Legge 13 marzo 1958, n. 165 (gu n. 069 del 20/03/1958)
Ordinamento delle carriere e trattamento economico del
personale insegnante e direttivo degli istituti di istruzione elementare,
secondaria e artistica e disposizioni sulla carriera degli ispettori centrali
del ministero della pubblica istruzione. (pubblicata nel supplemento ordinario
alla gazzetta ufficiale n.69 del 20 marzo 1958)
Pd: s9580716
Urn: urn:nir:stato:legge:1958-03-13;165
Preambolo
La camera dei deputati ed il senato della
repubblica hanno approvato;
Il presidente della repubblica
Promulga
La seguente legge:
Titolo i carriera e trattamento economico del personale
insegnan te e direttivo
Capo i personale insegnante
Art. 1. (qualifiche)
Gli insegnanti degli istituti d'istruzione
elementare, secondaria e artistica si distinguono in straordinari e ordinari.
La qualifica di straordinario è attribuita
all'atto della nomina in ruolo; quella di ordinario è conferita dopo il
favorevole compimento di un biennio di prova.
La disposizione del precedente comma si
applica anche agli insegnanti elementari del ruolo in soprannumero.
Art. 2. (carriera)
Gli insegnanti degli istituti indicati
nell'art. 1 conseguono, nel corso delle rispettive carriere, le classi di
stipendio le cui misure annue lorde iniziali sono stabilite, per ciascuno dei
ruoli cui appartengono, dalle annesse tabelle a, b e c.
La prima e la seconda classe di stipendio
sono attribuite rispettivamente all'atto della nomina a straordinario e
all'atto del conferimento della qualifica di ordinario; le successive classi di
stipendio sono assegnate al compimento dei periodi di anzianità di ordinario
stabiliti, per ciascuno dei predetti ruoli, dalle tabelle di cui al precedente
comma.
Agli effetti della progressione in carriera
non si computano gli anni di servizio nei quali sia stata riportata la
qualifica di insufficiente, né i periodi trascorsi in posizione di stato che
interrompa il decorso della anzianità di servizio.
Art. 3. (concorsi per merito
distinto)
I periodi di permanenza nella seconda e
terza classe di stipendio, stabiliti dalle annesse tabelle a, b, e c, ai fini
del passaggio, rispettivamente, alla terza e quarta classe, sono ridotti di tre
anni ciascuno per i vincitori di appositi concorsi per merito distinto.
I concorsi per merito distinto riservati
agli insegnanti elementari sono indetti dai provveditori agli studi; quelli
riservati agli insegnanti degli istituti di istruzione secondaria e artistica
sono indetti con Decreto ministeriale per materia o gruppo di materie.
I concorsi sono indetti annualmente entro
il 30 settembre per una aliquota di posti pari al 50 o al 25 per cento del
numero degli insegnanti della materia o gruppo di materie cui si riferisce il
concorso, i quali al 1/a ottobre successiva si trovino a distanza di tre anni
dal compimento dell'anzianità indicata nelle annesse tabelle per il passaggio,
rispettivamente, alla terza o alla quarta classe di stipendio.
Il concorso per merito distinto per il
passaggio alla terza classe di stipendio è per esame e per titoli; quello per
il passaggio alla quarta classe è per soli titoli.
L'esame consta di una prova scritta,
grafica o pratica, secondo le determinazioni del regolamento, e di una lezione.
Per gli insegnanti di materie artistiche degli istituti di istruzione
artistica, la prova di esame consiste nella sola lezione.
La commissione giudicatrice del concorso
per esame e titoli dispone di 100 punti dei quali 75 sono riservati alle prove
di esame e 25 ai titoli.
Nella graduatoria dei vincitori la
commissione comprende, in ordine di merito e in numero non superiore a quello
dei posti da conferire, i concorrenti che abbiano riportato nelle prove di
esame una votazione non inferiore a 8/10 con non meno di 7/10 in ciascuna di
esse ed una votazione complessiva non inferiore a 80/100.
Il concorso per esami e per titoli non può
essere ripetuto da coloro che non abbiano conseguito la votazione minima
stabilita dal precedente comma.
Nel concorso per merito distinto per soli
titoli la commissione giudicatrice dispone di 100 punti dei quali 50 sono
riservati ai titoli di merito di carattere didattico e di servizio e 50 alle
pubblicazioni e ai titoli inerenti all'attività culturale svolta
dall'insegnante o, per gli insegnanti elementari, alla preparazione culturale e
alla attività professionale.
Nella graduatoria dei vincitori la
commissione comprende, in ordine di merito e in numero non superiore a quello
dei posti da coprire, i concorrenti che abbiano riportato una votazione
complessiva non inferiore a 80/100.
Alla ripartizione dei punti provvedono le
commissioni nella loro prima adunanza.
Art. 4. (requisiti per l'ammissione
ai concorsi)
Ai concorsi di cui all'art. 3 possono
partecipare gli insegnanti che:
A) si trovino a non più di tre anni di
distanza dal compimento della anzianità richiesta per il passaggio
rispettivamente alla terza e alla quarta classe di stipendio;
B) abbiano prestato almeno quattro anni di
effettivo servizio;
C) abbiano riportato nell'ultimo triennio
qualifiche non inferiori a valente o a quella corrispondente di distinto.
Il servizio militare prestato anteriormente
alla nomina in ruolo in reparti combattenti è computato come servizio civile di
ruolo ai fini del raggiungimento della condizione di cui alla precedente
lettera a).
Coloro che abbiano ottenuto la valutazione
del servizio militare agli effetti di cui al precedente comma per il passaggio
anticipato alla terza classe di stipendio non possono usufruire del medesimo
beneficio per il passaggio anticipato alla classe di stipendio successiva.
Art. 5. (servizi utili ai fini della
carriera)
Nulla è innovato alle disposizioni vigenti
relative al riconoscimento dei servizi utili agli effetti della progressione in
carriera fatta eccezione per il servizio cui si riferisce l'articolo unico
della legge 22 marzo 1952, n. 203, per il quale viene tolto il limite massimo
di dieci anni.
Art. 6. (valutazione
dell'insegnamento non di ruolo)
Il servizio prestato dagli insegnanti degli
istituti di istruzione elementare, secondaria e artistica anteriormente alla
nomina in ruolo, in qualità di insegnante non di ruolo, fino ad un massimo di
quattro anni, dà diritto, nella seconda classe di stipendio ed in quelle
successive, all'anticipazione per altrettanti anni degli aumenti periodici di stipendio,
la cui misura è ragguagliata all'importo iniziale di ciascuna classe.
Agli stessi effetti e negli stessi limiti
sono valutati il servizio prestato in reparti combattenti e il tempo trascorso
in prigionia anteriormente alla nomina in ruolo. Il servizio civile non di
ruolo, quello prestato in reparti combattenti e il tempo trascorso in prigionia
sono cumulabili.
Ai fini di cui al primo comma il servizio
non di ruolo è computato, sempre che sia stato prestato in ciascun anno per la
durata prevista, agli effetti della validità dell'anno, dall'ordinamento
scolastico vigente in quel tempo, in istituti statali o pareggiati del
corrispondente ordine, con il possesso, ove richiesto, del titolo legale di
abilitazione e con qualifica non inferiore a buono per gli insegnanti collocati
in ruolo fino alla data di entrata in vigore della presente legge, non
inferiore a valente o a quella corrispondente di distinto per gli insegnanti
collocati in ruolo dopo la data di entrata in vigore della presente legge.
Per il servizio prestato negli anni
scolastici dal 1940-41 al 1948-49 il titolo di studio tiene luogo di quello di
abilitazione.
Agli insegnanti dei conservatori di musica,
che abbiano superato un decennio di effettivo e ininterrotto servizio fuori
ruolo nella medesima cattedra e con la costante qualifica di ottimo sono
riconosciuti, ai fini della anzianità di ordinario, i due terzi del servizio
prestato fuori ruolo.
Art. 7. Disposizioni particolari Sulla decorrenza della nomina in ruolo)
In favore del personale direttivo e docente
degli istituti di istruzione elementare, secondaria e artistica che si trovava
nelle condizioni di cui all'art. 1 del Regio Decreto
6 gennaio 1942, n. 27, e all'art. 1 del Decreto
Legislativo luogotenenziale 26 marzo 1946, n. 141, e che erano in
possesso dei requisiti prescritti dall'art. 1 del predetto Regio Decreto n. 27
per la partecipazione ai concorsi originari è riconosciuto, ai fini della
progressione economica, il periodo di tempo intercorso fra la data di
decorrenza della nomina in ruolo loro conferita per effetto dei concorsi a
posti di ruolo normale indetti ai sensi degli articoli 1, 2 e 4 del Decreto legislativo
del capo provvisorio dello stato 21 aprile 1947, n. 373, e successive
modificazioni, e la data dalla quale venne effettuata la nomina di coloro che
parteciparono ai concorsi originari. Dello stesso beneficio fruisce il
personale direttivo e docente degli istituti di istruzione elementare,
secondaria e artistica che si trovava nella condizioni previste dall'art. 2 del
Regio Decreto 6 gennaio 1942, n. 27, sempre che la loro nomina non sia stata
già retrodatata agli effetti giuridici ai sensi dell'art. 3 del citato Regio Decreto
n. 27 e dell'art. 4 del Decreto legislativo luogotenenziale 26 marzo 1946,
numero 141.
La stessa disposizione si applica anche
agli insegnanti che, trovandosi nelle condizioni di cui al precedente comma,
non abbiano potuto prendere parte ai concorsi indetti ai sensi degli articoli
1, 2 e 4 del Decreto legislativo del capo provvisorio dello stato 21 aprile
1947, n. 373, e successive modificazioni, perché impediti da fatti dipendenti
da cause di guerra ovvero per la mancata documentazione, loro non imputabile,
del requisito di ex combattente o reduce, e che abbiano conseguito la nomina nel
primo concorso al quale abbiano potuto prendere parte.
Per gli insegnanti di istruzione artistica,
per i quali sussistevano le condizioni e i requisiti di cui al primo comma del
presente articolo, qualora dalla data di entrata in vigore del Regio Decreto 6
gennaio 1942, n. 27, non risultino banditi i concorsi, la carriera sarà
fatta decorrere dalla più favorevole data di immissione nei ruoli senza
concorso di insegnanti della stessa materia.
Capo ii personale direttivo
Art. 8
(carriera degli ispettori scolastici e dei direttori
didattici)
Agli ispettori scolastici e ai direttori
didattici sono attribuite le classi di stipendio le cui misure annue lorde
iniziali sono stabilite dall'annessa tabella d.
Art. 9.
(carriera del personale direttivo degli istituti di
istruzione secondaria)
Al personale direttivo degli istituti di
istruzione secondaria di ii grado sono attribuite due classi di stipendio la
cui misura annua lorda iniziale è quella stabilita dall'annessa tabella e per i
presidi di prima categoria.
Al personale direttivo degli istituti di
istruzione secondaria di i grado sono attribuite due classi di stipendio la cui
misura annua lorda iniziale è quella stabilita dall'annessa tabella e per i
presidi di seconda categoria.
La prima classe di stipendio è attribuita
all'atto della nomina in ruolo, la seconda dopo 6 anni di servizio.
Art. 10.
(carriera del personale direttivo degli istituti di
istruzione artistica)
Ai direttori dei conservatori di musica,
dell'accademia nazionale d'arte drammatica e dell'accademia nazionale di danza
e a quelli degli istituti e scuole d'arte sono attribuite due classi di
stipendio la cui misura annua lorda iniziale è stabilita dall'annessa tabella
c: la prima classe di stipendio è attribuita all'atto della nomina in ruolo, la
seconda dopo sei anni di servizio.
Capo iii personale degli istituti statali dei sordomuti
e degli educandati femminili statali
Art. 11. (personale
direttivo e insegnante degli istituti dei sordomuti)
Ai direttori, ai vice direttori e agli
insegnanti elementari di ruolo degli istituti statali per sordomuti è
attribuito, rispettivamente, il trattamento economico degli ispettori
scolastici, dei direttori didattici e degli insegnanti elementari.
Alle maestre di scuola materna presso gli
istituti predetti è attribuito il trattamento economico delle maestre in
servizio presso i giardini d'infanzia annessi agli istituti magistrali statali.
Art. 12.
(personale direttivo degli ducandati femminili statali)
Alle direttrici degli educandati femminili
statali è attribuito il trattamento di carriera stabilito per i presidi di
prima categoria.
Alle vice direttrici degli istituti di cui
al precedente comma è attribuita un'unica classe di stipendio corrispondente a
quella iniziale stabilita per i presidi di seconda categoria.
Capo iv disposizioni comuni al personale direttivo e
insegnante
Art. 13. (aumenti
periodici di stipendio)
Al personale direttivo e insegnante
spettano, per ogni biennio di servizio prestato senza demerito, con
l'attribuzione di una stessa classe di stipendio, aumenti periodici, in numero
illimitato, in ragione del 2,50 per cento della misura iniziale della classe
medesima.
Ai fini degli aumenti periodici di
stipendio di cui al comma precedente sono valutabili le maggiorazioni di
anzianità per i servizi di insegnante prestati nelle scuole italiane all'estero
o in colonia o nelle zone di cui al Regio Decreto 27
agosto 1932, n. 1127, e alla legge 30 ottobre 1940, n. 1606, nonché la
maggiorazione - a termini delle disposizioni vigenti per il personale civile
dell'amministrazione dello stato - per i servizi e le benemerenze di guerra
previsti dalle leggi in vigore.
Art. 14. (aumento
periodico anticipato per merito)
L'aumento periodico è attribuito con
l'anticipo di un anno rispetto alla normale decorrenza agli insegnanti che, per
tre anni scolastici consecutivi, abbiano riportato la qualifica di ottimo,
nella classe di stipendio nella quale conseguono l'anticipazione.
L'aumento periodico anticipato è accordato
nella seconda, nella terza e nella quarta classe di stipendio e per non più di
una volta in ciascuna di esse. I professori di ruolo a di cui alla tabella b e
quelli di iii ruolo di cui alla tabella c conseguono l'ultimo aumento periodico
anticipato nella quinta classe anzichè nella quarta.
Nell'ultima classe di stipendio il
beneficio è accordato nella misura del 50 per cento di coloro che si trovano in
possesso delle condizioni di cui al primo comma, su giudizio comparativo di
apposita commissione.
Ai presidi e ai direttori degli istituti di
istruzione secondaria e artistica l'aumento periodico anticipato è attribuito
alle condizioni di cui al primo comma nelle due classi di stipendio ad essi
assegnate e per non più di una volta in ciascuna di esse.
Agli ispettori scolastici, ai direttori
didattici, ai direttori e vice direttori degli istituti statali dei sordomuti
l'aumento periodico anticipato è attribuito nella classe di stipendio ad essi
assegnata e per non più di una volta.
Titolo ii carriera degli ispettori centrali del
ministero della pubblica istruzione
Art. 15 (carriera
degli ispettori centrali)
Gli ispettori centrali per l'istruzione
elementare, per l'istruzione media, classica, scientifica, magistrale e tecnica
e per le antichità e belle arti, appartenenti ai ruoli dell'amministrazione
centrale della pubblica istruzione, conseguono la promozione alla prima classe,
a ruolo aperto, dopo tre anni di effettivo servizio nella qualifica.
Agli ispettori centrali indicati nel
precedente comma è esteso il disposto della legge 7 giugno 1951, n. 500.
Titolo iii compensi per prestazioni complementari
aumento dell'indennità di direzione
Art. 16. (compensi
per prestazioni complementari)
Al personale insegnante di ruolo e non di
ruolo è corrisposto, per prestazioni complementari attinenti alla funzione
docente, un compenso nella misura, alle condizioni e con le decorrenze
stabilite dall'annessa tabella f.
Art. 17. (aumento
dell'indennità di direzione)
L'indennità di direzione spettante al
personale delle scuole d'istruzione elementare, secondaria e artistica e degli
istituti di educazione, contemplato nell'art. 18 del Decreto
del presidente della repubblica 11 gennaio 1956, n. 19, è aumentata
secondo quanto stabilito dalla annessa tabella g.
Titolo iv disposizioni finali e transitorie
Art. 18. (classificazione
degli insegnanti degli istituti di istruzione artistica)
Gli insegnanti in servizio negli istituti
di istruzione artistica sono assegnati al ruolo stabilito, per la rispettiva
materia e per il tipo di scuola cui appartengono, dall'annessa tabella c-1.
Art. 19. Inquadramento degli
insegnanti straordinari)
Agli insegnanti straordinari degli istituti
di istruzione elementare, secondaria e artistica che non abbiano compiuto due
anni di servizio, è attribuita la prima classe di stipendio stabilita, in
relazione al ruolo cui appartengono, dalle annesse tabelle a, b, c, con
l'anzianità maturata alla data di entrata in vigore della presente legge.
Agli insegnanti che all'entrata in vigore
della presente legge abbiano compiuto in qualità di straordinari due anni di
servizio utile ai fini della prova, è attribuita, qualora la prova abbia avuto
esito favorevole, la qualifica di ordinario, con decorrenza, a tutti gli
effetti, dal 1/a ottobre successivo al compimento del biennio stesso. Ad essi è
assegnata, con la medesima decorrenza, la seconda classe di stipendio
stabilita, per il ruolo cui appartengono, dalle annesse tabelle con la
anzianità maturata in eccedenza al predetto biennio di prova.
La disposizione del precedente comma si
applica anche agli insegnanti elementari che abbiano compiuto due anni di
servizio nel ruolo in soprannumero o cumulativamente in quest'ultimo e nel
ruolo normale.
Art. 20.
(inquadramento degli insegnanti ordinari)
Agli insegnanti ordinari degli istituti di
istruzione elementare, secondaria e artistica è attribuita la classe di
stipendio che ad essi rispettivamente compete, in conformità delle annesse
tabelle a, b, c e in base alla anzianità di ordinario posseduta alla data di
entrata in vigore della presente legge con gli aumenti periodici eventualmente
spettanti.
La disposizione del precedente comma si
applica anche agli insegnanti di ruolo transitorio ordinario.
Ai fini della determinazione dell'anzianità
di ordinario si computa l'eccedenza del servizio prestato in qualità di
straordinario rispetto alla durata del periodo di prova stabilita all'art. 1
eccettuata l'eccedenza dipendente da proroga del periodo stesso.
I servizi riconosciuti utili agli effetti
della progressione in carriera sono computati nel calcolo dell'anzianità.
Agli effetti dell'inquadramento non si
applica il disposto della prima parte dell'ultimo comma dell'art. 2.
Ai professori degli istituti e delle scuole
d'arte per il periodo 1/a luglio 1956-31 dicembre 1957, è attribuito il
trattamento economico rispettivamente dei professori di ruolo a e di ruolo b,
stabilito dal Decreto del
presidente della repubblica 11 gennaio 1956, n. 19.
Art.
21.(inquadramento degli insegnanti di musica e canto degli istituti magistrali)
gli
insegnanti di musica e canto, in servizio negli istituti magistrali, sono
assegnati al ruolo b e ad essi sono attribuite le classi di stipendio stabilite
per il predetto ruolo dall'annessa tabella b, in base all'anzianità di
ordinario posseduta alla data di entrata in vigore della presente legge con gli
aumenti periodici eventualmente spettanti.
Si applicano i commi terzo, quarto e quinto
dell'art. 20.
Art. 22.
(inquadramento degli insegnanti tecnici pratici)
agli
insegnanti tecnici pratici degli istituti di istruzione media tecnica di i e di
ii grado, la cui anzianità di servizio di ruolo non sia superiore a due anni, è
attribuita la prima classe di stipendio per essi stabilita dall'annessa tabella
b.
Agli insegnanti che abbiano oltre due anni
di servizio di ruolo è attribuita la classe di stipendio che ad essi compete,
in relazione al ruolo cui appartengono, in base all'anzianità di servizio
posseduta, in eccedenza al biennio, alla data di entrata in vigore della
presente legge, con gli aumenti periodici eventualmente spettanti.
Si applicano le disposizioni dei commi
quarto e quinto dell'art. 20.
Art. 23.
(inquadramento dei maestri d'arte)
I maestri d'arte degli istituti e scuole
d'arte, assumono la denominazione di insegnanti d'arte applicata e sono
inquadrati nei corrispondenti ruoli previsti dall'annessa tabella c.
Per l'attribuzione delle classi di
stipendio agli insegnanti d'arte applicata si osservano le disposizioni
dell'art. 22.
Art. 24.
(valutazione dell'insegnamento non di ruolo o a favore
degli insegnanti in servizio)
Agli insegnanti attualmente in servizio
l'insegnamento non di ruolo e gli altri servizi contemplati nell'art. 6 sono
valutati, nei casi e agli effetti previsti dall'articolo stesso, nella classe
di stipendio che ad essi rispettivamente compete, in applicazione della
presente delle, e legge classi successive.
Art. 25.
(inquadramento dei capi di istituto)
Al personale direttivo degli istituti di
istruzione secondaria di prima e seconda categoria che non abbia compiuto sei
anni di servizio è attribuita la classe di stipendio iniziale di cui alla
tabella e annessa alla presente legge, con gli aumenti periodici eventualmente
spettanti.
Allo stesso personale che abbia compiuto
sei anni di servizio è attribuita la seconda classe di stipendio di cui alla
citata tabella e con gli aumenti periodici eventualmente spettanti per
l'anzianità eccedente i sei anni.
Analogamente si procede all'inquadramento e
alla eventuale ricostruzione della carriera per il personale direttivo degli
istituti d'istruzione artistica secondo le classi di stipendio di cui alla
tabella c, e per i direttori didattici e gli ispettori scolastici, a norma
della tabella d.
Il servizio prestato nella carriera di
professore, o di capo di istituto di categoria inferiore, in classe di
stipendio equiparata a quella iniziale di capo di istituto, è valutato per
intero agli effetti della progressione economica.
Ai direttori degli istituti e delle scuole
d'arte per il periodo 1/a luglio 1956-31 dicembre 1957 sono attribuiti lo
stipendio e l'indennità di direzione stabiliti dal Decreto del
presidente della repubblica 11 gennaio 1956, n. 19, rispettivamente per
i presidi di prima e di seconda categoria.
Art. 26.
(disposizioni particolari sul trattamento di quiescenza)
Agli insegnanti elementari, ai direttori
didattici e agli ispettori scolastici che alla data del 31 dicembre 1933
risultavano iscritti a regolamenti di pensione presso comuni aventi autonomia
scolastica e che passarono alle dipendenze dello stato (per effetto della legge
1/a luglio 1933, n. 786) nonché alle loro famiglie, possono applicarsi le
disposizioni di cui all'art. 7 della
legge 13 giugno 1952, n. 690.
Art. 27. (rinvio)
Per quanto non è previsto dalla presente
legge, si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni contenute nel Decreto del
presidente della repubblica 11 gennaio 1956, n. 19.
Art. 28. (entrata in vigore)
La presente legge entra in vigore il giorno
successivo a quello della sua pubblicazione nella gazzetta ufficiale.
I benefici di carriera previsti dalla
presente legge decorrono dal 1/a gennaio 1958. Con la stessa decorrenza si
provvede alla riliquidazione del trattamento di quiescenza, previa
ricostruzione della carriera in base alle disposizioni della presente legge,
per il personale insegnante, direttivo e ispettivo cessato dal servizio nel
periodo 1/a luglio 1956-31 dice\bre 1957.
Art. 29. (copertura della spesa)
All'onere della presente legge si farà
fronte con i proventi derivanti, ai sensi dell'art. 75 del Regio Decreto 17
aprile 1921, n. 796, dall'argento monetato giusta la legge 21 novembre 1957, n.
1141, nonché con le entrate di cui al comma seguente. È autorizzato il
versamento allo stato di previsione dell'entrata per l'esercizio finanziario
1957-58 delle somme di lire 2.461.800.000 e di lire 313.200.000 da prelevarsi
rispettivamente dal conto corrente infruttifero di tesoreria, ministero del
tesoro - provento netto buoni del tesoro novennali 1961 - legge 14 dicembre
1951, n. 1325, art.9 e da quello liquidazione beni tedeschi in italia.
Art.
30. (variazioni di bilancio)
Il ministro per il tesoro è autorizzato a
provvedere con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.
La presente legge, munita del sigillo dello
stato, sarà inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della
repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello stato.
Data a roma, addì 13 marzo 1958
Gronchi
Zoli - moro - medici
Visto, il guardasigilli: gonella
Annesso a
Tabella a carriera del personale insegnante
delle scuole elementari $t
Omissis
Annesso b
Tabella b carriera del personale insegnante
degli istituti d'istruzione secondaria $t
Omissis
Annesso c
Tabella c carriera del personale direttivo
e insegnante degli istituti d'istruzione artistica $t
Omissis
Annesso d
Tabella c1 classificazione degli insegnanti
degli istituti di istruzione artistica $t
Omissis
Annesso e
Tabella d tabella degli stipendi dei
direttori didattici e degli ispettori scolastici $t
Omissis
Annesso f
Tabella e carriera del personale direttivo
degli istituti d'istruzione secondaria $t
Omissis
Annesso g
Tabella f tabella dei compensi mensili
lordi per prestazioni complementari attinenti alla funzione docente $t
Omissis
Annesso h
Tabella g tabella degli aumenti
dell'indennità di direzione
I. - direttori dei conservatori di musica.
Direttore dell'accademia nazionale d'arte drammatica, direttore dell'accademia
di danza, presidi di i categoria degli istituti d'istruzione secondaria,
direttori degli istituti d'arte:
L. 7.000 mensili lorde dal 1/a luglio 1957.
Ii. - direttori e presidi di ii categoria
delle scuole d'istruzione secondaria, direttori delle scuole d'arte:
L. 5.000 mensili lorde dal 1/a luglio 1957.
Iii. - rettori dei convitti nazionali e
direttrici degli educandati femminili:
L. 7.000 mensili lorde dal 1/a luglio 1957.
Iv. - ispettori scolastici:
L. 7.000 mensili lorde dal 1/a luglio 1957;
l. 11.000 mensili lorde per coloro che abbiano un'anzianità di servizio di
almeno tre anni.
V. - direttori didattici, direttori della
scuola statale di metodo a. Romagnoli, direttori degli istituti statali dei
sordomuti:
L. 5.000 mensili lorde dal 1/a luglio 1957.
Note: (a) per il periodo 1/a luglio 1956-30
giugno 1957, gli aumenti sono fissati rispettivamente in l. 3.000 per i
presidi, direttori e ispettori di cui ai punti i, iii, iv e in lire 2.000 per i
presidi e direttori di cui ai punti ii e v.
(b) al personale comandato è lasciata
facoltà di optare fra l'indennità di lavoro straordinario pagata
dall'amministrazione presso cui è comandato e la indennità di direzione.