Parlamento Italiano
Legge 11 Luglio 2003, n. 170
"Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge
9 maggio 2003, n. 105, recante disposizioni urgenti per le universita' e gli
enti di ricerca nonchè in materia di abilitazione all'esercizio di attività
professionali "
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 160 del 12
luglio 2003
Legge di conversione
Testo del
decreto-legge coordinato con la legge di conversione
- - - - - -
Legge di conversione
Art. 1.
1. Il decreto-legge
9 maggio 2003, n. 105, recante disposizioni urgenti per le universita' e gli
enti di ricerca, e' convertito in legge con le modificazioni riportate in
allegato alla presente legge.
2. La presente legge
entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale.
- - - - - -
Testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione
pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 160 del 12 luglio 2003
(*) Le modifiche
apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi
ñ
Art. 1.
Iniziative per il sostegno degli studenti universitari e per favorirne la
mobilita'
1. Al fine di
sopperire alla indifferibile esigenza di incentivare l'impegno didattico
dei professori e dei ricercatori, di assicurare un adeguato livello di
servizi destinati agli studenti, di potenziare la mobilita' internazionale
degli studenti stessi, di incentivare le iscrizioni a corsi di studio di
particolare interesse nazionale e comunitario, di incrementare il numero dei
giovani dotati di elevata qualificazione scientifica, il Fondo previsto nello
stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della
ricerca per le finalita' di cui agli articoli 4 e 5
della legge 19 ottobre 1999, n. 370, assume la
denominazione di "Fondo per il sostegno dei giovani e per favorire la
mobilita' degli studenti" e, a decorrere dall'anno 2003 e'
ripartito tra gli atenei in base a criteri e modalita' determinati con
decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca,
sentita la Conferenza dei rettori delle universita' italiane ed il Consiglio
nazionale degli studenti universitari, per il perseguimento dei seguenti
obiettivi, ferme restando le finalita' di cui all'articolo 4, comma 4-bis,
del decreto-legge 25 settembre 2002, n. 212, convertito, con modificazioni,
dalla legge 22
novembre 2002, n. 268:
a) sostegno alla mobilita' internazionale degli studenti, anche nell'ambito
del programma di mobilita' dell'Unione europea Socrates-Erasmus, mediante
l'erogazione di borse di studio integrative;
b) assegnazione agli studenti capaci e meritevoli, iscritti ai corsi di
laurea specialistica, delle scuole di specializzazione per le professioni
forensi, delle scuole di specializzazione per gli insegnanti della scuola
secondaria e ai corsi di dottorato di ricerca, di assegni per
l'incentivazione delle attivita' di tutorato di cui all'articolo
13 della legge 19 novembre 1990, n. 341, nonche' per le attivita' didattico-integrative, propedeutiche
e di recupero;
c) promozione di corsi di dottorato di ricerca, inseriti in reti nazionali ed
internazionali di collaborazione interuniversitaria, coerenti con le linee
strategiche del Programma nazionale per la ricerca di cui all'articolo 1
del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204;
d) finanziamento di assegni di ricerca di cui all'articolo 51, comma 6, della
legge 27
dicembre 1997, n. 449;
e) incentivazione per le iscrizioni a corsi di studio inerenti ad aree
disciplinari di particolare interesse nazionale e comunitario.
2. Il decreto
ministeriale di cui al comma 1 riserva altresi' una quota delle risorse
disponibili ai sensi dell'articolo 4 della legge 3 luglio 1998, n. 210, per i fini di cui al comma 1, lettera c).
3. Agli assegni di
cui al comma 1, lettere a) e b), si applicano le disposizioni dell'articolo 10-bis del
decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, nonche' quelle dell'articolo 4
della legge 13 agosto 1984, n. 476, e successive
modificazioni, ed in materia previdenziale quelle dell'articolo 2,
commi 26 e seguenti, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e successive modificazioni.
4. Le risorse
acquisite dalle universita' per l'incentivazione dell'impegno didattico dei
professori e dei ricercatori per gli anni 1999, 2000, 2001 e 2002 non ancora
impegnate alla data di entrata in vigore del presente decreto e iscritte in
bilancio ai sensi dell'articolo 7, comma 3, della legge 9 maggio 1989, n. 168, sono utilizzate per assicurare un
adeguato livello di servizi agli studenti.
5. Il Ministro
dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
ñ
Art. 1-bis.
Anagrafe nazionale degli studenti e dei laureati delle universita'
1. Per i fini di cui
all'articolo 1, presso il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della
ricerca e' istituita, entro un anno dalla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto, nell'ambito delle ordinarie
risorse di bilancio, e comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza
pubblica, l'Anagrafe nazionale degli studenti e dei laureati delle
universita', avente, in particolare, i seguenti obiettivi:
a) valutare l'efficacia e l'efficienza dei processi formativi attraverso
il monitoraggio tempestivo delle carriere degli iscritti ai vari corsi di
studio;
b) promuovere la mobilita' nazionale e internazionale degli studenti
agevolando le procedure connesse ai riconoscimenti dei crediti formativi
acquisiti;
c) fornire elementi di orientamento alle scelte attraverso un quadro
informativo sugli esiti occupazionali dei laureati e sui fabbisogni formativi
del sistema produttivo e dei servizi;
d) individuare idonei interventi di incentivazione per sollecitare la
domanda e lo sviluppo di servizi agli studenti, avendo come riferimento
specifiche esigenze disciplinari e territoriali, nonche' le diverse tipologie
di studenti in ragione del loro impegno temporale negli studi;
e) supportare i processi di accreditamento dell'offerta formativa del
sistema nazionale delle istituzioni universitarie;
f) monitorare e sostenere le esperienze formative in ambito lavorativo
degli studenti iscritti, anche ai fini del riconoscimento dei periodi di
alternanza studio-lavoro come crediti formativi.
2. Il Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, con propri decreti, da
emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge
di conversione del presente decreto, individua, sentiti la Conferenza dei
rettori delle universita' italiane, il Consiglio universitario nazionale, il
Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario e il
Consiglio nazionale degli studenti universitari, i dati che devono essere
presenti nei sistemi informativi delle universita' e da trasmettere
periodicamente, con modalita' telematiche, all'Anagrafe nazionale di cui al
comma 1.
ñ
Art. 2.
Disposizioni per il funzionamento delle universita' e degli enti di ricerca
1. Il quarto periodo
del comma 13 dell'articolo 34
della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e'
soppresso.
2. Dopo il comma 13
dell'articolo 34
della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e' inserito
il seguente:
"13-bis. Per l'anno 2003, per gli enti di ricerca, l'Istituto
superiore di sanita', l'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza
del lavoro, gli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico,
l'Agenzia spaziale italiana, l'Ente per le nuove tecnologie, l'energia e
l'ambiente, nonche' per le universita' e le scuole superiori ad ordinamento
speciale, sono fatti comunque salvi le assunzioni di personale a tempo
determinato ovvero i contratti di collaborazione coordinata e continuativa, i
cui oneri ricadono su fondi derivanti da contratti con le istituzioni
comunitarie e internazionali di cui all'articolo 5, comma 27, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e da contratti con le imprese; per le medesime istituzioni
sono comunque consentite assunzioni di personale a tempo determinato nonche'
la stipula di contratti di collaborazione coordinata e continuativa per
l'attuazione di progetti di ricerca ovvero di progetti finalizzati al
miglioramento dei servizi anche didattici per gli studenti, i cui oneri non
risultino a carico dei bilanci di funzionamento degli enti o del fondo di
finanziamento degli enti o del fondo di finanziamento ordinario delle
universita".
ñ
Art. 3.
Esami di Stato per l'abilitazione alla professione di farmacista e per
l'accesso alla sezione B dell'albo professionale degli psicologi e altre
norme in materia di abilitazione professionale
1. In deroga a
quanto previsto dall'articolo 1, primo comma, del regolamento sugli esami di
Stato, di cui al decreto del Ministro per la pubblica istruzione 9 settembre 1957, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 271 del 2 novembre 1957
con ordinanza del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca sono
indette, per l'anno 2003, senza nuovi o maggiori oneri per la
finanza pubblica, una sessione straordinaria di esami di Stato per
l'abilitazione all'esercizio della professione di farmacista, riservata ai
laureati in farmacia con percorso formativo quadriennale, i quali abbiano
iniziato la loro formazione anteriormente al 1° novembre 1993, nonche'
una sessione straordinaria di esami di Stato per l'accesso alla sezione B
dell'albo professionale degli psicologi.
1-bis. I possessori
dei titoli conseguiti secondo l'ordinamento previgente alla riforma di cui al
decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e
tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, e ai relativi decreti attuativi, fino alle sessioni di esame
di Stato di abilitazione professionale dell'anno 2006, svolgono le prove
degli esami di Stato per le professioni di dottore agronomo e dottore
forestale, architetto, assistente sociale, attuario, biologo, chimico,
geologo, ingegnere e psicologo secondo l'ordinamento previgente al decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328.
1-ter. Al fine di
consentire lo svolgimento degli esami di Stato per l'accesso ai settori
previsti nella sezione B dell'albo professionale degli psicologi dall'articolo 53, comma 3, lettera b), del decreto del Presidente della
Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, nella predetta
sezione B sono individuati i seguenti settori:
a) settore delle tecniche psicologiche per i contesti sociali,
organizzativi e del lavoro;
b) settore delle tecniche psicologiche per i servizi alla persona e alla
comunita'.
1-quater. Agli
iscritti nei settori di cui alle lettere a) e b) del comma 1-ter spettano,
rispettivamente, i titoli professionali di "dottore in tecniche
psicologiche per i contesti sociali, organizzativi e del lavoro" e di
"dottore in tecniche psicologiche per i servizi alla persona e alla
comunita", in luogo del titolo di "psicologo iunior" previsto dall'articolo 50, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica
5 giugno 2001, n. 328.
1-quinquies. Le
attivita' professionali che formano oggetto delle professioni di cui ai commi
1-ter e 1-quater sono individuate nel modo seguente:
a) per il settore delle tecniche psicologiche per i contesti sociali,
organizzativi e del lavoro:
1) realizzazione di progetti formativi diretti a promuovere lo sviluppo
delle potenzialita' di crescita individuale e di integrazione sociale, a
facilitare i processi di comunicazione, a migliorare la gestione dello stress
e la qualita' della vita;
2) applicazione di protocolli per l'orientamento professionale, per
l'analisi dei bisogni formativi, per la selezione e la valorizzazione delle
risorse umane;
3) applicazione di conoscenze ergonomiche alla progettazione di
tecnologie e al miglioramento dell'interazione fra individui e specifici
contesti di attivita';
4) esecuzione di progetti di prevenzione e formazione sulle tematiche del
rischio e della sicurezza;
5) utilizzo di test e di altri strumenti standardizzati per l'analisi del
comportamento, dei processi cognitivi, delle opinioni e degli atteggiamenti,
dei bisogni e delle motivazioni, dell'interazione sociale, dell'idoneita'
psicologica a specifici compiti e condizioni;
6) elaborazione di dati per la sintesi psicodiagnostica prodotta dallo
psicologo;
7) collaborazione con lo psicologo nella costruzione, adattamento e
standardizzazione di strumenti di indagine psicologica;
8) attivita' didattica nell'ambito delle specifiche competenze
caratterizzanti il settore;
b) per il settore delle tecniche psicologiche per i servizi alla persona
e alla comunita':
1) partecipazione all'equipe multidisciplinare nella stesura del bilancio
delle disabilita', delle risorse, dei bisogni e delle aspettative del
soggetto, nonche' delle richieste e delle risorse dell'ambiente;
2) attuazione di interventi per la riabilitazione, rieducazione
funzionale e integrazione sociale di soggetti con disabilita' pratiche, con
deficit neuropsicologici, con disturbi psichiatrici o con dipendenza da
sostanze;
3) collaborazione con lo psicologo nella realizzazione di interventi
diretti a sostenere la relazione genitore-figlio, a ridurre il carico
familiare, a sviluppare reti di sostegno e di aiuto nelle situazioni di
disabilita';
4) collaborazione con lo psicologo negli interventi psico-educativi e
nelle attivita' di promozione della salute, di modifica dei comportamenti a
rischio, di inserimento e partecipazione sociale;
5) utilizzo di test e di altri strumenti standardizzati per l'analisi del
comportamento, dei processi cognitivi, delle opinioni e degli atteggiamenti,
dei bisogni e delle motivazioni, dell'interazione sociale, dell'idoneita'
psicologica a specifici compiti e condizioni;
6) elaborazione di dati per la sintesi psicodiagnostica prodotta dallo
psicologo;
7) collaborazione con lo psicologo nella costruzione, adattamento e
standardizzazione di strumenti di indagine psicologica;
8) attivita' didattica nell'ambito delle specifiche competenze
caratterizzanti il settore.
1-sexies. Il comma 2
dell'articolo 51 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001,
n. 328, e' abrogato.
ñ
Art. 3-bis.
Disposizioni concernenti il Consiglio nazionale degli studenti universitari e
il Consiglio universitario nazionale
1. Al fine di
soddisfare esigenze di continuita' operativa, soprattutto in considerazione
degli adempimenti in materia di attuazione della nuova disciplina concernente
l'autonomia didattica universitaria, il Consiglio nazionale degli studenti
universitari (CNSU) e' prorogato nella sua attuale composizione fino
all'insediamento del nuovo Consiglio e, comunque, non oltre il 31 dicembre
2003. Le elezioni per il rinnovo del CNSU sono indette entro trenta giorni
dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto e sono effettuate entro il mese di novembre 2003. L'elettorato attivo
e passivo e' attribuito a tutti gli studenti iscritti ai corsi di diploma
universitario, di laurea, di laurea specialistica per l'elezione dei ventotto
componenti previsti dall'articolo 2 del regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 2 dicembre 1997, n. 491, nonche' a
tutti gli studenti iscritti ai corsi di specializzazione e di dottorato di ricerca
per l'elezione dei rispettivi componenti. Le candidature relative alla
elezione dei componenti del CNSU sono presentate per ciascun collegio
mediante liste tra loro concorrenti a sistema proporzionale, con un numero di
candidati non superiore al numero degli eligendi nel distretto, piu' due. Il
mandato dei componenti del CNSU rinnovato ha la durata di due anni ed entro
tale termine coloro che conseguono la laurea triennale non decadono dalla
carica qualora si iscrivano ad un corso di laurea specialistica entro l'anno
accademico successivo al conseguimento della laurea stessa. Lo stesso mandato
e' rinnovabile una sola volta.
2. Il Consiglio
universitario nazionale resta in carica nella composizione esistente alla
data del 30 aprile 2003, fino al 30 aprile 2004, per assicurare continuita'
al processo di riforma degli ordinamenti didattici universitari avviato con i
decreti adottati in attuazione dell'articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127.".
ñ
Art. 4.
Entrata in vigore
1. Il presente
decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle
Camere per la conversione in legge.
ñ
|