della
colonna 5, denominata «Promozione ad anzianità», la cifra: «12» è sostituita
dalla seguente: «10»;
4) in corrispondenza della
colonna 8, denominata «Promozioni a scelta al grado superiore», la cifra:
«49» è soppressa.
6. Dalle disposizioni di cui ai commi
2, 3, 4 e 5 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio
dello Stato.
7. Il Governo è delegato ad
adottare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge, uno o più decreti legislativi allo scopo di armonizzare, con effetto a
decorrere dal 1º gennaio 2012, il sistema di tutela previdenziale e
assistenziale applicato al personale permanente in servizio nel Corpo
nazionale dei vigili del fuoco e al personale volontario presso il medesimo
Corpo nazionale, sulla base dei seguenti princı`pi e criteri direttivi:
a) equiparare la pensione ai
superstiti riconosciuta ai familiari dei vigili del fuoco volontari deceduti
per causa di servizio al trattamento economico spettante ai familiari
superstiti dei vigili del fuoco in servizio permanente anche nelle ipotesi in
cui i vigili del fuoco volontari siano deceduti espletando attività
addestrative od operative diverse da quelle connesse al soccorso;
b) equiparare il trattamento
economico concesso ai vigili del fuoco volontari a quello riconosciuto ai
vigili del fuoco in servizio permanente in caso di infortunio gravemente
invalidante o di malattia contratta per causa di servizio, includendo anche
il periodo di addestramento iniziale reso dagli aspiranti vigili del fuoco a
titolo gratuito.
8. Gli schemi dei decreti
legislativi di cui al comma 7 sono trasmessi alle Camere per l’acquisizione
del parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i
profili di carattere finanziario, che si esprimono entro trenta giorni dalla
data di assegnazione; decorso tale termine, i decreti legislativi possono
essere comunque emanati. Qualora il termine per l’espressione del parere
parlamentare di cui al presente comma scada nei trenta giorni che precedono
la scadenza del termine per l’adozione dei decreti legislativi di cui al
comma 7, o successivamente, quest’ultimo è prorogato di ulteriori due mesi.
9. All’onere derivante
dall’attuazione del comma 7, pari a 20 milioni di euro per l’anno 2012 e a 1
milione di euro a decorrere dall’anno 2013, si provvede mediante
corrispondente riduzione delle proiezioni, per l’anno 2012, dello
stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del
bilancio triennale 2010-2012, nell’ambito del programma «Fondi di riserva e speciali»
della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero
dell’economia e delle finanze per l’anno 2010, allo scopo parzialmente
utilizzando l’accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro
dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti,
le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 28.
(Personale
dei gruppi sportivi delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo
nazionale dei vigili del fuoco)
1. Per particolari discipline sportive
indicate dal bando di concorso, i limiti minimo e massimo di età per il
reclutamento degli atleti dei gruppi sportivi delle Forze armate, delle Forze
di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco sono fissati,
rispettivamente, in diciassette e trentacinque anni. Il personale reclutato
ai sensi del presente articolo non può essere impiegato in attività operative
fino al compimento del diciottesimo anno di età.
Art. 29.
(Concorsi
interni per vice revisore tecnico e vice perito tecnico della Polizia di
Stato)
1. Al decreto del Presidente
della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337, sono apportate le seguenti
modifiche:
a) all’articolo 20-quater:
1) al comma 1, lettera a), le
parole:
«provenienti da profili
professionali omogenei a quello per cui concorrono,» sono soppresse;
2) al comma 3, le parole: «e nel
solo bando di cui al comma 1, lettera a), si procede altresı` alla
definizione, anche per categorie omogenee, delle corrispondenze fra i profili
professionali del ruolo degli operatori e collaboratori tecnici e quelli
relativi ai posti messi a concorso» sono soppresse;
b) all’articolo 25-ter:
1) al comma 1, le parole:
«proveniente da profili professionali omogenei a quello per il quale
concorre,» sono soppresse;
2) al comma 2, le parole: «,
nonché la definizione, anche per categorie omogenee, delle corrispondenze fra
i profili professionali del ruolo dei revisori tecnici e quelli relativi ai
posti messi a concorso» sono soppresse.
Art. 30.
(Clausole
generali e certificazione del contratto di lavoro)
1. In tutti i casi nei quali
le disposizioni di legge nelle materie di cui all’articolo 409 del codice di
procedura civile e all’articolo 63, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
contengano clausole generali, ivi comprese le norme in tema di instaurazione
di un rapporto di lavoro, esercizio dei poteri datoriali, trasferimento di
azienda e recesso, il controllo giudiziale è limitato esclusivamente, in
conformità ai princı`pi generali dell’ordinamento, all’accertamento del
presupposto di legittimità e non può essere esteso al sindacato di merito
sulle valutazioni tecniche, organizzative e produttive che competono al
datore di lavoro o al committente.
2. Nella qualificazione del
contratto di lavoro e nell’interpretazione delle relative clausole il giudice
non può discostarsi dalle valutazioni delle parti, espresse in sede di
certificazione dei contratti di lavoro di cui al titolo VIII del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e
successive modificazioni, salvo il caso di erronea qualificazione del
contratto, di vizi del consenso o di difformità tra il programma negoziale
certificato e la sua successiva attuazione.
3. Nel valutare le motivazioni
poste a base del licenziamento, il giudice tiene conto delle tipizzazioni di
giusta causa e di giustificato motivo presenti nei contratti collettivi di
lavoro stipulati dai sindacati comparativamente più rappresentativi ovvero
nei contratti individuali di lavoro ove stipulati con l’assistenza e la
consulenza delle commissioni di certificazione di cui al titolo VIII del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e
successive modificazioni. Nel definire le conseguenze da riconnettere al
licenziamento ai sensi dell’articolo 8 della legge 15 luglio 1966, n. 604, e
successive modificazioni, il giudice tiene egualmente conto di elementi e di
parametri fissati dai predetti contratti e comunque considera le dimensioni e
le condizioni dell’attività esercitata dal datore di lavoro, la situazione
del mercato del lavoro locale, l’anzianità e le condizioni del lavoratore,
nonché il comportamento delle parti anche prima del licenziamento.
4. L’articolo 75 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e
successive modificazioni, è sostituito dal seguente:
«Art. 75. – (Finalità). –
1. Al fine di ridurre il contenzioso in materia di lavoro, le parti possono
ottenere la certificazione dei contratti in cui sia dedotta, direttamente o
indirettamente, una prestazione di lavoro secondo la procedura volontaria
stabilita nel presente titolo».
5. All’articolo 76, comma 1, lettera c-ter), del decreto legislativo 10
settembre 2003, n. 276, sono aggiunte, in fine, le
seguenti parole:
«e comunque unicamente
nell’ambito di intese definite tra il Ministero del lavoro e delle politiche
sociali e il Consiglio nazionale dei consulenti del lavoro, con
l’attribuzione a quest’ultimo delle funzioni di coordinamento e vigilanza per
gli aspetti organizzativi».
6. Dall’attuazione del presente
articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica. Gli adempimenti previsti dal presente articolo sono svolti
nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a
legislazione vigente.
Art. 31.
(Conciliazione
e arbitrato)
1. L’articolo 410 del codice
di procedura civile è sostituito dal seguente:
«Art. 410. – (Tentativo di
conciliazione). – Chi intende proporre in giudizio una domanda relativa
ai rapporti previsti dall’articolo 409 può promuovere, anche tramite
l’associazione sindacale alla quale aderisce o conferisce mandato, un previo
tentativo di conciliazione presso la commissione di conciliazione individuata
secondo i criteri di cui all’articolo 413. La comunicazione della richiesta
di espletamento del tentativo di conciliazione interrompe la prescrizione e
sospende, per la durata del tentativo di conciliazione e per i venti giorni
successivi alla sua conclusione, il decorso di ogni termine di decadenza.
Le commissioni di conciliazione
sono istituite presso la Direzione provinciale del lavoro. La commissione è
composta dal direttore dell’ufficio stesso o da un suo delegato o da un
magistrato collocato a riposo, in qualità di presidente, da quattro rappresentanti
effettivi e da quattro supplenti dei datori di lavoro e da quattro
rappresentanti effettivi e da quattro supplenti dei lavoratori, designati
dalle rispettive organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a
livello territoriale.
Le commissioni, quando se ne
ravvisi la necessità, affidano il tentativo di conciliazione a proprie
sottocommissioni, presiedute dal direttore della Direzione provinciale del
lavoro o da un suo delegato, che rispecchino la composizione prevista dal
terzo comma. In ogni caso per la validità della riunione è necessaria la
presenza del presidente e di almeno un rappresentante dei datori di lavoro e
almeno un rappresentante dei lavoratori.
La richiesta del tentativo di
conciliazione, sottoscritta dall’istante, è consegnata o spedita mediante
raccomandata con avviso di ricevimento. Copia della richiesta del tentativo
di conciliazione deve essere consegnata o spedita con raccomandata con
ricevuta di ritorno a cura della stessa parte istante alla controparte.
La richiesta deve precisare:
1) nome, cognome e residenza
dell’istante e del convenuto; se l’istante o il convenuto sono una persona
giuridica, un’associazione non riconosciuta o un comitato, l’istanza deve
indicare la denominazione o la ditta nonché la sede;
2) il luogo dove è sorto il
rapporto ovvero dove si trova l’azienda o sua dipendenza alla quale è addetto
il lavoratore o presso la quale egli prestava la sua opera al momento della
fine del rapporto;
3) il luogo dove devono essere fatte
alla parte istante le comunicazioni inerenti alla procedura;
4) l’esposizione dei fatti e
delle ragioni posti a fondamento della pretesa.
Se la controparte intende
accettare la procedura di conciliazione, deposita presso la commissione di
conciliazione, entro venti giorni dal ricevimento della copia della
richiesta, una memoria contenente le difese e le eccezioni in fatto e in
diritto, nonché le eventuali domande in via riconvenzionale. Ove ciò non
avvenga, ciascuna delle parti è libera di adire l’autorità giudiziaria. Entro
i dieci giorni successivi al deposito, la commissione fissa la comparizione
delle parti per il tentativo di conciliazione, che deve essere tenuto entro i
successivi trenta giorni. Dinanzi alla commissione il lavoratore può farsi assistere
anche da un’organizzazione cui aderisce o conferisce mandato.
La conciliazione della lite da
parte di chi rappresenta la pubblica amministrazione, anche in sede
giudiziale ai sensi dell’articolo 420, commi primo, secondo e terzo, non può
dar luogo a responsabilità, salvi i casi di dolo e colpa grave».
2. Il tentativo di conciliazione
di cui all’articolo 80, comma 4, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, è
obbligatorio.
3. L’articolo 411 del codice di
procedura civile è sostituito dal seguente:
«Art. 411. – (Processo
verbale di conciliazione). – Se la conciliazione esperita ai sensi
dell’articolo 410 riesce, anche limitatamente ad una parte della domanda,
viene redatto separato processo verbale sottoscritto dalle parti e dai
componenti della commissione di conciliazione. Il giudice, su istanza della
parte interessata, lo dichiara esecutivo con decreto.
Se non si raggiunge l’accordo
tra le parti, la commissione di conciliazione deve formulare una proposta per
la bonaria definizione della controversia. Se la proposta non è accettata, i
termini di essa sono riassunti nel verbale con indicazione delle valutazioni
espresse dalle parti. Delle risultanze della proposta formulata dalla
commissione e non accettata senza adeguata motivazione il giudice tiene conto
in sede di giudizio.
Ove il tentativo di
conciliazione sia stato richiesto dalle parti, al ricorso depositato ai sensi
dell’articolo 415 devono essere allegati i verbali e le memorie concernenti
il tentativo di conciliazione non riuscito. Se il tentativo di conciliazione
si è svolto in sede sindacale, ad esso non si applicano le disposizioni di
cui all’articolo 410. Il processo verbale di avvenuta conciliazione è
depositato presso la Direzione provinciale del lavoro a cura di una delle
parti o per il tramite di un’associazione sindacale. Il direttore, o un suo
delegato, accertatane l’autenticità, provvede a depositarlo nella cancelleria
del tribunale nella cui circoscrizione è stato redatto. Il giudice, su
istanza della parte interessata, accertata la regolarità formale del verbale
di conciliazione, lo dichiara esecutivo con decreto».
4. All’articolo 420, primo
comma, del codice di procedura civile, le parole: «e tenta la conciliazione
della lite» sono sostituite dalle seguenti: «, tenta la conciliazione della
lite e formula alle parti una proposta transattiva» e le parole: «senza
giustificato motivo, costituisce comportamento valutabile dal giudice ai fini
della decisione» sono sostituite dalle seguenti: «o il rifiuto della proposta
transattiva del giudice, senza giustificato motivo, costituiscono
comportamento valutabile dal giudice ai fini del giudizio».
5. L’articolo 412 del codice di
procedura civile è sostituito dal seguente:
«Art. 412. – (Risoluzione
arbitrale della controversia). – In qualunque fase del tentativo di
conciliazione, o al suo termine in caso di mancata riuscita, le parti possono
indicare la soluzione, anche parziale, sulla quale concordano, riconoscendo,
quando è possibile, il credito che spetta al lavoratore, e possono accordarsi
per la risoluzione della lite, affidando alla commissione di conciliazione il
mandato a risolvere in via arbitrale la controversia.
Nel conferire il mandato per la
risoluzione arbitrale della controversia, le parti devono indicare:
1) il termine per l’emanazione
del lodo, che non può comunque superare i sessanta giorni dal conferimento
del mandato, spirato il quale l’incarico deve intendersi revocato;
2) le norme invocate dalle parti
a sostegno delle loro pretese e l’eventuale richiesta di decidere secondo
equità, nel rispetto dei princìpi generali dell’ordinamento e dei princìpi
regolatori della materia, anche derivanti da obblighi comunitari.
Il lodo emanato a conclusione
dell’arbitrato, sottoscritto dagli arbitri e autenticato, produce tra le
parti gli effetti di cui all’articolo 1372 e all’articolo 2113, quarto comma,
del codice civile.
Il lodo è impugnabile ai sensi
dell’articolo 808-ter. Sulle controversie aventi ad oggetto la validità del
lodo arbitrale irrituale, ai sensi dell’articolo 808-ter, decide in unico
grado il tribunale, in funzione di giudice del lavoro, nella cui
circoscrizione è la sede dell’arbitrato. Il ricorso è depositato entro il
termine di trenta giorni dalla notificazione del lodo. Decorso tale termine,
o se le parti hanno comunque dichiarato per iscritto di accettare la
decisione arbitrale, ovvero se il ricorso è stato respinto dal tribunale, il
lodo è depositato nella cancelleria del tribunale nella cui circoscrizione è
la sede dell’arbitrato. Il giudice, su istanza della parte interessata,
accertata la regolarità formale del lodo arbitrale, lo dichiara esecutivo con
decreto».
6. L’articolo 412-ter del codice
di procedura civile è sostituito dal seguente:
«Art. 412-ter. – (Altre
modalità di conciliazione e arbitrato previste dalla contrattazione
collettiva). – La conciliazione e l’arbitrato, nelle materie di cui
all’articolo 409, possono essere svolti altresì presso le sedi e con le
modalità previste dai contratti collettivi sottoscritti dalle associazioni
sindacali maggiormente rappresentative».
7. All’articolo 2113, quarto
comma, del codice civile, le parole: «ai sensi degli articoli 185, 410 e 411»
sono sostituite dalle seguenti: «ai sensi degli articoli 185, 410, 411,
412-ter e 412-quater».
8. L’articolo 412-quater del
codice di procedura civile è sostituito dal seguente:
«Art. 412-quater. – (Altre
modalità di conciliazione e arbitrato). – Ferma restando la facoltà di
ciascuna delle parti di adire l’autorità giudiziaria e di avvalersi delle
procedure di conciliazione e di arbitrato previste dalla legge, le
controversie di cui all’articolo 409 possono essere altresì proposte innanzi
al collegio di conciliazione e arbitrato irrituale costituito secondo quanto
previsto dai commi seguenti.
Il collegio di conciliazione e
arbitrato è composto da un rappresentante di ciascuna delle parti e da un
terzo membro, in funzione di presidente, scelto di comune accordo dagli
arbitri di parte tra i professori universitari di materie giuridiche e gli
avvocati ammessi al patrocinio davanti alla Corte di cassazione.
La parte che intenda ricorrere
al collegio di conciliazione e arbitrato deve notificare all’altra parte un
ricorso sottoscritto, salvo che si tratti di una pubblica amministrazione,
personalmente o da un suo rappresentante al quale abbia conferito mandato e
presso il quale deve eleggere il domicilio. Il ricorso deve contenere la
nomina dell’arbitro di parte e indicare l’oggetto della domanda, le ragioni
di fatto e di diritto sulle quali si fonda la domanda stessa, i mezzi di
prova e il valore della controversia entro il quale si intende limitare la
domanda. Il ricorso deve contenere il riferimento alle norme invocate dal
ricorrente a sostegno della sua pretesa e l’eventuale richiesta di decidere
secondo equità, nel rispetto dei princı`pi generali dell’ordinamento e
dei princı`pi regolatori della materia, anche derivanti da obblighi
comunitari.
Se la parte convenuta intende
accettare la procedura di conciliazione e arbitrato nomina il proprio arbitro
di parte, il quale entro trenta giorni dalla notifica del ricorso procede,
ove possibile, concordemente con l’altro arbitro, alla scelta del presidente
e della sede del collegio. Ove ciò non avvenga, la parte che ha presentato
ricorso può chiedere che la nomina sia fatta dal presidente del tribunale nel
cui circondario è la sede dell’arbitrato. Se le parti non hanno ancora
determinato la sede, il ricorso è presentato al presidente del tribunale del
luogo in cui è sorto il rapporto di lavoro o ove si trova l’azienda o una sua
dipendenza alla quale è addetto il lavoratore o presso la quale egli prestava
la sua opera al momento della fine del rapporto.
In caso di scelta concorde del
terzo arbitro e della sede del collegio, la parte convenuta, entro trenta
giorni da tale scelta, deve depositare presso la sede del collegio una
memoria difensiva sottoscritta, salvo che si tratti di una pubblica
amministrazione, da un avvocato cui abbia conferito mandato e presso il quale
deve eleggere il domicilio. La memoria deve contenere le difese e le
eccezioni in fatto e in diritto, le eventuali domande in via riconvenzionale
e l’indicazione dei mezzi di prova.
Entro dieci giorni dal deposito
della memoria difensiva il ricorrente può depositare presso la sede del
collegio una memoria di replica senza modificare il contenuto del ricorso.
Nei successivi dieci giorni il convenuto può depositare presso la sede del
collegio una controreplica senza modificare il contenuto della memoria
difensiva.
Il collegio fissa il giorno
dell’udienza, da tenere entro trenta giorni dalla scadenza del termine per la
controreplica del convenuto, dandone comunicazione alle parti, nel domicilio eletto,
almeno dieci giorni prima.
All’udienza il collegio
esperisce il tentativo di conciliazione. Se la conciliazione riesce, si
applicano le disposizioni dell’articolo 411, commi primo e terzo.
Se la conciliazione non riesce,
il collegio provvede, ove occorra, a interrogare le parti e ad ammettere e
assumere le prove, altrimenti invita all’immediata discussione orale. Nel
caso di ammissione delle prove, il collegio può rinviare ad altra udienza, a
non più di dieci giorni di distanza, l’assunzione delle stesse e la
discussione orale.
La controversia è decisa, entro
venti giorni dall’udienza di discussione, mediante un lodo. Il lodo emanato a
conclusione dell’arbitrato, sottoscritto dagli arbitri e autenticato, produce
tra le parti gli effetti di cui agli articoli 1372 e 2113, quarto comma, del
codice civile. Il lodo è impugnabile ai sensi dell’articolo 808-ter. Sulle
controversie aventi ad oggetto la validità del lodo arbitrale irrituale, ai
sensi dell’articolo 808-ter, decide in unico grado il tribunale, in funzione
di giudice del lavoro, nella cui circoscrizione è la sede dell’arbitrato. Il
ricorso è depositato entro il termine di trenta giorni dalla notificazione
del lodo. Decorso tale termine, o se le parti hanno comunque dichiarato per
iscritto di accettare la decisione arbitrale, ovvero se il ricorso è stato
respinto dal tribunale, il lodo è depositato nella cancelleria del tribunale
nella cui circoscrizione è la sede dell’arbitrato. Il giudice, su istanza
della parte interessata, accertata la regolarità formale del lodo arbitrale,
lo dichiara esecutivo con decreto.
Il compenso del presidente del
collegio è fissato in misura pari al 2 per cento del valore della
controversia dichiarato nel ricorso ed è versato dalle parti, per metà
ciascuna, presso la sede del collegio mediante assegni circolari intestati al
presidente almeno cinque giorni prima dell’udienza. Ciascuna parte provvede a
compensare l’arbitro da essa nominato. Le spese legali e quelle per il
compenso del presidente e dell’arbitro di parte, queste ultime nella misura
dell’1 per cento del suddetto valore della controversia, sono liquidate nel
lodo ai sensi degli articoli 91, primo comma, e 92.
I contratti collettivi nazionali
di categoria possono istituire un fondo per il rimborso al lavoratore delle
spese per il compenso del presidente del collegio e del proprio arbitro di
parte».
9. Le disposizioni degli
articoli 410, 411, 412, 412-ter e 412-quater del codice di procedura civile
si applicano anche alle controversie di cui all’articolo 63, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Gli articoli 65 e 66 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono
abrogati.
10. In relazione alle materie di
cui all’articolo 409 del codice di procedura civile, le parti contrattuali
possono pattuire clausole compromissorie di cui all’articolo 808 del codice
di procedura civile che rinviano alle modalità di espletamento dell’arbitrato
di cui agli articoli 412 e 412-quater del codice di procedura civile, solo
ove ciò sia previsto da accordi interconfederali o contratti collettivi di
lavoro stipulati dalle organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori
comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. La clausola
compromissoria, a pena di nullità, deve essere certificata in base alle
disposizioni di cui al titolo VIII del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, dagli
organi di certificazione di cui all’articolo 76 del medesimo decreto
legislativo, e successive modificazioni. Le commissioni di certificazione
accertano, all’atto della sottoscrizione della clausola compromissoria, la
effettiva volontà delle parti di devolvere ad arbitri le eventuali
controversie nascenti dal rapporto di lavoro. La clausola compromissoria non
può essere pattuita e sottoscritta prima della conclusione del periodo di
prova, ove previsto, ovvero se non siano trascorsi almeno trenta giorni dalla
data di stipulazione del contratto di lavoro, in tutti gli altri casi. La
clausola compromissoria non può riguardare controversie relative alla
risoluzione del contratto di lavoro. Davanti alle commissioni di
certificazione le parti possono farsi assistere da un legale di loro fiducia
o da un rappresentante dell’organizzazione sindacale o professionale a cui
abbiano conferito mandato.
11. In assenza degli accordi
interconfederali o contratti collettivi di cui al primo periodo del comma 10,
trascorsi dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge,
il Ministro del lavoro e delle politiche sociali convoca le organizzazioni
dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative,
al fine di promuovere l’accordo. In caso di mancata stipulazione dell’accordo
di cui al periodo precedente, entro i sei mesi successivi alla data di
convocazione, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali con proprio
decreto, tenuto conto delle risultanze istruttorie del confronto tra le parti
sociali, individua in via sperimentale, fatta salva la possibilità di
integrazioni e deroghe derivanti da eventuali successivi accordi
interconfederali o contratti collettivi, le modalità di attuazione e di piena
operatività delle disposizioni di cui al comma 10.
12. Gli organi di certificazione
di cui all’articolo 76 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e
successive modificazioni, possono istituire camere arbitrali per la
definizione, ai sensi dell’articolo 808-ter del codice di procedura civile,
delle controversie nelle materie di cui all’articolo 409 del medesimo codice
e all’articolo 63, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Le
commissioni di cui al citato articolo 76 del decreto legislativo n. 276 del 2003, e
successive modificazioni, possono concludere convenzioni con le quali
prevedano la costituzione di camere arbitrali unitarie. Si applica, in quanto
compatibile, l’articolo 412, commi terzo e quarto, del codice di procedura
civile.
13. Presso le sedi di
certificazione di cui all’articolo 76 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e
successive modificazioni, può altresì essere esperito il tentativo di
conciliazione di cui all’articolo 410 del codice di procedura civile.
14. All’articolo 82 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «di
cui all’articolo 76, comma 1, lettera a),» sono sostituite dalle seguenti:
«di cui all’articolo 76»;
b) è aggiunto, in fine, il
seguente comma:
«1-bis. Si applicano, in quanto
compatibili, le procedure previste dal capo I del presente titolo».
15. Il comma 2 dell’articolo 83 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, è
abrogato.
16. Gli articoli 410-bis e
412-bis del codice di procedura civile sono abrogati.
17. All’articolo 79 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, è
aggiunto, in fine, il seguente comma:
«Gli effetti dell’accertamento
dell’organo preposto alla certificazione del contratto di lavoro, nel caso di
contratti in corso di esecuzione, si producono dal momento di inizio del
contratto, ove la commissione abbia appurato che l’attuazione del medesimo è
stata, anche nel periodo precedente alla propria attività istruttoria,
coerente con quanto appurato in tale sede. In caso di contratti non ancora
sottoscritti dalle parti, gli effetti si producono soltanto ove e nel momento
in cui queste ultime provvedano a sottoscriverli, con le eventuali
integrazioni e modifiche suggerite dalla commissione adita».
18. Dall’attuazione del presente
articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica. Gli adempimenti previsti dal presente articolo sono svolti
nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a
legislazione vigente.
Art. 32.
(Decadenze
e disposizioni in materia di contratto di lavoro a tempo determinato)
1. Il primo e il secondo comma
dell’articolo 6 della legge 15 luglio 1966, n. 604, sono
sostituiti dai seguenti:
«Il licenziamento deve essere
impugnato a pena di decadenza entro sessanta giorni dalla ricezione della sua
comunicazione in forma scritta, ovvero dalla comunicazione, anch’essa in
forma scritta, dei motivi, ove non contestuale, con qualsiasi atto scritto,
anche extragiudiziale, idoneo a rendere nota la volontà del lavoratore anche
attraverso l’intervento dell’organizzazione sindacale diretto ad impugnare il
licenziamento stesso.
L’impugnazione è inefficace se
non è seguita, entro il successivo termine di duecentosettanta giorni, dal
deposito del ricorso nella cancelleria del tribunale in funzione di giudice
del lavoro o dalla comunicazione alla controparte della richiesta di
tentativo di conciliazione o arbitrato, ferma restando la possibilità di
produrre nuovi documenti formatisi dopo il deposito del ricorso. Qualora la
conciliazione o l’arbitrato richiesti siano rifiutati o non sia raggiunto
l’accordo necessario al relativo espletamento, il ricorso al giudice deve
essere depositato a pena di decadenza entro sessanta giorni dal rifiuto o dal
mancato accordo».
2. Le disposizioni di cui all’articolo 6 della legge 15 luglio 1966, n. 604, come
modificato dal comma 1 del presente articolo, si applicano anche a tutti i
casi di invalidità del licenziamento.
3. Le disposizioni di cui all’articolo 6 della legge 15 luglio 1966, n. 604, come
modificato dal comma 1 del presente articolo, si applicano inoltre:
a) ai licenziamenti che
presuppongono la risoluzione di questioni relative alla qualificazione del
rapporto di lavoro ovvero alla legittimità del termine apposto al contratto;
b) al recesso del committente
nei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, anche nella
modalità a progetto, di cui all’articolo 409, numero 3), del codice di
procedura civile;
c) al trasferimento ai sensi
dell’articolo 2103 del codice civile, con termine decorrente dalla data di
ricezione della comunicazione di trasferimento;
d) all’azione di nullità del
termine apposto al contratto di lavoro, ai sensi degli articoli 1, 2 e 4 del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, e
successive modificazioni, con termine decorrente dalla scadenza del medesimo.
4. Le disposizioni di cui all’articolo 6 della legge 15 luglio 1966, n. 604, come
modificato dal comma 1 del presente articolo, si applicano anche:
a) ai contratti di lavoro a
termine stipulati ai sensi degli articoli 1, 2 e 4 del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, in
corso di esecuzione alla data di entrata in vigore della presente legge, con
decorrenza dalla scadenza del termine;
b) ai contratti di lavoro a
termine, stipulati anche in applicazione di disposizioni di legge previgenti
al decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, e già
conclusi alla data di entrata in vigore della presente legge, con decorrenza
dalla medesima data di entrata in vigore della presente legge;
c) alla cessione di contratto di
lavoro avvenuta ai sensi dell’articolo 2112 del codice civile con termine
decorrente dalla data del trasferimento;
d) in ogni altro caso in cui,
compresa l’ipotesi prevista dall’articolo 27 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, si
chieda la costituzione o l’accertamento di un rapporto di lavoro in capo a un
soggetto diverso dal titolare del contratto.
5. Nei casi di conversione del
contratto a tempo determinato, il giudice condanna il datore di lavoro al
risarcimento del lavoratore stabilendo un’indennità onnicomprensiva nella
misura compresa tra un minimo di 2,5 ed un massimo di 12 mensilità
dell’ultima retribuzione globale di fatto, avuto riguardo ai criteri indicati
nell’articolo 8 della legge 15 luglio 1966, n. 604.
6. In presenza di contratti
ovvero accordi collettivi nazionali, territoriali o aziendali, stipulati con
le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano
nazionale, che prevedano l’assunzione, anche a tempo indeterminato, di
lavoratori già occupati con contratto a termine nell’ambito di specifiche
graduatorie, il limite massimo dell’indennità fissata dal comma 5 è ridotto
alla metà.
7. Le disposizioni di cui ai
commi 5 e 6 trovano applicazione per tutti i giudizi, ivi compresi quelli
pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge. Con riferimento
a tali ultimi giudizi, ove necessario, ai soli fini della determinazione
della indennità di cui ai commi 5 e 6, il giudice fissa alle parti un termine
per l’eventuale integrazione della domanda e delle relative eccezioni ed
esercita i poteri istruttori ai sensi dell’articolo 421 del codice di
procedura civile.
Art. 33.
(Accesso
ispettivo, potere di diffida e verbalizzazione unica)
1. L’articolo 13 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124,
è sostituito dal seguente:
«Art. 13. – (Accesso
ispettivo, potere di diffida e verbalizzazione unica). – 1. Il personale
ispettivo accede presso i luoghi di lavoro nei modi e nei tempi consentiti
dalla legge. Alla conclusione delle attività di verifica compiute nel corso
del primo accesso ispettivo, viene rilasciato al datore di lavoro o alla
persona presente all’ispezione, con l’obbligo alla tempestiva consegna al
datore di lavoro, il verbale di primo accesso ispettivo contenente:
a) l’identificazione dei
lavoratori trovati intenti al lavoro e la descrizione delle modalità del loro
impiego;
b) la specificazione delle
attività compiute dal personale ispettivo;
c) le eventuali dichiarazioni
rese dal datore di lavoro o da chi lo assiste, o dalla persona presente
all’ispezione;
d) ogni richiesta, anche
documentale, utile al proseguimento dell’istruttoria finalizzata
all’accertamento degli illeciti, fermo restando quanto previsto dall’articolo 4, settimo comma, della legge 22 luglio 1961, n. 628.
2. In caso di constatata
inosservanza delle norme di legge o del contratto collettivo in materia di
lavoro e legislazione sociale e qualora il personale ispettivo rilevi
inadempimenti dai quali derivino sanzioni amministrative, questi provvede a
diffidare il trasgressore e l’eventuale obbligato in solido, ai sensi dell’articolo 6 della legge 24 novembre 1981, n. 689, alla
regolarizzazione delle inosservanze comunque materialmente sanabili, entro il
termine di trenta giorni dalla data di notificazione del verbale di cui al
comma 4.
3. In caso di ottemperanza alla
diffida, il trasgressore o l’eventuale obbligato in solido è ammesso al
pagamento di una somma pari all’importo della sanzione nella misura del
minimo previsto dalla legge ovvero nella misura pari ad un quarto della
sanzione stabilita in misura fissa, entro il termine di quindici giorni dalla
scadenza del termine di cui al comma 2. Il pagamento dell’importo della
predetta somma estingue il procedimento sanzionatorio limitatamente alle
inosservanze oggetto di diffida e a condizione dell’effettiva ottemperanza
alla diffida stessa.
4. All’ammissione alla procedura
di regolarizzazione di cui ai commi 2 e 3, nonché alla contestazione delle
violazioni amministrative di cui all’articolo 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689, si
provvede da parte del personale ispettivo esclusivamente con la notifica di
un unico verbale di accertamento e notificazione, notificato al trasgressore
e all’eventuale obbligato in solido. Il verbale di accertamento e
notificazione deve contenere:
a) gli esiti dettagliati
dell’accertamento, con indicazione puntuale delle fonti di prova degli
illeciti rilevati;
b) la diffida a regolarizzare
gli inadempimenti sanabili ai sensi del comma 2;
c) la possibilità di estinguere
gli illeciti ottemperando alla diffida e provvedendo al pagamento della somma
di cui al comma 3 ovvero pagando la medesima somma nei casi di illeciti già
oggetto di regolarizzazione;
d) la possibilità di estinguere
gli illeciti non diffidabili, ovvero quelli oggetto di diffida nei casi di
cui al comma 5, attraverso
il pagamento della sanzione in
misura ridotta ai sensi dell’articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689;
e) l’indicazione degli
strumenti di difesa e degli organi ai quali proporre ricorso, con
specificazione dei termini di impugnazione.
5. L’adozione della diffida
interrompe i termini di cui all’articolo 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e del
ricorso di cui all’articolo 17 del presente decreto, fino alla scadenza del
termine per compiere gli adempimenti di cui ai commi 2 e 3. Ove da parte del
trasgressore o dell’obbligato in solido non sia stata fornita prova al
personale ispettivo dell’avvenuta regolarizzazione e del pagamento delle
somme previste, il verbale unico di cui al comma 4 produce gli effetti della
contestazione e notificazione degli addebiti accertati nei confronti del
trasgressore e della persona obbligata in solido ai quali sia stato
notificato.
6. Il potere di diffida nei casi
previsti dal comma 2, con gli effetti e le procedure di cui ai commi 3, 4 e
5, è esteso anche agli ispettori e ai funzionari amministrativi degli enti e
degli istituti previdenziali per le inadempienze da essi rilevate. Gli enti e
gli istituti previdenziali svolgono tale attività con le risorse umane e
finanziarie esistenti a legislazione vigente.
7. Il potere di diffida di cui
al comma 2 è esteso agli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria che
accertano, ai sensi dell’articolo 13 della legge 24 novembre 1981, n. 689,
violazioni in materia di lavoro e legislazione sociale. Qualora rilevino
inadempimenti dai quali derivino sanzioni amministrative, essi provvedono a
diffidare il trasgressore e l’eventuale obbligato in solido alla
regolarizzazione delle inosservanze comunque materialmente sanabili, con gli
effetti e le procedure di cui ai commi 3, 4 e 5».
Art. 34.
(Indicatore
di situazione economica equivalente)
1. Al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, sono
apportate le seguenti modifiche:
a) l’articolo 4 è sostituito dal
seguente:
«Art. 4. – (Dichiarazione
sostitutiva unica). – 1. Il richiedente la prestazione presenta un’unica
dichiarazione sostitutiva, ai sensi del testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, di
validità annuale, concernente le informazioni necessarie per la
determinazione dell’indicatore della situazione economica equivalente di cui
all’articolo 2, ancorché l’ente si avvalga della facoltà riconosciutagli
dall’articolo 3, comma 2. È lasciata facoltà al cittadino di presentare entro
il periodo di validità della dichiarazione sostitutiva unica una nuova
dichiarazione, qualora intenda far rilevare i mutamenti delle condizioni
familiari ed economiche ai fini del calcolo dell’indicatore della situazione
economica equivalente del proprio nucleo familiare. Gli enti erogatori
possono stabilire per le prestazioni da essi erogate la decorrenza degli
effetti di tali nuove dichiarazioni.
2. La dichiarazione di cui al
comma 1 è presentata ai comuni o ai centri di assistenza fiscale previsti dal
decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, o
direttamente all’amministrazione pubblica alla quale è richiesta la prima
prestazione o alla sede dell’Istituto nazionale della previdenza sociale
(INPS) competente per territorio.
3. È comunque consentita la
presentazione all’INPS, in via telematica, della dichiarazione sostitutiva
unica direttamente a cura del soggetto richiedente la prestazione agevolata.
4. L’INPS determina l’indicatore
della situazione economica equivalente in relazione ai dati autocertificati
dal soggetto richiedente la prestazione agevolata.
5. In relazione ai dati
autocertificati dal soggetto richiedente, l’Agenzia delle entrate, sulla base
di appositi controlli automatici, individua l’esistenza di omissioni, ovvero
difformità degli stessi rispetto agli elementi conoscitivi in possesso del
Sistema informativo dell’anagrafe tributaria.
6. Gli esiti delle attività
effettuate ai sensi del comma 5 sono comunicati dall’Agenzia delle entrate,
mediante procedura informatica, all’INPS che provvederà a inoltrarli ai
soggetti che hanno ricevuto le dichiarazioni ai sensi del comma 2, ovvero
direttamente al soggetto che ha presentato la dichiarazione sostitutiva unica
ai sensi del comma 3.
7. Sulla base della
comunicazione dell’INPS, di cui al comma 6, i comuni, i centri di assistenza
fiscale e le amministrazioni pubbliche ai quali è presentata la dichiarazione
sostitutiva rilasciano un’attestazione, riportante l’indicatore della
situazione economica equivalente, nonché il contenuto della dichiarazione e
gli elementi informativi necessari per il calcolo. Analoga attestazione è
rilasciata direttamente dall’INPS nei casi di cui al comma 3. L’attestazione
riporta anche le eventuali omissioni e difformità di cui al comma 5. La dichiarazione,
munita dell’attestazione rilasciata, può essere utilizzata, nel periodo di
validità, da ogni componente del nucleo familiare per l’accesso alle
prestazioni agevolate di cui al presente decreto.
8. In presenza delle omissioni o
difformità di cui al comma 5, il soggetto richiedente la prestazione può
presentare una nuova dichiarazione sostitutiva unica, ovvero può comunque
richiedere la prestazione mediante l’attestazione relativa alla dichiarazione
presentata recante le omissioni o le difformità rilevate dall’Agenzia delle
entrate. Tale dichiarazione è valida ai fini dell’erogazione della
prestazione, fatto salvo il diritto degli enti erogatori di richiedere idonea
documentazione atta a dimostrare la completezza e veridicità dei dati
indicati nella dichiarazione. Gli enti erogatori eseguono, singolarmente o
mediante un apposito servizio comune, tutti i controlli ulteriori necessari e
provvedono ad ogni adempimento conseguente alla non veridicità dei dati
dichiarati.
9. Ai fini dei successivi controlli
relativi alla determinazione del patrimonio mobiliare gestito dagli operatori
di cui all’articolo 7, sesto comma, del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, l’Agenzia delle entrate, in presenza di
specifiche omissioni o difformità rilevate ai sensi del comma 5, effettua,
sulla base di criteri selettivi, apposite richieste di informazioni ai
suddetti operatori, avvalendosi delle relative procedure automatizzate di
colloquio.
10. Nell’ambito della
programmazione dell’attività di accertamento della Guardia di finanza, una
quota delle verifiche è riservata al controllo sostanziale della posizione
reddituale e patrimoniale dei nuclei familiari dei soggetti beneficiari di
prestazioni, secondo criteri selettivi.
11. I nominativi dei richiedenti
nei cui confronti emergono divergenze nella consistenza del patrimonio
mobiliare sono comunicati alla Guardia di finanza al fine di assicurare il
coordinamento e l’efficacia dei controlli previsti dal comma 10.
12. Con apposita convenzione stipulata
tra l’INPS e l’Agenzia delle entrate, nel rispetto delle disposizioni del
codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, sono
disciplinate le modalità attuative e le specifiche tecniche per lo scambio
delle informazioni necessarie all’attuazione delle disposizioni del presente
articolo.
13. Al fine di consentire la
semplificazione e il miglioramento degli adempimenti dei soggetti richiedenti
le prestazioni agevolate, a seguito dell’evoluzione dei sistemi informativi
dell’INPS e dell’Agenzia delle entrate possono essere altresì previste
specifiche attività di sperimentazione finalizzate a sviluppare l’assetto dei
relativi flussi di informazione.
14. Ai fini del rispetto dei
criteri di equità sociale, con decreto del Ministero dell’economia e delle
finanze, sulla base delle valutazioni dell’INPS e dell’Agenzia delle entrate,
si provvede alla razionalizzazione e all’armonizzazione dei criteri di
determinazione dell’indicatore della situazione economica equivalente
rispetto all’evoluzione della normativa fiscale»;
b) all’articolo 4-bis, il
comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. L’INPS per l’alimentazione
del sistema informativo dell’indicatore della situazione economica
equivalente può stipulare apposite convenzioni con i soggetti di cui all’articolo 3, comma 3, lettera d), del regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322»;
c) all’articolo 6, comma 4, al
primo e al quarto periodo, le parole: «Agenzia delle entrate » sono
sostituite dalle seguenti: «Istituto nazionale della previdenza sociale»;
d) alla tabella 1, parte I, dopo
la lettera b), è inserito il seguente capoverso: «Al reddito complessivo
devono essere aggiunti i redditi da lavoro dipendente e assimilati, di lavoro
autonomo ed impresa, redditi diversi di cui all’articolo 67, comma 1, lettere i) e l), del testo unico delle imposte
sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917, assoggettati ad imposta sostitutiva o definitiva,
fatta salva diversa volontà espressa dal legislatore sulle norme che regolano
tali componenti reddituali ».
2. Ai maggiori compiti previsti
dal comma 1 del presente articolo per l’Istituto nazionale della previdenza
sociale (INPS) e per l’Agenzia delle entrate si provvede con le risorse umane
e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Art. 35.
(Modifiche
al decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni,
dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2)
1. L’articolo 19-ter del
decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, è sostituito dal
seguente:
«Art. 19-ter. – (Indennizzi per
le aziende commerciali in crisi). – 1. L’indennizzo di cui al decreto legislativo 28 marzo 1996, n. 207, è
concesso, nella misura e secondo le modalità ivi previste, anche ai soggetti
che si trovano in possesso dei requisiti di cui all’articolo 2 del medesimo
decreto legislativo nel periodo compreso tra il 1º gennaio 2009 e il 31
dicembre 2011. Per i soggetti che nel mese di compimento dell’età
pensionabile sono anche in possesso del requisito contributivo minimo
richiesto per conseguire la pensione di vecchiaia, il predetto indennizzo
spetta fino alla prima decorrenza utile della pensione di vecchiaia medesima.
Le domande di cui all’articolo 7 del citato decreto legislativo n. 207 del 1996 possono
essere presentate fino al 31 gennaio 2012.
2. L’aliquota contributiva
aggiuntiva di cui all’articolo 5 del decreto legislativo 28 marzo 1996, n. 207, dovuta
dagli iscritti alla Gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali
degli esercenti attività commerciali presso l’INPS, è prorogata, con le
medesime modalità, fino al 31 dicembre 2014.
3. Gli indennizzi concessi ai
sensi dell’articolo 1, comma 272, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, in
pagamento alla data del 31 dicembre 2008, sono prorogati fino alla data di
decorrenza della pensione di vecchiaia purché i titolari dell’indennizzo
siano in possesso, nel mese di compimento dell’età pensionabile, anche del
requisito contributivo minimo richiesto per conseguire la pensione di
vecchiaia».
2. All’articolo 30-bis, comma 7,
del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni,
dalla legge 28
gennaio 2009, n. 2, dopo le parole: «Ministro dell’economia e delle
finanze» sono inserite le seguenti: «, di concerto con il Ministro per la
pubblica amministrazione e l’innovazione,».
3. All’articolo 61 del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, il comma 7-bis,
introdotto dall’articolo 18, comma 4-sexies, del decreto-legge 29 novembre
2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, è abrogato.
Art. 36.
(Modifiche
all’articolo 9 del decreto-legge n. 148 del 1993, convertito, con
modificazioni, dalla legge n. 236 del 1993)
1. All’articolo 9 del
decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, sono apportate le
seguenti modifiche:
a) dopo il comma 3-bis è
inserito il seguente:
«3-ter. Il Ministero del lavoro
e delle politiche sociali può prevedere misure di sostegno al reddito per
lavoratori disoccupati o a rischio di esclusione dal mercato del lavoro »;
b) al comma 4, le parole: «di
cui ai commi 1, 2, 3 e 3-bis» sono sostituite dalle seguenti: «di cui ai
commi 1, 2, 3, 3-bis e, prioritariamente, 3-ter».
Art. 37.
(Sottrazione
alle procedure esecutive dei fondi intestati al Ministero del lavoro e delle
politiche sociali)
1. Le disposizioni di cui all’articolo 1, comma 294, della legge 23 dicembre 2005, n. 266,
si applicano anche alle ipotesi di fondi intestati al Ministero del lavoro e
delle politiche sociali.
2. Gli atti di sequestro e di
pignoramento afferenti ai fondi di cui al comma 1 sono nulli. La nullità è
rilevabile d’ufficio e gli atti non determinano obbligo di accantonamento da
parte delle sezioni della Tesoreria dello Stato né sospendono
l’accreditamento di somme destinate ai funzionari delegati centrali e
periferici.
Art. 38.
(Modifica
all’articolo 11 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124)
1. All’articolo 11 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124,
dopo il comma 3 è inserito il seguente:
«3-bis. Il verbale di cui al
comma 3 è dichiarato esecutivo con decreto dal giudice competente, su istanza
della parte interessata».
Art. 39.
(Obbligo
di versamento delle ritenute previdenziali)
1. L’omesso versamento, nelle forme
e nei termini di legge, delle ritenute previdenziali e assistenziali operate
dal committente sui compensi dei lavoratori a progetto e dei titolari di
collaborazioni coordinate e continuative iscritti alla gestione separata di
cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335,
configura le ipotesi di cui ai commi 1-bis, 1-ter e 1-quater dell’articolo 2
del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni,
dalla legge 11
novembre 1983, n. 638.
Art. 40.
(Contribuzione
figurativa)
1. Ai fini del calcolo della retribuzione
annua pensionabile, e per la liquidazione delle prestazioni a sostegno o
integrazione del reddito, per i periodi successivi al 31 dicembre 2004, il
valore retributivo da attribuire per ciascuna settimana ai periodi
riconosciuti figurativamente per gli eventi previsti dalle disposizioni in
vigore e verificatisi nel corso del rapporto di lavoro, è pari all’importo
della normale retribuzione che sarebbe spettata al lavoratore, in caso di
prestazione lavorativa, nel mese in cui si colloca l’evento.
Il predetto importo deve essere
determinato dal datore di lavoro sulla base degli elementi retributivi
ricorrenti e continuativi.
Art. 41.
(Responsabilità
di terzi nelle invalidità civili)
1. Le pensioni, gli assegni e
le indennità, spettanti agli invalidi civili ai sensi della legislazione
vigente, corrisposti in conseguenza del fatto illecito di terzi, sono
recuperate fino a concorrenza dell’ammontare di dette prestazioni dall’ente
erogatore delle stesse nei riguardi del responsabile civile e della compagnia
di assicurazioni.
2. Agli effetti del comma 1, il
valore capitale della prestazione erogata è determinato mediante criteri e
tariffe stabiliti con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche
sociali e del Ministro dell’economia e delle finanze, sentito il consiglio di
amministrazione dell’INPS, da emanare entro sessanta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge.
Art. 42.
(Comunicazioni
delle imprese di assicurazione all’INPS)
1. A decorrere dal 1º giugno
2010, nei casi di infermità comportante incapacità lavorativa, derivante da
responsabilità di terzi, il medico è tenuto a darne segnalazione nei
certificati di malattia di cui all’articolo 2 del decreto-legge 30 dicembre
1979, n. 663, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n.
33, al fine di consentire all’ente assicuratore l’esperibilità delle azioni
surrogatorie e di rivalsa.
2. In caso di eventi occorsi in
danno di soggetti aventi diritto all’indennità di malattia erogata dall’INPS
ed imputabili a responsabilità di terzi, l’impresa di assicurazione, prima di
procedere all’eventuale risarcimento del danno, è tenuta a darne immediata
comunicazione all’INPS.
3. Entro quindici giorni dal
ricevimento della comunicazione di cui al comma 2, l’INPS trasmette all’impresa
di assicurazione un «certificato di indennità corrisposte» (CIR) attestante
l’avvenuta liquidazione dell’indennità di malattia ed il relativo importo.
4. L’impresa assicuratrice
procede, conseguentemente, ad accantonare e rimborsare preventivamente
all’INPS l’importo certificato ai sensi del comma 3.
5. Dall’attuazione del presente
articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Art. 43.
(Efficacia
delle domande di iscrizione e cancellazione dall’albo delle imprese artigiane
per gli enti previdenziali)
1. Ai fini del contenimento
degli oneri previdenziali, a decorrere dal 1º gennaio 2010, gli atti e i
provvedimenti relativi alle modificazioni dello stato di fatto e di diritto,
compresa la cessazione delle imprese individuali e di tutti i soggetti
comunque iscritti all’albo delle imprese artigiane, sono inopponibili
all’INPS, decorsi tre anni dal verificarsi dei relativi presupposti, e
sentite le commissioni provinciali dell’artigianato e gli altri organi o enti
competenti le cui potestà restano comunque ferme. L’INPS attua apposite forme
di comunicazione nei confronti dei destinatari delle disposizioni del
presente articolo per favorire la correttezza delle posizioni contributive
individuali.
2. Dall’attuazione del presente
articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Art. 44.
(Pignoramento
e sequestro nei confronti degli istituti esercenti forme di previdenza e
assistenza obbligatoria)
1. All’articolo 14 del
decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30, dopo il comma 1-bis è
inserito il seguente:
«1-ter. Le disposizioni di cui
al comma 1-bis si applicano anche ai pignoramenti mobiliari di cui agli
articoli 513 e seguenti del codice di procedura civile promossi nei confronti
di enti ed istituti esercenti forme di previdenza ed assistenza obbligatorie
organizzati su base territoriale».
Art. 45.
(Disposizioni
in materia di contribuzione figurativa per periodi di malattia)
1. All’articolo 1 del decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 564, dopo il
comma 1 è inserito il seguente:
«1-bis. Il limite dei ventidue
mesi di cui al comma 1 non si applica, a partire dall’insorgenza dello stato
di inabilità ai sensi dell’articolo 8 della legge 12 giugno 1984, n. 222, ai
soggetti che abbiano conseguito tale inabilità a seguito di infortunio sul
lavoro, in sostituzione della pensione di inabilità, fermo restando che, in
tal caso, non è dovuta la prestazione economica di malattia a carico
dell’ente previdenziale».
Art. 46.
(Differimento
di termini per l’esercizio di deleghe in materia di ammortizzatori sociali,
di servizi per l’impiego, incentivi all’occupazione e apprendistato e di
occupazione femminile)
1. All’articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 247, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 28 è sostituito dal seguente:
«28. Il Governo è delegato ad
adottare, entro il termine di ventiquattro mesi dalla data di entrata in
vigore della presente disposizione, su proposta del Ministro del lavoro e
delle politiche sociali, in conformità all’articolo 117 della Costituzione e agli
statuti delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento
e di Bolzano, e alle relative norme di attuazione, e garantendo l’uniformità
della tutela dei lavoratori sul territorio nazionale attraverso il rispetto
dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e
sociali, anche con riguardo alle differenze di genere e alla condizione delle
lavoratrici e dei lavoratori immigrati, uno o più decreti legislativi
finalizzati a riformare la materia degli ammortizzatori sociali per il
riordino degli istituti a sostegno del reddito»;
b) il comma 30 è sostituito dal
seguente:
«30. Il Governo è delegato ad
adottare, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della
presente disposizione, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche
sociali, in conformità all’articolo 117 della Costituzione e agli
statuti delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento
e di Bolzano, e alle relative norme di attuazione, e garantendo l’uniformità
della tutela dei lavoratori sul territorio nazionale attraverso il rispetto
dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e
sociali, anche con riguardo alle differenze di genere e alla condizione delle
lavoratrici e dei lavoratori immigrati, uno o più decreti legislativi
finalizzati al riordino della normativa in materia di:
a) servizi per l’impiego;
b) incentivi all’occupazione;
c) apprendistato»;
c) il comma 81 è sostituito dal
seguente:
«81. Il Governo è delegato ad
adottare, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della
presente disposizione, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche
sociali e del Ministro per le pari opportunità, in conformità all’articolo 117 della Costituzione e agli
statuti delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento
e di Bolzano, e alle relative norme di attuazione, e garantendo l’uniformità
della tutela dei lavoratori sul territorio nazionale attraverso il rispetto
dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e
sociali, uno o più decreti legislativi finalizzati al riordino della normativa
in materia di occupazione femminile, nel rispetto dei seguenti princı`pi
e criteri direttivi:
a) previsione, nell’ambito
dell’esercizio della delega in tema di riordino degli incentivi di cui al
comma 30, lettera b), di incentivi e sgravi contributivi mirati a sostenere i
regimi di orari flessibili legati alle necessità della conciliazione tra
lavoro e vita familiare, nonché a favorire l’aumento dell’occupazione
femminile;
b) revisione della vigente
normativa in materia di congedi parentali, con particolare riferimento
all’estensione della durata di tali congedi e all’incremento della relativa
indennità al fine di incentivarne l’utilizzo;
c) rafforzamento degli istituti
previsti dall’articolo 9 della legge 8 marzo 2000, n. 53, con
particolare riferimento al lavoro a tempo parziale e al telelavoro;
d) rafforzamento dell’azione dei
diversi livelli di governo e delle diverse amministrazioni competenti, con
riferimento ai servizi per l’infanzia e agli anziani non autosufficienti, in
funzione di sostegno dell’esercizio della libertà di scelta da parte delle
donne nel campo del lavoro;
e) orientamento dell’intervento
legato alla programmazione dei Fondi comunitari, a partire dal Fondo sociale
europeo (FSE) e dal Programma operativo nazionale (PON), in via prioritaria
per l’occupazione femminile, a supporto non solo delle attività formative, ma
anche di quelle di accompagnamento e inserimento al lavoro, con destinazione
di risorse alla formazione di programmi mirati alle donne per il corso della
relativa vita lavorativa;
f) rafforzamento delle garanzie
per l’applicazione effettiva della parità di trattamento tra donne e uomini
in materia di occupazione e di lavoro;
g) realizzazione, anche ai fini
di cui alla lettera e), di sistemi di raccolta ed elaborazione di dati in
grado di far emergere e rendere misurabili le discriminazioni di genere anche
di tipo retributivo;
h) potenziamento delle azioni
intese a favorire lo sviluppo dell’imprenditoria femminile;
i) previsione di azioni e
interventi che agevolino l’accesso e il rientro nel mercato del lavoro delle
donne, anche attraverso formazione professionale mirata con conseguente
certificazione secondo le nuove strategie dell’Unione europea;
l) definizione degli adempimenti
dei datori di lavoro in materia di attenzione al genere».
Art. 47.
(Disposizione
finalizzata ad assicurare l’indennizzo per complicanze di tipo irreversibile
a causa di vaccinazioni obbligatorie)
1. L’autorizzazione di spesa
di cui alla legge 29 ottobre 2005, n. 229, è incrementata della somma pari a
120 milioni di euro per l’anno 2010.
2. All’onere derivante dalla
disposizione di cui al comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione
dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 2, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, per
l’anno 2010.
Art. 48.
(Modifiche
al decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276)
1. Al comma 2 dell’articolo 4 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, il
secondo periodo è sostituito dai seguenti: «Decorsi due anni, entro i novanta
giorni successivi, i soggetti autorizzati possono richiedere l’autorizzazione
a tempo indeterminato. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali
rilascia l’autorizzazione a tempo indeterminato entro novanta giorni dalla
richiesta, previa verifica del rispetto degli obblighi di legge e del
contratto collettivo e, in ogni caso, subordinatamente al corretto andamento
della attività svolta».
2. Al comma 1 dell’articolo 5 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, la
lettera f) è sostituita dalla seguente:
«f) l’interconnessione con la
borsa continua nazionale del lavoro di cui all’articolo 15, attraverso il
raccordo con uno o più nodi regionali, nonché l’invio all’autorità
concedente, pena la revoca dell’autorizzazione, di ogni informazione
strategica per un efficace funzionamento del mercato del lavoro, tra cui i
casi in cui un percettore di sussidio o indennità pubblica rifiuti senza
giustificato motivo una offerta formativa, un progetto individuale di
reinserimento nel mercato del lavoro ovvero una occupazione congrua ai sensi
della legislazione vigente;».
3. All’articolo 6 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e
successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1, le parole da: «e
fermo restando» fino a: «nonché l’invio di» sono sostituite dalle seguenti:
«e conferiscano alla borsa continua nazionale del lavoro, secondo le modalità
previste con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di
concerto con il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, i
curricula dei propri studenti, che sono resi pubblici anche nei siti internet
dell’Ateneo per i dodici mesi successivi alla data di conseguimento del
diploma di laurea. Resta fermo l’obbligo dell’invio alla borsa continua
nazionale del lavoro di»;
b) il comma 3 è sostituito dal
seguente:
«3. Sono altresì autorizzati
allo svolgimento della attività di intermediazione, a condizione che siano
rispettati i requisiti di cui alle lettere d), e), f) e g) dell’articolo 5,
comma 1:
a) le associazioni dei datori di
lavoro e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul
piano nazionale che possono svolgere l’attività anche per il tramite delle
associazioni territoriali e delle società di servizi controllate;
b) le associazioni in possesso
di riconoscimento istituzionale di rilevanza nazionale o regionale e aventi
come oggetto la tutela, l’assistenza e la promozione delle attività
imprenditoriali, del lavoro, della formazione o delle disabilità;
c) gli enti bilaterali che, ove
ne ricorrano i presupposti, possono operare con le modalità indicate alla
lettera a)»;
c) dopo il comma 3, è inserito
il seguente:
«3-bis. Sono altresı`
autorizzati allo svolgimento della attività di intermediazione i gestori di
siti internet, a condizione che svolgano la predetta attività senza finalità
di lucro e fermo restando l’invio di ogni informazione relativa al
funzionamento del mercato del lavoro ai sensi di quanto disposto
dall’articolo 17, nonché a condizione della pubblicazione sul sito medesimo
dei propri dati identificativi»;
d) al comma 8 sono aggiunti, in
fine, i seguenti periodi: «In attesa delle normative regionali, i soggetti di
cui al comma 2, che intendono svolgere attività di intermediazione, ricerca e
selezione e supporto alla ricollocazione professionale, comunicano
preventivamente al Ministero del lavoro e delle politiche sociali il possesso
dei requisiti di cui all’articolo 5, comma 1, lettere c) e f).
Il Ministero del lavoro e delle
politiche sociali, previa verifica dei requisiti di cui al precedente
periodo, iscrive, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione,
i soggetti istanti nell’apposita sezione dell’albo di cui all’articolo 4»;
e) è aggiunto, in fine, il
seguente comma:
«8-ter. Fermo restando quanto
previsto dall’articolo 18, i soggetti di cui ai commi 1, 3 e 3-bis del
presente articolo sono autorizzati allo svolgimento della attività di
intermediazione a condizione che comunichino preventivamente al Ministero del
lavoro e delle politiche sociali l’avvio dello svolgimento dell’attività di intermediazione,
autocertificando, ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, il
possesso dei requisiti richiesti. Tali soggetti sono inseriti in un’apposita
sezione dell’albo di cui all’articolo 4 del presente decreto. Resta fermo che
non trova per essi applicazione la disposizione di cui ai commi 2 e 6 del
predetto articolo 4».
4. All’articolo 12 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, sono
apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1, il secondo
periodo è sostituito dal seguente: «Le risorse sono destinate a interventi di
formazione e riqualificazione professionale, nonché a misure di carattere
previdenziale e di sostegno al reddito a favore dei lavoratori assunti con
contratto a tempo determinato, dei lavoratori che abbiano svolto in
precedenza missioni di lavoro in somministrazione in forza di contratti a
tempo determinato e, limitatamente agli interventi formativi, dei potenziali
candidati a una missione»;
b) il comma 3 è sostituito dal
seguente:
«3. Gli interventi di cui ai
commi 1 e 2 sono attuati nel quadro delle politiche e delle misure stabilite
dal contratto collettivo nazionale di lavoro delle imprese di
somministrazione di lavoro, sottoscritto dalle organizzazioni dei datori di
lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative a livello
nazionale ovvero, in mancanza, dai fondi di cui al comma 4»;
c) al comma 5 sono aggiunte, in
fine, le seguenti parole: «e approva, entro il termine di sessanta giorni
dalla presentazione, il documento contenente le regole stabilite dal fondo
per il versamento dei contributi e per la gestione, il controllo, la
rendicontazione e il finanziamento degli interventi di cui ai commi 1 e 2.
Decorso inutilmente tale termine, il documento si intende approvato»;
d) il comma 8 è sostituito dal
seguente:
«8. In caso di omissione, anche
parziale, dei contributi di cui ai commi 1 e 2, il datore di lavoro è tenuto
a corrispondere al fondo di cui al comma 4, oltre al contributo omesso, gli
interessi nella misura prevista dal tasso indicato all’articolo 1 del decreto
del Ministero dell’economia e delle finanze 26 settembre 2005, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 236 del 10 ottobre 2005, più il 5 per cento,
nonché una sanzione amministrativa di importo pari al contributo omesso»;
e) dopo il comma 8 è inserito il
seguente:
«8-bis. In caso di mancato
rispetto delle regole contenute nel documento di cui al comma 5, il fondo
nega il finanziamento delle attività formative oppure procede al recupero
totale o parziale dei finanziamenti già concessi. Le relative somme restano a
disposizione dei soggetti autorizzati alla somministrazione per ulteriori
iniziative formative.
Nei casi più gravi, individuati
dalla predetta disciplina e previa segnalazione al Ministero del lavoro e
delle politiche sociali, si procede ad una definitiva riduzione delle somme a
disposizione dei soggetti autorizzati alla somministrazione di lavoro in
misura corrispondente al valore del progetto formativo inizialmente
presentato o al valore del progetto formativo rendicontato e finanziato. Tali
somme sono destinate al fondo di cui al comma 4»;
f) dopo il comma 9 è aggiunto il
seguente:
«9-bis. Gli interventi di cui al
presente articolo trovano applicazione con esclusivo riferimento ai
lavoratori assunti per prestazioni di lavoro in somministrazione».
5. All’articolo 13 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, dopo il
comma 5 è inserito il seguente:
«5-bis. La previsione di cui al
comma 1, lettera a), trova applicazione solo in presenza di una convenzione
stipulata tra una o più agenzie autorizzate alla somministrazione di lavoro
con i comuni, le province, le regioni ovvero con le agenzie tecniche
strumentali del Ministero del lavoro e delle politiche sociali».
6. All’articolo 15 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, dopo il
comma 1 è inserito il seguente:
«1-bis. Entro il termine di
cinque giorni a decorrere dalla pubblicazione prevista dall’articolo 4, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, le
amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e
successive modificazioni, sono tenute a conferire le informazioni relative
alle procedure comparative previste dall’articolo 7, comma 6-bis, del medesimo decreto legislativo n. 165 del
2001, nonché alle procedure selettive e di avviamento di cui
agli articoli 35 e 36 del medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001, e
successive modificazioni, ai nodi regionali e interregionali della borsa
continua nazionale del lavoro. Il conferimento dei dati previsto dal presente
comma è effettuato anche nel rispetto dei princı`pi di trasparenza di
cui all’articolo 11, comma 3, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150. Con
decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il
Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione, sentita la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano, sono definite le informazioni da conferire
nel rispetto dei princı`pi di accessibilità degli atti».
7. All’articolo 61 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, al
comma 2, dopo le parole: «rapporti di durata complessiva non superiore a
trenta giorni nel corso dell’anno solare» sono inserite le seguenti:
«ovvero, nell’ambito dei servizi
di cura e assistenza alla persona, non superiore a 240 ore,».
8. Fermo restando quanto
stabilito dall’articolo 48 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, ivi
compresa la necessaria intesa tra le regioni, il Ministero del lavoro e delle
politiche sociali e il Ministero dell’istruzione, dell’università e della
ricerca, sentite le parti sociali, prevista dal comma 4 del citato articolo
48, l’obbligo di istruzione di cui all’articolo 1, comma 622, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e
successive modificazioni, si assolve anche nei percorsi di apprendistato per
l’espletamento del diritto-dovere di istruzione e formazione di cui al
predetto articolo 48 del decreto legislativo n. 276 del 2003.
Art. 49.
(Nomina
dei componenti di comitati istituiti presso l’INPS)
1. La nomina dei componenti del
comitato amministratore del Fondo di cui all’articolo 3 del regolamento di
cui al decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 28 aprile
2000, n. 158, può essere effettuata per più di due volte.
2. All’articolo 58 della legge 17 maggio 1999, n. 144, e
successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, la parola:
«tredici» è sostituita dalla seguente: «dodici» e le parole:
«sei eletti dagli iscritti al
Fondo» sono sostituite dalle seguenti: «cinque designati dalle associazioni
sindacali rappresentative degli iscritti al Fondo medesimo»;
b) il comma 3 è sostituito dal
seguente:
«3. Il comitato amministratore è
presieduto dal presidente dell’INPS o da un suo delegato scelto tra i
componenti del consiglio di amministrazione dell’Istituto medesimo».
Art. 50.
(Disposizioni
in materia di collaborazioni coordinate e continuative)
1. Fatte salve le sentenze
passate in giudicato, in caso di accertamento della natura subordinata di
rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, anche se riconducibili
ad un progetto o programma di lavoro, il datore di lavoro che abbia offerto
entro il 30 settembre 2008 la stipulazione di un contratto di lavoro
subordinato ai sensi dell’articolo 1, commi 1202 e seguenti, della legge 27 dicembre 2006, n. 296,
nonché abbia, dopo la data di entrata in vigore della presente legge,
ulteriormente offerto la conversione a tempo indeterminato del contratto in
corso ovvero offerto l’assunzione a tempo indeterminato per mansioni
equivalenti a quelle svolte durante il rapporto di lavoro precedentemente in
essere, è tenuto unicamente a indennizzare il prestatore di lavoro con
un’indennità di importo compreso tra un minimo di 2,5 ed un massimo di 6 mensilità
di retribuzione, avuto riguardo ai criteri indicati nell’articolo 8 della legge 15 luglio 1966, n. 604.
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