Legge 27 settembre 2007, n. 165
"Delega
al Governo in materia di riordino degli enti di ricerca"
pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale n. 236 del 10 ottobre 2007
Art. 1.
(Riordino
degli enti di ricerca)
1. Allo scopo di promuovere,
sostenere, rilanciare e razionalizzare le attività nel settore della ricerca e
di garantire autonomia, trasparenza ed efficienza nella gestione degli enti
pubblici nazionali di ricerca, il Governo è autorizzato ad adottare uno o più
decreti legislativi, entro il termine di diciotto mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge, al fine di provvedere al riordino della disciplina
relativa agli statuti e agli organi di governo degli enti pubblici nazionali di
ricerca, vigilati dal Ministero dell’università e della ricerca, nel rispetto
dei princìpi e criteri direttivi indicati nell’articolo 18
della legge 15 marzo 1997, n. 59, e dei seguenti:
a) riconoscimento agli enti della
autonomia statutaria, nel rispetto dell’articolo 33,
sesto comma, della Costituzione e in coerenza con i princìpi
della Carta europea dei ricercatori, allegata alla raccomandazione n. 2005/251/CE
della Commissione, dell’11 marzo 2005, al fine di salvaguardarne l’indipendenza
e la libera attività di ricerca, volta all’avanzamento della conoscenza, ferma
restando la responsabilità del Governo nell’indicazione della missione e di
specifici obiettivi di ricerca per ciascun ente, nell’ambito del Programma
nazionale della ricerca (PNR) e degli obiettivi strategici fissati dall’Unione
europea;
b) formulazione e deliberazione
degli statuti da parte degli organi statutari competenti dei singoli enti interessati
e loro successiva emanazione da parte dei medesimi organi, previo controllo di
legittimità e di merito del Ministro dell’università e della ricerca, nelle
forme previste dall’articolo 6,
commi 9 e 10, della legge 9 maggio 1989, n. 168. Il
Ministro dell’università e della ricerca esercita il controllo di cui alla
presente lettera sentite le Commissioni parlamentari competenti, le quali si
esprimono entro trenta giorni dalla data della richiesta del relativo parere;
c) formulazione e deliberazione
degli statuti, in sede di prima attuazione, da parte dei consigli scientifici
di ciascun ente, integrati da cinque esperti di alto profilo scientifico,
nominati, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, dal Ministro
dell’università e della ricerca. Agli esperti non è riconosciuto alcun compenso
o indennità;
d) affidamento all’Agenzia
nazionale di valutazione dell’università e della ricerca (ANVUR) del compito di
valutare la qualità dei risultati della ricerca svolta dagli enti, nonchè
l’efficacia e l’efficienza delle loro attività istituzionali, riferendo
periodicamente al Governo con appositi rapporti;
e) attribuzione agli enti delle
risorse finanziarie statali sulla base di criteri che tengano conto della
valutazione di cui alla lettera d);
f) riordino degli organi
statutari, con riduzione del numero dei loro componenti, garantendone altresì
l’alto profilo scientifico e le competenze tecnico-organizzative e prevedendo
nuove procedure di individuazione dei presidenti e dei componenti di nomina
governativa dei consigli di amministrazione, che sono l’organo di governo degli
enti, tramite scelte effettuate in rose di candidati proposte da appositi
comitati di selezione nominati di volta in volta dal Governo, assicurando negli
stessi comitati un’adeguata rappresentanza di esponenti della comunità
scientifica nazionale e internazionale e, in particolare, di quanti sono stati
eletti dai ricercatori in organismi degli enti, ove esistenti, e comunque
escludendone il personale del Ministero dell’università e della ricerca;
g) composizione del consiglio di
amministrazione del Consiglio nazionale delle ricerche in modo da assicurare
che la metà dei componenti sia di nomina governativa;
h) adozione di procedure di
valutazione comparativa, sulla base del merito scientifico, per
l’individuazione dei direttori degli organi di ricerca;
i) adozione di misure
organizzative volte a potenziare la professionalità e l’autonomia dei ricercatori,
semplificando le procedure amministrative relative all’attività di ricerca, e
valorizzando il ruolo dei consigli scientifici;
l) adozione di misure volte a
favorire la dimensione europea e internazionale della ricerca, incentivando la
cooperazione scientifica e tecnica con istituzioni ed enti di altri Paesi;
m) introduzione di misure volte a
favorire la collaborazione con le attività delle regioni in materia di ricerca
scientifica e tecnologica e sostegno all’innovazione per i settori produttivi;
n) adozione di misure che
prevedano norme anti-discriminatorie tra donne e uomini nella composizione di
organi statutari.
2. Il Governo è altresì
autorizzato, mediante i decreti legislativi di cui al comma 1:
a) a procedere ad accorpamenti o
scorpori, anche parziali, con conseguente attribuzione di personalità
giuridica, di enti o di loro strutture attive nei settori della fisica della
materia, dell’ottica e dell’ingegneria navale;
b) a riordinare l’Istituto
italiano di tecnologia.
3. Gli schemi dei decreti
legislativi adottati ai sensi del comma 1, ciascuno dei quali deve essere
corredato di relazione tecnica sugli effetti finanziari delle disposizioni in
esso contenute, sono trasmessi alle Camere ai fini dell’espressione dei pareri
da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per le
conseguenze di carattere finanziario, che sono resi entro quarantacinque giorni
dalla data di trasmissione dei medesimi schemi di decreto. Decorso tale
termine, i decreti possono essere comunque emanati.
4. I decreti di cui al comma 1
sono emanati su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del
Ministro dell’università e della ricerca, di concerto con il Ministro per le
riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione e con il Ministro dell’economia
e delle finanze.
5. Ferme restando le procedure di
commissariamento previste dalle norme vigenti, nel caso di modifiche statutarie
inerenti alla missione dell’ente e alla sua struttura di governo, ovvero nel
caso di comprovata difficoltà di funzionamento o di mancato raggiungimento
degli obiettivi indicati dal Governo, il Governo può procedere al
commissariamento degli enti attraverso decreti sottoposti al parere delle
Commissioni parlamentari competenti. Le Commissioni si esprimono entro trenta
giorni dalla data di trasmissione. Decorso tale termine, il Governo può
comunque procedere al commissariamento. Dalle disposizioni del presente comma
non devono derivare oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato.
6. Il Governo è delegato ad adottare,
entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore dei decreti di cui al comma
1, con le medesime procedure di cui ai commi 3 e 4, uno o più decreti
legislativi correttivi o modificativi dei medesimi decreti, nel rispetto dei
princìpi e criteri direttivi di cui al comma 1.
7. Dall’attuazione delle norme di
ciascun decreto di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o
maggiori oneri per la finanza pubblica.
Art. 2.
(Abrogazioni)
1. I commi 143, 144 e 145
dell’articolo 2 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24
novembre 2006, n. 286, sono abrogati.