Legge 11 febbraio 1980, n. 18
"Indennità
di accompagnamento agli invalidi civili totalmente inabili."
(Pubblicata
nella G.U. 14 febbraio 1980, n. 44)
Art.
1
Ai mutilati ed
invalidi civili totalmente inabili per affezioni fisiche o psichiche di cui
agli articoli 2
e 12 della legge
30 marzo 1971, n. 118, nei cui confronti le apposite
commissioni sanitarie, previste dall'art. 7 e seguenti della legge citata,
abbiano accertato che si trovano nell'impossibilità di deambulare senza l'aiuto
permanente di un accompagnatore o, non essendo in grado di compiere gli atti
quotidiani della vita, abbisognano di un'assistenza continua, è concessa
un'indennità di accompagnamento, non reversibile, al solo titolo della
minorazione, a totale carico dello Stato, dell'importo di lire 120.000 mensili
a partire dal 1° gennaio 1980, elevate a lire 180.000 mensili dal 1° gennaio
1981 e a lire 232.000 mensili con decorrenza 1° gennaio 1982. Dal 1° gennaio
1983 l'indennità di accompagnamento sarà equiparata a quella goduta dai grandi
invalidi di guerra ai sensi della tabella E, lettera a-bis, n. 1, del decreto del
Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915.
La medesima
indennità è concessa agli invalidi civili minori di diciotto anni che si
trovano nelle condizioni sopra indicate. Sono escluse dalle indennità di cui ai
precedenti commi gli invalidi civili gravi ricoverati gratuitamente in
istituto.(1) (2)
(1) La Corte
costituzionale, con sentenza 14-22 giugno 1989 n. 346 (G. U. 28 giugno 1989, n.
26 - Serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del
combinato disposto degli artt. 1, primo comma, L. 11 febbraio 1980, n. 18 e 2,
quarto comma, L. 30 marzo 1971, n. 118, nella parte in cui esclude che la
cecità parziale possa concorrere con altre minorazioni allo stato totale di
inabilita con diritto, quindi, all'indennità di accompagnamento
(2) Per
l'interpretazione autentica del presente si ricorda che, L. 26 luglio 1984, n.
392 - all'articolo 1 - ha fornito l'interpretazione autentica del presente
articolo.
Art.
2
Il Ministro della sanità, entro e non oltre tre mesi
dall'entrata in vigore della presente legge, sentito il Consiglio sanitario
nazionale, determina con proprio decreto (3) la tabella indicativa delle
percentuali di invalidità per le minorazioni e malattie invalidanti previste
dalla legge 30 marzo
1971, n. 118; eventuali modifiche e variazioni sono apportate
con decreto del Ministro stesso entro il 31 dicembre di ogni anno successivo a
quello di entrata in vigore della presente legge.
(3) La citata
tabella è stata approvata con D.M. 25 luglio 1980
Art.
3
Gli invalidi
civili totalmente inabili per affezioni fisiche o psichiche di cui agli articoli 2
e 12 della legge
30 marzo 1971, n. 118 (2), già riconosciuti tali
all'entrata in vigore della presente legge, i quali ritengano di essere nelle
condizioni previste all'art. 1, sono, a domanda, sottoposti a visita di
accertamento, ai fini della concessione dell'indennità di accompagnamento,
dalle commissioni sanitarie provinciali, entro sei mesi dall'entrata in vigore
della presente legge.
Per gli invalidi
civili non ancora riconosciuti all'entrata in vigore della presente legge,
all'atto dell'accertamento sanitario di cui all'art. 6 della
legge 30 marzo 1971, n. 118, le commissioni
sanitarie accertano l'esistenza o meno dei requisiti che danno diritto
all'indennità di accompagnamento prevista dal precedente articolo 1.
I minori di anni
18 che si trovano nelle condizioni di cui all'art. 1 della presente legge
vengono sottoposti ad accertamento sanitario, presso le Commissioni sanitarie
di cui all'art. 7 e
seguenti della citata legge 30 marzo 1971, n. 118,
entro sei mesi dalla presentazione della domanda prodotta da chi ne cura gli
interessi.
Il diritto
all'indennità di accompagnamento decorre dal primo giorno del mese successivo a
quello nel quale viene presentata la domanda.
Art. 4
All'onere
derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 15 miliardi
per l'anno finanziario 1980, si provvede mediante corrispondente riduzione
dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione della
spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo, all'uopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento "sgravi contributivi disposti
per il contenimento del costo del lavoro e dell'inflazione".
Il Ministro del
tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni
di bilancio.