Legge 27 maggio 1991, n. 176
(in
SO alla GU 11 giugno 1991, n. 135)
Ratifica
ed esecuzione della convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il
20 novembre 1989
1. 1. Il Presidente
della Repubblica è autorizzato a ratificare la convenzione sui diritti del
fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989.
2. 1. Piena ed intera esecuzione
è data alla convenzione di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua
entrata in vigore in conformità a quanto disposto dall'articolo 49 della
convenzione stessa.
3. 1. La presente
legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale.
TRADUZIONE
NON UFFICIALE CONVENZIONE SUI DIRITTI DEL FANCIULLO
Preambolo
Gli
Stati parti alla presente Convenzione
Considerando che, in
conformità con i principi proclamati nella Carta delle Nazioni Unite il
riconoscimento della dignità inerente a tutti i membri della famiglia umana
nonché l'uguaglianza e il carattere inalienabile dei loro diritti sono le
fondamenta della libertà, della giustizia e della pace nel mondo,
Tenendo presente che i
popoli delle Nazioni Unite hanno ribadito nella Carta la loro fede nei diritti
fondamentali dell'uomo e nella dignità e nel valore della persona umana e hanno
risolto di favorire il progresso sociale e di instaurare migliori condizioni di
vita in una maggiore libertà,
Riconoscendo che le
Nazioni Unite, nella Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo e nei Patti
internazionali relativi ai Diritti dell'Uomo hanno proclamato e hanno convenuto
che ciascuno può avvalersi di tutti i diritti e di tutte le libertà che vi sono
enunciate, senza distinzione di sorta in particolare di razza, di colore, di
sesso, di lingua, di religione, di opinione politica o di ogni altra opinione,
di origine nazionale o sociale, di ricchezza, di nascita o di ogni altra
circostanza,
Rammentando che nella
Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo, le Nazioni Unite hanno
proclamato che l'infanzia ha diritto a un aiuto e a un'assistenza particolari,
Convinti che la
famiglia, unità fondamentale della società e ambiente naturale per la crescita
e il benessere di tutti i suoi membri e in particolare dei fanciulli, deve
ricevere la protezione e l'assistenza di cui necessita per poter svolgere
integralmente il suo ruolo nella collettività,
Riconoscendo che il
fanciullo, ai fini dello sviluppo armonioso e completo della sua personalità
deve crescere in un ambiente familiare in un clima di felicità, di amore e di
comprensione,
In considerazione del
fatto che occorre preparare pienamente il fanciullo ad avere una sua vita
individuale nella Società, ed educarlo nello spirito degli ideali proclamati
nella Carta delle Nazioni Unite, in particolare in uno spirito di pace, di
dignità, di tolleranza, di libertà, di uguaglianza e di solidarietà,
Tenendo presente che
la necessità di concedere una protezione speciale al fanciullo è stata
enunciata nella Dichiarazione di Ginevra del 1924 sui diritti del fanciullo e
nella Dichiarazione dei Diritti del Fanciullo adottata dall'Assemblea Generale
il 20 novembre 1959 e riconosciuta nella Dichiarazione Universale dei Diritti
dell'Uomo nel Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici - in
particolare negli articoli 23 e 24 - nel Patto internazionale relativo ai
diritti economici, sociali e culturali - in particolare all'articolo 10 - e
negli Statuti e strumenti pertinenti delle Istituzioni specializzate e delle
Organizzazioni internazionali che si preoccupano del benessere del fanciullo,
Tenendo presente che,
come indicato nella Dichiarazione dei Diritti dell'Uomo il fanciullo, a causa
della sua mancanza di maturità fisica e intellettuale necessita di una
protezione e di cure particolari, ivi compresa una protezione legale
appropriata, sia prima che dopo la nascita,
Rammentando le
disposizioni della Dichiarazione sui principi sociali e giuridici applicabili
alla protezione e al benessere dei fanciulli, considerati soprattutto sotto il
profilo della prassi in materia di adozione e di collocamento familiare a
livello nazionale e internazionale; dell'insieme delle regole minime delle
Nazioni Unite relative all'amministrazione della giustizia minorile (Regole di
Pechino) e della Dichiarazione sulla protezione delle donne e dei fanciulli in
periodi di emergenza e di conflitto armato,
Riconoscendo che vi
sono in tutti i paesi del mondo fanciulli che vivono in condizioni
particolarmente difficili e che è necessario prestare loro una particolare
attenzione,
Tenendo debitamente
conto dell'importanza delle tradizioni e dei valori culturali di ciascun popolo
per la protezione e lo sviluppo armonioso del fanciullo,
Riconoscendo
l'importanza della cooperazione internazionale per il miglioramento delle
condizioni di vita dei fanciulli in tutti i paesi, in particolare nei paesi in
via di sviluppo,
Hanno convenuto quanto
segue:
PRIMA PARTE
Articolo 1
Ai sensi della
presente Convenzione si intende per fanciullo ogni essere umano avente un'età
inferiore a diciott'anni, salvo se abbia raggiunto prima la maturità in virtù
della legislazione applicabile.
Articolo 2
1.Gli Stati parti si
impegnano a rispettare i diritti enunciati nella presente Convenzione e a
garantirli a ogni fanciullo che dipende dalla loro giurisdizione, senza
distinzione di sorta e a prescindere da ogni considerazione di razza, di
colore, di sesso, di lingua, di religione, di opinione politica o altra del
fanciullo o dei suoi genitori o rappresentanti legali, dalla loro origine
nazionale, etnica o sociale, dalla loro situazione finanziaria, dalla loro
incapacità, dalla loro nascita o da ogni altra circostanza;
2.Gli Stati parti
adottano tutti i provvedimenti appropriati affinché il fanciullo sia
effettivamente tutelato contro ogni forma di discriminazione o di sanzione
motivate dalla condizione sociale, dalle attività, opinioni professate o
convinzioni dei suoi genitori, dei suoi rappresentanti legali o dei suoi
familiari.
Articolo 3
1.In tutte le
decisioni relative ai fanciulli, di competenza delle istituzioni pubbliche o
private di assistenza sociale, dei tribunali, delle autorità amministrative o
degli organi legislativi, l'interesse superiore del fanciullo deve essere una
considerazione preminente.
2.Gli Stati parti si impegnano ad
assicurare al fanciullo la protezione e le cure necessarie al suo benessere, in
considerazione dei diritti e dei doveri dei suoi genitori, dei suoi tutori o di
altre persone che hanno la sua responsabilità legale, e a tal fine essi
adottano tutti i provvedimenti legislativi e amministrativi appropriati.
3.Gli Stati parti
vigilano affinché il funzionamento delle istituzioni, servizi e istituti che
hanno la responsabilità dei fanciulli e che provvedono alla loro protezione sia
conforme alle norme stabilite dalle Autorità competenti in particolare
nell'ambito della sicurezza e della salute e per quanto riguarda il numero e la
competenza del loro personale nonché l'esistenza di un adeguato controllo.
Articolo 4
Gli Stati parti si
impegnano ad adottare tutti i provvedimenti legislativi, amministrativi e
altri, necessari per attuare i diritti riconosciuti dalla presente Convenzione.
Trattandosi di diritti economici, sociali e culturali essi adottano tali
provvedimenti entro i limiti delle risorse di cui dispongono, e, se del caso,
nell'ambito della cooperazione internazionale.
Articolo 5
Gli Stati parti
rispettano la responsabilità, il diritto e il dovere dei genitori o, se del
caso, dei membri della famiglia allargata o della collettività, come previsto
dagli usi locali, dei tutori o altre persone legalmente responsabili del
fanciullo, di dare a quest'ultimo, in maniera corrispondente allo sviluppo
delle sue capacità, l'orientamento e i consigli adeguati all'esercizio dei
diritti che gli sono riconosciuti dalla presente Convenzione.
Articolo 6
1.Gli Stati parti
riconoscono che ogni fanciullo ha un diritto inerente alla vita.
2.Gli Stati parti
assicurano in tutta la misura del possibile la sopravvivenza e lo sviluppo del
fanciullo.
Articolo 7
1.Il fanciullo è
registrato immediatamente al momento della sua nascita e da allora ha diritto a
un nome, ad acquisire una cittadinanza e, nella misura del possibile, a
conoscere i suoi genitori e a essere allevato da essi.
2.Gli Stati parti
vigilano affinché questi diritti siano attuati in conformità con la loro
legislazione nazionale e con gli obblighi che sono imposti loro dagli strumenti
internazionali applicabili in materia, in particolare nei casi in cui se ciò
non fosse fatto, il fanciullo verrebbe a trovarsi apolide.
Articolo 8
1.Gli Stati parti si
impegnano a rispettare il diritto del fanciullo a preservare la propria
identità, ivi compresa la sua nazionalità,il suo nome e le sue relazioni
familiari, così come riconosciute dalla legge, senza ingerenze illegali.
2.Se un fanciullo è
illegalmente privato degli elementi costitutivi della sua identità o di alcuni
di essi, gli Stati parti devono concedergli adeguata assistenza e protezione
affinché la sua identità sia ristabilita il più rapidamente possibile.
Articolo 9
1.Gli Stati parti
vigilano affinché il fanciullo non sia separato dai suoi genitori contro la
loro volontà a meno che le autorità competenti non decidano, sotto riserva di
revisione giudiziaria e conformemente con le leggi di procedura applicabili,
che questa separazione è necessaria nell'interesse preminente del fanciullo.
Una decisione in questo senso può essere necessaria in taluni casi particolari,
ad esempio quando i genitori maltrattino o trascurino il fanciullo oppure se
vivano separati e una decisione debba essere presa riguardo al luogo di
residenza del fanciullo.
2.In tutti i casi
previsti al paragrafo 1 del presente articolo, tutte le Parti interessate
devono avere la possibilità di partecipare alle deliberazioni e di far
conoscere le loro opinioni.
3.Gli Stati parti rispettano il
diritto del fanciullo separato da entrambi i genitori o da uno di essi, di
intrattenere regolarmente rapporti personali e contatti diretti con entrambi i
suoi genitori, a meno che ciò non sia contrario all'interesse preminente del
fanciullo.
4.Se la separazione è
il risultato di provvedimenti adottati da uno Stato Parte, come la detenzione,
l'imprigionamento, l'esilio,l'espulsione o la morte (compresa la morte, quale
che ne sia la causa, sopravvenuta durante la detenzione) di entrambi i genitori
o di uno di essi, o del fanciullo, lo Stato parte fornisce dietro richiesta ai
genitori, al fanciullo oppure, se del caso, a un altro membro della famiglia,
le informazioni essenziali concernenti il luogo dove si trovano il familiare o
i familiari, a meno che la divulgazione di tali informazioni possa mettere a repentaglio
il benessere del fanciullo. Gli Stati parti vigilano inoltre affinché la
presentazione di tale domanda non comporti di per sé conseguenze
pregiudizievoli per la persona o per le persone interessate.
Articolo 10
1.In conformità con l'obbligo che
incombe agli Stati parti in virtù del paragrafo 1 dell'articolo 9, ogni domanda
presentata da un fanciullo o dai suoi genitori in vista di entrare in uno Stato
Parte o di lasciarlo ai fini di un ricongiungimento familiare sarà considerata
con uno spirito positivo, con umanità e diligenza, Gli Stati parti vigilano
inoltre affinché la presentazione di tale domanda non comporti conseguenze
pregiudizievoli per gli autori della domanda e per i loro familiari.
2.Un fanciullo i cui
genitori risiedono in Stati diversi ha diritto a intrattenere rapporti
personali e contatti diretti regolari con entrambi i suoi genitori, salvo
circostanze eccezionali. A tal fine, e in conformità con l'obbligo incombente
agli Stati parti, in virtù del paragrafo 1 dell'articolo 9, gli Stati parti
rispettano il diritto del fanciullo e dei suoi genitori di abbandonare ogni
paese, compreso il loro e di fare ritorno nel proprio paese. Il diritto di
abbandonare ogni paese può essere regolamentato solo dalle limitazioni
stabilite dalla legislazione, necessarie ai fini della protezione della
sicurezza interne, dell'ordine pubblico, della salute o della moralità
pubbliche, o dei diritti e delle libertà altrui, compatibili con gli altri
diritti riconosciuti nella presente Convenzione.
Articolo 11
1.Gli Stati parti
adottano provvedimenti per impedire gli spostamenti e i non-ritorni illeciti di
fanciulli all'estero.
2.A tal fine, gli Stati parti
favoriscono la conclusione di accordi bilaterali o multilaterali oppure
l'adesione ad accordi esistenti.
Articolo 12
1.Gli Stati parti
garantiscono al fanciullo capace di discernimento il diritto di esprimere
liberamente la sua opinione su ogni questione che lo interessa, le opinioni del
fanciullo essendo debitamente prese in considerazione tenendo conto della sua
età e del suo grado di maturità.
2.A tal fine, si darà
in particolare al fanciullo la possibilità di essere ascoltato in ogni
procedura giudiziaria o amministrativa che lo concerne, sia direttamente, sia
tramite un rappresentante o un organo appropriato, in maniera compatibile con
le regole di procedura della legislazione nazionale.
Articolo 13
1.Il fanciullo ha diritto alla
libertà di espressione. Questo diritto comprende la libertà di ricercare, di
ricevere e di divulgare informazioni e idee di ogni specie, indipendentemente
dalle frontiere, sotto forma orale, scritta, stampata o artistica, o con ogni
altro mezzo a scelta del fanciullo.
2.L'esercizio di
questo diritto può essere regolamentato unicamente dalle limitazioni stabilite
dalla legge e che sono necessarie:
a) al rispetto dei
diritti o della reputazione altrui; oppure
b) alla salvaguardia
della sicurezza nazionale, dell'ordine pubblico, della salute o della moralità
pubbliche.
Articolo 14
1.Gli Stati parti
rispettano il diritto del fanciullo alla libertà di pensiero, di coscienza e di
religione.
2.Gli Stati parti
rispettano il diritto e il dovere dei genitori oppure, se del caso, dei tutori
legali, di guidare il fanciullo nell'esercizio del summenzionato diritto in
maniera che corrisponda allo sviluppo delle sue capacità.
3.La libertà di manifestare la
propria religione o convinzioni può essere soggetta unicamente alle limitazioni
prescritte dalla legge, necessarie ai fini del mantenimento della sicurezza
pubblica, dell'ordine pubblico, della sanità e della moralità pubbliche, oppure
delle libertà e diritti fondamentali dell'uomo.
Articolo 15
1.Gli Stati parti
riconoscono i diritti del fanciullo alla libertà di associazione e alla libertà
di riunirsi pacificamente.
2.L'esercizio di tali
diritti può essere oggetto unicamente delle limitazioni stabilite dalla legge,
necessarie in una società democratica nell'interesse della sicurezza nazionale,
della sicurezza o dell'ordine pubblico, oppure per tutelare la sanità o la
moralità pubbliche, o i diritti e le libertà altrui.
Articolo 16
1.Nessun fanciullo
sarà oggetto di interferenze arbitrarie o illegali nella sua vita privata,
nella sua famiglia, nel suo domicilio o nella sua corrispondenza, e neppure di
affronti illegali al suo onore e alla sua reputazione.
2.Il fanciullo ha diritto alla
protezione della legge contro tali interferenze o tali affronti.
Articolo 17
Gli Stati parti riconoscono
l'importanza della funzione esercitata dai mass media e vigilano affinché il
fanciullo possa accedere a una informazione e a materiali provenienti da fonti
nazionali e internazionali varie, soprattutto se finalizzati a promuovere il
suo benessere sociale, spirituale e morale nonché la sua salute fisica e
mentale. A tal fine, gli Stati parti:
a) Incoraggiano i mass
media a divulgare informazioni e materiali che hanno una utilità sociale e
culturale per il fanciullo e corrispondono allo spirito dell'articolo 29;
b) Incoraggiano la
cooperazione internazionale in vista di produrre, di scambiare e di divulgare
informazioni e materiali di questo tipo provenienti da varie fonti culturali,
nazionali e internazionali;
c) Incoraggiano la
produzione e la diffusione di libri per l'infanzia;
d) Incoraggiano i mass
media a tenere conto in particolar modo delle esigenze linguistiche dei
fanciulli autoctoni o appartenenti a un gruppo minoritario;
e) favoriscono
l'elaborazione di principi direttivi appropriati destinati a proteggere il
fanciullo dalle informazioni e dai materiali che nuocciono al suo benessere in
considerazione delle disposizioni degli articoli 13 e 18.
Articolo 18
1.Gli Stati parti faranno del
loro meglio per garantire il riconoscimento del principio secondo il quale
entrambi i genitori hanno una responsabilità comune per quanto riguarda
l'educazione del fanciullo e il provvedere al suo sviluppo. La responsabilità
di allevare il fanciullo e di provvedere al suo sviluppo incombe innanzitutto
ai genitori oppure, se del caso ai suoi tutori legali i quali devono essere
guidati principalmente dall'interesse preminente del fanciullo.
2.Al fine di garantire
e di promuovere i diritti enunciati nella presente Convenzione, gli Stati parti
accordano gli aiuti appropriati ai genitori e ai tutori legali nell'esercizio
della responsabilità che incombe loro di allevare il fanciullo e provvedono
alla creazione di istituzioni, istituti e servizi incaricati di vigilare sul
benessere del fanciullo.
3.Gli Stati parti
adottano ogni appropriato provvedimento per garantire ai fanciulli i cui
genitori lavorano, il diritto di beneficiare dei servizi e degli istituti di
assistenza all'infanzia, per i quali essi abbiano i requisiti necessari.
Articolo 19
1.Gli Stati parti
adottano ogni misura legislativa, amministrativa, sociale ed educativa per
tutelare il fanciullo contro ogni forma di violenza, di oltraggio o di
brutalità fisiche o mentali, di abbandono o di negligenza, di maltrattamenti o
di sfruttamento, compresa la violenza sessuale, per tutto il tempo in cui è
affidato all'uno o all'altro, o a entrambi i genitori, al suo tutore legale (o
tutori legali), oppure a ogni altra persona che abbia il suo affidamento.
2.Le suddette misure di
protezione comporteranno, in caso di necessità, procedure efficaci per la
creazione di programmi sociali finalizzati a fornire l'appoggio necessario al
fanciullo e a coloro ai quali egli è affidato, nonché per altre forme di
prevenzione, e ai fini dell'individuazione, del rapporto dell'arbitrato,
dell'inchiesta, della trattazione e dei seguiti da dare ai casi di
maltrattamento del fanciullo di cui sopra; esse dovranno altresì includere, se
necessario, procedure di intervento giudiziario.
Articolo 20
1.Ogni fanciullo il
quale è temporaneamente o definitivamente privato del suo ambiente familiare
oppure che non può essere lasciato in tale ambiente nel suo proprio interesse,
ha diritto a una protezione e ad aiuti speciali dello Stato.
2.Gli Stati parti
prevedono per questo fanciullo una protezione sostitutiva, in conformità con la
loro legislazione nazionale.
3.Tale protezione sostitutiva può
in particolare concretizzarsi per mezzo dell'affidamento familiare, della
Kafalah di diritto islamico, dell'adozione o in caso di necessità, del
collocamento in adeguati istituti per l'infanzia. Nell'effettuare una selezione
tra queste soluzioni, si terrà debitamente conto della necessità di una certa
continuità nell'educazione del fanciullo, nonché della sua origine etnica,
religiosa, culturale e linguistica.
Articolo 21
Gli Stati parti che
ammettono e/o autorizzano l'adozione, si accertano che l'interesse superiore
del fanciullo sia la considerazione fondamentale in materia, e:
a) Vigilano affinché
l'adozione di un fanciullo sia autorizzata solo dalle Autorità competenti le
quali verificano, in conformità con la legge e con le procedure applicabili e
in base a tutte le informazioni affidabili relative al caso in esame, che
l'adozione può essere effettuata in considerazione della situazione del bambino
in rapporto al padre e alla madre, genitori e tutori legali e che, ove fosse
necessario, le persone interessate hanno dato il loro consenso all'adozione in
cognizione di causa, dopo aver acquisito i pareri necessari;
b) Riconoscono che
l'adozione all'estero può essere presa in considerazione come un altro mezzo
per garantire le cure necessarie al fanciullo, qualora quest'ultimo non possa
essere affidato a una famiglia affidataria o adottiva oppure essere allevato in
maniera adeguata nel paese d'origine;
c) Vigilano, in caso
di adozione all'estero, affinché il fanciullo abbia il beneficio di garanzie e
norme equivalenti a quelle esistenti per le adozioni nazionali;
d) Adottano ogni adeguata misura
per vigilare affinché, in caso di adozione all'estero, il collocamento del
fanciullo non diventi fonte di profitto materiale indebito per le persone che
ne sono responsabili;
e) perseguono le
finalità del presente articolo stipulando accordi o intese bilaterali o
multilateralerali a seconda dei casi, e si sforzano in questo contesto di
vigilare affinché le sistemazioni di fanciulli all'estero siano effettuate
dalle autorità o dagli organi competenti.
Articolo 22
1.Gli Stati parti
adottano misure adeguate affinché un fanciullo il quale cerca di ottenere lo
statuto di rifugiato, oppure è considerato come rifugiato ai sensi delle regole
e delle procedure del diritto internazionale o nazionale applicabile, solo o
accompagnato dal padre o dalla madre o da ogni altra persona, possa beneficiare
della protezione e della assistenza umanitaria necessarie per consentirgli di
usufruire dei diritti che gli sono riconosciuti dalla presente Convenzione e
dagli altri strumenti internazionali relativi ai diritti dell'uomo o di natura
umanitaria di cui detti Stati sono parti.
2.A tal fine, gli
Stati parti collaborano, nelle forme giudicate neccesarie, a tutti gli sforzi
compiuti dall'Organizzazione delle Nazioni Unite e dalle altre organizzazioni
intergovernative o non governative competenti che collaborano con
l'Organizzazione delle Nazioni Unite, per proteggere e aiutare i fanciulli che
si trovano in tale situazione e per ricercare i genitori o altri familiari di
ogni fanciullo rifugiato al fine di ottenere le informazioni necessarie per
ricongiungerlo alla sua famiglia. Se il padre, la madre o ogni altro familiare
sono irreperibili, al fanciullo sarà concessa, secondo i principi enunciati
nella presente Convenzione, la stessa protezione di quella di ogni altro
fanciullo definitivamente oppure temporaneamente privato del suo ambiente
familiare per qualunque motivo.
Articolo 23
1.Gli Stati parti
riconoscono che i fanciulli mentalmente o fisicamente handicappati devono
condurre una vita piena e decente, in condizioni che garantiscano la loro
dignità, favoriscano la loro autonomia e agevolino una loro attiva
partecipazione alla vita della comunità.
2.Gli Stati parti
riconoscono il diritto dei fanciulli handicappati di beneficiare di cure
speciali e incoraggiano e garantiscono, in considerazione delle risorse
disponibili, la concessione, dietro richiesta, ai fanciulli handicappati in
possesso dei requisiti richiesti, e a coloro i quali ne hanno la custodia, di
un aiuto adeguato alle condizioni del fanciullo e alla situazione dei suoi
genitori o di coloro ai quali egli è affidato.
3.In considerazione
delle particolari esigenze dei minori handicappati. L'aiuto fornito in
conformità con il paragrafo 2 del presente articolo è gratuito ogni qualvolta
ciò sia possibile, tenendo conto delle risorse finanziarie dei loro genitori o
di coloro ai quali il minore è affidato. Tale aiuto è concepito in modo tale
che i minori handicappati abbiano effettivamente accesso alla educazione, alla
formazione, alle cure sanitarie, alla riabilitazione, alla preparazione al
lavoro e alle attività ricreative e possano beneficiare di questi servizi in
maniera atta a concretizzare la più completa integrazione sociale e il loro
sviluppo personale, anche nell'ambito culturale e spirituale.
4.In uno spirito di
cooperazione internazionale, gli Stati parti favoriscono lo scambio di
informazioni pertinenti nel settore delle cure sanitarie preventive e del
trattamento medico, psicologico e funzionale dei minori handicappati, anche
mediante la divulgazione di informazioni concernenti i metodi di riabilitazione
e i servizi di formazione professionale, nonché l'accesso a tali dati, in vista
di consentire agli Stati parti di migliorare le proprie capacità e competenze e
di allargare la loro esperienza in tali settori. A tal riguardo, si terrà conto
in particolare delle necessità dei paesi in via di sviluppo.
Articolo 24
1.Gli Stati parti riconoscono il
diritto del minore di godere del miglior stato di salute possibile e di
beneficiare di servizi medici e di riabilitazione. Essi si sforzano di
garantire che nessun minore sia privato del diritto di avere accesso a tali
servizi.
2.Gli Stati parti si
sforzano di garantire l'attuazione integrale del summenzionato diritto e in
particolare, adottano ogni adeguato provvedimento per:
a) Diminuire la
mortalità tra i bambini lattanti e i fanciulli;
b) Assicurare a tutti
i minori l'assistenza medica e le cure sanitarie necessarie, con particolare
attenzione per lo
sviluppo delle cure sanitarie primarie;
c) Lottare contro la
malattia e la malnutrizione, anche nell'ambito delle cure sanitarie primarie,
in particolare mediante l'utilizzazione di tecniche agevolmente disponibili e
la fornitura di alimenti nutritivi e di acqua potabile, tenendo conto dei
pericoli e dei rischi di inquinamento dell'ambiente naturale;
d) Garantire alle
madri adeguate cure prenatali e postnatali;
e) Fare in modo che
tutti i gruppi della società, in particolare i genitori e i minori, ricevano
informazioni sulla salute e sulla nutrizione del minore sui vantaggi
dell'allattamento al seno, sull'igiene e sulla salubrità dell'ambiente e sulla
prevenzione degli incidenti e beneficino di un aiuto che consenta loro di
mettere in pratica tali informazioni;
f) Sviluppare le cure
sanitarie preventive, i consigli ai genitori e l'educazione e i servizi in
materia di pianificazione familiare.
1.Gli Stati parti
adottano ogni misura efficace atta ad abolire le pratiche tradizionali
pregiudizievoli per la salute dei minori.
2.Gli Stati parti si impegnano a
favorire e incoraggiare la cooperazione internazionale in vista di ottenere
gradualmente una completa attuazione del diritto riconosciuto nel presente
articolo. A tal fine saranno tenute in particolare considerazione le necessità
dei paesi in via di sviluppo.
Articolo 25
Gli Stati parti
riconoscono al fanciullo che è stato collocato dalle Autorità competenti al
fine di ricevere cure, una protezione oppure una terapia fisica o mentale, il diritto
a una verifica periodica di detta terapia e di ogni altra circostanza relativa
alla sua collocazione.
Articolo 26
1.Gli Stati parti
riconoscono a ogni fanciullo il diritto di beneficiare della sicurezza sociale,
compresa la previdenza sociale, e adottano le misure necessarie per garantire
una completa attuazione di questo diritto in conformità con la loro
legislazione nazionale.
2.Le prestazioni, se
necessarie, dovranno essere concesse in considerazione delle risorse e della
situazione del minore e delle persone responsabili del suo mantenimento e
tenendo conto di ogni altra considerazione relativa a una domanda di
prestazione effettuata dal fanciullo o per suo conto.
Articolo 27
1.Gli Stati parti
riconoscono il diritto di ogni fanciullo a un livello di vita sufficiente per
consentire il suo sviluppo fisico, mentale, spirituale, morale e sociale.
2.Spetta ai genitori o
ad altre persone che hanno l'affidamento del fanciullo la responsabilità
fondamentale di assicurare, entro i limiti delle loro possibilità e dei loro
mezzi finanziari, le condizioni di vita necessarie allo sviluppo del fanciullo.
3.Gli Stati parti adottano
adeguati provvedimenti, in considerazione delle condizioni nazionali e
compatibilmente con i loro mezzi, per aiutare i genitori e altre persone aventi
la custodia del fanciullo ad attuare questo diritto e offrono, se del caso,
un'assistenza materiale e programmi di sostegno, in particolare per quanto
riguarda l'alimentazione, il vestiario e l'alloggio.
4.Gli Stati parti
adottano ogni adeguato provvedimento al fine di garantire il mantenimento del
fanciullo da parte dei suoi genitori o di altre persone aventi una
responsabilità finanziaria nei suoi confronti, sul loro territorio o
all'estero. In particolare, per tener conto dei casi in cui la persona che ha
una responsabilità finanziaria nei confronti del fanciullo vive in uno Stato
diverso da quello del fanciullo, gli Stati parti favoriscono l'adesione ad
accordi internazionali oppure la conclusione di tali accordi, nonché l'adozione
di ogni altra intesa appropriata.
Articolo 28
1.Gli Stati parti
riconoscono il diritto del fanciullo all'educazione, e in particolare, al fine
di garantire l'esercizio di tale diritto in misura sempre maggiore e in base
all'uguaglianza delle possibilità:
a) Rendono
l'insegnamento primario obbligatorio e gratuito per tutti;
b) Incoraggiano
l'organizzazione di varie forme di insegnamento secondario sia generale che
professionale, che saranno aperte e accessibili a ogni fanciullo e adottano
misure adeguate come la gratuità dell'insegnamento e l'offerta di una
sovvenzione finanziaria in caso di necessità;
c) Garantiscono a
tutti l'accesso all'insegnamento superiore con ogni mezzo appropriato, in
funzione delle capacità di ognuno;
d) Fanno in modo che
l'informazione e l'orientamento scolastico e professionale siano aperte e
accessibili a ogni fanciullo;
e) Adottano misure per
promuovere la regolarità della frequenza scolastica e la diminuzione del tasso
di abbandono della scuola.
2.Gli Stati parti
adottano ogni adeguato provvedimento per vigilare affinché la disciplina
scolastica sia applicata in maniera compatibile con la dignità del fanciullo in
quanto essere umano e in conformità con la presente Convenzione.
3.Gli Stati parti
favoriscono e incoraggiano la cooperazione internazionale nel settore
dell'educazione, in vista soprattutto di contribuire a eliminare l'ignoranza e
l'analfabetismo nel mondo e facilitare l'accesso alle conoscenze scientifiche e
tecniche e ai metodi di insegnamento moderni. A tal fine, si tiene conto in
particolare delle necessità dei paesi in via di sviluppo.
Articolo 29
1.Gli Stati parti
convengono che l'educazione del fanciullo deve avere come finalità:
a) favorire lo
sviluppo della personalità del fanciullo nonché lo sviluppo delle sue facoltà e
delle sue attitudini mentali e fisiche, in tutta la loro potenzialità;
b) sviluppare nel
fanciullo il rispetto dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali e dei
principi consacrati nella Carta delle Nazioni Unite;
c) sviluppare nel fanciullo
il rispetto dei suoi genitori, della sua identità, della sua lingua e dei suoi
valori culturali, nonché il rispetto dei valori nazionali del paese nel quale
vive, del paese di cui può essere originario e delle civiltà diverse dalla sua;
d) preparare il
fanciullo ad assumere le responsabilità della vita in una società libera, in
uno spirito di comprensione, di pace, di tolleranza, di uguaglianza tra i sessi
e di amicizia tra tutti i popoli e gruppi etnici, nazionali e religiosi, e
delle persone di origine autoctona;
e) sviluppare nel fanciullo il
rispetto dell'ambiente naturale.
2.Nessuna disposizione
del presente articolo o dell'articolo 28 sarà interpretata in maniera da
nuocere alla libertà delle persone fisiche o morali di creare e di dirigere istituzioni
didattiche a condizione che i principi enunciati al paragrafo 1 del presente
articolo siano rispettati e che l'educazione impartita in tali istituzioni sia
conforme alle norme minime prescritte dallo Stato.
Articolo 30
Negli Stati in cui esistono
minoranze etniche, religiose o linguistiche oppure persone di origine
autoctona, un fanciullo autoctono o che appartiene a una di tali minoranze non
può essere privato del diritto di avere una propria vita culturale, di
professare e di praticare la propria religione o di far uso della propria
lingua insieme agli altri membri del suo gruppo.
Articolo 31
1.Gli Stati parti riconoscono al
fanciullo il diritto al riposo e al tempo libero, a dedicarsi al gioco e ad
attività ricreative proprie della sua età e a partecipare liberamente alla vita
culturale ed artistica.
2.Gli Stati parti
rispettano e favoriscono il diritto del fanciullo di partecipare pienamente
alla vita culturale e artistica e incoraggiano l'organizzazione, in condizioni
di uguaglianza, di mezzi appropriati di divertimento e di attività ricreative,
artistiche e culturali.
Articolo 32
1.Gli Stati parti
riconoscono il diritto del fanciullo di essere protetto contro lo sfruttamento
economico e di non essere costretto ad alcun lavoro che comporti rischi o sia
suscettibile di porre a repentaglio la sua educazione o di nuocere alla sua
salute o al suo sviluppo fisico, mentale, spirituale, morale o sociale.
2.Gli Stati parti
adottano misure legislative, amministrative, sociali ed educative per garantire
l'applicazione del presente articolo. A tal fine, e in considerazione delle
disposizioni pertinenti degli altri strumenti internazionali, gli Stati parti,
in particolare:
a) stabiliscono un'età
minima oppure età minime di ammissione all'impiego;
b) prevedono
un'adeguata regolamentazione degli orari di lavoro e delle condizioni
d'impiego;
c) prevedono pene o
altre sanzioni appropriate per garantire l'attuazione effettiva del presente
articolo.
Articolo 33
Gli Stati parti
adottano ogni adeguata misura, comprese misure legislative, amministrative,
sociali ed educative per proteggere i fanciulli contro l'uso illecito di
stupefacenti e di sostanze psicotrope, così come definite dalle Convenzioni
internazionali pertinenti e per impedire che siano utilizzati fanciulli per la
produzione e il traffico illecito di queste sostanze.
Articolo 34
Gli Stati parti si
impegnano a proteggere il fanciullo contro ogni forma di sfruttamento sessuale
e di violenza sessuale. A tal fine, gli Stati adottano in particolare ogni
adeguata misura a livello nazionale, bilaterale e multilaterale per impedire:
a) che dei fanciulli
siano incitati o costretti a dedicarsi a una attività sessuale illegale;
b) che dei fanciulli
siano sfruttati a fini di prostituzione o di altre pratiche sessuali illegali;
c) che dei fanciulli
siano sfruttati ai fini della produzione di spettacoli o di materiale a
carattere pornografico.
Articolo 35
Gli Stati parti
adottano ogni adeguato provvedimento a livello nazionale, bilaterale e
multilaterale per impedire il rapimento, la vendita o la tratta di fanciulli
per qualunque fine e sotto qualsiasi forma.
Articolo 36
Gli Stati parti
proteggono il fanciullo contro ogni altra forma di sfruttamento pregiudizievole
al suo benessere in ogni suo aspetto.
Articolo 37
Gli Stati parti
vigilano affinché:
a) nessun fanciullo
sia sottoposto a tortura o a pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti.
Né la pena capitale né l'imprigionamento a vita senza possibilità di rilascio
devono essere decretati per reati commessi da persone di età inferiore a
diciotto anni;
b) nessun fanciullo
sia privato di libertà in maniera illegale o arbitraria. L'arresto, la
detenzione o l'imprigionamento di un fanciullo devono essere effettuati in
conformità con la legge, costituire un provvedimento di ultima risorsa e avere
la durata più breve possibile;
c) ogni fanciullo privato di
libertà sia trattato con umanità e con il rispetto dovuto alla dignità della
persona umana e in maniera da tenere conto delle esigenze delle persone della
sua età. In particolare, ogni fanciullo privato di libertà sarà separato dagli
adulti, a meno che si ritenga preferibile di non farlo nell'interesse
preminente del fanciullo, e egli avrà diritto di rimanere in contatto con la
sua famiglia per mezzo di corrispondenza e di visite, tranne che in circostanze
eccezionali;
d) i fanciulli privati
di libertà abbiano diritto ad avere rapidamente accesso a un'assistenza
giuridica o a ogni altra assistenza adeguata, nonché il diritto di contestare
la legalità della loro privazione di libertà dinanzi un Tribunale o altra
autorità competente, indipendente e imparziale, e una decisione sollecita sia
adottata in materia.
Articolo 38
1.Gli Stati parti si
impegnano a rispettare e a far rispettare le regole del diritto umanitario
internazionale loro applicabili in caso di conflitto armato, e la cui
protezione si estende ai fanciulli.
2.Gli Stati parti
adottano ogni misura possibile a livello pratico per vigilare che le persone
che non hanno raggiunto l'età di quindici anni non partecipino direttamente
alle ostilità.
3.Gli Stati parti si
astengono dall'arruolare nelle loro forze armate ogni persona che non ha
raggiunto l'età di quindici anni. Nel reclutare persone aventi più di quindici
anni ma meno di diciotto anni, gli Stati parti si sforzano di arruolare con
precedenza i più anziani.
4.In conformità con
l'obbligo che spetta loro in virtù del diritto umanitario internazionale di
proteggere la popolazione civile in caso di conflitto armato, gli Stati parti
adottano ogni misura possibile a livello pratico affinché i fanciulli coinvolti
in un conflitto armato possano beneficiare di cure e di protezione.
Articolo 39
Gli Stati parti
adottano ogni adeguato provvedimento per agevolare il recupero fisico e
psicologico e il reinserimento sociale di ogni fanciullo vittima di ogni forma
di negligenza, di sfruttamento o di maltrattamenti; di torture o di ogni altra
forma di pene o di trattamenti crudeli, inumani o degradanti, o di un conflitto
armato. Tale recupero e reinserimento devono svolgersi in condizioni tali da
favorire la salute, il rispetto della propria persona e la dignità del
fanciullo.
Articolo 40
1.Gli Stati parti
riconoscono a ogni fanciullo sospettato accusato o riconosciuto colpevole di
reato penale di diritto a un trattamento tale da favorire il suo senso della
dignità e del valore personale, che rafforzi il suo rispetto per i diritti
dell'uomo e le libertà fondamentali e che tenga conto della sua età nonché
della necessità di facilitare il suo reinserimento nella società e di fargli
svolgere un ruolo costruttivo in seno a quest'ultima.
2.A tal fine, e
tenendo conto delle disposizioni pertinenti degli strumenti internazionali, gli
Stati parti vigilano in particolare:
a) affinché nessun
fanciullo sia sospettato, accusato o riconosciuto colpevole di reato penale a
causa di azioni o di omissioni che non erano vietate dalla legislazione
nazionale o internazionale nel momento in cui furono commesse;
b) affinché ogni
fanciullo sospettato o accusato di reato penale abbia almeno diritto alle
seguenti garanzie:
I) di essere ritenuto
innocente fino a quando la sua colpevolezza non sia stata legalmente stabilita;
II) di essere
informato il prima possibile e direttamente, oppure, se del caso, tramite i
suoi genitori o rappresentanti legali, delle accuse portate contro di lui, e di
beneficiare di un'assistenza legale o di ogni altra assistenza appropriata per
la preparazione e la presentazione della sua difesa;
III) che il suo caso
sia giudicato senza indugio da un'autorità o istanza giudiziaria competenti,
indipendenti e imparziali per mezzo di un procedimento equo ai sensi di legge
in presenza del suo legale o di altra assistenza appropriata, nonché in
presenza dei suoi genitori o rappresentanti legali a meno che ciò non sia ritenuto
contrario all'interesse preminente del fanciullo a causa in particolare della
sua età o della sua situazione;
IV) di non essere
costretto a rendere testimonianza o dichiararsi colpevole; di interrogare o far
interrogare i testimoni a carico e di ottenere la comparsa e l'interrogatorio
dei testimoni a suo discarico a condizioni di parità;
V) qualora venga
riconosciuto che ha commesso reato penale, poter ricorrere contro questa
decisione e ogni altra misura decisa di conseguenza dinanzi un'autorità o
istanza giudiziaria superiore competente, indipendente e imparziale, in
conformità con la legge;
VI) di essere
assistito gratuitamente da un interprete se non comprende o non parla la lingua
utilizzata;
VII) che la sua vita
privata sia pienamente rispettata in tutte le fasi della procedura.
3.Gli Stati parti si
sforzano di promuovere l'adozione di leggi, di procedure, la costituzione di
autorità e di istituzioni destinate specificamente ai fanciulli sospettati,
accusati o riconosciuti colpevoli di aver commesso reato, e in particolar modo:
a) di stabilire un'età
minima al di sotto della quale si presume che i fanciulli non abbiano la
capacità di commettere reato;
b) di adottare
provvedimenti ogni qualvolta ciò sia possibile e auspicabile per trattare
questi fanciulli senza ricorrere a procedure giudiziarie rimanendo tuttavia
inteso che i diritti dell'uomo e le garanzie legali debbono essere
integralmente rispettate.
4.Sarà prevista tutta
una gamma di disposizioni concernenti in particolar modo le cure, l'orientamento,
la supervisione, i consigli, la libertà condizionata, il collocamento in
famiglia, i programmi di formazione generale e professionale, nonché soluzioni
alternative all'assistenza istituzionale, in vista di assicurare ai fanciulli
un trattamento conforme al loro benessere e proporzionato sia alla loro
situazione che al reato.
Articolo 41
Nessuna delle disposizioni della
presente Convenzione pregiudica disposizioni più propizie all'attuazione dei
diritti del fanciullo che possono figurare:
a) nella legislazione
di uno Stato parte; oppure
b) nel diritto
internazionale in vigore per questo Stato.
SECONDA PARTE
Articolo 42
Gli Stati parti si
impegnano a far largamente conoscere i principi e le disposizioni della
presente Convenzione, con mezzi attivi e adeguati sia agli adulti che ai
fanciulli.
Articolo 43
1.Al fine di esaminare
i progressi compiuti dagli Stati parti nell'esecuzione degli obblighi da essi
contratti in base alla presente Convenzione, è istituito un Comitato dei
Diritti del Fanciullo che adempie alle funzioni definite in appresso;
2.Il Comitato si
compone di dieci esperti di alta moralità e in possesso di una competenza
riconosciuta nel settore oggetto della presente Convenzione. I suoi membri sono
eletti dagli Stati parti tra i loro cittadini e partecipano a titolo personale,
secondo il criterio di un'equa ripartizione geografica e in considerazione dei
principali ordinamenti giuridici.
3.I membri del
Comitato sono eletti a scrutinio segreto su una lista di persone designate dagli
Stati parti. Ciascun Stato parte può designare un candidato tra i suoi
cittadini.
4.La prima elezione
avrà luogo entro sei mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore della
presente Convenzione.
Successivamente si
svolgeranno elezioni ogni due anni. Almeno quattro mesi prima della data di
ogni elezione, il Segretario Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite
inviterà per iscritto gli Stati parti a proporre i loro candidati entro un
termine di due mesi. Quindi il Segretario generale stabilirà l'elenco
alfabetico dei candidati in tal modo designati, con l'indicazione degli Stati
parti che li hanno designati, e sottoporrà tale elenco agli Stati parti alla
presente Convenzione.
5.Le elezioni avranno
luogo in occasione delle riunioni degli Stati parti, convocate dal Segretario
Generale presso la Sede dell'Organizzazione delle Nazioni Unite. In queste
riunioni per le quali il numero legale sarà rappresentato da due terzi degli
Stati parti, i candidati eletti al Comitato sono quelli che ottengono il maggior
numero di voti, nonché la maggioranza assoluta degli Stati parti presenti e
votanti.
6.I membri del
Comitato sono eletti per quattro anni. Essi sono rieleggibili se la loro
candidatura è ripresentata. Il mandato di cinque dei membri eletti nella prima
elezione scade alla fine di un periodo di due anni; i nomi di tali cinque
membri saranno estratti a sorte dal presidente della riunione immediatamente
dopo la prima elezione.
7.In caso di decesso o
di dimissioni di un membro del Comitato oppure se, per qualsiasi altro motivo,
un membro dichiara di non poter più esercitare le sue funzioni in seno al
Comitato, lo Stato parte che aveva presentato la sua candidatura nomina un
altro esperto tra i suoi cittadini per coprire il seggio resosi vacante, fino
alla scadenza del mandato corrispondente, sotto riserva dell'approvazione del
Comitato.
8.Il Comitato adotta
il suo regolamento interno.
9.Il Comitato elegge
il suo Ufficio per un periodo di due anni.
10.Le riunioni del
Comitato si svolgono normalmente presso la Sede della Organizzazione delle
Nazioni Unite, oppure in ogni altro luogo appropriato determinato dal Comitato.
Il Comitato si riunisce di regola ogni anno. La durata delle sue sessioni è
determinata e se necessario modificata da una riunione degli Stati parti alla
presente Convenzione, sotto riserva dell'approvazione dell'Assemblea Generale.
11.Il Segretario Generale
dell'Organizzazione delle Nazioni Unite mette a disposizione del Comitato il
personale e le strutture di cui quest'ultimo necessita per adempiere con
efficacia alle sue mansioni in base alla presente Convenzione.
12.I membri del
Comitato istituito in base alla presente Convenzione ricevono, con
l'approvazione dell'Assemblea Generale, emolumenti prelevati sulle risorse
dell'Organizzazione delle Nazioni Unite alle condizioni e secondo le modalità
stabilite dall'Assemblea Generale.
Articolo 44
1.Gli Stati parti si
impegnano a sottoporre al Comitato, tramite il Segretario Generale
dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, rapporti sui provvedimenti che essi
avranno adottato per dare effetto ai diritti riconosciuti nella presente
Convenzione e sui progressi realizzati per il godimento di tali diritti:
a) entro due anni a
decorrere dalla data dell'entrata in vigore della presente Convenzione per gli
Stati parti interessati;
b) in seguito, ogni
cinque anni.
2.I rapporti compilati
in applicazione del presente articolo debbono se del caso indicare i fattori e
le difficoltà che impediscono agli Stati parti di adempiere agli obblighi
previsti nella presente Convenzione. Essi debbono altresì contenere
informazioni sufficienti a fornire al Comitato una comprensione dettagliata
dell'applicazione della Convenzione del paese in esame.
3.Gli Stati parti che
hanno presentato al Comitato un rapporto iniziale completo non sono tenuti a
ripetere nei rapporti che sottoporranno successivamente - in conformità con il
capoverso b) del paragrafo 1 del presente articolo - le informazioni di base in
precedenza fornite.
4.Il Comitato può
chiedere agli Stati parti ogni informazione complementare relativa
all'applicazione della Convenzione.
5.Il Comitato
sottopone ogni due anni all'Assemblea generale, tramite il Consiglio Economico
e Sociale, un rapporto sulle attività del Comitato.
6.Gli Stati parti
fanno in modo che i loro rapporti abbiano una vasta diffusione nei loro paesi.
Articolo 45
Al fine di promuovere
l'attuazione effettiva della Convenzione e incoraggiare la cooperazione
internazionale nel settore oggetto della Convenzione:
a) Le Istituzioni
specializzate, il Fondo delle Nazioni Unite per l'Infanzia e altri organi delle
Nazioni Unite hanno diritto di farsi rappresentare nell'esame dell'attuazione
di quelle disposizioni della presente Convenzione che rientrano nell'ambito del
loro mandato. Il Comitato può invitare le Istituzioni Specializzate, il Fondo
delle Nazioni Unite per l'Infanzia e ogni altro organismo competente che
riterrà appropriato, a dare pareri specializzati sull'attuazione della
Convenzione in settori di competenza dei loro rispettivi mandati. Il Comitato
può invitare le Istituzioni Specializzate, il Fondo delle Nazioni Unite per
l'Infanzia e altri organi delle Nazioni Unite a sottoporgli rapporti
sull'attuazione della Convenzione in settori che rientrano nell'ambito delle
loro attività.
b) Il Comitato trasmette,
se lo ritiene necessario, alle Istituzioni Specializzate, al Fondo delle
Nazioni Unite per l'Infanzia e agli altri Organismi competenti ogni rapporto
degli Stati parti contenente una richiesta di consigli tecnici o di assistenza
tecnica, o che indichi una necessità in tal senso, accompagnato da eventuali
osservazioni e proposte del Comitato concernenti tale richiesta o indicazione;
c) Il Comitato può
raccomandare all'Assemblea generale di chiedere al Segretario Generale di
procedere, per conto del Comitato, a studi su questioni specifiche attinenti ai
diritti del fanciullo;
d) Il Comitato può
fare suggerimenti e raccomandazioni generali in base alle informazioni ricevute
in applicazione degli articoli 44 e 45 della presente Convenzione. Questi suggerimenti
e raccomandazioni generali sono trasmessi a ogni Stato parte interessato e
sottoposti all'Assemblea Generale insieme a eventuali osservazioni degli Stati
parti.
TERZA PARTE
Articolo 46
La presente
Convenzione è aperta alla firma di tutti gli Stati.
Articolo 47
La presente
Convenzione è soggetta a ratifica. Gli strumenti di ratifica saranno depositati
presso il Segretario Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite.
Articolo 48
La presente
Convenzione rimarrà aperta all'adesione di ogni Stato. Gli strumenti di
adesione saranno depositati presso il Segretario Generale della Organizzazione
delle Nazioni Unite.
Articolo 49
1. La presente
Convenzione entrerà in vigore il trentesimo giorno successivo alla data del
deposito presso il Segretario Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite
del ventesimo strumento di ratifica o di adesione.
2. Per ciascuno degli
Stati che ratificheranno la presente Convenzione o che vi aderiranno dopo il
deposito del ventesimo strumento di ratifica o di adesione la Convenzione
entrerà in vigore il trentesimo giorno successivo al deposito da parte di
questo Stato del suo strumento di ratifica o di adesione.
Articolo 50
1.Ogni Stato parte può proporre
un emendamento e depositarne il testo presso il Segretario Generale
dell'Organizzazione delle Nazioni Unite. Il Segretario Generale comunica quindi
la proposta di emendamento agli Stati parti, con la richiesta di far sapere se
siano favorevoli a una Conferenza degli Stati parti al fine dell'esame delle proposte
e della loro votazione. Se, entro quattro mesi a decorrere dalla data di questa
comunicazione, almeno un terzo degli Stati parti si pronuncia a favore di tale
Conferenza, il Segretario Generale convoca la Conferenza sotto gli auspici
dell'Organizzazione delle Nazioni Unite. Ogni emendamento adottato da una
maggioranza degli Stati parti presenti e votanti alla Conferenza è sottoposto
per approvazione all'Assemblea Generale.
2.Ogni emendamento
adottato in conformità con le disposizioni del paragrafo 1 del presente
articolo entra in vigore dopo essere stato approvato dall'Assemblea Generale
delle Nazioni Unite e accettato da una maggioranza di due terzi degli Stati
parti.
3.Quando un
emendamento entra in vigore esso ha valore obbligatorio per gli Stati parti che
lo hanno accettato, gli altri Stati parti rimanendo vincolati dalle
disposizioni della presente Convenzione e da tutti gli emendamenti precedenti
da essi accettati.
Articolo 51
1. Il Segretario
Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite riceverà e comunicherà a tutti
gli Stati il testo delle riserve che saranno state formulate dagli Stati
all'atto della ratifica o dell'adesione.
2. Non sono autorizzate riserve
incompatibili con l'oggetto e le finalità della presente Convenzione.
3. Le riserve possono
essere ritirate in ogni tempo per mezzo di notifica indirizzata in tal senso al
Segretario Generale delle Nazioni Unite il quale ne informerà quindi tutti gli
Stati. Tale notifica avrà effetto alla data in cui è ricevuta dal Segretario
Generale.
Articolo 52
Ogni Stato parte può
denunciare la presente Convenzione per mezzo di notifica scritta indirizzata al
Segretario Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite. La denuncia avrà
effetto un anno dopo la data di ricezione della notifica da parte del
Segretario Generale.
Articolo 53
Il Segretario Generale
dell'Organizzazione delle Nazioni Unite è designato come depositario della
presente Convenzione.
Articolo 54
L'originale della
presente Convenzione, i cui testi in lingua araba, cinese, francese, inglese,
russa e spagnola fanno ugualmente fede, sarà depositato presso il Segretario
Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite.