Parlamento Italiano
Legge 17 agosto 2005, n. 168
"Conversione
in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 giugno 2005, n. 115,
recante disposizioni urgenti per assicurare la funzionalità di settori della
pubblica amministrazione. Disposizioni in materia di organico del personale
della carriera diplomatica, delega al Governo per l'attuazione della
direttiva 2000/53/CE in materia di veicoli fuori uso e proroghe di termini
per l'esercizio di deleghe legislative"
pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n. 194 del 22 agosto 2005
Legge di
conversione
Testo del
decreto-legge coordinato con la legge di conversione
Legge di conversione
ART. 1.
1. Il decreto-legge
30 giugno 2005, n. 115, recante
disposizioni urgenti per assicurare la funzionalità di settori della pubblica
amministrazione, é convertito in legge con le modificazioni riportate in
allegato alla presente legge.
2. La tabella 2 di cui al nono comma
dell'articolo 101
del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni, é sostituita dalla tabella di cui
all'allegato 2 della presente legge con le decorrenze ivi indicate.
3. All'onere derivante dalla
disposizione di cui al comma 2, pari a euro 1.495.750 per l'anno 2006 e a
euro 2.061.700 a decorrere dall'anno 2007, si provvede mediante
corrispondente riduzione delle proiezioni per i predetti anni dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito
dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale"
dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per
l'anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al
Ministero degli affari esteri.
4. Il Ministro dell'economia e delle
finanze é autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti
variazioni di bilancio.
5. Al fine di superare la procedura
d'infrazione avviata dalla Commissione europea per non corretta trasposizione
della direttiva
2000/53/CE, relativa ai veicoli fuori uso, il
Governo é delegato ad adottare, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza
pubblica, entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, con le modalità stabilite ai commi 1 e 2 dell'articolo 1
della legge 1° marzo
2002, n. 39, disposizioni integrative e correttive
del decreto
legislativo 24 giugno 2003, n. 209, di
attuazione della citata direttiva
2000/53/CE.
6. All'articolo 2,
comma 3, della legge 27 luglio 2004, n. 186, la parola: "dodici" é sostituita dalla seguente:
"ventiquattro".
7. All'articolo 10,
comma 3, della legge 29 luglio 2003, n. 229, le parole: "dodici mesi" sono sostituite dalle
seguenti: "quindici mesi".
8. All'articolo 1, comma 52, primo
periodo, della legge 23
agosto 2004, n. 239, le parole: "dodici mesi"
sono sostituite dalle seguenti: "diciotto mesi".
9. La presente legge entra in vigore il
giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale.
n.d.r.: si omettono gli
allegati 1 “Modificazioni apportate in sede di conversione in legge
del D.L. 30 giugno 2005” e 2 “Tabella 2: Dotazione organica del
personale della carriera diplomatica”
Testo del decreto-legge coordinato con la legge
di conversione
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 194 del 22
agosto 2005
(*) Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono
stampate con caratteri corsivi
Capo I
Interventi urgenti per l'università la scuola
e gli ordini professionali
Art. 1.
Interventi urgenti per l'Università «Carlo Bo» di Urbino
1. Per sopperire
alle improrogabili esigenze dell'Università «Carlo Bo» di Urbino é assegnato
alla medesima università, ad integrazione del contributo erogato ai sensi
della legge 29
luglio 1991, n. 243, un ulteriore contributo straordinario
di 15 milioni di euro nell'anno 2005 e di 15 milioni di euro nell'anno 2006.
2. Il consiglio di
amministrazione dell'università, integrato da due esperti di elevata
qualificazione amministrativo-contabile nominati dal Ministro
dell'istruzione, dell'università e della ricerca, d'intesa con il Ministro
dell'economia e delle finanze, provvede, entro centottanta giorni dalla data
di entrata in vigore del presente decreto, alla definizione di un piano
programmatico per il risanamento economico-finanziario dell'università,
salvaguardandone le finalità istituzionali e prevedendo in particolare:
a) le azioni, gli
strumenti e le risorse occorrenti al raggiungimento dell'equilibrio
finanziario ed economico della gestione, anche attraverso l'eventuale
alienazione del patrimonio edilizio;
b) la definizione
delle dotazioni organiche del personale docente e tecnico-amministrativo.
3. L'onere per il
compenso agli esperti di cui al comma 2 é a carico dell'Università di Urbino
a valere sul contributo assegnato alla stessa università ai sensi del comma
1.
4. Il piano
programmatico di cui al comma 2, trasmesso nei successivi 20 giorni dalla sua
definizione al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e
al Ministero dell'economia e delle finanze, é approvato con decreto
interministeriale, previa acquisizione del parere delle competenti
Commissioni parlamentari.
5. All'onere
derivante dal comma 1, pari a 15 milioni di euro per l'anno 2005 ed a 15
milioni di euro per l'anno 2006, si provvede, per l'importo di 12 milioni di
euro, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini
del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unità previsionale di
parte corrente «Fondo speciale» del Ministero dell'economia e delle finanze,
allo scopo parzialmente utilizzando per 4,5 milioni di euro nell'anno 2005 e
per 7,5 milioni di euro nell'anno 2006 l'accantonamento relativo al Ministero
dell'istruzione, dell'università e della ricerca, nonché mediante
corrispondente riduzione di 10,5 milioni di euro per l'anno 2005 e di 7,5
milioni di euro per l'anno 2006 dell'autorizzazione di spesa di cui
all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24
dicembre 1993, n. 537, come determinata
dalla tabella C della legge 30 dicembre 2004, n. 311.
Art. 1-bis.
Interventi urgenti per l'università
1. Per gli anni 2005
e 2006 nel limite annuo massimo di spesa di 500.000 euro, possono essere
prorogate le assunzioni autorizzate con decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 18 del 24 gennaio 2005,
ai sensi dell'articolo 1-ter del decreto-legge 3 agosto 2004, pubblicato, con
modificazioni, dalla legge 19 ottobre 2004, n. 257. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente
riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 96 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311.
Art. 2.
Permanenza in carica del Consiglio universitario
nazionale
1. In attesa
dell'approvazione di un provvedimento legislativo di riordino, il Consiglio
universitario nazionale resta in carica nella sua composizione alla data del
30 aprile 2005 fino all'insediamento del nuovo Consiglio riordinato e,
comunque, non oltre il 31 dicembre 2005.
Art. 2-bis.
Strumenti didattici innovativi nelle Università
1. Allo scopo di
fornire alle università strumenti didattici innovativi fondati su reti di
connettività senza fili nonché di favorire l'acquisto da parte degli studenti
di personal computer idonei a connettersi alle predette reti, sono stanziate:
a) la somma di 2,5
milioni di euro nell'anno 2005, destinata al cofinanziamento di progetti per
la realizzazione di reti di connettività senza fili nelle Università;
b) la somma di 10
milioni di euro nell'anno 2005, destinata all'erogazione di un contributo di
200 euro per l'acquisto di personal computer da parte degli studenti che
usufruiscono delle esenzioni dalle tasse e dai contributi universitari;
c) la somma di 2,5
milioni di euro nell'anno 2005, destinata alla costituzione di un fondo di
garanzia per la copertura dei rischi sui prestiti erogati da istituti di
credito agli studenti universitari che intendono acquistare un personal
computer.
2. Con decreto di
natura non regolamentare del Ministro per l'innovazione e le tecnologie, di
concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e
con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro novanta giorni dalla
data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto,
sono stabilite, entro i limiti delle disponibilità finanziarie di cui al
comma 1, le modalità di erogazione dei finanziamenti agli istituti
universitari di cui alla lettera a), le modalità di erogazione dei contributi
di cui alla lettera b) e le modalità di finanziamento del fondo di garanzia
di cui alla lettera c) del comma 1, nonché le modalità di gestione e
comunicazione delle iniziative.
3. Agli oneri
derivanti dal comma 1, lettere a), b) e c), si provvede mediante
corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa per l'anno 2005, di cui
all'articolo 4,
comma 8, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, come rifinanziata dalla Tabella D allegata alla legge 30
dicembre 2004, n.311.
Art. 3.
Disposizioni sul personale della scuola e sulla direzione
della Scuola superiore della pubblica amministrazione
1. In attesa della
definizione del Piano pluriennale di assunzioni a tempo indeterminato per il
triennio relativo agli anni scolastici 2005-2006, 2006-2007, 2007-2008,
predisposto ai sensi dell'articolo 1-bis del decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 giugno
2004, n. 143, che deve essere emanato entro il 30
settembre 2005, al fine di assicurare il regolare inizio dell'anno scolastico
2005-2006, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca é
autorizzato ad assumere per il predetto anno, con contratto a tempo
indeterminato, personale docente per un contingente di 35.000 unità secondo
le modalità previste dall'articolo 399
del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di
istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, di cui al decreto
legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive
modificazioni, nonché personale amministrativo, tecnico ed ausiliario
(A.T.A.) per un contingente di 5.000 unità.
2. Con decreto del
Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca i contingenti di
cui al comma 1 sono ripartiti tra i diversi gradi di istruzione.
3. Le nomine saranno
conferite solo se nel triennio di attuazione del piano non determineranno
situazioni di soprannumeralità.
4. La partecipazione
obbligatoria ai corsi di formazione in servizio del personale docente
nell'ambito delle risorse annualmente disponibili, già prevista dall'articolo 1,
comma 128, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, per le esigenze di formazione derivanti dall'insegnamento
della lingua straniera nella scuola primaria, é estesa alle altre esigenze di
formazione in servizio del personale docente, derivanti da modifiche di
ordinamenti o da modifiche delle classi di concorso.
5. All'articolo 2,
comma 3, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 287, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti
ulteriori modificazioni:
a) al secondo
periodo le parole: «professori universitari di ruolo» sono sostituite dalle
seguenti: «professori universitari ordinari di ruolo»;
b) al terzo periodo
le parole: «che abbiano diretto per almeno un quinquennio istituzioni
pubbliche o private di alta formazione» sono sostituite dalle seguenti: «che
abbiano diretto per almeno un quinquennio istituzioni pubbliche di alta
formazione, ovvero per almeno dieci anni, anche non continuativamente,
istituzioni private di alta formazione riconosciute dal Ministero
dell'istruzione, dell'università e della ricerca»;
c) al quarto periodo
le parole: «per quattro anni» sono sostituite dalle seguenti: «fino a quattro
anni».
Art. 3-bis.
Concorso riservato per dirigente scolastico
1. Ferma restando la
disciplina autorizzatoria in vigore in materia di programmazione del
fabbisogno di personale di cui all'articolo 39
della legge 27 dicembre 1997, n. 449 e successive modificazioni, nonché i vincoli di assunzione del
personale delle pubbliche amministrazioni previsti dalla normativa vigente, i
posti vacanti di dirigente scolastico all'inizio dell'anno scolastico
2006-2007 sono riservati, in via prioritaria, al conferimento di nomine agli
aspiranti inclusi nelle graduatorie del corso-concorso come rideterminate ai
sensi dell'articolo
1-octies del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con
modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, fino ad esaurimento delle graduatorie stesse, e, per la parte
residua, all'indizione del corso-concorso di cui all'articolo
1-sexies del citato decreto-legge n. 7 del 2005, convertito, con
modificazioni, dalla legge n. 43 del 2005.».
Art. 4.
Elezioni degli organi degli ordini professionali e
disposizioni in materia di abilitazioni e di titolo professionale.
1. Fatto salvo
quanto previsto all'articolo
1-septies del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con
modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, al fine di consentire il rinnovo degli organi degli ordini
professionali interessati secondo il sistema elettorale disciplinato dal
regolamento previsto dall'articolo 4,
comma 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5
giugno 2001, n. 328, le elezioni degli enti territoriali
sono indette alla data del 15 settembre 2005, mentre quelle per il rinnovo
dei consigli nazionali si svolgono alla data del 15 novembre 2005. Ove il
mandato non abbia più lunga durata, i consigli scadono al momento della
proclamazione degli eletti.
2. Le elezioni per
il rinnovo dei consigli dell'ordine degli psicologi sono indette entro trenta
giorni dalla data di scadenza del termine stabilito dal terzo periodo del
comma 1 dell'articolo 1-septies del citato decreto-legge n. 7 del 2005. Ove
il mandato non abbia più lunga durata, i consigli scadono al momento della
proclamazione degli eletti.
2-bis. Conseguono ad
ogni effetto l'abilitazione professionale o il titolo per il quale concorrono
i candidati, in possesso dei titoli per partecipare al concorso, che abbiano
superato le prove d'esame scritte ed orali previste dal bando, anche se
l'ammissione alle medesime o la ripetizione della valutazione da parte della
commissione sia stata operata a seguito di provvedimenti giurisdizionali o di
autotutela.
Capo II
Ulteriori interventi
Art. 5.
Disposizioni in materia di targatura e di requisiti per
la guida dei ciclomotori
01. Al comma 2 dell'articolo 97
del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, dopo le parole: «La targa é
personale», sono inserite le seguenti: «é abbinata a un solo veicolo».
1. All'articolo 116
del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) il comma 1-ter é
sostituito dal seguente:
«1-ter. A decorrere
dal 1° ottobre 2005 l'obbligo di conseguire il certificato di idoneità alla
guida di ciclomotori é esteso a coloro che compiano la maggiore età a partire
dalla medesima data e che non siano titolari di patente di guida; coloro
che, titolari di patente di guida, hanno avuto la patente sospesa per
l'infrazione di cui all'articolo
142, comma 9, mantengono il diritto alla
guida del ciclomotore; coloro che al 30 settembre 2005
abbiano compiuto la maggiore età conseguono il certificato di idoneità alla
guida di ciclomotori, previa presentazione di domanda al competente ufficio
del Dipartimento per i trasporti terrestri, corredata da certificazione
medica che attesti il possesso dei requisiti fisici e psichici e
dall'attestazione di frequenza di un corso di formazione presso
un'autoscuola, tenuto secondo le disposizioni del decreto di cui all'ultimo
periodo del comma 11-bis.»;
b) dopo il comma
1-ter sono inseriti i seguenti:
«1-quater. I
requisiti fisici e psichici richiesti per la guida dei ciclomotori sono
quelli prescritti per la patente di categoria A, ivi compresa quella
speciale. Fino alla data del 1° gennaio 2008 la certificazione potrà essere
limitata all'esistenza di condizioni psicofisiche di principio non ostative
all'uso del ciclomotore, eseguito dal medico di medicina generale.».
1-quinquies. Non possono conseguire il certificato di idoneità alla guida di
ciclomotori i conducenti già muniti di patente di guida; i titolari di
certificato di idoneità alla guida di ciclomotori sono tenuti a restituirlo
ad uno dei competenti uffici del Dipartimento per i trasporti terrestri
all'atto del conseguimento di una patente.»;
c) al comma 12, le
parole: «lo affida o ne consenta la guida a persona che non abbia conseguito
la patente di guida o il certificato di abilitazione professionale» sono
sostituite dalle seguenti: «lo affida o ne consenta la guida a persona che
non abbia conseguito la patente di guida, il certificato di idoneità di cui
ai commi 1-bis e 1-ter o il certificato di abilitazione professionale»;
d) al comma 13-bis,
le parole: «Il minore che, non munito di patente, guida ciclomotori senza
aver conseguito il certificato di idoneità di cui al comma 11-bis é soggetto»
sono sostituite dalle seguenti: «I conducenti di cui ai commi 1-bis e 1-ter
che, non muniti di patente, guidano ciclomotori senza aver conseguito il
certificato di idoneità di cui al comma 11-bis sono soggetti».
1-bis. Gli istituti della revisione, sospensione e revoca della
patente di guida di cui agli articoli 128, 129, 130 e 219 del
decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, si applicano, limitatamente alla
perdita ovvero alla verifica dei requisiti fisici e psichici, anche ai
documenti dei ciclomotori. Analogamente, si applicano al certificato di
idoneità alla guida dei ciclomotori le norme concernenti la durata di
validità della patente della categoria A, di cui all'articolo
126 del medesimo decreto. La conferma di validità del certificato di idoneità alla guida
dei ciclomotori é effettuata con le modalità stabilite dal Dipartimento per i
trasporti terrestri del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
Art. 5-bis.
Modificazioni al codice della strada
1. Nel decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo l'articolo 130, é inserito il seguente:
«Art. 130-bis
(Revoca della patente di guida in caso di violazioni che provochino la morte
di altre persone). - 1. La patente di guida é revocata ai sensi e con gli
effetti di cui all'articolo 130, comma 1, lettera a), nel caso in cui il
titolare sia incorso nella violazione di una delle norme di comportamento
indicate o richiamate nel titolo V, provocando la morte di altre persone,
qualora la citata violazione sia stata commessa in stato di ubriachezza, e
qualora dall'accertamento di cui ai commi 4 o 5 dell'articolo
186 risulti un valore corrispondente ad un
tasso alcoolemico pari o superiore al doppio del valore indicato al comma 9
del medesimo articolo, ai sensi dell'articolo 92 del codice penale, ovvero
sotto l'azione di sostanze stupefacenti, ai sensi dell'articolo 93 del codice
penale»;
b) all'articolo
208, comma 4, primo periodo, dopo le
parole: «di cui al comma 2» sono inserite le seguenti: «per consentire agli
organi di polizia locale di effettuare, nelle scuole di ogni ordine e grado,
corsi didattici finalizzati all'educazione stradale, imputandone la relativa
spesa ai medesimi proventi»;
c) all'articolo
213:
1) al comma 2, sono
premesse le seguenti parole: «Salvo quanto previsto dal comma 2-quinquies,»;
2) dopo il comma
2-quater, sono inseriti i seguenti:
«2-quinquies. Quando
oggetto della sanzione accessoria del sequestro amministrativo del veicolo é
un ciclomotore o un motociclo, l'organo di polizia che procede dispone la
rimozione del veicolo ed il suo trasporto, secondo le modalità previste dal
regolamento, in un apposito luogo di custodia, individuato ai sensi
dell'articolo 214-bis, dove é custodito per trenta giorni. Di ciò é fatta
menzione nel verbale di contestazione della violazione. Decorsi trenta giorni
dal momento in cui il veicolo é fatto trasportare nel luogo di custodia
individuato ai sensi dell'articolo 214-bis, il proprietario del veicolo può
chiederne l'affidamento in custodia secondo le disposizioni del comma 2. Si
applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del comma 2-bis. Le
disposizioni del comma 2-quater si applicano decorsi trenta giorni dal
momento in cui il veicolo é stato sottoposto a sequestro amministrativo.
2-sexies. É
sempre disposta la confisca in tutti i casi in cui un ciclomotore o un
motoveicolo sia stato adoperato per commettere una delle violazioni
amministrative di cui agli articoli 169, commi 2 e 7, 170 e 171 o per commettere un reato, sia che la
violazione amministrativa o il reato sia stato commesso da un detentore
maggiorenne, sia che sia stato commesso da un detentore minorenne. In queste
ipotesi l'autorità di polizia che accerta la violazione deve disporre il
sequestro del veicolo, nonché la sua rimozione e il trasporto in apposito
luogo di custodia individuato ai sensi dell'articolo 214-bis, in cui sia
custodito a spese del possessore, anche se proprietario, secondo quanto
previsto dalle disposizioni del presente articolo, in quanto compatibili.»;
d) all'articolo 214:
1) al comma 1 sono
premesse le seguenti parole: «Salvo quanto previsto dal comma 1-ter,»;
2) dopo il comma
1-bis, é inserito il seguente:
«1-ter. Quando
oggetto della sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo é un
ciclomotore o un motociclo, l'organo di polizia che procede al fermo dispone
la rimozione del veicolo ed il suo trasporto in un apposito luogo di
custodia, individuato ai sensi dell'articolo 214-bis, secondo le modalità
previste dal regolamento. Di ciò é fatta menzione nel verbale di
contestazione della violazione. Il documento di circolazione é trattenuto
presso l'organo di polizia, con menzione nel verbale di contestazione. Si
applicano, in quanto compatibili, le disposizioni sul sequestro dei veicoli,
ivi comprese quelle di cui all'articolo 213, comma 2-quater, e quelle per il
pagamento delle spese di custodia.»;
3) al comma 2, sono
premesse le seguenti parole: «Nei casi di cui al comma 1, »;
4) al comma 8,
l'ultimo periodo é sostituito dal seguente: «É disposta, inoltre, la confisca
del veicolo.».
Art. 6.
Misure antiviolenza nelle manifestazioni sportive; bilanci delle società
sportive; obbligo assicurativo per sportivi dilettanti
1. All'articolo
1-bis, comma 1, del decreto-legge 24 febbraio 2003, n. 28, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 aprile 2003, n. 88, le parole: «30 giugno 2005» sono sostituite dalle seguenti:
«30 giugno 2007».
2. Le società
sportive che si sono avvalse della facoltà di cui all'articolo
18-bis della legge 23 marzo 1981, n. 91, e successive modificazioni, devono ridurre nell'esercizio
chiuso o in corso al 31 dicembre 2006 l'ammontare del patrimonio netto
dell'importo del valore residuo della voce di bilancio «oneri plurierinali da
ammortizzare» iscritta tra le componenti attive per effetto della
svalutazione dei diritti pluriennali delle prestazioni sportive degli
sportivi professionisti. Il patrimonio deve essere diminuito delle rettifiche
di valore calcolate per ammortizzare sistematicamente il valore di questi
elementi durante il periodo della loro utilizzazione. L'applicazione di tali
disposizioni non incide sulla posizione fiscale delle società interessate.
3. Sono abrogati l'articolo
18-bis della legge 23 marzo 1981, n. 91, e l'articolo 28
della legge 18 aprile 2005, n. 62.
4. Il comma 2-bis
dell'articolo 51
della legge 27 dicembre 2002, n. 289, é sostituito dal seguente:
«2-bis. Con decreto
del Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro
del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro dell'economia e delle
finanze, sentiti le federazioni sportive dilettantistiche e gli enti di
promozione sportiva, da emanare a decorrere dal 1° agosto 2005 ed entro il 31
dicembre 2006, sono stabilite le nuove modalità tecniche per l'iscrizione
all'assicurazione obbligatoria degli sportivi dilettanti, nonché la natura,
l'entità delle prestazioni e i relativi premi assicurativi. Nel rispetto
delle norme comunitarie in materia di assicurazione antinfortunistica, le
federazioni e gli enti di promozione sportiva potranno scegliere la compagnia
assicuratrice con la quale stipulare le relative convenzioni. A decorrere
dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono abrogate le
disposizioni in materia di assicurazione obbligatoria degli sportivi, di cui
al decreto del Ministro per i beni e le attività culturali 17 dicembre 2004,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 97 del 28 aprile
2005.».
4-bis.
Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori
oneri per la finanza pubblica.
Art. 7.
Ammortizzatori sociali per settori in crisi
1. Il termine del 30
giugno 2005 per la stipula degli accordi in sede governativa di cui
all'articolo 1, comma 155,
primo periodo, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, é prorogato al 10 agosto 2005 per le domande
pervenute entro il 30 giugno 2005. A tale fine, il limite complessivo di
spesa di 460 milioni di euro di cui al citato articolo 1, comma 155, primo
periodo, é incrementato di 45 milioni di euro. Per fare fronte al
corrispondente onere, pari a 45 milioni di euro per l'anno 2005, si provvede
quanto a 30 milioni di euro per l'anno 2005 mediante corrispondente
versamento all'entrata del bilancio dello Stato della somma iscritta
nell'ambito dell'unità previsionale di base 3.2.3.1. -Occupazione - capitolo
7230 dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche
sociali di cui all'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 4,
comma 113, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e successiva riassegnazione ad apposita unità previsionale di
base del medesimo atto di previsione, e quanto a 15 milioni di euro a carico
del Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge
20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19
luglio 1993, n. 236.».
Art. 7-bis.
Attività socialmente utili presso uffici giudiziari
1. Fermo restando il
limite complessivo di spesa di cui all'articolo 1, comma 262, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni, tra i 1.850 lavoratori di cui
all'articolo 1, comma 2, lettera a), della legge 18
agosto 2000, n. 242, rientrano i
lavoratori impegnati in attività socialmente utili, alla data di entrata in
vigore della predetta legge, presso gli uffici giudiziari, ancorché la
titolarità della loro utilizzazione sia in capo ad enti locali.».
Art. 8.
Efficacia delle modifiche al codice di procedura civile e
procedimenti civili davanti al tribunale per i minorenni
1. Il comma 3-quater
dell'articolo
2 del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni,
dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, é sostituito
dai seguenti:
«3-quater. Le disposizioni di cui ai commi 3, lettere b-bis), b-ter),
c-bis), c-ter), e), e-bis) ed e-ter), 3-bis e 3-ter hanno effetto a
decorrere dal 1° gennaio 2006.».
3-quinquies. Le disposizioni di cui ai commi 3, lettere b-bis), b-ter),
c-bis), c-ter), e-bis) ed e-ter), 3-bis e 3-ter non si applicano ai
giudizi civili pendenti alla data del 1° gennaio 2006.».
2. Le disposizioni
previste dall'articolo 2 del
decreto-legge 24 giugno 2004, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla
legge 27 luglio 2004, n. 188, sono prorogate al
30 giugno 2006.
Art. 9.
Contenimento delle spese per trascrizione e
stenotipia nel processo penale e durata del mandato di giudice di pace e
dei giudici onorari di tribunale e vice procuratori onorari
1. All'articolo 51
delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di
procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le
parole: «al capo dell'Ufficio giudiziario» sono sostituite dalle seguenti:
«al Presidente della Corte di appello»;
b) il comma 2 é
sostituito dal seguente:
«2. Al fine indicato
nel comma 1, il Ministero della giustizia, nei limiti delle risorse
finanziarie attribuite e con le modalità di cui al comma 3-bis,
stipula contratti di durata biennale con imprese o cooperative di servizi
specialistici.»;
c) il comma 3 é
sostituito dal seguente:
«3. Nell'ambito
della politica di decentramento amministrativo e di contenimento della spesa
pubblica, le procedure di cui al comma 2 possono essere delegate, per ciascun
distretto, al Presidente della Corte di appello.»;
d) dopo il comma 3 é
aggiunto, in fine, il seguente:
«3-bis. Il Direttore generale delle risorse materiali, dei beni e dei
servizi, al fine di attuare la delega di cui al comma 3, individua, sentito
il Direttore generale della giustizia penale, gli schemi di contratto di cui
al comma 2, nonché, previo monitoraggio delle caratteristiche e del costo
medio di mercato di prestazioni analoghe od equivalenti, la tipologia ed il
costo massimo delle prestazioni.».
2. Il comma 1 dell'articolo 7
della legge 21 novembre 1991, n. 374, é sostituito
dal seguente:
«1. In attesa della
complessiva riforma dell'ordinamento dei giudici di pace, il magistrato
onorario che esercita le funzioni di giudice di pace dura in carica quattro
anni e può essere confermato per un secondo mandato di quattro anni e per un
terzo mandato di quattro anni. I giudici di pace confermati per un ulteriore
periodo di due anni in applicazione dell'articolo
20 della legge 13 febbraio 2001, n. 48, al termine del biennio possono essere confermati per un
ulteriore mandato di quattro anni, salva comunque la cessazione
dall'esercizio delle funzioni al compimento del settantacinquesimo anno di
età.».
2-bis. In attesa
della riforma organica della magistratura onoraria di tribunale e in deroga a
quanto previsto dall'articolo
42-quinquies, comma 1, dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto
30 gennaio 1941, n. 12, i giudici
onorari di tribunale ed i vice procuratori onorari già confermati, che
esercitano le funzioni alla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, anche per effetto di proroga nell'incarico,
sono ulteriormente confermati per un periodo di altri due anni dopo il
termine dell'incarico.».
Art. 9-bis.
Modifiche al testo unico di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115
1. Al testo unico
delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di
giustizia, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo
13(L), il comma 6 é sostituito dal
seguente:
"6. Se manca la
dichiarazione di cui all'articolo 14, il processo si presume del valore
indicato al comma 1, lettera g)";
b) all'articolo 14
(L), al comma 2, dopo la parola: "civile," sono inserite le
seguenti: "senza tener conto degli interessi,";
c) l'articolo
15 (R) é sostituito dal seguente:
"Art. 15 (L)
(Controllo in ordine alla dichiarazione di valore ed al pagamento del
contributo unificato). - 1. Il funzionario verifica l'esistenza della
dichiarazione della parte in ordine al valore della causa oggetto della
domanda e della ricevuta di versamento; verifica inoltre se l'importo
risultante dalla stessa é diverso dal corrispondente scaglione di valore
della causa.
2. Il funzionario
procede, altresì, alla verifica di cui al comma 1 ogni volta che viene
introdotta nel processo una domanda idonea a modificare il valore della
causa";
d) all'articolo 112
(L), al comma 1, la lettera d) é sostituita dalla seguente:
"d) d'ufficio o
su richiesta dell'ufficio finanziario competente presentata in ogni momento
e, comunque, non oltre cinque anni dalla definizione del processo, se risulta
provata la mancanza, originaria o sopravvenuta, delle condizioni di reddito
di cui agli articoli 76 e 92";
e) all'articolo 113
(L), il comma 1 é sostituito dal seguente: "1. Contro il decreto che decide
sulla richiesta di revoca ai sensi della lettera d), comma 1, dell'articolo
112, l'interessato può proporre ricorso per cassazione, senza effetto
sospensivo, entro venti giorni dalla notizia avuta ai sensi dell'articolo
97.";
f) l'articolo 150 (L) é sostituito dal seguente:
"Art. 150 (L)
(Restituzione di beni sequestrati). - 1. La restituzione dei beni sequestrati
é disposta dal magistrato d'ufficio o su richiesta dell'interessato esente da
bollo; é comunque disposta dal magistrato quando la sentenza é diventata
inoppugnabile. Della avvenuta restituzione é redatto verbale.
2. La restituzione é
concessa a condizione che prima siano pagate le spese per la custodia e la
conservazione delle cose sequestrate, salvo che siano stati pronunciati
provvedimento di archiviazione, sentenza di non luogo a procedere o sentenza
di proscioglimento ovvero che le cose sequestrate appartengano a persona
diversa dall'imputato o che il decreto di sequestro sia stato revocato a
norma dell'articolo 324 del codice di procedura penale.
3. Le spese di
custodia e di conservazione sono in ogni caso dovute dall'avente diritto alla
restituzione per il periodo successivo al trentesimo giorno decorrente dalla
data in cui il medesimo ha ricevuto la comunicazione del provvedimento di
restituzione.
4. Il provvedimento
di restituzione é comunicato all'avente diritto ed al custode. Con il
medesimo provvedimento é data comunicazione che le spese di custodia e conservazione
delle cose sequestrate, decorsi trenta giorni dalla ricezione della
comunicazione, sono in ogni caso a carico dell'avente diritto alla
restituzione e che le somme o valori sequestrati, decorsi tre mesi dalla
rituale comunicazione senza che l'avente diritto abbia provveduto al ritiro,
sono devoluti alla cassa delle ammende";
g) l'articolo 151
(L) é sostituito dal seguente:
"Art. 151 (L)
(Provvedimenti in caso di mancato ritiro del bene restituito e vendita in
casi particolari). - 1. Se l'avente diritto alla restituzione delle cose
affidate in custodia a terzi, ovvero alla cancelleria, é ignoto o
irreperibile, il cancelliere presenta gli atti al magistrato, il quale ordina
la vendita delle cose sequestrate da eseguirsi non oltre sessanta giorni dalla
data del provvedimento.
2. Con il
provvedimento che ordina la vendita delle cose sequestrate, il magistrato
stabilisce le modalità della vendita ed il luogo in cui deve eseguirsi.
3. La vendita é
disposta dal magistrato, in ogni momento, se i beni non possono essere
custoditi senza pericolo di deterioramento o senza rilevante dispendio. Il
provvedimento é comunicato all'avente diritto.
4. Il provvedimento
che dispone la vendita deve essere affisso per dieci giorni continui
nell'albo del tribunale e degli altri uffici giudiziari del circondario.
5. L'elenco dei beni
rimasti invenduti deve essere presentato al magistrato che ne dispone la
distruzione.
6. Le operazioni di
distruzione sono esentate dal pagamento di qualsiasi tributo od onere ai fini
degli adempimenti relativi alle formalità per l'annotazione nei pubblici
registri.
7. Allo stesso modo
si provvede per i beni affidati alla cancelleria per i quali l'avente diritto
non ha comunque provveduto al ritiro.";
h) l'articolo 154 (L) é sostituito dal seguente:
"Art. 154 (L)
(Destinazione del ricavato della vendita e di somme e valori). - 1. Decorsi
tre mesi dalla vendita delle cose sequestrate, se nessuno ha provato di avervi
diritto, le somme ricavate dalla vendita sono devolute alla cassa delle
ammende, dedotte le spese di cui all'articolo 155.
2. Le somme e i
valori sequestrati sono devoluti alla cassa delle ammende decorsi tre mesi
dalla rituale comunicazione dell'avviso di cui all'articolo 150, comma 4,
senza che l'avente diritto abbia provveduto al ritiro.
3. Se l'avente
diritto alla restituzione di somme o di valori sequestrati é ignoto o
irreperibile, le somme e i valori sono devoluti alla cassa delle ammende
decorsi sei mesi dalla data in cui la sentenza é passata in giudicato o il
provvedimento é divenuto definitivo";
i) all'articolo
248 (R), il comma 1 é sostituito dal
seguente:
"1. Nei casi di
cui all'articolo 16, entro trenta giorni dal deposito dell'atto cui si
collega il pagamento o l'integrazione del contributo, l'ufficio notifica alla
parte, ai sensi dell'articolo 137 del codice di procedura civile, l'invito al
pagamento dell'importo dovuto, quale risulta dal raffronto tra il valore
della causa ed il corrispondente scaglione dell'articolo 13, con espressa
avvertenza che si procederà ad iscrizione a ruolo, con addebito degli
interessi al saggio legale, in caso di mancato pagamento entro un
mese."».
Art. 10.
Contratti di programma
1. All'articolo 8,
comma 3, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, le parole: «alla stessa data» sono sostituite dalle seguenti:
«alla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 2 e, comunque,
non oltre il 30 settembre 2005 e per un importo di contributi statali non
superiore a 400 milioni di euro che determinano erogazioni nell'anno 2005 non
superiori a 80 milioni di euro».
2. Per la
compensazione degli effetti finanziari derivanti dal comma 1, pari a 80
milioni di euro, in conseguenza del rinvio nell'attuazione della riforma
di cui all'articolo 8
del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla
legge 14 maggio 2005, n. 80, il Ministero delle
attività produttive riduce di pari importo l'ammontare dei pagamenti relativi
agli altri strumenti da esso gestiti, al fine di assicurare in ogni caso
l'invarianza del limite di cui all'articolo 1, comma 15,
lettera b), della legge 30 dicembre 2004, n. 311.
3. Per l'attuazione
delle disposizioni contenute negli articoli 5 e 8 del citato decreto-legge n.
35 del 2005, nell'invarianza dei limiti di cui all'articolo 1, comma 15,
lettera a), della legge 30 dicembre 2004, n. 311, come modificato dagli articoli 8-bis, comma 3, e 11, comma
14-ter, del medesimo decreto-legge e dall'articolo 2, comma 3, del
decreto-legge 31 maggio 2005, n. 90, sono rideterminati i limiti di cui alle
lettere b) e c) del medesimo comma 15, rispettivamente, in 2.710 milioni di
euro e 490 milioni di euro.
Art. 10-bis.
Componenti del Nucleo tecnico di valutazione e
verifica degli investimenti pubblici
1. All'articolo 7,
comma 2, secondo periodo, del regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 20 febbraio 1998, n. 38, le parole "una sola volta" sono soppresse.».
Art. 11.
Conferimento in discarica dei rifiuti
1. All'articolo 17,
commi 1, 2 e 6, lettera a), del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36,
le parole: «16 luglio 2005» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre
2005».
1-bis. La
disposizione di cui al comma 1 non si applica alle discariche di II
categoria, di tipo A, cui si conferiscono materiali di matrice cementizia
contenenti amianto, per le quali il termine di conferimento é fissato alla
data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
Art. 11-bis.
Modifica all'articolo 3 del decreto-legge 30 gennaio
2004, n. 24
1. All'articolo 3,
comma 2, del decreto-legge 30 gennaio 2004, n. 24, convertito, con
modificazioni, dalla legge 31 marzo 2004, n. 87, sono aggiunte, in fine, le
seguenti parole: "con esclusione di quello relativo ai limiti di
età."».
Art. 12.
Cessazione anticipata del servizio di leva
nell'Esercito, nella Marina e nell'Aeronautica militari, nonché del servizio
civile sostitutivo
1. Ferma restando la
disciplina transitoria prevista all'articolo 25 della legge 23 agosto 2004,
n. 226, il personale di leva incorporato nell'Esercito, nella Marina militare
e nell'Aeronautica militare, di cui all'articolo 1, comma 104, della legge 23
dicembre 1996, n. 662, può chiedere, con apposita domanda, di cessare
anticipatamente dal servizio di leva a decorrere dal 1° luglio 2005.
2. Il personale che
svolge servizio civile sostitutivo, di cui all'articolo 1, comma 104, della
legge 23 dicembre 1996, n. 662, può chiedere, con apposita domanda, di
cessare anticipatamente dal servizio a decorrere dal 1° luglio 2005.
Art. 12-bis.
Modifiche al decreto legislativo 8 maggio 2001, n.
215
1. Al decreto
legislativo 8 maggio 2001, n. 215, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) l'articolo 6 é
sostituito dal seguente:
"Art. 6
(Gestione delle eccedenze). - 1. A decorrere dal 1° gennaio 2006 e fino al 31
dicembre 2020, ai fini del progressivo conseguimento dei volumi organici
stabiliti dalla tabella A allegata al presente decreto, il Ministro della
difesa ha facoltà di disporre il collocamento in ausiliaria degli ufficiali e
dei sottoufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che ne
facciano domanda e che si trovino a non più di cinque anni dal limite di età.
2. La facoltà di cui
al comma 1 può essere esercitato entro i limiti del contingente annuo massimo
di personale di ciascuna categoria indicata dalla tabella C allegata al
presente decreto e comunque nel limite delle risorse disponibili nell'ambito
dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 8, commi 2 e 3, della legge
14 novembre 2000, n. 331.
3. Il collocamento
in ausiliaria di cui al comma 1 é equiparato a tutti gli effetti a quello per
il raggiungimento dei limiti di età. Al predetto personale compete, in
aggiunta a qualsiasi altro istituto spettante, il trattamento pensionistico e
l'indennità di buonuscita che allo stesso sarebbe spettato qualora fosse
rimasto in servizio fino al limite di età, compresi gli eventuali aumenti
periodici ed i passaggi di classe di stipendio. Al medesimo personale si
applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1997, n.
498, per il reimpiego nell'ambito del comune o della provincia di residenza
presso l'amministrazione di appartenenza od altra amministrazione.
4. Le domande di
cessazione dal servizio ai sensi del comma 1 devono essere presentate
all'amministrazione di appartenenza, da parte del personale interessato,
entro il 1° marzo di ciascun anno, ed hanno validità solo per l'anno in
corso. In caso di accoglimento della domanda, il personale é collocato in
ausiliaria a partire dalla data del 1° luglio ed entro il 31 dicembre dello
stesso anno. Il personale, la cui domanda non sia stata accolta entro l'anno,
può ripresentarla, con le stesse modalità, negli anni successivi.
5. Qualora,
nell'ambito di ciascuna categoria di personale, il numero di domande sia
superiore al contingente di cui al comma 2, viene collocato in ausiliaria
l'ufficiale o il sottufficiale anagraficamente più anziano e, a parità di
età, l'ufficiale o il sottufficiale più anziano in grado.»;
b) dopo la tabella
B, é aggiunta la seguente:
«Tabella C
(articolo 6, comma
2)
UNITÀ DI PERSONALE DA COLLOCARE IN AUSILIARIA Anno |Ufficiali |Marescialli |Totale 2006 |18 |340 |358 2007 |18 |330 |348 2008 |15 |255 |270 2009 |30 |500 |530 2010 |18 |350 |368 2011 |33 |550 |583 2012 |35 |595 |630 2013 |35 |595 |630 2014 |38 |650 |688 2015 |35 |595 |630 2016 |33 |570 |603 2017 |45 |795 |840 2018 |12 |205 |217 2019 |12 |205 |217 2020 |6 |60 |96 Totale |383 |6.625 |7.008
Art. 13.
Disposizioni per il personale della carriera diplomatica
1. Per il rinnovo
del contratto della carriera diplomatica relativo al biennio 2004-2005 é
stanziata la somma di euro 12.000.000 a decorrere dall'anno 2005. Al
conseguente onere, pari a euro 12.000.000 a decorrere dall'anno 2005,
si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai
fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unità previsionale di
base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005, allo scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari
esteri.
2. Il Ministro
dell'economia e delle finanze é autorizzato ad apportare, con propri decreti,
le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 13-bis.
Disposizioni concernenti il personale della carriera
prefettizia
1. Per il rinnovo
del contratto della carriera prefettizia relativo al biennio 2004-2005 é
stanziata la somma di ulteriori euro 5 milioni a decorrere dall'anno 2005.
2. All'onere
derivante dall'attuazione del comma 1, pari a 5 milioni di euro a decorrere
dall'anno 2005, si provvede mediante corrispondente riduzione della
autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3,
comma 151, della legge 24 dicembre 2003, n. 350.
3. Il Ministro dell'economia
e delle finanze é autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio.
Art. 13-ter.
Disposizioni concernenti il personale
dell'amministrazione civile dell'interno
1. Per far fronte
alla molteplicità e complessività dei compiti attribuiti al personale
dell'amministrazione civile dell'interno appartenente al comparto Ministeri,
connessi all'applicazione della normativa in materia di depenalizzazione, di
immigrazione e di asilo, il fondo unico di amministrazione per il
miglioramento dell'efficacia e dell'efficienza dei servizi istituzionali é
incrementato di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007.
2. All'onere
derivante dall'attuazione del presente articolo si provvede, per ciascuno
degli anni 2005, 2006 e 2007, mediante corrispondente riduzione della
autorizzazione di spesa recata dall'articolo
3, comma 151, della legge 24 dicembre 2003, n. 350.
3. Il Ministro
dell'economia e delle finanze é autorizzato ad apportare, con propri decreti,
le occorrenti variazioni di bilancio».
Art. 14.
Ammodernamento delle infrastrutture portuali
1. L'articolo 3-quinquies,
comma 2, del decreto-legge 31 marzo 2005, n. 44, convertito, con
modificazioni, dalla legge 31 maggio 2005, n. 88, e la lettera f-quater)
del comma 24
dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, sono abrogati.
2. Per l'attuazione
dell'articolo 36, comma 2, della legge 1° agosto 2002, n. 166, le relative
spese di investimento non concorrono, per l'anno 2005, alla determinazione
del limite di incremento di cui al comma 57
dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311. Conseguentemente, per la compensazione degli effetti
finanziari che ne derivano, per l'anno 2005, la dotazione del Fondo di cui al
comma 27
dell'articolo 1 della citata legge n. 311 del 2004, é ridotta di euro 60.000.000.
Art. 14-bis.
Modifiche all'articolo 53 della legge 28 dicembre
2001, n. 448
1. All'articolo
53, comma 1, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il secondo periodo é sostituito dai seguenti: «Dette aree sono
assegnate, in adesione a sua richiesta e previo versamento dell'indennizzo di
2,6 milioni di euro, al patrimonio disponibile della regione Liguria, che ne
dispone per consentire, in coerenza con le determinazioni del comune di
Genova e della provincia di Genova nell'esercizio dei rispettivi poteri di
pianificazione territoriale, il consolidamento e lo sviluppo di attività
produttive in forme ambientalmente compatibili, nonché per la definizione
dell'assetto infrastrutturale dell'area. Allo scopo sono utilizzate, tra
l'altro, sia le risorse indicate all'articolo 4 della legge 9 dicembre 1998,
n. 426, sia quelle indicate all'articolo 5 del
decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla
legge 14 maggio 2005, n. 80».
2. All'articolo 53,
comma 2, secondo periodo, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, le parole:
«nell'articolo 4 della legge 9 dicembre 1998, n. 426» sono sostituite dalle
seguenti: «al comma 1».
Art. 14-ter.
Disposizioni concernenti le autorità portuali
1. Alle autorità
portuali istituite ai sensi dell'articolo 6, comma 8, della legge 28 gennaio
1994, n. 84, a decorrere dall'anno 2001 e i cui organi rappresentativi siano
stati nominati a decorrere dall'anno 2003 non si applica per l'anno 2005 il comma 57 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311.
2. All'onere
derivante dal comma 1, pari a euro 250.000 per l'anno 2005, si provvede
mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del
bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unità previsionale di base di
parte corrente "Fondo speciale" dello stato dì previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005, allo scopo parzialmente
utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole e
forestali.
3. Il Ministro
dell'economia e delle finanze é autorizzato ad apportare, con propri decreti,
le occorrenti variazioni di bilancio».
Art. 14-quater.
Giochi olimpici invernali Torino 2006
1. Per la
realizzazione delle opere previste dal piano degli interventi per i Giochi
olimpici invernali Torino 2006, ai sensi dell'articolo 21
della legge 1° agosto 2002, n. 166, il comune di Limone Piemonte é autorizzato per l'anno 2005 a
contrarre indebitamento fino ad un massimo del 25 per cento dei primi tre
titoli delle entrate del penultimo anno precedente quello in cui viene
prevista l'assunzione dei mutui e comunque nel limite di spesa di euro
250.000, in deroga a quanto previsto dall'articolo
204 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni.
2. All'onere di cui
al comma 1, pari ad euro 250.000 per l'anno 2005, si provvede mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio
triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto
capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze per l'anno 2005, allo scopo parzialmente
utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
3. Il Ministro
dell'economia e delle finanze é autorizzato ad apportare, con propri decreti,
le occorrenti variazioni di bilancio.
4. Dopo il comma 25
dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, é inserito il seguente:
«25-bis.
Limitatamente all'anno 2005 per gli enti locali della regione Piemonte sedi
dei Giochi olimpici invernali Torino 2006 e per quelli interessati alla
realizzazione di opere previste dall'articolo 21 della legge 1° agosto 2002,
n.166, il complesso delle spese di cui al comma 24 é calcolato anche al netto
delle spese derivanti da interventi connessi allo svolgimento dei medesimi
Giochi olimpici, da concludere entro il 30 dicembre 2005».
5. All'onere
derivante dall'attuazione del comma 4, pari a 40 milioni di euro per l'anno
2005, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui al comma 27
dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311.
6. Il Ministro
dell'economia e delle finanze é autorizzato ad apportare, con propri decreti,
le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 14-quinquies.
Differimento di termine
1. Per consentire il
completamento degli accertamenti tecnici in corso, d'intesa con le regioni e
le organizzazioni sindacali delle categorie interessate, relativamente alla
rideterminazione dei canoni demaniali marittimi anche in relazione al numero,
all'estensione ed alle tipologie delle concessioni esistenti ed all'abusivismo,
il termine di cui all'articolo
32, comma 22, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, é differito al 31 ottobre 2005.
Art. 14-sexies.
Incarichi dirigenziali
1. All'articolo
19, comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le parole: «non può eccedere, per gli incarichi di funzione
dirigenziale di cui ai commi 3 e 4, il termine di tre anni e, per gli altri
incarichi di funzione dirigenziale, il termine di cinque anni sono sostituite
dalle seguenti: «non può essere inferiore a tre anni né eccedere il termine
di cinque anni».
2. La disposizione
di cui al comma 1 non si applica agli incarichi di direzione di uffici
dirigenziali generali resi vacanti prima della scadenza dei contratti dei
relativi dirigenti per effetto dell'articolo
3, comma 7, della legge 15 luglio 2002, n. 145.
3. All'articolo 19,
comma 6, terzo periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dopo
le parole: «anche presso amministrazioni statali,» sono inserite le seguenti:
«ivi comprese quelle che conferiscono gli incarichi,».
4. All'articolo 23
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, comma 1, terzo periodo, le parole:
«cinque anni» sono
sostituite dalle seguenti: «tre anni».
Art. 14-septies.
Modifiche all'articolo 60 del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165
1. Al fine di
verificare lo stato di ammodernamento della pubblica amministrazione in
relazione ai processi normativi di riforma volti al contenimento della spesa
e alla semplificazione delle procedure, all'articolo
60, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo,
le parole: «l'ispettorato operante presso il Dipartimento della funzione
pubblica» sono sostituite dalle seguenti: «l'ispettorato per la funzione
pubblica, che opera alle dirette dipendenze del Ministro per la funzione
pubblica»;
b) il secondo
periodo é sostituito dal seguente: «L'ispettorato stesso si avvale di un
numero complessivo di dieci funzionari scelti tra ispettori di finanza, in
posizione di comando fuori ruolo, del Ministero dell'economia e delle
finanze, funzionari particolarmente esperti in materia, in posizione di
comando o fuori ruolo, del Ministero dell'interno, e nell'ambito di personale
di altre amministrazioni pubbliche, in posizione di comando o fuori ruolo,
per il quale si applicano l'articolo 17,
comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, e l'articolo 56,
settimo comma, del testo unico di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni.»;
c) al terzo periodo,
dopo le parole: «buon andamento» sono inserite le seguenti: «, l'efficacia
dell'attività amministrativa, con particolare riferimento alle riforme volte
alla semplificazione delle procedure,».
2. Restano fermi il
contingente complessivo di personale previsto dal citato articolo 60, comma
6, del decreto legislativo n. 165 del 2001 e gli oneri complessivi dal
medesimo derivanti.
Art. 14-octies.
Modifica all'articolo 17-bis del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165
1. All'articolo
17-bis, comma 1, primo periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 dopo le parole: «un'apposita» é inserita la seguente:
«separata».
Art. 14-novies.
Comitato nazionale italiano per il collegamento
tra il Governo italiano e l'Organizzazione delle Nazioni Unite per
l'alimentazione e l'agricoltura
1. Al decreto
legislativo 7 maggio 1948, n. 1182, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 2 é
aggiunto il seguente comma:
«I membri del
Comitato di cui all'articolo 3, i membri della Giunta di cui all'articolo 4,
i membri del Collegio amministrativo e il segretario generale di cui
all'articolo 6 durano in carica cinque anni»;
b) all'articolo 3 é
aggiunto, in fine, il seguente comma:
«Il segretario
generale, di cui all'articolo 6, é membro di diritto del Comitato, ove non
risulti tra i componenti di cui al presente articolo»,
c) all'articolo 4 é
aggiunto in fine il seguente comma:
«Il segretario
generale, di cui all'articolo 6, é membro di diritto della Giunta, ove non
risulti tra i componenti di cui al comma precedente»;
d) all'articolo 6, i
commi dal secondo al decimo sono sostituiti dai seguenti:
«Nell'ambito del
Comitato é costituito un Collegio amministrativo composto dal segretario
generale e da quattro componenti del Comitato appartenenti al Ministero delle
politiche agricole e forestali. Alla nomina dei componenti provvede il
Ministro-presidente.
Il Collegio
amministrativo predispone il regolamento per il funzionamento e la gestione
del Segretariato stabilendo anche la consistenza numerica, i requisiti, le
modalità di assunzione, le norme sullo stato giuridico ed il trattamento
economico, di previdenza e di quiescenza del personale assunto direttamente
dal Comitato. Le stesse modalità predisposte nel regolamento vengono seguite
nel caso in cui non sia possibile usufruire del personale del Ministero.
Il regolamento é
sottoposto all'esame del Comitato che lo rimette all'approvazione del
Ministero delle politiche agricole e forestali, il quale vi provvede di
concerto con quello dell'economia e delle finanze.
Per il controllo dei
fondi occorrenti per il funzionamento del Comitato é costituito un Collegio
sindacale di cui fanno parte tre sindaci effettivi e due supplenti. Il
Ministro delle politiche agricole e forestali nomina due sindaci effettivi ed
un supplente; il Ministro dell'economia e delle finanze nomina un sindaco effettivo
e un supplente.
Il Collegio esercita
le sue funzioni secondo le norme contenute negli articoli 2403 e seguenti del
codice civile, in quanto applicabili.
I sindaci durano in
carica tre anni e possono essere riconfermati.
Un delegato della
Corte dei conti, nominato dal presidente della medesima, partecipa ai lavori
del Collegio sindacale a norma di legge.
Con provvedimento
dei Ministri competenti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze, possono essere comandati presso il Comitato dipendenti di ruolo e
non di ruolo di altre amministrazioni dello Stato.
L'onere per il
complessivo trattamento economico dovuto al personale comandato ai sensi del
comma nono fa carico sugli stanziamenti previsti per il funzionamento del
Comitato».
2. All'attuazione
del comma 1 si provvede nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio
e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Art. 14-decies.
Modifiche al testo unico di cui al decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267
1. Al testo unico di
cui al decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo
60, comma 1, numero 10), la parola:
«maggioritario» é
sostituita dalle seguenti: «superiore al 50 per cento»;
b) all'articolo
63, comma 1, numero 1), dopo le parole:
«azienda soggetti a vigilanza» sono inserite le seguenti: «in cui vi sia
almeno il 20 per cento di partecipazione».
Art. 14-undecies.
Rimborsi delle spese per consultazioni
elettorali regionali
1. Il termine di cui
all'articolo 1, comma 2, terzo periodo, della legge 3 giugno
1999, n. 157, per la
presentazione della richiesta dei rimborsi delle spese per le consultazioni
elettorali relative al rinnovo dei Consigli delle regioni a statuto ordinario
del 3-4 e del 17-18 aprile 2005 é differito al 30 settembre 2005.
Art. 14-duodecies.
Archivio storico della Presidenza del
Consiglio dei Ministri
1. All'articolo
42 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, dopo il comma 3, é aggiunto il seguente:
«3-bis. La
Presidenza del Consiglio dei Ministri conserva i suoi atti presso il proprio
archivio storico, secondo le determinazioni assunte dal Presidente del
Consiglio dei Ministri con proprio decreto. Con lo stesso decreto sono
stabilite le modalità di conservazione, di consultazione e di accesso agli
atti presso l'archivio storico della Presidenza del Consiglio dei Ministri».
Art. 14-terdecies.
Posti di funzione dirigenziale di prima fascia
presso il Ministero delle politiche agricole e forestali
1. Nell'ambito dei
posti di funzione dirigenziale di prima fascia del Ministero delle politiche
agricole e forestali é compreso il posto di vice-presidente del consiglio
nazionale dell'agricoltura di cui all'articolo 4, comma 2, del regolamento di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 2005, n. 79, ad
incremento dei posti di funzione indicati nella tabella A allegata al
medesimo decreto.
2. Al fine di
assicurare l'effettivo rispetto del principio dell'invarianza della spesa,
l'onere derivante dal trattamento economico spettante al titolare del nuovo
incarico dirigenziale di livello generale, rispetto al numero degli incarichi
di livello dirigenziale generale previsti dal regolamento di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 23 marzo 2005, n. 79, é compensato
sopprimendo contestualmente al conferimento dell'incarico presso
l'amministrazione due posti di livello dirigenziale di seconda fascia
effettivamente coperti.
Art. 14-quaterdecies.
Elenco per la designazione del segretario
generale delle Camere di commercio
1. La lettera a) del
comma 3 dell'articolo 20
della legge 29 dicembre 1993, n. 580, é sostituita dalla seguente:
«a) i dirigenti
delle Camere di commercio, delle Unioni regionali delle Camere di commercio,
dell'Unioncamere e di altre amministrazioni o enti pubblici che siano in
possesso dei requisiti professionali individuati dal decreto di cui al comma
4 del presente articolo».
Art. 14-quinquiesdecies.
Modifiche al decreto-legge 14 marzo
2005, n. 35
1. Al decreto-legge
14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio
2005, n. 80, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 3:
1) al comma
6-duodecies, primo periodo, le parole: «fino al 31 dicembre 2007» sono
soppresse;
2) al comma
6-quaterdecies, secondo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:
«; dall'anno 2008 si provvede ai sensi dell'articolo 11,
comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468»;
b) all'articolo
13-ter, il comma 1 é sostituito dal seguente:
«1. Per assicurare
la piena funzionalità degli enti gestori, per i mesi di maggio, giugno,
luglio, agosto e settembre dell'anno 2005 sono sospesi i termini per
l'adempimento degli obblighi derivanti dalle cartelle di pagamento e per le
procedure di riscossione relative ai contributi previdenziali e assistenziali
concernenti i datori di lavoro e i lavoratori, dipendenti e autonomi, del
settore agricolo, con recupero dei relativi importi entro il 20 dicembre
2005».
Art. 14-sexiesdecies.
Disposizione in materia di trasferimento dei magistrati da sedi disagiate
1. All'articolo 5
della legge 4 maggio 1998, n. 133, il comma 2 é sostituito dal seguente:
«2. Se la permanenza
in servizio presso la sede disagiata del magistrato trasferito ai sensi
dell'articolo 1 a sedi disagiate supera i cinque anni, il medesimo ha diritto,
in caso di trasferimento a domanda, ad essere preferito a tutti gli altri
aspiranti, con esclusione di coloro che sono stati nominati uditori
giudiziari in data anteriore al 9 maggio 1998».
2. La disposizione
di cui al comma 1 si applica per la copertura dei posti pubblicati in data
successiva all'entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto.
Art. 14-septiesdecies.
Modifica all'articolo 1 della legge 30
dicembre 2004, n. 311
1. All'articolo 1, comma 132, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, le parole: «Salvo diversa determinazione della Presidenza del
Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica,» sono
soppresse.
Art. 14-duodevicies.
Contratti per la prestazione dei servizi di telefonia fissa
1. Al fine di
garantire la continuità del servizio, nonché la riduzione, il controllo ed il
monitoraggio della spesa per la realizzazione degli obiettivi di finanza
pubblica, i contratti per la prestazione dei servizi di telefonia fissa in
essere, attuativi della convenzione stipulata dalla Consip Spa in data 6
febbraio 2003, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 26
della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni, sono prorogati, salvo disdetta da
parte delle amministrazioni, alle stesse condizioni, anche economiche,
contrattualmente previste. Detta proroga é disposta fino alla sottoscrizione
da parte della Consip Spa della nuova convenzione dei servizi di telefonia
fissa, la cui procedura ad evidenza pubblica é indetta entro i termini di cui
all'articolo 23
della legge 18 aprile 2005, n. 62.
Art. 14-undevicies.
Regime transitorio per l'operatività delle norme tecniche per le costruzioni
1. Dopo il comma 2
dell'articolo 5 del
decreto-legge 28 maggio 2004, n. 136, convertito, con modificazioni, dalla
legge 27 luglio 2004, n. 186, e successive
modificazioni, é inserito il seguente: «2-bis. Al fine di avviare una fase
sperimentale di applicazione delle norme tecniche di cui al comma 1, é
consentita, per un periodo di diciotto mesi dalla data di entrata in vigore
delle stesse, la possibilità di applicazione, in alternativa, della normativa
precedente sulla medesima materia, di cui alla legge 5
novembre 1971, n. 1086, e alla legge 2
febbraio 1974, n. 64, e relative
norme di attuazione, fatto salvo, comunque, quanto previsto dall'applicazione
del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile
1993, n. 246».
Art. 14-vicies.
Gestione finanziaria del Fondo per la produzione la distribuzione,
l'esercizio e le industrie tecniche
1. All'articolo 12,
comma 8, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, e successive
modificazioni, le parole: «30 settembre 2005» sono sostituite dalle seguenti:
«31 dicembre 2005».
Art. 14-vicies semel.
Disposizioni per il potenziamento dei centri fieristici
1. Allo scopo di
incentivare l'attività dei centri fieristici per l'esercizio in corso alla
data del 1° gennaio 2006, é consentito ai soggetti previsti dal comma 1 dell'art. 73 del
testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, proprietari o gestori di centri
fieristici, di escludere dal reddito imponibile ai fini dell'IRES e dal
valore aggiunto ai fini dell'IRAP una quota, comunque non superiore al 70 per
cento, degli utili dichiarati impiegata nell'investimento in beni
strumentali, materiali e immateriali, effettuato nell'esercizio stesso e nei
tre successivi.
2. L'agevolazione di
cui al comma 1 compete, in ogni caso, fino alla concorrenza degli
investimenti effettuati ai sensi del medesimo comma 1, e non può eccedere il
reddito imponibile, al netto degli ammortamenti calcolati con l'aliquota
massima. Per fruire dell'agevolazione, il richiedente inoltra apposita
domanda all'Agenzia delle entrate che la esamina secondo l'ordine cronologico
di presentazione fino ad esaurimento dei fondi stanziati pari a 5 milioni di
euro per l'anno 2006 ed a 10 milioni di euro per l'anno 2004.
3. Ai fini di cui al
presente articolo, per investimenti si intende la realizzazione nel
territorio dello Stato di nuovi impianti, il completamento di opere sospese,
l'ampliamento, la riattivazione, l'ammodernamento di impianti esistenti e
l'acquisto di beni strumentali nuovi, anche mediante contratti di locazione
finanziaria. L'investimento immobiliare é limitato ai beni strumentali per
natura.
4. Con decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni
dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto, sono adottate le disposizioni attuative del presente articolo ed é
stabilità la quota dell'esclusione di cui al comma 1, in ogni caso entro il
limite di spesa di cui al comma 5.
5. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo si
provvede, per l'anno 2006, mediante corrispondente riduzione
dell'autorizzazione di spesa di cui al decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 303, come rideterminata dalla tabella C della legge 30 dicembre
2004, n. 311, e per l'anno 2007 mediante riduzione dell'autorizzazione di
spesa di cui all'art. 9-ter
della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, come rideterminata dalla tabella C
della legge 30 dicembre 2004, n. 311.
6. Il Ministro
dell'economia e delle finanze é autorizzato ad apportare, con propri decreti,
le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 14-vicies bis.
Proroga di termine
1. Il termine
indicato all'articolo 1 del regolamento di cui al decreto del Ministro della
salute 6 aprile 2004, n. 174, é prorogato di due anni.
Art. 14-vicies ter.
Disposizioni in materia di servizi sostitutivi
di mensa
1. Al fine di
concorrere al conseguimento di più elevati livelli di produttività, con
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottare, su proposta
del Ministro delle attività produttive, entro sessanta giorni dalla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono
disciplinati:
a) le
caratteristiche e i requisiti anche finanziari delle società di capitali che
svolgono l'attività di gestione dei servizi sostitutivi di mensa mediante buoni
pasto;
b) i requisiti degli
esercizi di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, delle mense
aziendali e interaziendali, nonché degli altri esercizi convenzionabili con
le società di cui alla lettera a) per l'erogazione dei servizi sostitutivi di
mensa;
c) i criteri per
l'aggiudicazione delle gare secondo l'offerta economicamente più vantaggiosa
e le modalità per garantire il valore della prestazione concordato con i
lavoratori dipendenti;
d) le
caratteristiche del buon pasto e la regolamentazione dell'utilizzo dello
stesso da parte dei lavoratori dipendenti e delle categorie assimilate.
2. Dall'attuazione
del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico
della finanza pubblica.
Art. 14-vicies quater.
Riconoscimento di prestazioni economiche in
caso di provvedimenti di rettifica per errore
1. Al fine di
salvaguardare il principio dell'affidamento, i soggetti che hanno chiesto ed
ottenuto il riesame del provvedimento di rettifica delle prestazioni erogate
dall'istituto assicuratore ai sensi dell'articolo
9, commi 5, 6 e 7, del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, dichiarato illegittimo dalla sentenza della
Corte costituzionale n. 191 del 5-10 maggio 2005, continuano a percepire le medesime prestazioni a condizione
che siano titolari, oltre che di un eventuale reddito di natura pensionistica
o da rendita da lavoro, di un reddito proprio assoggettabile all'imposta sul
reddito delle persone fisiche per un importo non superiore ad euro 3.000,
rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT. Nella determinazione di
detto importo non si tiene conto del reddito derivante dall'abitazione
principale e relative pertinenze. Nel caso in cui il reddito posseduto sia
superiore al limite previsto dal presente comma, le prestazioni sono ridotte
in misura pari alla differenza tra lo stesso reddito e il limite previsto.
2. All'attuazione
del presente articolo si provvede nei limite delle risorse disponibili alla
data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e
senza muovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Art. 14-vicies quinquies.
Disposizioni per la funzionalità dell'Autorità per l'energia elettrica e il
gas
1. Al fine di
garantire il pieno assolvimento dei suoi compiti istituzionali, attraverso il
completamento degli organici e la copertura delle posizioni vacanti del
collegio, all'Autorità per l'energia e il gas, integralmente finanziata
attraverso la contribuzione delle imprese ai sensi dell'articolo 2, comma 38,
lettera b), della legge 14 novembre 1995, n. 481, non si applicano le
disposizioni di cui all'articolo 1, comma 5, della
legge 30 dicembre 2004, n. 311.
2. Per il rispetto
del patto di stabilità interno, agli oneri derivanti dal comma 1, pari a
500.000 euro annui a decorrere dall'anno 2005, si provvede mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio
triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte
corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero
dell'economica e delle finanze per l'anno 2005, allo scopo parzialmente
utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole e
forestali. Il Ministro dell'economia e delle finanze é autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».
Art. 15.
Entrata in vigore
1. Il presente
decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato
alle Camere per la conversione in legge.
|