Parlamento Italiano
Legge 25 ottobre 2007, n. 176
"Conversione
in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 settembre 2007, n. 147,
recante disposizioni urgenti per assicurare l’ordinato avvio dell’anno
scolastico 2007-2008 ed in materia di concorsi per ricercatori universitari"
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 250 del 26 ottobre 2007
Legge di
conversione
Testo del
decreto-legge coordinato con la legge di conversione
Legge di
conversione
Art. 1.
1. Il decreto-legge 7 settembre 2007,
n. 147, recante disposizioni urgenti per assicurare l’ordinato avvio
dell’anno scolastico 2007-2008 ed in materia di concorsi per ricercatori
universitari, è convertito in legge con le modificazioni riportate in
allegato alla presente legge.
2. La presente legge entra in vigore il
giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale.
Testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione
pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 250 del 26 ottobre 2007
(*) Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono
stampate con caratteri corsivi
Art. 1.
Norme in materia di ordinamenti scolastici
1. Al fine di
realizzare gli obiettivi formativi del curriculum arricchito è reintrodotta,
nella scuola primaria, l'organizzazione di classi funzionanti a tempo pieno,
con un orario settimanale di quaranta ore, comprensivo del tempo dedicato
alla mensa. Conseguentemente è richiamato in vigore l'articolo 130, comma 2, del testo unico delle disposizioni legislative
vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e
grado, di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, nel quale sono
soppresse le parole: ", entro il limite dei posti funzionanti nell'anno
scolastico 1988-1989,". La predetta
organizzazione è realizzata nei limiti della dotazione complessiva
dell'organico di diritto determinata con decreto del Ministro della pubblica
istruzione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, ai
sensi dell'articolo 22,
comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448. Il numero dei posti complessivamente attivati a livello
nazionale per le attività di tempo pieno e tempo prolungato deve essere
individuato nell'ambito dell'organico di cui al secondo periodo e nel
rispetto dei limiti di spesa previsti a legislazione vigente per il
personale della scuola e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica. Il Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza unificata di cui
all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive
modificazioni, di seguito denominata "Conferenza unificata",
definisce un piano triennale di intervento, anche in relazione alle
competenze delle regioni in materia di diritto allo studio e di
programmazione dell'offerta formativa, volto, in particolare, a: a)
individuare misure di incentivazione e sostegno finalizzate all'incremento
dell'offerta di classi a tempo pieno da parte delle istituzioni scolastiche
anche al fine di garantire condizioni di accesso omogenee su tutto il
territorio nazionale; b) sostenere la qualità del modello del tempo pieno,
anche in relazione alle esigenze di sostegno ai disabili e di integrazione
sociale e culturale dei minori immigrati. Il predetto piano è finanziato
sulla base delle risorse definite in sede di intesa con la Conferenza
unificata nell'ambito delle esistenti disponibilità di bilancio.
2. All'articolo 2,
comma 4 della legge 10 dicembre 1997, n. 425, come modificato dalla legge 11
gennaio 2007, n. 1, i primi due periodi sono sostituiti dai seguenti:
"I candidati esterni debbono presentare domanda di ammissione agli esami
di Stato indicando, in ordine preferenziale, le istituzioni scolastiche in
cui intendono sostenere l'esame al dirigente preposto all'ufficio scolastico
regionale territorialmente competente, il quale provvede ad assegnare i
candidati medesimi, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 4, agli
istituti scolastici statali o paritari aventi sede nel comune di residenza del
candidato stesso ovvero, in caso di assenza nel comune dell'indirizzo di
studio indicato nella domanda, nella provincia e, nel caso di assenza anche
in questa del medesimo indirizzo, nella regione. Eventuali deroghe al
superamento dell'ambito organizzativo regionale devono essere autorizzate,
previa valutazione dei motivi addotti, dal dirigente preposto all'ufficio
scolastico regionale di provenienza, al quale va presentata la relativa
richiesta. Gli esami preliminari, ove prescritti, sono sostenuti dai candidati
esterni presso le istituzioni scolastiche loro assegnate come sede di
esame.".
3. Il limite di
spesa di euro 138.000.000 di cui all'articolo 3, comma 2, della legge 11
gennaio 2007, n. 1, è elevato ad euro 183.000.000 a decorrere dal 2007, per
la corresponsione dei compensi ai commissari degli esami di Stato del Sistema
nazionale di istruzione. Al relativo onere, pari ad euro 45.000.000
annui, a decorrere dal 2007, si provvede mediante corrispondente
riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 634,
della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Il Ministro dell'economia e delle
finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio.
4. All'articolo 11
del decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) al comma 4, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", al quale
sono ammessi gli alunni giudicati idonei a norma del comma 4-bis";
b) dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti:
"4-bis. Il consiglio di classe, in sede di valutazione finale, delibera
se ammettere o non ammettere all'esame di Stato gli alunni frequentanti il
terzo anno della scuola secondaria di primo grado, formulando un giudizio di
idoneità o, in caso negativo, un giudizio di non ammissione all'esame
medesimo.".
4-ter. L'esame di
Stato comprende anche una prova scritta, a carattere nazionale, volta a
verificare i livelli generali e specifici di apprendimento conseguiti dagli
studenti. I testi relativi alla suddetta prova sono scelti dal Ministro della
pubblica istruzione tra quelli predisposti annualmente dall'Istituto
nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e di
formazione (INVALSI), conformemente alla direttiva periodicamente emanata dal
Ministro stesso, e inviati alle istituzioni scolastiche competenti".
5. All'articolo 6,
comma 1, del decreto legislativo 19 novembre 2004, n. 286, come modificato
dall'articolo 1, comma 612, lettera d), della legge 27 dicembre 2006, n. 296,
il primo periodo è sostituito dal seguente: "Il comitato di indirizzo è
composto dal Presidente e da due membri, nel rispetto del principio di pari
opportunità, in possesso dei requisiti di qualificazione scientifica e
conoscenza riconosciuta dei sistemi di istruzione e valutazione in Italia e
all'estero. Almeno uno dei membri deve provenire dal mondo della
scuola.". A decorrere dall'anno scolastico 2007-2008 il Ministro della
pubblica istruzione fissa, con direttiva annuale, gli obiettivi della
valutazione esterna condotta dal Servizio nazionale di valutazione in
relazione al sistema scolastico e ai livelli di apprendimento degli studenti,
per effettuare verifiche periodiche e sistematiche sulle conoscenze e
abilità degli studenti, di norma, alla classe seconda e quinta della scuola
primaria, alla prima e terza classe della scuola secondaria di I grado e alla
seconda e quinta classe del secondo ciclo, nonchè altre rilevazioni
necessarie per la valutazione del valore aggiunto realizzato dalle scuole.
6. (Soppresso).
7. Al fine di dare
attuazione, per l'anno 2007, al punto 12) dell'Accordo-quadro sancito in
Conferenza unificata del 14 giugno 2007, diretto a realizzare le iniziative
di cui all'articolo 1, comma 630, della legge 27 dicembre 2006, n. 296,
all'onere di euro 9.783.656 di pertinenza del Ministero della solidarietà
sociale si provvede mediante utilizzo delle disponibilità, in conto residui,
relative all'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 91 della legge 27
dicembre 2002, n. 289, che a tale fine è versata all'entrata del bilancio
dello Stato per essere riassegnata alla competente unità previsionale di base
dello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione per l'anno
2007. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare,
con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
8. All'articolo 1,
comma 4-bis, della legge 10 marzo 2000, n. 62, e successive modificazioni, le
parole: "alla medesima data nelle scuole materne che chiedono il
riconoscimento" sono sostituite dalle seguenti: "nelle scuole
dell'infanzia riconosciute paritarie" ed è aggiunto, in fine, il
seguente periodo: "Tale disposizione si applica fino alla conclusione
dei corsi abilitanti appositamente istituiti".
Art. 2.
Norme urgenti in materia di personale scolastico
1. Al testo unico
delle disposizioni legislative in materia di istruzione, relative alle scuole
di ogni ordine e grado, di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo
503:
01) il comma 1 è sostituito dal seguente:
"1. Organo competente per l'irrogazione delle sanzioni di cui
all'articolo 492, comma 2, lettere b), c), d) ed e), è il dirigente preposto
all'ufficio scolastico regionale";
02) il comma 2 è abrogato;
1) al comma 5, in attesa della costituzione degli organi collegiali
territoriali della scuola, ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 1999,
n. 233, le parole: "in conformità del parere" sono sostituite dalle
seguenti: "acquisito il parere"; le parole: "salvo che non
ritenga di disporre in modo più favorevole al dipendente" sono
sostituite dalle seguenti: ", nel rispetto del principio costituzionale
della libertà di insegnamento"; sono aggiunti, in fine, i seguenti
periodi: "Il predetto parere è reso nel termine dei sessanta giorni
successivi al ricevimento della richiesta, prorogabile di trenta giorni per
l'effettuazione di ulteriori e specifici adempimenti istruttori che si
rendano necessari. Decorso inutilmente tale termine, l'amministrazione può
procedere all'adozione del provvedimento.";
2) dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:
"5-bis. Fuori dei casi previsti dall'art. 5 della legge 27 marzo 2001,
n. 97, il procedimento disciplinare deve essere concluso entro novanta giorni
successivi alla data in cui esso ha avuto inizio, prorogabili di trenta
giorni per gli eventuali adempimenti istruttori di cui al comma 5";
b) all'articolo
506:
1) il comma 2 è sostituito dal seguente:
"2. I provvedimenti di sospensione cautelare obbligatoria sono disposti
dal dirigente preposto all'ufficio scolastico regionale";
2) il comma 4 è sostituito dal seguente:
"4. Se ricorrano ragioni di particolare urgenza, la sospensione
cautelare può essere disposta, nei confronti del personale docente, dal
dirigente scolastico, salvo convalida da parte del dirigente preposto
all'ufficio scolastico regionale cui il provvedimento deve essere
immediatamente comunicato, e, nei confronti dei dirigenti scolastici, dal
dirigente preposto all'ufficio scolastico regionale. In mancanza di convalida
da parte del dirigente preposto all'ufficio scolastico regionale, entro il
termine di dieci giorni dalla relativa adozione, della sospensione cautelare
disposta nei confronti del personale docente, il provvedimento di sospensione
è revocato di diritto. Analogamente, in mancanza di conferma da parte dello
stesso dirigente preposto all'ufficio scolastico regionale, entro il medesimo
termine di cui al secondo periodo, della sospensione cautelare disposta nei
confronti dei dirigenti scolastici, il provvedimento è revocato di
diritto.";
c) l'articolo 468 è sostituito dal seguente:
"Art. 468 (Trasferimento per incompatibilità ambientale). - 1.
Quando ricorrano ragioni d'urgenza, il trasferimento d'ufficio per accertata
situazione di incompatibilità di permanenza nella scuola o nella sede può
essere disposto anche durante l'anno scolastico. Se ricorrono ragioni di
particolare urgenza, può essere nel frattempo disposta la sola sospensione
dal servizio da parte del dirigente scolastico, sentito il collegio dei
docenti, se trattasi di personale docente ed educativo, o da parte del
dirigente preposto all'ufficio scolastico regionale, se trattasi di dirigente
scolastico. Il provvedimento deve essere immediatamente comunicato per la
convalida al dirigente dell'ufficio scolastico regionale, se disposto nei
confronti di personale docente ed educativo, ovvero al capo del competente
dipartimento del Ministero della pubblica istruzione, se riguarda dirigenti
scolastici. In mancanza di convalida, e in ogni caso in mancanza di presentazione
della richiesta di parere dell'organo collegiale competente, nel termine di
dieci giorni dall'adozione, il provvedimento di sospensione è revocato di
diritto.
2. Qualora le
ragioni d'urgenza di cui al comma 1 siano dovute alla sussistenza di gravi e
comprovati fattori di turbamento dell'ambiente scolastico e di pregiudizio
del rapporto tra l'istituzione scolastica e le famiglie degli alunni,
conseguenti a specifici comportamenti di uno o più docenti, lesivi della
dignità delle persone che operano nell'ambito scolastico, degli studenti e
dell'istituzione scolastica, tali da risultare incompatibili con la funzione
educativa, il dirigente scolastico, nella garanzia del rispetto dei principi
costituzionali e del principio di parità di trattamento di cui all'articolo
2, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 216, attuativo della
direttiva 2000/78/CE, può adottare il provvedimento di sospensione senza
sentire il collegio dei docenti, con le modalità previste dal comma 1. Nel
caso in cui i fatti di cui al primo periodo del presente comma siano
riferibili a comportamenti di dirigenti scolastici, il provvedimento di
sospensione è adottato dal dirigente preposto all'ufficio scolastico
regionale e la convalida è operata, entro il termine di dieci giorni, dal
capo del competente dipartimento del Ministero della pubblica istruzione.
Entro il termine di cinque giorni dall'adozione del provvedimento di
sospensione, il docente o il dirigente scolastico interessati possono
produrre proprie memorie difensive all'organo competente a disporre la
convalida. In mancanza di convalida, il provvedimento di sospensione è
revocato di diritto".
c-bis) all'articolo
469:
1) il comma 1 è sostituito dal seguente:
"1. Il trasferimento d'ufficio per soppressione di posto o di
cattedra è disposto dal dirigente preposto all'ufficio scolastico regionale.
Il trasferimento d'ufficio del personale docente ed educativo, determinato da
accertata situazione di incompatibilità di permanenza nella scuola o nella
sede, è disposto dal dirigente preposto all'ufficio scolastico regionale, su
parere del competente consiglio di disciplina del consiglio scolastico
provinciale per il personale docente della scuola dell'infanzia, della scuola
primaria e della scuola secondaria di primo grado, ovvero su parere del
corrispondente consiglio per il contenzioso del Consiglio nazionale della
pubblica istruzione per il personale docente degli istituti e scuole di
istruzione secondaria superiore e artistica. I suddetti pareri devono essere
resi nel termine di novanta giorni successivi al ricevimento della richiesta,
prorogabile di trenta giorni per l'effettuazione di ulteriori e specifici
adempimenti istruttori che si rendano necessari. Decorso inutilmente tale
termine, l'amministrazione può procedere all'adozione del
provvedimento";
2) il comma 2 è abrogato;
3) il comma 3 è sostituito dal seguente:
"3. Qualora, per mancanza di sedi disponibili, il trasferimento
d'ufficio debba aver luogo per provincia diversa da quella in cui
l'interessato presta servizio, la sede è stabilita sulla base di criteri di
viciniorità e raggiungibilita".
2. Il disposto dell'articolo
503, comma 5-bis, del decreto legislativo 16
aprile 1994, n. 297, introdotto dal comma 1, lettera a), n. 2), non si
applica ai procedimenti disciplinari in corso alla data di entrata in vigore
del presente decreto.
3. A decorrere
dall'anno scolastico 2007/2008, i dirigenti scolastici provvedono
direttamente al conferimento delle supplenze al personale appartenente al
profilo professionale di collaboratore scolastico, di cui all'articolo
587 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n.
297, sulla base delle liste di collocamento predisposte dal Centro per
l'impiego territorialmente competente, fermo restando che tale modalità
di conferimento delle supplenze si applica nei soli casi in cui
risultino esaurite le graduatorie permanenti compilate per il conferimento
delle supplenze annuali, secondo quanto previsto dal comma 2 del medesimo
articolo 587. Con decreto del Ministro della pubblica istruzione, di
concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale e con il
Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione,
d'intesa con la Conferenza unificata, sono definiti i tempi e le modalità per
la trasmissione delle liste aggiornate alle istituzioni scolastiche ai fini
del conferimento delle supplenze, e delle conseguenti comunicazioni da parte
delle istituzioni medesime ai competenti centri per l'impiego.
4. Le istituzioni
scolastiche provvedono agli adempimenti di cui al comma 2 dell'articolo 9-bis
del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni,
dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, come da ultimo sostituito dall'articolo
1, comma 1180, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, al comma 5 dell'articolo
4-bis del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, e successive
modificazioni, ed al primo comma dell'articolo 21 della legge 29 aprile 1949,
n. 264, come sostituito dall'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 19
dicembre 2002, n. 297, entro il termine di dieci giorni successivi
all'instaurazione, variazione o cessazione del rapporto di lavoro. Le
sanzioni già irrogate alle istituzioni scolastiche per l'inosservanza dei
termini previsti dalle disposizioni di cui al primo periodo sono annullate.
5. A decorrere
dall'anno scolastico 2007/2008, gli oneri relativi alle retribuzioni
spettanti al personale della scuola nominato in sostituzione del personale
assente per motivi di maternità, nonchè quello nominato per supplenze brevi e
che si trova in congedo di maternità ai sensi del testo unico di cui al
decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, nonchè alle indennità di cui
all'articolo 24 del medesimo testo unico, sono imputati ai capitoli di
spesa iscritti nello stato di previsione del Ministero della pubblica
istruzione concernenti le spese per le supplenze a tempo determinato del
personale docente, educativo, amministrativo, tecnico ed ausiliario ed ai
corrispondenti capitoli relativi all'IRAP e agli oneri sociali; gli
stanziamenti di detti capitoli sono integrati degli importi complessivi di
euro 66 milioni per l'anno 2007 e di euro 198 milioni a decorrere dall'anno
2008, riducendo allo scopo l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1,
comma 129, della legge 30 dicembre 2004, n. 311. A decorrere dal medesimo
anno scolastico la competenza alla ordinazione dei pagamenti, a mezzo dei
ruoli di spesa fissa, delle retribuzioni e delle indennità di cui al presente
comma è attribuita al Servizio centrale del Sistema informativo integrato del
Ministero dell'economia e delle finanze. Il Ministro dell'economia e delle
finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti
variazioni di bilancio.
Art. 3.
Disposizioni urgenti per l'assunzione di ricercatori
1. Al fine di
garantire una più ampia assunzione di ricercatori nelle università e negli
enti di ricerca, le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 648 e 651,
della legge 27 dicembre 2006, n. 296, non si applicano per l'anno 2007 con
riferimento alle assunzioni ivi previste e le risorse di cui ai commi 650 e
652 della medesima legge n. 296 del 2006, non utilizzate per detto anno sono,
rispettivamente, destinate per euro 20 milioni ad incremento
dell'autorizzazione di spesa relativa al Fondo per il finanziamento ordinario
delle università di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a) della legge 24
dicembre 1993, n. 537, e per euro 7,5 milioni ad incremento
dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 7 del decreto
legislativo 5 giugno 1998, n. 204, come determinate dalla tabella C
della citata legge n. 296 del 2006. Il Ministro dell'economia e delle finanze
è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio.
1-bis. La qualità
dell'attività scientifica e didattica dei ricercatori assunti dalle università
a seguito di concorsi banditi successivamente alla data di entrata in vigore
della legge di conversione del presente decreto è sottoposta dopo tre anni
dalla data di assunzione alla valutazione dell'Agenzia nazionale di valutazione
del sistema universitario e della ricerca (ANVUR), di cui all'articolo 2,
comma 138, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286. In caso di valutazione
negativa il Ministero dell'università e della ricerca, in sede di
ripartizione del fondo per il finanziamento ordinario delle università per
gli anni successivi, provvede a detrarre dalla quota spettante all'università
interessata una quota pari al trattamento economico complessivo medio dei
ricercatori universitari. La valutazione è ripetuta dopo ulteriori tre anni.
Art. 3-bis.
Clausola di salvaguardia per le regioni a statuto speciale e le province
autonome di Trento e di Bolzano
1. Sono fatte salve
le competenze esercitate dalle regioni a statuto speciale e dalle province
autonome di Trento e di Bolzano.
Art. 4.
Entrata in vigore
1. Il presente
decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere
per la conversione in legge.
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