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13-03-1958 n° 165 - Leggi

Legge 13 marzo 1958, n. 165: Ordinamento delle carriere e trattamento economico del personale insegnante e direttivo degli istituti di istruzione elementare, secondaria e artistica
Testo estratto dagli archivi del sistema ItalgiureWeb del CED della Corte di Cassazione

Legge 13 marzo 1958, n. 165 (gu n. 069 del 20/03/1958)

Ordinamento delle carriere e trattamento economico del personale insegnante e direttivo degli istituti di istruzione elementare, secondaria e artistica e disposizioni sulla carriera degli ispettori centrali del ministero della pubblica istruzione. (pubblicata nel supplemento ordinario alla gazzetta ufficiale n.69 del 20 marzo 1958)

Pd: s9580716

Urn: urn:nir:stato:legge:1958-03-13;165

 

Preambolo

 

 

La camera dei deputati ed il senato della repubblica hanno approvato;

Il presidente della repubblica

Promulga

La seguente legge:

 

Titolo i carriera e trattamento economico del personale insegnan te e direttivo

 

Capo i personale insegnante

 

 

Art. 1. (qualifiche)

 

Gli insegnanti degli istituti d'istruzione elementare, secondaria e artistica si distinguono in straordinari e ordinari.

 

La qualifica di straordinario è attribuita all'atto della nomina in ruolo; quella di ordinario è conferita dopo il favorevole compimento di un biennio di prova.

 

La disposizione del precedente comma si applica anche agli insegnanti elementari del ruolo in soprannumero.

 

 

Art. 2. (carriera)

 

Gli insegnanti degli istituti indicati nell'art. 1 conseguono, nel corso delle rispettive carriere, le classi di stipendio le cui misure annue lorde iniziali sono stabilite, per ciascuno dei ruoli cui appartengono, dalle annesse tabelle a, b e c.

 

La prima e la seconda classe di stipendio sono attribuite rispettivamente all'atto della nomina a straordinario e all'atto del conferimento della qualifica di ordinario; le successive classi di stipendio sono assegnate al compimento dei periodi di anzianità di ordinario stabiliti, per ciascuno dei predetti ruoli, dalle tabelle di cui al precedente comma.

 

Agli effetti della progressione in carriera non si computano gli anni di servizio nei quali sia stata riportata la qualifica di insufficiente, né i periodi trascorsi in posizione di stato che interrompa il decorso della anzianità di servizio.

 

 

Art. 3. (concorsi per merito distinto)

 

I periodi di permanenza nella seconda e terza classe di stipendio, stabiliti dalle annesse tabelle a, b, e c, ai fini del passaggio, rispettivamente, alla terza e quarta classe, sono ridotti di tre anni ciascuno per i vincitori di appositi concorsi per merito distinto.

 

I concorsi per merito distinto riservati agli insegnanti elementari sono indetti dai provveditori agli studi; quelli riservati agli insegnanti degli istituti di istruzione secondaria e artistica sono indetti con Decreto ministeriale per materia o gruppo di materie.

 

I concorsi sono indetti annualmente entro il 30 settembre per una aliquota di posti pari al 50 o al 25 per cento del numero degli insegnanti della materia o gruppo di materie cui si riferisce il concorso, i quali al 1/a ottobre successiva si trovino a distanza di tre anni dal compimento dell'anzianità indicata nelle annesse tabelle per il passaggio, rispettivamente, alla terza o alla quarta classe di stipendio.

 

Il concorso per merito distinto per il passaggio alla terza classe di stipendio è per esame e per titoli; quello per il passaggio alla quarta classe è per soli titoli.

 

L'esame consta di una prova scritta, grafica o pratica, secondo le determinazioni del regolamento, e di una lezione. Per gli insegnanti di materie artistiche degli istituti di istruzione artistica, la prova di esame consiste nella sola lezione.

 

La commissione giudicatrice del concorso per esame e titoli dispone di 100 punti dei quali 75 sono riservati alle prove di esame e 25 ai titoli.

 

Nella graduatoria dei vincitori la commissione comprende, in ordine di merito e in numero non superiore a quello dei posti da conferire, i concorrenti che abbiano riportato nelle prove di esame una votazione non inferiore a 8/10 con non meno di 7/10 in ciascuna di esse ed una votazione complessiva non inferiore a 80/100.

 

Il concorso per esami e per titoli non può essere ripetuto da coloro che non abbiano conseguito la votazione minima stabilita dal precedente comma.

 

Nel concorso per merito distinto per soli titoli la commissione giudicatrice dispone di 100 punti dei quali 50 sono riservati ai titoli di merito di carattere didattico e di servizio e 50 alle pubblicazioni e ai titoli inerenti all'attività culturale svolta dall'insegnante o, per gli insegnanti elementari, alla preparazione culturale e alla attività professionale.

 

Nella graduatoria dei vincitori la commissione comprende, in ordine di merito e in numero non superiore a quello dei posti da coprire, i concorrenti che abbiano riportato una votazione complessiva non inferiore a 80/100.

 

Alla ripartizione dei punti provvedono le commissioni nella loro prima adunanza.

 

 

Art. 4. (requisiti per l'ammissione ai concorsi)

 

Ai concorsi di cui all'art. 3 possono partecipare gli insegnanti che:

 

A) si trovino a non più di tre anni di distanza dal compimento della anzianità richiesta per il passaggio rispettivamente alla terza e alla quarta classe di stipendio;

B) abbiano prestato almeno quattro anni di effettivo servizio;

C) abbiano riportato nell'ultimo triennio qualifiche non inferiori a valente o a quella corrispondente di distinto.

 

Il servizio militare prestato anteriormente alla nomina in ruolo in reparti combattenti è computato come servizio civile di ruolo ai fini del raggiungimento della condizione di cui alla precedente lettera a).

Coloro che abbiano ottenuto la valutazione del servizio militare agli effetti di cui al precedente comma per il passaggio anticipato alla terza classe di stipendio non possono usufruire del medesimo beneficio per il passaggio anticipato alla classe di stipendio successiva.

 

 

Art. 5. (servizi utili ai fini della carriera)

 

Nulla è innovato alle disposizioni vigenti relative al riconoscimento dei servizi utili agli effetti della progressione in carriera fatta eccezione per il servizio cui si riferisce l'articolo unico della legge 22 marzo 1952, n. 203, per il quale viene tolto il limite massimo di dieci anni.

 

 

Art. 6. (valutazione dell'insegnamento non di ruolo)

 

Il servizio prestato dagli insegnanti degli istituti di istruzione elementare, secondaria e artistica anteriormente alla nomina in ruolo, in qualità di insegnante non di ruolo, fino ad un massimo di quattro anni, dà diritto, nella seconda classe di stipendio ed in quelle successive, all'anticipazione per altrettanti anni degli aumenti periodici di stipendio, la cui misura è ragguagliata all'importo iniziale di ciascuna classe.

 

Agli stessi effetti e negli stessi limiti sono valutati il servizio prestato in reparti combattenti e il tempo trascorso in prigionia anteriormente alla nomina in ruolo. Il servizio civile non di ruolo, quello prestato in reparti combattenti e il tempo trascorso in prigionia sono cumulabili.

 

Ai fini di cui al primo comma il servizio non di ruolo è computato, sempre che sia stato prestato in ciascun anno per la durata prevista, agli effetti della validità dell'anno, dall'ordinamento scolastico vigente in quel tempo, in istituti statali o pareggiati del corrispondente ordine, con il possesso, ove richiesto, del titolo legale di abilitazione e con qualifica non inferiore a buono per gli insegnanti collocati in ruolo fino alla data di entrata in vigore della presente legge, non inferiore a valente o a quella corrispondente di distinto per gli insegnanti collocati in ruolo dopo la data di entrata in vigore della presente legge.

 

Per il servizio prestato negli anni scolastici dal 1940-41 al 1948-49 il titolo di studio tiene luogo di quello di abilitazione.

 

Agli insegnanti dei conservatori di musica, che abbiano superato un decennio di effettivo e ininterrotto servizio fuori ruolo nella medesima cattedra e con la costante qualifica di ottimo sono riconosciuti, ai fini della anzianità di ordinario, i due terzi del servizio prestato fuori ruolo.

 

 

Art. 7. Disposizioni particolari Sulla decorrenza della nomina in ruolo)

 

In favore del personale direttivo e docente degli istituti di istruzione elementare, secondaria e artistica che si trovava nelle condizioni di cui all'art. 1 del Regio Decreto 6 gennaio 1942, n. 27, e all'art. 1 del Decreto Legislativo luogotenenziale 26 marzo 1946, n. 141, e che erano in possesso dei requisiti prescritti dall'art. 1 del predetto Regio Decreto n. 27 per la partecipazione ai concorsi originari è riconosciuto, ai fini della progressione economica, il periodo di tempo intercorso fra la data di decorrenza della nomina in ruolo loro conferita per effetto dei concorsi a posti di ruolo normale indetti ai sensi degli articoli 1, 2 e 4 del Decreto legislativo del capo provvisorio dello stato 21 aprile 1947, n. 373, e successive modificazioni, e la data dalla quale venne effettuata la nomina di coloro che parteciparono ai concorsi originari. Dello stesso beneficio fruisce il personale direttivo e docente degli istituti di istruzione elementare, secondaria e artistica che si trovava nella condizioni previste dall'art. 2 del Regio Decreto 6 gennaio 1942, n. 27, sempre che la loro nomina non sia stata già retrodatata agli effetti giuridici ai sensi dell'art. 3 del citato Regio Decreto n. 27 e dell'art. 4 del Decreto legislativo luogotenenziale 26 marzo 1946, numero 141.

 

La stessa disposizione si applica anche agli insegnanti che, trovandosi nelle condizioni di cui al precedente comma, non abbiano potuto prendere parte ai concorsi indetti ai sensi degli articoli 1, 2 e 4 del Decreto legislativo del capo provvisorio dello stato 21 aprile 1947, n. 373, e successive modificazioni, perché impediti da fatti dipendenti da cause di guerra ovvero per la mancata documentazione, loro non imputabile, del requisito di ex combattente o reduce, e che abbiano conseguito la nomina nel primo concorso al quale abbiano potuto prendere parte.

 

Per gli insegnanti di istruzione artistica, per i quali sussistevano le condizioni e i requisiti di cui al primo comma del presente articolo, qualora dalla data di entrata in vigore del Regio Decreto 6 gennaio 1942, n. 27, non risultino banditi i concorsi, la carriera sarà fatta decorrere dalla più favorevole data di immissione nei ruoli senza concorso di insegnanti della stessa materia.

 

 

Capo ii personale direttivo

 

Art. 8

(carriera degli ispettori scolastici e dei direttori didattici)

 

Agli ispettori scolastici e ai direttori didattici sono attribuite le classi di stipendio le cui misure annue lorde iniziali sono stabilite dall'annessa tabella d.

 

 

 

Art. 9.

(carriera del personale direttivo degli istituti di istruzione secondaria)

 

Al personale direttivo degli istituti di istruzione secondaria di ii grado sono attribuite due classi di stipendio la cui misura annua lorda iniziale è quella stabilita dall'annessa tabella e per i presidi di prima categoria.

 

Al personale direttivo degli istituti di istruzione secondaria di i grado sono attribuite due classi di stipendio la cui misura annua lorda iniziale è quella stabilita dall'annessa tabella e per i presidi di seconda categoria.

 

La prima classe di stipendio è attribuita all'atto della nomina in ruolo, la seconda dopo 6 anni di servizio.

 

 

 

Art. 10.

(carriera del personale direttivo degli istituti di istruzione artistica)

 

Ai direttori dei conservatori di musica, dell'accademia nazionale d'arte drammatica e dell'accademia nazionale di danza e a quelli degli istituti e scuole d'arte sono attribuite due classi di stipendio la cui misura annua lorda iniziale è stabilita dall'annessa tabella c: la prima classe di stipendio è attribuita all'atto della nomina in ruolo, la seconda dopo sei anni di servizio.

 

 

Capo iii personale degli istituti statali dei sordomuti e degli educandati femminili statali

 

Art. 11. (personale direttivo e insegnante degli istituti dei sordomuti)

 

Ai direttori, ai vice direttori e agli insegnanti elementari di ruolo degli istituti statali per sordomuti è attribuito, rispettivamente, il trattamento economico degli ispettori scolastici, dei direttori didattici e degli insegnanti elementari.

 

Alle maestre di scuola materna presso gli istituti predetti è attribuito il trattamento economico delle maestre in servizio presso i giardini d'infanzia annessi agli istituti magistrali statali.

 

 

Art. 12.

(personale direttivo degli ducandati femminili statali)

 

Alle direttrici degli educandati femminili statali è attribuito il trattamento di carriera stabilito per i presidi di prima categoria.

 

Alle vice direttrici degli istituti di cui al precedente comma è attribuita un'unica classe di stipendio corrispondente a quella iniziale stabilita per i presidi di seconda categoria.

 

 

Capo iv disposizioni comuni al personale direttivo e insegnante

 

Art. 13. (aumenti periodici di stipendio)

 

Al personale direttivo e insegnante spettano, per ogni biennio di servizio prestato senza demerito, con l'attribuzione di una stessa classe di stipendio, aumenti periodici, in numero illimitato, in ragione del 2,50 per cento della misura iniziale della classe medesima.

 

Ai fini degli aumenti periodici di stipendio di cui al comma precedente sono valutabili le maggiorazioni di anzianità per i servizi di insegnante prestati nelle scuole italiane all'estero o in colonia o nelle zone di cui al Regio Decreto 27 agosto 1932, n. 1127, e alla legge 30 ottobre 1940, n. 1606, nonché la maggiorazione - a termini delle disposizioni vigenti per il personale civile dell'amministrazione dello stato - per i servizi e le benemerenze di guerra previsti dalle leggi in vigore.

 

 

Art. 14. (aumento periodico anticipato per merito)

 

L'aumento periodico è attribuito con l'anticipo di un anno rispetto alla normale decorrenza agli insegnanti che, per tre anni scolastici consecutivi, abbiano riportato la qualifica di ottimo, nella classe di stipendio nella quale conseguono l'anticipazione.

 

L'aumento periodico anticipato è accordato nella seconda, nella terza e nella quarta classe di stipendio e per non più di una volta in ciascuna di esse. I professori di ruolo a di cui alla tabella b e quelli di iii ruolo di cui alla tabella c conseguono l'ultimo aumento periodico anticipato nella quinta classe anzichè nella quarta.

 

Nell'ultima classe di stipendio il beneficio è accordato nella misura del 50 per cento di coloro che si trovano in possesso delle condizioni di cui al primo comma, su giudizio comparativo di apposita commissione.

 

Ai presidi e ai direttori degli istituti di istruzione secondaria e artistica l'aumento periodico anticipato è attribuito alle condizioni di cui al primo comma nelle due classi di stipendio ad essi assegnate e per non più di una volta in ciascuna di esse.

 

Agli ispettori scolastici, ai direttori didattici, ai direttori e vice direttori degli istituti statali dei sordomuti l'aumento periodico anticipato è attribuito nella classe di stipendio ad essi assegnata e per non più di una volta.

 

 

Titolo ii carriera degli ispettori centrali del ministero della pubblica istruzione

 

Art. 15 (carriera degli ispettori centrali)

 

Gli ispettori centrali per l'istruzione elementare, per l'istruzione media, classica, scientifica, magistrale e tecnica e per le antichità e belle arti, appartenenti ai ruoli dell'amministrazione centrale della pubblica istruzione, conseguono la promozione alla prima classe, a ruolo aperto, dopo tre anni di effettivo servizio nella qualifica.

 

Agli ispettori centrali indicati nel precedente comma è esteso il disposto della legge 7 giugno 1951, n. 500.

 

 

Titolo iii compensi per prestazioni complementari aumento dell'indennità di direzione

 

Art. 16. (compensi per prestazioni complementari)

 

Al personale insegnante di ruolo e non di ruolo è corrisposto, per prestazioni complementari attinenti alla funzione docente, un compenso nella misura, alle condizioni e con le decorrenze stabilite dall'annessa tabella f.

 

 

Art. 17. (aumento dell'indennità di direzione)

 

L'indennità di direzione spettante al personale delle scuole d'istruzione elementare, secondaria e artistica e degli istituti di educazione, contemplato nell'art. 18 del Decreto del presidente della repubblica 11 gennaio 1956, n. 19, è aumentata secondo quanto stabilito dalla annessa tabella g.

 

 

Titolo iv disposizioni finali e transitorie

 

Art. 18. (classificazione degli insegnanti degli istituti di istruzione artistica)

 

Gli insegnanti in servizio negli istituti di istruzione artistica sono assegnati al ruolo stabilito, per la rispettiva materia e per il tipo di scuola cui appartengono, dall'annessa tabella c-1.

 

 

 

Art. 19. Inquadramento degli insegnanti straordinari)

 

Agli insegnanti straordinari degli istituti di istruzione elementare, secondaria e artistica che non abbiano compiuto due anni di servizio, è attribuita la prima classe di stipendio stabilita, in relazione al ruolo cui appartengono, dalle annesse tabelle a, b, c, con l'anzianità maturata alla data di entrata in vigore della presente legge.

 

Agli insegnanti che all'entrata in vigore della presente legge abbiano compiuto in qualità di straordinari due anni di servizio utile ai fini della prova, è attribuita, qualora la prova abbia avuto esito favorevole, la qualifica di ordinario, con decorrenza, a tutti gli effetti, dal 1/a ottobre successivo al compimento del biennio stesso. Ad essi è assegnata, con la medesima decorrenza, la seconda classe di stipendio stabilita, per il ruolo cui appartengono, dalle annesse tabelle con la anzianità maturata in eccedenza al predetto biennio di prova.

 

La disposizione del precedente comma si applica anche agli insegnanti elementari che abbiano compiuto due anni di servizio nel ruolo in soprannumero o cumulativamente in quest'ultimo e nel ruolo normale.

 

 

Art. 20. (inquadramento degli insegnanti ordinari)

 

Agli insegnanti ordinari degli istituti di istruzione elementare, secondaria e artistica è attribuita la classe di stipendio che ad essi rispettivamente compete, in conformità delle annesse tabelle a, b, c e in base alla anzianità di ordinario posseduta alla data di entrata in vigore della presente legge con gli aumenti periodici eventualmente spettanti.

 

La disposizione del precedente comma si applica anche agli insegnanti di ruolo transitorio ordinario.

 

Ai fini della determinazione dell'anzianità di ordinario si computa l'eccedenza del servizio prestato in qualità di straordinario rispetto alla durata del periodo di prova stabilita all'art. 1 eccettuata l'eccedenza dipendente da proroga del periodo stesso.

 

I servizi riconosciuti utili agli effetti della progressione in carriera sono computati nel calcolo dell'anzianità.

 

Agli effetti dell'inquadramento non si applica il disposto della prima parte dell'ultimo comma dell'art. 2.

 

Ai professori degli istituti e delle scuole d'arte per il periodo 1/a luglio 1956-31 dicembre 1957, è attribuito il trattamento economico rispettivamente dei professori di ruolo a e di ruolo b, stabilito dal Decreto del presidente della repubblica 11 gennaio 1956, n. 19.

 

 

Art. 21.(inquadramento degli insegnanti di musica e canto degli istituti magistrali)

 

 gli insegnanti di musica e canto, in servizio negli istituti magistrali, sono assegnati al ruolo b e ad essi sono attribuite le classi di stipendio stabilite per il predetto ruolo dall'annessa tabella b, in base all'anzianità di ordinario posseduta alla data di entrata in vigore della presente legge con gli aumenti periodici eventualmente spettanti.

 

Si applicano i commi terzo, quarto e quinto dell'art. 20.

 

 

Art. 22. (inquadramento degli insegnanti tecnici pratici)

 

 agli insegnanti tecnici pratici degli istituti di istruzione media tecnica di i e di ii grado, la cui anzianità di servizio di ruolo non sia superiore a due anni, è attribuita la prima classe di stipendio per essi stabilita dall'annessa tabella b.

 

Agli insegnanti che abbiano oltre due anni di servizio di ruolo è attribuita la classe di stipendio che ad essi compete, in relazione al ruolo cui appartengono, in base all'anzianità di servizio posseduta, in eccedenza al biennio, alla data di entrata in vigore della presente legge, con gli aumenti periodici eventualmente spettanti.

 

Si applicano le disposizioni dei commi quarto e quinto dell'art. 20.

 

 

Art. 23. (inquadramento dei maestri d'arte)

 

I maestri d'arte degli istituti e scuole d'arte, assumono la denominazione di insegnanti d'arte applicata e sono inquadrati nei corrispondenti ruoli previsti dall'annessa tabella c.

 

Per l'attribuzione delle classi di stipendio agli insegnanti d'arte applicata si osservano le disposizioni dell'art. 22.

 

 

Art. 24.

 

(valutazione dell'insegnamento non di ruolo o a favore degli insegnanti in servizio)

 

Agli insegnanti attualmente in servizio l'insegnamento non di ruolo e gli altri servizi contemplati nell'art. 6 sono valutati, nei casi e agli effetti previsti dall'articolo stesso, nella classe di stipendio che ad essi rispettivamente compete, in applicazione della presente delle, e legge classi successive.

 

 

Art. 25. (inquadramento dei capi di istituto)

 

Al personale direttivo degli istituti di istruzione secondaria di prima e seconda categoria che non abbia compiuto sei anni di servizio è attribuita la classe di stipendio iniziale di cui alla tabella e annessa alla presente legge, con gli aumenti periodici eventualmente spettanti.

 

Allo stesso personale che abbia compiuto sei anni di servizio è attribuita la seconda classe di stipendio di cui alla citata tabella e con gli aumenti periodici eventualmente spettanti per l'anzianità eccedente i sei anni.

 

Analogamente si procede all'inquadramento e alla eventuale ricostruzione della carriera per il personale direttivo degli istituti d'istruzione artistica secondo le classi di stipendio di cui alla tabella c, e per i direttori didattici e gli ispettori scolastici, a norma della tabella d.

 

Il servizio prestato nella carriera di professore, o di capo di istituto di categoria inferiore, in classe di stipendio equiparata a quella iniziale di capo di istituto, è valutato per intero agli effetti della progressione economica.

 

Ai direttori degli istituti e delle scuole d'arte per il periodo 1/a luglio 1956-31 dicembre 1957 sono attribuiti lo stipendio e l'indennità di direzione stabiliti dal Decreto del presidente della repubblica 11 gennaio 1956, n. 19, rispettivamente per i presidi di prima e di seconda categoria.

 

 

Art. 26. (disposizioni particolari sul trattamento di quiescenza)

 

Agli insegnanti elementari, ai direttori didattici e agli ispettori scolastici che alla data del 31 dicembre 1933 risultavano iscritti a regolamenti di pensione presso comuni aventi autonomia scolastica e che passarono alle dipendenze dello stato (per effetto della legge 1/a luglio 1933, n. 786) nonché alle loro famiglie, possono applicarsi le disposizioni di cui all'art. 7 della legge 13 giugno 1952, n. 690.

 

 

Art. 27. (rinvio)

 

Per quanto non è previsto dalla presente legge, si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni contenute nel Decreto del presidente della repubblica 11 gennaio 1956, n. 19.

 

 

 

Art. 28. (entrata in vigore)

 

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella gazzetta ufficiale.

 

I benefici di carriera previsti dalla presente legge decorrono dal 1/a gennaio 1958. Con la stessa decorrenza si provvede alla riliquidazione del trattamento di quiescenza, previa ricostruzione della carriera in base alle disposizioni della presente legge, per il personale insegnante, direttivo e ispettivo cessato dal servizio nel periodo 1/a luglio 1956-31 dice\bre 1957.

 

 

Art. 29. (copertura della spesa)

 

All'onere della presente legge si farà fronte con i proventi derivanti, ai sensi dell'art. 75 del Regio Decreto 17 aprile 1921, n. 796, dall'argento monetato giusta la legge 21 novembre 1957, n. 1141, nonché con le entrate di cui al comma seguente. È autorizzato il versamento allo stato di previsione dell'entrata per l'esercizio finanziario 1957-58 delle somme di lire 2.461.800.000 e di lire 313.200.000 da prelevarsi rispettivamente dal conto corrente infruttifero di tesoreria, ministero del tesoro - provento netto buoni del tesoro novennali 1961 - legge 14 dicembre 1951, n. 1325, art.9 e da quello liquidazione beni tedeschi in italia.

 

 

Art. 30. (variazioni di bilancio)

 

Il ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.

 

La presente legge, munita del sigillo dello stato, sarà inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello stato.

 

 

Data a roma, addì 13 marzo 1958

Gronchi

Zoli - moro - medici

Visto, il guardasigilli: gonella

 

 

Annesso a

 

Tabella a carriera del personale insegnante delle scuole elementari $t

Omissis

Annesso b

 

Tabella b carriera del personale insegnante degli istituti d'istruzione secondaria $t

Omissis

Annesso c

 

Tabella c carriera del personale direttivo e insegnante degli istituti d'istruzione artistica $t

Omissis

Annesso d

 

Tabella c1 classificazione degli insegnanti degli istituti di istruzione artistica $t

Omissis

Annesso e

 

Tabella d tabella degli stipendi dei direttori didattici e degli ispettori scolastici $t

Omissis

Annesso f

 

Tabella e carriera del personale direttivo degli istituti d'istruzione secondaria $t

Omissis

Annesso g

 

Tabella f tabella dei compensi mensili lordi per prestazioni complementari attinenti alla funzione docente $t

Omissis

 

Annesso h

Tabella g tabella degli aumenti dell'indennità di direzione

 

I. - direttori dei conservatori di musica. Direttore dell'accademia nazionale d'arte drammatica, direttore dell'accademia di danza, presidi di i categoria degli istituti d'istruzione secondaria, direttori degli istituti d'arte:

 

L. 7.000 mensili lorde dal 1/a luglio 1957.

 

Ii. - direttori e presidi di ii categoria delle scuole d'istruzione secondaria, direttori delle scuole d'arte:

 

L. 5.000 mensili lorde dal 1/a luglio 1957.

 

Iii. - rettori dei convitti nazionali e direttrici degli educandati femminili:

 

L. 7.000 mensili lorde dal 1/a luglio 1957.

 

Iv. - ispettori scolastici:

 

L. 7.000 mensili lorde dal 1/a luglio 1957; l. 11.000 mensili lorde per coloro che abbiano un'anzianità di servizio di almeno tre anni.

 

V. - direttori didattici, direttori della scuola statale di metodo a. Romagnoli, direttori degli istituti statali dei sordomuti:

 

L. 5.000 mensili lorde dal 1/a luglio 1957.

 

Note: (a) per il periodo 1/a luglio 1956-30 giugno 1957, gli aumenti sono fissati rispettivamente in l. 3.000 per i presidi, direttori e ispettori di cui ai punti i, iii, iv e in lire 2.000 per i presidi e direttori di cui ai punti ii e v.

 

(b) al personale comandato è lasciata facoltà di optare fra l'indennità di lavoro straordinario pagata dall'amministrazione presso cui è comandato e la indennità di direzione.

Scadenze di: dicembre 2024
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