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20-05-1975 n° 164 - Leggi

Legge 20 maggio 1975, n. 164: Provvedimenti per la garanzia del salario
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Legge 20-05-1975, n. 164

Provvedimenti per la garanzia del salario

G.U. 07-06-1975, n. 148, Serie Generale

 

 

Preambolo

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

 

Promulga

 

la seguente legge:

 

Art. 1 - (Interventi di integrazione salariale) [1]

 

Agli operai dipendenti da imprese industriali che siano sospesi dal lavoro o effettuino prestazioni di lavoro a orario ridotto è dovuta l'integrazione salariale nei seguenti casi: [2] [3] 1) integrazione salariale ordinaria per contrazione o sospensione dell'attività produttiva:

a) per situazioni aziendali dovute ad eventi transitori e non imputabili all'imprenditore o agli operai;

b) ovvero determinate da situazioni temporanee di mercato;

2) integrazione salariale straordinaria:

a) [4]; [5]

b) per ristrutturazioni, riorganizzazioni o conversioni aziendali. [6]

 

Note:

1 Per i limiti di applicabilità delle disposizioni in materia di integrazioni salariali straordinarie vedi l' art. 22, L. 23 luglio 1991, n. 223 e l' art. 7, comma 6, D.L. 20 maggio 1993, n. 148.

2 Ai norma dell' art. 14, comma 2, L. 23 luglio 1991, n. 223, l'integrazione salariale è estesa anche agli impiegati e ai quadri.

3 Vedi l' art. 3, L. 15 giugno 1984, n. 240.

4 Lettera abrogata dall'art. 8, comma 2, D.L. 21 marzo 1988, n. 86.

5 A norma dell' art. 3, comma 1, D.L. 29 marzo 1991, n.108, l'abrogazione della presente lettera opera ai fini del trattamento straordinario di integrazione salariale e non del trattamento speciale di disoccupazione per i casi previsti dall' art. 4, L. 8 agosto 1972, n. 464.

6 Per altra causa d'intervento dovuta a crisi aziendale, vedi l' art. 1, comma 5, L. 23 luglio 1991, n. 223.

 

 

Art. 2 - (Misura dell'integrazione salariale)

 

L'integrazione salariale è dovuta nella misura dell'80 per cento della retribuzione globale che agli operai sarebbe spettata per le ore di lavoro non prestate, comprese tra le ore 0 e il limite dell'orario contrattuale, ma comunque non oltre le 40 ore settimanali. [1] [2]

Note:

1 Per l' ammontare dell' integrazione salariale, vedi l' art. 26, L. 28 febbraio 1986, n. 41.

2 In tema di limite massimo di integrazione salariale straordinaria per gli operai, vedi l' art. unico, comma 2, L. 13 agosto 1980, n. 427; per l' estensione all' intervento ordinario, vedi l' art. 14, comma 1, L. 23 luglio 1991, n. 223.

 

 

Art. 3 - (Trattamento previdenziale nei periodi dell'integrazione salariale)

 

I periodi di sospensione per i quali è ammessa l'integrazione salariale sono riconosciuti utili d'ufficio per il conseguimento del diritto alla pensione per l'invalidità, vecchiaia e superstiti e per la determinazione della misura di questa fino ad un massimo complessivo di trentasei mesi nell'intero rapporto assicurativo del lavoratore.

Per detti periodi il contributo figurativo sarà calcolato sulla base della retribuzione cui è riferita l'integrazione salariale.

Le somme occorrenti alla copertura della contribuzione figurativa saranno versate, a carico della Cassa integrazione guadagni, al Fondo pensioni lavoratori dipendenti. [1]

 

Note:

1 Per l' accreditamento dei contributi figurativi, vedi l' art. 8, L. 23 aprile 1981, n. 155.

 

 

Art. 4 - (Assistenza sanitaria nei periodi di integrazione salariale)

 

Ai fini del diritto all'assistenza sanitaria, i periodi di integrazione salariale sono equiparati a quelli di effettiva

prestazione lavorativa .

L'assistenza sanitaria spetta anche nel corso della istruttoria delle domande di integrazione salariale straordinaria e di disoccupazione speciale, ai sensi degli articoli 3 e 4 della legge 8 agosto 1972, n. 464.

Il trattamento speciale di disoccupazione di cui all'articolo 8 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, ed all'articolo 4 della legge 8 agosto 1972, n. 464, sostituisce, in caso di malattia, l'indennità a carico degli enti gestori dell'assicurazione contro le malattie.

 

 

Art. 5 - (Procedure di consultazione sindacale)

 

Nei casi di eventi oggettivamente non evitabili che rendano non differibile la contrazione o la sospensione dell'attività produttiva, l'imprenditore è tenuto a comunicare alle rappresentanze sindacali aziendali o, in mancanza di queste alle organizzazioni sindacali di categoria dei lavoratori più rappresentative operanti nella provincia, la durata prevedibile della contrazione o sospensione e il numero dei lavoratori interessati.

Quando vi sia sospensione o riduzione dell'orario di lavoro superiore a sedici ore settimanali, si procederà, a richiesta dell'imprenditore o degli organismi rappresentativi dei lavoratori di cui al comma precedente, ad un esame congiunto in ordine alla ripresa della normale attività produttiva e ai criteri di distribuzione degli orari di lavoro.

La richiesta di esame congiunto dovrà essere presentata entro tre giorni dalla comunicazione di cui al primo comma e la relativa procedura dovrà esaurirsi entro i cinque giorni successivi a quello in cui è stata avanzata la richiesta medesima .

Negli altri casi di contrazione o sospensione dell'attività produttiva di cui all'articolo 1, l'imprenditore è tenuto a comunicare preventivamente alle rappresentanze sindacali aziendali, ove esistenti, nonché per il tramite dell'associazione territoriale degli industriali, in quanto vi aderisca o le conferisca mandato, alle organizzazioni sindacali di categoria dei lavoratori più rappresentative operanti nella provincia, le cause di sospensione o di riduzione dell'orario di lavoro, l'entità e la durata prevedibile, il numero dei lavoratori interessati.

A tale comunicazione seguirà, su richiesta di una delle parti, un esame congiunto della situazione avente ad oggetto i problemi relativi alla tutela degli interessi dei lavoratori in relazione alla crisi dell'impresa.

L'intera procedura di consultazione, ove attivata dalla richiesta dell'esame congiunto di cui al precedente comma, dovrà esaurirsi entro 25 giorni dalla data della richiesta medesima, ridotti a 10 per le aziende fino a 50 dipendenti.

All'atto della presentazione delle richieste di integrazione salariale ordinaria o straordinaria dovrà darsi comunicazione dell'esecuzione degli adempimenti di cui al presente articolo.

 

 

Art. 6 - (Durata dell'integrazione salariale ordinaria)

 

L'integrazione salariale prevista per i casi di cui al precedente articolo 1 n. 1) è corrisposta fino ad un periodo massimo di 3 mesi continuativi; in casi eccezionali detto periodo può essere prorogato trimestralmente fino ad un massimo complessivo di 12 mesi.

Le proroghe sono autorizzate dal Comitato speciale di cui all'articolo 7 del Decreto Legislativo luogotenenziale 9 novembre 1945, n. 788. [1]

Qualora l'impresa abbia fruito di 12 mesi consecutivi di integrazione salariale, una nuova domanda può essere proposta per la medesima unità produttiva per la quale l'integrazione è stata concessa, quando sia trascorso un periodo di almeno 52 settimane di normale attività lavorativa.

L'integrazione salariale relativa a più periodi non consecutivi non può superare complessivamente la durata di 12 mesi in un biennio.

Le disposizioni di cui al terzo e quarto comma non si applicano nei casi di intervento determinato da eventi oggettivamente non evitabili.

 

Note:

1 Per l' autorizzazione delle proroghe, vedi l' art. 26, comma 3, L. 9 marzo 1989, n. 88.

 

 

Art. 7 - (Procedimento d'integrazione salariale ordinaria)

 

Per l'ammissione al trattamento di integrazione salariale l'imprenditore presenta alla sede provinciale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale apposita domanda nella quale dovranno essere indicati la causa della sospensione o riduzione dell'orario di lavoro e la loro presumibile durata, il numero dei lavoratori interessati e delle ore di effettivo lavoro. La domanda deve essere presentata entro il termine di 25 giorni dalla fine del periodo di paga in corso al termine della settimana in cui ha avuto inizio la sospensione o la riduzione dell'orario di lavoro.

Qualora la domanda venga presentata dopo il termine indicato nel comma precedente, l'eventuale trattamento d'integrazione salariale non potrà aver luogo per periodi anteriori di una settimana rispetto alla data di presentazione.

Qualora dall'omessa o tardiva presentazione della domanda derivi a danno dei lavoratori dipendenti la perdita totale o parziale del diritto all'integrazione salariale, l'imprenditore è tenuto a corrispondere ai lavoratori stessi una somma d'importo equivalente all'integrazione salariale non percepita.

 

 

Art. 8 - (Commissione provinciale della Cassa integrazione guadagni) [1]

 

L'integrazione salariale è disposta dalla sede provinciale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, competente per territorio, previa conforme deliberazione di una commissione provinciale, nominata con decreto del direttore dell'ufficio regionale del lavoro e composta dal direttore dell'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, che la presiede, da un funzionario dell'ispettorato provinciale del lavoro, da tre rappresentanti dei lavoratori e da tre rappresentanti dei datori di lavoro dell'industria designati dalle rispettive organizzazioni sindacali di categoria più rappresentative operanti nella provincia. [2]

Partecipa con voto consultivo alle sedute della commissione un funzionario della sede provinciale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale.

 

Note:

1 Per la nomina di un supplente per ciascun componente della commissione provinciale, vedi l' art. 3, L. 6 agosto 1975, n. 427.

2 L'Ispettorato del lavoro e gli Uffici regionali e provinciali del lavoro e della massima occupazione sono stati soppressi e le loro funzioni sono ora attribuite alla Direzione provinciale per l'impiego ai sensi dell' art. 6, D.M. 7 novembre 1996, n. 687.

 

 

Art. 9 - (Ricorso contro il provvedimento della commissione provinciale)

 

Avverso il provvedimento della commissione provinciale è ammesso ricorso, entro trenta giorni dalla notifica, al comitato di cui all'articolo 7 del Decreto Legislativo luogotenenziale 9 novembre 1945, n. 788. [1] ll ricorso può essere proposto entro il termine di trenta giorni dalla data della delibera anche da parte di ciascuno dei partecipanti alle sedute della commissione che, nel corso della votazione, abbia motivato il proprio dissenso chiedendone l'inserimento a verbale.

Sui ricorsi di cui al presente articolo il comitato speciale decide in via definitiva.

 

Note:

1 Per la presentazione del ricorso al Comitato amministratore della gestione prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti, vedi gli artt. 24 e 26, L. 9 marzo 1989, n. 88.

 

 

Art. 10 - (Procedimenti d'integrazione salariale straordinaria)

 

Per quanto non disposto dalla presente legge, l'integrazione salariale straordinaria è regolata dalla legge 5 novembre 1968, n. 1115, modificata dalla legge 8 agosto 1972, n. 464. [1]

 

Note:

1 Per l' estensione del trattamento straordinario di integrazione salariale ai dipendenti delle imprese industriali in crisi addetti ad unità organiche esercenti in modo prevalente e continuativo la commercializzazione del prodotto dell' impresa, vedi l' art. 4 bis, D.L. 30 marzo 1978, n. 80.

 

 

Art. 11 - (Durata dell'integrazione salariale straordinaria) [1]

 

Nei casi di crisi economiche settoriali o locali la proroga trimestrale, di cui all'articolo 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464, è ammessa nel limite massimo di sei mesi .

La proroga dell'integrazione salariale nei casi di ristrutturazione, riorganizzazione e conversione aziendale, dopo il primo anno, è disposta, per periodi non superiori a sei mesi, mediante decreto interministeriale da adottarsi nelle forme e nei modi previsti dall'articolo 3 della legge 5 novembre 1968, n. 1115. La concessione di tale proroga è subordinata all'accertamento dell'attuazione dei programmi di ristrutturazione, riorganizzazione e conversione aziendale.

 

Note:

1 Vedi l' art. 1, comma 2, D.L. 16 maggio 1994, n. 299.

 

 

Art. 12 - (Finanziamento della Cassa integrazione guadagni)

 

La Cassa integrazione guadagni è alimentata dai seguenti proventi:

1) contributo a carico delle imprese industriali nella misura dell'1 per cento della retribuzione, determinata a norma dell'articolo 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153; per le imprese fino a 50 dipendenti il contributo è determinato nella misura dello 0,75 per cento. Al fine di assicurare l'equilibrio della gestione, al termine di ciascun esercizio, sulla base delle risultanze di bilancio dell'esercizio stesso, le aliquote contributive predette possono essere modificate, mantenendo lo stesso rapporto proporzionale, mediante decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per il tesoro, sentito il Comitato speciale di cui all'articolo 7 del Decreto Legislativo luogotenenziale 9 novembre 1945, n. 788; tale modifica è obbligatoria quando la differenza fra le entrate e le uscite per le integrazioni salariali ordinarie risulti superiore al 10 per cento ;

2) contributo addizionale a carico delle imprese che si avvalgono degli interventi di integrazione salariale nella misura dell'8 per cento dell'integrazione salariale corrisposta ai propri dipendenti, ridotta al 4 per cento per le imprese fino a 50 dipendenti, che sarà versato, in sede di conguaglio, alla Cassa integrazione guadagni.

Il contributo addizionale non è dovuto quando l'integrazione salariale è corrisposta per sospensione o riduzione dell'orario di lavoro determinate da eventi oggettivamente non evitabili ; [1] [2] [3]

3) contributo a carico dello Stato previsto dall'articolo 13 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, e dall'articolo 6 della legge 8 agosto 1972, n. 464, che resta determinato nella misura annua di 20 miliardi di lire, per gli anni successivi al 1975.

 

Note:

1 Per la misura del contributo addizionale per le imprese che si avvalgono degli interventi straordinari di integrazione salariale, vedi l' art. 8, comma 1, D.L. 21 marzo 1988, n. 86.

2 Per le imprese ubicate nel Mezzogiorno, vedi l' art. 1, D.L. 10 giugno 1977, n. 291.

3 Per l'esclusione dal contributo addizionale, vedi: l' art. 1, comma 1, D.L. 10 giugno 1977, n. 291; l' art. 133, comma 1, D.P.R. 6 marzo 1978, n. 218; l' art. unico, L. 9 febbraio 1979, n. 36; l' art. 2, L. 4 dicembre 1979, n. 640; l' art. 12, comma 8, D.L. 26 novembre 1980, n. 776.

 

 

Art. 13 - (Computo dei dipendenti)

 

Ai fini della determinazione del limite di dipendenti, indicato al precedente articolo 12, si tiene conto, fino al 31 dicembre 1975, del personale complessivamente in forza alla data del 1° gennaio 1975. Per gli anni successivi, il limite anzidetto è determinato, con effetto dal 1° gennaio di ciascun anno, sulla base del numero medio di dipendenti in forza nell'anno precedente dichiarato dall'impresa.

Per le aziende costituite nel corso dell'anno solare si fa riferimento al numero di dipendenti alla fine del primo mese di attività. A tal fine l'impresa è tenuta a fornire all'INPS apposita dichiarazione al termine di ciascun anno.

Agli effetti di cui al presente articolo sono da comprendersi nel calcolo tutti i lavoratori, compresi i lavoratori a domicilio, che prestano la propria opera con vincolo di subordinazione sia all'interno che all'esterno dell'azienda.

 

 

Art. 14 - (Bilancio della Cassa per l'integrazione guadagni degli operai dell'industria)

 

Nel bilancio della Cassa per l'integrazione guadagni degli operai dell'industria devono essere esposti, in voci distinte, i contributi degli imprenditori e dello Stato, secondo l'elencazione del precedente articolo 12 e le diverse forme di integrazione salariale di cui all'articolo 1 della presente legge.

Tra le entrate o le uscite sono iscritti gli avanzi o i disavanzi del precedente esercizio finanziario.

 

 

Art. 15 - (Impiegati)

 

Il limite dell'integrazione fissato dall'articolo 1, quarto comma, della legge 8 agosto 1972, n. 464, è elevato a L. 300.000. [1] [2]

L'integrazione si calcola sulla base della retribuzione globale che sarebbe spettata per le ore di lavoro non prestate.

 

Note:

1 Per l'applicazione del limite di cui al presente comma ai dirigenti ammessi al trattamento di integrazione salariale straordinario, vedi l' art. 1, comma 4, D.L. 30 gennaio 1976, n. 9.

2 Vedi l' art. unico, L. 13 agosto 1980, n. 427.

 

 

Art. 16 - (Termine per il rimborso delle prestazioni)

 

ll termine di tre mesi fissato dall'articolo 9 del Decreto Legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 agosto 1947, n. 869, è elevato a sei mesi.

 

 

Art. 17 - (Formazione professionale) [1]

 

Nei casi di integrazione salariale straordinaria, l'ufficio regionale del lavoro, sentite le organizzazioni sindacali interessate, promuove le opportune iniziative, formulando proposte, per l'istituzione di corsi di qualificazione o riqualificazione professionale. [2]

Il lavoratore sospeso dal lavoro cessa dal beneficio dell'integrazione salariale quando rifiuti di frequentare i corsi di qualificazione o riqualificazione professionale.

ll trattamento d'integrazione salariale non è cumulabile con gli assegni, le indennità, i compensi spettanti per i corsi nonché con l'indennità o con il sussidio straordinario di disoccupazione o con altre provvidenze sostitutive o aggiuntive.

 

Note:

1 Vedi l' art. 3, comma 2, D.L. 29 dicembre 1983, n. 747.

2 L'Ispettorato del lavoro e gli Uffici regionali e provinciali del lavoro e della massima occupazione sono stati soppressi e le loro funzioni sono ora attribuite alla Direzione provinciale per l'impiego ai sensi dell' art. 6, D.M. 7 novembre 1996, n. 687.

 

 

Art. 18 - (Disposizioni particolari per gli operai agricoli)

La misura del trattamento sostitutivo dovuto agli operai agricoli ai sensi dell'articolo 8 della legge 8 agosto 1972, n. 457, è elevata all'80 per cento della retribuzione, calcolata ai sensi dell'articolo 3 della legge medesima.

La relativa spesa è posta a carico della gestione della Cassa per l'integrazione dei salari degli operai dipendenti da imprese agricole.

Allo scopo di assicurare l'equilibrio della gestione, la misura dell'aliquota contributiva di cui all'articolo 20 della legge 8 agosto 1972, n. 457, può essere modificata al termine di ciascun esercizio, sulla base delle risultanze di bilancio dell'esercizio stesso mediante il provvedimento previsto dall'articolo 21 della legge medesima; tale modifica è obbligatoria quando la differenza fra le entrate e le uscite della gestione della Cassa per l'integrazione dei salari degli operai dipendenti da imprese agricole risulti superiore al 10 per cento.

Per i ricorsi avverso i provvedimenti di cui all'articolo 14 della legge 8 agosto 1972, n. 457, si applica quanto disposto dal secondo comma dell'articolo 9 della presente legge.

 

 

Art. 19 - (Disposizioni finali)

 

E' abrogata ogni norma contraria o incompatibile con quelle della presente legge.

 

 

Art. 20 - (Regime transitorio)

 

A decorrere dal primo periodo di paga iniziatosi successivamente al 31 gennaio 1975, i trattamenti corrisposti dalla Cassa integrazione guadagni per gli operai dell'industria sono integrati entro i limiti e nella misura di cui all'articolo 2 della presente legge.

Con la stessa decorrenza sono dovuti i contributi di cui al precedente articolo 12 punto 1).

I limiti temporali degli interventi della Cassa integrazione guadagni previsti dalla presente legge si applicano per i periodi successivi alla data della sua entrata in vigore, anche agli interventi in corso.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Scadenze di: ottobre 2024
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