Legge
26 febbraio 2007, n. 17
"Conversione in legge, con modificazioni, del
decreto-legge 28 dicembre 2006, n. 300, recante proroga di termini previsti
da disposizioni legislative. Disposizioni di delegazione legislativa"
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 47
del 26 febbraio 2007 - Supplemento Ordinario n. 48
Legge di conversione
Testo del decreto-legge coordinato con la legge di
conversione
Legge di conversione
Art. 1.
1. Il decreto-legge 28 dicembre 2006, n. 300, recante
proroga di termini previsti da disposizioni legislative, è convertito in
legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
2. Il termine di un anno previsto dall'articolo 20-bis,
comma 1, della legge 29 luglio 2003, n. 229, per l'adozione di decreti
legislativi integrativi e correttivi del decreto legislativo di cui
all'articolo 11 della medesima legge, è prorogato di un anno.
3.
Il Governo è delegato ad adottare, entro il 31 luglio 2007, uno o più decreti
legislativi recanti ulteriori disposizioni occorrenti per l'adattamento
dell'ordinamento giuridico italiano ai princìpi e alle norme della
Convenzione sui diritti dell'uomo e sulla biomedicina, fatta a Oviedo il 4
aprile 1997, nonché del Protocollo addizionale del 12 gennaio 1998,
ratificata ai sensi della legge 28 marzo 2001, n. 145.
4. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a
quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Testo del decreto-legge coordinato
con la legge di conversione
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del
26 febbraio 2007 - Supplemento Ordinario n. 48
(*) Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono
stampate con caratteri corsivi
Art. 1.
(Proroga di termini in materia di personale, professioni e
lavoro).
1. Gli effetti dell'articolo 5 del decreto-legge 7 aprile
2004, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n. 143, già prorogati al 31 dicembre 2006 dall'articolo 8 del
decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 273, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2006, n. 51, sono ulteriormente differiti al 31 dicembre 2007.
2. Per garantire la continuità assistenziale e fronteggiare
l'emergenza nel settore infermieristico e tecnico, il termine previsto
dall'articolo 6-quinquies del decreto-legge 30 dicembre 2004, n.
314, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 marzo
2005, n. 26, è prorogato al 31 maggio 2007, in
attesa della definizione di tali prestazioni e nel rispetto delle disposizioni
recate in materia di contenimento delle spese di personale degli enti del
Servizio sanitario nazionale dai provvedimenti di finanza pubblica.
3. Le disposizioni di cui all'articolo 28, comma 1, del
decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 273, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2006, n. 51, sono
prorogate al 30 aprile 2007 limitatamente all'assunzione di personale del
Ministero degli affari esteri.
4. La graduatoria del concorso pubblico a
centottantaquattro posti di vigile del fuoco, indetto con decreto
direttoriale in data 6 marzo 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
- 4a serie speciale - n. 24 del 27 marzo 1998, e la graduatoria del concorso
per titolo a centosettantatre posti di vigile del fuoco, indetto con decreto
direttoriale in data 5 novembre 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
- 4a serie speciale - n. 92 del 20 novembre 2001, sono prorogate fino al 31
dicembre 2007.
4-bis. In deroga a quanto previsto dall'articolo
3-quinquies del decreto-legge 3 agosto 2004, n. 220, convertito, con
modificazioni, dalla legge 19 ottobre 2004, n. 257, limitatamente agli scrutini per la promozione a dirigente
superiore, le disposizioni di cui al comma 3 dell'articolo 57 del decreto
legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, si applicano alle promozioni da conferire
con decorrenza successiva al 31 dicembre 2010.
5. In attesa del riordino del Consiglio nazionale delle
ricerche (CNR), i direttori degli istituti del predetto Ente, di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 4 giugno 2003, n. 127, restano in carica fino al 30 giugno 2007; sono sospese,
fino a tale data, le procedure concorsuali destinate al rinnovo dei predetti
incarichi.
6. All'articolo 3, comma 1-bis, del decreto-legge
9 maggio 2003, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 luglio 2003, n. 170, le
parole: "anno 2006" sono sostituite dalle seguenti: "anno
2009".
6-bis. Il termine del 31 dicembre 2006, di cui all'articolo 16, comma 3, della legge 28 novembre 2005,
n. 246, è differito al 31 dicembre 2007
senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato e nel rispetto dei vincoli
previsti dalla legislazione vigente in materia di trattamento economico del
personale in mobilità.
6-ter. Nel rispetto dei vincoli previsti dalla legislazione
vigente in materia di assunzioni nel pubblico impiego, il termine previsto
dall'articolo 16, comma 3, della legge 28 novembre 2005,
n. 246, è prorogato al 31 dicembre 2012
per il personale già alle dipendenze dell'ente CONI, alla data del 7 luglio 2002,
transitato alle dipendenze della CONI Servizi spa, ai sensi del decreto-legge
8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, attualmente distaccato in servizio presso le Federazioni
sportive nazionali, che successivamente al passaggio alle dipendenze delle
Federazioni risultasse in esubero a seguito di ristrutturazione aziendale
ovvero fosse interessato da procedure di mobilità ai sensi della legge 23 luglio 1991, n. 223, ferma restando per tale personale la possibilità di
ripristino del rapporto di lavoro con CONI Servizi spa, sulla base di
specifiche pattuizioni o norme contrattuali.
6-quater. Sono prorogati fino al 31 dicembre 2007 i comandi
del personale appartenente all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato spa.
6-quinquies. In relazione a quanto disposto dal comma
6-quater è autorizzata la spesa di 700.000 euro per l'anno 2007. Al relativo
onere si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di
spesa relativa al Fondo per gli interventi strutturali di politica economica
di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato
ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
6-sexies. All'articolo 1, comma 619, primo periodo, della legge
27 dicembre 2006, n. 296, le
parole da: "In attesa dell'emanazione" fino a: "comma
618" sono sostituite dalle seguenti: "Il regolamento di cui al
comma 618 è emanato entro il 31 dicembre 2007. In attesa della sua
emanazione" e dopo le parole: "candidati del citato concorso,
compresi" sono inserite le seguenti: ", successivamente alla nomina
dei candidati ammessi pleno jure,".
6-septies. Fino al 31 dicembre 2011, nei limiti delle
risorse finanziarie disponibili al personale appartenente al Corpo nazionale
dei vigili del fuoco, collocato in posizione di comando o fuori ruolo presso
gli organi costituzionali, presso gli uffici di cui all'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni, nonché presso gli uffici della Presidenza del Consiglio dei
ministri, continua ad applicarsi la disposizione di cui all'articolo 57 del testo unico di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni. Al medesimo personale, e fino
alla predetta data, non si applicano, altresì, il limite di cui all'ultimo
periodo del comma 1 dell'articolo 133 del decreto legislativo 13 ottobre
2005, n. 217, e la disposizione di cui al comma 3 del medesimo articolo 133.
Art. 2.
(Disposizioni in materia di agricoltura e di pesca).
1. All'articolo 96, comma 7, del decreto legislativo 3
aprile 2006, n. 152, le parole: "30 giugno 2006" sono sostituite
dalle seguenti: "31 dicembre 2007".
2. All'articolo 3 del decreto legislativo 10 dicembre 2002,
n. 306, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:
"2-bis. Gli operatori iscritti nella banca dati di cui
all'articolo 2, comma 1, possono presentare entro il 31 dicembre 2007 le
istanze di aggiornamento relative alla propria attività, conseguenti a
variazioni intervenute prima della data di entrata in vigore della presente
disposizione".
3. Per le aziende in crisi di cui al comma 3-bis
dell'articolo 5 del decreto-legge 1o ottobre 2005, n. 202, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 novembre 2005, n. 244, e successive
modificazioni, il termine per il versamento della prima e della seconda rata
è effettuato entro il 29 dicembre 2006, senza aggravio di sanzioni ed
interessi; il temine per il versamento della terza e quarta rata di cui
all'articolo 2, comma 116, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, è
posticipato al 30 giugno 2007; al relativo onere, valutato in 50.000
euro per l'anno 2007, si provvede mediante riduzione dell'autorizzazione di
spesa di cui all'articolo 5, comma 3-ter del decreto-legge 1o
ottobre 2005, n. 202, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre
2005, n. 244. I versamenti tributari non eseguiti per effetto della
sospensione di cui all'articolo 5, comma 3-bis, del decreto-legge 1o
ottobre 2005, n. 202, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre
2005, n. 244, e successive modificazioni, sono effettuati in unica soluzione
senza aggravio di sanzioni e di interessi entro il 16 gennaio 2007 ovvero in
un massimo di quattro rate trimestrali di pari importo. La prima rata è
versata entro il 16 gennaio 2007. Le rate successive alla prima sono
maggiorate degli interessi legali a decorrere dal 17 gennaio 2007. Gli
adempimenti tributari diversi dai versamenti non eseguiti per effetto della
sospensione di cui al predetto articolo 5, comma 3-bis, del
decreto-legge n. 202 del 2005 sono effettuati entro il 31 gennaio 2007.
3-bis. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede
al monitoraggio dell'attuazione delle disposizioni di cui al comma 3, anche
ai fini dell'applicazione dell'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto
1978, n. 468, e successive modificazioni, e trasmette alle Camere, corredati
da apposite relazioni, gli eventuali decreti adottati ai sensi dell'articolo
7, secondo comma, numero 2), della medesima legge n. 468 del 1978.
4. I compiti del Commissario straordinario del Governo di
cui all'articolo 7-bis del decreto-legge 11 gennaio 2001, n. 1,
convertito, con modificazioni, dalla legge 9 marzo 2001, n. 49, sono estesi a
tutte le emergenze zootecniche e sono prorogati al 31 dicembre 2007. Al
relativo onere, pari a 150.000 euro per l'anno 2007, si provvede mediante
corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 5,
comma 3-ter, del decreto-legge 1o ottobre 2005, n. 202, convertito,
con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2005, n. 244, e successive
modificazioni.
5. Il termine di cui all'articolo 15, comma 2, del decreto
legislativo 29 aprile 2006, n. 217, per l'iscrizione nel registro dei
fertilizzanti o dei fabbricanti di fertilizzanti, è prorogato al 30 settembre
2007.
5-bis. All'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 10
gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006,
n. 81, le parole: "1° gennaio 2007" sono sostituite dalle seguenti:
"1° gennaio 2008".
5-ter. Per i sinistri che coinvolgono le macchine agricole,
come definite dall'articolo 57 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.
285, e successive modificazioni, la disciplina del risarcimento diretto
prevista dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 18
luglio 2006, n. 254, si applica a decorrere dal 1o febbraio 2008.
5-quater. Il termine di cui all'articolo 1, comma 9-bis,
ultimo periodo, del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, già prorogato dall'articolo
1, comma 1076, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per l'adeguamento degli
statuti dei consorzi agrari, con le modalità previste per le deliberazioni
assembleari dall'articolo 223-duodecies delle disposizioni per l'attuazione
del codice civile, è prorogato al 30 aprile 2008.
Art. 3.
(Disposizioni in materia di costruzioni, opere
infrastrutturali e lavori in edilizia).
1. Il termine previsto dall'articolo 1-quater,
comma 1, del decreto-legge 12 maggio 2006, n. 173, convertito, con
modificazioni, dalla legge 12 luglio 2006, n. 228, è prorogato fino alla data
di entrata in vigore del regolamento recante norme sulla sicurezza degli
impianti, di cui all'articolo 11-quaterdecies, comma 13, lettera a),
del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni,
dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, e, comunque, non oltre il 31
dicembre 2007. A decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di
cui al primo periodo del presente comma, sono abrogati il regolamento di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 6 dicembre 1991, n. 447, gli
articoli da 107 a 121 del testo unico di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e la legge 5 marzo 1990, n. 46, ad
eccezione degli articoli 8, 14 e 16, le cui sanzioni trovano applicazione in
misura raddoppiata per le violazioni degli obblighi previsti dallo stesso
regolamento di cui al primo periodo del presente comma.
2. All'articolo 1, comma 452, della legge 30 dicembre 2004,
n. 311, relativo al completamento degli interventi infrastrutturali per
l'integrale attuazione della Convenzione tra l'Italia e la Francia, conclusa
a Roma il 24 giugno 1970, di cui alla legge 18 giugno 1973, n. 475, le
parole: "alla data di entrata in vigore della presente legge" sono
sostitute dalle seguenti: "alla data del 31 dicembre 2005".
3. I verbali di concordamento dell'indennità di
espropriazione e di rinuncia a qualunque pretesa connessa alla procedura di
esproprio, relativi alla realizzazione degli interventi di cui al titolo VIII
della legge 14 maggio 1981, n. 219, conservano la loro efficacia
indipendentemente dall'emanazione del decreto di espropriazione.
3-bis. L'articolo 9, comma 2, del decreto
legislativo 20 settembre 1999, n. 354, e successive proroghe, si interpreta
come applicabile esclusivamente alle occupazioni d'urgenza preordinate
all'espropriazione.
3-ter. L'efficacia delle disposizioni di cui all'articolo
1, comma 1030, lettera d), numero 1), capoverso c), della legge 27 dicembre
2006, n. 296, è differita al 1o gennaio 2008, limitatamente ai lavori e alle
forniture per la manutenzione delle infrastrutture.
4. Il termine per il completamento degli investimenti per
gli adempimenti relativi alla messa a norma delle strutture ricettive,
previsto dall'articolo 14, comma 1, del decreto-legge 9 novembre 2004, n.
266, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 306, è
ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2007 per le imprese che abbiano
presentato la richiesta di nulla osta ai vigili del fuoco entro il 30 giugno
2005.
4-bis. Il termine di cui al comma 2-bis dell'articolo 5 del
decreto-legge 28 maggio 2004, n. 136, convertito, con modificazioni, dalla
legge 27 luglio 2004, n. 186, è prorogato al 31 dicembre 2007. Alle
Amministrazioni aggiudicatrici che, ai sensi del predetto comma, abbiano
affidato lavori o avviato progetti definitivi o esecutivi, avvalendosi della
facoltà di applicare la normativa previgente sulla medesima materia, di cui
alle leggi 5 novembre 1971, n. 1086, e 2 febbraio 1974, n. 64, e relative
norme di attuazione, le precedenti norme tecniche continuano ad applicarsi
fino alla data dell'intervenuto collaudo.
Art. 3-bis.
(Interventi a favore del comune di Pietrelcina).
1. Gli interventi di cui all'articolo 1 della legge 14
marzo 2001, n. 80, possono essere realizzati entro il 31 dicembre 2009.
2. Al fine di realizzare gli interventi di cui all'articolo
1 della legge 14 marzo 2001, n. 80, al comune di Pietrelcina è assegnato un
contributo di 1.500.000 euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.
3. All'onere derivante dall'attuazione del presente
articolo, pari a 1.500.000 euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009, si
provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai
fini del bilancio triennale 2007-2009, nell'ambito dell'unità previsionale di
base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione
del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2007, allo scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato
ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 3-ter.
(Proroga di termine in tema di prova di idoneità per la
qualifica di restauratore di beni culturali).
1. All'articolo 182, comma 1-bis, alinea, del codice dei
beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, le parole: "con decreto del Ministro da emanarsi di
concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca,
entro il 30 ottobre 2006" sono sostituite dalle seguenti: "con
decreto del Ministro da emanare di concerto con i Ministri dell'istruzione e
dell'università e della ricerca, entro il 31 dicembre 2007".
Art. 3-quater.
(Agevolazioni fiscali a favore dei soggetti danneggiati
dagli eventi alluvionali del novembre 1994 e dagli eventi sismici del
dicembre 1990).
1. Per i contributi previdenziali, i premi assicurativi e i
tributi riguardanti le imprese, relativi all'alluvione del Piemonte del 1994,
il termine di presentazione delle domande di cui all'articolo 4, comma 90,
della legge 24 dicembre 2003, n. 350, è differito al 31 luglio 2007. La presente
disposizione si applica entro il limite di spesa di 1.500.000 euro annui a
decorrere dall'anno 2007. Al relativo onere si provvede mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio
triennale 2007-2009, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte
corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze per l'anno 2007, allo scopo parzialmente
utilizzando, quanto a 1.500.000 euro per l'anno 2007 e a 1.500.000 euro annui
a decorrere dall'anno 2009, l'accantonamento relativo al medesimo Ministero
e, quanto a 1.500.000 euro per l'anno 2008, l'accantonamento relativo al
Ministero del lavoro e della previdenza sociale.
2. I termini di cui all'articolo 9, comma 17, della legge
27 dicembre 2002, n. 289, sono differiti al 31 dicembre 2007 al fine di
consentire ai soggetti colpiti dal sisma del 13 e 16 dicembre 1990, che ha
interessato le province di Catania, Ragusa e Siracusa, individuati ai sensi
dell'articolo 3 dell'ordinanza del Ministro per il coordinamento della
protezione civile del 21 dicembre 1990, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
n. 299 del 24 dicembre 1990, destinatari dei provvedimenti agevolativi in
materia di versamento delle somme dovute a titolo di tributi, di definire in
maniera automatica la propria posizione relativa agli anni 1990, 1991 e 1992.
La definizione si perfeziona versando, entro il 31 dicembre 2007, l'intero
ammontare dovuto per ciascun tributo a titolo di capitale, al netto dei
versamenti già eseguiti a titolo di capitale ed interessi, diminuito al 30
per cento.
Art. 3-quinquies.
(Riapertura dei termini per agevolazioni finanziarie a
favore di soggetti ubicati in zone colpite da calamità naturali).
1. I termini per accedere ai finanziamenti agevolati di cui
agli articoli 2 e 3 del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito,
con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35, e successive
modificazioni, previsti dall'articolo 4-quinquies del decreto-legge 19 maggio
1997, n. 130, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 luglio 1997, n.
228, e alle agevolazioni di cui all'articolo 1-bis del decreto-legge 3 agosto
2004, n. 220, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 ottobre 2004, n. 257, e successive modificazioni, anche a favore dei soggetti
che hanno cessato l'attività anteriormente alla data del 19 ottobre 2004,
sono ulteriormente prorogati fino ad esaurimento delle disponibilità
finanziarie assegnate.
2. Le disposizioni di cui all'articolo 4-quinquies, comma
1, decreto-legge 19 maggio 1997, n. 130, convertito, con modificazioni, dalla
legge 16 luglio 1997, n. 228, si applicano altresì alle aree a rischio di
esondazione soggette a vincolo derivante da delibere regionali.
3. Si intendono inclusi tra i soggetti di cui al comma 5
dell'articolo 1-bis del decreto-legge 3 agosto 2004, n. 220, convertito, con
modificazioni, dalla legge 19 ottobre 2004, n. 257, e successive modificazioni, anche i titolari delle
imprese aventi insediamenti ricompresi nelle fasce fluviali soggette a
vincolo.
4. All'attuazione degli interventi previsti dalle
disposizioni del presente articolo si provvede nell'ambito delle residue
risorse disponibili di cui agli articoli 2 e 3 del decreto-legge 19 dicembre
1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995 n.
35, e successive modificazioni, ivi compresi gli oneri necessari all'attività
istruttoria da parte di MCC spa.
Art.
4.
(Disposizioni in tema di enti ed organismi pubblici, nonché
di attività produttive).
1. All'articolo 29 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto
2006, n. 248, il comma 4 è sostituito dal
seguente:
"4. Ferma restando la realizzazione degli obiettivi di
risparmio di spesa di cui al comma 1, gli organismi non individuati dai
provvedimenti previsti dai commi 2 e 3 entro il 15 maggio 2007 sono
soppressi. A tale fine, i regolamenti ed i decreti di cui al comma 2, nonché
gli atti di natura regolamentare di cui al comma 3, devono essere trasmessi
per l'acquisizione dei prescritti pareri, ovvero per la verifica da parte
degli organi interni di controllo e per l'approvazione da parte
dell'amministrazione vigilante, ove prevista, entro il 28 febbraio
2007.".
1-bis. All'articolo 1, comma 580, terzo periodo, della legge
27 dicembre 2006, n. 296, le
parole: "a far tempo dal 31 marzo 2007" sono sostituite dalle
seguenti: "a far tempo dal 15 giugno 2007" e le parole:
"l'inquadramento" sono sostituite dalle seguenti:
"l'inquadramento del personale".
1-ter. All'articolo 1, comma 585, lettera f), della legge 27
dicembre 2006, n. 296, sono
aggiunte, in fine, le seguenti parole: "Il termine per l'esercizio del
diritto di opzione previsto da tale disposizione è prorogato al 31 dicembre
2008".
2. Soppresso
3. Fermo restando il divieto, per le aziende produttrici,
di immettere in commercio nuovi lotti dei prodotti di cui all'articolo 1-quater
del decreto-legge 27 maggio 2005, n. 87, convertito, con modificazioni, dalla
legge 26 luglio 2005, n. 149, che non siano conformi a quanto previsto dai
commi 1 e 3 del predetto articolo 1-quater, la vendita delle
confezioni prodotte prima del 31 dicembre 2005 e ancora presenti sul circuito
distributivo è consentita fino a scadenza delle confezioni. Qualora un
soggetto non vedente o ipovedente non trovi disponibile in una farmacia o in
altro punto vendita una confezione conforme alle prescrizioni dei commi 1 e 3
del citato articolo 1-quater del decreto-legge n. 87 del 2005, le
aziende produttrici e distributrici sono tenute a fornire con la massima sollecitudine
alla farmacia o al punto vendita che ne faccia conseguente richiesta una
confezione rispondente alle predette prescrizioni.
4. All'articolo 44, comma 2, della legge 12 dicembre 2002,
n. 273, relativo alla proroga dell'applicazione del diritto annuale delle
camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura (CCIAA), le parole:
"2005 e 2006" sono sostituite dalle seguenti: "2005, 2006 e
2007".
4-bis. All'articolo 8, comma 1, della legge 23 dicembre
2000, n. 388, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente
periodo: "Per coloro che hanno ottenuto il riconoscimento del diritto al
credito d'imposta negli anni 2005 e 2006, il termine per il completamento
degli investimenti è prorogato, rispettivamente, al 31 dicembre 2007 e al 31 dicembre
2008".
4-ter. All'articolo 37, comma 21-bis, del decreto-legge 4
luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, le parole: "31 dicembre 2006" sono sostituite
dalle seguenti: "31 dicembre 2007" e le parole: "31 marzo
2007" sono sostituite dalle seguenti: "31 marzo 2008".
Art. 5.
(Proroga di termini in materia ambientale).
1.
Il termine di cui all'articolo 20, comma 5, del decreto legislativo 25 luglio
2005, n. 151, è prorogato fino alla data di adozione dei provvedimenti
attuativi di cui agli articoli 13, comma 8, e 15, comma 1, del medesimo
decreto legislativo e, comunque, non oltre il 30 giugno 2007.
2. Il comma 1 dell'articolo 52 del decreto legislativo 3
aprile 2006, n. 152, è sostituito dal seguente:
"1.
Fatto salvo quanto disposto dagli articoli 49 e 50, la parte seconda del
presente decreto entra in vigore il 31 luglio 2007.".
2-bis. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e
successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
a) all'articolo 224, comma 2, le parole: "Entro dodici
mesi" sono sostituite dalle seguenti: "Entro ventiquattro
mesi";
b) all'articolo 235, comma 17, primo periodo, le parole:
"Entro centottanta giorni" sono sostituite dalle seguenti:
"Entro ventiquattro mesi";
c) all'articolo 236, comma 2, primo periodo, le parole:
"Entro centottanta giorni" sono sostituite dalle seguenti:
"Entro ventiquattro mesi".
Art. 6.
(Ulteriori disposizioni in materia di proroga di termini)
1. All'articolo 181, comma 1, lettera a), del codice in materia di protezione
dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni, le parole: "31 dicembre
2006" sono sostituite dalle seguenti: "28 febbraio 2007".
2.
Il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del tesoro è
autorizzato a rinnovare fino al 31 maggio 2007 gli accordi di cui
all'articolo 3, comma 22, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, finalizzati
ad accelerare le procedure di liquidazione degli indennizzi previsti dalla
legge 29 marzo 2001, n. 137.
3. All'articolo 6, comma 1, lettera p), del
decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, le parole: "1/1/2007"
sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2008".
4. All'articolo 18 del testo unico delle disposizioni
concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello
straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, dopo il comma 6 è inserito il seguente:
"6-bis. Le disposizioni del presente articolo si applicano,
in quanto compatibili, anche ai cittadini di Stati membri dell'Unione europea
che si trovano in una situazione di gravità ed attualità di pericolo".
4-bis. All'articolo 18, comma 3-bis, del decreto
legislativo 19 novembre 1997, n. 422, e successive modificazioni, le parole:
"31 dicembre 2006" sono sostituite dalle seguenti: "31
dicembre 2007".
5. Le somme stanziate dall'articolo 1, comma 10, della
legge 31 marzo 2005, n. 56, non impegnate entro il 31 dicembre 2006, sono
mantenute in bilancio nel conto dei residui per essere versate in entrata
nell'anno successivo, ai fini della riassegnazione nello stato di previsione
del Ministero del commercio internazionale in favore dell'Istituto nazionale
per il commercio estero.
6. L'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC) è
autorizzato, con le modalità di cui all'articolo 1, comma 582, della legge 23
dicembre 2005, n. 266, ad utilizzare le risorse di parte corrente derivanti
da trasferimenti statali relativi all'anno 2006, disponibili nel proprio
bilancio, ad esclusione delle somme destinate a spese obbligatorie, per fare
fronte a spese di investimento negli aeroporti. Entro il 30 aprile 2007,
l'ENAC comunicherà l'ammontare delle rispettive disponibilità di cui al
presente comma al Ministro dei trasporti, il quale individua e autorizza,
con proprio decreto, gli investimenti da finanziare a valere su tali risorse e
da realizzare entro e non oltre il termine fissato dal Ministro dei trasporti
con il medesimo decreto.
7. Gli effetti derivanti dalla pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale n. 247 del 23 ottobre 2006 dell'articolo 4 del regolamento
ISVAP in data 16 ottobre 2006, n. 5, limitatamente alle disposizioni in esso
contenute ed a quelle immediatamente connesse che ne presuppongano l'avvenuta
entrata in vigore, si producono a decorrere dal 28 febbraio 2007.
7-bis. Il termine di cui al comma 1 dell'articolo 18 del
decreto legislativo 20 giugno 2005, n. 122, relativo alla domanda di accesso
alle prestazioni del Fondo di solidarietà per gli acquirenti di beni immobili
da costruire, è differito al 31 dicembre 2007.
7-ter. Nelle province autonome di Trento e di Bolzano non
si applica la proroga di cui all'articolo 1, comma 485, della legge 23
dicembre 2005, n. 266. Le concessioni di cui al comma 15 dell'articolo 1-bis
del decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1977, n. 235, scadono il
31 dicembre 2010 e le concessioni diverse da quelle di cui al predetto comma
15 scadono alla data risultante dai rispettivi provvedimenti di concessione.
8. Le somme stanziate dall'articolo 1, comma 108, della
legge 23 dicembre 2005, n. 266, non impegnate entro il 31 dicembre 2006 sono
mantenute in bilancio nel conto dei residui per essere versate in entrata
nell'anno successivo, ai fini della riassegnazione nello stato di previsione
del Ministero dei trasporti. Il regolamento di cui all'articolo 1, comma 108,
della legge 23 dicembre 2005, n. 266, è emanato entro il 30 giugno 2007. In
caso di mancata emanazione nel predetto termine il Fondo istituito dal
medesimo comma 108 è interamente destinato alle finalità di cui all'articolo 1, comma 920, della legge 27 dicembre
2006, n. 296.
8-bis. Il termine di cui all'articolo 1, secondo comma, del
decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 19 ottobre 1998,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 253 del 29 ottobre 1998, relativo
all'attuazione dell'articolo 9, comma 5, del decreto-legge 30 dicembre 1997,
n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, è
differito al 31 luglio 2007. I relativi oneri finanziari sono posti a carico
della gestione commissariale del Fondo gestione istituti contrattuali
lavoratori portuali.
8-ter. Il termine previsto dall'articolo 43, comma 3, della
legge 10 agosto 2002, n. 166, prorogato, da ultimo, al 31 dicembre 2006
dall'articolo 1, comma 126, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, è
ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2007.
8-quater. All'onere derivante dall'attuazione del comma
8-ter, valutato in 2 milioni di euro per l'anno 2007, si provvede mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio
triennale 2007-2009, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte
corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze per l'anno 2007, allo scopo parzialmente
utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
8-quinquies. Con decreto del Ministero dell'economia e
delle finanze, per gli enti non commerciali di cui all'articolo 1, comma 255,
della legge 30 dicembre 2004, n. 311, può essere prevista l'applicazione
dell'articolo 11, comma 3, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35,
convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, e dell'articolo 1, comma 853, della legge 27 dicembre
2006, n. 296, nonché la
proroga al 31 dicembre 2008, per i medesimi enti, della sospensione dei
termini di pagamento di contributi, tributi e imposte, anche in qualità di
sostituito di imposta, prevista dal citato comma 255 dell'articolo 1 della
legge n. 311 del 2004, nel limite di spesa di 500.000 euro per ciascuno degli
anni 2007 e 2008. Al relativo onere, valutato in 500.000 euro per ciascuno
degli anni 2007 e 2008, si provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007-2009, nell'ambito
dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale"
dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per
l'anno 2007, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al
medesimo Ministero.
8-sexies. Per l'anno 2007 agli enti che non abbiano
rispettato per l'anno 2006 le regole del patto di stabilità interno non si
applicano le disposizioni previste dall'articolo 1, comma 561, della legge 27 dicembre
2006, n. 296.
8-septies. Ai fini del rispetto del patto di stabilità
interno relativo all'anno 2006, tra le esclusioni di cui all'articolo 1,
commi 142, lettera c), e 143, lettera a), della legge 23 dicembre 2005, n.
266, sono comprese le spese per trasferimenti destinati alle istituzioni
previste dall'articolo 114, comma 2, del testo unico di cui al
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
8-octies. All'articolo 1, comma 687, della legge 27 dicembre
2006, n. 296, il secondo
periodo è sostituito dal seguente: "Il termine per l'applicazione delle
regole del patto di stabilità interno agli enti istituiti nell'anno 2006 ed
alle province della regione autonoma della Sardegna istituite ai sensi della
legge regionale 2 gennaio 1997, n. 4, e i cui organi sono stati eletti a
seguito delle consultazioni amministrative dell'8 e 9 maggio 2005, è
prorogato al 1o gennaio 2009, assumendo, quale base di calcolo su cui
applicare le regole, le risultanze dell'esercizio 2007".
8-novies. L'articolo 39-bis del decreto-legge 30 dicembre
2005, n. 273, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2006, n. 51, è abrogato. All'articolo 12-bis del decreto-legge 9
novembre 2004, n. 266, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre
2004, n. 306, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 2 è abrogato;
b) al comma 3, lettera a), le parole: "31 dicembre
2010" sono sostituite dalle seguenti: "31 luglio 2008";
c) al comma 3, la lettera b) è abrogata.
8-decies. A decorrere dalla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto, le disposizioni di cui ai numeri
19 e 22 dell'allegato previsto dall'articolo 2, comma 1, lettera b), del
decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 146, acquistano efficacia nel testo
risultante dalle abrogazioni e dalla modificazione disposte dal comma
8-novies.
8-undecies.
Il termine di cui all'articolo 52, comma 12, della legge 27 dicembre 2002, n.
289, è prorogato al 31 dicembre 2015.
8-duodecies. All'articolo 21, comma 10-bis, del decreto
legislativo 11 maggio 2005, n. 133, le parole: "28 dicembre 2007"
sono sostituite dalle seguenti: "28 dicembre 2009".
8-terdecies. Il Ministro dell'economia e delle finanze
provvede al monitoraggio dell'attuazione delle disposizioni di cui ai commi
8-ter e 8-quinquies, anche ai fini dell'applicazione dell'articolo 11-ter,
comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, e
trasmette alle Camere, corredati da apposite relazioni, gli eventuali decreti
adottati ai sensi dell'articolo 7, secondo comma, numero 2), della medesima
legge n. 468 del 1978. Il Ministro dell'economia e delle finanze è
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio.
Art. 6-bis.
(Proroga
di termini per adempimenti amministrativi concernenti le province di Monza e
della Brianza, di Fermo e di Barletta-Andria-Trani).
1. All'articolo 2, comma 2, della legge 11 giugno 2004, n.
146, le parole: "non prima del termine di tre anni" sono sostituite
dalle seguenti: "non prima del termine di trentaquattro mesi".
2. All'articolo 3, comma 2, della legge 11 giugno 2004, n.
147, le parole: "non prima del termine di tre anni" sono sostituite
dalle seguenti: "non prima del termine di trentaquattro mesi".
3. All'articolo 2, comma 2, della legge 11 giugno 2004, n.
148, le parole: "non prima del termine di tre anni" sono sostituite
dalle seguenti: "non prima del termine di trentaquattro mesi".
4. In applicazione delle disposizioni di cui ai commi 1, 2
e 3, le risorse finanziarie rese disponibili dalle leggi richiamate nei
medesimi commi per l'istituzione degli uffici periferici dello Stato ed
assegnate alle contabilità speciali istituite presso i commissari sono
mantenute fino al 31 dicembre 2009 sulle contabilità stesse. Ai medesimi
fini, le disponibilità finanziarie recate dalle predette leggi esistenti
nella pertinente unità previsionale di base dello stato di previsione del
Ministero dell'interno alla chiusura dell'esercizio finanziario 2006 sono
conservate nel conto dei residui per essere utilizzate nell'esercizio
successivo.
Art. 6-ter.
(Riapertura dei termini per la concessione di benefici
antiracket e antiusura).
1. Le disposizioni dell'articolo 24, commi 1, 2 e 3, della
legge 23 febbraio 1999, n. 44, e successive modificazioni, si applicano anche
alla richiesta di concessione del mutuo, di cui alla legge 7 marzo 1996, n.
108, e successive modificazioni. In tali casi, fatto salvo quanto previsto
dall'articolo 14, comma 10, primo periodo, della citata legge n. 108 del
1996, le domande di concessione del mutuo devono essere presentate o
ripresentate, a pena di decadenza, entro duecentoquaranta giorni dalla data
di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Le
disposizioni del citato articolo 24, commi 2 e 3, della legge n. 44 del 1999,
e successive modificazioni, si applicano anche alle domande di concessione
dell'elargizione e del mutuo presentate dopo la data di entrata in vigore
della medesima legge ma antecedentemente alla data di entrata in vigore del
regolamento di attuazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica
16 agosto 1999, n. 455, riferite ad eventi dannosi denunciati o accertati in
tale periodo. Qualora sulle suddette domande di concessione dell'elargizione
e del mutuo sia stata adottata una decisione nel medesimo periodo, le stesse
possono essere ripresentate, rispettivamente, nei termini di centoventi
giorni e di centottanta giorni che ricominciano a decorrere dalla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Qualora
per gli eventi dannosi di cui al presente comma i termini di presentazione
delle domande indicati dall'articolo 13 della citata legge n. 44 del 1999 e
dall'articolo 14 della citata legge n. 108 del 1996 fossero in corso o già scaduti
alla data di entrata in vigore del citato regolamento di attuazione di cui al
decreto del Presidente della Repubblica n. 455 del 1999, le relative istanze
di concessione dell'elargizione e del mutuo, ove non siano state
tempestivamente presentate, possono essere presentate, rispettivamente, entro
centoventi giorni ed entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore
della legge di conversione del presente decreto.
2. Gli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni
di cui al comma 1 gravano interamente sul Fondo unificato di cui all'articolo
18-bis della legge 23 febbraio 1999, n. 44, ad invarianza degli importi
costituenti la dotazione finanziaria prevista per il medesimo Fondo dalle
citate leggi 7 marzo 1996, n. 108, e successive modificazioni, e 23 febbraio
1999, n. 44, e successive modificazioni.
Art. 6-quater.
(Partecipazione al costo delle prestazioni sanitarie).
1. Le disposizioni relative alla quota fissa di cui all'articolo 1, comma 796, lettera p), della legge 27
dicembre 2006, n. 296, si applicano
fino al 31 marzo 2007 e comunque fino all'entrata in vigore delle misure o
alla stipulazione dell'accordo di cui al comma 2 del presente articolo.
2. All'articolo 1, comma 796, della legge 27 dicembre
2006, n. 296, dopo la
lettera p), è inserita la seguente:
"p-bis) per le prestazioni di assistenza specialistica
ambulatoriale, di cui al primo periodo della lettera p), fermo restando
l'importo di manovra pari a 811 milioni di euro per l'anno 2007, 834 milioni
di euro per l'anno 2008 e 834 milioni di euro per l'anno 2009, le regioni,
sulla base della stima degli effetti della complessiva manovra nelle singole
regioni, definita dal Ministero della salute di concerto con il Ministero
dell'economia e delle finanze, anzichè applicare la quota fissa sulla ricetta
pari a 10 euro, possono alternativamente:
1) adottare altre misure di partecipazione al costo delle
prestazioni sanitarie, la cui entrata in vigore nella regione interessata è
subordinata alla certificazione del loro effetto di equivalenza per il
mantenimento dell'equilibrio economico-finanziario e per il controllo
dell'appropriatezza, da parte del Tavolo tecnico per la verifica degli
adempimenti di cui all'articolo 12 dell'intesa Stato-Regioni del 23 marzo
2005;
2) stipulare con il Ministero della salute e il Ministero
dell'economia e delle finanze un accordo per la definizione di altre misure
di partecipazione al costo delle prestazioni sanitarie, equivalenti sotto il
profilo del mantenimento dell'equilibrio economico-finanziario e del
controllo dell'appropriatezza. Le misure individuate dall'accordo si
applicano, nella regione interessata, a decorrere dal giorno successivo alla
data di sottoscrizione dell'accordo medesimo;".
Art. 7.
(Entrata in vigore).
1 Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
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