Legge 20-05-1975, n. 164
Provvedimenti per la garanzia del salario
G.U. 07-06-1975, n. 148, Serie Generale
Preambolo
IL PRESIDENTE DELLA
REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1 - (Interventi di integrazione
salariale) [1]
Agli operai dipendenti da imprese
industriali che siano sospesi dal lavoro o effettuino prestazioni di lavoro a orario
ridotto è dovuta l'integrazione salariale nei seguenti casi: [2] [3] 1)
integrazione salariale ordinaria per contrazione o sospensione dell'attività
produttiva:
a) per situazioni aziendali dovute ad
eventi transitori e non imputabili all'imprenditore o agli operai;
b) ovvero determinate da situazioni
temporanee di mercato;
2) integrazione salariale straordinaria:
a) [4]; [5]
b) per ristrutturazioni, riorganizzazioni o
conversioni aziendali. [6]
Note:
1 Per i limiti di applicabilità delle
disposizioni in materia di integrazioni salariali straordinarie vedi l' art.
22, L. 23 luglio 1991, n. 223 e l' art. 7, comma 6, D.L. 20 maggio 1993, n.
148.
2 Ai norma dell' art. 14, comma 2, L. 23
luglio 1991, n. 223, l'integrazione salariale è estesa anche agli impiegati e
ai quadri.
3 Vedi l' art. 3, L. 15 giugno 1984, n.
240.
4 Lettera abrogata dall'art. 8, comma 2,
D.L. 21 marzo 1988, n. 86.
5 A norma dell' art. 3, comma 1, D.L. 29
marzo 1991, n.108, l'abrogazione della presente lettera opera ai fini del
trattamento straordinario di integrazione salariale e non del trattamento
speciale di disoccupazione per i casi previsti dall' art. 4, L. 8 agosto 1972,
n. 464.
6 Per altra causa d'intervento dovuta a
crisi aziendale, vedi l' art. 1, comma 5, L. 23 luglio 1991, n. 223.
Art. 2 - (Misura dell'integrazione
salariale)
L'integrazione salariale è dovuta nella
misura dell'80 per cento della retribuzione globale che agli operai sarebbe
spettata per le ore di lavoro non prestate, comprese tra le ore 0 e il limite
dell'orario contrattuale, ma comunque non oltre le 40 ore settimanali. [1] [2]
Note:
1 Per l' ammontare dell' integrazione
salariale, vedi l' art. 26, L. 28
febbraio 1986, n. 41.
2 In tema di limite massimo di integrazione
salariale straordinaria per gli operai, vedi l' art. unico, comma 2, L. 13 agosto
1980, n. 427; per l' estensione all' intervento ordinario, vedi l' art. 14, comma 1,
L. 23 luglio 1991, n. 223.
Art. 3 - (Trattamento previdenziale
nei periodi dell'integrazione salariale)
I periodi di sospensione per i quali è
ammessa l'integrazione salariale sono riconosciuti utili d'ufficio per il conseguimento
del diritto alla pensione per l'invalidità, vecchiaia e superstiti e per la
determinazione della misura di questa fino ad un massimo complessivo di
trentasei mesi nell'intero rapporto assicurativo del lavoratore.
Per detti periodi il contributo figurativo
sarà calcolato sulla base della retribuzione cui è riferita l'integrazione salariale.
Le somme occorrenti alla copertura della
contribuzione figurativa saranno versate, a carico della Cassa integrazione
guadagni, al Fondo pensioni lavoratori dipendenti. [1]
Note:
1 Per l' accreditamento dei contributi
figurativi, vedi l' art. 8, L. 23 aprile 1981, n. 155.
Art. 4 - (Assistenza sanitaria nei
periodi di integrazione salariale)
Ai fini del diritto all'assistenza
sanitaria, i periodi di integrazione salariale sono equiparati a quelli di
effettiva
prestazione lavorativa .
L'assistenza sanitaria spetta anche nel
corso della istruttoria delle domande di integrazione salariale straordinaria e
di disoccupazione speciale, ai sensi degli articoli 3 e 4
della legge 8 agosto 1972, n. 464.
Il trattamento speciale di disoccupazione
di cui all'articolo 8 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, ed all'articolo 4
della legge 8 agosto 1972, n. 464, sostituisce, in caso di malattia,
l'indennità a carico degli enti gestori dell'assicurazione contro le malattie.
Art. 5 - (Procedure di consultazione
sindacale)
Nei casi di eventi oggettivamente non
evitabili che rendano non differibile la contrazione o la sospensione dell'attività
produttiva, l'imprenditore è tenuto a comunicare alle rappresentanze sindacali
aziendali o, in mancanza di queste alle organizzazioni sindacali di categoria
dei lavoratori più rappresentative operanti nella provincia, la durata
prevedibile della contrazione o sospensione e il numero dei lavoratori
interessati.
Quando vi sia sospensione o riduzione
dell'orario di lavoro superiore a sedici ore settimanali, si procederà, a richiesta
dell'imprenditore o degli organismi rappresentativi dei lavoratori di cui al
comma precedente, ad un esame congiunto in ordine alla ripresa della normale
attività produttiva e ai criteri di distribuzione degli orari di lavoro.
La richiesta di esame congiunto dovrà
essere presentata entro tre giorni dalla comunicazione di cui al primo comma e
la relativa procedura dovrà esaurirsi entro i cinque giorni successivi a quello
in cui è stata avanzata la richiesta medesima .
Negli altri casi di contrazione o
sospensione dell'attività produttiva di cui all'articolo 1, l'imprenditore è tenuto
a comunicare preventivamente alle rappresentanze sindacali aziendali, ove
esistenti, nonché per il tramite dell'associazione territoriale degli
industriali, in quanto vi aderisca o le conferisca mandato, alle organizzazioni
sindacali di categoria dei lavoratori più rappresentative operanti nella
provincia, le cause di sospensione o di riduzione dell'orario di lavoro,
l'entità e la durata prevedibile, il numero dei lavoratori interessati.
A tale comunicazione seguirà, su richiesta
di una delle parti, un esame congiunto della situazione avente ad oggetto i
problemi relativi alla tutela degli interessi dei lavoratori in relazione alla
crisi dell'impresa.
L'intera procedura di consultazione, ove
attivata dalla richiesta dell'esame congiunto di cui al precedente comma, dovrà
esaurirsi entro 25 giorni dalla data della richiesta medesima, ridotti a 10 per
le aziende fino a 50 dipendenti.
All'atto della presentazione delle
richieste di integrazione salariale ordinaria o straordinaria dovrà darsi comunicazione
dell'esecuzione degli adempimenti di cui al presente articolo.
Art. 6 - (Durata dell'integrazione
salariale ordinaria)
L'integrazione salariale prevista per i
casi di cui al precedente articolo 1 n. 1) è corrisposta fino ad un periodo massimo
di 3 mesi continuativi; in casi eccezionali detto periodo può essere prorogato
trimestralmente fino ad un massimo complessivo di 12 mesi.
Le proroghe sono autorizzate dal Comitato
speciale di cui all'articolo 7 del Decreto Legislativo luogotenenziale 9
novembre 1945, n. 788. [1]
Qualora l'impresa abbia fruito di 12 mesi
consecutivi di integrazione salariale, una nuova domanda può essere proposta
per la medesima unità produttiva per la quale l'integrazione è stata concessa,
quando sia trascorso un periodo di almeno 52 settimane di normale attività
lavorativa.
L'integrazione salariale relativa a più
periodi non consecutivi non può superare complessivamente la durata di 12 mesi
in un biennio.
Le disposizioni di cui al terzo e quarto
comma non si applicano nei casi di intervento determinato da eventi oggettivamente
non evitabili.
Note:
1 Per l' autorizzazione delle proroghe,
vedi l' art. 26, comma 3, L. 9 marzo 1989, n. 88.
Art. 7 - (Procedimento d'integrazione
salariale ordinaria)
Per l'ammissione al trattamento di
integrazione salariale l'imprenditore presenta alla sede provinciale dell'Istituto
nazionale della previdenza sociale apposita domanda nella quale dovranno essere
indicati la causa della sospensione o riduzione dell'orario di lavoro e la loro
presumibile durata, il numero dei lavoratori interessati e delle ore di
effettivo lavoro. La domanda deve essere presentata entro il termine di 25
giorni dalla fine del periodo di paga in corso al termine della settimana in
cui ha avuto inizio la sospensione o la riduzione dell'orario di lavoro.
Qualora la domanda venga presentata dopo il
termine indicato nel comma precedente, l'eventuale trattamento d'integrazione
salariale non potrà aver luogo per periodi anteriori di una settimana rispetto
alla data di presentazione.
Qualora dall'omessa o tardiva presentazione
della domanda derivi a danno dei lavoratori dipendenti la perdita totale o
parziale del diritto all'integrazione salariale, l'imprenditore è tenuto a
corrispondere ai lavoratori stessi una somma d'importo equivalente
all'integrazione salariale non percepita.
Art. 8 - (Commissione provinciale
della Cassa integrazione guadagni) [1]
L'integrazione salariale è disposta dalla
sede provinciale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, competente
per territorio, previa conforme deliberazione di una commissione provinciale,
nominata con decreto del direttore dell'ufficio regionale del lavoro e composta
dal direttore dell'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione,
che la presiede, da un funzionario dell'ispettorato provinciale del lavoro, da
tre rappresentanti dei lavoratori e da tre rappresentanti dei datori di lavoro
dell'industria designati dalle rispettive organizzazioni sindacali di categoria
più rappresentative operanti nella provincia. [2]
Partecipa con voto consultivo alle sedute
della commissione un funzionario della sede provinciale dell'Istituto nazionale
della previdenza sociale.
Note:
1 Per la nomina di un supplente per ciascun
componente della commissione provinciale, vedi l' art. 3, L. 6 agosto 1975, n.
427.
2 L'Ispettorato del lavoro e gli Uffici
regionali e provinciali del lavoro e della massima occupazione sono stati
soppressi e le loro funzioni sono ora attribuite alla Direzione provinciale per
l'impiego ai sensi dell' art. 6, D.M. 7 novembre 1996, n. 687.
Art. 9 - (Ricorso contro il
provvedimento della commissione provinciale)
Avverso il provvedimento della commissione
provinciale è ammesso ricorso, entro trenta giorni dalla notifica, al comitato
di cui all'articolo 7 del Decreto Legislativo luogotenenziale 9 novembre 1945,
n. 788. [1] ll ricorso può essere proposto entro il termine di trenta giorni
dalla data della delibera anche da parte di ciascuno dei partecipanti alle
sedute della commissione che, nel corso della votazione, abbia motivato il proprio
dissenso chiedendone l'inserimento a verbale.
Sui ricorsi di cui al presente articolo il
comitato speciale decide in via definitiva.
Note:
1 Per la presentazione del ricorso al
Comitato amministratore della gestione prestazioni temporanee ai lavoratori
dipendenti, vedi gli artt. 24 e 26, L. 9 marzo 1989, n. 88.
Art. 10 -
(Procedimenti d'integrazione salariale straordinaria)
Per quanto non disposto dalla presente
legge, l'integrazione salariale straordinaria è regolata dalla legge 5 novembre
1968, n. 1115, modificata dalla legge 8 agosto
1972, n. 464. [1]
Note:
1 Per l' estensione del trattamento
straordinario di integrazione salariale ai dipendenti delle imprese industriali
in crisi addetti ad unità organiche esercenti in modo prevalente e continuativo
la commercializzazione del prodotto dell' impresa, vedi l' art. 4 bis, D.L. 30
marzo 1978, n. 80.
Art. 11 - (Durata
dell'integrazione salariale straordinaria) [1]
Nei casi di crisi economiche settoriali o
locali la proroga trimestrale, di cui all'articolo 1 della
legge 8 agosto 1972, n. 464, è ammessa nel limite massimo di sei mesi
.
La proroga dell'integrazione salariale nei
casi di ristrutturazione, riorganizzazione e conversione aziendale, dopo il
primo anno, è disposta, per periodi non superiori a sei mesi, mediante decreto
interministeriale da adottarsi nelle forme e nei modi previsti dall'articolo 3
della legge 5 novembre 1968, n. 1115. La concessione di tale proroga è
subordinata all'accertamento dell'attuazione dei programmi di ristrutturazione,
riorganizzazione e conversione aziendale.
Note:
1 Vedi l' art. 1, comma 2, D.L. 16 maggio
1994, n. 299.
Art. 12 -
(Finanziamento della Cassa integrazione guadagni)
La Cassa integrazione guadagni è alimentata
dai seguenti proventi:
1) contributo a carico delle imprese
industriali nella misura dell'1 per cento della retribuzione, determinata a norma
dell'articolo 12 della
legge 30 aprile 1969, n. 153; per le imprese fino a 50 dipendenti il
contributo è determinato nella misura dello 0,75 per cento. Al fine di
assicurare l'equilibrio della gestione, al termine di ciascun esercizio, sulla
base delle risultanze di bilancio dell'esercizio stesso, le aliquote
contributive predette possono essere modificate, mantenendo lo stesso rapporto
proporzionale, mediante decreto del Presidente della Repubblica, su proposta
del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro
per il tesoro, sentito il Comitato speciale di cui all'articolo 7 del Decreto
Legislativo luogotenenziale 9 novembre 1945, n. 788; tale modifica è
obbligatoria quando la differenza fra le entrate e le uscite per le integrazioni
salariali ordinarie risulti superiore al 10 per cento ;
2) contributo addizionale a carico delle
imprese che si avvalgono degli interventi di integrazione salariale nella
misura dell'8 per cento dell'integrazione salariale corrisposta ai propri
dipendenti, ridotta al 4 per cento per le imprese fino a 50 dipendenti, che
sarà versato, in sede di conguaglio, alla Cassa integrazione guadagni.
Il contributo addizionale non è dovuto
quando l'integrazione salariale è corrisposta per sospensione o riduzione
dell'orario di lavoro determinate da eventi oggettivamente non evitabili ; [1]
[2] [3]
3) contributo a carico dello Stato previsto
dall'articolo 13 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, e dall'articolo 6 della
legge 8 agosto 1972, n. 464, che resta determinato nella misura annua
di 20 miliardi di lire, per gli anni successivi al 1975.
Note:
1 Per la misura del contributo addizionale
per le imprese che si avvalgono degli interventi straordinari di integrazione
salariale, vedi l' art. 8, comma 1, D.L. 21 marzo 1988, n. 86.
2 Per le imprese ubicate nel Mezzogiorno,
vedi l' art. 1, D.L. 10 giugno 1977, n. 291.
3 Per l'esclusione dal contributo
addizionale, vedi: l' art. 1, comma 1, D.L. 10 giugno 1977, n. 291; l' art.
133, comma 1, D.P.R. 6 marzo 1978, n. 218; l' art. unico, L. 9 febbraio 1979,
n. 36; l' art. 2, L. 4 dicembre 1979, n. 640; l' art. 12, comma 8, D.L. 26
novembre 1980, n. 776.
Art. 13 - (Computo
dei dipendenti)
Ai fini della determinazione del limite di
dipendenti, indicato al precedente articolo 12, si tiene conto, fino al 31
dicembre 1975, del personale complessivamente in forza alla data del 1° gennaio
1975. Per gli anni successivi, il limite anzidetto è determinato, con effetto
dal 1° gennaio di ciascun anno, sulla base del numero medio di dipendenti in
forza nell'anno precedente dichiarato dall'impresa.
Per le aziende costituite nel corso
dell'anno solare si fa riferimento al numero di dipendenti alla fine del primo
mese di attività. A tal fine l'impresa è tenuta a fornire all'INPS apposita
dichiarazione al termine di ciascun anno.
Agli effetti di cui al presente articolo
sono da comprendersi nel calcolo tutti i lavoratori, compresi i lavoratori a
domicilio, che prestano la propria opera con vincolo di subordinazione sia
all'interno che all'esterno dell'azienda.
Art. 14 - (Bilancio
della Cassa per l'integrazione guadagni degli operai dell'industria)
Nel bilancio della Cassa per l'integrazione
guadagni degli operai dell'industria devono essere esposti, in voci distinte, i
contributi degli imprenditori e dello Stato, secondo l'elencazione del
precedente articolo 12 e le diverse forme di integrazione salariale di cui
all'articolo 1 della presente legge.
Tra le entrate o le uscite sono iscritti
gli avanzi o i disavanzi del precedente esercizio finanziario.
Art. 15 -
(Impiegati)
Il limite dell'integrazione fissato dall'articolo 1,
quarto comma, della legge 8 agosto 1972, n. 464, è elevato a L.
300.000. [1] [2]
L'integrazione si calcola sulla base della
retribuzione globale che sarebbe spettata per le ore di lavoro non prestate.
Note:
1 Per l'applicazione del limite di cui al
presente comma ai dirigenti ammessi al trattamento di integrazione salariale
straordinario, vedi l' art. 1, comma 4, D.L. 30 gennaio 1976, n. 9.
2 Vedi l' art. unico, L. 13 agosto 1980, n.
427.
Art. 16 - (Termine
per il rimborso delle prestazioni)
ll termine di tre mesi fissato
dall'articolo 9 del Decreto Legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12
agosto 1947, n. 869, è elevato a sei mesi.
Art. 17 - (Formazione
professionale) [1]
Nei casi di integrazione salariale
straordinaria, l'ufficio regionale del lavoro, sentite le organizzazioni sindacali
interessate, promuove le opportune iniziative, formulando proposte, per
l'istituzione di corsi di qualificazione o riqualificazione professionale. [2]
Il lavoratore sospeso dal lavoro cessa dal
beneficio dell'integrazione salariale quando rifiuti di frequentare i corsi di
qualificazione o riqualificazione professionale.
ll trattamento d'integrazione salariale non
è cumulabile con gli assegni, le indennità, i compensi spettanti per i corsi
nonché con l'indennità o con il sussidio straordinario di disoccupazione o con
altre provvidenze sostitutive o aggiuntive.
Note:
1 Vedi l' art. 3, comma 2, D.L. 29 dicembre
1983, n. 747.
2 L'Ispettorato del lavoro e gli Uffici
regionali e provinciali del lavoro e della massima occupazione sono stati
soppressi e le loro funzioni sono ora attribuite alla Direzione provinciale per
l'impiego ai sensi dell' art. 6, D.M. 7 novembre 1996, n. 687.
Art. 18 -
(Disposizioni particolari per gli operai agricoli)
La misura del trattamento sostitutivo
dovuto agli operai agricoli ai sensi dell'articolo 8 della
legge 8 agosto 1972, n. 457, è elevata all'80 per cento della
retribuzione, calcolata ai sensi dell'articolo 3 della legge medesima.
La relativa spesa è posta a carico della
gestione della Cassa per l'integrazione dei salari degli operai dipendenti da
imprese agricole.
Allo scopo di assicurare l'equilibrio della
gestione, la misura dell'aliquota contributiva di cui all'articolo 20 della
legge 8 agosto 1972, n. 457, può essere modificata al termine di ciascun
esercizio, sulla base delle risultanze di bilancio dell'esercizio stesso
mediante il provvedimento previsto dall'articolo 21 della legge medesima; tale
modifica è obbligatoria quando la differenza fra le entrate e le uscite della
gestione della Cassa per l'integrazione dei salari degli operai dipendenti da
imprese agricole risulti superiore al 10 per cento.
Per i ricorsi avverso i provvedimenti di
cui all'articolo 14 della legge 8 agosto 1972, n. 457, si applica quanto disposto
dal secondo comma dell'articolo 9 della presente legge.
Art. 19 -
(Disposizioni finali)
E' abrogata ogni norma contraria o
incompatibile con quelle della presente legge.
Art. 20 - (Regime
transitorio)
A decorrere dal primo periodo di paga
iniziatosi successivamente al 31 gennaio 1975, i trattamenti corrisposti dalla
Cassa integrazione guadagni per gli operai dell'industria sono integrati entro
i limiti e nella misura di cui all'articolo 2 della presente legge.
Con la stessa decorrenza sono dovuti i
contributi di cui al precedente articolo 12 punto 1).
I limiti temporali degli interventi della
Cassa integrazione guadagni previsti dalla presente legge si applicano per i
periodi successivi alla data della sua entrata in vigore, anche agli interventi
in corso.
La presente legge, munita del sigillo dello
Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della
Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di
farla osservare come legge dello Stato.