Parlamento Italiano
Legge 30 ottobre 2008, n. 169
"Conversione in
legge, con modificazioni, del decreto-legge 1º settembre 2008, n. 137,
recante disposizioni urgenti in materia di istruzione e università"
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 256 del 31 ottobre
2008
testo in vigore dal: 1-11-2008
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1.
1. Il decreto-legge 1° settembre 2008, n. 137, recante disposizioni
urgenti in materia di istruzione e università, è convertito in legge con le
modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a
quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E'
fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge
dello Stato.
Data a Roma, addì 30 ottobre 2008
NAPOLITANO
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Gelmini, Ministro dell'istruzione, dell'università e della
ricerca
Visto, il Guardasigilli: Alfano
Testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 256 del 31
ottobre 2008
(*) Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono
stampate con caratteri corsivi
Art. 1.
Cittadinanza e Costituzione
1. A decorrere dall'inizio dell'anno scolastico 2008/2009, oltre
ad una sperimentazione nazionale, ai sensi dell'articolo 11 del regolamento
di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, sono attivate azioni di sensibilizzazione e di formazione del
personale finalizzate all'acquisizione nel primo e nel secondo ciclo di
istruzione delle conoscenze e delle competenze relative a «Cittadinanza e
Costituzione», nell'ambito delle aree storico-geografica e storico-sociale e
del monte ore complessivo previsto per le stesse. Iniziative analoghe sono
avviate nella scuola dell'infanzia.
1-bis. Al fine di promuovere la conoscenza del pluralismo
istituzionale, definito dalla Carta costituzionale, sono altresì attivate
iniziative per lo studio degli statuti regionali delle regioni ad autonomia
ordinaria e speciale.
2. All'attuazione del presente articolo si provvede entro i
limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a
legislazione vigente.
Art. 2.
Valutazione del comportamento degli studenti
1. Fermo restando quanto previsto dal regolamento di cui al
decreto del
Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, e successive modificazioni, in materia di diritti, doveri e
sistema disciplinare degli studenti nelle scuole secondarie di primo e di
secondo grado, in sede di scrutinio intermedio e finale viene valutato il
comportamento di ogni studente durante tutto il periodo di permanenza nella
sede scolastica, anche in relazione alla partecipazione alle attività ed agli
interventi educativi realizzati dalle istituzioni scolastiche anche fuori
della propria sede.
1-bis. Le somme iscritte nel conto dei residui del bilancio
dello Stato per l'anno 2008, a seguito di quanto disposto dall'articolo 1,
commi 28 e 29, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni, non utilizzate alla data di entrata
in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono versate
all'entrata del bilancio dello Stato per essere destinate al finanziamento di
interventi per l'edilizia scolastica e la messa in sicurezza degli istituti
scolastici ovvero di impianti e strutture sportive dei medesimi. Al riparto
delle risorse, con l'individuazione degli interventi e degli enti
destinatari, si provvede con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della
ricerca, in coerenza con apposito atto di indirizzo delle Commissioni
parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari.
2. A decorrere dall'anno scolastico 2008/2009, la valutazione
del comportamento é effettuata mediante l'attribuzione di un voto numerico
espresso in decimi.
3. La votazione sul comportamento degli studenti, attribuita
collegialmente dal consiglio di classe, concorre alla valutazione complessiva
dello studente e determina, se inferiore a sei decimi, la non ammissione al
successivo anno di corso e all'esame conclusivo del ciclo. Ferma
l'applicazione della presente disposizione dall'inizio dell'anno scolastico
di cui al comma 2, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università
e della ricerca sono specificati i criteri per correlare la particolare e
oggettiva gravità del comportamento al voto inferiore a sei decimi,
nonché eventuali modalità applicative del presente articolo.
Art. 3.
Valutazione sul rendimento scolastico degli studenti
1. Dall' anno scolastico 2008/2009, nella scuola primaria la
valutazione periodica ed annuale degli apprendimenti degli alunni e la
certificazione delle competenze da essi acquisite sono effettuati mediante
l'attribuzione di voti espressi in decimi e illustrate con giudizio analitico
sul livello globale di maturazione raggiunto dall'alunno.
1-bis. Nella scuola primaria, i docenti, con decisione assunta
all'unanimità, possono non ammettere l'alunno alla classe successiva solo in
casi eccezionali e comprovati da specifica motivazione.
2. Dall'anno scolastico 2008/2009, nella scuola secondaria di
primo grado la valutazione periodica ed annuale degli apprendimenti degli
alunni e la certificazione delle competenze da essi acquisite nonché la
valutazione dell'esame finale del ciclo sono effettuate mediante
l'attribuzione di voti numerici espressi in decimi.
3. Nella scuola secondaria di primo grado, sono ammessi alla classe successiva, ovvero all'esame di Stato
a conclusione del ciclo, gli studenti che hanno ottenuto, con decisione
assunta a maggioranza dal consiglio di classe, un voto non inferiore a
sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline.
3-bis. Il comma 4 dell'articolo 185
del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 é sostituito dal seguente:)
«4. L'esito dell'esame conclusivo del primo ciclo e espresso con
valutazione complessiva in decimi e illustrato con una certificazione
analitica dei traguardi di competenza e del livello globale di maturazione
raggiunti dall'alunno; conseguono il diploma gli studenti che ottengono una
valutazione non inferiore a sei decimi».
4. Il comma 3 dell'articolo 13 del
decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, é abrogato.
5. Con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17,
comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e
della ricerca, si provvede al coordinamento delle norme vigenti per la
valutazione degli studenti, tenendo conto anche dei disturbi specifici di
apprendimento e della disabilità degli alunni, e sono stabilite eventuali
ulteriori modalità applicative del presente articolo.
Art. 4.
Insegnante unico nella scuola primaria
1. Nell'ambito degli obiettivi di razionalizzazione di
cui all'articolo 64 del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla
legge 6 agosto 2008, n. 133, nei regolamenti previsti
dal comma 4 del medesimo articolo 64 é ulteriormente previsto che le
istituzioni scolastiche della scuola primaria costituiscono classi
affidate ad un unico insegnante e funzionanti con orario di ventiquattro ore
settimanali. Nei regolamenti si tiene comunque conto delle esigenze,
correlate alla domanda delle famiglie, di una più ampia articolazione del
tempo-scuola.
2. Con apposita sequenza contrattuale é definito il trattamento
economico dovuto all'insegnante unico della scuola primaria, per le ore di
insegnamento aggiuntive rispetto all'orario d'obbligo di insegnamento stabilito dalle vigenti disposizioni contrattuali.
2-bis. Per la realizzazione delle finalità previste dal presente
articolo, il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il
Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, ferme restando le
attribuzioni del comitato di cui all'articolo 64, comma 7, del decreto-legge
25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto
2008, n. 133, provvede alla verifica degli specifici effetti finanziari
determinati dall'applicazione del comma 1 del presente articolo, a decorrere
dal 1° settembre 2009. A seguito della predetta verifica, per le finalità di
cui alla sequenza contrattuale prevista dal comma 2 del presente articolo, si
provvede, per l'anno 2009, ove occorra e in via transitoria, a valere sulle
risorse del fondo d'istituto delle istituzioni scolastiche, da reintegrare
con quota parte delle risorse rese disponibili ai sensi del comma 9
dell'articolo 64 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, nei limiti dei risparmi di
spesa conseguenti all'applicazione del comma 1, resi disponibili per le
finalità di cui al comma 2 del presente articolo, e in ogni caso senza nuovi
o maggiori oneri per la finanza pubblica.
2-ter. La disciplina prevista dal presente articolo entra in
vigore a partire dall'anno scolastico 2009/2010, relativamente alle prime
classi del ciclo scolastico.
Art 5.
Adozione dei libri di testo
1. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 15 del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla
legge 6 agosto 2008, n. 133, i competenti
organi scolastici adottano libri di testo in relazione ai quali l'editore si
é impegnato a mantenere invariato il contenuto nel quinquennio, salvo
che per la pubblicazione di eventuali appendici di aggiornamento da
rendere separatamente disponibili. Salva la ricorrenza di specifiche e
motivate esigenze, l'adozione dei libri di testo avviene nella scuola
primaria con cadenza quinquennale, a valere per il successivo quinquennio, e
nella scuola secondaria di primo e secondo grado ogni sei anni, a valere per
i successivi sei anni. Il dirigente scolastico vigila affinché le
delibere dei competenti organi scolastici concernenti l'adozione dei
libri di testo siano assunte nel rispetto del le disposizioni vigenti.
Art. 5-bis.
Disposizioni in materia di graduatorie ad esaurimento
1. Nei termini e con le modalità fissati nel provvedimento di
aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento da disporre per il biennio
2009/2010, ai sensi dell'articolo 1,
commi 605, lettera c), e 607, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, i docenti che hanno frequentato i
corsi del IX ciclo presso le scuole di specializzazione per l'insegnamento
secondario (SSIS) o i corsi biennali abilitanti di secondo livello ad
indirizzo didattico (COBASLID), attivati nell'anno accademico 2007/2008, e
hanno conseguito il titolo abilitante sono iscritti, a domanda, nelle
predette graduatorie, e sono collocati nella posizione spettante in base ai
punteggi attribuiti ai titoli posseduti.
2. Analogamente sono iscritti, a domanda, nelle predette
graduatorie e sono collocati nella posizione spettante in base ai punteggi
attribuiti ai titoli posseduti i docenti che hanno frequentato il primo corso
biennale di secondo livello finalizzato alla formazione dei docenti di
educazione musicale delle classi di concorso 31/A e 32/A e di strumento
musicale nella scuola media della classe di concorso 77/A e hanno conseguito
la relativa abilitazione.
3. Possono inoltre chiedere l'iscrizione con riserva nelle suddette
graduatorie coloro che si sono iscritti nell'anno accademico 2007/2008 al
corso di laurea in scienze della formazione primaria e ai corsi quadriennali
di didattica della musica; la riserva é sciolta all'atto del conseguimento
dell'abilitazione relativa al corso di laurea e ai corsi quadriennali sopra
indicati e la collocazione in graduatoria é disposta sulla base dei punteggi
attribuiti ai titoli posseduti.
Art. 6.
Valore abilitante della laurea in scienze della formazione primaria
1. L'esame di laurea sostenuto a conclusione dei corsi in
scienze della formazione primaria istituiti a norma dell'articolo 3, comma 2,
della legge 19 novembre 1990, n. 341, e successive modificazioni,
comprensivo della valutazione delle attività di tirocinio previste dal
relativo percorso formativo, ha valore di esame di Stato e abilita
all'insegnamento nella scuola primaria o nella scuola dell'infanzia, a
seconda dell'indirizzo prescelto.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche a coloro
che hanno sostenuto l'esame di laurea conclusivo dei corsi in scienze della
formazione primaria nel periodo compreso tra la data di entrata in vigore
della legge 24
dicembre 2007, n. 244, e la data di
entrata in vigore del presente decreto.
Art 7.
Modifica del comma 433 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244,
in materia di accesso alle scuole universitarie di specializzazione in
medicina e chirurgia
1. Il comma 433 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n.
244, é sostituito dal seguente:«433. Al concorso per l'accesso alle scuole
universitarie di specializzazione in medicina e chirurgia, di cui al decreto
legislativo 17 agosto 1999, n. 368, e successive
modificazioni, possono partecipare tutti i laureati in medicina e chirurgia.
I laureati di cui al primo periodo, che superano il concorso ivi
previsto, sono ammessi alle scuole di specializzazione a condizione che
conseguano l'abilitazione per l'esercizio dell'attività professionale, ove
non ancora posseduta, entro la data di inizio delle attività didattiche di
dette scuole immediatamente successiva al concorso espletato.».
Art. 7-bis.
Provvedimenti per la sicurezza delle scuole
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, al piano straordinario per la messa in
sicurezza degli edifici scolastici, formulato ai sensi dell'articolo 80,
comma 21, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, é destinato un importo non
inferiore al 5 per cento delle risorse stanziate per il programma delle
infrastrutture strategiche in cui il piano stesso é ricompreso.
2. Al fine di consentire il completo utilizzo delle risorse già
assegnate a sostegno delle iniziative in materia di edilizia scolastica, le
economie, comunque maturate alla data di entrata in vigore del presente
decreto e rivenienti dai finanziamenti attivati ai sensi dell'articolo 11 del
decreto-legge 1° luglio 1986, n. 318, convertito, con modificazioni, dalla
legge 9 agosto 1986, n. 488, dall'articolo 1
della legge 23 dicembre 1991, n. 430 e dall'art. 2, comma 4, della legge 8 agosto 1996, n. 431,
nonché quelle relative a finanziamenti per i quali non sono state effettuate
movimentazioni a decorrere dal 1° gennaio 2006, sono revocate. A tal fine le
stazioni appaltanti provvedono a rescindere, ai sensi dell'articolo 134 del
codice dei contratti pubblici relativi lavori, servizi e forniture, di cui al
decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163, i contratti stipulati, quantificano le economie e ne danno
comunicazione alla regione territorialmente competente.
3. La revoca di cui al comma 2 é disposta con decreto del
Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentite le regioni
territorialmente competenti, e le relative somme sono riassegnate, con le
stesse modalità, per l'attivazione di opere di messa in sicurezza delle
strutture scolastiche, finalizzate alla mitigazione del rischio sismico, da
realizzare in attuazione del patto per la sicurezza delle scuole sottoscritto
il 20 dicembre 2007 dal Ministro della pubblica istruzione, e dai
rappresentanti delle regioni e degli enti locali, ai sensi dell'articolo 1,
comma 625, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. L'eventuale riassegnazione delle risorse a regione diversa é
disposta sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni.
4. Nell'attuazione degli interventi disposti ai sensi dei commi
2 e 3 del presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le
prescrizioni di cui all'articolo 4,
commi 5, 7 e 9, della legge 11 gennaio 1996, n. 23; i relativi finanziamenti possono, comunque, essere nuovamente
revocati e riassegnati, con le medesime modalità, qualora i lavori
programmati non siano avviati entro due anni dall'assegnazione ovvero gli
enti beneficiari dichiarino l'impossibilità di eseguire le opere.
5. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca,
di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, nomina un
soggetto attuatore che definisce gli interventi da effettuare per assicurare
l'immediata messa in sicurezza di almeno cento edifici scolastici presenti
sul territorio nazionale che presentano aspetti di particolare critica sotto
il profilo della sicurezza sismica. Il soggetto attuatore e la localizzazione
degli edifici interessati sono individuati d'intesa con la predetta
Conferenza unificata.
6. Al fine di assicurare l'integrazione e l'ottimizzazione dei
finanziamenti destinati alla sicurezza sismica delle scuole, il soggetto
attuatore, di cui al comma 5, definisce il cronoprogramma dei lavori sulla
base delle risorse disponibili, d'intesa con il Dipartimento della protezione
civile, sentita la predetta Conferenza unificata.
7. All'attuazione dei commi da 2 a 6 si provvede con decreti del
Ministro dell'economia e delle finanze su proposta del Ministro competente,
previa verifica dell'assenza di effetti peggiorativi sui saldi di finanza
pubblica.
Art. 8.
Norme finali
1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare
nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
1-bis. Sono fatte salve le competenze delle regioni a statuto
speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano.
2. Il presente decreto entra in vigore il
giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in
legge.
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