LEGGE 8 ottobre 2010 , n. 170
Nuove norme
in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico.
Gazzetta
Ufficiale serie generale n. 244 del 18 ottobre 2010
La Camera
dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL
PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
promulga
la seguente
legge:
Art. 1
Riconoscimento
e definizione di dislessia, disgrafia, disortografia e discalculia
1. La presente legge riconosce la
dislessia, la disgrafia, la disortografia e la discalculia quali disturbi
specifici di apprendimento, di seguito denominati «DSA», che si manifestano in
presenza di capacità cognitive adeguate, in assenza di patologie neurologiche e
di deficit sensoriali, ma possono costituire una limitazione importante per
alcune attività della vita quotidiana.
2. Ai fini della presente legge,
si intende per dislessia un disturbo specifico che si manifesta con una
difficoltà nell'imparare a leggere, in particolare nella decifrazione dei segni
linguistici, ovvero nella correttezza e nella rapidità della lettura.
3. Ai fini della presente legge, si intende per disgrafia
un disturbo specifico di scrittura che si manifesta in difficoltà nella
realizzazione grafica.
4. Ai fini della presente legge,
si intende per disortografia un disturbo specifico di scrittura che si
manifesta in difficoltà nei processi linguistici di transcodifica.
5. Ai fini della presente legge,
si intende per discalculia un disturbo specifico che si manifesta con una
difficoltà negli automatismi del calcolo e dell'elaborazione dei numeri.
6. La dislessia, la disgrafia, la
disortografia e la discalculia possono sussistere separatamente o insieme.
7. Nell'interpretazione delle
definizioni di cui ai commi da 2 a 5, si tiene conto dell'evoluzione delle
conoscenze scientifiche in materia.
Art. 2
Finalità
1. La presente legge persegue, per
le persone con DSA, le seguenti finalità:
a) garantire il diritto
all'istruzione;
b) favorire il successo
scolastico, anche attraverso misure didattiche di supporto, garantire una
formazione adeguata e promuovere lo sviluppo delle potenzialità;
c) ridurre i disagi relazionali ed
emozionali;
d) adottare forme di verifica e di
valutazione adeguate alle necessità formative degli studenti;
e) preparare gli insegnanti e
sensibilizzare i genitori nei confronti delle problematiche legate ai DSA;
f) favorire la diagnosi precoce e
percorsi didattici riabilitativi;
g) incrementare la comunicazione e la collaborazione tra
famiglia, scuola e servizi sanitari durante il percorso di istruzione e di
formazione;
h) assicurare eguali opportunità
di sviluppo delle capacità in ambito sociale e professionale.
Art. 3
Diagnosi
1. La diagnosi dei DSA è effettuata
nell'ambito dei trattamenti specialistici già assicurati dal Servizio sanitario
nazionale a legislazione vigente ed è comunicata dalla famiglia alla scuola di
appartenenza dello studente. Le regioni nel cui territorio non sia possibile
effettuare la diagnosi nell'ambito dei trattamenti specialistici erogati dal
Servizio sanitario nazionale possono prevedere, nei limiti delle risorse umane,
strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, che la medesima
diagnosi sia effettuata da specialisti o strutture accreditate.
2. Per gli studenti che, nonostante adeguate attività di
recupero didattico mirato, presentano persistenti difficoltà, la scuola
trasmette apposita comunicazione alla famiglia.
3. È compito delle scuole di ogni
ordine e grado, comprese le scuole dell'infanzia, attivare, previa apposita
comunicazione alle famiglie interessate, interventi tempestivi, idonei ad
individuare i casi sospetti di DSA degli studenti, sulla base dei protocolli
regionali di cui all'articolo 7, comma 1. L'esito di tali attività non
costituisce, comunque, una diagnosi di DSA.
Art. 4
Formazione
nella scuola
1. Per gli anni 2010 e 2011, nell'ambito dei programmi di
formazione del personale docente e dirigenziale delle scuole di ogni ordine e
grado, comprese le scuole dell'infanzia, è assicurata un'adeguata preparazione
riguardo alle problematiche relative ai DSA, finalizzata ad acquisire la
competenza per individuarne precocemente i segnali e la conseguente capacità di
applicare strategie didattiche, metodologiche e valutative adeguate.
2. Per le finalità di cui al comma
1 è autorizzata una spesa pari a un milione di euro per ciascuno degli anni
2010 e 2011. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente utilizzo del
Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di
natura corrente iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia
e delle finanze, come determinato, dalla Tabella C allegata alla legge 23
dicembre 2009, n. 191.
Art. 5
Misure
educative e didattiche di supporto
1. Gli studenti con diagnosi di
DSA hanno diritto a fruire di appositi provvedimenti dispensativi e
compensativi di flessibilità didattica nel corso dei cicli di istruzione e
formazione e negli studi universitari.
2. Agli studenti con DSA le
istituzioni scolastiche, a valere sulle risorse specifiche e disponibili a
legislazione vigente iscritte nello stato di previsione del Ministero
dell'istruzione, dell'università e della ricerca, garantiscono:
a) l'uso di una didattica
individualizzata e personalizzata, con forme efficaci e flessibili di lavoro
scolastico che tengano conto anche di caratteristiche peculiari dei soggetti,
quali il bilinguismo, adottando una metodologia e una strategia educativa
adeguate;
b) l'introduzione di strumenti
compensativi, compresi i mezzi di apprendimento alternativi e le tecnologie
informatiche, nonché misure dispensative da alcune prestazioni non essenziali
ai fini della qualità dei concetti da apprendere;
c) per l'insegnamento delle lingue
straniere, l'uso di strumenti compensativi che favoriscano la comunicazione
verbale e che assicurino ritmi graduali di apprendimento, prevedendo anche, ove
risulti utile, la possibilità dell'esonero.
3. Le misure di cui al comma 2
devono essere sottoposte periodicamente a monitoraggio per valutarne
l'efficacia e il raggiungimento degli obiettivi.
4. Agli studenti con DSA sono
garantite, durante il percorso di istruzione e di formazione scolastica e
universitaria, adeguate forme di verifica e di valutazione, anche per quanto
concerne gli esami di Stato e di ammissione all'università nonché gli esami
universitari.
Art. 6
Misure per
i familiari
1. I familiari fino al primo grado
di studenti del primo ciclo dell'istruzione con DSA impegnati nell'assistenza
alle attività scolastiche a casa hanno diritto di usufruire di orari di lavoro
flessibili.
2. Le modalità di esercizio del
diritto di cui al comma 1 sono determinate dai contratti collettivi nazionali
di lavoro dei comparti interessati e non devono comportare nuovi o maggiori
oneri a carico della finanza pubblica.
Art. 7
Disposizioni
di attuazione
1. Con decreto del Ministro
dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro
della salute, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, si
provvede, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge, ad emanare linee guida per la predisposizione di protocolli regionali,
da stipulare entro i successivi sei mesi, per le attività di identificazione
precoce di cui all'articolo 3, comma 3.
2. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della
ricerca, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge,
con proprio decreto, individua le modalità di formazione dei docenti e dei
dirigenti di cui all'articolo 4, le misure educative e didattiche di supporto
di cui all'articolo 5, comma 2, nonché le forme di verifica e di valutazione
finalizzate ad attuare quanto previsto dall'articolo 5, comma 4.
3. Con decreto del Ministro
dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da adottare entro due mesi
dalla data di entrata in vigore della presente legge, è istituito presso il
Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca un Comitato
tecnico-scientifico, composto da esperti di comprovata competenza sui DSA. Il
Comitato ha compiti istruttori in ordine alle funzioni che la presente legge
attribuisce al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca. Ai
componenti del Comitato non spetta alcun compenso. Agli eventuali rimborsi di
spese si provvede nel limite delle risorse allo scopo disponibili a
legislazione vigente iscritte nello stato di previsione del Ministero
dell'istruzione, dell'università e
della ricerca.
Art. 8
Competenze
delle regioni a statuto speciale e delle province autonome
1. Sono fatte salve le competenze
delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di
Bolzano, in conformità ai rispettivi statuti e alle relative norme di
attuazione nonché alle disposizioni del titolo V della parte seconda della
Costituzione.
2. Entro tre mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge, le regioni a statuto speciale e le
province autonome di Trento e di Bolzano provvedono a dare attuazione alle
disposizioni della legge stessa.
Art. 9
Clausola di
invarianza finanziaria
1. Fatto salvo quanto previsto
dall'articolo 4, comma 2, dall'attuazione della presente legge non devono
derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
La presente legge, munita del
sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti
normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di
osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 8 ottobre 2010