Legge
29 aprile 1976, n. 177
(gu
n. 120 del 07/05/1976)
Collegamento
delle pensioni del settore pubblico alla dinamica delle retribuzioni.
Miglioramento del trattamento di quiescenza del personale statale e degli
iscritti alle casse pensioni degli istituti di previdenza.
Preambolo
La
camera dei deputati ed il senato della repubblica hanno approvato;
Il
presidente della repubblica
Promulga
La
seguente legge:
Capo I collegamento delle pensioni alla
dinamica delle retribuzioni
Art.1. Perequazione automatica delle
pensioni
Le pensioni
ordinarie, sia normali sia privilegiate, e gli assegni vitalizi, temporanei e
rinnovabili, a carico dello stato e dell'amministrazione ferroviaria, del fondo
per il culto, del fondo di beneficenza e di religione della città di Roma,
dell'azienda dei patrimoni riuniti ex economali, degli archivi notarili e del
cessato commissariato per la emigrazione, sono soggette alla perequazione
automatica secondo le disposizioni dei successivi articoli 2, 3 e 4.
La perequazione
automatica prevista dal precedente comma si applica anche sulle pensioni a
carico del fondo per il trattamento di quiescenza al personale degli uffici
locali, ai titolari di agenzia, ai ricevitori ed ai portalettere, della cassa
integrativa di previdenza per il personale telefonico statale, del fondo per il
trattamento di quiescenza e assegni straordinari al personale del lotto, nonché
delle casse pensioni amministrate dalla direzione generale degli istituti di
previdenza del ministero del tesoro. il relativo onere è a carico dei fondi e
delle casse predette.
Art.2. Indice delle retribuzioni
Con decreto del presidente della
repubblica, su proposta del presidente del consiglio dei ministri di concerto
con il ministro per il tesoro, sentite le organizzazioni sindacali, saranno
stabiliti i criteri per la determinazione annuale dell'indice di incremento
delle retribuzioni da applicare sulle pensioni avendo riguardo al confronto tra
due periodi consecutivi di dodici mesi ciascuno dei trattamenti economici
fondamentali ed accessori, fissi e continuativi, dovuti con carattere di
generalità per le categorie del personale in attività di servizio.
Sino a quando non
sarà determinato l'indice di cui al precedente comma e comunque non oltre
l'anno 1978, sarà applicato sulle pensioni l'indice valevole per lo aggancio
alla dinamica salariale del settore privato.
Art.3. Perequazione delle pensioni per gli
anni 1976 e 1977
Per l'anno 1976 le misure annue
lorde delle pensioni di cui al precedente articolo 1 sono aumentate del 6, 9 per
cento, come stabilito per la perequazione automatica delle pensioni della
previdenza sociale dall'articolo 2 del decreto del ministro per il lavoro e la
previdenza sociale di concerto con il ministro per il tesoro in data 29
novembre 1975.
Per l'anno 1977,
le misure annue delle pensioni saranno ulteriormente aumentate in relazione
alla percentuale di variazione che sarà accertata ai sensi dello articolo 9,
ultimo comma, della legge 3 giugno 1975, n. 160.
Gli aumenti di cui ai precedenti
commi non operano sulle pensioni relative a cessazioni dal servizio con effetto
posteriore al 31 dicembre 1975.
Art.4. Criteri di applicazione dell'indice
Le variazioni
percentuali di aumento dell'indice delle retribuzioni di cui al precedente
articolo 3 sono applicate direttamente dagli uffici che amministrano le partite
di pensione.
Capo II - Trasferimento assegni vitalizi al
fondo sociale e costituzione della posizione assicurativa.
Art.5. Costituzione della posizione
assicurativa
A decorrere
dall'1 gennaio 1976, per le cessazioni dal servizio senza diritto a pensione
per raggiungimento del limite di età, per infermità e per morte, nei confronti
dei dipendenti statali si fa luogo alla costituzione della posizione
nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i
superstiti presso l'istituto nazionale della previdenza sociale, secondo le
disposizioni di cui all' articolo 124 del
decreto del presidente della repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092.
A partire dalla stessa data, la
posizione assicurativa di cui al precedente comma è costituita anche nei
confronti del personale iscritto all'istituto nazionale assistenza dipendenti
enti locali e all'istituto postelegrafonici, per i casi di cessazione dal
servizio che in base agli ordinamenti degli istituti stessi davano luogo alla
concessione di assegni vitalizi.
Sono abrogate
tutte le disposizioni sulla concessione degli assegni vitalizi a carico del
fondo di previdenza dei dipendenti statali, dell'istituto nazionale assistenza
dipendenti enti locali e dell'istituto postelegrafonici.
Art.6. Trasferimento degli assegni vitalizi
al fondo sociale
Gli assegni
vitalizi, liquidati o da liquidarsi, per cessazioni dal servizio fino al 31
dicembre 1975, dal fondo di previdenza dei dipendenti statali, dall'istituto
nazionale assistenza dipendenti enti locali e dall'istituto postelegrafonici, a
decorrere dall'1 gennaio 1976 sono posti a carico, con l'eccezione di cui al
comma seguente, del fondo sociale presso l'istituto nazionale della previdenza
sociale e sono equiparati a tutti gli effetti alla pensione sociale di cui all'
articolo 26
della legge 30 aprile 1969, n. 153.
Entro sei mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge, i titolari di assegni vitalizi erogati
dagli enti sopra indicati, possono optare per il mantenimento degli assegni in
godimento. L'opzione è irretrattabile.
Con decreto del
ministro per il lavoro e la previdenza sociale di concerto con il ministro per
il tesoro, saranno stabiliti i criteri e le modalità per la attuazione delle
disposizioni di cui al primo comma e per la regolamentazione dei rapporti
finanziari sulla base del trasferimento al fondo sociale delle riserve
matematiche.
Fino a quando non
sarà effettuato il passaggio dei predetti assegni vitalizi al fondo sociale,
gli enti previdenziali di cui al primo comma continueranno a corrispondere gli
assegni stessi nelle attuali misure, salvo conguaglio da effettuarsi all'atto
del conferimento della pensione sociale.
Art.7. Diritto all'indennità di buonuscita
Il primo comma dello articolo 3 del
decreto del presidente della repubblica 29 dicembre 1973, n. 1032
, è sostituito dal seguente:
L'iscritto al
fondo di previdenza per il personale civile e militare dello stato, gestito
dall'ente nazionale previdenza e assistenza per i dipendenti statali, che cessi
dal servizio per qualunque causa, consegue il diritto alla indennità di
buonuscita dopo almeno un anno di iscrizione al fondo.
Il primo comma
dell' articolo 5 del
decreto del presidente della repubblica 29 dicembre 1973, n. 1032,
è sostituito dal seguente:
In caso di morte
del dipendente statale in attività di servizio, l'indennità di buonuscita,
nella misura che sarebbe spettata al dipendente, compete, nell'ordine, al
coniuge superstite e agli orfani, ai genitori, ai fratelli e sorelle.
Le disposizioni
di cui al presente articolo si applicano per le cessazioni dal servizio con
decorrenza dall'1 gennaio 1976 e successive.
Capo III - Rivalutazione delle pensioni
anteriori alla concessione dell'assegno perequativo o di indennità analoghe.
Art.8.
Adeguamento delle pensioni del personale che non ha fruito dell'assegno perequativo
o di indennità analoghe
Le pensioni
ordinarie, sia normali sia privilegiate - escluse quelle di cui al successivo
articolo 9 - e gli assegni vitalizi, temporanei e rinnovabili, a carico dello
stato o dell'amministrazione ferroviaria, del fondo per il culto, del fondo di
beneficenza e di religione della città di Roma, dell'azienda dei patrimoni
riuniti ex economali, degli archivi notarili e del cessato commissariato per
l'emigrazione, relativi a cessazione dal servizio anteriori alla data di decorrenza
dell'assegno perequativo pensionabile di cui alla legge 15
novembre 1973, n. 734 , e degli altri assegni similari di
cui alle leggi 27 ottobre 1973, n. 628 , 30 luglio 1973,
n. 477, 30 novembre
1973, n. 766, 16 novembre 1973, n. 728, 27
dicembre 1973, n. 851 e 16 febbraio
1974, n. 57, sono maggiorate in ragione del 9
per cento a decorrere dall'1 gennaio 1976 e di un ulteriore 9 per cento a
decorrere dall'1 gennaio 1977.
Ai fini dell'attribuzione degli
aumenti percentuali di cui al precedente comma si considera la pensione annua
lorda in godimento alle singole date da cui hanno avuto effetto le disposizioni
di legge istitutive dell'assegno perequativo e degli altri assegni similari ivi
indicati. Per i personali che fruiscono della quota pensionabile delle
indennità mensili d'istituto e penitenziaria di cui alla legge 23 dicembre
1970, n. 1054, le maggiorazioni percentuali previste dal presente articolo sono
calcolate sul 90 per cento della pensione o assegno in godimento.
Ai titolari delle
pensioni e assegni indicati nel presente articolo è concessa, a decorrere
dall'1 gennaio 1978, un'integrazione mensile di L. 18.000 per le pensioni
dirette e di L. 9.000 per le pensioni di reversibilità.
Alla
corresponsione dei benefici previsti dal presente articolo provvedono d'ufficio
le direzioni provinciali del tesoro che hanno in carico le relative partite di
pensione e le amministrazioni competenti per le pensioni provvisorie.
I benefici di cui
ai precedenti commi spettano, nelle stesse percentuali e misure, anche alle
categorie di pensionati previste dagli articoli 8
e 10 del decreto
del presidente della repubblica 28 dicembre 1970, n. 1081,
secondo i criteri indicati negli articoli stessi.
Art.9. Rivalutazione delle pensioni
tabellari
Le pensioni di cui alle tabelle 2
e 3 annesse al decreto del
presidente della repubblica 29 dicembre 1973, numero 1092,
sono maggiorate del 30 per cento a decorrere dall'1 gennaio 1976 e di un
ulteriore 30 per cento a decorrere dall'1 gennaio 1977.
Con effetto dall'1 gennaio 1978
le tabelle 2 e 3 indicate nel precedente comma sono sostituite,
rispettivamente, dalle tabelle a e b allegate alla presente legge.
Le pensioni di
cui al presente articolo non sono soggette alla perequazione automatica
prevista dai precedenti articoli 2 e 3.
Art.10. Estensione dei miglioramenti al
personale postelegrafonico e telefonico
Il precedente articolo 8 si
applica anche ai titolari di pensione a carico del fondo per il trattamento di
quiescenza al personale degli uffici locali, ai titolari di agenzia, ai
ricevitori ed ai portalettere, di cui all' articolo 77 del decreto del
presidente della repubblica 5 giugno 1952, n. 656 , nonché ai titolari di
assegni integrativi di carattere continuativo a carico della cassa integrativa
di previdenza per il personale telefonico statale, di cui al decreto
legislativo 22 gennaio 1947, n. 134 , il relativo onere è a carico del fondo e
della cassa predetti.
Art.11. Effetti dei miglioramenti
Gli aumenti di pensione derivanti
dalla applicazione dei precedenti articoli 8 e 9 non vanno computati:
Ai fini di quanto
disposto dall' articolo 7 della
legge 10 febbraio 1962, n. 66 ;
Per la
determinazione del limite di reddito previsto dall' articolo 6 della legge 25
novembre 1964, n. 1266.
Art.12.
Collegamento alla perequazione automatica delle pensioni anteriori alla
concessione dell'assegno perequativo ed indennità analoghe.
Ai fini previsti
dagli articoli 2 , 3 e 4 della presente legge, le pensioni di cui al precedente
articolo 8 si considerano negli importi definitivamente spettanti a
completamento della rivalutazione stabilita nello stesso articolo 8.
Capo IV - Nuove norme sulla contribuzione e
sulla base pensionabile
Titolo I - Personale civile e militare
dello stato
Art.13. Ritenute in conto entrate tesoro
A decorrere
dall'1 gennaio 1976, i dipendenti dello stato sono sottoposti alla ritenuta in
conto entrate tesoro del 7 per cento dell'80 per cento;
1) dello
stipendio lordo e della tredicesima mensilità;
2) dell'assegno
perequativo pensionabile di cui alla legge 15
novembre 1973, n. 734 , e degli analoghi assegni o
indennità di cui alle leggi 27 ottobre 1973, n. 628, 30 luglio 1973,
n. 477 , 30 novembre
1973, n. 766, 16 novembre 1973, n. 728 e 27
dicembre 1973, n. 851;
3) dell'indennità
di funzione di cui al decreto del
presidente della repubblica 30 giugno 1972, n. 748
, ed alla legge 10 dicembre 1973, n. 804 ;
4) dell'assegno
personale di cui allo articolo 202 del
decreto del presidente della repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
5) dell'indennità
integrativa speciale di cui alla legge 27 maggio
1959, n. 324 , e successive modificazioni ed
integrazioni, compreso l'importo corrisposto sulla tredicesima mensilità;
6) dei restanti
assegni pensionabili non considerati ai fini della maggiorazione della base
pensionabile di cui agli articoli 15 e 16.
Agli effetti del
precedente comma, gli assegni imponibili si considerano integralmente anche se
dovuti in misura ridotta.
A decorrere
dall'1 gennaio 1976 è soppresso il secondo comma dell' articolo 3 del
decreto del presidente della repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092
.
Art.14. Contributi di riscatto
A decorrere
dall'1 gennaio 1976, per le domande di riscatto presentate dalla data stessa,
il contributo del 6 per cento previsto dall'articolo 13, primo comma, e dall'articolo 14,
secondo comma, del decreto del presidente della repubblica 29 dicembre 1973, n.
1092, o da altre analoghe disposizioni di legge,
è elevato al 7 per cento.
Restano salve le diverse misure
del contributo di riscatto previste dalle norme in vigore.
Art.15. Base pensionabile personale civile
L' articolo 43 del
decreto del presidente della repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092
, è sostituito, per le cessazioni dal servizio aventi decorrenza non anteriore
all'1 gennaio 1976, dal seguente:
Ai fini della
determinazione della misura del trattamento di quiescenza dei dipendenti
civili, la base pensionabile, costituita dall'ultimo stipendio o dall'ultima
paga o retribuzione e dagli assegni o indennità pensionabili sottoindicati,
integralmente percepiti, è aumentata del 18 per cento:
A) indennità di
funzione per i dirigenti superiori e per i primi dirigenti prevista dallo articolo 47 del
decreto del presidente della repubblica 30 giugno 1972, n. 748
;
B) assegno
perequativo e assegno personale pensionabile previsti dalla legge 15
novembre 1973, n. 734 , per gli impiegati civili, di
ruolo e non di ruolo e per gli operai dello stato;
C) indennità ed assegno personale
pensionabile previsti dall' articolo 1 della legge 16 novembre 1973, n. 728,
per il personale di ruolo e non di ruolo, compreso quello operaio, della
amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e dell'azienda di stato
per i servizi telefonici;
D) assegno annuo
previsto dall' articolo 12 del decreto-legge 1 ottobre 1973, n. 580, convertito
nella legge 30
novembre 1973, n. 766, per il personale
insegnante delle università e degli istituti di istruzione universitaria, fuori
ruolo ed incaricato;
E) assegno annuo
previsto dall' articolo 12
della legge 30 luglio 1973, n. 477 , per il
personale ispettivo, direttivo, docente e non docente della scuola materna,
elementare, secondaria ed artistica;
F) indennità e
assegno personale pensionabili previsti dall' articolo 1 della legge 27
dicembre 1973, n. 851, per il personale di ruolo e non di ruolo e il personale
operaio dell'amministrazione autonoma dei monopoli di stato;
G) assegno
personale previsto dall' articolo 202 del
decreto del presidente della repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.
Agli stessi fini, nessun altro
assegno o indennità, anche se pensionabile, possono essere considerati se la
relativa disposizione di legge non ne preveda espressamente la valutazione
nella base pensionabile.
Art.16. Base pensionabile personale militare
L' articolo 53 del
presidente della repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092,
è sostituito, per le cessazioni dal servizio aventi decorrenza non anteriore
all'1 gennaio 1976, dal seguente:
Ai fini della determinazione
della misura del trattamento di quiescenza del personale militare, escluso
quello indicato nell'articolo 54, penultimo comma, la base pensionabile,
costituita dall'ultimo stipendio o dall'ultima paga e dagli assegni o indennità
pensionabili sottoindicati, integralmente percepiti, è aumentata del 18 per
cento:
A) indennità di
funzione per i generali di brigata ed i colonnelli, prevista dall' articolo 8
della legge 10 dicembre 1973, n. 804 ;
B) assegno perequativo
ed assegno personale pensionabile, previsti dall' articolo 1 della legge 27
ottobre 1973, n. 628 , in favore degli ufficiali di grado inferiore a
colonnello o capitano di vascello, nonché dei sottufficiali e dei militari di
truppa;
C) assegno personale
previsto dallo articolo 202 del
decreto del presidente della repubblica 10 gennaio 1957, n. 3,
applicabile al personale militare in base allo articolo 3 della legge 8 agosto
1957, n. 751.
Agli stessi fini,
nessun altro assegno o indennità, anche se pensionabili, possono essere
considerati se la relativa disposizione di legge non ne prevede espressamente
la valutazione nella base pensionabile.
Per l'ufficiale che in tempo di
guerra sia stato investito del grado superiore a quello ricoperto all'atto
della cessazione dal servizio o delle funzioni organicamente devolute a detto
grado superiore con godimento dei relativi assegni, si considerano lo stipendio
e gli altri assegni pensionabili inerenti a tale grado.
Art.17. Indennità mensili per servizio
d'istituto e di servizio penitenziario
A partire dall'1 gennaio 1976 la
quota pensionabile dell'indennità mensile per servizi d'istituto e
dell'indennità mensile penitenziaria previste dalla legge 23 dicembre 1970, n.
1054 , e successive modificazioni, concorre ad aumentare la pensione normale o
privilegiata, secondo le aliquote di pensionabilità previste dalle vigenti
disposizioni.
Nulla è innovato
alla disciplina relativa al computo delle indennità di aeronavigazione, di volo
e di paracadutismo previste dal decreto del
presidente della repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092
.
Art.18. Ufficiali in ausiliaria
Nei confronti
degli ufficiali che, a decorrere dall'1 gennaio 1976, vengono collocati nelle
posizioni di stato di cui all' articolo 55 del
decreto del presidente della repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092
, la riliquidazione della pensione ivi prevista, si effettua secondo le
disposizioni sulla base pensionabile di cui all' articolo 16 della presente
legge. Dalla suddetta data, sul trattamento economico di ausiliaria va disposta
la ritenuta in conto entrate tesoro di cui all'articolo 13.
Art.19. Personale militare richiamato
Nei confronti degli ufficiali
richiamati dalla posizione di ausiliaria nonché degli ufficiali, sottufficiali
e militari di truppa provvisti di pensione normale e richiamati in servizio, la
riliquidazione del trattamento di quiescenza prevista dagli articoli 55
e 57 del decreto
del presidente della repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, si
effettua secondo le disposizioni sulla base pensionabile di cui allo articolo
16 per i casi di collocamento in congedo o in congedo assoluto disposti con
decorrenza 1 gennaio 1976. Dalla stessa data sul trattamento di attività di
servizio va disposta la ritenuta in conto entrate tesoro di cui all' articolo
13 della presente legge.
Art.20. Limite della pensione
In nessun caso la pensione può
superare la base pensionabile di cui agli articoli 15 e 16, aumentata degli
altri assegni utili a pensione.
Titolo II - Personale dell'azienda autonoma
delle ferrovie dello stato
Art.21. Ritenute per il fondo pensioni
L' articolo 211,
lettera a), del decreto del presidente della repubblica 29 dicembre 1973, n.
1092 , come modificato dall'articolo 1 della
legge 12 febbraio 1974, n. 22, a decorrere dall'1 gennaio 1976 è sostituito dal
seguente:
Gli iscritti al
fondo sono sottoposti alla ritenuta ordinaria del 7 per cento dell'80 per
cento:
1) dello
stipendio lordo e della tredicesima mensilità;
2) dell'indennità
di funzione per i dirigenti superiori e per i primi dirigenti prevista dall' articolo 47 del
decreto del presidente della repubblica 30 giugno 1972, n. 748
;
3) dell'indennità
pensionabile prevista dalla legge 16
febbraio 1974, n. 57 ;
4) dell'indennità
integrativa speciale di cui alla legge 27 maggio
1959, n. 324 , e successive modificazioni ed
integrazioni, compreso l'importo corrisposto sulla tredicesima mensilità.
in caso di
riduzione dello stipendio la ritenuta ordinaria va commisurata allo stipendio
intero.
Art.22. Base pensionabile per il personale
ferroviario
Lo articolo 220,
primo comma, del decreto del presidente della repubblica 29 dicembre 1973, n.
1092 , come modificato dall'articolo 2 della
legge 12 febbraio 1974, n. 22, è sostituito per le cessazioni dal servizio
aventi decorrenza non anteriore all'1 gennaio 1976, dal seguente:
Ai fini della determinazione
della misura del trattamento di quiescenza degli iscritti al fondo pensioni, la
base pensionabile, costituita dall'ultimo stipendio e dagli assegni o indennità
pensionabili sottoindicati, integralmente percepiti, è aumentata del 18 per
cento:
A) indennità di
funzione per i dirigenti superiori e per i primi dirigenti prevista dallo articolo 47 del
decreto del presidente della repubblica 30 giugno 1972, n. 748
;
B) indennità
pensionabile prevista dalla legge 16
febbraio 1974, n. 57 ;
C) assegno
personale pensionabile.
Per gli effetti
del precedente comma si considerano soltanto gli assegni o indennità previsti
come utili ai fini della determinazione della base pensionabile, da
disposizioni di legge.
Art.23. Cessazioni dal servizio non
anteriori all'1 gennaio 1976
Le disposizioni
di cui alla legge 12 febbraio 1974, n. 22 , non trovano applicazione nei
confronti del personale ferroviario per le cessazioni dal servizio non
anteriori all'1 gennaio 1976.
Art.24. Limiti della pensione
In nessun caso la
pensione può superare la base pensionabile di cui all' articolo 22.
Capo V - Pensioni degli istituti di
previdenza
Art.25. Miglioramenti pensioni anteriori
all'1 gennaio 1975
Con decorrenza 1 gennaio 1975,
l'importo annuo lordo al 31 dicembre 1974 delle pensioni dirette, indirette e
di reversibilità della cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali,
della cassa per le pensioni ai sanitari e della cassa per le pensioni agli
insegnanti di asilo e di scuole elementari parificate, relative a cessazioni
dal servizio anteriori all'1 gennaio 1975, è aumentato applicando le seguenti
percentuali all'importo stesso considerato con esclusione dell'indennità
integrativa speciale, di cui allo articolo 2 della
legge 27 maggio 1959, n. 324 , e successive modificazioni,
delle quote di aggiunta di famiglia per i familiari a carico e degli emolumenti
accessori previsti per i titolari di pensione di privilegio, rispettivamente
per le prime L. 3.000.000, per l'eccedenza fino a L. 6.000.000, e per
l'ulteriore eccedenza:
del 40, del 2m e
del 13 per cento per le cessazioni anteriori all'1 luglio 1965;
del 30, del 20 e
del 10 per cento per le cessazioni dall'1 luglio 1965 al 30 giugno 1970;
del 20, del 13 e
del 7 per cento per le cessazioni dall'1 luglio 1970 al 30 giugno 1973;
del 15, del 10 e
del 3 per cento per le cessazioni dall'1 luglio 1973 al 31 dicembre 1974.
In nessun caso
l'aumento annuo lordo risultante dall'applicazione del comma precedente si
considera inferiore alle lire duecentomila.
Gli importi annui
lordi delle pensioni risultanti dall'applicazione dei commi precedenti si
arrotondano, per eccesso, a multipli di lire cinquecento.
Gli importi di
cui ai commi precedenti sono concessi direttamente dalle direzioni provinciali
del tesoro per le rispettive pensioni in pagamento relative a ruoli emessi
anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge.
Tutti i
provvedimenti di variazione delle pensioni a carico delle casse pensioni degli
istituti di previdenza sono assoggettati, dai competenti organi, al controllo
successivo.
Art.26. Minimi di pensione e di
contribuzione
Con effetto dall'1 1976,
l'importo delle pensioni dirette, indirette e di reversibilità, a carico della
cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali, della cassa per le
pensioni ai sanitari e della cassa per gli insegnanti in nessun caso si
considera inferiore a lire 520.000 annue. L'importo minimo predetto è adeguato
ogni anno ai sensi del precedente articolo 2 .
Analogamente ogni anno sono
adeguati, ai fini della liquidazione delle pensioni decorrenti da data non
anteriore all'anno considerato, gli importi di L. 195.000 e di L. 156.000 di
cui all' articolo 4 della legge 5 febbraio 1968, n. 85.
Con effetto
dall'1 gennaio 1976, per gli iscritti alla cassa pensioni dipendenti enti
locali ed alla cassa pensioni insegnanti, la retribuzione annua contributiva in
nessun caso può essere considerata inferiore a lire 400.000, aumentata
dell'importo della indennità integrativa speciale di cui all' articolo 1 della
legge 27 maggio 1959, n. 324 , e successive
modificazioni. L'ente si rivale verso il dipendente per il contributo personale
riferito alla effettiva retribuzione annua percepita.
Capo VI - Disposizioni finali
Art.27. Diritto al trattamento normale di
quiescenza
Lo articolo 42,
primo comma, del decreto del presidente della repubblica 29 dicembre 1973, n.
1092 , è sostituito dal seguente:
il dipendente civile che cessa
dal servizio per raggiungimento del limite di età o per infermità non
dipendente da causa di servizio ha diritto alla pensione normale se ha compiuto
quindici anni di servizio effettivo.
L' articolo 81,
primo comma, del decreto del presidente della repubblica 29 dicembre 1973, n.
1092 , è sostituito dal seguente:
La vedova del
dipendente statale deceduto in attività di servizio dopo aver maturato quindici
anni di servizio effettivo ha diritto alla pensione di reversibilità;se il
dipendente era un militare in servizio permanente o continuativo la pensione
spetta alla vedova purchè il dante causa avesse maturato quindici anni di
servizio utile di cui dodici di servizio effettivo.
Le disposizioni
di cui a commi precedenti si applicano per le cessazioni dal servizio
successive all'entrata in vigore della presente legge.
Art.28. Servizi ammessi a riscatto
I servizi
comunque prestati anteriormente all'1 giugno 1974 nelle categorie di personale
di cui all' articolo 2,
lettere b) e c) del decreto del presidente della repubblica 29 dicembre 1973,
n. 1092 , sprovvisti di iscrizione alla
assicurazione generale obbligatoria per la invalidità, la vecchiaia ed i
superstiti o a fondi sostitutivi di essa sono computati a domanda mediante riscatto,
per il periodo di effettiva prestazione, secondo le disposizioni contenute
nell'articolo 14, secondo comma, del decreto medesimo, così come modificato
dall' articolo 14 della presente legge.
Art.29. Soppressione dell'assegno di
caroviveri
A decorrere
dall'1 gennaio 1976 l'assegno di caroviveri di cui all'articolo 96 del
decreto del presidente della repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092,
è soppresso.
Gli assegni di caroviveri
spettanti sulle pensioni liquidate o da liquidarsi fino al 31 dicembre 1975
continuano ad essere corrisposti aumentando la pensione del relativo importo.
Art.30. Sussistenza e cessazione delle
condizioni previste
L'ultimo comma
dell' articolo 86 del
decreto del presidente della repubblica 29 dicembre 1973, n.1092
, è sostituito dal seguente:
È fatto obbligo
agli interessati di comunicare alla competente direzione provinciale del tesoro
la cessazione delle condizioni che hanno dato luogo all'attribuzione della
pensione o dell’assegno alimentare, nonché il verificarsi di qualsiasi evento
che comporti variazione della misura della pensione stessa ovvero soppressione
degli assegni accessori.
Art.31. Liquidazione della pensione in caso
di morte del pensionato
All' articolo 160 del
decreto del presidente della repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092
, sono aggiunti i seguenti commi:
Con le modalità indicate nel
primo comma del presente articolo la direzione provinciale del tesoro liquida
la pensione di reversibilità a favore della vedova e degli orfani minori anche
in mancanza dei dati di cui al secondo comma del precedente articolo 155 e
previo accertamento della tempestività del matrimonio contratto dal pensionato.
Gli atti relativi
alle concessioni effettuate ai sensi del precedente comma sono inviati alla
corte dei conti per il controllo successivo.
Art.32. Trattamento speciale
All' articolo 188 del
decreto del presidente della repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092
, sono aggiunti i seguenti commi:
Con le modalità indicate nel
primo comma del presente articolo la direzione provinciale del tesoro liquida
il trattamento speciale e la pensione privilegiata di reversibilità a favore
della vedova e degli orfani minori anche in mancanza dei dati di cui al secondo
comma del precedente articolo 155 e previo accertamento della tempestività del
matrimonio contratto dal pensionato.
Gli atti relativi
alle concessioni effettuate ai sensi del precedente comma sono inviati alla
corte dei conti per il controllo successivo.
In favore degli orfani
maggiorenni del titolare di pensione privilegiata diretta o di assegno
rinnovabile di prima categoria, il trattamento speciale e la pensione
privilegiata di reversibilità previsti dall'articolo 93 sono liquidati dalla
direzione provinciale del tesoro che ha in carico la partita di pensione
diretta, con l'osservanza delle disposizioni dell'articolo 160, terzo comma.
Art.33. Comunicazione del decreto di
pensione
Il primo comma
dell' articolo 193 del
decreto del presidente della repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092
, è sostituito dal seguente:
Il decreto relativo al
trattamento di quiescenza è comunicato all'interessato a mezzo del servizio postale
ovvero è consegnato dalla direzione provinciale del tesoro direttamente al
pensionato che ne rilascia ricevuta, salvo quanto disposto dal precedente
articolo 155, quarto comma.
Art.34. Pagamento delle pensioni e degli
assegni
All' articolo 197 del
decreto del presidente della repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092
, sono aggiunti i seguenti commi:
È fatto obbligo
al titolare di pensione o di assegno rinnovabile di comunicare alla competente
direzione provinciale del tesoro il verificarsi di qualsiasi evento che
comporti la cessazione del pagamento ovvero la variazione della misura della
pensione o dell'assegno nonché la riduzione o la soppressione degli assegni accessori.
Analogo obbligo è fatto anche al rappresentante legale del titolare di pensione
o di assegno nonché al rappresentante volontario per gli eventi di cui egli
possa essere a conoscenza per motivi inerenti all'incarico a lui conferito.
Il rappresentante
risponde dei danni eventualmente arrecati all'erario a causa della omessa o
tardiva comunicazione di cui al precedente comma.
Art.35. Arrotondamento
A decorrere
dall'1 gennaio 1976 il primo comma dell' articolo 198 del
decreto del presidente della repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092
, è sostituito dal seguente:
L'importo annuo della pensione o
dell'assegno rinnovabile è arrotondato, per eccesso, a lire cinquecento.
Art.36. Copertura finanziaria
All'onere derivante
dall'attuazione della presente legge, valutato per l'anno 1976 in 182.540
milioni di lire, si provvede con il maggior gettito contributivo comportato
dalla legge stessa e quanto a lire 15.000 milioni mediante riduzione del
capitolo 6856 dello stato di previsione del ministero del tesoro per l'anno
finanziario 1976.
Il ministro per
il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio.
Art.37.
In nessun caso il
livello del trattamento pensionistico considerato dalla presente legge può
superare il 100 per cento della retribuzione goduta di fatto, ivi incluse le
indennità particolari.
La presente
legge, munita del sigillo dello stato, sarà inserita nella raccolta ufficiale
delle leggi e dei decreti della repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque
spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello stato.
Data a Roma, addì 29 aprile 1976
Leone
Moro - Colombo –
Andreotti
Visto, il
guardasigilli:Bonifacio
Annesso A
Tabella
a pensioni normali dei graduati e militari di truppa delle categorie in congedo
Omissis
Annesso B
Tabella
b pensioni privilegiate ordinarie tabellari
Omissis